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P O T E N Z A
Corso di preparazione al concorso
per Operatori Socio-Sanitari
Elementi di etica e
deontologia
Mario Giuseppe Greco
Potenza, 6 aprile 2011
Dott. Mario Giuseppe Greco
L‘esercente una professione
sanitaria deve informare l‘Autorità
Giudiziaria di fatti criminosi
riscontrati nell'esercizio della
professione
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
Dott. Mario Giuseppe Greco
E’ l'atto col quale l'esercente
una professione sanitaria
riferisce all‘Autorità Giudiziaria
di avere prestato la propria
assistenza od opera in casi
che possono presentare i
caratteri di un delitto
perseguibile d'ufficio
Il referto
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
Dott. Mario Giuseppe Greco
E’ l'atto col quale il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio denuncia
all‘Autorità Giudiziaria un reato
(delitto o contravvenzione)
perseguibile d'ufficio, di cui abbia
avuto notizia nell'esercizio o a
causa delle sue funzioni o del
servizio
Il rapporto
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
Dott. Mario Giuseppe Greco
Riguarda specificamente
l'esercente una professione
sanitaria libero professionista,
mentre al rapporto sono tenuti
tutti i sanitari con qualifica di
pubblici ufficiali o incaricati di
un pubblico servizio
Il referto
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
Dott. Mario Giuseppe Greco
Oggetto del referto sono gli
interventi professionali relativi a
delitti perseguibili d'ufficio, mentre
il rapporto è obbligatorio per tutti i
reati, siano essi delitti o
contravvenzioni, perseguibili
d'ufficio.
Il referto
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
Dott. Mario Giuseppe Greco
Il referto prevede l'esimente
speciale della esposizione a
procedimento penale della
persona assistita, non contemplata
per il rapporto; il rapporto è atto
che fa fede sino a prova contraria,
mentre il referto è atto di natura
puramente informativa
Il referto
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
Dott. Mario Giuseppe Greco
Art. 365 c.p. "chiunque, avendo
nell'esercizio di una professione sanitaria
prestato la propria assistenza od opera in
casi che possono presentare i caratteri di
un delitto pel quale si debba procedere
d'ufficio, ometta o ritarda di riferirne
all'Autorità indicata nell'art. 361 è punito
…."
Omissione del referto
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
Dott. Mario Giuseppe Greco
E' tenuto al referto ogni esercente una
professione sanitaria (medica o non
medica) (medico, odontoiatra,
farmacista, veterinario, ostetrica,
infermiere, ecc.) solo quando abbia
effettuato una prestazione personale
nei confronti di terzi quale l'assistenza,
attività diagnostico-terapeutica, o
l'opera, attività di tipo certificativa
I soggetti obbligati al referto
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
Dott. Mario Giuseppe Greco
Spetta al sanitario accertare se il
caso che ha richiesto l'intervento
professionale rivesta i caratteri di
un delitto perseguibile d'ufficio
Le circostanze che richiedono il referto
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
Dott. Mario Giuseppe Greco
Nel caso di morte sospetta ,
quando non sia possibile
precisarne la causa è obbligo del
medico informare l'autorità
giudiziaria per i necessari
accertamenti
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
Dott. Mario Giuseppe Greco
L'obbligo del referto viene meno quando la
sua presentazione esporrebbe la persona
assistita a procedimento penale (art. 365
c.p.); tale esonero sussiste solo nei confronti
della persona assistita ed il sanitario che
non si avvale di questa disposizione,
cagionando un danno ingiusto al proprio
assistito, può essere responsabile di
violazione di segreto professionale
Esenzione dall’obbligo del referto
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
Dott. Mario Giuseppe Greco
Altra causa di esenzione si ha se
l’esercente la professione sanitaria ha
omesso il referto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare sè
medesimo o un prossimo congiunto da
un grave e inevitabile nocumento nella
libertà e nell'onore (art. 384 c.p.)
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
Dott. Mario Giuseppe Greco
La compilazione e la
presentazione del referto è
disciplinata dall’art. 334 del c.p.p..
a) il referto deve essere
presentato entro 48 ore o, se vi è
pericolo nel ritardo
immediatamente
Compilazione e presentazione del
referto
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
Dott. Mario Giuseppe Greco
b) va presentato al pubblico ministero
o a qualsiasi ufficiale di polizia
giudiziaria del luogo dove è avvenuta
la prestazione del sanitario. Sono
ufficiali di polizia giudiziaria i funzionari
di pubblica sicurezza, gli ufficiali e
sottoufficiali dei carabinieri, della
guardia di finanza e degli agenti di
pubblica sicurezza
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
Dott. Mario Giuseppe Greco
c) l’esercente la professione
sanitaria può consegnare
personalmente il referto o farlo
pervenire in busta chiusa a mezzo
di terzi assumendosi però la
responsabilità in caso di ritardo o
di mancato recapito;
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
Dott. Mario Giuseppe Greco
d) il referto deve contenere il nome
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L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
Dott. Mario Giuseppe Greco
e) qualora più sanitari abbiano
prestato la loro opera o assistenza
nella medesima occasione, sono
tutti obbligati a presentare il
referto, che può redigersi in atti
separati o in uno solo sottoscritto
da tutti
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
Dott. Mario Giuseppe Greco
E' la denuncia da parte di esercenti la
professione sanitaria che rivestono la
qualifica di pubblico ufficiale o di
incaricato di un pubblico servizio,
quando abbiano avuto notizia di un
reato perseguibile d'ufficio
nell'esercizio o a causa delle loro
funzioni o del servizio (art. 361 e 362
c.p.)
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
Il rapporto
Dott. Mario Giuseppe Greco
La denuncia deve essere
presentata o trasmessa senza
ritardo al pubblico ministero o ad
un ufficiale di polizia giudiziaria
(art. 331 nuovo c.p.p.)
Compilazione e presentazione
della denuncia
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
Dott. Mario Giuseppe Greco
Il suo contenuto espone gli elementi
essenziali del fatto ed indica il giorno
dell'acquisizione della notizia nonchè
le fonti di prova già note. Contiene,
inoltre, quando è possibile, le
generalità il domicilio e quanto altro
valga alla identificazione della persona
alla quale il fatto è attribuito, della
persona offesa e dei testimoni (art.
332 n.c.p.p.)
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
Dott. Mario Giuseppe Greco
Esercente una professione sanitaria Pubblico ufficiale
Incaricato di un pubblico servizio
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professionale
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d'ufficio di cui "abbia notizia"
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contraria
365 c.p. omissione di referto Artt. 361, 362 c.p. omissione
denuncia reato,
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Al pubblico ministero o ad ufficiale di
polizia giudiziaria.
Al pubblico ministero o ad ufficiale di
polizia giudiziaria.
Principali differenze tra referto e rapporto
REFERTO RAPPORTO
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
Dott. Mario Giuseppe Greco
1) delitti contro la vita 5) delitto di aborto
2) delitti contro
l'incolumità
individuale
6) delitto di
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7) delitto contro la
libertà
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8) delitto contro la
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Riepilogo dei delitti perseguibili
d’ufficio
L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
* Legge 15 febbraio 1997 n. 66 "Norme contro la violenza sessuale"
grazie

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5 corso oss greco-elementi di etica e deontologia -l'informativa all'autorità giudiziaria

  • 1. P O T E N Z A Corso di preparazione al concorso per Operatori Socio-Sanitari Elementi di etica e deontologia Mario Giuseppe Greco Potenza, 6 aprile 2011
  • 2.
  • 3. Dott. Mario Giuseppe Greco L‘esercente una professione sanitaria deve informare l‘Autorità Giudiziaria di fatti criminosi riscontrati nell'esercizio della professione L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
  • 4. Dott. Mario Giuseppe Greco E’ l'atto col quale l'esercente una professione sanitaria riferisce all‘Autorità Giudiziaria di avere prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio Il referto L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
  • 5. Dott. Mario Giuseppe Greco E’ l'atto col quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio denuncia all‘Autorità Giudiziaria un reato (delitto o contravvenzione) perseguibile d'ufficio, di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del servizio Il rapporto L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
  • 6. Dott. Mario Giuseppe Greco Riguarda specificamente l'esercente una professione sanitaria libero professionista, mentre al rapporto sono tenuti tutti i sanitari con qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio Il referto L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
  • 7. Dott. Mario Giuseppe Greco Oggetto del referto sono gli interventi professionali relativi a delitti perseguibili d'ufficio, mentre il rapporto è obbligatorio per tutti i reati, siano essi delitti o contravvenzioni, perseguibili d'ufficio. Il referto L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
  • 8. Dott. Mario Giuseppe Greco Il referto prevede l'esimente speciale della esposizione a procedimento penale della persona assistita, non contemplata per il rapporto; il rapporto è atto che fa fede sino a prova contraria, mentre il referto è atto di natura puramente informativa Il referto L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
  • 9. Dott. Mario Giuseppe Greco Art. 365 c.p. "chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, ometta o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361 è punito …." Omissione del referto L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
  • 10. Dott. Mario Giuseppe Greco E' tenuto al referto ogni esercente una professione sanitaria (medica o non medica) (medico, odontoiatra, farmacista, veterinario, ostetrica, infermiere, ecc.) solo quando abbia effettuato una prestazione personale nei confronti di terzi quale l'assistenza, attività diagnostico-terapeutica, o l'opera, attività di tipo certificativa I soggetti obbligati al referto L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
  • 11. Dott. Mario Giuseppe Greco Spetta al sanitario accertare se il caso che ha richiesto l'intervento professionale rivesta i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio Le circostanze che richiedono il referto L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
  • 12. Dott. Mario Giuseppe Greco Nel caso di morte sospetta , quando non sia possibile precisarne la causa è obbligo del medico informare l'autorità giudiziaria per i necessari accertamenti L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
  • 13. Dott. Mario Giuseppe Greco L'obbligo del referto viene meno quando la sua presentazione esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (art. 365 c.p.); tale esonero sussiste solo nei confronti della persona assistita ed il sanitario che non si avvale di questa disposizione, cagionando un danno ingiusto al proprio assistito, può essere responsabile di violazione di segreto professionale Esenzione dall’obbligo del referto L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
  • 14. Dott. Mario Giuseppe Greco Altra causa di esenzione si ha se l’esercente la professione sanitaria ha omesso il referto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore (art. 384 c.p.) L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
  • 15. Dott. Mario Giuseppe Greco La compilazione e la presentazione del referto è disciplinata dall’art. 334 del c.p.p.. a) il referto deve essere presentato entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo immediatamente Compilazione e presentazione del referto L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
  • 16. Dott. Mario Giuseppe Greco b) va presentato al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo dove è avvenuta la prestazione del sanitario. Sono ufficiali di polizia giudiziaria i funzionari di pubblica sicurezza, gli ufficiali e sottoufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza e degli agenti di pubblica sicurezza L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
  • 17. Dott. Mario Giuseppe Greco c) l’esercente la professione sanitaria può consegnare personalmente il referto o farlo pervenire in busta chiusa a mezzo di terzi assumendosi però la responsabilità in caso di ritardo o di mancato recapito; L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
  • 18. Dott. Mario Giuseppe Greco d) il referto deve contenere il nome della persona alla quale è stata prestata assistenza, il luogo dove si trova attualmente, il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento, e ogni altra notizia atta a stabilire le circostanze, le cause del delitto, i mezzi con i quali fu commesso e gli effetti che ha causato o può causare L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
  • 19. Dott. Mario Giuseppe Greco e) qualora più sanitari abbiano prestato la loro opera o assistenza nella medesima occasione, sono tutti obbligati a presentare il referto, che può redigersi in atti separati o in uno solo sottoscritto da tutti L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
  • 20. Dott. Mario Giuseppe Greco E' la denuncia da parte di esercenti la professione sanitaria che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, quando abbiano avuto notizia di un reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del servizio (art. 361 e 362 c.p.) L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria Il rapporto
  • 21. Dott. Mario Giuseppe Greco La denuncia deve essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 331 nuovo c.p.p.) Compilazione e presentazione della denuncia L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
  • 22. Dott. Mario Giuseppe Greco Il suo contenuto espone gli elementi essenziali del fatto ed indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonchè le fonti di prova già note. Contiene, inoltre, quando è possibile, le generalità il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e dei testimoni (art. 332 n.c.p.p.) L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
  • 23. Dott. Mario Giuseppe Greco Esercente una professione sanitaria Pubblico ufficiale Incaricato di un pubblico servizio Delitto perseguibile d'ufficio, conosciuto in seguito a prestazione professionale Delitti o contravvenzioni perseguibili d'ufficio di cui "abbia notizia" Esimente: esposizione a procedura penale per l'assistito Nessun esimente E' una segnalazione E' un atto che fa fede fino a prova contraria 365 c.p. omissione di referto Artt. 361, 362 c.p. omissione denuncia reato, art. 378 c.p. favoreggiamento Al pubblico ministero o ad ufficiale di polizia giudiziaria. Al pubblico ministero o ad ufficiale di polizia giudiziaria. Principali differenze tra referto e rapporto REFERTO RAPPORTO L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria
  • 24. Dott. Mario Giuseppe Greco 1) delitti contro la vita 5) delitto di aborto 2) delitti contro l'incolumità individuale 6) delitto di manomissione di cadavere 3) delitti contro l'incolumità pubblica 7) delitto contro la libertà 4) delitti sessuali (nei casi previsti*) 8) delitto contro la famiglia Riepilogo dei delitti perseguibili d’ufficio L’attività di informativa all’Autorità Giudiziaria * Legge 15 febbraio 1997 n. 66 "Norme contro la violenza sessuale"