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Prof.Matterta
Consenso informato (C. I.)
La tutela della salute è sancita dall’ART. 32 della Costituzione Italiana come:” un diritto
fondamentale per l’individuo e interesse per la collettività”;lo stesso articolo recita che :”nessuno
può essere obbligato ad un trattamento sanitario contro la propria volontà se non per disposizioni di
legge”.
Nel 1984 il Parlamento Europeo ha riconosciuto i diritti fondamentali del malato,in particolare il
diritto all’informazione;è infatti un diritto del malato richiedere e ricevere informazioni complete
riguardo la diagnosi e la terapia relative alla sua patologia,ed ugualmente è diritto del malato
concedere il proprio consenso all’ esecuzione del trattamento sanitario soprattutto se rischioso.
Per praticare ad un pz. un trattamento è necessario che egli esprima una volontà e per far ciò ha
bisogno di essere informato.
L’ART. 32 del C. D. tratta dell’acquisizione del consenso:” il medico non deve intraprendere
attività diagnostiche e/o terapeutica senza l’acquisizione del C. I. del pz.
Il Codice Deontologico all’ART. 30 afferma che:”il medico deve fornire al pz. la più idonea
informazione sulla diagnosi,sulla prognosi,sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostiche e
terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate,il medico nell’informare il pz.
dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione,al fine di promuovere la massima adesione
alle proposte diagnostico-terapeutiche.
Quindi l’informazione deve essere fornita dal medico il quale deve aprire al pz. tutto il ventaglio
delle possibilità anche negative che eventualmente la pratica necessaria va a determinare.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazioni e
sofferenza alla persona,devono essere fornite con prudenza usando terminologie non traumatizzanti
e senza escludere elementi di speranza.
In tate scenario bene si inserisce la figura dell’infermiere che ha un ruolo molto importante e
delicato perché è la persona che è a più stretto contatto col pz. sia per la quantità di tempo che gli
dedica sia per il tipo di cure che gli somministra. Quindi la persona che più di altri deve trasferire
queste informazioni magari in modo meno tecnico ma più umano è l’infermiere;quindi l’infermiere
ha il diritto/dovere di essere informato,perché altrimenti egli non ha gli strumenti per poter
informare e quindi fornire al pz. tutti gli elementi a lui più utili per poter poi acconsentire
liberamente e in coscienza all’intervento quindi, l’infermiere non indirizzerà le scelte del pz. ma lo
renderà capace di fare queste scelte.
Il C. D. dell’infermiere non adotta mai la terminologia di consenso informato bensì di scelta
dell’assistito.
E’ chiaro che il ruolo sia del medico che dell’infermiere è molto delicato perché molte sono le cose
da tenere in considerazione,in primo luogo la cultura della persona(bisogna capire se la persona è in
grado di capire quello che stiamo dicendo); usare di conseguenza il linguaggio adatto;bisogna stare
attenti a ciò che si dice assicurandosi che il pz. recepisca quello che gli è stato detto. Talvolta è
necessario chiedere anche l’intervento di uno psicologo se ci si rende conto che si tratta di una
situazione talmente “delicata” in cui il pz. si rifiuta di ascoltare o di accettare ciò che gli viene detto,
perché fondamentalmente avere il consenso di una persona che ha avuto le informazioni significa
capire che dietro al consenso c’è una reale volontà,cioè non basta che la persona dica “SI VA
BENE” ma bisogna rendersi conto che egli ha detto un “SI” pieno, un si che è supportato dal fatto
che ha capito quello che gli è stato spiegato e questo lo possiamo capire ad es. facendogli delle
domande.
La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro
soggetto l’informazione deve essere rispettata cioè se la persona ci fa capire o ci dice apertamente
che non vuol sapere, questa è una volontà che va rispettata .
Avere il consenso vuol dire proprio dare delle informazioni e rendersi conto che la persona le ha
recepite talmente bene da poter esprimere una volontà precisa e chiara.
La persona interessata può,liberamente,in qualsiasi momento,ritirare il suo consenso.
Ci sono delle modalità di raccolta del consenso per il quale esiste una modulistica sotto la quale il
pz. può apporre la firma che testimonea che dà il consenso per tutte le informazioni ricevute.
Ovviamente quando si forniscono le informazioni è necessario anche che la persona che riceve le
informazioni sia in grado di intendere e di volere e quindi innanzitutto deve essere una persona di
maggiore età perché per quanto riguarda il minore queste informazioni devono essere fornite ai
genitori ma,se si tratta di un minore con capacità intellettive normali anche il minore in qualche
modo deve essere coinvolto in questo processo conoscitivo.
L’ART: 31 del C. D. tratta dell’informazione a terzi e dice:” l’informazione a terzi è ammessa solo
con il consenso esplicitamente espresso dal pz. (parlando ovviamente di pz. in grado dim intendere
e di volere con età superiore a 18 anni).
Se invece si tratta di una persona che non è in grado di intendere e di volere allora il discorso è
diverso perché per questa persona il giudice deve aver nominato un tutore che può essere una
persona fisica ma anche un ente e quindi in tal caso l’informazione al fine del consenso, viene data
al tutore,però c’è un particolare in questo problema,se eventualmente il tutore (persona fisica o ente)
dovesse dare una risposte che io medico non ritengo adeguata alla salvaguardia della salute del pz.
allora io devo rivolgermi al giudice che poi eventualmente mi darà una risposta in merito. C’è poi
un altro caso,così come previsto dall’ART.7 della legge n°145 del 2001 (Convenzione sui diritti
dell’uomo e la biomedicina) che è quello di essere in presenza di una persona che soffre di disturbi
mentali,di cui io mi rendo conto che non è in grado di intendere e di volere, però questa cosa non è
stata istituzionalizzata io devo chiedere l’autorizzazione,cioè l’intervento del giudice perché
eventualmente mi interdica questa persona.
ART. 8: Situazione d’urgenza
Quando a causa di una situazione d’urgenza (es. pz. in coma) il consenso appropriato non può
essere ottenuto si potrà procedere immediatamente a qualsiasi intervento medico indispensabile per
il beneficio della salute della persona interessata.
ART. 9: Desideri precedentemente espressi
I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico,da parte di un pz. che ,al
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Consenso informato

  • 1. Prof.Matterta Consenso informato (C. I.) La tutela della salute è sancita dall’ART. 32 della Costituzione Italiana come:” un diritto fondamentale per l’individuo e interesse per la collettività”;lo stesso articolo recita che :”nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario contro la propria volontà se non per disposizioni di legge”. Nel 1984 il Parlamento Europeo ha riconosciuto i diritti fondamentali del malato,in particolare il diritto all’informazione;è infatti un diritto del malato richiedere e ricevere informazioni complete riguardo la diagnosi e la terapia relative alla sua patologia,ed ugualmente è diritto del malato concedere il proprio consenso all’ esecuzione del trattamento sanitario soprattutto se rischioso. Per praticare ad un pz. un trattamento è necessario che egli esprima una volontà e per far ciò ha bisogno di essere informato. L’ART. 32 del C. D. tratta dell’acquisizione del consenso:” il medico non deve intraprendere attività diagnostiche e/o terapeutica senza l’acquisizione del C. I. del pz. Il Codice Deontologico all’ART. 30 afferma che:”il medico deve fornire al pz. la più idonea informazione sulla diagnosi,sulla prognosi,sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostiche e terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate,il medico nell’informare il pz. dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione,al fine di promuovere la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Quindi l’informazione deve essere fornita dal medico il quale deve aprire al pz. tutto il ventaglio delle possibilità anche negative che eventualmente la pratica necessaria va a determinare. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazioni e sofferenza alla persona,devono essere fornite con prudenza usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. In tate scenario bene si inserisce la figura dell’infermiere che ha un ruolo molto importante e delicato perché è la persona che è a più stretto contatto col pz. sia per la quantità di tempo che gli dedica sia per il tipo di cure che gli somministra. Quindi la persona che più di altri deve trasferire queste informazioni magari in modo meno tecnico ma più umano è l’infermiere;quindi l’infermiere ha il diritto/dovere di essere informato,perché altrimenti egli non ha gli strumenti per poter informare e quindi fornire al pz. tutti gli elementi a lui più utili per poter poi acconsentire liberamente e in coscienza all’intervento quindi, l’infermiere non indirizzerà le scelte del pz. ma lo renderà capace di fare queste scelte. Il C. D. dell’infermiere non adotta mai la terminologia di consenso informato bensì di scelta dell’assistito. E’ chiaro che il ruolo sia del medico che dell’infermiere è molto delicato perché molte sono le cose da tenere in considerazione,in primo luogo la cultura della persona(bisogna capire se la persona è in grado di capire quello che stiamo dicendo); usare di conseguenza il linguaggio adatto;bisogna stare attenti a ciò che si dice assicurandosi che il pz. recepisca quello che gli è stato detto. Talvolta è necessario chiedere anche l’intervento di uno psicologo se ci si rende conto che si tratta di una situazione talmente “delicata” in cui il pz. si rifiuta di ascoltare o di accettare ciò che gli viene detto, perché fondamentalmente avere il consenso di una persona che ha avuto le informazioni significa capire che dietro al consenso c’è una reale volontà,cioè non basta che la persona dica “SI VA BENE” ma bisogna rendersi conto che egli ha detto un “SI” pieno, un si che è supportato dal fatto che ha capito quello che gli è stato spiegato e questo lo possiamo capire ad es. facendogli delle domande. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere rispettata cioè se la persona ci fa capire o ci dice apertamente che non vuol sapere, questa è una volontà che va rispettata . Avere il consenso vuol dire proprio dare delle informazioni e rendersi conto che la persona le ha recepite talmente bene da poter esprimere una volontà precisa e chiara. La persona interessata può,liberamente,in qualsiasi momento,ritirare il suo consenso.
  • 2. Ci sono delle modalità di raccolta del consenso per il quale esiste una modulistica sotto la quale il pz. può apporre la firma che testimonea che dà il consenso per tutte le informazioni ricevute. Ovviamente quando si forniscono le informazioni è necessario anche che la persona che riceve le informazioni sia in grado di intendere e di volere e quindi innanzitutto deve essere una persona di maggiore età perché per quanto riguarda il minore queste informazioni devono essere fornite ai genitori ma,se si tratta di un minore con capacità intellettive normali anche il minore in qualche modo deve essere coinvolto in questo processo conoscitivo. L’ART: 31 del C. D. tratta dell’informazione a terzi e dice:” l’informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal pz. (parlando ovviamente di pz. in grado dim intendere e di volere con età superiore a 18 anni). Se invece si tratta di una persona che non è in grado di intendere e di volere allora il discorso è diverso perché per questa persona il giudice deve aver nominato un tutore che può essere una persona fisica ma anche un ente e quindi in tal caso l’informazione al fine del consenso, viene data al tutore,però c’è un particolare in questo problema,se eventualmente il tutore (persona fisica o ente) dovesse dare una risposte che io medico non ritengo adeguata alla salvaguardia della salute del pz. allora io devo rivolgermi al giudice che poi eventualmente mi darà una risposta in merito. C’è poi un altro caso,così come previsto dall’ART.7 della legge n°145 del 2001 (Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina) che è quello di essere in presenza di una persona che soffre di disturbi mentali,di cui io mi rendo conto che non è in grado di intendere e di volere, però questa cosa non è stata istituzionalizzata io devo chiedere l’autorizzazione,cioè l’intervento del giudice perché eventualmente mi interdica questa persona. ART. 8: Situazione d’urgenza Quando a causa di una situazione d’urgenza (es. pz. in coma) il consenso appropriato non può essere ottenuto si potrà procedere immediatamente a qualsiasi intervento medico indispensabile per il beneficio della salute della persona interessata. ART. 9: Desideri precedentemente espressi I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico,da parte di un pz. che ,al momento dell’intervento,non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione