Conservazione Sostitutiva e Digitale e Fatturazione Elettronica - Ing. Nicola Savino

SAVINO SOLUTION - METODO SAVINO®
SAVINO SOLUTION - METODO SAVINO®www.nicolasavino.com - Consultant Engineer in electronic storage and invoicing and digital preservation
Benvenuti nell'Era del Digitale
Seen Solution Srl si occupa di :
Consulenza direzionale nel Knowledge e Information Management
Gestione elettronica documentale e delle informazioni digitali (record)
Consulenza in Fatturazione Elettronica e Conservazione Sostitutiva
System Software Integrator per la Conservazione Digitale
Compliance Digitale e Certificazioni
Privacy
In pratica io cosa faccio o cosa sono ?
Autore
Formatore
Responsabile della Conservazione
Consulente
Digital and Information Manager
Attraverso il mio Blog www.nicolasavino.com cerco di divulgare le tematiche della
conservazione digitale e fatturazione elettronica.
Chi sono e cosa faccio nella vita
Nicola Savino
CEO
La differenza tra un cliente ed un partner è che il primo è quello che ti
paga, il secondo è quello che diventa dopo averti pagato
Perchè c'è una spinta propulsiva verso la
digitalizzazione da parte di tutti I governi
mondiali, sopratutto l'Italia!
Perchè ci sono nuovi strumenti digitali ,
quali : l'uso della PEC, del LUL elettronico,
CAD, atto pubblico notarile informatico,
fatturazione elettronica verso e tra le PA,
albo pretorio on-line, certificato medico on-
line, ricetta medica digitale e tanti altri in
arrivo.
Perchè dobbiamo fare i “conti” con la
Fatturazione Elettronica in ambito PA.
Perchè dobbiamo necessariamente
conservare tutte le informazioni digitali che
“viaggiano per il mondo”.
Perchè nel nostro lavoro abbiamo più
documenti elettronici che carta!
Perchè si RISPARMIA!
Intelligenza
La fatturazione
elettronica è
intelligente perchè
non è un PDF!
Tempo
Anche se credi o
pensi che non sia
cosi perdi meno
tempo
Ricerche e Archivio
Migliore Gestione
dell'Archivio
Contabile e Ricerca
Fatture ma non solo
XML e Firma DIgitale
Hai notato ? C'è una
firma digitale sul
documento, cos'è?
Sicurezza
Vuoi mettere la
sicurezza del foglio di
carta ? Si dai
Parliamone
Business
Perchè aumenta il
tuo Guadagno e
Migliora il tuo
Business ?
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633 come modificato dalla Legge numero 228 del
24 dicembre 2012 (legge di stabilità)La legge di Stabilità recepisce nell’articolo 1, commi 324-335 la Direttiva
2010/45/UE modificando il DPR 633/72.
Gli articoli 21 e 39 modificati contengono la definizione di fattura elettronica, le caratteristiche e i requisiti tecnici della
stessa, esempi di modalità tecniche per garantire autenticità dell'origine e integrità del contenuto della fattura
elettronica e modalità di conservazione.
La fatturazione elettronica PA è qualcosa che non è arrivata oggi ma era
stata pensata già da diversi anni e forse anche troppi !
Legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008) (Gazzetta Ufficiale numero 300 del 28 dicembre 2007) come modificata dal
Decreto Legislativo 201 del 2011.
Decreto 3 aprile 2013, regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica
da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007,
numero 244 (Gazzetta Ufficiale numero 118 del 22 maggio 2013).
Tutto ha avuto inizio da UBL (Universal Business Language) e tutto ha avuto inizio dalla….FINLANDIA!
Ricordiamoci che con la legge di stabilità abbiamo recepito la direttiva 45/2010 dove si parla di fattura elettronica :
«Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il
ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario.”»
E la firma digitale ? Basta ad esempio la PEC ?
Anche un DOC via email ?
La fatturazione elettronica PA è qualcosa che non è arrivata oggi ma era
stata pensata già da diversi anni e forse anche troppi !
Nella legge di Stabilità : «“Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle
disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono
essere conservate elettronicamente.”»
Ora dovremmo dunque capire quando una fattura è elettronica e quando non lo è. E soprattutto dovremmo
capire quando una fattura elettronica è emessa! Tienilo a mente che ne parleremo a breve!
Dal 6 giugno 2014 Ministeri, agenzie fiscali, enti di previdenza e assistenza nazionali saranno obbligati a ricevere e
pagare le fatture solo in formato elettronico. Si stimano risparmi diretti pari a oltre 1 miliardo di euro.
Il decreto Legge 24 aprile 2014 n 66 (misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) anticipa al 31 marzo
2015 il termine di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica per tutte le altre amministrazioni: per
esempio comuni, province, USL, etc..
E' un obbligo. Ma dopo oggi scoprirai che è un piacere per Te, la Tua
Azienda, il tuo Lavoro e per il Sistema Paese. Quindi ascolta bene!
Il contenuto è
rappresentato in un
file XML (eXtensible
Markup Language),
secondo un
determinato formato
riconosciuto dal
Sistema di
Interscambio. Questo
formato è l' unico
accettato
E' un file XML Firma Digitale Inside
L' autenticità
dell'origine e l'
integrità del
contenuto sono
garantite tramite l'
apposizione della
firma elettronica
qualificata di chi
emette la fattura.
Deve contenere un
set minimo di
informazioni tra cui il
codice univoco del
destinatario e molti
altri dati obbligatori
che prima
probabilmente non
hai mai messo in
fattura
Fonte www.fatturapa.gov.it
File XML firmato digitalmente secondo il formato riconosciuto che può contenere o una singola fattura o
un lotto di fatture fatto da più corpi fattura con la stessa intestazione
file archivio: file compresso (esclusivamente nel formato zip) contenente uno o più file xml. Il sistema
elabora l’archivio e inoltra al destinatario i singoli file xml. Il file archivio NON deve essere firmato ma,
vanno invece firmati i file xml al suo interno
file messaggio: file XML conforme a un determinato tracciato che può contenere:una notifica di scarto:
messaggio che SdI invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso (file xml o file zip archivio) non
abbia superato i controlli previsti;
una ricevuta di consegna: messaggio che SdI invia al trasmittente per certificare
l’avvenuta consegna al destinatario del file xml;
un file dei metadati: file che SdI invia al destinatario, insieme al file xml;
una notifica di mancata consegna: messaggio che il SdI invia al trasmittente per
segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file xml della
fattura;
e altre forme di notifica
Tutti i messaggi prodotti ed inviati dal Sistema di Interscambio, a eccezione del file dei metadati,
vengono firmati digitalmente
Da inviare a SDI
Inviato a SDI
Errore Invio a SDI
Non consegnato al destinatario
Scartato da SDI
Consegnato al Destinatario
Non recapitabile
Accettata
Rifiutata
Decorrenza Termini
Se propio devi
•TI SEMBRA
QUELLO PIU'
FACILE MA NON
E' IL MIGLIORE
Ci sei quasi
•ALMENO NON
HAI LA PEC DI
MEZZO MA NON
CI SIAMO
ANCORA
Ecco ci sei!
• IL MIGLIORE
SISTEMA
POSSIBILE PER
INVIARE LATUA
FATTURA
ELETRONICA
Tramite PEC Tramite FTP Tramite WS
Non esiste mica soltanto la firma digitale?
…“Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la
leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo
periodo di conservazione; autenticità dell’origine ed integrità del contenuto possono
essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un
collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad
essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o
digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o
altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.” …
Il «maledetto» luogo di conservazione dei documenti informatici :
…ai fini della comunicazione del luogo di conservazione elettronica dei
documenti fiscalmente rilevanti, deve riportare nei modelli di comunicazione
AA7 e AA9, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 35 del D.P.R. n. 633
del 1972, gli estremi identificativi dei luoghi di giacenza fisica dei server dove
sono conservati i documenti, anche se essi risiedono all’estero; …
CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 18/E
Ma l’esibizione è cosa ben diversa dal luogo di conservazione e/o dal tenutario ?
ai fini dell’esibizione, deve assicurare l’accesso automatizzato all’archivio,
con ogni mezzo, in qualsiasi momento e dalla sede dove è effettuato il
controllo ai sensi dell’articolo 52 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Il «maledetto» luogo di conservazione dei documenti informatici ESTERO :
…“il luogo di conservazione elettronica delle stesse,
nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre
disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista
uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo
stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l’accesso
automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi
quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture di cui all’articolo 21,
comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.”…
CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 18/E ANCORA
Posso rinviare al SDI la stessa fattura già inviata, se la PA l ha rifiutata ?
Se uso il Case Sensitive per i nomi delle mie fatture, sto inviando la stessa fattura ?
Se la mia fattura va in Decorrenza dei Termini, cosa è consigliabile fare ?
Quando produrre realmente una nota di credito ?
E’ ancora possibile produrre note di credito interne ?
Per il pagamento dei Bolli sulle fatture elettroniche ?
Cosa devo fare quando il SDI ha degli errori ?
Come devo comportarmi con il PCC ? E con il Registro Unico delle Fatture ?
Devo per forza fare due sezionali ?
Il CIG e il CUP sono obbligatori si o no ?
VADEMECUM ONLINE!
CASI PARTICOLARI FATTURAZIONE ELETTRONICA
Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi
di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n.82/2005.
Ministero Economie e Finanze del 17 Giugno 2014
Anche il Fisco li vuole in digitale e oggi partendo dalla Fatturazione
Elettronica, è possibile "dematerializzare" qualunque documento in azienda
Ti assicuro
che se
digitalizzi LUI
è molto molto
più felice
Conservazione Sostitutiva e Digitale e Fatturazione Elettronica - Ing. Nicola Savino
I libri, i repertori, le scritture e la documentazione, la cui conservazione è
obbligatoria per disposizione di legge, regolamento o richiesta dalla natura
o dalle dimensioni dell’impresa, possono essere creati e conservati con
strumenti informatici.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi
previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta di libri,
repertori e scritture, ivi compreso quello di regolarne la conservazione,
sono assolti mediante strumenti informatici. Tali obblighi vengono assolti
ogni anno mediante apposizione (a far data dalla messa in opera) della
marcatura temporale e della firma digitale, dell’imprenditore o altro
soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le
registrazioni relative ai tre mesi precedenti.”
Art. 6
Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed
altri documenti rilevanti ai fini tributari.
1.L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta
mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, con modalità esclusivamente telematica.
2.Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri
emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni
dalla chiusura dell'esercizio.
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo
devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del
presente decreto.
3.L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalita' informatica,
è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
Rendo la Fattura
un documento
informatico e la
invio al
Destinatario
Non stampo mai
perchè
all'Emissione del
Documento ho
realizzato un
documento
informatico
La invio al
Destinatario come
documento
analogico
Devo stampare fino a
quando non ho concluso
il processo di
conservazione anche se
il documento lo firmo
digitalmente!
Qui applico la
Conservazione Sostitutiva
Qui applico la
Conservazione Digitale
Quindi hai due possibilità :
1.Se firmi (o applichi i requisiti di sopra) la fattura digitalmente fin dalla sua emissione, allora non stampi e conservi
in digitale (che bella cosa:) e applichi l’art. 3 del DMEF del 17 Giugno 2014.
2.Se non firmi la fattura fin dalla sua emissione, allora devi stampare perchè è un documento analogico e per
procedere alla conservazione devi seguire l’art. 4 del DMEF del 17 Giugno 2014
Ricordati che non esiste solo la Firma Digitale per rendere la fattura un
documento informatico, ma ci sono anche altri processi...
L’articolo 21, comma 3, quarto periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, dispone che “Il soggetto passivo assicura
l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino
al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell’origine ed integrità del contenuto possono essere
garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la
cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica
qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o
altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.” Il novellato articolo 21 del D.P.R.
n. 633 del 1972 pone, dunque, espressamente in capo al soggetto passivo l’obbligo di assicurare gli specifici
requisiti di A. I. L. dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.
Essendo la fattura elettronica un documento informatico a tutti gli effetti, per garantirne la validità e l’opponibilità a
terzi nel tempo, deve necessariamente essere sottoposta, insieme alle relative ricevute, al processo di
conservazione sostitutiva a norma secondo le regole tecniche disposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 3 dicembre 2013
Se pensi che la conservazione della fattura elettronica PA è un obbligo stupido o
che prima non avevi, allora vuol dire che ora non stai stampando!
E’ importante sottolineare che il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti
relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture.
La conservazione sostitutiva è una procedura informatica che da validità legale ai documenti informatici, similmente
ai documenti originali cartacei, rendendo un documento digitale a valore probatorio. La normativa italiana ha
regolamentato nel corso degli anni la procedura della conservazione digitale o sostitutiva, fornendo tutte le
“istruzioni” giuridiche per evitare di produrre altra carta e “distruggere” quella presente nei vecchi archivi cartacei.
La normativa italiana, quindi, permette la totale dematerializzazione di quasi tutti i documenti cartacei.
Devi saperlo già da ora : c'è una grande differenza tra Conservazione
Sostitutiva e Conservazione Digitale, tu devi scegliere la seconda!
La conservazione digitale è tutt’altro rispetto alla conservazione sostitutiva, diciamolo subito! Si parla infatti di
conservazione digitale, quando si conservano documenti, record ed informazioni che sono nativi elettronici/digitali
e che quindi nascono e vivono direttamente in formato elettronico. La conservazione digitale quindi si applica a
tutti quei documenti e record che hanno ad esempio una firma digitale dal momento in cui vengono emessi (come
ad esempio una fattura) o che hanno i requisiti definiti dalle Nuove Regole Tecnich in materia di formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche’ di
formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22,
23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005. (15A00107) (GU Serie Generale n.8 del 12-1-2015).
Qualsiasi
documento
informatico...
Anche un
Tracciato Record
Anche un
Database
Anche una Email
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 13
novembre 2014 Regole tecniche in
materia di formazione,
trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione
temporale dei documenti
informatici nonche' di formazione
e conservazione dei documenti
informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli
articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del
Codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005.
Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e
l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile*. L'utilizzo del dispositivo di
firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
Articolo 21 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato dal decreto legislativo 30
dicembre 2010, n. 235
Ai documenti informatici possiamo dargli il valore probatorio che
decidiamo di dargli e il bello che ognuno ha il suo valore!
*Articolo 2702 del codice civileEfficacia della scrittura privata. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di
falso , della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne
riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta
r
.....,.. PIL
DN ·_.
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013
Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4,
43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.
82 del 2005 e successive modificazioni
La normativa italiana è ampia, completa e robusta. Non hai scuse!
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2013
Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualicate e
digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36,
comma 2, e 71 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive
modificazioni
DECRETO 17 giugno 2014
Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi
tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005
«1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma
scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed
immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.»;
d6edd9a928d9ca02c6941c718dc7d0da9b7e894fe894555bed1673e80f485774
Stai pensando : oddio ma cos'è "quella cosa" in alto ? Non preoccuparti
è solo il Codice Fiscale del Documento Informatico.
Ciao a tutti voi :
d6edd9a928d9ca02c6941c718dc7d0da9b7e894fe894555bed1673e80f485774 (sha256)
Ciao a tutti vai =
1d5a1d72229221b28d5f0405ebbc66317c2ee8a64b50a7eda59628e49e09bf7c (sha256)
firma elettronica, dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri
dati elettronici ed utilizzata come metodo di autenticazione (Normativa Europea 1999/93/CE)
firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un
documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la
connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo
esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi
siano stati successivamente modificati;»
firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un
certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;»
firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su
un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici;»
Dal Dlgs 235/2010 recante modiche al CAD
FEA
Firma Elettronica Avanzata
Art. 14
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1.All'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,sono apportate le
seguenti modificazioni: «2. Il documento informatico sottoscritto con firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilita'
dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume
riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
LaprimaApplicazionedellaFEA:LafirmaGrafometrica
PROCESSO
OAIS ISO 14721 : Space data and information transfer systems -- Open archival information system (OAIS) --
Reference model.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013
Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4,
43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.
82 del 2005.
Ci sono delle Regole anche per conservare i documenti informatici e se
ti dicessi che in qualche mono c'entra la NASA ?
In questo momento lo so che stai pensando : "Eh
addirittura la NASA ?!?!? Non è che stiamo
esagerando ?
In verità vi dico : non è proprio così...
Sistema di conservazione
1. In attuazione di quanto previsto
dall'art. 44, comma 1, del Codice, il
sistema di conservazione assicura,
dalla presa in carico dal produttore
di cui all'art. 6 fino all'eventuale
scarto, la conservazione, tramite
l'adozione di regole, procedure e
tecnologie, dei seguenti oggetti in
esso conservati, garantendone le
caratteristiche di autenticita',
integrita', affidabilita', leggibilita',
reperibilita': …
Art. 3 del DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3
dicembre 2013 - Regole tecniche in
materia di sistema di conservazione
FLUSSO SISTEMA DI CONSERVAZIONE
Pacchetto di versamento
Pacchetto informativo inviato dal produttore al sistema di conservazione secondo un formato predefinito
e concordato descritto nel manuale di conservazione
Indice del pacchetto di versamento
Documento XML che descrive un pacchetto di versamento
Pacchetto di archiviazione
Pacchetto informativo composto dalla trasformazione di uno o più pacchetti di versamento secondo le
specifiche contenute nell’allegato 4 del presente decreto e secondo le modalità riportate nel manuale di
conservazione
Indice del pacchetto di archiviazione o Indice di conservazione
Documento XML che descrive il pacchetto di archiviazione secondo lo standard UNISincro recepito
anche dalla normativa italiana. Questo file viene firmato dal Responsabile
della Conservazione e gli viene apposta la marca temporale.
Pacchetto di distribuzione
Pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione all’utente in risposta ad una sua richiesta
Indice del pacchetto di distribuzione
Documento XML che descrive il pacchetto di distribuzione
Rapporto di versamento
Documento informatico che attesta l'avvenuta presa in carico da parte del sistema di conservazione dei
pacchetti di versamento inviati dal produttore
Il Manager giusto che governa
i processi di digitalizzazione e
che deve dimostrare
Competenze ed Esperienze !
Il Mitico Responsabile della Conservazione !
a)definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti da
conservare, della quale tiene evidenza, in conformita' alla normativa vigente;
b) gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformita' alla normativa vigente;
c) genera il rapporto di versamento, secondo le modalita' previste dal manuale di conservazione;
d)genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti
dal manuale di conservazione;
e) effettua il monitoraggio della corretta funzionalita' del sistema di conservazione;
Questa Figura è Fondamentale. Ha da fare diverse cose tra cui le
Mansioni dell'Art. 7 del DPCM del 3 Dicembre 2013...ma non solo!
g)al fine di garantire la conservazione e l'accesso ai documenti informatici, adotta misure per rilevare
tempestivamente l'eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per
ripristinare la corretta funzionalita'; adotta analoghe misure con riguardo all'obsolescenza dei formati;
h)provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all'evolversi del contesto tecnologico,
secondo quanto previsto dal manuale di conservazione;
i)adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione ai sensi dell'art. 12;
j)assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo allo stesso
l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attivita' al
medesimo attribuite;
E CONTINUANO...........
Se PA
Il Responsabile della
Conservazione deve
essere accreditato
Competenza
Deve avere
competenze
dimostrabili...non
facciamo i furbi!
CV
Il CV deve essere
coerente con le
Responsabilità e le
Mansioni
Collaborazione
Deve avere capacità
di collaborazione e
condivisione con il
"Team Digitale"
Sicurezza
Deve garantire
sicurezza al processo
di conservazione
Documentazione
Deve essere capace
di gestire e redarre
una serie di
documenti come ad
esempio il Manuale
Acquisizione da Supporto,
Scanner o Altro Elaborazione
Elettronica
Documento
Informatico
Gestione Elettronica Documentale
Sistema di Conservazione
Sorgente : DocumentoAnalogico
Firma Digitale , Qualificata,Avanzata
Redazione Tramite
Software Elaborazione
Elettronica
Documento
Informatico
Firma Digitale o Qualificata o Avanzata
EDI
Sistema di Controllo di Gestione
Validazione Temporle
PEC Ricevuta Completa
Records Management
Database/ERP/SAP/etcc
Documento già
Informatico in Emissione
o in Produzione
Corretta
Archiviazione
Consultazione
Documentale
Generazione di un Fascicolo
DocumentoArchiviato e Sicuro
DocumentoArchiviato ed Univoco
Metadati sufficienti e obbligatori
Transazioni e Versioni
Indicizzazione
Eventuale Timbro Digitale
Documento Analogico
Corretta
Archiviazione
Consultazione
Documentale
Generazione di un Fascicolo
DocumentoArchiviato e Sicuro
Firma Digitale o EDI o SCG
DocumentoArchiviato ed Univoco
Metadati sufficienti e obbligatori
Transazioni e Versioni
Indicizzazione
Eventuale Timbro Digitale
Art. 12 delle Nuove Regole Tecniche :
“2. I soggetti privati appartenenti ad organizzazioni che già adottano particolari regole di settore per la sicurezza dei
sistemi informativi adeguano il sistema di conservazione a tali regole. Gli altri soggetti possono adottare quale
modello di riferimento le regole di sicurezza indicate dagli articoli 50 -bis e 51 del Codice e dalle relative linee guida
emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale.I sistemi di conservazione rispettano le misure di sicurezza previste dagli
articoli da 31 a 36 e dal disciplinare tecnico di cui all’allegato B del Codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”
Le Nuove Regole Tecniche del DPCM del 3 Dicembre 2013...ed ecco a
noi quella "cosa strana" che è la Privacy
Art 7 delle Nuove Regole Tecniche :
" ........ il responsabile della conservazione, di concerto con il responsabile della sicurezza e, nel caso delle
pubbliche amministrazioni centrali, anche con il responsabile dell’uffi cio di cui all’art. 17 del Codice, provvede a
predisporre, nell’ambito del piano generale della sicurezza, il piano della sicurezza del sistema di conservazione,
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e dal disciplinare tecnico di cui all’allegato B del medesimo decreto, nonché in coerenza con quanto previsto
dagli articoli 50 - bis e 51 del Codice e dalle relative linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale. Le
suddette misure sono descritte nel manuale di conservazione di cui all’art. 8.”
...dobbiamo SEMPRE ricordarci :
Codice in materia di protezione dei dati personali Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza
Allegato B (Artt. da 33 a 36 del Codice)
Trattamenti con strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di
trattamento con strumenti elettronici
Non si può prescindere dal considerare gli effetti della Privacy sulla
Conservazione Digitale e viceversa, altrimenti si è fuori norma!
Garantire la conservazione delle nostre informazioni (siano esse contabili, fiscali o di altro tipo)
E quindi diventano fondamentali questi elementi :
Processi
Metodologie
Competenze
Compliance
Auditing
Nuovo Regolamento privacy europeo
Approvazione del LIBE il 21/10/2013
Sostituirà la Direttiva 95/46/EC - la direttiva "madre" della privacy nel nostro continente - ma
di fatto abrogherà buona parte dei "Codici privacy" nazionali, incluso quello italiano.
Il Regolamento, infatti, introdurrà novità rilevanti per cittadini, imprese ed enti, tra cui:
-l'obbligo di "privacy impact assessment" (valutazioni preventive di impatto sulla tutela dei
dati) in caso di trattamenti rischiosi;
-l'obbligo per le aziende che trattano dati particolarmente critici o sensibili (in revisione con
diminuzione del numero) e per gli enti pubblici di nominare un "data protection officer"
(responsabile della protezione dei dati personali), che dovrà essere competente,
indipendente e non necessariamente interno all'ente/impresa;
-il diritto all'oblio, per cui ogni interessato potrà richiedere la rimozione di propri dati
personali per motivi legittimi (per esempio, potremo chiedere di essere "dimenticati"
on line);
- il diritto alla portabilità dei dati da un provider a un altro, in formato neutro;
la previsione delle figure dei “joint controllers” (titolari congiunti), che potranno
“spartirsi” le responsabilità privacy in un apposito contratto, di cui si dovrà tenere conto
in caso di controlli o contenziosi: questa novità sarà d’aiuto, in particolare, nel settore
del cloud computing providing (fino ad oggi difficilmente inquadrabile nei vecchi schemi
titolare/responsabile);
-la previsione del concetto di "stabilimento principale" del titolare, per evitare che
un'impresa attiva in più Stati UE debba fronteggiare gli adempimenti nazionali di
ogni singolo Stato;
-la previsione del ruolo di "lead authority", in modo tale che vi sia un solo Garante
di volta in volta responsabile dei procedimenti multi-Stato;
- sanzioni molto più pesanti, fino al 5% del volume d'affari globale di un'impresa (o
100 000 000 €), per assicurare che la privacy inizi a diventare un tema sensibile anche
per i consigli di amministrazione di grandi colossi multinazionali;
- una severa disciplina di opt-in (consenso preventivo) per i cookie pubblicitari online,
sebbene questa materia sia appena stata oggetto di normativa europea
(Direttiva 2009/136/EC) e il Governo italiano stia per approvare il decreto
legislativo attuativo;
l'introduzione del principio della cosiddetta "accountability", per il quale ogni titolare,
in caso di problemi o controlli, dovrà dimostrare nei fatti, al di là dei formalismi, di avere adottato i
modelli organizzativi e le misure logiche, fisiche, elettroniche di sicurezza per proteggere i dati (onere
della prova);
- l’obbligo di attenersi, nell’ideazione di nuovi prodotti o servizi, ai principi della “data protection by
design” e della “data protection by default”, come saranno dettagliati in seguito con atti delegati della
Commissione Europea (questa disposizione incute timore al mercato tecnologico, poiché potrebbero
arrivare standard privacy di
produzione delle tecnologie stabiliti top-down dalla UE, con possibili effetti sulla competitività dei
produttori extra-UE e più in generale con impatti sui processi di innovazione).
L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per
cambiare il mondo” –
Nelson Mandela
Il mondo della Digitalizzazione è talmente vasto che queste slide sono solo il punto di
partenza, quindi non stare a pardere tempo, inizia a Digitalizzare la Tua Azienda, ORA!
Ing. Nicola Savino
Digital and Information Manager
Digital Preservation Officer
www.nicolasavino.com
info@nicolasavino.com
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Conservazione Sostitutiva e Digitale e Fatturazione Elettronica - Ing. Nicola Savino

  • 2. Seen Solution Srl si occupa di : Consulenza direzionale nel Knowledge e Information Management Gestione elettronica documentale e delle informazioni digitali (record) Consulenza in Fatturazione Elettronica e Conservazione Sostitutiva System Software Integrator per la Conservazione Digitale Compliance Digitale e Certificazioni Privacy In pratica io cosa faccio o cosa sono ? Autore Formatore Responsabile della Conservazione Consulente Digital and Information Manager Attraverso il mio Blog www.nicolasavino.com cerco di divulgare le tematiche della conservazione digitale e fatturazione elettronica. Chi sono e cosa faccio nella vita Nicola Savino CEO
  • 3. La differenza tra un cliente ed un partner è che il primo è quello che ti paga, il secondo è quello che diventa dopo averti pagato
  • 4. Perchè c'è una spinta propulsiva verso la digitalizzazione da parte di tutti I governi mondiali, sopratutto l'Italia! Perchè ci sono nuovi strumenti digitali , quali : l'uso della PEC, del LUL elettronico, CAD, atto pubblico notarile informatico, fatturazione elettronica verso e tra le PA, albo pretorio on-line, certificato medico on- line, ricetta medica digitale e tanti altri in arrivo. Perchè dobbiamo fare i “conti” con la Fatturazione Elettronica in ambito PA. Perchè dobbiamo necessariamente conservare tutte le informazioni digitali che “viaggiano per il mondo”. Perchè nel nostro lavoro abbiamo più documenti elettronici che carta! Perchè si RISPARMIA!
  • 5. Intelligenza La fatturazione elettronica è intelligente perchè non è un PDF! Tempo Anche se credi o pensi che non sia cosi perdi meno tempo Ricerche e Archivio Migliore Gestione dell'Archivio Contabile e Ricerca Fatture ma non solo XML e Firma DIgitale Hai notato ? C'è una firma digitale sul documento, cos'è? Sicurezza Vuoi mettere la sicurezza del foglio di carta ? Si dai Parliamone Business Perchè aumenta il tuo Guadagno e Migliora il tuo Business ?
  • 6. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633 come modificato dalla Legge numero 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità)La legge di Stabilità recepisce nell’articolo 1, commi 324-335 la Direttiva 2010/45/UE modificando il DPR 633/72. Gli articoli 21 e 39 modificati contengono la definizione di fattura elettronica, le caratteristiche e i requisiti tecnici della stessa, esempi di modalità tecniche per garantire autenticità dell'origine e integrità del contenuto della fattura elettronica e modalità di conservazione. La fatturazione elettronica PA è qualcosa che non è arrivata oggi ma era stata pensata già da diversi anni e forse anche troppi ! Legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Gazzetta Ufficiale numero 300 del 28 dicembre 2007) come modificata dal Decreto Legislativo 201 del 2011. Decreto 3 aprile 2013, regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 (Gazzetta Ufficiale numero 118 del 22 maggio 2013).
  • 7. Tutto ha avuto inizio da UBL (Universal Business Language) e tutto ha avuto inizio dalla….FINLANDIA! Ricordiamoci che con la legge di stabilità abbiamo recepito la direttiva 45/2010 dove si parla di fattura elettronica : «Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario.”» E la firma digitale ? Basta ad esempio la PEC ? Anche un DOC via email ? La fatturazione elettronica PA è qualcosa che non è arrivata oggi ma era stata pensata già da diversi anni e forse anche troppi ! Nella legge di Stabilità : «“Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.”» Ora dovremmo dunque capire quando una fattura è elettronica e quando non lo è. E soprattutto dovremmo capire quando una fattura elettronica è emessa! Tienilo a mente che ne parleremo a breve!
  • 8. Dal 6 giugno 2014 Ministeri, agenzie fiscali, enti di previdenza e assistenza nazionali saranno obbligati a ricevere e pagare le fatture solo in formato elettronico. Si stimano risparmi diretti pari a oltre 1 miliardo di euro. Il decreto Legge 24 aprile 2014 n 66 (misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) anticipa al 31 marzo 2015 il termine di decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica per tutte le altre amministrazioni: per esempio comuni, province, USL, etc.. E' un obbligo. Ma dopo oggi scoprirai che è un piacere per Te, la Tua Azienda, il tuo Lavoro e per il Sistema Paese. Quindi ascolta bene!
  • 9. Il contenuto è rappresentato in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo un determinato formato riconosciuto dal Sistema di Interscambio. Questo formato è l' unico accettato E' un file XML Firma Digitale Inside L' autenticità dell'origine e l' integrità del contenuto sono garantite tramite l' apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura. Deve contenere un set minimo di informazioni tra cui il codice univoco del destinatario e molti altri dati obbligatori che prima probabilmente non hai mai messo in fattura
  • 11. File XML firmato digitalmente secondo il formato riconosciuto che può contenere o una singola fattura o un lotto di fatture fatto da più corpi fattura con la stessa intestazione file archivio: file compresso (esclusivamente nel formato zip) contenente uno o più file xml. Il sistema elabora l’archivio e inoltra al destinatario i singoli file xml. Il file archivio NON deve essere firmato ma, vanno invece firmati i file xml al suo interno file messaggio: file XML conforme a un determinato tracciato che può contenere:una notifica di scarto: messaggio che SdI invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso (file xml o file zip archivio) non abbia superato i controlli previsti; una ricevuta di consegna: messaggio che SdI invia al trasmittente per certificare l’avvenuta consegna al destinatario del file xml; un file dei metadati: file che SdI invia al destinatario, insieme al file xml; una notifica di mancata consegna: messaggio che il SdI invia al trasmittente per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file xml della fattura; e altre forme di notifica Tutti i messaggi prodotti ed inviati dal Sistema di Interscambio, a eccezione del file dei metadati, vengono firmati digitalmente
  • 12. Da inviare a SDI Inviato a SDI Errore Invio a SDI Non consegnato al destinatario Scartato da SDI Consegnato al Destinatario Non recapitabile Accettata Rifiutata Decorrenza Termini
  • 13. Se propio devi •TI SEMBRA QUELLO PIU' FACILE MA NON E' IL MIGLIORE Ci sei quasi •ALMENO NON HAI LA PEC DI MEZZO MA NON CI SIAMO ANCORA Ecco ci sei! • IL MIGLIORE SISTEMA POSSIBILE PER INVIARE LATUA FATTURA ELETRONICA Tramite PEC Tramite FTP Tramite WS
  • 14. Non esiste mica soltanto la firma digitale? …“Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell’origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.” … Il «maledetto» luogo di conservazione dei documenti informatici : …ai fini della comunicazione del luogo di conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti, deve riportare nei modelli di comunicazione AA7 e AA9, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, gli estremi identificativi dei luoghi di giacenza fisica dei server dove sono conservati i documenti, anche se essi risiedono all’estero; … CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 18/E
  • 15. Ma l’esibizione è cosa ben diversa dal luogo di conservazione e/o dal tenutario ? ai fini dell’esibizione, deve assicurare l’accesso automatizzato all’archivio, con ogni mezzo, in qualsiasi momento e dalla sede dove è effettuato il controllo ai sensi dell’articolo 52 del D.P.R. n. 633 del 1972. Il «maledetto» luogo di conservazione dei documenti informatici ESTERO : …“il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture di cui all’articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.”… CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 18/E ANCORA
  • 16. Posso rinviare al SDI la stessa fattura già inviata, se la PA l ha rifiutata ? Se uso il Case Sensitive per i nomi delle mie fatture, sto inviando la stessa fattura ? Se la mia fattura va in Decorrenza dei Termini, cosa è consigliabile fare ? Quando produrre realmente una nota di credito ? E’ ancora possibile produrre note di credito interne ? Per il pagamento dei Bolli sulle fatture elettroniche ? Cosa devo fare quando il SDI ha degli errori ? Come devo comportarmi con il PCC ? E con il Registro Unico delle Fatture ? Devo per forza fare due sezionali ? Il CIG e il CUP sono obbligatori si o no ? VADEMECUM ONLINE! CASI PARTICOLARI FATTURAZIONE ELETTRONICA
  • 17. Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n.82/2005. Ministero Economie e Finanze del 17 Giugno 2014 Anche il Fisco li vuole in digitale e oggi partendo dalla Fatturazione Elettronica, è possibile "dematerializzare" qualunque documento in azienda Ti assicuro che se digitalizzi LUI è molto molto più felice
  • 19. I libri, i repertori, le scritture e la documentazione, la cui conservazione è obbligatoria per disposizione di legge, regolamento o richiesta dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa, possono essere creati e conservati con strumenti informatici. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta di libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolarne la conservazione, sono assolti mediante strumenti informatici. Tali obblighi vengono assolti ogni anno mediante apposizione (a far data dalla messa in opera) della marcatura temporale e della firma digitale, dell’imprenditore o altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.”
  • 20. Art. 6 Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari. 1.L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica. 2.Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto. 3.L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalita' informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
  • 21. Rendo la Fattura un documento informatico e la invio al Destinatario Non stampo mai perchè all'Emissione del Documento ho realizzato un documento informatico La invio al Destinatario come documento analogico Devo stampare fino a quando non ho concluso il processo di conservazione anche se il documento lo firmo digitalmente! Qui applico la Conservazione Sostitutiva Qui applico la Conservazione Digitale
  • 22. Quindi hai due possibilità : 1.Se firmi (o applichi i requisiti di sopra) la fattura digitalmente fin dalla sua emissione, allora non stampi e conservi in digitale (che bella cosa:) e applichi l’art. 3 del DMEF del 17 Giugno 2014. 2.Se non firmi la fattura fin dalla sua emissione, allora devi stampare perchè è un documento analogico e per procedere alla conservazione devi seguire l’art. 4 del DMEF del 17 Giugno 2014 Ricordati che non esiste solo la Firma Digitale per rendere la fattura un documento informatico, ma ci sono anche altri processi... L’articolo 21, comma 3, quarto periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, dispone che “Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell’origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.” Il novellato articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 pone, dunque, espressamente in capo al soggetto passivo l’obbligo di assicurare gli specifici requisiti di A. I. L. dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.
  • 23. Essendo la fattura elettronica un documento informatico a tutti gli effetti, per garantirne la validità e l’opponibilità a terzi nel tempo, deve necessariamente essere sottoposta, insieme alle relative ricevute, al processo di conservazione sostitutiva a norma secondo le regole tecniche disposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 Se pensi che la conservazione della fattura elettronica PA è un obbligo stupido o che prima non avevi, allora vuol dire che ora non stai stampando! E’ importante sottolineare che il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture.
  • 24. La conservazione sostitutiva è una procedura informatica che da validità legale ai documenti informatici, similmente ai documenti originali cartacei, rendendo un documento digitale a valore probatorio. La normativa italiana ha regolamentato nel corso degli anni la procedura della conservazione digitale o sostitutiva, fornendo tutte le “istruzioni” giuridiche per evitare di produrre altra carta e “distruggere” quella presente nei vecchi archivi cartacei. La normativa italiana, quindi, permette la totale dematerializzazione di quasi tutti i documenti cartacei. Devi saperlo già da ora : c'è una grande differenza tra Conservazione Sostitutiva e Conservazione Digitale, tu devi scegliere la seconda! La conservazione digitale è tutt’altro rispetto alla conservazione sostitutiva, diciamolo subito! Si parla infatti di conservazione digitale, quando si conservano documenti, record ed informazioni che sono nativi elettronici/digitali e che quindi nascono e vivono direttamente in formato elettronico. La conservazione digitale quindi si applica a tutti quei documenti e record che hanno ad esempio una firma digitale dal momento in cui vengono emessi (come ad esempio una fattura) o che hanno i requisiti definiti dalle Nuove Regole Tecnich in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche’ di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. (15A00107) (GU Serie Generale n.8 del 12-1-2015).
  • 25. Qualsiasi documento informatico... Anche un Tracciato Record Anche un Database Anche una Email DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
  • 26. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile*. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Articolo 21 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 Ai documenti informatici possiamo dargli il valore probatorio che decidiamo di dargli e il bello che ognuno ha il suo valore! *Articolo 2702 del codice civileEfficacia della scrittura privata. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso , della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta
  • 28. DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013 Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni La normativa italiana è ampia, completa e robusta. Non hai scuse! DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2013 Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualicate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni DECRETO 17 giugno 2014 Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005
  • 29. «1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.»;
  • 30. d6edd9a928d9ca02c6941c718dc7d0da9b7e894fe894555bed1673e80f485774 Stai pensando : oddio ma cos'è "quella cosa" in alto ? Non preoccuparti è solo il Codice Fiscale del Documento Informatico. Ciao a tutti voi : d6edd9a928d9ca02c6941c718dc7d0da9b7e894fe894555bed1673e80f485774 (sha256) Ciao a tutti vai = 1d5a1d72229221b28d5f0405ebbc66317c2ee8a64b50a7eda59628e49e09bf7c (sha256)
  • 31. firma elettronica, dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzata come metodo di autenticazione (Normativa Europea 1999/93/CE) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;» firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;» firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;» Dal Dlgs 235/2010 recante modiche al CAD
  • 32. FEA Firma Elettronica Avanzata Art. 14 Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1.All'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,sono apportate le seguenti modificazioni: «2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
  • 35. OAIS ISO 14721 : Space data and information transfer systems -- Open archival information system (OAIS) -- Reference model. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013 Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Ci sono delle Regole anche per conservare i documenti informatici e se ti dicessi che in qualche mono c'entra la NASA ? In questo momento lo so che stai pensando : "Eh addirittura la NASA ?!?!? Non è che stiamo esagerando ? In verità vi dico : non è proprio così...
  • 36. Sistema di conservazione 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del Codice, il sistema di conservazione assicura, dalla presa in carico dal produttore di cui all'art. 6 fino all'eventuale scarto, la conservazione, tramite l'adozione di regole, procedure e tecnologie, dei seguenti oggetti in esso conservati, garantendone le caratteristiche di autenticita', integrita', affidabilita', leggibilita', reperibilita': … Art. 3 del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013 - Regole tecniche in materia di sistema di conservazione
  • 37. FLUSSO SISTEMA DI CONSERVAZIONE
  • 38. Pacchetto di versamento Pacchetto informativo inviato dal produttore al sistema di conservazione secondo un formato predefinito e concordato descritto nel manuale di conservazione Indice del pacchetto di versamento Documento XML che descrive un pacchetto di versamento Pacchetto di archiviazione Pacchetto informativo composto dalla trasformazione di uno o più pacchetti di versamento secondo le specifiche contenute nell’allegato 4 del presente decreto e secondo le modalità riportate nel manuale di conservazione Indice del pacchetto di archiviazione o Indice di conservazione Documento XML che descrive il pacchetto di archiviazione secondo lo standard UNISincro recepito anche dalla normativa italiana. Questo file viene firmato dal Responsabile della Conservazione e gli viene apposta la marca temporale. Pacchetto di distribuzione Pacchetto informativo inviato dal sistema di conservazione all’utente in risposta ad una sua richiesta Indice del pacchetto di distribuzione Documento XML che descrive il pacchetto di distribuzione Rapporto di versamento Documento informatico che attesta l'avvenuta presa in carico da parte del sistema di conservazione dei pacchetti di versamento inviati dal produttore
  • 39. Il Manager giusto che governa i processi di digitalizzazione e che deve dimostrare Competenze ed Esperienze ! Il Mitico Responsabile della Conservazione !
  • 40. a)definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti da conservare, della quale tiene evidenza, in conformita' alla normativa vigente; b) gestisce il processo di conservazione e ne garantisce nel tempo la conformita' alla normativa vigente; c) genera il rapporto di versamento, secondo le modalita' previste dal manuale di conservazione; d)genera e sottoscrive il pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione; e) effettua il monitoraggio della corretta funzionalita' del sistema di conservazione; Questa Figura è Fondamentale. Ha da fare diverse cose tra cui le Mansioni dell'Art. 7 del DPCM del 3 Dicembre 2013...ma non solo! g)al fine di garantire la conservazione e l'accesso ai documenti informatici, adotta misure per rilevare tempestivamente l'eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalita'; adotta analoghe misure con riguardo all'obsolescenza dei formati; h)provvede alla duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all'evolversi del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione; i)adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione ai sensi dell'art. 12; j)assicura la presenza di un pubblico ufficiale, nei casi in cui sia richiesto il suo intervento, garantendo allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attivita' al medesimo attribuite; E CONTINUANO...........
  • 41. Se PA Il Responsabile della Conservazione deve essere accreditato Competenza Deve avere competenze dimostrabili...non facciamo i furbi! CV Il CV deve essere coerente con le Responsabilità e le Mansioni Collaborazione Deve avere capacità di collaborazione e condivisione con il "Team Digitale" Sicurezza Deve garantire sicurezza al processo di conservazione Documentazione Deve essere capace di gestire e redarre una serie di documenti come ad esempio il Manuale
  • 42. Acquisizione da Supporto, Scanner o Altro Elaborazione Elettronica Documento Informatico Gestione Elettronica Documentale Sistema di Conservazione Sorgente : DocumentoAnalogico Firma Digitale , Qualificata,Avanzata
  • 43. Redazione Tramite Software Elaborazione Elettronica Documento Informatico Firma Digitale o Qualificata o Avanzata EDI Sistema di Controllo di Gestione Validazione Temporle PEC Ricevuta Completa Records Management Database/ERP/SAP/etcc
  • 44. Documento già Informatico in Emissione o in Produzione Corretta Archiviazione Consultazione Documentale Generazione di un Fascicolo DocumentoArchiviato e Sicuro DocumentoArchiviato ed Univoco Metadati sufficienti e obbligatori Transazioni e Versioni Indicizzazione Eventuale Timbro Digitale
  • 45. Documento Analogico Corretta Archiviazione Consultazione Documentale Generazione di un Fascicolo DocumentoArchiviato e Sicuro Firma Digitale o EDI o SCG DocumentoArchiviato ed Univoco Metadati sufficienti e obbligatori Transazioni e Versioni Indicizzazione Eventuale Timbro Digitale
  • 46. Art. 12 delle Nuove Regole Tecniche : “2. I soggetti privati appartenenti ad organizzazioni che già adottano particolari regole di settore per la sicurezza dei sistemi informativi adeguano il sistema di conservazione a tali regole. Gli altri soggetti possono adottare quale modello di riferimento le regole di sicurezza indicate dagli articoli 50 -bis e 51 del Codice e dalle relative linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale.I sistemi di conservazione rispettano le misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 e dal disciplinare tecnico di cui all’allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.” Le Nuove Regole Tecniche del DPCM del 3 Dicembre 2013...ed ecco a noi quella "cosa strana" che è la Privacy Art 7 delle Nuove Regole Tecniche : " ........ il responsabile della conservazione, di concerto con il responsabile della sicurezza e, nel caso delle pubbliche amministrazioni centrali, anche con il responsabile dell’uffi cio di cui all’art. 17 del Codice, provvede a predisporre, nell’ambito del piano generale della sicurezza, il piano della sicurezza del sistema di conservazione, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal disciplinare tecnico di cui all’allegato B del medesimo decreto, nonché in coerenza con quanto previsto dagli articoli 50 - bis e 51 del Codice e dalle relative linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale. Le suddette misure sono descritte nel manuale di conservazione di cui all’art. 8.”
  • 47. ...dobbiamo SEMPRE ricordarci : Codice in materia di protezione dei dati personali Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza Allegato B (Artt. da 33 a 36 del Codice) Trattamenti con strumenti elettronici Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici Non si può prescindere dal considerare gli effetti della Privacy sulla Conservazione Digitale e viceversa, altrimenti si è fuori norma! Garantire la conservazione delle nostre informazioni (siano esse contabili, fiscali o di altro tipo) E quindi diventano fondamentali questi elementi : Processi Metodologie Competenze Compliance Auditing
  • 48. Nuovo Regolamento privacy europeo Approvazione del LIBE il 21/10/2013 Sostituirà la Direttiva 95/46/EC - la direttiva "madre" della privacy nel nostro continente - ma di fatto abrogherà buona parte dei "Codici privacy" nazionali, incluso quello italiano. Il Regolamento, infatti, introdurrà novità rilevanti per cittadini, imprese ed enti, tra cui: -l'obbligo di "privacy impact assessment" (valutazioni preventive di impatto sulla tutela dei dati) in caso di trattamenti rischiosi; -l'obbligo per le aziende che trattano dati particolarmente critici o sensibili (in revisione con diminuzione del numero) e per gli enti pubblici di nominare un "data protection officer" (responsabile della protezione dei dati personali), che dovrà essere competente, indipendente e non necessariamente interno all'ente/impresa; -il diritto all'oblio, per cui ogni interessato potrà richiedere la rimozione di propri dati personali per motivi legittimi (per esempio, potremo chiedere di essere "dimenticati" on line); - il diritto alla portabilità dei dati da un provider a un altro, in formato neutro;
  • 49. la previsione delle figure dei “joint controllers” (titolari congiunti), che potranno “spartirsi” le responsabilità privacy in un apposito contratto, di cui si dovrà tenere conto in caso di controlli o contenziosi: questa novità sarà d’aiuto, in particolare, nel settore del cloud computing providing (fino ad oggi difficilmente inquadrabile nei vecchi schemi titolare/responsabile); -la previsione del concetto di "stabilimento principale" del titolare, per evitare che un'impresa attiva in più Stati UE debba fronteggiare gli adempimenti nazionali di ogni singolo Stato; -la previsione del ruolo di "lead authority", in modo tale che vi sia un solo Garante di volta in volta responsabile dei procedimenti multi-Stato; - sanzioni molto più pesanti, fino al 5% del volume d'affari globale di un'impresa (o 100 000 000 €), per assicurare che la privacy inizi a diventare un tema sensibile anche per i consigli di amministrazione di grandi colossi multinazionali; - una severa disciplina di opt-in (consenso preventivo) per i cookie pubblicitari online, sebbene questa materia sia appena stata oggetto di normativa europea (Direttiva 2009/136/EC) e il Governo italiano stia per approvare il decreto legislativo attuativo;
  • 50. l'introduzione del principio della cosiddetta "accountability", per il quale ogni titolare, in caso di problemi o controlli, dovrà dimostrare nei fatti, al di là dei formalismi, di avere adottato i modelli organizzativi e le misure logiche, fisiche, elettroniche di sicurezza per proteggere i dati (onere della prova); - l’obbligo di attenersi, nell’ideazione di nuovi prodotti o servizi, ai principi della “data protection by design” e della “data protection by default”, come saranno dettagliati in seguito con atti delegati della Commissione Europea (questa disposizione incute timore al mercato tecnologico, poiché potrebbero arrivare standard privacy di produzione delle tecnologie stabiliti top-down dalla UE, con possibili effetti sulla competitività dei produttori extra-UE e più in generale con impatti sui processi di innovazione).
  • 51. L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il mondo” – Nelson Mandela Il mondo della Digitalizzazione è talmente vasto che queste slide sono solo il punto di partenza, quindi non stare a pardere tempo, inizia a Digitalizzare la Tua Azienda, ORA! Ing. Nicola Savino Digital and Information Manager Digital Preservation Officer www.nicolasavino.com info@nicolasavino.com