In arrivo le segnalazioni dell’Agenzia su spesometro e 770.
L’Agenzia delle Entrate detta le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione della Guardia di Finanza e dei contribuenti, informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai clienti degli stessi contribuenti all’Agenzia delle Entrate (spesometro), nonché anomalie presenti nel modello 770.
1. In arrivo le segnalazioni dell’Agenzia su spesometro e 770
L’Agenzia delle Entrate detta le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a
disposizione della Guardia di Finanza e dei contribuenti, informazioni derivanti dal confronto con i
dati comunicati dai clienti degli stessi contribuenti all’Agenzia delle Entrate (spesometro), nonché
anomalie presenti nel modello 770.
Con la pubblicazione del provvedimento 13 luglio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha indicato quali
saranno i sistemi, anche informatici, che saranno utilizzati per informare la Guardia di Finanza e i
contribuenti relativamente ai dati che sono in possesso dell’Erario e che rappresentazione delle
anomalie.
Tali elementi sono desunti dallo Spesometro e dal modello 770 (dichiarazione dei sostituti
d’imposta), e riguardano, al momento, il periodo 2011.
La procedura, introdotta dall’ultima Stabilità (articolo 1, commi da 634 a 636, legge 190/2014), era
già stata avviata per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione delle plusvalenze e delle
sopravvenienze attive e per le anomalie riscontrate nell’ambito degli studi di settore.
L’Agenzia invita i contribuenti attenzionati a usare lo strumento del nuovo ravvedimento operoso
per rimediare agli eventuali errori commessi, precisando che:
“I contribuenti, una volta informati, hanno la possibilità di spiegare all’Agenzia i motivi delle
presunte anomalie oppure porvi rimedio, beneficiando della riduzione delle sanzioni, modulata in
base alla tempestività della correzione, ricorrendo cioè alle nuove regole del ravvedimento
operoso.”
A tal proposito, l’Agenzia ricorda:
“L’istituto è stato completamente modificato dalla Stabilità 2015 (articolo 1, comma 637, legge
190/2014): ora, è possibile accedervi anche quando la violazione è già stata constatata o sono
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali gli
interessati hanno avuto formale conoscenza.
Abolito pure il precedente limite temporale, secondo cui ci si poteva avvalere del ravvedimento
operoso, al massimo, fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di
commissione della violazione.
La legge 190/2014, inoltre, ha previsto, anche ulteriori ipotesi, in aggiunta a quelle esistenti, per le
quali l’entità dello “sconto” sulla sanzione è graduata sui tempi di regolarizzazione. In particolare,
le nuove fattispecie a disposizione dei contribuenti “allertati” dalla stessa Agenzia prevedono:
- la sanzione ridotta a 1/7 del minimo, se il ravvedimento è perfezionato entro il termine per
la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale
è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica,
entro due anni dall’omissione o dall’errore;
2. - la sanzione ridotta a 1/6 del minimo, se il ravvedimento avviene oltre il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è
stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre
due anni dall’omissione o dall’errore.
L’unico ostacolo al ravvedimento è rappresentato dalla formale notifica di un atto di liquidazione o
accertamento, oppure dal ricevimento di una comunicazione di irregolarità emessa a seguito dei
controlli, automatico o formale, delle dichiarazioni.” (Fisco-Oggi)