L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 54 del 2002, al § 17.1, aveva sostenuto che, se il contribuente omette la presentazione della dichiarazione ma, nel contempo, provvede al versamento delle imposte, la sanzione è applicata in maniera “fissa” da 258 a 1.032 euro, che l’art. 1 del DLgs. 471/97 prevede quando la dichiarazione è presentata ma non sono dovute imposte.
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Sanzioni «minime» per chi omette la dichiarazione ma paga
le imposte.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 54 del 2002, al § 17.1,
aveva sostenuto che, se il contribuente omette la presentazione della
dichiarazione ma, nel contempo, provvede al versamento delle
imposte, la sanzione è applicata in maniera “fissa” da 258 a 1.032
euro, che l’art. 1 del DLgs. 471/97 prevede quando la dichiarazione
è presentata ma non sono dovute imposte. In luogo, quindi, della
sanzione variabile prevista sempre da tale norma dal 120% al 240%
del tributo dovuto. Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, infatti, se
il contribuente omette la dichiarazione e, in sede di ravvedimento
operoso, sana solo il mancato versamento delle imposte risultanti
dalla medesima, “qualora l’imposta accertata sia stata
completamente versata dal contribuente” la sanzione per l’omessa
dichiarazione è quella fissa da 258 euro a 1.032 euro, in quanto “per
imposta dovuta si ritiene che debba intendersi la differenza tra
l’imposta accertata e quella versata a qualsiasi titolo”.
Pertanto, è vero che, come detto in interventi precedenti (si veda
“Ravvedimento operoso «delicato» per la dichiarazione omessa” del
4 novembre 2013), ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs.
472/97 il ravvedimento sull’omessa dichiarazione può avvenire solo
entro novanta giorni dal termine ultimo per l’invio, ma,
valorizzando quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate,
conviene comunque versare le imposte, fruendo del ravvedimento
operoso, nonostante l’omessa dichiarazione non sia più sanabile. Se
il contribuente, nel 2013, non ha versato entro i termini ad esempio
il saldo IRPEF 2012, egli, entro il 30 settembre 2014 (scadenza di
UNICO 2014), potrà sanare la sua posizione corrispondendo
imposte, interessi legali e sanzioni ridotte a 1/8 del minimo. In tal
caso, l’Agenzia delle Entrate potrà irrogare la sanzione per omessa
dichiarazione non per un importo che va dal 120% al 240% del
tributo, ma da 258 e 1.032 euro, definibile a un terzo per effetto
della definizione agevolata, in tal caso non esclusa. Accertamento
induttivo da adottare con cautela Tanto premesso, l’interesse al
versamento delle imposte, sempre in base alla circolare 54 del 2002,
non pare legato al ravvedimento operoso. Detto in altre parole, se il
contribuente si scorda di sanare la propria posizione entro il 30
settembre 2014 mediante ravvedimento operoso, egli, per assurdo,
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può avere interesse a versare le imposte anche a controllo iniziato,
per far sì che il carico sanzionatorio derivante dall’omessa
dichiarazione sia minore. Queste conclusioni valgono, a maggior
ragione, se il contribuente versa tempestivamente le imposte ma,
per un qualsivoglia motivo, omette la dichiarazione o la presenta
dopo i novanta giorni. Si tratta generalmente dei casi in cui
l’omessa dichiarazione sia dovuta ad un mero errore di
dimenticanza, il che accade, ad esempio, per una non corretta
gestione del sistema telematico. Esigenze di buona fede e di leale
collaborazione tra le parti inducono inoltre ad affermare che,
sebbene come conseguenza dell’omessa dichiarazione l’Agenzia
delle Entrate possa accertare il reddito con il metodo induttivoextracontabile, quindi anche prescindendo dalle scritture contabili e
avvalendosi di presunzioni “semplicissime” (prive dei requisiti di
gravità, precisione e concordanza), la determinazione del reddito
non possa mai essere arbitraria. Pertanto, in presenza di omessa
dichiarazione e contestuale versamento delle imposte, l’Agenzia
delle Entrate, nella misura in cui l’omissione sia dovuta ad un errore
materiale, non dovrebbe nemmeno procedere con l’accertamento
induttivo, ma limitarsi ad irrogare la sanzione fissa. Ragionando
diversamente la rettifica induttiva “pura” si trasformerebbe da
metodo di quantificazione dell’imponibile a sanzione impropria.
Fonte
Agenzia Entrate
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