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Commissione
“Sovraindebitamento”
Ordine dei Commercialisti di Busto Arsizio
Dott. Andrea Mancini
7 giugno 2018, Busto Arsizio
Ordine del giorno
1.  Procedure esecutive nel piano, nell’accordo e nella liquidazione dell’attivo
2.  Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei
tribunali
3.  Varie ed eventuali
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Commissione «Sovraindebitamento»
Punto 1) Procedure esecutive nel piano, nell’accordo e nella liquidazione dell’attivo
L’art. 10 comma 2 prevede:
«il Giudice, con il decreto di cui al comma 1, dispone che, sino al momento in
cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto
pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né
disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio
del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori
aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei
titolari di crediti impignorabili.»
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Commissione «Sovraindebitamento»
Punto 1) Procedure esecutive nel piano, nell’accordo e nella liquidazione dell’attivo
La richiesta più ricorrente da parte dei soggetti che si rivolgono alla procedura
di sovraindebitamento è: l’accesso alla procedura di cui alla L. n. 3/2012
sospende o meno l’eventuale procedura espropriativa iniziata?
Tale quesito è stato oggetto di recente intervento legislativo da parte del
Decreto Legge n. 83/2015 del 27/06/2015, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 132 del 6/08/2015.
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Commissione «Sovraindebitamento»
Punto 1) Procedure esecutive nel piano, nell’accordo e nella liquidazione dell’attivo
Il comma 2 dell’art. 12-bis della Legge n. 3 del 2012 evidenzia che “quando, nelle
more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di
esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso
decreto [di fissazione dell’udienza di convocazione dei creditori c. 1 ex art. 12-bis], può
disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di
omologazione diventa definitivo”.
Alla luce di quanto sopraesposto, è indubbio che la sospensione della
procedura esecutiva decorra dal giorno in cui viene emanato:
1.  il decreto di fissazione dell’udienza per la convocazione dei creditori nel
caso del piano del consumatore e dell’accordo di composizione della crisi
2.  Il decreto di apertura della procedura nel caso di liquidazione del patrimonio
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Commissione «Sovraindebitamento»
Punto 1) Procedure esecutive nel piano, nell’accordo e nella liquidazione dell’attivo
Ulteriori iniziative possono essere assunte dal debitore nel caso in cui sia
necessaria la sospensione dell’ azione espropriativa nel periodo compreso tra la
data del deposito della proposta di piano del consumatore, di accordo di
composizione della crisi o di liquidazione del patrimonio e la data di emissione del
decreto di fissazione dell’udienza ex art. 12 bis o di apertura della procedura di
liquidazione.
Il debitore in tal caso ha due soluzioni:
1.  proporre istanza al Giudice del sovraindebitamento per chiedere la sospensione
della procedura esecutiva avviata dal creditore e la contestuale fissazione
dell’udienza di convocazione dei creditori ex art. 12-bis c. 1 o di apertura della
procedura di liquidazione;
2.  proporre istanza di sospensione al Giudice dell’esecuzione rappresentando
l’avvenuto deposito della proposta di piano, di accordo o diliquidazione,
ovviamente prima che sia intervenuta la vendita o l’assegnazione dei beni
pignorati;
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Commissione «Sovraindebitamento»
Punto 1) Procedure esecutive nel piano, nell’accordo e nella liquidazione dell’attivo
Gli effetti reali del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva.
Al riguardo, l’art. 626 del Codice di Procedura Civile dispone che “quando il
processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa
disposizione del giudice dell’esecuzione”.
Ciò comporta:
1.  il creditore non potrà soddisfarsi con il bene o con il bene pignorato sino a
quando sussiste la causa di sospensione;
2.  il provvedimento di sospensione del procedimento esecutivo non pregiudica
gli atti compiuti anteriormente alla sospensione, i quali, pertanto,
conservano la loro efficacia: il debitore, pertanto, non potrà disporre del
bene pignorato almeno fino all’estinzione del processo esecutivo.
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Commissione «Sovraindebitamento»
Punto 1) Procedure esecutive nel piano, nell’accordo e nella liquidazione dell’attivo
Alla luce di quanto suddetto pare evidente che:
1.  nel piano del consumatore e nell’accordo di composizione della crisi devono
essere previste le modalità di vendita del bene (eventualmente anche
mediante la prosecuzione dell’azione esecutiva) o diversamente le modalità
di soddisfacimento del creditore pignoratizio, al fine che il Giudice possa
disporre o meno l’estinzione del procedimento esecutivo;
2.  nella liquidazione del patrimonio, una volta nominato il Liquidatore,
quest’ultimo nel programma di liquidazione ex art. 14-novies, dovrà
prevedere le modalità di vendita del bene (eventualmente anche mediante
la prosecuzione dell’azione esecutiva), al fine che il Giudice possa disporre
o meno l’estinzione del procedimento esecutivo
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Commissione «Sovraindebitamento»
Punto 1) Procedure esecutive nel piano, nell’accordo e nella liquidazione dell’attivo
Occorre infine evidenziare, al fine di porre chiarezza in merito, che la semplice
richiesta di nomina di un OCC non può in alcun modo sospendere le azioni
esecutive in essere.
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Commissione «Sovraindebitamento»
Punto 2) Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei
tribunali
La tematica relativa alla  cessione del quinto dello stipendio avvenuta
anteriormente al ricorso alla procedura di sovraindebitamento risulta essere
ancor oggi notevolmente dibattuta.
Seppur l’introduzione della legge in oggetto sia recente, vi è stato un
susseguirsi di provvedimenti e di giurisprudenze spesso contrastanti.
In particolare, il debitore che manifestava la decisione di comprendere nel
proprio piano i crediti futuri di TFR e le proprie retribuzioni, mettendo tali quote
oggetto di cessione a favore della massa dei creditori e non più del singolo
creditore così garantito, è risultato per lo più soccombente.
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Commissione «Sovraindebitamento»
Punto 2) Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei
tribunali
Innanzitutto occorre evidenziare che:
1)  la procedura di sovraindebitamento è una procedura concorsuale: lo
conferma implicitamente il testo della legge all’art.6, c.1: “1. Al fine di porre
rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili
a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo,
è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito
della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente
sezione”; ne seguerebbe che ad essa potrebbero applicarsi per analogia
quanto previsto dalla normativa del concordato preventivo e del fallimento;
2)  la legge riporta esplicitamente i crediti che non possono essere oggetto di
falcidia: non è ricompresa tra questi la cessione del quinto; 
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Commissione «Sovraindebitamento»
Punto 2) Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei
tribunali
Uno dei primi provvedimento in merito è quello del 27.12.2013 Tribunale di
Pistoia, Dott.ssa Rosa Servarolo  27.12.2013, favorevole al debitore:
«E’ chiaro quindi che i crediti, anche quelli dotati di privilegio possono essere ridotti in accordo o unilateralmente purché la misura indicata non sia
pregiudizievole rispetto all’ alternativa liquidatoria disciplinata dalla stessa normativa; il parametro di riferimento con riguardo alla liquidazione non è
rappresentato dalle procedure esecutive individuali, bensì dalla procedura di liquidazione disciplinata dagli artt. 14 ter e seguenti della legge in analisi.»
…… «In forza dell’art. 14 ter comma 6 lett. b) della legge citata “non sono compresi nella liquidazione … b) i crediti aventi carattere alimentare e di
mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua
famiglia indicati dal giudice”.»
«Il credito da pensione (come anche da stipendio e da altri emolumenti vitalizi), che costituisce la fonte attraverso cui viene adempiuto il credito della … , non è
utilizzabile nell’ ambito della procedura liquidatoria de qua; il legislatore sancisce questo principio in modo tassativo, non escludendo dalla previsione i casi in
cui tali emolumenti abbiano formato oggetto di cessione volontaria.
E’ la legge stessa, quindi, che consente al giudice di non tener conto di tali accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e creditore, atteso che,
verosimilmente, se gli stessi fossero vincolanti, potrebbero impedire l’accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale di
singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri.»
«Il limite alla liquidazione delle pensioni, però, non è assoluto: le stesse, infatti, sono passibili di liquidazione in misura eccedente rispetto a quello che occorre
al mantenimento del debitore e della sua famiglia.»
«Il legislatore non rinvia all’art. 545 c.p.c.; quindi il parametro di valutazione degli importi necessari al mantenimento non è rappresentato né dalla quota di 1/5
dell’emolumento, né tantomeno dalla misura della pensione sociale, ma viene determinato di volta in volta dal giudice sulla base verosimilmente della
documentazione prodotta ex artt. 14 iteri c.2 e 9 c.2 della legge citata.
E’ tale per ragione che le deduzioni svolte dalla creditrice opponente a tale proposito non sono affatto conferenti, atteso che la determinazione della quota
“espropriabile della pensione” non può coincidere con la parte eccedente rispetto alla misura della pensione sociale anche considerata in misura pari al
doppio.»
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Commissione «Sovraindebitamento»
Punto 2) Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei
tribunali
Tale provvedimento è stato oggetto di impugnazione, il Tribunale di Pistoia, in
data 23.02.2015, in composizione collegiale, ha confermato la falcidiabilità del
contratto di cessione del quinto:
«Connotazione della presente procedura sta nella circostanza che i debiti da soddisfare provengono sostanzialmente
da contratti di finanziamento di vario genere rimasti inadempiuti solo a latere debitoris, avendo le società finanziarie /
istituto di credito già corrisposto l’importo finanziato o messo a disposizione la provvista necessaria. Ci troviamo
dunque in presenza di contratti pendenti, che nella disciplina del concordato preventivo troverebbero collocazione
nell’art. 169bis L.F. (accedendo all’interpretazione più ampia di tale norma, che non limita l’applicabilità degli istituti ivi
previsti alle ipotesi di contratti bilateralmente ineseguiti). E a ben vedere nessuna norma, di cui alla L.3/2012, esclude
l’applicabilità analogica dell’art. 169bis L.F. alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Nella
fattispecie, pur non richiamandosi espressamente l’articolo ora citato, sostanzialmente si applica lo scioglimento dei
contratti di finanziamento, con previsione di un indennizzo pari al debito residuo sottoposto a falcidia, esattamente
come previsto dall’art. 169bis, co.2, L.F..»
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Commissione «Sovraindebitamento»
Punto 2) Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei
tribunali
Anche il Dott. Perna, del Tribunale di Siracusa, in data 17.06.2016, conferma la
falcidiabilità del contratto di cessione del quinto:
«… del tutto priva di pregio giuridico è l’asserzione del creditore opponente, secondo cui non vi sarebbe alcuno
strumento giuridico che consentirebbe la revoca della cessione del quinto.
Invero l’art. 7 legge cit. stabilisce che “E’ possibile che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere
soddisfatti integralmente, allorché assicurino il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della
collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui
quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”.
Contrariamente all’assunto del creditore interveniente, la situazione del creditore cessionario del quinto non è
equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca.
Indi nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore chirografario, tra cui Banca
1»
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Commissione «Sovraindebitamento»
Punto 2) Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei
tribunali
La cassazione, con sentenza n.1227/2016, seppur in ambito fallimentare, ha
dichiarato l’inefficacia del pagamento successivo al fallimento da parte del
terzo pignorato
«In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor
debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi
dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine,
l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito
dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un
pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia.
Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui
salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai
pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un
debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi
ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario
dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei
confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di
quest'ultimo. (massima ufficiale)»
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Commissione «Sovraindebitamento»
Punto 2) Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei
tribunali
Il Tribunale di Torino, nella persona della Dott.ssa Cecilia Marino, con
provvedimento del 08/06/2016, ha ritenuto di confermare la titolarità del credito
in capo al debitore:
«La tesi della finanziaria secondo cui, per effetto del contratto stipulato tra le parti, si sarebbe realizzata una cessione di credito,
con la conseguenza che la somma del quinto dello stipendio non sarebbe più nella titolarità del Sig. xxx bensì nella titolarità della
prima non può essere condivisa.
Il meccanismo previsto dal contratto è infatti diverso; le parti hanno infatti pattuito in contratto con effetti obbligatori in cui al
verificarsi di un evento, ossia la maturazione del diritto dello stipendio in capo al dipendente si trasferisce la quota del quinto dello
stesso alla finanziaria.
Quindi prima del verificarsi dell’evento rimane in capo al dipendente la titolarità della relativa somma.
Per quanto riguarda il TFR l’art. 8 delle condizioni generali di contratto prevede che: «in caso di cessazione del servizio per
quiescenza, il presente contratto resterà in vigore ed estenderà automaticamente i suoi effetti sulla pensione in caso di
inapplicabilità del primo comma il cliente autorizza ed espone ora per allora che l’ente datoriale trattenga dal TFR dal TFS e da
qualsiasi altra erogazione in suo favore le somme necessarie per l’estinzione del finanziamento e provveda con atto che si
ritenesse necessario in tal senso.
Come si evince dal contenuto della clausola in essa non è prevista lacuna cessione del TFR bensì un meccanismo di garanzia a
favore della finanziaria.
Trattasi quindi di una clausola accessoria al contratto destinata a venir meno nella stessa misura in cui l’assoggettamento alla
procedura del sovraindebitamento fa venir meno nel senso sopra indicato il contratto principale.»
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Commissione «Sovraindebitamento»
Punto 2) Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei
tribunali
Il Tribunale di Livorno, con pronuncia del 21/09/2016, confermata altresì dalla
pronuncia del 15/02/2017, si è espresso in favore della falcidiabilità della
cessione che riguarda crediti futuri che non possono essere sottratti al
patrimonio del debitore fino a che non vengono ad esistenza:
21/09/2016 – Dott. Marinai
«Sia sospeso, fino a completamento del Piano del Consumatore, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio
…………. a favore di ………….., con sede legale in ……., Via …..n. ….., C.F. ……., per il prestito a suo tempo
concesso e che prevede una rata mensile di € ….. circa»
15/02/2017 – Dott. Marinai
«Che sia sospeso, fino a completamento del Piano del Consumatore, il prelievo della cessione del quinto dello
stipendio di ……… a favore di …………. per il prestito a suo tempo concesso e che prevede una rata mensile di €
………….»
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Commissione «Sovraindebitamento»
Punto 2) Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei
tribunali
Il Tribunale di Grosseto, nella persona della Dott.ssa Claudia Frosini, con
provvedimento del 09/05/2017, si è espresso a favore del debitore:
«Al piano, così come proposto, si è opposto il creditore Finanziaria A il quale, già in sede di costituzione, aveva chiesto
di disporre la presentazione di un nuovo piano che tenesse conto dell’avvenuta cessione, in suo favore, delle quote di
retribuzione e del TFR fino alla concorrenza del credito, quantificato in euro ………... L’opposizione non merita
accoglimento in quanto la ratio dell’istituto, introdotto dalla l. 3/ 2012, è quella di consentire ai soggetti che non possono
accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge fallimentare di ristrutturare i propri debiti,
anche attraverso la proposta di adempimento in misura inferiore all’importo originario, purché sia conveniente (per i
creditori e per lo stesso debitore) e comporti almeno l’integrale pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti
privilegiati ex art. 7 1° co. l. 3/2012. Nel caso di specie la convenienza è garantita dall’integrale pagamento dei crediti
privilegiati e dei crediti chirografari in conto capitale, oltre che dal tempo obbiettivamente contenuto di definizione delle
pendenze (10 anni), con un importo che è perfettamente e in concreto sostenibile in considerazione delle condizionali
patrimoniali del signor ……., delle spese di gestione familiare e delle sue aspettative di vita e di lavoro..»
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Punto 2) Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei
tribunali
Il Tribunale di Milano, nella persona della Dott.ssa Amina Simonetti, con
decreto del 09/07/2017, ha riconosciuto la valenza della cessione del quinto a
favore del creditore:
«in particolare, tenuto conto che l’assegnazione del quinto dello stipendio a favore della lavoratrice …… è
provvedimento emesso prima della presentazione della domanda ex L 3/2012 e quindi non revocabile (il tribunale non
condivide la tesi della difesa del debitore e dell’OCC che intende estendere alla liquidazione del sovraindebitato la
giurisprudenza formatasi in tema di pignoramento del quinto dello stipendio e fallimento atteso che al
sovraindebitamento non si applica l’art 44 l.f. e tutta la disciplina della revocatoria fallimentare su cui la giurisprudenza
invocata si fonda), la liquidazione proposta prevede l’utilizzo della retribuzione disponibile annuale di € ……. per il
pagamento dei debiti ripartita, per i primi quattro anni - tanto occorre secondo il debitore (ma ogni controllo sarà
rimesso al liquidatore) per estinguere il debito residuo della …….. - nella misura del quinto a favore della pignorante e
per la restante parte (circa € ……..) agli altri creditori (iniziando con i crediti privilegiati secondo l’ordine delle cause
legittime di prelazione e successivamente ai chirografari) e per i successivi anni (circa 3) nella misura integrale di €
……… a favore dei creditori residui. Dunque la liquidazione prospetta l’impiego della quota di retribuzione messa a
disposizione del debitore fino all’estinzione totale dei debiti.»
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Punto 2) Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei
tribunali
Il Tribunale di Monza, nella persona del Dott. Giovanni Battista Nardecchia, con
provvedimento del 26/07/2017, ha limitato al triennio l'efficacia della cessione
avvenuta precedentemente:
«il punto di partenza è rappresentato dall’art. 12-bis comma 7 della L. 3/2012 in forza del quale il decreto di omologa
“deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento”; in relazione a tale problematica due pronunce della cassazione
(da ultimo Cass. n° 28300/2005) hanno ipotizzato un'applicazione analogica dell’art. 2918 c.c., norma che, a proposito
di atti di disposizione (cessioni o liberazioni) di crediti futuri (pigioni o fitti non ancora scaduti), non soggetti a
trascrizione perché infratriennali (art. 2643 n. 9 cod. civ.), ne dispone la prevalenza sul pignoramento sulla base della
sola data certa. È dunque la limitazione temporale del triennio a permettere la prevalenza quando l’alienazione non sia
soggetta a pubblicità legale. Pure nell'ambito del triennio è limitata l'opponibilità della liberazione o cessione dei canoni
di locazione al terzo acquirente la cosa locata, in caso di non trascrizione (art. 1605 cod. civ..; la suprema corte, sulla
considerazione che ”entro tale margine temporale il legislatore ritiene di tutelare l'atto di disposizione pregiudizievole al
creditore pignorante oppure allo acquirente dell'immobile locato”, ha ritenuto ragionevole applicare lo stesso termine
anche al conflitto, regolato dall'art. 2914 n. 2 cit., fra debitore che cede i crediti futuri ed il suo creditore pignorante
(principio enunciato per la prima volta da Cass., sez. L, 26 ottobre 2002, n. 15141, con riferimento al pignoramento dei
crediti da lavoro); assumendo possibile tale analogia se ne può trarre la conclusione che la cessione di crediti futuri e la
conseguente sottrazione di tali risorse alla disponibilità del debitore ai fini della ristrutturazione del proprio debito, sia
tutelabile nel termine di tre anni dall’omologa del piano del consumatore, dovendo poi lasciare il passo all’efficacia
conformativa del piano.»
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Punto 2) Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei
tribunali
Alla luce di quanto suddetto, la giurisprudenza rivenuta in merito, nonostante in
maniera unanime, ritiene possibile, nella procedura di sovraindebitamento,
l’utilizzo del credito futuro anche se ceduto, in quanto costituirebbe una risorsa
del debitore da mettere a disposizione di tutti i creditori concorsuali.
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Grazie
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Commissione Sovraindebitamento

  • 1. Commissione “Sovraindebitamento” Ordine dei Commercialisti di Busto Arsizio Dott. Andrea Mancini 7 giugno 2018, Busto Arsizio
  • 2. Ordine del giorno 1.  Procedure esecutive nel piano, nell’accordo e nella liquidazione dell’attivo 2.  Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei tribunali 3.  Varie ed eventuali Dott. Andrea Mancini | Studio Tarantino, Cremona, Monarca & Associati | www.linkedin.com/in/dott-andrea-mancini
  • 3. Commissione «Sovraindebitamento» Punto 1) Procedure esecutive nel piano, nell’accordo e nella liquidazione dell’attivo L’art. 10 comma 2 prevede: «il Giudice, con il decreto di cui al comma 1, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.» Dott. Andrea Mancini | Studio Tarantino, Cremona, Monarca & Associati | www.linkedin.com/in/dott-andrea-mancini
  • 4. Commissione «Sovraindebitamento» Punto 1) Procedure esecutive nel piano, nell’accordo e nella liquidazione dell’attivo La richiesta più ricorrente da parte dei soggetti che si rivolgono alla procedura di sovraindebitamento è: l’accesso alla procedura di cui alla L. n. 3/2012 sospende o meno l’eventuale procedura espropriativa iniziata? Tale quesito è stato oggetto di recente intervento legislativo da parte del Decreto Legge n. 83/2015 del 27/06/2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 132 del 6/08/2015. Dott. Andrea Mancini | Studio Tarantino, Cremona, Monarca & Associati | www.linkedin.com/in/dott-andrea-mancini
  • 5. Commissione «Sovraindebitamento» Punto 1) Procedure esecutive nel piano, nell’accordo e nella liquidazione dell’attivo Il comma 2 dell’art. 12-bis della Legge n. 3 del 2012 evidenzia che “quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto [di fissazione dell’udienza di convocazione dei creditori c. 1 ex art. 12-bis], può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”. Alla luce di quanto sopraesposto, è indubbio che la sospensione della procedura esecutiva decorra dal giorno in cui viene emanato: 1.  il decreto di fissazione dell’udienza per la convocazione dei creditori nel caso del piano del consumatore e dell’accordo di composizione della crisi 2.  Il decreto di apertura della procedura nel caso di liquidazione del patrimonio Dott. Andrea Mancini | Studio Tarantino, Cremona, Monarca & Associati | www.linkedin.com/in/dott-andrea-mancini
  • 6. Commissione «Sovraindebitamento» Punto 1) Procedure esecutive nel piano, nell’accordo e nella liquidazione dell’attivo Ulteriori iniziative possono essere assunte dal debitore nel caso in cui sia necessaria la sospensione dell’ azione espropriativa nel periodo compreso tra la data del deposito della proposta di piano del consumatore, di accordo di composizione della crisi o di liquidazione del patrimonio e la data di emissione del decreto di fissazione dell’udienza ex art. 12 bis o di apertura della procedura di liquidazione. Il debitore in tal caso ha due soluzioni: 1.  proporre istanza al Giudice del sovraindebitamento per chiedere la sospensione della procedura esecutiva avviata dal creditore e la contestuale fissazione dell’udienza di convocazione dei creditori ex art. 12-bis c. 1 o di apertura della procedura di liquidazione; 2.  proporre istanza di sospensione al Giudice dell’esecuzione rappresentando l’avvenuto deposito della proposta di piano, di accordo o diliquidazione, ovviamente prima che sia intervenuta la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati; Dott. Andrea Mancini | Studio Tarantino, Cremona, Monarca & Associati | www.linkedin.com/in/dott-andrea-mancini
  • 7. Commissione «Sovraindebitamento» Punto 1) Procedure esecutive nel piano, nell’accordo e nella liquidazione dell’attivo Gli effetti reali del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva. Al riguardo, l’art. 626 del Codice di Procedura Civile dispone che “quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione”. Ciò comporta: 1.  il creditore non potrà soddisfarsi con il bene o con il bene pignorato sino a quando sussiste la causa di sospensione; 2.  il provvedimento di sospensione del procedimento esecutivo non pregiudica gli atti compiuti anteriormente alla sospensione, i quali, pertanto, conservano la loro efficacia: il debitore, pertanto, non potrà disporre del bene pignorato almeno fino all’estinzione del processo esecutivo. Dott. Andrea Mancini | Studio Tarantino, Cremona, Monarca & Associati | www.linkedin.com/in/dott-andrea-mancini
  • 8. Commissione «Sovraindebitamento» Punto 1) Procedure esecutive nel piano, nell’accordo e nella liquidazione dell’attivo Alla luce di quanto suddetto pare evidente che: 1.  nel piano del consumatore e nell’accordo di composizione della crisi devono essere previste le modalità di vendita del bene (eventualmente anche mediante la prosecuzione dell’azione esecutiva) o diversamente le modalità di soddisfacimento del creditore pignoratizio, al fine che il Giudice possa disporre o meno l’estinzione del procedimento esecutivo; 2.  nella liquidazione del patrimonio, una volta nominato il Liquidatore, quest’ultimo nel programma di liquidazione ex art. 14-novies, dovrà prevedere le modalità di vendita del bene (eventualmente anche mediante la prosecuzione dell’azione esecutiva), al fine che il Giudice possa disporre o meno l’estinzione del procedimento esecutivo Dott. Andrea Mancini | Studio Tarantino, Cremona, Monarca & Associati | www.linkedin.com/in/dott-andrea-mancini
  • 9. Commissione «Sovraindebitamento» Punto 1) Procedure esecutive nel piano, nell’accordo e nella liquidazione dell’attivo Occorre infine evidenziare, al fine di porre chiarezza in merito, che la semplice richiesta di nomina di un OCC non può in alcun modo sospendere le azioni esecutive in essere. Dott. Andrea Mancini | Studio Tarantino, Cremona, Monarca & Associati | www.linkedin.com/in/dott-andrea-mancini
  • 10. Commissione «Sovraindebitamento» Punto 2) Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei tribunali La tematica relativa alla  cessione del quinto dello stipendio avvenuta anteriormente al ricorso alla procedura di sovraindebitamento risulta essere ancor oggi notevolmente dibattuta. Seppur l’introduzione della legge in oggetto sia recente, vi è stato un susseguirsi di provvedimenti e di giurisprudenze spesso contrastanti. In particolare, il debitore che manifestava la decisione di comprendere nel proprio piano i crediti futuri di TFR e le proprie retribuzioni, mettendo tali quote oggetto di cessione a favore della massa dei creditori e non più del singolo creditore così garantito, è risultato per lo più soccombente. Dott. Andrea Mancini | Studio Tarantino, Cremona, Monarca & Associati | www.linkedin.com/in/dott-andrea-mancini
  • 11. Commissione «Sovraindebitamento» Punto 2) Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei tribunali Innanzitutto occorre evidenziare che: 1)  la procedura di sovraindebitamento è una procedura concorsuale: lo conferma implicitamente il testo della legge all’art.6, c.1: “1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione”; ne seguerebbe che ad essa potrebbero applicarsi per analogia quanto previsto dalla normativa del concordato preventivo e del fallimento; 2)  la legge riporta esplicitamente i crediti che non possono essere oggetto di falcidia: non è ricompresa tra questi la cessione del quinto;  Dott. Andrea Mancini | Studio Tarantino, Cremona, Monarca & Associati | www.linkedin.com/in/dott-andrea-mancini
  • 12. Commissione «Sovraindebitamento» Punto 2) Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei tribunali Uno dei primi provvedimento in merito è quello del 27.12.2013 Tribunale di Pistoia, Dott.ssa Rosa Servarolo  27.12.2013, favorevole al debitore: «E’ chiaro quindi che i crediti, anche quelli dotati di privilegio possono essere ridotti in accordo o unilateralmente purché la misura indicata non sia pregiudizievole rispetto all’ alternativa liquidatoria disciplinata dalla stessa normativa; il parametro di riferimento con riguardo alla liquidazione non è rappresentato dalle procedure esecutive individuali, bensì dalla procedura di liquidazione disciplinata dagli artt. 14 ter e seguenti della legge in analisi.» …… «In forza dell’art. 14 ter comma 6 lett. b) della legge citata “non sono compresi nella liquidazione … b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”.» «Il credito da pensione (come anche da stipendio e da altri emolumenti vitalizi), che costituisce la fonte attraverso cui viene adempiuto il credito della … , non è utilizzabile nell’ ambito della procedura liquidatoria de qua; il legislatore sancisce questo principio in modo tassativo, non escludendo dalla previsione i casi in cui tali emolumenti abbiano formato oggetto di cessione volontaria. E’ la legge stessa, quindi, che consente al giudice di non tener conto di tali accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e creditore, atteso che, verosimilmente, se gli stessi fossero vincolanti, potrebbero impedire l’accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri.» «Il limite alla liquidazione delle pensioni, però, non è assoluto: le stesse, infatti, sono passibili di liquidazione in misura eccedente rispetto a quello che occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia.» «Il legislatore non rinvia all’art. 545 c.p.c.; quindi il parametro di valutazione degli importi necessari al mantenimento non è rappresentato né dalla quota di 1/5 dell’emolumento, né tantomeno dalla misura della pensione sociale, ma viene determinato di volta in volta dal giudice sulla base verosimilmente della documentazione prodotta ex artt. 14 iteri c.2 e 9 c.2 della legge citata. E’ tale per ragione che le deduzioni svolte dalla creditrice opponente a tale proposito non sono affatto conferenti, atteso che la determinazione della quota “espropriabile della pensione” non può coincidere con la parte eccedente rispetto alla misura della pensione sociale anche considerata in misura pari al doppio.» Dott. Andrea Mancini | Studio Tarantino, Cremona, Monarca & Associati | www.linkedin.com/in/dott-andrea-mancini
  • 13. Commissione «Sovraindebitamento» Punto 2) Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei tribunali Tale provvedimento è stato oggetto di impugnazione, il Tribunale di Pistoia, in data 23.02.2015, in composizione collegiale, ha confermato la falcidiabilità del contratto di cessione del quinto: «Connotazione della presente procedura sta nella circostanza che i debiti da soddisfare provengono sostanzialmente da contratti di finanziamento di vario genere rimasti inadempiuti solo a latere debitoris, avendo le società finanziarie / istituto di credito già corrisposto l’importo finanziato o messo a disposizione la provvista necessaria. Ci troviamo dunque in presenza di contratti pendenti, che nella disciplina del concordato preventivo troverebbero collocazione nell’art. 169bis L.F. (accedendo all’interpretazione più ampia di tale norma, che non limita l’applicabilità degli istituti ivi previsti alle ipotesi di contratti bilateralmente ineseguiti). E a ben vedere nessuna norma, di cui alla L.3/2012, esclude l’applicabilità analogica dell’art. 169bis L.F. alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Nella fattispecie, pur non richiamandosi espressamente l’articolo ora citato, sostanzialmente si applica lo scioglimento dei contratti di finanziamento, con previsione di un indennizzo pari al debito residuo sottoposto a falcidia, esattamente come previsto dall’art. 169bis, co.2, L.F..» Dott. Andrea Mancini | Studio Tarantino, Cremona, Monarca & Associati | www.linkedin.com/in/dott-andrea-mancini
  • 14. Commissione «Sovraindebitamento» Punto 2) Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei tribunali Anche il Dott. Perna, del Tribunale di Siracusa, in data 17.06.2016, conferma la falcidiabilità del contratto di cessione del quinto: «… del tutto priva di pregio giuridico è l’asserzione del creditore opponente, secondo cui non vi sarebbe alcuno strumento giuridico che consentirebbe la revoca della cessione del quinto. Invero l’art. 7 legge cit. stabilisce che “E’ possibile che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché assicurino il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”. Contrariamente all’assunto del creditore interveniente, la situazione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca. Indi nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore chirografario, tra cui Banca 1» Dott. Andrea Mancini | Studio Tarantino, Cremona, Monarca & Associati | www.linkedin.com/in/dott-andrea-mancini
  • 15. Commissione «Sovraindebitamento» Punto 2) Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei tribunali La cassazione, con sentenza n.1227/2016, seppur in ambito fallimentare, ha dichiarato l’inefficacia del pagamento successivo al fallimento da parte del terzo pignorato «In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo. (massima ufficiale)» Dott. Andrea Mancini | Studio Tarantino, Cremona, Monarca & Associati | www.linkedin.com/in/dott-andrea-mancini
  • 16. Commissione «Sovraindebitamento» Punto 2) Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei tribunali Il Tribunale di Torino, nella persona della Dott.ssa Cecilia Marino, con provvedimento del 08/06/2016, ha ritenuto di confermare la titolarità del credito in capo al debitore: «La tesi della finanziaria secondo cui, per effetto del contratto stipulato tra le parti, si sarebbe realizzata una cessione di credito, con la conseguenza che la somma del quinto dello stipendio non sarebbe più nella titolarità del Sig. xxx bensì nella titolarità della prima non può essere condivisa. Il meccanismo previsto dal contratto è infatti diverso; le parti hanno infatti pattuito in contratto con effetti obbligatori in cui al verificarsi di un evento, ossia la maturazione del diritto dello stipendio in capo al dipendente si trasferisce la quota del quinto dello stesso alla finanziaria. Quindi prima del verificarsi dell’evento rimane in capo al dipendente la titolarità della relativa somma. Per quanto riguarda il TFR l’art. 8 delle condizioni generali di contratto prevede che: «in caso di cessazione del servizio per quiescenza, il presente contratto resterà in vigore ed estenderà automaticamente i suoi effetti sulla pensione in caso di inapplicabilità del primo comma il cliente autorizza ed espone ora per allora che l’ente datoriale trattenga dal TFR dal TFS e da qualsiasi altra erogazione in suo favore le somme necessarie per l’estinzione del finanziamento e provveda con atto che si ritenesse necessario in tal senso. Come si evince dal contenuto della clausola in essa non è prevista lacuna cessione del TFR bensì un meccanismo di garanzia a favore della finanziaria. Trattasi quindi di una clausola accessoria al contratto destinata a venir meno nella stessa misura in cui l’assoggettamento alla procedura del sovraindebitamento fa venir meno nel senso sopra indicato il contratto principale.» Dott. Andrea Mancini | Studio Tarantino, Cremona, Monarca & Associati | www.linkedin.com/in/dott-andrea-mancini
  • 17. Commissione «Sovraindebitamento» Punto 2) Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei tribunali Il Tribunale di Livorno, con pronuncia del 21/09/2016, confermata altresì dalla pronuncia del 15/02/2017, si è espresso in favore della falcidiabilità della cessione che riguarda crediti futuri che non possono essere sottratti al patrimonio del debitore fino a che non vengono ad esistenza: 21/09/2016 – Dott. Marinai «Sia sospeso, fino a completamento del Piano del Consumatore, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio …………. a favore di ………….., con sede legale in ……., Via …..n. ….., C.F. ……., per il prestito a suo tempo concesso e che prevede una rata mensile di € ….. circa» 15/02/2017 – Dott. Marinai «Che sia sospeso, fino a completamento del Piano del Consumatore, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio di ……… a favore di …………. per il prestito a suo tempo concesso e che prevede una rata mensile di € ………….» Dott. Andrea Mancini | Studio Tarantino, Cremona, Monarca & Associati | www.linkedin.com/in/dott-andrea-mancini
  • 18. Commissione «Sovraindebitamento» Punto 2) Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei tribunali Il Tribunale di Grosseto, nella persona della Dott.ssa Claudia Frosini, con provvedimento del 09/05/2017, si è espresso a favore del debitore: «Al piano, così come proposto, si è opposto il creditore Finanziaria A il quale, già in sede di costituzione, aveva chiesto di disporre la presentazione di un nuovo piano che tenesse conto dell’avvenuta cessione, in suo favore, delle quote di retribuzione e del TFR fino alla concorrenza del credito, quantificato in euro ………... L’opposizione non merita accoglimento in quanto la ratio dell’istituto, introdotto dalla l. 3/ 2012, è quella di consentire ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge fallimentare di ristrutturare i propri debiti, anche attraverso la proposta di adempimento in misura inferiore all’importo originario, purché sia conveniente (per i creditori e per lo stesso debitore) e comporti almeno l’integrale pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti privilegiati ex art. 7 1° co. l. 3/2012. Nel caso di specie la convenienza è garantita dall’integrale pagamento dei crediti privilegiati e dei crediti chirografari in conto capitale, oltre che dal tempo obbiettivamente contenuto di definizione delle pendenze (10 anni), con un importo che è perfettamente e in concreto sostenibile in considerazione delle condizionali patrimoniali del signor ……., delle spese di gestione familiare e delle sue aspettative di vita e di lavoro..» Dott. Andrea Mancini | Studio Tarantino, Cremona, Monarca & Associati | www.linkedin.com/in/dott-andrea-mancini
  • 19. Commissione «Sovraindebitamento» Punto 2) Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei tribunali Il Tribunale di Milano, nella persona della Dott.ssa Amina Simonetti, con decreto del 09/07/2017, ha riconosciuto la valenza della cessione del quinto a favore del creditore: «in particolare, tenuto conto che l’assegnazione del quinto dello stipendio a favore della lavoratrice …… è provvedimento emesso prima della presentazione della domanda ex L 3/2012 e quindi non revocabile (il tribunale non condivide la tesi della difesa del debitore e dell’OCC che intende estendere alla liquidazione del sovraindebitato la giurisprudenza formatasi in tema di pignoramento del quinto dello stipendio e fallimento atteso che al sovraindebitamento non si applica l’art 44 l.f. e tutta la disciplina della revocatoria fallimentare su cui la giurisprudenza invocata si fonda), la liquidazione proposta prevede l’utilizzo della retribuzione disponibile annuale di € ……. per il pagamento dei debiti ripartita, per i primi quattro anni - tanto occorre secondo il debitore (ma ogni controllo sarà rimesso al liquidatore) per estinguere il debito residuo della …….. - nella misura del quinto a favore della pignorante e per la restante parte (circa € ……..) agli altri creditori (iniziando con i crediti privilegiati secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione e successivamente ai chirografari) e per i successivi anni (circa 3) nella misura integrale di € ……… a favore dei creditori residui. Dunque la liquidazione prospetta l’impiego della quota di retribuzione messa a disposizione del debitore fino all’estinzione totale dei debiti.» Dott. Andrea Mancini | Studio Tarantino, Cremona, Monarca & Associati | www.linkedin.com/in/dott-andrea-mancini
  • 20. Commissione «Sovraindebitamento» Punto 2) Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei tribunali Il Tribunale di Monza, nella persona del Dott. Giovanni Battista Nardecchia, con provvedimento del 26/07/2017, ha limitato al triennio l'efficacia della cessione avvenuta precedentemente: «il punto di partenza è rappresentato dall’art. 12-bis comma 7 della L. 3/2012 in forza del quale il decreto di omologa “deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento”; in relazione a tale problematica due pronunce della cassazione (da ultimo Cass. n° 28300/2005) hanno ipotizzato un'applicazione analogica dell’art. 2918 c.c., norma che, a proposito di atti di disposizione (cessioni o liberazioni) di crediti futuri (pigioni o fitti non ancora scaduti), non soggetti a trascrizione perché infratriennali (art. 2643 n. 9 cod. civ.), ne dispone la prevalenza sul pignoramento sulla base della sola data certa. È dunque la limitazione temporale del triennio a permettere la prevalenza quando l’alienazione non sia soggetta a pubblicità legale. Pure nell'ambito del triennio è limitata l'opponibilità della liberazione o cessione dei canoni di locazione al terzo acquirente la cosa locata, in caso di non trascrizione (art. 1605 cod. civ..; la suprema corte, sulla considerazione che ”entro tale margine temporale il legislatore ritiene di tutelare l'atto di disposizione pregiudizievole al creditore pignorante oppure allo acquirente dell'immobile locato”, ha ritenuto ragionevole applicare lo stesso termine anche al conflitto, regolato dall'art. 2914 n. 2 cit., fra debitore che cede i crediti futuri ed il suo creditore pignorante (principio enunciato per la prima volta da Cass., sez. L, 26 ottobre 2002, n. 15141, con riferimento al pignoramento dei crediti da lavoro); assumendo possibile tale analogia se ne può trarre la conclusione che la cessione di crediti futuri e la conseguente sottrazione di tali risorse alla disponibilità del debitore ai fini della ristrutturazione del proprio debito, sia tutelabile nel termine di tre anni dall’omologa del piano del consumatore, dovendo poi lasciare il passo all’efficacia conformativa del piano.» Dott. Andrea Mancini | Studio Tarantino, Cremona, Monarca & Associati | www.linkedin.com/in/dott-andrea-mancini
  • 21. Commissione «Sovraindebitamento» Punto 2) Cessione del quinto – aggiornamenti su orientamenti giurisprudenza dei tribunali Alla luce di quanto suddetto, la giurisprudenza rivenuta in merito, nonostante in maniera unanime, ritiene possibile, nella procedura di sovraindebitamento, l’utilizzo del credito futuro anche se ceduto, in quanto costituirebbe una risorsa del debitore da mettere a disposizione di tutti i creditori concorsuali. Dott. Andrea Mancini | Studio Tarantino, Cremona, Monarca & Associati | www.linkedin.com/in/dott-andrea-mancini
  • 22. Grazie Dott. Andrea Mancini Studio Tarantino, Cremona, Monarca & Associati linkedin.com/in/dott-andrea-mancini