1 corso oss greco-elementi di etica e deontologia-evoluzione normativa delle...
0 corso oss greco-elementi di etica e deontologia-principi generali di etica e deontologia
1. P O T E N Z A
Corso di preparazione al concorso
per Operatori Socio-Sanitari
Elementi di etica e
deontologia
Mario Giuseppe Greco
Potenza, 6 aprile 2011
2.
3. Dott. Mario Giuseppe Greco
Definizioni
deontologia
<de-on-to-lo-gì-a> s.f.
1. L’insieme delle regole morali che disciplinano
l’esercizio di una determinata professione: d.
professionale, d. medica.2. In filosofia, la
teoria di J. Bentham (1748-1832), che pone
l’origine e il fine della morale e del diritto nel
principio utilitaristico; utilitarismo.
Comp. del gr. déon -ontos ‘il dovere’ e -logia; nel
sign. 2, dall’ingl. deontology | prima del 1855
4. Dott. Mario Giuseppe Greco
Definizioni
etica
<è-ti-ca> s.f.
Dottrina o indagine speculativa intorno al
comportamento pratico dell’uomo di
fronte ai due concetti del bene e del
male; com., morale, spec.
professionale.
Dal gr. thiká, neutro pl. dell’agg. thikós
‘etico’ | seconda metà sec. XII
5. Dott. Mario Giuseppe Greco
Definizioni
morale
<mo-rà-le> agg.
1. Concernente il presupposto spirituale del comportamento dell’uomo, spec. in
rapporto con la scelta e il criterio di giudizio nei confronti dei due concetti
antitetici di ‘bene’ e di ‘male’: libertà, coscienza, norma m.; un’azione
ineccepibile dal punto di vista m.~ Teologia m., vedi TEOLOGIA~ Filosofia m.
(contrapposta a teoretica), lo studio delle dottrine che riguardano la vita
dell’uomo sul piano delle scelte relative all’azione e al comportamento~
Certezza m., fondata su un’intima persuasione di ordine intuitivo e affettivo, più
che su prove logiche o materiali~ Sistema m., nella teologia scolastica, studio
dei casi in cui si può dubitare della liceità di un’azione• Come s.f., il complesso
dei principi, dal punto di vista religioso o filosofico, che definiscano tale
presupposto (m. cristiana, m. stoica), e qualsiasi atteggiamento e
comportamento, personale o collettivo, che a tali principi s’uniformino o meno
(m. pubblica, privata, individuale, collettiva; un uomo senza m.); la m. della
favola, la m. di una vicenda, l’ammaestramento o il semplice succo che se ne
trae.2. estens. Riconducibile a un ordine esclusivamente spirituale, con quanto
ciò possa implicare di positivo o negativo; contrapposto a fisico, materiale
(soddisfazione, sofferenza m.; danni m.; aiuto m.; dare, ricevere uno schiaffo
m.) o ad effettivo, reale (vincitore m.; capitale m. di uno stato)~ Scienze m.,
secondo una tradizionale classificazione accademica, le discipline filosofiche,
filologiche, storiche, giuridiche, politiche, sociologiche e psicologiche,
contrapposte a quelle matematiche, fisiche e naturali• Come s.m., il
complesso delle manifestazioni o delle condizioni della vita intellettuale e
psichica: essere giù di morale; risollevare il m.dim. moralìna nel sign. 1 s.f.
Dal lat. moralis, der. di mos moris ‘costume’ | seconda metà sec. XIII
6. Dott. Mario Giuseppe Greco
Definizioni
codice
<cò-di-ce> s.m.
1. Manoscritto antico di più carte riunite a libro; c. mutilo, in cui mancano alcuni fogli; c. acefalo,
se questi mancano all’inizio; c. autografo, di mano dell’autore; c. adespoto (o anonimo),
senza l’indicazione del nome dell’autore; c. anepigrafo, privo di titolo; c. miscellaneo, di
vario contenuto; c. archetipo, lo stesso che archetipo (nel sign. 2); c. riscritto, lo stesso
che palinsesto (nel sign. 1).2. Raccolta sistematica di norme giuridiche, relative a una
determinata materia, che di norma divengono efficaci con il vigore della legge di
emanazione del codice: c. civile, penale; il c. della strada~ Per antonomasia, il codice
penale; incappare nel c., commettere un reato punibile con una sanzione penale•
Complesso di norme, spesso non formali ma tacitamente accolte e osservate dai più, che
regolano il comportamento sociale in genere o disciplinano quello di una categoria
particolare di persone: il c. cavalleresco, sportivo, giornalistico; c. deontologico.3. Sistema
alternativo di segnali, caratteri o cifre: c. telegrafico• Formulario che serva
convenzionalmente di base o di orientamento all’esercizio di un’attività: c. amministrativo;
c. nautico.4. C. diplomatico, compilazione che raccoglie i documenti relativi alla storia di
un luogo, di una comunità, di un personaggio: c. diplomatico di Bobbio, longobardo,
dantesco.5. In informatica, sistema di simboli usato per rappresentare
convenzionalmente un dato, un insieme di dati o un programma: c. alfabetico,
alfanumerico• C. binario, la cui applicazione produce rappresentazioni costruite
utilizzando solo due caratteri: le cifre 0 e 1 del sistema di numerazione binaria.6. Chiave
di un cifrario• estens. Linguaggio cifrato: scrivere, comunicare in c.7. Insieme di segni
convenzionali che consente l’individuazione di ogni singola entità in un dato sistema•
part. C. di avviamento postale (sigla CAP), che consente lo smistamento della posta con
macchine automatiche attraverso l’attribuzione di numeri alle diverse località del territorio
nazionale~ C. fiscale, che attraverso lettere e numeri identifica il soggetto fiscale presso
l’anagrafe tributaria~ c. a barre, sequenza di barre verticali con diversa spaziatura e
spessore stampata sull’involucro di un prodotto che permette a un lettore ottico, nei punti
di vendita, il suo riconoscimento; con opportuni collegamenti con registratori di cassa la
lettura del codice a barre consente di ottenere lo scontrino di vendita senza dover battere
il prezzo della merce.8. In biologia molecolare: c. genetico, sistema di corrispondenze tra
le triplette nucleotidiche del DNA (o dell’RNA) e gli amminoacidi delle proteine, tramite il
quale l’informazione genetica contenuta nella molecola di DNA (o di RNA) viene tradotta
in proteine.
Dal lat. codex -cis | 1325 ca.
7. Dott. Mario Giuseppe Greco
Un po’ di storia
Codice di Hammurabi
È una fra le più antiche raccolte di leggi
conosciute nella storia dell'umanità. Venne
stilato durante il regno del re babilonese
Hammurabi (o Hammü-Rabi), che regnò dal
1792 al 1750 avanti Cristo
Trattasi vi è una vera e propria serie di norme
legislative e deontologiche in cui sono riportati,
tra l’altro, compensi e pene per chi esercita la
chirurgia.
Questa raccolta di leggi fu scolpita su di una
stele in pietra alta circa 2,40 m, e venne
rinvenuta nel 1901 sulle montagne
dell'antica Persia. Si ritiene però che fosse
originariamente esposta nella capitale, e che
sia stata trasportata sul luogo del
ritrovamento come bottino di guerra da
qualche esercito.
Il Re babilonese
Hammurabi
8. Dott. Mario Giuseppe Greco
Un po’ di storia
Codice di Hammurabi
Il "Codice di Hammurabi" riporta leggi che
regolano l'attività dei medici, dei quali
stabilisce addirittura gli onorari e le ammende:
Art. 221. Se un medico riduce un osso rotto di un
uomo, o cura i suoi intestini malati, il paziente
dovrà dargli 5 sicli d'argento.
Art. 218. Se un medico opera un signore per una
grave ferita con un coltello di bronzo e ne
determina la morte; se apre un ascesso
(nell'occhio) di un uomo con un coltello di
bronzo e distrugge l'occhio dell'uomo, gli si
dovranno tagliare le dita.
Il codice di
Hammurabi
9. Dott. Mario Giuseppe Greco
Un po’ di storia
215. Qualora un medico faccia un'ampia incisione con un coltello
operatorio e lo curi, o qualora egli apra un tumore (sopra l'occhio)
con un coltello operatorio, e salvi l'occhio, riceverà dieci shekels in
denaro.
216. Qualora il paziente sia un uomo liberato, egli riceve cinque shekels.
217. Qualora egli sia lo schiavo di qualcuno, il suo padrone darà al
medico due shekels.
218.Qualora un medico faccia una grande incisione con il coltello
operatorio, e lo uccida, o apra un tumore con il coltello operatorio, e
tagli l'occhio, gli saranno tagliate le mani.
219. Qualora un medico faccia una grande incisione con il coltello
operatorio sullo schiavo di un uomo liberato, e lo uccida, rimpiazzerà
lo schiavo con un altro schiavo.
220. Se aveva aperto un tumore con il coltello operatorio, e cavato un
occhio, pagherà metà del suo valore.
221. Qualora un medico guarisca l’osso rotto o la parte molle ammalata
di un uomo, il paziente pagherà al medico cinque shekels in denaro.
222. Qualora sia un uomo liberato pagherà tre shekels.
223. Qualora sia uno schiavo il suo proprietario pagherà al medico due
shekels.
224. Qualora un chirurgo veterinario esegua una seria operazione su un
asino od un bue, e lo curi, il proprietario pagherà come compenso al
chirurgo un sesto di shekel.
225. Qualora egli esegua una seria operazione su un asino od un bue, e
lo uccida, pagherà al proprietario un quarto del suo valore.
Codice di Hammurabi
12. Dott. Mario Giuseppe Greco
Nel Giuramento di Ippocrate (primo testo
deontologico della storia della
medicina) sono riportati i doveri che un
medico deve rispettare, fra cui il
rispetto alla vita, alla dignità del
malato, il segreto professionale, il
dovere di non far assumere farmaci
mortali ai malati terminali (eutanasia) e
alle donne incinte (aborto).
Un po’ di storia
Le regole deontologiche di Ippocrate
Ippocrate
13. Dott. Mario Giuseppe Greco
Un po’ di storia
Le opere del Corpus hippocraticum
Ippocrate
Possono essere divise a seconda del
loro contenuto in diversi gruppi:
• libri a contenuto etico
• libri di clinica e patologia
• libri di chirurgia
• libri di ostetricia, ginecologia e
pediatria
• libri di anatomia e fisiologia
• libri di terapeutica e dietetica
14. Dott. Mario Giuseppe Greco
Con il passare dei secoli
questa concezione
deontologica ippocratica
rimase sostanzialmente
immutata al punto che il Papa
Clemente VII (Pontefice dal
1523 al 1534), in una sua
bolla, stabilì che il laureato in
medicina si impegnasse
solennemente ad osservare il
testo del giuramento
ippocratico
Papa Clemente VII
Un po’ di storia
Il giuramento di Ippocrate
15. Dott. Mario Giuseppe Greco
Liber Constitutionum Regni
Siciliae
ovvero
Constitutiones Augustales
Melphitanae
Un po’ di storia
Le norme sanitarie di Federico II
Agosto 1231, Dieta di Melfi: Federico II di Svevia emana le sue
Constitutiones, un corpus complesso e circostanziato di leggi e
ordinamenti, la summa della sapienza giuridica del tempo
16. Dott. Mario Giuseppe Greco
Una legislazione (un Testo Unificato si
chiamerebbe oggi) che regolava i
rapporti fra cittadini e pubblici poteri,
fra cittadini e cittadini.
Trattasi della prima raccolta di leggi
riguardanti la salute delle popolazioni nel
mondo occidentale
Un po’ di storia
Le norme sanitarie di Federico II
Undici titoli del terzo libro sono riservati alla disciplina
sanitaria nel Regno di Federico. Cominciano col titolo XLIV
("De probabili experienza medicorum") finiscono col titolo
LXXXIX ("De poena hominorum alium occidentium diversis
ex causibus").
17. Dott. Mario Giuseppe Greco
Un po’ di storia
Le norme sanitarie di Federico II
Potremmo suddividerle, oggi, in due
grandi argomenti:
•norme di deontologia professionale
•norme di polizia sanitaria
18. Dott. Mario Giuseppe Greco
Un po’ di storia
Le norme sanitarie di Federico II
L'attività professionale dei medici era
regolata per legge.
Ad ogni tipo di prestazione sanitaria
corrispondeva un onorario.
Le visite fuori città davano diritto ad un
costo aggiuntivo.
Il medico doveva fornire all'ammalato
due consulti al giorno e uno, a richiesta,
nel corso della notte.
Ai poveri, consulto gratuito.
19. Dott. Mario Giuseppe Greco
La questione dell’etica
Da Socrate ai giorni nostri
L‘etica è stata intesa per lungo
tempo come riflessione speculativa
intorno al comportamento pratico
dell’uomo, cosiderato sulla base di
principi morali universali –affermati
per primo da Socrate- essenziali ed
intangibili, uguali per tutti, sostenuti
dalla concezione kantiana di un’unica
morale razionale, fondata su solidi
principi mutuati dalla tradizione
filosofica.
Socrate
20. Dott. Mario Giuseppe Greco
La questione dell’etica
Da Socrate ai giorni nostri
Nel novecento si rompe questa
concezione e si affermano le idee
proprie del “relativismo etico”.
All’universalismo etico ed al rigore
kantiano si sostituisce un pluralismo
di regole morali relative ai diversi tipi
di società ed ai diversi momenti
storici
Kant
21. Dott. Mario Giuseppe Greco
La questione dell’etica
Da Socrate ai giorni nostri
Sorgono così le etiche professionali, che
contengono le norme di comportamento
connesse alle esigenze tecniche dei singoli
settori, da una parte volte a
salvaguardare gli interessi specifici, di tipo
corporativo, di ciascuna aggregazione
professionale, e dall’altra a regolare la
correttezza dei rapporti tra professionisti e
clienti
22. Dott. Mario Giuseppe Greco
Il panorama delle professioni
sanitarie
Sono professioni sanitarie quelle
che lo Stato italiano riconosce e
che, in forza di un titolo abilitante,
svolgono attività di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione.
23. Dott. Mario Giuseppe Greco
Il panorama delle professioni
sanitarie
Alcune professioni sanitarie sono
costituite in Ordini e Collegi, con
sede in ciascuna delle province del
territorio nazionale.
24. Dott. Mario Giuseppe Greco
Le fondamenta legislative degli
ordini professionali
Leggi di istituzione dell'Ordine
• DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO
PROVVISORIO DELLO STATO 13
Settembre 1946, n. 233
• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 5 aprile 1950, n. 221
25. Dott. Mario Giuseppe Greco
Le fondamenta legislative degli
ordini professionali
DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO
STATO 13 Settembre 1946, n. 233
Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e
per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse
Capo I - Degli Ordini e dei Collegi provinciali
Art. 1. In ogni provincia sono costituiti gli Ordini dei Medici-
Chirurghi, dei Veterinari e dei Farmacisti ed i Collegi delle
Ostetriche. Se il numero dei sanitari residente nella provincia
sia esiguo ovvero se sussistano altre ragioni di carattere
storico, topografico, sociale o demografico, l'Alto Commissario
per l'Igiene e la Sanità Pubblica, sentite le rispettive
Federazioni nazionali e gli Ordini o Collegi interessati, può
disporre che un Ordine o un Collegio abbia per circoscrizione
due o più province finitime, designandone la sede.
26. Dott. Mario Giuseppe Greco
Le fondamenta legislative degli
ordini professionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5
aprile 1950, n. 221
Approvazione del regolamento per l’esecuzione
del decreto legislativo 13 settembre 1946 n.
233, sulla ricostituzione degli Ordini delle
professioni sanitarie e per la disciplina
dell'esercizio delle professioni stesse.
Capo I - Degli Albi Professionali
Art. 1. Il Consiglio Direttivo di ciascun Ordine o
Collegio procede entro il mese di dicembre di
ogni anno, alla revisione generale dell'Albo degli
iscritti ed alle occorrenti variazioni.
27. Dott. Mario Giuseppe Greco
Il panorama delle professioni
sanitarie
Esistono attualmente (istituiti da
specifiche leggi):
•Ordini provinciali dei medici
chirurghi e degli odontoiatri
•Ordini provinciali dei veterinari
•Ordini provinciali dei farmacisti
•Collegi provinciali delle ostetriche
•Collegi provinciali degli infermieri
professionali (IPASVI) e
•Collegi provinciali dei tecnici
sanitari di radiologia medica
(TSRM)
28. Dott. Mario Giuseppe Greco
Il panorama delle professioni
sanitarie
In merito ai provvedimenti di tali
enti in materia disciplinare, di
tenuta degli albi professionali e di
elezioni degli organi direttivi, si
può presentare ricorso alla
Commissione Centrale per gli
Esercenti le Professioni Sanitarie
(CCEPS) in seno al Ministero della
Salute
29. Dott. Mario Giuseppe Greco
Il panorama delle professioni
sanitarie
In Italia, l’esercizio delle professioni
sanitarie è consentito anche a chi
abbia conseguito all’estero i titoli
di studio e di abilitazione previsti,
previo riconoscimento da parte del
Ministero della salute.
30. Dott. Mario Giuseppe Greco
Il panorama delle professioni
sanitarie
A coloro che, acquisito in Italia un
titolo professionale dell’area
sanitaria, intendono esercitare la
propria professione all’estero, il
Ministero della salute rilascia, su
richiesta dell’interessato, un
attestato di conformità della
formazione conseguita ai requisiti
previsti dalle direttive comunitarie.
31. Dott. Mario Giuseppe Greco
Il panorama delle professioni
sanitarie
Professione Principali rif. normativi
FARMACISTA D. Lgs. 08.08.1991, n. 258 (G.U. 16.08.1991, n. 191)
MEDICO CHIRURGO
D. Lgs. 17.08.1999, n. 368 (G.U. 23.10.1999, n. 250,
S.O.)
ODONTOIATRA L. 24.07.1985, n. 409 (G.U.13.08.195, n. 190, S.O.)
VETERINARIO L. 08.11.1984, n. 750 (G.U. 10.11.1984, n. 310)
Altri riferimenti normativi:
T.U. delle leggi sanitarie del 1934;
D.M. 28.11.2000, Determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche, pubblicato nella G. U. 23.01.2001 n.18, S.O.
Direttiva comunitaria 2001/19/CE del 14.05.2001
PROFESSIONI SANITARIE
32. Dott. Mario Giuseppe Greco
Il panorama delle professioni
sanitarie
Professione Rif. normativo Profilo
PROFESSIONI SANITARIE
INFERMIERISTICHE E PROF. SANITARIA
OSTETRICA
Infermiere
D.M. 14.09.1994, n. 739
(G.U. 09.01.1995, n. 6)
Direttive comunitarie 77/452/CEE e 77/453/CEE
L. 18.12.1980, n. 905
(G.U. 31.12.1980, n. 356)
Ostetrica /o
D.M. 14.09.1994, n. 740
(G.U. 09.01.1995, n. 6)
Direttive comunitarie 80/154/CEE e 80/155/CEE
L. 13.06.1985, n. 296
(G.U. 22.06.1985, n. 146)
Infermiere Pediatrico
D.M. 17.01.1997, n. 70
(G.U. 27.03.1997, n. 72)
33. Dott. Mario Giuseppe Greco
Il panorama delle professioni
sanitarie
PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE
Podologo
D.M. 14.09.1994, n. 666
(G.U. 03.12.1994, n. 283)
Fisioterapista
D.M. 14.09.1994, n. 741
(G.U. 09.01.1995, n. 6)
Logopedista
D.M. 14.09.1994, n. 742
(G.U. 09.01.1995, n. 6)
Ortottista – Assistente di Oftalmologia
D.M. 14.09.1994, n. 743
(G.U. 09.01.1995, n. 6)
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
D.M. 17.01.1997, n. 56
(G.U. 14.03.1997, n. 61)
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica
D.M. 29.03.2001, n.182
(G.U. 19.05.2001, n.115)
Terapista Occupazionale
D.M. 17.01.1997, n. 136
(G.U. 25.05.1997, n. 119)
Educazione Professionale
D.M. 08.10.1998, n.520
(G.U. 28.04.1999, N. 98)
34. Dott. Mario Giuseppe Greco
Il panorama delle professioni
sanitarie
PROFESSIONI TECNICO SANITARIE
Area Tecnico - diagnostica
Tecnico Audiometrista
D.M. 14.09.1994, n. 667
(G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
D.M. 14.09.1994, n. 745
(G.U. 09.01.1995, n. 6)
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
D.M. 14.09.1994, n. 746
(G.U. 09.01.1995, n. 6)
Tecnico di Neurofisiopatologia
D.M. 15.03.1995, n. 183
(G.U. 20.05.1995, n. 116)
Area Tecnico – assistenziale
Tecnico Ortopedico
D.M. 14.09.1994, n. 665
(G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico Audioprotesista
D.M. 14.09.1994, n. 668
(G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione
Cardiovascolare
D.M. 27.07.1998, n. 316
(G.U. 01.09.1998, n. 203)
Igienista Dentale
D.M. 15.03.1999, n. 137
(G.U. 18.05.1999, n. 114)
Dietista
D.M. 14.09.1994, n. 744
(G.U. 09.01.1995, n. 6)
35. Dott. Mario Giuseppe Greco
Il panorama delle professioni
sanitarie
PROFESSIONI TECNICHE DELLA
PREVENZIONE
Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei
Luoghi di Lavoro
D.M. 17.01.1997, n. 58
(G.U. 14.03.1997, n. 61)
Assistente Sanitario
D.M. 17.01.1997, n. 69
(G.U. 27.03.1997, n. 72)
36. Dott. Mario Giuseppe Greco
Il panorama delle professioni
sanitarie
Altri riferimenti normativi:
D. Lgs. 02.05.1994, n. 319;
D. Lgs. 27.01.1992, n. 115;
Art. 6, comma 3, D. Lgs 30.12.1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni;
L. 10.08.2000, n. 251;
L 26.02.1999, n. 42;
L. 08.01.2002, n.1;
D.M. 29.03.2001, Definizione delle figure professionali,
ecc., pubblicato nella G. U. 23.05.2001, n. 118;
D.M. 02.04.2001 , Determinazione delle classi delle
lauree specialistiche universitarie delle professioni
sanitarie, pubblicato sul S. O. n.136, G.U. 05.06.2001,
n.128.
Direttive comunitarie 89/48 CEE, 92/51/CEE e
2001/19/CE
37. Dott. Mario Giuseppe Greco
Il panorama delle professioni
sanitarie
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Professione
Riferimenti
normativi Profilo
Massaggiatore capo bagnino
stabilimenti idroterapici
R.D.31.05.1928, n. 1339, art. 1.
Ottico R.D.31.05.1928, n. 1339, art. 12.
Odontotecnico R.D.31.05.1928, n. 1339, art. 11.
Puericultrice L. 19 luglio 1940, n. 1098
Altri riferimenti normativi:
D.M 28.10.1992, pubblicato nella G.U. 11.11.1992, n. 266;
D.M 23.04.1992, pubblicato nella G.U. 18.06.1992, n. 142.
38. Dott. Mario Giuseppe Greco
Il panorama delle professioni
sanitarie
ALTRE FIGURE
Professione
Riferimenti normativi
Profilo
Operatore socio-
sanitario
Acc. Stato – Regioni 22.02.2001
G.U. 19.04.2001, n. 91