2. Autoriciclaggio
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La legge 15 dicembre 2014 n. 186 ha inserito nel
codice penale il delitto di autoriciclaggio (art 648-
ter.1)
A decorrere dall’1 gennaio 2015 è, pertanto, punibile
la condotta di riciclaggio tenuta dallo stesso soggetto
che ha commesso il delitto dal quale derivano i
proventi oggetto della condotta di riciclaggio.
Tale condotta non era punibile in quanto l’art 648-
bis c.p. configurava la responsabilità per il delitto di
riciclaggio solo se il soggetto agente non avesse
commesso il delitto-presupposto.
3. L’integrazione del d.lg. 231/2001
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Tale delitto è imputabile alla persona giuridica ai sensi dell’art 25-
octies d.lg. 231/2001:
1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o
le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la
pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si
applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della
giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. (II)
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Affinchè l’ente collettivo possa essere chiamato a
rispondere per il delitto de quo è necessario che un
suo esponente – apicale o “sottoposto”, ex art 5 –
commetta (anche in concorso con altri) il delitto
generatore di provento economico e,
successivamente, ricicli/reimpieghi (anche in
concorso con altri) nel circuito economico quel
provento.
5. (Alcune) questioni di diritto
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1. L’autoriciclaggio è configurabile anche se i proventi
che ne sono oggetto derivano da un reato
commesso prima dell’1 gennaio 2015?
2. L’autoriciclaggio è imputabile alla persona
giuridica anche se i proventi che ne sono oggetto
derivano da un reato non previsto dal d.lg. 231?
3. L’autoriciclaggio è imputabile alla persona
giuridica anche se i proventi che ne sono oggetto
derivano da un reato non commesso nell’interesse
della persona giuridica?
6. Sulla prima questione
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In dottrina si è sostenuto che la risposta più corretta dal
punto di vista logico-sistematico è che la nuova
incriminazione non si possa applicare all’autoriciclaggio
per reati pregressi, in quanto l’intero fatto (comprensivo
del delitto generatore di provento) descritto nell’ art.
648-ter.1 deve essersi verificato dopo l’entrata in vigore
della norma.
La diversa conclusione – secondo cui il delitto generatore
di provento è un mero presupposto della condotta per cui
non rileva il tempo della sua realizzazione – cozzerebbe,
tra l’altro, con la tesi proposta dalle Sezioni unite che
hanno ritenuto che un fatto illecito (e di per sé vietato)
possa fungere da presupposto della condotta tipica (S.U.
12 settembre 2012, Reina).
7. Cass., II, 27 gennaio 2016, n. 3691
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4.3 Manifestamente infondato è infine anche l'ultimo motivo del
ricorso, concernente l'ipotesi di reato di cui all'art. 648 ter 1 cod.
pen. introdotto dalla legge 14 dicembre 2014 n. 186, attesa
l'irrilevanza della realizzazione, in epoca antecedente l'entrata in
vigore di tale normativa, delle condotte di cui all'art. 4 D. Lgs.
74/2000 assunte ad ipotesi di reato presupposto: va premesso che
impropriamente viene invocato il principio di irretroattività della
legge penale di cui all'art. 2 cod. pen. in relazione ad un reato, quale
quello di autoriciclaggio, nel quale soltanto il reato presupposto si
assume commesso in epoca antecedente l'entrata in vigore della I.
15/12/2014 n. 186, ma quando comunque lo stesso reato era già
previsto come tale dalla legge, mentre l'elemento materiale del reato
di cui all'art. 648 ter.1 risulta posto in essere in data 7 luglio 2015,
ben successivamente all'introduzione della predetta normativa…
8. Sulla seconda questione
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L’autoriciclaggio può avere ad oggetto il provento di
reati non previsti dal d.lg. 231?
La risposta positiva potrebbe determinare una
violazione del principio di tassatività dei reati-
presupposto
9. Analogie con l’associazione per delinquere
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L’associazione per delinquere può essere finalizzata
alla commissione di qualsivoglia delitto doloso.
Se il delitto-fine non è previsto nel d.lg. 231,
l’associazione per delinquere è imputabile all’ente?
La risposta positiva potrebbe determinare una
violazione del principio di tassatività dei reati-
presupposto (Cass., VI, 24 gennaio 2014 n. 3635)
10. (II)
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L’impostazione ricostruttiva seguita dal provvedimento
impugnato è inficiata da un vizio di fondo, laddove si è
ritenuto di valorizzare, ai fini della responsabilità
amministrativa delle società ricorrenti, una serie di
fattispecie di reato (ossia, quelle normativamente descritte
negli articoli 434, 437 e 439 c.p. e direttamente richiamate
nelle imputazioni sub B), C), D) ed I)) del tutto estranee al
tassativo catalogo dei reati-presupposto dell'illecito dell'ente
collettivo e come tali oggettivamente inidonee, ex Decreto
Legislativo n. 231 del 2001, articoli 2, 5 e 24 ss., a fondarne la
stessa imputazione di responsabilità.
11. (III)
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Secondo la Corte la rilevanza di quelle fattispecie non può essere
indirettamente recuperata nella diversa prospettiva di una loro
imputazione quali delitti-scopo del reato associativo contestato,
poiché in tal modo la norma incriminatrice di cui all'articolo 416 c.p.
- essa, sì, inserita nell'elenco dei reati-presupposto ex cit. Decreto
Legislativo, articolo 24 ter, a seguito della modifica apportata
dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, articolo 2 - si trasformerebbe, in
violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio
contemplato dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, in una
disposizione "aperta", dal contenuto elastico, potenzialmente
idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi
fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione
dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo…
12. (IV)
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Altra osservazione importante della Corte è quella
secondo cui gli organi direttivi dell’ente
verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di
assoluta incertezza, e nella totale assenza di
oggettivi criteri di riferimento, i modelli di
organizzazione e di gestione previsti dal citato
Decreto Legislativo, articolo 6, scomparendone di
fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di
prevenzione.
13. Sulla terza questione
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Potrebbe ipotizzarsi il caso in cui l’ente, del tutto
estraneo al reato a monte, si determini di
avvantaggiarsi del fatto che l’autore di detto reato
(soggetto rilevante ex art 5 d.lg. 231) perfezioni la
condotta di autoriciclaggio.
Si tratterebbe, di responsabilità per il delitto di
riciclaggio, comunque imputabile all’ente ex art 25-
octies.