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ITER
FENOMENO SUCCESSORIO
Il fenomeno successorio rappresenta la vicenda personale e patrimoniale che si origina
e si evolve in occasione della morte di un soggetto.
La successione si apre al momento
della morte, nel luogo dell’ultimo
domicilio del defunto. La legge indica
un momento temporale e spaziale come
rilevanti per la regolamentazione della
successione del defunto.
Dopo l’apertura della successione è
necessario individuare i soggetti
che astrattamente potrebbero
succedere al de cuius. Ciò avviene
per testamento o, in mancanza, per
legge. Individuati i “chiamati” alla
successione si ha l’offerta concreta del
patrimonio in loro favore.
L’eredità deve essere accettata o rinunciata,
nel termine di 10 anni dall’apertura della
successione. Con l’accettazione si determina
l’acquisto di quanto concretamente offerto
loro da parte dei chiamati, che diventano, in
tal modo, eredi. Con la rinuncia si determina
il rifiuto ad acquistare le situazioni giuridiche
facenti parte della successione.
La comunione ereditaria è una particolare
forma di comunione, caratterizzata dalla
contitolarità dei beni ereditari da parte
degli eredi di una persona defunta.
La comunione ereditaria si instaura nel
momento in cui i chiamati all’eredità
accettano l’eredità, divenendo così eredi pro
quota del patrimonio ereditario.
La divisione ereditaria è l’atto mediante
il quale i coeredi pongono fine alla
comunione ereditaria.
Ogni coerede chiedere la divisione per
sciogliere la comunione ereditaria.
APERTURA
SUCCESSIONE
VOCAZIONE
E DELAZIONE
ACCETTAZIONE
O RINUNCIA
COMUNIONE
EREDITARIA
DIVISIONE
EREDITARIA
Il fenomeno ereditario
rappresenta da sempre
un aspetto cruciale
dell’organizzazione
istituzionale di ogni
società umana.
Eredità e successione
a causa di morte,
e le regole che le
disciplinano, hanno
forti ripercussioni
sull’organizzazione
della società, tanto
da essere ritenute
la principale causa
delle disuguaglianze
economiche attuali.
SI NO
SCHEDA
13
1 2 3 4 5
151150
SCHEDA
13
FORMATI
FENOMENO SUCCESSORIO
Nell’arco della vita ogni individuo
raccoglie un patrimonio.
Il patrimonio può essere più o
meno ingente, composto da beni
materiali o anche immateriali e da,
in generale, situazioni giuridiche.
La legge assicura che il patrimonio
abbia sempre un suo titolare, stante
l’esigenza di evitare che i rapporti
giuridici facenti capo al defunto si
estinguano, diventando “cosa di
nessuno”.
Il fondamento della successione
a causa di morte è da rinvenire in
particolari esigenze economico
sociali.
In primo luogo, l’esigenza di tutelare
la famiglia, consentendo ad essa
di godere di quanto lasciato dal
defunto, frutto del sacrificio
sostenuto con lui anche dai suoi
cari.
In secondo luogo, l’esigenza di
tutelare la proprietà, istituto cui il
legislatore del nostro ordinamento
dà massima importanza.
Infine, l’esigenza di assecondare il
passaggio generazionale nell’ambito
di realtà dinamiche e produttive.
La successione a causa di morte è
un fenomeno che si articola in più
fasi, logicamente e temporalmente
successive l’una all’altra.
Presupposto è sempre l’esistenza
di un cd. “relictum”, ossia un
patrimonio (attivo o passivo,
essendo possibile anche la
“damnosa hereditas”).
1. La prima fase si ha con
l’apertura della successione:
indica un momento temporale e
spaziale.
La successione si apre al
momento e nel luogo della
morte del soggetto.
2. La seconda fase si individua
in quelle che, tecnicamente, si
definiscono vocazione, ossia
l’astratta designazione dei
successibili e delazione, ossia
l’offerta in concreto dell’eredità
ai successibili, che solo con
l’accettazione divengono
successori.
In questa fase viene in rilievo la
fonte della successione.
COME SI SVILUPPA ILFENOMENO SUCCESSORIO?
3. La terza fase è rappresentata
da l’acquisto o la rinuncia
all’eredità o al legato.
L’acquisto dell’eredità avviene
con l’accettazione.
L’accettazione può essere
avvenire:
• espressamente
• tacitamente
L’accettazione espressa può a
sua volta essere:
• Pura e semplice
• Con beneficio di inventario
Può essere fatta solo presso un
Notaio.
La rinuncia può avvenire solo
espressamente, dinanzi ad un
Notaio o presso il cancelliere
del tribunale del circondario in
cui si è aperta la successione.
Il termine per accettare
o rinunciare all’eredità si
prescrive in 10 anni.
Coloro che sono “chiamati
ulteriori” rispetto ai primi
successibili possono fare
l’actio interrogatoria per far
accettare o rinunciare i primi
chiamati e poter esercitare il
loro diritto in subordine.
Accettata ed acquistata
l’eredità, il patrimonio avrà un
nuovo titolare.
4. La quarta fase è rappresentata
dalla comunione ereditaria.
Si ha comunione ereditaria
quando al defunto succedono
più eredi, i quali diventano
comproprietari dei beni che
fanno parte dell’eredità.
Dunque, se nel patrimonio
ereditario subentrano più
eredi (ad esempio i figli ed
il coniuge), ciascuno dei
coeredi diventa contitolare,
in proporzione alla sua quota,
dei beni appartenenti all’asse
ereditario, dando origine a una
comunione ereditaria.
Si pensi, ad esempio, ad
un appartamento o ad una
somma su un conto corrente
lasciati a due figli e al coniuge:
ognuno riceverà, in comunione,
una percentuale dell’asse
ereditario.
Trattasi di una fase eventuale,
in quanto si instaura solo
laddove vi siano più successori
e può essere evitata in caso di
testamento.
153152
Laddove la successione sia
regolata da un testamento
e non dalla legge, infatti, è
ben possibile, che il testatore
decida di intervenire egli stesso
nella divisione, attuandola
direttamente per testamento.
In tal caso non si instaura lo
stato di comunione ereditaria
se non per un istante logico
e cronologico nel momento
dell’apertura della successione,
ma operando la divisione essa
si scioglie immediatamente.
5. L’ultima fase del fenomeno
successorio è quella della
divisione ereditaria.
Anche in tal caso può trattarsi
di una fase meramente
eventuale.
Gli eredi potrebbero, infatti,
decidere di conservare lo stato
di comunione sui beni, per i più
vari motivi.
Laddove decidano invece
di conseguire ciascuno la
proprietà esclusiva per quanto
di propria spettanza ci sarà
questa operazione successiva.
La comunione ereditaria
necessiterà di un successivo
atto di divisione tra gli eredi, in
cui si convengano le reciproche
assegnazioni in piena ed
esclusiva proprietà di ogni
singolo bene facente parte
della comunione.
La divisione ereditaria è
l’atto con il quale si scioglie
la comunione ereditaria, che
sorge nel caso in cui vi siano
più eredi del patrimonio del
defunto.
Con la divisione i coeredi
pongono fine alla comunione
ereditaria e diventano unici
proprietari dei beni che gli
verranno assegnati.
SCHEDA
13
FORMATI
FENOMENO SUCCESSORIO
153153
È ammessa la c.d. vendita di eredità che è una vendita
avente ad oggetto quel complesso di beni caduti in
successione e obblighi ereditari di carattere patrimoniale
chiamato eredità.
Può aversi vendita dell’eredità solo a seguito della
morte del de cuius, ossia dopo l’apertura della
successione.
La contrattazione che ha ad oggetto un’eredità futura
sarebbe nulla per violazione del divieto dei patti
successori.
E’ reputata una vendita aleatoria (c.d. a scatola chiusa:
non si sa cosa contiene), quindi il venditore è tenuto a
garantire solo la sua qualità di erede e non il contenuto e
l’estensione dei diritti ereditari.
In caso di vendita di eredità si ha il c.d. retratto
successorio.
Il coerede che vuole alienare a un estraneo la sua quota
o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione,
indicandone il prezzo agli altri coeredi, i quali hanno
diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato
nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In
mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di
riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo
avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto
sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
Ai coeredi partecipanti alla comunione è riconosciuto
il diritto alla prelazione legale, attribuita ai coeredi
reciprocamente per il caso in cui uno di loro decida
di alienare la propria quota ereditaria, esercitabile nel
termine di sessanta giorni dall’ultima notifica, alla quale si
riconnette il diritto di retratto, che consente al retraente di
surrogarsi nell’identica posizione giuridica dell’acquirente
della quota ereditaria qualora l’alienazione sia stata
effettuata in “spregio”.
La ratio dell’istituto si rinviene sia nell’impedire
l’intromissione di estranei nei rapporti di successione
sia, nei casi in cui alla comunione ereditaria partecipino
soggetti estranei, nel favorire la concentrazione delle quote
impedendo il disgregarsi della comunione.
Focus
FOCUS
VENDITÀ DI EREDITÀ
155154154154
Umberto muore a Milano il 20 ottobre del
2016. Era possidente di 3 immobili e numerosi
beni mobili e denaro.
Alla data della morte, dunque il 20 ottobre 2016,
si è aperta la sua successione a Milano.
Non avendo fatto testamento lascia a sé superstiti
i due figli, Paolo e Andrea, che sono i vocati
(individuati) e chiamati (delati) alla successione ed
ai quali viene concretamente offerto il patrimonio.
Essi possono decidere di accettare l’eredità o
rinunciarvi, entro il termine di 10 anni dall’apertura
della successione, quindi entro il 20 ottobre del
2026.
Laddove accettino entrambi, i due figli succedono
in parti uguali.
Ogni figlio consegue una quota astratta di un
mezzo dell’eredità e si instaura automaticamente
tra loro la comunione ereditaria.
Laddove uno dei due rinunci, si considera come
mai chiamato all’eredità e succederà solo l’altro.
Laddove rinuncino entrambi l’eredità si devolverà
ai chiamati ulteriori (genitori, fratelli ecc….).
La comunione ereditaria comporta che ciascun
erede detenga la quota di un mezzo di ciascun
bene mobile o immobile (un mezzo di ogni casa,
un mezzo del contenuto di ogni conto corrente, un
mezzo di ogni bene mobile ecc..).
Per acquistare la proprietà esclusiva di quanto loro
spettante, Paolo e Andrea dovranno procedere ad
un contratto di divisione presso un Notaio con il
quale si assegnano reciprocamente beni in piena
proprietà per l’ammontare delle rispettive quote.
Case history
CASE HISTORY
155155
All’apertura della successione si individuano, per
legge o per testamento, i primi chiamati.
Rispetto ad essi vi sono dei chiamati c.d. “ulteriori”
che sono coloro che vengono chiamati alla
successione, sempre per legge o per testamento, in via
subordinata, solo laddove i primi chiamati non possano
o non vogliano accettare l’eredità a loro offerta.
Il termine per l’accettazione dell’eredità è sempre di 10
anni.
Esso decorre dall’apertura della successione anche
per i chiamati ulteriori, i quali potrebbero veder
inutilmente decorrere il termine decennale a loro
svantaggio nel caso di inerzia dei primi chiamati.
La posizione dei chiamati ulteriori trova tutela nella
possibilità di proporre la c.d. “actio interrogatoria”,
ovvero nella possibilità di richiedere al giudice di
esortare i primi chiamati a pronunciarsi circa la loro
intenzione di accettare o rinunciare all’eredità, in
modo che la stessa possa essere utilmente offerta ai
chiamati in via subordinata.
1. Da quando decorre il termine
per accettare l’eredità?
Il termine per accettare l’eredità è di 10
anni e decorre dal giorno dell’apertura
della successione, ovvero della morte.
2. Come si individuano i successori?
Con il testamento o in mancanza
secondo quanto prescritto dalla legge.
3. A chi va l’eredità senza eredi?
In mancanza di successibili, cioè di
arenti del defunto entro il sesto grado,
l’eredità di devolve allo stato.
4. Come si divide il patrimonio tra gli
eredi?
In mancanza di indicazioni da parte del
testaore, tra i più coeredi il patrimonio
si instaura la comunione ereditaria che
si scioglie con un atto di divisione tra i
medesimi
Mental Training Question time
MENTAL
TRAINING
QUESTIONTIME
?
TUTTO HA INIZIO CON LA MORTE DELL’INDIVIDUO
SCHEDA
13
157156
Organizza
il tuo lavoro
SCHEDA
13
La pianificazione successoria
effettuata dal consulente patrimoniale
in base alle indicazioni e volontà del
cliente – ormai defunto – produce i
suoi effetti sia egli quando è ancora in
vita che, soprattutto, dopo la morte,
all’apertura della successione.
Il cliente che ha fatto testamento o
ha disposto mediante altri strumenti
di passaggio generazionale già in vita
(donazioni, patti di famiglia ecc..),
infatti, pianificando la trasmissione
dei beni accumulati in vita, ha agito
proprio in previsione di questo
momento.
Ed anche l’attività di indirizzo e
strategia elaborata dal consulente
trova la maggiore attuazione a partire
da questo momento.
La pianificazione successoria è
un percorso, un fenomeno che
ciclicamente si evolve.
Dapprima con la pianificazione
patrimoniale, finalizzata ad accumulare
patrimonio in vita, poi con la
pianificazione successoria, finalizzata
a trasmetterlo dopo la morte.
Come si è già avuto modo di notare
la pianificazione successoria va
continuamente e costantemente
aggiornata ed adeguata ai mutamenti
patrimoniali e relazionali che
interessano la vita del cliente.
Il testamento per esempio è, infatti,
un atto “provvisorio” che può essere
modificato e revocato all’infinito
fino all’ultimo istante di vita, al fine
di rispondere sempre alle nuove
domande, esigenze obiettivi e
prospettive che si pongono al cliente e,
di conseguenza, al consulente.
Anche eventuali atti di trasmissione
effettuati in vita funzionano come
anticipazioni sulla successione e
pertanto troveranno una loro stabilità
definitiva solo con la morte del
soggetto.
Il consulente dunque non esaurisce la
sua funzione “uno actu” ma la svolge
in maniera continuata, accompagna
il cliente durante ogni fase della vita,
fino all’istante ultimo.
Ed anche arrivati al momento
dell’attuazione delle volontà come
pianificate, cioè alla morte del cliente,
l’attività del consulente prosegue e
“segue” il patrimonio anche presso
i suoi nuovi titolari, cioè gli eredi
nominati dal cliente che saranno, a
questo punto, a loro volta, clienti.
Il consulente fa una nuova
pianificazione patrimoniale in funzione
degli eredi del suo cliente originario
che si sono ritrovati titolari di un
patrimonio.
Il consulente gestisce il fenomeno
successorio del cliente mettendosi
in relazione agli eredi e ad altri
professionisti che vengono in rilievo,
durante l’evoluzione dello stesso.
All’apertura della successione,
infatti, si relazione con eventuali altri
intermediari bancari e assicurativi al
fine di supportare l’acquisizione da
parte degli eredi di conti correnti e
prodotti bancari ed assicurativi.
Il consulente può indirizzare i
successori nell’adempimento delle
formalità successorie, curando i
rapporti con l’Agenzia delle Entrate
o le procedure da attuare per
l’acquisizione dei beni.
Laddove il cliente abbia fatto
testamento il consulente può
interfacciarsi con il Notaio il quale
curerà la pubblicazione del testamento
o la divisione dei beni tra gli eredi.
In caso di criticità sulla successione
il consulente può svolgere un’attività
di mediazione tra gli eredi di concerto
con l’avvocato.
Il consulente, inoltre, avendo piena
contezza della situazione patrimoniale
e familiare del cliente può da subito
individuare quali possono essere i
problemi nel fenomeno successorio
e indirizzare, coordinando la propria
attività con il Notaio o l’avvocato, i
clienti verso la soluzione più adeguata
che può essere una transazione o
l’instaurazione di un giudizio.
Il consulente deve, dunque, gestire la
patrimonialità del cliente e dopo di lui
dei suoi successori, dovendo essere
da supporto per gli eredi che hanno
necessità di essere assistiti non solo
in materia economica, bancaria e
finanziaria, ma anche in altri aspetti
del fenomeno successorio.
Gli eredi, infatti, possono richiedere
l’aiuto del consulente anche
nell’attività di intermediazione con
altri professionisti che intervengono
alla successione.
Il consulente patrimoniale assicura,
dunque, un’azione a 360 gradi di
direzione del fenomeno successorio
e coordinamento tra i vari aspetti e e
professionisti che lo caratterizzano.
Il consulente sostiene e sviluppa il
patrimonio “adottato”. Il consulente
patrimoniale svolge una costante
riorganizzazione del proprio lavoro
in conseguenza dell’evoluzione dei
fenomeni successori dei clienti.
E così ricomincia il ciclo della
pianificazione successoria, che fa
nuovamente il suo corso.
La pianificazione successoria è
un’esigenza ed un obiettivo per i clienti
ed una missione per il consulente.

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Schede della successione

  • 1. 149148 149149148148 VISUALIZZA ITER FENOMENO SUCCESSORIO Il fenomeno successorio rappresenta la vicenda personale e patrimoniale che si origina e si evolve in occasione della morte di un soggetto. La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. La legge indica un momento temporale e spaziale come rilevanti per la regolamentazione della successione del defunto. Dopo l’apertura della successione è necessario individuare i soggetti che astrattamente potrebbero succedere al de cuius. Ciò avviene per testamento o, in mancanza, per legge. Individuati i “chiamati” alla successione si ha l’offerta concreta del patrimonio in loro favore. L’eredità deve essere accettata o rinunciata, nel termine di 10 anni dall’apertura della successione. Con l’accettazione si determina l’acquisto di quanto concretamente offerto loro da parte dei chiamati, che diventano, in tal modo, eredi. Con la rinuncia si determina il rifiuto ad acquistare le situazioni giuridiche facenti parte della successione. La comunione ereditaria è una particolare forma di comunione, caratterizzata dalla contitolarità dei beni ereditari da parte degli eredi di una persona defunta. La comunione ereditaria si instaura nel momento in cui i chiamati all’eredità accettano l’eredità, divenendo così eredi pro quota del patrimonio ereditario. La divisione ereditaria è l’atto mediante il quale i coeredi pongono fine alla comunione ereditaria. Ogni coerede chiedere la divisione per sciogliere la comunione ereditaria. APERTURA SUCCESSIONE VOCAZIONE E DELAZIONE ACCETTAZIONE O RINUNCIA COMUNIONE EREDITARIA DIVISIONE EREDITARIA Il fenomeno ereditario rappresenta da sempre un aspetto cruciale dell’organizzazione istituzionale di ogni società umana. Eredità e successione a causa di morte, e le regole che le disciplinano, hanno forti ripercussioni sull’organizzazione della società, tanto da essere ritenute la principale causa delle disuguaglianze economiche attuali. SI NO SCHEDA 13 1 2 3 4 5
  • 2. 151150 SCHEDA 13 FORMATI FENOMENO SUCCESSORIO Nell’arco della vita ogni individuo raccoglie un patrimonio. Il patrimonio può essere più o meno ingente, composto da beni materiali o anche immateriali e da, in generale, situazioni giuridiche. La legge assicura che il patrimonio abbia sempre un suo titolare, stante l’esigenza di evitare che i rapporti giuridici facenti capo al defunto si estinguano, diventando “cosa di nessuno”. Il fondamento della successione a causa di morte è da rinvenire in particolari esigenze economico sociali. In primo luogo, l’esigenza di tutelare la famiglia, consentendo ad essa di godere di quanto lasciato dal defunto, frutto del sacrificio sostenuto con lui anche dai suoi cari. In secondo luogo, l’esigenza di tutelare la proprietà, istituto cui il legislatore del nostro ordinamento dà massima importanza. Infine, l’esigenza di assecondare il passaggio generazionale nell’ambito di realtà dinamiche e produttive. La successione a causa di morte è un fenomeno che si articola in più fasi, logicamente e temporalmente successive l’una all’altra. Presupposto è sempre l’esistenza di un cd. “relictum”, ossia un patrimonio (attivo o passivo, essendo possibile anche la “damnosa hereditas”). 1. La prima fase si ha con l’apertura della successione: indica un momento temporale e spaziale. La successione si apre al momento e nel luogo della morte del soggetto. 2. La seconda fase si individua in quelle che, tecnicamente, si definiscono vocazione, ossia l’astratta designazione dei successibili e delazione, ossia l’offerta in concreto dell’eredità ai successibili, che solo con l’accettazione divengono successori. In questa fase viene in rilievo la fonte della successione. COME SI SVILUPPA ILFENOMENO SUCCESSORIO? 3. La terza fase è rappresentata da l’acquisto o la rinuncia all’eredità o al legato. L’acquisto dell’eredità avviene con l’accettazione. L’accettazione può essere avvenire: • espressamente • tacitamente L’accettazione espressa può a sua volta essere: • Pura e semplice • Con beneficio di inventario Può essere fatta solo presso un Notaio. La rinuncia può avvenire solo espressamente, dinanzi ad un Notaio o presso il cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. Il termine per accettare o rinunciare all’eredità si prescrive in 10 anni. Coloro che sono “chiamati ulteriori” rispetto ai primi successibili possono fare l’actio interrogatoria per far accettare o rinunciare i primi chiamati e poter esercitare il loro diritto in subordine. Accettata ed acquistata l’eredità, il patrimonio avrà un nuovo titolare. 4. La quarta fase è rappresentata dalla comunione ereditaria. Si ha comunione ereditaria quando al defunto succedono più eredi, i quali diventano comproprietari dei beni che fanno parte dell’eredità. Dunque, se nel patrimonio ereditario subentrano più eredi (ad esempio i figli ed il coniuge), ciascuno dei coeredi diventa contitolare, in proporzione alla sua quota, dei beni appartenenti all’asse ereditario, dando origine a una comunione ereditaria. Si pensi, ad esempio, ad un appartamento o ad una somma su un conto corrente lasciati a due figli e al coniuge: ognuno riceverà, in comunione, una percentuale dell’asse ereditario. Trattasi di una fase eventuale, in quanto si instaura solo laddove vi siano più successori e può essere evitata in caso di testamento.
  • 3. 153152 Laddove la successione sia regolata da un testamento e non dalla legge, infatti, è ben possibile, che il testatore decida di intervenire egli stesso nella divisione, attuandola direttamente per testamento. In tal caso non si instaura lo stato di comunione ereditaria se non per un istante logico e cronologico nel momento dell’apertura della successione, ma operando la divisione essa si scioglie immediatamente. 5. L’ultima fase del fenomeno successorio è quella della divisione ereditaria. Anche in tal caso può trattarsi di una fase meramente eventuale. Gli eredi potrebbero, infatti, decidere di conservare lo stato di comunione sui beni, per i più vari motivi. Laddove decidano invece di conseguire ciascuno la proprietà esclusiva per quanto di propria spettanza ci sarà questa operazione successiva. La comunione ereditaria necessiterà di un successivo atto di divisione tra gli eredi, in cui si convengano le reciproche assegnazioni in piena ed esclusiva proprietà di ogni singolo bene facente parte della comunione. La divisione ereditaria è l’atto con il quale si scioglie la comunione ereditaria, che sorge nel caso in cui vi siano più eredi del patrimonio del defunto. Con la divisione i coeredi pongono fine alla comunione ereditaria e diventano unici proprietari dei beni che gli verranno assegnati. SCHEDA 13 FORMATI FENOMENO SUCCESSORIO 153153 È ammessa la c.d. vendita di eredità che è una vendita avente ad oggetto quel complesso di beni caduti in successione e obblighi ereditari di carattere patrimoniale chiamato eredità. Può aversi vendita dell’eredità solo a seguito della morte del de cuius, ossia dopo l’apertura della successione. La contrattazione che ha ad oggetto un’eredità futura sarebbe nulla per violazione del divieto dei patti successori. E’ reputata una vendita aleatoria (c.d. a scatola chiusa: non si sa cosa contiene), quindi il venditore è tenuto a garantire solo la sua qualità di erede e non il contenuto e l’estensione dei diritti ereditari. In caso di vendita di eredità si ha il c.d. retratto successorio. Il coerede che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali. Ai coeredi partecipanti alla comunione è riconosciuto il diritto alla prelazione legale, attribuita ai coeredi reciprocamente per il caso in cui uno di loro decida di alienare la propria quota ereditaria, esercitabile nel termine di sessanta giorni dall’ultima notifica, alla quale si riconnette il diritto di retratto, che consente al retraente di surrogarsi nell’identica posizione giuridica dell’acquirente della quota ereditaria qualora l’alienazione sia stata effettuata in “spregio”. La ratio dell’istituto si rinviene sia nell’impedire l’intromissione di estranei nei rapporti di successione sia, nei casi in cui alla comunione ereditaria partecipino soggetti estranei, nel favorire la concentrazione delle quote impedendo il disgregarsi della comunione. Focus FOCUS VENDITÀ DI EREDITÀ
  • 4. 155154154154 Umberto muore a Milano il 20 ottobre del 2016. Era possidente di 3 immobili e numerosi beni mobili e denaro. Alla data della morte, dunque il 20 ottobre 2016, si è aperta la sua successione a Milano. Non avendo fatto testamento lascia a sé superstiti i due figli, Paolo e Andrea, che sono i vocati (individuati) e chiamati (delati) alla successione ed ai quali viene concretamente offerto il patrimonio. Essi possono decidere di accettare l’eredità o rinunciarvi, entro il termine di 10 anni dall’apertura della successione, quindi entro il 20 ottobre del 2026. Laddove accettino entrambi, i due figli succedono in parti uguali. Ogni figlio consegue una quota astratta di un mezzo dell’eredità e si instaura automaticamente tra loro la comunione ereditaria. Laddove uno dei due rinunci, si considera come mai chiamato all’eredità e succederà solo l’altro. Laddove rinuncino entrambi l’eredità si devolverà ai chiamati ulteriori (genitori, fratelli ecc….). La comunione ereditaria comporta che ciascun erede detenga la quota di un mezzo di ciascun bene mobile o immobile (un mezzo di ogni casa, un mezzo del contenuto di ogni conto corrente, un mezzo di ogni bene mobile ecc..). Per acquistare la proprietà esclusiva di quanto loro spettante, Paolo e Andrea dovranno procedere ad un contratto di divisione presso un Notaio con il quale si assegnano reciprocamente beni in piena proprietà per l’ammontare delle rispettive quote. Case history CASE HISTORY 155155 All’apertura della successione si individuano, per legge o per testamento, i primi chiamati. Rispetto ad essi vi sono dei chiamati c.d. “ulteriori” che sono coloro che vengono chiamati alla successione, sempre per legge o per testamento, in via subordinata, solo laddove i primi chiamati non possano o non vogliano accettare l’eredità a loro offerta. Il termine per l’accettazione dell’eredità è sempre di 10 anni. Esso decorre dall’apertura della successione anche per i chiamati ulteriori, i quali potrebbero veder inutilmente decorrere il termine decennale a loro svantaggio nel caso di inerzia dei primi chiamati. La posizione dei chiamati ulteriori trova tutela nella possibilità di proporre la c.d. “actio interrogatoria”, ovvero nella possibilità di richiedere al giudice di esortare i primi chiamati a pronunciarsi circa la loro intenzione di accettare o rinunciare all’eredità, in modo che la stessa possa essere utilmente offerta ai chiamati in via subordinata. 1. Da quando decorre il termine per accettare l’eredità? Il termine per accettare l’eredità è di 10 anni e decorre dal giorno dell’apertura della successione, ovvero della morte. 2. Come si individuano i successori? Con il testamento o in mancanza secondo quanto prescritto dalla legge. 3. A chi va l’eredità senza eredi? In mancanza di successibili, cioè di arenti del defunto entro il sesto grado, l’eredità di devolve allo stato. 4. Come si divide il patrimonio tra gli eredi? In mancanza di indicazioni da parte del testaore, tra i più coeredi il patrimonio si instaura la comunione ereditaria che si scioglie con un atto di divisione tra i medesimi Mental Training Question time MENTAL TRAINING QUESTIONTIME ? TUTTO HA INIZIO CON LA MORTE DELL’INDIVIDUO SCHEDA 13
  • 5. 157156 Organizza il tuo lavoro SCHEDA 13 La pianificazione successoria effettuata dal consulente patrimoniale in base alle indicazioni e volontà del cliente – ormai defunto – produce i suoi effetti sia egli quando è ancora in vita che, soprattutto, dopo la morte, all’apertura della successione. Il cliente che ha fatto testamento o ha disposto mediante altri strumenti di passaggio generazionale già in vita (donazioni, patti di famiglia ecc..), infatti, pianificando la trasmissione dei beni accumulati in vita, ha agito proprio in previsione di questo momento. Ed anche l’attività di indirizzo e strategia elaborata dal consulente trova la maggiore attuazione a partire da questo momento. La pianificazione successoria è un percorso, un fenomeno che ciclicamente si evolve. Dapprima con la pianificazione patrimoniale, finalizzata ad accumulare patrimonio in vita, poi con la pianificazione successoria, finalizzata a trasmetterlo dopo la morte. Come si è già avuto modo di notare la pianificazione successoria va continuamente e costantemente aggiornata ed adeguata ai mutamenti patrimoniali e relazionali che interessano la vita del cliente. Il testamento per esempio è, infatti, un atto “provvisorio” che può essere modificato e revocato all’infinito fino all’ultimo istante di vita, al fine di rispondere sempre alle nuove domande, esigenze obiettivi e prospettive che si pongono al cliente e, di conseguenza, al consulente. Anche eventuali atti di trasmissione effettuati in vita funzionano come anticipazioni sulla successione e pertanto troveranno una loro stabilità definitiva solo con la morte del soggetto. Il consulente dunque non esaurisce la sua funzione “uno actu” ma la svolge in maniera continuata, accompagna il cliente durante ogni fase della vita, fino all’istante ultimo. Ed anche arrivati al momento dell’attuazione delle volontà come pianificate, cioè alla morte del cliente, l’attività del consulente prosegue e “segue” il patrimonio anche presso i suoi nuovi titolari, cioè gli eredi nominati dal cliente che saranno, a questo punto, a loro volta, clienti. Il consulente fa una nuova pianificazione patrimoniale in funzione degli eredi del suo cliente originario che si sono ritrovati titolari di un patrimonio. Il consulente gestisce il fenomeno successorio del cliente mettendosi in relazione agli eredi e ad altri professionisti che vengono in rilievo, durante l’evoluzione dello stesso. All’apertura della successione, infatti, si relazione con eventuali altri intermediari bancari e assicurativi al fine di supportare l’acquisizione da parte degli eredi di conti correnti e prodotti bancari ed assicurativi. Il consulente può indirizzare i successori nell’adempimento delle formalità successorie, curando i rapporti con l’Agenzia delle Entrate o le procedure da attuare per l’acquisizione dei beni. Laddove il cliente abbia fatto testamento il consulente può interfacciarsi con il Notaio il quale curerà la pubblicazione del testamento o la divisione dei beni tra gli eredi. In caso di criticità sulla successione il consulente può svolgere un’attività di mediazione tra gli eredi di concerto con l’avvocato. Il consulente, inoltre, avendo piena contezza della situazione patrimoniale e familiare del cliente può da subito individuare quali possono essere i problemi nel fenomeno successorio e indirizzare, coordinando la propria attività con il Notaio o l’avvocato, i clienti verso la soluzione più adeguata che può essere una transazione o l’instaurazione di un giudizio. Il consulente deve, dunque, gestire la patrimonialità del cliente e dopo di lui dei suoi successori, dovendo essere da supporto per gli eredi che hanno necessità di essere assistiti non solo in materia economica, bancaria e finanziaria, ma anche in altri aspetti del fenomeno successorio. Gli eredi, infatti, possono richiedere l’aiuto del consulente anche nell’attività di intermediazione con altri professionisti che intervengono alla successione. Il consulente patrimoniale assicura, dunque, un’azione a 360 gradi di direzione del fenomeno successorio e coordinamento tra i vari aspetti e e professionisti che lo caratterizzano. Il consulente sostiene e sviluppa il patrimonio “adottato”. Il consulente patrimoniale svolge una costante riorganizzazione del proprio lavoro in conseguenza dell’evoluzione dei fenomeni successori dei clienti. E così ricomincia il ciclo della pianificazione successoria, che fa nuovamente il suo corso. La pianificazione successoria è un’esigenza ed un obiettivo per i clienti ed una missione per il consulente.