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News 08/SSL/2017
Lunedì, 20 febbraio 2017
Formazione: novità nella collaborazione con organismi paritetici.
Un intervento affrontando il tema dell’efficacia della formazione si sofferma anche
sulla collaborazione degli organismi paritetici alla formazione. Le indicazioni
pratiche e le novità e conferme dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
Bologna, 15 Feb – Uno degli argomenti più delicati in materia di formazione alla
sicurezza, che ha richiesto continui chiarimenti e precisazioni, è quello relativo alla
collaborazione con gli organismi paritetici come richiesta dall’art. 37, comma 12,
del D.Lgs. n.81/2008.
Ma quando e come deve avvenire questa collaborazione con questi organismi?
Per dare qualche risposta a questa domanda, facendo un riepilogo di quanto dice
la normativa in materia, possiamo fare riferimento ad un intervento che si è tenuto al
convegno “L’efficacia della formazione e il monitoraggio dell’apprendimento”, un
convegno organizzato dall’Associazione AiFOS il 20 ottobre 2016 ad Ambiente
Lavoro di Bologna.
In “Il tema della formazione efficace nella normativa in materia di sicurezza sul
lavoro”, a cura di Mario Gallo (Professore a contratto di Diritto del Lavoro
nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale), si affrontano
principalmente, come raccontato dal nostro giornale, gli aspetti relativi all’efficacia
della formazione, ma si parla anche, in conformità a quanto richiede la normativa
per una formazione “adeguata e sufficiente”, della collaborazione con gli
organismi paritetici.
La relazione sottolinea innanzitutto che l’obbligo della collaborazione da parte del
datore di lavoro con gli organismi paritetici previsto dall’art. 37, c.12, del D.Lgs.
n.81/2008, “riguarda la (sola) formazione dei lavoratori e degli RLS”.
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
(…)
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in
cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
(…)
E si segnala che l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016“da un lato ha confermato
che tale collaborazione è circoscritta solo agli organismi paritetici cosi come definiti
all’art. 2, c. 1, lettera ee), del D.Lgs. n.81/2008 – con la soppressione di ogni
competenza degli enti bilaterali non previsti da tale decreto – ove esistenti sia nel
territorio che nel settore nel quale opera l’azienda, e dall’altro ha precisato che in
mancanza, il datore di lavoro deve procedere alla pianificazione e realizzazione
delle attività di formazione”.
Con riferimento a quanto indicato dal nuovo Accordo del 7 luglio 2016, il relatore
indica che:
- è confermato “che qualora la richiesta di collaborazione riceva riscontro da parte
dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella
pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale
realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici”;
- ove tale richiesta di collaborazione “non riceva riscontro dall’organismo paritetico
entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro può liberamente procedere alla
pianificazione e alla realizzazione delle attività di formazione”.
Si ricorda poi che l’Accordo del 7 luglio 2016 “fa salvo l’importante Accordo
integrativo del 25 luglio 2012, che detta particolari disposizioni interpretative in
merito”.
La relazione riporta le principali indicazioni dell’ Accordo integrativo Stato-Regioni
del 25 luglio 2012 relativamente all’Adeguamento e linee applicative degli accordi
ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
e successive modificazioni e integrazioni.
Premettiamo tuttavia che l’Accordo integrativo indica che, riguardo alla
collaborazione degli organismi paritetici alla formazione, ‘particolare importanza è
attribuita dal “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro al ruolo degli organismi
paritetici, quale definito dall’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008. Va, tuttavia, chiarito al
riguardo che il “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro promuove il ruolo di tali
organismi a condizioni precise e, in particolare, a condizione che essi siano costituiti
nell’ambito di “associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (articolo 2, comma 1,
lettera ee), d.lgs. n. 81/2008) e che operino nel settore e nel territorio di competenza
(articolo 37, comma 12, del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro). Ne
discende che il datore di lavoro che richieda – come prevede l’articolo 37, comma
12, del d.lgs. n. 81/2008 – la “collaborazione” di tali organismi per l’effettuazione
delle attività di formazione è tenuto a verificare che i soggetti che propongono la
propria opera a sostegno dell’impresa posseggano tali caratteristiche. Il datore di
lavoro, nel caso intenda far svolgere la formazione da un ente formativo, potrà dare
specifico mandato a questo di inviare, per suo conto, la richiesta di collaborazione
all’organismo paritetico’.
Riprendiamo, in conclusione, alcuni aspetti “pratici”, con riferimento all’Accordo del
25 luglio 2012, riportati dalla relazione del Prof. Gallo:
- “l’obbligo per il datore di lavoro di richiedere la collaborazione agli organismi
paritetici è previsto solo per la formazione dei lavoratori e RLS, sempre che gli stessi
siano presenti nella provincia o regione in cui ha sede l’attività e operino nel settore
di riferimento (art. 37, c.12, D.Lgs. n. 81/2008);
- il datore di lavoro non è obbligato ad effettuare la formazione necessariamente
con gli organismi paritetici ma solo a metterli a conoscenza della volontà di
svolgere un’attività formativa;
- la comunicazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima dell’inizio dei corsi
anche a mezzo posta elettronica; in caso di silenzio il datore di lavoro potrà
procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di
formazione;
- qualora siano presenti nell’ambito territoriale e nel settore di riferimento più
organismi paritetici è sufficiente che il datore di lavoro presenti la richiesta anche ad
uno solo di essi;
- nel caso di imprese plurilocalizzate l’organismo di riferimento può essere individuato
avendo riguardo alla sede legale dell’impresa”. (Articolo di Tiziano Menduto)
“ Il tema della formazione efficace nella normativa in materia di sicurezza sul lavoro”, a cura di Mario
Gallo (Professore a contratto di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale), intervento al convegno “L’efficacia della formazione e il monitoraggio
dell’apprendimento” (formato PDF, 851 kB).
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano - Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla
individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti
dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e successive modificazioni.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota prot. n.9483 del 8 giugno 2015 – Quesiti su
Organismi paritetici.
Fonte: puntosicuro.it
I quesiti sul decreto 81: sull’obbligo della riunione periodica.
Risposta ad un quesito sull’obbligo da parte del datore di lavoro di un’impresa che
occupa più di 15 lavoratori di indire una riunione degli operatori di sicurezza almeno
una volta all’anno.
Quesito
È tenuto il datore di lavoro di un’impresa nella quale il numero di quindici lavoratori
viene superato per la presenza di lavoratori che prestano lavoro occasionale di tipo
accessorio a indire la riunione periodica annuale?
Risposta
Nel quesito viene segnalato il caso di un’azienda nella quale il numero di quindici
lavoratori, al di sopra del quale vige l’obbligo da parte del datore di lavoro di indire
una riunione periodica almeno una volta all’anno, viene superato per la presenza di
alcuni lavoratori che prestano un lavoro occasionale di tipo accessorio e viene
chiesto sostanzialmente se questi ultimi lavoratori rientrano o meno nel conteggio
del numero dei lavoratori ai fini dell’applicazione di tale obbligo.
Per dare una risposta al quesito è necessario consultare le disposizioni che il D. Lgs.
9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, ha emanate in merito e riguardanti, in particolare, le prestazioni di lavoro
accessorio e l’obbligo posto a carico del datore di lavoro di cui all’art. 35 dello
stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. di indire una riunione periodica alla quale devono
partecipare, oltre al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (RSPP), il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS). (Articolo di Gerardo Porreca).
(…)
La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata.
Fonte: puntosicuro.it
Fitosanitari Regolamento UE n. 487/2014, elenco proroga prodotti.
ROMA – Fitosanitari. Pubblicato dal Ministero della Salute il 13 febbraio 2017 un
nuovo elenco con i prodotti fitosanitari prorogati in attuazione del Regolamento (UE)
n. 487/2014.
Fonte: quotidianosicurezza.it
Sicurezza sul lavoro: quanto conviene (non) essere in regola.
Con i termini salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si intendono una serie di attività
poste in essere in azienda per garantire ai lavoratori luoghi salubri, confortevoli e con
rischi infortunistici ridotti al minimo possibile.
La legge di riferimento in materia, in Italia, è il D.lgs. 81/2008, che mira a raggiungere
i risultati di cui si diceva prima ma che, in alcuni passaggi risulta abbastanza
complesso, contraddittorio e apparentemente più orientato alla burocrazia che
all’effettiva tutela dei lavoratori. La difficolta di interpretare le regole dettate spesso
costringe le aziende a rivolgersi a società specializzate in materia; possibili
conseguenze sono l’innalzamento dei costi di gestione della sicurezza o, in molti
casi, l’adozione di un certo lassismo nei confronti dell’argomento: spesso si tende a
lasciare le questioni di prevenzione in stand by.
Questo atteggiamento però sembra più dettato da una certa incoscienza in
relazione alle conseguenza di un accesso ispettivo. Scopo di questo contributo è di
riassumere, graficamente, gli adempimenti in capo all’azienda che si avvalga
dell’opera di collaboratori e le relative sanzioni in caso di inadempienza.
Giusto il caso di puntualizzare alcuni aspetti:
Sono soggette agli obblighi di sicurezza tutte le aziende che si avvalgono dell’opera
di: lavoratori subordinati, coordinati e continuativi, occasionali (anche con voucher
INPS), autonomi, volontari, tirocinanti, ovvero chiunque sia presente in azienda per
lavoro a prescindere dal tipo di contratto;
– I luoghi di lavoro devono possedere le caratteristiche e le certificazioni
normalmente richieste dalle norme urbanistiche (Es.: altezze minime, servizi igienici,
impianti a regola d’arte D.M. 37/2008, ecc.);
– Alcuni tipi di attività richiedono adempimenti ulteriori e specifici in relazione alla
particolarità della lavorazione;
– Tutti gli adempimenti di carattere formativo richiedono un aggiornamento
periodico.
Altra questione su cui è importante porre la massima attenzione è che molte
sanzioni, previste dal D.lgs. 81/2008, sono di carattere penale e solo l’adempimento
alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza e pagamento delle sanzioni in
misura ridotta evitano l’insorgenza di un procedimento di tipo penale con aggravio
di costi (spese legali, maggiori ammende comminate).
Per capire l’entità del “pericolo economico” si riporta il caso di una azienda, con
alle dipendenze un solo lavoratore, che venga trovata sprovvista del documento di
valutazione dei rischi, della designazione e formazione dell’RSPP, dell’addetto
antincendio e pronto soccorso, della nomina del medico competente e,
conseguente, della sorveglianza sanitaria, dei presidi di pronto soccorso e
formazione e informazione ai lavoratori. L’organo di vigilanza, nel caso di cui sopra,
prescriverà all’azienda di adempiere alle attività di cui sopra, assegnando un
congruo termine. Verificata, successivamente, l’adesione alle prescrizioni l’azienda
sarà ammessa al pagamento di ¼ dell’ammenda massima prevista per ogni singola
trasgressione:
Trasgressione Ammenda
minima
Ammenda
massima
¼ del
massimo
Valutazione dei
rischi e
redazione
documento
2.740,00 7.014,40 1.753,60
Designazione
RSPP
2.740,00 7.014,40 1.753,60
Nomina medico
competente
1.644,00 6.576,00 1.644,00
Sorveglianza
sanitaria
2.192,00 4.384,00 1.096,00
Formazione
generica dei
lavoratori in
materia di
sicurezza
1.315,20 5.699,20 1.424,80
Formazione
specifica dei
lavoratori in
materia di
sicurezza
1.315,20 5.699,20 1.424,80
Designazione
degli addetti al
pronto soccorso
e antincendio
822,00 4.384,00 1.096,00
Installazione
cassetta di
pronto soccorso
822,00 4.384,00 1.096,00
TOTALE 11.288,80
Quindi, oltre al costo necessario per implementare la sicurezza sul lavoro, come si
evince dalla tabella, cumulando tutte le sanzioni previste, si arriva all’importo di €
11.288,80. Tale ammenda dovrà essere versata, in unica soluzione, entro 30 giorni
dalla ricezione del verbale di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni,
estinguendo, in questo modo, anche i reati.
In caso contrario (mancato adempimento alle prescrizioni o mancato pagamento
delle sanzioni in misura ridotta nei termini) si incardina il procedimento penale.
Tenuto conto che, mediamente l’impresa con alle sue dipendenze un lavoratore,
per eseguire gli adempimenti iniziali di salute e sicurezza, rivolgendosi a consulenti
esterni, sostiene un costo pari ad € 1.500,00, è molto più conveniente farsi trovare in
regola da una eventuale visita ispettiva!
Fonte: fiscoetasse.com
Ministero Interno, moduli e circolare decreto lavoratori stranieri altamente qualificati.
ROMA – Lavoratori stranieri altamente qualificati. Pubblicate dal Ministero
dell’Interno con nota del 13 febbraio, una circolare congiunta con il Ministero del
Lavoro e la modulistica riguardanti il decreto legislativo n. 253 del 29 dicembre 2016
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.7 del 10 gennaio 2017 Attuazione della direttiva
2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori
specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-
societari.
Info: Ministero Interno circolare e moduli lavoratori stranieri altamente qualificati
Fonte: quotidianosicurezza.it
Sanzioni importazione sostanze pericolose; contatto con alimenti, decreti.
ROMA – Esportazione e importazione sostanze chimiche; materiali a contatto con gli
alimenti. Sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 due
decreti legislativi sulle sanzioni derivanti da violazione di regolamenti europei.
Il primo decreto riguarda le sanzioni in materia di oggetti e materiali a contatto con
prodotti alimentari, previste dai regolamenti CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n.
2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011.
L’apparato sanzionatorio, che interessa produttori e distributori di alimenti,
fabbricazione, imballaggio, etichettatura e presentazione dei prodotti, prevederà
sanzioni amministrative fino a 80mila euro. “È istituita inoltre un’anagrafica del
settore produttivo al fine di uniformare la disciplina a quella degli altri operatori del
settore alimentare e sono imposti obblighi di rintracciabilità dei materiali prodotti”.
Il secondo provvedimento riguarda esportazione e importazione di sostanze
chimiche pericolose e regolamento (UE) n. 649/2012. Previste sanzioni amministrative
pecuniarie, distruzione delle sostanze a proprie spese in caso di sequestro per
violazione degli obblighi sull’assenso informato previsto dalla Convenzione di
Rotterdam. Vigilanza condotta da Ministeri Salute, Ambiente, Sviluppo Economico,
Agenzia dogane e monopoli, Guardia di Finanza, Regioni e Province Autonome.
(Articolo di Corrado de Paolis)
Info: Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017.
Fonte: quotidianosicurezza.it
Ministero Salute, rinnovo autorizzazioni biocidi PT 14 rodenticidi.
ROMA – Biocidi. Pubblicate dal Ministero della Salute con comunicato del 7 febbraio
2017 le modalità di rinnovo e di modifica delle autorizzazioni dei prodotti biocidi
appartenenti al PT 14 rodenticidi.
Info: Ministero Salute, rinnovo biocidi PT 14 rodenticidi
Fonte: quotidianosicurezza.it
Info: Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017.
Fonte: quotidianosicurezza.it
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ROMA – Biocidi. Pubblicate dal Ministero della Salute con comunicato del 7 febbraio
2017 le modalità di rinnovo e di modifica delle autorizzazioni dei prodotti biocidi
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Info: Ministero Salute, rinnovo biocidi PT 14 rodenticidi
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News SSL 08 2017

  • 1. News 08/SSL/2017 Lunedì, 20 febbraio 2017 Formazione: novità nella collaborazione con organismi paritetici. Un intervento affrontando il tema dell’efficacia della formazione si sofferma anche sulla collaborazione degli organismi paritetici alla formazione. Le indicazioni pratiche e le novità e conferme dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. Bologna, 15 Feb – Uno degli argomenti più delicati in materia di formazione alla sicurezza, che ha richiesto continui chiarimenti e precisazioni, è quello relativo alla collaborazione con gli organismi paritetici come richiesta dall’art. 37, comma 12, del D.Lgs. n.81/2008. Ma quando e come deve avvenire questa collaborazione con questi organismi? Per dare qualche risposta a questa domanda, facendo un riepilogo di quanto dice la normativa in materia, possiamo fare riferimento ad un intervento che si è tenuto al convegno “L’efficacia della formazione e il monitoraggio dell’apprendimento”, un convegno organizzato dall’Associazione AiFOS il 20 ottobre 2016 ad Ambiente Lavoro di Bologna. In “Il tema della formazione efficace nella normativa in materia di sicurezza sul lavoro”, a cura di Mario Gallo (Professore a contratto di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale), si affrontano principalmente, come raccontato dal nostro giornale, gli aspetti relativi all’efficacia della formazione, ma si parla anche, in conformità a quanto richiede la normativa per una formazione “adeguata e sufficiente”, della collaborazione con gli organismi paritetici. La relazione sottolinea innanzitutto che l’obbligo della collaborazione da parte del datore di lavoro con gli organismi paritetici previsto dall’art. 37, c.12, del D.Lgs. n.81/2008, “riguarda la (sola) formazione dei lavoratori e degli RLS”. Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (…) 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in
  • 2. collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. (…) E si segnala che l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016“da un lato ha confermato che tale collaborazione è circoscritta solo agli organismi paritetici cosi come definiti all’art. 2, c. 1, lettera ee), del D.Lgs. n.81/2008 – con la soppressione di ogni competenza degli enti bilaterali non previsti da tale decreto – ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda, e dall’altro ha precisato che in mancanza, il datore di lavoro deve procedere alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione”. Con riferimento a quanto indicato dal nuovo Accordo del 7 luglio 2016, il relatore indica che: - è confermato “che qualora la richiesta di collaborazione riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici”; - ove tale richiesta di collaborazione “non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro può liberamente procedere alla pianificazione e alla realizzazione delle attività di formazione”. Si ricorda poi che l’Accordo del 7 luglio 2016 “fa salvo l’importante Accordo integrativo del 25 luglio 2012, che detta particolari disposizioni interpretative in merito”. La relazione riporta le principali indicazioni dell’ Accordo integrativo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 relativamente all’Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni. Premettiamo tuttavia che l’Accordo integrativo indica che, riguardo alla collaborazione degli organismi paritetici alla formazione, ‘particolare importanza è attribuita dal “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro al ruolo degli organismi paritetici, quale definito dall’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008. Va, tuttavia, chiarito al riguardo che il “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro promuove il ruolo di tali
  • 3. organismi a condizioni precise e, in particolare, a condizione che essi siano costituiti nell’ambito di “associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (articolo 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 81/2008) e che operino nel settore e nel territorio di competenza (articolo 37, comma 12, del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro). Ne discende che il datore di lavoro che richieda – come prevede l’articolo 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008 – la “collaborazione” di tali organismi per l’effettuazione delle attività di formazione è tenuto a verificare che i soggetti che propongono la propria opera a sostegno dell’impresa posseggano tali caratteristiche. Il datore di lavoro, nel caso intenda far svolgere la formazione da un ente formativo, potrà dare specifico mandato a questo di inviare, per suo conto, la richiesta di collaborazione all’organismo paritetico’. Riprendiamo, in conclusione, alcuni aspetti “pratici”, con riferimento all’Accordo del 25 luglio 2012, riportati dalla relazione del Prof. Gallo: - “l’obbligo per il datore di lavoro di richiedere la collaborazione agli organismi paritetici è previsto solo per la formazione dei lavoratori e RLS, sempre che gli stessi siano presenti nella provincia o regione in cui ha sede l’attività e operino nel settore di riferimento (art. 37, c.12, D.Lgs. n. 81/2008); - il datore di lavoro non è obbligato ad effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici ma solo a metterli a conoscenza della volontà di svolgere un’attività formativa; - la comunicazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima dell’inizio dei corsi anche a mezzo posta elettronica; in caso di silenzio il datore di lavoro potrà procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione; - qualora siano presenti nell’ambito territoriale e nel settore di riferimento più organismi paritetici è sufficiente che il datore di lavoro presenti la richiesta anche ad uno solo di essi; - nel caso di imprese plurilocalizzate l’organismo di riferimento può essere individuato avendo riguardo alla sede legale dell’impresa”. (Articolo di Tiziano Menduto) “ Il tema della formazione efficace nella normativa in materia di sicurezza sul lavoro”, a cura di Mario Gallo (Professore a contratto di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale), intervento al convegno “L’efficacia della formazione e il monitoraggio dell’apprendimento” (formato PDF, 851 kB). Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla
  • 4. individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota prot. n.9483 del 8 giugno 2015 – Quesiti su Organismi paritetici. Fonte: puntosicuro.it I quesiti sul decreto 81: sull’obbligo della riunione periodica. Risposta ad un quesito sull’obbligo da parte del datore di lavoro di un’impresa che occupa più di 15 lavoratori di indire una riunione degli operatori di sicurezza almeno una volta all’anno. Quesito È tenuto il datore di lavoro di un’impresa nella quale il numero di quindici lavoratori viene superato per la presenza di lavoratori che prestano lavoro occasionale di tipo accessorio a indire la riunione periodica annuale? Risposta Nel quesito viene segnalato il caso di un’azienda nella quale il numero di quindici lavoratori, al di sopra del quale vige l’obbligo da parte del datore di lavoro di indire una riunione periodica almeno una volta all’anno, viene superato per la presenza di alcuni lavoratori che prestano un lavoro occasionale di tipo accessorio e viene chiesto sostanzialmente se questi ultimi lavoratori rientrano o meno nel conteggio del numero dei lavoratori ai fini dell’applicazione di tale obbligo. Per dare una risposta al quesito è necessario consultare le disposizioni che il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha emanate in merito e riguardanti, in particolare, le prestazioni di lavoro accessorio e l’obbligo posto a carico del datore di lavoro di cui all’art. 35 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. di indire una riunione periodica alla quale devono partecipare, oltre al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). (Articolo di Gerardo Porreca). (…) La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata. Fonte: puntosicuro.it
  • 5. Fitosanitari Regolamento UE n. 487/2014, elenco proroga prodotti. ROMA – Fitosanitari. Pubblicato dal Ministero della Salute il 13 febbraio 2017 un nuovo elenco con i prodotti fitosanitari prorogati in attuazione del Regolamento (UE) n. 487/2014. Fonte: quotidianosicurezza.it Sicurezza sul lavoro: quanto conviene (non) essere in regola. Con i termini salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si intendono una serie di attività poste in essere in azienda per garantire ai lavoratori luoghi salubri, confortevoli e con rischi infortunistici ridotti al minimo possibile. La legge di riferimento in materia, in Italia, è il D.lgs. 81/2008, che mira a raggiungere i risultati di cui si diceva prima ma che, in alcuni passaggi risulta abbastanza complesso, contraddittorio e apparentemente più orientato alla burocrazia che all’effettiva tutela dei lavoratori. La difficolta di interpretare le regole dettate spesso costringe le aziende a rivolgersi a società specializzate in materia; possibili conseguenze sono l’innalzamento dei costi di gestione della sicurezza o, in molti casi, l’adozione di un certo lassismo nei confronti dell’argomento: spesso si tende a lasciare le questioni di prevenzione in stand by. Questo atteggiamento però sembra più dettato da una certa incoscienza in relazione alle conseguenza di un accesso ispettivo. Scopo di questo contributo è di riassumere, graficamente, gli adempimenti in capo all’azienda che si avvalga dell’opera di collaboratori e le relative sanzioni in caso di inadempienza. Giusto il caso di puntualizzare alcuni aspetti: Sono soggette agli obblighi di sicurezza tutte le aziende che si avvalgono dell’opera di: lavoratori subordinati, coordinati e continuativi, occasionali (anche con voucher INPS), autonomi, volontari, tirocinanti, ovvero chiunque sia presente in azienda per lavoro a prescindere dal tipo di contratto; – I luoghi di lavoro devono possedere le caratteristiche e le certificazioni normalmente richieste dalle norme urbanistiche (Es.: altezze minime, servizi igienici, impianti a regola d’arte D.M. 37/2008, ecc.); – Alcuni tipi di attività richiedono adempimenti ulteriori e specifici in relazione alla particolarità della lavorazione; – Tutti gli adempimenti di carattere formativo richiedono un aggiornamento
  • 6. periodico. Altra questione su cui è importante porre la massima attenzione è che molte sanzioni, previste dal D.lgs. 81/2008, sono di carattere penale e solo l’adempimento alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza e pagamento delle sanzioni in misura ridotta evitano l’insorgenza di un procedimento di tipo penale con aggravio di costi (spese legali, maggiori ammende comminate). Per capire l’entità del “pericolo economico” si riporta il caso di una azienda, con alle dipendenze un solo lavoratore, che venga trovata sprovvista del documento di valutazione dei rischi, della designazione e formazione dell’RSPP, dell’addetto antincendio e pronto soccorso, della nomina del medico competente e, conseguente, della sorveglianza sanitaria, dei presidi di pronto soccorso e formazione e informazione ai lavoratori. L’organo di vigilanza, nel caso di cui sopra, prescriverà all’azienda di adempiere alle attività di cui sopra, assegnando un congruo termine. Verificata, successivamente, l’adesione alle prescrizioni l’azienda sarà ammessa al pagamento di ¼ dell’ammenda massima prevista per ogni singola trasgressione: Trasgressione Ammenda minima Ammenda massima ¼ del massimo Valutazione dei rischi e redazione documento 2.740,00 7.014,40 1.753,60 Designazione RSPP 2.740,00 7.014,40 1.753,60 Nomina medico competente 1.644,00 6.576,00 1.644,00 Sorveglianza sanitaria 2.192,00 4.384,00 1.096,00
  • 7. Formazione generica dei lavoratori in materia di sicurezza 1.315,20 5.699,20 1.424,80 Formazione specifica dei lavoratori in materia di sicurezza 1.315,20 5.699,20 1.424,80 Designazione degli addetti al pronto soccorso e antincendio 822,00 4.384,00 1.096,00 Installazione cassetta di pronto soccorso 822,00 4.384,00 1.096,00 TOTALE 11.288,80 Quindi, oltre al costo necessario per implementare la sicurezza sul lavoro, come si evince dalla tabella, cumulando tutte le sanzioni previste, si arriva all’importo di € 11.288,80. Tale ammenda dovrà essere versata, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla ricezione del verbale di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni, estinguendo, in questo modo, anche i reati. In caso contrario (mancato adempimento alle prescrizioni o mancato pagamento delle sanzioni in misura ridotta nei termini) si incardina il procedimento penale. Tenuto conto che, mediamente l’impresa con alle sue dipendenze un lavoratore, per eseguire gli adempimenti iniziali di salute e sicurezza, rivolgendosi a consulenti esterni, sostiene un costo pari ad € 1.500,00, è molto più conveniente farsi trovare in
  • 8. regola da una eventuale visita ispettiva! Fonte: fiscoetasse.com Ministero Interno, moduli e circolare decreto lavoratori stranieri altamente qualificati. ROMA – Lavoratori stranieri altamente qualificati. Pubblicate dal Ministero dell’Interno con nota del 13 febbraio, una circolare congiunta con il Ministero del Lavoro e la modulistica riguardanti il decreto legislativo n. 253 del 29 dicembre 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.7 del 10 gennaio 2017 Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra- societari. Info: Ministero Interno circolare e moduli lavoratori stranieri altamente qualificati Fonte: quotidianosicurezza.it Sanzioni importazione sostanze pericolose; contatto con alimenti, decreti. ROMA – Esportazione e importazione sostanze chimiche; materiali a contatto con gli alimenti. Sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 due decreti legislativi sulle sanzioni derivanti da violazione di regolamenti europei. Il primo decreto riguarda le sanzioni in materia di oggetti e materiali a contatto con prodotti alimentari, previste dai regolamenti CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011. L’apparato sanzionatorio, che interessa produttori e distributori di alimenti, fabbricazione, imballaggio, etichettatura e presentazione dei prodotti, prevederà sanzioni amministrative fino a 80mila euro. “È istituita inoltre un’anagrafica del settore produttivo al fine di uniformare la disciplina a quella degli altri operatori del settore alimentare e sono imposti obblighi di rintracciabilità dei materiali prodotti”. Il secondo provvedimento riguarda esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose e regolamento (UE) n. 649/2012. Previste sanzioni amministrative pecuniarie, distruzione delle sostanze a proprie spese in caso di sequestro per violazione degli obblighi sull’assenso informato previsto dalla Convenzione di Rotterdam. Vigilanza condotta da Ministeri Salute, Ambiente, Sviluppo Economico, Agenzia dogane e monopoli, Guardia di Finanza, Regioni e Province Autonome. (Articolo di Corrado de Paolis)
  • 9. Info: Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017. Fonte: quotidianosicurezza.it Ministero Salute, rinnovo autorizzazioni biocidi PT 14 rodenticidi. ROMA – Biocidi. Pubblicate dal Ministero della Salute con comunicato del 7 febbraio 2017 le modalità di rinnovo e di modifica delle autorizzazioni dei prodotti biocidi appartenenti al PT 14 rodenticidi. Info: Ministero Salute, rinnovo biocidi PT 14 rodenticidi Fonte: quotidianosicurezza.it
  • 10. Info: Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017. Fonte: quotidianosicurezza.it Ministero Salute, rinnovo autorizzazioni biocidi PT 14 rodenticidi. ROMA – Biocidi. Pubblicate dal Ministero della Salute con comunicato del 7 febbraio 2017 le modalità di rinnovo e di modifica delle autorizzazioni dei prodotti biocidi appartenenti al PT 14 rodenticidi. Info: Ministero Salute, rinnovo biocidi PT 14 rodenticidi Fonte: quotidianosicurezza.it