S. Frontini - certificazione pelli decreto 68 - 2 dicembre 2020
P. Dell'antico - Fatturazione elettronica: gli adempimenti per le imprese
1. LA DEMATERIALIZZAZIONE
DOCUMENTALE
22 APRILE 2015
FATTURAZIONE ELETTRONICA:
GLI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE
Relatore: Dott.ssa Paola Dell’Antico
Dottore commercialista e Revisore Legale Ordine di Pisa
Dott.ssa Paola Dell'Antico - Dottore Commercialista - Revisore legale in Pontedera (PI)
Email: paola.dellantico@alice.it
2. OBBLIGO DI FATTURAZIONE
ELETTRONICA VERSO LA PA
I contribuenti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di
servizi in favore delle PA sono obbligati ad emettere fatture
elettroniche a partire dalle previste decorrenze:
- Dal 06.06.2014, in relazione a Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale, e alle relative unità periferiche
- Dal 31.03.2015, per tutte le Amministrazioni Centrali, diverse dalle
precedenti, e le Amministrazioni locali
Con l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, le
PA interessate non possono procedere al pagamento delle
fatture trasmesse in forma cartacea
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3. REQUISITI FATTURA ELETTRONICA
• autenticità dell’origine
• integrità del contenuto
• leggibilità della fattura
dal momento dell’emissione fino al termine del periodo di archiviazione
della fattura
Ogni soggetto passivo stabilisce liberamente come assicurare tali requisiti
Autenticità e integrità possono essere garantite mediante:
1. sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento
affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad
essa riferibile
2. apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente
3. sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati
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4. FORMATO DELLA FATTURA
ELETTRONICA
Tutti i fornitori che cedono beni o prestano servizi alle
amministrazioni pubbliche non potranno più trasmettere le fatture
cartacee direttamente alla P.A., ma dovranno trasmettere al SDI
solo ed esclusivamente fatture elettroniche:
• in formato XML secondo le specifiche tecniche e la struttura
sintattica contenute nel documento “Specifiche tecniche operative
del formato della fattura del sistema di interscambio”(consultabile
sul sito www.fatturapa.gov.it)
• Sottoscritte con firma qualificata o digitale da parte del fornitore o
dell’intermediario che garantiscono l’autenticità dell’origine e
l’integrità del contenuto
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5. CONTENUTO INFORMATIVO DELLA
FATTURA
Il contenuto informativo obbligatorio della fatturaPA prevede:
• DATI OBBLIGATORI:
– Informazioni rilevanti ai fini fiscali previsti dal DPR 633/72 art. 21
– Informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione al
soggetto destinatario (codice IPA , che antecedentemente gli è stato
comunicato dalla stessa PA oppure che il fornitore ha individuato sul
sito www.indicepa.gov.it)
– CIG e CUP quando disponibile
• DATI FACOLTATIVI DEFINITI DA CIASCUNA AMMINISTRAZIONE
AL FINE DI DEMATERIALIZZARE L’INTERO CICLO PASSIVO
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6. PREDISPORRE LA FATTURA
Ogni fattura o lotto di fatture costituisce per il SDI un file predisposto
secondo il formato della FatturaPA. Il singolo file, oppure più file singoli,
possono essere racchiusi in un file compresso, in formato zip, cioè in un
file archivio.
Dopo aver preparato il file deve essere “nominato” in maniera opportuna
affinchè possa essere accettato dal SDI.
per le fatture PA deve essere rispettata la seguente nomenclatura:
Codice Paese Identificativo univoco del Trasmittente _ Progressivo
univoco del file
ESEMPIO: IT99999999999_00001.xml.p7m
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7. FIRMARE LA FATTURA
Ogni file FatturaPA trasmesso al Sistema di Interscambio deve essere firmato dal
soggetto che emette la fattura tramite un certificato di firma qualificata.
La firma è necessaria in quanto garantisce:
• l’integrità delle informazioni contenute nella fattura;
• l’autenticità dell’emittente;
Per dotarsi di un certificato di firma qualificata è necessario rivolgersi a uno dei
certificatori presenti nell’ elenco dei certificatori autorizzati pubblicato sul sito
dell'Agenzia per l'Italia Digitale tenendo presenti i seguenti vincoli tecnici.
• il Sistema di Interscambio ammette i seguenti formati di firma:
– CAdES-BES
– XAdES-BES
Il software utilizzato per apporre la firma deve essere in grado di valorizzare il parametro
“signing time”, che riporta la data e l’ora, ed anche la "time zone" e che assume il significato
di riferimento temporale. Non è invece necessaria l’apposizione della marca temporale.
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8. TRASMISSIONE DELLA FATTURA
I fornitori delle PA potranno trasmettere le fatture elettroniche al
SDI impiegando uno dei 5 diversi canali di trasmissione per l’invio
dei file:
• PEC
• Invio via web
• Servizio SDICoop –Trasmissione
• Servizio SDIFTP
• Servizio SPCoop – Trasmissione
Per gli emittenti che utilizzano SDICOOP, SPCOOP oppure SDIFTP è necessaria una
preventiva attività di accreditamento al SDI, per i fornitori che utilizzano la PEC
basterà utilizzare uno dei gestori iscritto nell’elenco pubblico tenuto dall’Agenzia
per l’Italia Digitale.
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9. TRASMISSIONE DELLA FATTURA
INVIO TRAMITE PEC:
II file FatturaPA e i file archivio devono essere spediti come allegato
del messaggio di PEC.
L'indirizzo PEC a cui destinare i file è il seguente:
sdi01@pec.fatturapa.it.
Il messaggio, comprensivo dell’allegato, non deve superare la
dimensione di 30 megabytes.
Il soggetto che utilizza il canale PEC riceverà, sulla casella di PEC da
cui ha effettuato la trasmissione, i file messaggio prodotti dal SdI
relativi al proprio invio.
Il Sistema, con il primo messaggio di risposta, notifica di scarto o
ricevuta di consegna, comunica al trasmittente l’indirizzo di PEC che
dovrà utilizzare per i successivi eventuali invii.
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10. TRASMISSIONE DELLA FATTURA
INVIO VIA WEB:
Il Sistema di Interscambio mette a disposizione, sul sito
www.fatturepa.gov.it , un’applicazione per inviare un file
FatturaPA o un file archivio attraverso un’interfaccia web.
Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali
Entratel o Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei
Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telematici
dell'Agenzia delle Entrate.
Il file inviato utilizzando questa modalità non deve superare la
dimensione di 5 megabytes.
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11. TRASMISSIONE DELLA FATTURA
• Il fornitore invia la FE al SDI
• SDI effettua i controlli previsti (integrità, autenticità del
documento e conformità del formato) e genera una ricevuta
di avvenuta consegna o scarto
• Inoltro da parte del SDI all’amministrazione individuata dal
codice ufficio
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12. NOTIFICHE
– Notifica di scarto inviata dal SDI in caso di fattura non corretta rilevata in
seguito a controlli formali. PA non riceve il file;
– Ricevuta di consegna alla PA destinataria inviata dal SDI al soggetto
trasmittente, nel caso di consegna positivo;
– Notifica di mancata consegna alla PA destinataria destinataria inviata dal SDI al
soggetto trasmittente, nel caso di esito negativo, il SDI proverà a riconsegnare
la fattura per un periodo stabilito, dopo riceverà:
• Notifica di consegna
• Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SDI con impossibilità di
recapito inviata nel caso non si riesca a recapitare la fattura nel periodo stabilito.
Entro 15 giorni dal primo tentativo di consegna potrebbe ricevere una notifica di
esito committente come: accettazione o rifiuto. Se ciò non accade riceverà una
notifica di decorrenza termini.
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13. EMISSIONE DELLE FATTURE
ELETTRONICHE
L’art. 2 co. 4 del DM 55/2013 stabilisce che la fattura elettronica si considera trasmessa per via
elettronica, ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, e ricevuta dalle Amministrazioni destinatarie “solo
a fronte del rilascio della ricevuta di consegna ” da parte del SDI.
Secondo la circ. Min. Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri 31.3.2014 n. 1,
questa previsione è coerente col disposto dell’art. 21 co. 1 del DPR 633/72 in base al quale “la
fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione,
trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.
Infatti, posto che la ricevuta di consegna viene rilasciata in un momento successivo a quello in cui la
fattura è nella disponibilità della Pubblica Amministrazione committente, il rilascio, da parte del
SDI, della ricevuta di consegna è sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la
sua ricezione da parte della Pubblica Amministrazione committente.
NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA
Secondo la citata circ. 1/2014, anche la notifica di mancata consegna è sufficiente a provare la
ricezione della fattura da parte del SDI, e conseguentemente l’avvenuta trasmissione della fattura
da parte del soggetto emittente verso il SDI stesso.
Da tali elementi emerge, pertanto, che la fattura elettronica può considerarsi “emessa”, ai sensi
dell’art. 21 co. 1 del DPR 633/72, anche a fronte del rilascio da parte del SDI della notifica di
mancata consegna.
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14. EMISSIONE DELLE FATTURE
ELETTRONICHE
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE DELLA FATTURA CON IMPOSSIBILITÀ DI
RECAPITO
L’“Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SDI con impossibilità di recapito”,
quale messaggio firmato elettronicamente contenente la fattura ricevuta dal SDI, secondo la
circ. 1/2014, è sufficiente a dimostrare che la fattura in esso contenuta è pervenuta al SDI nel
rispetto delle regole tecniche di cui al DM 55/2013 e che non è stato possibile recapitarla
all’Amministrazione committente per cause non imputabili al fornitore.
In presenza di tale attestato, pertanto, la fattura in esso contenuta può considerarsi “emessa”.
La Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014 Agenzia delle Entrate precisa, fermo restando che “la
fattura è emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione determinata a norma
dell’articolo 6” – e che, di conseguenza, la data apposta sul documento nel rispetto di tali
criteri sarà determinante ai fini fiscali – in via presuntiva il legislatore ha stabilito che
l’emissione della fattura non potrà comunque essere successiva al momento della sua
consegna o spedizione (fattura analogica) ovvero al momento della sua trasmissione per via
elettronica o messa a disposizione del cessionario o committente (fattura elettronica).
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15. GLI INTERMEDIARI
Gli intermediari dei fornitori:
• Emettono, se richiesto, le fatture elettroniche per conto dei fornitori
• Trasmettono le fatture al sistema di interscambio
• Adempiono, se richiesto, agli obblighi di conservazione
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16. CONSERVAZIONE DIGITALE
DELLE FATTURE ELETTRONICHE
L’articolo 39, terzo comma, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972,
come modificato a seguito del recepimento della direttiva 2010/45/UE, prevede
che tutte le fatture elettroniche siano conservate in modalità elettronica, in
conformità alle disposizioni del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
17 giugno 2014, adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del Decreto legislativo
n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere
conservate elettronicamente.
Ai sensi dell’art. 1, comma 209 legge n. 244 del 2007 è obbligatorio conservare
elettronicamente le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica
Amministrazione.
Ai fini della rilevanza fiscale, il processo di conservazione dei documenti informatici
termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul
pacchetto di archiviazione; tale processo deve essere effettuato entro tre mesi dal
termine di trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi cui le fatture si
riferiscono e per la durata di 10 anni.
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17. CONSERVAZIONE DIGITALE
DELLE FATTURE ELETTRONICHE
La norma, inoltre, specifica che “il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei
registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere
situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini
la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di
controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti,
compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture di cui all’articolo 21, comma
3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.”
Al riguardo, è appena il caso di sottolineare che, qualora il soggetto passivo scelga di conservare la
propria documentazione presso altro Stato, dovrà, in ogni caso:
• applicare le regole di tenuta e conservazione previste dalle disposizioni italiane;
• consentire alle autorità competenti (Amministrazione finanziaria italiana) di accedere ai documenti
e acquisirli anche per via elettronica. A tale fine, il soggetto passivo, residente o domiciliato nel
territorio nazionale:
a) ai fini della comunicazione del luogo di conservazione elettronica dei documenti fiscalmente
rilevanti, deve riportare nei modelli di comunicazione AA7 e AA9, nel rispetto dei termini previsti
dall’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, gli estremi identificativi dei luoghi di giacenza fisica dei
server dove sono conservati i documenti, anche se essi risiedono all’estero;
b) ai fini dell’esibizione, deve assicurare l’accesso automatizzato all’archivio, con ogni mezzo, in
qualsiasi momento e dalla sede dove è effettuato il controllo ai sensi dell’articolo 52 del D.P.R. n.
633 del 1972.
Dott.ssa Paola Dell'Antico - Dottore Commercialista - Revisore legale in Pontedera (PI)
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18. REGISTRI IVA
La tenuta del registro ai fini IVA delle fatture elettroniche deve
assicurare l’ordine cronologico e che non vi sia soluzione di
continuità per ciascun periodo d’imposta.
A tal fine la Circolare ADE n. 36 del 6 dicembre 2006 chiarisce
al punto 5.3 che “ove il contribuente intenda adottare la
conservazione elettronica delle sole fatture elettroniche, e'
consentita la conservazione con le modalità tradizionali delle
fatture in formato analogico a condizione che le stesse siano
annotate in un apposito registro sezionale e numerate
progressivamente con una distinta serie numerica in ordine
cronologico, senza soluzione di continuità per periodo di
imposta”
Dott.ssa Paola Dell'Antico - Dottore Commercialista - Revisore legale in Pontedera (PI)
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19. IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE
ELETTRONICHE
Per assolvere l’imposta di bollo sui documenti
informatici dal 27 giugno 2014 (DM 17 giugno
2014) è corrisposta, tramite il modello f24
esclusivamente con modalità telematica, solo a
consuntivo, entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio.
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio
l’assolvimento dell’imposta di bollo devono
riportare specifica annotazione in fattura:
“Imposta di bollo assolta come documento
informatico, ai sensi del decreto 17 giugno 2014”
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