1. LA CONVIVENZA
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1
Rapporti patrimoniali tra conviventi
Rapporti patrimoniali tra i conviventi
Estratto da Memento Famiglia e Patrimonio 2014
5490
La giurisprudenza e la dottrina hanno delineato il regime patrimoniale applicabile in generale ai coniugi,
quando essi on concludono accordi tra di loro che regolano o introducono discipline particolari.
E’ però legittimo (e sempre più frequente) che i conviventi concludano dei contratti di convivenza per
definire il loro regime patrimoniale.
Rapporti patrimoniali
tra i conviventi
Regime patrimoniale
(v. n. 5495 e s.)
regole previste nei
contratti di convivenza
(v. n. 5620 e s.)
A. Regime patrimoniale generale
generale
5495
La legge non detta alcuna regola circa il regime patrimoniale tra i conviventi.
Non sono applicabili per analogia le regole della comunione dei beni che governa il rapporto tra
coniugi.
La dottrina e la giurisprudenza ritengono però che ciascuno dei conviventi, in relazione alle proprie
sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, sia tenuto a contribuire ai bisogni
della famiglia, applicando per analogia la norma dettata per i coniugi (art. 143 c. 3 c.c.). La cassazione ha
infatti precisato che i contributi di un convivente all'altro vanno intesi come adempimenti che la coscienza
sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo, che comporta collaborazione e
assistenza morale e materiale (Cass. 22 gennaio 2014 n. 1277).
Si delinea in tal modo un regime patrimoniale c.d. primario.
Secondo parte della dottrina gli interessati non possono derogare a tale regime (un contratto di
convivenza non potrebbe imporre a un convivente in via esclusiva l’obbligo di mantenere la famiglia).
5497
Di seguito sono esaminate le regole che in alcuni casi la legge, ma più spesso la giurisprudenza e a volte
la dottrina applicano al patrimonio o ai rapporti patrimoniali tra conviventi.
a. Casa familiare
5503
I conviventi normalmente scelgono di abitare in una casa in cui si svolge la loro vita in comune.
Esaminiamo le regole applicabili in mancanza di accordi tra conviventi.
Precisiamo però che le più rilevanti controversie relative alla casa si verificano:
- in caso di cessazione della convivenza, specie con riguardo all’assegnazione della casa in presenza di figli
(v. n. 5848 e s.);
- in caso di morte di uno convivente: è infatti necessario distinguere in tal caso chi sia proprietario della
casa, o se essa è in locazione o se si tratta di una casa di edilizia popolare (v. n. 5909 e s.).
2. LA CONVIVENZA
2
5506
Casa di proprietà Quando la casa è di proprietà di uno solo dei conviventi, l’altro convivente (che
non è proprietario né titolare di altro diritto) è considerato detentore qualificato. Ha cioè un potere di
fatto sulla casa basato su un interesse proprio diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità
(Cass. 21 marzo 2013 n. 7214).
5508
Quando i conviventi vivono in una casa dove si svolge e si attua il loro programma di vita, il convivente
che non è proprietario non può essere considerato un ospite: ha diritto di restare nella casa e non può
essere estromesso dalla stessa in modo violento o clandestino. Sulla casa di abitazione, sorge infatti un
potere di fatto basato su di un interesse del convivente diverso, tale da assumere i connotati tipici di una
detenzione qualificata (Cass. 2 gennaio 2014 n. 7, Cass., 21 marzo 2013 n. 7214).
Se il convivente proprietario intende recuperare l’esclusiva disponibilità dell’immobile, l’altro
convivente deve essere avvisato e deve essergli concesso un termine congruo per trovare un’altra
sistemazione (Cass. 21 marzo 2013 n. 7214, Trib. Milano 18 febbraio 2014).
Può esercitare anche la tutela in via d’urgenza (Trib. Milano 7 maggio 2008).
Così ad esempio:
a) se il convivente proprietario estromette in modo violento o clandestino dalla abitazione il convivente non
proprietario, quest'ultimo può esperire l'azione di spoglio (Cass., 21 marzo 2013, n. 7214);
b) una donna abitava con il suo convivente nell’abitazione che questi aveva avuto in comodato gratuito dal
fratello. Quest’ultimo, approfittando del ricovero in ospedale del fratello convivente, cambia la serratura e si
introduce nell'appartamento, impedendo alla donna di rientrare in casa. La convivente promuove un giudizio
(vinto in tribunale, perso in appello) al termine del quale la cassazione affermato le ragioni della donna in
quanto, dato il rilievo sociale della famiglia di fatto, deve riconoscersi alla convivente un ruolo sempre più
simile alla moglie. Non è stata pertanto ritenuta legittima l'estromissione della convivente, violenta o
clandestina dall'unità abitativa (Cass. 2 gennaio 2014 n. 7).
5510
Il convivente esclusivo proprietario della casa familiare, al fine di tutelare l’altro convivente in caso di
propria morte (dato che il convivente superstite non eredità né potrebbe continuare a godere
dell’immobile che passa agli eredi, come precisato al n. 5912) può ricorrere ai seguenti rimedi:
- intestare la casa ad entrambi (in tal modo il convivente diventa comproprietario);
- costituire in favore del convivente un diritto reale di godimento (usufrutto o abitazione) .
La giurisprudenza conferma che è valido ed efficace il contratto con il quale un convivente costituisce a
favore dell’altro convivente:
- il diritto di usufrutto su un immobile senza corrispettivo alcuno, ove esso trovi il suo fondamento nella
convivenza stessa e nell'assetto che i conviventi intendono dare ai loro rapporti (Trib. Savona 7 marzo
2001);
- un diritto reale di abitazione sulla casa familiare (Trib. Palermo 3 febbraio 2002).
5515
Casa in locazione I conviventi o uno solo di essi possono stipulare un contratto di locazione avente
ad oggetto la casa familiare.
La giurisprudenza in caso di morte del convivente conduttore tutela il superstite (prevedendo suo il
subentro nel contratto), ma anche se il contratto è stipulato da entrambi il superstite può continuare il
rapporto. Approfondiamo tali ipotesi al n. 5921.
5520
Case popolari Per le abitazioni ad uso residenziale di proprietà degli istituti autonomi per le case
è riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente
al proprio coniuge (se risulti in regime di comunione dei beni) e in caso di rinunzia da parte
dell'assegnatario subentrano, con facoltà di rinunzia nel diritto all'acquisto nell'ordine: il coniuge
in regime di separazione dei beni, il convivente more uxorio purché la convivenza duri da
almeno 5 anni, i figli conviventi, i figli non conviventi (art. 1 c. 598 L. 266/2005).
5525
Usucapione Il convivente non proprietario non può acquistare la proprietà della casa familiare per
usucapione (Cass. 14 giugno 2012 n. 9786), in senso contrario si è ritenuto che il diritto di abitazione
sull'appartamento del convivente può essere usucapito dal convivente "more uxorio" del defunto
comproprietario dell'immobile per averne avuto il godimento esclusivo con il defunto per oltre vent'anni
(Trib. Torino 28 febbraio 2002).
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3. LA CONVIVENZA
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5530
Ristrutturazione della casa Un dato interessante riguarda il diritto alla detrazione dall’imposta
lorda prevista per le spese di ristrutturazione di un immobile (art.1 c. 1 L. 449/97). In questo caso la
situazione del convivente del proprietario dell’immobile è assimilata a quella del coniuge dell’intestatario
del bene, ma la condizione necessaria per ottenere la detrazione è la convivenza cominciata prima
dell’inizio dei lavori, che sta al contribuente dimostrare.
Il convivente deve ovviamente dimostrare di aver sostenuto le spese anche se per la ristrutturazione di
un immobile non di sua proprietà (Logli).
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b. Spese e acquisti durante la convivenza
5540
Spese I conviventi sopportano le spese della vita familiare, prestandosi reciproca assistenza materiale
e morale.
Tra i conviventi non esiste un dovere giuridico di mantenimento. Se quindi un convivente cessa di
partecipare alle spese familiari, l’altro non può obbligarlo a tale partecipazione.
5545
Se un convivente effettua spontaneamente una spesa non può chiederne la restituzione all’altro (App.
Genova 4 maggio 2005), ad esempio non sono ripetibili le spese di mantenimento, alloggio e vitto, offerti
al convivente per il periodo di tempo nel quale egli si è sia trasferito presso l'abitazione dell'altro
convivente (Trib. Napoli 27 gennaio 2005).
La restituzione può però essere richiesta se chi ha effettuato la spesa dimostra che essa è sproporzionate
al dovere morale di reciproca assistenza e alla capacità economica del convivente (Cass. 13 marzo 2003
n. 3713).
Le spese tra conviventi, seppur a titolo gratuito, non sono donazioni, perché manca il requisito della
volontà di donare (c.d. animus donandi). Può trattarsi di contratti gratuiti che potremmo definire “con causa
familiare” poiché giustificati dall’esistenza di una famiglia di fatto e di preesistenti doveri morali tra i
conviventi (Trib. Bologna 16 febbraio 2011).
5550
Acquisti E’ normale che i conviventi durante il periodo della convivenza procedano ad acquisti di beni
destinati ad un uso comune, come ad esempio un'automobile, una casa e i relativi arredi, altri beni mobili
(e gli esempi possono essere i più vari, da una bicicletta a uno strumento finanziario).
Esaminiamo di seguito le regole applicabili a tali acquisti in mancanza di un’apposita pattuizione tra i
conviventi contenuta nei contratti di convivenza (per la cui disciplina si rinvia al n. 5668).
L’esame delle attribuzioni patrimoniali fatte, una volta sciolta la convivenza: v. n. 5872 e s.
5553
Secondo la giurisprudenza maggioritaria gli acquisti effettuati da un convivente rimangono di proprietà
esclusiva del convivente che ha concluso l’acquisto. Ciò vale sia per beni immobili (App. Firenze 12
febbraio 1991, Trib. Pisa 20 gennaio 1988) che per i beni mobili o i mobili registrati (Trib. Palermo 3
settembre 2000; in senso contrario: Pret. Torino 17 marzo 1988).
E’ esclusa l’applicazione in via analogica delle norme in materia di comunione legale per i beni acquistati
durante il matrimonio dai coniugi (artt. 177 e s. c.c.).
5556
Se i conviventi acquistano in modo congiunto un bene (e quindi la contitolarità risulta nell’atto di
acquisto) allora il bene acquistato è di proprietà comune.
In caso di beni immobili è indispensabile un’intestazione formale a entrambi i conviventi nel contratto di
acquisto (App. Firenze 12 febbraio 1991).
Nel caso di beni mobili invece la situazione di comproprietà potrebbe desumersi dall’esame delle
circostanze in cui è maturato l’acquisto. La dottrina ipotizza una presunzione di comproprietà dei beni
mobili (Gazzoni).
Se un immobile acquistato durante la convivenza non è stato intestato a entrambi i conviventi, la relativa
contitolarità può essere riconosciuta solo se si dimostra che vi è stata una donazione indiretta,
un’interposizione reale di persona o l’adempimento spontaneo e consapevole di un’obbligazione naturale
(Trib. Pisa 20 gennaio 1988).
5560
Conto corrente Se i conviventi sono cointestatari di un conto corrente bancario, entrambi sono
comproprietari in parti uguali delle somme depositate (in applicazione dell’art. 1298 c.c.), ciò anche se
4. LA CONVIVENZA
4
viene fornita la prova che le somme depositate provengono esclusivamente dal reddito di uno solo
convivente.
Tali somme si considerano infatti depositate per sopperire ai bisogni comuni della famiglia e chi le ha
depositate non può chiederne la restituzione (Trib. Bolzano 20 gennaio 2000) se non nei limiti della
propria quota, a meno che non si dimostri la sproporzione tra le somme sborsate e i doveri morali e
sociali reciprocamente assunti dai conviventi (Trib. Monza 18 novembre 1999).
Quando invece il conto corrente non è cointestato e quindi uno dei conviventi è titolare e l’altro ha solo
la capacità di disporre (ha solo la firma sul conto), il titolare del conto può escludere l’atro convivente dal
conto corrente, senza necessità di autorizzazione.
5565
Versamenti di denaro I versamenti di denaro fatti da un convivente all'altro durante la convivenza
si devono intendere come adempimenti doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo ossia
come forme di collaborazione e di assistenza morale e materiale (anche se non esiste un obbligo giuridico
di legge come invece per i coniugi) (Cass. 22 gennaio 2014 n. 1277).
Va quindi esclusa la restituzione di tali somme al termine della convivenza a condizione che il versamento
risulti adeguato alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali di chi la
ha effettuata (Cass. 13 marzo 2003 n. 3713).
5568
Regali La giurisprudenza è divisa circa la disciplina da applicare ai regali fatti da un convivente all’altro
durante la convivenza.
Una prima tesi ritiene che i regali siano delle donazioni: il convivente può chiederne la restituzione (al
termine della convivenza), ma l’altro convivente può evitare la restituzione se prova che si tratta di una
liberalità d’uso, cioè che il regalo è stato fatto in un’occasione particolare (se rispecchia un uso o un
costume) e che è proporzionato alla capacità economica del convivente che effettua il regalo (Cass. 24
novembre 1998 n. 11894).
Una diversa tesi ritiene i regali delle liberalità d’uso, che anche se mancano i requisiti specifici
dell’occasione particolare e della proporzionalità alle condizioni economiche di chi effettua il regalo (Trib.
Palermo 3 settembre 1999, Pret. Torino 28 giugno 1993). Non è quindi possibile chiedere la restituzione
(la prestazione è cioè irripetibile). A differenza della donazione la liberalità d’uso non richiede una forma
particolare,.
La cassazione qualifica come una donazione il regalo di gioielli di rilevante valore effettuata a prescindere
da quelle “determinate occasioni” che il costume sociale normalmente festeggia, in quanto l’altra parte non
ha dato la prova che la situazione economica del donante era compatibile con la natura dei vari atti di
liberalità (Cass. 24 novembre 1998 n. 11894, Cass. 8 febbraio 1994 n. 1260).
4
c. Attività lavorativa in favore del convivente
5575
Il convivente può svolgere attività lavorativa in favore dell’altro convivente, sia come lavoratore
domestico (ossia, nel contesto familiare), sia nell’impresa familiare di quest’ultimo.
5578
Lavoro domestico Il convivente che svolge attività di lavoro domestico non può essere considerato
lavoratore subordinato, in quanto l’attività, che viene svolta per motivi di solidarietà ed affetto, consente
la partecipazione effettiva ed equa del convivente alle risorse della famiglia di fatto.
Il convivente può fornire la prova del vincolo di subordinazione dimostrando in modo rigoroso che il
rapporto è di natura meramente spirituale, affettiva e sessuale (Cass. 13 dicembre 1986 n. 7486, Cass.
19 dicembre 1994 n. 10927); in tal caso, il convivente ha diritto al trattamento economico e
previdenziale.
In ogni caso, la valutazione circa la natura del rapporto di lavoro è demandata al giudice ed è
insindacabile in cassazione (Cass. 15 marzo 2006 n. 5632).
Ad esempio , la domanda della ricorrente volta ad ottenere dagli eredi il trattamento economico a titolo di
lavoro domestico non corrispostole dal defunto convivente è stata rigettata, sulla base delle prove raccolte
che escludevano il vincolo di subordinazione ed attestavano, tra l’altro, che tra i due esisteva una relazione
sentimentale sfociata in una prolungata convivenza (Cass. 15 marzo 2006 n. 5632).
5. LA CONVIVENZA
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5581
Attività nell’impresa familiare Il convivente che svolge attività lavorativa all’interno
dell’impresa familiare non ha gli stessi diritti del coniuge (Cass. 29 novembre 2004 n. 22405, Cass. 18
ottobre 1976 n. 3585, che negano la possibilità di estendere in via analogica al convivente l’art. 230
bis c.c.).
Pertanto, non ha diritto:
- al mantenimento secondo le condizioni patrimoniali della famiglia;
- alla partecipazione agli utili dell'impresa, ai beni acquistati con essi ed agli incrementi, in proporzione
alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- alla partecipazione alle decisioni relative alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla
gestione dell'impresa.
Il lavoro del convivente nell’impresa familiare non può tuttavia presumersi gratuito ed il convivente
ha diritto ad essere retribuito.
5
d. Tutela del patrimonio
5588
Accanto alle forme tradizionali di tutela del patrimonio introdotte nel nostro ordinamento per essere
utilizzate nell’ambito della famiglia fondata sul matrimonio, si possono individuare forme di tutela più
ampie che non sono subordinate alla presenza di un particolare legame giuridico tra gli interessati e
quindi si possono adattare alla convivenza.
5590
Assicurazione sulla vita Dal momento che la famiglia di fatto dei conviventi non gode di forme di
tutela particolari in caso di morte di uno di essi, è sempre più frequente che i conviventi ricorrano al
contratto di assicurazione sulla vita come a una forma di assistenza e tutela privata.
Ciascuno dei conviventi può stipulare un’assicurazione sulla vita a favore dell’altro (art. 1920 c.c.).
A seconda dei casi, l’assicurazione sulla vita può rappresentare per il contraente una forma:
1) di garanzia di disponibilità per sé o per il convivente di una rendita o un capitale. La liquidazione
della prestazione può avvenire al verificarsi di un determinato evento (vita ad una certa data o morte,
oppure sopravvenuta invalidità o non autosufficienza), oppure alla scadenza prevista in polizza;
2) di pensione integrativa rispetto a quella garantita dal sistema pubblico, a favore di se stesso (v. n.
2670);
3) di gestione o tutela del patrimonio personale o familiare (attraverso i c.d. contratti assicurativo-finanziari:
v. n. 2750 e s.);
4) di tutela economica a favore del convivente il quale, in presenza di eredi legittimati, godrebbe solo di
della quota limitata dell’asse ereditario disposta a suo favore nel testamento.
L’impegno a sottoscrivere (anche reciprocamente) tale contratto di assicurazione può essere assunto nel
contratto di convivenza.
5593
Il capitale o la rendita derivanti dall’assicurazione sono esclusi dall’asse ereditario; sono insequestrabili
e impignorabili (divieto di azione esecutiva e cautelare: art. 1923 c. 1 c.c.).
La polizza così stipulata può essere revocata in qualsiasi momento finché l’assicurato è in vita.
Per approfondimenti si rinvia alla trattazione al n. 2550 e s.
5600
Trust I conviventi possono concludere un trust per pianificare la conservazione e l’eventuale
incremento del patrimonio e per garantire il benessere del convivente anche dopo la morte del
disponente. Esso può avere ad oggetto qualsiasi bene o diritto, oltre che un’azienda o partecipazioni
sociali.
Il patrimonio conferito in trust rientra comunque nella quota di legittima (successione necessaria);
pertanto, le attribuzioni ai beneficiari del trust non devono essere lesive delle quote di eredità riservate ai
legittimari.
Per approfondimenti si veda la trattazione ai n. 2230 e s.
e. Responsabilità civile
5618
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a
motore e di natanti, la legge prevede che il convivente non ha diritto ai risarcimento per i danni a cose
6. LA CONVIVENZA
6
(al pari del coniuge e dei parenti) (art. 129 D.Lgs. 209/2005). L’assicurazione obbligatoria deve infatti
tenere indenne il patrimonio dell’assicurato dalla pretesa risarcitoria della vittima, dunque il rischio non
sussiste, in teoria, se la vittima è convivente o parente.
6
B. Contratti di convivenza
5620
I conviventi possono regolare i propri rapporti economici e patrimoniali tramite la stipulazione di un
contratto c.d. “di convivenza” (detto anche patto o accordo di convivenza).
Il contratto è spesso concluso prima che abbia inizio la convivenza, per l'esigenza di programmarne lo
svolgimento, ma si può decidere di concluderlo durante lo svolgimento del rapporto o in circostanze
particolari (come quando si acquista un immobile o nell'ambito di una vicenda successoria).
Il contratto può essere utilizzato anche per regolamentare le conseguenze patrimoniali della cessazione
della convivenza.
Può prevedere anche sanzioni in caso di mancato rispetto delle obbligazioni assunte (mediante ad
esempio una clausola penale).
Non può invece regolare i loro rapporti personali, fatta eccezioni e per alcuni limitati aspetti inerenti i
rapporti personali (ad es. la designazione dell'amministratore di sostegno).
Lo scopo è di evitare liti future e fornire una certa sicurezza finanziaria al convivente economicamente
più debole.
Tali contratti devono rispettare alcuni requisiti di forma e la giurisprudenza ne ha confermato la liceità in
quanto la convivenza non contrasta con norme imperative, né con l’ordine pubblico, né con il buon
costume (Cass. 8 giugno 1993 n. 6381).
5625
Esaminiamo di seguito la caratteristiche dei contratti di convivenza, il loro oggetto, gli effetti e la loro
cessazione.
Molte indicazioni riportate di seguito sono tratte da indicazioni date da organismi notarili (in particolare
Consiglio Nazionale del Notariato e Federnotai) che hanno promosso la diffusione dei contratti di
convivenza, mettendo a disposizione anche formulari e documenti esplicativi.
a. Caratteristiche generali
5630
Chi li può concludere Tutte le persone che, legate da vincolo affettivo, decidono di vivere insieme
in modo stabile e non occasionale al di fuori del legame matrimoniale o perché è loro preclusa la
possibilità di sposarsi (si pensi a due conviventi dello stesso sesso o a persone già unite in matrimonio
ma per le quali non sia ancora intervenuta sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio) o perché non hanno intenzione di unirsi in matrimonio.
5633
Forma del contratto In generale si consiglia la redazione del contratto di convivenza in forma
scritta, al fine della prova. E’ altresì opportuno che il contratto abbia una data. Una scrittura privata
acquista data certa, ad esempio, con la notifica dell’atto tramite ufficiale giudiziario.
Si devono invece rispettare precisi requisiti formali, a pena di nullità, quando con il contratto:
- trasferisce la proprietà o un diritto su un immobile: è necessario l’atto pubblico o la scrittura privata
autenticata da un notaio;
- si stipula la donazione di un bene di valore: è necessario l’atto pubblico.
Il contratto deve essere redatto per atto pubblico da parte di un notaio quando contiene delle clausole
che prevedono una sproporzione tra le prestazioni che i conviventi si obbligano ad eseguire, in quanto
potrebbe configurarsi come un atto di donazione che sarebbe nullo in mancanza di detta forma (Oberto).
L’atto pubblico o la scrittura privata costituiscono un vantaggio per i contraenti in quanto costituiscono un
titolo esecutivo. Ciò significa che in caso di inadempimento l’interessato può promuovere direttamente un
procedimento esecutivo per l’adempimento degli obblighi indicati nel contartto.
5636
Documenti da presentare Se i conviventi ricorrono ad un notaio per stipulare un contratto di
convivenza, il Consiglio Nazionale del Notariato consiglia di presentare i seguenti documenti:
- documenti di identità (ad es. carta d'identità);
- tessere sanitarie per l'attribuzione del codice fiscale;
- certificati da cui risulta lo stato civile dei conviventi (stato libero, separazione legale, divorzio);
7. LA CONVIVENZA
7
- eventuali accordi e/o pronunce di separazione o divorzio che interessano uno o entrambi i soggetti
da cui potrebbero derivare obblighi e statuizioni tali da poter incidere sul contenuto dello
stipulando contratto di convivenza.
Devono poi essere presentati i documenti relativi ai beni, ai rapporti, alle situazioni che si intendono
disciplinare con il contratto di convivenza. in tal modo il notaio può disporre delle informazioni necessarie
o utili per la sua redazione.
Ad esempio se si vogliono disciplinare le modalità d’uso della casa adibita a residenza comune è necessaria
copia dell'atto di acquisto della casa, se di proprietà di uno o di entrambi i conviventi, o copia del contratto
di locazione, se detenuta in locazione.
5640
Durata del contratto Il contratto di convivenza può durare tanto quanto dura il rapporto di
convivenza. Si possono quindi subordinare gli effetti del contratto alla permanenza del rapporto.
Finita la convivenza gli accordi cessano di avere effetto in quanto essi presuppongono il permanere del
rapporto (si pensi agli accordi sulla partecipazione alle spese o circa l'acquisto dei beni).
E’ dubbio se sia possibile apporre un termine di durata in quanto si deve sempre rispettare il principio
inderogabile della libertà del convivente di svincolarsi ogni momento.
5643
Il contratto può contenere disposizioni destinate a produrre i loro effetti solo a partire dalla cessazione
del rapporto di convivenza, come nel caso in cui esso detti le modalità per definire i reciproci rapporti
patrimoniali conseguenti alla rottura della convivenza.
5646
Costi Non esiste un costo fisso per simili contratti, in quanto non si tratta di contratti standard a
contenuto prefissato, ma di contratti a contenuto "variabile", a seconda delle le esigenze e delle
aspettative dei conviventi.
Tutto quindi dipende da ciò che il contratto di convivenza in concreto regolamenta.
Lo stesso trattamento fiscale varia a seconda del tipo di accordi che vengono siglati (imposta di
registro o imposta di donazione per eventuali trasferimenti di beni o assunzioni di obbligazioni a titolo
gratuito).
7
b. Contenuto del contratto di convivenza
5652
I conviventi possono regolare contrattualmente i rapporti di natura patrimoniale e economica che
nascono durante la convivenza o a seguito della sua rottura.
In particolare è possibile disciplinare i seguenti aspetti (approfonditi nella trattazione che segue):
- le modalità d’uso della casa adibita a residenza comune;
- la partecipazione alle spese durante la convivenza;
- la proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza;
- il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei figli;
- i rapporti patrimoniali in caso di rottura della convivenza;
- le previsioni in caso di morte, malattia o incapacità di uno dei conviventi;
- l’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contenute nel contratto.
E’ invece in generale escluso che i conviventi possano regolare tramite contratto di convivenza i
propri diritti o rapporti personali, come meglio precisato al n. 5482.
5655
La indicazioni notarili e la dottrina (documento della Federnotai, Oberto) prospettano la possibilità di
introdurre nei contratti anche una regolamentazione del regime patrimoniale (che vada oltre la previsione
della comunione degli acquisti) attraverso la previsione di un trust. Questo istituto (esaminato al n. XX e
s.) può infatti assicurare le fonti di sostentamento della famiglia di fatto, finché essa è in atto, nonché la
tranquillità economica del convivente superstite, dopo la morte dell’altro convivente.
5658
Modalità di uso della casa I conviventi possono concordare le modalità di uso della casa adibita a
residenza comune, sia se essa è di proprietà di un convivente, sia quando la proprietà e comune, sia
infine quando essa è oggetto di di locazione.
E’ possibile per esempio attribuire ad un convivente il comodato, l’usufrutto o la proprietà della casa.
E’ possibile anche regolare il diritto di abitazione della casa. Se la casa è:
- in proprietà di uno o di entrambi i conviventi: si può attribuire a uno di essi un diritto di abitazione o il
comodato, sottoposto alla condizione risolutiva della rottura del rapporto di convivenza;
8. LA CONVIVENZA
8
- in locazione a nome di uno dei conviventi: si può prevedere la cessione del contratto di locazione,
sottoposto alla condizione sospensiva della rottura del rapporto di convivenza.
5661
Spese durante la convivenza Il contratto può stabilire in quale modo e misura ciascuno dei
conviventi partecipa alle spese derivanti dalla convivenza o dall'attività lavorativa domestica ed
extradomestica.
Generalmente le spese vengono ripartite equamente tra i conviventi, in relazione alle proprie sostanze
economiche e alla capacità di lavoro professionale e casalingo di ciascuno (in analogia a quanto previsto
per i coniugi dall’art. 143 c.c.). Ad esempio , un convivente può assumersi l’obbligo di mantenere l’altro
a fronte di una controprestazione che può essere una cessione di capitale, una prestazione di lavoro
domestico o la messa a disposizione di determinati beni.
Il convivente che ha contribuito in misura maggiore, a causa delle difficoltà lavorative dell’altro, non
può chiedere la restituzione delle maggiori somme destinate alla vita comune (Trib. Savona 29 giugno
2002).
Per la forma consigliata quando il contratto contiene prestazioni sproporzionate (v. n. 5633).
5663
I conviventi possono subordinare la validità del contratto alla effettiva continuazione della convivenza;
mentre è dubbia la validità della clausola che stabilisce una durata minima del contratto a prescindere
dalla durata della convivenza (quindi, anche in caso di rottura) (Oberto).
5668
Acquisti durante la convivenza I conviventi nel contratto possono concordare il regime dei beni
acquistati durante la convivenza (siano essi immobili, mobili, mobili registrati o titoli), in mancanza del
quale si applica la disciplina generale esaminata al n. 5550 e s.
5671
Possono scegliere un regime di comunione simile a quella della comunione legale tra coniugi,
prevedendo che tutti gli acquisti futuri effettuati da uno di essi debba considerarsi di comproprietà anche
dell’altro. Tra i conviventi però non si realizza una comunione legale (esclusiva prerogativa dei rapporti
tra i coniugi), ma un’ipotesi di comunione ordinaria.
In tal caso però se un solo convivente fa un acquisto di cui risulta unico titolare deve poi trasferire al
convivente la quota di sua spettanza affinché la situazione di contitolarità possa valere anche nei
confronti dei terzi. In contratto di convivenza non può infatti prevedere un meccanismo di acquisto
automatico in comunione come quello previsto per i coniugi (dagli artt. 159 e s. c.c., relativi al regime
della comunione legale dei beni).
C’è infatti una profonda differenza tra i due tipi di comunione:
- il coniuge in comunione legale non può disporre della propria quota senza il consenso dell’altro
coniuge, mentre nella comunione ordinaria ciascun convivente può vendere la propria quota
indipendentemente dal consenso dell’altro;
- nella comunione legale tra coniugi l’acquisto cade automaticamente in comunione ed è conoscibile dai
terzi, uno dei due coniugi non può infatti vendere all’insaputa dell’altro; nella comunione prevista dal
contratto di convivenza la comunione resta un accordo interno alla coppia di fatto non conoscibile dai
terzi; il convivente che risulta l’unico intestatario del bene può dunque venderlo all’insaputa dell’altro.
Se scelgono la comunione (dei beni o di determinati beni) possono attribuire a ciascuno dei conviventi quote
diverse di comproprietà: l’atto di acquisto deve sempre precisare la comproprietà e la relativa quota.
5675
Mantenimento del convivente I conviventi possono disciplinare un’obbligazione di
mantenimento, possono ad esempio obbligarsi alle seguenti reciproche prestazioni:
- un convivente si obbliga a prestare una somma di denaro (in un’unica soluzione o periodicamente) o si
obbliga a trasferire dei beni (immobili, mobili o anche titoli) o dei diritti (come ad es. diritti reali su beni
immobili),
- l’altro convivente si obbliga per tutta la durata della vita del primo a prestare determinati servizi che
possano assumere il contenuto più vario: assistenza morale, prestazioni di carattere alimentare, fornitura
di ogni genere di vestiario, conservazione dell’abitazione e suo mantenimento in condizioni di pulizia ed
igiene, assistenza medica con assunzione dei relativi costi.
Si ammette che un convivente si obblighi a mantenere l’altro senza pretendere nulla in cambio (in tal
caso l’atto è a titolo gratuito).
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9. LA CONVIVENZA
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5678
E’ anche possibile disciplinare le conseguenze dell’inadempimento da parte del convivente obbligato
ad esempio:
- mediante una clausola risolutiva espressa che prevede che l’inadempimento ha per effetto la risoluzione
di diritto del contratto se il creditore della prestazione comunica al debitore l’intenzione di avvalersi di tale
clausola;
- prevedendo la diffida ad adempiere entro un determinato termine, scaduto inutilmente il quale il
contratto deve intendersi risolto di diritto;
- prevedendo una penale a carico del soggetto inadempiente.
5681
Mantenimento, istruzione ed educazione dei figli Il contratto può regolamentare i rapporti
patrimoniali inerenti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, posto che incombe su entrambi i
genitori l'obbligo di mantenerli, istruirli ed educarli (art. 30 Cost.).
Si tratterebbe, comunque, di clausole sempre suscettibili di essere revocate e modificate se ciò fosse
richiesto al fine di perseguire l'interesse dei figli (da considerarsi sempre preminente rispetto all'interesse
dei conviventi al rispetto degli accordi tra gli stessi intervenuti).
5684
Previsioni in caso di rottura della convivenza I conviventi possono regolare le modalità di
cessazione e le conseguenze patrimoniali della rottura della convivenza (per causa diversa dalla morte),
con particolare riguardo all’ obbligo di mantenimento (mediante il versamento di una somma o di un
assegno), alla sorte della casa e alla sorte dei beni acquistati durante la convivenza.
5687
Si ritiene opportuno prevedere una formalità da cui si possa formalmente dedurre che è finito il
rapporto di convivenza; ad esempio si può prevedere che uno dei conviventi dia comunicazione all’altro
della fine della convivenza, in modo tale da poter avere un dato certo e formale da cui far discendere le
conseguenze giuridiche disciplinate dal contratto stesso.
5690
E’ possibile prevedere che un ex convivente debba versare all'altro una somma di denaro come forma
di aiuto per l’altro convivente che si trovi privo di reddito adeguato dopo la rottura della convivenza.
I conviventi possono disciplinare:
- l’ammontare: si può liberamente individuare l’importo da versare, facendo riferimento ad una
percentuale rispetto al reddito del soggetto che si obbliga al pagamento (come risultante dall'ultima
dichiarazione dei redditi);
- le modalità di pagamento (ad es. in un’unica soluzione o a rate);
- la durata: per quanto tempo continuare il pagamento (ad es. per un periodo pari a quello di durata della
convivenza;
- le concrete modalità di effettuazione del versamento (ad es. assegno circolare o bonifico bancario
diretto a un certo Iban).
5693
Il contratto può prevedere a quale degli ex conviventi deve attribuirsi il diritto di continuare ad abitare
nella casa in cui risiedeva la coppia (anche se il proprietario è uno solo dei conviventi e anche se la casa
è in locazione). La giurisprudenza considera valida una tale clausola (Trib. Palermo 3 febbraio 2002).
E’ possibile prevedere un periodo di tempo durante il quale l’ex convivente può continuare ad abitare
nella casa comune, fino a che non abbia trovato un nuovo alloggio
La previsione di una somma di denaro che costituisce una sanzione per l’abbandono (clausola penale) è
nulla, in quanto limita la libertà dei conviventi.
5696
E’ possibile decidere la sorte dei beni acquistati durante la convivenza. In mancanza di una disciplina
legale e data l’impossibilità di applicare le regole fissate per i coniugi, i conviventi possono introdurre una
apposita regolamentazione contrattuale. Ad esempio possono decidere che:
a) tutti i beni acquistati durante la convivenza sono comuni a entrambi;
b) ciascun convivente rimane proprietario esclusivo dei beni da lui acquistati durante la convivenza;
c) che tutti i beni per cui non vi sia documentazione o per i quali la documentazione non dimostra
l'appartenenza esclusiva, appartengono ad entrambi.
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10. LA CONVIVENZA
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Nel caso b) è possibile prevedere che i conviventi all'atto della stipula del contratto di convivenza formino un
inventario originario (che indichi i beni di appartenenza esclusiva di ciascuno) è poi possibile dettare delle
regole per modificare tale inventario giorno per giorno, registrando i mutamenti nella situazione
patrimoniale dei conviventi.
5700
Previsioni in caso di morte del convivente Fuori del caso della disposizione testamentaria, i
conviventi nei contratti di convivenza possono inserire delle clausole destinate ad operare in caso di
morte di uno di loro (c.d. clausole post mortem).
Esse sono valide se rispettano il divieto dei c.d. patti successori (previsto dall’art. 458 c.c.) Ad esempio
viola tale divieto la clausola attribuisce il diritto di abitazione sulla casa per il periodo successivo alla
morte di uno dei due conviventi.
Ad esempio uno dei conviventi può impegnarsi a concludere un contratto di assicurazione sulla vita a
favore del convivente che assicuri il pagamento di una somma di denaro, anche sotto forma di rendita
vitalizia o di vitalizio alimentare (ai sensi dell’art. 1875 c.c.) (Bonolini-Cattaneo).
5705
Previsioni in caso di malattia o incapacità Il contratto può contenere disposizioni relative alla
assistenza reciproca tra i conviventi in tutti i casi di malattia, bisogno o incapacità.
5708
Ciascuno dei conviventi in previsione di una propria eventuale futura situazione di incapacità, anche
parziale o temporanea può indicare l’altro convivente come amministratore di sostegno (art. 408 c.c.).
E’ possibile anche una designazione reciproca.
Tale indicazione può farsi anche fuori del contratto di convivenza, mediante atto redatto o autenticato da
un notaio (atto pubblico o scrittura privata autenticata)
E’ possibile contestualmente dettare alcune direttive in linea con le personali aspirazioni della persona che
effettua la designazione, affinché vengano tenute in debito conto dal giudice e siano recepite nel decreto
di nomina dell'amministratore di sostegno.
Ad esempio, si può disporre che l'amministratore di sostegno compia ogni atto di gestione e assistenza
sanitaria, rilasci gli occorrenti consensi informati e provveda ai necessari interventi terapeutici; viceversa, in
ipotesi di malattia allo stato terminale oppure in caso di malattia o di lesione che impediscano una normale
vita di relazione e che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali, si può
disporre che l'amministratore di sostegno richieda che la persona assistita non sia sottoposta ad alcun
trattamento terapeutico, con particolare riguardo all'idratazione e alla sua alimentazione forzata e artificiale.
5711
Nel contratto si può inserire una pattuizione per effetto della quale uno dei conviventi (o un terzo) si
impegna, verso il soggetto beneficiario, a eseguire direttamente o a garantire (mediante personale
professionale di comprovata competenza ed esperienza) ogni assistenza morale o materiale, e così le
occorrenti prestazioni cure mediche e assistenza domiciliare specialistica o generica (c.d. vitalizio
assistenziale).
Si può prevedere ad esempio la fornitura di vitto e di generi alimentari e la fornitura di vestiario, la pulizia
e la manutenzione ordinaria dell'appartamento dove il beneficiario vive, la fornitura di medicine, di articoli
sanitari e, in genere, di tutto quanto occorre per un'adeguata assistenza medica e sanitaria.
5713
Il contratto può prevedere che in caso di infortunio o di futura malattia fisica o psichica che
comprometta la capacità di intendere e di volere, un convivente attribuisca all'altro:
- la facoltà di assistenza, sia nella casa in cui la convivenza si svolge sia in qualsiasi struttura di cura,
privata o pubblica, ove vi sia necessità o opportunità di ricovero, e ogni diritto di visita;
- ogni più ampia facoltà di delega (anche per il consenso ai trattamenti dei dati personali, in base
all'articolo 82 del decreto legislativo 196/2003) per conoscere ogni dato o informazione, anche sensibile,
riguardante lo stato di salute, le cure e le terapie cui il convivente sia sottoposto.
5716
Clausole in caso di inadempimento delle obbligazioni I conviventi possono prevedere nel
contratto delle clausole penali che hanno lo scopo di sanzionare il convivente che non adempie
spontaneamente alle obbligazioni assunte nel contratto di convivenza.
Tali clausole sono valide a condizione che non incidono su diritti personali dei conviventi, menomandone
gravemente la libertà.
Ad esempio :
- la clausola con cui i conviventi sanzionano la violazione dell’obbligo di fedeltà o la rottura della convivenza
prima di una certa data è nulla;
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11. LA CONVIVENZA
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- è valida la clausola che sanziona l’inadempimento di uno dei conviventi dell’obbligo di concedere il diritto di
abitazione sulla casa utilizzata dalla coppia o sulla ripartizione delle spese durante la convivenza.
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c. Effetti nei confronti delle parti e dei terzi
5720
Dal contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno
sottoscritto.
Ovviamente gli accordi contenuti in un contratto di convivenza hanno valore limitato alle parti che
hanno stipulato tali accordi, escluso ogni effetto nei confronti di terzi (in applicazione del principio
generale che regola gli effetti di ogni contratto, quale sancito dall'art. 1372 c.c.).
Su come opera ad esempio per i terzi il regime di comunione dei beni previsto in un contratto di
convivenza: v. n. 5671.
5723
La violazione degli obblighi assunti con il contratto di convivenza legittima l'altra parte a rivolgersi al
giudice per ottenere quanto le spetta (ad esempio se è previsto che i beni acquistati durante la
convivenza debbono ritenersi di proprietà comune, se chi, singolarmente, ha acquistato un bene non
provvede, nei termini dell'accordo, a perfezionare l'atto di trasferimento al partner della quota di una
metà, quest'ultimo potrà chiedere al Giudice la cd. esecuzione in forma specifica, ossia l'emissione di una
sentenza che produca gli stessi effetti dell'atto traslativo non stipulato).
d. Cessazione del contratto di convivenza
5726
In applicazione delle norme generali dettate per i contratti, i conviventi possono porre fine al contratto
per mutuo consenso (grazie ad un nuovo accordo che risolve il contratto in essere).
Ciascuno dei conviventi può inoltre chiedere la risoluzione del contratto:
1. in caso di inadempimento dell'altro convivente, purché non di scarsa importanza (artt. 1453 e segg.
c.c.);
2. in caso sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta (artt. 1463 e s. c.c.);
3. in caso di prestazione divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed
imprevedibili (artt. 1467 e s. c.c.).
5729
I due conviventi possono in generale recedere dal contratto di convivenza (art. 1373 c.c.).
Si ritiene possibile subordinare il recesso al verificarsi di determinati eventi o condizioni, così come si
potrebbe subordinare il recesso al pagamento all'altra parte di un corrispettivo (la cd. "caparra
penitenziale").
E’ dubbio fino a che punto le parti possono vincolarsi sulla durata