1 corso oss greco-elementi di etica e deontologia-evoluzione normativa delle...
7 corso oss greco-elementi di etica e deontologia - segreto professionale
1. P O T E N Z A
Corso di preparazione al concorso
per Operatori Socio-Sanitari
Elementi di etica e
deontologia
Mario Giuseppe Greco
Potenza, 6 aprile 2011
4. Dott. Mario Giuseppe Greco
Il segreto in senso letterale è ciò che
deve essere tenuto nascosto; in senso
giuridico è ogni fatto che, per
disposizione di legge o per decisione
di una volontà giuridicamente
autorizzata è destinato a rimanere
nascosto a qualsiasi persona diversa
dal legittimo depositario
Corte di Cassazione n. 2393,
Sez. III^ del 10/1/67
5. Dott. Mario Giuseppe Greco
La consegna del segreto costituisce da
sempre un aspetto della fisionomia del
medico (e di un esercente una
professione sanitaria in genere) che ha
l'opportunità di apprendere, vedere o
semplicemente intuire aspetti della sfera
più intima del paziente o dei suoi
familiari, non solo per rispetto dell'altrui
privacy, ma anche per garantire
l'esercizio di una attività sanitaria libera
da sospetti o riserve
7. Dott. Mario Giuseppe Greco
L'obbligo del segreto era
previsto fin dal giuramento di
Ippocrate e si è tramandato nel
tempo fino alle vigenti rigorose
norme deontologiche
8. Dott. Mario Giuseppe Greco
Il nuovo ed il vecchio giuramento
GIURAMENTO MODERNO GIURAMENTO ANTICO
Consapevole dell'importanza e della solennità
dell'atto che compio e dell'impegno che assumo,
GIURO:
di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e
di comportamento; di perseguire come scopi esclusivi la difesa
della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il
sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e
costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto
professionale; di non compiere mai atti idonei a provocare
deliberatamente la morte di un paziente; di attenermi nella mia
attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel
rispetto della vita e della persona non utilizzerò mai le mie
conoscenze; di prestare la mia opera con diligenza, perizia e
prudenza secondo scienza e coscienza ed osservando le
norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e
quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi
della mia professione; di affidare la mia reputazione
esclusivamente alle mie capacità professionali ed alle mie doti
morali; di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale,
ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio e la
dignità della professione; di rispettare i colleghi anche in caso di
contrasto di opinioni; di curare tutti i miei pazienti con eguale
scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che essi
mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza,
religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica; di
prestare assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo che ne
abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a
disposizione dell'Autorità competente; di rispettare e facilitare in
ogni caso il diritto del malato alla libera scelta del suo medico
tenuto conto che il rapporto tra medico e paziente è fondato
sulla fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto; di osservare
il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che
ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia
professione o in ragione del mio stato.
"Giuro per Apollo medico e Asclepio e Igea e Panacea e per gli dèi
tutti e per tutte le dee, chiamandoli a testimoni, che eseguirò,
secondo le forze e il mio giudizio, questo giuramento e questo
impegno scritto: di stimare il mio maestro di questa arte come
mio padre e di vivere insieme a lui e di soccorrerlo se ha
bisogno e che considererò i suoi figli come fratelli e insegnerò
quest'arte, se essi desiderano apprenderla; di rendere partecipi
dei precetti e degli insegnamenti orali e di ogni altra dottrina i
miei figli e i figli del mio maestro e gli allievi legati da un
contratto e vincolati dal giuramento del medico, ma nessun
altro.
Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie
forze e il mio giudizio, mi asterrò dal recar danno e offesa.
Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco
mortale, nè suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna
donna io darò un medicinale abortivo.
Con innocenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte.
Non opererò coloro che soffrono del male della pietra, ma mi
rivolgerò a coloro che sono esperti di questa attività.
In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei malati, e
mi asterrò da ogni offesa e danno volontario, e fra l'altro da ogni
azione corruttrice sul corpo delle donne e degli uomini, liberi e
schiavi.
Ciò che io possa vedere o sentire durante il mio esercizio o
anche fuori dell'esercizio sulla vita degli uomini, tacerò ciò
che non è necessario sia divulgato, ritenendo come un
segreto cose simili.
E a me, dunque, che adempio un tale giuramento e non lo
calpesto, sia concesso di godere della vita e dell'arte, onorato
degli uomini tutti per sempre; mi accada il contrario se lo violo e
se spergiuro".
9. Dott. Mario Giuseppe Greco
Il medico deve serbare il segreto su
tutto ciò che gli è stato confidato o che
avrà potuto conoscere per ragioni del
proprio stato.
La rivelazione fatta a scopo di lucro,
proprio o altrui, oppure con il fine
specifico di arrecare nocumento
costituisce aggravante
Art. 13 Codice di Deontologia medica
10. Dott. Mario Giuseppe Greco
La rivelazione del segreto è consentita:
se imposta dalla legge (referti, denunce
e certificazioni obbligatorie);
se autorizzata dall'interessato una
volta edotto sulla opportunità o meno
della rivelazione stessa;
se richiesta dai legali rappresentanti
del minore o dell'incapace nell'interesse
degli stessi.
Art. 13 Codice di Deontologia medica
11. Dott. Mario Giuseppe Greco
Salvo che per i casi previsti dalla legge spetta
comunque al medico la valutazione
sull'opportunità della deroga.
La morte del paziente non esime il medico dal
dovere del segreto.
Il medico non renderà al Giudice testimonianza
su ciò che a lui è stato confidato o è pervenuto
a sua conoscenza per ragioni dipendenti dalla
sua professione.
Art. 13 Codice di Deontologia medica
12. Dott. Mario Giuseppe Greco
Il medico deve informare i suoi
collaboratori dell'obbligo del segreto
professionale e deve vigilare che vi si
conformino
Art. 14 Codice di Deontologia medica
13. Dott. Mario Giuseppe Greco
Nella certificazione, nella redazione delle
denunce obbligatorie, nella compilazione
delle cartelle cliniche e di ogni altra
documentazione sanitaria, il medico è
tenuto alla massima diligenza, alla più
responsabile cura, alla più attenta e
scientificamente corretta registrazione dei
dati ed alla più responsabile formulazione
dei giudizi
Art. 15 Codice di Deontologia medica
14. Dott. Mario Giuseppe Greco
Il medico deve vigilare sulla
conservazione, contro ogni
indiscrezione, delle cartelle personali e
dei documenti riguardanti i pazienti
Art. 16 Codice di Deontologia medica
15. Dott. Mario Giuseppe Greco
Quando utilizza in pubblicazioni
scientifiche, dati clinici e osservazioni
relativi ai singoli pazienti, deve fare in
modo che non sia possibile la loro
identificazione fatto salvo il
consapevole consenso del paziente
Art. 16 Codice di Deontologia medica
16. Dott. Mario Giuseppe Greco
Analogamente, non deve diffondere
notizie, attraverso la stampa o ogni
altro mezzo di informazione, che
consentano o possano consentire
l'identificazione del soggetto cui si
riferiscono
Art. 16 Codice di Deontologia medica
17. Dott. Mario Giuseppe Greco
Nei casi particolari in cui è richiesta
la redazione di bollettini medici, il
medico dovrà usare la massima
prudenza e discrezione nell'interesse
del malato
Art. 16 Codice di Deontologia medica
18. Dott. Mario Giuseppe Greco
Nei rapporti fra Enti che svolgono
attività sanitarie, la compilazione e la
trasmissione di atti che contengano
l'indicazione di dati relativi ai singoli
pazienti, potrà avvenire solo sulla base
di una trasmissione di ufficio del
segreto professionale e nel rispetto dei
disposti di legge che regolamentano la
materia
Art. 17 Codice di Deontologia medica
19. Dott. Mario Giuseppe Greco
Il medico non può collaborare alla
costituzione di banche elettroniche di
dati sanitari che possono
compromettere il diritto del paziente
alla riservatezza, alla sicurezza ed alla
protezione della sua vita privata
Art. 17 Codice di Deontologia medica
20. Dott. Mario Giuseppe Greco
Il medico, cui è richiesto di rilasciare
un certificato, deve limitarsi ad
attestare dati obiettivi di competenza
tecnica che abbia direttamente
constatato in totale aderenza alla
realtà
Art. 18 Codice di Deontologia medica
21. Dott. Mario Giuseppe Greco
La parte più articolata (articolo 4) è
riservata ai rapporti con l’assistito. Ampio
spazio è dato ai temi della comunicazione:
non solo il diritto/dovere di ricevere e
fornire informazioni sulla vicenda clinica e
assistenziale, ma un più largo impegno ad
ascoltare e coinvolgere il paziente per
valutare insieme le scelte e raggiungere
risultati che siano insieme di
comprensione, riservatezza e fiducia
L’infermiere
Il codice deontologico
23. Dott. Mario Giuseppe Greco
Al segreto professionale anche il
c.p. dedica specifiche disposizioni:
24. Dott. Mario Giuseppe Greco
Il pubblico ufficiale (357), o la persona
incaricata di un pubblico servizio (358),
che, violando i doveri inerenti alle funzioni
o al servizio, o comunque abusando della
sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali
debbono rimanere segrete (201 c.p.p.), o ne
agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa
(43), si applica la reclusione fino a un
anno...
Art. 326 c.p.
(Rivelazione di segreti di ufficio)
25. Dott. Mario Giuseppe Greco
Chiunque, avendo notizia, per ragione del
proprio stato o ufficio, o della propria
professione o arte, di un segreto, lo rivela,
senza giusta causa, ovvero lo impiega a
proprio o altrui profitto, è punito, se dal
fatto può derivare nocumento, con la
reclusione fino ad un anno o con la multa da
Euro 30,99 a Euro 516,46. Il delitto è
punibile a querela della persona offesa (120
c.p., 336 c.p.p.).
Art. 622 c.p.
(Rivelazione di segreto professionale)
27. Dott. Mario Giuseppe Greco
Una particolare disposizione che ribadisce
in modo ancora più rigoroso l'obbligo
del medico al segreto è contenuto
nell'art. 21 della legge 22 maggio 1978
n. 194 sulle interruzioni di gravidanza:
chiunque, fuori dei casi previsti dall'art.
326 c.p., essendone venuto a
conoscenza per ragioni di professione o
di ufficio, rivela l'identità - o comunque
divulga notizie idonee a rivelarla - di chi
ha fatto ricorso alle procedure o agli
interventi previsti dalla legge, è punito a
norma dell'art. 622 del c.p.
28. Dott. Mario Giuseppe Greco
Analogo obbligo incombe ai
componenti dei centri medici e di
assistenza sociale, di cui all'art.
92 della legge 22 dicembre 1975,
n. 685, nei confronti dei
tossicodipendenti da loro assistiti
29. Dott. Mario Giuseppe Greco
A sua volta il c.p.p. esonera
espressamente i medici
dall'obbligo di testimoniare:
30. Dott. Mario Giuseppe Greco
1. Non possono essere obbligati a
deporre su quanto hanno
conosciuto per ragione del
proprio ministero, ufficio o
professione, salvi i casi in cui
hanno l'obbligo di riferirne
all'autorità giudiziaria:
Art. 200 c.p.p.
(Segreto professionale)
31. Dott. Mario Giuseppe Greco
a) i ministri di confessioni religiose (8 Cost.) i cui
statuti non contrastino con l'ordinamento
giuridico italiano;
b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti
tecnici ed i notai;
c) i medici ed i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche
e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la
legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre,
determinata dal segreto professionale.
Art. 200 c.p.p.
(Segreto professionale)
32. Dott. Mario Giuseppe Greco
2. Il giudice, se ha motivo di
dubitare che la dichiarazione rese
da tali persone per esimersi dal
deporre sia infondata, provvede
agli accertamenti necessari. Se
risulta infondata ordina che il
testimone deponga
Art. 200 c.p.p.
(Segreto professionale)
33. Dott. Mario Giuseppe Greco
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si
applicano ai giornalisti professionisti iscritti
nell'albo professionale, relativamente ai nomi
delle persone dalle quali i medesimi hanno
avuto notizie di carattere fiduciario
nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se
le notizie sono indispensabili ai fini della prova
del reato per cui si procede e la loro veridicità
può essere accertata solo attraverso
l'identificazione della fonte della notizia, il
giudice ordina al giornalista di indicare la fonte
delle sue informazioni.
Art. 200 c.p.p.
(Segreto professionale)
34. Dott. Mario Giuseppe Greco
V.- Obblighi di
comportamento e
condizioni di punibilità
35. Dott. Mario Giuseppe Greco
La comparazione fra l'art. 622
del c.p. e gli artt. 13, 14, 16,
17 e 18 del Codice
deontologico aiuta a capire
quale deve essere il
comportamento del medico
36. Dott. Mario Giuseppe Greco
Sotto il profilo penalistico,
per dichiarare il medico
punibile, occorre che
sussistano tutte le seguenti
condizioni:
37. Dott. Mario Giuseppe Greco
che abbia rivelato un segreto
appreso in ragione della
professione
che lo abbia rivelato senza giusta
causa, ovvero a proprio o altrui
profitto
che la rivelazione possa
provocare un nocumento al
paziente
38. Dott. Mario Giuseppe Greco
Secondo la norma penale non vi è
quindi l'obbligo del riserbo per fatti già
notori o comunque conosciuti o
conoscibili; viceversa il codice
deontologico impone di non rilevare
"tutto ciò che gli è stato confidato o
che avrà potuto conoscere“; per
entrambi si rende necessario il
rapporto tecnico che lega
l'apprendimento di un fatto con
l'esercizio della professione
39. Dott. Mario Giuseppe Greco
La rilevazione senza giusta causa
può avvenire comunicando il
segreto a persona estranea
senza trovare giustificazione in
una norma di diritto (referto,
denuncia e certificazione
obbligatoria)
40. Dott. Mario Giuseppe Greco
La violazione del segreto richiede
il dolo (la colpa non è sufficiente
a costituire questo delitto) che
consiste nella volontà di rivelare
il segreto o di impiegarlo a
proprio o altrui profitto, con la
consapevolezza di agire senza
giusta causa
41. Dott. Mario Giuseppe Greco
Non occorre neppure che il
nocumento abbia ad avverarsi,
è sufficiente che dalla
rivelazione sorga il pericolo
anche remoto di un danno
ingiusto, materiale o morale, per
il titolare del segreto
42. Dott. Mario Giuseppe Greco
La sentenza n. 1723 della Corte di
Cassazione Sez. II del 15/12/61 ha
fissato in tutta chiarezza la necessità
del danno ingiusto assolvendo un
medico che con la sua rivelazione
impedì ad un suo assistito di ricevere
un indennizzo illecito, non mancando
però di ritenere professionalmente
scorretto il comportamento del
medico
43. Dott. Mario Giuseppe Greco
Per il Codice deontologico la violazione
del segreto sussiste indipendentemente
dal proprio profitto o dall'altrui danno;
non occorre neppure che il danno
provocato sia ingiusto; ogni danno che
derivi al paziente dalla violazione del
segreto costituisce un'aggravante ed in
questo si avvicina molto a quanto
previsto dal c.p. per la rilevazione di un
segreto d'ufficio da parte di un pubblico
ufficiale o di persona incaricata di un
pubblico servizio
44. Dott. Mario Giuseppe Greco
La norma prevede infatti tre
possibili fattispecie:
rivelazione colposa generica
rivelazione colposa specifica o
dolosa comune
rivelazione dolosa per profitto
patrimoniale, non patrimoniale o per
cagionare ad altri un danno ingiusto
47. Dott. Mario Giuseppe Greco
Derivano dal diritto positivo
e sono costituite da norme:
imperative
scriminative
permissive
Cause legali
48. Dott. Mario Giuseppe Greco
Obbligano a rendere noto il segreto
in forza di una disposizione di legge
che impone al medico il dovere di
informativa mediante le denunce, i
referti, i rapporti, le relazioni e le
certificazioni; oppure richiedono al
medico di riferire su fatti riscontrati in
occasione di perizie, consulenze
tecniche, arbitrati o visite fiscali
Norme imperative
49. Dott. Mario Giuseppe Greco
Escludono la punibilità perchè
eliminano l'antigiuridicità del fatto o
fanno venir meno la colpevolezza
dell'autore della rivelazione
Norme scriminative
50. Dott. Mario Giuseppe Greco
non è perseguibile penalmente il
sanitario che ha reso noto il segreto
col consenso del titolare (art. 50 c.p.)
quando ricorre il caso fortuito o la
forza maggiore (art. 45 c.p.)
Esempi di norme scriminative
51. Dott. Mario Giuseppe Greco
quando il medico è stato costretto
con la violenza (art. 46 c.p.), cadendo
in errore (art. 47 c.p.), tratto in
inganno (art. 48 c.p.), per uno stato di
necessità (art. 54 c.p.) o per
difendere la propria reputazione
professionale (art. 52 c.p.)
Esempi di norme scriminative
52. Dott. Mario Giuseppe Greco
Si riferiscono alla facoltà
riconosciuta al medico di astenersi
dal testimoniare su fatti coperti dal
segreto professionale (art. 351
c.p.p.), tanto nei processi penali
quanto nelle cause civili
Norme permissive
53. Dott. Mario Giuseppe Greco
L'astenersi dalla testimonianza
costituisce un diritto e non un obbligo
del sanitario, il quale è pertanto libero
di decidere se rendere o non rendere
la deposizione, valutandone
l'opportunità secondo le circostanze
e assumendone la responsabilità
Norme permissive
54. Dott. Mario Giuseppe Greco
L'Autorità può a sua volta imporre
con ordinanza la deposizione del
medico, ma a parte ciò, la regola
deontologica espressamente
richiamata nell'art. 13 è quella di
non deporre mai su argomenti
coperti dal segreto professionale
Norme permissive
55. Dott. Mario Giuseppe Greco
Pur non essendoci una norma
precisa in merito, sarebbe
giustificabile il medico che si
sottrae all'obbligo del segreto
spinto da pulsioni etico-sociali
Cause sociali
56. Dott. Mario Giuseppe Greco
si fa per questo l'esempio:
della segnalazione di una
malattia di un addetto a pubblici
servizi che mette in pericolo
l'incolumità di molte persone o
della rilevazione fatta allo scopo
di salvare un terzo innocente da
una condanna ingiusta.
Cause sociali
58. Dott. Mario Giuseppe Greco
La medicina moderna richiede il
lavoro di équipe, la medicina sociale
presuppone la conoscenza dello
stato psico-fisico del soggetto per
erogare prestazioni di carattere
sanitario o previdenziale
59. Dott. Mario Giuseppe Greco
La trasmissione avviene
normalmente tra colleghi negli
ospedali e nei poliambulatori e
riguarda pure le notizie che il
docente riferisce agli studenti a
lezione
60. Dott. Mario Giuseppe Greco
Questi aspetti sono regolamentati
dagli artt. 17, 30, 73, 79 del Codice
deontologico ed in ogni caso la
trasmissione del segreto deve tener
conto sia dell'interesse del malato
che del suo consenso, ma
quest'ultimo è ritenuto implicito con
l'accettazione delle prestazioni della
medicina sociale
61. Dott. Mario Giuseppe Greco
L'obbligo del segreto vige non solo
per il medico ed i suoi collaboratori,
ma anche per le persone a lui vicine
(moglie, domestici, figli); è comunque
dovere del medico vigilare sia sul
comportamento di queste persone
sia sulla conservazione dei
documenti clinici affinchè non si
verifichi una diffusione colposa di
notizie cliniche