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Manifesto contro l’Amianto
Per continuare la lotta contro l'amianto e contro le altre nocività presenti nei luoghi di lavoro e di vita occorre fare una
analisi realistica dei problemi e individuare strategie di difesa adeguate rifuggendo comportamenti di delega e
mediazioni.
La questione amianto ha , come è ovvio, due articolazioni : una locale italiano/europea ed una internazionale.
Per l'ambito internazionale occorre rilanciare l'iniziativa affinché i criteri introdotti in Italia con la legge 257/92
vengano universalmente accolti; da questo obiettivo siamo molto distanti a causa della resistenza ostruzionistica dei
gruppi di potere che ancora oggi dall' amianto intendono trarre profitti.
Veniamo all' Italia: molti soggetti sociali, sindacali e scientifici hanno lavorato sul tema ma non si è arrivati ad una
sintesi condivisa sulle strategie da seguire ; al contrario pare evidente che alcuni soggetti, pur socialmente o almeno
numericamente significativi, abbiano adottato strategie perdenti e subalterne agli interessi delle “imprese” .
Qualcun altro, pur dichiarandosi favorevole a strategie adeguate, vi ha rinunciato per ragioni non sempre
comprensibili.
Vediamo i due aspetti principali del problema: quello ambientale e quello sanitario.
                                                  La questione ambientale
Gli interventi di bonifica devono essere accellerati e migliorati.
L’amianto che è stato disseminato nel tempo nel territorio italiano, secondo stime attendibili, consta in 2,5 miliardi di
metri quadrati di cemento-amianto corrispondenti a 32 MLN di tonnelate e molte tonnellate di amianto friabile.
In alcune regioni italiane siamo prossimi all'avere , quantomeno, individuato la gran parte dell'amianto in matrice
friabile; ma anche in queste regioni la vigilanza deve essere massima perché le sorprese sono all’ordine del giorno;
in generale i censimenti locali e regionali sono estremamente lacunosi e vanno integrati con un censimento capillare
che può essere esaustivo solo se integrato dall’ obbligo della autonotifica all'Usl;
l'amianto in matrice compatta registra una presenza disastrosamente ubiquitaria e la sua gestione è associata ad
incuria totale nonché alla perseveranza diffusa e permanente di modalità di gestione e di smaltimento abusive ma
soprattutto nocive e pericolosissime per la salute e per l'ambiente;
contestualmente al censimento capillare deve essere garantito un sostegno pubblico agli interventi di bonifica a
cominciare ovviamente dal sostegno a soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati; si dovrebbe fare il
contrario, per quel che riguarda il reddito dei beneficiari, di quanto ha fatto, a due riprese, la regione Emilia - Romagna
con due finanziamenti di 8 e di 4 milioni di euro (2004 e 2009) alle grandi imprese per interventi di bonifica con target
minimo di 100.000 euro di spesa e copertura in conto capitale di circa 40%
i poveri in Italia si devono sempre arrangiare; solo in pochissimi comuni italiani infatti esistono forme di agevolazione
logistica e di sostegno allo smaltimento dell’amianto di provenienza, diciamo, “domestica”; di solito il conferimento
senza oneri si limita alle quantità non superiori a 30 mq.; pare evidente che alla base di questo atteggiamento di
noncuranza degli enti locali vi sia la rimozione di un tema fondamentale : quello di dover affrontare, a proposito dei
costi, finalmente, una azione sociale diffusa e capillare di rivalsa non solo sui danni alla salute ma anche sui danni
ambientali. Il tema necessita di essere approfondito e lo sarà, ma, in generale, occorre procedere sul tema
dell’amianto con la logica della rivendicazione dei “danni di guerra”.
                                                        Le bonifiche
Il censimento a tappeto di tutto l'amianto, in matrice friabile ma anche in matrice compatta, è il prerequisito
indispensabile per una politica di prevenzione seria e credibile.
I costi della bonifica dell'amianto non devono essere a carico del cittadino che già è stato truffato quando gli è stata
venduta una merce cancerogena in un momento, per esempio, trent'anni fa o più , in cui la cognizione di
cancerogenicità dell’amianto era ormai ampiamente acquisita .
La collocazione finale dei materiali è oggi oggetto di pratiche incongrue e a volte inaccettabili.
Vi è un frequentissimo riscontro di smaltimenti abusivi; vi è una sana opposizione a progetti di megadiscariche;
coerentemente con questi riscontri e premesse occorre tuttavia , da un lato, evitare che, come è successo, l’amianto
bonificato in Sicilia finisca nientemeno che in Germania o comunque a lunghissime distanze ; dall’altro alto occorre
velocizzare la ricerca sulle tecniche di inertizzazione; ma velocizzare davvero visto che le ipotesi del trattamento sono
così vecchie, datate e dettagliate da doverci porre il quesito su come mai nulla sia stato ancora concretizzato; sono
decenni che si discorre di un impianto sperimentale ad Amburgo, di progetti del CNR,ecc.; per non parlare del mitico
progetto Ecolfer che fu ampiamente approfondito anche nel circuito della AEA e mai realizzato;
c’ è qualcosa che non funziona e soprattutto mancano capacità e volontà di sintesi e di coordinamento; questa attività
, torneremo sul tema, doveva essere assicurata anche con il contributo della commissione nazionale istituita dalla
legge 257/92;
ma questa commissione è stata lottizzata, ibernata, messa infine in “condizione di non nuocere” …all’amianto.
Nell'ambito del tema della bonifiche occorre procedere alla chiusura delle cave di pietre verdi (ofioliti) una questioni
ormai kafkiana sulla quale le regioni che le ospitano hanno assunto un atteggiamento di colpevole silenzio; pur di
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difendere il business fino alla fine si è continuato a maciullare pietre verdi contenenti crisotilo e, in qualche caso
tremolite! Tanto i profitti dei cavatori arrivano subito, i mesoteliomi…forse più tardi.
                                                      La questione sanitaria
La dobbiamo articolare in numerosi aspetti.
1) Questioni assicurative
2) questioni risarcitorie
3) questioni preventive (monitoraggio sanitario e diagnosi precoce)
4) problematiche tecnico-scientifiche ancora aperte
5) prevenzione nelle esposizioni occupazionali in atto
Su tutte queste questioni aleggia un imperativo categorico:sottrarre all' Inail qualunque competenza tranne quella
della gestione della riscossione dei premi maggiorati in relazione ad ogni patologia riconosciuta e della gestione delle
attività di rivalsa nei confronti dei datori di lavoro inadempienti.
Tutto il resto, la valutazione della pregressa esposizione e la valutazione del nesso causale tra esposizione patologia
deve transitare alle Usl locali.
E' semplicemente subalterno agli interessi dei datori di lavoro e masochista per i lavoratori indulgere ulteriormente su
questa questione.
Su questo tema occorre dire con chiarezza: si sta di qua o di là.
La proposte del senatore Casson ed altri da questo punto di vista è inadeguata.
Dire che certe competenze sono dell' Inail o dell'USL è foriero di disastri.
Conosciamo bene le dinamiche dei gruppi parlamentari,al momento opportuno quella “o” scompare e l'Inail rimane al
suo posto di prima, tanto più che all’Inail si affiderebbe, secondo questa proposta, pure il Fondo di solidarietà per le
vittime! E’ una ipotesi davvero negativa.
Comunque i governi succedutisi negli ultimi anni si sono ben guardati dal rendere operativo qualunque miglioramento
della situazione degli ex-esposti a prescindere dalle proposte teoriche magari condivise dalle maggioranze
parlamentari.
Quando si critica , legittimamente, anzi doverosamente, il governo oggi in carica occorre non dimenticare che il
precedente è stato fortemente inadempiente rispetto ai diritti del lavoratori e dei cittadini esposti ad amianto.
                                                      Questioni assicurative
Il quadro che abbiamo di fronte è particolarmente penoso per i lavoratori che hanno subìto e stanno subendo
vessazioni enormi anche a causa della caparbietà del ceto politico e sindacale maggioritario nel non voler escludere
l'INAIL dalla partita; si sono creati oneri artificiosi, insopportabili ed evitabili per i lavoratori e si è creata una assurda
condizione di mercato dalla quale hanno tratto profitto economico una schiera enorme di avvocati e consulenti; il
fatto che moltissimi di loro abbiano, meritoriamente, lavorato in condizioni di volontariato o sul filo del “recupero
spese” non attenua la gravità della situazione complessiva ; il centro del problema è che per far valere i loro diritti,
grazie all’ Inail ed ai suoi supporters, i lavoratori hanno subìto oneri enormi ed ulteriori ; oggi si possono individuare
alcune indicazioni specifiche per andare avanti:
a) si deve riaprire , a tempo indeterminato, la possibilità di presentare domanda di riconoscimento
b) il riconoscimento deve essere dato a chi è stato esposto in relazione al numero di anni (anche inferiore a 10), per
ogni esposizione definibile come professionale e potenzialmente morbigena (sentenza n.5/2000 della Corte
Costituzionale) ; a questo proposito va denunciata la situazione paradossale che ci troviamo ancor oggi quale quella
del lavoratore coibentatore riconosciuto esposto a 5100 fibre di amianto per otto anni e disconosciuto in quanto
esposto ad amianto per via dell'assurdo muro dei dieci anni ; per quanto appena argomentato pare ovvio che il
coefficiente di moltiplicazione per chi è stato esposto, anche meno di dieci anni, deve rimanere 1,5
c) ovviamente devono essere inclusi i lavoratori che hanno visto l'esposizione interrotta prima del 1992; il motivo è
ovvio, sono lavoratori che hanno subito, oltretutto, le esposizioni peggiori;
d) il cosiddetto riconoscimento per patologia deve includere oltre alle patologie dell'apparato polmonare tutte le
patologie effettivamente asbestocorrelabili
e) una maggiorazione deve essere garantita, in questo caso si potrebbe convenire su un coefficiente di 1,5, a chi opera
oggi sull'amianto; ancor oggi infatti questa attività è fonte di distress, costrittività e rischio;
f) infine occorre allargare il discorso a tutti gli altri cancerogeni, questo è un tema che stiamo avanzando con il gruppo
di auto-aiuto dei lavoratori in mobilità della fonderia Sabiem di Bologna e sarebbe una misura di equità che
contribuirebbe ad alleviare i disastri della crisi economico-occupazionale;
                                                       Questioni risarcitorie
Anche in questo caso premessa inevitabile per un percorso di giustizia sociale è la sottrazione all’Inail delle
competenze relative al riconoscimento del nesso di causa; competenze che devono passare alle Usl;
per quel che riguarda invece i riconoscimenti in sede civile e penale a fini risarcitori occorre agire su due fronti:
a) uno è quello che presso le Usl si costituiscano unità operative interdisciplinari a cui il lavoratore o il suo familiare
possono rivolgersi per affidare la consulenza tecnica senza alcun onere


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b) la seconda ipotesi, già in atto e propiziatoria rispetto alla prima, è la costituzione di punti di riferimento autonomi
dai patronati tradizionali; a Bologna abbiamo costituito, in collaborazione con il “gruppo di autoaiuto” dei lavoratori in
cassa integrazione, una realtà associativa che si chiama RETE DI SUPPORTO SOCIALE che gestisce alcune attività
essenziali quali la denuncia di malattia professionale, la gestione delle riunioni collegiali con l'Inail, la consulenza
peritale in tutti gli ambiti di giudizio, tutto è garantito gratuitamente al lavoratore e ai suoi familiari senza i supporti
che ricevono invece i patronati; si tratta una realtà organizzativa autonoma nata spontaneamente in quanto i
patronati hanno svolto una attività a tutt'oggi insufficiente sia per la qualità del lavoro che per l'atteggiamento
generale che li porta a riconoscere come adeguato e legittimo lo status quo dell''INAIL;
chi riconosce come legittimo o condivisibile l'attuale status quo difficilmente, salvo rare eccezioni, potrà avere la
determinazione necessaria per confrontarsi con u istituto sempre pronto a negare qualunque patologia cosiddetta
non tabellata (rimandiamo i riscontri analitici e statistici ad altra sede) e che è stato capace di disconoscere persino un
altissimo numero di mesoteliomi;
sia ben chiaro che non si ipotizza né si mette in pratica nessuna conflittualità con i patronati tradizionali; solo la si
pensa e si agisce in maniera diversa senza escludere neppure forme di sinergia e collaborazione.
Per quel che riguarda i contenziosi e le consulenze nei tribunali occorre prendere alcune iniziative:
una riguarda la necessità indifferibile di redigere un manifesto per l'etica delle consulenze e giungere a provvedimenti
sanzionatori nel senso della esclusione dal ruolo di consulenti di chi sostenga tesi strumentali e palesemente prive di
fondamento ( l’esempio classico è quello della “fibra killer”).
Infine il tema del risarcimento alle vittime non occupazionali:
qualcuno è andato in delegazione dal ministro Sacconi ed ha appreso la notizia che l'attuale governo non intende dare
alcuna copertura alle vittime, diciamo per brevità, “non occupazionali” dell'amianto;
la cruda verità è che oggi persino il riconoscimento dei mesoteliomi strettamente occupazionali non è garantito grazie
al deleterio filtro dell'Inail; nel marzo del 2008 abbiamo inviato a tre ministri (Damiano, Turco e Ferrero) una missiva
con richiesta di incontro per discutere di un gruppo di casi di mesotelioma disconosciuti dall'Inail: non abbiamo mai
ricevuto risposta;
l'Inail poi non accetta nessun confronto sui casi di mesotelioma paralavorativo, ma ha negato, come abbiamo già
detto, anche numerosissimi casi di mesotelioma occupazionale con pretesti che afferiscono o alla presunta
prescrizione (assolutamente superata secondo la Cassazione dal principio della “data della conoscibilità”) o alla sua
convinzione soggettiva di non sufficiente evidenza della esposizione;
in verità l'INAIL non si comporta come organo ispettivo ma tende a riconoscere, preferenzialmente, solo quando
anche il datore di lavoro concordi con la ricostruzione prospettata dal lavoratore e dai suoi consulenti
Pare dunque del tutto evidente che non debba essere data all'Inail la gestione del fondo di solidarietà per le vittime
dell'amianto e il fatto che questa ipotesi sia circolata sotto forma di proposta di legge trova la nostra totale
contrarietà.
Oltretutto le ipotesi circolate sulla entità dello stanziamento per il fondo di solidarietà sono troppo basse e,
qnantomeno, occorre, per partire, ispirarsi al modello francese del fondo (anche se non esaustivo e criticabile in
alcuni punti)
I cittadini ed i lavoratori che hanno subìto un danno da amianto o comunque un danno da nocività occupazionale o
ambientale devono poter trovare una sponda in termini di assistenza gratuita all'interno della sanità pubblica sia dal
punto di vista medico che legale.
                                               Monitoraggio e diagnosi precoce
Per quel che riguarda il monitoraggio dell'andamento delle patologie asbestocorrelate non è stato fatto neppure
quello che era previsto per legge (vedi art.36 del dl 277/91).
Abbiamo sempre, persino in ambiti scientifici e istituzionali, citato la omissione della registrazione dei casi di asbestosi;
abbiamo sempre avuto come risposta stupefacenti silenzi.
Spesso quel che è stato fatto è stato fatto male; occorre prendere atto che, in ambito istituzionale, qualche apertura si
è verificata: la regione Friuli Venezia Giulia, per esempio, con una buona legge regionale ha istituito sia l'anagrafe degli
ex-esposti con l'allargamento del monitoraggio dal mesotelioma agli altri tumori asbestocorrelati; un provvedimento
in questo senso, ancorché, parrebbe, solo virtuale, è stato adottato dalla regione Puglia; sono state adottate prassi
contraddittorie per quel che riguarda la tenuta dei registri mesoteliomi; da sempre abbiamo sostenuto e suggerito che
questi devono essere gestiti dagli organi di vigilanza; persino su questa semplice proposta abbiamo assistito a silenzi
ed opportunismi, ma andiamo avanti.
E' ben noto che i mezzi a disposizione per la diagnosi precoce delle patologie asbestocorrelate sono , in relazione alle
singole patologie , insufficienti, scarsissimi o quasi nulli.
Particolarmente scarsi sono se rimaniamo legati all'idea che polmone e pleura siano gli unici bersagli.
Manca una sede di confronto tecnico-scientifica:costruiamola, anzi la stiamocostgruendo.
Questa sede avrebbe potuto essere organizzata dalla commissione nazionale prevista dalla legge 257 ma non se ne è
fatto nulla.


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Occorrerebbe organizzare sedi di confronto ; nessuna, pur auspicabile, scoperta scientifica sul piano terapeutico
inficierebbe la convinzione secondo cui è meglio prevenire che curare, dunque il bando dell'amianto rimane l'unica
strategia eticamente e socialmente accettabile;
ciononostante saremmo felici se comparissero mezzi terapeutici adeguati per chi ha avuto la sfortuna di non
beneficiare di interventi di prevenzione;
occorre un confronto serrato e trasparente tra tutti per mettere a confronto le tesi di chi ritiene di poter ottenere
risultati apprezzabili entro il 2010 con terapie immunitarie e chi ritiene che il danno al DNA causato dall'amianto sia
troppo devastante per far sperare che , a breve scadenza, si possano trovare rimedi adeguati anche solo per
aumentare in maniera apprezzabile la speranza di vita o, quantomeno, sarebbe un risultato anch'esso importante, la
qualità della vita anche qualora non aumentata.
                                                 Alcune proposte pratiche sono:
     • Generalizzare a tutte le regioni delle modalità di raccolta dei dati adottate dalla Regione Veneto sia in quanto
          a collocazione negli organi di vigilanza sia in quanto a metodologia di raccolta e soprattutto di pubblicazione
          dei dati
     • estendere i registri a tutte la patologie asbestocorrelate e studiare comunque l’andamento delle patologie in
          tutte le coorti inserite nelle anagrafi
     • delle asbestosi si è detto e, quantomeno, occorre garantire che il lavoratore non sia sballottato tra struttura
          sanitaria pubblica e Inail con diagnosi in contrasto l'una con l'altra; situazioni di questo genere, pur partendo
          paradossalmente da una volontà positiva di presa in carico da parte dell' Usl, diventano ansiogene per il
          lavoratore, se l' Usl pone diagnosi, poniamo, di asbestosi, quantomeno poi deve sostenere il lavoratore nel
          contenzioso con l'Inail fino all'eventuale giudizio in tribunale; ma a questo proposito il discorso rientra nella
          disponibilità, presso le Usl, di supporto medico e legale alle vittime ed alle parti lese.
                                                    Questioni ancora aperte
Esistono numerose questioni aperte sia sul piano dello studio degli effetti dell'amianto che sul piano dei mezzi di
prevenzione e cura; alcune questioni sono: a) a proposito degli effetti sulla salute il tema delle patologie
extrapolmonari sulle quali dovremmo concentrare maggiori sforzi; b) c'è il tema degli strumenti di diagnosi precoce (di
recente è stato proposto un uso maggiore dell'ecografia che sposterebbe l'equilibrio in una storica vexata quaestio,
quella del calcolo costi/benefici nel monitoraggio degli ex-esposti); c) c'è una questione molto aperta sulle fibre di
amianto che non siano definibili “regolamentate”; tema su cui, anche a causa di un uso strumentale del tema delle
ultrafini (utile solo agli imputati per omicidio o lesioni colpose) , è calata la nebbia come se il tema non esistesse; e,
già che ci siamo, nella rimozione sono state coinvolte anche le fibre ultracorte; d) come già detto, infine, questione
molto aperta è quella che riguarda molti aspetti tecnici delle bonifiche e delle inertizzazioni.
                                               Prevenzione per gli attuali esposti
C'è molto ancora da lavorare i questo campo, occorre liberarsi dalla perniciosa e infondata idea che tutti sia sotto
controllo;la frequenza degli smaltimenti abusivi (al sud d'Italia ma anche al nord) evidenzia come molto spesso si
intervenga su matrici amiantifere bypassando le più elementari misure di prevenzione primaria; ma anche quando
queste sono rispettate occorre non abbassare la guardia; il lavoro anche attuale su matrici amiantifere deve essere
riconosciuto come lavoro usurante (ne abbiamo già parlato) e dare adito a forme di maggiorazione pensionistica; il
fatto che questa nicchia lavorativa sia occupata al'80% da lavoratori immigrati la dice lunga sulle condizioni di rischio
alcuni elementi per capire quale sia il livello effettivo di rischio:
     a) anzitutto non pare affatto casuale che queste attività siano occupate soprattutto da lavoratori stranieri; se
          fossero equiparabili alle altre non vi sarebbe questo tipo di distribuzione della forza lavoro
     b) l’utilizzo permanente di ddppii comporta comunque una condizione di disagio e di distress lavorativo che
          deve essere oggetto di ricompensa tenendo anche conto del fatto che sulla efficacia ed efficienza dei ddppii
          per le vie respiratorie vi sono margini di dubbio soprattutto i relazione alla efficacia protettiva nei confronti di
          tutti i tipi di fibre
     c) le attività di vigilanza sono spesso aleatorie o comunque largamente insufficienti e questo lascia spazio a
          situazioni di rischio molto alte; la vigilanza deve crescere in termini di percentuali di cantieri ispezionati,
          giungendo, ove possibile, al 50% di questi, con l’applicazione di sanzioni efficaci contro gli inadempienti e,
          evidentemente, in termini di intercettazione di interventi abusivi, agendo nel territorio anche fuori dagli
          “orari d’ufficio” ;questo obiettivo richiede una rivisitazione delle modalità di gestione della vigilanza che deve
          essere in generale potenziata ma non con i criteri della crescita numerica delle ispezioni che, fatte con risorse
          tecniche ed umane in calo, si risolvono nel bluff di un aumento degli accessi con peggioramento della qualità
          e capillarità dei controlli (chi lavora nei servizi di vigilanza territoriali conosce , sulla sua pelle, il problema).
                                                   La questione organizzativa
     • Le attività delle associazioni e dei comitati di base hanno subito condizionamenti e spinte negative da parte di
          partiti e sindacati, ovviamente, a livelli differenziati.
     • Occorre, ancora una volta, contrastare ogni forma di collateralismo acritico e qualunque condizionamento nei
          confronti dall'autonomia delle associazioni di base.

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•    La prassi non –governativa , qualcuno equivoca, a volte anche volutamente, su questo, significa autonomia di
         pensiero da tutti i governi.
     • E' necessario avviare, su una piattaforma chiara, il rilancio del movimento di lotta contro l'amianto e tutte le
         altre nocività presenti nei luoghi di lavoro e di vita
                                                         Conclusioni
Ci sono le prospettive per lavorare sulle questioni qui riassunte proponendo alle istituzioni prassi ed obiettivi adeguati
ma senza delegare nulla e rafforzando la capacità di agire e di incidere anche nei casi in cui le istituzioni sanitarie e
giuridiche pubbliche, come è pesantemente successo fino ad oggi, non siano all’altezza della situazione.

                                         Dott. Vito Totire Presidente Associazione Esposti Amianto e rischi per la salute




                                                            6
Documentazione relativa alla proposta di legge regionale

     Norme per la protezione e bonifica dell’ambiente dai pericoli derivanti dall’amianto e promozione di energie
                                                     alternative

                                     (articolo 7 l.r. 55/2008; articolo 89 Reg. interno CR)

                                                 Relazione tecnico-finanziaria

1.         Tipologia della proposta di legge
           (Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge)

      a)       determina gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, definendo le caratteristiche dei relativi
               interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse
               da destinare a tali finalità (art. 10, comma 1, lett. a) L.R. 36/2001)

      b)       stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare a un certo intervento, previa disciplina dei
               profili di cui alla precedente lettera a), ovvero previo richiamo della disciplina di tali profili già prevista da
               altre leggi (art. 10, comma 1, lett. b) L.R. 36/2001)

      c)       definisce l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminare indirettamente l'ammontare
               dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie
               o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 10, comma 1, lett. c) L.R. 36/2001)

      d)       varia il gettito delle entrate (art. 11, comma 1, e art. 12, comma 1, L.R. 36/2001)



2.         Oneri previsti

2.1        Spesa annua a regime:circa euro 1.000.000

2.2      Oneri di gestione:         circa euro 50.000 annui a fronte degli ordinari costi amministrativi.
…………………………………………………………………………………………………………
3. Quantificazione dei costi
    (riportare i dati e gli elementi in base ai quali è stato quantificato l’intervento, oppure le fonti e/o i riferimenti
    presso i quali è possibile reperirli o analizzarli con più profondità)

       La quantificazione dei costi viene effettuata sulla base delle previsioni finanziarie definite dalla programmazione
       settoriale antecedente la presente proposta di legge (piano di protezione dell’ambiente e di bonifica ai fini della
       difesa dai pericoli derivanti dall’amianto). Nello specifico, si è tenuto conto della pregressa esperienza
       programmatica sia per quanto riguarda il quadro delle risorse finanziarie attivate, sia in relazione alle azioni
       concretamente svolte e al loro grado di effettiva realizzazione.




                                                                7
Relazione illustrativa


La proposta di legge intende riportare l’attenzione sulla problematica dello smaltimento dell’amianto che ancora oggi
è una questione non del tutto risolta nella nostra regione. Il Consiglio regionale, con deliberazione 8 aprile 1997, n.
102, ha approvato un piano di decontaminazione smaltimento e bonifica per l’amianto.
Il piano, oramai datato, ha esaurito i suoi effetti e si rende necessario predisporre un nuovo piano regionale
aggiornato nei suoi contenuti e che sia in grado di completare il lavoro iniziato nel lontano 1997.
La proposta di legge intende costituire la base normativa per il nuovo piano regionale di tutela dall’amianto ed
introduce alcuni elementi significativi non previsti nel vecchio piano regionale. L’articolo 2, in particolare, contiene gli
elementi più qualificanti del nuovo piano regionale che pone particolare attenzione agli aspetti relativi alla salute
umana e alla tutela dell’ambiente.
Gli articoli 5 e 6 a loro volta si segnalano in quanto rivolti a definire il regime relativo ai controlli e alla sorveglianza
epidemiologica.
Altro punto qualificante della proposta di legge, in raccordo con la programmazione regionale, è quello di incentivare
la sostituzione delle coperture degli edifici contenenti amianto, con moderni impianti solari. La finalità è del tutto
evidente, ovvero, favorire ed incentivare la sostituzione di coperture contenti amianto, potenzialmente pericolose, e
nello stesso tempo favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili. La Regione Toscana si è già indirizzata su questa
strada e la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) ed il relativo piano di indirizzo
energetico regionale (PIER) prevedono azioni in tale senso. La proposta di legge intende puntualizzare, specificare ed
incrementare le azioni già intraprese.




                                                              8
Proposta di legge concernente

     Norme per la protezione e bonifica dell’ambiente dai pericoli derivanti dall’amianto e promozione di energie
                                                     alternative


                                                        SOMMARIO

Capo I – interventi per il risanamento dall’amianto
Art. 1 Oggetto e finalità
Art. 2 Piano regionale di tutela dall’amianto
Art. 3 Procedimento di approvazione
Art. 4 Raccordi programmatici
Art. 5 Controlli
Art. 6 Sorveglianza epidemiologica
Capo II – interventi complementari
Art. 7 Sostituzione materiale contenente amianto ed incentivi energetici
Art. 8 Azioni di sensibilizzazione
Capo III - Norme finanziarie
Art. 9 Norma finanziaria


                                                         Preambolo
                                                    Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l) dello Statuto;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme per la cessazione dell’impiego dell’amianto);
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e
di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Considerato quanto segue:
1. il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 257/1992, ha approvato con deliberazione 8 aprile 1997, n.
102 il “Piano di protezione dell’ambiente e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”;
2. il piano di cui sopra, in considerazione anche della lontana approvazione nel tempo, ha esaurito i suoi effetti, tuttavia
la questione amianto è ancora di stretta attualità e richiede ulteriori interventi volti da una parte alla salvaguardia della
salute umana e dall’altra dalla tutela dell’ambiente;
3. si ritiene pertanto di intervenire con la presente legge per definire una disciplina organica della materia, che assicuri
fra l’altro, il necessario raccordo tra le varie fonti programmatiche investite dalla problematiche dell’amianto con
particolare riferimento alla programmazione in materia socio-sanitaria, ambientale ed energetica favorendo inoltre
l’utilizzo di impianti solari in sostituzione delle coperture di edifici contenenti amianto;
4. sotto il profilo delle priorità, si assumono fra gli obiettivi principali la messa in sicurezza dai manufatti più pericolosi
entro l’anno 2016 e la realizzazione di adeguate campagne informative sul problema dell’amianto;

                                                 Approva la presente legge

                                    Capo I – interventi per il risanamento dall’amianto

                                                           Art. 1
                                                      Oggetto e finalità

1. La Regione Toscana, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente, promuove specifiche azioni di tutela dai
      pericoli derivanti dall’amianto, anche alla luce della legge 27 agosto 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione
      dell’impiego dell’amianto) e del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e
      coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di
      decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti
      dall’amianto).
2.    La Regione promuove ed incentiva l’uso di impianti fotovoltaici in sostituzione di tetti contenenti cemento-
      amianto.

                                                               9
3. La Regione promuove adeguate campagne informative sui possibili pericoli derivanti da una scorretta gestione di
    manufatti contenenti amianto.


                                                          Art. 2
                                           Piano regionale di tutela dall’amianto

1. Il piano regionale di tutela dall’amianto definisce gli indirizzi e le misure per la protezione dell’ambiente, la
    decontaminazione, lo smaltimento e la bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.

2. Il piano regionale di tutela dall’amianto disciplina in particolare:

    a) la predisposizione di un quadro conoscitivo con particolare riferimento ai risultati prodotti dagli interventi
         operati in materia di tutela dell’amianto in attuazione degli strumenti della programmazione regionale ed in
         particolare in attuazione del piano di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai
         pericoli derivanti dall’amianto approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 8 aprile 1997, n. 102;
    b)   la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto, anche mediante il
         completamento della mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto ai sensi del d.m. 18 marzo
         2003, n. 101 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate
         dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della l. 23 marzo 2001, n. 93) avvalendosi dell’Agenzia
         regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla legge regionale 22 giugno 2009, n.
         30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);
    c)   specifiche azioni di tutela che perseguano l’obiettivo della messa in sicurezza dai pericoli derivanti dalla
         presenza di amianto in ragione delle diverse classi di pericolosità come definite dall’allegato B del d.m.
         101/2003, assumendo come obiettivo prioritario la messa in sicurezza dai manufatti appartenenti alla classe di
         pericolosità più elevata entro il 2016;
    d)   il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro;
    e)    il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all’amianto;
    f)   L’incentivazione e promozione di specifiche iniziative volte alla rimozione dei materiali contenti amianto, in
         conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1
         della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
    g)   la previsione di specifici contributi regionali al fine della individuazione di idonei siti di smaltimento per i
         rifiuti contenenti amianto in coerenza con la pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti;
    h)   la predisposizione di specifici corsi di formazione ed aggiornamento professionale per gli addetti alle attività di
         rimozione e di smaltimento dell’amianto e di bonifica delle aree interessate nonché per il personale degli enti
         pubblici competenti alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza.



                                                         Art. 3
                                              Procedimento di approvazione

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, il Consiglio
    regionale approva il piano regionale per la tutela dall’amianto.


                                                         Art. 4
                                                 Raccordi programmatici

1. Il piano regionale di tutela dall’amianto si raccorda con gli strumenti della programmazione regionale, con
     particolare riferimento alla programmazione in materia socio-sanitaria, ambientale ed energetica.


                                                          Art. 5
                                                         Controlli

1. Il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro e la rilevazione delle
   situazioni di pericolo derivanti dalla presenza dell’amianto competono alle aziende unità sanitarie locali e
   all’ARPAT, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.


                                                             10
2. Il piano regionale di tutela dall’amianto disciplina l’assegnazione alle unità sanitarie locali delle risorse finanziarie
      per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1.
3.    Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto sono eserciate dalle province
      ai sensi della normativa regionale vigente.

                                                            Art. 6
                                                 Sorveglianza epidemiologica

 1. L’Agenzia regionale di sanità (ARS) assicura, attraverso l’osservatorio epidemiologico, la disamina a livello
      regionale dell’andamento epidemiologico dei tumori strettamente correlati all’amianto.
 2.   La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla individuazione e disciplina del Centro operativo
      regionale (COR) per la rilevazione dei casi di mesotelioma di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
      ministri 10 dicembre 2002, n. 308 (Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del
      registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del D.Lgs. n. 277 del 1991).
 3.   La Giunta regionale definisce altresì con propria deliberazione gli indirizzi per lo svolgimento da parte delle
      aziende sanitarie dei controlli sulla salute dei lavoratori esposti all’amianto e degli ex esposti per la prevenzione
      delle patologie connesse alla presenza di amianto.


                                             Capo II – interventi complementari

                                                          Art. 7
                             Sostituzione materiale contenente amianto ed incentivi energetici


1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili, incentiva la sostituzione di coperture di
      edifici pubblici e privati contenenti amianto con impianti solari, tenuto conto anche delle particolari
      caratteristiche tecniche di costruzione, dell’utilizzo di interventi di bioedilizia, nonché di misure volte al
      raggiungimento dell’efficienza energetica.
2.   Ai fini di cui al comma 1 la concessione degli incentivi è regolata nell’ambito delle azioni previste dal piano di
      indirizzo energetico regionale (PIER) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 luglio 2008 n. 47, adottato ai
      sensi dell’articolo 6 della l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).




                                                             Art. 8
                                                  Azioni di sensibilizzazione

1. La Regione, ai fini di una corretta informazione pubblica, promuove azioni di sensibilizzazione dei cittadini sul
     problema dell’amianto avvalendosi dell’ARPAT ai sensi della l.r. 30/2009.


                                                 Capo III - Norme finanziarie

                                                          Art. 9
                                                      Norma finanziaria

1.     Le risorse destinate all’attuazione della presente legge sono definite, a partire dall’esercizio 2012, in coerenza con
       gli stanziamenti di bilancio, dal piano regionale di tutela dall’amianto.




                                                               11
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plico legge amianto

  • 1. 1
  • 2. Manifesto contro l’Amianto Per continuare la lotta contro l'amianto e contro le altre nocività presenti nei luoghi di lavoro e di vita occorre fare una analisi realistica dei problemi e individuare strategie di difesa adeguate rifuggendo comportamenti di delega e mediazioni. La questione amianto ha , come è ovvio, due articolazioni : una locale italiano/europea ed una internazionale. Per l'ambito internazionale occorre rilanciare l'iniziativa affinché i criteri introdotti in Italia con la legge 257/92 vengano universalmente accolti; da questo obiettivo siamo molto distanti a causa della resistenza ostruzionistica dei gruppi di potere che ancora oggi dall' amianto intendono trarre profitti. Veniamo all' Italia: molti soggetti sociali, sindacali e scientifici hanno lavorato sul tema ma non si è arrivati ad una sintesi condivisa sulle strategie da seguire ; al contrario pare evidente che alcuni soggetti, pur socialmente o almeno numericamente significativi, abbiano adottato strategie perdenti e subalterne agli interessi delle “imprese” . Qualcun altro, pur dichiarandosi favorevole a strategie adeguate, vi ha rinunciato per ragioni non sempre comprensibili. Vediamo i due aspetti principali del problema: quello ambientale e quello sanitario. La questione ambientale Gli interventi di bonifica devono essere accellerati e migliorati. L’amianto che è stato disseminato nel tempo nel territorio italiano, secondo stime attendibili, consta in 2,5 miliardi di metri quadrati di cemento-amianto corrispondenti a 32 MLN di tonnelate e molte tonnellate di amianto friabile. In alcune regioni italiane siamo prossimi all'avere , quantomeno, individuato la gran parte dell'amianto in matrice friabile; ma anche in queste regioni la vigilanza deve essere massima perché le sorprese sono all’ordine del giorno; in generale i censimenti locali e regionali sono estremamente lacunosi e vanno integrati con un censimento capillare che può essere esaustivo solo se integrato dall’ obbligo della autonotifica all'Usl; l'amianto in matrice compatta registra una presenza disastrosamente ubiquitaria e la sua gestione è associata ad incuria totale nonché alla perseveranza diffusa e permanente di modalità di gestione e di smaltimento abusive ma soprattutto nocive e pericolosissime per la salute e per l'ambiente; contestualmente al censimento capillare deve essere garantito un sostegno pubblico agli interventi di bonifica a cominciare ovviamente dal sostegno a soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati; si dovrebbe fare il contrario, per quel che riguarda il reddito dei beneficiari, di quanto ha fatto, a due riprese, la regione Emilia - Romagna con due finanziamenti di 8 e di 4 milioni di euro (2004 e 2009) alle grandi imprese per interventi di bonifica con target minimo di 100.000 euro di spesa e copertura in conto capitale di circa 40% i poveri in Italia si devono sempre arrangiare; solo in pochissimi comuni italiani infatti esistono forme di agevolazione logistica e di sostegno allo smaltimento dell’amianto di provenienza, diciamo, “domestica”; di solito il conferimento senza oneri si limita alle quantità non superiori a 30 mq.; pare evidente che alla base di questo atteggiamento di noncuranza degli enti locali vi sia la rimozione di un tema fondamentale : quello di dover affrontare, a proposito dei costi, finalmente, una azione sociale diffusa e capillare di rivalsa non solo sui danni alla salute ma anche sui danni ambientali. Il tema necessita di essere approfondito e lo sarà, ma, in generale, occorre procedere sul tema dell’amianto con la logica della rivendicazione dei “danni di guerra”. Le bonifiche Il censimento a tappeto di tutto l'amianto, in matrice friabile ma anche in matrice compatta, è il prerequisito indispensabile per una politica di prevenzione seria e credibile. I costi della bonifica dell'amianto non devono essere a carico del cittadino che già è stato truffato quando gli è stata venduta una merce cancerogena in un momento, per esempio, trent'anni fa o più , in cui la cognizione di cancerogenicità dell’amianto era ormai ampiamente acquisita . La collocazione finale dei materiali è oggi oggetto di pratiche incongrue e a volte inaccettabili. Vi è un frequentissimo riscontro di smaltimenti abusivi; vi è una sana opposizione a progetti di megadiscariche; coerentemente con questi riscontri e premesse occorre tuttavia , da un lato, evitare che, come è successo, l’amianto bonificato in Sicilia finisca nientemeno che in Germania o comunque a lunghissime distanze ; dall’altro alto occorre velocizzare la ricerca sulle tecniche di inertizzazione; ma velocizzare davvero visto che le ipotesi del trattamento sono così vecchie, datate e dettagliate da doverci porre il quesito su come mai nulla sia stato ancora concretizzato; sono decenni che si discorre di un impianto sperimentale ad Amburgo, di progetti del CNR,ecc.; per non parlare del mitico progetto Ecolfer che fu ampiamente approfondito anche nel circuito della AEA e mai realizzato; c’ è qualcosa che non funziona e soprattutto mancano capacità e volontà di sintesi e di coordinamento; questa attività , torneremo sul tema, doveva essere assicurata anche con il contributo della commissione nazionale istituita dalla legge 257/92; ma questa commissione è stata lottizzata, ibernata, messa infine in “condizione di non nuocere” …all’amianto. Nell'ambito del tema della bonifiche occorre procedere alla chiusura delle cave di pietre verdi (ofioliti) una questioni ormai kafkiana sulla quale le regioni che le ospitano hanno assunto un atteggiamento di colpevole silenzio; pur di 2
  • 3. difendere il business fino alla fine si è continuato a maciullare pietre verdi contenenti crisotilo e, in qualche caso tremolite! Tanto i profitti dei cavatori arrivano subito, i mesoteliomi…forse più tardi. La questione sanitaria La dobbiamo articolare in numerosi aspetti. 1) Questioni assicurative 2) questioni risarcitorie 3) questioni preventive (monitoraggio sanitario e diagnosi precoce) 4) problematiche tecnico-scientifiche ancora aperte 5) prevenzione nelle esposizioni occupazionali in atto Su tutte queste questioni aleggia un imperativo categorico:sottrarre all' Inail qualunque competenza tranne quella della gestione della riscossione dei premi maggiorati in relazione ad ogni patologia riconosciuta e della gestione delle attività di rivalsa nei confronti dei datori di lavoro inadempienti. Tutto il resto, la valutazione della pregressa esposizione e la valutazione del nesso causale tra esposizione patologia deve transitare alle Usl locali. E' semplicemente subalterno agli interessi dei datori di lavoro e masochista per i lavoratori indulgere ulteriormente su questa questione. Su questo tema occorre dire con chiarezza: si sta di qua o di là. La proposte del senatore Casson ed altri da questo punto di vista è inadeguata. Dire che certe competenze sono dell' Inail o dell'USL è foriero di disastri. Conosciamo bene le dinamiche dei gruppi parlamentari,al momento opportuno quella “o” scompare e l'Inail rimane al suo posto di prima, tanto più che all’Inail si affiderebbe, secondo questa proposta, pure il Fondo di solidarietà per le vittime! E’ una ipotesi davvero negativa. Comunque i governi succedutisi negli ultimi anni si sono ben guardati dal rendere operativo qualunque miglioramento della situazione degli ex-esposti a prescindere dalle proposte teoriche magari condivise dalle maggioranze parlamentari. Quando si critica , legittimamente, anzi doverosamente, il governo oggi in carica occorre non dimenticare che il precedente è stato fortemente inadempiente rispetto ai diritti del lavoratori e dei cittadini esposti ad amianto. Questioni assicurative Il quadro che abbiamo di fronte è particolarmente penoso per i lavoratori che hanno subìto e stanno subendo vessazioni enormi anche a causa della caparbietà del ceto politico e sindacale maggioritario nel non voler escludere l'INAIL dalla partita; si sono creati oneri artificiosi, insopportabili ed evitabili per i lavoratori e si è creata una assurda condizione di mercato dalla quale hanno tratto profitto economico una schiera enorme di avvocati e consulenti; il fatto che moltissimi di loro abbiano, meritoriamente, lavorato in condizioni di volontariato o sul filo del “recupero spese” non attenua la gravità della situazione complessiva ; il centro del problema è che per far valere i loro diritti, grazie all’ Inail ed ai suoi supporters, i lavoratori hanno subìto oneri enormi ed ulteriori ; oggi si possono individuare alcune indicazioni specifiche per andare avanti: a) si deve riaprire , a tempo indeterminato, la possibilità di presentare domanda di riconoscimento b) il riconoscimento deve essere dato a chi è stato esposto in relazione al numero di anni (anche inferiore a 10), per ogni esposizione definibile come professionale e potenzialmente morbigena (sentenza n.5/2000 della Corte Costituzionale) ; a questo proposito va denunciata la situazione paradossale che ci troviamo ancor oggi quale quella del lavoratore coibentatore riconosciuto esposto a 5100 fibre di amianto per otto anni e disconosciuto in quanto esposto ad amianto per via dell'assurdo muro dei dieci anni ; per quanto appena argomentato pare ovvio che il coefficiente di moltiplicazione per chi è stato esposto, anche meno di dieci anni, deve rimanere 1,5 c) ovviamente devono essere inclusi i lavoratori che hanno visto l'esposizione interrotta prima del 1992; il motivo è ovvio, sono lavoratori che hanno subito, oltretutto, le esposizioni peggiori; d) il cosiddetto riconoscimento per patologia deve includere oltre alle patologie dell'apparato polmonare tutte le patologie effettivamente asbestocorrelabili e) una maggiorazione deve essere garantita, in questo caso si potrebbe convenire su un coefficiente di 1,5, a chi opera oggi sull'amianto; ancor oggi infatti questa attività è fonte di distress, costrittività e rischio; f) infine occorre allargare il discorso a tutti gli altri cancerogeni, questo è un tema che stiamo avanzando con il gruppo di auto-aiuto dei lavoratori in mobilità della fonderia Sabiem di Bologna e sarebbe una misura di equità che contribuirebbe ad alleviare i disastri della crisi economico-occupazionale; Questioni risarcitorie Anche in questo caso premessa inevitabile per un percorso di giustizia sociale è la sottrazione all’Inail delle competenze relative al riconoscimento del nesso di causa; competenze che devono passare alle Usl; per quel che riguarda invece i riconoscimenti in sede civile e penale a fini risarcitori occorre agire su due fronti: a) uno è quello che presso le Usl si costituiscano unità operative interdisciplinari a cui il lavoratore o il suo familiare possono rivolgersi per affidare la consulenza tecnica senza alcun onere 3
  • 4. b) la seconda ipotesi, già in atto e propiziatoria rispetto alla prima, è la costituzione di punti di riferimento autonomi dai patronati tradizionali; a Bologna abbiamo costituito, in collaborazione con il “gruppo di autoaiuto” dei lavoratori in cassa integrazione, una realtà associativa che si chiama RETE DI SUPPORTO SOCIALE che gestisce alcune attività essenziali quali la denuncia di malattia professionale, la gestione delle riunioni collegiali con l'Inail, la consulenza peritale in tutti gli ambiti di giudizio, tutto è garantito gratuitamente al lavoratore e ai suoi familiari senza i supporti che ricevono invece i patronati; si tratta una realtà organizzativa autonoma nata spontaneamente in quanto i patronati hanno svolto una attività a tutt'oggi insufficiente sia per la qualità del lavoro che per l'atteggiamento generale che li porta a riconoscere come adeguato e legittimo lo status quo dell''INAIL; chi riconosce come legittimo o condivisibile l'attuale status quo difficilmente, salvo rare eccezioni, potrà avere la determinazione necessaria per confrontarsi con u istituto sempre pronto a negare qualunque patologia cosiddetta non tabellata (rimandiamo i riscontri analitici e statistici ad altra sede) e che è stato capace di disconoscere persino un altissimo numero di mesoteliomi; sia ben chiaro che non si ipotizza né si mette in pratica nessuna conflittualità con i patronati tradizionali; solo la si pensa e si agisce in maniera diversa senza escludere neppure forme di sinergia e collaborazione. Per quel che riguarda i contenziosi e le consulenze nei tribunali occorre prendere alcune iniziative: una riguarda la necessità indifferibile di redigere un manifesto per l'etica delle consulenze e giungere a provvedimenti sanzionatori nel senso della esclusione dal ruolo di consulenti di chi sostenga tesi strumentali e palesemente prive di fondamento ( l’esempio classico è quello della “fibra killer”). Infine il tema del risarcimento alle vittime non occupazionali: qualcuno è andato in delegazione dal ministro Sacconi ed ha appreso la notizia che l'attuale governo non intende dare alcuna copertura alle vittime, diciamo per brevità, “non occupazionali” dell'amianto; la cruda verità è che oggi persino il riconoscimento dei mesoteliomi strettamente occupazionali non è garantito grazie al deleterio filtro dell'Inail; nel marzo del 2008 abbiamo inviato a tre ministri (Damiano, Turco e Ferrero) una missiva con richiesta di incontro per discutere di un gruppo di casi di mesotelioma disconosciuti dall'Inail: non abbiamo mai ricevuto risposta; l'Inail poi non accetta nessun confronto sui casi di mesotelioma paralavorativo, ma ha negato, come abbiamo già detto, anche numerosissimi casi di mesotelioma occupazionale con pretesti che afferiscono o alla presunta prescrizione (assolutamente superata secondo la Cassazione dal principio della “data della conoscibilità”) o alla sua convinzione soggettiva di non sufficiente evidenza della esposizione; in verità l'INAIL non si comporta come organo ispettivo ma tende a riconoscere, preferenzialmente, solo quando anche il datore di lavoro concordi con la ricostruzione prospettata dal lavoratore e dai suoi consulenti Pare dunque del tutto evidente che non debba essere data all'Inail la gestione del fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto e il fatto che questa ipotesi sia circolata sotto forma di proposta di legge trova la nostra totale contrarietà. Oltretutto le ipotesi circolate sulla entità dello stanziamento per il fondo di solidarietà sono troppo basse e, qnantomeno, occorre, per partire, ispirarsi al modello francese del fondo (anche se non esaustivo e criticabile in alcuni punti) I cittadini ed i lavoratori che hanno subìto un danno da amianto o comunque un danno da nocività occupazionale o ambientale devono poter trovare una sponda in termini di assistenza gratuita all'interno della sanità pubblica sia dal punto di vista medico che legale. Monitoraggio e diagnosi precoce Per quel che riguarda il monitoraggio dell'andamento delle patologie asbestocorrelate non è stato fatto neppure quello che era previsto per legge (vedi art.36 del dl 277/91). Abbiamo sempre, persino in ambiti scientifici e istituzionali, citato la omissione della registrazione dei casi di asbestosi; abbiamo sempre avuto come risposta stupefacenti silenzi. Spesso quel che è stato fatto è stato fatto male; occorre prendere atto che, in ambito istituzionale, qualche apertura si è verificata: la regione Friuli Venezia Giulia, per esempio, con una buona legge regionale ha istituito sia l'anagrafe degli ex-esposti con l'allargamento del monitoraggio dal mesotelioma agli altri tumori asbestocorrelati; un provvedimento in questo senso, ancorché, parrebbe, solo virtuale, è stato adottato dalla regione Puglia; sono state adottate prassi contraddittorie per quel che riguarda la tenuta dei registri mesoteliomi; da sempre abbiamo sostenuto e suggerito che questi devono essere gestiti dagli organi di vigilanza; persino su questa semplice proposta abbiamo assistito a silenzi ed opportunismi, ma andiamo avanti. E' ben noto che i mezzi a disposizione per la diagnosi precoce delle patologie asbestocorrelate sono , in relazione alle singole patologie , insufficienti, scarsissimi o quasi nulli. Particolarmente scarsi sono se rimaniamo legati all'idea che polmone e pleura siano gli unici bersagli. Manca una sede di confronto tecnico-scientifica:costruiamola, anzi la stiamocostgruendo. Questa sede avrebbe potuto essere organizzata dalla commissione nazionale prevista dalla legge 257 ma non se ne è fatto nulla. 4
  • 5. Occorrerebbe organizzare sedi di confronto ; nessuna, pur auspicabile, scoperta scientifica sul piano terapeutico inficierebbe la convinzione secondo cui è meglio prevenire che curare, dunque il bando dell'amianto rimane l'unica strategia eticamente e socialmente accettabile; ciononostante saremmo felici se comparissero mezzi terapeutici adeguati per chi ha avuto la sfortuna di non beneficiare di interventi di prevenzione; occorre un confronto serrato e trasparente tra tutti per mettere a confronto le tesi di chi ritiene di poter ottenere risultati apprezzabili entro il 2010 con terapie immunitarie e chi ritiene che il danno al DNA causato dall'amianto sia troppo devastante per far sperare che , a breve scadenza, si possano trovare rimedi adeguati anche solo per aumentare in maniera apprezzabile la speranza di vita o, quantomeno, sarebbe un risultato anch'esso importante, la qualità della vita anche qualora non aumentata. Alcune proposte pratiche sono: • Generalizzare a tutte le regioni delle modalità di raccolta dei dati adottate dalla Regione Veneto sia in quanto a collocazione negli organi di vigilanza sia in quanto a metodologia di raccolta e soprattutto di pubblicazione dei dati • estendere i registri a tutte la patologie asbestocorrelate e studiare comunque l’andamento delle patologie in tutte le coorti inserite nelle anagrafi • delle asbestosi si è detto e, quantomeno, occorre garantire che il lavoratore non sia sballottato tra struttura sanitaria pubblica e Inail con diagnosi in contrasto l'una con l'altra; situazioni di questo genere, pur partendo paradossalmente da una volontà positiva di presa in carico da parte dell' Usl, diventano ansiogene per il lavoratore, se l' Usl pone diagnosi, poniamo, di asbestosi, quantomeno poi deve sostenere il lavoratore nel contenzioso con l'Inail fino all'eventuale giudizio in tribunale; ma a questo proposito il discorso rientra nella disponibilità, presso le Usl, di supporto medico e legale alle vittime ed alle parti lese. Questioni ancora aperte Esistono numerose questioni aperte sia sul piano dello studio degli effetti dell'amianto che sul piano dei mezzi di prevenzione e cura; alcune questioni sono: a) a proposito degli effetti sulla salute il tema delle patologie extrapolmonari sulle quali dovremmo concentrare maggiori sforzi; b) c'è il tema degli strumenti di diagnosi precoce (di recente è stato proposto un uso maggiore dell'ecografia che sposterebbe l'equilibrio in una storica vexata quaestio, quella del calcolo costi/benefici nel monitoraggio degli ex-esposti); c) c'è una questione molto aperta sulle fibre di amianto che non siano definibili “regolamentate”; tema su cui, anche a causa di un uso strumentale del tema delle ultrafini (utile solo agli imputati per omicidio o lesioni colpose) , è calata la nebbia come se il tema non esistesse; e, già che ci siamo, nella rimozione sono state coinvolte anche le fibre ultracorte; d) come già detto, infine, questione molto aperta è quella che riguarda molti aspetti tecnici delle bonifiche e delle inertizzazioni. Prevenzione per gli attuali esposti C'è molto ancora da lavorare i questo campo, occorre liberarsi dalla perniciosa e infondata idea che tutti sia sotto controllo;la frequenza degli smaltimenti abusivi (al sud d'Italia ma anche al nord) evidenzia come molto spesso si intervenga su matrici amiantifere bypassando le più elementari misure di prevenzione primaria; ma anche quando queste sono rispettate occorre non abbassare la guardia; il lavoro anche attuale su matrici amiantifere deve essere riconosciuto come lavoro usurante (ne abbiamo già parlato) e dare adito a forme di maggiorazione pensionistica; il fatto che questa nicchia lavorativa sia occupata al'80% da lavoratori immigrati la dice lunga sulle condizioni di rischio alcuni elementi per capire quale sia il livello effettivo di rischio: a) anzitutto non pare affatto casuale che queste attività siano occupate soprattutto da lavoratori stranieri; se fossero equiparabili alle altre non vi sarebbe questo tipo di distribuzione della forza lavoro b) l’utilizzo permanente di ddppii comporta comunque una condizione di disagio e di distress lavorativo che deve essere oggetto di ricompensa tenendo anche conto del fatto che sulla efficacia ed efficienza dei ddppii per le vie respiratorie vi sono margini di dubbio soprattutto i relazione alla efficacia protettiva nei confronti di tutti i tipi di fibre c) le attività di vigilanza sono spesso aleatorie o comunque largamente insufficienti e questo lascia spazio a situazioni di rischio molto alte; la vigilanza deve crescere in termini di percentuali di cantieri ispezionati, giungendo, ove possibile, al 50% di questi, con l’applicazione di sanzioni efficaci contro gli inadempienti e, evidentemente, in termini di intercettazione di interventi abusivi, agendo nel territorio anche fuori dagli “orari d’ufficio” ;questo obiettivo richiede una rivisitazione delle modalità di gestione della vigilanza che deve essere in generale potenziata ma non con i criteri della crescita numerica delle ispezioni che, fatte con risorse tecniche ed umane in calo, si risolvono nel bluff di un aumento degli accessi con peggioramento della qualità e capillarità dei controlli (chi lavora nei servizi di vigilanza territoriali conosce , sulla sua pelle, il problema). La questione organizzativa • Le attività delle associazioni e dei comitati di base hanno subito condizionamenti e spinte negative da parte di partiti e sindacati, ovviamente, a livelli differenziati. • Occorre, ancora una volta, contrastare ogni forma di collateralismo acritico e qualunque condizionamento nei confronti dall'autonomia delle associazioni di base. 5
  • 6. La prassi non –governativa , qualcuno equivoca, a volte anche volutamente, su questo, significa autonomia di pensiero da tutti i governi. • E' necessario avviare, su una piattaforma chiara, il rilancio del movimento di lotta contro l'amianto e tutte le altre nocività presenti nei luoghi di lavoro e di vita Conclusioni Ci sono le prospettive per lavorare sulle questioni qui riassunte proponendo alle istituzioni prassi ed obiettivi adeguati ma senza delegare nulla e rafforzando la capacità di agire e di incidere anche nei casi in cui le istituzioni sanitarie e giuridiche pubbliche, come è pesantemente successo fino ad oggi, non siano all’altezza della situazione. Dott. Vito Totire Presidente Associazione Esposti Amianto e rischi per la salute 6
  • 7. Documentazione relativa alla proposta di legge regionale Norme per la protezione e bonifica dell’ambiente dai pericoli derivanti dall’amianto e promozione di energie alternative (articolo 7 l.r. 55/2008; articolo 89 Reg. interno CR) Relazione tecnico-finanziaria 1. Tipologia della proposta di legge (Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge) a) determina gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, definendo le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 10, comma 1, lett. a) L.R. 36/2001) b) stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare a un certo intervento, previa disciplina dei profili di cui alla precedente lettera a), ovvero previo richiamo della disciplina di tali profili già prevista da altre leggi (art. 10, comma 1, lett. b) L.R. 36/2001) c) definisce l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminare indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 10, comma 1, lett. c) L.R. 36/2001) d) varia il gettito delle entrate (art. 11, comma 1, e art. 12, comma 1, L.R. 36/2001) 2. Oneri previsti 2.1 Spesa annua a regime:circa euro 1.000.000 2.2 Oneri di gestione: circa euro 50.000 annui a fronte degli ordinari costi amministrativi. ………………………………………………………………………………………………………… 3. Quantificazione dei costi (riportare i dati e gli elementi in base ai quali è stato quantificato l’intervento, oppure le fonti e/o i riferimenti presso i quali è possibile reperirli o analizzarli con più profondità) La quantificazione dei costi viene effettuata sulla base delle previsioni finanziarie definite dalla programmazione settoriale antecedente la presente proposta di legge (piano di protezione dell’ambiente e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto). Nello specifico, si è tenuto conto della pregressa esperienza programmatica sia per quanto riguarda il quadro delle risorse finanziarie attivate, sia in relazione alle azioni concretamente svolte e al loro grado di effettiva realizzazione. 7
  • 8. Relazione illustrativa La proposta di legge intende riportare l’attenzione sulla problematica dello smaltimento dell’amianto che ancora oggi è una questione non del tutto risolta nella nostra regione. Il Consiglio regionale, con deliberazione 8 aprile 1997, n. 102, ha approvato un piano di decontaminazione smaltimento e bonifica per l’amianto. Il piano, oramai datato, ha esaurito i suoi effetti e si rende necessario predisporre un nuovo piano regionale aggiornato nei suoi contenuti e che sia in grado di completare il lavoro iniziato nel lontano 1997. La proposta di legge intende costituire la base normativa per il nuovo piano regionale di tutela dall’amianto ed introduce alcuni elementi significativi non previsti nel vecchio piano regionale. L’articolo 2, in particolare, contiene gli elementi più qualificanti del nuovo piano regionale che pone particolare attenzione agli aspetti relativi alla salute umana e alla tutela dell’ambiente. Gli articoli 5 e 6 a loro volta si segnalano in quanto rivolti a definire il regime relativo ai controlli e alla sorveglianza epidemiologica. Altro punto qualificante della proposta di legge, in raccordo con la programmazione regionale, è quello di incentivare la sostituzione delle coperture degli edifici contenenti amianto, con moderni impianti solari. La finalità è del tutto evidente, ovvero, favorire ed incentivare la sostituzione di coperture contenti amianto, potenzialmente pericolose, e nello stesso tempo favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili. La Regione Toscana si è già indirizzata su questa strada e la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) ed il relativo piano di indirizzo energetico regionale (PIER) prevedono azioni in tale senso. La proposta di legge intende puntualizzare, specificare ed incrementare le azioni già intraprese. 8
  • 9. Proposta di legge concernente Norme per la protezione e bonifica dell’ambiente dai pericoli derivanti dall’amianto e promozione di energie alternative SOMMARIO Capo I – interventi per il risanamento dall’amianto Art. 1 Oggetto e finalità Art. 2 Piano regionale di tutela dall’amianto Art. 3 Procedimento di approvazione Art. 4 Raccordi programmatici Art. 5 Controlli Art. 6 Sorveglianza epidemiologica Capo II – interventi complementari Art. 7 Sostituzione materiale contenente amianto ed incentivi energetici Art. 8 Azioni di sensibilizzazione Capo III - Norme finanziarie Art. 9 Norma finanziaria Preambolo Il Consiglio regionale Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l) dello Statuto; Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme per la cessazione dell’impiego dell’amianto); Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia); Considerato quanto segue: 1. il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 257/1992, ha approvato con deliberazione 8 aprile 1997, n. 102 il “Piano di protezione dell’ambiente e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”; 2. il piano di cui sopra, in considerazione anche della lontana approvazione nel tempo, ha esaurito i suoi effetti, tuttavia la questione amianto è ancora di stretta attualità e richiede ulteriori interventi volti da una parte alla salvaguardia della salute umana e dall’altra dalla tutela dell’ambiente; 3. si ritiene pertanto di intervenire con la presente legge per definire una disciplina organica della materia, che assicuri fra l’altro, il necessario raccordo tra le varie fonti programmatiche investite dalla problematiche dell’amianto con particolare riferimento alla programmazione in materia socio-sanitaria, ambientale ed energetica favorendo inoltre l’utilizzo di impianti solari in sostituzione delle coperture di edifici contenenti amianto; 4. sotto il profilo delle priorità, si assumono fra gli obiettivi principali la messa in sicurezza dai manufatti più pericolosi entro l’anno 2016 e la realizzazione di adeguate campagne informative sul problema dell’amianto; Approva la presente legge Capo I – interventi per il risanamento dall’amianto Art. 1 Oggetto e finalità 1. La Regione Toscana, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente, promuove specifiche azioni di tutela dai pericoli derivanti dall’amianto, anche alla luce della legge 27 agosto 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) e del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto). 2. La Regione promuove ed incentiva l’uso di impianti fotovoltaici in sostituzione di tetti contenenti cemento- amianto. 9
  • 10. 3. La Regione promuove adeguate campagne informative sui possibili pericoli derivanti da una scorretta gestione di manufatti contenenti amianto. Art. 2 Piano regionale di tutela dall’amianto 1. Il piano regionale di tutela dall’amianto definisce gli indirizzi e le misure per la protezione dell’ambiente, la decontaminazione, lo smaltimento e la bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. 2. Il piano regionale di tutela dall’amianto disciplina in particolare: a) la predisposizione di un quadro conoscitivo con particolare riferimento ai risultati prodotti dagli interventi operati in materia di tutela dell’amianto in attuazione degli strumenti della programmazione regionale ed in particolare in attuazione del piano di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 8 aprile 1997, n. 102; b) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto, anche mediante il completamento della mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto ai sensi del d.m. 18 marzo 2003, n. 101 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della l. 23 marzo 2001, n. 93) avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”); c) specifiche azioni di tutela che perseguano l’obiettivo della messa in sicurezza dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto in ragione delle diverse classi di pericolosità come definite dall’allegato B del d.m. 101/2003, assumendo come obiettivo prioritario la messa in sicurezza dai manufatti appartenenti alla classe di pericolosità più elevata entro il 2016; d) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro; e) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all’amianto; f) L’incentivazione e promozione di specifiche iniziative volte alla rimozione dei materiali contenti amianto, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); g) la previsione di specifici contributi regionali al fine della individuazione di idonei siti di smaltimento per i rifiuti contenenti amianto in coerenza con la pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti; h) la predisposizione di specifici corsi di formazione ed aggiornamento professionale per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell’amianto e di bonifica delle aree interessate nonché per il personale degli enti pubblici competenti alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza. Art. 3 Procedimento di approvazione 1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale approva il piano regionale per la tutela dall’amianto. Art. 4 Raccordi programmatici 1. Il piano regionale di tutela dall’amianto si raccorda con gli strumenti della programmazione regionale, con particolare riferimento alla programmazione in materia socio-sanitaria, ambientale ed energetica. Art. 5 Controlli 1. Il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro e la rilevazione delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza dell’amianto competono alle aziende unità sanitarie locali e all’ARPAT, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. 10
  • 11. 2. Il piano regionale di tutela dall’amianto disciplina l’assegnazione alle unità sanitarie locali delle risorse finanziarie per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1. 3. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto sono eserciate dalle province ai sensi della normativa regionale vigente. Art. 6 Sorveglianza epidemiologica 1. L’Agenzia regionale di sanità (ARS) assicura, attraverso l’osservatorio epidemiologico, la disamina a livello regionale dell’andamento epidemiologico dei tumori strettamente correlati all’amianto. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla individuazione e disciplina del Centro operativo regionale (COR) per la rilevazione dei casi di mesotelioma di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308 (Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del D.Lgs. n. 277 del 1991). 3. La Giunta regionale definisce altresì con propria deliberazione gli indirizzi per lo svolgimento da parte delle aziende sanitarie dei controlli sulla salute dei lavoratori esposti all’amianto e degli ex esposti per la prevenzione delle patologie connesse alla presenza di amianto. Capo II – interventi complementari Art. 7 Sostituzione materiale contenente amianto ed incentivi energetici 1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili, incentiva la sostituzione di coperture di edifici pubblici e privati contenenti amianto con impianti solari, tenuto conto anche delle particolari caratteristiche tecniche di costruzione, dell’utilizzo di interventi di bioedilizia, nonché di misure volte al raggiungimento dell’efficienza energetica. 2. Ai fini di cui al comma 1 la concessione degli incentivi è regolata nell’ambito delle azioni previste dal piano di indirizzo energetico regionale (PIER) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 luglio 2008 n. 47, adottato ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Art. 8 Azioni di sensibilizzazione 1. La Regione, ai fini di una corretta informazione pubblica, promuove azioni di sensibilizzazione dei cittadini sul problema dell’amianto avvalendosi dell’ARPAT ai sensi della l.r. 30/2009. Capo III - Norme finanziarie Art. 9 Norma finanziaria 1. Le risorse destinate all’attuazione della presente legge sono definite, a partire dall’esercizio 2012, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal piano regionale di tutela dall’amianto. 11
  • 12. 12