Cassazione su Antiriciclaggio e Titolare effttivo - DM MEF su black list
1. CNN Notizie del 6 maggio 2015 Pagina 1
CNN NOTIZIE
Anno 19, numero 85
Roma, 6 maggio 2015
A cura di: Domenico Cambareri
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Marco Krogh
La Cassazione con la recente sentenza n. 18141 depositata il 30 aprile
2015 torna ad occuparsi della normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs.
231/2007 con riferimento: i) all’obbligo di identificazione del titolare
effettivo, ii) ai rapporti tra Banche italiane e Banche di San Marino e iii)
alla decorrenza del termine di prescrizione del reato di omessa
identificazione del titolare effettivo.
Sul primo punto conferma l’obbligo, sanzionato penalmente, a carico dei
clienti delle banche, ma anche dei professionisti e degli altri destinatari
della normativa antiriciclaggio, di fornire per iscritto il nome del
beneficiario effettivo delle operazioni finanziarie e delle prestazioni
professionali, obbligo sancito dall’art. 21 del d.lgs. 231 del 2007 la cui
violazione è sanzionata penalmente con la reclusione da sei mesi a un
anno e con la multa da 500 a 5.000 euro. (Segue a pag. 2/5)
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No Expo” di F. Ven
Dal Sole 24 Ore “Controlli Gdf su 50
trust company Contestati evasione
e riciclaggio” di M. Mobili
2. CNN Notizie del 6 maggio 2015 Pagina 2
PRIMO PIANO
Segue da pag. 1
Segnalazioni Novità Prassi Interpretative
NOTE SULLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 30 APRILE 2015 n. 18141, IN TEMA DI
TITOLARE EFFETTIVO, E SUI DM MEF SULLE NUOVE BLACK LIST FISCALI
La Cassazione con la recente sentenza n. 18141 depositata il 30 aprile 2015 (*)
torna ad
occuparsi della normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007 con riferimento: i) all’obbligo di
identificazione del titolare effettivo, ii) ai rapporti tra Banche italiane e Banche di San Marino e iii)
alla decorrenza del termine di prescrizione del reato di omessa identificazione del titolare
effettivo.
Sul primo punto conferma l’obbligo, sanzionato penalmente, a carico dei clienti delle
banche, ma anche dei professionisti e degli altri destinatari della normativa antiriciclaggio, di
fornire per iscritto il nome del beneficiario effettivo delle operazioni finanziarie e delle prestazioni
professionali, obbligo sancito dall’art. 21 del d.lgs. 231 del 2007 la cui violazione è sanzionata
penalmente con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte la violazione dell’obbligo riguardava i legali
rappresentanti di una Banca di San Marino (il Presidente ed un dirigente) i quali, a loro difesa,
assumevano l’insussistenza della contestazione, in primo luogo, in quanto i rapporti finanziari in
contestazione si erano instaurati nel 2004, epoca in cui non vigeva l’obbligo di identificazione del
titolare effettivo ed, in secondo luogo, perché, anche successivamente all’entrata in vigore del
d.lgs. 231 del 2007, le Banche di San Marino, come ogni altro ente creditizio o finanziario
comunitario soggetto alla direttiva europea, rientravano tra i soggetti nei cui confronti si applicava
l’adeguata verifica semplificata della clientela, ai sensi dell’art. 25 del cit. D.lgs. e, di conseguenza,
tra la clientela nei cui confronti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio non sono soggetti agli
obblighi di adeguata verifica e di identificazione del titolare effettivo.
Entrambe le argomentazioni sono state disattese dai giudici di merito, prima, e dalla
Suprema corte, poi, in quanto, sotto il primo profilo, l’obbligo di identificazione del titolare
effettivo non si esaurisce con l’instaurazione del rapporto, ma permane “quando vi sono dubbi
sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione del
cliente” (art. 11 cit. D.lgs.). Sotto il secondo profilo, San Marino, pur avendo sottoscritto con l’Italia
sin dal 31 marzo 1939 una Convenzione di amicizia e buon vicinato, non rientrava all’epoca dei
fatti (2008 e 2009) tra i Paesi extracomunitari cd. white list”, ossia dotati di una normativa
antiriciclaggio equivalente alla nostra e, pertanto, le Banche di San Marino non rientravano tra i
soggetti nei cui confronti poteva applicarsi la cd. adeguata verifica semplificata che li avrebbe
esonerati dallo svelare il nome del beneficiario effettivo dei rapporti finanziari in corso con le
Banche Italiane.
3. CNN Notizie del 6 maggio 2015 Pagina 3
Infine, la Suprema Corte, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, ha affermato il
principio che il reato di mancata indicazione del titolare effettivo si consuma nel luogo e nel tempo
in cui la comunicazione si sarebbe dovuta fare e non nel momento in cui si è instaurato il rapporto,
trattandosi di delitto omissivo.
La sentenza de qua è interessante perché sottolinea l’importanza fondamentale che nel
sistema antiriciclaggio riveste l’obbligo di identificazione del titolare effettivo la cui violazione è
punita con sanzioni penali sia a carico del destinatario (intermediario finanziario, professionista
e più in generale destinatario degli obblighi antiriciclaggio) che ometta di assolvere l’obbligo di
individuazione/identificazione dell’eventuale titolare effettivo e sia a carico del cliente che
ometta di fornire le dovute informazioni. L’adeguata verifica del cliente dovrà, in buona
sostanza, dar conto dell’esistenza o dell’inesistenza di eventuali titolari effettivi della
prestazione professionale o dell’operazione finanziaria e, ove esista un beneficiario effettivo
diverso o ulteriore rispetto al cliente, acquisirne le generalità. La mancata acquisizione di notizie
in ordine al titolare effettivo farà sorgere nei destinatari della normativa antiriciclaggio l’obbligo
di astenersi dall’eseguire l’operazione finanziaria o la prestazione professionale. Per quanto
riguarda i notai, come è noto, l’art. 23 del cit. D.lgs. obbliga gli stessi ad eseguire, comunque, la
prestazione professionale, salvo la valutazione, ai sensi del medesimo art. 23, 1° comma, da
parte del professionista, della sussistenza di elementi all’interno della fattispecie che impongano
la segnalazione dell’operazione all’UIF come sospetta.
Per le operazioni con l’estero e sugli obblighi di identificazione del titolare effettivo, anche in
relazione ad eventuali richieste da parte di Unità speciali dell’Agenzia delle Entrate e dei reparti
speciali della Guardia di finanza, di informazioni, si rinvia a quanto pubblicato su CNN Notizie n.
161 del 4 settembre 2014.
Si ricorda infine, relativamente ai Paesi Black List che Il MEF, con Comunicato Stampa n. 77
del 1° aprile 2015 ha reso noto che il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha
firmato due decreti ministeriali (*)
che modificano le black list sulla “indeducibilità dei costi” e sulle
“Controlled Foreign Companies (CFC)”, già emanate in attuazione rispettivamente degli articoli 110
e 167 del testo unico delle imposte sui redditi.
I due decreti danno tempestiva attuazione alle disposizioni contenute nella legge di stabilità
2015, che hanno modificato i criteri previsti per l’elaborazione di tali liste con l’obiettivo di favorire
l’attività economica e commerciale transfrontaliera delle nostre imprese.
La legge di stabilità (articolo 1, comma 678) ha previsto che l’unico criterio rilevante ai fini
della black list sulla “indeducibilità dei costi” relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni
estere sia la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. È stato eliminato il
criterio relativo al livello adeguato di tassazione.
In base a questo nuovo criterio il decreto firmato riscrive la black list sulla “indeducibilità dei
costi” mantenendo nell’elenco 46 Paesi e giurisdizioni. Sono stati cancellati dalla black list 21 Paesi
e giurisdizioni con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie
imposizioni oppure TIEA - Tax Information Exchange Agreement) o multilaterale (Convenzione
multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio d’Europa)
che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale. Si tratta di: Alderney (Isole del Canale),
Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costarica, Emirati Arabi Uniti, Filippine,
Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole
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Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat,
Singapore.
In materia di Controlled Foreign Companies (CFC) l’elaborazione della black list delle
giurisdizioni estere è basata sui due criteri dello scambio di informazioni e dell’adeguato livello di
tassazione delle imprese controllate estere (articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi).
La legge di stabilità (articolo 1, comma 680) ha previsto che un livello di tassazione nel Paese
estero inferiore al 50 per cento di quello italiano è considerato sensibilmente inferiore a quello
applicato in Italia.
Con il decreto firmato sono quindi stati eliminati dalla “black list CFC” quei Paesi che, oltre
ad avere un accordo con l’Italia sullo scambio di informazioni, applicano un regime generale di
imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia: Filippine, Malesia e
Singapore.
Pubblichiamo le due black list come modificate in base ai decreti.
Black list “indeducibilità dei costi” Black List “CFC”
Andorra
Angola
Antigua
Bahamas
Bahrein
Barbados
Barbuda
Brunei
Dominica
Ecuador
Giamaica
Gibuti (ex Afar e Issas)
Grenada
Guatemala
Hong Kong
Isole Marshall
Isole Cook
Isole Vergini statunitensi
Kenia
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Libano
Liberia
Liechtenstein
Macao
Maldive
Monaco
Nauru
Niue
Alderney (Isole del Canale)
Andorra
Anguilla
Antille Olandesi
Aruba
Bahamas
Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di
esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero
Barbados
Barbuda
Belize
Bermuda
Brunei
Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti
nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta
Gibilterra
Gibuti (ex Afar e Issas)
Grenada
Guatemala
Guernsey (Isole del Canale)
Herm (Isole del Canale)
Hong Kong
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Marshall
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche
5. CNN Notizie del 6 maggio 2015 Pagina 5
Nuova Caledonia
Oman
Panama
Polinesia francese
Portorico
Saint Kitts e Nevis
Samoa
Salomone
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Sant’Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Svizzera
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Uruguay
Vanuatu
Isole Vergini statunitensi
Jersey (Isole del Canale)
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Libano
Liberia
Liechtenstein
Macao
Maldive
Monaco, con esclusione delle società che realizzano
almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato
Montserrat
Nauru
Niue
Nuova Caledonia
Oman
Polinesia francese
Saint Kitts e Nevis
Salomone
Samoa
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Sant'Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Tonga
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Vanuatu
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi del comma 4
dell’articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi, verrà fornito un elenco dei regimi fiscali
speciali che prevedono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello previsto in Italia, anche se
applicati da un Paese con regime di tassazione generale non inferiore al 50% di quello italiano.
Marco Krogh
_________________
*) I testi dei documenti citati nella presente nota saranno pubblicati in CNN Notizie non appena disponibili
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