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RSPP E SISMA
Prevenzione e gestione dell'emergenza in caso di terremoto
Programma:
- cos'è un sisma
- l'intensità del sisma
- la definizione di RISCHIO SISMICO
- approfondimento dei concetti di vulnerabilità, esposizione e pericolosità
- richiami principali del D.lgs. 81/08
- considerazioni in merito alla sicurezza
- principali raccomandazioni durante un sisma - il piano di emergenza
- il caso dell'Emilia Romagna la L122/12
- alcuni esempi concreti:
- principale meccanismo di crollo evidenziato dai sismi del 20 e del 29 maggio 2012
- interventi cosiddetti “salvavita” per gli edifici industriali
- interventi di mitigazione della vulnerabilità degli edifici, degli impianti e dei macchinari
- procedure dell’RSPP in caso di evento sismico
- organizzazione del personale in caso di emergenza
- sistema di allertamento
- emergenza in caso di terremoto
- comportamento del personale in caso di segnale di allarme
- gestione del dopo emergenza
- formazione ed informazione
- compiti dell’RSPP nell’elaborazione del piano di evacuazione e di emergenza ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
Cosa è un sisma
I terremoti (dal latino terrae motus, cioè "movimento della terra"), detti anche sismi o scosse telluriche (dal
latino Tellus, dea romana della Terra), sono vibrazioni o oscillazioni improvvise, rapide e più o meno potenti, della
crosta terrestre, provocate dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo.
(DEFINIZIONE DI WIKIPEDIA)
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Tale spostamento è generato dalle forze di natura tettonica che agiscono costantemente all'interno della
crosta terrestre provocando la liberazione di energia in un punto interno della Terra detto ipocentro; a
partire dalla frattura creatasi una serie di onde elastiche, dette "onde sismiche", si propagano in tutte le
direzioni dall'ipocentro, dando vita al fenomeno osservato in superficie; il luogo della superficie terrestre
posto sulla verticale dell'ipocentro si chiama epicentro ed è generalmente quello più interessato dal
fenomeno.
Secondo il modello della tettonica delle placche il movimento delle placche è lento, costante e
impercettibile (se non con strumenti appositi), ma modella e distorce le rocce sia in superficie che nel
sottosuolo.
Tuttavia in alcuni momenti e in alcune aree, a causa delle forze interne (pressioni, tensioni e attriti) tra le
masse rocciose, tali modellamenti si arrestano e la superficie coinvolta accumula tensione ed energia per
decine o centinaia di anni fino a che, al raggiungimento del carico di rottura, l'energia accumulata è
sufficiente a superare le forze resistenti causando l'improvviso e repentino spostamento della massa
rocciosa coinvolta.
Tale movimento improvviso (che in pochi secondi rilascia energia accumulata per decine o centinaia di
anni) genera così le onde sismiche e il terremoto associato.
Nella moderna teoria della tettonica a placche, le placche facenti parte della crosta terrestre, galleggiano
sopra il mantello (sono meno dense) e si muovono come zattere sul mare.
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Cosa è un sisma
Secondo il modello della tettonica delle placche il movimento delle placche è lento, costante e
impercettibile (se non con strumenti appositi), ma modella e distorce le rocce sia in superficie che nel
sottosuolo.
Tuttavia in alcuni momenti e in alcune aree, a causa delle forze interne (pressioni, tensioni e attriti) tra le
masse rocciose, tali modellamenti si arrestano e la superficie coinvolta accumula tensione ed energia per
decine o centinaia di anni fino a che, al raggiungimento del carico di rottura, l'energia accumulata è
sufficiente a superare le forze resistenti causando l'improvviso e repentino spostamento della massa
rocciosa coinvolta.
Tale movimento improvviso (che in pochi secondi rilascia energia accumulata per decine o centinaia di
anni) genera così le onde sismiche e il terremoto associato.
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Cosa è un sisma
Cosa è un sisma
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Cosa è un sisma
L’intensità del sisma
La scala Richter non valuta l’intensità di un terremoto (come la scala Mercalli), ma la magnitudo che “misura
la forza di un terremoto attraverso le registrazioni (sismogrammi) degli strumenti ed è stata definita nel 1935
dal famoso sismologo C.F. Richter come misura oggettiva della quantità di energia elastica emessa durante il
terremoto”.
Esprime dunque la grandezza di un terremoto “attraverso la misura dell'ampiezza massima della traccia
registrata dal sismografo”: un parametro “indipendente dagli effetti che il terremoto provoca sull'uomo e sulle
costruzioni”.
Ricordiamo che “i terremoti più piccoli percettibili dall'uomo hanno una magnitudo intorno a 2,5, mentre quelli
che possono provocare danni alle abitazioni e vittime hanno generalmente una magnitudo superiore a 5,5”.
Considerare che la Magnitudo del sisma del 20/05/2012 è stata di 5,9 mentre la magnitudo del sisma
del 29/05/2012 è stata di 5,8.
Il sisma del 23 Novembre del 1980 ebbe Magnitudo 7,0.
Ovviamente due sismi di magnitudo uguale possono provocare effetti completamenti diversi su siti
con diversa cultura del modo di costruire.
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Una tonnellata di Tritolo sprigiona una energia pari a 4,184 gigajoule di energia, ovvero circa 1200 kWh di
energia!!!
Quindi l’energia in gioco durante il sisma del 20/05 è stata di circa 750 MILIONI DI kWh di energia.
Ovvero in termini economici l’uomo dovrebbe spendere circa 75 MILIONI DI EURO per produrre una tale
quantità di energia elettrica!!!!!!!
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L’intensità del sisma
DOMANDA: PER QUALI TIPI DI CASE O CAPANNONI VALGONO LE DIFFERENZE SOPRA
RIPORTATE?
L’intensità del sisma
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Un terremoto si manifesta con una scossa principale, seguita da scosse di assestamento o repliche, in
genere di debole intensità ma che possono provocare gravi danni agli edifici già lesionati dalla scossa
principale. La durata delle scosse è sempre di pochi secondi.
In prossimità dell'epicentro le onde sismiche P ed S (vedi la pagina sulle onde), ma soprattutto le P perché
la vibrazione è parallela alla direzione di propagazione, quando arrivano alla superficie producono
oscillazioni in senso verticale percepite come scosse sussultorie; nelle zone più lontane si evidenziano
maggiormente le onde superficiali che producono scosse ondulatorie
Questi fenomeni nell'insieme costituiscono l'evento sismico.
In prossimità dell'epicentro le onde sismiche P ed S (vedi la pagina sulle onde), ma soprattutto le P perché
la vibrazione è parallela alla direzione di propagazione, quando arrivano alla superficie producono
oscillazioni in senso verticale percepite come scosse sussultorie; nelle zone più lontane si evidenziano
maggiormente le onde superficiali che producono scosse ondulatorie.
Questi fenomeni nell'insieme costituiscono l'evento sismico.
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L’intensità del sisma
L’evento del 2012 ha esaltato le ovvie criticità di strutture che, legittimamente edificate nel rispetto di
previgenti regimi normativi, non prevedevano tra le azioni di esercizio il sisma.
In altri termini sono state esaltate le intrinseche vulnerabilità e come tali strutture, sul territorio, sono dislocati
innumerevoli altri scenari industriali in cui il rischio sismico è divenuto non nullo in seguito all’assegnazione,
ex lege, di un livello di pericolosità sismica non nulla.
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Rischio sismico
La pericolosità sismica P (definita anche sismicità del luogo) è costituita dalla probabilità che si
verifichino terremoti di una data entità in un data zona ed in un prefissato intervallo di tempo.
La vulnerabilità sismica V misura la predisposizione di una costruzione, di una infrastruttura o di
una parte del territorio a subire danni per effetto di un sisma di prefissata entità
L’esposizione E è costituita dal complesso dei beni e delle attività che possono subire perdite per
effetto del sisma.
E’ quindi chiaro che, anche in presenza di una bassa pericolosità P, elevati valori della vulnerabilità V e/o
dell’esposizione E, possono portare ad un livello di rischio R significativo.
La vulnerabilità di un’opera
«è un suo carattere comportamentale descritto attraverso una legge causa-effetto in cui la causa è il
terremoto e l’effetto è il Danno» (Sandi 1986)
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Rischio sismico
• Misura la predisposizione di una costruzione, di una infrastruttura o di una parte del territorio a subire
danni per effetto di un sisma di prefissata entità
• Misura l’incapacità, congenita e/o dovuta ad obsolescenza, di resistere ad azioni simiche
Scenario normativo attuale:
- Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 ・Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - D.m. 14 gennaio 2008
«Nuove norme tecniche per le costruzioni»
- Circolare 2 febbraio 2009 n.617 Istruzioni per l’applicazione delle «Nuove norme tecniche per le
costruzioni» di cui al DM 14 gennaio 2008
Su una costruzione esistente che ospita attività di lavoro incidono, dunque, sia le norme tecniche, nelle
stesse ipotesi di esecuzione di interventi previsti al capitolo 8, sia il d.lgs.81/2008 i cui precetti sono di portata
più ampia, e soprattutto estremamente chiari nell’individuare il percorso di messa in sicurezza.
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Rischio sismico
Nel TUSL, è limpido e pone i datori di lavoro, soprattutto in quelle zone del territorio italiano che sono di
recente state classificate sismiche, nella posizione di dover adeguare, o quantomeno avviare un processo di
miglioramento della condizione statica dell’immobile ove si svolge l’attività lavorativa, rispetto al rischio
sismico e non solo.
Infatti il TUSL statuisce che gli ambienti dove si svolgono delle attività lavorative devono essere soggetti a
valutazione di tutti i rischi e rispetto ad essi devono essere sicuri e stabili.
Rischio basso:
• Anno di costruzione recente o post-classificazione sismica
• Interventi di consolidamento sismico recenti
• Documentazione di progetto completa
• Stato di conservazione dell’edificio buono
• Stato di conservazione degli elementi non strutturali buono
• Livello di sicurezza superiore o uguale al 60% del livello di sicurezza di un edificio nuovo
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Rischio sismico
Rischio medio:
• Anno di costruzione pre-classificazione sismica
• Interventi di manutenzione/riparazione locale recenti
• Documentazione di progetto incompleta
• Stato di conservazione dell’edificio sufficiente o discreto
• Livello di sicurezza compreso tra il 30% e 60% del livello di sicurezza di un edificio nuovo
Rischio alto:
• Anno di costruzione pre-classificazione sismica
• Interventi di manutenzione assenti
• Documentazione di progetto incompleta
• Stato di conservazione dell’edificio mediocre
• Livello di sicurezza inferiore o pari al 30%
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Rischio sismico
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Mappa pericolosità sismica
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Eventi sismici Friuli Venezia Giulia
Anno (Grado Mercalli) Conseguenze
998 Danni alla città di Aquileia
1117 (VII°) Danni sia in Austria che in Friuli. 40 giorni di scosse d’assestamento
1222 Particolarmente colpita la città di Cividale
1278 (VII-VIII°) Danneggiati molti castelli e la Basilica di Aquileia
1301 (VII-VIII°) Danneggiate molte case in diversi paesi del Friuli
1348 (IX-X°) Migliaia di morti, castelli distrutti, interi paesi sparirono
1451 (VII°) Particolarmente colpita la città di Spilimbergo
1511 (IX-X°) Gravi danni, migliaia di morti, maremoto a Trieste
1700 Colpita prevalentemente la Carnia
1776 Andreis andò distrutto, seriamente colpiti Montereale, Sequals e Meduno.
1788 (IX°) Seri danni in tutto il tolmezzino
1789 Colpita la zona di Tramonti
1790 (VIII°) Colpita la zona di Tolmezzo e Sutrio
1794 Colpita la zona dell’Alto Tagliamento
1812 Terremoto con epicentro a Sequals
1839 Terremoto in Carnia
1853 Terremoto in Carnia
1872 Lesionate case a Udine e Cividale
1873 (X°) Terremoto con epicentro a Belluno
1895 Terremoto con epicentro a Lubiana
1908 Terremoto con epicentro a Moggio
1928 (X°) Seri danni a Cavazzo, Verzegnis, Tolmezzo e nella valle dell’Arzino
1936 Colpita la zona di Sacile
1959 (VIII-IX°) Scossa a Zuglio
1976 (X°) Danni che hanno coinvolto il 60% del territorio regionale. Circa 1000 morti
2012 (VI-VII°) Epicentro presso Claut
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TITOLARE ATTIVITA’ PRODUTTIVA
(D.Lgs 81/08)
VALUTAZIONE SICUREZZA
p.To 8.3 NTC 2008
RISCHIO SISMICO
PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
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Calcolo azione sismica
Identificazione reticolo di riferimento del sito
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50
Spettrodirispostainaccelerazione
Periodo (s)
Elastico Se
Progetto Sd
Definizione dei parametri spettrali del sito con media
pesata sulle distanze dai nodi di riferimento
Ag – F0 – T*c
Definizione delle categorie di sottosuolo
A – B – C – D → Ss (c.ampl. Stratigrafica)
Definizione delle condizioni topografiche
T1 – T2 – T3 – T4 → St (c.ampl. Topografica)
Fattore di struttura «q»
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Calcolo azione sismica
Si calcolano le forze sismiche di progetto con la relazione:
zi - altezza del piano rispetto allo spiccato di fondazione
Wi - peso del piano considerato
Sd(T1) - valore dello spettro di risposta di progetto per il primo periodo T1 della struttura
W - peso totale degli N piani della costruzione
λ coefficiente riduttivo (0,85 per edificio con almeno 3 piani e T1 < 2 Tc; 1 in tutti gli altri casi)
𝑇1 = 𝐶 ∗ 𝐻
3
4 = 0,35𝑠𝑒𝑐
𝑆 𝑑 = 0,449𝑠𝑒𝑐
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Calcolo azione sismica
Calcolo del baricentro geometrico:
Le forze sismiche trasmesse ad un piano dipendono allora solo dalla rigidezza degli elementi
verticali dell’interpiano; il tagliante di piano sarà ripartito considerando solo queste rigidezze:
con χ fattore di forma (pari a 1,2
per sezioni rettangolari)
Calcolo del centro di rigidezze:
«x» distanza della parete dal baricentro geometrico
dell’edificio, perpendicolarmente alla direzione sismica
considerata
«Le» distanza tra i due elementi resistenti più lontani,
misurata perpendicolarmente alla direzione sismica
considerata
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Calcolo azione sismica
Ripartizione forze di piano:
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Valutazione della sicurezza
NTC 2008 §8.3
La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni esistenti potranno
essere eseguiti con riferimento ai soli SLU
nel caso in cui si effettui la verifica anche nei confronti degli SLE i relativi livelli di prestazione possono
essere stabiliti dal Progettista di concerto con il Committente
Le Verifiche agli SLU possono essere eseguite rispetto alla condizione di salvaguardia della vita umana
(SLV) o, in alternativa, alla condizione di collasso (SLC).
Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra anche
una delle seguenti situazioni:
• riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti
dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e
decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi,
esplosioni), deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione;
• provati gravi errori di progetto o di costruzione;
• cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa
dei carichi variabili e/o della classe d’uso della costruzione;
• interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con
elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne
modifichino la rigidezza.
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Valutazione della sicurezza
NTC 2008 §8.3
La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se:
• l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;
• l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di
limitazioni e/o cautele nell’uso);
• sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante.
La valutazione della sicurezza dovrà effettuarsi ogni qual volta si eseguano gli interventi strutturali di
cui al punto 8.4, e dovrà determinare il livello di sicurezza prima e dopo l’intervento.
§8.4 CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
• interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle presenti norme;
• interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza
necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle presenti norme;
• riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un
miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.
Principali raccomandazioni durante un sisma
Durante un terremoto il rischio principale è rappresentato dal crollo della struttura al chiuso in cui siamo e,
contemporaneamente, dalla caduta al suo interno di mobili e suppellettili.
In questo caso è fondamentale “identificare quali possano essere i punti più ‘solidi’ della struttura e portarsi
nelle loro vicinanze”. Nello stesso tempo è bene allontanarsi dalle suppellettili:
− “può essere opportuno cercare di trovare riparo sotto strutture ad elevata resistenza;
− a scuola ci si può riparare sotto i banchi, oppure addossandosi ad un muro ‘maestro’, in un punto
lontano da finestre”.
Se ci si trova invece all'aperto il pericolo principale deriva da ciò che può crollare e pertanto è bene
“prestare attenzione a non sostare o passare sotto parti di edifici (balconi, cornicioni, grondaie ecc.; un
buon riparo può essere offerto dall'architrave di un portone”. TRATTO DAL COMANDO DEI VVF
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Ricordando che i principali pericoli in cui ci si può imbattere immediatamente dopo un terremoto sono
incendi, fughe di gas ed il deterioramento delle condizioni igieniche, una volta terminata la scossa si deve:
− uscire con calma chiudendo acqua, luce e gas; per scendere usate le scale (se esistenti privilegiare
quelle antincendio), non l'ascensore che potrebbe bloccarsi improvvisamente o, addirittura, precipitare;
− controllare dall'odore, assolutamente senza accendere fiamme libere, se ci sono perdite di gas ed in tal
caso aprire porte e finestre e, se possibile, segnalarlo;
− non usare il telefono o l'auto: le linee e le strade servono agli enti preposti al soccorso (vigili del fuoco -
croce rossa ecc.);
− portarsi in zone aperte dove possono giungere facilmente i soccorsi (campi sportivi, giardini pubblici,
piazze ampie) e non sostare in prossimità di corsi d'acqua;
− non rientrare nelle strutture danneggiate se non accompagnati dagli operatori degli enti di soccorso;
− prestare la massima attenzione alle condizioni igieniche (la rottura di tubazioni o fognature può avere
come conseguenza l'inquinamento dell'acqua potabile).
Riguardo poi ai luoghi di lavoro non bisogna dimenticare che la fondamentale misura di sicurezza contro
qualsiasi situazione pericolosa che si può verificare in questi luoghi è il piano di emergenza.
Principali raccomandazioni durante un sisma
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Il piano di emergenza è un documento che raccoglie e illustra tutte le procedure che si devono attuare
secondo il tipo di pericolo, per ridurre al minimo i danni alle persone o alle cose: deve essere preciso,
flessibile, chiaro e conciso, deve illustrare i comportamenti da assumere in caso l'emergenza e deve poter
essere revisionato ed aggiornato ogni volta che è necessario.
Un piano di emergenza più evidente per i lavoratori è la planimetria del luogo di lavoro che indica le vie
di fuga ed i percorsi verso i luoghi sicuri interni e il punto di raccolta esterno, in modo che ogni operatore
conosca esattamente gli incarichi e le mansioni attribuite.
Appena avvertita la scossa sismica, se si è all'interno dell’edificio, avvicinarsi ai muri perimetrali
allontanandosi da lampade a soffitto e armadi ed evacuare utilizzando solo la scala di emergenza esterna,
raggiungendo il punto di raccolta.
Il personale “deve prepararsi a fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse riparandosi sotto le architravi
delle porte o in prossimità dei muri portanti; in relazione alla gravità dell'evento gli operatori devono attuare
le operazioni di evacuazione dei degenti/utenti e dei visitatori, muovendosi con estrema prudenza ed
avanzando lungo i muri. Una volta all'esterno devono allontanarsi dalla struttura e recarsi nel punto di
raccolta”.
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Principali raccomandazioni durante un sisma
«…il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori
nei luoghi di lavoro.»(Art. 1) e «…si applica a tutti i settori di attività privati e pubblici, e a tutte le tipologie di
rischio.» (Art. 3.)
- Art. 15. Misure generali di tutela; (Titolo I ・PRINCIPI COMUNI)
- Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza; (Titolo II ・LUOGHI DI LAVORO)
- Art. 64. Obblighi del datore di lavoro; (Titolo II ・LUOGHI DI LAVORO)
Infine il TUSL dedica un intero allegato alla stabilità dell’ambiente di lavoro, e le cui prescrizioni sono più che
limpide:
- ALLEGATO IV - Requisiti dei luoghi di lavoro
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Prescrizioni del d.lgs 81/2008
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Prescrizioni del d.lgs 81/2008
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Prescrizioni del d.lgs 81/2008
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Prescrizioni del d.lgs 81/2008
L’Art. 1.1.1 E’ limpido e non lascia alcun dubbio interpretativo circa i requisiti che gli ambienti
di lavoro devono possedere: essi devono essere solidi (anche) rispetto alle caratteristiche
ambientali.
L’Art. 1.1.2, di fatto, riconosce alle politiche di manutenzione il ruolo di garantire i requisiti
si solidità di tutto ciò che fa parte del luogo di lavoro, elementi strutturali e non strutturali
compresi.
RICHIAMI PRINCIPALI DEL D.LGS. 81/08
Il terremoto è una situazione di emergenza. La legge prevede a carico del datore di lavoro e dei dirigenti di
qualunque azienda obblighi specifici per la gestione di qualunque forma di emergenza, compreso i terremoti.
L’ articolo 18 del D.Lgs.81/08 impone come obbligo penale per datore di lavoro e dirigenti di:
− designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
− adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
− astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
− adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché
per il caso di pericolo grave e immediato: tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle
dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
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L’ articolo 43 del Decreto prevede poi come obbligo penale per datore di lavoro e dirigenti di:
− organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
− designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
− fare sì che i lavoratori addetti alla gestione delle emergenze siano formati, in numero sufficiente e
dispongano di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o
dell’unità produttiva;
− informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure
predisposte e i comportamenti da adottare;
− programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al
sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
− adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato
per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo,
tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
− astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave ed immediato.
RICHIAMI PRINCIPALI DEL D.LGS. 81/08
ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
Infine l’articolo 44 del Decreto definisce chiaramente i diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato:
− il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto
di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi
conseguenza dannosa;
− il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio
per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Quindi i lavoratori devono verificare che:
− esista e sia a conoscenza di tutti i lavoratori (anche gli esterni) dell’ azienda il documento formale “Piano
di emergenza”, comprendente anche le procedure e le misure di comportamento (cosa fare e cosa non
fare) in caso di terremoto;
− siano designati i responsabili e gli addetti alla gestione dell’ emergenza, che devono gestire e coordinare
tutte le azioni da intraprendere in caso di terremoto;
− sia possibile abbandonare il posto di lavoro in condizioni di sicurezza;
− non venga richiesto di rientrare nei luoghi di lavoro, se non dopo aver accertato tramite i Vigili del Fuoco
o la Protezione Civile la sicurezza dei fabbricati, anche in vista di ulteriori scosse.
RICHIAMI PRINCIPALI DEL D.LGS. 81/08
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Art. 2 – comma 3
E’ fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, sia degli edifici di
interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo
fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro 5 anni dalla data della presente
ordinanza (2003) e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.
RICHIAMI DEL PCM N.3274/03
ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 LUGLIO 2011
n.0176/Pres.
Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che
possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli
interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d’opera che assolvono una funzione di
limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, lettere a), c) e c ter) della legge regionale 16/2009
Art.2 - (Edifici di interesse strategico e opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo
fondamentale per le finalità di protezione civile (Classe d’uso IV - DM 14.01 2008)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 LUGLIO 2011 n.0176/Pres
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Art.3 - (Edifici ed opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale
collasso (Classe d’uso III - DM 14.01 2008))
Gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono:
a) gli edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche;
b) le strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali;
c) gli edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale;
Rientrano tra gli edifici e le strutture di cui al comma 1, lettere a), b) e c) quelli adibiti a:
• asili nido, scuole di ogni ordine e grado, sedi universitarie, accademie, conservatori
• strutture ad alta ricettività, quali coperture fisse per spettacoli all’aperto, sagre, luoghi di ristorazione e
attività ricreative, con superficie utile maggiore di 200 metri quadrati o con capienza complessiva utile
superiore a 100 unità
• edifici industriali in cui è prevista una presenza contemporanea media superiore a 100 unità
CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA
Anche nel caso di mancanza di una organizzazione aziendale della sicurezza, in caso di terremoto, i
lavoratori devono:
− al termine delle prime scosse (in cui devono pensare a ripararsi sotto tavoli, architravi, strutture portanti),
anche se nessun responsabile dà l’ ordine di evacuazione, abbandonare immediatamente e senza indugi il
fabbricato e portarsi a distanza di sicurezza (almeno 50 metri dallo stesso e da altri fabbricati;
− se non fanno parte delle squadre degli addetti alla gestione dell’ emergenza, non prendere nessuna
iniziativa, ma pensare solo ad abbandonare (dopo le prime scosse) il posto di lavoro senza indugio e senza
nessuna preoccupazione per danni a macchinari o beni aziendali;
− se fanno parte delle squadre degli addetti alla gestione dell’ emergenza, eseguire le azioni previste nel
Piano di Emergenza, secondo la formazione ricevuta, ricordando comunque che non sono né Vigili del
Fuoco, né infermieri professionisti;
− se il fabbricato ha subito danni anche lievi (crepe, vetri rotti, distacchi di intonaco, evidenti inclinazioni o
flessioni delle strutture portanti, ecc.) non rientrare all’ interno dello stesso, nemmeno se lo chiede il capo o
il datore di lavoro, a meno che non vi sia autorizzazione formale (scritta) da parte dei Vigili del Fuoco o
della Protezione Civile;
− nel dubbio richiedere sempre l’intervento dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile e non fidarsi di
rassicurazioni generiche e non sopportate da fatti evidenti.
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I lavoratori, anche tramite i propri Rappresentanti per la Sicurezza (RLS) devono richiedere nell’ immediato
futuro al datore di lavoro di certificare l’idoneità dei luoghi di lavoro da un punto di vista strutturale (non
necessariamente secondo la normativa antisismica, se non applicabile, ma secondo le leggi comunque vigenti
e le norme applicabili, anche in zone classificate ufficialmente come non sismiche) e altrimenti devono
pretendere che essi vengano peritati da enti o professionisti abilitati e richiedere i risultati della perizia.
Eventuali richieste di liberatoria ai lavoratori, che solleverebbe l’azienda da ogni onere civile e penale in
caso di incidenti,
derivante dal loro ingresso in azienda,
per continuare a svolgere la propria attività dopo l’evento sismico e non ancora ritenuto “agibile“,
a seguito della verifica di sicurezza previste dalle norme sismiche vigenti fatta da un professionista abilitato,
non esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità penali e civili.
CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA
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Legge 122/2012
Art. 3 Comma 7
Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in
condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui
all’allegato 1 al presente decreto, nonché per le imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree
individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli fini di
cui al presente comma sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o da
altra autorità od organismo tecnico preposti alle verifiche, il titolare dell’attività` produttiva, in quanto
responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modifiche e integrazioni, deve acquisire, nei casi di cui al comma 8, la certificazione di agibilità sismica
rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 –
costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la
predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle
strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate.
Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.
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Art. 3 Comma 8
La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici
che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai
danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:
a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso,
coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
d) eventuali altre carenze prodotte dal danneggiamento e individuate dal tecnico incaricato.
Comma 8-bis
Ai fini della prosecuzione dell’attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell’esecuzione della verifica di
sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può
essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime
carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.
Legge 122/2012
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Comma 9
La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Pubblicato in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 → in vigore dal 8 giugno 2012
Ad oggi la verifica di sicurezza è stata posticipata al 7 giugno 2013
Comma 10
Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio
2012 in cui l’accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle
mappe di scuotimento dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 %
dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della
costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti,
non sia uscita dall’ambito del comportamento lineare elastico, l’adempimento di cui al comma 9
si intende soddisfatto. Qualora l’accelerazione spettrale come sopra individuata non abbia superato il
70 % dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una costruzione nuova di
analoghe caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione dovrà essere
sottoposta a valutazione della sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle norme tecniche
per le costruzioni, entro i termini temporali di cui al comma 9 del presente articolo, tenendo conto degli
interventi locali effettuati ai sensi del comma 8. …segue…
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Legge 122/2012
Comma 10
… segue…
Qualora il livello di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60 % della sicurezza richiesta ad un
edificio nuovo, dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento
almeno del 60 % della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le seguenti scadenze temporali:
a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore
al 30 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per
cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
c) entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra quattro e otto per valore di livello di
sicurezza (Ls) per cento compresi tra il 30 e il 50 per cento, secondo l’equazione: 4 + (Ls – 30) / 5.
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Legge 122/2012
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ORDINANZA 3274/2003
Ha previsto l’obbligo di procedere, a cura dei proprietari, alla valutazione della vulnerabilità sismica sia
degli edifici esistenti, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per la finalità
di Protezione Civile che degli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un
eventuale collasso.
L’ordinanza indica le tipologie
degli edifici e delle opere
infrastrutturali di interesse
strategico da assoggettare
alla valutazione di
vulnerabilità sismica
Aziende a rischio rilevate
Centri Commerciali
Il termine per effettuare la valutazione della vulnerabilità sismica, dopo numerose proroghe, è definito con la
Legge di stabilità 2013 (art. 421 Legge 23.12.2012 n°228, G.U. 29.12.2012) ed è scaduto il 31 marzo 2013.
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ASL BERGAMO
Il servizio PSAL ha intrapreso una ricognizione statica sull’applicazione della normativa in materia di
valutazione del rischio sismico nelle aziende a rischio di incidente rilevante e nei centri commerciali
presenti sul territorio della Provincia di Bergamo
Sul territorio della Provincia di Bergamo sono attualmente presenti 49 aziende a rischio di
incidente rilevante, di cui due in fase di liquidazione
46 aziende hanno risposto alla nostra richiesta di informazioni
In tutte e 46 aziende è stato predisposto un piano di emergenza ed evacuazione
In tutte e 46 le aziende sono presenti edifici non costruiti con criteri antisismici
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Indagine su 46 aziende
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Effettuata valutazione di vulnerabilità sismica
Effettuata valutazione preliminare
Conferito a professionista incarico per V.Sismica
Aziende a rischio rilevate
In Corso SI NO
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Indagine su 10 centri commerciali
0 1 2 3 4 5 6 7
Costruito con criteri antisismici
Effettuata valutazione vulnerabilità sismica
Effettuata valutazione preliminare
Conferito incarico ad un professionista per V.V.Sismica
Centri Commerciali
SI NO
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Orientamenti giurisprudenziali
Il peso economico per costi diretti ed indiretti impone un approccio ragionevole e propositivo da parte
del datore datore di lavoro.
L’impossibilità di operare miglioramento dell’ambiente di lavoro è irrilevante per questioni meramente
Economiche  coerentemente, in adempimento del principio della massima sicurezza «tecnologicamente
possibile» lo stesso datore di lavoro è tenuto a trovare le misure sufficienti a conseguire
il fine della protezione della salute e dell’integrità fisica dei propri dipendenti in modo conforme
al principio direttivo costituzionale dell’art. 32”. Corte Costituzionale
La Corte di Cassazione precisa che lo scenario dei rischi da affrontare deve essere limitato dalla normale
ragionevolezza, rigettando il:
“presupposto teorico che qualsiasi rischio possa essere evitato pur se esorbitante da ogni umana previsione o
prevedibilità” e
“la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da
norme di fonte legale ovvero suggerito, dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento”
il modo per restringere la discrezionalità dell’interprete è ritenere che, là dove parla di misure «concretamente
attuabili», il legislatore si riferisca alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni,
corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti
organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata
sia soltanto la deviazione dei comportamenti dell’imprenditore dagli standard di sicurezza
propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive.
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CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
“[…] i rischi professionali che devono essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro non
sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in particolare, del progressivo
sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di rischi professionali”
Non è pretesa l’immediatezza dell’intervento ma vanno messe in campo misure mitigative con una logica di
priorità che favorisca la mitigazione delle vulnerabilità principali.
Ad esempio nel caso della Legge 122/2012, ovvero dell’emergenza, nelle more della valutazione di
sicurezza devono essere mitigate le «tre famose» vulnerabilità degli edifici industriali
OBBLIGHI DELL’RSPP
l’RSPP “è il fulcro del sistema sicurezza  deve favorire con il proprio operato una politica di prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali, oltre che controllare che venga data attuazione agli interventi
previsti dal documento di valutazione dei rischi.
Il datore di lavoro è tenuto a verificare che il R.S.P.P. (e gli ulteriori soggetti incaricati) abbia(no) le capacità
e i requisiti professionali adeguati ai rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività svolta dall’azienda.
La necessità di requisiti e capacità dal carattere non generico ma specifico e qualificato in ordine alle
esigenze dell’attività evidenzia come suddetto soggetto sia portatore di competenze tecniche (conoscitive)
di cui il datore di lavoro e l’azienda si avvalgono.
Orientamenti giurisprudenziali
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Il fatto, però, che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali
comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi
componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale
e civile derivante da attività svolte nell’ambito dell’incarico ricevuto.
Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di
norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano
verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie.
Orientamenti giurisprudenziali
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SICUREZZA DEGLI AMBIENTI IN CASO DI CAMBIAMENTO
DELLO SCENARIO DI CARICO
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D.M. 03/12/1987
§ 2.4.1. Appoggi
[…] In zona sismica non sono consentiti appoggi nei quali la trasmissione di forze orizzontali sia affidata al solo
attrito.
Appoggi di questo tipo sono consentiti ove non venga messa in conto la capacità di trasmettere azioni
orizzontali;
l’appoggio deve consentire spostamenti relativi secondo quanto previsto dalle norme sismiche.
6. Uso e manutenzione
6.1. Cambiamento d’uso dell’opera
Nel caso di cambiamento d’uso dell’opera, la proprietà deve provvedere a fare effettuare una verifica strutturale
di progetto dell’intera opera da tecnico a ciò abilitato.
Per cambiamento d’uso si intende qui quello che comporta azioni di esercizio non previste in fase di
progettazione.
Detta verifica, firmata, dovrà essere conservata agli atti.
6.2. Controlli di esercizio successivi
Saltuariamente, ove ritenuto necessario in relazione a possibili o temuti degradi delle opere ed in circostanza di
modifica di fatti che possono influire sulle condizioni di esercizio della struttura (destinazione, configurazione di
carichi, ecc.), la proprietà dovrà disporre indagini e/o prove atte ad accertare le condizioni statiche delle
strutture.
Dovranno effettuarsi rilevazioni, soprattutto in corrispondenza di eventuali fessure o lesioni e delle unioni, da
sottoporre ad accurato esame.
I risultati delle prove, in quanto non possono considerarsi in generale totalmente probanti ai fini proposti, non
esimono dall’acquisizione di tutti gli altri elementi pertinenti.
SICUREZZA DEGLI AMBIENTI IN CASO DI CAMBIAMENTO
DELLO SCENARIO DI CARICO
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SICUREZZA DEGLI AMBIENTI IN CASO DI CAMBIAMENTO
DELLO SCENARIO DI CARICO
LA VALUTAZIONE DI SICUREZZA
AI SENSI DELLE NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI
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Per valutazione della sicurezza si intende un procedimento quantitativo volto a:
- stabilire se una struttura esistente è in grado o meno di resistere alle combinazioni delle azioni di
progetto contenute nelle NTC
- determinare l’entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto previste,
che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle NTC, definiti dai
coefficienti parziali di sicurezza sulle azioni e sui materiali.
Le NTC individuano due grandi categorie di situazioni nelle quali è obbligatorio effettuare la verifica di
sicurezza, essendo entrambe le categorie comunque riconducibili ad un significativo peggioramento delle
condizioni di sicurezza iniziali o di progetto secondo la normativa dell’epoca della costruzione:
- variazioni, improvvise o lente, indipendenti dalla volontà dell’uomo (ad esempio: danni dovuti al terremoto, a
carichi verticali eccessivi, a urti, etc., danni dovuti a cedimenti fondali, degrado delle malte nella muratura,
corrosione delle armature nel c.a., etc., errori progettuali o esecutivi, incluse le situazioni in cui i materiali o la
geometria dell’opera non corrispondano ai dati progettuali);
- variazioni dovute all’intervento dell’uomo, che incide direttamente e volontariamente sulla struttura (v. § 8.4
delle NTC) oppure sulle azioni (ad esempio: aumento dei carichi verticali dovuto a cambiamento di
destinazione d’uso), o che incide indirettamente sul comportamento della struttura (ad esempio gli interventi
non dichiaratamente strutturali, già discussi nel § 8.2 delle NTC).
LE PROCEDURE DA SEGUIRE NEL CASO
DEL SISMA EMILIA
In base a quanto ora previsto dalle norme vigenti vanno predisposte, a cura di un TECNICO
ABILITATO, le seguenti procedure ed indagini:
(Prima fase: Certificazione di agibilità sismica provvisoria)
1. Sopralluogo e verifica della situazione dell’immobile.
Il tecnico deve:
a) reperire dal titolare della attività tutta la documentazione inerente l’immobile (data di
costruzione, permessi, progetto esecutivo, deposito strutture ecc.) per determinare lo schema
sismo-resistente della costruzione.
b) verificare “a vista”, anche con l’ausilio di mezzi di sollevamento in quota avendo avuto cura di
rimuovere provvisoriamente ogni impedimento materiale (controsoffitti, impianti, merci ecc.), di
eventuali danneggiamenti alle strutture provocati dal sisma;
c) Nel caso di tipologia di fabbricato in cui non sia presente continuità tra gli elementi strutturali,
verificare se sussistono le “carenze strutturali” di cui al comma 8 del D.L. 74/2012.
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In base a quanto ora previsto dalle norme vigenti vanno predisposte, a cura di un
TECNICO ABILITATO, le seguenti procedure ed indagini:
(Prima fase: Certificazione di agibilità sismica provvisoria)
2. Determinazioni successive alle verifiche di cui al punto 1.
In base alle risultanze di cui al punto precedente il professionista può:
a. rilasciare, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica solo nel caso in
cui non siano presenti le carenze strutturali di cui ai punti b. e c. del punto 1;
b. non procedere al rilascio del certificato, evidenziando in forma scritta al titolare
della attività dei motivi che impediscono il rilascio di tale certificazione.
3. Individuazione degli interventi necessari per eliminare le carenze strutturali che
impediscono il rilascio del certificato provvisorio di agibilità sismica.
Il professionista redige un progetto di riparazione locale/rafforzamento locale del
fabbricato che ha l’obiettivo di risolvere adeguatamente le carenze strutturali individuate al
precedente punto 2.
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LE PROCEDURE DA SEGUIRE NEL CASO
DEL SISMA EMILIA
In base a quanto ora previsto dalle norme vigenti vanno predisposte, a cura di un TECNICO
ABILITATO, le seguenti procedure ed indagini:
(Prima fase: Certificazione di agibilità sismica provvisoria)
4. Individuazione di un piano di sicurezza adeguato per consentire l’esecuzione dei lavori di
risoluzione delle carenze strutturali su edifici nei quali si svolgono processi produttivi a volte molto
complessi. Individuazione delle eventuali fasi successive di intervento.
5. Direzione dei lavori necessari per eliminare le carenze strutturali che impediscono il rilascio del
certificato provvisorio di agibilità sismica.
6. Rilascio del CERTIFICATO PROVVISORIO DI AGIBILITÀ SISMICA
Risolte adeguatamente le carenze strutturali individuate al punto 2, il professionista procede al
rilascio del certificato provvisorio di agibilità sismica.
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LE PROCEDURE DA SEGUIRE NEL CASO
DEL SISMA EMILIA
In base a quanto previsto dalle norme vigenti vanno predisposte, a cura di un TECNICO
ABILITATO, le seguenti procedure ed indagini:
7. VERIFICA AI SENSI DEL COMMA 10
Ai sensi del comma 10 art. 3 del DL 74/2012 va effettuata una analisi della struttura del
fabbricato che consenta di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti in termini di effettiva
accelerazione spettrale subita.
Esclusa la presenza di danni o altre criticità, il professionista incaricato, dall’analisi dei dati
reperibili sul sito http://shakemap.rm.ingv.it/ per gli eventi sismici in questione e dei dati emersi
dall’analisi di cui al punto precedente si ricava quale è l’accelerazione spettrale subita dal fabbricato
in esame e di conseguenza l’avvenuto (o il non avvenuto) superamento del 70%
dell’accelerazione spettrale elastica di progetto per un edificio nuovo.
IN CASO POSITIVO → CERTIFICAZIONE AGIBILITÀ SISMICA DEFINITIVA
IN CASO NEGATIVO → PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO→ RAGGIUNGERE 60%
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LE PROCEDURE DA SEGUIRE NEL CASO
DEL SISMA EMILIA
In base a quanto ora previsto dalle norme vigenti vanno predisposte, a cura di un TECNICO
ABILITATO, le seguenti procedure ed indagini:
(Seconda fase: Valutazione della sicurezza e Progetto di miglioramento strutturale)
8. VALUTAZIONE DI SICUREZZA
Il professionista effettua ai sensi delle norme tecniche vigenti (NTC 2008) e nel rispetto del
contenuto dei commi 7, 9 e 10 dell’art. 3 del DL, la valutazione di sicurezza per l’immobile.
INCLUSE LE OPERE GIÀ ESEGUITE
9. Individuazione degli interventi di miglioramento sismico eventualmente necessari per superare
positivamente la verifica sismica. Il professionista redige il progetto di miglioramento sismico
del fabbricato necessario per raggiungere il livello minimo di sicurezza previsto dal comma 10
dell’art. 3 del DL..
10. Direzione dei lavori necessari per il miglioramento sismico del fabbricato. I TEMPI DI
REALIZZAZIONE SONO QUELLI PREVISTI DAL comma 10 art. 3
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LE PROCEDURE DA SEGUIRE NEL CASO
DEL SISMA EMILIA
In base a quanto ora previsto dalle norme vigenti vanno predisposte, a cura di un TECNICO
ABILITATO, le seguenti procedure ed indagini:
(Seconda fase: Valutazione della sicurezza e Progetto di miglioramento strutturale)
11. Rilascio del CERTIFICATO DI AGIBILITÀ SISMICA
Verificata la sicurezza del fabbricato (anche a seguito degli eventuali lavori necessari di
miglioramento sismico), il professionista procede al rilascio del certificato di agibilità sismica.
12. Valutazione economica del danno.
Redazione di perizia di stima dei danni e dei costi di adeguamento.
Redazione di perizia giurata “a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione
degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici”.
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LE PROCEDURE DA SEGUIRE NEL CASO
DEL SISMA EMILIA
SHAKEMAPS INGV
COORDINATE
GEOGRAFICHE (x,y)
CFR. NTC 2008
VALUT. SICUREZZA
AGIBILITÀ SISMICA
MIGLIORAMENTO 60%
>70%
<70%
Comma 10
Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree colpite dagli eventi sismici del
maggio 2012 in cui l’accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come
risulta nelle mappe di scuotimento dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia
superato il 70 % dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il
progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non
strutturali e impianti, non sia uscita dall’ambito del comportamento lineare elastico,
l’adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto.
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LE PROCEDURE DA SEGUIRE NEL CASO
DEL SISMA EMILIA
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LE PROCEDURE DA SEGUIRE NEL CASO
DEL SISMA EMILIA
VERIFICHE AI SENSI DEL COMMA 10: SUPERAMENTO 70%
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E’ disponibile una griglia di punti distanziati circa 1 km in latitudine e longitudine in cui sono indicati
i valori delle 4 accelerazioni spettrali fondamentali: 0 sec.; 0,3 sec.; 1,0 sec.; 3,0 sec..
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VERIFICHE AI SENSI DEL COMMA 10: SUPERAMENTO 70%
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VERIFICHE AI SENSI DEL COMMA 10: SUPERAMENTO 70%
COMUNI FE
ESITO INCERTO
(BORDER LINE):
SANT’AGOSTINO
BONDENO
CENTO
COMUNI FE CON
OBBLIGO DI VERIFICA
DI SICUREZZA:
FERRARA
VIGARANO MAINARDA
MIRABELLO
POGGIO RENATICO
Il dato definitivo sarà
licenziato a giorni da un
GdL (ordinanza n. 58)
commissariale che
identificherà la
superficie di esclusione
punto per punto oltre ad
avere la competenza per
valutare casi specifici
nelle zone di bordo
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VERIFICHE AI SENSI DEL COMMA 10: SUPERAMENTO 70%
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VERIFICHE AI SENSI DEL COMMA 10: SUPERAMENTO 70%
RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI
Art. 2 Condizioni per il riconoscimento dei contributi …
….sono concessi contributi per:
a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili
danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili
per l'attività dell'impresa;
b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena
funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione
delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di
finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese
agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla
Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto al!'art. 3 comma l lettera f e commi 12 e 13 bis del
D.L. n. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;
e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 74/2012, art. 3,
comma 1, lett. h-bis;
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appoggi elementi orizzontali
(su elem. verticali o orizz.)
resistenza e duttilità degli
elementi verticali
(effetti del II ordine)
resistenza dei collegamenti
dei pannelli
elementi aggettanti
pilastro-bicchiere-plinto-fondazione
impianti
scaffalature
vetrate
LL.G. CSLP: CRITICITÀ NOTE - funzionamento come sistema
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LL.G. CSLP: CRITICITÀ NOTE - funzionamento come sistema
LL.G. DEL CSLP (B) fase 2 – IN VIA DI PUBBLICAZIONE- Valutazione della sicurezza e criteri di intervento per le
costruzioni ad uso produttivo in zona sismica. Agibilità definitiva ai sensi della Legge 122 del 01.08.2012.
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LL.G. DEL CSLP (B) fase 2 – IN VIA DI PUBBLICAZIONE- Valutazione della sicurezza e criteri di intervento
per le costruzioni ad uso produttivo in zona sismica. Agibilità definitiva ai sensi della Legge 122 del
01.08.2012.
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LL.G. DEL CSLP (B) fase 2 – IN VIA DI PUBBLICAZIONE- Valutazione della sicurezza e criteri di intervento per le
costruzioni ad uso produttivo in zona sismica. Agibilità definitiva ai sensi della Legge 122 del 01.08.2012.
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LL.G. DEL CSLP (B) fase 2 – IN VIA DI PUBBLICAZIONE- Valutazione della sicurezza e criteri di intervento
per le costruzioni ad uso produttivo in zona sismica. Agibilità definitiva ai sensi della Legge 122 del
01.08.2012.
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LL.G. DEL CSLP (B) fase 2 – IN VIA DI PUBBLICAZIONE- Valutazione della sicurezza e criteri di intervento
per le costruzioni ad uso produttivo in zona sismica. Agibilità definitiva ai sensi della Legge 122 del
01.08.2012.
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LL.G. DEL CSLP (B) fase 2 – IN VIA DI PUBBLICAZIONE- Valutazione della sicurezza e criteri di intervento
per le costruzioni ad uso produttivo in zona sismica. Agibilità definitiva ai sensi della Legge 122 del
01.08.2012.
TEGOLI DI COPERTURA
Inserimento di funi ancorate sui lati delle
gambe dei tegoli.
Esempio di collegamento con funi - prospetto
Vantaggi:
Semplicità esecutiva;
Velocità di messa in opera;
Mantenimento dello schema statico originale;
Utilizzabile come soluzione di pronto intervento;
Svantaggi:
Difficoltà di accesso al nodo;
Assicurare un opportuno copriferro rispetto
al lato della trave per evitare la rottura del
cls.
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COLLEGAMENTO
TRAVE PILASTRO
Collegamento mediante perno in acciaio.
Esempio di collegamento con perno - prospetto Esempio di collegamento con perno - pianta
Svantaggi:
Deve essere valutata con attenzione la
resistenza della forcella entro la quale è
inserita la trave.
Vantaggi:
Semplicità esecutiva;
Velocità di messa in opera;
Mantenimento dello schema statico originale;
Utilizzabile come soluzione di pronto intervento;
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COLLEGAMENTO
TRAVE PILASTRO
Collegamento mediante connettori di acciaio
bullonati a trave e pilastro con eventuale
confinamento.
Esempio di collegamento con connettore: vista frontale e laterale
Vantaggi:
Appoggio bilatero tra estremità della trave e
pilastro;
Evita martellamento delle testate.
Svantaggi:
Dilatazione termica con conseguente
schiacciamento della barra passante;
Insorgere di momento in testa alla trave;
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PILASTRO Incamiciatura con calcestruzzo tradizionale
Incamiciatura con calcestruzzo tradizionale
Vantaggi:
+ resistenza, + rigidezza, + duttilità;
Può interessare solo alcuni lati del perimetro
del pilastro.
Svantaggi:
Aumento della sezione del pilastro.
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PILASTRO
Incamiciatura con cemento fibro-rinforzato
e fasciatura in FRP.
Fasciatura con FRP
Vantaggi:
+ resistenza, + duttilità;
Limitata modifica della geometria e della
massa
Svantaggi:
Nn da luogo a sensibili aumenti di resistenza
allo sforzo assiale e momento flettente.
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Confinamento con angolari e calastrelli
metallici
Confinamento mediante angolari e calastrelli metallici
Vantaggi:
+ resistenza, + rigidezza, + duttilità;
Velocità di messa in opera.
Svantaggi:
Modifica della geometria della sezione;
Discontinuità delle caratteristiche
deformative del pilastro
PILASTRO
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Confinamento e rinforzo mediante
incamiciatura in c.a.
Confinamento mediante incamiciatura in c.a.
Vantaggi:
+ resistenza, + rigidezza;
Basato sull’utilizzo di tecniche tradizionali
ben consolidate.
Svantaggi:
Invasivo e laborioso;
Discontinuità delle caratteristiche
deformative del pilastro
PILASTRO
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TAMPONATURE
Collegamento di pannelli orizzontali attraverso
funi.
Collegamento dei tamponamenti orizzontali mediante funi
Svantaggi:
Da effettuare solo se il supporto del
pannello risulta integro;
Porre attenzione al posizionamento delle
funi, per non introdurre un vincolo agli
spostamenti nel piano del pannello.
Vantaggi:
Semplicità esecutiva;
Velocità di messa in opera;
Mantenimento dello schema statico originale;
Utilizzabile come soluzione di pronto intervento;
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TAMPONATURE
Collegamento di pannelli verticali attraverso
funi.
Collegamento dei tamponamenti verticali mediante funi
Svantaggi:
Porre attenzione alla lunghezza delle funi,
per non limitare gli spostamenti relativi tra
pannello e trave o tegolo di supporto.
Vantaggi:
Semplicità esecutiva;
Velocità di messa in opera;
Mantenimento dello schema statico originale;
Utilizzabile come soluzione di pronto intervento;
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TAMPONATURE Collegamento mediante squadrette in acciaio.
Collegamento dei tamponamenti mediante squadrette
Svantaggi:
Costo elevato delle squadrette
Vantaggi:
Semplicità esecutiva;
Velocità di messa in opera;
Mantenimento dello schema statico originale;
Utilizzabile come soluzione di pronto intervento;
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TAMPONATURE
Inserimento di cavi anticaduta per i
tamponamenti
Cavi anticaduta per pannelli verticali
Vantaggi:
Semplicità esecutiva;
Velocità di messa in opera;
Mantenimento dello schema statico originale;
Utilizzabile come soluzione di pronto intervento;
Cavi anticaduta per pannelli angolari
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FONDAZIONI
Collegamento tra pilastro e pavimento
industriale con barre di collegamento.
Vantaggi:
Semplicità esecutiva;
Utilizzabile per la sistemazione definitiva della
struttura;
Consente collegamento tra i pilastri a livello
della fondazione.
Particolare di collegamento tra pilastro e pavimento industriale
Svantaggi:
Intervento invasivo;
Non realizzabile in caso di presenza di
pavimenti di pregio;
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FONDAZIONI
Consolidamento del terreno circostante la
fondazione mediante iniezioni con miscele
cementizie a bassa pressione
Vantaggi:
Utilizzabile per la sistemazione definitiva della
struttura;
Incremento sensibile della resistenza del
sistema di fondazione alle azioni orizzontali.
Consolidamento del terreno nei pressi del plinto a bicchiere
Svantaggi:
Costo elevato ed esecuzione complessa;
Realizzabile in zone prive di ostacoli dato
l’ingombro dei macchinari per l’esecuzione.
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SPOSTAMENTI Controventatura di falda con funi d’acciaio
Vantaggi:
Mantenimento dello schema statico originale;
Utilizzabile come soluzione di primo intervento.
Telai con controventi di
falda
Svantaggi:
Intervento di non rapida esecuzione;
È necessaria la presenza di elementi in
grado di sopportare sforzi di compressione
in direzione perpendicolare alla trave
affinché il sistema sia in equilibrio.
Connessioni dei controventi alla trave
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PRINCIPALE MECCANISMO DI CROLLO EVIDENZIATO DAI SISMI DEL 20 E DEL 29 MAGGIO
Non è possibile affidare la trasmissione delle forze sismiche in corrispondenza degli appoggi all’attrito
evocato dai carichi gravitazionali. La combinazione delle scosse ondulatorie e sussultorie può infatti far
sobbalzare l’elemento portato fuori dall’appoggio. Questo riguarda sia gli appoggi delle travi sui pilastri, sia
quelli degli elementi di solaio o copertura sulle travi.
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ASSENZA DI COMPORTAMENTO RIGIDO DELLA COPERTURA
La vista in pianta della copertura di un capannone evidenzia vibrazioni sfasate dei pilastri.
Si generano notevole distorsioni nei nodi a causa dello sfasamento del movimento dei pilastri.
Pannelli di copertura tra di loro non connessi
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TAMPONAMENTI PREFABBRICATI NON ADEGUATAMENTE ANCORATI ALLA
STRUTTURA
Distorsioni nei nodi a causa dello sfasamento del movimento dei pilastri.
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ALCUNE TIPOLOGIE DI COLLEGAMENTO TRA ELEMENTI VERTICALI ED
ORIZZONTALI
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ALCUNE TIPOLOGIE DI COLLEGAMENTO TRA ELEMENTI ORIZZONTALI – TRA
TRAVI E TEGOLI
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ALCUNE TIPOLOGIE DI COLLEGAMENTO TRA PANNELLI PREFABBRICATI E
STRUTTURA
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ALCUNE TIPOLOGIE DI COLLEGAMENTO TRA PANNELLI PREFABBRICATI E
STRUTTURA
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ALCUNE TIPOLOGIE DI COLLEGAMENTO TRA PANNELLI PREFABBRICATI E
STRUTTURA
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ALCUNE TIPOLOGIE DI COLLEGAMENTO TRA PANNELLI PREFABBRICATI E
STRUTTURA
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DAI VALORI DI ACCELERAZIONE DI PICCO AL SUOLO
COMPLESSE ELABORAZIONI FORNISCONO IL VALORE DELLO
SPETTRO DI PSEUDO-ACCELERAZIONE IN FUNZIONE DEL
PERIODO DI OSCILLAZIONE DELLA STRUTTURA IN ESAME
IL VALORE DELLO SPETTRO DI RISPOSTA DIPENDE DALLA CATEGORIA DEL SUOLO SU
CUI SORGE LA COSTRUZIONE E DAL MODO DI VIBRARE (OVVERO DAL PERIODO T)
DELLA COSTRUZIONE STESSA.
gu
M
-400
0
400
10 20 30 t (s)
PGA = 301 cm s -2
gu
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SOVRAPPOSIZIONE DEGLI SPETTRI DI PROGETTO PER COSTRUZIONI ORDINARIE E STRATEGICHE
RELATIVA ALLA STAZIONE DI MIRANDOLA (13,4 KM DALL’EPICENTRO) DURANTE IL SISMA DEL
20/05/2012. LO SPETTRO DI PSEUDOACCELERAZIONE SUPERA PER LUNGHI INTERVALLI DEL
PERIODO IL CORRISPONDENTE VALORE DELLO SPETTRO DELLA NORMA
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SOVRAPPOSIZIONE DEGLI SPETTRI DI PROGETTO PER COSTRUZIONI ORDINARIE E
STRATEGICHE RELATIVA ALLA STAZIONE DI COPPARO-COCCANILE (51,1 KM DALL’EPICENTRO)
DURANTE IL SISMA DEL 20/05/2012. LO SPETTRO DI PSEUDOACCELERAZIONE E’
NOTEVOLMENTE INFERIORE A QUELLO PREVISTO DALLE NTC
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Il Datore di lavoro, si avvarrà dell’assistenza del RSPP, sotto l’aspetto tecnico organizzativo, che
provvederà a supportare e verificare l’operato del professionista abilitato, dandogli la necessaria
assistenza, provvederà a verbalizzare i risultati dei sopralluoghi ed adeguarsi alle prescrizioni, derivanti
dalle verifiche sull’agibilità sismica ed eseguire le opere di consolidamento indicate.
Di tale attività devono essere resi edotti, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 81/2008 (Informazione), i dirigenti,
preposti e lavoratori per gli aspetti inerenti la sicurezza (prevenzione e protezione) ed il medico
competente per gli aspetti inerenti la sorveglianza sanitaria (ex artt. 25 e 41 D.Lgs. 81/2008)
La suddetta attività dovrà coinvolgere il RLS / RLST sin dall’inizio delle attività di verifica
dell’agibilità.
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LE PROCEDURE DA SEGUIRE
PROCEDURE DELL’RSPP IN CASO DI EVENTO SISMICO
Responsabile di area operativa, dare luogo, almeno una volta al mese, ad un sopralluogo dei locali aziendali e
procedere alla individuazione dei fattori di rischio, oltre che ad assicurare altre eventuali visite a seguito di richiesta
motivata del Datore di lavoro e/o Responsabile di area operativa.
Inoltre il Responsabile S.P.P. dovrà, oltre a provvedere a quanto previsto dall’art.33 del D.Lgs. n.81/2008,
assicurare:
· assistenza nella effettuazione delle Prove di Evacuazione e di Prevenzione dal Terremoto;
· assistenza nel coordinamento con il Medico Competente e Dipartimento Asur per attivare il Supporto
psicologico ai lavoratori ed alle persone colpite dal sisma;
· assistenza nel coordinamento con il medico competente/Asur per le attività aziendali;
· partecipazione alla riunione di organizzazione del Pronto Soccorso e stesura del relativo verbale;
· assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;
· assistenza per l’individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente;
· predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del verbale della riunione;
· assistenza nella nomina ed organizzazione della Squadra di Emergenza;
· predisposizione della modulistica per la effettuazione delle prove di evacuazione e terremoto;
· predisposizione, a richiesta, di circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari rischi lavorativi
e derivanti da eventi naturali;
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· assistenza nella predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza;
· assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, oltreché delle
documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza;
· assistenza alle richieste degli Enti competenti in merito alla verifica di vulnerabilità sismica degli edifici e delle
strutture e verifica dell’agibilità delle stesse, oltreché delle documentazioni obbligatorie necessarie a seguito
dell’evento sismico in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori;
· assistenza per l’istituzione e tenuta del “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. 37/98);
· assistenza per l’istituzione e tenuta del “Registro delle Manutenzioni” generali;
· assistenza nella istituzione/tenuta del “Registro di Carico e Scarico” dei materiali tossico-nocivi;
· assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti necessari;
assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per il personale dipendente e collaboratori;
· assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per persone terze;
· assistenza nei rapporti con INAIL per la copertura dai rischi del personale aziendale;
· assistenza per il controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato dall'INAIL;
· assistenza negli incontri con le OO.SS./Terzi per le problematiche della sicurezza;
· assistenza negli incontri con gli Enti esterni per le problematiche della sicurezza;
· elaborazione del Piano-Programma della Formazione per il personale aziendale e per i collaboratori;
· assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno dell’azienda;
· attività di formazione del personale in materia di sicurezza prevista dalla vigente normativa
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PROCEDURE DELL’RSPP IN CASO DI EVENTO SISMICO
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE IN CASO DI EMERGENZA
Organizzazione del personale in caso si emergenza
Al fine di evitare la sovrapposizione dei compiti nei processi decisionali finalizzati alla gestione delle varie fasi
dell’emergenza vengono individuati i seguenti organi/gruppi:
· Squadra di Emergenza: ne fanno parte tutti i lavoratori dell’Azienda e delle società che operano
stabilmente all’interno della sede che sono stati designati ai sensi dell’art.18 comma 1 lettera b) del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i..
All’interno della suddetta squadra sono individuate le seguenti figure:
→ RSPP di nomina aziendale: ogni segnalazione di emergenza perviene al RSPP, il quale coordina gli
interventi dell’intera Squadra di Emergenza. In caso di assenza dal luogo di lavoro, anche per brevi periodi di
tempo, il RSPP incarica un sostituto affinché assuma temporaneamente il ruolo di Coordinatore della Squadra
di Emergenza, assolvendo tutti i compiti attribuiti allo stesso nel presente documento e ne informa il Centro
di Controllo;
→ Addetti la Squadra di Emergenza: l’elenco dettagliato dei componenti la Squadra di
Emergenza è contenuta nell’apposito modulo da allegare al documento: «Piano di
Emergenza ed Evacuazione»
→ Centro di Controllo: gestisce tutte le segnalazioni di emergenza in ingresso ed in
uscita, informando immediatamente il RSPP. Si occupa inoltre di diffondere il segnale
di evacuazione su indicazione di quest’ultimo.
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SISTEMA DI ALLERTAMENTO
Gestione dell’emergenza
Sistema di allertamento
Nello stabile aziendale il sistema di allertamento è costituito da un impianto di altoparlanti posto su ogni
piano ed in ogni ala dello stabile.
Si individuano le seguenti tipologie di allarme:
· chiamata al Centro di Controllo (numero telefonico ………) da parte di persona presente nello stabile. Il
personale del Centro di Controllo dopo aver accertato il luogo di provenienza della chiamata, le cause
dell’emergenza, la presenza di eventuali feriti, allerta l’RSPP, tramite la ricetrasmittente in dotazione;
· allarme generale attivato quando viene premuto uno dei pulsanti rossi (“allarme incendio”) disposti
lungo le vie di esodo dello stabile. Questi pulsanti devono essere premuti da una persona che individui
una situazione di emergenza estesa e non riesca a contattare in tempi brevi il Centro di Controllo;
· segnale preregistrato di evacuazione diffuso attraverso l’impianto di altoparlanti, ad opera del Centro di
Controllo su richiesta del RSPP, in un solo piano dello stabile o nell’intero stabile.
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EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO
Emergenza per eventi naturali
Terremoto
In caso di terremoto tutte le persone presenti nell'edificio interrompono l'attività in corso e, se operano su
impianti ed attrezzature, mettono in sicurezza ciò con cui stanno operando, successivamente
abbandonano i locali ordinatamente, senza creare confusione, seguendo le vie di fuga predeterminate e
raggiungendo la zona di ritrovo
indicata nelle planimetrie di emergenza.
Il RSPP dispone l’interruzione dell’erogazione di metano all’edificio e dell’alimentazione elettrica e,
qualora venga a conoscenza della presenza di eventuali infortunati o di altri pericoli causati
dall'evento, chiede l'intervento del servizio convenzionato “Ambulanze di ….”(ovvero allerta il 118)
e/o dei Vigili del Fuoco (tel.115).
Terminato il fenomeno ed accertata la condizione di sicurezza, il RSPP, dispone che venga
comunicata la “fine dell’emergenza”, autorizzando la ripresa delle attività.
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COMPORTAMENTO DEL PERSONALE IN CASO DI SEGNALE DI ALLARME
Comportamento di tutto il personale in caso di segnale di Allarme e/o Evacuazione
Personale delle aree coinvolte dall’emergenza
Il personale, qualora rilevi una situazione di emergenza, deve immediatamente contattare il Centro di
Controllo (telefono interno ………….) o, qualora ciò non sia possibile, deve premere uno dei pulsanti di
allarme dislocati all’interno dello stabile.
Dopo aver allertato il Centro di Controllo, il personale deve cercare di fronteggiare l’evento, nei limiti delle
proprie possibilità, in attesa dell’arrivo della Squadra di Emergenza, senza mettere a repentaglio la
propria incolumità, verificando che non vi siano persone in
pericolo.
In caso di ordine di evacuazione, tutto il personale, ad esclusione dei componenti la Squadra di
Emergenza (che hanno responsabilità operative di intervento), deve abbandonare il proprio posto di
lavoro, ordinatamente, senza creare confusione e raggiungere, rispettando le vie di esodo indicate nelle
planimetrie per la gestione delle emergenze, la zona di ritrovo ove sarà necessario sostare per
l’esecuzione dei controlli e sino ad ordini differenti del RSPP. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
Personale delle aree non direttamente coinvolte dall’emergenza
In caso di emergenza, il personale che non sia coinvolto direttamente dalla stessa, ha l’obbligo di rientrare
immediatamente nelle proprie aree di appartenenza, qualora fosse a distanza di sicurezza dall’emergenza e
non sussistano ostacoli o pericoli.
E’ necessario verificare che non vi siano persone in pericolo; in caso contrario il personale si attiverà per
allertare il Centro di Controllo informandolo dettagliatamente sulle circostanze.
In caso di ordine di evacuazione, tutto il personale, ad esclusione dei componenti la Squadra di Emergenza
(che hanno responsabilità operative di intervento), deve abbandonare il proprio posto di lavoro, ordinatamente,
senza creare confusione e raggiungere, rispettando le vie di esodo indicate nelle planimetrie per la gestione
delle emergenze, la zona di ritrovo ove sarà necessario sostare per l’esecuzione dei controlli e sino ad ordini
differenti del RSPP.
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COMPORTAMENTO DEL PERSONALE IN CASO DI SEGNALE DI ALLARME
GESTIONE DEL DOPO EMERGENZA
Gestione operativa
Il RSPP si accerta che l’emergenza sia effettivamente conclusa e permette la ripresa del lavoro, se
interrotto, solo dopo aver effettuato un accurato esame di tutta l’area e degli impianti coinvolti.
Quindi provvede a:
• porre in essere tutte le misure affinché siano reintegrati tutti i dispositivi di sicurezza;
• indagare sulle cause dell’incidente;
• individuare le persone e le cose danneggiate (interne ed esterne allo stabile);
• eseguire la stima dei danni diretti e indiretti;
• assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti;
• definire le eventuali azioni correttive tecniche ed organizzative per evitare il ripetersi dell'evento
definendo responsabilità e tempistiche di attuazione;
• archiviare, verificandone la completa e corretta compilazione, il modulo previsto sul rapporto infortuni
incidenti situazioni pericolose.
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FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
SOGGETTI ATTIVI
I soggetti attivi sono quelli che hanno responsabilità operative di intervento al verificarsi di un’emergenza (Squadra di
Emergenza).
Essi ricevono una formazione, teorica e pratica, sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuali, sulle tecniche di aggressione al
fuoco e sull’utilizzo di idranti ed estintori in funzione del livello di rischio individuato nel documento di valutazione del rischio
incendio, conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 del D.M. 10 Marzo 1998 e sulle tecniche di primo soccorso ai sensi
dell’art. 3 del DM 13/07/2003 n. 388.
Gli Addetti la Squadra di Emergenza ricevono altresì una formazione sul contenuto del presente documento al momento
della sua introduzione ed a seguito di ogni revisione dello stesso.
SOGGETTI PASSIVI
I soggetti passivi sono tutti i lavoratori e persone presenti all’interno dei locali che, in caso di emergenza, non hanno
responsabilità operative di intervento.
Essi ricevono una informazione che riguarda le modalità di evacuazione e le principali norme comportamentali da osservare in
caso di emergenza nell’ambito del programma di formazione previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 art.36 e s.m.i..
L'informazione di tutti i soggetti passivi è altresì assicurata mediante l'installazione in tutte le stanze e in opportuni punti dello
stabile di apposite planimetrie per la gestione delle emergenze contenenti le vie di esodo (percorso principale ed alternativo),
la dislocazione dei pulsanti di allarme, degli idranti, degli estintori, degli impianti di spegnimento automatici e degli armadi
contenenti le attrezzature antincendio e l’individuazione del punto di raccolta.
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Compiti del RSPP nell’elaborazione del Piano di Evacuazione e di Emergenza
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, su mandato del Datore di Lavoro, deve svolgere l’incarico di RSPP ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) compiti propri del RSPP, meglio individuati nell’art. 33 del D.Lgs. n° 81/2008;
b) collaborazione con il “Datore di Lavoro” nello svolgimento dei compiti di cui sopra e consulenza allo stesso in materia di
sicurezza sul luogo di lavoro, così come prevede il D.Lgs. n° 81/2008;
c) verifica almeno annuale del Documento di Valutazione dei Rischi dell’Ente previsto dall’art. 17 e dall’art. 28 del D. Lgs. n.
81/2008, con le opportune integrazioni e gli aggiornamenti periodici stabiliti dalla normativa, anche a seguito di richieste del
“Datore di lavoro” di appositi incontri e sopralluoghi presso le sedi lavorative;
d) in particolare, aggiornamento della valutazione del rischio rumore, con verifica tramite nuove misurazioni delle rilevazioni
fonometriche già indicate per le operazioni di lavoro censite nel vigente documento di valutazione del rischio;
e) svolgimento della formazione ed informazione del personale, secondo quanto previsto nei compiti del RSPP, da eseguirsi
periodicamente secondo un programma pianificato con il committente;
f) organizzazione della riunione periodica annuale di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
g) formazione, informazione ed addestramento di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 in collaborazione con il “Datore di
Lavoro”;
h) effettuazione delle visite di controllo nelle strutture e nei luoghi di lavoro, ai fini di verificare la rispondenza degli stessi alle
norme di sicurezza ed igiene del lavoro;
i) redazione o aggiornamento del piano di evacuazione e sfollamento – e delle relative planimetrie – in caso di incendio e/o di
pericolo grave ed immediato per le diverse sedi lavorative aziendali;
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Compiti del RSPP nell’elaborazione del Piano di Evacuazione e di Emergenza
k) formazione ed informazione sulle procedure di emergenza di cui agli artt. 43-44-45-46 del D.Lgs. 81/2008 in
collaborazione con il “Datore di Lavoro”;
l) formazione e informazione al personale sull’uso delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione
individuale secondo le vigenti disposizioni legislative, della corretta movimentazione manuale dei carichi,
nonché sugli accorgimenti per la
protezione da agenti fisici, chimici cancerogeni e biologici;
m) istruzioni sul corretto uso di videoterminali;
n) verifica della documentazione da possedere in caso di visita ispettiva da parte dell’Organo di Vigilanza;
o) verifica, ai soli fini della salvaguardia dell’ambiente di lavoro, dei progetti di ristrutturazione e/o adeguamento
dei locali ove hanno luogo le prestazioni lavorative;
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Il piano di evacuazione e di emergenza
A tal fine il datore di lavoro/dirigente:
designa preventivamente i lavoratori incaricati all’attuazione delle misure relative:
· alla prevenzione e lotta agli incendi;
· alla evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato;
· al salvataggio;
· al primo soccorso;
· alla gestione dell’emergenza; (D.Lgs. 81/08 art. 18 c.1 lett. b)
· sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; (D.Lgs. 81/08 art. 36 c.1
lett. b)
· sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 (primo soccorso) e 46 (lotta agli incendi); (D.Lgs.
81/08 art. 36 c.1 lett. c)
• adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso
di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; (D.Lgs. 81/08 art. 18 c.1)
• informa tutti i lavoratori che possono essere esposti:
· ad un pericolo grave ed immediato;
· sulle misure predisposte e i comportamenti da adottare; (D.Lgs. 81/08 art. 18 c.1 lett. i) programma gli interventi e fornisce le
istruzioni in modo che:
· i lavoratori possano in caso di pericolo grave ed immediato cessare la loro attività;
· mettersi al sicuro abbandonando il luogo di lavoro
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Compiti del RSPP nell’elaborazione del Piano di Evacuazione e di Emergenza
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, su mandato del Datore di Lavoro, deve svolgere
l’incarico di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/2008 attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) compiti propri del RSPP, meglio individuati nell’art. 33 del D.Lgs. n° 81/2008;
b) collaborazione con il “Datore di Lavoro” nello svolgimento dei compiti di cui sopra e consulenza allo stesso
in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, così come prevede il D.Lgs. n° 81/2008;
c) verifica almeno annuale del Documento di Valutazione dei Rischi dell’Ente previsto dall’art. 17 e dall’art. 28
del D. Lgs. n. 81/2008, con le opportune integrazioni e gli aggiornamenti periodici stabiliti dalla normativa,
anche a seguito di richieste del “Datore di lavoro” di appositi incontri e sopralluoghi presso le sedi lavorative;
d) in particolare, aggiornamento della valutazione del rischio rumore, con verifica tramite nuove misurazioni
delle rilevazioni fonometriche già indicate per le operazioni di lavoro censite nel vigente documento di
valutazione del rischio;
e) svolgimento della formazione ed informazione del personale, secondo quanto previsto nei compiti del
RSPP, da eseguirsi periodicamente secondo un programma pianificato con il committente;
f) organizzazione della riunione periodica annuale di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
g) formazione, informazione ed addestramento di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 in collaborazione
con il “Datore di Lavoro”;
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Compiti del RSPP nell’elaborazione del Piano di Evacuazione e di Emergenza
h) effettuazione delle visite di controllo nelle strutture e nei luoghi di lavoro, ai fini di verificare la rispondenza
degli stessi alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro;
i) redazione o aggiornamento del piano di evacuazione e sfollamento – e delle relative planimetrie – in caso
di incendio e/o di pericolo grave ed immediato per le diverse sedi lavorative aziendali;
k) formazione ed informazione sulle procedure di emergenza di cui agli artt. 43-44-45-46 del D.Lgs. 81/2008
in collaborazione con il “Datore di Lavoro”;
l) formazione e informazione al personale sull’uso delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione
individuale secondo le vigenti disposizioni legislative, della corretta movimentazione manuale dei carichi,
nonché sugli accorgimenti per la
protezione da agenti fisici, chimici cancerogeni e biologici;
m) istruzioni sul corretto uso di videoterminali;
n) verifica della documentazione da possedere in caso di visita ispettiva da parte dell’Organo di Vigilanza;
o) verifica, ai soli fini della salvaguardia dell’ambiente di lavoro, dei progetti di ristrutturazione e/o
adeguamento dei locali ove hanno luogo le prestazioni lavorative;
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RSPP E SISMA

  • 1. RSPP E SISMA Prevenzione e gestione dell'emergenza in caso di terremoto Programma: - cos'è un sisma - l'intensità del sisma - la definizione di RISCHIO SISMICO - approfondimento dei concetti di vulnerabilità, esposizione e pericolosità - richiami principali del D.lgs. 81/08 - considerazioni in merito alla sicurezza - principali raccomandazioni durante un sisma - il piano di emergenza - il caso dell'Emilia Romagna la L122/12 - alcuni esempi concreti: - principale meccanismo di crollo evidenziato dai sismi del 20 e del 29 maggio 2012 - interventi cosiddetti “salvavita” per gli edifici industriali - interventi di mitigazione della vulnerabilità degli edifici, degli impianti e dei macchinari - procedure dell’RSPP in caso di evento sismico - organizzazione del personale in caso di emergenza - sistema di allertamento - emergenza in caso di terremoto - comportamento del personale in caso di segnale di allarme - gestione del dopo emergenza - formazione ed informazione - compiti dell’RSPP nell’elaborazione del piano di evacuazione e di emergenza ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 2. Cosa è un sisma I terremoti (dal latino terrae motus, cioè "movimento della terra"), detti anche sismi o scosse telluriche (dal latino Tellus, dea romana della Terra), sono vibrazioni o oscillazioni improvvise, rapide e più o meno potenti, della crosta terrestre, provocate dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo. (DEFINIZIONE DI WIKIPEDIA) ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 3. Tale spostamento è generato dalle forze di natura tettonica che agiscono costantemente all'interno della crosta terrestre provocando la liberazione di energia in un punto interno della Terra detto ipocentro; a partire dalla frattura creatasi una serie di onde elastiche, dette "onde sismiche", si propagano in tutte le direzioni dall'ipocentro, dando vita al fenomeno osservato in superficie; il luogo della superficie terrestre posto sulla verticale dell'ipocentro si chiama epicentro ed è generalmente quello più interessato dal fenomeno. Secondo il modello della tettonica delle placche il movimento delle placche è lento, costante e impercettibile (se non con strumenti appositi), ma modella e distorce le rocce sia in superficie che nel sottosuolo. Tuttavia in alcuni momenti e in alcune aree, a causa delle forze interne (pressioni, tensioni e attriti) tra le masse rocciose, tali modellamenti si arrestano e la superficie coinvolta accumula tensione ed energia per decine o centinaia di anni fino a che, al raggiungimento del carico di rottura, l'energia accumulata è sufficiente a superare le forze resistenti causando l'improvviso e repentino spostamento della massa rocciosa coinvolta. Tale movimento improvviso (che in pochi secondi rilascia energia accumulata per decine o centinaia di anni) genera così le onde sismiche e il terremoto associato. Nella moderna teoria della tettonica a placche, le placche facenti parte della crosta terrestre, galleggiano sopra il mantello (sono meno dense) e si muovono come zattere sul mare. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Cosa è un sisma
  • 4. Secondo il modello della tettonica delle placche il movimento delle placche è lento, costante e impercettibile (se non con strumenti appositi), ma modella e distorce le rocce sia in superficie che nel sottosuolo. Tuttavia in alcuni momenti e in alcune aree, a causa delle forze interne (pressioni, tensioni e attriti) tra le masse rocciose, tali modellamenti si arrestano e la superficie coinvolta accumula tensione ed energia per decine o centinaia di anni fino a che, al raggiungimento del carico di rottura, l'energia accumulata è sufficiente a superare le forze resistenti causando l'improvviso e repentino spostamento della massa rocciosa coinvolta. Tale movimento improvviso (che in pochi secondi rilascia energia accumulata per decine o centinaia di anni) genera così le onde sismiche e il terremoto associato. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Cosa è un sisma
  • 5. Cosa è un sisma ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 6. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Cosa è un sisma
  • 7. L’intensità del sisma La scala Richter non valuta l’intensità di un terremoto (come la scala Mercalli), ma la magnitudo che “misura la forza di un terremoto attraverso le registrazioni (sismogrammi) degli strumenti ed è stata definita nel 1935 dal famoso sismologo C.F. Richter come misura oggettiva della quantità di energia elastica emessa durante il terremoto”. Esprime dunque la grandezza di un terremoto “attraverso la misura dell'ampiezza massima della traccia registrata dal sismografo”: un parametro “indipendente dagli effetti che il terremoto provoca sull'uomo e sulle costruzioni”. Ricordiamo che “i terremoti più piccoli percettibili dall'uomo hanno una magnitudo intorno a 2,5, mentre quelli che possono provocare danni alle abitazioni e vittime hanno generalmente una magnitudo superiore a 5,5”. Considerare che la Magnitudo del sisma del 20/05/2012 è stata di 5,9 mentre la magnitudo del sisma del 29/05/2012 è stata di 5,8. Il sisma del 23 Novembre del 1980 ebbe Magnitudo 7,0. Ovviamente due sismi di magnitudo uguale possono provocare effetti completamenti diversi su siti con diversa cultura del modo di costruire. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 8. Una tonnellata di Tritolo sprigiona una energia pari a 4,184 gigajoule di energia, ovvero circa 1200 kWh di energia!!! Quindi l’energia in gioco durante il sisma del 20/05 è stata di circa 750 MILIONI DI kWh di energia. Ovvero in termini economici l’uomo dovrebbe spendere circa 75 MILIONI DI EURO per produrre una tale quantità di energia elettrica!!!!!!! ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO L’intensità del sisma
  • 9. DOMANDA: PER QUALI TIPI DI CASE O CAPANNONI VALGONO LE DIFFERENZE SOPRA RIPORTATE? L’intensità del sisma ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 10. Un terremoto si manifesta con una scossa principale, seguita da scosse di assestamento o repliche, in genere di debole intensità ma che possono provocare gravi danni agli edifici già lesionati dalla scossa principale. La durata delle scosse è sempre di pochi secondi. In prossimità dell'epicentro le onde sismiche P ed S (vedi la pagina sulle onde), ma soprattutto le P perché la vibrazione è parallela alla direzione di propagazione, quando arrivano alla superficie producono oscillazioni in senso verticale percepite come scosse sussultorie; nelle zone più lontane si evidenziano maggiormente le onde superficiali che producono scosse ondulatorie Questi fenomeni nell'insieme costituiscono l'evento sismico. In prossimità dell'epicentro le onde sismiche P ed S (vedi la pagina sulle onde), ma soprattutto le P perché la vibrazione è parallela alla direzione di propagazione, quando arrivano alla superficie producono oscillazioni in senso verticale percepite come scosse sussultorie; nelle zone più lontane si evidenziano maggiormente le onde superficiali che producono scosse ondulatorie. Questi fenomeni nell'insieme costituiscono l'evento sismico. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO L’intensità del sisma
  • 11. L’evento del 2012 ha esaltato le ovvie criticità di strutture che, legittimamente edificate nel rispetto di previgenti regimi normativi, non prevedevano tra le azioni di esercizio il sisma. In altri termini sono state esaltate le intrinseche vulnerabilità e come tali strutture, sul territorio, sono dislocati innumerevoli altri scenari industriali in cui il rischio sismico è divenuto non nullo in seguito all’assegnazione, ex lege, di un livello di pericolosità sismica non nulla. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Rischio sismico La pericolosità sismica P (definita anche sismicità del luogo) è costituita dalla probabilità che si verifichino terremoti di una data entità in un data zona ed in un prefissato intervallo di tempo. La vulnerabilità sismica V misura la predisposizione di una costruzione, di una infrastruttura o di una parte del territorio a subire danni per effetto di un sisma di prefissata entità L’esposizione E è costituita dal complesso dei beni e delle attività che possono subire perdite per effetto del sisma.
  • 12. E’ quindi chiaro che, anche in presenza di una bassa pericolosità P, elevati valori della vulnerabilità V e/o dell’esposizione E, possono portare ad un livello di rischio R significativo. La vulnerabilità di un’opera «è un suo carattere comportamentale descritto attraverso una legge causa-effetto in cui la causa è il terremoto e l’effetto è il Danno» (Sandi 1986) ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Rischio sismico • Misura la predisposizione di una costruzione, di una infrastruttura o di una parte del territorio a subire danni per effetto di un sisma di prefissata entità • Misura l’incapacità, congenita e/o dovuta ad obsolescenza, di resistere ad azioni simiche Scenario normativo attuale: - Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 ・Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - D.m. 14 gennaio 2008 «Nuove norme tecniche per le costruzioni» - Circolare 2 febbraio 2009 n.617 Istruzioni per l’applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al DM 14 gennaio 2008
  • 13. Su una costruzione esistente che ospita attività di lavoro incidono, dunque, sia le norme tecniche, nelle stesse ipotesi di esecuzione di interventi previsti al capitolo 8, sia il d.lgs.81/2008 i cui precetti sono di portata più ampia, e soprattutto estremamente chiari nell’individuare il percorso di messa in sicurezza. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Rischio sismico Nel TUSL, è limpido e pone i datori di lavoro, soprattutto in quelle zone del territorio italiano che sono di recente state classificate sismiche, nella posizione di dover adeguare, o quantomeno avviare un processo di miglioramento della condizione statica dell’immobile ove si svolge l’attività lavorativa, rispetto al rischio sismico e non solo. Infatti il TUSL statuisce che gli ambienti dove si svolgono delle attività lavorative devono essere soggetti a valutazione di tutti i rischi e rispetto ad essi devono essere sicuri e stabili.
  • 14. Rischio basso: • Anno di costruzione recente o post-classificazione sismica • Interventi di consolidamento sismico recenti • Documentazione di progetto completa • Stato di conservazione dell’edificio buono • Stato di conservazione degli elementi non strutturali buono • Livello di sicurezza superiore o uguale al 60% del livello di sicurezza di un edificio nuovo ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Rischio sismico Rischio medio: • Anno di costruzione pre-classificazione sismica • Interventi di manutenzione/riparazione locale recenti • Documentazione di progetto incompleta • Stato di conservazione dell’edificio sufficiente o discreto • Livello di sicurezza compreso tra il 30% e 60% del livello di sicurezza di un edificio nuovo
  • 15. Rischio alto: • Anno di costruzione pre-classificazione sismica • Interventi di manutenzione assenti • Documentazione di progetto incompleta • Stato di conservazione dell’edificio mediocre • Livello di sicurezza inferiore o pari al 30% ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Rischio sismico
  • 16. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Mappa pericolosità sismica
  • 17. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Eventi sismici Friuli Venezia Giulia Anno (Grado Mercalli) Conseguenze 998 Danni alla città di Aquileia 1117 (VII°) Danni sia in Austria che in Friuli. 40 giorni di scosse d’assestamento 1222 Particolarmente colpita la città di Cividale 1278 (VII-VIII°) Danneggiati molti castelli e la Basilica di Aquileia 1301 (VII-VIII°) Danneggiate molte case in diversi paesi del Friuli 1348 (IX-X°) Migliaia di morti, castelli distrutti, interi paesi sparirono 1451 (VII°) Particolarmente colpita la città di Spilimbergo 1511 (IX-X°) Gravi danni, migliaia di morti, maremoto a Trieste 1700 Colpita prevalentemente la Carnia 1776 Andreis andò distrutto, seriamente colpiti Montereale, Sequals e Meduno. 1788 (IX°) Seri danni in tutto il tolmezzino 1789 Colpita la zona di Tramonti 1790 (VIII°) Colpita la zona di Tolmezzo e Sutrio 1794 Colpita la zona dell’Alto Tagliamento 1812 Terremoto con epicentro a Sequals 1839 Terremoto in Carnia 1853 Terremoto in Carnia 1872 Lesionate case a Udine e Cividale 1873 (X°) Terremoto con epicentro a Belluno 1895 Terremoto con epicentro a Lubiana 1908 Terremoto con epicentro a Moggio 1928 (X°) Seri danni a Cavazzo, Verzegnis, Tolmezzo e nella valle dell’Arzino 1936 Colpita la zona di Sacile 1959 (VIII-IX°) Scossa a Zuglio 1976 (X°) Danni che hanno coinvolto il 60% del territorio regionale. Circa 1000 morti 2012 (VI-VII°) Epicentro presso Claut
  • 18. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO TITOLARE ATTIVITA’ PRODUTTIVA (D.Lgs 81/08) VALUTAZIONE SICUREZZA p.To 8.3 NTC 2008 RISCHIO SISMICO PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
  • 19. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Calcolo azione sismica Identificazione reticolo di riferimento del sito 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 Spettrodirispostainaccelerazione Periodo (s) Elastico Se Progetto Sd Definizione dei parametri spettrali del sito con media pesata sulle distanze dai nodi di riferimento Ag – F0 – T*c Definizione delle categorie di sottosuolo A – B – C – D → Ss (c.ampl. Stratigrafica) Definizione delle condizioni topografiche T1 – T2 – T3 – T4 → St (c.ampl. Topografica) Fattore di struttura «q»
  • 20. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Calcolo azione sismica Si calcolano le forze sismiche di progetto con la relazione: zi - altezza del piano rispetto allo spiccato di fondazione Wi - peso del piano considerato Sd(T1) - valore dello spettro di risposta di progetto per il primo periodo T1 della struttura W - peso totale degli N piani della costruzione λ coefficiente riduttivo (0,85 per edificio con almeno 3 piani e T1 < 2 Tc; 1 in tutti gli altri casi) 𝑇1 = 𝐶 ∗ 𝐻 3 4 = 0,35𝑠𝑒𝑐 𝑆 𝑑 = 0,449𝑠𝑒𝑐
  • 21. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Calcolo azione sismica Calcolo del baricentro geometrico: Le forze sismiche trasmesse ad un piano dipendono allora solo dalla rigidezza degli elementi verticali dell’interpiano; il tagliante di piano sarà ripartito considerando solo queste rigidezze: con χ fattore di forma (pari a 1,2 per sezioni rettangolari) Calcolo del centro di rigidezze: «x» distanza della parete dal baricentro geometrico dell’edificio, perpendicolarmente alla direzione sismica considerata «Le» distanza tra i due elementi resistenti più lontani, misurata perpendicolarmente alla direzione sismica considerata
  • 22. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Calcolo azione sismica Ripartizione forze di piano:
  • 23. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Valutazione della sicurezza NTC 2008 §8.3 La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni esistenti potranno essere eseguiti con riferimento ai soli SLU nel caso in cui si effettui la verifica anche nei confronti degli SLE i relativi livelli di prestazione possono essere stabiliti dal Progettista di concerto con il Committente Le Verifiche agli SLU possono essere eseguite rispetto alla condizione di salvaguardia della vita umana (SLV) o, in alternativa, alla condizione di collasso (SLC). Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra anche una delle seguenti situazioni: • riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione; • provati gravi errori di progetto o di costruzione; • cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d’uso della costruzione; • interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidezza.
  • 24. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Valutazione della sicurezza NTC 2008 §8.3 La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se: • l’uso della costruzione possa continuare senza interventi; • l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso); • sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante. La valutazione della sicurezza dovrà effettuarsi ogni qual volta si eseguano gli interventi strutturali di cui al punto 8.4, e dovrà determinare il livello di sicurezza prima e dopo l’intervento. §8.4 CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI • interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle presenti norme; • interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle presenti norme; • riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.
  • 25. Principali raccomandazioni durante un sisma Durante un terremoto il rischio principale è rappresentato dal crollo della struttura al chiuso in cui siamo e, contemporaneamente, dalla caduta al suo interno di mobili e suppellettili. In questo caso è fondamentale “identificare quali possano essere i punti più ‘solidi’ della struttura e portarsi nelle loro vicinanze”. Nello stesso tempo è bene allontanarsi dalle suppellettili: − “può essere opportuno cercare di trovare riparo sotto strutture ad elevata resistenza; − a scuola ci si può riparare sotto i banchi, oppure addossandosi ad un muro ‘maestro’, in un punto lontano da finestre”. Se ci si trova invece all'aperto il pericolo principale deriva da ciò che può crollare e pertanto è bene “prestare attenzione a non sostare o passare sotto parti di edifici (balconi, cornicioni, grondaie ecc.; un buon riparo può essere offerto dall'architrave di un portone”. TRATTO DAL COMANDO DEI VVF ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 26. Ricordando che i principali pericoli in cui ci si può imbattere immediatamente dopo un terremoto sono incendi, fughe di gas ed il deterioramento delle condizioni igieniche, una volta terminata la scossa si deve: − uscire con calma chiudendo acqua, luce e gas; per scendere usate le scale (se esistenti privilegiare quelle antincendio), non l'ascensore che potrebbe bloccarsi improvvisamente o, addirittura, precipitare; − controllare dall'odore, assolutamente senza accendere fiamme libere, se ci sono perdite di gas ed in tal caso aprire porte e finestre e, se possibile, segnalarlo; − non usare il telefono o l'auto: le linee e le strade servono agli enti preposti al soccorso (vigili del fuoco - croce rossa ecc.); − portarsi in zone aperte dove possono giungere facilmente i soccorsi (campi sportivi, giardini pubblici, piazze ampie) e non sostare in prossimità di corsi d'acqua; − non rientrare nelle strutture danneggiate se non accompagnati dagli operatori degli enti di soccorso; − prestare la massima attenzione alle condizioni igieniche (la rottura di tubazioni o fognature può avere come conseguenza l'inquinamento dell'acqua potabile). Riguardo poi ai luoghi di lavoro non bisogna dimenticare che la fondamentale misura di sicurezza contro qualsiasi situazione pericolosa che si può verificare in questi luoghi è il piano di emergenza. Principali raccomandazioni durante un sisma ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 27. Il piano di emergenza è un documento che raccoglie e illustra tutte le procedure che si devono attuare secondo il tipo di pericolo, per ridurre al minimo i danni alle persone o alle cose: deve essere preciso, flessibile, chiaro e conciso, deve illustrare i comportamenti da assumere in caso l'emergenza e deve poter essere revisionato ed aggiornato ogni volta che è necessario. Un piano di emergenza più evidente per i lavoratori è la planimetria del luogo di lavoro che indica le vie di fuga ed i percorsi verso i luoghi sicuri interni e il punto di raccolta esterno, in modo che ogni operatore conosca esattamente gli incarichi e le mansioni attribuite. Appena avvertita la scossa sismica, se si è all'interno dell’edificio, avvicinarsi ai muri perimetrali allontanandosi da lampade a soffitto e armadi ed evacuare utilizzando solo la scala di emergenza esterna, raggiungendo il punto di raccolta. Il personale “deve prepararsi a fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse riparandosi sotto le architravi delle porte o in prossimità dei muri portanti; in relazione alla gravità dell'evento gli operatori devono attuare le operazioni di evacuazione dei degenti/utenti e dei visitatori, muovendosi con estrema prudenza ed avanzando lungo i muri. Una volta all'esterno devono allontanarsi dalla struttura e recarsi nel punto di raccolta”. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Principali raccomandazioni durante un sisma
  • 28. «…il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.»(Art. 1) e «…si applica a tutti i settori di attività privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.» (Art. 3.) - Art. 15. Misure generali di tutela; (Titolo I ・PRINCIPI COMUNI) - Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza; (Titolo II ・LUOGHI DI LAVORO) - Art. 64. Obblighi del datore di lavoro; (Titolo II ・LUOGHI DI LAVORO) Infine il TUSL dedica un intero allegato alla stabilità dell’ambiente di lavoro, e le cui prescrizioni sono più che limpide: - ALLEGATO IV - Requisiti dei luoghi di lavoro ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Prescrizioni del d.lgs 81/2008
  • 29. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Prescrizioni del d.lgs 81/2008
  • 30. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Prescrizioni del d.lgs 81/2008
  • 31. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Prescrizioni del d.lgs 81/2008 L’Art. 1.1.1 E’ limpido e non lascia alcun dubbio interpretativo circa i requisiti che gli ambienti di lavoro devono possedere: essi devono essere solidi (anche) rispetto alle caratteristiche ambientali. L’Art. 1.1.2, di fatto, riconosce alle politiche di manutenzione il ruolo di garantire i requisiti si solidità di tutto ciò che fa parte del luogo di lavoro, elementi strutturali e non strutturali compresi.
  • 32. RICHIAMI PRINCIPALI DEL D.LGS. 81/08 Il terremoto è una situazione di emergenza. La legge prevede a carico del datore di lavoro e dei dirigenti di qualunque azienda obblighi specifici per la gestione di qualunque forma di emergenza, compreso i terremoti. L’ articolo 18 del D.Lgs.81/08 impone come obbligo penale per datore di lavoro e dirigenti di: − designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; − adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; − astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; − adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato: tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 33. L’ articolo 43 del Decreto prevede poi come obbligo penale per datore di lavoro e dirigenti di: − organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; − designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; − fare sì che i lavoratori addetti alla gestione delle emergenze siano formati, in numero sufficiente e dispongano di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva; − informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; − programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; − adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; − astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. RICHIAMI PRINCIPALI DEL D.LGS. 81/08 ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 34. Infine l’articolo 44 del Decreto definisce chiaramente i diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato: − il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa; − il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. Quindi i lavoratori devono verificare che: − esista e sia a conoscenza di tutti i lavoratori (anche gli esterni) dell’ azienda il documento formale “Piano di emergenza”, comprendente anche le procedure e le misure di comportamento (cosa fare e cosa non fare) in caso di terremoto; − siano designati i responsabili e gli addetti alla gestione dell’ emergenza, che devono gestire e coordinare tutte le azioni da intraprendere in caso di terremoto; − sia possibile abbandonare il posto di lavoro in condizioni di sicurezza; − non venga richiesto di rientrare nei luoghi di lavoro, se non dopo aver accertato tramite i Vigili del Fuoco o la Protezione Civile la sicurezza dei fabbricati, anche in vista di ulteriori scosse. RICHIAMI PRINCIPALI DEL D.LGS. 81/08 ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 35. Art. 2 – comma 3 E’ fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro 5 anni dalla data della presente ordinanza (2003) e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2. RICHIAMI DEL PCM N.3274/03 ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 LUGLIO 2011 n.0176/Pres. Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d’opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettere a), c) e c ter) della legge regionale 16/2009 Art.2 - (Edifici di interesse strategico e opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (Classe d’uso IV - DM 14.01 2008)
  • 36. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 LUGLIO 2011 n.0176/Pres ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Art.3 - (Edifici ed opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Classe d’uso III - DM 14.01 2008)) Gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono: a) gli edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche; b) le strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali; c) gli edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale; Rientrano tra gli edifici e le strutture di cui al comma 1, lettere a), b) e c) quelli adibiti a: • asili nido, scuole di ogni ordine e grado, sedi universitarie, accademie, conservatori • strutture ad alta ricettività, quali coperture fisse per spettacoli all’aperto, sagre, luoghi di ristorazione e attività ricreative, con superficie utile maggiore di 200 metri quadrati o con capienza complessiva utile superiore a 100 unità • edifici industriali in cui è prevista una presenza contemporanea media superiore a 100 unità
  • 37. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA Anche nel caso di mancanza di una organizzazione aziendale della sicurezza, in caso di terremoto, i lavoratori devono: − al termine delle prime scosse (in cui devono pensare a ripararsi sotto tavoli, architravi, strutture portanti), anche se nessun responsabile dà l’ ordine di evacuazione, abbandonare immediatamente e senza indugi il fabbricato e portarsi a distanza di sicurezza (almeno 50 metri dallo stesso e da altri fabbricati; − se non fanno parte delle squadre degli addetti alla gestione dell’ emergenza, non prendere nessuna iniziativa, ma pensare solo ad abbandonare (dopo le prime scosse) il posto di lavoro senza indugio e senza nessuna preoccupazione per danni a macchinari o beni aziendali; − se fanno parte delle squadre degli addetti alla gestione dell’ emergenza, eseguire le azioni previste nel Piano di Emergenza, secondo la formazione ricevuta, ricordando comunque che non sono né Vigili del Fuoco, né infermieri professionisti; − se il fabbricato ha subito danni anche lievi (crepe, vetri rotti, distacchi di intonaco, evidenti inclinazioni o flessioni delle strutture portanti, ecc.) non rientrare all’ interno dello stesso, nemmeno se lo chiede il capo o il datore di lavoro, a meno che non vi sia autorizzazione formale (scritta) da parte dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile; − nel dubbio richiedere sempre l’intervento dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile e non fidarsi di rassicurazioni generiche e non sopportate da fatti evidenti. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 38. I lavoratori, anche tramite i propri Rappresentanti per la Sicurezza (RLS) devono richiedere nell’ immediato futuro al datore di lavoro di certificare l’idoneità dei luoghi di lavoro da un punto di vista strutturale (non necessariamente secondo la normativa antisismica, se non applicabile, ma secondo le leggi comunque vigenti e le norme applicabili, anche in zone classificate ufficialmente come non sismiche) e altrimenti devono pretendere che essi vengano peritati da enti o professionisti abilitati e richiedere i risultati della perizia. Eventuali richieste di liberatoria ai lavoratori, che solleverebbe l’azienda da ogni onere civile e penale in caso di incidenti, derivante dal loro ingresso in azienda, per continuare a svolgere la propria attività dopo l’evento sismico e non ancora ritenuto “agibile“, a seguito della verifica di sicurezza previste dalle norme sismiche vigenti fatta da un professionista abilitato, non esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità penali e civili. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 39. Legge 122/2012 Art. 3 Comma 7 Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all’allegato 1 al presente decreto, nonché per le imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli fini di cui al presente comma sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o da altra autorità od organismo tecnico preposti alle verifiche, il titolare dell’attività` produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire, nei casi di cui al comma 8, la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 – costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 40. Art. 3 Comma 8 La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato: a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali; c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso. d) eventuali altre carenze prodotte dal danneggiamento e individuate dal tecnico incaricato. Comma 8-bis Ai fini della prosecuzione dell’attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell’esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali. Legge 122/2012 ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Comma 9 La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Pubblicato in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 → in vigore dal 8 giugno 2012 Ad oggi la verifica di sicurezza è stata posticipata al 7 giugno 2013
  • 41. Comma 10 Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l’accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 % dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall’ambito del comportamento lineare elastico, l’adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto. Qualora l’accelerazione spettrale come sopra individuata non abbia superato il 70 % dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione della sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni, entro i termini temporali di cui al comma 9 del presente articolo, tenendo conto degli interventi locali effettuati ai sensi del comma 8. …segue… ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Legge 122/2012
  • 42. Comma 10 … segue… Qualora il livello di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60 % della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60 % della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le seguenti scadenze temporali: a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore al 30 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo; b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo; c) entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra quattro e otto per valore di livello di sicurezza (Ls) per cento compresi tra il 30 e il 50 per cento, secondo l’equazione: 4 + (Ls – 30) / 5. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Legge 122/2012
  • 43. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO ORDINANZA 3274/2003 Ha previsto l’obbligo di procedere, a cura dei proprietari, alla valutazione della vulnerabilità sismica sia degli edifici esistenti, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per la finalità di Protezione Civile che degli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. L’ordinanza indica le tipologie degli edifici e delle opere infrastrutturali di interesse strategico da assoggettare alla valutazione di vulnerabilità sismica Aziende a rischio rilevate Centri Commerciali Il termine per effettuare la valutazione della vulnerabilità sismica, dopo numerose proroghe, è definito con la Legge di stabilità 2013 (art. 421 Legge 23.12.2012 n°228, G.U. 29.12.2012) ed è scaduto il 31 marzo 2013.
  • 44. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO ASL BERGAMO Il servizio PSAL ha intrapreso una ricognizione statica sull’applicazione della normativa in materia di valutazione del rischio sismico nelle aziende a rischio di incidente rilevante e nei centri commerciali presenti sul territorio della Provincia di Bergamo Sul territorio della Provincia di Bergamo sono attualmente presenti 49 aziende a rischio di incidente rilevante, di cui due in fase di liquidazione 46 aziende hanno risposto alla nostra richiesta di informazioni In tutte e 46 aziende è stato predisposto un piano di emergenza ed evacuazione In tutte e 46 le aziende sono presenti edifici non costruiti con criteri antisismici
  • 45. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Indagine su 46 aziende 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Effettuata valutazione di vulnerabilità sismica Effettuata valutazione preliminare Conferito a professionista incarico per V.Sismica Aziende a rischio rilevate In Corso SI NO
  • 46. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Indagine su 10 centri commerciali 0 1 2 3 4 5 6 7 Costruito con criteri antisismici Effettuata valutazione vulnerabilità sismica Effettuata valutazione preliminare Conferito incarico ad un professionista per V.V.Sismica Centri Commerciali SI NO
  • 47. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Orientamenti giurisprudenziali Il peso economico per costi diretti ed indiretti impone un approccio ragionevole e propositivo da parte del datore datore di lavoro. L’impossibilità di operare miglioramento dell’ambiente di lavoro è irrilevante per questioni meramente Economiche  coerentemente, in adempimento del principio della massima sicurezza «tecnologicamente possibile» lo stesso datore di lavoro è tenuto a trovare le misure sufficienti a conseguire il fine della protezione della salute e dell’integrità fisica dei propri dipendenti in modo conforme al principio direttivo costituzionale dell’art. 32”. Corte Costituzionale La Corte di Cassazione precisa che lo scenario dei rischi da affrontare deve essere limitato dalla normale ragionevolezza, rigettando il: “presupposto teorico che qualsiasi rischio possa essere evitato pur se esorbitante da ogni umana previsione o prevedibilità” e “la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale ovvero suggerito, dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento” il modo per restringere la discrezionalità dell’interprete è ritenere che, là dove parla di misure «concretamente attuabili», il legislatore si riferisca alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata sia soltanto la deviazione dei comportamenti dell’imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive.
  • 48. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA “[…] i rischi professionali che devono essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in particolare, del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di rischi professionali” Non è pretesa l’immediatezza dell’intervento ma vanno messe in campo misure mitigative con una logica di priorità che favorisca la mitigazione delle vulnerabilità principali. Ad esempio nel caso della Legge 122/2012, ovvero dell’emergenza, nelle more della valutazione di sicurezza devono essere mitigate le «tre famose» vulnerabilità degli edifici industriali OBBLIGHI DELL’RSPP l’RSPP “è il fulcro del sistema sicurezza  deve favorire con il proprio operato una politica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, oltre che controllare che venga data attuazione agli interventi previsti dal documento di valutazione dei rischi. Il datore di lavoro è tenuto a verificare che il R.S.P.P. (e gli ulteriori soggetti incaricati) abbia(no) le capacità e i requisiti professionali adeguati ai rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività svolta dall’azienda. La necessità di requisiti e capacità dal carattere non generico ma specifico e qualificato in ordine alle esigenze dell’attività evidenzia come suddetto soggetto sia portatore di competenze tecniche (conoscitive) di cui il datore di lavoro e l’azienda si avvalgono. Orientamenti giurisprudenziali
  • 49. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Il fatto, però, che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell’ambito dell’incarico ricevuto. Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie. Orientamenti giurisprudenziali
  • 50. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO SICUREZZA DEGLI AMBIENTI IN CASO DI CAMBIAMENTO DELLO SCENARIO DI CARICO
  • 51. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO D.M. 03/12/1987 § 2.4.1. Appoggi […] In zona sismica non sono consentiti appoggi nei quali la trasmissione di forze orizzontali sia affidata al solo attrito. Appoggi di questo tipo sono consentiti ove non venga messa in conto la capacità di trasmettere azioni orizzontali; l’appoggio deve consentire spostamenti relativi secondo quanto previsto dalle norme sismiche. 6. Uso e manutenzione 6.1. Cambiamento d’uso dell’opera Nel caso di cambiamento d’uso dell’opera, la proprietà deve provvedere a fare effettuare una verifica strutturale di progetto dell’intera opera da tecnico a ciò abilitato. Per cambiamento d’uso si intende qui quello che comporta azioni di esercizio non previste in fase di progettazione. Detta verifica, firmata, dovrà essere conservata agli atti. 6.2. Controlli di esercizio successivi Saltuariamente, ove ritenuto necessario in relazione a possibili o temuti degradi delle opere ed in circostanza di modifica di fatti che possono influire sulle condizioni di esercizio della struttura (destinazione, configurazione di carichi, ecc.), la proprietà dovrà disporre indagini e/o prove atte ad accertare le condizioni statiche delle strutture. Dovranno effettuarsi rilevazioni, soprattutto in corrispondenza di eventuali fessure o lesioni e delle unioni, da sottoporre ad accurato esame. I risultati delle prove, in quanto non possono considerarsi in generale totalmente probanti ai fini proposti, non esimono dall’acquisizione di tutti gli altri elementi pertinenti. SICUREZZA DEGLI AMBIENTI IN CASO DI CAMBIAMENTO DELLO SCENARIO DI CARICO
  • 52. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO SICUREZZA DEGLI AMBIENTI IN CASO DI CAMBIAMENTO DELLO SCENARIO DI CARICO
  • 53. LA VALUTAZIONE DI SICUREZZA AI SENSI DELLE NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO Per valutazione della sicurezza si intende un procedimento quantitativo volto a: - stabilire se una struttura esistente è in grado o meno di resistere alle combinazioni delle azioni di progetto contenute nelle NTC - determinare l’entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto previste, che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle NTC, definiti dai coefficienti parziali di sicurezza sulle azioni e sui materiali. Le NTC individuano due grandi categorie di situazioni nelle quali è obbligatorio effettuare la verifica di sicurezza, essendo entrambe le categorie comunque riconducibili ad un significativo peggioramento delle condizioni di sicurezza iniziali o di progetto secondo la normativa dell’epoca della costruzione: - variazioni, improvvise o lente, indipendenti dalla volontà dell’uomo (ad esempio: danni dovuti al terremoto, a carichi verticali eccessivi, a urti, etc., danni dovuti a cedimenti fondali, degrado delle malte nella muratura, corrosione delle armature nel c.a., etc., errori progettuali o esecutivi, incluse le situazioni in cui i materiali o la geometria dell’opera non corrispondano ai dati progettuali); - variazioni dovute all’intervento dell’uomo, che incide direttamente e volontariamente sulla struttura (v. § 8.4 delle NTC) oppure sulle azioni (ad esempio: aumento dei carichi verticali dovuto a cambiamento di destinazione d’uso), o che incide indirettamente sul comportamento della struttura (ad esempio gli interventi non dichiaratamente strutturali, già discussi nel § 8.2 delle NTC).
  • 54. LE PROCEDURE DA SEGUIRE NEL CASO DEL SISMA EMILIA In base a quanto ora previsto dalle norme vigenti vanno predisposte, a cura di un TECNICO ABILITATO, le seguenti procedure ed indagini: (Prima fase: Certificazione di agibilità sismica provvisoria) 1. Sopralluogo e verifica della situazione dell’immobile. Il tecnico deve: a) reperire dal titolare della attività tutta la documentazione inerente l’immobile (data di costruzione, permessi, progetto esecutivo, deposito strutture ecc.) per determinare lo schema sismo-resistente della costruzione. b) verificare “a vista”, anche con l’ausilio di mezzi di sollevamento in quota avendo avuto cura di rimuovere provvisoriamente ogni impedimento materiale (controsoffitti, impianti, merci ecc.), di eventuali danneggiamenti alle strutture provocati dal sisma; c) Nel caso di tipologia di fabbricato in cui non sia presente continuità tra gli elementi strutturali, verificare se sussistono le “carenze strutturali” di cui al comma 8 del D.L. 74/2012. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 55. In base a quanto ora previsto dalle norme vigenti vanno predisposte, a cura di un TECNICO ABILITATO, le seguenti procedure ed indagini: (Prima fase: Certificazione di agibilità sismica provvisoria) 2. Determinazioni successive alle verifiche di cui al punto 1. In base alle risultanze di cui al punto precedente il professionista può: a. rilasciare, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica solo nel caso in cui non siano presenti le carenze strutturali di cui ai punti b. e c. del punto 1; b. non procedere al rilascio del certificato, evidenziando in forma scritta al titolare della attività dei motivi che impediscono il rilascio di tale certificazione. 3. Individuazione degli interventi necessari per eliminare le carenze strutturali che impediscono il rilascio del certificato provvisorio di agibilità sismica. Il professionista redige un progetto di riparazione locale/rafforzamento locale del fabbricato che ha l’obiettivo di risolvere adeguatamente le carenze strutturali individuate al precedente punto 2. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO LE PROCEDURE DA SEGUIRE NEL CASO DEL SISMA EMILIA
  • 56. In base a quanto ora previsto dalle norme vigenti vanno predisposte, a cura di un TECNICO ABILITATO, le seguenti procedure ed indagini: (Prima fase: Certificazione di agibilità sismica provvisoria) 4. Individuazione di un piano di sicurezza adeguato per consentire l’esecuzione dei lavori di risoluzione delle carenze strutturali su edifici nei quali si svolgono processi produttivi a volte molto complessi. Individuazione delle eventuali fasi successive di intervento. 5. Direzione dei lavori necessari per eliminare le carenze strutturali che impediscono il rilascio del certificato provvisorio di agibilità sismica. 6. Rilascio del CERTIFICATO PROVVISORIO DI AGIBILITÀ SISMICA Risolte adeguatamente le carenze strutturali individuate al punto 2, il professionista procede al rilascio del certificato provvisorio di agibilità sismica. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO LE PROCEDURE DA SEGUIRE NEL CASO DEL SISMA EMILIA
  • 57. In base a quanto previsto dalle norme vigenti vanno predisposte, a cura di un TECNICO ABILITATO, le seguenti procedure ed indagini: 7. VERIFICA AI SENSI DEL COMMA 10 Ai sensi del comma 10 art. 3 del DL 74/2012 va effettuata una analisi della struttura del fabbricato che consenta di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti in termini di effettiva accelerazione spettrale subita. Esclusa la presenza di danni o altre criticità, il professionista incaricato, dall’analisi dei dati reperibili sul sito http://shakemap.rm.ingv.it/ per gli eventi sismici in questione e dei dati emersi dall’analisi di cui al punto precedente si ricava quale è l’accelerazione spettrale subita dal fabbricato in esame e di conseguenza l’avvenuto (o il non avvenuto) superamento del 70% dell’accelerazione spettrale elastica di progetto per un edificio nuovo. IN CASO POSITIVO → CERTIFICAZIONE AGIBILITÀ SISMICA DEFINITIVA IN CASO NEGATIVO → PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO→ RAGGIUNGERE 60% ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO LE PROCEDURE DA SEGUIRE NEL CASO DEL SISMA EMILIA
  • 58. In base a quanto ora previsto dalle norme vigenti vanno predisposte, a cura di un TECNICO ABILITATO, le seguenti procedure ed indagini: (Seconda fase: Valutazione della sicurezza e Progetto di miglioramento strutturale) 8. VALUTAZIONE DI SICUREZZA Il professionista effettua ai sensi delle norme tecniche vigenti (NTC 2008) e nel rispetto del contenuto dei commi 7, 9 e 10 dell’art. 3 del DL, la valutazione di sicurezza per l’immobile. INCLUSE LE OPERE GIÀ ESEGUITE 9. Individuazione degli interventi di miglioramento sismico eventualmente necessari per superare positivamente la verifica sismica. Il professionista redige il progetto di miglioramento sismico del fabbricato necessario per raggiungere il livello minimo di sicurezza previsto dal comma 10 dell’art. 3 del DL.. 10. Direzione dei lavori necessari per il miglioramento sismico del fabbricato. I TEMPI DI REALIZZAZIONE SONO QUELLI PREVISTI DAL comma 10 art. 3 ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO LE PROCEDURE DA SEGUIRE NEL CASO DEL SISMA EMILIA
  • 59. In base a quanto ora previsto dalle norme vigenti vanno predisposte, a cura di un TECNICO ABILITATO, le seguenti procedure ed indagini: (Seconda fase: Valutazione della sicurezza e Progetto di miglioramento strutturale) 11. Rilascio del CERTIFICATO DI AGIBILITÀ SISMICA Verificata la sicurezza del fabbricato (anche a seguito degli eventuali lavori necessari di miglioramento sismico), il professionista procede al rilascio del certificato di agibilità sismica. 12. Valutazione economica del danno. Redazione di perizia di stima dei danni e dei costi di adeguamento. Redazione di perizia giurata “a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici”. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO LE PROCEDURE DA SEGUIRE NEL CASO DEL SISMA EMILIA
  • 60. SHAKEMAPS INGV COORDINATE GEOGRAFICHE (x,y) CFR. NTC 2008 VALUT. SICUREZZA AGIBILITÀ SISMICA MIGLIORAMENTO 60% >70% <70% Comma 10 Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l’accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 % dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall’ambito del comportamento lineare elastico, l’adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO LE PROCEDURE DA SEGUIRE NEL CASO DEL SISMA EMILIA
  • 61. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO LE PROCEDURE DA SEGUIRE NEL CASO DEL SISMA EMILIA
  • 62. VERIFICHE AI SENSI DEL COMMA 10: SUPERAMENTO 70% ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 63. E’ disponibile una griglia di punti distanziati circa 1 km in latitudine e longitudine in cui sono indicati i valori delle 4 accelerazioni spettrali fondamentali: 0 sec.; 0,3 sec.; 1,0 sec.; 3,0 sec.. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO VERIFICHE AI SENSI DEL COMMA 10: SUPERAMENTO 70%
  • 64. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO VERIFICHE AI SENSI DEL COMMA 10: SUPERAMENTO 70%
  • 65. COMUNI FE ESITO INCERTO (BORDER LINE): SANT’AGOSTINO BONDENO CENTO COMUNI FE CON OBBLIGO DI VERIFICA DI SICUREZZA: FERRARA VIGARANO MAINARDA MIRABELLO POGGIO RENATICO Il dato definitivo sarà licenziato a giorni da un GdL (ordinanza n. 58) commissariale che identificherà la superficie di esclusione punto per punto oltre ad avere la competenza per valutare casi specifici nelle zone di bordo ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO VERIFICHE AI SENSI DEL COMMA 10: SUPERAMENTO 70%
  • 66. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO VERIFICHE AI SENSI DEL COMMA 10: SUPERAMENTO 70%
  • 67. RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI Art. 2 Condizioni per il riconoscimento dei contributi … ….sono concessi contributi per: a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa; b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013; c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013; d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto al!'art. 3 comma l lettera f e commi 12 e 13 bis del D.L. n. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva; e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 74/2012, art. 3, comma 1, lett. h-bis; ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 68. appoggi elementi orizzontali (su elem. verticali o orizz.) resistenza e duttilità degli elementi verticali (effetti del II ordine) resistenza dei collegamenti dei pannelli elementi aggettanti pilastro-bicchiere-plinto-fondazione impianti scaffalature vetrate LL.G. CSLP: CRITICITÀ NOTE - funzionamento come sistema ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 69. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO LL.G. CSLP: CRITICITÀ NOTE - funzionamento come sistema
  • 70. LL.G. DEL CSLP (B) fase 2 – IN VIA DI PUBBLICAZIONE- Valutazione della sicurezza e criteri di intervento per le costruzioni ad uso produttivo in zona sismica. Agibilità definitiva ai sensi della Legge 122 del 01.08.2012. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 71. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO LL.G. DEL CSLP (B) fase 2 – IN VIA DI PUBBLICAZIONE- Valutazione della sicurezza e criteri di intervento per le costruzioni ad uso produttivo in zona sismica. Agibilità definitiva ai sensi della Legge 122 del 01.08.2012.
  • 72. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO LL.G. DEL CSLP (B) fase 2 – IN VIA DI PUBBLICAZIONE- Valutazione della sicurezza e criteri di intervento per le costruzioni ad uso produttivo in zona sismica. Agibilità definitiva ai sensi della Legge 122 del 01.08.2012.
  • 73. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO LL.G. DEL CSLP (B) fase 2 – IN VIA DI PUBBLICAZIONE- Valutazione della sicurezza e criteri di intervento per le costruzioni ad uso produttivo in zona sismica. Agibilità definitiva ai sensi della Legge 122 del 01.08.2012.
  • 74. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO LL.G. DEL CSLP (B) fase 2 – IN VIA DI PUBBLICAZIONE- Valutazione della sicurezza e criteri di intervento per le costruzioni ad uso produttivo in zona sismica. Agibilità definitiva ai sensi della Legge 122 del 01.08.2012.
  • 75. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO LL.G. DEL CSLP (B) fase 2 – IN VIA DI PUBBLICAZIONE- Valutazione della sicurezza e criteri di intervento per le costruzioni ad uso produttivo in zona sismica. Agibilità definitiva ai sensi della Legge 122 del 01.08.2012.
  • 76. TEGOLI DI COPERTURA Inserimento di funi ancorate sui lati delle gambe dei tegoli. Esempio di collegamento con funi - prospetto Vantaggi: Semplicità esecutiva; Velocità di messa in opera; Mantenimento dello schema statico originale; Utilizzabile come soluzione di pronto intervento; Svantaggi: Difficoltà di accesso al nodo; Assicurare un opportuno copriferro rispetto al lato della trave per evitare la rottura del cls. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 77. COLLEGAMENTO TRAVE PILASTRO Collegamento mediante perno in acciaio. Esempio di collegamento con perno - prospetto Esempio di collegamento con perno - pianta Svantaggi: Deve essere valutata con attenzione la resistenza della forcella entro la quale è inserita la trave. Vantaggi: Semplicità esecutiva; Velocità di messa in opera; Mantenimento dello schema statico originale; Utilizzabile come soluzione di pronto intervento; ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 78. COLLEGAMENTO TRAVE PILASTRO Collegamento mediante connettori di acciaio bullonati a trave e pilastro con eventuale confinamento. Esempio di collegamento con connettore: vista frontale e laterale Vantaggi: Appoggio bilatero tra estremità della trave e pilastro; Evita martellamento delle testate. Svantaggi: Dilatazione termica con conseguente schiacciamento della barra passante; Insorgere di momento in testa alla trave; ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 79. PILASTRO Incamiciatura con calcestruzzo tradizionale Incamiciatura con calcestruzzo tradizionale Vantaggi: + resistenza, + rigidezza, + duttilità; Può interessare solo alcuni lati del perimetro del pilastro. Svantaggi: Aumento della sezione del pilastro. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 80. PILASTRO Incamiciatura con cemento fibro-rinforzato e fasciatura in FRP. Fasciatura con FRP Vantaggi: + resistenza, + duttilità; Limitata modifica della geometria e della massa Svantaggi: Nn da luogo a sensibili aumenti di resistenza allo sforzo assiale e momento flettente. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 81. Confinamento con angolari e calastrelli metallici Confinamento mediante angolari e calastrelli metallici Vantaggi: + resistenza, + rigidezza, + duttilità; Velocità di messa in opera. Svantaggi: Modifica della geometria della sezione; Discontinuità delle caratteristiche deformative del pilastro PILASTRO ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 82. Confinamento e rinforzo mediante incamiciatura in c.a. Confinamento mediante incamiciatura in c.a. Vantaggi: + resistenza, + rigidezza; Basato sull’utilizzo di tecniche tradizionali ben consolidate. Svantaggi: Invasivo e laborioso; Discontinuità delle caratteristiche deformative del pilastro PILASTRO ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 83. TAMPONATURE Collegamento di pannelli orizzontali attraverso funi. Collegamento dei tamponamenti orizzontali mediante funi Svantaggi: Da effettuare solo se il supporto del pannello risulta integro; Porre attenzione al posizionamento delle funi, per non introdurre un vincolo agli spostamenti nel piano del pannello. Vantaggi: Semplicità esecutiva; Velocità di messa in opera; Mantenimento dello schema statico originale; Utilizzabile come soluzione di pronto intervento; ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 84. TAMPONATURE Collegamento di pannelli verticali attraverso funi. Collegamento dei tamponamenti verticali mediante funi Svantaggi: Porre attenzione alla lunghezza delle funi, per non limitare gli spostamenti relativi tra pannello e trave o tegolo di supporto. Vantaggi: Semplicità esecutiva; Velocità di messa in opera; Mantenimento dello schema statico originale; Utilizzabile come soluzione di pronto intervento; ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 85. TAMPONATURE Collegamento mediante squadrette in acciaio. Collegamento dei tamponamenti mediante squadrette Svantaggi: Costo elevato delle squadrette Vantaggi: Semplicità esecutiva; Velocità di messa in opera; Mantenimento dello schema statico originale; Utilizzabile come soluzione di pronto intervento; ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 86. TAMPONATURE Inserimento di cavi anticaduta per i tamponamenti Cavi anticaduta per pannelli verticali Vantaggi: Semplicità esecutiva; Velocità di messa in opera; Mantenimento dello schema statico originale; Utilizzabile come soluzione di pronto intervento; Cavi anticaduta per pannelli angolari ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 87. FONDAZIONI Collegamento tra pilastro e pavimento industriale con barre di collegamento. Vantaggi: Semplicità esecutiva; Utilizzabile per la sistemazione definitiva della struttura; Consente collegamento tra i pilastri a livello della fondazione. Particolare di collegamento tra pilastro e pavimento industriale Svantaggi: Intervento invasivo; Non realizzabile in caso di presenza di pavimenti di pregio; ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 88. FONDAZIONI Consolidamento del terreno circostante la fondazione mediante iniezioni con miscele cementizie a bassa pressione Vantaggi: Utilizzabile per la sistemazione definitiva della struttura; Incremento sensibile della resistenza del sistema di fondazione alle azioni orizzontali. Consolidamento del terreno nei pressi del plinto a bicchiere Svantaggi: Costo elevato ed esecuzione complessa; Realizzabile in zone prive di ostacoli dato l’ingombro dei macchinari per l’esecuzione. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 89. SPOSTAMENTI Controventatura di falda con funi d’acciaio Vantaggi: Mantenimento dello schema statico originale; Utilizzabile come soluzione di primo intervento. Telai con controventi di falda Svantaggi: Intervento di non rapida esecuzione; È necessaria la presenza di elementi in grado di sopportare sforzi di compressione in direzione perpendicolare alla trave affinché il sistema sia in equilibrio. Connessioni dei controventi alla trave ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 90. PRINCIPALE MECCANISMO DI CROLLO EVIDENZIATO DAI SISMI DEL 20 E DEL 29 MAGGIO Non è possibile affidare la trasmissione delle forze sismiche in corrispondenza degli appoggi all’attrito evocato dai carichi gravitazionali. La combinazione delle scosse ondulatorie e sussultorie può infatti far sobbalzare l’elemento portato fuori dall’appoggio. Questo riguarda sia gli appoggi delle travi sui pilastri, sia quelli degli elementi di solaio o copertura sulle travi. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 91. ASSENZA DI COMPORTAMENTO RIGIDO DELLA COPERTURA La vista in pianta della copertura di un capannone evidenzia vibrazioni sfasate dei pilastri. Si generano notevole distorsioni nei nodi a causa dello sfasamento del movimento dei pilastri. Pannelli di copertura tra di loro non connessi ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 92. TAMPONAMENTI PREFABBRICATI NON ADEGUATAMENTE ANCORATI ALLA STRUTTURA Distorsioni nei nodi a causa dello sfasamento del movimento dei pilastri. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 93. ALCUNE TIPOLOGIE DI COLLEGAMENTO TRA ELEMENTI VERTICALI ED ORIZZONTALI ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 94. ALCUNE TIPOLOGIE DI COLLEGAMENTO TRA ELEMENTI ORIZZONTALI – TRA TRAVI E TEGOLI ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 95. ALCUNE TIPOLOGIE DI COLLEGAMENTO TRA PANNELLI PREFABBRICATI E STRUTTURA ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 96. ALCUNE TIPOLOGIE DI COLLEGAMENTO TRA PANNELLI PREFABBRICATI E STRUTTURA ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 97. ALCUNE TIPOLOGIE DI COLLEGAMENTO TRA PANNELLI PREFABBRICATI E STRUTTURA ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 98. ALCUNE TIPOLOGIE DI COLLEGAMENTO TRA PANNELLI PREFABBRICATI E STRUTTURA ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 99. DAI VALORI DI ACCELERAZIONE DI PICCO AL SUOLO COMPLESSE ELABORAZIONI FORNISCONO IL VALORE DELLO SPETTRO DI PSEUDO-ACCELERAZIONE IN FUNZIONE DEL PERIODO DI OSCILLAZIONE DELLA STRUTTURA IN ESAME IL VALORE DELLO SPETTRO DI RISPOSTA DIPENDE DALLA CATEGORIA DEL SUOLO SU CUI SORGE LA COSTRUZIONE E DAL MODO DI VIBRARE (OVVERO DAL PERIODO T) DELLA COSTRUZIONE STESSA. gu M -400 0 400 10 20 30 t (s) PGA = 301 cm s -2 gu ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 100. SOVRAPPOSIZIONE DEGLI SPETTRI DI PROGETTO PER COSTRUZIONI ORDINARIE E STRATEGICHE RELATIVA ALLA STAZIONE DI MIRANDOLA (13,4 KM DALL’EPICENTRO) DURANTE IL SISMA DEL 20/05/2012. LO SPETTRO DI PSEUDOACCELERAZIONE SUPERA PER LUNGHI INTERVALLI DEL PERIODO IL CORRISPONDENTE VALORE DELLO SPETTRO DELLA NORMA ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 101. SOVRAPPOSIZIONE DEGLI SPETTRI DI PROGETTO PER COSTRUZIONI ORDINARIE E STRATEGICHE RELATIVA ALLA STAZIONE DI COPPARO-COCCANILE (51,1 KM DALL’EPICENTRO) DURANTE IL SISMA DEL 20/05/2012. LO SPETTRO DI PSEUDOACCELERAZIONE E’ NOTEVOLMENTE INFERIORE A QUELLO PREVISTO DALLE NTC ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 102. Il Datore di lavoro, si avvarrà dell’assistenza del RSPP, sotto l’aspetto tecnico organizzativo, che provvederà a supportare e verificare l’operato del professionista abilitato, dandogli la necessaria assistenza, provvederà a verbalizzare i risultati dei sopralluoghi ed adeguarsi alle prescrizioni, derivanti dalle verifiche sull’agibilità sismica ed eseguire le opere di consolidamento indicate. Di tale attività devono essere resi edotti, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 81/2008 (Informazione), i dirigenti, preposti e lavoratori per gli aspetti inerenti la sicurezza (prevenzione e protezione) ed il medico competente per gli aspetti inerenti la sorveglianza sanitaria (ex artt. 25 e 41 D.Lgs. 81/2008) La suddetta attività dovrà coinvolgere il RLS / RLST sin dall’inizio delle attività di verifica dell’agibilità. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO LE PROCEDURE DA SEGUIRE
  • 103. PROCEDURE DELL’RSPP IN CASO DI EVENTO SISMICO Responsabile di area operativa, dare luogo, almeno una volta al mese, ad un sopralluogo dei locali aziendali e procedere alla individuazione dei fattori di rischio, oltre che ad assicurare altre eventuali visite a seguito di richiesta motivata del Datore di lavoro e/o Responsabile di area operativa. Inoltre il Responsabile S.P.P. dovrà, oltre a provvedere a quanto previsto dall’art.33 del D.Lgs. n.81/2008, assicurare: · assistenza nella effettuazione delle Prove di Evacuazione e di Prevenzione dal Terremoto; · assistenza nel coordinamento con il Medico Competente e Dipartimento Asur per attivare il Supporto psicologico ai lavoratori ed alle persone colpite dal sisma; · assistenza nel coordinamento con il medico competente/Asur per le attività aziendali; · partecipazione alla riunione di organizzazione del Pronto Soccorso e stesura del relativo verbale; · assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; · assistenza per l’individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente; · predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del verbale della riunione; · assistenza nella nomina ed organizzazione della Squadra di Emergenza; · predisposizione della modulistica per la effettuazione delle prove di evacuazione e terremoto; · predisposizione, a richiesta, di circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari rischi lavorativi e derivanti da eventi naturali; ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 104. · assistenza nella predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza; · assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, oltreché delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; · assistenza alle richieste degli Enti competenti in merito alla verifica di vulnerabilità sismica degli edifici e delle strutture e verifica dell’agibilità delle stesse, oltreché delle documentazioni obbligatorie necessarie a seguito dell’evento sismico in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori; · assistenza per l’istituzione e tenuta del “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. 37/98); · assistenza per l’istituzione e tenuta del “Registro delle Manutenzioni” generali; · assistenza nella istituzione/tenuta del “Registro di Carico e Scarico” dei materiali tossico-nocivi; · assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti necessari; assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per il personale dipendente e collaboratori; · assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per persone terze; · assistenza nei rapporti con INAIL per la copertura dai rischi del personale aziendale; · assistenza per il controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato dall'INAIL; · assistenza negli incontri con le OO.SS./Terzi per le problematiche della sicurezza; · assistenza negli incontri con gli Enti esterni per le problematiche della sicurezza; · elaborazione del Piano-Programma della Formazione per il personale aziendale e per i collaboratori; · assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno dell’azienda; · attività di formazione del personale in materia di sicurezza prevista dalla vigente normativa ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO PROCEDURE DELL’RSPP IN CASO DI EVENTO SISMICO
  • 105. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE IN CASO DI EMERGENZA Organizzazione del personale in caso si emergenza Al fine di evitare la sovrapposizione dei compiti nei processi decisionali finalizzati alla gestione delle varie fasi dell’emergenza vengono individuati i seguenti organi/gruppi: · Squadra di Emergenza: ne fanno parte tutti i lavoratori dell’Azienda e delle società che operano stabilmente all’interno della sede che sono stati designati ai sensi dell’art.18 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. All’interno della suddetta squadra sono individuate le seguenti figure: → RSPP di nomina aziendale: ogni segnalazione di emergenza perviene al RSPP, il quale coordina gli interventi dell’intera Squadra di Emergenza. In caso di assenza dal luogo di lavoro, anche per brevi periodi di tempo, il RSPP incarica un sostituto affinché assuma temporaneamente il ruolo di Coordinatore della Squadra di Emergenza, assolvendo tutti i compiti attribuiti allo stesso nel presente documento e ne informa il Centro di Controllo; → Addetti la Squadra di Emergenza: l’elenco dettagliato dei componenti la Squadra di Emergenza è contenuta nell’apposito modulo da allegare al documento: «Piano di Emergenza ed Evacuazione» → Centro di Controllo: gestisce tutte le segnalazioni di emergenza in ingresso ed in uscita, informando immediatamente il RSPP. Si occupa inoltre di diffondere il segnale di evacuazione su indicazione di quest’ultimo. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 106. SISTEMA DI ALLERTAMENTO Gestione dell’emergenza Sistema di allertamento Nello stabile aziendale il sistema di allertamento è costituito da un impianto di altoparlanti posto su ogni piano ed in ogni ala dello stabile. Si individuano le seguenti tipologie di allarme: · chiamata al Centro di Controllo (numero telefonico ………) da parte di persona presente nello stabile. Il personale del Centro di Controllo dopo aver accertato il luogo di provenienza della chiamata, le cause dell’emergenza, la presenza di eventuali feriti, allerta l’RSPP, tramite la ricetrasmittente in dotazione; · allarme generale attivato quando viene premuto uno dei pulsanti rossi (“allarme incendio”) disposti lungo le vie di esodo dello stabile. Questi pulsanti devono essere premuti da una persona che individui una situazione di emergenza estesa e non riesca a contattare in tempi brevi il Centro di Controllo; · segnale preregistrato di evacuazione diffuso attraverso l’impianto di altoparlanti, ad opera del Centro di Controllo su richiesta del RSPP, in un solo piano dello stabile o nell’intero stabile. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 107. EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO Emergenza per eventi naturali Terremoto In caso di terremoto tutte le persone presenti nell'edificio interrompono l'attività in corso e, se operano su impianti ed attrezzature, mettono in sicurezza ciò con cui stanno operando, successivamente abbandonano i locali ordinatamente, senza creare confusione, seguendo le vie di fuga predeterminate e raggiungendo la zona di ritrovo indicata nelle planimetrie di emergenza. Il RSPP dispone l’interruzione dell’erogazione di metano all’edificio e dell’alimentazione elettrica e, qualora venga a conoscenza della presenza di eventuali infortunati o di altri pericoli causati dall'evento, chiede l'intervento del servizio convenzionato “Ambulanze di ….”(ovvero allerta il 118) e/o dei Vigili del Fuoco (tel.115). Terminato il fenomeno ed accertata la condizione di sicurezza, il RSPP, dispone che venga comunicata la “fine dell’emergenza”, autorizzando la ripresa delle attività. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 108. COMPORTAMENTO DEL PERSONALE IN CASO DI SEGNALE DI ALLARME Comportamento di tutto il personale in caso di segnale di Allarme e/o Evacuazione Personale delle aree coinvolte dall’emergenza Il personale, qualora rilevi una situazione di emergenza, deve immediatamente contattare il Centro di Controllo (telefono interno ………….) o, qualora ciò non sia possibile, deve premere uno dei pulsanti di allarme dislocati all’interno dello stabile. Dopo aver allertato il Centro di Controllo, il personale deve cercare di fronteggiare l’evento, nei limiti delle proprie possibilità, in attesa dell’arrivo della Squadra di Emergenza, senza mettere a repentaglio la propria incolumità, verificando che non vi siano persone in pericolo. In caso di ordine di evacuazione, tutto il personale, ad esclusione dei componenti la Squadra di Emergenza (che hanno responsabilità operative di intervento), deve abbandonare il proprio posto di lavoro, ordinatamente, senza creare confusione e raggiungere, rispettando le vie di esodo indicate nelle planimetrie per la gestione delle emergenze, la zona di ritrovo ove sarà necessario sostare per l’esecuzione dei controlli e sino ad ordini differenti del RSPP. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 109. Personale delle aree non direttamente coinvolte dall’emergenza In caso di emergenza, il personale che non sia coinvolto direttamente dalla stessa, ha l’obbligo di rientrare immediatamente nelle proprie aree di appartenenza, qualora fosse a distanza di sicurezza dall’emergenza e non sussistano ostacoli o pericoli. E’ necessario verificare che non vi siano persone in pericolo; in caso contrario il personale si attiverà per allertare il Centro di Controllo informandolo dettagliatamente sulle circostanze. In caso di ordine di evacuazione, tutto il personale, ad esclusione dei componenti la Squadra di Emergenza (che hanno responsabilità operative di intervento), deve abbandonare il proprio posto di lavoro, ordinatamente, senza creare confusione e raggiungere, rispettando le vie di esodo indicate nelle planimetrie per la gestione delle emergenze, la zona di ritrovo ove sarà necessario sostare per l’esecuzione dei controlli e sino ad ordini differenti del RSPP. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO COMPORTAMENTO DEL PERSONALE IN CASO DI SEGNALE DI ALLARME
  • 110. GESTIONE DEL DOPO EMERGENZA Gestione operativa Il RSPP si accerta che l’emergenza sia effettivamente conclusa e permette la ripresa del lavoro, se interrotto, solo dopo aver effettuato un accurato esame di tutta l’area e degli impianti coinvolti. Quindi provvede a: • porre in essere tutte le misure affinché siano reintegrati tutti i dispositivi di sicurezza; • indagare sulle cause dell’incidente; • individuare le persone e le cose danneggiate (interne ed esterne allo stabile); • eseguire la stima dei danni diretti e indiretti; • assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti; • definire le eventuali azioni correttive tecniche ed organizzative per evitare il ripetersi dell'evento definendo responsabilità e tempistiche di attuazione; • archiviare, verificandone la completa e corretta compilazione, il modulo previsto sul rapporto infortuni incidenti situazioni pericolose. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 111. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SOGGETTI ATTIVI I soggetti attivi sono quelli che hanno responsabilità operative di intervento al verificarsi di un’emergenza (Squadra di Emergenza). Essi ricevono una formazione, teorica e pratica, sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuali, sulle tecniche di aggressione al fuoco e sull’utilizzo di idranti ed estintori in funzione del livello di rischio individuato nel documento di valutazione del rischio incendio, conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 del D.M. 10 Marzo 1998 e sulle tecniche di primo soccorso ai sensi dell’art. 3 del DM 13/07/2003 n. 388. Gli Addetti la Squadra di Emergenza ricevono altresì una formazione sul contenuto del presente documento al momento della sua introduzione ed a seguito di ogni revisione dello stesso. SOGGETTI PASSIVI I soggetti passivi sono tutti i lavoratori e persone presenti all’interno dei locali che, in caso di emergenza, non hanno responsabilità operative di intervento. Essi ricevono una informazione che riguarda le modalità di evacuazione e le principali norme comportamentali da osservare in caso di emergenza nell’ambito del programma di formazione previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 art.36 e s.m.i.. L'informazione di tutti i soggetti passivi è altresì assicurata mediante l'installazione in tutte le stanze e in opportuni punti dello stabile di apposite planimetrie per la gestione delle emergenze contenenti le vie di esodo (percorso principale ed alternativo), la dislocazione dei pulsanti di allarme, degli idranti, degli estintori, degli impianti di spegnimento automatici e degli armadi contenenti le attrezzature antincendio e l’individuazione del punto di raccolta. ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 112. Compiti del RSPP nell’elaborazione del Piano di Evacuazione e di Emergenza Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, su mandato del Datore di Lavoro, deve svolgere l’incarico di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/2008 attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti: a) compiti propri del RSPP, meglio individuati nell’art. 33 del D.Lgs. n° 81/2008; b) collaborazione con il “Datore di Lavoro” nello svolgimento dei compiti di cui sopra e consulenza allo stesso in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, così come prevede il D.Lgs. n° 81/2008; c) verifica almeno annuale del Documento di Valutazione dei Rischi dell’Ente previsto dall’art. 17 e dall’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008, con le opportune integrazioni e gli aggiornamenti periodici stabiliti dalla normativa, anche a seguito di richieste del “Datore di lavoro” di appositi incontri e sopralluoghi presso le sedi lavorative; d) in particolare, aggiornamento della valutazione del rischio rumore, con verifica tramite nuove misurazioni delle rilevazioni fonometriche già indicate per le operazioni di lavoro censite nel vigente documento di valutazione del rischio; e) svolgimento della formazione ed informazione del personale, secondo quanto previsto nei compiti del RSPP, da eseguirsi periodicamente secondo un programma pianificato con il committente; f) organizzazione della riunione periodica annuale di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008; g) formazione, informazione ed addestramento di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 in collaborazione con il “Datore di Lavoro”; h) effettuazione delle visite di controllo nelle strutture e nei luoghi di lavoro, ai fini di verificare la rispondenza degli stessi alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro; i) redazione o aggiornamento del piano di evacuazione e sfollamento – e delle relative planimetrie – in caso di incendio e/o di pericolo grave ed immediato per le diverse sedi lavorative aziendali; ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 113. Compiti del RSPP nell’elaborazione del Piano di Evacuazione e di Emergenza k) formazione ed informazione sulle procedure di emergenza di cui agli artt. 43-44-45-46 del D.Lgs. 81/2008 in collaborazione con il “Datore di Lavoro”; l) formazione e informazione al personale sull’uso delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale secondo le vigenti disposizioni legislative, della corretta movimentazione manuale dei carichi, nonché sugli accorgimenti per la protezione da agenti fisici, chimici cancerogeni e biologici; m) istruzioni sul corretto uso di videoterminali; n) verifica della documentazione da possedere in caso di visita ispettiva da parte dell’Organo di Vigilanza; o) verifica, ai soli fini della salvaguardia dell’ambiente di lavoro, dei progetti di ristrutturazione e/o adeguamento dei locali ove hanno luogo le prestazioni lavorative; ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 114. Il piano di evacuazione e di emergenza A tal fine il datore di lavoro/dirigente: designa preventivamente i lavoratori incaricati all’attuazione delle misure relative: · alla prevenzione e lotta agli incendi; · alla evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato; · al salvataggio; · al primo soccorso; · alla gestione dell’emergenza; (D.Lgs. 81/08 art. 18 c.1 lett. b) · sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; (D.Lgs. 81/08 art. 36 c.1 lett. b) · sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 (primo soccorso) e 46 (lotta agli incendi); (D.Lgs. 81/08 art. 36 c.1 lett. c) • adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; (D.Lgs. 81/08 art. 18 c.1) • informa tutti i lavoratori che possono essere esposti: · ad un pericolo grave ed immediato; · sulle misure predisposte e i comportamenti da adottare; (D.Lgs. 81/08 art. 18 c.1 lett. i) programma gli interventi e fornisce le istruzioni in modo che: · i lavoratori possano in caso di pericolo grave ed immediato cessare la loro attività; · mettersi al sicuro abbandonando il luogo di lavoro ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 115. Compiti del RSPP nell’elaborazione del Piano di Evacuazione e di Emergenza Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, su mandato del Datore di Lavoro, deve svolgere l’incarico di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/2008 attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti: a) compiti propri del RSPP, meglio individuati nell’art. 33 del D.Lgs. n° 81/2008; b) collaborazione con il “Datore di Lavoro” nello svolgimento dei compiti di cui sopra e consulenza allo stesso in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, così come prevede il D.Lgs. n° 81/2008; c) verifica almeno annuale del Documento di Valutazione dei Rischi dell’Ente previsto dall’art. 17 e dall’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008, con le opportune integrazioni e gli aggiornamenti periodici stabiliti dalla normativa, anche a seguito di richieste del “Datore di lavoro” di appositi incontri e sopralluoghi presso le sedi lavorative; d) in particolare, aggiornamento della valutazione del rischio rumore, con verifica tramite nuove misurazioni delle rilevazioni fonometriche già indicate per le operazioni di lavoro censite nel vigente documento di valutazione del rischio; e) svolgimento della formazione ed informazione del personale, secondo quanto previsto nei compiti del RSPP, da eseguirsi periodicamente secondo un programma pianificato con il committente; f) organizzazione della riunione periodica annuale di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008; g) formazione, informazione ed addestramento di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 in collaborazione con il “Datore di Lavoro”; ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 116. Compiti del RSPP nell’elaborazione del Piano di Evacuazione e di Emergenza h) effettuazione delle visite di controllo nelle strutture e nei luoghi di lavoro, ai fini di verificare la rispondenza degli stessi alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro; i) redazione o aggiornamento del piano di evacuazione e sfollamento – e delle relative planimetrie – in caso di incendio e/o di pericolo grave ed immediato per le diverse sedi lavorative aziendali; k) formazione ed informazione sulle procedure di emergenza di cui agli artt. 43-44-45-46 del D.Lgs. 81/2008 in collaborazione con il “Datore di Lavoro”; l) formazione e informazione al personale sull’uso delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale secondo le vigenti disposizioni legislative, della corretta movimentazione manuale dei carichi, nonché sugli accorgimenti per la protezione da agenti fisici, chimici cancerogeni e biologici; m) istruzioni sul corretto uso di videoterminali; n) verifica della documentazione da possedere in caso di visita ispettiva da parte dell’Organo di Vigilanza; o) verifica, ai soli fini della salvaguardia dell’ambiente di lavoro, dei progetti di ristrutturazione e/o adeguamento dei locali ove hanno luogo le prestazioni lavorative; ARCHLIVING – GIANLUCA LOFFREDO
  • 117. ARCHLIVING CONTATTI ARCHLIVING s.r.l. Via Mons. Luigi Maverna, 4 - 44122 Ferrara Tel 0532 733683 Sito web: www.archliving.it Amministratore unico Ing. Gianluca Loffredo e-mail g.loffredo@archliving.it Grazie per l’attenzione