Con l'entrata in vigore del jobs act e del D,Lgs 23/2015 dal 07/03/2015 è cambiata la normativa applicabile ai nuovi assunti a tempo indeterminato in caso di licenziamento dichiarato nullo o illegittimo. Continuando a convivere la vecchia normativa per i dipendenti in forza al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs 23/2015, lo Studio Paserio ha voluto creare degli schemi utili e di facile consultazione per identificare con facilità le conseguenze a cui le aziende possono andare incontro a secondo delle varie tipologie di licenziamento.
Conviene al dipendente richiedere il pagamento della quota del TFR in busta p...
Jobs act: come funzionano i licenziamenti dopo l'entrata in vigore delle tutele crescenti?
1. Come funzionano i licenziamenti
dopo l’entrata vigore del
D.Lgs.23/2015 sulle Tutele
Crescenti?
Convegno per la Formazione dei Clienti di Studio - 23/04/2015
Malpensa Fiere - Busto Arsizio
Relatore: Sandra Paserio – Consulente del Lavoro
2. 2
Quale normativa applicare in caso di licenziamento?
Il D.Lgs.n.23 del 04/03/2015 (GU n.54 del 06/03/2015) è entrato in vigore il 07/03/2015
Start
Dipendenti in forza al
06/03/2015
Dipendenti assunti dal 07/03/2015 o contratti a tempo
determinato o apprendistato qualificati dopo il 07/03/2015
Azienda fino a 15 dip (*):
APPLICO la norma ex L.604/66
Azienda oltre 15 dip (*):
APPLICO la norma ex L.300/70
Azienda fino a 15 dip (*) che raggiunga il requisito
occupazionale dell’art.18 L.300/70 (*) dopo il
07/03/2015:
APPLICO il D.Lgs.23/2015
Per i lavoratori operai, impiegati, quadri a
tempo indeterminato
Azienda fino a 15 dip (*):
APPLICO il D.Lgs.23/2015
Azienda oltre 15 dip (*):
APPLICO il D.Lgs.23/2015
(*) Per le aziende non agricole con più unità produttive, la tutela reale si applica in caso di superamento dei 15 dip.
nel comune e comunque i 60 dipendenti su tutto il territorio nazionale
3. 3
Per il computo dei 15 dipendenti, chi contiamo
Comma 8 e 9 dell’art.18 L.300/70
Licenziamento: chi conta e chi no per l'applicazione della
tutela reale
Categoria/Tipologia di lavoratore (in ordine
alfabetico)
SÌ NO
A domicilio (prestazioni continuative) X
A tempo determinato X
A tempo determinato (per sostituzione di
dipendente assente)
X
A tempo indeterminato X
A tempo parziale (in proporzione all’orario) X
Apprendisti X
Assenti e sostituiti X
Assenti ma non sostituiti X
Associati in partecipazione X
Collaboratori coordinati e continuativi X
Collaboratori a progetto X
Contratto di inserimento X
Contratto di lavoro ripartito X
Contratto di reinserimento X
Dirigenti X
Distaccati dipendenti da altra impresa X
Distaccati (propri dipendenti) presso altra impresa X
Esterni (informatori medici, piazzisti, propagandisti) X
Impresa familiare X
Intermittenti X
Soci di cooperativa X
Somministrati a tempo indeterminato X
Somministrati a tempo determinato X
Stagisti X
Telelavoratori X
Tirocinanti X
Fonte: tabella tratta da Guida al Lavoro 09/11/2012
4. 4
Reintegra
Differenze retributive – aliunde perceptum
+ versamento contributi
+ Risarcimento danni minimo 5 mens.
FACOLTA’ DEL LAVORATORE ENTRO 30
GG. DI CHIEDERE 15 MENSILITA’ IN
SOSTITUZIONE DELLA REINTEGRA
Solo risarcimento
2 mensilità all’anno per ogni anno
di anzianità con un minimo di 4 e
un massimo di 24 mensilità
LIC. NULLO,
DISCRIMINATORIO
O IN FORMA
ORALE
LIC.
INIDONEITA’
FISICA O
PSICHICA
LIC.
GIUSTIFICATO
MOTIVO
OGGETTIVO
Tutele crescenti:
Come impatta il D.Lgs.23/2015 sui
licenziamenti illegittimi o nulli?
Reintegra
Differenze retributive– aliunde perceptum
- aliunde percipiendum
+ versamento contributi
+ Risarcimento danni minimo 5 mens.
FACOLTA’ DEL LAVORATORE ENTRO 30 GG.
DI CHIEDERE 15 MENSILITA’ IN
SOSTITUZIONE DELLA REINTEGRA
Continua…
L’attivazione preventiva in DTL
ai sensi dell’art.7 L.604/66 è
superata per i lavoratori
rientranti nel D.Lgs 23/2015
5. 5
(*) se non esistono presupposti di nullità o illegittimità di licenziamento
VIZI FORMALI
E PROCEDURALI
(*)
DISCIPLINARE
Tutele crescenti:
Come impatta il D.Lgs.23/2015 sui
licenziamenti illegittimi o nulli?
Solo risarcimento
2 mensilità all’anno per ogni anno
di anzianità con un minimo di 4 e
un massimo di 24 mensilità
Insussistenza del
fatto materiale
dimostrato in
giudizio
Se il fatto
susisste
Solo per aziende con requisiti
occupazioni articolo 18 L.300/70
= Reintegra
Differenze retributive– aliunde perceptum
- aliunde percipiendum
+ versamento contributi
+ Risarcimento danno minimo 12 mens.
FACOLTA’ DEL LAVORATORE ENTRO
30 GG. DI CHIEDERE 15 MENSILITA’ IN
SOSTITUZIONE DELLA REINTEGRA
Esempio: mancata indicazione della
motivazione o mancata attivazione
della procedura art.7 L.300/70
1 Mens.per ogni anno di anzianità con
minimo di 2 e max 12 mensilità
Per i licenziamenti collettivi
(art.4-24 L.223/91)
5 licenziamenti nei 120 giorni
In caso di inosservanza
della forma scritta
Violazione dei criteri di
scelta o vizi della
procedura
Reintegra
+ risarcimento di 5 mensilità
– aliunde perceptum
Risarcimento di 2 mensilità
per ogni anno di anzianità
con un minimo di 4 e un
massimo di 24 mensilità
Continuazione…
6. 6
Tutele crescenti:
Ma entro quanto tempo il lavoratore a tempo indeterminato può impugnare il licenziamento?
In caso di sentenza di reintegra, entro
quanto tempo il lavoratore deve
riprendere servizio?
Il lavoratore che non abbia optato per l’indennità
risarcitoria sostitutiva, deve riprendere servizio
entro 30 gg. dall’invito del datore di lavoro; in
mancanza il rapporto si intende risolto.
Il lavoratore a tempo indeterminato può impugnare il licenziamento entro 60 gg.dal momento in cui riceve la
comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro.
A questo punto il datore di lavoro può:
1 2
revocare il licenziamento entro 15
giorni dal momento in cui gli perviene
la comunicazione dell’impugnativa di
licenziamento.
In questo caso il rapporto continua
senza soluzione di continuità con diritto
alle differenze retributive ma senza
l’applicazione delle sanzioni previsti dal
D.Lgs.23/2015.
Ignorare l’impugnativa di
licenziamento e attendere che entro
180 giorni venga depositato il ricorso
davanti al giudice o venga richiesta
la conciliazione o l’arbitrato.
3
Tentare
un’offerta di
conciliazione che
comunque deve
avvenire entro il
termine di
impugnazione
stragiudiziale di
licenziamento
7. 7
Come funziona l’offerta di conciliazione?
Entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento è possibile offrire un importo che non
costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali pari a 1 mensilità della retribuzione utile per il calcolo
del TFR per ogni anno di anzianità con un minimo di 2 mensilità ed un massimo di 18 mensilità
mediante consegna di un assegno circolare in sede protetta (sede di conciliazione).
L’accettazione dell’assegno estingue il rapporto di lavoro e comporta la rinuncia all’impugnazione del
licenziamento anche se già proposta.
Le eventuali altri somme concesse a titolo di transazione tombale saranno soggette a tassazione
fiscale.
Entro 65 giorni NUOVA
comunicazione obbligatoria
telematica per comunicare se si è
optato o meno per l’offerta di
conciliazione
Sanzione
100/500 €
8. 8
Ma per le piccole aziende sono previste delle riduzioni?
Per piccole aziende si intendono quelle che hanno meno di 16 dipendenti nell’unità
produttiva o più unità produttive nello stesso comune e comunque non hanno più di
60 dipendenti su tutto il territorio nazionale
Le sanzioni e l’offerta di conciliazione, previste dal
D.Lgs.23/2013, sono dimezzate e comunque non
possono superare le 6 mensilità
In caso di licenziamento
disciplinare non è
prevista la reintegra nel
posto di lavoro
9. 9
TIPO LICENZIAMENTO
AZIENDA CON SUPERAMENTO DEI LIMITI
PREVISTI DALL’ART.18 L.300
PICCOLA AZIENDA PICCOLA AZIENDA CHE SUPERARE I
LIMITI DIMENSIONALI DOPO IL
07/03/2015
DIPENDENTI IN FORZA AL
06/03/2015
NUOVI ASSUNTI
DAL 07/03/2015
DIPENDENTI IN
FORZAAL
06/03/2015
NUOVI ASSUNTI
DAL 07/03/2015
DIPENDENTI IN
FORZAAL
06/03/2015
NUOVI ASSUNTI
DAL 07/03/2015
DISCRIMINATORIO
NULLO O ORALE
REINTEGRA (**) +
RISARCIMENTO 5 MENS.
REINTEGRA (**)+
RISARCIMENTO
5 MENSILITA’
REINTEGRA (**) +
RISARCIMENTO 5
MENSILITA’
REINTEGRA(**) +
RISARCIMENTO 5
MENSILITA’
REINTEGRA(**)+
RISARCIMENTO
5 MENSILITA’
REINTEGRA(**) +
RISARCIMENTO 5
MENSILITA’
DISCIPLINARE (GMS O
GIUSTA CAUSA) –
MANIFESTA
INSUSSISTENZA DEL
FATTO MATERIALE
REINTEGRA (**) +
RISARCIMENTO 12
MENSILITA’
REINTEGRA(**) +
RISARCIMENTO
12 MENSILITA’
RISARCIMENTO
2,5-6 MENS.(*)
CON SCELTA DEL
DL PER
REINTEGRA
RISARCIMENTO 1
MENS.X ANNO ANZ.
(2-6 MENS.)
REINTEGRA(**) +
12 MENSILITA’
REINTEGRA(**) +
12 MENSILITA’
DISCIPLINARE (GMS O
GIUSTA CAUSA) –
FATTO ESISTENTE
RISARCIMENTO 12-24
MENSILITA’
RISARCIMENTO
2 MENS.X ANNO
ANZ. (4-24
MENS.)
RISARCIMENTO
2,5-6 MENS.(*)
CON SCELTA DEL
DL PER
REINTEGRA
RISARCIMENTO 1
MENS.X ANNO ANZ.
(2-6 MENS.)
2 MENS.X ANNO
ANZ.(4-24 MENS)
2 MENS.X ANNO
ANZ.(4-24 MENS.)
GIUSTIFICATO
MOTIVO OGGETTIVO
(GMO)
IN CASO DI MANIFESTA
INSUSSISTENZA DEL FATTO:
REINTEGRA (**) + 12
MENSILITA’; DIVERSAMENTE:
RISARCIMENTO 12-24 MENS.
2 MENS.X ANNO
ANZ.(4-24 MENS)
RISARCIMENTO
2,5-6 MENS.(*)
CON SCELTA DEL
DL PER
REINTEGRA
RISARCIMENTO 1
MENS.X ANNO ANZ.
(2-6 MENS.)
2 MENS.X ANNO
ANZ.(4-24 MENS)
2 MENS.X ANNO
ANZ.(4-24 MENS.)
(*) Ai sensi dell’art.8 L.604/66 in caso di mancata riassunzione del lavoratore entro 3 giorni il DL deve pagare un risarcimento da 2,5 a 6 mensilità elevabile a 10 mensilità in caso di
anzianità superiore a 10 anni e a 14 mensilità in caso di anzianità superiore a 20 anni
(**) Il lavoratore può chiedere, in sostituzione della reintegra, il pagamento dei 15 mensilità
10. 10
TIPO LICENZIAMENTO
AZIENDA CON SUPERAMENTO DEI LIMITI
PREVISTI DALL’ART.18 L.300
PICCOLA AZIENDA PICCOLA AZIENDA CHE
SUPERARE I LIMITI DIMENSIONALI
DOPO IL 07/03/2015
DIPENDENTI IN
FORZA AL 06/03/2015
NUOVI ASSUNTI DAL
07/03/2015
DIPENDENTI IN
FORZAAL 06/03/2015
NUOVI
ASSUNTI
DAL
07/03/2015
DIPENDENTI IN
FORZAAL
06/03/2015
NUOVI ASSUNTI
DAL 07/03/2015
LICENZIAMENTO CON
DIFETTO DI MOTIVAZIONE O
VIZI PROCEDURALI
RISARCIMENTO 6-12
MENSILITA’
RISARCIMENTO 1
MENS.X ANNO
ANZ.(2-12 MENS.)
RISARCIMENTO 2,5-6
MENS.(*) CON SCELTA
DEL DL PER
REINTEGRA
(Cass.14949/2000 per
difetto motivazione che
prevede diff.retrib.)
RISARCIME
NTO 0,5
MENS.X
ANNO ANZ.
(1-6 MENS.)
RISARCIMENTO
1 MENS.X ANNO
ANZ. (2-12
MENS.)
RISARCIMENTO
1 MENS.X ANNO
ANZ. (2-12
MENS)
LICENZIAMENTO COLLETTIVO
SENZA L’OSSERVANZA DELLA
FORMA SCRITTA
REINTEGRA(**) +
RISARCIMENTO
ALMENO 5 MENS.
REINTEGRA(**) +
RISARCIMENTO
ALMENO 5 MENS.
REINTEGRA(**)
+
RISARCIMENTO
ALMENO 5
MENS.
REINTEGRA(**)
+
RISARCIMENTO
ALMENO 5
MENS.
LICENZIAMENTO COLLETTIVO
IN VIOLAZIONE DELLA
PROCEDURA
RISARCIMENTO 12-
24 MENSILITA’
2 MENS.X ANNO ANZ.-
(4-24 MENS.)
2 MENS.X ANNO
ANZ.- (4-24
MENS.)
2 MENS.X ANNO
ANZ.- (4-24
MENS.)
LICENZIAMENTO COLLETTIVO
IN VIOLAZIONE DEI CRITERI DI
SCELTA
REINTEGRA(**) +
RISARCIMENTO
MAX 12 MENS.
2 MENS.X ANNO ANZ.-
(4-24 MENS.)
2 MENS.X ANNO
ANZ.- (4-24
MENS.)
2 MENS.X ANNO
ANZ.- (4-24
MENS.)
(*) Ai sensi dell’art.8 L.604/66 in caso di mancata riassunzione del lavoratore entro 3 giorni il DL deve pagare un risarcimento da 2,5 a 6 mensilità elevabile a 10 mensilità in caso di
anzianità superiore a 10 anni e a 14 mensilità in caso di anzianità superiore a 20 anni
(**) Il lavoratore può chiedere, in sostituzione della reintegra, il pagamento dei 15 mensilità
Per il calcolo del risarcimento del danno occorre prendere come base di riferimento: la «Retribuzione utile per il calcolo del TFR» per i nuovi assunti da 07/03/2015; per i «vecchi»
dipendenti in forza rientranti nell’art.18 L.300/70 la base di riferimento è la «Retribuzione globale di fatto»
Per il computo degli anni di anzianità di servizio: in caso di appalto occorre prendere in considerazione l’inizio dell’attività appaltata (art.2 D.Lgs.23/2015); per le frazioni di anno occorre
computare i mesi considerando mese intero quello uguale o superiore a 15 giorni.
N
B
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