Decreto "Cura Italia" sintesi delle principali misure per StartUp e P.M.I. su...
Le Credit Protection Insurance (CPI)
1. Pierfrancesco Basilico Direttore AFI ESCA Italia
Federico Battaglini Intermediario e Admin di Insurer’s Plaza
Giuseppe Pisano Responsabile Divisione Sinistri CF Assicurazioni
2. Indice
Introduzione e riferimenti normativi
a cura di Federico Battaglini
Il processo assuntivo e di emissione delle polizze CPI
Le tipologie di CPI
I premi
Le commissioni di intermediazione (il costo in più…)
a cura di Pierfrancesco Basilico
Il processo liquidativo
a cura di Giuseppe Pisano
3. Introduzione e riferimenti normativi
Esistono particolari tipologie di assicurazione che
offrono tutela sia alI’Istituto che ha erogato il
finanziamento, sia al soggetto che l’ha richiesto e i suoi
familiari: sono le assicurazioni sui prestiti (CPI).
L’operatività delle garanzie prestate con questi contratti
si attiva al verificarsi di una serie di eventi, come ad
esempio la morte del soggetto che ha ottenuto il
prestito, la perdita del posto di lavoro, oppure nei casi in
cui da un infortunio o una malattia ne consegua un’
invalidità permanente.
4. Introduzione e riferimenti normativi
“Onde evitare di formulare proposte non corrette al
potenziale contraente (con tutte le problematiche che ne
possono derivare) ritengo che l’intermediario debba
trovarsi nella condizione di poter elaborare risposte
concrete e adattabili alle esigenze individuali. La cosa
diviene possibile, se in maniera preventiva si conoscono le
soluzioni che potenzialmente potrebbero essere offerte,
unite alla conoscenza approfondita dei vari aspetti legati
a questa particolare tipologia di contratti assicurativi.”
5. Introduzione e riferimenti normativi
Altri aspetti rilevanti da affrontare, in tema di Cpi, sono quelli legati alla disciplina
contenuta nel Regolamento Ivass (Ex Isvap) 40/2012 - in attuazione del decreto
liberalizzazioni - che stabilisce, relativamente all’erogazione di un mutuo
immobiliare o di un credito al consumo, i contenuti minimi del contratto di
assicurazione sulla vita connesso.
Lo stesso decreto inoltre, impone agli intermediari, che condizionino l’erogazione
di un mutuo immobiliare o di credito al consumo alla stipulazione di contratti di
assicurazione sulla vita, la presentazione di almeno due preventivi di due differenti
gruppi assicurativi non riconducibili alle banche e agli intermediari finanziari
stessi, riconoscendo la facoltà al cliente di ricercare (con termine minimo di 10
giorni) sul mercato “…un contratto di assicurazione sulla vita che soddisfi i predetti
contenuti, ovvero preveda condizioni di maggiore favore per il cliente stesso, e che
tale contratto sarà accettato dalla banca o dall’intermediario finanziario senza
variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al
consumo”. Il decreto non modifica quanto contenuto nel Provvedimento ISVAP
n. 2946/2011 che vieta alle banche di assumere la duplice veste d’intermediari e
beneficiari delle polizze.
6. Il processo assuntivo e di emissione della polizza CPI
Questa è la fase che porta all’emissione della polizza. In tale fase ciò che incide
maggiormente è la tipologia del contratto di assicurazione: Collettivo o Individuale.
Tipologie
di CPI
Individuali Collettive
7. Le polizze CPI collettive…
cioè a contraenza unica (generalmente in capo all’ente erogante od al suo
intermediario assicurativo) prevedono l’adesione (non sottoscrizione)
dell’assicurato alla polizza mediante semplice Dichiarazione di Buono
Stato di salute (DBS). Le garanzie sono di norma a pacchetto chiuso, pre-
assemblate (di norma decesso + ITP + le 3 garanzie danni offerte in
modalità “turning” e cioè attivabili in base alla condizione lavorativa del
cliente al momento del sinistro).
Questo genere è molto diffuso presso le banche e le grandi istituzioni
finanziarie di credito al consumo, per la facilità che consentono nella
gestione di masse molto importanti di finanziamenti ed assicurati, una
sorta di mass-market assicurativo, molto standardizzato, quasi, se non del
tutto, privo di opzioni.
8. Le polizze CPI individuali…
cioè dove la contraenza di norma coincide con l’assicurato, sono invece
principalmente appannaggio della intermediazione assicurativa (broker ed agenti)
ovvero di quei finanziamenti che, per dimensione e durata del rischio, richiedono
un approccio più personalizzato.
Anche se di fatto quasi tutta l’offerta bancaria è di tipo collettivo anche in ambito
mutui, sfuggendo a questa impostazione solo una parte marginale di questo
business, una polizza CPI individuale consentirà un approccio più personale alle
esigenze del cliente e soprattutto potrebbe consentire, in alcuni casi, anche
l’assunzione dei cosiddetti “rischi aggravati” derivanti da professioni o pratiche
sportive ovvero (entro certi limiti) da pregresse situazioni sanitarie patologiche,
attraverso un’assunzione fatta con Questionario Medico (autocertificazione) o con
Rapporto di Visita Medica (in genere fatto dal proprio medico di base).
La soluzione “individuale” in altri termini è quella che meglio si adatta a questo tipo
di finanziamento che impegna l’assicurato su un bene primario come la casa, per
importi molto elevati (di media siamo attorno a 5 volte il salario annuo lordo) e per
durate tra i 20 ed i 30 anni.
9. I premi
Di norma una polizza CPI collettiva prevede solo la soluzione a Premio Unico anticipato.
Molto spesso questo approccio genera due inconvenienti per il cliente e non da poco.
Primo, l’enormità del premio (a volte di decine di migliaia di euro) obbliga il cliente ad
accettarne il montaggio nel finanziamento, aggravando così il costo dell’assicurazione del costo
degli interessi sul finanziamento.
Secondo, molto spesso per contenere i costi in capo al cliente, proporgli un premio “accettabile”
e pagabile subito in contanti, alcune Compagnie offrono CPI a Premio Unico ma con durate di
5, 7, massimo 10 anni, che non garantiscono il cliente per tutta la durata del Mutuo.
Il cliente ne è consapevole?
Invece una polizza CPI individuale consente al cliente la scelta del tipo di premio con cui pagare
la polizza: Premio Unico anticipato, Premio Periodico Costante (cioè che propone un premio
che sarà uguale per tutta la durata del finanziamento), Premio Periodico Variabile (cioè che
segue il mix del profilo di rischio età/capitale residuo). Inoltre i Premi Periodici, di base a
cadenza annuale, possono essere frazionati sino alla frequenza mensile (alcune Compagnie non
applicano costi, maggiorazioni, per questo frazionamento).
10. Le Commissioni di intermediazione
(il costo in più….)
Questo è un aspetto delicato ed importante, su cui più volte sono intervenute sia
l’Ivass che le associazioni dei consumatori.
Il mercato ha parzialmente calmierato le esose pretese di qualche anno fa dove si
potevano riscontrare, come prassi, offerte di polizze CPI caricate fino al 90% di
commissioni (come dire che su 10.000€ di premio pagato dal cliente, ben 9.000€
erano di guadagno per l’ente erogante/intermediario).
Ma ancora oggi si osservano prodotti con caricamenti commissionali di oltre il 70%.
Un buon intermediario non dovrebbe, possiamo dire per un fatto etico (?), caricare
il proprio cliente oltre il 50%.
Un cliente edotto dei suoi diritti deve essere autorizzato a chiedere, informarsi e
poter scegliere l’offerta più conveniente per lui a parità di garanzie (Reg. 40).
11. Il processo liquidativo
Rispetto alle garanzie tradizionali il processo liquidativo acquisisce alcune peculiarità proprie
alla Credit Protection e possiamo in tal modo suddividerlo in due parti, collegate all’evento che
scatena il sinistro.
Il sinistro può scaturire da una malattia/ infortunio (decesso, invalidità temporanea totale e/o
invalidità permanente totale, morte) oppure dalla perdita dell’impiego ( si stanno cercando di
sviluppare prodotti che possano coprire anche la perdita del reddito parziale o totale da parte di
professionisti, non collegati a infortunio o malattia).
Nei primi casi la fase istruttoria di accertamento e assolutamente simile a quella di una
qualsiasi polizza del ramo indicato, nel secondo caso la compagnia stabilisce quelle che sono le
regole che limitano l’operatività della garanzia in caso di perdita d’impiego, limitazione atte a
ridurre la percentuale di rischio c.d. “patologico”; un esempio sono l’esclusione della garanzia
nei contratti a tempo determinato o per quei contratti, che pur non essendo a tempo
indeterminato sono collegati ad appalti o a commesse, finite le quali, il lavoratore viene
licenziato; sicuramente sono esclusi dalla garanzia i licenziamenti per giusta causa (determinati
da colpa del lavoratore) e quelli per dimissioni. Quest’ultimo caso trova una sua giusta
eccezione, a mio modesto parere, nei casi di dimissioni per giusta causa, fattispecie regolata
anche dalla normativa sul riconoscimento del sussidio di disoccupazione, che si verifica quando
il lavoratore non viene licenziato, ma viene “costretto” a dimettersi per una serie di motivi
specificati e riconosciuti da un giudice.
12. Il processo liquidativo
La seconda fase della gestione del sinistro è la determinazione dell’ammontare da indennizzare; la situazione
è abbastanza lineare nel caso ci siano forme di indennizzo forfettario; diverso è il caso in cui si pagano le
singole rate o in conteggio estintivo del debito residuo.
In questa fase è fondamentale la collaborazione dell’assicurato o meglio ancora del beneficiario, se non si
tratta della stesso soggetto.
Il liquidatore dovrà controllare la documentazione acquisita ed è quindi importantissimo che abbia gli
strumenti giusti per determinare il corretto ammontare dell’indennizzo, per evitare che errori o cattive
interpretazione o peggio ancora, ipotetiche “consuetudini” liquidative, possano determinare indennizzi non
dovuti.
Di norma per la liquidazione del capitale residuo dovuto (caso decesso o invalidità totale e permanente) la
Compagnia si basa su quanto indicato dal piano di ammortamento fornito dall’ente erogante il
finanziamento. Questa prassi consente la più corretta liquidazione e la totale copertura del debito residuo
del cliente.
Altra particolarità è data anche dalle modalità di pagamento, in quanto al contrario della stragrande
maggioranza dei sinistri, nelle CPI è molto comune il pagamento di una serie di indennizzi parziali, collegati
al periodo di inabilità lavorativa o al periodo di disoccupazione. Questo complica evidentemente la gestione
del sinistro sia per la numerosità dei pagamenti, ma anche per la complessa gestione della possibile riserva.
Alle ordinarie difficoltà nello stimare la riserva per un pagamento in unica soluzione si aggiungono le
problematiche collegate al numero di rate da pagare, in funzione ad esempio della disoccupazione.