SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
GIUSEPPE MARIA de LALLA

Avvocato
Avv. Elvira La Ferrera
Dott.ssa Federica Paola Scuderi

www.studiolegaledelalla.it
Articolo 570 c.p. mancato pagamento mezzi di sussistenza

Riportiamo e commentiamo una recente massima estrapolata da una Sentenza emessa dal Tribunale
di Arezzo - sentenza 3-22 luglio 2013 n. 1481 – relativa al reato di cui all’art. 570 c.p..
art.
Il reato in parola prevede che sia punito con una pena fino ad un anno di reclusione colui che (oltre
ad altre condotte che qui non interessano) “… si sottrae agli obblighi di assistenza ine
inerenti alla
potestà dei genitori o alla qualità di coniuge…”. Il reato è procedibile a querela salvo che sia
coniuge…”.
commesso in danno dei figli minori.
L’art. 570 c.p. è l’ipotesi di reato che viene contestata abitualmente al coniuge separato che non
paghi gli alimenti (per la moglie e/o i figli) decisi e quantificati dal Giudice civile in sede di
menti
)
separazione.
Statisticamente, il reato del quale qui si tratta è assai spesso al centro di processi penali che vedono
coinvolti ex coniugi e rappresentano il risvolto – direi – tipico di separazioni personali giudiziali ad
alto tasso di conflittualità.
Come è facile intuire, le dinamiche per le quali un ex coniuge viene indagato per il reato di
tuire,
violazione degli obblighi di assistenza familiare sono diverse.
Innanzitutto, occorre il dato materiale della mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza a
coloro che sono stati individuati dal Giudice della procedura civile di separazione quali beneficiari
ati
(solitamente i figli e la ex moglie).
Non è detto che i mezzi di sussistenza siano esattamente identificabili nella somma di denaro
stabilita a titolo di alimenti; è possibile, infatti, che l’obbligato – pur non corrispondendo l’esatta
possi
somma a titolo di alimenti – si preoccupi ed adempia in maniera tale da non far mancare i
mezzi di sussistenza ai familiari (oggetto dell’imputazione ex art. 570 c.p.).
E’ il caso, ad esempio, dell’obbligato per una somma che, pur non versandola interamente, ne
o,
corrisponda solo una parte del tutto idonea a non far mancare ai beneficiari i mezzi di
sostentamento (sul punto, tuttavia, occorre precisare che – sebbene non si realizzi l’art. 570 c –
c.p.
nell’ipotesi di parziale dazione sarà consumata un’altra ipotesi di reato prevista espressamente dalla
legge sul divorzio, estesa nel 2006 anche ai casi di separazione, che prevede un preciso richiamo
separazione
alle ipotesi sanzionatorie di cui all’art. 570 c. e, inoltre, esporrà il debitore inadempiente anche ad
c.p.
azioni esecutive in sede civile).
Via F. Sforza, 19 – 20122 Milano

Tel. 02 36567455 – Fax 02 784003
info@studiolegaledelalla.it - avvgiuseppemariadelalla@puntopec.it
Si consideri, poi, che l’attuale difficile congiuntura economica rende assai spesso difficoltoso per
soggetti separati (o divorziati) l’esatta corresponsione di quanto stabilito in sede giudiziale.
Certamente, esistono gli strumenti di diritto per un ridimensionamento dell’importo dovuto (con
un’apposita richiesta al Giudice della procedura civile); ma è di comune esperienza che troppo
spesso i genitori separati (soprattutto i padri) rappresentano una categoria fino a qualche anno
addietro sconosciuta di “nuovi poveri”.
Molto spesso, peraltro, in caso di contestazione dell’art. 570 c.p. la difesa si basa proprio sulla
dimostrazione – non sempre agevole – dello stato di effettiva povertà (termine poco elegante ma
chiaro) dell’obbligato di fatto impossibilitato a provvedere alle proprie strette necessità a quelle di
sostentamento della ex famiglia e, magari, anche a quelle del suo nuovo nucleo familiare
costituitosi dopo la separazione.
Il dato materiale della mancata corresponsione non è il solo elemento che caratterizza la
fattispecie di reato in commento; infatti, come sempre accade nel caso di procedimenti penali che
coinvolgono soggetti che un tempo avevano condiviso tutto per trovarsi (magari dopo anni)
acerrimi nemici avanti ai Giudici, la consumazione del reato può dipendere da fattori che chiamerei
meta giuridici.
Sovente, infatti, il mancato pagamento o il pagamento solo parziale e/o disordinato degli alimenti è
frutto – più che di effettive difficoltà concrete dell’obbligato – di cattivi rapporti tra il debitore ed il
creditore (che spesso è la ex moglie che per l’obbligazione alimentare è il soggetto di riferimento
anche per i figli minorenni) di tal che non sono per nulla rare iniziative giudiziarie causate da
condotte realizzate dall’obbligato-debitore al solo fine di rendere difficoltosa la corresponsione del
dovuto (scopo che, velatamente, può essere desiderato dall’agente anche per aumentare nell’ex
coniuge beneficiario la sgradita sensazione di dipendere ancora – malgrado tutto – dall’ex partner
con la realizzazione di quello che impropriamente viene chiamato “stalking economico”).
Altra manifestazione tipica del deteriorato rapporto tra l’obbligato ed il beneficiario è una
corresponsione alimentare effettuata “per equivalente” (soprattutto nel caso in cui i
beneficiari siano i figli) ovvero l’acquisito e la fornitura direttamente da parte dell’obbligato
alla prole di beni e servizi (vestiti, oggetti, giocattoli, lezioni private, sport etc.) anziché di
somme di denaro consegnate all’ex coniuge.
Si tratta di una modalità direttamente ricollegabile al desiderio del debitore di non interagire ed
agevolare economicamente l’ex partner nella convinzione (giusta o sbagliata che sia) che
quest’ultimo non sia in grado o non voglia impiegare effettivamente quelle somme di denaro per il
2
giusto ed appropriato sostentamento dei figli. Peraltro, molto spesso tale determinazione è assunta
dall’agente a fronte di un impiego non condiviso delle somme versate o di iniziative (di natura
economica ma non solo) ugualmente unilaterali del coniuge beneficiario in riferimento ai figli
minori (con la realizzazione di quello schema circolare dei rapporti tra vittima e agente e di
inequivoca influenza della condotta della persona offesa nella verificazione del reato in suo danno
dei quali più volte si è parlato in questo sito).
In tale fattispecie è fuori di dubbio che – di fatto – i mezzi di sostentamento siano forniti (sebbene
autonomamente e non in via mediata ed in natura) dall’obbligato di tal che è legittimo chiedersi se
tale condotta realizzi effettivamente la fattispecie di reato di cui all’art. 570 c.p. (preso anche atto
della precisazione sopra accennata in relazione al fatto che i mezzi di sostentamento sono
giuridicamente diversi dalle somme a cui fa riferimento la legge sul divorzio e quella successiva del
2006 che ha esteso la disciplina anche alla separazione).
Ebbene, la sentenza in commento esclude che la scelta autonoma dell’agente di fornire beni o
servizi ai figli minori anziché la stabilita somma di denaro (per mezzo della ex moglie)
scrimini la condotta dello stesso di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Personalmente, credo che la conclusione del tribunale di Arezzo non sia del tutto condivisibile.
La norma di cui all’art. 570 c.p. menziona i mezzi di sostentamento globalmente intesi e non già
con la specificazione delle sole somme di denaro ma considerandoli nel loro complesso (e, appunto,
beni e servizi sono indubbiamente mezzi di sostentamento) e, comunque, tale tipo di condotta
sarebbe ugualmente reato (con le pene del medesimo articolo 570 c.p.) secondo la richiamata legge
sul divorzio (estesa alla separazione).
Credo, tuttavia, che il Giudice aretino abbia non del tutto inopportunamente deciso sul piano pratico
dal momento che, con una risoluzione di segno opposto, avrebbe introdotto nel processo
l’inaccettabile (per il diritto) principio della sostituibilità delle disposizioni del Giudice (della
separazione) con quelle del debitore.
“….Ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il
soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi non ha facoltà di sostituire, di sua
iniziativa, la somma di denaro stabilità dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento
della prole con cose o beni che, secondo una scelta arbitraria, meglio corrispondano alle esigenze
del minore beneficiario…..”
Visita il sito http://www.studiolegaledelalla.it

3
4
5

More Related Content

Viewers also liked

My brother Isa Aspombitov is the future football star
My brother Isa Aspombitov is the future football starMy brother Isa Aspombitov is the future football star
My brother Isa Aspombitov is the future football starprosvsports
 
Ես ստեղծագործում եմ......(Անի Ջանոյան)
Ես ստեղծագործում եմ......(Անի Ջանոյան)Ես ստեղծագործում եմ......(Անի Ջանոյան)
Ես ստեղծագործում եմ......(Անի Ջանոյան)elenbest
 
Experience architecture e proposta di redesign del sito ucicinemas.it
Experience architecture e proposta di redesign del sito ucicinemas.itExperience architecture e proposta di redesign del sito ucicinemas.it
Experience architecture e proposta di redesign del sito ucicinemas.itDaniele Tusa
 
Arioso for piano, violin or cello bwv 1056 imslp09770
Arioso for piano, violin or cello bwv 1056   imslp09770Arioso for piano, violin or cello bwv 1056   imslp09770
Arioso for piano, violin or cello bwv 1056 imslp09770María Galán
 
Power Point Makalah Seminar Bahasa
Power Point Makalah Seminar Bahasa Power Point Makalah Seminar Bahasa
Power Point Makalah Seminar Bahasa Ichoe Chicko
 

Viewers also liked (7)

My brother Isa Aspombitov is the future football star
My brother Isa Aspombitov is the future football starMy brother Isa Aspombitov is the future football star
My brother Isa Aspombitov is the future football star
 
Ես ստեղծագործում եմ......(Անի Ջանոյան)
Ես ստեղծագործում եմ......(Անի Ջանոյան)Ես ստեղծագործում եմ......(Անի Ջանոյան)
Ես ստեղծագործում եմ......(Անի Ջանոյան)
 
Unidad didáctica
Unidad didácticaUnidad didáctica
Unidad didáctica
 
Experience architecture e proposta di redesign del sito ucicinemas.it
Experience architecture e proposta di redesign del sito ucicinemas.itExperience architecture e proposta di redesign del sito ucicinemas.it
Experience architecture e proposta di redesign del sito ucicinemas.it
 
Arioso for piano, violin or cello bwv 1056 imslp09770
Arioso for piano, violin or cello bwv 1056   imslp09770Arioso for piano, violin or cello bwv 1056   imslp09770
Arioso for piano, violin or cello bwv 1056 imslp09770
 
Power Point Makalah Seminar Bahasa
Power Point Makalah Seminar Bahasa Power Point Makalah Seminar Bahasa
Power Point Makalah Seminar Bahasa
 
Projeto político pedagógico 2012
Projeto político pedagógico 2012Projeto político pedagógico 2012
Projeto político pedagógico 2012
 

Similar to Art 570c.p. mezzi di sussistenza

Ordonnance 45986-2020 du tribunal de Rome
Ordonnance 45986-2020 du tribunal de RomeOrdonnance 45986-2020 du tribunal de Rome
Ordonnance 45986-2020 du tribunal de RomeGuy Boulianne
 
Movimenti bancari imponibili
Movimenti bancari imponibiliMovimenti bancari imponibili
Movimenti bancari imponibiliPaolo Soro
 
La cassazione si esprime in merito alla tassazione del trust
La cassazione si esprime in merito alla tassazione del trustLa cassazione si esprime in merito alla tassazione del trust
La cassazione si esprime in merito alla tassazione del trustPaolo Soro
 
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013FocusLegale
 
La convivenza: rapporti patrimonali
La convivenza: rapporti patrimonaliLa convivenza: rapporti patrimonali
La convivenza: rapporti patrimonaliStefano Ronchi
 
ALLA GRANDE CAMERA CEDU ISTANZA PER GLI ADOTTATI MAGGIORENNI ( BIELORUSSI)
ALLA GRANDE CAMERA CEDU ISTANZA PER GLI ADOTTATI MAGGIORENNI ( BIELORUSSI)ALLA GRANDE CAMERA CEDU ISTANZA PER GLI ADOTTATI MAGGIORENNI ( BIELORUSSI)
ALLA GRANDE CAMERA CEDU ISTANZA PER GLI ADOTTATI MAGGIORENNI ( BIELORUSSI)isabella Cusanno
 

Similar to Art 570c.p. mezzi di sussistenza (8)

Ordonnance 45986-2020 du tribunal de Rome
Ordonnance 45986-2020 du tribunal de RomeOrdonnance 45986-2020 du tribunal de Rome
Ordonnance 45986-2020 du tribunal de Rome
 
Movimenti bancari imponibili
Movimenti bancari imponibiliMovimenti bancari imponibili
Movimenti bancari imponibili
 
La cassazione si esprime in merito alla tassazione del trust
La cassazione si esprime in merito alla tassazione del trustLa cassazione si esprime in merito alla tassazione del trust
La cassazione si esprime in merito alla tassazione del trust
 
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
 
La convivenza: rapporti patrimonali
La convivenza: rapporti patrimonaliLa convivenza: rapporti patrimonali
La convivenza: rapporti patrimonali
 
Guida successioni tutelate
Guida successioni tutelateGuida successioni tutelate
Guida successioni tutelate
 
Disciplina particolare
Disciplina particolareDisciplina particolare
Disciplina particolare
 
ALLA GRANDE CAMERA CEDU ISTANZA PER GLI ADOTTATI MAGGIORENNI ( BIELORUSSI)
ALLA GRANDE CAMERA CEDU ISTANZA PER GLI ADOTTATI MAGGIORENNI ( BIELORUSSI)ALLA GRANDE CAMERA CEDU ISTANZA PER GLI ADOTTATI MAGGIORENNI ( BIELORUSSI)
ALLA GRANDE CAMERA CEDU ISTANZA PER GLI ADOTTATI MAGGIORENNI ( BIELORUSSI)
 

Recently uploaded

Quadrilateri e isometrie studente di liceo
Quadrilateri e isometrie studente di liceoQuadrilateri e isometrie studente di liceo
Quadrilateri e isometrie studente di liceoyanmeng831
 
LE ALGHE.pptx ..........................
LE ALGHE.pptx ..........................LE ALGHE.pptx ..........................
LE ALGHE.pptx ..........................giorgiadeascaniis59
 
Aristotele, vita e opere e fisica...pptx
Aristotele, vita e opere e fisica...pptxAristotele, vita e opere e fisica...pptx
Aristotele, vita e opere e fisica...pptxtecongo2007
 
Scrittura seo e scrittura accessibile
Scrittura seo e scrittura accessibileScrittura seo e scrittura accessibile
Scrittura seo e scrittura accessibileNicola Rabbi
 
Oppressi_oppressori.pptx................
Oppressi_oppressori.pptx................Oppressi_oppressori.pptx................
Oppressi_oppressori.pptx................giorgiadeascaniis59
 
Tosone Christian_Steve Jobsaaaaaaaa.pptx
Tosone Christian_Steve Jobsaaaaaaaa.pptxTosone Christian_Steve Jobsaaaaaaaa.pptx
Tosone Christian_Steve Jobsaaaaaaaa.pptxlorenzodemidio01
 
case passive_GiorgiaDeAscaniis.pptx.....
case passive_GiorgiaDeAscaniis.pptx.....case passive_GiorgiaDeAscaniis.pptx.....
case passive_GiorgiaDeAscaniis.pptx.....giorgiadeascaniis59
 
descrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptx
descrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptxdescrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptx
descrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptxtecongo2007
 
Scienza Potere Puntoaaaaaaaaaaaaaaa.pptx
Scienza Potere Puntoaaaaaaaaaaaaaaa.pptxScienza Potere Puntoaaaaaaaaaaaaaaa.pptx
Scienza Potere Puntoaaaaaaaaaaaaaaa.pptxlorenzodemidio01
 
Vuoi girare il mondo? educazione civica.
Vuoi girare il mondo? educazione civica.Vuoi girare il mondo? educazione civica.
Vuoi girare il mondo? educazione civica.camillaorlando17
 
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptxLorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptxlorenzodemidio01
 
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptxLorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptxlorenzodemidio01
 
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptxLorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptxlorenzodemidio01
 
Nicola pisano aaaaaaaaaaaaaaaaaa(1).pptx
Nicola pisano aaaaaaaaaaaaaaaaaa(1).pptxNicola pisano aaaaaaaaaaaaaaaaaa(1).pptx
Nicola pisano aaaaaaaaaaaaaaaaaa(1).pptxlorenzodemidio01
 
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptxLorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptxlorenzodemidio01
 
Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione Civica
Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione CivicaPresentazioni Efficaci e lezioni di Educazione Civica
Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione CivicaSalvatore Cianciabella
 
Descrizione Piccolo teorema di Talete.pptx
Descrizione Piccolo teorema di Talete.pptxDescrizione Piccolo teorema di Talete.pptx
Descrizione Piccolo teorema di Talete.pptxtecongo2007
 
Confronto tra Sparta e Atene classiche.ppt
Confronto tra Sparta e Atene classiche.pptConfronto tra Sparta e Atene classiche.ppt
Confronto tra Sparta e Atene classiche.pptcarlottagalassi
 
discorso generale sulla fisica e le discipline.pptx
discorso generale sulla fisica e le discipline.pptxdiscorso generale sulla fisica e le discipline.pptx
discorso generale sulla fisica e le discipline.pptxtecongo2007
 

Recently uploaded (19)

Quadrilateri e isometrie studente di liceo
Quadrilateri e isometrie studente di liceoQuadrilateri e isometrie studente di liceo
Quadrilateri e isometrie studente di liceo
 
LE ALGHE.pptx ..........................
LE ALGHE.pptx ..........................LE ALGHE.pptx ..........................
LE ALGHE.pptx ..........................
 
Aristotele, vita e opere e fisica...pptx
Aristotele, vita e opere e fisica...pptxAristotele, vita e opere e fisica...pptx
Aristotele, vita e opere e fisica...pptx
 
Scrittura seo e scrittura accessibile
Scrittura seo e scrittura accessibileScrittura seo e scrittura accessibile
Scrittura seo e scrittura accessibile
 
Oppressi_oppressori.pptx................
Oppressi_oppressori.pptx................Oppressi_oppressori.pptx................
Oppressi_oppressori.pptx................
 
Tosone Christian_Steve Jobsaaaaaaaa.pptx
Tosone Christian_Steve Jobsaaaaaaaa.pptxTosone Christian_Steve Jobsaaaaaaaa.pptx
Tosone Christian_Steve Jobsaaaaaaaa.pptx
 
case passive_GiorgiaDeAscaniis.pptx.....
case passive_GiorgiaDeAscaniis.pptx.....case passive_GiorgiaDeAscaniis.pptx.....
case passive_GiorgiaDeAscaniis.pptx.....
 
descrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptx
descrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptxdescrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptx
descrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptx
 
Scienza Potere Puntoaaaaaaaaaaaaaaa.pptx
Scienza Potere Puntoaaaaaaaaaaaaaaa.pptxScienza Potere Puntoaaaaaaaaaaaaaaa.pptx
Scienza Potere Puntoaaaaaaaaaaaaaaa.pptx
 
Vuoi girare il mondo? educazione civica.
Vuoi girare il mondo? educazione civica.Vuoi girare il mondo? educazione civica.
Vuoi girare il mondo? educazione civica.
 
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptxLorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
 
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptxLorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
 
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptxLorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
 
Nicola pisano aaaaaaaaaaaaaaaaaa(1).pptx
Nicola pisano aaaaaaaaaaaaaaaaaa(1).pptxNicola pisano aaaaaaaaaaaaaaaaaa(1).pptx
Nicola pisano aaaaaaaaaaaaaaaaaa(1).pptx
 
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptxLorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
 
Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione Civica
Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione CivicaPresentazioni Efficaci e lezioni di Educazione Civica
Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione Civica
 
Descrizione Piccolo teorema di Talete.pptx
Descrizione Piccolo teorema di Talete.pptxDescrizione Piccolo teorema di Talete.pptx
Descrizione Piccolo teorema di Talete.pptx
 
Confronto tra Sparta e Atene classiche.ppt
Confronto tra Sparta e Atene classiche.pptConfronto tra Sparta e Atene classiche.ppt
Confronto tra Sparta e Atene classiche.ppt
 
discorso generale sulla fisica e le discipline.pptx
discorso generale sulla fisica e le discipline.pptxdiscorso generale sulla fisica e le discipline.pptx
discorso generale sulla fisica e le discipline.pptx
 

Art 570c.p. mezzi di sussistenza

  • 1. GIUSEPPE MARIA de LALLA Avvocato Avv. Elvira La Ferrera Dott.ssa Federica Paola Scuderi www.studiolegaledelalla.it Articolo 570 c.p. mancato pagamento mezzi di sussistenza Riportiamo e commentiamo una recente massima estrapolata da una Sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo - sentenza 3-22 luglio 2013 n. 1481 – relativa al reato di cui all’art. 570 c.p.. art. Il reato in parola prevede che sia punito con una pena fino ad un anno di reclusione colui che (oltre ad altre condotte che qui non interessano) “… si sottrae agli obblighi di assistenza ine inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge…”. Il reato è procedibile a querela salvo che sia coniuge…”. commesso in danno dei figli minori. L’art. 570 c.p. è l’ipotesi di reato che viene contestata abitualmente al coniuge separato che non paghi gli alimenti (per la moglie e/o i figli) decisi e quantificati dal Giudice civile in sede di menti ) separazione. Statisticamente, il reato del quale qui si tratta è assai spesso al centro di processi penali che vedono coinvolti ex coniugi e rappresentano il risvolto – direi – tipico di separazioni personali giudiziali ad alto tasso di conflittualità. Come è facile intuire, le dinamiche per le quali un ex coniuge viene indagato per il reato di tuire, violazione degli obblighi di assistenza familiare sono diverse. Innanzitutto, occorre il dato materiale della mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza a coloro che sono stati individuati dal Giudice della procedura civile di separazione quali beneficiari ati (solitamente i figli e la ex moglie). Non è detto che i mezzi di sussistenza siano esattamente identificabili nella somma di denaro stabilita a titolo di alimenti; è possibile, infatti, che l’obbligato – pur non corrispondendo l’esatta possi somma a titolo di alimenti – si preoccupi ed adempia in maniera tale da non far mancare i mezzi di sussistenza ai familiari (oggetto dell’imputazione ex art. 570 c.p.). E’ il caso, ad esempio, dell’obbligato per una somma che, pur non versandola interamente, ne o, corrisponda solo una parte del tutto idonea a non far mancare ai beneficiari i mezzi di sostentamento (sul punto, tuttavia, occorre precisare che – sebbene non si realizzi l’art. 570 c – c.p. nell’ipotesi di parziale dazione sarà consumata un’altra ipotesi di reato prevista espressamente dalla legge sul divorzio, estesa nel 2006 anche ai casi di separazione, che prevede un preciso richiamo separazione alle ipotesi sanzionatorie di cui all’art. 570 c. e, inoltre, esporrà il debitore inadempiente anche ad c.p. azioni esecutive in sede civile). Via F. Sforza, 19 – 20122 Milano Tel. 02 36567455 – Fax 02 784003 info@studiolegaledelalla.it - avvgiuseppemariadelalla@puntopec.it
  • 2. Si consideri, poi, che l’attuale difficile congiuntura economica rende assai spesso difficoltoso per soggetti separati (o divorziati) l’esatta corresponsione di quanto stabilito in sede giudiziale. Certamente, esistono gli strumenti di diritto per un ridimensionamento dell’importo dovuto (con un’apposita richiesta al Giudice della procedura civile); ma è di comune esperienza che troppo spesso i genitori separati (soprattutto i padri) rappresentano una categoria fino a qualche anno addietro sconosciuta di “nuovi poveri”. Molto spesso, peraltro, in caso di contestazione dell’art. 570 c.p. la difesa si basa proprio sulla dimostrazione – non sempre agevole – dello stato di effettiva povertà (termine poco elegante ma chiaro) dell’obbligato di fatto impossibilitato a provvedere alle proprie strette necessità a quelle di sostentamento della ex famiglia e, magari, anche a quelle del suo nuovo nucleo familiare costituitosi dopo la separazione. Il dato materiale della mancata corresponsione non è il solo elemento che caratterizza la fattispecie di reato in commento; infatti, come sempre accade nel caso di procedimenti penali che coinvolgono soggetti che un tempo avevano condiviso tutto per trovarsi (magari dopo anni) acerrimi nemici avanti ai Giudici, la consumazione del reato può dipendere da fattori che chiamerei meta giuridici. Sovente, infatti, il mancato pagamento o il pagamento solo parziale e/o disordinato degli alimenti è frutto – più che di effettive difficoltà concrete dell’obbligato – di cattivi rapporti tra il debitore ed il creditore (che spesso è la ex moglie che per l’obbligazione alimentare è il soggetto di riferimento anche per i figli minorenni) di tal che non sono per nulla rare iniziative giudiziarie causate da condotte realizzate dall’obbligato-debitore al solo fine di rendere difficoltosa la corresponsione del dovuto (scopo che, velatamente, può essere desiderato dall’agente anche per aumentare nell’ex coniuge beneficiario la sgradita sensazione di dipendere ancora – malgrado tutto – dall’ex partner con la realizzazione di quello che impropriamente viene chiamato “stalking economico”). Altra manifestazione tipica del deteriorato rapporto tra l’obbligato ed il beneficiario è una corresponsione alimentare effettuata “per equivalente” (soprattutto nel caso in cui i beneficiari siano i figli) ovvero l’acquisito e la fornitura direttamente da parte dell’obbligato alla prole di beni e servizi (vestiti, oggetti, giocattoli, lezioni private, sport etc.) anziché di somme di denaro consegnate all’ex coniuge. Si tratta di una modalità direttamente ricollegabile al desiderio del debitore di non interagire ed agevolare economicamente l’ex partner nella convinzione (giusta o sbagliata che sia) che quest’ultimo non sia in grado o non voglia impiegare effettivamente quelle somme di denaro per il 2
  • 3. giusto ed appropriato sostentamento dei figli. Peraltro, molto spesso tale determinazione è assunta dall’agente a fronte di un impiego non condiviso delle somme versate o di iniziative (di natura economica ma non solo) ugualmente unilaterali del coniuge beneficiario in riferimento ai figli minori (con la realizzazione di quello schema circolare dei rapporti tra vittima e agente e di inequivoca influenza della condotta della persona offesa nella verificazione del reato in suo danno dei quali più volte si è parlato in questo sito). In tale fattispecie è fuori di dubbio che – di fatto – i mezzi di sostentamento siano forniti (sebbene autonomamente e non in via mediata ed in natura) dall’obbligato di tal che è legittimo chiedersi se tale condotta realizzi effettivamente la fattispecie di reato di cui all’art. 570 c.p. (preso anche atto della precisazione sopra accennata in relazione al fatto che i mezzi di sostentamento sono giuridicamente diversi dalle somme a cui fa riferimento la legge sul divorzio e quella successiva del 2006 che ha esteso la disciplina anche alla separazione). Ebbene, la sentenza in commento esclude che la scelta autonoma dell’agente di fornire beni o servizi ai figli minori anziché la stabilita somma di denaro (per mezzo della ex moglie) scrimini la condotta dello stesso di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Personalmente, credo che la conclusione del tribunale di Arezzo non sia del tutto condivisibile. La norma di cui all’art. 570 c.p. menziona i mezzi di sostentamento globalmente intesi e non già con la specificazione delle sole somme di denaro ma considerandoli nel loro complesso (e, appunto, beni e servizi sono indubbiamente mezzi di sostentamento) e, comunque, tale tipo di condotta sarebbe ugualmente reato (con le pene del medesimo articolo 570 c.p.) secondo la richiamata legge sul divorzio (estesa alla separazione). Credo, tuttavia, che il Giudice aretino abbia non del tutto inopportunamente deciso sul piano pratico dal momento che, con una risoluzione di segno opposto, avrebbe introdotto nel processo l’inaccettabile (per il diritto) principio della sostituibilità delle disposizioni del Giudice (della separazione) con quelle del debitore. “….Ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi non ha facoltà di sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilità dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento della prole con cose o beni che, secondo una scelta arbitraria, meglio corrispondano alle esigenze del minore beneficiario…..” Visita il sito http://www.studiolegaledelalla.it 3
  • 4. 4
  • 5. 5