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1
Fiscalità, welfare e famiglia
di Sonia Tripaldi
Bologna, 23 maggio 2017
LA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI 2017
2
Gli argomenti
La legge Cirinnà
Unioni civili e convivenze di fatto.
Riflessi fiscali della legge
Deduzioni e detrazioni per le persone
fisiche
L’impresa familiare
Il trust «dopo di noi»
3
Legge 20/5/2016 (cd. legge Cirinnà)
Istituisce l’unione civile tra persone dello stesso
sesso quale specifica formazione sociale ai sensi
degli artt. 2 e 3 della Costituzione.
Disciplina le convivenze di fatto.
4
Le Unioni civili
Le unioni civili sono definite “specifica formazione
sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della
Costituzione” e sono costituite, in assenza di cause
impeditive di cui all’art. 1, comma 4, da «due
persone maggiorenni dello stesso sesso...
(omissis) ... mediante dichiarazione di fronte
all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due
testimoni».
5
Unioni civili (art. 1, comma 13)
«Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione
patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In
materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la
stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli
articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti
non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti
dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le
disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo
VI del titolo VI del libro primo del codice civile.» (art. 1,
comma 13)
6
Unioni civili (art. 1, comma 20)
«Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le
disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o
termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli
atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti
amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano
anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra
persone dello stesso sesso.
La disposizione di cui al periodo precedente non si applica
alle norme del codice civile non richiamate espressamente
nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla
legge 4 maggio 1983, n.184.
Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di
adozione dalle norme vigenti.» (art. 1, comma 20)
7
Le convivenze di fatto
Le convivenze di fatto consistono in unioni stabili
tra due persone maggiorenni, legate da vincoli
affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale
e materiale, non vincolate da rapporti di
parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
un’unione civile.
8
Le convivenze di fatto
La convivenza è giuridicamente rilevante laddove
essa si instauri
• tra due persone maggiorenni (dello stesso sesso
o di sesso diverso);
• unite stabilmente da legami affettivi di coppia e
di reciproca assistenza morale e materiale;
• coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso
comune (ai sensi dell’art. 4 d.p.r. 223/1989);
• tra loro non vincolate da rapporti di parentela,
affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione
civile.
9
Le convivenze di fatto (art. 1, c.50)
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti
patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la
sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Possono essere stipulati da tutte le persone che, legate da vincolo
affettivo, decidono di vivere insieme stabilmente (c.d. convivenza
more uxorio). Più precisamente, ci si riferisce all’unione di vita
stabile tra due persone legate da affetto che decidono di vivere
insieme al di fuori del legame matrimoniale o perché è loro
preclusa la possibilità di sposarsi (ad esempio, due conviventi dello
stesso sesso) o perché è loro precisa volontà quella di non
soggiacere al vincolo matrimoniale.
10
Conseguenze
La legge equipara al vincolo giuridico derivante dal
matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, fatte salve le
previsioni del codice civile non richiamate espressamente
e quelle della legge sull’adozione (L. n. 184 del 1983)
L’assimilazione coniuge/partner opera solo nel caso delle
unioni civili. Tale assimilazione non sussiste nei casi di
convivenza.
11
La dichiarazione congiunta
le istruzioni al modello 730
Se entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nel precedente
paragrafo “Chi può presentare il modello 730” e almeno uno dei due può
utilizzare il modello 730, i coniugi possono presentare il modello 730 in
forma congiunta. Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si
presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i
minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della
presentazione della dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione
congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come
sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione,
oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.
12
La dichiarazione congiunta
Dichiarazione
congiunta
convivenza more uxorio
per tassare i redditi propri e
quelli del coniuge (o del/la
compagno/a unito/a civilmente)
persone incapaci - compresi i
minori
nel caso di decesso di uno dei
coniugi/uniti civilmente avvenuto
prima della presentazione della
dichiarazione dei redditi.
NONO
NO
NO
SI
13
Detrazioni per familiari a carico
Detrazioni per
familiari a carico
Uniti civilmente
Figli del partner
L’estensione con riferimento al partner “unito civilmente”
rileva solo in capo al partner dello stesso sesso.
Non rileva per il figlio eventualmente a carico di uno dei
due partner.
14
La separazione
La cessazione del vincolo unitivo, così come nel matrimonio,
comporta l’obbligo per una delle due parti di somministrare
periodicamente un assegno di mantenimento. Ciò ai fini fiscali
ha l’effetto di rendere applicabile l’art. 10, comma 1, lett. c) del
TUIR, laddove si prevede la deduzione dal reddito
complessivo del soggetto erogante dell’assegno di
mantenimento per il coniuge in conseguenza di
separazione/divorzio. Specularmente, nei confronti del
soggetto percettore troverà applicazione l’art. 50, comma 1,
lett. i) del TUIR, laddove è disposto che queste erogazioni
rientrino nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente.
15
Separazione
In occasione della separazione personale (o del divorzio)
i coniugi si possono impegnare con negozi che
presentano una caratterizzazione specifica costituita
dalla loro connessione con situazioni riguardanti la
condizione familiare del soggetto (nella sua fase
patologica), che costituisce l’elemento qualificante degli
accordi traslativi in esame.
Regole
generali
Autonomia privata nel
diritto di famiglia
16
Le regole generali
Art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir
Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili
nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente
«gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di
quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di
separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento
del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella
misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria»
(cfr. circolare n. 7/2017)
17
Assegno «una tantum»
L’assegno corrisposto in un'unica soluzione, ai sensi dell'art.
5, comma 8, della legge n. 898 del 1970, all'ex coniuge,
NON è DEDUCIBILE, non solo perché si tratta di norma
agevolativa, non suscettibile di estensione, ma anche
perché l'assegno periodico e l'attribuzione "una tantum"
(pure se rateizzata) costituiscono forme di adempimento
dell'obbligo a carico del divorziato differenti per natura
giuridica, struttura e finalità.
18
Articolo 19 legge n. 74/1987
Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al
procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti
anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la
corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5
e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti
dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
19
Articolo 19 legge n. 74/1987
Regime esentativo è applicabile a:
Atti giudiziari di scioglimento del matrimonio o di separazione
personale.
Atti che i coniugi pongono in essere sotto il controllo del
giudice per regolare i rapporti patrimoniali anche quando
hanno ad oggetto disposizioni negoziali in favore dei figli
(circolari 27/2012 e 18/2013)
20
Questioni pratiche
Regime esentativo non è applicabile agli accordi tra genitori
ex conviventi.
Regime esentativo applicabile anche quando il provvedimento
di scioglimento è emesso da un’autorità giudiziaria estera
21
Impresa familiare
Nelle unioni civili si applicano le stesse disposizioni del
codice civile previste per i coniugi nell’ambito dell’impresa
familiare.
Per le convivenze delle coppie di fatto è stata inserita nella
legge una specifica norma che regolamenta la partecipazione
agli utili.
22
Impresa familiare
All’interno dell’unione civile, che riguarda persone dello
stesso sesso, le regole sono le stesse previste per i coniugi
sposati, art. 1 comma 13, che riguarda il regime patrimoniale
applicabile, che nell’ultimo capoverso prevede l’applicazione
delle «disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo
VI del titolo VI del libro primo del codice civile».
23
Impresa familiare
Fra queste, è compreso l’articolo 230 bis, che regolamenta
appunto l’impresa familiare, in base al quale:
«salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare
che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella
famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento
secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa
agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi
nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine
all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del
lavoro prestato».
24
Impresa familiare
Per quanto riguarda invece le convivenze di fatto, il comma
46 della legge introduce l’articolo 230 ter al codice civile,
formulato nel modo seguente:
«al convivente di fatto che presti stabilmente la propria
opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una
partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni
acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche
in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il
diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi
esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».
25
Coniugi ed uniti civilmente
 Possibilità di presentare il 730 congiunto
 Detrazione per coniuge a carico
 Detrazionededuzione fiscali di spese per
coniuge a carico
 Agevolazioni fiscali per welfare aziendale
 Agevolazioni fiscali per l’abitazione principale
 Possibilità di gestire un’azienda coniugale o
un’impresa familiare
 Applicabilità delle norme sul fondo
patrimoniale.
26
La legge «dopo di noi»
la Legge Dopo di Noi, contiene alcune norme, anche fiscali, in
materia di assistenza in favore delle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare.
Ha previsto nuove disposizioni civilistiche in materia di trust,
introducendo, tra l'altro, nel sistema giuridico italiano un
peculiare "contratto di affidamento fiduciario".
27
La legge «dopo di noi»
L'articolo 6, comma 2, della legge disciplina un tipo di trust
avente come "finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e
l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle
quali sono istituiti" e tale finalità deve essere espressamente
indicata nell'atto istitutivo.
Il successivo comma 3, inoltre, prevede che il trust rispetti,
congiuntamente, tutta una serie di condizioni.
28
Il trust «dopo di noi»
Ai fini fiscali, la Legge Dopo di Noi stabilisce un trattamento
di favore ai fini dell'imposizione indiretta allo scopo di non
gravare di alcun tributo indiretto il patrimonio che dovrà
assolvere ai bisogni del beneficiario, spostando
temporalmente il carico tributario, in caso di trasferimento del
patrimonio residuo a favore di soggetti diversi rispetto a
coloro che hanno istituito il trust, ad un momento successivo
ovvero quando verrà meno l'esigenza di assistenza, a seguito
della morte del disabile (cfr. articolo 6, commi 1, 4, 5, 7, 8 e
9).
29
Il trust «dopo di noi» decorrenza agevolazione
Il comma 9 dell'articolo 6 dispone che, a decorrere dal
periodo d'imposta 2016, alle erogazioni liberali, alle donazioni
e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti
dei trust ovvero dei fondi speciali istituiti in favore delle
persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare, si
applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Il successivo comma 10 dispone, invece, che "le agevolazioni
di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano dal 1° gennaio 2017"
e il comma 11 che "con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità di attuazione del presente articolo".
30
Il trust «dopo di noi» decorrenza agevolazione
La mancata attuazione dei suddetti decreti è stata esaminata
dalla XII Commissione Permanente (Affari Sociali) che, in
data 30 marzo 2017, a seguito dell'interrogazione a risposta
in commissione n. 5-10627, ha precisato che "le previsioni
normative di cui trattasi non necessitino dell'emanazione di
apposite disposizioni attuative".
Pertanto la disciplina fiscale ivi prevista è di evidente ed
immediata applicazione.
31
Il trust «dopo di noi»: un caso pratico
Il Trust è istituito a favore di un soggetto affetto da grave
disabilità che, finché in vita, godrà delle attività assistenziali
necessarie a garantire la cura e il soddisfacimento dei propri
bisogni di vita. La realizzazione da parte del Trust di tali
attività assistenziali ne costituiscono scopo e finalità esclusiva
in base alla atto istitutivo. Il Trust è irrevocabile e terminerà
alla data del decesso del beneficiario.
Nel caso esaminato il soggetto disabile non può
correttamente qualificarsi in senso giuridico come beneficiario
dei beni del trust in questione quanto, piuttosto,
dell'assistenza in cui risiede lo scopo "esclusivo" della
costituzione del Trust stesso. Ne consegue che il trust in
esame rientra tra la categoria dei trust "opachi" i cui redditi
prodotti sono tassati direttamente in capo al Trust.

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Novità della dichiarazione redditi - Fiscalità, welfare e famiglia

  • 1. 1 Fiscalità, welfare e famiglia di Sonia Tripaldi Bologna, 23 maggio 2017 LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017
  • 2. 2 Gli argomenti La legge Cirinnà Unioni civili e convivenze di fatto. Riflessi fiscali della legge Deduzioni e detrazioni per le persone fisiche L’impresa familiare Il trust «dopo di noi»
  • 3. 3 Legge 20/5/2016 (cd. legge Cirinnà) Istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione. Disciplina le convivenze di fatto.
  • 4. 4 Le Unioni civili Le unioni civili sono definite “specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione” e sono costituite, in assenza di cause impeditive di cui all’art. 1, comma 4, da «due persone maggiorenni dello stesso sesso... (omissis) ... mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».
  • 5. 5 Unioni civili (art. 1, comma 13) «Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.» (art. 1, comma 13)
  • 6. 6 Unioni civili (art. 1, comma 20) «Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.» (art. 1, comma 20)
  • 7. 7 Le convivenze di fatto Le convivenze di fatto consistono in unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
  • 8. 8 Le convivenze di fatto La convivenza è giuridicamente rilevante laddove essa si instauri • tra due persone maggiorenni (dello stesso sesso o di sesso diverso); • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale; • coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (ai sensi dell’art. 4 d.p.r. 223/1989); • tra loro non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
  • 9. 9 Le convivenze di fatto (art. 1, c.50) I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Possono essere stipulati da tutte le persone che, legate da vincolo affettivo, decidono di vivere insieme stabilmente (c.d. convivenza more uxorio). Più precisamente, ci si riferisce all’unione di vita stabile tra due persone legate da affetto che decidono di vivere insieme al di fuori del legame matrimoniale o perché è loro preclusa la possibilità di sposarsi (ad esempio, due conviventi dello stesso sesso) o perché è loro precisa volontà quella di non soggiacere al vincolo matrimoniale.
  • 10. 10 Conseguenze La legge equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione (L. n. 184 del 1983) L’assimilazione coniuge/partner opera solo nel caso delle unioni civili. Tale assimilazione non sussiste nei casi di convivenza.
  • 11. 11 La dichiarazione congiunta le istruzioni al modello 730 Se entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nel precedente paragrafo “Chi può presentare il modello 730” e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, i coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta. Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.
  • 12. 12 La dichiarazione congiunta Dichiarazione congiunta convivenza more uxorio per tassare i redditi propri e quelli del coniuge (o del/la compagno/a unito/a civilmente) persone incapaci - compresi i minori nel caso di decesso di uno dei coniugi/uniti civilmente avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. NONO NO NO SI
  • 13. 13 Detrazioni per familiari a carico Detrazioni per familiari a carico Uniti civilmente Figli del partner L’estensione con riferimento al partner “unito civilmente” rileva solo in capo al partner dello stesso sesso. Non rileva per il figlio eventualmente a carico di uno dei due partner.
  • 14. 14 La separazione La cessazione del vincolo unitivo, così come nel matrimonio, comporta l’obbligo per una delle due parti di somministrare periodicamente un assegno di mantenimento. Ciò ai fini fiscali ha l’effetto di rendere applicabile l’art. 10, comma 1, lett. c) del TUIR, laddove si prevede la deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogante dell’assegno di mantenimento per il coniuge in conseguenza di separazione/divorzio. Specularmente, nei confronti del soggetto percettore troverà applicazione l’art. 50, comma 1, lett. i) del TUIR, laddove è disposto che queste erogazioni rientrino nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
  • 15. 15 Separazione In occasione della separazione personale (o del divorzio) i coniugi si possono impegnare con negozi che presentano una caratterizzazione specifica costituita dalla loro connessione con situazioni riguardanti la condizione familiare del soggetto (nella sua fase patologica), che costituisce l’elemento qualificante degli accordi traslativi in esame. Regole generali Autonomia privata nel diritto di famiglia
  • 16. 16 Le regole generali Art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente «gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria» (cfr. circolare n. 7/2017)
  • 17. 17 Assegno «una tantum» L’assegno corrisposto in un'unica soluzione, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge n. 898 del 1970, all'ex coniuge, NON è DEDUCIBILE, non solo perché si tratta di norma agevolativa, non suscettibile di estensione, ma anche perché l'assegno periodico e l'attribuzione "una tantum" (pure se rateizzata) costituiscono forme di adempimento dell'obbligo a carico del divorziato differenti per natura giuridica, struttura e finalità.
  • 18. 18 Articolo 19 legge n. 74/1987 Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
  • 19. 19 Articolo 19 legge n. 74/1987 Regime esentativo è applicabile a: Atti giudiziari di scioglimento del matrimonio o di separazione personale. Atti che i coniugi pongono in essere sotto il controllo del giudice per regolare i rapporti patrimoniali anche quando hanno ad oggetto disposizioni negoziali in favore dei figli (circolari 27/2012 e 18/2013)
  • 20. 20 Questioni pratiche Regime esentativo non è applicabile agli accordi tra genitori ex conviventi. Regime esentativo applicabile anche quando il provvedimento di scioglimento è emesso da un’autorità giudiziaria estera
  • 21. 21 Impresa familiare Nelle unioni civili si applicano le stesse disposizioni del codice civile previste per i coniugi nell’ambito dell’impresa familiare. Per le convivenze delle coppie di fatto è stata inserita nella legge una specifica norma che regolamenta la partecipazione agli utili.
  • 22. 22 Impresa familiare All’interno dell’unione civile, che riguarda persone dello stesso sesso, le regole sono le stesse previste per i coniugi sposati, art. 1 comma 13, che riguarda il regime patrimoniale applicabile, che nell’ultimo capoverso prevede l’applicazione delle «disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile».
  • 23. 23 Impresa familiare Fra queste, è compreso l’articolo 230 bis, che regolamenta appunto l’impresa familiare, in base al quale: «salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato».
  • 24. 24 Impresa familiare Per quanto riguarda invece le convivenze di fatto, il comma 46 della legge introduce l’articolo 230 ter al codice civile, formulato nel modo seguente: «al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».
  • 25. 25 Coniugi ed uniti civilmente  Possibilità di presentare il 730 congiunto  Detrazione per coniuge a carico  Detrazionededuzione fiscali di spese per coniuge a carico  Agevolazioni fiscali per welfare aziendale  Agevolazioni fiscali per l’abitazione principale  Possibilità di gestire un’azienda coniugale o un’impresa familiare  Applicabilità delle norme sul fondo patrimoniale.
  • 26. 26 La legge «dopo di noi» la Legge Dopo di Noi, contiene alcune norme, anche fiscali, in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Ha previsto nuove disposizioni civilistiche in materia di trust, introducendo, tra l'altro, nel sistema giuridico italiano un peculiare "contratto di affidamento fiduciario".
  • 27. 27 La legge «dopo di noi» L'articolo 6, comma 2, della legge disciplina un tipo di trust avente come "finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti" e tale finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo. Il successivo comma 3, inoltre, prevede che il trust rispetti, congiuntamente, tutta una serie di condizioni.
  • 28. 28 Il trust «dopo di noi» Ai fini fiscali, la Legge Dopo di Noi stabilisce un trattamento di favore ai fini dell'imposizione indiretta allo scopo di non gravare di alcun tributo indiretto il patrimonio che dovrà assolvere ai bisogni del beneficiario, spostando temporalmente il carico tributario, in caso di trasferimento del patrimonio residuo a favore di soggetti diversi rispetto a coloro che hanno istituito il trust, ad un momento successivo ovvero quando verrà meno l'esigenza di assistenza, a seguito della morte del disabile (cfr. articolo 6, commi 1, 4, 5, 7, 8 e 9).
  • 29. 29 Il trust «dopo di noi» decorrenza agevolazione Il comma 9 dell'articolo 6 dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust ovvero dei fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il successivo comma 10 dispone, invece, che "le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano dal 1° gennaio 2017" e il comma 11 che "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo".
  • 30. 30 Il trust «dopo di noi» decorrenza agevolazione La mancata attuazione dei suddetti decreti è stata esaminata dalla XII Commissione Permanente (Affari Sociali) che, in data 30 marzo 2017, a seguito dell'interrogazione a risposta in commissione n. 5-10627, ha precisato che "le previsioni normative di cui trattasi non necessitino dell'emanazione di apposite disposizioni attuative". Pertanto la disciplina fiscale ivi prevista è di evidente ed immediata applicazione.
  • 31. 31 Il trust «dopo di noi»: un caso pratico Il Trust è istituito a favore di un soggetto affetto da grave disabilità che, finché in vita, godrà delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e il soddisfacimento dei propri bisogni di vita. La realizzazione da parte del Trust di tali attività assistenziali ne costituiscono scopo e finalità esclusiva in base alla atto istitutivo. Il Trust è irrevocabile e terminerà alla data del decesso del beneficiario. Nel caso esaminato il soggetto disabile non può correttamente qualificarsi in senso giuridico come beneficiario dei beni del trust in questione quanto, piuttosto, dell'assistenza in cui risiede lo scopo "esclusivo" della costituzione del Trust stesso. Ne consegue che il trust in esame rientra tra la categoria dei trust "opachi" i cui redditi prodotti sono tassati direttamente in capo al Trust.