SlideShare a Scribd company logo
1 of 62
Download to read offline
P O T E N Z A
Corso di preparazione al concorso
per Operatori Socio-Sanitari
Elementi di etica e
deontologia
Mario Giuseppe Greco
Potenza, 6 aprile 2011
Dott. Mario Giuseppe Greco
I.- La nozione di
segreto professionale
Dott. Mario Giuseppe Greco
Il segreto in senso letterale è ciò che
deve essere tenuto nascosto; in senso
giuridico è ogni fatto che, per
disposizione di legge o per decisione
di una volontà giuridicamente
autorizzata è destinato a rimanere
nascosto a qualsiasi persona diversa
dal legittimo depositario
Corte di Cassazione n. 2393,
Sez. III^ del 10/1/67
Dott. Mario Giuseppe Greco
La consegna del segreto costituisce da
sempre un aspetto della fisionomia del
medico (e di un esercente una
professione sanitaria in genere) che ha
l'opportunità di apprendere, vedere o
semplicemente intuire aspetti della sfera
più intima del paziente o dei suoi
familiari, non solo per rispetto dell'altrui
privacy, ma anche per garantire
l'esercizio di una attività sanitaria libera
da sospetti o riserve
Dott. Mario Giuseppe Greco
II.- Le norme
deontologiche
Dott. Mario Giuseppe Greco
L'obbligo del segreto era
previsto fin dal giuramento di
Ippocrate e si è tramandato nel
tempo fino alle vigenti rigorose
norme deontologiche
Dott. Mario Giuseppe Greco
Il nuovo ed il vecchio giuramento
GIURAMENTO MODERNO GIURAMENTO ANTICO
Consapevole dell'importanza e della solennità
dell'atto che compio e dell'impegno che assumo,
GIURO:
di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e
di comportamento; di perseguire come scopi esclusivi la difesa
della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il
sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e
costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto
professionale; di non compiere mai atti idonei a provocare
deliberatamente la morte di un paziente; di attenermi nella mia
attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel
rispetto della vita e della persona non utilizzerò mai le mie
conoscenze; di prestare la mia opera con diligenza, perizia e
prudenza secondo scienza e coscienza ed osservando le
norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e
quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi
della mia professione; di affidare la mia reputazione
esclusivamente alle mie capacità professionali ed alle mie doti
morali; di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale,
ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio e la
dignità della professione; di rispettare i colleghi anche in caso di
contrasto di opinioni; di curare tutti i miei pazienti con eguale
scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che essi
mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza,
religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica; di
prestare assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo che ne
abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a
disposizione dell'Autorità competente; di rispettare e facilitare in
ogni caso il diritto del malato alla libera scelta del suo medico
tenuto conto che il rapporto tra medico e paziente è fondato
sulla fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto; di osservare
il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che
ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia
professione o in ragione del mio stato.
"Giuro per Apollo medico e Asclepio e Igea e Panacea e per gli dèi
tutti e per tutte le dee, chiamandoli a testimoni, che eseguirò,
secondo le forze e il mio giudizio, questo giuramento e questo
impegno scritto: di stimare il mio maestro di questa arte come
mio padre e di vivere insieme a lui e di soccorrerlo se ha
bisogno e che considererò i suoi figli come fratelli e insegnerò
quest'arte, se essi desiderano apprenderla; di rendere partecipi
dei precetti e degli insegnamenti orali e di ogni altra dottrina i
miei figli e i figli del mio maestro e gli allievi legati da un
contratto e vincolati dal giuramento del medico, ma nessun
altro.
Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie
forze e il mio giudizio, mi asterrò dal recar danno e offesa.
Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco
mortale, nè suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna
donna io darò un medicinale abortivo.
Con innocenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte.
Non opererò coloro che soffrono del male della pietra, ma mi
rivolgerò a coloro che sono esperti di questa attività.
In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei malati, e
mi asterrò da ogni offesa e danno volontario, e fra l'altro da ogni
azione corruttrice sul corpo delle donne e degli uomini, liberi e
schiavi.
Ciò che io possa vedere o sentire durante il mio esercizio o
anche fuori dell'esercizio sulla vita degli uomini, tacerò ciò
che non è necessario sia divulgato, ritenendo come un
segreto cose simili.
E a me, dunque, che adempio un tale giuramento e non lo
calpesto, sia concesso di godere della vita e dell'arte, onorato
degli uomini tutti per sempre; mi accada il contrario se lo violo e
se spergiuro".
Dott. Mario Giuseppe Greco
Il medico deve serbare il segreto su
tutto ciò che gli è stato confidato o che
avrà potuto conoscere per ragioni del
proprio stato.
La rivelazione fatta a scopo di lucro,
proprio o altrui, oppure con il fine
specifico di arrecare nocumento
costituisce aggravante
Art. 13 Codice di Deontologia medica
Dott. Mario Giuseppe Greco
La rivelazione del segreto è consentita:
se imposta dalla legge (referti, denunce
e certificazioni obbligatorie);
se autorizzata dall'interessato una
volta edotto sulla opportunità o meno
della rivelazione stessa;
se richiesta dai legali rappresentanti
del minore o dell'incapace nell'interesse
degli stessi.
Art. 13 Codice di Deontologia medica
Dott. Mario Giuseppe Greco
Salvo che per i casi previsti dalla legge spetta
comunque al medico la valutazione
sull'opportunità della deroga.
La morte del paziente non esime il medico dal
dovere del segreto.
Il medico non renderà al Giudice testimonianza
su ciò che a lui è stato confidato o è pervenuto
a sua conoscenza per ragioni dipendenti dalla
sua professione.
Art. 13 Codice di Deontologia medica
Dott. Mario Giuseppe Greco
Il medico deve informare i suoi
collaboratori dell'obbligo del segreto
professionale e deve vigilare che vi si
conformino
Art. 14 Codice di Deontologia medica
Dott. Mario Giuseppe Greco
Nella certificazione, nella redazione delle
denunce obbligatorie, nella compilazione
delle cartelle cliniche e di ogni altra
documentazione sanitaria, il medico è
tenuto alla massima diligenza, alla più
responsabile cura, alla più attenta e
scientificamente corretta registrazione dei
dati ed alla più responsabile formulazione
dei giudizi
Art. 15 Codice di Deontologia medica
Dott. Mario Giuseppe Greco
Il medico deve vigilare sulla
conservazione, contro ogni
indiscrezione, delle cartelle personali e
dei documenti riguardanti i pazienti
Art. 16 Codice di Deontologia medica
Dott. Mario Giuseppe Greco
Quando utilizza in pubblicazioni
scientifiche, dati clinici e osservazioni
relativi ai singoli pazienti, deve fare in
modo che non sia possibile la loro
identificazione fatto salvo il
consapevole consenso del paziente
Art. 16 Codice di Deontologia medica
Dott. Mario Giuseppe Greco
Analogamente, non deve diffondere
notizie, attraverso la stampa o ogni
altro mezzo di informazione, che
consentano o possano consentire
l'identificazione del soggetto cui si
riferiscono
Art. 16 Codice di Deontologia medica
Dott. Mario Giuseppe Greco
Nei casi particolari in cui è richiesta
la redazione di bollettini medici, il
medico dovrà usare la massima
prudenza e discrezione nell'interesse
del malato
Art. 16 Codice di Deontologia medica
Dott. Mario Giuseppe Greco
Nei rapporti fra Enti che svolgono
attività sanitarie, la compilazione e la
trasmissione di atti che contengano
l'indicazione di dati relativi ai singoli
pazienti, potrà avvenire solo sulla base
di una trasmissione di ufficio del
segreto professionale e nel rispetto dei
disposti di legge che regolamentano la
materia
Art. 17 Codice di Deontologia medica
Dott. Mario Giuseppe Greco
Il medico non può collaborare alla
costituzione di banche elettroniche di
dati sanitari che possono
compromettere il diritto del paziente
alla riservatezza, alla sicurezza ed alla
protezione della sua vita privata
Art. 17 Codice di Deontologia medica
Dott. Mario Giuseppe Greco
Il medico, cui è richiesto di rilasciare
un certificato, deve limitarsi ad
attestare dati obiettivi di competenza
tecnica che abbia direttamente
constatato in totale aderenza alla
realtà
Art. 18 Codice di Deontologia medica
Dott. Mario Giuseppe Greco
La parte più articolata (articolo 4) è
riservata ai rapporti con l’assistito. Ampio
spazio è dato ai temi della comunicazione:
non solo il diritto/dovere di ricevere e
fornire informazioni sulla vicenda clinica e
assistenziale, ma un più largo impegno ad
ascoltare e coinvolgere il paziente per
valutare insieme le scelte e raggiungere
risultati che siano insieme di
comprensione, riservatezza e fiducia
L’infermiere
Il codice deontologico
Dott. Mario Giuseppe Greco
III.- Le norme penali
Dott. Mario Giuseppe Greco
Al segreto professionale anche il
c.p. dedica specifiche disposizioni:
Dott. Mario Giuseppe Greco
Il pubblico ufficiale (357), o la persona
incaricata di un pubblico servizio (358),
che, violando i doveri inerenti alle funzioni
o al servizio, o comunque abusando della
sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali
debbono rimanere segrete (201 c.p.p.), o ne
agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa
(43), si applica la reclusione fino a un
anno...
Art. 326 c.p.
(Rivelazione di segreti di ufficio)
Dott. Mario Giuseppe Greco
Chiunque, avendo notizia, per ragione del
proprio stato o ufficio, o della propria
professione o arte, di un segreto, lo rivela,
senza giusta causa, ovvero lo impiega a
proprio o altrui profitto, è punito, se dal
fatto può derivare nocumento, con la
reclusione fino ad un anno o con la multa da
Euro 30,99 a Euro 516,46. Il delitto è
punibile a querela della persona offesa (120
c.p., 336 c.p.p.).
Art. 622 c.p.
(Rivelazione di segreto professionale)
Dott. Mario Giuseppe Greco
IV.- Le ulteriori norme
legislative
Dott. Mario Giuseppe Greco
Una particolare disposizione che ribadisce
in modo ancora più rigoroso l'obbligo
del medico al segreto è contenuto
nell'art. 21 della legge 22 maggio 1978
n. 194 sulle interruzioni di gravidanza:
chiunque, fuori dei casi previsti dall'art.
326 c.p., essendone venuto a
conoscenza per ragioni di professione o
di ufficio, rivela l'identità - o comunque
divulga notizie idonee a rivelarla - di chi
ha fatto ricorso alle procedure o agli
interventi previsti dalla legge, è punito a
norma dell'art. 622 del c.p.
Dott. Mario Giuseppe Greco
Analogo obbligo incombe ai
componenti dei centri medici e di
assistenza sociale, di cui all'art.
92 della legge 22 dicembre 1975,
n. 685, nei confronti dei
tossicodipendenti da loro assistiti
Dott. Mario Giuseppe Greco
A sua volta il c.p.p. esonera
espressamente i medici
dall'obbligo di testimoniare:
Dott. Mario Giuseppe Greco
1. Non possono essere obbligati a
deporre su quanto hanno
conosciuto per ragione del
proprio ministero, ufficio o
professione, salvi i casi in cui
hanno l'obbligo di riferirne
all'autorità giudiziaria:
Art. 200 c.p.p.
(Segreto professionale)
Dott. Mario Giuseppe Greco
a) i ministri di confessioni religiose (8 Cost.) i cui
statuti non contrastino con l'ordinamento
giuridico italiano;
b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti
tecnici ed i notai;
c) i medici ed i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche
e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la
legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre,
determinata dal segreto professionale.
Art. 200 c.p.p.
(Segreto professionale)
Dott. Mario Giuseppe Greco
2. Il giudice, se ha motivo di
dubitare che la dichiarazione rese
da tali persone per esimersi dal
deporre sia infondata, provvede
agli accertamenti necessari. Se
risulta infondata ordina che il
testimone deponga
Art. 200 c.p.p.
(Segreto professionale)
Dott. Mario Giuseppe Greco
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si
applicano ai giornalisti professionisti iscritti
nell'albo professionale, relativamente ai nomi
delle persone dalle quali i medesimi hanno
avuto notizie di carattere fiduciario
nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se
le notizie sono indispensabili ai fini della prova
del reato per cui si procede e la loro veridicità
può essere accertata solo attraverso
l'identificazione della fonte della notizia, il
giudice ordina al giornalista di indicare la fonte
delle sue informazioni.
Art. 200 c.p.p.
(Segreto professionale)
Dott. Mario Giuseppe Greco
V.- Obblighi di
comportamento e
condizioni di punibilità
Dott. Mario Giuseppe Greco
La comparazione fra l'art. 622
del c.p. e gli artt. 13, 14, 16,
17 e 18 del Codice
deontologico aiuta a capire
quale deve essere il
comportamento del medico
Dott. Mario Giuseppe Greco
Sotto il profilo penalistico,
per dichiarare il medico
punibile, occorre che
sussistano tutte le seguenti
condizioni:
Dott. Mario Giuseppe Greco
 che abbia rivelato un segreto
appreso in ragione della
professione
 che lo abbia rivelato senza giusta
causa, ovvero a proprio o altrui
profitto
 che la rivelazione possa
provocare un nocumento al
paziente
Dott. Mario Giuseppe Greco
Secondo la norma penale non vi è
quindi l'obbligo del riserbo per fatti già
notori o comunque conosciuti o
conoscibili; viceversa il codice
deontologico impone di non rilevare
"tutto ciò che gli è stato confidato o
che avrà potuto conoscere“; per
entrambi si rende necessario il
rapporto tecnico che lega
l'apprendimento di un fatto con
l'esercizio della professione
Dott. Mario Giuseppe Greco
La rilevazione senza giusta causa
può avvenire comunicando il
segreto a persona estranea
senza trovare giustificazione in
una norma di diritto (referto,
denuncia e certificazione
obbligatoria)
Dott. Mario Giuseppe Greco
La violazione del segreto richiede
il dolo (la colpa non è sufficiente
a costituire questo delitto) che
consiste nella volontà di rivelare
il segreto o di impiegarlo a
proprio o altrui profitto, con la
consapevolezza di agire senza
giusta causa
Dott. Mario Giuseppe Greco
Non occorre neppure che il
nocumento abbia ad avverarsi,
è sufficiente che dalla
rivelazione sorga il pericolo
anche remoto di un danno
ingiusto, materiale o morale, per
il titolare del segreto
Dott. Mario Giuseppe Greco
La sentenza n. 1723 della Corte di
Cassazione Sez. II del 15/12/61 ha
fissato in tutta chiarezza la necessità
del danno ingiusto assolvendo un
medico che con la sua rivelazione
impedì ad un suo assistito di ricevere
un indennizzo illecito, non mancando
però di ritenere professionalmente
scorretto il comportamento del
medico
Dott. Mario Giuseppe Greco
Per il Codice deontologico la violazione
del segreto sussiste indipendentemente
dal proprio profitto o dall'altrui danno;
non occorre neppure che il danno
provocato sia ingiusto; ogni danno che
derivi al paziente dalla violazione del
segreto costituisce un'aggravante ed in
questo si avvicina molto a quanto
previsto dal c.p. per la rilevazione di un
segreto d'ufficio da parte di un pubblico
ufficiale o di persona incaricata di un
pubblico servizio
Dott. Mario Giuseppe Greco
La norma prevede infatti tre
possibili fattispecie:
rivelazione colposa generica
rivelazione colposa specifica o
dolosa comune
rivelazione dolosa per profitto
patrimoniale, non patrimoniale o per
cagionare ad altri un danno ingiusto
Dott. Mario Giuseppe Greco
VI.- Le giuste cause di
rivelazione
Dott. Mario Giuseppe Greco
Si distinguono in:
legali e
sociali
Dott. Mario Giuseppe Greco
Derivano dal diritto positivo
e sono costituite da norme:
imperative
scriminative
permissive
Cause legali
Dott. Mario Giuseppe Greco
Obbligano a rendere noto il segreto
in forza di una disposizione di legge
che impone al medico il dovere di
informativa mediante le denunce, i
referti, i rapporti, le relazioni e le
certificazioni; oppure richiedono al
medico di riferire su fatti riscontrati in
occasione di perizie, consulenze
tecniche, arbitrati o visite fiscali
Norme imperative
Dott. Mario Giuseppe Greco
Escludono la punibilità perchè
eliminano l'antigiuridicità del fatto o
fanno venir meno la colpevolezza
dell'autore della rivelazione
Norme scriminative
Dott. Mario Giuseppe Greco
non è perseguibile penalmente il
sanitario che ha reso noto il segreto
col consenso del titolare (art. 50 c.p.)
quando ricorre il caso fortuito o la
forza maggiore (art. 45 c.p.)
Esempi di norme scriminative
Dott. Mario Giuseppe Greco
quando il medico è stato costretto
con la violenza (art. 46 c.p.), cadendo
in errore (art. 47 c.p.), tratto in
inganno (art. 48 c.p.), per uno stato di
necessità (art. 54 c.p.) o per
difendere la propria reputazione
professionale (art. 52 c.p.)
Esempi di norme scriminative
Dott. Mario Giuseppe Greco
Si riferiscono alla facoltà
riconosciuta al medico di astenersi
dal testimoniare su fatti coperti dal
segreto professionale (art. 351
c.p.p.), tanto nei processi penali
quanto nelle cause civili
Norme permissive
Dott. Mario Giuseppe Greco
L'astenersi dalla testimonianza
costituisce un diritto e non un obbligo
del sanitario, il quale è pertanto libero
di decidere se rendere o non rendere
la deposizione, valutandone
l'opportunità secondo le circostanze
e assumendone la responsabilità
Norme permissive
Dott. Mario Giuseppe Greco
L'Autorità può a sua volta imporre
con ordinanza la deposizione del
medico, ma a parte ciò, la regola
deontologica espressamente
richiamata nell'art. 13 è quella di
non deporre mai su argomenti
coperti dal segreto professionale
Norme permissive
Dott. Mario Giuseppe Greco
Pur non essendoci una norma
precisa in merito, sarebbe
giustificabile il medico che si
sottrae all'obbligo del segreto
spinto da pulsioni etico-sociali
Cause sociali
Dott. Mario Giuseppe Greco
si fa per questo l'esempio:
della segnalazione di una
malattia di un addetto a pubblici
servizi che mette in pericolo
l'incolumità di molte persone o
della rilevazione fatta allo scopo
di salvare un terzo innocente da
una condanna ingiusta.
Cause sociali
Dott. Mario Giuseppe Greco
VII.- La trasmissione del
segreto
Dott. Mario Giuseppe Greco
La medicina moderna richiede il
lavoro di équipe, la medicina sociale
presuppone la conoscenza dello
stato psico-fisico del soggetto per
erogare prestazioni di carattere
sanitario o previdenziale
Dott. Mario Giuseppe Greco
La trasmissione avviene
normalmente tra colleghi negli
ospedali e nei poliambulatori e
riguarda pure le notizie che il
docente riferisce agli studenti a
lezione
Dott. Mario Giuseppe Greco
Questi aspetti sono regolamentati
dagli artt. 17, 30, 73, 79 del Codice
deontologico ed in ogni caso la
trasmissione del segreto deve tener
conto sia dell'interesse del malato
che del suo consenso, ma
quest'ultimo è ritenuto implicito con
l'accettazione delle prestazioni della
medicina sociale
Dott. Mario Giuseppe Greco
L'obbligo del segreto vige non solo
per il medico ed i suoi collaboratori,
ma anche per le persone a lui vicine
(moglie, domestici, figli); è comunque
dovere del medico vigilare sia sul
comportamento di queste persone
sia sulla conservazione dei
documenti clinici affinchè non si
verifichi una diffusione colposa di
notizie cliniche
grazie

More Related Content

What's hot

Competenze relazionali e comunicazione dell'operatore
Competenze relazionali e comunicazione dell'operatoreCompetenze relazionali e comunicazione dell'operatore
Competenze relazionali e comunicazione dell'operatoreDario
 
Servizi socio sanitari
Servizi socio sanitariServizi socio sanitari
Servizi socio sanitariRita Lo Iacono
 
Slide linardi mg5 ud1 orientamenti deontologici - 14-15
Slide linardi mg5 ud1   orientamenti deontologici - 14-15Slide linardi mg5 ud1   orientamenti deontologici - 14-15
Slide linardi mg5 ud1 orientamenti deontologici - 14-15RosaDelDeserto
 
Sindrome da Burnout nelle professioni “d’aiuto”
 Sindrome da Burnout nelle professioni “d’aiuto”   Sindrome da Burnout nelle professioni “d’aiuto”
Sindrome da Burnout nelle professioni “d’aiuto” Drughe .it
 
Slide linardi mg5 ud1 il profilo 14-15
Slide linardi mg5 ud1   il profilo  14-15Slide linardi mg5 ud1   il profilo  14-15
Slide linardi mg5 ud1 il profilo 14-15RosaDelDeserto
 
Elementi di psicologia sociale
Elementi di psicologia socialeElementi di psicologia sociale
Elementi di psicologia socialeMarilena Civetta
 
La relazione con il paziente con disagio psichico
La relazione con il paziente con disagio psichicoLa relazione con il paziente con disagio psichico
La relazione con il paziente con disagio psichicoStefano Marconcini
 
Ascolto, attenzione e cura per l'anziano con Alzheimer
Ascolto, attenzione e cura per l'anziano con AlzheimerAscolto, attenzione e cura per l'anziano con Alzheimer
Ascolto, attenzione e cura per l'anziano con AlzheimerUneba
 
Prima lezione corso oss slide stampa 2011
Prima lezione corso oss  slide stampa 2011Prima lezione corso oss  slide stampa 2011
Prima lezione corso oss slide stampa 2011Helga Sanna
 
Corso oss salute malattia
Corso oss salute malattiaCorso oss salute malattia
Corso oss salute malattiaMario Esposito
 
Assistenza al disabile
Assistenza al disabileAssistenza al disabile
Assistenza al disabilesilvioerriques
 
Socializzazione
SocializzazioneSocializzazione
Socializzazioneimartini
 
Storia psicologia
Storia psicologiaStoria psicologia
Storia psicologiaimartini
 
Psicologia generale
Psicologia generalePsicologia generale
Psicologia generaleimartini
 
Operatore Socio Sanitario
Operatore Socio SanitarioOperatore Socio Sanitario
Operatore Socio SanitarioGruppo Viabelli
 
Dispensa zampedri mg4 ud2 14 15
Dispensa zampedri mg4 ud2 14 15Dispensa zampedri mg4 ud2 14 15
Dispensa zampedri mg4 ud2 14 15RosaDelDeserto
 

What's hot (20)

Competenze relazionali e comunicazione dell'operatore
Competenze relazionali e comunicazione dell'operatoreCompetenze relazionali e comunicazione dell'operatore
Competenze relazionali e comunicazione dell'operatore
 
Servizi socio sanitari
Servizi socio sanitariServizi socio sanitari
Servizi socio sanitari
 
OSS II - Seconda lezione
OSS II - Seconda lezioneOSS II - Seconda lezione
OSS II - Seconda lezione
 
Slide linardi mg5 ud1 orientamenti deontologici - 14-15
Slide linardi mg5 ud1   orientamenti deontologici - 14-15Slide linardi mg5 ud1   orientamenti deontologici - 14-15
Slide linardi mg5 ud1 orientamenti deontologici - 14-15
 
Sindrome da Burnout nelle professioni “d’aiuto”
 Sindrome da Burnout nelle professioni “d’aiuto”   Sindrome da Burnout nelle professioni “d’aiuto”
Sindrome da Burnout nelle professioni “d’aiuto”
 
Slide linardi mg5 ud1 il profilo 14-15
Slide linardi mg5 ud1   il profilo  14-15Slide linardi mg5 ud1   il profilo  14-15
Slide linardi mg5 ud1 il profilo 14-15
 
Elementi di psicologia sociale
Elementi di psicologia socialeElementi di psicologia sociale
Elementi di psicologia sociale
 
La relazione con il paziente con disagio psichico
La relazione con il paziente con disagio psichicoLa relazione con il paziente con disagio psichico
La relazione con il paziente con disagio psichico
 
Ascolto, attenzione e cura per l'anziano con Alzheimer
Ascolto, attenzione e cura per l'anziano con AlzheimerAscolto, attenzione e cura per l'anziano con Alzheimer
Ascolto, attenzione e cura per l'anziano con Alzheimer
 
Prima lezione corso oss slide stampa 2011
Prima lezione corso oss  slide stampa 2011Prima lezione corso oss  slide stampa 2011
Prima lezione corso oss slide stampa 2011
 
Corso oss salute malattia
Corso oss salute malattiaCorso oss salute malattia
Corso oss salute malattia
 
OSS 2 - quarta lezione I
OSS 2 - quarta lezione IOSS 2 - quarta lezione I
OSS 2 - quarta lezione I
 
Assistenza al disabile
Assistenza al disabileAssistenza al disabile
Assistenza al disabile
 
Socializzazione
SocializzazioneSocializzazione
Socializzazione
 
Seconda lezione
Seconda lezioneSeconda lezione
Seconda lezione
 
Storia psicologia
Storia psicologiaStoria psicologia
Storia psicologia
 
L' AUTOSTIMA
L' AUTOSTIMAL' AUTOSTIMA
L' AUTOSTIMA
 
Psicologia generale
Psicologia generalePsicologia generale
Psicologia generale
 
Operatore Socio Sanitario
Operatore Socio SanitarioOperatore Socio Sanitario
Operatore Socio Sanitario
 
Dispensa zampedri mg4 ud2 14 15
Dispensa zampedri mg4 ud2 14 15Dispensa zampedri mg4 ud2 14 15
Dispensa zampedri mg4 ud2 14 15
 

Similar to 7 corso oss greco-elementi di etica e deontologia - segreto professionale

Principi di deontologia medica
Principi di deontologia medicaPrincipi di deontologia medica
Principi di deontologia medicaDario
 
Segreto referto-cartella clinica - MEDICINA LEGALE
Segreto referto-cartella clinica - MEDICINA LEGALESegreto referto-cartella clinica - MEDICINA LEGALE
Segreto referto-cartella clinica - MEDICINA LEGALEJefNize
 
I.v.g - MEDICINA LEGALE
I.v.g - MEDICINA LEGALEI.v.g - MEDICINA LEGALE
I.v.g - MEDICINA LEGALEJefNize
 
Consenso informato - Ordine dei Medici di Roma
Consenso informato - Ordine dei Medici di RomaConsenso informato - Ordine dei Medici di Roma
Consenso informato - Ordine dei Medici di Romaautoformazione
 
Medicina partecipativa - Convegno "Strumenti di Salute Attiva", Alghero 01/06...
Medicina partecipativa - Convegno "Strumenti di Salute Attiva", Alghero 01/06...Medicina partecipativa - Convegno "Strumenti di Salute Attiva", Alghero 01/06...
Medicina partecipativa - Convegno "Strumenti di Salute Attiva", Alghero 01/06...Associazione Salute Attiva Onlus
 
Vademecum privacy pazienti
Vademecum privacy pazientiVademecum privacy pazienti
Vademecum privacy pazientiautoformazione
 
Consenso informato
Consenso informatoConsenso informato
Consenso informatoDario
 
4 corso oss greco-elementi di etica e deontologia -il consenso informato
4 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia -il consenso informato4 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia -il consenso informato
4 corso oss greco-elementi di etica e deontologia -il consenso informatoFpCgilPotenza
 
Testamento biologico-putignano
Testamento biologico-putignanoTestamento biologico-putignano
Testamento biologico-putignanoPutignanoWeb
 
Diapo odontoiatria tra adempimenti e responsabilità
Diapo odontoiatria tra adempimenti e responsabilitàDiapo odontoiatria tra adempimenti e responsabilità
Diapo odontoiatria tra adempimenti e responsabilitàSilvia Stefanelli
 
Responsabilita per colpa professionale
Responsabilita per colpa  professionaleResponsabilita per colpa  professionale
Responsabilita per colpa professionaleDario
 
Eutanasia accanim - MEDICINA LEGALE
Eutanasia   accanim  - MEDICINA LEGALEEutanasia   accanim  - MEDICINA LEGALE
Eutanasia accanim - MEDICINA LEGALEJefNize
 
3 corso oss greco-elementi di etica e deontologia -la responsabilità profess...
3 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia -la responsabilità profess...3 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia -la responsabilità profess...
3 corso oss greco-elementi di etica e deontologia -la responsabilità profess...FpCgilPotenza
 
La responsabilità professionale nell'emergenza clinica intraospedaliera
La responsabilità professionale nell'emergenza clinica intraospedalieraLa responsabilità professionale nell'emergenza clinica intraospedaliera
La responsabilità professionale nell'emergenza clinica intraospedalieraCristiano Radice
 
La responsabilità professionale nell'uso dei social network
La responsabilità professionale nell'uso dei social networkLa responsabilità professionale nell'uso dei social network
La responsabilità professionale nell'uso dei social networkCristiano Radice
 
Se la Tutela diventa Ragnatela : Campagna su amministrazione di sostegno
Se la Tutela diventa Ragnatela : Campagna su amministrazione di sostegnoSe la Tutela diventa Ragnatela : Campagna su amministrazione di sostegno
Se la Tutela diventa Ragnatela : Campagna su amministrazione di sostegnocristinapaderi
 
Consenso informato
Consenso informatoConsenso informato
Consenso informatombenvegnu
 

Similar to 7 corso oss greco-elementi di etica e deontologia - segreto professionale (20)

Codice deontologia medica
Codice deontologia medicaCodice deontologia medica
Codice deontologia medica
 
Principi di deontologia medica
Principi di deontologia medicaPrincipi di deontologia medica
Principi di deontologia medica
 
Segreto referto-cartella clinica - MEDICINA LEGALE
Segreto referto-cartella clinica - MEDICINA LEGALESegreto referto-cartella clinica - MEDICINA LEGALE
Segreto referto-cartella clinica - MEDICINA LEGALE
 
I.v.g - MEDICINA LEGALE
I.v.g - MEDICINA LEGALEI.v.g - MEDICINA LEGALE
I.v.g - MEDICINA LEGALE
 
Consenso informato - Ordine dei Medici di Roma
Consenso informato - Ordine dei Medici di RomaConsenso informato - Ordine dei Medici di Roma
Consenso informato - Ordine dei Medici di Roma
 
Medicina partecipativa - Convegno "Strumenti di Salute Attiva", Alghero 01/06...
Medicina partecipativa - Convegno "Strumenti di Salute Attiva", Alghero 01/06...Medicina partecipativa - Convegno "Strumenti di Salute Attiva", Alghero 01/06...
Medicina partecipativa - Convegno "Strumenti di Salute Attiva", Alghero 01/06...
 
Giuramento professionale medico
Giuramento professionale medicoGiuramento professionale medico
Giuramento professionale medico
 
Vademecum privacy pazienti
Vademecum privacy pazientiVademecum privacy pazienti
Vademecum privacy pazienti
 
Consenso informato
Consenso informatoConsenso informato
Consenso informato
 
4 corso oss greco-elementi di etica e deontologia -il consenso informato
4 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia -il consenso informato4 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia -il consenso informato
4 corso oss greco-elementi di etica e deontologia -il consenso informato
 
Testamento biologico-putignano
Testamento biologico-putignanoTestamento biologico-putignano
Testamento biologico-putignano
 
Diapo odontoiatria tra adempimenti e responsabilità
Diapo odontoiatria tra adempimenti e responsabilitàDiapo odontoiatria tra adempimenti e responsabilità
Diapo odontoiatria tra adempimenti e responsabilità
 
Responsabilita per colpa professionale
Responsabilita per colpa  professionaleResponsabilita per colpa  professionale
Responsabilita per colpa professionale
 
Eutanasia accanim - MEDICINA LEGALE
Eutanasia   accanim  - MEDICINA LEGALEEutanasia   accanim  - MEDICINA LEGALE
Eutanasia accanim - MEDICINA LEGALE
 
3 corso oss greco-elementi di etica e deontologia -la responsabilità profess...
3 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia -la responsabilità profess...3 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia -la responsabilità profess...
3 corso oss greco-elementi di etica e deontologia -la responsabilità profess...
 
La responsabilità professionale nell'emergenza clinica intraospedaliera
La responsabilità professionale nell'emergenza clinica intraospedalieraLa responsabilità professionale nell'emergenza clinica intraospedaliera
La responsabilità professionale nell'emergenza clinica intraospedaliera
 
La responsabilità professionale nell'uso dei social network
La responsabilità professionale nell'uso dei social networkLa responsabilità professionale nell'uso dei social network
La responsabilità professionale nell'uso dei social network
 
Fine vita
Fine vitaFine vita
Fine vita
 
Se la Tutela diventa Ragnatela : Campagna su amministrazione di sostegno
Se la Tutela diventa Ragnatela : Campagna su amministrazione di sostegnoSe la Tutela diventa Ragnatela : Campagna su amministrazione di sostegno
Se la Tutela diventa Ragnatela : Campagna su amministrazione di sostegno
 
Consenso informato
Consenso informatoConsenso informato
Consenso informato
 

More from FpCgilPotenza

Appendice corso oss greco-elementi di etica e deontologia - le fonti_parte ii
Appendice corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - le fonti_parte iiAppendice corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - le fonti_parte ii
Appendice corso oss greco-elementi di etica e deontologia - le fonti_parte iiFpCgilPotenza
 
Appendice corso oss greco-elementi di etica e deontologia - le fonti_parte i
Appendice corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - le fonti_parte iAppendice corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - le fonti_parte i
Appendice corso oss greco-elementi di etica e deontologia - le fonti_parte iFpCgilPotenza
 
9 corso oss greco-elementi di etica e deontologia - la sperimentazione clinica
9 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - la sperimentazione clinica9 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - la sperimentazione clinica
9 corso oss greco-elementi di etica e deontologia - la sperimentazione clinicaFpCgilPotenza
 
8 corso oss greco-elementi di etica e deontologia - la tutela della privacy
8 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - la tutela della privacy8 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - la tutela della privacy
8 corso oss greco-elementi di etica e deontologia - la tutela della privacyFpCgilPotenza
 
6 corso oss greco-elementi di etica e deontologia - accertamento e certifica...
6 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - accertamento e certifica...6 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - accertamento e certifica...
6 corso oss greco-elementi di etica e deontologia - accertamento e certifica...FpCgilPotenza
 
5 corso oss greco-elementi di etica e deontologia -l'informativa all'autorit...
5 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia -l'informativa all'autorit...5 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia -l'informativa all'autorit...
5 corso oss greco-elementi di etica e deontologia -l'informativa all'autorit...FpCgilPotenza
 
2 corso oss greco-elementi di etica e deontologia -qualificazione giuridica ...
2 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia -qualificazione giuridica ...2 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia -qualificazione giuridica ...
2 corso oss greco-elementi di etica e deontologia -qualificazione giuridica ...FpCgilPotenza
 
1 corso oss greco-elementi di etica e deontologia-evoluzione normativa delle...
1 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia-evoluzione normativa delle...1 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia-evoluzione normativa delle...
1 corso oss greco-elementi di etica e deontologia-evoluzione normativa delle...FpCgilPotenza
 

More from FpCgilPotenza (8)

Appendice corso oss greco-elementi di etica e deontologia - le fonti_parte ii
Appendice corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - le fonti_parte iiAppendice corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - le fonti_parte ii
Appendice corso oss greco-elementi di etica e deontologia - le fonti_parte ii
 
Appendice corso oss greco-elementi di etica e deontologia - le fonti_parte i
Appendice corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - le fonti_parte iAppendice corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - le fonti_parte i
Appendice corso oss greco-elementi di etica e deontologia - le fonti_parte i
 
9 corso oss greco-elementi di etica e deontologia - la sperimentazione clinica
9 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - la sperimentazione clinica9 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - la sperimentazione clinica
9 corso oss greco-elementi di etica e deontologia - la sperimentazione clinica
 
8 corso oss greco-elementi di etica e deontologia - la tutela della privacy
8 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - la tutela della privacy8 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - la tutela della privacy
8 corso oss greco-elementi di etica e deontologia - la tutela della privacy
 
6 corso oss greco-elementi di etica e deontologia - accertamento e certifica...
6 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - accertamento e certifica...6 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia - accertamento e certifica...
6 corso oss greco-elementi di etica e deontologia - accertamento e certifica...
 
5 corso oss greco-elementi di etica e deontologia -l'informativa all'autorit...
5 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia -l'informativa all'autorit...5 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia -l'informativa all'autorit...
5 corso oss greco-elementi di etica e deontologia -l'informativa all'autorit...
 
2 corso oss greco-elementi di etica e deontologia -qualificazione giuridica ...
2 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia -qualificazione giuridica ...2 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia -qualificazione giuridica ...
2 corso oss greco-elementi di etica e deontologia -qualificazione giuridica ...
 
1 corso oss greco-elementi di etica e deontologia-evoluzione normativa delle...
1 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia-evoluzione normativa delle...1 corso oss greco-elementi di  etica e deontologia-evoluzione normativa delle...
1 corso oss greco-elementi di etica e deontologia-evoluzione normativa delle...
 

7 corso oss greco-elementi di etica e deontologia - segreto professionale

  • 1. P O T E N Z A Corso di preparazione al concorso per Operatori Socio-Sanitari Elementi di etica e deontologia Mario Giuseppe Greco Potenza, 6 aprile 2011
  • 2.
  • 3. Dott. Mario Giuseppe Greco I.- La nozione di segreto professionale
  • 4. Dott. Mario Giuseppe Greco Il segreto in senso letterale è ciò che deve essere tenuto nascosto; in senso giuridico è ogni fatto che, per disposizione di legge o per decisione di una volontà giuridicamente autorizzata è destinato a rimanere nascosto a qualsiasi persona diversa dal legittimo depositario Corte di Cassazione n. 2393, Sez. III^ del 10/1/67
  • 5. Dott. Mario Giuseppe Greco La consegna del segreto costituisce da sempre un aspetto della fisionomia del medico (e di un esercente una professione sanitaria in genere) che ha l'opportunità di apprendere, vedere o semplicemente intuire aspetti della sfera più intima del paziente o dei suoi familiari, non solo per rispetto dell'altrui privacy, ma anche per garantire l'esercizio di una attività sanitaria libera da sospetti o riserve
  • 6. Dott. Mario Giuseppe Greco II.- Le norme deontologiche
  • 7. Dott. Mario Giuseppe Greco L'obbligo del segreto era previsto fin dal giuramento di Ippocrate e si è tramandato nel tempo fino alle vigenti rigorose norme deontologiche
  • 8. Dott. Mario Giuseppe Greco Il nuovo ed il vecchio giuramento GIURAMENTO MODERNO GIURAMENTO ANTICO Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, GIURO: di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento; di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale; di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente; di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona non utilizzerò mai le mie conoscenze; di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza e coscienza ed osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione; di affidare la mia reputazione esclusivamente alle mie capacità professionali ed alle mie doti morali; di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità della professione; di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni; di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica; di prestare assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'Autorità competente; di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto del malato alla libera scelta del suo medico tenuto conto che il rapporto tra medico e paziente è fondato sulla fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto; di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in ragione del mio stato. "Giuro per Apollo medico e Asclepio e Igea e Panacea e per gli dèi tutti e per tutte le dee, chiamandoli a testimoni, che eseguirò, secondo le forze e il mio giudizio, questo giuramento e questo impegno scritto: di stimare il mio maestro di questa arte come mio padre e di vivere insieme a lui e di soccorrerlo se ha bisogno e che considererò i suoi figli come fratelli e insegnerò quest'arte, se essi desiderano apprenderla; di rendere partecipi dei precetti e degli insegnamenti orali e di ogni altra dottrina i miei figli e i figli del mio maestro e gli allievi legati da un contratto e vincolati dal giuramento del medico, ma nessun altro. Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio, mi asterrò dal recar danno e offesa. Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, nè suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo. Con innocenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte. Non opererò coloro che soffrono del male della pietra, ma mi rivolgerò a coloro che sono esperti di questa attività. In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei malati, e mi asterrò da ogni offesa e danno volontario, e fra l'altro da ogni azione corruttrice sul corpo delle donne e degli uomini, liberi e schiavi. Ciò che io possa vedere o sentire durante il mio esercizio o anche fuori dell'esercizio sulla vita degli uomini, tacerò ciò che non è necessario sia divulgato, ritenendo come un segreto cose simili. E a me, dunque, che adempio un tale giuramento e non lo calpesto, sia concesso di godere della vita e dell'arte, onorato degli uomini tutti per sempre; mi accada il contrario se lo violo e se spergiuro".
  • 9. Dott. Mario Giuseppe Greco Il medico deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è stato confidato o che avrà potuto conoscere per ragioni del proprio stato. La rivelazione fatta a scopo di lucro, proprio o altrui, oppure con il fine specifico di arrecare nocumento costituisce aggravante Art. 13 Codice di Deontologia medica
  • 10. Dott. Mario Giuseppe Greco La rivelazione del segreto è consentita: se imposta dalla legge (referti, denunce e certificazioni obbligatorie); se autorizzata dall'interessato una volta edotto sulla opportunità o meno della rivelazione stessa; se richiesta dai legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'interesse degli stessi. Art. 13 Codice di Deontologia medica
  • 11. Dott. Mario Giuseppe Greco Salvo che per i casi previsti dalla legge spetta comunque al medico la valutazione sull'opportunità della deroga. La morte del paziente non esime il medico dal dovere del segreto. Il medico non renderà al Giudice testimonianza su ciò che a lui è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza per ragioni dipendenti dalla sua professione. Art. 13 Codice di Deontologia medica
  • 12. Dott. Mario Giuseppe Greco Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare che vi si conformino Art. 14 Codice di Deontologia medica
  • 13. Dott. Mario Giuseppe Greco Nella certificazione, nella redazione delle denunce obbligatorie, nella compilazione delle cartelle cliniche e di ogni altra documentazione sanitaria, il medico è tenuto alla massima diligenza, alla più responsabile cura, alla più attenta e scientificamente corretta registrazione dei dati ed alla più responsabile formulazione dei giudizi Art. 15 Codice di Deontologia medica
  • 14. Dott. Mario Giuseppe Greco Il medico deve vigilare sulla conservazione, contro ogni indiscrezione, delle cartelle personali e dei documenti riguardanti i pazienti Art. 16 Codice di Deontologia medica
  • 15. Dott. Mario Giuseppe Greco Quando utilizza in pubblicazioni scientifiche, dati clinici e osservazioni relativi ai singoli pazienti, deve fare in modo che non sia possibile la loro identificazione fatto salvo il consapevole consenso del paziente Art. 16 Codice di Deontologia medica
  • 16. Dott. Mario Giuseppe Greco Analogamente, non deve diffondere notizie, attraverso la stampa o ogni altro mezzo di informazione, che consentano o possano consentire l'identificazione del soggetto cui si riferiscono Art. 16 Codice di Deontologia medica
  • 17. Dott. Mario Giuseppe Greco Nei casi particolari in cui è richiesta la redazione di bollettini medici, il medico dovrà usare la massima prudenza e discrezione nell'interesse del malato Art. 16 Codice di Deontologia medica
  • 18. Dott. Mario Giuseppe Greco Nei rapporti fra Enti che svolgono attività sanitarie, la compilazione e la trasmissione di atti che contengano l'indicazione di dati relativi ai singoli pazienti, potrà avvenire solo sulla base di una trasmissione di ufficio del segreto professionale e nel rispetto dei disposti di legge che regolamentano la materia Art. 17 Codice di Deontologia medica
  • 19. Dott. Mario Giuseppe Greco Il medico non può collaborare alla costituzione di banche elettroniche di dati sanitari che possono compromettere il diritto del paziente alla riservatezza, alla sicurezza ed alla protezione della sua vita privata Art. 17 Codice di Deontologia medica
  • 20. Dott. Mario Giuseppe Greco Il medico, cui è richiesto di rilasciare un certificato, deve limitarsi ad attestare dati obiettivi di competenza tecnica che abbia direttamente constatato in totale aderenza alla realtà Art. 18 Codice di Deontologia medica
  • 21. Dott. Mario Giuseppe Greco La parte più articolata (articolo 4) è riservata ai rapporti con l’assistito. Ampio spazio è dato ai temi della comunicazione: non solo il diritto/dovere di ricevere e fornire informazioni sulla vicenda clinica e assistenziale, ma un più largo impegno ad ascoltare e coinvolgere il paziente per valutare insieme le scelte e raggiungere risultati che siano insieme di comprensione, riservatezza e fiducia L’infermiere Il codice deontologico
  • 22. Dott. Mario Giuseppe Greco III.- Le norme penali
  • 23. Dott. Mario Giuseppe Greco Al segreto professionale anche il c.p. dedica specifiche disposizioni:
  • 24. Dott. Mario Giuseppe Greco Il pubblico ufficiale (357), o la persona incaricata di un pubblico servizio (358), che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete (201 c.p.p.), o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa (43), si applica la reclusione fino a un anno... Art. 326 c.p. (Rivelazione di segreti di ufficio)
  • 25. Dott. Mario Giuseppe Greco Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da Euro 30,99 a Euro 516,46. Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120 c.p., 336 c.p.p.). Art. 622 c.p. (Rivelazione di segreto professionale)
  • 26. Dott. Mario Giuseppe Greco IV.- Le ulteriori norme legislative
  • 27. Dott. Mario Giuseppe Greco Una particolare disposizione che ribadisce in modo ancora più rigoroso l'obbligo del medico al segreto è contenuto nell'art. 21 della legge 22 maggio 1978 n. 194 sulle interruzioni di gravidanza: chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 326 c.p., essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla legge, è punito a norma dell'art. 622 del c.p.
  • 28. Dott. Mario Giuseppe Greco Analogo obbligo incombe ai componenti dei centri medici e di assistenza sociale, di cui all'art. 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nei confronti dei tossicodipendenti da loro assistiti
  • 29. Dott. Mario Giuseppe Greco A sua volta il c.p.p. esonera espressamente i medici dall'obbligo di testimoniare:
  • 30. Dott. Mario Giuseppe Greco 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: Art. 200 c.p.p. (Segreto professionale)
  • 31. Dott. Mario Giuseppe Greco a) i ministri di confessioni religiose (8 Cost.) i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici ed i notai; c) i medici ed i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre, determinata dal segreto professionale. Art. 200 c.p.p. (Segreto professionale)
  • 32. Dott. Mario Giuseppe Greco 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione rese da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata ordina che il testimone deponga Art. 200 c.p.p. (Segreto professionale)
  • 33. Dott. Mario Giuseppe Greco 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni. Art. 200 c.p.p. (Segreto professionale)
  • 34. Dott. Mario Giuseppe Greco V.- Obblighi di comportamento e condizioni di punibilità
  • 35. Dott. Mario Giuseppe Greco La comparazione fra l'art. 622 del c.p. e gli artt. 13, 14, 16, 17 e 18 del Codice deontologico aiuta a capire quale deve essere il comportamento del medico
  • 36. Dott. Mario Giuseppe Greco Sotto il profilo penalistico, per dichiarare il medico punibile, occorre che sussistano tutte le seguenti condizioni:
  • 37. Dott. Mario Giuseppe Greco  che abbia rivelato un segreto appreso in ragione della professione  che lo abbia rivelato senza giusta causa, ovvero a proprio o altrui profitto  che la rivelazione possa provocare un nocumento al paziente
  • 38. Dott. Mario Giuseppe Greco Secondo la norma penale non vi è quindi l'obbligo del riserbo per fatti già notori o comunque conosciuti o conoscibili; viceversa il codice deontologico impone di non rilevare "tutto ciò che gli è stato confidato o che avrà potuto conoscere“; per entrambi si rende necessario il rapporto tecnico che lega l'apprendimento di un fatto con l'esercizio della professione
  • 39. Dott. Mario Giuseppe Greco La rilevazione senza giusta causa può avvenire comunicando il segreto a persona estranea senza trovare giustificazione in una norma di diritto (referto, denuncia e certificazione obbligatoria)
  • 40. Dott. Mario Giuseppe Greco La violazione del segreto richiede il dolo (la colpa non è sufficiente a costituire questo delitto) che consiste nella volontà di rivelare il segreto o di impiegarlo a proprio o altrui profitto, con la consapevolezza di agire senza giusta causa
  • 41. Dott. Mario Giuseppe Greco Non occorre neppure che il nocumento abbia ad avverarsi, è sufficiente che dalla rivelazione sorga il pericolo anche remoto di un danno ingiusto, materiale o morale, per il titolare del segreto
  • 42. Dott. Mario Giuseppe Greco La sentenza n. 1723 della Corte di Cassazione Sez. II del 15/12/61 ha fissato in tutta chiarezza la necessità del danno ingiusto assolvendo un medico che con la sua rivelazione impedì ad un suo assistito di ricevere un indennizzo illecito, non mancando però di ritenere professionalmente scorretto il comportamento del medico
  • 43. Dott. Mario Giuseppe Greco Per il Codice deontologico la violazione del segreto sussiste indipendentemente dal proprio profitto o dall'altrui danno; non occorre neppure che il danno provocato sia ingiusto; ogni danno che derivi al paziente dalla violazione del segreto costituisce un'aggravante ed in questo si avvicina molto a quanto previsto dal c.p. per la rilevazione di un segreto d'ufficio da parte di un pubblico ufficiale o di persona incaricata di un pubblico servizio
  • 44. Dott. Mario Giuseppe Greco La norma prevede infatti tre possibili fattispecie: rivelazione colposa generica rivelazione colposa specifica o dolosa comune rivelazione dolosa per profitto patrimoniale, non patrimoniale o per cagionare ad altri un danno ingiusto
  • 45. Dott. Mario Giuseppe Greco VI.- Le giuste cause di rivelazione
  • 46. Dott. Mario Giuseppe Greco Si distinguono in: legali e sociali
  • 47. Dott. Mario Giuseppe Greco Derivano dal diritto positivo e sono costituite da norme: imperative scriminative permissive Cause legali
  • 48. Dott. Mario Giuseppe Greco Obbligano a rendere noto il segreto in forza di una disposizione di legge che impone al medico il dovere di informativa mediante le denunce, i referti, i rapporti, le relazioni e le certificazioni; oppure richiedono al medico di riferire su fatti riscontrati in occasione di perizie, consulenze tecniche, arbitrati o visite fiscali Norme imperative
  • 49. Dott. Mario Giuseppe Greco Escludono la punibilità perchè eliminano l'antigiuridicità del fatto o fanno venir meno la colpevolezza dell'autore della rivelazione Norme scriminative
  • 50. Dott. Mario Giuseppe Greco non è perseguibile penalmente il sanitario che ha reso noto il segreto col consenso del titolare (art. 50 c.p.) quando ricorre il caso fortuito o la forza maggiore (art. 45 c.p.) Esempi di norme scriminative
  • 51. Dott. Mario Giuseppe Greco quando il medico è stato costretto con la violenza (art. 46 c.p.), cadendo in errore (art. 47 c.p.), tratto in inganno (art. 48 c.p.), per uno stato di necessità (art. 54 c.p.) o per difendere la propria reputazione professionale (art. 52 c.p.) Esempi di norme scriminative
  • 52. Dott. Mario Giuseppe Greco Si riferiscono alla facoltà riconosciuta al medico di astenersi dal testimoniare su fatti coperti dal segreto professionale (art. 351 c.p.p.), tanto nei processi penali quanto nelle cause civili Norme permissive
  • 53. Dott. Mario Giuseppe Greco L'astenersi dalla testimonianza costituisce un diritto e non un obbligo del sanitario, il quale è pertanto libero di decidere se rendere o non rendere la deposizione, valutandone l'opportunità secondo le circostanze e assumendone la responsabilità Norme permissive
  • 54. Dott. Mario Giuseppe Greco L'Autorità può a sua volta imporre con ordinanza la deposizione del medico, ma a parte ciò, la regola deontologica espressamente richiamata nell'art. 13 è quella di non deporre mai su argomenti coperti dal segreto professionale Norme permissive
  • 55. Dott. Mario Giuseppe Greco Pur non essendoci una norma precisa in merito, sarebbe giustificabile il medico che si sottrae all'obbligo del segreto spinto da pulsioni etico-sociali Cause sociali
  • 56. Dott. Mario Giuseppe Greco si fa per questo l'esempio: della segnalazione di una malattia di un addetto a pubblici servizi che mette in pericolo l'incolumità di molte persone o della rilevazione fatta allo scopo di salvare un terzo innocente da una condanna ingiusta. Cause sociali
  • 57. Dott. Mario Giuseppe Greco VII.- La trasmissione del segreto
  • 58. Dott. Mario Giuseppe Greco La medicina moderna richiede il lavoro di équipe, la medicina sociale presuppone la conoscenza dello stato psico-fisico del soggetto per erogare prestazioni di carattere sanitario o previdenziale
  • 59. Dott. Mario Giuseppe Greco La trasmissione avviene normalmente tra colleghi negli ospedali e nei poliambulatori e riguarda pure le notizie che il docente riferisce agli studenti a lezione
  • 60. Dott. Mario Giuseppe Greco Questi aspetti sono regolamentati dagli artt. 17, 30, 73, 79 del Codice deontologico ed in ogni caso la trasmissione del segreto deve tener conto sia dell'interesse del malato che del suo consenso, ma quest'ultimo è ritenuto implicito con l'accettazione delle prestazioni della medicina sociale
  • 61. Dott. Mario Giuseppe Greco L'obbligo del segreto vige non solo per il medico ed i suoi collaboratori, ma anche per le persone a lui vicine (moglie, domestici, figli); è comunque dovere del medico vigilare sia sul comportamento di queste persone sia sulla conservazione dei documenti clinici affinchè non si verifichi una diffusione colposa di notizie cliniche