3. TUTELARE IL CREDITO:
DAL CONTRATTO AL RECUPERO
➜ La tutela del credito comincia molto prima
dell’insoluto, sin dall’inizio del rapporto commerciale.
➜ È importante tutelarsi attraverso garanzie bancarie o
un’assicurazione.
➜ Anche avere un buon contratto è decisivo per
disporre di un buon credito, non solo per inserire dei
termini di pagamento vantaggiosi, ma anche per
prevedere alcune clausole specifiche.
4. TUTELARE IL CREDITO:
DAL CONTRATTO AL RECUPERO
➜ Qualche esempio?
➜ Ovviamente, l’approccio deve essere caso per caso, ma ci sono
alcuni strumenti che sono spesso sottovalutati:
la riserva di proprietà,
la clausola di hardship,
la clausola di revisione dei prezzi.
➜ È possibile prevedere delle garanzie personali.
➜ È importante disciplinare attentamente i pagamenti
subordinati a collaudo.
5. TUTELARE IL CREDITO:
DAL CONTRATTO AL RECUPERO
➜ È importante affrontare l’estero sapendo che ci sono differenze
nella gestione del rapporto.
➜ Bisogna stare particolarmente attenti:
alla documentazione che rimane a disposizione (alcuni
Paesi richiedono documenti in originale),
alla gestione delle trattative (le condizioni generali di
vendita possono essere vincolanti anche se non
sottoscritte).
➜ Non solo, anche alcuni aspetti che paiono scontati non sono da
trascurare; si pensi all’identificazione delle parti (in Russia) o
dell’oggetto del contratto (negli Stati Uniti).
6. TUTELARE IL CREDITO:
DAL CONTRATTO AL RECUPERO
➜ Ogni volta che sorge un rapporto giuridico, infatti, se le
parti non disciplinano espressamente le obbligazioni di
ciascuna, viene in rilievo la legge applicabile al
rapporto.
➜ Usualmente, la legge applicabile è quella della parte che
effettua la prestazione caratteristica (i.e. nel caso di
compravendita, la legge nazionale del venditore, cfr.
Regolamento (CE) n. 593/2008, Convenzione di Roma ).
7. TUTELARE IL CREDITO:
DAL CONTRATTO AL RECUPERO
➜ Alcuni elementi che non vengono regolati e che possono
venire in rilievo in un secondo momento sono, ad
esempio:
l’importo degli interessi,
la garanzia per vizi,
la disciplina della responsabilità per danni.
8. TUTELARE IL CREDITO:
DAL CONTRATTO AL RECUPERO
➜ Altra questione importante è la scelta della
giurisdizione, ossia di chi sarà in futuro competente a
dirimere eventuali controversie tra le parti.
➜ La scelta tra foro domestico o foro straniero deve essere
fatta avendo riguardo ai rischi del contenzioso (p. es. in
materia di agenzia è ben diversa la posizione dell’agente
o del preponente).
➜ È sempre possibile l’opzione dell’arbitrato che, a costi
maggiori, garantisce maggiore velocità, imparzialità,
trasparenza e definitività della decisione.
9. TUTELARE IL CREDITO:
DAL CONTRATTO AL RECUPERO
➜ In sintesi, prima di ogni operazione commerciale è
necessario:
valutare l’opportunità di redigere un apposito
contratto o, comunque,
avere chiari i rischi che comporta l’assenza di una
disciplina scritta dei rapporti.
➜ Per ciascuna società le soluzioni possono essere
diverse, considerando dimensioni, importo delle vendite,
tipo di cliente.
10. TUTELARE IL CREDITO:
DAL CONTRATTO AL RECUPERO
➜ Dove, però, si verifica l’insoluto è necessario agire con
prontezza, specie perché in ambito internazionale la
prescrizione può essere molto rapida.
➜ Si consiglia pertanto di avviare azioni di recupero dei
crediti entro due anni dalla loro scadenza.
➜ A volte, anche l’invio di una diffida può non essere
sufficiente a interrompere il decorso del termine
prescrizionale.
11. TUTELARE IL CREDITO:
DAL CONTRATTO AL RECUPERO
➜ Prima di avviare l’attività di recupero, è da valutare il credito.
➜ Bisogna verificare la documentazione e i possibili esiti di
un’istruttoria (es. esito di una perizia tecnica).
➜ Bisogna verificare:
la legge applicabile e, soprattutto,
la giurisdizione competente e, così,
gli strumenti processuali disponibili (spesso, si possono
ottenere ottimi risultati anche attraverso dei procedimenti
cautelari).
12. TUTELARE IL CREDITO:
DAL CONTRATTO AL RECUPERO
➜ Usualmente, è preferibile agire direttamente
all’estero, dove:
il debitore ha il suo domicilio ma, soprattutto,
il debitore ha beni aggredibili, perché lo scopo
dell’attività di recupero è l’incasso del credito.
13. That’s all folks!
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giovanni.montanaro@roedl.it