5 corso oss greco-elementi di etica e deontologia -l'informativa all'autorità giudiziaria
1. P O T E N Z A
Corso di preparazione al concorso
per Operatori Socio-Sanitari
Elementi di etica e
deontologia
Mario Giuseppe Greco
Potenza, 6 aprile 2011
2.
3. Dott. Mario Giuseppe Greco
L‘esercente una professione
sanitaria deve informare l‘Autorità
Giudiziaria di fatti criminosi
riscontrati nell'esercizio della
professione
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
4. Dott. Mario Giuseppe Greco
E’ l'atto col quale l'esercente
una professione sanitaria
riferisce all‘Autorità Giudiziaria
di avere prestato la propria
assistenza od opera in casi
che possono presentare i
caratteri di un delitto
perseguibile d'ufficio
Il referto
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
5. Dott. Mario Giuseppe Greco
E’ l'atto col quale il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio denuncia
all‘Autorità Giudiziaria un reato
(delitto o contravvenzione)
perseguibile d'ufficio, di cui abbia
avuto notizia nell'esercizio o a
causa delle sue funzioni o del
servizio
Il rapporto
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
6. Dott. Mario Giuseppe Greco
Riguarda specificamente
l'esercente una professione
sanitaria libero professionista,
mentre al rapporto sono tenuti
tutti i sanitari con qualifica di
pubblici ufficiali o incaricati di
un pubblico servizio
Il referto
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
7. Dott. Mario Giuseppe Greco
Oggetto del referto sono gli
interventi professionali relativi a
delitti perseguibili d'ufficio, mentre
il rapporto è obbligatorio per tutti i
reati, siano essi delitti o
contravvenzioni, perseguibili
d'ufficio.
Il referto
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
8. Dott. Mario Giuseppe Greco
Il referto prevede l'esimente
speciale della esposizione a
procedimento penale della
persona assistita, non contemplata
per il rapporto; il rapporto è atto
che fa fede sino a prova contraria,
mentre il referto è atto di natura
puramente informativa
Il referto
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
9. Dott. Mario Giuseppe Greco
Art. 365 c.p. "chiunque, avendo
nell'esercizio di una professione sanitaria
prestato la propria assistenza od opera in
casi che possono presentare i caratteri di
un delitto pel quale si debba procedere
d'ufficio, ometta o ritarda di riferirne
all'Autorità indicata nell'art. 361 è punito
…."
Omissione del referto
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
10. Dott. Mario Giuseppe Greco
E' tenuto al referto ogni esercente una
professione sanitaria (medica o non
medica) (medico, odontoiatra,
farmacista, veterinario, ostetrica,
infermiere, ecc.) solo quando abbia
effettuato una prestazione personale
nei confronti di terzi quale l'assistenza,
attività diagnostico-terapeutica, o
l'opera, attività di tipo certificativa
I soggetti obbligati al referto
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
11. Dott. Mario Giuseppe Greco
Spetta al sanitario accertare se il
caso che ha richiesto l'intervento
professionale rivesta i caratteri di
un delitto perseguibile d'ufficio
Le circostanze che richiedono il referto
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
12. Dott. Mario Giuseppe Greco
Nel caso di morte sospetta ,
quando non sia possibile
precisarne la causa è obbligo del
medico informare l'autorità
giudiziaria per i necessari
accertamenti
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
13. Dott. Mario Giuseppe Greco
L'obbligo del referto viene meno quando la
sua presentazione esporrebbe la persona
assistita a procedimento penale (art. 365
c.p.); tale esonero sussiste solo nei confronti
della persona assistita ed il sanitario che
non si avvale di questa disposizione,
cagionando un danno ingiusto al proprio
assistito, può essere responsabile di
violazione di segreto professionale
Esenzione dall’obbligo del referto
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
14. Dott. Mario Giuseppe Greco
Altra causa di esenzione si ha se
l’esercente la professione sanitaria ha
omesso il referto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare sè
medesimo o un prossimo congiunto da
un grave e inevitabile nocumento nella
libertà e nell'onore (art. 384 c.p.)
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
15. Dott. Mario Giuseppe Greco
La compilazione e la
presentazione del referto è
disciplinata dall’art. 334 del c.p.p..
a) il referto deve essere
presentato entro 48 ore o, se vi è
pericolo nel ritardo
immediatamente
Compilazione e presentazione del
referto
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
16. Dott. Mario Giuseppe Greco
b) va presentato al pubblico ministero
o a qualsiasi ufficiale di polizia
giudiziaria del luogo dove è avvenuta
la prestazione del sanitario. Sono
ufficiali di polizia giudiziaria i funzionari
di pubblica sicurezza, gli ufficiali e
sottoufficiali dei carabinieri, della
guardia di finanza e degli agenti di
pubblica sicurezza
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
17. Dott. Mario Giuseppe Greco
c) l’esercente la professione
sanitaria può consegnare
personalmente il referto o farlo
pervenire in busta chiusa a mezzo
di terzi assumendosi però la
responsabilità in caso di ritardo o
di mancato recapito;
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
18. Dott. Mario Giuseppe Greco
d) il referto deve contenere il nome
della persona alla quale è stata
prestata assistenza, il luogo dove si
trova attualmente, il luogo, il tempo e
le altre circostanze dell'intervento, e
ogni altra notizia atta a stabilire le
circostanze, le cause del delitto, i
mezzi con i quali fu commesso e gli
effetti che ha causato o può causare
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
19. Dott. Mario Giuseppe Greco
e) qualora più sanitari abbiano
prestato la loro opera o assistenza
nella medesima occasione, sono
tutti obbligati a presentare il
referto, che può redigersi in atti
separati o in uno solo sottoscritto
da tutti
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
20. Dott. Mario Giuseppe Greco
E' la denuncia da parte di esercenti la
professione sanitaria che rivestono la
qualifica di pubblico ufficiale o di
incaricato di un pubblico servizio,
quando abbiano avuto notizia di un
reato perseguibile d'ufficio
nell'esercizio o a causa delle loro
funzioni o del servizio (art. 361 e 362
c.p.)
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
Il rapporto
21. Dott. Mario Giuseppe Greco
La denuncia deve essere
presentata o trasmessa senza
ritardo al pubblico ministero o ad
un ufficiale di polizia giudiziaria
(art. 331 nuovo c.p.p.)
Compilazione e presentazione
della denuncia
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
22. Dott. Mario Giuseppe Greco
Il suo contenuto espone gli elementi
essenziali del fatto ed indica il giorno
dell'acquisizione della notizia nonchè
le fonti di prova già note. Contiene,
inoltre, quando è possibile, le
generalità il domicilio e quanto altro
valga alla identificazione della persona
alla quale il fatto è attribuito, della
persona offesa e dei testimoni (art.
332 n.c.p.p.)
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
23. Dott. Mario Giuseppe Greco
Esercente una professione sanitaria Pubblico ufficiale
Incaricato di un pubblico servizio
Delitto perseguibile d'ufficio,
conosciuto in seguito a prestazione
professionale
Delitti o contravvenzioni perseguibili
d'ufficio di cui "abbia notizia"
Esimente: esposizione a procedura
penale per l'assistito
Nessun esimente
E' una segnalazione E' un atto che fa fede fino a prova
contraria
365 c.p. omissione di referto Artt. 361, 362 c.p. omissione
denuncia reato,
art. 378 c.p. favoreggiamento
Al pubblico ministero o ad ufficiale di
polizia giudiziaria.
Al pubblico ministero o ad ufficiale di
polizia giudiziaria.
Principali differenze tra referto e rapporto
REFERTO RAPPORTO
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
24. Dott. Mario Giuseppe Greco
1) delitti contro la vita 5) delitto di aborto
2) delitti contro
l'incolumità
individuale
6) delitto di
manomissione di
cadavere
3) delitti contro
l'incolumità pubblica
7) delitto contro la
libertà
4) delitti sessuali (nei
casi previsti*)
8) delitto contro la
famiglia
Riepilogo dei delitti perseguibili
d’ufficio
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
* Legge 15 febbraio 1997 n. 66 "Norme contro la violenza sessuale"