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NOTE NUOVA EDIZIONE IN E-BOOK
Si è ritenuto utile NON apportare alcuna modifica alla versione originale, per sottolineare come,
dopo oltre 20 anni, la situazione politica ed istituzionale non è cambiata molto.
Sicuramente sono cambiati i protagonisti, ma molte criticità che si evidenziavano oltre 20 anni fa,
che dovevano portare alla nascita della Seconda Repubblica, sono ancora lì, irrisolte.
Così, abbiamo ancora un sistema di partiti senza regolamentazione democratica, a parte alcuni
tentativi di selezione dei candidati con sistemi vicini alle primarie, un sistema di sindacatocrazia che, ancora,
ingessa il sistema delle Relazioni Industriali, un problema legato al rapporto Magistratura Politica che lascia
invariato il ruolo di Tribunale delle Virtù che si sono attribuiti molti Pubblici Ministeri.
Ora abbiamo, però, una nuova Riforma della Costituzione che, seppur perfettibile, sicuramente va
nella direzione di una semplificazione e di una Democrazia Decidente.
C’è solo da augurarsi che il referendum previsto per il 4 dicembre 2016 confermi la riforma,
che, come punto di partenza, dovrà, successivamente, dipanare i nodi irrisolti, a partire da quella riforma
della Giustizia che rappresenta, da decenni, una anomalia tutta italiana.
Altopascio, 19 novembre 2016
Premessa ........................................................................................................................................................... 5
La Costituzione Italiana ................................................................................................................................... 10
Conservazione o evoluzione ? ......................................................................................................................... 21
Stato Etico e sistema corporativo.................................................................................................................... 24
Stato di diritto e Stato Laico ............................................................................................................................ 30
I Diritti Fiscali dei Cittadini............................................................................................................................... 34
I limiti della Costituzione ................................................................................................................................. 38
Un Regime Oligarchico .................................................................................................................................... 45
Partitocrazia..........ma non solo....................................................................................................................... 50
Sindacatocrazia e dintorni............................................................................................................................... 55
Le due Costituzioni .......................................................................................................................................... 62
Un sistema neocorporativo ............................................................................................................................. 67
Quale Costituzione? ........................................................................................................................................ 73
L’illusione del maggioritario ............................................................................................................................ 80
L’Illusione Referendaria................................................................................................................................... 87
L’illusione presidenzialista............................................................................................................................... 98
Il tempo stringe ............................................................................................................................................. 103
Premessa
L’aspro dibattito che ha animato, e tuttora anima, lo scenario politico italiano a
partire dallo scioglimento delle camere e le successive elezioni del marzo del 1994, ha
evidenziato, in tutta la sua urgenza, la questione della riforma istituzionale in Italia, sia
nella forma di stato (federale o regionale) che nella forma di governo (presidenziale,
semipresidenziale, parlamentare).
Già nelle passate legislature si erano avvicendate ben due Commissioni bicamerali,
una presieduta dall’On. Nilde Jotti e l’altra dall’On. Ciriaco De Mita, con lo scopo di
studiare ed introdurre concrete modifiche alla struttura costituzionale.
Tali tentativi sono falliti, non essendosi verificati i necessari presupposti per
l’approvazione del Parlamento.
Come avremo modo di vedere, dopo la bufera che si è abbattuta sui partiti politici
italiani, con l’arresto e la condanna di alcuni personaggi di primo piano della Repubblica,
molte voci si sono levate per reclamare la modifica costituzionale.
Alcuni, come l’on. Umberto Bossi, leader della Lega Nord, puntando ad un sistema
federale molto accentuato con posizioni molto vicine ad una vera e propria secessione, con
la convocazione di un’assemblea provocatoriamente chiamata Parlamento del Nord.
Altri, come l’on. Mariotto Segni, promotore di una campagna referendaria vincente,
che ha consentito il passaggio da un sistema elettorale proporzionale ad uno
maggioritario, puntando ad un sistema di regionalismo accentuato contemperato
dall’elezione diretta del Premier.
Altri ancora, come parte del cosiddetto Polo delle Libertà, cercando di imprimere una
svolta presidenziale a tutta la struttura istituzionale.
In questo panorama babeliano, i partiti politici oggi esistenti cercano di ritagliarsi un
proprio spazio vitale, disposti a sacrificare i propri principi all’altare di mosse tattiche ed
elettorali.
Così, fra una battuta e l’altra, un insulto ed un altro, si buttano là proposte e
controproposte, proclami di guerra e calumet di pace, alimentando quello che ormai, a
buon ragione, viene definito il teatrino della politica italiana.
Come i personaggi dell’avanspettacolo, i nostri politici si alternano sulla scena,
ripetendo gag e battute ormai consunte, rubandosi a vicenda argomenti e proposte, alla
ricerca di un applauso che, ormai, tarda a venire.
Così, chi era per un sistema maggioritario, come la Lega Nord, sostiene il
ritorno al proporzionale e chi era per il proporzionale, come Alleanza Nazionale,
sostiene il maggioritario.
Chi sosteneva il maggioritario, chiede ora il doppio turno, mentre chi non era né
per l’uno né per l’altro... continua a tacere!
Nella sua schizofrenia, la politica italiana vive di messaggi mediali, di pillole da
trenta secondi, da battute alle porte degli ascensori o su palcoscenici con maghi, o davanti
alle scollature procaci di soubrette e presentatrici televisive.
Lustrini e paillettes allietano il teatrino, mentre, come ai tempi della Belle Époque,
gli eventi precipitano. Ormai nessuno è più in grado di capire cosa può accadere, quale
tendenza politica possa prevalere, con partiti di sinistra che candidano ex-missini e partiti
di centro destra che, a loro volta, sostengono candidati ex- socialisti, come è accaduto
nell’ottobre del 1995 a Napoli.
A questo punto, per chi è sensibile alle problematiche istituzionali, tutto ciò non può
che far corre brividi di freddo lungo la schiena.
Ormai siamo all’estemporaneità totale, si contratta un decreto sulla, o meglio, contro
l’immigrazione in cambio del sostegno ad una manovra finanziaria , il che, come diceva un
noto magistrato, non “c’azzecca” niente!
S'ipotizzano scambi di consensi fra doppioturnisti e presidenzialisti, premierati in
cambio di Consigli di Amministrazione radiotelevisivi, siluramenti di ministri sgraditi con
ostacoli alla realizzazione di progetti per i treni ad alta velocità.
Insomma, se prima eravamo al mercato delle vacche dei voti e delle candidature,
ormai siamo all’improvvisazione istituzionale totale.
Dunque, che fare? Se riforma istituzionale deve essere (e deve!), è opportuno che sia
realizzata con criteri di logicità, con approfondite analisi e meditate risposte politiche, non
prima di aver ascoltato il parere del popolo sovrano con l’unico strumento democratico
fino ad oggi conosciuto, ovverosia le elezioni!
Nessuno, neppure gli eletti al Parlamento, può arrogarsi il diritto di costituirsi in
corpo a se stante, a demiurgo di una Costituzione.
Da queste considerazioni nascono le pagine che seguono, poco più di un modesto
pamphlet, un istant book necessariamente conciso e, per propria natura, radicale nella
critica e nella proposta.
Ovviamente non vuole rappresentare, certo, una pietra miliare nella dottrina del
diritto pubblico e costituzionale, ben altri possono farlo.
L’unica cosa che cerca di fare, è suscitare, nei pochi lettori che avranno la voglia e la
ventura di scorrerlo, curiosità e, possibilmente, la consapevolezza del fatto che, quando si
trattano questioni costituzionali, nessuno è legittimato a cercare scorciatoie.
Il processo di creazione di un modello istituzionale richiede pazienza, ricerca, onestà
mentale e, soprattutto, idee chiare circa il modello di Stato che si vuole realizzare.
Si tenterà di dimostrare, infatti, che la concezione ideologica che sottostà al modello
di Stato progettato dalla nostra Costituzione non appartiene alla tradizione liberale e laica
dello stato di diritto, quanto, piuttosto, a quella degli Stati etici, con ribaltamento della
legittimazione; non è il cittadino che dà legittimità allo stato, ma è lo Stato che legittima o
meno il cittadino-suddito.
Anche la consapevolezza di questa impostazione di fondo è importante, non averla
chiara può comportare scompensi e profonde frustrazioni nell’elettore, il quale richiede
una cosa e, al contrario, si trova ad ottenerne un’altra.
D’altra parte, sicuramente se fra gli scarsi lettori di questo libercolo vi saranno anime
belle, plagiate dalla retorica costituzionalista, esaltatrice di una Costituzione “nata dalla
Resistenza”, non mancheranno di scandalizzarsi, dato che si cercherà di comprendere le
vere e profonde radici della nostra Carta, al di là di ogni tentativo di demagogica ricerca di
beatificazione..
Eppure, se ricordiamo il discorso con il quale l’allora presidente del Consiglio,
l’onorevole Amato, si congedò dall’incarico, non dovrebbe suonare offensivo per nessuno
se si sono rintracciate le prove dello stretto legame culturale fra la concezione gentiliana
dello stato e la previsione costituzionale.
Amato affermò, in quell’occasione, davanti ai parlamentari che attendevano le sue
dimissioni, che l’Italia vive, da settant’anni, all’ombra di un unico regime, il che
sottolineava come, passato il ventennio fascista, il cinquantennio cosiddetto democratico di
poco si fosse scostato da quello.
Un’affermazione forte, che suscitò perplessità, ma alla quale nessuno si contrappose,
forse perché non basta richiamarsi alla retorica resistenziale per negare ciò che, alla luce
della disamina che seguirà, appare cosa non del tutto errata.
L’altra finalità che questo scritto vuole perseguire è l’affermazione del diritto di ogni
singolo cittadino, sia o meno istruito alla nobile arte della politica, di dire e, soprattutto, di
pensare liberamente sull’assetto istituzionale che egli predilige.
Nessuno può arrogarsi il diritto di interpretare le nostre volontà, i nostri desideri, le
nostre speranze e le nostre volontà senza prima averci offerto la possibilità di esprimerci
attraverso i meccanismi democraticamente sanciti, ovverosia attraverso le elezioni.
Non dobbiamo lasciarci intimorire dai tanti politici che, come l’Azzeccagarbugli di
manzoniana memoria, vorrebbero confonderci le idee con un po' di latinorum .
La questione relativa alla forma costituzionale, sia che essa riguardi la forma di stato
che quella del governo, non è cosa da addetti ai lavori, da sapienti chiusi in eburnee torri,
intenti a leggere imperscrutabili disegni divini.
Tutto questo riguarda noi, la nostra vita quotidiana, la nostra capacità di spesa e di
risparmio.
Perché si tratta di decidere chi e come deve prelevare i soldi dalle nostre tasche,
attraverso quali meccanismi concedergli questo diritto, e, una volta prelevati, come devono
essere spesi.
Perché questa è la grande novità introdotto dalla concezione laica e liberale dello
stato, l’affermazione dello Stato di diritto contrapposto allo Stato etico; nessuno può
pretendere dal cittadino più di quanto quest’ultimo sia disposto a concedere, esprimendo
questa volontà attraverso la scelta di propri rappresentanti i quali liberamente e
rispondendo solo agli elettori, cercano di adoperarsi per soddisfare queste legittime attese.
Se noi, cittadini italiani, siamo legittimati ed in grado di decidere da chi e come farci
rappresentare, siamo consapevoli di ciò che vogliamo e di ciò che chiediamo.
Non importa esprimersi con parole forbite o parlare politichese per avere titolo e
diritto di affermare le nostre opinioni.
Tutti noi, cittadini dello Stato italiano, non per concessione di alcuno, ma per nostro
elementare diritto, siamo, in nuce, costituenti, perché solo da noi, non da altri, trae
legittimità lo Stato e grazie a noi, ai nostri sacrifici, ai nostri risparmi ed alle tasse che noi
paghiamo i potenti politici che, oggi, si arrogano il diritto di giudicarci possono vivere e,
aggiungerei, vivere bene!
Dunque, che nessuno si spaventi o pensi di non essere all’altezza o giudichi
presunzione la scrittura di queste note; in uno stato libero si è tutti legittimati a scrivere di
ciò che riguarda tutti, che poi lo si riesca a fare più o meno bene è un altro discorso.
Comunque, ripeto, queste scarne notazioni vogliono solo ottenere un modesto
risultato, suscitare la voglia, in altri, di uscire dalla vuota retorica e dalla demagogica
difesa di una Costituzione inadeguata; se poi la si vuole difendere, lo si faccia pure, ma
contrapponendo fatti a fatti, senza nascondersi dietro alla retorica della Costituzione
“nata dalla Resistenza!
La Costituzione Italiana
La Costituzione italiana venne approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre
del 1947 e promulgata il 27 dicembre dello stesso anno.
L’approvazione e la promulgazione giunsero al termine di un lungo processo iniziato
con il decreto del 25 giugno del 1944, il quale assicurava agli italiani, una volta liberato il
territorio nazionale dalla presenza dell’occupante tedesco, il diritto di scegliere la forma
istituzionale nonché di eleggere un’Assemblea Costituente per la definizione di nuovi
rapporti politico-istituzionali.
Il 2 giugno del 1946 gli italiani elessero l’Assemblea che avrebbe dovuto scrivere le
nuove norme costituzionali, ovvero le basi, i pilastri sul quale erigere l’intero sistema
politico-sociale nel quale si sarebbero dovuti riconoscere.
Non è difficile individuare, nell’impianto generale tracciato dalla nostra Carta, il
frutto delle paure e dei fantasmi che agitavano il mondo politico italiano, reduce da un
periodo molto cupo, iniziato con l’avvento di Mussolini e terminato con la dura sconfitta
militare.
La principale preoccupazione che emerge è, sicuramente, quella di evitare, il più
possibile, che un qualche organismo statale possa assumere un ruolo predominante.
Emblematica, in questo senso, è la scelta compiuta a proposito del modello
istituzionale, in particolare per quanto concerne la definizione del ruolo e dei metodi
elettivi relativi alla figura del Capo dello Stato.
Esclusa totalmente ogni ipotesi di Repubblica Presidenziale, il ruolo e la figura del
Presidente della repubblica appare come un semplice notaio, una figura rappresentativa, un
custode silente degli equilibri istituzionali, senza alcun potere reale
1
e, conseguentemente,
alcuna responsabilità
2
.
1
gli articoli che riguardano il Presidente della Repubblica sono quelli che vanno dal numero 83 al numero 91.
L’articolo 87 ne elenca le potestà.
Dalla lettura di questo emerge chiaramente la sua funzione di “esecutore” notarile, infatti egli può,
autonomamente, inviare messaggi alle Camere, conferire onorificenze e concedere la grazia, ma, per tutto il
resto agisce in conseguenza dell’azione altrui.
Così:
 Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo
 Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti
 Indice i referendum
 Nomina, nei casi previsti dalla legge, i funzionari dello Stato.
 Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.
Questa volontà di limitare il potere del massimo organo istituzionale appare evidente
nel meccanismo definito per la sua elezione
3
.
Esclusa, infatti, la possibilità di una investitura diretta da parte del corpo elettorale,
attraverso l’elezione diretta, si è preferito il metodo indiretto, ovverosia l’investitura da
parte del Parlamento alla carica di Capo di Stato.
Per garantire un più marcato distacco da ogni ipotesi di investitura popolare, si è
inteso allargare ulteriormente il numero dei soggetti al quale affidare la possibilità di
concorrere all’elezione del Presidente.
Infatti, oltre ai membri del Parlamento, vengono chiamati a concorrere all’elezione
anche tre delegati per ogni regione, eletti in modo che venga comunque garantita la
rappresentanza delle minoranze
4
.
L’inserimento di questi elementi estranei al Parlamento avrebbe dovuto contribuire,
nell’intenzione del costituente, ad annacquare ancora di più l’eventuale coloritura politica
del Presidente, rendendolo tendenzialmente svincolato da legami politici troppo stretti.
Al fine di accentuare tale caratteristica, si è prevista una durata in carica del
Presidente maggiore di quella del Parlamento che lo ha eletto, dato che il Presidente resta
in carica per sette anni
5
, mentre la legislatura dura, ordinariamente, cinque anni
6
, cosa che
tende ad aumentare il distacco fra le maggioranze politiche e la massima carica dello Stato,
proprio al fine di caratterizzarne l’indipendenza.
Ad un Capo dello Stato trasformato, dunque, in notaio, corrisponde un Presidente del
Consiglio dei Ministri di chiara estrazione parlamentare, dato che proprio dal Parlamento il
Governo deve ricevere l’investitura per poter governare.
Al di fuori di questo, resta la Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura ed il Comando delle Forze
Armate, anche se resta ancora irrisolta la questione relativa all’effettivo comando delle Forze Armate in caso
di guerra
2
L’articolo 90 recita testualmente:
“ il Presidente della repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne
che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
3
l’articolo 83 recita:
Il presidente della repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata
la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
l’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi
dell’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
4
Articolo 83
5
articolo 85 comma 1
6
articolo 60 comma 1.
L’organo di massima garanzia costituzionale, dunque, appare il Parlamento, luogo di
incontro di uomini che, nella previsione costituzionale, rappresentano la Nazione,
esercitando la propria funzione senza vincolo di mandato
7
.
Questa alta affermazione del principio di indipendenza del singolo deputato, trova un
limite nella mancata previsione di metodi atti a garantire tale indipendenza e sovranità.
In realtà, il fatto che venga costituzionalmente previsto un particolare ruolo per i
partiti politici, chiamati a concorrere “con metodo democratico a determinare la politica
nazionale
8
” senza che, per questo, si preveda una regolamentazione democratica della loro
organizzazione interna, fa si che, di fatto, i veri detentori del potere siano, proprio perché
privi di ogni controllo e contrappeso, proprio i partiti politici.
Così, a partire dalla data di promulgazione della nostra Carta costituzionale, per
decenni il sistema istituzionale italiano si è retto grazie ai difficili equilibri creatisi fra
partiti politici che, seppur ideologicamente contrapposti, si sono ritrovati uniti in un
generale accordo di spartizione del potere reale, complice anche un sistema elettorale
basato sul principio proporzionale, peraltro del tutto coerente con l’impianto
costituzionale, inefficace per garantire l’efficienza ma ottimo per la sopravvivenza di
individualità e particolarità non sempre legittime e trasparenti.
Lo sfascio generalizzato provocato da questo sistema politico-elettorale, basato su un
accordo trasversale che, di fatto, ha finito per unire la maggior parte dei partiti politici in
un unico grande Partito Unico della Spesa Pubblica, ha finito per rendere palesi le crepe e
le colpevoli inefficienze della struttura statale italiana.
Applicando la previsione costituzionale contenute nel titolo III, relativo ai rapporti
economici, in particolare quelle degli articoli 41
9
,42
10
e 43
11
, si è conservato il sistema di
7
Articolo 67
8
Articolo 49
9
Articolo 41:
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
10
articolo 42
La proprietà è pubblica o privata.I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e
i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi
d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle
eredità.
11
Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o categorie di imprese, che si riferiscano a
economia pubblica iniziata dal regime fascista, dando ad esso impulso e spazi sempre
maggiori.
Progressivamente, con la nazionalizzazione della società di produzione ed
erogazione dell’energia elettrica, la nascita di grandi monopoli nel settore delle
comunicazioni, un uso massiccio, specie in ambito locale, dello strumento dell’esproprio
previsto dall’art. 43, lo Stato italiano è diventato sempre più proprietario e soggetto attivo
dell’economia nazionale.
Un soggetto che, peraltro, ha vissuto e vive godendo di uno status di assoluto
privilegio, eguagliando quello dei monarchi ante Rivoluzione Francese!
I cittadini italiani, infatti, teoricamente i veri proprietari dei beni pubblici, si sono
trovati a dover acquistare beni e servizi da enti nei quali organi deliberanti, organi di
controllo ed organi esecutivi si trovano, nella sostanza, a coincidere, essendo emanazione
di un’unica entità.
Il soggetto Stato, inoltre, si trova ad affrontare la concorrenza di soggetti privati
avendo la possibilità, essendo l’unico soggetto legittimato, di definire regole,
comportamenti e principi legislativi che, ovviamente, determinano i comportamenti dei
propri concorrenti.
In queste condizioni, nulla impedisce al soggetto Stato di emanare provvedimenti
ad esso favorevole, ponendo i soggetti privati in una condizione di oggettiva
inferiorità.
Questa commistione di interessi pubblici e di potere pubblico, concentrati in
un’unica entità politica, ovvero, in teoria, il Governo e, quindi, il Parlamento, ha fatto si
che su queste immense ricchezze pubbliche si scatenassero gli appetiti di chi si trova nelle
condizioni di gestire tali risorse.
Il sistema clientelare instauratosi all’ombra dei partiti, i veri padroni dei beni
pubblici, ha teso, per decenni, a premiare coloro si mostravano integrati al sistema stesso,
coloro che ad esso erano confacenti, comprimari e consapevolmente riconoscenti.
In queste condizioni, degenerando sempre più la moralità pubblica, si è arrivati ad
assicurare successo, prestigio e garanzia di impunità a coloro che agivano, in piccolo o in
grande, in maniera disonesta, non lesinando, in cambio di voti o soldi, autorizzazioni e
servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente
interesse generale.
concessioni edilizie irregolari, compiacenza per evasioni fiscali o contributive, posti di
lavoro nel settore pubblico, false pensioni di invalidità.
Così, progressivamente, si è raggiunto il livello di guardia, il momento nel quale,
dopo aver sopportato per anni che i partiti politici italiani parlassero della famosa
“Questione morale”
12
senza, peraltro, fare alcunché per evitare episodi di corruzione o di
mala gestione, gli italiani hanno capito che i guasti della corruzione erano più alti dei
vantaggi che, individualmente, potevano sperare.
La piena e totale disponibilità dei beni collettivi, che vanno dalle assicurazioni
agli autogrill, gestiti da un gruppo ristretto di uomini, i segretari dei partiti stessi e la
loro “corte”, non poteva che questa conseguenza.
Per poter ottenere i risultati sperati, le oligarchie partitiche potevano contare su due
potenti alleati.
Da una parte vi è un sistema legislativo arretrato che consentiva, attraverso la
gestione pubblica, di eludere ogni controllo reale, quale quello che si realizza nelle grandi
public-company della tradizione anglosassone.
In queste, infatti, dove, grazie ad un adeguato sistema di budget , con definizione e
determinazione di obiettivi certi, oggettivi e verificabili, e di controllo dei bilanci da parte
di qualificati investitori istituzionali, si attua un reale controllo del management societario.
Dall’altra una cultura, comune a larga parte della nostra classe politica, dominata
dalla concezione tipica di un certo mondo cattolico, quello, ad esempio, legato al pensiero
di Giorgio La Pira
13
o a Dossetti
14
, i quali hanno espresso movimenti culturali
strettamente alleati alla concezione culturale espressa dalla cultura socialcomunista della
sinistra italiana.
12
Che esistesse del marcio gli italiani se ne erano accorti in varie occasioni. Sicuramente lo scandalo di
maggiori proporzioni che sconvolse l’Italia prima dell’operazione mani Pulite di Milano, fu il caso Lockeed,
quando potenti uomini politici come Gui e Rumor vennero chiamati a rispondere davanti ad un tribunale delle
accuse di corruzione.
Ricordiamo che, anche a seguito di questi fatti, divenne segretario della DC Zaccagnini, definito “l’onesto”, e
che la questione morale venne sbandierata da molti alfieri politici, da La Malfa a Berlinguer.
13
Giorgio La Pira, morto nel 1977, fu sindaco di Firenze per tre volte dal 1951 al 1964.
Rappresentò il mondo cattolico militante, sia personalmente che politicamente.
Visse in una cella del Convento domenicano dei San Marco.
Come sindaco, si dedicò ad un’intesa attività a favore dei poveri.
La sua concezione politico-sociale tendeva a caricare di connotati fortemente negativi la società capitalistica
e, quindi, denotava una notevole ostilità verso il profitto individuale.
14
Uomo politico ed ecclesiastico, nato a Genova nel 1913, è il patriarca fondatore della ex sinistra
democristiana (ex nel senso che è rimasta orfana di una DC disgregatasi sotto l’effetto dello scandalo di
tangentopoli.)
Una delle massime espressioni di questa cultura cattolico-comunista si ritrova nello
scambio di lettere pubbliche che, nell’ottobre del 1979, avvenne fra l’imprenditore Carlo
de Benedetti ed il vescovo d’Ivrea, monsignor Bettazzi
15
.
Uno dei passi principali, che illustra chiaramente l’idea della società prefigurata da
una certa cultura cattolica è il seguente:
Vorrei ..... considerare - scriveva mons. Bettazzi - quanta speranza e
quanta esemplarità potrebbe costituire, e non già per un piccolo gruppo di
privilegiati, ma per le grandi masse e per l'intera collettività, lo sforzo di
subordinare le esigenze della produzione a quelle della collettività,
riconoscendo nei fatti il primato dell'uomo, che pure tutti proclamano a parole.
Perché, se è ben vero che l'economia è una scienza e come tale ha le
sue leggi ineluttabili, è altrettanto vero che queste leggi possono essere
valutate, discriminate, orientate secondo finalità diverse.
La conseguenza diretta di questo insieme di fatti e di ambiti culturali, è stata che si è
negata la necessità, per le aziende pubbliche, di dover rispettare rigidi criteri di bilancio,
considerando il deficit finanziario , da ripianare attraverso la fiscalità, una forma di
redistribuzione del reddito e, quindi, di utilità sociale.
Forte di questa copertura ideologica, la nomenclatura oligarchica e partitocratica ha
avuto buon gioco nella gestione deficitaria dei beni pubblici.
15
Lettera aperta del Vescovo di Ivrea al Vice-Presidente dell’Olivetti pubblicata sul settimanale della diocesi
di Ivrea Il Risveglio popolare del 10 ottobre 1979 riportata da Giorgio Invernizzi in “Casi e materiali di Strategia
d’Impresa”, Etas Libri 1980 pag.53
Si riportano alcuni passi della lettera:
.non potremmo ... accusare le masse operaie di aderire ad ideologie "materialiste", che per loro significano
invece l'impegno realista per la sopravvivenza e la corresponsabilità sociale se chi preme sulla società
dall'alto delle proprie responsabilità davvero ritenesse che il solo guadagno materiale va visto come norma
delle proprie decisioni, e che il lavoro umano non è che una "merce" tra le altre merci, da comprare e da
vendere secondo l'andamento del mercato. In tal caso Marx riceverebbe una puntuale conferma delle sue
analisi...
Quando le classi imprenditoriali prendono decisioni che colpiscono duramente le categorie dipendenti, tanto
più se con effetti di intimidazione, in realtà fanno dichiarazioni di guerra, esprimono già una decisione di lotta
La lotta delle classi dipendenti diventa cosi' non un'affermazione ideologica, ma una "difesa di classe", per il
lavoro e la sopravvivenza, assurgendo a testimonianza efficace e a contributo indispensabile per il
rinnovamento profondo di una società cosi' ingiusta e disumana.
Vorrei invece considerare quanta speranza e quanta esemplarità potrebbe costituire, e non già per un piccolo
gruppo di privilegiati, ma per le grandi masse e per l'intera collettività, lo sforzo di subordinare le esigenze
della produzione a quelle della collettività, riconoscendo nei fatti il primato dell'uomo, che pure tutti
proclamano a parole.
Perché, se è ben vero che l'economia è una scienza e come tale ha le sue leggi ineluttabili, è altrettanto vero
che queste leggi possono essere valutate, discriminate, orientate secondo finalità diverse.
Così nessuna rilevanza è stata data alle voragini che , anno dopo anno, si
aprivano in tutte le grandi proprietà di stato, dall’IRI all’INPS.
La cosa importante, infatti, non era garantire una corretta gestione, quanto poter
contare sulla direzione di questi enti, per potervi collocare clientes e, come dimostrano le
indagini giudiziarie tuttora in corso, per consentire gigantesche appropriazioni private di
beni pubblici attraverso tangenti e sprechi.
A partire dal 1991, con il primo referendum per eliminare la possibilità di preferenze
multiple sulla stessa scheda elettorale, il sistema dei partiti cominciava a perdere colpi
16
Con il successo del referendum che aboliva la quota proporzionale nel sistema
elettorale per il Senato, veniva inferto un colpo decisivo (almeno questa era l’intenzione
dei proponenti) al sistema partitocratico.
Il soprassalto di dignità che ha pervaso la magistratura, dopo anni di quieta
accettazione dell’esistente, ha portato allo scoperto quanto era a conoscenza di tutti gli
italiani, politici e non, ovverosia un enorme sistema politico-economico basato su
corruttela e clientelismo.
L’insieme di questi avvenimenti politici e giudiziari, ha provocato un forte terremoto
nel mondo politico italiano.
Di fatto di è verificata la scomparsa di interi partiti politici, la delegittimazione di
molti potenti personaggi, a partire dall’onnipotente segretario del Partito Socialista
italiano, quel Bettino Craxi che aveva fortemente caratterizzato il mondo politico per circa
un quindicennio.
In pochi mesi, i partiti storici si sono disgregati, lasciando vuoti profondi nel
panorama sociale e politico italiano.
La Democrazia Cristiana, il Partito Socialista Italiano, il Partito Liberale Italiano, i
cui vertici sono stati letteralmente falcidiati dalle indagini giudiziarie, sono scomparsi.
I leader politici di maggior spessore, a partire da Andreotti e Forlani per la DC,
passando per Craxi, Martelli, De Michelis del Psi, fino ad Altissimo del PLI, sono stati
inquisiti e politicamente distrutti.
16
Attraverso il sistema della preferenza multipla, il metodo elettorale permetteva due cose.
Da una parte un controllo sul voto, realizzato assegnando alle persone combinazioni di numeri (preferenze)
diversi, in modo tale da poter verificare se dall’interno delle urne tali “combinazioni” uscissero o meno.
Dall’altra permetteva la realizzazione di cordate, consentendo il successo di candidati meno conosciuti che,
comunque, si legavano al carro di un candidato più “quotato”.
L’unico partito che, pur avendo contato un certo numero di inquisiti, ha conservato la
propria identità è stato il Partito Comunista Italiano, che, trasformatosi nel Partito
Democratico della Sinistra (PDS) ha conservato, quasi integralmente, il proprio potenziale
sia elettorale che istituzionale
17
.
A partire dal 1992, gli avvenimenti politici, caratterizzati da questi eventi, si sono
succeduti ad un ritmo incalzante, convincendo alcuni dell’esistenza di una forma di
rivoluzione strisciante, seppure incruenta; in tale un situazione alcuni hanno ipotizzato la
sostituzione della Prima repubblica con la Seconda, mentre il solo Marco Pannella,
leader dei Riformatori, ha sempre sostenuto che, tutt’al più, si tratta del secondo tempo
della prima Repubblica.
Dalle elezioni del 27 marzo 1994, conclusesi con la vittoria del Polo delle Libertà al
nord e del Polo del Buongoverno al sud, che hanno visto il nascere ed il morire del governo
del Presidente Berlusconi, è tornato alla ribalta un problema che, negli ultimi decenni, era
stato accuratamente accantonato, quello dell’equilibrio istituzionale regolato e dettato
dalla nostra Carta Costituzionale.
Tutte le vicende interne ed esterne del ministero Berlusconi, conclusesi con le
dimissioni dello stesso e la costituzione del governo Dini, hanno contribuito a rendere
surriscaldata l’atmosfera politica italiana.
Ricordiamo, a titolo d’esempio, la questione delle nomine RAI, quella del metodo
elettorale delle Regioni, le esternazioni - al limite dell’opportunità se non della legalità -
del Pool di Mani Pulite, con il loro susseguirsi d'interventi polemici e la conseguente
divisione in fazioni del mondo politico e di parte della società civile; il dibattito sulle
regole e sulla democraticità o meno della destra italiana.
Molte di queste vicende, in verità, non erano novità assolute, da sempre, ad esempio,
sono stati i partiti politici a decidere delle nomine degli Enti pubblici, RAI inclusa, né la
questione elettorale può dirsi recentissima, essendo in discussione da vari anni.
Eppure, politici scafati e mass media hanno accreditato ogni piccolo avvenimento di
un’aurea di novità, di eccezionalità, di evento inaudito, di mai visto prima, tutte espressioni
molto in auge in questo periodo!
17
Pur avendo subito una scissione, il potenziale elettorale del PCI si è suddiviso fra il PDS, maggioritario, e il
Partito della Rifondazione Comunista (il quale, a sua volta, ha visto nascere la diaspora dei Comunisti Unitari),
rimanendo sostanzialmente invariato.
Quali novità erano dunque state introdotte dal governo Berlusconi, tali da
suscitare tanto clamore?
In realtà, nessuna, se non il fatto che, dopo alcuni decenni, per la prima volta
arrivavano a decidere vertici e spartizione di posti coloro che, nella maggioranza dei casi,
si affacciavano per la prima volta alla ribalta del panorama politico italiano o che, come nel
caso di Alleanza Nazionale, formazione nata dopo lo scioglimento del MSI, erano state per
anni relegate in una sorta di ghetto politico.
Questa sì era una novità, ma ciò spingeva molti a confondere causa ed effetto; il fatto
che fossero nuove le facce e le persone che si proponevano come tese alla gestione di
nomine e distribuzione di cariche accreditava la tesi che fossero novità la spartizione di
queste all’interno delle aree d’influenza dei partiti che queste nomine erano chiamati a
fare.
Nulla di tutto ciò, dunque, poteva apparire come nuovo, anzi, contrariamente a
quanto molti si attendessero, rappresentava la perfetta continuità con un passato che ci si
affrettava a rimuovere.
L’unica differenza consisteva nel fatto che, ad una logica spartitoria legata ai vertici
dei principali partiti del centro sinistra e di sinistra, se ne andava sostituendo un’altra legata
ad un’area di centrodestra.
Protestando e proclamando l’inaudita novità del sistema, si cercava di dimenticare
che quello che veniva applicato era null’altro che il diritto che, di fatto, la legge prevedeva
per i detentori del potere politico.
Un diritto affermato e praticato per decenni, ratificato da un’interpretazione
costituzionale tesa a comprimere le libertà economiche individuali a vantaggio di quelle
dello Stato e di chi lo Stato regge, ovverosia i partiti politici e la loro espressione più alta,
le potentissime Segreterie politiche.
La progressiva ingerenza dei partiti politici, con la conseguente occupazione d'ogni
spazio economico, politico e sociale, dall'informazione alle USL fino alle grandi industrie
di proprietà dello stato, ha, di fatto, consentito la nascita e l’affermazione di una
Costituzione materiale che, gemmata ma profondamente diversa dall’originaria Carta
fondamentale, l’ha progressivamente sostituita e resa obsoleta, inapplicata ed
inapplicabile. La Costituzione Materiale, stravolgendo lo spirito della Carta, ha
contribuito alla nascita ed alla proliferazione di un regime politico caratterizzato da un
alto tasso di antidemocraticità, indipendentemente dalle intenzioni dei protagonisti
istituzionali, svuotando di significato buona parte della Costituzione formale.
Il sistema politico basato su questa seconda Costituzione, mai sancita dalla volontà
popolare, riconosceva il partito politico come vero ed unico organo capace di concepire
i bisogni dello Stato, quindi di tutti i cittadini.
Poiché, come vedremo, la Costituzione formale lascia ampi spazi di manovra
all’inserimento di modelli economici statalistici nel tessuto sociale italiano,
progressivamente i partiti politici si sono sostituiti agli organi amministrativi dello stato,
determinando indirizzi politici ed economici , inserendosi nella gestione diretta o mediata
di tutti gli enti che, progressivamente, venivano creati per gestire attività che, in una
corretta visione di democrazia economica, avrebbero dovuto essere gestiti da enti privati.
Questa commistione politico-economico-sociale, generando una situazione
paradossale, pre cui, alla fine, controllori e controllati finivano per coincidere e nella quale
gli interessi degli uni erano complementari e non conflittuali con gli altri, ha consentito la
degenerazione in malaffare della gestione di buona parte dell’Amministrazione pubblica.
Alla diffusa illegittimità si è risposto tardi e male, non con iniziative politiche ma
solo con indagini da parte di una magistratura che, dopo anni di latitanza, sembra aver
ricordato la propria funzione ed il proprio dovere. Purtroppo, la decadenza e
l'imbarbarimento morale che sembra aver permeato la società italiana, hanno trasformato
in eroismo ciò che era dovere.
Di pari passo, la pubblica opinione ha finito per attribuire potere legislativo a chi
rappresentava solo un ordine giudiziario, fino ad al punto di delegittimare i
rappresentanti eletti dal popolo a vantaggio di una legittimazione del tutto impropria di
singoli magistrati. In questo clima, si cerca, da alcune parti, di forzare la volontà popolare,
operando su fronti contrapposti.
Da una parte, cercando di imbalsamare lo statu quo, modificando le maggioranze
qualificate necessarie per modificare le norme costituzionali, presentando proposte come la
Bassanini-Elia
18
, dall’altra, come propone il senatore Miglio, proponendo di utilizzare
18
La proposta di legge presentata da Bassanini, costituzionalista del PDS e da Elia, costituzionalista del PPI,
già Presidente della Corte Costituzionale, consiste nella revisione dell’art. 138 della Costituzione, sostituendo
la parte che prevede la possibilità di modificare la Costituzione stessa con maggioranza semplice.
I giuristi dello schieramento di centrosinistra, infatti, propongono, in virtù dell’introduzione del sistema
maggioritario, di aumentare il quorum necessario ai due terzi dei membri delle camere.
Ricordiamo il testo dell’art. 138:
proprio la previsione dell’art. 138 per introdurre profonde modifiche all’assetto
istituzionale anche solo con una maggioranza semplice; proposta sicuramente legittima ma
poco opportuna, per le ragioni che vedremo, da un punto di vista politico, democratico e
costituzionale. Molte, di fatto, sono le questioni sollevate, in maniera più o meno palese, in
materia di riforma istituzionale.
A nessuno può sfuggire come la nostra Costituzione non sia più adeguata, nelle sue
previsioni di forma di stato e di governo, a regolare i rapporti sociali di una comunità
ormai alle porte del duemila e, più ancora, verso una dimensione non più nazionale, ma
europea. Troppi sono stati i mutamenti avvenuti nella società negli ultimi cinquant’anni,
rapidamente passata da una realtà contadina ad una industriale avviandosi, decisamente,
lungo una strada non di deindustrializzazione ma sicuramente di profonda ristrutturazione,
perché non si ponga mano alla riforma della nostra Carta.
Le principali questioni sono, ad oggi, quelle relative al federalismo, al metodo per
l’elezione del Presidente o, piuttosto, del Primo Ministro, la questione della legge
elettorale, la divisione o meno della carriera nell'ambito dei magistrati, la riforma del
Consiglio Superiore della Magistratura, il concetto di eleggibilità e le cause di
ineleggibilità elettive. La stessa composizione del Parlamento è oggetto di discussione,
dato che alcuni auspicano il passaggio dal bi al monocameralismo ed una riduzione del
numero dei deputati.
Tutte questioni alle quali non possiamo non aggiungere quelle relative alla politica
delle comunicazioni, del rapporto fra proprietà pubblica e proprietà privata e che implicano
un profondo ripensamento dei valori ai quali deve ispirarsi un nuovo modello istituzionale.
La realtà contemporanea impone una serie innumerevoli di sfide, sia in ambito
internazionale che in quello nazionale, alle quali nessuna nazione, men che meno la nostra,
può permettersi di sottrarsi e la nostra Carta sembra non essere adeguata per consentire di
affrontarle e vincerle.
“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con
due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle
Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Conservazione o evoluzione ?
Molte voci autorevoli si levano a difesa della Carta Costituzionale, esaltandone i
valori, la genesi ed i principi ispiratori.
Molti di questi autorevoli personaggi appartengono, di fatto, alla nomenklatura,
ossia a quel gruppo di potere che, all’ombra delle regole costituzionali vigenti, è cresciuto
occupando, in maniera sempre più marcata, ogni spazio vitale della nostra società, sia a
livello politico che culturale ed economico.
Pochi, degli attuali difensori d’ufficio della nostra Carta, possono vantare una statura
morale come quella di Piero Calamandrei, il quale, in un meditato discorso tenuto a Milano
nel gennaio del 1955, sottolineò gli aspetti positivi della nostra Costituzione.
In particolare, egli sottolineò la valenza sociale dell’art. 34, nella parte in cui recita
che “ i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi
più alti degli studi”.
Egli si chiedeva:
“Eh, e se non hanno mezzi? allora nella nostra Costituzione c’è un
articolo ch’è il più impegnativo per noi che siamo al declinare, ma soprattutto
per voi giovani che avete l’avvenire davanti a voi. Dice così :” è compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.
19
”
Calamandrei si soffermò, in quell’occasione, soprattutto sui compiti istituzionali
dello Stato, quelli di garantire a tutti i cittadini il lavoro, la giusta retribuzione, la
possibilità dell’emancipazione attraverso la pubblica istruzione.
Una cosa, però, tese a sottolineare,:
“Però, vedete - continuò - la Costituzione non è una macchina che una
volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la
lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci
19
Articolo 3 comma 2
dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà
di mantenere queste promesse, la nostra responsabilità”
Dunque, una Carta nata imperfetta, rigida nella forma, mutevole nella sostanza.
Generatrice di un sistema istituzionale che, per funzionare, richiede ai cittadini un
costante sforzo di adattamento e di costante vigilanza, che non affida ai puri meccanismi
costituzionali il proprio corretto funzionamento, ma richiede degli attori perfetti, degli
Ottimi che sopperiscano con la propria virtù e le proprie capacità alle intrinseche debolezze
delle istituzioni.
Si appella, infatti, più alla buona volontà, all’eticità dell’uomo e del politico che
alla semplicità ed all’efficienza della propria struttura, immaginando una classe politica di
ottimati, pronti a sacrificare il proprio interesse personale per il bene della nazione.
La nostra Carta è qualche cosa di ancora diverso; essa proclama una serie di alti
principi, disegna un percorso istituzionale, ma, in definitiva, è strutturata per consentire
distorsioni e omissioni.
Sostanzialmente, non si configura come una Costituzione laica, quanto, piuttosto,
come la pietra fondante di uno stato etico, del quale il singolo cittadino appare, al tempo
stesso, sacerdote e suddito.
Uno Stato, cioè, in cui il cittadino è libero ma subordinato alle esigenze collettive;
quale senso dare, infatti, alle parole dell’art. 2, nella parte in cui recita che la repubblica
“richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale”?
Quale entità definisce l’inderogabilità di questi doveri? E, soprattutto, che cosa vuol
dire il richiamo alla solidarietà politica, economica e sociale?
Ancora, l’art. 4 secondo comma, prescrive che
“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e
la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società”
Dunque, se una persona intende passare la propria vita pescando ed arando il proprio
campo, si può trovare in contrasto con la Costituzione, dato che non contribuisce certo al
progresso materiale o spirituale della società?
Più in generale , che cosa significa concorrere al progresso materiale o spirituale?
Come può adempiere a questo dovere, quindi obbligo, il cittadino italiano?
Quale spazio può avere, in questo contesto, la persona disabile, colui che non è
in condizione, per handicap mentale o fisico, di operare liberamente per concorrere al
progresso della società?
Può sembrare vuota e retorica polemica, in realtà questi due esempi indicano in
maniera estremamente chiara i presupposti sui quali si regge l’impianto ideologico che
sottostà alla costruzione della nostra Carta.
Inutile ricordare come la stessa Costituzione preveda un importante limite ad una
delle principali libertà individuali, quella della proprietà.
Infatti l’articolo 42 rimanda alla legge ordinaria per determinare “i limiti allo scopo
di assicurarne la funzione sociale “, arrivando all’assurdo di prevedere che, per legge, si
possa rendere accessibile a tutti la proprietà
20
.
Difficilmente si può capire quale significato abbia questa norma, dato che la legge
può impedire che qualcuno privi un’altra persona della proprietà, ma come può
consentire la nascita del diritto di proprietà se ne mancano i presupposti soggettivi?
Se poi, invece, la norma intende affermare che non si possono frapporre ostacoli
legali all’acquisizione di diritti di proprietà da parte di chiunque, per ragioni politiche,
religiose, sociali o altro, si può ben dire che, nella migliore delle ipotesi, il concetto è
espresso malamente.
Appare, infatti, inutile e tautologico, essendo sufficiente, se altri non fossero i
presupposti, fermarsi alla prima dizione, ovverosia che “la proprietà privata è riconosciuta
e garantita dalla legge”.
Evidentemente si è voluto sottolineare, proseguendo, che tale libertà appare
subordinata a principi etici; gli stessi principi che hanno indotto il costituente a scrivere il
terzo comma dello stesso articolo 42, il quale recita che
la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale
Una concezione dello Stato, dunque, che, per quanto ispirata da due culture
antitetiche e complementari, come quella marxista e quella cattolica, risulta estremamente
affine alla concezione propria dell’idealismo gentiliano, ispiratore dello stato fascista e
corporativo.
20
Recita il secondo comma dell’articolo 42 “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti.
Stato Etico e sistema corporativo
Molte volte si parla di Stato etico contrapposto allo Stato di Diritto ed alla
concezione laica dello Stato, riferendosi ad una concezione ormai superata o, semmai,
affine alle teocrazie che si sono affermate nelle cosiddette repubbliche islamiche.
In realtà, lo stato etico continua a sopravvivere in molte nazioni, colorandosi,
molte volte, di nazionalismo o, altre volte, come stato sociale.
Lo Stato assurge, in questo contesto, a valore più alto, si rivela il mezzo ed il fine, lo
strumento attraverso il quale la Nazione, intesa come unitarietà di popolo e cultura, può
raggiungere i propri obiettivi in termini di affermazione di sé, sia che si proponga il
raggiungimento di una purezza etnica - come nel caso degli Stati sorti nella ex-Jugoslavia
- sia che voglia perseguire, come fine, il raggiungimento di valori immateriali come la
felicita o la giustizia.
Interessante è riportare, a proposito del concetto di Stato elaborato dai tecnici legati
al movimento fascista, quanto scritto nell’Enciclopedia Italiana, edita dall’Istituto della
Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, che ebbe Gentile come Presidente:
“Non v’è fatto grande nella vita del genere umano che esso (lo Stato
N.d.R.) ignori. Nonché indifferente nelle lotte che dilacerano la società, di
continuo prende partito, suscitando i più alti valori di umanità.
Se la precedente filosofia, soprattutto col Kant, poteva concepire uno
stato limitato ad assicurare la paritaria coesistenza esterna dei soggetti, la
esclusiva tutela giuridica, il nuovo stato il diritto vede forma del più vivo
contenuto umano e questo nelle infinite guise fa suo.
Tutti i fini divengono il fine dello Stato, il quale, trasportandosi su un
piano che travalica le generazioni, le sottrae alla contingenza.
Economia, morale, arte, religione, sono per lo Stato, sicure nello Stato.
La vita stessa nei più nobili tratti, quelli per cui l’uomo più si avvicina a
Dio, Dio può celebrare, è condizionata dalla sublime realtà dello Stato
21
A proposito della concezione fascista dello Stato, si legge ancora che
21
Enciclopedia Italiana, edita dall’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani vol. XXXII
pag.617
il fascismo ... nega esservi diritti fuori dallo Stato, che lo Stato non
configuri e renda efficienti ai fini di una vita non atomisticamente, bensì
unitariamente e organicamente intesa
Questa concezione organica confluisce poi, successivamente, nella teoria del sistema
corporativo, dato che, come si legge sempre nell’Enciclopedia Italiana
“L’individuo...viene organizzato in corpi sociali ognora più comprensivi,
come lo stato, sottratto all’isolamento del despota, è sospinto ad adeguarsi agli
scopi sociali in cui l’individuo si organizza.
L’essenza dell’individuo vuole che esso tenda alla corporazione, a
spiegarsi nell’organizzazione corporativa...
Il corporativismo fascista costituisce la più affinata coscienza di questa
essenza assoluta dello stato e lo sforzo più efficiente di una sua realizzazione
su piano storico.
Intendiamo ora perché lo stato per il fascismo è etico, etico perché
corporativo, corporativo perché etico.
Nulla di ciò che nello spirito e dallo spirito fiorisce è a lui estraneo,
dalla filosofia alla religione, all’arte, che in esso sono perché ad esse danno
coscienza e valore.
L’individuo, nello stato fascista è tutelato e protetto, elevato
dall’empiria alla sublimità dell’associazione, valorizzato.
La tutela proclamata va oltre la vita individuale e riguarda l’uomo
nella continuità della specie.
Una qualche eco del sistema corporativo si ritrova anche nella Costituzione
italiana, in particolare nella previsione dell’articolo 99, relativo al Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL).
recita infatti l’articolo 99:
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in
misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
E’ organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e
secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti
dalla legge.
Di fatto, scarsa importanza ha assunto questo istituto, prevalendo un sistema
neocorporativo che, come vedremo meglio in seguito, attraverso il sistema della
cosiddetta concertazione
22
, taglia fuori gran parte dei canali istituzionali per prevedere un
accordo diretto far Governo e parti sociali (sindacati ed associazioni imprenditoriali).
Cosicché non si è avuto bisogno di ricorre ad uno strumento di compensazione come
quello previsto dalla Costituzione, potendo agire attraverso un colloquio diretto, con un
Parlamento che, di fatto, si è trovato in condizione subordinata rispetto ad accordi stipulati
al di fuori della prassi istituzionale.
L’accostamento della concezione dello Stato etico gentiliano con la nostra Carta
suscita, sicuramente, più di un risentimento, ma è indubbio che le principali componenti
dell’Assemblea Costituente, la marxista e la cattolica, si trovassero a condividere, seppure
con presupposti diversi, una comune visione dello stato.
Per entrambi, infatti, l’entità statuale non appare come un ente astratto, una mera
sovrastruttura che riceve la propria legittimità dalla comune volontà di cittadini di
investirla di un compito preciso, quanto, piuttosto, una struttura ben precisa, viva,
portatrice di valori propri.
Lo Stato, come si può capire anche dalla lettura della Costituzione, è chiamato a
svolgere una funzione di indirizzo, di salvaguardia, di controllo dell’operato dei singoli
cittadini, ai quali richiede di operare per il bene collettivo, sia materiale che morale.
Uno stato quindi che non si pone al servizio del cittadino, che non trae legittimazione
dalla volontà popolare, ma che, piuttosto, legittima con la propria esistenza e le proprie
regole, l’operato dei cittadini, ai quali richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà,
concede il privilegio della proprietà, purché subordinata ai propri interessi, garantendo, in
compenso, almeno sulla carta, lavoro e benessere.
22
Si intende definire con tale termine una prassi ormai consolidata da decenni, in virtù della quale molti
importanti provvedimenti legislativi, soprattutto in campo economico ma anche politico e sociale, vengono
preliminarmente discussi dal Governo con le cosiddette parti sociali, in particolare i sindacati confederali -
CGIL, CISL, UIL- e le rappresentanze imprenditoriali - Confindustria, Confcommercio etc. - .
Una volta definito un certo tipo di accordo, il governo emana un decreto legge o, più raramente, un disegno di
legge; il Parlamento poi si troverà, di fatto, a svolgere un ruolo notarile, limitandosi, con rare e non incisive
modificazioni, a prendere atto di quanto stabilito al di fuori dei normali canali istituzionali.
Dunque, uno stato etico, come concepito dall’idealismo gentiliano, dal
materialismo marxiano, dalla dottrina sociale della Chiesa.
Ben lontano da quei modelli di stato laico ai quali, secondo i proclami, si ispirerebbe
larga parte del mondo politico italiano.
Nella concezione di Stato laico, infatti, l’accento viene posto sulla libertà del singolo
cittadino, sul suo diritto all’uguaglianza giuridica, all’affermazione dei precetti dello Stato
di diritto, all’interno del quale non vi è alcun privilegio per l’Ente statale, ma esso appare
soggetto alla legge esattamente come il cittadino comune.
Lo Stato, in questa concezione, trae la propria legittimazione dai cittadini, che in esso
si riconosco ed al quale chiedono l’assolvimento di un compito preciso, quello di
amministrare i beni comuni.
Non già, quindi, lo Stato come portatore di valori, bensì come insieme di volontà,
coordinatore e gestore dei beni comuni, regolatore del mercato attraverso l’emanazione di
leggi e non come soggetto attivo.
La difesa della Carta Costituzionale è anche la difesa di una concezione etica dello
stato, magari identificando lo stato etico con lo stato sociale, assumendo come valore
assoluto, guida dell’attività statuale, la tutela del cittadino, anche a costo di gravi costi
sociali, in termini di deficit pubblico, inefficienza e disservizio.
In realtà, proprio grazie alla mistificazione dello stato etico-sociale, si è potuto
sostenere un sistema istituzionale che, andando oltre la lettera della Costituzione,
interpretandone, comunque, perfettamente lo spirito originario, ha garantito potere alle
oligarchie partitiche e finanziarie, strettamente legate in un sistema di reciproco interesse.
Da una parte un mondo politico teso a sfruttare al meglio le opportunità offerte da
uno regime di socialismo reale, dall’altro un sistema economico e finanziario legato ad una
concezione protezionista dell’economia, refrattario alle leggi di mercato, poco propenso ad
affrontare il mare aperto della concorrenza internazionale senza il paracadute offerto
dall’intervento e dal sostegno dello stato.
La convergenza di interessi fra oligarchia politica e oligarchia finanziaria ha prodotto
un sistema istituzionale apparentemente fragile, in realtà in grado di garantire una certa
stabilità, poco importa se basandosi sul disavanzo pubblico e sullo spreco sistematico di
risorse umane e finanziarie.
La difesa retorica della nostra Costituzione, contrabbandata come la più
avanzata del mondo, la più sensibile ai problemi sociali, nasce da questa comune
volontà di conservazione dello statu quo.
Così, facendo leva sulla previsione costituzionale, non si accetta che venga rimesso
in discussione l’intero impianto costituzionale, ma si pretende di far credere che si possano
risolvere le molteplici contraddizioni istituzionali attraverso semplici ritocchi, quali quelli
realizzabili con i tempi ed i modi previsti dall’articolo 138.
Ben diverso impatto potrebbe avere, al contrario, una revisione radicale e sistematica
dell’intera Costituzione; revisione realizzabile però, solo attraverso la convocazione di una
nuova Assemblea Costituente, dato che solo attraverso questo sistema si potrebbero
affrontare compiutamente tutte le problematiche fin qui esposte, a partire dalla concezione
di stato che deve sottostare alla costruzione legale.
Coloro che si trovano a difendere strenuamente la Carta si ritrovano insieme,
puntualmente, in una serrata opposizione ad ogni ipotesi di convocazione di una nuova
Assemblea Costituente.
Questa opposizione è una conseguenza logica della difesa costituzionale, dato che in
essa non vi è alcuna previsione di questo tipo, anzi, vi è una specifica previsione
procedurale nell’ipotesi in cui si dovesse provvedere ad una qualsiasi modifica.
Questa forma procedurale è quella richiamata dall'art. 138 che recita testualmente:
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo
non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre
mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di
una Camera o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non
è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata da ciascuna
delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Al di là di questo aspetto specifico, si afferma , più in generale, che la nostra Carta
Costituzionale rappresenta il punto di arrivo delle concezioni ideali che promossero la
resistenza al regime fascista e che, all’interno dei 139 articoli dai quali è composta, vi si
ritrovano altri concetti di giustizia sociale, tutela delle libertà individuali ed una equilibrata
presenza di tutela dell’iniziativa privata senza ledere il principio solidaristico.
Oltre a questo, si dice, il meccanismo istituzionale disegnato e preordinato dalla
Carta esalta i principi democratici, regolando in maniera corretta i rapporti fra i poteri e
garantendo, quindi, ampia rappresentatività agli organi parlamentari.
Si afferma che certi principi, quali ad esempio quello stabilito dall’art. 45 - a
proposito della tutela della cooperazione - o quanto stabilito dall’art. 41- in base al quale
l’iniziativa privata viene riconosciuta libera purché non in contrasto con l’utilità sociale - ,
rappresentino un merito essenziale della nostra Carta.
Attraverso queste asserzioni i costituenti cercarono, quindi, di coniugare
l’accettazione di un sistema economico, che si preannunciava integrato con i sistemi
economici occidentali, basati su principi capitalistici, con una concezione più solidaristica,
se non addirittura anticapitalista, propria sia della dottrina sociale della Chiesa Cattolica
che dell’opposizione socialista e comunista.
Stato di diritto e Stato Laico
Lo Stato etico, dunque, viene concepito come entità che possiede un’anima ed un
pensiero proprio, al di sopra dei cittadini, i quali sono chiamati a contribuire, con le loro
forze, siano esse fisiche che economiche, al suo mantenimento, al fine di consentirgli di
raggiungere lo scopo per il quale esso esiste.
Uno scopo, un fine, che sembra sfuggire alla maggior parte di coloro che nello Stato
vivono e del quale sono, per certi aspetti, sudditi, ma del quale non possono che essere
partecipi.
All’interno di questa struttura, coloro che incarnano la missione statale, ne interpretano
il pensiero, ne coordinano le azioni, non possono che essere coloro che, al contrario della
maggioranza dei cittadini, in virtù di doti particolari, riescono ad immedesimarsi con esso, a
diventare un tutt’uno con lo spirito dello Stato, in definitiva, persone che appartengono ad
una ristretta élite di
23
inevitabilmente posti al di sopra di tutti gli altri.
Come potrebbe, altrimenti, esprimersi lo spirito dello Stato, se non attraverso dei
qualificati esegeti, dei fedeli interpreti, selezionati non già attraverso metodi di selezione
democratica, bensì con la selezione e la cooptazione dei migliori da parte dei migliori?
Per quanto tutto questo possa apparire, a prima vista, del tutto paradossale, lontano
dalla struttura politica disegnata dalla nostra Costituzione, in realtà, come i fatti degli
ultimi cinquant’anni dimostrano, proprio questo è avvenuto e proprio su questo si regge il
sistema politico italiano.
Se solo ripensiamo alle segrete ed occulte vicende che avvengono all’interno delle
stanze chiuse delle segreterie dei partiti, con l’incrociarsi di lotte sotterranee per la
conquista dei gangli vitali dei partiti, delle prebende e degli ostracismi con i quali si
premiano o si penalizzano vincitori e vinti delle cordate politiche, si può capire che la
democrazia, in effetti, non abita qui.
Quali possibilità di controllo democratico può esercitare, oggi, il singolo cittadino, l’elettore
che non può influire sulla scelta dei candidati, che non può concorrere alla formazione della
linea politica del proprio partito d’elezione, neppure iscrivendosi a questo?
23
letteralmente: Belli e buoni, come definivano gli antichi greci coloro che erano gli aristocratici, i migliori.
Già nel 1300 Marsilio da Padova scriveva che
" Noi diciamo che il legislatore, ovvero la causa effettiva, prima e
propria della legge, è il Popolo, ossia l'universalità dei cittadini o, almeno, la
maggioranza di essi"
24
.
Se si pensa che questo sia vero, si comprende subito quale abisso separi lo Stato di
Diritto dallo Stato Etico, perché nel primo è il cittadino la pietra base, il principio
fondante dello stato stesso, non già un semplice orpello, il mero esecutore di una volontà
aliena che gli si sovrappone e che, in alcuni casi, gli si oppone.
Nello Stato di diritto, tutti, a partire dall’organizzazione statale, sono sottoposti
all’osservanza delle leggi e, quest’ultime, vengono emanate da rappresentanti del popolo,
in nome e per conto del popolo, al servizio del popolo.
Uno Stato di diritto non si pone come fine, non persegue il raggiungimento di ideali,
di unificare nazioni, obbedire a precetti divini.
Esso, più semplicemente, tenta di assolvere a quello che ritiene un preciso dovere,
garantire l'efficienza della macchina dello stato; efficienza necessaria soprattutto per
garantire veri servizi e, quindi, veri spazi di democrazia.
Una funzione, dunque, di pura amministrazione di quello che è l’unico patrimonio
collettivo, il benessere e la ricchezza dei singoli cittadini, la soddisfazione delle loro
richieste legittime, nel rispetto della volontà della maggioranza e della tutela delle tante
minoranze, sociali, culturali, religiose che in esso si trovano a convivere.
Dunque, non dovendo perseguire obiettivi sovrannaturali, lo stato laico non ha
bisogno di faraoniche burocrazie autoriproducentesi, di tecnostrutture spersonalizzate; ha,
piuttosto, la necessità di una struttura semplice e snella ,allo scopo di avvicinare sempre di
più lo stato al cittadino.
Il regionalismo, nel caso italiano, poteva rispondere a questa esigenza, se solo non si
fosse scelta la strada della loro burocratizzazione, la ripetizione in ambito più ristretto,
delle inefficienze centrali.
24
Marsilio di Bonmatteo Mainardini, nato a Padova tra il 1275 ed il 1280, morto tra la fine del 1342 ed i primi
mesi del 1343, autore del Defensor Pacis, la maggiore opera di teoria politica scritta nel Medioevo,
affondando le proprie radici nell’esperienza dei Comuni ed affermando la parità dei cittadini, senza distinzione
di censo e status.
Se alle Regioni, cosa che non è stata fatta fino ad oggi, si affideranno molte delle
competenze che, attualmente, sono prerogativa dello stato, lasciando ad esso una funzione
di coordinamento e composizione di eventuali controversie su questioni ambientali o di
utilizzo di risorse comuni (vedi fiumi, laghi, strade), si potrà cominciare a parlare di vera
nuova democrazia.
In questa ottica, la democrazia dovrà essere sempre di più di base; il cittadino-
elettore dovrà essere chiamato a decidere direttamente su chi, ad esempio, dovrà gestire le
strutture sanitarie locali, chi sarà il Provveditore agli studi locali, chi dovrà gestire la
polizia comunale, e così via.
Progressivamente, così operando, si prosciugherebbero i mille rivoli che portano
acqua al fiume dell’oligarchia partitocratica, restituendo dignità ai cittadini, finalmente
liberi di scegliere e di sbagliare, ma con la certezza di correre pochi rischi, potendo
rimediare dopo pochi anni con una nuova tornata elettorale.
Per quanto riguarda la gestione dello Stato, ovverosia l'amministrazione di quanto di
residuale spetta all'ente centrale (difesa, esteri, interni, pubblica istruzione, finanza
pubblica - ovverosia gestione delle entrate e delle spese -) al fine di garantire efficienza a
questa gestione, si tratterà di valutare, in un’armonica ridefinizione della forma di stato e di
governo, quale struttura dare al sistema politico istituzionale italiano, scegliendo fra i tanti
modelli esistenti, dal parlamentarismo puro al presidenzialismo nordmericano.
Sicuramente, dato che nessuno può essere legittimato a rappresentare l’idea dello
Stato, la burocrazia statale dovrebbe subire una profonda modifica, riportando il Governo
alla sua funzione primaria, quella di responsabile della Pubblica Amministrazione.
Così i Direttori Generali dei Ministeri dovrebbero essere nominati dal governo, per
coerente gestione amministrativa e restare in carica per la durata del mandato governativo.
Il parlamento potrebbe benissimo essere monocamerale, eletto con metodo
uninominale ad un turno unico, in presenza di una normativa elettorale che imponga lo
svolgimento, con metodo predefinito ed obbligatorio, di elezioni primarie.
Dovrebbero essere eletti con metodo proporzionale, invece, i membri degli alti
organi di controllo, come ad esempio la Corte Costituzionale.
Stesso criterio potrebbe essere definito per l'elezione del presidente delle Regioni,
lasciandole libere di definire i criteri per l'elezione dei consigli regionali.
Insomma, applicando il principio caro all’ex ministro delle Finanze, l’onorevole
Tremonti, passando dal complesso al semplice, recuperando lo spirito e l’originario
compito che la concezione dello Stato di diritto affida ai governanti ed ai legislatori, l’Italia
e molte altre repubbliche, europee e non, potrebbero diventare delle vere democrazie.
Una Rivoluzione Copernicana che si affermerebbe qualora passasse il principio, già
prospettato, di una diffusione della democrazia, rendendo eleggibili molte delle cariche
che, oggi, sono affidate ai patteggiamenti fra i partiti o per iter burocratico.
Pensiamo all'elezione di un Direttore sanitario, responsabile della gestione
amministrativa e della politica sanitaria di un Comune (Area Metropolitana) o di un
Provveditore agli Studi.
Al minor tasso di clientelismo ed alla maggiore trasparenza ed efficienza nella
gestione delle risorse che potremmo avere eliminando le Provincie, i Coreco, gli organi
di controllo statali sulle regioni, i Prefetti.
Al fiorire di nuove professionalità, opportunità e mobilità territoriale, circolazione di
idee, culture ed esperienze professionali con la nascita di professionisti non più legati alle
logiche clientelari bensì alla necessità di ben operare per poter essere eletti.
Ad esempio, un Provveditore agli studi, il mandato del quale durasse 3 anni
rinnovabile al massimo per altri 3, dovrebbe ben operare perché solo così potrebbe
sperare di essere eletto in un altro Comune; lo stesso dicasi per un Dirigente
sanitario.
Periodi brevi, per impedire il radicarsi di clientele, ma sufficientemente lunghi per
impostare politiche scolastiche e sanitarie.
In quest'ottica di decentramento democratico e di reale coinvolgimento e
partecipazione dei cittadini, la paura di una figura forte, quella del Presidente, verrebbe a
perdere consistenza.
Se poi pensiamo ad organi di controllo eletti con il metodo proporzionale, con un
adeguato sistema di contrappesi, potremmo cominciare a pensare e sperare di vedere la
fine di un lungo tunnel nel quale, oggi, rischiamo tutti di morire soffocati.
I Diritti Fiscali dei Cittadini
Nell’ambito di questa rivoluzione copernicana, il cittadino si troverebbe, finalmente,
ad essere il vero motore, il fulcro dello Stato.
Non più, quindi, soggetto passivo, mezzo attraverso il quale si esprime lo spirito
dello Stato, ma causa prima di ogni azione statale.
Sicuramente si tratterebbe del ritorno all’antico, alle concezione democratiche dei
primordi, al contratto sociale di J.J Rousseau, a Montesquieu
25
, fino ad Hobbes e Smith.
A chi ritenga ciò utopistico o contrario ai proclamati principi di solidarietà e di stato
sociale, tanto cari a parte delle dottrina economica e politica contemporanea, si dovrà
ricordare che, basandosi su questi principi, sono sorte le grandi democrazie moderne, con
la loro negazione si è dato vita ai mostri hitleriani, staliniani ed alle teocrazie
fondamentaliste.
In questo contesto di riappropriazione della sovranità da parte del popolo, che senso
avrebbe, ad esempio, mantenere i limiti imposti dall’attuale Costituzione ai diritti
referendari?
Ricordiamo che, a norma del comma 2 dell’articolo 75 della Costituzione, non si
possono richiedere referendum in materia di leggi tributarie e di bilancio né per
l’autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
In pratica, i cittadini sono limitati nella loro capacità di esprimersi su due materie
specifiche, quelle tributarie e quelle relative alla politica estera.
La prima limitazione poggia su di un preciso presupposto, che i cittadini siano tutti
potenzialmente contrari a contribuire, attraverso la fiscalità, al mantenimento dello Stato.
Questa impostazione negativa, rende palese la diffidenza che permea il mondo
politico italiano nei confronti dei cittadini; da anni, sistematicamente, tutti i politici hanno
bacchettato il popolo italiano, accusandolo di essere, nella propria maggioranza produttiva,
un assieme di evasori fiscali.
25
Nel suo De L’esprit des lois, Montesquier esprime il concetto di reddito dello Stato come parte del reddito
privato del quale i cittadini si privano per poter godere, con sicurezza, del rimanente.
Questa accusa serviva, in pratica, a giustificare un regime fiscale dei più terroristi
che mai si siano visti, almeno da quando sono cadute le monarchie assolute e si è
sviluppato il principio dello Stato di diritto.
In nessun’altra nazione del mondo occidentale, infatti, il cittadino-contribuente è
obbligato al rispetto di regole ed adempimenti come in Italia, oltretutto senza alcuna
certezza e con pesanti sanzioni per banali errori anche solo di carattere formale.
Questa diffidenza trova la propria radice proprio nella nostra Carta, la quale,
rifiutando il diritto dei cittadini di esprimersi nei confronti delle leggi fiscali, sceglie una
filosofia di finanza pubblica molto simile a quella delle monarchie pre Rivoluzione
Francese.
Eppure, l’articolo 81, all’ultimo comma, recita che “ Ogni altra legge (al di fuori
della legge finanziaria N.d.R.) che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi
per farvi fronte”
Riecheggiando, così, quanto scritto da Wicksell
26
, il quale, illustrando il principio
della volontarietà dell’approvazione delle imposte, scrisse che
“L’attuazione pratica di ciò che vorrei chiamare il principio della
volontarietà e dell’unanimità dell’approvazione delle imposte richiede
soprattutto che non venga mai votata una spesa senza che
contemporaneamente si siano decisi i mezzi necessari per la sua copertura
27
”
Ancora, l’impostazione dell’articolo 53, al primo comma, recita che “ Tutti sono
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”,
ricalcando quanto scritto da Smith, ovverosia che
“ i sudditi di ogni Stato dovrebbero contribuire a mantenere il Governo,
in proporzione quanto più possibile stretta alle rispettive capacità: ossia in
proporzione al reddito di cui rispettivamente godono sotto la protezione dello
Stato”.
Eppure, nonostante i richiami palesi a concezioni di economia classica, il fatto stesso
che si statuisca, a livello costituzionale, che il sistema tributario debba essere informato a
criteri di progressività
28
, che si preveda l’utilizzo dello strumento dell’esproprio
29
, della
26
Knut Wicksell, nato a Stoccolma il 20 dicembre del 1851 e morto il 3 maggio 1926 fu economista di grande
valore e prestigio.
27
Knut Wicksell “Intorno a un nuovo principio di giusta tassazione” in “Teorie della Finanza Pubblica”.a cura di
Franco Volpi, Franco Angeli Editore, Milano 1975, pagg. 134 e seg.
28
articolo 53 2 comma
limitazione, per legge, ai diritti di successione consentendo allo Stato di poter vantare
diritti sugli stessi
30
ed altre limitazioni ai principi di proprietà e di libertà d’impresa, ci
induce a riflettere sulla reale matrice culturale sottostante alla Carta.
Una matrice che si evidenzia proprio nel momento in cui, paradossalmente, la nostra
Carta cerca di presentarsi come tesa a tutela i diritti dei cittadini, attraverso lo strumento
referendario.
Proprio il fatto che venga negata la possibilità di sottoporre a referendum le leggi
tributarie ci dice quanto essa sia lontana dalla concezione di democrazia economica.
Il principio di volontarietà e d’unanimità delle imposte, infatti rappresenta la chiave
di volta, la cartina di tornasole del carattere di democrazia liberale o meno di una Carta
Costituzionale.
Secondo tale principio, rivoluzionario nella sua espressa semplicità, partendo dal
presupposto che, essendo l’attività dello Stato riconosciuta come di utilità generale, dunque
dovendosi confrontare l’utilità attesa, con il necessario sacrificio richiesto ai singoli
cittadini, si può sempre giungere a trovare una ripartizione dei costi
“tale da far apparire a tutti i partiti...come indubbiamente conveniente e
da farla approvare all’unanimità. Se ciò con è possibile in alcun modo, allora
c’è la dimostrazione a posteriori, anzi l’unica dimostrazione possibile, che
l’attività pubblica in questione porterebbe alla collettività solo un utile non
corrispondente al sacrificio necessario per realizzarla e quindi deve essere
razionalmente respinta.
31
Secondo tale impostazione, proprio la volontaria accettazione dell’imposizione,
strettamente correlata con la convinzione che il gettito di questa vada a finanziare opere
precise e generalmente accettate, farebbe si che non mancassero mai i mezzi per la
realizzazione di tali opere.
Esattamente il contrario di quanto si sta facendo in Italia in campo fiscale, dove si ha
una pressione fiscale elevata e servizi non all’altezza di quanto il cittadino è chiamato a
contribuire.
Situazione che, di fatto, legittima il ricorso all’evasione fiscale, non percepita come
atteggiamento antisociale, bensì, quasi, come legittima difesa contro un apparato
29
articolo 43
30
articolo 42 ultimo comma
31
Knut Wicksell op.cit.
burocratico rapace, esattamente come veniva percepito dai contadini che nascondevano
grano ed animali per difenderli dalle razzie degli ufficiali e dagli sgherri dei sovrani e
feudatari medioevali
32
.
Portando a termine l’auspicata rivoluzione copernicana, passando dal complesso al
semplice, consentendo ai cittadini un effettivo controllo sulle spese dello Stato, attraverso
un rafforzamento delle autonomie locali (regioni e comuni), sicuramente sarebbe molto più
agevole di quanto lo sia oggi rendere effettivi questi principi di democrazia economica.
Non è qui il caso di approfondire le teorie economiche che si possono basare sul
principio della volontaria accettazione, sicuramente, comunque, appare evidente che la
previsione costituzionale tesa a negare la possibilità, ai cittadini, di intervenire
direttamente, su questioni di bilancio e fiscali, pone il nostro sistema tributario e di finanza
pubblica al di fuori di tale previsione.
Il fatto che gli elettori non possano influire su decisioni di questa importanza,
attraverso le quali si decide della vita di tutti i cittadini, basta a farci comprendere la
struttura fortemente oligarchica, elitaria ed etica della nostra attuale Costituzione.
32
Secondo illustri opinionisti, politici e sindacalisti, l’Italia sarebbe un paradiso per gli evasori e tali sarebbero,
secondo questa linea di illuminato pensiero, solo ed esclusivamente imprenditori, artigiani, commercianti e
liberi professionisti in genere.
Virtuosi forzati del fisco sarebbero, sempre secondo questi illuminati, i soli lavoratori dipendenti, in virtù del
meccanismo delle trattenute obbligatorie sulle retribuzioni.
Come molte volte accade, la realtà è ben più complessa della sua rappresentazione schematica ed
ideologica.
Se sicuramente si nascondo ampi spazi di evasione fra queste categorie, non si può dire che ne sia immune
almeno una buona parte dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati.
Troppo diffusa, infatti, appare la pratica del cosiddetto doppio lavoro, consistente nello svolgere un lavoro
parallelo a quello ufficiale, rigorosamente “al nero”, così vediamo operai comunali che si improvvisano
giardinieri privati, operai meccanici che imbiancano o si improvvisano idraulici, insegnanti che danno
ripetizioni e così via.
Per non dire, poi, che chiunque si trovi nella condizione di acquistare un immobile prova l’irresistibile
tentazione di dichiarare un minor imponibile per risparmiare sull’imposta di Registro o sull’IVA o, se dovuta,
sull’INVIM.
La complicata impostazione burocratica italiana, poi, rende inevitabile che una serie di piccoli lavori domestici,
come ad esempio l’attività di baby-sitter, sia svolta regolarmene in nero, anche perché nessuna possibilità di
detrazione viene concessa a chi tale spesa deve sostenere, dovendo lavorare o non potendo contare su
famiglie estese.
Il tutto, ovviamente, alla faccia dei dettati costituzionali e della tutela della famiglia!
Questi commenti sono riportati nel suo libro “Come si Manda in rovina un paese” (ed. Rizzoli 1995).
I limiti della Costituzione
Prima di analizzare in dettaglio alcuni aspetti particolarmente significativi della
nostra Carta fondamentale, preme riportare alcuni commenti di Sergio Ricossa, scritti in
tempo reale, dato che egli, allora studente, fu testimone attento ed accorto dei lavori della
Costituente. Scriveva nel suo diario nel 1948:
Come si fa a prendere sul serio una costituzione che esordisce: ‘L’Italia
è una Repubblica fondata sul lavoro'? Giustamente Arturo Labriola, che ha
letto Marx, si è rifiutato di votare l’articolo. Il lavoro, se non è sfruttamento, è
pena, a parte i pochi privilegiati, che lavorano per il piacere di lavorare.
L’esaltazione del lavoro duro è solo di una certa borghesia, per lo più
cristiana. Marx e Keynes volevano la fine dell'obbligo del lavoro e l'inizio
della libertà, del lavoro puramente spontaneo.
La sinistra chiese un articolo ancora più stupido: 'L'Italia è una
repubblica di lavoratori.”
Toglieva la cittadinanza a bambini, vecchi e benestanti
33
.
Proprio su questo aspetto, Piero Calamandrei, nell’intervento sopra citato, affermava:
“...dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare una
scuola a tutti. Dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo
sarà raggiunto si potrà veramente dire che la formula contenuta nell’articolo 1
.... corrisponderà alla realtà.
Perché fino a che non c’è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e
di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da
uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro,
ma non si potrà chiamare neanche democrazia”
Sicuramente un intervento apprezzabile, e tale sarebbe se solo questo sottendesse
l’articolo 1; in realtà, inserito nel contesto globale della Carta, esso richiama una ben
diversa impostazione.
Viene in mente, infatti, l’articolo 1 della Costituzione della ex URSS, approvata nel
testo definitivo dall’VIII Congresso dei Soviet del 1937, il quale recita: “La Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche, è uno stato socialista di operai e contadini...”
33
Sergio Ricossa “Come si manda in rovina un paese” Rizzoli 1995 , pag.19
Ancora riecheggiano, alla mente, le seguenti parole:
“Il lavoro con cui l’uomo vince la natura e crea il mondo umano” è
inteso come strumento di elevazione, creatore di umana dignità, via alla
morale, “valore essenziale”.
L’individuo, uomo, cittadino, lavoratore, in una sempre più concreta
qualificazione storica, viene non già annullato bensì moltiplicato nello stato
dei cittadini lavoratori”
Quanto sopra non è la prosecuzione della costituzione sovietica, né un discorso
illustrativo della Costituzione italiana, neppure un ricordo di quel “Il lavoro rende liberi”,
tragico epitaffio per i milioni di innocenti sacrificati nei lager nazisti, ma, più
semplicemente, quanto compare nell’Enciclopedia Treccani, sempre a proposito del
sistema corporativo, e le parole fra virgolette sono di Benito Mussolini, che per questa curò
le pagine dedicate all’illustrazione della dottrina del fascismo
34
Se, a ciò, aggiungiamo quanto sopra ricordato a proposito dell’articolo 4 della
nostra Costituzione, si comprende che il quadro d’insieme che si vien delineando si
inserisce perfettamente in un modello culturale tipico degli anni trenta.
Da una parte, infatti, il mito di Stakanov, il minatore russo che, nel 1935, divenne
un eroe nazionale dell’Unione Sovietica per essere riuscito ad estrarre più carbone di
quanto fossero riusciti a fare altri, dall’altra l’esempio dato da Benito Mussolini, ritratto
dall’agiografia ufficiale mentre, a torso nudo, partecipa alla raccolta del grano.
Insomma, una retorica del lavoro tipica della cultura socialista, dove si afferma che
“chi non lavora non mangia” e dove l’unico lavoro concepito è quello dell’operaio e del
contadino, senza alcuna stima per quello imprenditoriale ed intellettuale, concepito come
sfruttamento l’uno e parassitario l’altro.
Ricossa proseguiva, nel 1949, con la seguente chiosa:
La costituzione italiana ammette tutto, proclama che l'iniziativa privata è
libera, ma aggiunge che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale.
Poiché l'utilità sociale è ciò che vogliono i partiti al potere, l’iniziativa
privata è costituzionalmente fottuta se al governo vanno i comunisti.
Quesito: a che servono le costituzioni?
34
Enciclopedia Italiana, edita dall’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani vol. XXXII
pag.619 a cura di F.Battaglia e vol. XIV pag. 847 e segg.
Sintesi della morale capitalistica: chi ha, è. Chi non ha, hai. Ma il bello
del capitalismo è proprio quando consente libertà avventurose, picaresche, da
gioco d'azzardo.
Le libertà della Fortuna.
Il barbone che diventa miliardario e il miliardario che diventa barbone.
Il palazzo dorato, che alla fine crollerà e la soffitta bohème.Il meglio del
capitalismo sono i suoi vizi.
35
ed ancora:
Prolusione di Giuseppe Maranini all'Università di Firenze.
Mi insegna due cose. La prima è che non basta saper leggere, si rimane
analfabeti finché non si contrae il vizio di leggere.
La seconda, è che l'Italia si avvia ad essere non una democrazia, bensì
una partitocrazia.
Poscritto: Da lui sentii per la prima volta la parola 'partitocrazia', che
diverrà un luogo comune. Ora mi è chiaro che il seme della partitocrazia era
nella costituzione. La massa dei costituenti volle una 'democrazia dei partiti' ,
che implicava lottizzare le risorse e il potere politico. niente governabilità del
Paese senza coalizione di partiti cementate dall'antifascismo.
La Dc vinse le elezioni del 1948, non vinse la possibilità di governare da
sola, nemmeno per un po' di tempo. poche le scappatoie permesse dalla
costituzione: per esempio, il referendum popolare abrogativo, che infatti i
partiti odiano.
36
Dunque non tutto è così perfetto come vorrebbero gli apologhi costituzionali; alcune
crepe nell’impianto generale della Carta sono emerse con il tempo, lasciando intravedere,
dietro una facciata dall’apparenza perfetta, una grande quantità di lati oscuri, impalcature
mal disposte, strutture portanti mal costruite.
Di fronte a simili obiezioni, di solito gli affezionati costituzionalisti ribattono con un
secco: “ La colpa non è della nostra Costituzione, ma dei nostri politici: la Carta è rimasta
per larga parte inattuata”.
35
ibidem pag. 21
36
ibidem pag. 23
Ma può dirsi valida una Carta Costituzionale che si presta e consente tali
inadempienze?
Soprattutto, è ancora valida una Costituzione che riporta, in maniera così vistosa, i
segni di una sedimentazione di concezioni illiberali dello stato, siano esse mutuate dalla
dottrina fascista, comunista o cattolica?
Una Costituzione che, oltretutto, vive di proprie contraddizioni, palesi
anacronismi, poco comprensibili distorsioni.
Ricordiamo che, a distanza di cinquant’anni, una Costituzione che afferma la
responsabilità soggettiva e non oggettiva in campo penale, lascia sopravvivere una
norma, la XIII disposizione transitoria e finale, la quale priva ab aeterno dei diritti civili
tutti i membri ed i discendenti di Casa Savoia
37
.
Cosa sarebbe successo se, come rischiò di accadere, il referendum istituzionale
avesse avuto un esito favorevole alla Monarchia?
Cosa si direbbe di una norma che, al contrario dell’attuale, avesse previsto l’esilio
per i repubblicani proponenti il referendum e per i loro figli?
Sicuramente la Monarchia aveva grosse responsabilità nell’avventura fascista, prima,
e bellica successivamente; ma questo non giustificava l’esilio eterno per tutti i componenti
la famiglia reale, la loro incapacità elettorale, dato che tale sanzione poteva benissimo
colpire il Re direttamente coinvolto, ma non i suoi figli.
Almeno così vorrebbe la concezione laica, repubblicana dello Stato di diritto!
Ma ancora, mentre l’articolo 3 proclama l’uguaglianza di tutti i cittadini “senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali” e l’articolo 8, al primo comma, proclama che “tutte le confessioni
religiose sono egualmente libere davanti alla legge”, l’articolo 7 concede alla religione
cattolica uno status privilegiato.
Infatti, dopo un pleonastico riconoscimento del fatto che “lo Stato e la Chiesa
cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”, concede ai patti
37
Recita la XIII disposizione:
“i membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche
elettive.
Agli ex re di Casa Savoia e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio
nazionale.
I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti
maschi, sono avocati allo Stato.
Lateranensi, firmati da Mussolini nel 1929, una valenza costituzionale, affermando che i
rapporti fra Stato e Chiesa sono regolati da questi e che loro eventuali modifiche non
richiedono un procedimento di revisione costituzionale, purché siano accettate dalle due
parti.
Un modo per affermare che, di fatto, i rapporti fra Stato e Chiesa sono
costituzionalmente tutelati, dato che solo il reciproco accordo può evitare il ricorso alle
necessarie revisioni costituzionali.
Per rimediare, al secondo comma del sopracitato articolo 8, sottolinea il fatto che le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i loro
statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.”
In definitiva, nella prospettiva di una società italiana improntata ad una sempre
maggiore apertura agli interscambi culturali, sociali ed umani, in rapporto ai sempre più
massicci flussi migratori, l’articolo 7 e lo stesso articolo 8 rappresentano due ostacoli
non indifferenti all’equilibrato sviluppo di una società multietnica, multiraziale e,
soprattutto, multireligiosa.
A riequilibrare tale scompenso, non valgono le previsioni dell’articolo 19
38
, relativo
alla libertà di professione della fede e l’articolo 20, secondo il quale “Il carattere
ecclesiastico e il fine religioso o di culto d’una associazione od istituzione non possono
essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”
Se, infatti, occorre tenere conto della tradizione culturale italiana che affonda le
proprie radici in quella cattolica, è necessario ricordare che non spetta allo Stato tutelare
questa, ma semplicemente far sì che essa, come altre tradizioni, possano armonicamente
convivere e prosperare.
Istituire meccanismi di regolamentazioni soggettivi, ad personam, in virtù dei quali lo
stato, attraverso patti o accordi, concede o nega privilegi o parificazioni, rappresenta la via
I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali su beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono
nulli.
38
Articolo 19 “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si
tratti di riti contrari al buon costume”
Resta fuori dalla previsione costituzionale la definizione di ciò che è buon costume, formula estremamente
vaga e che potrebbe valere, ad esempio, per impedire battesimi pubblici di certe religioni di matrice gnostica,
con immersione in acqua nudi o per altri riti.
Come sempre, la nostra Costituzione si preoccupa di tutelare sempre un certo tipo di cultura ed un certo tipo
di religione, pur dando l’impressione di essere libera e democratica.
principale per l’istituzione di uno stato potenzialmente confessionale o, altrettanto
potenzialmente, antireligioso.
Se non esistessero, nelle attuali articolazioni, né l’articolo 7 né l’articolo 8, ma in
aggiunta al primo comma dell’articolo 3 fosse stato aggiunto, semplicemente che “tutte le
confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”, il costituente avrebbe
compiuto un passo avanti non indifferente.
Essendo tutte uguali alla legge, non sarebbe stato necessario fare accordi
separati con ogni confessione religiosa, essendo sufficiente una regolamentazione
generale.
Così, ad esempio, nell’assegnazione dell’otto per mille, i cittadini non si
troverebbero più a dover operare una scelta limitata, ma potrebbero scegliere liberamente
la chiesa o il movimento religioso al quale far confluire questo finanziamento.
Ancora, la norma che regola la deducibilità fiscale per i contributi al sostentamento
del clero avrebbe automaticamente valore generale, per tutte le confessioni.
Né si porrebbe il problema dell’ora di religione, con le immancabili polemiche e
discriminazioni fra chi può restare in aula a seguire la lezione di religione cattolica e chi,
non essendo cattolico, si trova a doverla abbandonare senza poter seguire, ad esempio,
un’ora di religione buddista, mussulmana o induista.
Insomma, anche considerando l’aspetto delle libertà fondamentali del cittadino, fra le
quali la libertà di religione rappresenta una delle principali, la nostra Carta appare
lacunosa, insensibile, sostanzialmente e al di là delle proclamazioni, alla tutela delle
minoranze e, potenzialmente, foriera di notevoli conflitti di carattere religioso..
Infatti, rimandando alla legge ordinaria o ad un rapporto contrattualistico ad hoc fra
Stato e Confessioni, consente, potenzialmente, il sorgere di rapporti preferenziali a favore
di una di queste.
Il richiamo, generico, che fa l’articolo 19 al concetto di buon costume rappresenta
una potenziale mina vagante proprio per tutte le religioni, a partire, paradossalmente,
proprio da quella cattolica.
Teniamo conto del fatto che vi sarà un sempre maggiore afflusso di extracomunitari,
la maggior parte dei quali di religione mussulmana, che si troveranno appoggiati,
corteggiati e coccolati da coloro che, in base ad un puro calcolo di egoismo elettoralistico
ed utilitaristico nonché di miopia, vedono nel fondamentalismo islamico una barriera
contro il cosiddetto imperialismo occidentale e la cultura borghese, come fa tanta parte
dell’intellighentia di sinistra.
Questa situazione, progressivamente, anche in virtù di un andamento demografico
a forbice, con il calo delle nascite degli italiani del centro-nord ed una maggiore
prolificità degli extracomunitari, potrebbe portare l’Italia ad essere popolata da una
maggioranza di fede islamica.
Se così fosse, in virtù del generico richiamo al concetto di “buon costume”, quello
stesso che ha consentito a certi sindaci nostrani, in cerca di facile pubblicità estiva, di
inventarsi le cose più strane, come le ordinanze anti-brutte
39
, se si addivenisse nella
convinzione che, per la maggioranza della popolazione, il fatto che le donne non indossino
lo Chador rappresenti un’offesa a questo buon costume, non si potrebbe giungere a
dichiarare fuori legge quelle religioni che non prevedano tale obbligo?
Se dovesse essere applicato questo principio in un contesto islamico, chi
garantirebbe i cattolici da eventuali sanzioni per il fatto, ad esempio, che durante il
rito della Santa Messa il sacerdote beve il vino, simbolo del sangue del Cristo, poiché
è noto che per i mussulmani tale assunzione rappresenta un divieto assoluto?
Tale assunzione non potrebbe, a ragione, essere giudicato contrario al buon costume?
Se riusciamo a guardare le cose da un punto di vista diverso, ponendoci dall’altra
parte, da quella che oggi è minoranza, ben possiamo comprendere il grande limite che si
nasconde in questi articoli costituzionali, i quali, quando vennero scritti, certo non si
potevano porre tali problematiche, dato che allora l’Italia era una nazione di emigranti e
non di emigrati e le grandi masse diseredate non bussavano certo alle nostre porte.
Ma oggi così è, ed è necessario riflettere e, per quanto possibile, prevenire.
39
Ricordiamo, solo per inciso, che alcuni comuni liguri hanno emanato ordinanze nelle quali si proibiva il
passeggio in bikini alle donne “Brutte”, arrivando addirittura ad istituire una commissione per la definizione dei
criteri di “Donna Bella”.
Per non parlare dei blitz anti-topless e di altre amenità, fino ai divieti assurdi di fare castelli di sabbia in
spiaggia, di sostare la notte in riva a l mare eccetera eccetera, tanto per dire che, se lasciamo i nostri
legislatori liberi di legiferare, sono in grado di partorire qualsiasi amenità, più o meno dannosa.
Per una nuova costituzione
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Per una nuova costituzione

  • 1.
  • 2. N NOTE NUOVA EDIZIONE IN E-BOOK Si è ritenuto utile NON apportare alcuna modifica alla versione originale, per sottolineare come, dopo oltre 20 anni, la situazione politica ed istituzionale non è cambiata molto. Sicuramente sono cambiati i protagonisti, ma molte criticità che si evidenziavano oltre 20 anni fa, che dovevano portare alla nascita della Seconda Repubblica, sono ancora lì, irrisolte. Così, abbiamo ancora un sistema di partiti senza regolamentazione democratica, a parte alcuni tentativi di selezione dei candidati con sistemi vicini alle primarie, un sistema di sindacatocrazia che, ancora, ingessa il sistema delle Relazioni Industriali, un problema legato al rapporto Magistratura Politica che lascia invariato il ruolo di Tribunale delle Virtù che si sono attribuiti molti Pubblici Ministeri. Ora abbiamo, però, una nuova Riforma della Costituzione che, seppur perfettibile, sicuramente va nella direzione di una semplificazione e di una Democrazia Decidente. C’è solo da augurarsi che il referendum previsto per il 4 dicembre 2016 confermi la riforma, che, come punto di partenza, dovrà, successivamente, dipanare i nodi irrisolti, a partire da quella riforma della Giustizia che rappresenta, da decenni, una anomalia tutta italiana. Altopascio, 19 novembre 2016
  • 3.
  • 4. Premessa ........................................................................................................................................................... 5 La Costituzione Italiana ................................................................................................................................... 10 Conservazione o evoluzione ? ......................................................................................................................... 21 Stato Etico e sistema corporativo.................................................................................................................... 24 Stato di diritto e Stato Laico ............................................................................................................................ 30 I Diritti Fiscali dei Cittadini............................................................................................................................... 34 I limiti della Costituzione ................................................................................................................................. 38 Un Regime Oligarchico .................................................................................................................................... 45 Partitocrazia..........ma non solo....................................................................................................................... 50 Sindacatocrazia e dintorni............................................................................................................................... 55 Le due Costituzioni .......................................................................................................................................... 62 Un sistema neocorporativo ............................................................................................................................. 67 Quale Costituzione? ........................................................................................................................................ 73 L’illusione del maggioritario ............................................................................................................................ 80 L’Illusione Referendaria................................................................................................................................... 87 L’illusione presidenzialista............................................................................................................................... 98 Il tempo stringe ............................................................................................................................................. 103
  • 5. Premessa L’aspro dibattito che ha animato, e tuttora anima, lo scenario politico italiano a partire dallo scioglimento delle camere e le successive elezioni del marzo del 1994, ha evidenziato, in tutta la sua urgenza, la questione della riforma istituzionale in Italia, sia nella forma di stato (federale o regionale) che nella forma di governo (presidenziale, semipresidenziale, parlamentare). Già nelle passate legislature si erano avvicendate ben due Commissioni bicamerali, una presieduta dall’On. Nilde Jotti e l’altra dall’On. Ciriaco De Mita, con lo scopo di studiare ed introdurre concrete modifiche alla struttura costituzionale. Tali tentativi sono falliti, non essendosi verificati i necessari presupposti per l’approvazione del Parlamento. Come avremo modo di vedere, dopo la bufera che si è abbattuta sui partiti politici italiani, con l’arresto e la condanna di alcuni personaggi di primo piano della Repubblica, molte voci si sono levate per reclamare la modifica costituzionale. Alcuni, come l’on. Umberto Bossi, leader della Lega Nord, puntando ad un sistema federale molto accentuato con posizioni molto vicine ad una vera e propria secessione, con la convocazione di un’assemblea provocatoriamente chiamata Parlamento del Nord. Altri, come l’on. Mariotto Segni, promotore di una campagna referendaria vincente, che ha consentito il passaggio da un sistema elettorale proporzionale ad uno maggioritario, puntando ad un sistema di regionalismo accentuato contemperato dall’elezione diretta del Premier. Altri ancora, come parte del cosiddetto Polo delle Libertà, cercando di imprimere una svolta presidenziale a tutta la struttura istituzionale. In questo panorama babeliano, i partiti politici oggi esistenti cercano di ritagliarsi un proprio spazio vitale, disposti a sacrificare i propri principi all’altare di mosse tattiche ed elettorali. Così, fra una battuta e l’altra, un insulto ed un altro, si buttano là proposte e controproposte, proclami di guerra e calumet di pace, alimentando quello che ormai, a buon ragione, viene definito il teatrino della politica italiana.
  • 6. Come i personaggi dell’avanspettacolo, i nostri politici si alternano sulla scena, ripetendo gag e battute ormai consunte, rubandosi a vicenda argomenti e proposte, alla ricerca di un applauso che, ormai, tarda a venire. Così, chi era per un sistema maggioritario, come la Lega Nord, sostiene il ritorno al proporzionale e chi era per il proporzionale, come Alleanza Nazionale, sostiene il maggioritario. Chi sosteneva il maggioritario, chiede ora il doppio turno, mentre chi non era né per l’uno né per l’altro... continua a tacere! Nella sua schizofrenia, la politica italiana vive di messaggi mediali, di pillole da trenta secondi, da battute alle porte degli ascensori o su palcoscenici con maghi, o davanti alle scollature procaci di soubrette e presentatrici televisive. Lustrini e paillettes allietano il teatrino, mentre, come ai tempi della Belle Époque, gli eventi precipitano. Ormai nessuno è più in grado di capire cosa può accadere, quale tendenza politica possa prevalere, con partiti di sinistra che candidano ex-missini e partiti di centro destra che, a loro volta, sostengono candidati ex- socialisti, come è accaduto nell’ottobre del 1995 a Napoli. A questo punto, per chi è sensibile alle problematiche istituzionali, tutto ciò non può che far corre brividi di freddo lungo la schiena. Ormai siamo all’estemporaneità totale, si contratta un decreto sulla, o meglio, contro l’immigrazione in cambio del sostegno ad una manovra finanziaria , il che, come diceva un noto magistrato, non “c’azzecca” niente! S'ipotizzano scambi di consensi fra doppioturnisti e presidenzialisti, premierati in cambio di Consigli di Amministrazione radiotelevisivi, siluramenti di ministri sgraditi con ostacoli alla realizzazione di progetti per i treni ad alta velocità. Insomma, se prima eravamo al mercato delle vacche dei voti e delle candidature, ormai siamo all’improvvisazione istituzionale totale. Dunque, che fare? Se riforma istituzionale deve essere (e deve!), è opportuno che sia realizzata con criteri di logicità, con approfondite analisi e meditate risposte politiche, non prima di aver ascoltato il parere del popolo sovrano con l’unico strumento democratico fino ad oggi conosciuto, ovverosia le elezioni!
  • 7. Nessuno, neppure gli eletti al Parlamento, può arrogarsi il diritto di costituirsi in corpo a se stante, a demiurgo di una Costituzione. Da queste considerazioni nascono le pagine che seguono, poco più di un modesto pamphlet, un istant book necessariamente conciso e, per propria natura, radicale nella critica e nella proposta. Ovviamente non vuole rappresentare, certo, una pietra miliare nella dottrina del diritto pubblico e costituzionale, ben altri possono farlo. L’unica cosa che cerca di fare, è suscitare, nei pochi lettori che avranno la voglia e la ventura di scorrerlo, curiosità e, possibilmente, la consapevolezza del fatto che, quando si trattano questioni costituzionali, nessuno è legittimato a cercare scorciatoie. Il processo di creazione di un modello istituzionale richiede pazienza, ricerca, onestà mentale e, soprattutto, idee chiare circa il modello di Stato che si vuole realizzare. Si tenterà di dimostrare, infatti, che la concezione ideologica che sottostà al modello di Stato progettato dalla nostra Costituzione non appartiene alla tradizione liberale e laica dello stato di diritto, quanto, piuttosto, a quella degli Stati etici, con ribaltamento della legittimazione; non è il cittadino che dà legittimità allo stato, ma è lo Stato che legittima o meno il cittadino-suddito. Anche la consapevolezza di questa impostazione di fondo è importante, non averla chiara può comportare scompensi e profonde frustrazioni nell’elettore, il quale richiede una cosa e, al contrario, si trova ad ottenerne un’altra. D’altra parte, sicuramente se fra gli scarsi lettori di questo libercolo vi saranno anime belle, plagiate dalla retorica costituzionalista, esaltatrice di una Costituzione “nata dalla Resistenza”, non mancheranno di scandalizzarsi, dato che si cercherà di comprendere le vere e profonde radici della nostra Carta, al di là di ogni tentativo di demagogica ricerca di beatificazione.. Eppure, se ricordiamo il discorso con il quale l’allora presidente del Consiglio, l’onorevole Amato, si congedò dall’incarico, non dovrebbe suonare offensivo per nessuno se si sono rintracciate le prove dello stretto legame culturale fra la concezione gentiliana dello stato e la previsione costituzionale. Amato affermò, in quell’occasione, davanti ai parlamentari che attendevano le sue dimissioni, che l’Italia vive, da settant’anni, all’ombra di un unico regime, il che sottolineava come, passato il ventennio fascista, il cinquantennio cosiddetto democratico di poco si fosse scostato da quello.
  • 8. Un’affermazione forte, che suscitò perplessità, ma alla quale nessuno si contrappose, forse perché non basta richiamarsi alla retorica resistenziale per negare ciò che, alla luce della disamina che seguirà, appare cosa non del tutto errata. L’altra finalità che questo scritto vuole perseguire è l’affermazione del diritto di ogni singolo cittadino, sia o meno istruito alla nobile arte della politica, di dire e, soprattutto, di pensare liberamente sull’assetto istituzionale che egli predilige. Nessuno può arrogarsi il diritto di interpretare le nostre volontà, i nostri desideri, le nostre speranze e le nostre volontà senza prima averci offerto la possibilità di esprimerci attraverso i meccanismi democraticamente sanciti, ovverosia attraverso le elezioni. Non dobbiamo lasciarci intimorire dai tanti politici che, come l’Azzeccagarbugli di manzoniana memoria, vorrebbero confonderci le idee con un po' di latinorum . La questione relativa alla forma costituzionale, sia che essa riguardi la forma di stato che quella del governo, non è cosa da addetti ai lavori, da sapienti chiusi in eburnee torri, intenti a leggere imperscrutabili disegni divini. Tutto questo riguarda noi, la nostra vita quotidiana, la nostra capacità di spesa e di risparmio. Perché si tratta di decidere chi e come deve prelevare i soldi dalle nostre tasche, attraverso quali meccanismi concedergli questo diritto, e, una volta prelevati, come devono essere spesi. Perché questa è la grande novità introdotto dalla concezione laica e liberale dello stato, l’affermazione dello Stato di diritto contrapposto allo Stato etico; nessuno può pretendere dal cittadino più di quanto quest’ultimo sia disposto a concedere, esprimendo questa volontà attraverso la scelta di propri rappresentanti i quali liberamente e rispondendo solo agli elettori, cercano di adoperarsi per soddisfare queste legittime attese. Se noi, cittadini italiani, siamo legittimati ed in grado di decidere da chi e come farci rappresentare, siamo consapevoli di ciò che vogliamo e di ciò che chiediamo. Non importa esprimersi con parole forbite o parlare politichese per avere titolo e diritto di affermare le nostre opinioni. Tutti noi, cittadini dello Stato italiano, non per concessione di alcuno, ma per nostro elementare diritto, siamo, in nuce, costituenti, perché solo da noi, non da altri, trae
  • 9. legittimità lo Stato e grazie a noi, ai nostri sacrifici, ai nostri risparmi ed alle tasse che noi paghiamo i potenti politici che, oggi, si arrogano il diritto di giudicarci possono vivere e, aggiungerei, vivere bene! Dunque, che nessuno si spaventi o pensi di non essere all’altezza o giudichi presunzione la scrittura di queste note; in uno stato libero si è tutti legittimati a scrivere di ciò che riguarda tutti, che poi lo si riesca a fare più o meno bene è un altro discorso. Comunque, ripeto, queste scarne notazioni vogliono solo ottenere un modesto risultato, suscitare la voglia, in altri, di uscire dalla vuota retorica e dalla demagogica difesa di una Costituzione inadeguata; se poi la si vuole difendere, lo si faccia pure, ma contrapponendo fatti a fatti, senza nascondersi dietro alla retorica della Costituzione “nata dalla Resistenza!
  • 10. La Costituzione Italiana La Costituzione italiana venne approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre del 1947 e promulgata il 27 dicembre dello stesso anno. L’approvazione e la promulgazione giunsero al termine di un lungo processo iniziato con il decreto del 25 giugno del 1944, il quale assicurava agli italiani, una volta liberato il territorio nazionale dalla presenza dell’occupante tedesco, il diritto di scegliere la forma istituzionale nonché di eleggere un’Assemblea Costituente per la definizione di nuovi rapporti politico-istituzionali. Il 2 giugno del 1946 gli italiani elessero l’Assemblea che avrebbe dovuto scrivere le nuove norme costituzionali, ovvero le basi, i pilastri sul quale erigere l’intero sistema politico-sociale nel quale si sarebbero dovuti riconoscere. Non è difficile individuare, nell’impianto generale tracciato dalla nostra Carta, il frutto delle paure e dei fantasmi che agitavano il mondo politico italiano, reduce da un periodo molto cupo, iniziato con l’avvento di Mussolini e terminato con la dura sconfitta militare. La principale preoccupazione che emerge è, sicuramente, quella di evitare, il più possibile, che un qualche organismo statale possa assumere un ruolo predominante. Emblematica, in questo senso, è la scelta compiuta a proposito del modello istituzionale, in particolare per quanto concerne la definizione del ruolo e dei metodi elettivi relativi alla figura del Capo dello Stato. Esclusa totalmente ogni ipotesi di Repubblica Presidenziale, il ruolo e la figura del Presidente della repubblica appare come un semplice notaio, una figura rappresentativa, un custode silente degli equilibri istituzionali, senza alcun potere reale 1 e, conseguentemente, alcuna responsabilità 2 . 1 gli articoli che riguardano il Presidente della Repubblica sono quelli che vanno dal numero 83 al numero 91. L’articolo 87 ne elenca le potestà. Dalla lettura di questo emerge chiaramente la sua funzione di “esecutore” notarile, infatti egli può, autonomamente, inviare messaggi alle Camere, conferire onorificenze e concedere la grazia, ma, per tutto il resto agisce in conseguenza dell’azione altrui. Così:  Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo  Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti  Indice i referendum  Nomina, nei casi previsti dalla legge, i funzionari dello Stato.  Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.
  • 11. Questa volontà di limitare il potere del massimo organo istituzionale appare evidente nel meccanismo definito per la sua elezione 3 . Esclusa, infatti, la possibilità di una investitura diretta da parte del corpo elettorale, attraverso l’elezione diretta, si è preferito il metodo indiretto, ovverosia l’investitura da parte del Parlamento alla carica di Capo di Stato. Per garantire un più marcato distacco da ogni ipotesi di investitura popolare, si è inteso allargare ulteriormente il numero dei soggetti al quale affidare la possibilità di concorrere all’elezione del Presidente. Infatti, oltre ai membri del Parlamento, vengono chiamati a concorrere all’elezione anche tre delegati per ogni regione, eletti in modo che venga comunque garantita la rappresentanza delle minoranze 4 . L’inserimento di questi elementi estranei al Parlamento avrebbe dovuto contribuire, nell’intenzione del costituente, ad annacquare ancora di più l’eventuale coloritura politica del Presidente, rendendolo tendenzialmente svincolato da legami politici troppo stretti. Al fine di accentuare tale caratteristica, si è prevista una durata in carica del Presidente maggiore di quella del Parlamento che lo ha eletto, dato che il Presidente resta in carica per sette anni 5 , mentre la legislatura dura, ordinariamente, cinque anni 6 , cosa che tende ad aumentare il distacco fra le maggioranze politiche e la massima carica dello Stato, proprio al fine di caratterizzarne l’indipendenza. Ad un Capo dello Stato trasformato, dunque, in notaio, corrisponde un Presidente del Consiglio dei Ministri di chiara estrazione parlamentare, dato che proprio dal Parlamento il Governo deve ricevere l’investitura per poter governare. Al di fuori di questo, resta la Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura ed il Comando delle Forze Armate, anche se resta ancora irrisolta la questione relativa all’effettivo comando delle Forze Armate in caso di guerra 2 L’articolo 90 recita testualmente: “ il Presidente della repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. 3 l’articolo 83 recita: Il presidente della repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. l’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. 4 Articolo 83 5 articolo 85 comma 1 6 articolo 60 comma 1.
  • 12. L’organo di massima garanzia costituzionale, dunque, appare il Parlamento, luogo di incontro di uomini che, nella previsione costituzionale, rappresentano la Nazione, esercitando la propria funzione senza vincolo di mandato 7 . Questa alta affermazione del principio di indipendenza del singolo deputato, trova un limite nella mancata previsione di metodi atti a garantire tale indipendenza e sovranità. In realtà, il fatto che venga costituzionalmente previsto un particolare ruolo per i partiti politici, chiamati a concorrere “con metodo democratico a determinare la politica nazionale 8 ” senza che, per questo, si preveda una regolamentazione democratica della loro organizzazione interna, fa si che, di fatto, i veri detentori del potere siano, proprio perché privi di ogni controllo e contrappeso, proprio i partiti politici. Così, a partire dalla data di promulgazione della nostra Carta costituzionale, per decenni il sistema istituzionale italiano si è retto grazie ai difficili equilibri creatisi fra partiti politici che, seppur ideologicamente contrapposti, si sono ritrovati uniti in un generale accordo di spartizione del potere reale, complice anche un sistema elettorale basato sul principio proporzionale, peraltro del tutto coerente con l’impianto costituzionale, inefficace per garantire l’efficienza ma ottimo per la sopravvivenza di individualità e particolarità non sempre legittime e trasparenti. Lo sfascio generalizzato provocato da questo sistema politico-elettorale, basato su un accordo trasversale che, di fatto, ha finito per unire la maggior parte dei partiti politici in un unico grande Partito Unico della Spesa Pubblica, ha finito per rendere palesi le crepe e le colpevoli inefficienze della struttura statale italiana. Applicando la previsione costituzionale contenute nel titolo III, relativo ai rapporti economici, in particolare quelle degli articoli 41 9 ,42 10 e 43 11 , si è conservato il sistema di 7 Articolo 67 8 Articolo 49 9 Articolo 41: L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 10 articolo 42 La proprietà è pubblica o privata.I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. 11 Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o categorie di imprese, che si riferiscano a
  • 13. economia pubblica iniziata dal regime fascista, dando ad esso impulso e spazi sempre maggiori. Progressivamente, con la nazionalizzazione della società di produzione ed erogazione dell’energia elettrica, la nascita di grandi monopoli nel settore delle comunicazioni, un uso massiccio, specie in ambito locale, dello strumento dell’esproprio previsto dall’art. 43, lo Stato italiano è diventato sempre più proprietario e soggetto attivo dell’economia nazionale. Un soggetto che, peraltro, ha vissuto e vive godendo di uno status di assoluto privilegio, eguagliando quello dei monarchi ante Rivoluzione Francese! I cittadini italiani, infatti, teoricamente i veri proprietari dei beni pubblici, si sono trovati a dover acquistare beni e servizi da enti nei quali organi deliberanti, organi di controllo ed organi esecutivi si trovano, nella sostanza, a coincidere, essendo emanazione di un’unica entità. Il soggetto Stato, inoltre, si trova ad affrontare la concorrenza di soggetti privati avendo la possibilità, essendo l’unico soggetto legittimato, di definire regole, comportamenti e principi legislativi che, ovviamente, determinano i comportamenti dei propri concorrenti. In queste condizioni, nulla impedisce al soggetto Stato di emanare provvedimenti ad esso favorevole, ponendo i soggetti privati in una condizione di oggettiva inferiorità. Questa commistione di interessi pubblici e di potere pubblico, concentrati in un’unica entità politica, ovvero, in teoria, il Governo e, quindi, il Parlamento, ha fatto si che su queste immense ricchezze pubbliche si scatenassero gli appetiti di chi si trova nelle condizioni di gestire tali risorse. Il sistema clientelare instauratosi all’ombra dei partiti, i veri padroni dei beni pubblici, ha teso, per decenni, a premiare coloro si mostravano integrati al sistema stesso, coloro che ad esso erano confacenti, comprimari e consapevolmente riconoscenti. In queste condizioni, degenerando sempre più la moralità pubblica, si è arrivati ad assicurare successo, prestigio e garanzia di impunità a coloro che agivano, in piccolo o in grande, in maniera disonesta, non lesinando, in cambio di voti o soldi, autorizzazioni e servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
  • 14. concessioni edilizie irregolari, compiacenza per evasioni fiscali o contributive, posti di lavoro nel settore pubblico, false pensioni di invalidità. Così, progressivamente, si è raggiunto il livello di guardia, il momento nel quale, dopo aver sopportato per anni che i partiti politici italiani parlassero della famosa “Questione morale” 12 senza, peraltro, fare alcunché per evitare episodi di corruzione o di mala gestione, gli italiani hanno capito che i guasti della corruzione erano più alti dei vantaggi che, individualmente, potevano sperare. La piena e totale disponibilità dei beni collettivi, che vanno dalle assicurazioni agli autogrill, gestiti da un gruppo ristretto di uomini, i segretari dei partiti stessi e la loro “corte”, non poteva che questa conseguenza. Per poter ottenere i risultati sperati, le oligarchie partitiche potevano contare su due potenti alleati. Da una parte vi è un sistema legislativo arretrato che consentiva, attraverso la gestione pubblica, di eludere ogni controllo reale, quale quello che si realizza nelle grandi public-company della tradizione anglosassone. In queste, infatti, dove, grazie ad un adeguato sistema di budget , con definizione e determinazione di obiettivi certi, oggettivi e verificabili, e di controllo dei bilanci da parte di qualificati investitori istituzionali, si attua un reale controllo del management societario. Dall’altra una cultura, comune a larga parte della nostra classe politica, dominata dalla concezione tipica di un certo mondo cattolico, quello, ad esempio, legato al pensiero di Giorgio La Pira 13 o a Dossetti 14 , i quali hanno espresso movimenti culturali strettamente alleati alla concezione culturale espressa dalla cultura socialcomunista della sinistra italiana. 12 Che esistesse del marcio gli italiani se ne erano accorti in varie occasioni. Sicuramente lo scandalo di maggiori proporzioni che sconvolse l’Italia prima dell’operazione mani Pulite di Milano, fu il caso Lockeed, quando potenti uomini politici come Gui e Rumor vennero chiamati a rispondere davanti ad un tribunale delle accuse di corruzione. Ricordiamo che, anche a seguito di questi fatti, divenne segretario della DC Zaccagnini, definito “l’onesto”, e che la questione morale venne sbandierata da molti alfieri politici, da La Malfa a Berlinguer. 13 Giorgio La Pira, morto nel 1977, fu sindaco di Firenze per tre volte dal 1951 al 1964. Rappresentò il mondo cattolico militante, sia personalmente che politicamente. Visse in una cella del Convento domenicano dei San Marco. Come sindaco, si dedicò ad un’intesa attività a favore dei poveri. La sua concezione politico-sociale tendeva a caricare di connotati fortemente negativi la società capitalistica e, quindi, denotava una notevole ostilità verso il profitto individuale. 14 Uomo politico ed ecclesiastico, nato a Genova nel 1913, è il patriarca fondatore della ex sinistra democristiana (ex nel senso che è rimasta orfana di una DC disgregatasi sotto l’effetto dello scandalo di tangentopoli.)
  • 15. Una delle massime espressioni di questa cultura cattolico-comunista si ritrova nello scambio di lettere pubbliche che, nell’ottobre del 1979, avvenne fra l’imprenditore Carlo de Benedetti ed il vescovo d’Ivrea, monsignor Bettazzi 15 . Uno dei passi principali, che illustra chiaramente l’idea della società prefigurata da una certa cultura cattolica è il seguente: Vorrei ..... considerare - scriveva mons. Bettazzi - quanta speranza e quanta esemplarità potrebbe costituire, e non già per un piccolo gruppo di privilegiati, ma per le grandi masse e per l'intera collettività, lo sforzo di subordinare le esigenze della produzione a quelle della collettività, riconoscendo nei fatti il primato dell'uomo, che pure tutti proclamano a parole. Perché, se è ben vero che l'economia è una scienza e come tale ha le sue leggi ineluttabili, è altrettanto vero che queste leggi possono essere valutate, discriminate, orientate secondo finalità diverse. La conseguenza diretta di questo insieme di fatti e di ambiti culturali, è stata che si è negata la necessità, per le aziende pubbliche, di dover rispettare rigidi criteri di bilancio, considerando il deficit finanziario , da ripianare attraverso la fiscalità, una forma di redistribuzione del reddito e, quindi, di utilità sociale. Forte di questa copertura ideologica, la nomenclatura oligarchica e partitocratica ha avuto buon gioco nella gestione deficitaria dei beni pubblici. 15 Lettera aperta del Vescovo di Ivrea al Vice-Presidente dell’Olivetti pubblicata sul settimanale della diocesi di Ivrea Il Risveglio popolare del 10 ottobre 1979 riportata da Giorgio Invernizzi in “Casi e materiali di Strategia d’Impresa”, Etas Libri 1980 pag.53 Si riportano alcuni passi della lettera: .non potremmo ... accusare le masse operaie di aderire ad ideologie "materialiste", che per loro significano invece l'impegno realista per la sopravvivenza e la corresponsabilità sociale se chi preme sulla società dall'alto delle proprie responsabilità davvero ritenesse che il solo guadagno materiale va visto come norma delle proprie decisioni, e che il lavoro umano non è che una "merce" tra le altre merci, da comprare e da vendere secondo l'andamento del mercato. In tal caso Marx riceverebbe una puntuale conferma delle sue analisi... Quando le classi imprenditoriali prendono decisioni che colpiscono duramente le categorie dipendenti, tanto più se con effetti di intimidazione, in realtà fanno dichiarazioni di guerra, esprimono già una decisione di lotta La lotta delle classi dipendenti diventa cosi' non un'affermazione ideologica, ma una "difesa di classe", per il lavoro e la sopravvivenza, assurgendo a testimonianza efficace e a contributo indispensabile per il rinnovamento profondo di una società cosi' ingiusta e disumana. Vorrei invece considerare quanta speranza e quanta esemplarità potrebbe costituire, e non già per un piccolo gruppo di privilegiati, ma per le grandi masse e per l'intera collettività, lo sforzo di subordinare le esigenze della produzione a quelle della collettività, riconoscendo nei fatti il primato dell'uomo, che pure tutti proclamano a parole. Perché, se è ben vero che l'economia è una scienza e come tale ha le sue leggi ineluttabili, è altrettanto vero che queste leggi possono essere valutate, discriminate, orientate secondo finalità diverse.
  • 16. Così nessuna rilevanza è stata data alle voragini che , anno dopo anno, si aprivano in tutte le grandi proprietà di stato, dall’IRI all’INPS. La cosa importante, infatti, non era garantire una corretta gestione, quanto poter contare sulla direzione di questi enti, per potervi collocare clientes e, come dimostrano le indagini giudiziarie tuttora in corso, per consentire gigantesche appropriazioni private di beni pubblici attraverso tangenti e sprechi. A partire dal 1991, con il primo referendum per eliminare la possibilità di preferenze multiple sulla stessa scheda elettorale, il sistema dei partiti cominciava a perdere colpi 16 Con il successo del referendum che aboliva la quota proporzionale nel sistema elettorale per il Senato, veniva inferto un colpo decisivo (almeno questa era l’intenzione dei proponenti) al sistema partitocratico. Il soprassalto di dignità che ha pervaso la magistratura, dopo anni di quieta accettazione dell’esistente, ha portato allo scoperto quanto era a conoscenza di tutti gli italiani, politici e non, ovverosia un enorme sistema politico-economico basato su corruttela e clientelismo. L’insieme di questi avvenimenti politici e giudiziari, ha provocato un forte terremoto nel mondo politico italiano. Di fatto di è verificata la scomparsa di interi partiti politici, la delegittimazione di molti potenti personaggi, a partire dall’onnipotente segretario del Partito Socialista italiano, quel Bettino Craxi che aveva fortemente caratterizzato il mondo politico per circa un quindicennio. In pochi mesi, i partiti storici si sono disgregati, lasciando vuoti profondi nel panorama sociale e politico italiano. La Democrazia Cristiana, il Partito Socialista Italiano, il Partito Liberale Italiano, i cui vertici sono stati letteralmente falcidiati dalle indagini giudiziarie, sono scomparsi. I leader politici di maggior spessore, a partire da Andreotti e Forlani per la DC, passando per Craxi, Martelli, De Michelis del Psi, fino ad Altissimo del PLI, sono stati inquisiti e politicamente distrutti. 16 Attraverso il sistema della preferenza multipla, il metodo elettorale permetteva due cose. Da una parte un controllo sul voto, realizzato assegnando alle persone combinazioni di numeri (preferenze) diversi, in modo tale da poter verificare se dall’interno delle urne tali “combinazioni” uscissero o meno. Dall’altra permetteva la realizzazione di cordate, consentendo il successo di candidati meno conosciuti che, comunque, si legavano al carro di un candidato più “quotato”.
  • 17. L’unico partito che, pur avendo contato un certo numero di inquisiti, ha conservato la propria identità è stato il Partito Comunista Italiano, che, trasformatosi nel Partito Democratico della Sinistra (PDS) ha conservato, quasi integralmente, il proprio potenziale sia elettorale che istituzionale 17 . A partire dal 1992, gli avvenimenti politici, caratterizzati da questi eventi, si sono succeduti ad un ritmo incalzante, convincendo alcuni dell’esistenza di una forma di rivoluzione strisciante, seppure incruenta; in tale un situazione alcuni hanno ipotizzato la sostituzione della Prima repubblica con la Seconda, mentre il solo Marco Pannella, leader dei Riformatori, ha sempre sostenuto che, tutt’al più, si tratta del secondo tempo della prima Repubblica. Dalle elezioni del 27 marzo 1994, conclusesi con la vittoria del Polo delle Libertà al nord e del Polo del Buongoverno al sud, che hanno visto il nascere ed il morire del governo del Presidente Berlusconi, è tornato alla ribalta un problema che, negli ultimi decenni, era stato accuratamente accantonato, quello dell’equilibrio istituzionale regolato e dettato dalla nostra Carta Costituzionale. Tutte le vicende interne ed esterne del ministero Berlusconi, conclusesi con le dimissioni dello stesso e la costituzione del governo Dini, hanno contribuito a rendere surriscaldata l’atmosfera politica italiana. Ricordiamo, a titolo d’esempio, la questione delle nomine RAI, quella del metodo elettorale delle Regioni, le esternazioni - al limite dell’opportunità se non della legalità - del Pool di Mani Pulite, con il loro susseguirsi d'interventi polemici e la conseguente divisione in fazioni del mondo politico e di parte della società civile; il dibattito sulle regole e sulla democraticità o meno della destra italiana. Molte di queste vicende, in verità, non erano novità assolute, da sempre, ad esempio, sono stati i partiti politici a decidere delle nomine degli Enti pubblici, RAI inclusa, né la questione elettorale può dirsi recentissima, essendo in discussione da vari anni. Eppure, politici scafati e mass media hanno accreditato ogni piccolo avvenimento di un’aurea di novità, di eccezionalità, di evento inaudito, di mai visto prima, tutte espressioni molto in auge in questo periodo! 17 Pur avendo subito una scissione, il potenziale elettorale del PCI si è suddiviso fra il PDS, maggioritario, e il Partito della Rifondazione Comunista (il quale, a sua volta, ha visto nascere la diaspora dei Comunisti Unitari), rimanendo sostanzialmente invariato.
  • 18. Quali novità erano dunque state introdotte dal governo Berlusconi, tali da suscitare tanto clamore? In realtà, nessuna, se non il fatto che, dopo alcuni decenni, per la prima volta arrivavano a decidere vertici e spartizione di posti coloro che, nella maggioranza dei casi, si affacciavano per la prima volta alla ribalta del panorama politico italiano o che, come nel caso di Alleanza Nazionale, formazione nata dopo lo scioglimento del MSI, erano state per anni relegate in una sorta di ghetto politico. Questa sì era una novità, ma ciò spingeva molti a confondere causa ed effetto; il fatto che fossero nuove le facce e le persone che si proponevano come tese alla gestione di nomine e distribuzione di cariche accreditava la tesi che fossero novità la spartizione di queste all’interno delle aree d’influenza dei partiti che queste nomine erano chiamati a fare. Nulla di tutto ciò, dunque, poteva apparire come nuovo, anzi, contrariamente a quanto molti si attendessero, rappresentava la perfetta continuità con un passato che ci si affrettava a rimuovere. L’unica differenza consisteva nel fatto che, ad una logica spartitoria legata ai vertici dei principali partiti del centro sinistra e di sinistra, se ne andava sostituendo un’altra legata ad un’area di centrodestra. Protestando e proclamando l’inaudita novità del sistema, si cercava di dimenticare che quello che veniva applicato era null’altro che il diritto che, di fatto, la legge prevedeva per i detentori del potere politico. Un diritto affermato e praticato per decenni, ratificato da un’interpretazione costituzionale tesa a comprimere le libertà economiche individuali a vantaggio di quelle dello Stato e di chi lo Stato regge, ovverosia i partiti politici e la loro espressione più alta, le potentissime Segreterie politiche. La progressiva ingerenza dei partiti politici, con la conseguente occupazione d'ogni spazio economico, politico e sociale, dall'informazione alle USL fino alle grandi industrie di proprietà dello stato, ha, di fatto, consentito la nascita e l’affermazione di una Costituzione materiale che, gemmata ma profondamente diversa dall’originaria Carta fondamentale, l’ha progressivamente sostituita e resa obsoleta, inapplicata ed inapplicabile. La Costituzione Materiale, stravolgendo lo spirito della Carta, ha contribuito alla nascita ed alla proliferazione di un regime politico caratterizzato da un
  • 19. alto tasso di antidemocraticità, indipendentemente dalle intenzioni dei protagonisti istituzionali, svuotando di significato buona parte della Costituzione formale. Il sistema politico basato su questa seconda Costituzione, mai sancita dalla volontà popolare, riconosceva il partito politico come vero ed unico organo capace di concepire i bisogni dello Stato, quindi di tutti i cittadini. Poiché, come vedremo, la Costituzione formale lascia ampi spazi di manovra all’inserimento di modelli economici statalistici nel tessuto sociale italiano, progressivamente i partiti politici si sono sostituiti agli organi amministrativi dello stato, determinando indirizzi politici ed economici , inserendosi nella gestione diretta o mediata di tutti gli enti che, progressivamente, venivano creati per gestire attività che, in una corretta visione di democrazia economica, avrebbero dovuto essere gestiti da enti privati. Questa commistione politico-economico-sociale, generando una situazione paradossale, pre cui, alla fine, controllori e controllati finivano per coincidere e nella quale gli interessi degli uni erano complementari e non conflittuali con gli altri, ha consentito la degenerazione in malaffare della gestione di buona parte dell’Amministrazione pubblica. Alla diffusa illegittimità si è risposto tardi e male, non con iniziative politiche ma solo con indagini da parte di una magistratura che, dopo anni di latitanza, sembra aver ricordato la propria funzione ed il proprio dovere. Purtroppo, la decadenza e l'imbarbarimento morale che sembra aver permeato la società italiana, hanno trasformato in eroismo ciò che era dovere. Di pari passo, la pubblica opinione ha finito per attribuire potere legislativo a chi rappresentava solo un ordine giudiziario, fino ad al punto di delegittimare i rappresentanti eletti dal popolo a vantaggio di una legittimazione del tutto impropria di singoli magistrati. In questo clima, si cerca, da alcune parti, di forzare la volontà popolare, operando su fronti contrapposti. Da una parte, cercando di imbalsamare lo statu quo, modificando le maggioranze qualificate necessarie per modificare le norme costituzionali, presentando proposte come la Bassanini-Elia 18 , dall’altra, come propone il senatore Miglio, proponendo di utilizzare 18 La proposta di legge presentata da Bassanini, costituzionalista del PDS e da Elia, costituzionalista del PPI, già Presidente della Corte Costituzionale, consiste nella revisione dell’art. 138 della Costituzione, sostituendo la parte che prevede la possibilità di modificare la Costituzione stessa con maggioranza semplice. I giuristi dello schieramento di centrosinistra, infatti, propongono, in virtù dell’introduzione del sistema maggioritario, di aumentare il quorum necessario ai due terzi dei membri delle camere. Ricordiamo il testo dell’art. 138:
  • 20. proprio la previsione dell’art. 138 per introdurre profonde modifiche all’assetto istituzionale anche solo con una maggioranza semplice; proposta sicuramente legittima ma poco opportuna, per le ragioni che vedremo, da un punto di vista politico, democratico e costituzionale. Molte, di fatto, sono le questioni sollevate, in maniera più o meno palese, in materia di riforma istituzionale. A nessuno può sfuggire come la nostra Costituzione non sia più adeguata, nelle sue previsioni di forma di stato e di governo, a regolare i rapporti sociali di una comunità ormai alle porte del duemila e, più ancora, verso una dimensione non più nazionale, ma europea. Troppi sono stati i mutamenti avvenuti nella società negli ultimi cinquant’anni, rapidamente passata da una realtà contadina ad una industriale avviandosi, decisamente, lungo una strada non di deindustrializzazione ma sicuramente di profonda ristrutturazione, perché non si ponga mano alla riforma della nostra Carta. Le principali questioni sono, ad oggi, quelle relative al federalismo, al metodo per l’elezione del Presidente o, piuttosto, del Primo Ministro, la questione della legge elettorale, la divisione o meno della carriera nell'ambito dei magistrati, la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, il concetto di eleggibilità e le cause di ineleggibilità elettive. La stessa composizione del Parlamento è oggetto di discussione, dato che alcuni auspicano il passaggio dal bi al monocameralismo ed una riduzione del numero dei deputati. Tutte questioni alle quali non possiamo non aggiungere quelle relative alla politica delle comunicazioni, del rapporto fra proprietà pubblica e proprietà privata e che implicano un profondo ripensamento dei valori ai quali deve ispirarsi un nuovo modello istituzionale. La realtà contemporanea impone una serie innumerevoli di sfide, sia in ambito internazionale che in quello nazionale, alle quali nessuna nazione, men che meno la nostra, può permettersi di sottrarsi e la nostra Carta sembra non essere adeguata per consentire di affrontarle e vincerle. “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
  • 21. Conservazione o evoluzione ? Molte voci autorevoli si levano a difesa della Carta Costituzionale, esaltandone i valori, la genesi ed i principi ispiratori. Molti di questi autorevoli personaggi appartengono, di fatto, alla nomenklatura, ossia a quel gruppo di potere che, all’ombra delle regole costituzionali vigenti, è cresciuto occupando, in maniera sempre più marcata, ogni spazio vitale della nostra società, sia a livello politico che culturale ed economico. Pochi, degli attuali difensori d’ufficio della nostra Carta, possono vantare una statura morale come quella di Piero Calamandrei, il quale, in un meditato discorso tenuto a Milano nel gennaio del 1955, sottolineò gli aspetti positivi della nostra Costituzione. In particolare, egli sottolineò la valenza sociale dell’art. 34, nella parte in cui recita che “ i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”. Egli si chiedeva: “Eh, e se non hanno mezzi? allora nella nostra Costituzione c’è un articolo ch’è il più impegnativo per noi che siamo al declinare, ma soprattutto per voi giovani che avete l’avvenire davanti a voi. Dice così :” è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese. 19 ” Calamandrei si soffermò, in quell’occasione, soprattutto sui compiti istituzionali dello Stato, quelli di garantire a tutti i cittadini il lavoro, la giusta retribuzione, la possibilità dell’emancipazione attraverso la pubblica istruzione. Una cosa, però, tese a sottolineare,: “Però, vedete - continuò - la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci 19 Articolo 3 comma 2
  • 22. dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la nostra responsabilità” Dunque, una Carta nata imperfetta, rigida nella forma, mutevole nella sostanza. Generatrice di un sistema istituzionale che, per funzionare, richiede ai cittadini un costante sforzo di adattamento e di costante vigilanza, che non affida ai puri meccanismi costituzionali il proprio corretto funzionamento, ma richiede degli attori perfetti, degli Ottimi che sopperiscano con la propria virtù e le proprie capacità alle intrinseche debolezze delle istituzioni. Si appella, infatti, più alla buona volontà, all’eticità dell’uomo e del politico che alla semplicità ed all’efficienza della propria struttura, immaginando una classe politica di ottimati, pronti a sacrificare il proprio interesse personale per il bene della nazione. La nostra Carta è qualche cosa di ancora diverso; essa proclama una serie di alti principi, disegna un percorso istituzionale, ma, in definitiva, è strutturata per consentire distorsioni e omissioni. Sostanzialmente, non si configura come una Costituzione laica, quanto, piuttosto, come la pietra fondante di uno stato etico, del quale il singolo cittadino appare, al tempo stesso, sacerdote e suddito. Uno Stato, cioè, in cui il cittadino è libero ma subordinato alle esigenze collettive; quale senso dare, infatti, alle parole dell’art. 2, nella parte in cui recita che la repubblica “richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”? Quale entità definisce l’inderogabilità di questi doveri? E, soprattutto, che cosa vuol dire il richiamo alla solidarietà politica, economica e sociale? Ancora, l’art. 4 secondo comma, prescrive che “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società” Dunque, se una persona intende passare la propria vita pescando ed arando il proprio campo, si può trovare in contrasto con la Costituzione, dato che non contribuisce certo al progresso materiale o spirituale della società? Più in generale , che cosa significa concorrere al progresso materiale o spirituale? Come può adempiere a questo dovere, quindi obbligo, il cittadino italiano?
  • 23. Quale spazio può avere, in questo contesto, la persona disabile, colui che non è in condizione, per handicap mentale o fisico, di operare liberamente per concorrere al progresso della società? Può sembrare vuota e retorica polemica, in realtà questi due esempi indicano in maniera estremamente chiara i presupposti sui quali si regge l’impianto ideologico che sottostà alla costruzione della nostra Carta. Inutile ricordare come la stessa Costituzione preveda un importante limite ad una delle principali libertà individuali, quella della proprietà. Infatti l’articolo 42 rimanda alla legge ordinaria per determinare “i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale “, arrivando all’assurdo di prevedere che, per legge, si possa rendere accessibile a tutti la proprietà 20 . Difficilmente si può capire quale significato abbia questa norma, dato che la legge può impedire che qualcuno privi un’altra persona della proprietà, ma come può consentire la nascita del diritto di proprietà se ne mancano i presupposti soggettivi? Se poi, invece, la norma intende affermare che non si possono frapporre ostacoli legali all’acquisizione di diritti di proprietà da parte di chiunque, per ragioni politiche, religiose, sociali o altro, si può ben dire che, nella migliore delle ipotesi, il concetto è espresso malamente. Appare, infatti, inutile e tautologico, essendo sufficiente, se altri non fossero i presupposti, fermarsi alla prima dizione, ovverosia che “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge”. Evidentemente si è voluto sottolineare, proseguendo, che tale libertà appare subordinata a principi etici; gli stessi principi che hanno indotto il costituente a scrivere il terzo comma dello stesso articolo 42, il quale recita che la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale Una concezione dello Stato, dunque, che, per quanto ispirata da due culture antitetiche e complementari, come quella marxista e quella cattolica, risulta estremamente affine alla concezione propria dell’idealismo gentiliano, ispiratore dello stato fascista e corporativo. 20 Recita il secondo comma dell’articolo 42 “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
  • 24. Stato Etico e sistema corporativo Molte volte si parla di Stato etico contrapposto allo Stato di Diritto ed alla concezione laica dello Stato, riferendosi ad una concezione ormai superata o, semmai, affine alle teocrazie che si sono affermate nelle cosiddette repubbliche islamiche. In realtà, lo stato etico continua a sopravvivere in molte nazioni, colorandosi, molte volte, di nazionalismo o, altre volte, come stato sociale. Lo Stato assurge, in questo contesto, a valore più alto, si rivela il mezzo ed il fine, lo strumento attraverso il quale la Nazione, intesa come unitarietà di popolo e cultura, può raggiungere i propri obiettivi in termini di affermazione di sé, sia che si proponga il raggiungimento di una purezza etnica - come nel caso degli Stati sorti nella ex-Jugoslavia - sia che voglia perseguire, come fine, il raggiungimento di valori immateriali come la felicita o la giustizia. Interessante è riportare, a proposito del concetto di Stato elaborato dai tecnici legati al movimento fascista, quanto scritto nell’Enciclopedia Italiana, edita dall’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, che ebbe Gentile come Presidente: “Non v’è fatto grande nella vita del genere umano che esso (lo Stato N.d.R.) ignori. Nonché indifferente nelle lotte che dilacerano la società, di continuo prende partito, suscitando i più alti valori di umanità. Se la precedente filosofia, soprattutto col Kant, poteva concepire uno stato limitato ad assicurare la paritaria coesistenza esterna dei soggetti, la esclusiva tutela giuridica, il nuovo stato il diritto vede forma del più vivo contenuto umano e questo nelle infinite guise fa suo. Tutti i fini divengono il fine dello Stato, il quale, trasportandosi su un piano che travalica le generazioni, le sottrae alla contingenza. Economia, morale, arte, religione, sono per lo Stato, sicure nello Stato. La vita stessa nei più nobili tratti, quelli per cui l’uomo più si avvicina a Dio, Dio può celebrare, è condizionata dalla sublime realtà dello Stato 21 A proposito della concezione fascista dello Stato, si legge ancora che 21 Enciclopedia Italiana, edita dall’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani vol. XXXII pag.617
  • 25. il fascismo ... nega esservi diritti fuori dallo Stato, che lo Stato non configuri e renda efficienti ai fini di una vita non atomisticamente, bensì unitariamente e organicamente intesa Questa concezione organica confluisce poi, successivamente, nella teoria del sistema corporativo, dato che, come si legge sempre nell’Enciclopedia Italiana “L’individuo...viene organizzato in corpi sociali ognora più comprensivi, come lo stato, sottratto all’isolamento del despota, è sospinto ad adeguarsi agli scopi sociali in cui l’individuo si organizza. L’essenza dell’individuo vuole che esso tenda alla corporazione, a spiegarsi nell’organizzazione corporativa... Il corporativismo fascista costituisce la più affinata coscienza di questa essenza assoluta dello stato e lo sforzo più efficiente di una sua realizzazione su piano storico. Intendiamo ora perché lo stato per il fascismo è etico, etico perché corporativo, corporativo perché etico. Nulla di ciò che nello spirito e dallo spirito fiorisce è a lui estraneo, dalla filosofia alla religione, all’arte, che in esso sono perché ad esse danno coscienza e valore. L’individuo, nello stato fascista è tutelato e protetto, elevato dall’empiria alla sublimità dell’associazione, valorizzato. La tutela proclamata va oltre la vita individuale e riguarda l’uomo nella continuità della specie. Una qualche eco del sistema corporativo si ritrova anche nella Costituzione italiana, in particolare nella previsione dell’articolo 99, relativo al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). recita infatti l’articolo 99: Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. E’ organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
  • 26. Ha iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Di fatto, scarsa importanza ha assunto questo istituto, prevalendo un sistema neocorporativo che, come vedremo meglio in seguito, attraverso il sistema della cosiddetta concertazione 22 , taglia fuori gran parte dei canali istituzionali per prevedere un accordo diretto far Governo e parti sociali (sindacati ed associazioni imprenditoriali). Cosicché non si è avuto bisogno di ricorre ad uno strumento di compensazione come quello previsto dalla Costituzione, potendo agire attraverso un colloquio diretto, con un Parlamento che, di fatto, si è trovato in condizione subordinata rispetto ad accordi stipulati al di fuori della prassi istituzionale. L’accostamento della concezione dello Stato etico gentiliano con la nostra Carta suscita, sicuramente, più di un risentimento, ma è indubbio che le principali componenti dell’Assemblea Costituente, la marxista e la cattolica, si trovassero a condividere, seppure con presupposti diversi, una comune visione dello stato. Per entrambi, infatti, l’entità statuale non appare come un ente astratto, una mera sovrastruttura che riceve la propria legittimità dalla comune volontà di cittadini di investirla di un compito preciso, quanto, piuttosto, una struttura ben precisa, viva, portatrice di valori propri. Lo Stato, come si può capire anche dalla lettura della Costituzione, è chiamato a svolgere una funzione di indirizzo, di salvaguardia, di controllo dell’operato dei singoli cittadini, ai quali richiede di operare per il bene collettivo, sia materiale che morale. Uno stato quindi che non si pone al servizio del cittadino, che non trae legittimazione dalla volontà popolare, ma che, piuttosto, legittima con la propria esistenza e le proprie regole, l’operato dei cittadini, ai quali richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà, concede il privilegio della proprietà, purché subordinata ai propri interessi, garantendo, in compenso, almeno sulla carta, lavoro e benessere. 22 Si intende definire con tale termine una prassi ormai consolidata da decenni, in virtù della quale molti importanti provvedimenti legislativi, soprattutto in campo economico ma anche politico e sociale, vengono preliminarmente discussi dal Governo con le cosiddette parti sociali, in particolare i sindacati confederali - CGIL, CISL, UIL- e le rappresentanze imprenditoriali - Confindustria, Confcommercio etc. - . Una volta definito un certo tipo di accordo, il governo emana un decreto legge o, più raramente, un disegno di legge; il Parlamento poi si troverà, di fatto, a svolgere un ruolo notarile, limitandosi, con rare e non incisive modificazioni, a prendere atto di quanto stabilito al di fuori dei normali canali istituzionali.
  • 27. Dunque, uno stato etico, come concepito dall’idealismo gentiliano, dal materialismo marxiano, dalla dottrina sociale della Chiesa. Ben lontano da quei modelli di stato laico ai quali, secondo i proclami, si ispirerebbe larga parte del mondo politico italiano. Nella concezione di Stato laico, infatti, l’accento viene posto sulla libertà del singolo cittadino, sul suo diritto all’uguaglianza giuridica, all’affermazione dei precetti dello Stato di diritto, all’interno del quale non vi è alcun privilegio per l’Ente statale, ma esso appare soggetto alla legge esattamente come il cittadino comune. Lo Stato, in questa concezione, trae la propria legittimazione dai cittadini, che in esso si riconosco ed al quale chiedono l’assolvimento di un compito preciso, quello di amministrare i beni comuni. Non già, quindi, lo Stato come portatore di valori, bensì come insieme di volontà, coordinatore e gestore dei beni comuni, regolatore del mercato attraverso l’emanazione di leggi e non come soggetto attivo. La difesa della Carta Costituzionale è anche la difesa di una concezione etica dello stato, magari identificando lo stato etico con lo stato sociale, assumendo come valore assoluto, guida dell’attività statuale, la tutela del cittadino, anche a costo di gravi costi sociali, in termini di deficit pubblico, inefficienza e disservizio. In realtà, proprio grazie alla mistificazione dello stato etico-sociale, si è potuto sostenere un sistema istituzionale che, andando oltre la lettera della Costituzione, interpretandone, comunque, perfettamente lo spirito originario, ha garantito potere alle oligarchie partitiche e finanziarie, strettamente legate in un sistema di reciproco interesse. Da una parte un mondo politico teso a sfruttare al meglio le opportunità offerte da uno regime di socialismo reale, dall’altro un sistema economico e finanziario legato ad una concezione protezionista dell’economia, refrattario alle leggi di mercato, poco propenso ad affrontare il mare aperto della concorrenza internazionale senza il paracadute offerto dall’intervento e dal sostegno dello stato. La convergenza di interessi fra oligarchia politica e oligarchia finanziaria ha prodotto un sistema istituzionale apparentemente fragile, in realtà in grado di garantire una certa stabilità, poco importa se basandosi sul disavanzo pubblico e sullo spreco sistematico di risorse umane e finanziarie.
  • 28. La difesa retorica della nostra Costituzione, contrabbandata come la più avanzata del mondo, la più sensibile ai problemi sociali, nasce da questa comune volontà di conservazione dello statu quo. Così, facendo leva sulla previsione costituzionale, non si accetta che venga rimesso in discussione l’intero impianto costituzionale, ma si pretende di far credere che si possano risolvere le molteplici contraddizioni istituzionali attraverso semplici ritocchi, quali quelli realizzabili con i tempi ed i modi previsti dall’articolo 138. Ben diverso impatto potrebbe avere, al contrario, una revisione radicale e sistematica dell’intera Costituzione; revisione realizzabile però, solo attraverso la convocazione di una nuova Assemblea Costituente, dato che solo attraverso questo sistema si potrebbero affrontare compiutamente tutte le problematiche fin qui esposte, a partire dalla concezione di stato che deve sottostare alla costruzione legale. Coloro che si trovano a difendere strenuamente la Carta si ritrovano insieme, puntualmente, in una serrata opposizione ad ogni ipotesi di convocazione di una nuova Assemblea Costituente. Questa opposizione è una conseguenza logica della difesa costituzionale, dato che in essa non vi è alcuna previsione di questo tipo, anzi, vi è una specifica previsione procedurale nell’ipotesi in cui si dovesse provvedere ad una qualsiasi modifica. Questa forma procedurale è quella richiamata dall'art. 138 che recita testualmente: Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Al di là di questo aspetto specifico, si afferma , più in generale, che la nostra Carta Costituzionale rappresenta il punto di arrivo delle concezioni ideali che promossero la resistenza al regime fascista e che, all’interno dei 139 articoli dai quali è composta, vi si
  • 29. ritrovano altri concetti di giustizia sociale, tutela delle libertà individuali ed una equilibrata presenza di tutela dell’iniziativa privata senza ledere il principio solidaristico. Oltre a questo, si dice, il meccanismo istituzionale disegnato e preordinato dalla Carta esalta i principi democratici, regolando in maniera corretta i rapporti fra i poteri e garantendo, quindi, ampia rappresentatività agli organi parlamentari. Si afferma che certi principi, quali ad esempio quello stabilito dall’art. 45 - a proposito della tutela della cooperazione - o quanto stabilito dall’art. 41- in base al quale l’iniziativa privata viene riconosciuta libera purché non in contrasto con l’utilità sociale - , rappresentino un merito essenziale della nostra Carta. Attraverso queste asserzioni i costituenti cercarono, quindi, di coniugare l’accettazione di un sistema economico, che si preannunciava integrato con i sistemi economici occidentali, basati su principi capitalistici, con una concezione più solidaristica, se non addirittura anticapitalista, propria sia della dottrina sociale della Chiesa Cattolica che dell’opposizione socialista e comunista.
  • 30. Stato di diritto e Stato Laico Lo Stato etico, dunque, viene concepito come entità che possiede un’anima ed un pensiero proprio, al di sopra dei cittadini, i quali sono chiamati a contribuire, con le loro forze, siano esse fisiche che economiche, al suo mantenimento, al fine di consentirgli di raggiungere lo scopo per il quale esso esiste. Uno scopo, un fine, che sembra sfuggire alla maggior parte di coloro che nello Stato vivono e del quale sono, per certi aspetti, sudditi, ma del quale non possono che essere partecipi. All’interno di questa struttura, coloro che incarnano la missione statale, ne interpretano il pensiero, ne coordinano le azioni, non possono che essere coloro che, al contrario della maggioranza dei cittadini, in virtù di doti particolari, riescono ad immedesimarsi con esso, a diventare un tutt’uno con lo spirito dello Stato, in definitiva, persone che appartengono ad una ristretta élite di 23 inevitabilmente posti al di sopra di tutti gli altri. Come potrebbe, altrimenti, esprimersi lo spirito dello Stato, se non attraverso dei qualificati esegeti, dei fedeli interpreti, selezionati non già attraverso metodi di selezione democratica, bensì con la selezione e la cooptazione dei migliori da parte dei migliori? Per quanto tutto questo possa apparire, a prima vista, del tutto paradossale, lontano dalla struttura politica disegnata dalla nostra Costituzione, in realtà, come i fatti degli ultimi cinquant’anni dimostrano, proprio questo è avvenuto e proprio su questo si regge il sistema politico italiano. Se solo ripensiamo alle segrete ed occulte vicende che avvengono all’interno delle stanze chiuse delle segreterie dei partiti, con l’incrociarsi di lotte sotterranee per la conquista dei gangli vitali dei partiti, delle prebende e degli ostracismi con i quali si premiano o si penalizzano vincitori e vinti delle cordate politiche, si può capire che la democrazia, in effetti, non abita qui. Quali possibilità di controllo democratico può esercitare, oggi, il singolo cittadino, l’elettore che non può influire sulla scelta dei candidati, che non può concorrere alla formazione della linea politica del proprio partito d’elezione, neppure iscrivendosi a questo? 23 letteralmente: Belli e buoni, come definivano gli antichi greci coloro che erano gli aristocratici, i migliori.
  • 31. Già nel 1300 Marsilio da Padova scriveva che " Noi diciamo che il legislatore, ovvero la causa effettiva, prima e propria della legge, è il Popolo, ossia l'universalità dei cittadini o, almeno, la maggioranza di essi" 24 . Se si pensa che questo sia vero, si comprende subito quale abisso separi lo Stato di Diritto dallo Stato Etico, perché nel primo è il cittadino la pietra base, il principio fondante dello stato stesso, non già un semplice orpello, il mero esecutore di una volontà aliena che gli si sovrappone e che, in alcuni casi, gli si oppone. Nello Stato di diritto, tutti, a partire dall’organizzazione statale, sono sottoposti all’osservanza delle leggi e, quest’ultime, vengono emanate da rappresentanti del popolo, in nome e per conto del popolo, al servizio del popolo. Uno Stato di diritto non si pone come fine, non persegue il raggiungimento di ideali, di unificare nazioni, obbedire a precetti divini. Esso, più semplicemente, tenta di assolvere a quello che ritiene un preciso dovere, garantire l'efficienza della macchina dello stato; efficienza necessaria soprattutto per garantire veri servizi e, quindi, veri spazi di democrazia. Una funzione, dunque, di pura amministrazione di quello che è l’unico patrimonio collettivo, il benessere e la ricchezza dei singoli cittadini, la soddisfazione delle loro richieste legittime, nel rispetto della volontà della maggioranza e della tutela delle tante minoranze, sociali, culturali, religiose che in esso si trovano a convivere. Dunque, non dovendo perseguire obiettivi sovrannaturali, lo stato laico non ha bisogno di faraoniche burocrazie autoriproducentesi, di tecnostrutture spersonalizzate; ha, piuttosto, la necessità di una struttura semplice e snella ,allo scopo di avvicinare sempre di più lo stato al cittadino. Il regionalismo, nel caso italiano, poteva rispondere a questa esigenza, se solo non si fosse scelta la strada della loro burocratizzazione, la ripetizione in ambito più ristretto, delle inefficienze centrali. 24 Marsilio di Bonmatteo Mainardini, nato a Padova tra il 1275 ed il 1280, morto tra la fine del 1342 ed i primi mesi del 1343, autore del Defensor Pacis, la maggiore opera di teoria politica scritta nel Medioevo, affondando le proprie radici nell’esperienza dei Comuni ed affermando la parità dei cittadini, senza distinzione di censo e status.
  • 32. Se alle Regioni, cosa che non è stata fatta fino ad oggi, si affideranno molte delle competenze che, attualmente, sono prerogativa dello stato, lasciando ad esso una funzione di coordinamento e composizione di eventuali controversie su questioni ambientali o di utilizzo di risorse comuni (vedi fiumi, laghi, strade), si potrà cominciare a parlare di vera nuova democrazia. In questa ottica, la democrazia dovrà essere sempre di più di base; il cittadino- elettore dovrà essere chiamato a decidere direttamente su chi, ad esempio, dovrà gestire le strutture sanitarie locali, chi sarà il Provveditore agli studi locali, chi dovrà gestire la polizia comunale, e così via. Progressivamente, così operando, si prosciugherebbero i mille rivoli che portano acqua al fiume dell’oligarchia partitocratica, restituendo dignità ai cittadini, finalmente liberi di scegliere e di sbagliare, ma con la certezza di correre pochi rischi, potendo rimediare dopo pochi anni con una nuova tornata elettorale. Per quanto riguarda la gestione dello Stato, ovverosia l'amministrazione di quanto di residuale spetta all'ente centrale (difesa, esteri, interni, pubblica istruzione, finanza pubblica - ovverosia gestione delle entrate e delle spese -) al fine di garantire efficienza a questa gestione, si tratterà di valutare, in un’armonica ridefinizione della forma di stato e di governo, quale struttura dare al sistema politico istituzionale italiano, scegliendo fra i tanti modelli esistenti, dal parlamentarismo puro al presidenzialismo nordmericano. Sicuramente, dato che nessuno può essere legittimato a rappresentare l’idea dello Stato, la burocrazia statale dovrebbe subire una profonda modifica, riportando il Governo alla sua funzione primaria, quella di responsabile della Pubblica Amministrazione. Così i Direttori Generali dei Ministeri dovrebbero essere nominati dal governo, per coerente gestione amministrativa e restare in carica per la durata del mandato governativo. Il parlamento potrebbe benissimo essere monocamerale, eletto con metodo uninominale ad un turno unico, in presenza di una normativa elettorale che imponga lo svolgimento, con metodo predefinito ed obbligatorio, di elezioni primarie. Dovrebbero essere eletti con metodo proporzionale, invece, i membri degli alti organi di controllo, come ad esempio la Corte Costituzionale. Stesso criterio potrebbe essere definito per l'elezione del presidente delle Regioni, lasciandole libere di definire i criteri per l'elezione dei consigli regionali.
  • 33. Insomma, applicando il principio caro all’ex ministro delle Finanze, l’onorevole Tremonti, passando dal complesso al semplice, recuperando lo spirito e l’originario compito che la concezione dello Stato di diritto affida ai governanti ed ai legislatori, l’Italia e molte altre repubbliche, europee e non, potrebbero diventare delle vere democrazie. Una Rivoluzione Copernicana che si affermerebbe qualora passasse il principio, già prospettato, di una diffusione della democrazia, rendendo eleggibili molte delle cariche che, oggi, sono affidate ai patteggiamenti fra i partiti o per iter burocratico. Pensiamo all'elezione di un Direttore sanitario, responsabile della gestione amministrativa e della politica sanitaria di un Comune (Area Metropolitana) o di un Provveditore agli Studi. Al minor tasso di clientelismo ed alla maggiore trasparenza ed efficienza nella gestione delle risorse che potremmo avere eliminando le Provincie, i Coreco, gli organi di controllo statali sulle regioni, i Prefetti. Al fiorire di nuove professionalità, opportunità e mobilità territoriale, circolazione di idee, culture ed esperienze professionali con la nascita di professionisti non più legati alle logiche clientelari bensì alla necessità di ben operare per poter essere eletti. Ad esempio, un Provveditore agli studi, il mandato del quale durasse 3 anni rinnovabile al massimo per altri 3, dovrebbe ben operare perché solo così potrebbe sperare di essere eletto in un altro Comune; lo stesso dicasi per un Dirigente sanitario. Periodi brevi, per impedire il radicarsi di clientele, ma sufficientemente lunghi per impostare politiche scolastiche e sanitarie. In quest'ottica di decentramento democratico e di reale coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, la paura di una figura forte, quella del Presidente, verrebbe a perdere consistenza. Se poi pensiamo ad organi di controllo eletti con il metodo proporzionale, con un adeguato sistema di contrappesi, potremmo cominciare a pensare e sperare di vedere la fine di un lungo tunnel nel quale, oggi, rischiamo tutti di morire soffocati.
  • 34. I Diritti Fiscali dei Cittadini Nell’ambito di questa rivoluzione copernicana, il cittadino si troverebbe, finalmente, ad essere il vero motore, il fulcro dello Stato. Non più, quindi, soggetto passivo, mezzo attraverso il quale si esprime lo spirito dello Stato, ma causa prima di ogni azione statale. Sicuramente si tratterebbe del ritorno all’antico, alle concezione democratiche dei primordi, al contratto sociale di J.J Rousseau, a Montesquieu 25 , fino ad Hobbes e Smith. A chi ritenga ciò utopistico o contrario ai proclamati principi di solidarietà e di stato sociale, tanto cari a parte delle dottrina economica e politica contemporanea, si dovrà ricordare che, basandosi su questi principi, sono sorte le grandi democrazie moderne, con la loro negazione si è dato vita ai mostri hitleriani, staliniani ed alle teocrazie fondamentaliste. In questo contesto di riappropriazione della sovranità da parte del popolo, che senso avrebbe, ad esempio, mantenere i limiti imposti dall’attuale Costituzione ai diritti referendari? Ricordiamo che, a norma del comma 2 dell’articolo 75 della Costituzione, non si possono richiedere referendum in materia di leggi tributarie e di bilancio né per l’autorizzazione a ratificare trattati internazionali. In pratica, i cittadini sono limitati nella loro capacità di esprimersi su due materie specifiche, quelle tributarie e quelle relative alla politica estera. La prima limitazione poggia su di un preciso presupposto, che i cittadini siano tutti potenzialmente contrari a contribuire, attraverso la fiscalità, al mantenimento dello Stato. Questa impostazione negativa, rende palese la diffidenza che permea il mondo politico italiano nei confronti dei cittadini; da anni, sistematicamente, tutti i politici hanno bacchettato il popolo italiano, accusandolo di essere, nella propria maggioranza produttiva, un assieme di evasori fiscali. 25 Nel suo De L’esprit des lois, Montesquier esprime il concetto di reddito dello Stato come parte del reddito privato del quale i cittadini si privano per poter godere, con sicurezza, del rimanente.
  • 35. Questa accusa serviva, in pratica, a giustificare un regime fiscale dei più terroristi che mai si siano visti, almeno da quando sono cadute le monarchie assolute e si è sviluppato il principio dello Stato di diritto. In nessun’altra nazione del mondo occidentale, infatti, il cittadino-contribuente è obbligato al rispetto di regole ed adempimenti come in Italia, oltretutto senza alcuna certezza e con pesanti sanzioni per banali errori anche solo di carattere formale. Questa diffidenza trova la propria radice proprio nella nostra Carta, la quale, rifiutando il diritto dei cittadini di esprimersi nei confronti delle leggi fiscali, sceglie una filosofia di finanza pubblica molto simile a quella delle monarchie pre Rivoluzione Francese. Eppure, l’articolo 81, all’ultimo comma, recita che “ Ogni altra legge (al di fuori della legge finanziaria N.d.R.) che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte” Riecheggiando, così, quanto scritto da Wicksell 26 , il quale, illustrando il principio della volontarietà dell’approvazione delle imposte, scrisse che “L’attuazione pratica di ciò che vorrei chiamare il principio della volontarietà e dell’unanimità dell’approvazione delle imposte richiede soprattutto che non venga mai votata una spesa senza che contemporaneamente si siano decisi i mezzi necessari per la sua copertura 27 ” Ancora, l’impostazione dell’articolo 53, al primo comma, recita che “ Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”, ricalcando quanto scritto da Smith, ovverosia che “ i sudditi di ogni Stato dovrebbero contribuire a mantenere il Governo, in proporzione quanto più possibile stretta alle rispettive capacità: ossia in proporzione al reddito di cui rispettivamente godono sotto la protezione dello Stato”. Eppure, nonostante i richiami palesi a concezioni di economia classica, il fatto stesso che si statuisca, a livello costituzionale, che il sistema tributario debba essere informato a criteri di progressività 28 , che si preveda l’utilizzo dello strumento dell’esproprio 29 , della 26 Knut Wicksell, nato a Stoccolma il 20 dicembre del 1851 e morto il 3 maggio 1926 fu economista di grande valore e prestigio. 27 Knut Wicksell “Intorno a un nuovo principio di giusta tassazione” in “Teorie della Finanza Pubblica”.a cura di Franco Volpi, Franco Angeli Editore, Milano 1975, pagg. 134 e seg. 28 articolo 53 2 comma
  • 36. limitazione, per legge, ai diritti di successione consentendo allo Stato di poter vantare diritti sugli stessi 30 ed altre limitazioni ai principi di proprietà e di libertà d’impresa, ci induce a riflettere sulla reale matrice culturale sottostante alla Carta. Una matrice che si evidenzia proprio nel momento in cui, paradossalmente, la nostra Carta cerca di presentarsi come tesa a tutela i diritti dei cittadini, attraverso lo strumento referendario. Proprio il fatto che venga negata la possibilità di sottoporre a referendum le leggi tributarie ci dice quanto essa sia lontana dalla concezione di democrazia economica. Il principio di volontarietà e d’unanimità delle imposte, infatti rappresenta la chiave di volta, la cartina di tornasole del carattere di democrazia liberale o meno di una Carta Costituzionale. Secondo tale principio, rivoluzionario nella sua espressa semplicità, partendo dal presupposto che, essendo l’attività dello Stato riconosciuta come di utilità generale, dunque dovendosi confrontare l’utilità attesa, con il necessario sacrificio richiesto ai singoli cittadini, si può sempre giungere a trovare una ripartizione dei costi “tale da far apparire a tutti i partiti...come indubbiamente conveniente e da farla approvare all’unanimità. Se ciò con è possibile in alcun modo, allora c’è la dimostrazione a posteriori, anzi l’unica dimostrazione possibile, che l’attività pubblica in questione porterebbe alla collettività solo un utile non corrispondente al sacrificio necessario per realizzarla e quindi deve essere razionalmente respinta. 31 Secondo tale impostazione, proprio la volontaria accettazione dell’imposizione, strettamente correlata con la convinzione che il gettito di questa vada a finanziare opere precise e generalmente accettate, farebbe si che non mancassero mai i mezzi per la realizzazione di tali opere. Esattamente il contrario di quanto si sta facendo in Italia in campo fiscale, dove si ha una pressione fiscale elevata e servizi non all’altezza di quanto il cittadino è chiamato a contribuire. Situazione che, di fatto, legittima il ricorso all’evasione fiscale, non percepita come atteggiamento antisociale, bensì, quasi, come legittima difesa contro un apparato 29 articolo 43 30 articolo 42 ultimo comma 31 Knut Wicksell op.cit.
  • 37. burocratico rapace, esattamente come veniva percepito dai contadini che nascondevano grano ed animali per difenderli dalle razzie degli ufficiali e dagli sgherri dei sovrani e feudatari medioevali 32 . Portando a termine l’auspicata rivoluzione copernicana, passando dal complesso al semplice, consentendo ai cittadini un effettivo controllo sulle spese dello Stato, attraverso un rafforzamento delle autonomie locali (regioni e comuni), sicuramente sarebbe molto più agevole di quanto lo sia oggi rendere effettivi questi principi di democrazia economica. Non è qui il caso di approfondire le teorie economiche che si possono basare sul principio della volontaria accettazione, sicuramente, comunque, appare evidente che la previsione costituzionale tesa a negare la possibilità, ai cittadini, di intervenire direttamente, su questioni di bilancio e fiscali, pone il nostro sistema tributario e di finanza pubblica al di fuori di tale previsione. Il fatto che gli elettori non possano influire su decisioni di questa importanza, attraverso le quali si decide della vita di tutti i cittadini, basta a farci comprendere la struttura fortemente oligarchica, elitaria ed etica della nostra attuale Costituzione. 32 Secondo illustri opinionisti, politici e sindacalisti, l’Italia sarebbe un paradiso per gli evasori e tali sarebbero, secondo questa linea di illuminato pensiero, solo ed esclusivamente imprenditori, artigiani, commercianti e liberi professionisti in genere. Virtuosi forzati del fisco sarebbero, sempre secondo questi illuminati, i soli lavoratori dipendenti, in virtù del meccanismo delle trattenute obbligatorie sulle retribuzioni. Come molte volte accade, la realtà è ben più complessa della sua rappresentazione schematica ed ideologica. Se sicuramente si nascondo ampi spazi di evasione fra queste categorie, non si può dire che ne sia immune almeno una buona parte dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati. Troppo diffusa, infatti, appare la pratica del cosiddetto doppio lavoro, consistente nello svolgere un lavoro parallelo a quello ufficiale, rigorosamente “al nero”, così vediamo operai comunali che si improvvisano giardinieri privati, operai meccanici che imbiancano o si improvvisano idraulici, insegnanti che danno ripetizioni e così via. Per non dire, poi, che chiunque si trovi nella condizione di acquistare un immobile prova l’irresistibile tentazione di dichiarare un minor imponibile per risparmiare sull’imposta di Registro o sull’IVA o, se dovuta, sull’INVIM. La complicata impostazione burocratica italiana, poi, rende inevitabile che una serie di piccoli lavori domestici, come ad esempio l’attività di baby-sitter, sia svolta regolarmene in nero, anche perché nessuna possibilità di detrazione viene concessa a chi tale spesa deve sostenere, dovendo lavorare o non potendo contare su famiglie estese. Il tutto, ovviamente, alla faccia dei dettati costituzionali e della tutela della famiglia! Questi commenti sono riportati nel suo libro “Come si Manda in rovina un paese” (ed. Rizzoli 1995).
  • 38. I limiti della Costituzione Prima di analizzare in dettaglio alcuni aspetti particolarmente significativi della nostra Carta fondamentale, preme riportare alcuni commenti di Sergio Ricossa, scritti in tempo reale, dato che egli, allora studente, fu testimone attento ed accorto dei lavori della Costituente. Scriveva nel suo diario nel 1948: Come si fa a prendere sul serio una costituzione che esordisce: ‘L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro'? Giustamente Arturo Labriola, che ha letto Marx, si è rifiutato di votare l’articolo. Il lavoro, se non è sfruttamento, è pena, a parte i pochi privilegiati, che lavorano per il piacere di lavorare. L’esaltazione del lavoro duro è solo di una certa borghesia, per lo più cristiana. Marx e Keynes volevano la fine dell'obbligo del lavoro e l'inizio della libertà, del lavoro puramente spontaneo. La sinistra chiese un articolo ancora più stupido: 'L'Italia è una repubblica di lavoratori.” Toglieva la cittadinanza a bambini, vecchi e benestanti 33 . Proprio su questo aspetto, Piero Calamandrei, nell’intervento sopra citato, affermava: “...dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare una scuola a tutti. Dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto si potrà veramente dire che la formula contenuta nell’articolo 1 .... corrisponderà alla realtà. Perché fino a che non c’è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democrazia” Sicuramente un intervento apprezzabile, e tale sarebbe se solo questo sottendesse l’articolo 1; in realtà, inserito nel contesto globale della Carta, esso richiama una ben diversa impostazione. Viene in mente, infatti, l’articolo 1 della Costituzione della ex URSS, approvata nel testo definitivo dall’VIII Congresso dei Soviet del 1937, il quale recita: “La Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, è uno stato socialista di operai e contadini...” 33 Sergio Ricossa “Come si manda in rovina un paese” Rizzoli 1995 , pag.19
  • 39. Ancora riecheggiano, alla mente, le seguenti parole: “Il lavoro con cui l’uomo vince la natura e crea il mondo umano” è inteso come strumento di elevazione, creatore di umana dignità, via alla morale, “valore essenziale”. L’individuo, uomo, cittadino, lavoratore, in una sempre più concreta qualificazione storica, viene non già annullato bensì moltiplicato nello stato dei cittadini lavoratori” Quanto sopra non è la prosecuzione della costituzione sovietica, né un discorso illustrativo della Costituzione italiana, neppure un ricordo di quel “Il lavoro rende liberi”, tragico epitaffio per i milioni di innocenti sacrificati nei lager nazisti, ma, più semplicemente, quanto compare nell’Enciclopedia Treccani, sempre a proposito del sistema corporativo, e le parole fra virgolette sono di Benito Mussolini, che per questa curò le pagine dedicate all’illustrazione della dottrina del fascismo 34 Se, a ciò, aggiungiamo quanto sopra ricordato a proposito dell’articolo 4 della nostra Costituzione, si comprende che il quadro d’insieme che si vien delineando si inserisce perfettamente in un modello culturale tipico degli anni trenta. Da una parte, infatti, il mito di Stakanov, il minatore russo che, nel 1935, divenne un eroe nazionale dell’Unione Sovietica per essere riuscito ad estrarre più carbone di quanto fossero riusciti a fare altri, dall’altra l’esempio dato da Benito Mussolini, ritratto dall’agiografia ufficiale mentre, a torso nudo, partecipa alla raccolta del grano. Insomma, una retorica del lavoro tipica della cultura socialista, dove si afferma che “chi non lavora non mangia” e dove l’unico lavoro concepito è quello dell’operaio e del contadino, senza alcuna stima per quello imprenditoriale ed intellettuale, concepito come sfruttamento l’uno e parassitario l’altro. Ricossa proseguiva, nel 1949, con la seguente chiosa: La costituzione italiana ammette tutto, proclama che l'iniziativa privata è libera, ma aggiunge che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. Poiché l'utilità sociale è ciò che vogliono i partiti al potere, l’iniziativa privata è costituzionalmente fottuta se al governo vanno i comunisti. Quesito: a che servono le costituzioni? 34 Enciclopedia Italiana, edita dall’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani vol. XXXII pag.619 a cura di F.Battaglia e vol. XIV pag. 847 e segg.
  • 40. Sintesi della morale capitalistica: chi ha, è. Chi non ha, hai. Ma il bello del capitalismo è proprio quando consente libertà avventurose, picaresche, da gioco d'azzardo. Le libertà della Fortuna. Il barbone che diventa miliardario e il miliardario che diventa barbone. Il palazzo dorato, che alla fine crollerà e la soffitta bohème.Il meglio del capitalismo sono i suoi vizi. 35 ed ancora: Prolusione di Giuseppe Maranini all'Università di Firenze. Mi insegna due cose. La prima è che non basta saper leggere, si rimane analfabeti finché non si contrae il vizio di leggere. La seconda, è che l'Italia si avvia ad essere non una democrazia, bensì una partitocrazia. Poscritto: Da lui sentii per la prima volta la parola 'partitocrazia', che diverrà un luogo comune. Ora mi è chiaro che il seme della partitocrazia era nella costituzione. La massa dei costituenti volle una 'democrazia dei partiti' , che implicava lottizzare le risorse e il potere politico. niente governabilità del Paese senza coalizione di partiti cementate dall'antifascismo. La Dc vinse le elezioni del 1948, non vinse la possibilità di governare da sola, nemmeno per un po' di tempo. poche le scappatoie permesse dalla costituzione: per esempio, il referendum popolare abrogativo, che infatti i partiti odiano. 36 Dunque non tutto è così perfetto come vorrebbero gli apologhi costituzionali; alcune crepe nell’impianto generale della Carta sono emerse con il tempo, lasciando intravedere, dietro una facciata dall’apparenza perfetta, una grande quantità di lati oscuri, impalcature mal disposte, strutture portanti mal costruite. Di fronte a simili obiezioni, di solito gli affezionati costituzionalisti ribattono con un secco: “ La colpa non è della nostra Costituzione, ma dei nostri politici: la Carta è rimasta per larga parte inattuata”. 35 ibidem pag. 21 36 ibidem pag. 23
  • 41. Ma può dirsi valida una Carta Costituzionale che si presta e consente tali inadempienze? Soprattutto, è ancora valida una Costituzione che riporta, in maniera così vistosa, i segni di una sedimentazione di concezioni illiberali dello stato, siano esse mutuate dalla dottrina fascista, comunista o cattolica? Una Costituzione che, oltretutto, vive di proprie contraddizioni, palesi anacronismi, poco comprensibili distorsioni. Ricordiamo che, a distanza di cinquant’anni, una Costituzione che afferma la responsabilità soggettiva e non oggettiva in campo penale, lascia sopravvivere una norma, la XIII disposizione transitoria e finale, la quale priva ab aeterno dei diritti civili tutti i membri ed i discendenti di Casa Savoia 37 . Cosa sarebbe successo se, come rischiò di accadere, il referendum istituzionale avesse avuto un esito favorevole alla Monarchia? Cosa si direbbe di una norma che, al contrario dell’attuale, avesse previsto l’esilio per i repubblicani proponenti il referendum e per i loro figli? Sicuramente la Monarchia aveva grosse responsabilità nell’avventura fascista, prima, e bellica successivamente; ma questo non giustificava l’esilio eterno per tutti i componenti la famiglia reale, la loro incapacità elettorale, dato che tale sanzione poteva benissimo colpire il Re direttamente coinvolto, ma non i suoi figli. Almeno così vorrebbe la concezione laica, repubblicana dello Stato di diritto! Ma ancora, mentre l’articolo 3 proclama l’uguaglianza di tutti i cittadini “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e l’articolo 8, al primo comma, proclama che “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”, l’articolo 7 concede alla religione cattolica uno status privilegiato. Infatti, dopo un pleonastico riconoscimento del fatto che “lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”, concede ai patti 37 Recita la XIII disposizione: “i membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato.
  • 42. Lateranensi, firmati da Mussolini nel 1929, una valenza costituzionale, affermando che i rapporti fra Stato e Chiesa sono regolati da questi e che loro eventuali modifiche non richiedono un procedimento di revisione costituzionale, purché siano accettate dalle due parti. Un modo per affermare che, di fatto, i rapporti fra Stato e Chiesa sono costituzionalmente tutelati, dato che solo il reciproco accordo può evitare il ricorso alle necessarie revisioni costituzionali. Per rimediare, al secondo comma del sopracitato articolo 8, sottolinea il fatto che le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i loro statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.” In definitiva, nella prospettiva di una società italiana improntata ad una sempre maggiore apertura agli interscambi culturali, sociali ed umani, in rapporto ai sempre più massicci flussi migratori, l’articolo 7 e lo stesso articolo 8 rappresentano due ostacoli non indifferenti all’equilibrato sviluppo di una società multietnica, multiraziale e, soprattutto, multireligiosa. A riequilibrare tale scompenso, non valgono le previsioni dell’articolo 19 38 , relativo alla libertà di professione della fede e l’articolo 20, secondo il quale “Il carattere ecclesiastico e il fine religioso o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività” Se, infatti, occorre tenere conto della tradizione culturale italiana che affonda le proprie radici in quella cattolica, è necessario ricordare che non spetta allo Stato tutelare questa, ma semplicemente far sì che essa, come altre tradizioni, possano armonicamente convivere e prosperare. Istituire meccanismi di regolamentazioni soggettivi, ad personam, in virtù dei quali lo stato, attraverso patti o accordi, concede o nega privilegi o parificazioni, rappresenta la via I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali su beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli. 38 Articolo 19 “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume” Resta fuori dalla previsione costituzionale la definizione di ciò che è buon costume, formula estremamente vaga e che potrebbe valere, ad esempio, per impedire battesimi pubblici di certe religioni di matrice gnostica, con immersione in acqua nudi o per altri riti. Come sempre, la nostra Costituzione si preoccupa di tutelare sempre un certo tipo di cultura ed un certo tipo di religione, pur dando l’impressione di essere libera e democratica.
  • 43. principale per l’istituzione di uno stato potenzialmente confessionale o, altrettanto potenzialmente, antireligioso. Se non esistessero, nelle attuali articolazioni, né l’articolo 7 né l’articolo 8, ma in aggiunta al primo comma dell’articolo 3 fosse stato aggiunto, semplicemente che “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”, il costituente avrebbe compiuto un passo avanti non indifferente. Essendo tutte uguali alla legge, non sarebbe stato necessario fare accordi separati con ogni confessione religiosa, essendo sufficiente una regolamentazione generale. Così, ad esempio, nell’assegnazione dell’otto per mille, i cittadini non si troverebbero più a dover operare una scelta limitata, ma potrebbero scegliere liberamente la chiesa o il movimento religioso al quale far confluire questo finanziamento. Ancora, la norma che regola la deducibilità fiscale per i contributi al sostentamento del clero avrebbe automaticamente valore generale, per tutte le confessioni. Né si porrebbe il problema dell’ora di religione, con le immancabili polemiche e discriminazioni fra chi può restare in aula a seguire la lezione di religione cattolica e chi, non essendo cattolico, si trova a doverla abbandonare senza poter seguire, ad esempio, un’ora di religione buddista, mussulmana o induista. Insomma, anche considerando l’aspetto delle libertà fondamentali del cittadino, fra le quali la libertà di religione rappresenta una delle principali, la nostra Carta appare lacunosa, insensibile, sostanzialmente e al di là delle proclamazioni, alla tutela delle minoranze e, potenzialmente, foriera di notevoli conflitti di carattere religioso.. Infatti, rimandando alla legge ordinaria o ad un rapporto contrattualistico ad hoc fra Stato e Confessioni, consente, potenzialmente, il sorgere di rapporti preferenziali a favore di una di queste. Il richiamo, generico, che fa l’articolo 19 al concetto di buon costume rappresenta una potenziale mina vagante proprio per tutte le religioni, a partire, paradossalmente, proprio da quella cattolica. Teniamo conto del fatto che vi sarà un sempre maggiore afflusso di extracomunitari, la maggior parte dei quali di religione mussulmana, che si troveranno appoggiati, corteggiati e coccolati da coloro che, in base ad un puro calcolo di egoismo elettoralistico ed utilitaristico nonché di miopia, vedono nel fondamentalismo islamico una barriera
  • 44. contro il cosiddetto imperialismo occidentale e la cultura borghese, come fa tanta parte dell’intellighentia di sinistra. Questa situazione, progressivamente, anche in virtù di un andamento demografico a forbice, con il calo delle nascite degli italiani del centro-nord ed una maggiore prolificità degli extracomunitari, potrebbe portare l’Italia ad essere popolata da una maggioranza di fede islamica. Se così fosse, in virtù del generico richiamo al concetto di “buon costume”, quello stesso che ha consentito a certi sindaci nostrani, in cerca di facile pubblicità estiva, di inventarsi le cose più strane, come le ordinanze anti-brutte 39 , se si addivenisse nella convinzione che, per la maggioranza della popolazione, il fatto che le donne non indossino lo Chador rappresenti un’offesa a questo buon costume, non si potrebbe giungere a dichiarare fuori legge quelle religioni che non prevedano tale obbligo? Se dovesse essere applicato questo principio in un contesto islamico, chi garantirebbe i cattolici da eventuali sanzioni per il fatto, ad esempio, che durante il rito della Santa Messa il sacerdote beve il vino, simbolo del sangue del Cristo, poiché è noto che per i mussulmani tale assunzione rappresenta un divieto assoluto? Tale assunzione non potrebbe, a ragione, essere giudicato contrario al buon costume? Se riusciamo a guardare le cose da un punto di vista diverso, ponendoci dall’altra parte, da quella che oggi è minoranza, ben possiamo comprendere il grande limite che si nasconde in questi articoli costituzionali, i quali, quando vennero scritti, certo non si potevano porre tali problematiche, dato che allora l’Italia era una nazione di emigranti e non di emigrati e le grandi masse diseredate non bussavano certo alle nostre porte. Ma oggi così è, ed è necessario riflettere e, per quanto possibile, prevenire. 39 Ricordiamo, solo per inciso, che alcuni comuni liguri hanno emanato ordinanze nelle quali si proibiva il passeggio in bikini alle donne “Brutte”, arrivando addirittura ad istituire una commissione per la definizione dei criteri di “Donna Bella”. Per non parlare dei blitz anti-topless e di altre amenità, fino ai divieti assurdi di fare castelli di sabbia in spiaggia, di sostare la notte in riva a l mare eccetera eccetera, tanto per dire che, se lasciamo i nostri legislatori liberi di legiferare, sono in grado di partorire qualsiasi amenità, più o meno dannosa.