3. Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica che
offre ai giovani competenze spendibili nel mercato del
lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione
in aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per
garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap
“formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico
in termini di competenze e di preparazione.
Consente di trasformare il concetto di apprendimento, in
attività permanente (lifelong learning, opportunità di
crescita e di lavoro lungo tutto l’arco della vita),
consegnando pari dignità alla formazione scolastica e
all’esperienza di lavoro.
4. I giovani possono :
conoscere l’organizzazione di un’impresa;
migliorare le conoscenze tecniche, integrando teoria e
pratica in uno specifico contesto lavorativo.
imparare a responsabilizzarsi; a relazionarsi con altri; a
negoziare e cooperare; a valutare le scelte e le proprie
capacità; farsi un’immagine del lavoro e
dell’organizzazione.
Perché… alternanza
5. Indicazione europea / Programma « Istruzione e
Formazione 2020»:
promuove forme di apprendimento basate sul lavoro di alta
qualità, per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva;
propone 5 obiettivi fondamentali, tra questi:
- ridurre il tasso di abbandono scolastico a meno del 10%;
portare la quota della popolazione di età compresa tra 30 e 34
anni in possesso di un diploma universitario ad almeno il
40%;
- far uscire almeno venti milioni di persone dallo stato di
povertà .
6. Normativa nazionale:
L.196/97: norme in materia di promozione dell’occupazione
(art.16 - apprendistato)
L.53/2003 (art. 4 ) e L.77/2005 : propongono una
metodologia didattica per attuare modalità di
apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo
culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del
secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la
formazione in aula con l'esperienza pratica;
L.104/2013 : prevede una sperimentazione volta a rafforzare
l'alternanza scuola-lavoro anche mediante l'apprendistato di
alta formazione.
L.107/2015 ( art.1/commi 33-43)
7. Percorsi di alternanza scuola-lavoro
(art.1, commi 33-44)
L’alternanza può essere svolta durante i periodi di
sospensione delle attività didattiche anche con le
modalità dell’impresa formativa simulata.
Sono previsti percorsi obbligatori di alternanza
negli istituti tecnici e professionali per almeno 400
ore nel triennio, da riportare nel Piano triennale
dell’offerta formativa.
Il percorso può essere realizzato anche all’estero.
LEGGE 13 luglio 2015, n.107
8. Percorsi di alternanza scuola-lavoro
(art.1 ,commi 33-44)
La legge prevede che la formazione in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, da rivolgere agli studenti inseriti in
percorsi di alternanza scuola – lavoro, sia a
carico delle scuole e sia realizzata sulla base
di un apposito finanziamento del MIUR
da ripartire tra le scuole dall’anno 2016.
LEGGE 13 luglio 2015, n.107
9. Percorsi di alternanza scuola-lavoro
(art.1, commi 33-44)
D’intesa con il MIUR, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali
e il Ministero dello Sviluppo economico, presso ogni Camera di
Commercio ha istituito il
REGISTRO NAZIONALE PER L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
I dirigenti scolastici :
individuano all’interno del registro le imprese e gli enti
pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi;
stipulano apposite convenzioni finalizzate anche a favorire
l’orientamento scolastico e universitario dello studente;
possono predisporre analoghe convenzioni con musei, istituti
e luoghi della cultura, uffici centrali e periferici dei beni
culturali e del turismo;
interagiscono con altre istituzioni formative, accreditate dalle
regioni, per la realizzazione di percorsi di alternanza.
LEGGE 13 luglio 2015, n.107
10. pianificare percorsi scolastici che mirano
all’acquisizione di competenze spendibili anche nel
mercato del lavoro;
favorire l'orientamento dei giovani per sollecitare le
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali;
realizzare un organico collegamento delle istituzioni
scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la
società civile, che consenta la partecipazione attiva
dei soggetti nei processi formativi;
correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale,
sociale ed economico del territorio.
11. Gli accordi possono nascere da incontri svolti tra i
diversi soggetti del territorio e possono condurre alla
formalizzazione di patti che diano luogo a partenariati
stabili e a durata pluriennale. Per la stipula del
contratto risulta fondamentale il ruolo del DS.
Le collaborazioni hanno come obiettivo la co-
progettazione dei percorsi
La struttura ospitante è un luogo di apprendimento in
cui lo studente sviluppa nuove competenze, consolida
quelle apprese, e acquisisce la cultura del lavoro.
12. I percorsi formativi di alternanza scuola lavoro sono
resi possibili dalle istituzioni scolastiche, sulla base
di apposite convezioni stipulate con i soggetti,
precedentemente indicati, che sono disposti a ospitare
lo studente per il periodo dell’apprendimento.
L’istituzione scolastica fa un’accurata valutazione di
studio delle realtà produttive con le quali poter avviare
collaborazioni concrete: queste assumeranno sia la
forma di accordi ad ampio raggio, a valenza
pluriennale, sia di convenzioni operative per la
concreta realizzazione dei percorsi.
13. Le attività dentro la scuola: orientamento, incontri
formativi con esperti esterni, insegnamenti di
istruzione generale in preparazione all’attività di stage.
Le attività fuori dalla scuola: stage presso le strutture
ospitanti e formazione in aula. Sono previste diverse
figure di operatori della didattica: tutor aziendali,
docenti che seguono l’attività didattica in aula,
consulenti esterni.
14. L’ accordo tra i soggetti (scuola e azienda), oltre
ad una intesa programmatica promuove la
collaborazione a livello organizzativo,
progettuale, attuativo e di verifica del percorso
formativo e dei risultati di apprendimento;
La pianificazione dell’intero percorso coinvolge la
scuola, l’azienda e lo studente, che assume così
una consapevolezza e una responsabilità diretta
nei confronti del proprio apprendimento.
15. • L’inserimento del percorso nel PTOF
• Pianificazione delle attività congiuntamente con l’ente
ospitante
• Stipula delle convenzioni
• Individuazione della Funzione tutoriale :
Tutor interno ;
Tutor esterno.
16. La valutazione finale viene attuata dai docenti del
Consiglio di classe, tenuto conto della valutazione
svolta dal tutor esterno.
Per l’esame di Stato, le commissioni predispongono la
terza prova scritta, tenendo conto anche delle
competenze acquisite dagli allievi e certificate
congiuntamente dalla scuola e dalla struttura
ospitante, nell’ambito delle esperienze condotte in
alternanza.
L’ attribuzione dei crediti viene effettuata ai sensi del
D.M. 20 novembre 2000, n. 429
17. 150 ore per anno /
50 curriculari in comune per tutte le classi:
- 12 ore modulo su sicurezza e diritti dei lavoratori;
- 10 ore di orientamento e dinamiche di gruppo;
- 28 ore con lezioni dei docenti curriculari, tutor
aziendale ed esperti del mondo del lavoro,attinenti al
percorso.
100 extracurriculari in azienda
18. 100 ore per l’anno /
50 curriculari:
- 12 ore di dinamiche di gruppo;
- 38 ore con lezioni dei docenti curriculari, tutor
aziendale, esperto nel settore.
50 extracurriculari in azienda.