SlideShare a Scribd company logo
1 of 51
Download to read offline
1
CENTO CANTIERI FERMI, SOLO 12 IMPIANTI IN REGOLA: LA
SICILIA RISCHIA MAXIMULTA E STOP AI FONDI
L’Europa presenta un conto da 185 milioni di euro In pericolo anche
aree protette
di GIOACCHINO AMATO
Un miliardo e cento milioni di euro di fondi europei sbloccati da una delibera del Cipe a metà
del 2012 ma ancora non spesi, 93 cantieri per la realizzazione di depuratori e impianti fognari
fermi al palo, 227 dei 1.300 chilometri di coste siciliane sempre più inquinati, come decine di
falde acquifere. La scure di Renzi sull’inerzia di Regione e Comuni dell’Isola arriva su un
sistema che fa acqua, in questo caso inquinata, da tutte le parti e nel quale i depuratori mai
costruiti appaiono solo come l’ultimo degli scandali.
La decisione del governo Renzi di nominare commissari per far partire i cantieri entro i
prossimi mesi scatta dopo la procedura di infrazione avviata dall’Unione europea. Una multa
miliardaria che verrà pagata fino a quando gli scarichi a mare non saranno stati ridotti a zero.
Solo per la Sicilia, secondo i calcoli di Erasmo De Angelis, a capo della struttura del governo
contro il dissesto idrogeologico, si tratta di 185 milioni di euro, 37 euro per ogni abitante. E per
pagarla il governo si rifarà sui Comuni inadempienti, che non potranno far altro che dichiarare
il default.
Proprio qualche giorno fa i costruttori di Ance Sicilia avevano inviato al premier la loro lista
aggiornata delle opere cantierabili ma bloccate, depuratori e fogne comprese. Tra queste una
decina di impianti nell’Agrigentino, quasi il doppio nel Palermitano, otto nel Catanese fra i quali
intere reti fognarie e le opere per salvaguardare l’area marina protetta dell’isola dei Ciclopi, poi
il depuratore di Macchitella a Gela, quelli di Priolo e Augusta. Non a caso il sindaco di Catania,
Enzo Bianco, si è già proposto a Renzi come commissario per l’area etnea, che da sola attende
opere per mezzo miliardo, depuratori e reti che spetterà al commissario anche affidare in
gestione.
Ma quei 93 cantieri potrebbero non salvare la Sicilia né dalle multe né dalla devastazione di
mari, coste e falde acquifere. Su oltre cinque milioni di abitanti dell’Isola, poco più di tre milioni
sono serviti da impianti di depurazione, 27 comuni sono stati multati dall’Unione europea
perché non hanno una rete fognaria, altri 175 sono in infrazione, un quinto delle coste siciliane
non sono balneabili. Il paradosso è che la Sicilia e i suoi 390 comuni hanno già la bellezza di
431 impianti di depurazione, anche se 73 sono ufficialmente «inattivi». Ne rimangono 358:
«Quelli efficienti però non sono più di 12 — rivela il docente universitario Aurelio Angelini,
esperto di politica ambientale — gli altri spesso sono soltanto contenitori di liquami. C’è stata
la tendenza a fare un depuratore per ogni comune, ma i costi di gestione sono proibitivi,
soprattutto per i piccoli centri, e il risultato in termini di efficienza è minimo». Un grosso spreco
di miliardi e di ricchezze ambientali, insomma, in nome del campanilismo delle opere
pubbliche: «In Sicilia — ricorda Angelini — basterebbero venti depuratori di grandi dimensioni
per essere in regola con le direttive europee, e soprattutto un sistema idrico integrato che
consenta di utilizzare l’acqua depurata per l’agricoltura e l’industria, risparmiando le risorse dei
bacini».
Un compito che spettava agli Ato idrici usciti dalla riforma di privatizzazione del servizio, che in
Sicilia si è rivelata un gigantesco flop. Adesso tutto dipende dalla nuova legge sul servizio
idrico che da due anni si attende, finora invano, dal governo Crocetta.
2
Nel frattempo in Sicilia accade di tutto. Dal depuratore di Acate, in provincia di Ragusa, l’acqua
esce più inquinata di prima e non viene usata neanche dagli agricoltori. Nel Catanese molti
comuni, Acireale compreso, scaricano a mare. Come a Isola delle Femmine, dove manca
ancora il “pennello a mare”. «Nelle aree industriali di Gela, Siracusa e Milazzo va molto peggio
— rincara Angelini — con il porto di Augusta che registra una situazione drammatica:
idrocarburi e metalli pesanti che stanno causando mutazioni genetiche della fauna. Ma anche
tutte le falde acquifere sotto Palermo sono fortemente inquinate». «Abbiamo decine di
segnalazioni — racconta il presidente della commissione Ambiente all’Ars, Giampiero Trizzino
dei 5Stelle — avevamo chiesto una mappatura all’assessore Marino, poi al successore Calleri
che l’aveva quasi pronta, adesso è arrivata Vania Contrafatto che martedì avremo in
audizione».
Davanti a tanto inquinamento, chi dovrebbe controllare allarga le braccia. Come il direttore
dell’Arpa Sicilia, Francesco Licata di Baucina, che alla trasmissione di Raitre Report ha
dichiarato di avere solo il 30 per cento del personale necessario per i controlli, in una Regione
zeppa di funzionari ma anche di forestali. E la storia rischia di non finire qui. Se i commissari
non riusciranno a sbloccare i cantieri, il miliardo andrà ad altre Regioni attraverso il “fondo
revoche” già aperto al ministero dell’Ambiente. A questo punto saranno altri Comuni italiani a
salvarsi dalle sanzioni, ma con i soldi destinati alla Sicilia. Mentre i siciliani continueranno a
nuotare in un mare di liquami.
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2015/02/07/news/cento_cantieri_fermi_solo_12_impiant
i_in_regola_la_sicilia_rischia_maximulta_e_stop_ai_fondi-106713299/
DEPURATORI, RENZI COMMISSARIA LA SICILIA.
ALL’INSAPUTA DEL GOVERNATORE CROCETTA
Il governatore della Sicilia aveva parlato di una normale riunione con Delrio, Padoan e Galletti. Oggi
la doccia fredda del premier: "Un miliardo bloccato, è inaccettabile"
di Giuseppe Pipitone |
6 febbraio 2015 A sentire il governatore Rosario Crocetta era stato un incontro normalissimo. Da una parte
del tavolo c’era il presidente della Sicilia, accompagnato dall’assessore al bilancio Alessandro Baccei;
dall’altra il sottosegretario Graziano Delrio e i ministri dell’Economia e dell’Ambiente Pier Carlo
Padoan e Luciano Galletti. “Nel corso dell’incontro si è stabilito di costituire tre tavoli di lavoro congiunti tra
Regione siciliana e governo nazionale.Il primo si occuperà di questioni generali al Mef, di finanziaria e
del settore salute, il secondo alla Funzione pubblica, si occuperà di partecipate e riorganizzazione del
pubblico impiego, il terzo all’Ambiente, si occuperà della questione rifiuti e del sistema idrico” scriveva
Crocetta in un comunicato stampa diffuso nella serata di ieri (il governatore, da quando ha licenziato in
tronco l’ufficio stampa ha dichiarato di scriversi i comunicati da solo). Passano poche ore ed ecco la doccia
fredda: il premier Matteo Renzi ha deciso di commissariare la Sicilia.
Non un commissariamento tout court, non ancora: al momento il presidente del Consiglio ha intenzione di
avocare al governo centrale soltanto la questione dei depuratori.“Ieri ho fatto una riunione sugli impianti di
depurazione per la Sicilia: c’è più di un miliardo di euro tecnicamente fermo ed è ingiusto e inaccettabile. Il
commissariamento è l’unica strada e ho chiesto di procedere rapidamente senza guardare in faccia
nessuno” dice Renzi nella sua enews. Il governatore Crocetta, fermo ancora ai tre tavoli tecnici stabiliti nella
riunione di ieri, casca dalle nuvole. “Onestamente non ne so nulla: e neanche capisco per quale motivo ci
commissaria ora che ci stiamo muovendo”. Eppure il nodo degli impianti di depurazione non è certo
argomento nuovo per il governo regionale. Già nel 2012 la Corte di Giustizia dell’Unione europea condannò
57 comuni siciliani per inadempienza rispetto alla direttiva europea sul trattamento delle acque reflue
urbane: tra questi, ben 27 comuni erano completamente sprovvisti di reti fognarie. Oggi la situazione non è
migliorata: secondo il ministero delle Infrastrutture ben sei comuni su dieci in Sicilia continuano ad essere
sprovvisti di fognature e depuratori a norma. In più i 1.161 milioni di euro previsti dai fondi strutturali
europei per la realizzazione di fogne e depuratori è fermo: su 93 opere previste, in appena 14 casi esiste un
progetto cantierabile.
3
“Allo stato attuale non c’erano garanzie, ci sono diverse delibere Cipe che hanno assegnato 1,6 miliardi di
euro per la costruzione delle reti idriche e delle altre opere. Alla Sicilia spettano un miliardo e cento milioni di
euro per 93 opere. Su questa materia siamo sotto infrazione europea e solo la Sicilia, nel 2016 costerà 180
milioni di euro: non si poteva rimandare oltre” spiega Erasmo D’Angelis, a capo della cabina di regia sulle
infrastrutture.
Il problema dei depuratori dei comuni siciliani era già approdato a Bruxelles con un’interrogazione depositata
al parlamento europeo dal Movimento 5 Stelle. “L’Unione europea ha avviato una procedura di infrazione ai
danni dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva comunitaria concernente il trattamento
delle acque reflue urbane che coinvolge 175 agglomerati urbani siciliani: c’è una palese inadempienza
amministrativa della Sicilia ed un totale appiattimento della macchina di governo regionale, incapace al
momento di approvare progetti, di fare bandi e supportare i comuni” scriveva il capo delegazione Ignazio
Corrao nell’ottobre scorso. E infatti oggi il premier Matteo Renzi ha deciso di esautorare il governo
regionale: dal primo marzo in Sicilia arriverà un commissario che dovrà coordinare la realizzazione delle
opere. E poco importa che Crocetta non ne sia informato in tempo: il rischio è che le sanzioni europee per i
ritardi della Regione Siciliana superino quota 160 milioni di euro. E i comuni rimangano ancora senza
impianto fognario.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/06/depuratori-renzi-commissaria-sicilia-allinsaputa-crocetta/1404435/
UE - Panoramica sullo stadio raggiunto dalle procedure di infrazione aperte nei confronti dell’Italia
La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati di obblighi ad essi
imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato
sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art.
258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è
verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso
sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un
obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni
ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto
da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che
sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di
giustizia). La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre con l’invio di una lettera detta
di «intimazione» o di «addebito» allo Stato membro ritenuto inadempiente. La lettera di addebito circoscrive
la materia del contendere, cosicché, nell’ipotesi in cui la Commissione decida di proseguire nell’iniziativa,
l’oggetto della procedura non può essere ulteriormente ampliato. Allo Stato interessato è assegnato un
termine per presentare delle osservazioni (art. 258.1 TFUE). Valutate tali osservazioni ovvero decorso
vanamente il termine per la loro presentazione, la Commissione può inviare un parere motivato allo Stato in
questione, indicando le misure che lo stesso dovrebbe adottare per porre fine all’inadempimento e
assegnando un termine entro il quale provvedere (art. 258.1 TFUE). Ove il parere sia emesso, se lo Stato
non si conforma ad esso nel termine fissato dalla Commissione, quest’ultima può deferire il caso alla Corte
di Giustizia dell’Unione europea, avviando in tal modo la fase «contenziosa» della procedura (art. 258.2
TFUE). Se la Corte di Giustizia riconosce - la natura della sentenza che accerta l’infrazione è, infatti,
meramente dichiarativa - che lo Stato membro in questione è venuto meno ad uno degli obblighi ad esso
incombenti in forza del diritto UE, a tale Stato è fatto divieto di applicare le disposizioni dichiarate in
contrasto con il Trattato, mentre, se del caso, esso dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per
adempiere ai propri obblighi derivanti dal diritto UE (art. 260.1 TFUE). Di regola, tali provvedimenti non sono
indicati dalla sentenza, ma spetta invece allo Stato membro inadempiente individuare le misure necessarie
più appropriate. L’esecuzione deve iniziare immediatamente e deve concludersi nel più breve tempo
possibile.
In caso di mancata esecuzione, la Commissione può avviare una seconda procedura di infrazione, secondo
quanto previsto dall’art. 260.2 TFUE, che si rifà sostanzialmente alla disciplina della prima procedura di
infrazione, ma che ha come oggetto la violazione dell’obbligo di eseguire la sentenza. Dunque, la
Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le sue osservazioni, può
formulare un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato
alla sentenza e, se il termine fissato nel parere scade senza che lo Stato membro abbia adottato le
necessarie misure, la Commissione potrà nuovamente adire la Corte di giustizia. Il Trattato di Lisbona ha
4
tuttavia previsto, in questa seconda procedura, la possibilità per la Commissione di adire direttamente la
Corte di giustizia dopo aver messo lo Stato membro nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni,
senza necessità di emettere previamente il parere motivato. In questa seconda azione, la Commissione
precisa l'importo della somma forfetaria o della penalità[1] da versare (all’Unione) da parte dello Stato
membro in questione, che consideri adeguate alle circostanze. Per calcolare l’entità della somma, la
Commissione fa riferimento ad una serie di parametri riportati nella comunicazione SEC[2005]1658.
La proposta della Commissione non vincola tuttavia la Corte di giustizia, che può stabilire una somma sia
superiore che inferiore, che peraltro viene calcolata con riferimento a parametri parzialmente diversi, quali la
durata dell’infrazione, la sua gravità e la capacità finanziaria dello Stato inadempiente. Un’ulteriore novità
prevista dal Trattato di Lisbona consiste nella possibilità di comminare la sanzione pecuniaria già nel caso
del ricorso per inadempimento qualora tale inadempimento consista nell’omessa comunicazione, da parte di
uno Stato membro, delle «misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa»
(art. 260.3 TFUE). In questo caso, la somma proposta dalla Commissione vincola la Corte di giustizia, nel
senso che costituisce per quest’ultima un tetto massimo. Sebbene l’ipotesi appena considerata sia molto
specifica, essa è tuttavia rilevante nella prassi, poiché un numero significativo di inadempimenti riguarda
proprio l’omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione.
Ulteriori informazioni e statistiche relative all’attività della Commissione di controllo del rispetto del diritto Ue
sono reperibili ai seguenti indirizzi:
- pagina ufficiale della Commissione dedicata alla procedura di
infrazione:http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_it.htm-
Eur-infra (archivio informatico nazionale delle procedure di infrazione realizzato dal Dipartimento Politiche
Europee):
http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx
EU Pilot
EU Pilot è un progetto, operativo dall’aprile 2008, che mira a favorire la cooperazione tra Stati membri e
Commissione al fine di risolvere problemi (soprattutto quelli sollevati da cittadini e imprese) relativi alla (non)
corretta applicazione del diritto UE e alla (non) conformità con quest’ultimo del diritto nazionale, prima della
apertura di una procedura di infrazione ex art. 258 TFUE. Il fine ultimo di EU Pilot è dunque quello di evitare,
quando ciò sia possibile, il ricorso ad una formale procedura di infrazione. La comunicazione avviene tramite
una piattaforma on-line - EU Pilot, appunto - che consente di sottoporre la richiesta di informazioni al servizio
competente della Commissione, che provvederà poi a inoltrarla allo Stato membro interessato, con ogni
eventuale indicazione o domanda che lo stesso abbia identificato come rilevante. Le risposte devono venire
trasmesse alla persona fisica o giuridica che le ha richieste entro 20 settimane dalla richiesta stessa (si
considera un termine di 10 settimane per la trattazione a livello nazionale ed un termine uguale per la
trattazione da parte della Commissione).
All’avvio del progetto, gli Stati membri che avevano accettato di parteciparvi erano 15; dal 2012 EU Pilot è
operativo in 27 Stati membri.
Sin dall’avvio del progetto, l’Italia figura tra i paesi con il più alto numero di richieste sottoposte.
Ulteriori informazioni e statistiche relative alla performance di EU Pilot sono reperibili ai seguenti indirizzi:
- http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_it.htm-
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/eu_pilot/index_en.htm
Di seguito, si riporta una sintetica panoramica delle procedure d’infrazione pendenti nei confronti dell’Italia,
suddivise per stadio, con aggiornamento alla seduta della Commissione del 18 giugno 2014. Chiudono la
panoramica tre sentenze pronunciate nel periodo considerato a chiusura di altrettante procedure di
5
infrazione avviate nei confronti dell’Italia. In tutti e tre i casi, la Corte ha accolto i ricorsi proposti dalla
Commissione europea.
Seduta del 28.03.2014
Messe in mora ex art. 258 TFUE
•2014/2059 - Ambiente - Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue
urbane - Violazione del diritto UE.
•2014/256 - Salute - Mancato recepimento della direttiva 2013/46/UE che modifica la direttiva 2006/141/CE
per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di
proseguimento.
Pareri Motivati ex art. 258 TFUE
•2009/2086 - Ambiente - Non corretto recepimento della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE,
2003/35/CE e 2009/31/CE.
•2013/4202 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento - Regime transitorio per la protezione del diritto
d'autore dei disegni e modelli (direttiva 98/71/CE) - Violazione del diritto UE.
Ricorso ex art. 260 TFEU
•2013/2074 - Trasporti - Non corretta applicazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli
obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
Seduta del 16.04.2014
Messe in mora ex art. 258 TFUE
•2012/4128 - Libera circolazione delle persone - Formazione delle squadre di pallacanestro nelle
competizioni professionistiche organizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro.
•2014/4011 - Appalti - Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno
- Violazione del diritto UE.
Messe in mora complementari ex art. 258 TFUE
• 2013/2177 - Ambiente - Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto - Violazione del diritto UE.
Pareri Motivati ex art. 258 TFUE
•2012/4096 - Ambiente - Direttiva Natura - Cascina "Tre Pini". Violazione della direttiva 92/43/CEE. Impatto
ambientale dell’aeroporto di Malpensa.
•2013/405 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento - Mancato recepimento della direttiva 2013/25/UE
del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e
libera prestazione dei servizi a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia.
•2013/0401 - Salute - Mancato recepimento della direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza.
Seduta del 27.05.2014
Messe in mora ex art. 258 TFUE
•2014/287 - Salute - Mancata trasposizione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE sulle procedure
informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti.
•2014/289 - Libera circolazione delle merci - Mancata trasposizione della direttiva 2013/10/UE
sull’etichettatura degli aerosol.
Seduta del 18.06.2014
Messe in mora ex art. 258 TFUE
•2014/2143 - Affari economici e finanziari - Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali-
Sentenze emesse dalla Corte di giustizia al termine di procedure di infrazione nei confronti dell’Italia
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 aprile 2014, causa C-85/13, Commissione europea c.
Repubblica italiana
Oggetto: Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli da 3 a 5 e 10 – Allegato I,
sezioni A e B.
Dispositivo: La Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per
garantire che:
– gli agglomerati di Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano
Milanese Est, Trezzano sul Naviglio e Vigevano (Lombardia), aventi un numero di abitanti equivalenti
superiore a 10 000 e scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi
6
dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il
trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,
conformemente all’articolo 3 di tale direttiva;
– negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado (Friuli-Venezia Giulia),
Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino,
Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardegna),
Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), aventi
un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti
fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento
equivalente, conformemente all’articolo 4 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento
n. 1137/2008;
– negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli,
Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo,
Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla
Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna) e Castellammare del Golfo I, Cinisi,
Partinico, Terrasini e Trappeto (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 e
scaricanti in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271, come modificata dal
regolamento n. 1137/2008, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima
dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente, conformemente
all’articolo 5 di detta direttiva, e
– la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271, come
modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle
normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni
stagionali di carico negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli,
Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo,
Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Broni,
Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino,
Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Trinitapoli
(Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini,
Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza dell’articolo 3 e/o dell’articolo 4 e/o dell’articolo 5 nonché dell’articolo 10 della direttiva
91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.
Testo:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&;docid=150789&pageIndex=0&doclang=it&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=106800
Sentenza della Corte (nona Sezione) del 22 maggio 2014, Causa C-339/13, Commissione europea c.
Repubblica italiana
Oggetto: Direttiva 1999/74/CE – Articoli 3 e 5, paragrafo 2 – Divieto di allevare galline ovaiole in gabbie non
modificate – Allevamento di galline ovaiole in gabbie non conformi ai requisiti derivanti da tale direttiva.
Dispositivo: la Corte di giustizia ha accolto il ricorso avviato nei confronti dell’Italia dalla Commissione
europea, ritenendo che, la Repubblica italiana, non avendo garantito che, a partire dal 1° gennaio 2012, le
galline ovaiole non fossero più tenute in gabbie non modificate, è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza degli articoli 3 e 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio
1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.
Testo:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&;docid=152654&pageIndex=0&doclang=it&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=106800
Sentenza della Corte (nona Sezione) del 5 giugno 2014, Causa C-547/11, Commissione europea c.
Italia
7
Oggetto: Aiuti di Stato - Decisioni 2006/323/CE e 2007/375/CE - Esenzione dall’accisa sugli oli minerali
utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna - Recupero - Decisioni di sospensione
dell’esecuzione di un avviso di pagamento adottate da un giudice nazionale.
Dispositivo: La Repubblica italiana, non avendo preso nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari a
recuperare gli aiuti di Stato giudicati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune dalla decisione
2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali
utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di
Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente, e dalla
decisione 2007/375/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli
minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di
Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione rispettivamente la Francia, l’Irlanda e l’Italia [C 78/2001
(ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)], è venuta meno agli obblighi ad essa
imposti dall’articolo 5 della decisione 2006/323, dall’articolo 4 della decisione 2007/375 e dall’articolo 249,
quarto comma, CE.
La Repubblica italiana, non avendo trasmesso nei termini impartiti le informazioni di cui all’articolo 6,
paragrafo 1, della decisione 2006/323 e all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2007/375, è venuta meno
agli obblighi ad essa imposti da tali due disposizioni e dall’articolo 249, quarto comma, CE.
Testo:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&;docid=153315&pageIndex=0&doclang=IT&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=107263
http://www.osservatoriosullefonti.it/archivio-rubriche-2014/fonti-dellunione-europea-e-internazionali/988-
panoramica-sullo-stadio-raggiunto-dalle-procedure-di-infrazione-aperte-nei-confronti-
dellitalia http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2014/09/blog-post_29.html
Procedure per Materia 'Ambiente': 16
Num Proced Oggetto
Dir.
Gen.
Causa Materia
Norme
Comunitari
Inadempienz
a
Fase
2014 2147 Cattiva applicazione
della direttiva
2008/50/CE relativa
alla qualità dell’aria
ambiente -
Superamento dei
valori limite di PM10
in Italia.
ENV
I
Ambient
e
Violazione
diritto
dell'Unione
Messa in
mora Art. 258
TFUE
2014_212
3
Non corretto
recepimento della
direttiva 94/62/CEE
relativa agli
imballaggi e rifiuti
d'imballaggio
ENV
I
Ambient
e
Violazione
diritto
dell'Unione
Messa in
mora Art. 258
TFUE
2014_205
9
Attuazione della
direttiva
1991/271/CEE
relativa al
trattamento delle
acque reflue
urbane.
ENV
I
Ambient
e
Violazione
diritto
dell'Unione
Messa in
mora Art. 258
TFUE
2014 2006 Normativa italiana ENV Ambient direttiva Violazione Parere
8
in materia di cattura
di uccelli da
utilizzare a scopo di
richiami vivi –
Violazione della
direttiva
2009/147/CE.
I e 2009/147/CE diritto
dell'Unione
motivato Art.
258 TFUE
2013 2177 Stabilimento
siderurgico ILVA di
Taranto
ENV
I
Ambient
e
Violazione
diritto
dell'Unione
Parere
motivato Art.
258 TFUE
2013 2022 Non corretta
attuazione della
direttiva
2002/49/CE relativa
alla determinazione
e alla gestione del
rumore ambientale.
Mappe acustiche
strategiche.
ENV
I
Ambient
e
direttiva
2002/49/CE
Violazione
diritto
dell'Unione
Messa in
mora Art. 258
TFUE
2012 4096 Direttiva Natura -
Cascina "Tre Pini".
Violazione della
direttiva 92/43/CEE.
Impatto ambientale
dell’aeroporto di
Malpensa.
ENV
I
Ambient
e
Violazione
diritto
dell'Unione
Parere
motivato Art.
258 TFUE
2011_403
0
Commercializzazion
e dei sacchetti di
plastica
ENV
I
Ambient
e
direttiva
1994/62/CE e
1998/34/CE
Violazione
diritto
dell'Unione
Messa in
mora
complementar
e Art. 258
TFUE
2011_402
1
Conformità della
discarica di
Malagrotta
(Regione Lazio) con
la direttiva
discariche (dir.
1999/31/CE).
ENV
I
C-
323/1
3
Ambient
e
Direttiva
1999/31/CE
Violazione
diritto
dell'Unione
Sentenza Art.
258 TFUE
2011_221
5
Violazione
dell'articolo 14 della
direttiva
1999/31/CE relativa
alle discariche di
rifiuti in Italia
ENV
I
Ambient
e
direttiva
1999/31/CE
Violazione
diritto
dell'Unione
Parere
motivato Art.
258 TFUE
2009_442
6
Valutazione
d'impatto
ambientale di
progetti pubblici e
privati. Progetto di
bonifica di un sito
industrale nel
Comune di Cengio
(Savona)
ENV
I
Ambient
e
Violazione
diritto
dell'Unione
Messa in
mora
complementar
e Art. 258
TFUE
2009_208
6
Non corretto
recepimento della
direttiva
85/337/CEE
concernente la
ENV
I
Ambient
e
direttive
97/11/CE,
2003/35/CE e
2009/31/CE
Violazione
diritto
dell'Unione
Parere
motivato Art.
258 TFUE
9
valutazione
dell’impatto
ambientale di
determinati progetti
pubblici e privati,
come modificata
dalle direttive
97/11/CE,
2003/35/CE e
2009/31/CE
2009_203
4
Cattiva applicazione
della Direttiva
1991/271/CE
relativa al
trattamento delle
acque reflue urbane
ENV
I
C-
85/13
Ambient
e
Dir. 1991/271 Violazione
diritto
dell'Unione
Sentenza Art.
258 TFUE
2007_219
5
Emergenza rifiuti in
Campania.
ENV
I
C-
297/0
8
Ambient
e
Dir. 2006/12/CE Violazione
diritto
dell'Unione
Ricorso Art.
260 TFUE
2004_203
4
Cattiva applicazione
degli articoli 3 e 4
della direttiva
91/271/CEE sul
trattamento delle
acque reflue
urbane.
ENV
I
C-
565/1
0
Ambient
e
Dir.1991/271/C
E
Violazione
diritto
dell'Unione
Sentenza Art.
258 TFUE
2003_207
7
Non corretta
applicazione delle
direttive 75/442/CE
sui "rifiuti",
91/689/CEE sui
"rifiuti pericolosi" e
1999/31/CE sulle
"discariche".
ENV
I
C-
135/0
5 e C-
196/1
3
Ambient
e
Dirr.75/442/CE
E, 91/156/CEE,
91/689/CEE e
1999/31/CE
Violazione
diritto
dell'Unione
Sentenza Art.
260 TFUE
http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2015/02/blog-post_5.html
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
10 aprile 2014 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli da 3
a 5 e 10 – Allegato I, sezioni A e B» Nella causa C-85/13,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 21 febbraio 2013,
Commissione europea, rappresentata da E. Manhaeve e L. Cimaglia, in qualità di agenti, con domicilio eletto
in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello
Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da E. Juhász (relatore), presidente di sezione, A. Rosas e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 gennaio 2014,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
10
1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana,
avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che:
– gli agglomerati di Bareggio, Cassano d’Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco
sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Trezzano sul Naviglio,
Turbigo e Vigevano (Lombardia), aventi un numero di abitanti equivalenti (in prosieguo: gli «a.e.») superiore
a 10 000 e scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi
dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il
trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE)
n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo:
la «direttiva 91/271»), siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3
di tale direttiva;
– negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado,
Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile (Friuli-Venezia Giulia), Bareggio, Broni, Calco, Cassano
d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud,
Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia),
Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi,
Terrasini (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), aventi un numero di a.e. superiore a
10 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un
trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente all’articolo 4 della direttiva 91/271;
– negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli,
Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo,
Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia),
Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro
(Sardegna) e Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto (Sicilia), aventi un
numero di a.e. superiore a 10 000 e scaricanti in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi
della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello
scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente, conformemente all’articolo
5 di detta direttiva, e
– la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271
siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la
progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Pescasseroli
(Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca
d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al
Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda,
Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma
Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro,
Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali,
Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto
(Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in
forza dell’articolo 3 e/o dell’articolo 4 e/o dell’articolo 5 nonché dell’articolo 10 della direttiva 91/271.
Contesto normativo
2 L’articolo 1 della direttiva 91/271 prevede quanto segue:
«La presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il
trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.
Essa ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi
di acque reflue».
3 L’articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:
«1) “Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque
reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.
(...)
11
4) “Agglomerato”: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate
così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di
trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.
5) “Rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
6) “1 a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di
ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.
(...)
8) “Trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere
comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano
rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I.
9) “Trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un
sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi
di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.
(...)».
4 L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque
reflue urbane,
– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000 e
– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000.
Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della
definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano
provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0085
CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10
ACQUE – INQUINAMENTO IDRICO - Trattamento delle acque reflue urbane – Rete fognaria – Trattamento
secondario o equivalente - Impianti di trattamento - Campioni rappresentativi - Inadempimento di uno Stato
(Italia) Artt. 3, 4 e 10 Direttiva 91/271/CEE.
La Repubblica italiana, avendo omesso di adottare le disposizioni necessarie per garantire che gli
agglomerati , aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti
non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21
maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE)
n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per
le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva, e di adottare le disposizioni necessarie
affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come
modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle
normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni
stagionali di carico negli agglomerati è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3,
4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.
Pres. Malenovský, Silva de Lapuerta, Comm. Europea c. ITALIA
CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
19 luglio 2012
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli 3, 4
e 10 – Rete fognaria – Trattamento secondario o equivalente – Impianti di trattamento – Campioni
rappresentativi»
Nella causa C-565/10,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 2 dicembre
2010,Commissione europea, rappresentata da S. Pardo Quintillán e D. Recchia, in qualità di agenti, con
domicilio eletto in Lussemburgo,
12
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello
Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dal sig.
T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il presente ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, avendo omesso di:
– prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Chieti, Gissi (Abruzzo), Acri,
Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Gioia
Tauro, Lamezia Terme, Melito di Porto Salvo, Mesoraca, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San
Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Afragola,
Nola, Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Mercato San Severino, Torre
del Greco, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Napoli Nord, Napoli Ovest, Vico Equense,
Salerno, Montesarchio (Campania), Cervignano del Friuli, Monfalcone (Friuli-Venezia Giulia), Frascati,
Zagarolo (Lazio), Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino
(Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Manduria, Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia),
Follonica, Piombino (Toscana), Misterbianco e altri, Paternò, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-
Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Biancavilla, Gravina di
Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi,
Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI
Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini,
Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Scoglitti, Favignana, Marsala, Partanna 1
(Villa Ruggero), Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino,
Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Messina 1, Messina e Messina 6
(Sicilia), con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000, che scaricano in acque
recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40),
come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/271»), siano provvisti di reti fognarie per le acque
reflue urbane conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,
– prendere le disposizioni necessarie per garantire che negli agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel
Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di
Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria),
Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola
Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San
Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova,
Imperia, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1,
Isernia (Molise), Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino,
San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano, Vernole (Puglia), Vicenza
(Veneto), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-
Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania,
Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara,
Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI
Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini,
Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina
Marinella, Trapani-Erice (Casa Santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa
Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni,
Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa
Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), con un numero di abitanti equivalenti
superiore a 15 000, che scaricano in acque recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai sensi
13
dell’articolo 5 della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte
ad un trattamento conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della medesima direttiva, e
– prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la
manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti
fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle
normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti di trattamento tenga conto delle
variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno,
Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico,
Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia,
Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli
Est, Napoli Nord, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Zagarolo
(Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Santa Margherita
Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casamassima,
Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito
dei Normanni, Squinzano, Supersano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Misterbianco e altri, Scordia-
Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello,
Bronte, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle,
Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini
Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello
di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa Santa), Favignana, Marsala, Mazara del
Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos,
Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile
Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e
3, e 10 della direttiva 91/271.
Contesto normativo
2 A termini dell’articolo 1, primo comma, della direttiva 91/271, quest’ultima concerne la raccolta, il
trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue
originate da taluni settori industriali. Ai sensi del secondo comma del citato articolo 1, tale direttiva ha lo
scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue.
3 L’articolo 3 della direttiva 91/271 dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque
reflue urbane,
– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000
(...)
Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal
punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o
di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.
2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A.
(...)».
4 L’articolo 4 di tale direttiva prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano
sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le
seguenti modalità:
– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000
a.e.
(...)
3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2
devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (...)
4. Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso
all’impianto di trattamento nel corso dell’anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge
abbondanti».
5 Ai sensi dell’articolo 10 della citata direttiva:
«Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4
a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La
progettazione degli impianti deve tenere conto delle variazioni stagionali di carico».
14
6 L’allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», prevede, alla
sezione A, le prescrizioni che devono essere seguite per le reti fognarie e, alla sezione B, quelle applicabili
agli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed immessi in acque
recipienti. Tra queste ultime figura quella in base alla quale la progettazione o la modifica di detti impianti va
effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami
trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento la cui
dimensione corrisponde a un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10 000 e 49 999, la sezione D del
suddetto allegato I fissa a 12 il numero minimo annuo di campioni da raccogliere ad intervalli regolari nel
corso dell’anno.
Procedimento precontenzioso
7 Dopo aver intimato alla Repubblica italiana di presentare le proprie osservazioni circa l’applicazione, in
alcuni agglomerati, degli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 91/271, il 24 febbraio 2009 la Commissione le ha
inviato un parere motivato invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere nel
termine di due mesi dalla sua ricezione.
8 Ritenendo che, alla scadenza di tale termine, gli obblighi di cui ai succitati articoli non fossero rispettati in
un gran numero di agglomerati, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
9 Nel suo ricorso la Commissione specifica, per ogni singolo agglomerato indicato al punto 1 della presente
sentenza, le infrazioni alla direttiva 91/271 addebitate alla Repubblica italiana.
10 Pur non contestando il mancato adeguamento della situazione di taluni agglomerati oggetto del ricorso
della Commissione agli obblighi discendenti dalla direttiva 91/271, la Repubblica italiana afferma che essa
intende mettere in evidenza quanto è stato effettuato per adeguarsi a detti obblighi e precisa che dall’avvio
del procedimento precontenzioso è stato posto rimedio a molte situazioni non conformi.
11 A tale riguardo, nel controricorso la Repubblica italiana sostiene che gli obblighi ad essa incombenti in
forza delle disposizioni della direttiva 91/271 sono ormai rispettati nei seguenti agglomerati: Chieti, Gissi
(Abruzzo), Cassano allo Ionio, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Afragola, Nola,
Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Napoli Nord, Napoli Ovest,
Salerno, Montesarchio (Campania), Monfalcone (Friuli- Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Borghetto Santo
Spirito, Camisano, Finale Ligure, Genova, La Spezia, Quinto, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria),
Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice
Salentino, San Giovanni Rotondo, Squinzano, Vernole (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Vicenza
(Veneto), Bronte, Biancavilla, Caltanissetta-San Cataldo, Paternò, Menfi, Avola, Pozzallo, Modica,
Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Trapani-Erice, Priolo Gargallo, Rosolini e Partanna
(Sicilia).
12 Per quanto riguarda gli agglomerati di Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro,
Lamezia Terme, Cosenza-Rende, Rossano, Scalea, Siderno, Bianco, Sellia Marina, Soverato (Calabria),
Benevento (Campania), Casamassima (Puglia), Bagheria, Riesi e Consortile Letojanni (Sicilia), la
Repubblica italiana afferma che gli interventi necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva
91/271 sono in fase di ultimazione.
13 La Repubblica italiana indica inoltre che, negli agglomerati di Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San
Giovanni (Calabria), Imperia, Santa Margherita Ligure (Liguria), Porto Cesareo, San Vito dei Normanni,
Taviano (Puglia), Monreale, Termini Imerese e Carlentini (Sicilia), il completamento degli interventi
necessari per conformarsi alle citate disposizioni è previsto entro la fine del 2012.
14 Infine, con riferimento all’adeguamento degli altri agglomerati alle disposizioni della direttiva 91/271, la
Repubblica italiana o precisa che essi saranno resi conformi dopo il 2012, o non indica quando ciò avverrà.
15 Dopo aver esaminato le informazioni contenute nel controricorso della Repubblica italiana, la
Commissione, nella sua memoria di replica, ha ritenuto che non fosse più necessario chiedere che venisse
dichiarato l’inadempimento, da parte di tale Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza
dell’articolo 3 della direttiva 91/271 relativamente agli agglomerati di Chieti, Gissi (Abruzzo), Cassano allo
Ionio, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino,
15
Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno, Montesarchio,
Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Vico Equense
(Campania), Monfalcone (Friuli- Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Camisano, Genova, La Spezia, Riva
Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Manduria
(Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Paternò, Biancavilla, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella,
Niscemi, Favara, Palma di Montechiaro, Avola, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina,
Vittoria, Favignana, Partanna 1, Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela,
Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello e Consortile Torregrotta (Sicilia).
16 Del pari, per quanto riguarda gli agglomerati di Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Melito di Porto Salvo,
Montepaone (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Aversa, Napoli Nord (Campania), Zagarolo (Lazio),
Genova, La Spezia (Liguria), Isernia (Molise), Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice Salentino, San Giovanni
Rotondo, Squinzano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Bronte, Rosolini, Pozzallo, Modica, Trapani-
Erice, Favignana e Partanna 1 (Sicilia), la Commissione ritiene di non dover più perseguire la
Repubblica italiana per violazione degli articoli 4 e 10 della direttiva 91/271.
17 Per contro, riguardo alle rispettive situazioni degli agglomerati di Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure,
Quinto e Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1 (Molise), Casarano (Puglia), Priolo Gargallo, Menfi e Avola
(Sicilia), le quali, secondo la Repubblica italiana, sono conformi agli obblighi previsti dalla direttiva 91/271, la
Commissione afferma che detti agglomerati non soddisfano ancora tali obblighi.
18 Nella sua controreplica la Repubblica italiana sostiene che, oltre agli agglomerati menzionati al punto
precedente, anche quelli di Bagnara Calabra, Bianco, Crotone, Santa Maria del Cedro, Rossano, Scalea
(Calabria), Battipaglia (Campania), Supersano (Puglia), Palma di Montechiaro, Giardini Naxos,
Consortile Letojanni, Piraino, Messina 1 e Messina (Sicilia) sono conformi agli obblighi derivanti
dalla direttiva 91/271.
19 Per quanto riguarda gli altri agglomerati oggetto del ricorso della Commissione, così come modificato in
seguito alla memoria di replica di quest’ultima, la Repubblica italiana non mette in discussione l’effettivo
inadempimento contestato e fornisce indicazioni sulla prevista evoluzione della situazione in tali agglomerati.
Giudizio della Corte
20 In via preliminare, si deve osservare che, nella sua memoria di replica, la Commissione ha deciso di non
mantenere i suoi addebiti relativi alla violazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271, per quanto riguarda gli
agglomerati indicati al punto 15 della presente sentenza, e alla violazione degli articoli 4 e 10 della
medesima direttiva con riferimento agli agglomerati citati al punto 16 della presente sentenza.
Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271
21 Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, della direttiva 91/271, gli
agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 avrebbero dovuto essere provvisti di
reti fognarie per le loro acque reflue urbane entro il 31 dicembre 2000.
22 Inoltre, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento
dev’essere valutata in funzione della situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del
termine stabilito nel parere motivato, e che non possono essere presi in considerazione dalla Corte
cambiamenti intervenuti successivamente (sentenze dell’11 ottobre 2001, Commissione/Austria, C-110/00,
Racc. pag. I-7545, punto 13; del 14 luglio 2005, Commissione/Germania, C-433/03, Racc. pag. I-6985,
punto 32, e del 25 marzo 2010, Commissione/Spagna, C-392/08, Racc. pag. I-2537, punto 26).
23 Nel caso di specie, il parere motivato, datato 19 febbraio 2009 e inviato il 24 febbraio 2009 alla
Repubblica italiana, impartiva a tale Stato membro un termine di due mesi dalla ricezione per conformarsi ad
esso.
24 Orbene, come riconosciuto dalla stessa Repubblica italiana, occorre rilevare che, alla scadenza del
termine impartito nel parere motivato, gli agglomerati di Acri, Siderno, Castrovillari, Lamezia Terme,
Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Sellia Marina, Soverato,
Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Taviano
(Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri,
Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San
Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo,
Monreale, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Carlentini, Scoglitti, Marsala e Messina
16
6 (Sicilia) non erano provvisti di reti fognarie idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro
acque reflue urbane.
25 Relativamente agli agglomerati di Bagnara Calabra, Bianco, Crotone, Santa Maria del Cedro, Rossano e
Scalea (Calabria), dalle indicazioni fornite dalla Repubblica italiana risulta che, alla scadenza del termine
fissato nel parere motivato, i lavori diretti a dotare detti agglomerati di reti fognarie per le loro acque reflue
urbane non erano ultimati.
26 Dalle medesime indicazioni risulta altresì che, alla scadenza di tale termine, la raccolta di tutte le acque
reflue urbane degli agglomerati di Supersano (Puglia), Messina 1 e Messina (Sicilia) non era garantita.
27 Quanto all’agglomerato di Priolo Gargallo (Sicilia), basti rilevare che la Repubblica italiana, dopo
aver essa stessa indicato che il numero di abitanti equivalenti relativo a tale agglomerato era di 100
000, nel corso delle fasi precontenziosa e scritta ha modificato più volte tale numero senza fornire
elementi idonei a giustificare tali modifiche.
28 Infatti, il suddetto numero di abitanti equivalenti non corrisponde né alle indicazioni fornite
precedentemente dalla Repubblica italiana alla Commissione ai fini dell’elaborazione di un rapporto
sull’attuazione della direttiva 91/271 né a quelle fornite da tale medesimo Stato membro successivamente,
nella risposta al parere motivato, nel controricorso e nella memoria di controreplica.
29 Inoltre, anche ammettendo che le cifre di 20 000 a.e. e 18 000 a.e., indicate dalla Repubblica italiana
nella sua memoria di controreplica, siano giustificate, non si può ritenere che, alla scadenza del termine
impartito nel parere motivato, l’agglomerato di Priollo Gargallo fosse provvisto di una rete fognaria idonea a
raccogliere e convogliare tutte le sue acque reflue urbane, conformemente all’obbligo di cui all’articolo 3,
paragrafo 1, primo comma, della direttiva 91/271, poiché, con riguardo a tale agglomerato, tale Stato
membro, in risposta al parere motivato, aveva indicato una percentuale di raccolta del 95% per 11 600 a.e.,
sicché in tale agglomerato non sarebbero raccolte acque reflue urbane corrispondenti almeno a un numero
di abitanti equivalenti compreso tra 6 980 e 8 980.
30 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni
necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari,
Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio
Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli
(Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri,
Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale
e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia,
Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia,
Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia),
aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non
considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, siano provvisti di reti
fognarie per le acque reflue urbane, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza
dell’articolo 3 della citata direttiva.
Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271
31 L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271 prevede che, negli agglomerati con oltre 15 000 a.e., la
totalità delle acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie devono, prima dello scarico, essere
sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, al più tardi entro il 31 dicembre
2000.
32 Inoltre, a termini del citato articolo 4, paragrafo 3, tale trattamento secondario o tale trattamento
equivalente deve essere garantito mediante impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti
dell’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271.
33 Si deve osservare che la Repubblica italiana non contesta che, alla scadenza del termine fissato nel
parere motivato, l’obbligo di sottoporre le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie ad un
trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva
91/271, non era rispettato negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno,
Castrovillari, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria (Calabria), Benevento, Capaccio,
Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-
Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Imperia, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Recco
(Liguria), Casamassima, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-
17
Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci
Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca,
Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia,
Augusta, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina
Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Pace del
Mela, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina
6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia).
34 Per quanto attiene agli agglomerati di Bagnara Calabra, Crotone, Rossano (Calabria), Supersano
(Puglia), e Messina 1 (Sicilia), è sufficiente constatare che, dal momento che tali agglomerati non erano
provvisti di reti fognarie idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane, l’obbligo
di sottoporre tutti gli scarichi ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, previsto
all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271, non era dunque a fortiori adempiuto (sentenze del 25
ottobre 2007, Commissione/Grecia, C-440/06, punto 25, e del 7 maggio 2009, Commissione/Portogallo, C-
530/07, punto 55).
35 Inoltre, dalle indicazioni fornite dalla Repubblica italiana risulta che, alla scadenza del termine impartito
nel parere motivato, gli impianti di trattamento degli agglomerati di Battipaglia (Campania), Borghetto Santo
Spirito, Finale Ligure, Quinto, Riva Ligure (Liguria), Avola, Palma di Montechiaro, Giardini Naxos,
Consortile Letojanni e Piraino (Sicilia), i quali, conformemente all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della
direttiva 91/271, sono diretti ad assicurare il trattamento secondario o il trattamento equivalente della
totalità delle acque urbane che confluiscono nelle reti fognarie e a garantire che gli scarichi da essi
provenienti soddisfino i requisiti di cui alla sezione B dell’allegato I della medesima direttiva, non
erano in funzione.
36 Con riguardo all’agglomerato di Campobasso 1 (Molise), occorre ricordare che, se è vero che la
Commissione, nella memoria di replica, ha ritenuto che non fosse più necessario chiedere la dichiarazione
dell’inadempimento dell’articolo 3 della direttiva 91/271, essa ha tuttavia mantenuto il suo addebito relativo a
una violazione dell’articolo 4 della medesima direttiva, asserendo che, stando al controricorso della
Repubblica italiana e agli allegati allo stesso, il numero annuo di campioni prelevati non corrispondeva al
minimo previsto all’allegato I, sezione D, della citata direttiva.
37 Orbene, poiché la Repubblica italiana ha prodotto, in allegato alla memoria di controreplica, il numero
minimo di campioni che devono essere prelevati ad intervelli regolari nel corso dell’anno, conformemente al
suddetto allegato I, sezione D, non occorre dichiarare l’inadempimento dell’articolo 4 della direttiva 91/271
con riguardo al suddetto agglomerato.
38 Per contro, gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento dell’agglomerato di Casarano (Puglia) non
possono essere ritenuti conformi al citato articolo 4 a causa dell’insufficiente numero di campioni prelevati.
Infatti, la Repubblica italiana non ha fornito alcun campione per il 2009 e il 2010. Inoltre, come precisato da
tale Stato membro nel controricorso, l’impianto in parola è entrato in esercizio in una data posteriore a quella
della scadenza del termine fissato nel parere motivato.
39 Lo stesso dicasi per gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento dell’agglomerato di Menfi (Sicilia),
poiché la Repubblica italiana non ha prodotto campioni relativi a tali scarichi per il 2009.
40 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni
necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno,
Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano
(Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense,
Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga,
Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva
Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano
(Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-
Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri
Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di
Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo,
Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli,
Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo,
Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del
Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea,
Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti
18
superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi
dell’articolo 5 della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano
sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della citata direttiva.
Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 10 della direttiva 91/271
41 Si deve ricordare che l’articolo 10 della direttiva 91/271 prevede che la progettazione, la costruzione, la
gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare
ai requisiti fissati agli articoli 4-7 debbano essere condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle
normali condizioni climatiche locali e tenendo conto delle variazioni stagionali di carico.
42 Ne consegue che il rispetto dell’obbligo sancito dal citato articolo 10 presuppone in particolare che siano
soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 4 della direttiva 91/271.
43 Pertanto, il suddetto obbligo non può considerarsi assolto negli agglomerati in cui il trattamento
secondario o il trattamento equivalente della totalità delle acque urbane che confluiscono nelle reti fognarie
non è garantito mediante impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti di cui all’allegato I, sezione
B, della direttiva 91/271.
44 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni
necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della
direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche
locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli
agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone,
Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento,
Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense
(Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale
Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima,
Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-
Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci
Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto
Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa
Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di
Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto,
Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera,
Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo,
Patti e Rometta (Sicilia), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in
forza dell’articolo 10 della direttiva 91/271.
Sulle spese
45 Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata
alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana,
rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, avendo omesso:
– di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara
Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello
Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli
(Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano
(Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri,
Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San
Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo,
Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala,
Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000
e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della
direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue
19
urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente
all’articolo 3 di tale direttiva,
– di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel
Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San
Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia,
Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San
Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita
Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei
Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci
Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di
Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia,
Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e
ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini,
Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara
del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni,
Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa
Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti
equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai
sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, le acque
reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme
all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, e
– di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la
manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai
requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008,
siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali
e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli
agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone,
Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento,
Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense
(Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale
Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima,
Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-
Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci
Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto
Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa
Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di
Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto,
Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera,
Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo,
Patti e Rometta (Sicilia),
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della
direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
http://www.ambientediritto.it/home/giurisprudenza/corte-di-giustizia-ce-sez7-19072012-sentenza-c-56510
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
10 aprile 2014 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli da 3
a 5 e 10 – Allegato I, sezioni A e B» Nella causa C-85/13,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 21 febbraio
2013, Commissione europea, rappresentata da E. Manhaeve e L. Cimaglia, in qualità di agenti, con domicilio
eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello
Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
20
convenuta,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da E. Juhász (relatore), presidente di sezione, A. Rosas e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 gennaio 2014,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica
italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che:
– gli agglomerati di Bareggio, Cassano d’Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco
sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Trezzano sul Naviglio,
Turbigo e Vigevano (Lombardia), aventi un numero di abitanti equivalenti (in prosieguo: gli «a.e.») superiore
a 10 000 e scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi
dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il
trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE)
n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo:
la «direttiva 91/271»), siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3
di tale direttiva;
– negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado,
Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile (Friuli-Venezia Giulia), Bareggio, Broni, Calco, Cassano
d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud,
Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia),
Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi,
Terrasini (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), aventi un numero di a.e. superiore a
10 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico,
ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente all’articolo 4 della
direttiva 91/271;
– negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli,
Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo,
Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia),
Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro
(Sardegna) e Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto (Sicilia), aventi un
numero di a.e. superiore a 10 000 e scaricanti in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi
della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte,
prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente,
conformemente all’articolo 5 di detta direttiva, e
– la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento
delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati dagli articoli da 4 a 7 della
direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni
climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico
negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli,
Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo,
Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia),
Frosinone (Lazio), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi,
Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo,
Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte),
Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna),
Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e
Thiene (Veneto),
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 e/o dell’articolo 4 e/o dell’articolo 5
nonché dell’articolo 10 della direttiva 91/271.
Contesto normativo
2 L’articolo 1 della direttiva 91/271 prevede quanto segue:
21
«La presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il
trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.
Essa ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi
di acque reflue».
3 L’articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:
«1) “Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque
reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.
(...)
4) “Agglomerato”: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate
così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di
trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.
5) “Rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
6) “1 a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di
ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.
(...)
8) “Trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere
comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano
rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I.
9) “Trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un
sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi
di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.
(...)».
4 L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque
reflue urbane,
– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000 e
– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000.
Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della
definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano
provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0085
CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10
ACQUE – INQUINAMENTO IDRICO - Trattamento delle acque reflue urbane – Rete fognaria –
Trattamento secondario o equivalente - Impianti di trattamento - Campioni rappresentativi -
Inadempimento di uno Stato (Italia) Artt. 3, 4 e 10 Direttiva 91/271/CEE.
La Repubblica italiana, avendo omesso di adottare le disposizioni necessarie per garantire che gli
agglomerati , aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti
non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21
maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE)
n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per
le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva, e di adottare le disposizioni necessarie
affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come
modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle
normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni
stagionali di carico negli agglomerati è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3,
4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.
Pres. Malenovský, Silva de Lapuerta, Comm. Europea c. ITALIA
CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
19 luglio 2012
22
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli 3, 4
e 10 – Rete fognaria – Trattamento secondario o equivalente – Impianti di trattamento – Campioni
rappresentativi»
Nella causa C-565/10,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 2 dicembre 2010,
Commissione europea, rappresentata da S. Pardo Quintillán e D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio
eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello
Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dal sig.
T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il presente ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, avendo omesso di:
– prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Chieti, Gissi (Abruzzo), Acri,
Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Gioia
Tauro, Lamezia Terme, Melito di Porto Salvo, Mesoraca, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San
Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Afragola,
Nola, Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Mercato San Severino, Torre
del Greco, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Napoli Nord, Napoli Ovest, Vico Equense,
Salerno, Montesarchio (Campania), Cervignano del Friuli, Monfalcone (Friuli-Venezia Giulia), Frascati,
Zagarolo (Lazio), Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino
(Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Manduria, Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia),
Follonica, Piombino (Toscana), Misterbianco e altri, Paternò, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-
Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Biancavilla, Gravina di
Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi,
Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI
Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini,
Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Scoglitti, Favignana, Marsala, Partanna 1
(Villa Ruggero), Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino,
Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Messina 1, Messina e Messina 6
(Sicilia), con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000, che scaricano in acque
recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40),
come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/271»), siano provvisti di reti fognarie per le acque
reflue urbane conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,
– prendere le disposizioni necessarie per garantire che negli agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel
Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di
Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria),
Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola
Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San
Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova,
Imperia, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1,
Isernia (Molise), Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino,
San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano, Vernole (Puglia), Vicenza
(Veneto), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-
Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania,
Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara,
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed
Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed

More Related Content

What's hot

Corriere del Veneto - Piano da 10 milioni per salvare VEGA
Corriere del Veneto - Piano da 10 milioni per salvare VEGACorriere del Veneto - Piano da 10 milioni per salvare VEGA
Corriere del Veneto - Piano da 10 milioni per salvare VEGAVEGA - Science & Technology Park
 
Comunicato stampa definitivo unione dei comuni
Comunicato stampa definitivo unione dei comuniComunicato stampa definitivo unione dei comuni
Comunicato stampa definitivo unione dei comuniInsieme per Filetto
 
Cinque anni di amministrazione provinciale - 2006/2011 Provincia di Gorizia
Cinque anni di amministrazione provinciale - 2006/2011 Provincia di GoriziaCinque anni di amministrazione provinciale - 2006/2011 Provincia di Gorizia
Cinque anni di amministrazione provinciale - 2006/2011 Provincia di GoriziaProvincia di Gorizia
 

What's hot (6)

Corriere del Veneto - Piano da 10 milioni per salvare VEGA
Corriere del Veneto - Piano da 10 milioni per salvare VEGACorriere del Veneto - Piano da 10 milioni per salvare VEGA
Corriere del Veneto - Piano da 10 milioni per salvare VEGA
 
Comunicato stampa definitivo unione dei comuni
Comunicato stampa definitivo unione dei comuniComunicato stampa definitivo unione dei comuni
Comunicato stampa definitivo unione dei comuni
 
2610 relazione e testo legge acqua fima
2610 relazione e testo legge acqua fima2610 relazione e testo legge acqua fima
2610 relazione e testo legge acqua fima
 
Cinque anni di amministrazione provinciale - 2006/2011 Provincia di Gorizia
Cinque anni di amministrazione provinciale - 2006/2011 Provincia di GoriziaCinque anni di amministrazione provinciale - 2006/2011 Provincia di Gorizia
Cinque anni di amministrazione provinciale - 2006/2011 Provincia di Gorizia
 
L'UE boccia l'IMU di Monti
L'UE boccia l'IMU di MontiL'UE boccia l'IMU di Monti
L'UE boccia l'IMU di Monti
 
Articolo referendum 1
Articolo referendum 1Articolo referendum 1
Articolo referendum 1
 

Viewers also liked

Piano aria sicilia in riga non solo veneto
Piano aria sicilia in riga non solo venetoPiano aria sicilia in riga non solo veneto
Piano aria sicilia in riga non solo venetoPino Ciampolillo
 
Anza condannato a 1 anno e 8 mesi ex dirigente salvatore anza' sentenza anzà
Anza condannato a 1 anno e 8 mesi ex dirigente salvatore anza' sentenza anzàAnza condannato a 1 anno e 8 mesi ex dirigente salvatore anza' sentenza anzà
Anza condannato a 1 anno e 8 mesi ex dirigente salvatore anza' sentenza anzàPino Ciampolillo
 
Convenzione piano aria sicilia al capitolo 7 pag 229 decreto 176 gab 9 agosto...
Convenzione piano aria sicilia al capitolo 7 pag 229 decreto 176 gab 9 agosto...Convenzione piano aria sicilia al capitolo 7 pag 229 decreto 176 gab 9 agosto...
Convenzione piano aria sicilia al capitolo 7 pag 229 decreto 176 gab 9 agosto...Pino Ciampolillo
 
Convenzione piano aria sicilia 2007 al capitolo 7 alla pag 220 convenzione...
Convenzione  piano aria sicilia 2007 al capitolo 7 alla pag 220   convenzione...Convenzione  piano aria sicilia 2007 al capitolo 7 alla pag 220   convenzione...
Convenzione piano aria sicilia 2007 al capitolo 7 alla pag 220 convenzione...Pino Ciampolillo
 
BRUNO FRANCESCO 2015 19 FEBBRAIO CORTE ASSISE APPELLO PA CONFERMA SENTENZA 6 ...
BRUNO FRANCESCO 2015 19 FEBBRAIO CORTE ASSISE APPELLO PA CONFERMA SENTENZA 6 ...BRUNO FRANCESCO 2015 19 FEBBRAIO CORTE ASSISE APPELLO PA CONFERMA SENTENZA 6 ...
BRUNO FRANCESCO 2015 19 FEBBRAIO CORTE ASSISE APPELLO PA CONFERMA SENTENZA 6 ...Pino Ciampolillo
 
Mafia a isola delle femmine addio pizzo 5 custodia cautelar epdf2
Mafia a isola delle femmine addio pizzo 5 custodia cautelar epdf2Mafia a isola delle femmine addio pizzo 5 custodia cautelar epdf2
Mafia a isola delle femmine addio pizzo 5 custodia cautelar epdf2Pino Ciampolillo
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria  ferrara Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria  ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria ferrara Pino Ciampolillo
 
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeo
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeoPiano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeo
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeoPino Ciampolillo
 
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressedAddio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressedPino Ciampolillo
 
Le motivazione nella sentenza di condanna, di francesco bruno, per l’omicidio...
Le motivazione nella sentenza di condanna, di francesco bruno, per l’omicidio...Le motivazione nella sentenza di condanna, di francesco bruno, per l’omicidio...
Le motivazione nella sentenza di condanna, di francesco bruno, per l’omicidio...Pino Ciampolillo
 
Piano aria sicilia glossario da pag 237 a pag 239 piano veneto da pag 233 a ...
Piano aria sicilia glossario da pag 237 a pag 239  piano veneto da pag 233 a ...Piano aria sicilia glossario da pag 237 a pag 239  piano veneto da pag 233 a ...
Piano aria sicilia glossario da pag 237 a pag 239 piano veneto da pag 233 a ...Pino Ciampolillo
 
Piccoli mostri 1 a little story about the monsters in your closet
Piccoli mostri 1 a little story about the monsters in your closetPiccoli mostri 1 a little story about the monsters in your closet
Piccoli mostri 1 a little story about the monsters in your closetPino Ciampolillo
 
Piano aria sicilia capitolo 7 la pag 220 sono state incollate 19 righe del ...
Piano aria sicilia capitolo 7  la pag 220  sono state incollate 19 righe del ...Piano aria sicilia capitolo 7  la pag 220  sono state incollate 19 righe del ...
Piano aria sicilia capitolo 7 la pag 220 sono state incollate 19 righe del ...Pino Ciampolillo
 
Piano aria sicilia capitolo 1 da pag 9 a pag 29 righe copiate eincollate dal...
Piano aria sicilia capitolo 1 da pag 9 a pag 29  righe copiate eincollate dal...Piano aria sicilia capitolo 1 da pag 9 a pag 29  righe copiate eincollate dal...
Piano aria sicilia capitolo 1 da pag 9 a pag 29 righe copiate eincollate dal...Pino Ciampolillo
 
Allegati dirvit piano aria sicilia righe copiate e incollate sul piano aria ...
Allegati dirvit piano aria sicilia righe copiate  e incollate sul piano aria ...Allegati dirvit piano aria sicilia righe copiate  e incollate sul piano aria ...
Allegati dirvit piano aria sicilia righe copiate e incollate sul piano aria ...Pino Ciampolillo
 
Piano aria regione sicilia anza' salvatore giuseppe ciampolillo procedimento ...
Piano aria regione sicilia anza' salvatore giuseppe ciampolillo procedimento ...Piano aria regione sicilia anza' salvatore giuseppe ciampolillo procedimento ...
Piano aria regione sicilia anza' salvatore giuseppe ciampolillo procedimento ...Pino Ciampolillo
 
Piano aria regione sicilia interrogazione aprile 13 audizione luglio 13 ritir...
Piano aria regione sicilia interrogazione aprile 13 audizione luglio 13 ritir...Piano aria regione sicilia interrogazione aprile 13 audizione luglio 13 ritir...
Piano aria regione sicilia interrogazione aprile 13 audizione luglio 13 ritir...Pino Ciampolillo
 

Viewers also liked (17)

Piano aria sicilia in riga non solo veneto
Piano aria sicilia in riga non solo venetoPiano aria sicilia in riga non solo veneto
Piano aria sicilia in riga non solo veneto
 
Anza condannato a 1 anno e 8 mesi ex dirigente salvatore anza' sentenza anzà
Anza condannato a 1 anno e 8 mesi ex dirigente salvatore anza' sentenza anzàAnza condannato a 1 anno e 8 mesi ex dirigente salvatore anza' sentenza anzà
Anza condannato a 1 anno e 8 mesi ex dirigente salvatore anza' sentenza anzà
 
Convenzione piano aria sicilia al capitolo 7 pag 229 decreto 176 gab 9 agosto...
Convenzione piano aria sicilia al capitolo 7 pag 229 decreto 176 gab 9 agosto...Convenzione piano aria sicilia al capitolo 7 pag 229 decreto 176 gab 9 agosto...
Convenzione piano aria sicilia al capitolo 7 pag 229 decreto 176 gab 9 agosto...
 
Convenzione piano aria sicilia 2007 al capitolo 7 alla pag 220 convenzione...
Convenzione  piano aria sicilia 2007 al capitolo 7 alla pag 220   convenzione...Convenzione  piano aria sicilia 2007 al capitolo 7 alla pag 220   convenzione...
Convenzione piano aria sicilia 2007 al capitolo 7 alla pag 220 convenzione...
 
BRUNO FRANCESCO 2015 19 FEBBRAIO CORTE ASSISE APPELLO PA CONFERMA SENTENZA 6 ...
BRUNO FRANCESCO 2015 19 FEBBRAIO CORTE ASSISE APPELLO PA CONFERMA SENTENZA 6 ...BRUNO FRANCESCO 2015 19 FEBBRAIO CORTE ASSISE APPELLO PA CONFERMA SENTENZA 6 ...
BRUNO FRANCESCO 2015 19 FEBBRAIO CORTE ASSISE APPELLO PA CONFERMA SENTENZA 6 ...
 
Mafia a isola delle femmine addio pizzo 5 custodia cautelar epdf2
Mafia a isola delle femmine addio pizzo 5 custodia cautelar epdf2Mafia a isola delle femmine addio pizzo 5 custodia cautelar epdf2
Mafia a isola delle femmine addio pizzo 5 custodia cautelar epdf2
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria  ferrara Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria  ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria ferrara
 
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeo
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeoPiano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeo
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeo
 
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressedAddio pizzo sentenza 570 2012.compressed
Addio pizzo sentenza 570 2012.compressed
 
Le motivazione nella sentenza di condanna, di francesco bruno, per l’omicidio...
Le motivazione nella sentenza di condanna, di francesco bruno, per l’omicidio...Le motivazione nella sentenza di condanna, di francesco bruno, per l’omicidio...
Le motivazione nella sentenza di condanna, di francesco bruno, per l’omicidio...
 
Piano aria sicilia glossario da pag 237 a pag 239 piano veneto da pag 233 a ...
Piano aria sicilia glossario da pag 237 a pag 239  piano veneto da pag 233 a ...Piano aria sicilia glossario da pag 237 a pag 239  piano veneto da pag 233 a ...
Piano aria sicilia glossario da pag 237 a pag 239 piano veneto da pag 233 a ...
 
Piccoli mostri 1 a little story about the monsters in your closet
Piccoli mostri 1 a little story about the monsters in your closetPiccoli mostri 1 a little story about the monsters in your closet
Piccoli mostri 1 a little story about the monsters in your closet
 
Piano aria sicilia capitolo 7 la pag 220 sono state incollate 19 righe del ...
Piano aria sicilia capitolo 7  la pag 220  sono state incollate 19 righe del ...Piano aria sicilia capitolo 7  la pag 220  sono state incollate 19 righe del ...
Piano aria sicilia capitolo 7 la pag 220 sono state incollate 19 righe del ...
 
Piano aria sicilia capitolo 1 da pag 9 a pag 29 righe copiate eincollate dal...
Piano aria sicilia capitolo 1 da pag 9 a pag 29  righe copiate eincollate dal...Piano aria sicilia capitolo 1 da pag 9 a pag 29  righe copiate eincollate dal...
Piano aria sicilia capitolo 1 da pag 9 a pag 29 righe copiate eincollate dal...
 
Allegati dirvit piano aria sicilia righe copiate e incollate sul piano aria ...
Allegati dirvit piano aria sicilia righe copiate  e incollate sul piano aria ...Allegati dirvit piano aria sicilia righe copiate  e incollate sul piano aria ...
Allegati dirvit piano aria sicilia righe copiate e incollate sul piano aria ...
 
Piano aria regione sicilia anza' salvatore giuseppe ciampolillo procedimento ...
Piano aria regione sicilia anza' salvatore giuseppe ciampolillo procedimento ...Piano aria regione sicilia anza' salvatore giuseppe ciampolillo procedimento ...
Piano aria regione sicilia anza' salvatore giuseppe ciampolillo procedimento ...
 
Piano aria regione sicilia interrogazione aprile 13 audizione luglio 13 ritir...
Piano aria regione sicilia interrogazione aprile 13 audizione luglio 13 ritir...Piano aria regione sicilia interrogazione aprile 13 audizione luglio 13 ritir...
Piano aria regione sicilia interrogazione aprile 13 audizione luglio 13 ritir...
 

Similar to Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed

#Sbloccafuturo - Legambiente
#Sbloccafuturo - Legambiente#Sbloccafuturo - Legambiente
#Sbloccafuturo - LegambienteLidia Baratta
 
Aree ad alto rischio ambientale cuspilici 2008 decreti assessoriali bando d...
Aree ad alto rischio ambientale  cuspilici  2008 decreti assessoriali bando d...Aree ad alto rischio ambientale  cuspilici  2008 decreti assessoriali bando d...
Aree ad alto rischio ambientale cuspilici 2008 decreti assessoriali bando d...Pino Ciampolillo
 
Copia e incolla striscia 02 03 15 sindaco copione
Copia e incolla striscia 02 03 15 sindaco copioneCopia e incolla striscia 02 03 15 sindaco copione
Copia e incolla striscia 02 03 15 sindaco copionePino Ciampolillo
 
Eolico. l'affare delle pale ferme che valgono milioni di euro
Eolico. l'affare delle pale ferme che valgono milioni di euroEolico. l'affare delle pale ferme che valgono milioni di euro
Eolico. l'affare delle pale ferme che valgono milioni di euroGiuseppe Filipponi
 
Rapporto spiagge 2020
Rapporto spiagge 2020Rapporto spiagge 2020
Rapporto spiagge 2020Massa Critica
 
Memorie No BioDigestore Saliceti
Memorie No BioDigestore SalicetiMemorie No BioDigestore Saliceti
Memorie No BioDigestore SalicetiClaudia Bertanza
 
Legambiente - Rapporto spiagge 2019
Legambiente - Rapporto spiagge 2019Legambiente - Rapporto spiagge 2019
Legambiente - Rapporto spiagge 2019angerado
 
Rapporto cave 2014
Rapporto cave 2014Rapporto cave 2014
Rapporto cave 2014angerado
 
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeo
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeoPiano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeo
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeoPino Ciampolillo
 
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeo
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeoPiano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeo
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeoPino Ciampolillo
 
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeo
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeoPiano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeo
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeoPino Ciampolillo
 
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeo
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeoPiano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeo
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeoPino Ciampolillo
 

Similar to Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed (20)

#Sbloccafuturo - Legambiente
#Sbloccafuturo - Legambiente#Sbloccafuturo - Legambiente
#Sbloccafuturo - Legambiente
 
ITALCEMENTI
 ITALCEMENTI  ITALCEMENTI
ITALCEMENTI
 
Aree ad alto rischio ambientale cuspilici 2008 decreti assessoriali bando d...
Aree ad alto rischio ambientale  cuspilici  2008 decreti assessoriali bando d...Aree ad alto rischio ambientale  cuspilici  2008 decreti assessoriali bando d...
Aree ad alto rischio ambientale cuspilici 2008 decreti assessoriali bando d...
 
Messaggero eolico 4 parte
Messaggero eolico 4 parteMessaggero eolico 4 parte
Messaggero eolico 4 parte
 
Messaggero eolico 4 parte
Messaggero eolico 4 parteMessaggero eolico 4 parte
Messaggero eolico 4 parte
 
Zampetti 04.02.2015
Zampetti 04.02.2015Zampetti 04.02.2015
Zampetti 04.02.2015
 
Sr2009 psr1-25
Sr2009 psr1-25Sr2009 psr1-25
Sr2009 psr1-25
 
Copia e incolla striscia 02 03 15 sindaco copione
Copia e incolla striscia 02 03 15 sindaco copioneCopia e incolla striscia 02 03 15 sindaco copione
Copia e incolla striscia 02 03 15 sindaco copione
 
Eolico. l'affare delle pale ferme che valgono milioni di euro
Eolico. l'affare delle pale ferme che valgono milioni di euroEolico. l'affare delle pale ferme che valgono milioni di euro
Eolico. l'affare delle pale ferme che valgono milioni di euro
 
7 dì 10 aprile 2013
7 dì   10 aprile 20137 dì   10 aprile 2013
7 dì 10 aprile 2013
 
Rapporto spiagge 2020
Rapporto spiagge 2020Rapporto spiagge 2020
Rapporto spiagge 2020
 
Memorie No BioDigestore Saliceti
Memorie No BioDigestore SalicetiMemorie No BioDigestore Saliceti
Memorie No BioDigestore Saliceti
 
Gli impianti inquinanti nella Piana di Gioia Tauro
Gli impianti inquinanti nella Piana di Gioia TauroGli impianti inquinanti nella Piana di Gioia Tauro
Gli impianti inquinanti nella Piana di Gioia Tauro
 
Legambiente - Rapporto spiagge 2019
Legambiente - Rapporto spiagge 2019Legambiente - Rapporto spiagge 2019
Legambiente - Rapporto spiagge 2019
 
Rapporto cave 2014
Rapporto cave 2014Rapporto cave 2014
Rapporto cave 2014
 
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeo
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeoPiano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeo
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeo
 
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeo
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeoPiano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeo
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeo
 
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeo
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeoPiano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeo
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeo
 
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeo
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeoPiano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeo
Piano aria regione sicilia interrogazioni parlamento europeo
 
7 dì 30 gennaio 2013
7 dì   30 gennaio 20137 dì   30 gennaio 2013
7 dì 30 gennaio 2013
 

Acque reflue sicilia europa infrazioni cento cantieri fermi.compressed

  • 1. 1 CENTO CANTIERI FERMI, SOLO 12 IMPIANTI IN REGOLA: LA SICILIA RISCHIA MAXIMULTA E STOP AI FONDI L’Europa presenta un conto da 185 milioni di euro In pericolo anche aree protette di GIOACCHINO AMATO Un miliardo e cento milioni di euro di fondi europei sbloccati da una delibera del Cipe a metà del 2012 ma ancora non spesi, 93 cantieri per la realizzazione di depuratori e impianti fognari fermi al palo, 227 dei 1.300 chilometri di coste siciliane sempre più inquinati, come decine di falde acquifere. La scure di Renzi sull’inerzia di Regione e Comuni dell’Isola arriva su un sistema che fa acqua, in questo caso inquinata, da tutte le parti e nel quale i depuratori mai costruiti appaiono solo come l’ultimo degli scandali. La decisione del governo Renzi di nominare commissari per far partire i cantieri entro i prossimi mesi scatta dopo la procedura di infrazione avviata dall’Unione europea. Una multa miliardaria che verrà pagata fino a quando gli scarichi a mare non saranno stati ridotti a zero. Solo per la Sicilia, secondo i calcoli di Erasmo De Angelis, a capo della struttura del governo contro il dissesto idrogeologico, si tratta di 185 milioni di euro, 37 euro per ogni abitante. E per pagarla il governo si rifarà sui Comuni inadempienti, che non potranno far altro che dichiarare il default. Proprio qualche giorno fa i costruttori di Ance Sicilia avevano inviato al premier la loro lista aggiornata delle opere cantierabili ma bloccate, depuratori e fogne comprese. Tra queste una decina di impianti nell’Agrigentino, quasi il doppio nel Palermitano, otto nel Catanese fra i quali intere reti fognarie e le opere per salvaguardare l’area marina protetta dell’isola dei Ciclopi, poi il depuratore di Macchitella a Gela, quelli di Priolo e Augusta. Non a caso il sindaco di Catania, Enzo Bianco, si è già proposto a Renzi come commissario per l’area etnea, che da sola attende opere per mezzo miliardo, depuratori e reti che spetterà al commissario anche affidare in gestione. Ma quei 93 cantieri potrebbero non salvare la Sicilia né dalle multe né dalla devastazione di mari, coste e falde acquifere. Su oltre cinque milioni di abitanti dell’Isola, poco più di tre milioni sono serviti da impianti di depurazione, 27 comuni sono stati multati dall’Unione europea perché non hanno una rete fognaria, altri 175 sono in infrazione, un quinto delle coste siciliane non sono balneabili. Il paradosso è che la Sicilia e i suoi 390 comuni hanno già la bellezza di 431 impianti di depurazione, anche se 73 sono ufficialmente «inattivi». Ne rimangono 358: «Quelli efficienti però non sono più di 12 — rivela il docente universitario Aurelio Angelini, esperto di politica ambientale — gli altri spesso sono soltanto contenitori di liquami. C’è stata la tendenza a fare un depuratore per ogni comune, ma i costi di gestione sono proibitivi, soprattutto per i piccoli centri, e il risultato in termini di efficienza è minimo». Un grosso spreco di miliardi e di ricchezze ambientali, insomma, in nome del campanilismo delle opere pubbliche: «In Sicilia — ricorda Angelini — basterebbero venti depuratori di grandi dimensioni per essere in regola con le direttive europee, e soprattutto un sistema idrico integrato che consenta di utilizzare l’acqua depurata per l’agricoltura e l’industria, risparmiando le risorse dei bacini». Un compito che spettava agli Ato idrici usciti dalla riforma di privatizzazione del servizio, che in Sicilia si è rivelata un gigantesco flop. Adesso tutto dipende dalla nuova legge sul servizio idrico che da due anni si attende, finora invano, dal governo Crocetta.
  • 2. 2 Nel frattempo in Sicilia accade di tutto. Dal depuratore di Acate, in provincia di Ragusa, l’acqua esce più inquinata di prima e non viene usata neanche dagli agricoltori. Nel Catanese molti comuni, Acireale compreso, scaricano a mare. Come a Isola delle Femmine, dove manca ancora il “pennello a mare”. «Nelle aree industriali di Gela, Siracusa e Milazzo va molto peggio — rincara Angelini — con il porto di Augusta che registra una situazione drammatica: idrocarburi e metalli pesanti che stanno causando mutazioni genetiche della fauna. Ma anche tutte le falde acquifere sotto Palermo sono fortemente inquinate». «Abbiamo decine di segnalazioni — racconta il presidente della commissione Ambiente all’Ars, Giampiero Trizzino dei 5Stelle — avevamo chiesto una mappatura all’assessore Marino, poi al successore Calleri che l’aveva quasi pronta, adesso è arrivata Vania Contrafatto che martedì avremo in audizione». Davanti a tanto inquinamento, chi dovrebbe controllare allarga le braccia. Come il direttore dell’Arpa Sicilia, Francesco Licata di Baucina, che alla trasmissione di Raitre Report ha dichiarato di avere solo il 30 per cento del personale necessario per i controlli, in una Regione zeppa di funzionari ma anche di forestali. E la storia rischia di non finire qui. Se i commissari non riusciranno a sbloccare i cantieri, il miliardo andrà ad altre Regioni attraverso il “fondo revoche” già aperto al ministero dell’Ambiente. A questo punto saranno altri Comuni italiani a salvarsi dalle sanzioni, ma con i soldi destinati alla Sicilia. Mentre i siciliani continueranno a nuotare in un mare di liquami. http://palermo.repubblica.it/cronaca/2015/02/07/news/cento_cantieri_fermi_solo_12_impiant i_in_regola_la_sicilia_rischia_maximulta_e_stop_ai_fondi-106713299/ DEPURATORI, RENZI COMMISSARIA LA SICILIA. ALL’INSAPUTA DEL GOVERNATORE CROCETTA Il governatore della Sicilia aveva parlato di una normale riunione con Delrio, Padoan e Galletti. Oggi la doccia fredda del premier: "Un miliardo bloccato, è inaccettabile" di Giuseppe Pipitone | 6 febbraio 2015 A sentire il governatore Rosario Crocetta era stato un incontro normalissimo. Da una parte del tavolo c’era il presidente della Sicilia, accompagnato dall’assessore al bilancio Alessandro Baccei; dall’altra il sottosegretario Graziano Delrio e i ministri dell’Economia e dell’Ambiente Pier Carlo Padoan e Luciano Galletti. “Nel corso dell’incontro si è stabilito di costituire tre tavoli di lavoro congiunti tra Regione siciliana e governo nazionale.Il primo si occuperà di questioni generali al Mef, di finanziaria e del settore salute, il secondo alla Funzione pubblica, si occuperà di partecipate e riorganizzazione del pubblico impiego, il terzo all’Ambiente, si occuperà della questione rifiuti e del sistema idrico” scriveva Crocetta in un comunicato stampa diffuso nella serata di ieri (il governatore, da quando ha licenziato in tronco l’ufficio stampa ha dichiarato di scriversi i comunicati da solo). Passano poche ore ed ecco la doccia fredda: il premier Matteo Renzi ha deciso di commissariare la Sicilia. Non un commissariamento tout court, non ancora: al momento il presidente del Consiglio ha intenzione di avocare al governo centrale soltanto la questione dei depuratori.“Ieri ho fatto una riunione sugli impianti di depurazione per la Sicilia: c’è più di un miliardo di euro tecnicamente fermo ed è ingiusto e inaccettabile. Il commissariamento è l’unica strada e ho chiesto di procedere rapidamente senza guardare in faccia nessuno” dice Renzi nella sua enews. Il governatore Crocetta, fermo ancora ai tre tavoli tecnici stabiliti nella riunione di ieri, casca dalle nuvole. “Onestamente non ne so nulla: e neanche capisco per quale motivo ci commissaria ora che ci stiamo muovendo”. Eppure il nodo degli impianti di depurazione non è certo argomento nuovo per il governo regionale. Già nel 2012 la Corte di Giustizia dell’Unione europea condannò 57 comuni siciliani per inadempienza rispetto alla direttiva europea sul trattamento delle acque reflue urbane: tra questi, ben 27 comuni erano completamente sprovvisti di reti fognarie. Oggi la situazione non è migliorata: secondo il ministero delle Infrastrutture ben sei comuni su dieci in Sicilia continuano ad essere sprovvisti di fognature e depuratori a norma. In più i 1.161 milioni di euro previsti dai fondi strutturali europei per la realizzazione di fogne e depuratori è fermo: su 93 opere previste, in appena 14 casi esiste un progetto cantierabile.
  • 3. 3 “Allo stato attuale non c’erano garanzie, ci sono diverse delibere Cipe che hanno assegnato 1,6 miliardi di euro per la costruzione delle reti idriche e delle altre opere. Alla Sicilia spettano un miliardo e cento milioni di euro per 93 opere. Su questa materia siamo sotto infrazione europea e solo la Sicilia, nel 2016 costerà 180 milioni di euro: non si poteva rimandare oltre” spiega Erasmo D’Angelis, a capo della cabina di regia sulle infrastrutture. Il problema dei depuratori dei comuni siciliani era già approdato a Bruxelles con un’interrogazione depositata al parlamento europeo dal Movimento 5 Stelle. “L’Unione europea ha avviato una procedura di infrazione ai danni dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva comunitaria concernente il trattamento delle acque reflue urbane che coinvolge 175 agglomerati urbani siciliani: c’è una palese inadempienza amministrativa della Sicilia ed un totale appiattimento della macchina di governo regionale, incapace al momento di approvare progetti, di fare bandi e supportare i comuni” scriveva il capo delegazione Ignazio Corrao nell’ottobre scorso. E infatti oggi il premier Matteo Renzi ha deciso di esautorare il governo regionale: dal primo marzo in Sicilia arriverà un commissario che dovrà coordinare la realizzazione delle opere. E poco importa che Crocetta non ne sia informato in tempo: il rischio è che le sanzioni europee per i ritardi della Regione Siciliana superino quota 160 milioni di euro. E i comuni rimangano ancora senza impianto fognario. http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/06/depuratori-renzi-commissaria-sicilia-allinsaputa-crocetta/1404435/ UE - Panoramica sullo stadio raggiunto dalle procedure di infrazione aperte nei confronti dell’Italia La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia). La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre con l’invio di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito» allo Stato membro ritenuto inadempiente. La lettera di addebito circoscrive la materia del contendere, cosicché, nell’ipotesi in cui la Commissione decida di proseguire nell’iniziativa, l’oggetto della procedura non può essere ulteriormente ampliato. Allo Stato interessato è assegnato un termine per presentare delle osservazioni (art. 258.1 TFUE). Valutate tali osservazioni ovvero decorso vanamente il termine per la loro presentazione, la Commissione può inviare un parere motivato allo Stato in questione, indicando le misure che lo stesso dovrebbe adottare per porre fine all’inadempimento e assegnando un termine entro il quale provvedere (art. 258.1 TFUE). Ove il parere sia emesso, se lo Stato non si conforma ad esso nel termine fissato dalla Commissione, quest’ultima può deferire il caso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, avviando in tal modo la fase «contenziosa» della procedura (art. 258.2 TFUE). Se la Corte di Giustizia riconosce - la natura della sentenza che accerta l’infrazione è, infatti, meramente dichiarativa - che lo Stato membro in questione è venuto meno ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto UE, a tale Stato è fatto divieto di applicare le disposizioni dichiarate in contrasto con il Trattato, mentre, se del caso, esso dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per adempiere ai propri obblighi derivanti dal diritto UE (art. 260.1 TFUE). Di regola, tali provvedimenti non sono indicati dalla sentenza, ma spetta invece allo Stato membro inadempiente individuare le misure necessarie più appropriate. L’esecuzione deve iniziare immediatamente e deve concludersi nel più breve tempo possibile. In caso di mancata esecuzione, la Commissione può avviare una seconda procedura di infrazione, secondo quanto previsto dall’art. 260.2 TFUE, che si rifà sostanzialmente alla disciplina della prima procedura di infrazione, ma che ha come oggetto la violazione dell’obbligo di eseguire la sentenza. Dunque, la Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le sue osservazioni, può formulare un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza e, se il termine fissato nel parere scade senza che lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure, la Commissione potrà nuovamente adire la Corte di giustizia. Il Trattato di Lisbona ha
  • 4. 4 tuttavia previsto, in questa seconda procedura, la possibilità per la Commissione di adire direttamente la Corte di giustizia dopo aver messo lo Stato membro nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni, senza necessità di emettere previamente il parere motivato. In questa seconda azione, la Commissione precisa l'importo della somma forfetaria o della penalità[1] da versare (all’Unione) da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguate alle circostanze. Per calcolare l’entità della somma, la Commissione fa riferimento ad una serie di parametri riportati nella comunicazione SEC[2005]1658. La proposta della Commissione non vincola tuttavia la Corte di giustizia, che può stabilire una somma sia superiore che inferiore, che peraltro viene calcolata con riferimento a parametri parzialmente diversi, quali la durata dell’infrazione, la sua gravità e la capacità finanziaria dello Stato inadempiente. Un’ulteriore novità prevista dal Trattato di Lisbona consiste nella possibilità di comminare la sanzione pecuniaria già nel caso del ricorso per inadempimento qualora tale inadempimento consista nell’omessa comunicazione, da parte di uno Stato membro, delle «misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa» (art. 260.3 TFUE). In questo caso, la somma proposta dalla Commissione vincola la Corte di giustizia, nel senso che costituisce per quest’ultima un tetto massimo. Sebbene l’ipotesi appena considerata sia molto specifica, essa è tuttavia rilevante nella prassi, poiché un numero significativo di inadempimenti riguarda proprio l’omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione. Ulteriori informazioni e statistiche relative all’attività della Commissione di controllo del rispetto del diritto Ue sono reperibili ai seguenti indirizzi: - pagina ufficiale della Commissione dedicata alla procedura di infrazione:http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_it.htm- Eur-infra (archivio informatico nazionale delle procedure di infrazione realizzato dal Dipartimento Politiche Europee): http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx EU Pilot EU Pilot è un progetto, operativo dall’aprile 2008, che mira a favorire la cooperazione tra Stati membri e Commissione al fine di risolvere problemi (soprattutto quelli sollevati da cittadini e imprese) relativi alla (non) corretta applicazione del diritto UE e alla (non) conformità con quest’ultimo del diritto nazionale, prima della apertura di una procedura di infrazione ex art. 258 TFUE. Il fine ultimo di EU Pilot è dunque quello di evitare, quando ciò sia possibile, il ricorso ad una formale procedura di infrazione. La comunicazione avviene tramite una piattaforma on-line - EU Pilot, appunto - che consente di sottoporre la richiesta di informazioni al servizio competente della Commissione, che provvederà poi a inoltrarla allo Stato membro interessato, con ogni eventuale indicazione o domanda che lo stesso abbia identificato come rilevante. Le risposte devono venire trasmesse alla persona fisica o giuridica che le ha richieste entro 20 settimane dalla richiesta stessa (si considera un termine di 10 settimane per la trattazione a livello nazionale ed un termine uguale per la trattazione da parte della Commissione). All’avvio del progetto, gli Stati membri che avevano accettato di parteciparvi erano 15; dal 2012 EU Pilot è operativo in 27 Stati membri. Sin dall’avvio del progetto, l’Italia figura tra i paesi con il più alto numero di richieste sottoposte. Ulteriori informazioni e statistiche relative alla performance di EU Pilot sono reperibili ai seguenti indirizzi: - http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_it.htm- http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/eu_pilot/index_en.htm Di seguito, si riporta una sintetica panoramica delle procedure d’infrazione pendenti nei confronti dell’Italia, suddivise per stadio, con aggiornamento alla seduta della Commissione del 18 giugno 2014. Chiudono la panoramica tre sentenze pronunciate nel periodo considerato a chiusura di altrettante procedure di
  • 5. 5 infrazione avviate nei confronti dell’Italia. In tutti e tre i casi, la Corte ha accolto i ricorsi proposti dalla Commissione europea. Seduta del 28.03.2014 Messe in mora ex art. 258 TFUE •2014/2059 - Ambiente - Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane - Violazione del diritto UE. •2014/256 - Salute - Mancato recepimento della direttiva 2013/46/UE che modifica la direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento. Pareri Motivati ex art. 258 TFUE •2009/2086 - Ambiente - Non corretto recepimento della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE. •2013/4202 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento - Regime transitorio per la protezione del diritto d'autore dei disegni e modelli (direttiva 98/71/CE) - Violazione del diritto UE. Ricorso ex art. 260 TFEU •2013/2074 - Trasporti - Non corretta applicazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Seduta del 16.04.2014 Messe in mora ex art. 258 TFUE •2012/4128 - Libera circolazione delle persone - Formazione delle squadre di pallacanestro nelle competizioni professionistiche organizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro. •2014/4011 - Appalti - Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno - Violazione del diritto UE. Messe in mora complementari ex art. 258 TFUE • 2013/2177 - Ambiente - Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto - Violazione del diritto UE. Pareri Motivati ex art. 258 TFUE •2012/4096 - Ambiente - Direttiva Natura - Cascina "Tre Pini". Violazione della direttiva 92/43/CEE. Impatto ambientale dell’aeroporto di Malpensa. •2013/405 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento - Mancato recepimento della direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia. •2013/0401 - Salute - Mancato recepimento della direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza. Seduta del 27.05.2014 Messe in mora ex art. 258 TFUE •2014/287 - Salute - Mancata trasposizione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE sulle procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti. •2014/289 - Libera circolazione delle merci - Mancata trasposizione della direttiva 2013/10/UE sull’etichettatura degli aerosol. Seduta del 18.06.2014 Messe in mora ex art. 258 TFUE •2014/2143 - Affari economici e finanziari - Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali- Sentenze emesse dalla Corte di giustizia al termine di procedure di infrazione nei confronti dell’Italia Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 aprile 2014, causa C-85/13, Commissione europea c. Repubblica italiana Oggetto: Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli da 3 a 5 e 10 – Allegato I, sezioni A e B. Dispositivo: La Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che: – gli agglomerati di Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, Trezzano sul Naviglio e Vigevano (Lombardia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 e scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi
  • 6. 6 dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva; – negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado (Friuli-Venezia Giulia), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente all’articolo 4 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008; – negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna) e Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 e scaricanti in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente, conformemente all’articolo 5 di detta direttiva, e – la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 e/o dell’articolo 4 e/o dell’articolo 5 nonché dell’articolo 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008. Testo:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&;docid=150789&pageIndex=0&doclang=it& mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=106800 Sentenza della Corte (nona Sezione) del 22 maggio 2014, Causa C-339/13, Commissione europea c. Repubblica italiana Oggetto: Direttiva 1999/74/CE – Articoli 3 e 5, paragrafo 2 – Divieto di allevare galline ovaiole in gabbie non modificate – Allevamento di galline ovaiole in gabbie non conformi ai requisiti derivanti da tale direttiva. Dispositivo: la Corte di giustizia ha accolto il ricorso avviato nei confronti dell’Italia dalla Commissione europea, ritenendo che, la Repubblica italiana, non avendo garantito che, a partire dal 1° gennaio 2012, le galline ovaiole non fossero più tenute in gabbie non modificate, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 e 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole. Testo:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&;docid=152654&pageIndex=0&doclang=it& mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=106800 Sentenza della Corte (nona Sezione) del 5 giugno 2014, Causa C-547/11, Commissione europea c. Italia
  • 7. 7 Oggetto: Aiuti di Stato - Decisioni 2006/323/CE e 2007/375/CE - Esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna - Recupero - Decisioni di sospensione dell’esecuzione di un avviso di pagamento adottate da un giudice nazionale. Dispositivo: La Repubblica italiana, non avendo preso nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari a recuperare gli aiuti di Stato giudicati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune dalla decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente, e dalla decisione 2007/375/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione rispettivamente la Francia, l’Irlanda e l’Italia [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)], è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall’articolo 5 della decisione 2006/323, dall’articolo 4 della decisione 2007/375 e dall’articolo 249, quarto comma, CE. La Repubblica italiana, non avendo trasmesso nei termini impartiti le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2006/323 e all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2007/375, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti da tali due disposizioni e dall’articolo 249, quarto comma, CE. Testo:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&;docid=153315&pageIndex=0&doclang=IT& mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=107263 http://www.osservatoriosullefonti.it/archivio-rubriche-2014/fonti-dellunione-europea-e-internazionali/988- panoramica-sullo-stadio-raggiunto-dalle-procedure-di-infrazione-aperte-nei-confronti- dellitalia http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2014/09/blog-post_29.html Procedure per Materia 'Ambiente': 16 Num Proced Oggetto Dir. Gen. Causa Materia Norme Comunitari Inadempienz a Fase 2014 2147 Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia. ENV I Ambient e Violazione diritto dell'Unione Messa in mora Art. 258 TFUE 2014_212 3 Non corretto recepimento della direttiva 94/62/CEE relativa agli imballaggi e rifiuti d'imballaggio ENV I Ambient e Violazione diritto dell'Unione Messa in mora Art. 258 TFUE 2014_205 9 Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane. ENV I Ambient e Violazione diritto dell'Unione Messa in mora Art. 258 TFUE 2014 2006 Normativa italiana ENV Ambient direttiva Violazione Parere
  • 8. 8 in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi – Violazione della direttiva 2009/147/CE. I e 2009/147/CE diritto dell'Unione motivato Art. 258 TFUE 2013 2177 Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto ENV I Ambient e Violazione diritto dell'Unione Parere motivato Art. 258 TFUE 2013 2022 Non corretta attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche. ENV I Ambient e direttiva 2002/49/CE Violazione diritto dell'Unione Messa in mora Art. 258 TFUE 2012 4096 Direttiva Natura - Cascina "Tre Pini". Violazione della direttiva 92/43/CEE. Impatto ambientale dell’aeroporto di Malpensa. ENV I Ambient e Violazione diritto dell'Unione Parere motivato Art. 258 TFUE 2011_403 0 Commercializzazion e dei sacchetti di plastica ENV I Ambient e direttiva 1994/62/CE e 1998/34/CE Violazione diritto dell'Unione Messa in mora complementar e Art. 258 TFUE 2011_402 1 Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la direttiva discariche (dir. 1999/31/CE). ENV I C- 323/1 3 Ambient e Direttiva 1999/31/CE Violazione diritto dell'Unione Sentenza Art. 258 TFUE 2011_221 5 Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia ENV I Ambient e direttiva 1999/31/CE Violazione diritto dell'Unione Parere motivato Art. 258 TFUE 2009_442 6 Valutazione d'impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industrale nel Comune di Cengio (Savona) ENV I Ambient e Violazione diritto dell'Unione Messa in mora complementar e Art. 258 TFUE 2009_208 6 Non corretto recepimento della direttiva 85/337/CEE concernente la ENV I Ambient e direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE Violazione diritto dell'Unione Parere motivato Art. 258 TFUE
  • 9. 9 valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE 2009_203 4 Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane ENV I C- 85/13 Ambient e Dir. 1991/271 Violazione diritto dell'Unione Sentenza Art. 258 TFUE 2007_219 5 Emergenza rifiuti in Campania. ENV I C- 297/0 8 Ambient e Dir. 2006/12/CE Violazione diritto dell'Unione Ricorso Art. 260 TFUE 2004_203 4 Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. ENV I C- 565/1 0 Ambient e Dir.1991/271/C E Violazione diritto dell'Unione Sentenza Art. 258 TFUE 2003_207 7 Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE sui "rifiuti", 91/689/CEE sui "rifiuti pericolosi" e 1999/31/CE sulle "discariche". ENV I C- 135/0 5 e C- 196/1 3 Ambient e Dirr.75/442/CE E, 91/156/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE Violazione diritto dell'Unione Sentenza Art. 260 TFUE http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2015/02/blog-post_5.html SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 10 aprile 2014 (*) «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli da 3 a 5 e 10 – Allegato I, sezioni A e B» Nella causa C-85/13, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 21 febbraio 2013, Commissione europea, rappresentata da E. Manhaeve e L. Cimaglia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, LA CORTE (Decima Sezione), composta da E. Juhász (relatore), presidente di sezione, A. Rosas e D. Šváby, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 gennaio 2014, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza
  • 10. 10 1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che: – gli agglomerati di Bareggio, Cassano d’Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Trezzano sul Naviglio, Turbigo e Vigevano (Lombardia), aventi un numero di abitanti equivalenti (in prosieguo: gli «a.e.») superiore a 10 000 e scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/271»), siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva; – negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile (Friuli-Venezia Giulia), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), aventi un numero di a.e. superiore a 10 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente all’articolo 4 della direttiva 91/271; – negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna) e Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto (Sicilia), aventi un numero di a.e. superiore a 10 000 e scaricanti in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente, conformemente all’articolo 5 di detta direttiva, e – la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 e/o dell’articolo 4 e/o dell’articolo 5 nonché dell’articolo 10 della direttiva 91/271. Contesto normativo 2 L’articolo 1 della direttiva 91/271 prevede quanto segue: «La presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue». 3 L’articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni: «1) “Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento. (...)
  • 11. 11 4) “Agglomerato”: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale. 5) “Rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane. 6) “1 a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno. (...) 8) “Trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I. 9) “Trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti. (...)». 4 L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone: «1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, – entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000 e – entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000. Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0085 CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10 ACQUE – INQUINAMENTO IDRICO - Trattamento delle acque reflue urbane – Rete fognaria – Trattamento secondario o equivalente - Impianti di trattamento - Campioni rappresentativi - Inadempimento di uno Stato (Italia) Artt. 3, 4 e 10 Direttiva 91/271/CEE. La Repubblica italiana, avendo omesso di adottare le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati , aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva, e di adottare le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008. Pres. Malenovský, Silva de Lapuerta, Comm. Europea c. ITALIA CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 19 luglio 2012 «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli 3, 4 e 10 – Rete fognaria – Trattamento secondario o equivalente – Impianti di trattamento – Campioni rappresentativi» Nella causa C-565/10, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 2 dicembre 2010,Commissione europea, rappresentata da S. Pardo Quintillán e D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
  • 12. 12 ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, LA CORTE (Settima Sezione), composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dal sig. T. von Danwitz, giudici, avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak cancelliere: sig. A. Calot Escobar vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il presente ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, avendo omesso di: – prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Chieti, Gissi (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Melito di Porto Salvo, Mesoraca, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Napoli Nord, Napoli Ovest, Vico Equense, Salerno, Montesarchio (Campania), Cervignano del Friuli, Monfalcone (Friuli-Venezia Giulia), Frascati, Zagarolo (Lazio), Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Manduria, Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Misterbianco e altri, Paternò, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre- Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Scoglitti, Favignana, Marsala, Partanna 1 (Villa Ruggero), Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000, che scaricano in acque recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/271»), siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane conformemente all’articolo 3 di tale direttiva, – prendere le disposizioni necessarie per garantire che negli agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali- Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa Santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000, che scaricano in acque recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai sensi
  • 13. 13 dell’articolo 5 della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della medesima direttiva, e – prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti di trattamento tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Misterbianco e altri, Scordia- Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa Santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271. Contesto normativo 2 A termini dell’articolo 1, primo comma, della direttiva 91/271, quest’ultima concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Ai sensi del secondo comma del citato articolo 1, tale direttiva ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue. 3 L’articolo 3 della direttiva 91/271 dispone quanto segue: «1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, – entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000 (...) Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. 2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A. (...)». 4 L’articolo 4 di tale direttiva prevede quanto segue: «1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità: – al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e. (...) 3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (...) 4. Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all’impianto di trattamento nel corso dell’anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti». 5 Ai sensi dell’articolo 10 della citata direttiva: «Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tenere conto delle variazioni stagionali di carico».
  • 14. 14 6 L’allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», prevede, alla sezione A, le prescrizioni che devono essere seguite per le reti fognarie e, alla sezione B, quelle applicabili agli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed immessi in acque recipienti. Tra queste ultime figura quella in base alla quale la progettazione o la modifica di detti impianti va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento la cui dimensione corrisponde a un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10 000 e 49 999, la sezione D del suddetto allegato I fissa a 12 il numero minimo annuo di campioni da raccogliere ad intervalli regolari nel corso dell’anno. Procedimento precontenzioso 7 Dopo aver intimato alla Repubblica italiana di presentare le proprie osservazioni circa l’applicazione, in alcuni agglomerati, degli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 91/271, il 24 febbraio 2009 la Commissione le ha inviato un parere motivato invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere nel termine di due mesi dalla sua ricezione. 8 Ritenendo che, alla scadenza di tale termine, gli obblighi di cui ai succitati articoli non fossero rispettati in un gran numero di agglomerati, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso. Sul ricorso Argomenti delle parti 9 Nel suo ricorso la Commissione specifica, per ogni singolo agglomerato indicato al punto 1 della presente sentenza, le infrazioni alla direttiva 91/271 addebitate alla Repubblica italiana. 10 Pur non contestando il mancato adeguamento della situazione di taluni agglomerati oggetto del ricorso della Commissione agli obblighi discendenti dalla direttiva 91/271, la Repubblica italiana afferma che essa intende mettere in evidenza quanto è stato effettuato per adeguarsi a detti obblighi e precisa che dall’avvio del procedimento precontenzioso è stato posto rimedio a molte situazioni non conformi. 11 A tale riguardo, nel controricorso la Repubblica italiana sostiene che gli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni della direttiva 91/271 sono ormai rispettati nei seguenti agglomerati: Chieti, Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno, Montesarchio (Campania), Monfalcone (Friuli- Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Borghetto Santo Spirito, Camisano, Finale Ligure, Genova, La Spezia, Quinto, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, Squinzano, Vernole (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Vicenza (Veneto), Bronte, Biancavilla, Caltanissetta-San Cataldo, Paternò, Menfi, Avola, Pozzallo, Modica, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Trapani-Erice, Priolo Gargallo, Rosolini e Partanna (Sicilia). 12 Per quanto riguarda gli agglomerati di Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Cosenza-Rende, Rossano, Scalea, Siderno, Bianco, Sellia Marina, Soverato (Calabria), Benevento (Campania), Casamassima (Puglia), Bagheria, Riesi e Consortile Letojanni (Sicilia), la Repubblica italiana afferma che gli interventi necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva 91/271 sono in fase di ultimazione. 13 La Repubblica italiana indica inoltre che, negli agglomerati di Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni (Calabria), Imperia, Santa Margherita Ligure (Liguria), Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Taviano (Puglia), Monreale, Termini Imerese e Carlentini (Sicilia), il completamento degli interventi necessari per conformarsi alle citate disposizioni è previsto entro la fine del 2012. 14 Infine, con riferimento all’adeguamento degli altri agglomerati alle disposizioni della direttiva 91/271, la Repubblica italiana o precisa che essi saranno resi conformi dopo il 2012, o non indica quando ciò avverrà. 15 Dopo aver esaminato le informazioni contenute nel controricorso della Repubblica italiana, la Commissione, nella sua memoria di replica, ha ritenuto che non fosse più necessario chiedere che venisse dichiarato l’inadempimento, da parte di tale Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3 della direttiva 91/271 relativamente agli agglomerati di Chieti, Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino,
  • 15. 15 Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno, Montesarchio, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Monfalcone (Friuli- Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Manduria (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Paternò, Biancavilla, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Favara, Palma di Montechiaro, Avola, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Favignana, Partanna 1, Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello e Consortile Torregrotta (Sicilia). 16 Del pari, per quanto riguarda gli agglomerati di Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Aversa, Napoli Nord (Campania), Zagarolo (Lazio), Genova, La Spezia (Liguria), Isernia (Molise), Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, Squinzano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Bronte, Rosolini, Pozzallo, Modica, Trapani- Erice, Favignana e Partanna 1 (Sicilia), la Commissione ritiene di non dover più perseguire la Repubblica italiana per violazione degli articoli 4 e 10 della direttiva 91/271. 17 Per contro, riguardo alle rispettive situazioni degli agglomerati di Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Quinto e Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1 (Molise), Casarano (Puglia), Priolo Gargallo, Menfi e Avola (Sicilia), le quali, secondo la Repubblica italiana, sono conformi agli obblighi previsti dalla direttiva 91/271, la Commissione afferma che detti agglomerati non soddisfano ancora tali obblighi. 18 Nella sua controreplica la Repubblica italiana sostiene che, oltre agli agglomerati menzionati al punto precedente, anche quelli di Bagnara Calabra, Bianco, Crotone, Santa Maria del Cedro, Rossano, Scalea (Calabria), Battipaglia (Campania), Supersano (Puglia), Palma di Montechiaro, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Piraino, Messina 1 e Messina (Sicilia) sono conformi agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271. 19 Per quanto riguarda gli altri agglomerati oggetto del ricorso della Commissione, così come modificato in seguito alla memoria di replica di quest’ultima, la Repubblica italiana non mette in discussione l’effettivo inadempimento contestato e fornisce indicazioni sulla prevista evoluzione della situazione in tali agglomerati. Giudizio della Corte 20 In via preliminare, si deve osservare che, nella sua memoria di replica, la Commissione ha deciso di non mantenere i suoi addebiti relativi alla violazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271, per quanto riguarda gli agglomerati indicati al punto 15 della presente sentenza, e alla violazione degli articoli 4 e 10 della medesima direttiva con riferimento agli agglomerati citati al punto 16 della presente sentenza. Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271 21 Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, della direttiva 91/271, gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 avrebbero dovuto essere provvisti di reti fognarie per le loro acque reflue urbane entro il 31 dicembre 2000. 22 Inoltre, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in funzione della situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e che non possono essere presi in considerazione dalla Corte cambiamenti intervenuti successivamente (sentenze dell’11 ottobre 2001, Commissione/Austria, C-110/00, Racc. pag. I-7545, punto 13; del 14 luglio 2005, Commissione/Germania, C-433/03, Racc. pag. I-6985, punto 32, e del 25 marzo 2010, Commissione/Spagna, C-392/08, Racc. pag. I-2537, punto 26). 23 Nel caso di specie, il parere motivato, datato 19 febbraio 2009 e inviato il 24 febbraio 2009 alla Repubblica italiana, impartiva a tale Stato membro un termine di due mesi dalla ricezione per conformarsi ad esso. 24 Orbene, come riconosciuto dalla stessa Repubblica italiana, occorre rilevare che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, gli agglomerati di Acri, Siderno, Castrovillari, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Monreale, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Carlentini, Scoglitti, Marsala e Messina
  • 16. 16 6 (Sicilia) non erano provvisti di reti fognarie idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane. 25 Relativamente agli agglomerati di Bagnara Calabra, Bianco, Crotone, Santa Maria del Cedro, Rossano e Scalea (Calabria), dalle indicazioni fornite dalla Repubblica italiana risulta che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, i lavori diretti a dotare detti agglomerati di reti fognarie per le loro acque reflue urbane non erano ultimati. 26 Dalle medesime indicazioni risulta altresì che, alla scadenza di tale termine, la raccolta di tutte le acque reflue urbane degli agglomerati di Supersano (Puglia), Messina 1 e Messina (Sicilia) non era garantita. 27 Quanto all’agglomerato di Priolo Gargallo (Sicilia), basti rilevare che la Repubblica italiana, dopo aver essa stessa indicato che il numero di abitanti equivalenti relativo a tale agglomerato era di 100 000, nel corso delle fasi precontenziosa e scritta ha modificato più volte tale numero senza fornire elementi idonei a giustificare tali modifiche. 28 Infatti, il suddetto numero di abitanti equivalenti non corrisponde né alle indicazioni fornite precedentemente dalla Repubblica italiana alla Commissione ai fini dell’elaborazione di un rapporto sull’attuazione della direttiva 91/271 né a quelle fornite da tale medesimo Stato membro successivamente, nella risposta al parere motivato, nel controricorso e nella memoria di controreplica. 29 Inoltre, anche ammettendo che le cifre di 20 000 a.e. e 18 000 a.e., indicate dalla Repubblica italiana nella sua memoria di controreplica, siano giustificate, non si può ritenere che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, l’agglomerato di Priollo Gargallo fosse provvisto di una rete fognaria idonea a raccogliere e convogliare tutte le sue acque reflue urbane, conformemente all’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 91/271, poiché, con riguardo a tale agglomerato, tale Stato membro, in risposta al parere motivato, aveva indicato una percentuale di raccolta del 95% per 11 600 a.e., sicché in tale agglomerato non sarebbero raccolte acque reflue urbane corrispondenti almeno a un numero di abitanti equivalenti compreso tra 6 980 e 8 980. 30 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 della citata direttiva. Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271 31 L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271 prevede che, negli agglomerati con oltre 15 000 a.e., la totalità delle acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie devono, prima dello scarico, essere sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, al più tardi entro il 31 dicembre 2000. 32 Inoltre, a termini del citato articolo 4, paragrafo 3, tale trattamento secondario o tale trattamento equivalente deve essere garantito mediante impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti dell’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271. 33 Si deve osservare che la Repubblica italiana non contesta che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, l’obbligo di sottoporre le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271, non era rispettato negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Castrovillari, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria (Calabria), Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste- Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Imperia, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Recco (Liguria), Casamassima, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-
  • 17. 17 Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Pace del Mela, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia). 34 Per quanto attiene agli agglomerati di Bagnara Calabra, Crotone, Rossano (Calabria), Supersano (Puglia), e Messina 1 (Sicilia), è sufficiente constatare che, dal momento che tali agglomerati non erano provvisti di reti fognarie idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane, l’obbligo di sottoporre tutti gli scarichi ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271, non era dunque a fortiori adempiuto (sentenze del 25 ottobre 2007, Commissione/Grecia, C-440/06, punto 25, e del 7 maggio 2009, Commissione/Portogallo, C- 530/07, punto 55). 35 Inoltre, dalle indicazioni fornite dalla Repubblica italiana risulta che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, gli impianti di trattamento degli agglomerati di Battipaglia (Campania), Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Quinto, Riva Ligure (Liguria), Avola, Palma di Montechiaro, Giardini Naxos, Consortile Letojanni e Piraino (Sicilia), i quali, conformemente all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271, sono diretti ad assicurare il trattamento secondario o il trattamento equivalente della totalità delle acque urbane che confluiscono nelle reti fognarie e a garantire che gli scarichi da essi provenienti soddisfino i requisiti di cui alla sezione B dell’allegato I della medesima direttiva, non erano in funzione. 36 Con riguardo all’agglomerato di Campobasso 1 (Molise), occorre ricordare che, se è vero che la Commissione, nella memoria di replica, ha ritenuto che non fosse più necessario chiedere la dichiarazione dell’inadempimento dell’articolo 3 della direttiva 91/271, essa ha tuttavia mantenuto il suo addebito relativo a una violazione dell’articolo 4 della medesima direttiva, asserendo che, stando al controricorso della Repubblica italiana e agli allegati allo stesso, il numero annuo di campioni prelevati non corrispondeva al minimo previsto all’allegato I, sezione D, della citata direttiva. 37 Orbene, poiché la Repubblica italiana ha prodotto, in allegato alla memoria di controreplica, il numero minimo di campioni che devono essere prelevati ad intervelli regolari nel corso dell’anno, conformemente al suddetto allegato I, sezione D, non occorre dichiarare l’inadempimento dell’articolo 4 della direttiva 91/271 con riguardo al suddetto agglomerato. 38 Per contro, gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento dell’agglomerato di Casarano (Puglia) non possono essere ritenuti conformi al citato articolo 4 a causa dell’insufficiente numero di campioni prelevati. Infatti, la Repubblica italiana non ha fornito alcun campione per il 2009 e il 2010. Inoltre, come precisato da tale Stato membro nel controricorso, l’impianto in parola è entrato in esercizio in una data posteriore a quella della scadenza del termine fissato nel parere motivato. 39 Lo stesso dicasi per gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento dell’agglomerato di Menfi (Sicilia), poiché la Repubblica italiana non ha prodotto campioni relativi a tali scarichi per il 2009. 40 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali- Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti
  • 18. 18 superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della citata direttiva. Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 10 della direttiva 91/271 41 Si deve ricordare che l’articolo 10 della direttiva 91/271 prevede che la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 debbano essere condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e tenendo conto delle variazioni stagionali di carico. 42 Ne consegue che il rispetto dell’obbligo sancito dal citato articolo 10 presuppone in particolare che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 4 della direttiva 91/271. 43 Pertanto, il suddetto obbligo non può considerarsi assolto negli agglomerati in cui il trattamento secondario o il trattamento equivalente della totalità delle acque urbane che confluiscono nelle reti fognarie non è garantito mediante impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti di cui all’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271. 44 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia- Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10 della direttiva 91/271. Sulle spese 45 Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana, avendo omesso: – di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue
  • 19. 19 urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva, – di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, e – di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia- Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese. http://www.ambientediritto.it/home/giurisprudenza/corte-di-giustizia-ce-sez7-19072012-sentenza-c-56510 SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 10 aprile 2014 (*) «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli da 3 a 5 e 10 – Allegato I, sezioni A e B» Nella causa C-85/13, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 21 febbraio 2013, Commissione europea, rappresentata da E. Manhaeve e L. Cimaglia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
  • 20. 20 convenuta, LA CORTE (Decima Sezione), composta da E. Juhász (relatore), presidente di sezione, A. Rosas e D. Šváby, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 gennaio 2014, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che: – gli agglomerati di Bareggio, Cassano d’Adda, Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Trezzano sul Naviglio, Turbigo e Vigevano (Lombardia), aventi un numero di abitanti equivalenti (in prosieguo: gli «a.e.») superiore a 10 000 e scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/271»), siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva; – negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile (Friuli-Venezia Giulia), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Nuoro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), aventi un numero di a.e. superiore a 10 000, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente all’articolo 4 della direttiva 91/271; – negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna) e Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto (Sicilia), aventi un numero di a.e. superiore a 10 000 e scaricanti in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente, conformemente all’articolo 5 di detta direttiva, e – la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Pescasseroli (Abruzzi), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento, Udine (Friuli-Venezia Giulia), Frosinone (Lazio), Bareggio, Broni, Calco, Cassano d’Adda, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, San Giuliano Milanese Ovest, Seveso Sud, Somma Lombardo, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Valle San Martino, Vigevano, Vimercate (Lombardia), Pesaro, Urbino (Marche), Alta Val Susa (Piemonte), Francavilla Fontana, Monteiasi, Trinitapoli (Puglia), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardegna), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicilia), Courmayeur (Valle d’Aosta) e Thiene (Veneto), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 e/o dell’articolo 4 e/o dell’articolo 5 nonché dell’articolo 10 della direttiva 91/271. Contesto normativo 2 L’articolo 1 della direttiva 91/271 prevede quanto segue:
  • 21. 21 «La presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue». 3 L’articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni: «1) “Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento. (...) 4) “Agglomerato”: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale. 5) “Rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane. 6) “1 a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno. (...) 8) “Trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I. 9) “Trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti. (...)». 4 L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone: «1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, – entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000 e – entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000. Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0085 CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10 ACQUE – INQUINAMENTO IDRICO - Trattamento delle acque reflue urbane – Rete fognaria – Trattamento secondario o equivalente - Impianti di trattamento - Campioni rappresentativi - Inadempimento di uno Stato (Italia) Artt. 3, 4 e 10 Direttiva 91/271/CEE. La Repubblica italiana, avendo omesso di adottare le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati , aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva, e di adottare le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008. Pres. Malenovský, Silva de Lapuerta, Comm. Europea c. ITALIA CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 19 luglio 2012
  • 22. 22 «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli 3, 4 e 10 – Rete fognaria – Trattamento secondario o equivalente – Impianti di trattamento – Campioni rappresentativi» Nella causa C-565/10, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 2 dicembre 2010, Commissione europea, rappresentata da S. Pardo Quintillán e D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, LA CORTE (Settima Sezione), composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dal sig. T. von Danwitz, giudici, avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak cancelliere: sig. A. Calot Escobar vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il presente ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, avendo omesso di: – prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Chieti, Gissi (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Melito di Porto Salvo, Mesoraca, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Napoli Nord, Napoli Ovest, Vico Equense, Salerno, Montesarchio (Campania), Cervignano del Friuli, Monfalcone (Friuli-Venezia Giulia), Frascati, Zagarolo (Lazio), Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Manduria, Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Misterbianco e altri, Paternò, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre- Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Scoglitti, Favignana, Marsala, Partanna 1 (Villa Ruggero), Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000, che scaricano in acque recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/271»), siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane conformemente all’articolo 3 di tale direttiva, – prendere le disposizioni necessarie per garantire che negli agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali- Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara,