Avv. patrizia giannini.mediazione familiare mediazione civile - università ...
CASO PRATICO : PATTO DI FAMIGLIA
1. M E D I A Z I O N E C I V I L E
IL CASO
Dopo il patto di famiglia, violata la legittima del figlio
A CURA DI NICOLA SOLDATI
Cinque società, un padre, due figli, la stipulazione di un patto di famiglia con il
trasferimento di tutte le partecipazioni societarie al figlio, l’apertura del testamento del
padre con l’assegnazione di tutti i beni alla figlia. La questione: la determinazione del
valore delle quote del patto di famiglia e l’eventuale conguaglio alla figlia. L’apertura del
testamento, la determinazione del valore dei beni alla figlia e la violazione della quota di
legittima del figlio. La scelta di utilizzare la mediazione per risolvere la vertenza.
Le parti Mediatore: Nicola Bianchi
coinvolte Attore: Rosa Rossi, assistita dall’avvocato Scotti
Convenuto: Mario Rossi, assistita dall’avvocato Franchi
I riferimenti Codice civile - Articoli 768-bis e sexies - Del patto di famiglia
normativi
Articolo Nozione. È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in
768-bis materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore
trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce,
in tutto o in parte, le proprie quote, a uno o più discendenti.
Articolo Rapporti con i terzi. All’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri
768-sexies legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del
contratto stesso il pagamento della somma prevista dal comma 2 dell’articolo 768-quater,
aumentata degli interessi legali.
L’inosservanza delle disposizioni del comma 1 costituisce motivo di impugnazione ai sensi
dell’articolo 768-quinquies.
Codice civile - Articoli 553 e 557 - Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
Articolo 554 Riduzione delle disposizioni testamentarie. Le disposizioni testamentarie eccedenti la
quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota
medesima.
Articolo 557 Soggetti che possono chiedere la riduzione. La riduzione delle donazioni e delle disposizio-
ni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro
eredi o aventi causa.
Essi non possono rinunciare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione
espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono
chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto
alla riduzione ha accettato con il beneficio d’inventario.
P
resso la sede dell’Organismo di conciliazione XY, il mediatore, Nicola Bianchi,
riceve il dottor Mario Rossi, destinatario delle partecipazioni di “Alfa Srl”,
“Beta Srl”, “Gamma Srl”, “Delta Srl” e “Epsilon Srl” con il proprio avvocato,
Franchi, e l’avvocato Scotti insieme alla sua assistita, signora Rosa Rossi, la quale ha
presentato la domanda di mediazione.
1a fase: Discorso introduttivo del mediatore
Il saluto Il mediatore saluta le parti e le ringrazia per avere deciso di tentare di trovare una
del mediatore soluzione negoziata alla questione che le divide; si presenta e informa i presenti di
essere stato nominato dall’Organismo per svolgere il presente tentativo di mediazione.
Si sofferma anche sulla propria imparzialità, ovvero sul fatto che non propende per
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nessuna delle parti, sulla neutralità, ossia che non ha alcun interesse nei confronti L’imparzialità
della risoluzione della controversia né in un senso né in un altro, e, infine, sulla
propria indipendenza rispetto a entrambe, non avendo rapporti di lavoro o personali
o di parentela con nessuna delle due.
Prosegue, spiegando che il suo ruolo non è quello di decidere la questione, ma
La spiegazione
piuttosto di aiutare le parti a comunicare, affinché insieme possano accordarsi sul-
del ruolo
l’assetto da dare ai propri interessi in futuro.
Al mediatore spetta il compito di garantire la possibilità di chiarire la propria posizio- I compiti
ne rispetto al problema, di esplorare bisogni e interessi sottostanti alle richieste avanza- del mediatore
te, di spingerli a ipotizzare il maggior numero di opzioni e di aiutarli, infine, a scegliere
l’opzione o la combinazione di opzioni che entrambi riterranno più adatte per risolve-
re la questione che li divide.
Tuttavia, il mediatore ricorda che, qualora le parti non dovessero addivenire a un Le avvertenze
accordo, al termine della procedura, egli stesso, qualora lo ritenga opportuno o le e le possibilità
parti glielo chiedano, potrà formulare per iscritto una proposta di soluzione e le della proposta
parti avranno sette giorni a propria disposizione per accettarla o meno. In caso di
rifiuto, la proposta del mediatore, sottoscritta dallo stesso mediatore e dalle parti,
confluirà in un documento affinché il giudice possa tenerne conto nel successivo
eventuale giudizio, per la determinazione delle spese.
Il mediatore ricorda, inoltre, che l’intero procedimento è riservato e che le dichiara- La riservatezza
zioni o le informazioni acquisite nello stesso non potranno essere utilizzate nell’even-
tuale successivo giudizio, salvo consenso della parte dalla quale provengono. Ugual-
mente il mediatore rammenta alle parti che il suo intervento è tutelato dal segreto
professionale e che quindi egli non potrà essere chiamato come testimone nel corso
di un eventuale successivo giudizio.
Le fasi
Il mediatore descrive, quindi, la procedura, informando le parti che, ascoltata la della mediazione
prospettazione del caso compiuta dai rispettivi legali, approfondirà l’analisi poi con
domande alle parti e/o ai legali stessi. Se lo riterrà opportuno, dividerà le parti per
svolgere uno o più incontri individuali, di uguale durata con ciascuna di esse, nel
corso dei quali quanto verrà riferito da ciascuna parte sarà assolutamente riservato e
il mediatore potrà comunicarlo all’altra parte solo se espressamente autorizzato in tal
senso. Dopo un certo numero di incontri congiunti e individuali, il mediatore riunirà
le parti e se queste avranno raggiunto un accordo, il relativo testo verrà redatto dai
rispettivi legali; in caso di esito negativo, invece, il mediatore potrà procedere alla
formulazione della proposta.
Le verifiche
Concluso il discorso introduttivo, il mediatore verifica che le parti abbiano ben compre- finali
so, risponde a eventuali domande e, dato atto che l’Organismo ha già verificato identità e
poteri delle parti, dà la parola al legale della signora Rossi, che come già indicato ha
presentato la domanda.
2a fase: Esposizione degli avvocati e delle parti
L’illustrazione
L’avvocato Scotti ringrazia il mediatore e inizia subito a illustrare il caso. Spiega di dell’avvocato
aver indicato alla signora Rossi di presentare domanda di mediazione, ai sensi dell’ar- Scotti
ticolo 5 del Dlgs 28/2010, perché, a seguito della morte del padre, è venuta a cono-
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scenza del fatto che tutte le partecipazioni societarie dello stesso, trasmesse al fratello
Mario attraverso un patto di famiglia, avevano un valore di gran lunga superiore a
quello di tutti gli altri beni caduti in successione testamentaria, tenendo conto che i
due figli erano gli unici eredi dal padre, essendo la madre premorta.
Più precisamente in sede di stipula del patto di famiglia la signora Rossi non era
stata liquidata dal fratello della quota a lei spettante e, dopo la morte del padre e a
seguito dell’apertura del testamento che lasciava a lei tutti i beni mobili e immobili,
in considerazione del valore nettamente inferiore degli stessi, si era rivolta al fratello
per chiedere la liquidazione della quota a lei effettivamente spettante in virtù della
differenza di valore tra le partecipazioni oggetto del patto di famiglia e i beni ricevuti
in eredità.
La signora, sulla base di una perizia di stima, che aveva anche allegato alla domanda di
mediazione, riteneva che il valore delle quote oggetto del patto di famiglia fosse pari a
10.000.000,00 di euro mentre il valore dei beni da lei ereditati fosse pari a 7.500.000,00
euro, e che il fratello, dopo aver tenuto un comportamento dilatorio per alcuni mesi, le
aveva proposto la corresponsione di una somma pari a 100.000,00 euro a saldo e
stralcio di ogni pretesa.
La signora alla luce della perizia in suo possesso aveva ritenuto assolutamente
inaccettabile la proposta del fratello e, non senza una grande delusione, aveva deciso
di intraprendere un’azione in sede legale per vedere soddisfatte le proprie legittime
pretese e aveva, quindi, deciso, a seguito dell’indicazione ricevuta dal proprio avvoca-
to, di promuovere il tentativo di mediazione.
La verifica Il mediatore ringrazia l’avvocato per la sua esposizione e riassume brevemente
dei fatti quanto esposto per verificare la propria comprensione e per aggiungere ulteriori
dettagli.
L’illustrazione L’avvocato del dottor Rossi, invitato a esprimere il proprio punto di vista sulla
dell’avvocato questione, respinge con decisione la ricostruzione dell’avvocato Scotti, dichiarando
Franchi di avere, a sua volta, depositato ampia documentazione dalla quale risulta che il
valore delle partecipazioni oggetto del patto di famiglia è di gran lunga inferiore al
valore dei beni ereditati dalla sorella, per cui ne deriverebbe un diritto del proprio
assistito di richiedere alla sorella una parte dei beni dalla stessa ereditati dal padre
per un valore complessivo superiore a 2.000.000,00 di euro.
La verifica Riassunto e approfondito quanto detto dall’avvocato Franchi, il mediatore chiede
dei dati alla signora Rossi di parlargli dell’attività del padre e delle sue volontà nella ripartizio-
ne dei beni tra i figli.
La posizione La signora racconta che oltre 30 anni prima il padre aveva costituito le cinque
della signora società le cui partecipazioni per il tramite del patto di famiglia erano andate al
Rossi fratello, il quale dopo gli studi universitari aveva cominciato a lavorare con il padre,
mentre lei aveva iniziato subito a lavorare con il padre come amministratrice di
alcune società dopo la scuola superiore per poi abbandonarle per dedicarsi alla
famiglia e ai propri tre figli.
Il mediatore si rivolge alla signora e le chiede di raccontare come fossero i rapporti
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con il fratello prima dell’insorgere della controversia che li aveva portati in mediazione.
La signora racconta la lunga amicizia con il fratello e la grande passione per l’attivi-
tà di gestione da lei svolta e per le società del padre con il quale entrambi, per un
periodo, avevano lavorato, nonché la terribile delusione provata a causa della costitu-
zione del patto di famiglia a seguito della sua scelta di rimanere in famiglia per
crescere al meglio i propri tre figli.
Ringraziata la signora, il mediatore si rivolge ora al dottor Rossi e gli chiede di La posizione
esprimere il proprio punto di vista. Egli ricorda di aver sempre avuto ottimi rapporti del dottor
con la sorella anche durante il periodo in cui avevano lavorato insieme e la delusione Rossi
del padre a seguito della scelta della sorella di dedicarsi alla famiglia per il bene dei
suoi figli, abbandonando le società di famiglia. Tale scelta della sorella aveva portato
il padre desideroso di accontentare entrambi i figli a lasciare tutte le partecipazioni
societarie a lui e i beni mobili e immobili di eguale valore alla sorella, allo scopo di
evitare di disperdere il patrimonio di famiglia ed evitare che eventuale tensioni tra i
figli potessero avere ripercussioni negative sulle società stesse, tuttavia dopo l’apertu-
ra del testamento era emerso che i beni lasciati alla sorella avevano un valore di gran
lunga superiore alle partecipazioni oggetto del patto di famiglia.
Il dottor Rossi nega con decisione di aver avuto atteggiamenti dilatori con la sorella,
spiegando di essere stato realmente oberato in alcune operazioni interne di riorganizza-
zione, oltre che per alcuni viaggi di lavoro all’estero, nonché di avere voluto escludere la
sorella della vita della società.
Approfondito il punto di vista del dottor Rossi, il mediatore procede alle sessioni Il passaggio
separate, invitando la signora Rossi e il suo legale a un colloquio individuale e facen- alle sessioni
do accomodare il dottor Rossi in altra sala. separate
3a fase: Esplorazione degli interessi e dei bisogni, incontri individuali
Il mediatore rammenta il proprio vincolo di riservatezza e chiede alla signora Rossi di L’incontro
approfondire quanto esposto nell’incontro congiunto. La signora si sofferma a lungo con la signora
sulle società che erano state del padre e in cui aveva lavorato per alcuni anni, anche Rossi e la ricerca
prima della conclusione degli studi del fratello, sulla passione per le stesse, ma anche sul degli interessi
desiderio di avere una famiglia e dei figli a cui dedicare tutto il suo tempo. Il mediatore
cerca di indagare i bisogni e gli interessi che hanno portato la signora a chiedere la
somma di 2.500.000,00 euro quale differenza tra il valore dei beni a lei lasciati con il
testamento dal padre e il valore delle quote oggetto del patto di famiglia.
La signora, chiedendo al mediatore che non venga riferito all’altra parte, fa presente
che, a suo avviso, i beni a lei lasciati hanno un valore nettamente inferiore rispetto alle
quote societarie del fratello, ma che in realtà non è più di tanto interessata al denaro
quanto piuttosto ad avere di nuovo un ruolo attivo nelle società oggi di proprietà del
fratello, essendo oramai i figli divenuti maggiorenni. Il mediatore, dopo attento esame,
appura che vi è un margine di trattativa al riguardo.
L’incontro
Verificato quanto può riferire all’altra parte, il mediatore incontra il dottor Rossi con il dottor Rossi
con il legale e lo invita ad approfondire la sua posizione. Il dottor Rossi riprende dal e la ricerca
disappunto provato per le ingiuste accuse mosse nei suoi confronti dalla sorella, degli interessi
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raccontando il difficile momento che ha dovuto affrontare quando, durante l’attuale
crisi economica, ha dovuto improvvisamente gestire da solo le società dopo la morte
del padre. Non è intenzionato in alcun modo a riconoscere somme di denaro alla
sorella, avendo investito nelle società ogni sua risorsa e non è intenzionato a vendere
partecipazioni per pagare la sorella, dovendo peraltro investire ulteriore denaro per
un nuovo amministratore per almeno due delle società, non essendo più in grado di
gestirle tutte al meglio da solo. La pretesa economica avanzata nei confronti della
sorella è semplicemente volta a tentare di arginare le pretese economiche della stes-
sa, ma non è in alcun modo interessato a ricevere soldi dalla sorella anche perché ciò
sarebbe stato contrario ai desideri del padre e alla ripartizione dei beni dallo stesso
effettuato con il patto di famiglia e con il testamento.
Il mediatore si sofferma con l’avvocato Franchi a verificare le possibili soluzioni
della vertenza.
Verificato con la parte e il suo legale quanto può riferire, il mediatore convoca in
incontro individuale la signora Rossi per cercare di spostare la sua attenzione verso il
futuro e aiutarla a formulare delle opzioni per affrontare la situazione.
Gli incontri individuali
Rappresentano un insostituibile strumento per il mediatore, in quanto:
1. Informazioni riservate
Consentono alle parti di comunicare al mediatore informazioni riservate che non desiderano condividere con l’altra
parte
2. L’esame di realtà
Aiutano il mediatore, senza pregiudicarne l’imparzialità, a compiere l’esame di realtà con le parti, rispetto alle pretese
avanzate o alla condotta tenuta in mediazione
3. Affrontare l’impasse
Consentono di affrontare i momenti di impasse della negoziazione e di alta emotività
4. Formulazione delle proposte
Favoriscono la formulazione delle proposte
5. La riflessione sulle alternative
Permettono di far riflettere le parti sulla migliore alternativa all’accordo negoziato, ossia di verificare le possibili
soluzioni a disposizione di ciascuna parte qualora non venisse raggiunto un accordo in mediazione
6. La verifica dell’interesse delle parti
Consentono al mediatore di verificare l’interesse delle parti a proseguire
4a fase: Formulazione delle opzioni
Le opzioni La signora Rossi dichiara la propria volontà di rinunciare a qualsiasi azione per
delle parti ottenere la compensazione in denaro o altri beni derivanti dalla stipulazione del
patto di famiglia a favore del fratello, sia per archiviare definitivamente tutte le
preoccupazioni e le discussioni con il fratello, sia per poter tornare a lavorare come
amministratrice all’interno delle società che furono del padre.
Autorizzato dalla signora a riferirle, il mediatore sottopone queste opzioni al dot-
tor Rossi il quale dichiara la propria volontà di non agire per la violazione della sua
quota di legittima derivante dal testamento con il quale il padre aveva lasciato tutti i
beni immobili alla sorella allo scopo di non coltivare un inutile contenzioso con la
sorella con la quale era sempre stato in ottimi rapporti, e si dichiara disposto a
nominare la stessa amministratrice di due società di cui è proprietario per potere
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tornare a lavorare con la sorella, anche in considerazione del fatto che ciò avrebbe
riempito di gioia pure il defunto padre.
5a fase: Accordo
Il mediatore, a fronte della vicinanza delle posizioni, decide di riunire le parti La sessione
nell’incontro congiunto dove riassume i passi compiuti finora: entrambe le parti congiunta
sono interessate a che le partecipazioni rimangano nelle mani del dottor Rossi e che i finale
beni mobili e immobili rimangano di proprietà della signora Rossi, inoltre, la signora
Rossi vorrebbe ritornare all’interno delle società create dal padre quale amministratri-
ce e il signor Rossi non si è dimostrato contrario a tale ipotesi.
La signora Rossi, sentito il proprio avvocato, accetta la proposta di ritornare a La signora
essere l’amministratrice unica di due delle società delle fratello con un compenso Rossi
predeterminato con una quota fissa e una variabile in relazioni agli utili prodotti dalla
società, lasciando tutte le partecipazioni nelle mani del fratello e rinunciando a
qualsivoglia compensazione in denaro.
Il dottor Rossi, tramite il legale, accetta la proposta della sorella di essere nominata Il dottor
amministratrice di due società senza alcun conguaglio di denaro a fronte del valore Rossi
quasi identico delle partecipazioni sociali a quello dei beni mobili e immobili lasciati
dal padre alla sorella mediante testamento, rinunciando a ogni azione per lesione
della quota di legittima. La signora Rossi dopo aver consultato il proprio legale decide
di accettare e il mediatore chiede agli avvocati di redigere i dettagli dell’accordo che
verrà sottoscritto.
Terminata la stesura dell’accordo, il mediatore lo legge e insieme alle parti lo La redazione
sottoscrive, con reciproca soddisfazione. dell’accordo
LA GIURISPRUDENZA
Come avrebbe deciso il giudice?
Successione legittima e necessaria - Riduzione - Asse ereditario - Entità della lesione - Valore dell’integrazione - Determinazione -
Riferimento al tempo dell’apertura della successione - Necessità - Integrazione della quota di riserva mediante conguaglio in denaro - Valore
del bene - Tempo della decisione - Rilevanza - Fondamento - Rivalutazione - Necessità.
Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della
successione per calcolare il valore dell’asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia - stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della
legittima, nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante
conguaglio in denaro, nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere
adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l’esatto
equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione.
Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 19 marzo 2010 n. 6709
Successione legittima e necessaria - Riduzione - Erede legittimario pretermesso - Assunzione della qualità di erede - Positivo esperimento
dell’azione di riduzione - Necessità - Possibilità di chiedere la divisione ereditaria o la collazione prima di tale momento - Esclusione -
Fondamento.
In materia di successione ereditaria, l’erede legittimario che sia stato pretermesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio
dell’azione di riduzione; ne consegue che, prima di questo momento, egli non può chiedere la divisione ereditaria né la collazione dei beni, poiché
entrambi questi diritti presuppongono l’assunzione della qualità di erede e l’attribuzione congiunta di un asse ereditario.
Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 13 gennaio 2010 n. 368
Successione legittima e necessaria - Riduzione - Legittimazione degli eredi o aventi causa del legittimario - Sussistenza - Fondamento.
A norma dell’articolo 557, comma 1, del Cc, l’azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, avendo natura patrimoniale, può
essere proposta non solo dai legittimari ma anche dai loro eredi o aventi causa dal momento che il carattere personale dell’azione non incide sulla
trasmissibilità del diritto ma esclusivamente sull’accertamento della lesione che deve essere limitata alla quota di colui che agisce.
Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 4 agosto 1995 n. 8611
Successione legittima e necessaria - Riduzione delle disposizioni testamentarie.
L’esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie lesive della legittima non preclude al legittimario l’azione di riduzione salvo che egli non abbia
manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione.
Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 30 ottobre 2008 n. 26254
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