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XVII legislatura
Schema di decreto legislativo recante
disposizioni in materia di contratto a
tempo indeterminato a tutele
crescenti
(Atto del Governo n. 134)
Gennaio 2015
n. 74
Servizio del Bilancio
Direttore dott. Renato Loiero tel. 2424
Segreteria tel. 5790
Uffici
Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi
... tel. ....
Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata
avv. Giuseppe Delreno tel. 2626
Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa
dott. Daniele Bassetti tel. 3787
Consigliere addetto al Servizio
dott. Melisso Boschi tel. 3731
Segretari parlamentari
dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole
Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari.
Si declina ogni responsabilità per l’eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non
consentiti dalla legge.
I N D I C E
Articoli 1-5 e 7-12...................................................................................................1
Articolo 6 (Offerta di conciliazione) ......................................................................1
1
Articoli 1-5 e 7-12
L'articolo 1 disciplina il campo di applicazione del decreto, limitandolo ai lavoratori
assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
L'articolo 2 contiene disposizioni in materia di licenziamento discriminatorio, nullo e
intimato in forma orale per il quale si prevede la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro.
L'articolo 3 disciplina il licenziamento per giustificato motivo e giusta causa per il quale
si prevede la condanna al pagamento di un'indennità, nel caso in cui non ricorrano gli estremi
per tale tipo di licenziamento.
L'articolo 4 disciplina il licenziamento affetto da vizi formali e procedurali, prevedendo
la condanna al pagamento di un'indennità.
L'articolo 5 contiene disposizioni in materia di revoca del licenziamento, la quale
ripristina il rapporto di lavoro purché effettuata entro 15 giorni dalla comunicazione al datore di
lavoro dell'impugnazione del licenziamento.
L'articolo 7 disciplina il computo dell'anzianità di servizio nel caso in cui un lavoratore
passi alle dipendenze dell'impresa che subentra in un appalto.
L'articolo 8 chiarisce che le indennità e l'importo dell'offerta di conciliazione di cui
all'articolo 6 crescono ogni mese senza discontinuità, computandosi anche le frazioni mensili di
anzianità di servizio maturata.
L'articolo 9 contiene disposizioni in materia di piccole imprese e di organizzazioni di
tendenza.
L'articolo 10 disciplina i licenziamenti collettivi prevedendo la possibilità di
reintegrazione solo nel caso di carenza della forma scritta.
L'articolo 11 esclude i licenziamenti disciplinati dal presente decreto dall'applicazione
del rito speciale previsto dalla legge n. 92 del 2012 (art. 1, co.48-68)
L'articolo 12 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La RT afferma che gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente
decreto legislativo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica in quanto le indennità ivi previste sono a completo carico del datore di
lavoro che ha intimato il licenziamento.
Al riguardo, nulla da osservare.
Articolo 6
(Offerta di conciliazione)
Il comma 1 prevede che in caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, al
fine di evitare il giudizio, il datore di lavoro può offrire al lavoratore un importo che non
costituisce reddito imponibile ai fini dell'Irpef e non è assoggettato a contribuzione
previdenziale, di ammontare pari a una mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per
ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto
mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno
da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la
rinuncia all'impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta.
La RT evidenzia che l'offerta di conciliazione di cui all'articolo in esame è
applicabile solo ai neo-assunti e costituisce una facoltà per entrambe le parti;
afferma quindi che la non imponibilità ai fini dell'imposta sulle persone fisiche e
2
il non assoggettamento a contribuzione previdenziale prevista dal nuovo istituto
danno luogo ad una rinuncia a maggior gettito. La RT afferma peraltro che la
legislazione vigente prevede l'applicazione di tassazione separata per analoghe
offerte volte alla conciliazione; tiene dunque conto del fatto che esse potrebbero
ridursi per effetto del nuovo istituto, con ciò determinando un minor gettito. Per
questo motivo, anche se le previsioni non scontano tali fattispecie a causa della
loro aleatorietà, viene fornita una valutazione di contrazione di entrate, effettuata
sulla base delle informazioni acquisite dal Ministero del lavoro e dall'INPS; in
particolare, la RT afferma di aver tenuto conto, prudenzialmente, di un effetto di
sostituzione delle nuove offerte rispetto a quelle vigenti, rappresentando quindi i
seguenti importi di gettito negativo, caratterizzati da un andamento crescente
negli anni dal 2015 al 2024:
(in milioni di euro)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
dal
2024
IRPEF -2,0 -7,9 -13,8 -17,5 -21,2 -24,4 -27,6 -30,8 -34,0 -37,2
Per quanto riguarda le entrate contributive, la RT afferma che la
disposizione non determina effetti di minor gettito, sottolineando che l'indennità
in esame non è imponibile, non avendo natura retributiva; essa viene erogata in
relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, definitivamente accertata dalla
data in cui il licenziamento diviene efficace, come previsto dalla disposizione.
Al riguardo, si osserva che la RT, dopo avere affermato che la
disposizione in sé è da considerarsi come rinuncia a maggior gettito, nel
presentare gli importi di minor gettito previsti negli anni in virtù del possibile
effetto sostituzione tra la nuova fattispecie - offerta non imponibile ai fini Irpef -e
quella esistente a legislazione vigente - soggetta a tassazione separata - omette
l'indicazione dei dati e delle ipotesi utilizzati, quali la numerosità dei soggetti
potenzialmente interessati ed il suo andamento nell'arco temporale considerato,
l'entità media degli importi da corrispondere e l'aliquota media utilizzata per il
calcolo1
; non viene inoltre esplicitato se si sia tenuto conto di un possibile effetto
incentivo legato alla non tassazione delle somme in parola. Si ricorda infatti che
sembrano essere destinatari dell'intervento2
, oltre ai datori di lavoro privati e ai
lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo in esame, anche i lavoratori che rivestono
la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato precedentemente alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, nel caso in cui il datore di lavoro integri il
1
L’aliquota da utilizzare per la tassazione separata si calcola tenendo conto dei redditi complessivi dei
due anni precedenti a quello in oggetto.
2
In quanto il comma 1 dell'articolo 6 si riferisce ai lavoratori di cui all'articolo 1.
3
requisito occupazionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma3
, della legge
20 maggio 1970, n. 300, in forza di assunzioni a tempo indeterminato effettuate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
In assenza delle informazioni sopra menzionate, non è possibile verificare
in modo puntuale la quantificazione in oggetto.
Si concorda con quanto affermato in RT relativamente alle entrate
contributive posto che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 314 del 1997,
come confermato dalla circolare INPS 263/1997 sono escluse
dall'assoggettamento a contribuzione "tutte quelle forme di erogazione prive di
uno specifico titolo retributivo e corrisposte in sede di risoluzione del rapporto
di lavoro (...) e la cui funzione desumibile (...) sia riconducibile a quella di
agevolare lo scioglimento del rapporto".
Il comma 2 prevede che alle minori entrate derivanti dal comma 1 pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per l'anno 2016, 13,8 milioni di euro per l'anno 2017,
17,5 milioni di euro per l'anno 2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro
per l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per l'anno 2021, 30,8 milioni di euro per l'anno 2022, 34,0
milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
Il comma 3 dispone che il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 924
, assicura il monitoraggio
sull'attuazione del presente articolo. Dispone inoltre che alle attività di cui al presente comma si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La RT prevede che alle minori entrate derivanti dalla disposizione pari a 2
milioni di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per l'anno 2016, 13,8 milioni
di euro per l'anno 2017, 17,5 milioni di euro per l'anno 2018, 21,2 milioni di euro
per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro per l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per
l'anno 2021, 30,8 milioni di euro per l'anno 2022, 34 milioni di euro per l'anno
2023 e 37,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge
23 dicembre 2014, n. 190. In termini di indebitamento netto e di saldo netto da
finanziare si registrano, quindi, minori entrate per l'ammontare sopra indicato
corrispondentemente compensate da minori spese per la riduzione del fondo di
cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014.
3
Si tratta del numero di lavoratori (più di quindici), in base al quale si applicano specifiche disposizioni
dell'articolo 18 stesso.
4
Il comma 2 della legge n. 92 del 2012 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione
basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico
nazionale (Sistan), al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure previste dalla
stessa legge e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini,
sulle modalità di entrata e di uscita nell'impiego. Al sistema concorrono altresì le parti sociali attraverso la
partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro
e dei lavoratori.
4
Al riguardo, considerato che il fondo utilizzato a copertura reca risorse
sufficienti non vi sono osservazioni5
.
Con riferimento al comma 3, che pone oneri amministrativi di
monitoraggio presso il Ministero del lavoro a valere sulle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, si osserva che esso
non è trattato specificamente dalla RT, sebbene in base all'articolo 17, comma 7
della legge di contabilità, per le disposizioni corredate di clausole di neutralità
finanziaria, la relazione tecnica deve riportare i dati e gli elementi idonei a
suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche
attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già
stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni
medesime.
5
Il comma 107 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015 ha istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 per fare
fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori
sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di
quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle
esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei
provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al
fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti.
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00845610

  • 1. XVII legislatura Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (Atto del Governo n. 134) Gennaio 2015 n. 74
  • 2. Servizio del Bilancio Direttore dott. Renato Loiero tel. 2424 Segreteria tel. 5790 Uffici Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi ... tel. .... Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata avv. Giuseppe Delreno tel. 2626 Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa dott. Daniele Bassetti tel. 3787 Consigliere addetto al Servizio dott. Melisso Boschi tel. 3731 Segretari parlamentari dott.ssa Anna Elisabetta Costa dott.ssa Alessandra Di Giovambattista sig. Cristiano Lenzini dott. Vincenzo Bocchetti dott. Maurizio Sole Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per l’eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
  • 3. I N D I C E Articoli 1-5 e 7-12...................................................................................................1 Articolo 6 (Offerta di conciliazione) ......................................................................1
  • 4.
  • 5. 1 Articoli 1-5 e 7-12 L'articolo 1 disciplina il campo di applicazione del decreto, limitandolo ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'articolo 2 contiene disposizioni in materia di licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale per il quale si prevede la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L'articolo 3 disciplina il licenziamento per giustificato motivo e giusta causa per il quale si prevede la condanna al pagamento di un'indennità, nel caso in cui non ricorrano gli estremi per tale tipo di licenziamento. L'articolo 4 disciplina il licenziamento affetto da vizi formali e procedurali, prevedendo la condanna al pagamento di un'indennità. L'articolo 5 contiene disposizioni in materia di revoca del licenziamento, la quale ripristina il rapporto di lavoro purché effettuata entro 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del licenziamento. L'articolo 7 disciplina il computo dell'anzianità di servizio nel caso in cui un lavoratore passi alle dipendenze dell'impresa che subentra in un appalto. L'articolo 8 chiarisce che le indennità e l'importo dell'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6 crescono ogni mese senza discontinuità, computandosi anche le frazioni mensili di anzianità di servizio maturata. L'articolo 9 contiene disposizioni in materia di piccole imprese e di organizzazioni di tendenza. L'articolo 10 disciplina i licenziamenti collettivi prevedendo la possibilità di reintegrazione solo nel caso di carenza della forma scritta. L'articolo 11 esclude i licenziamenti disciplinati dal presente decreto dall'applicazione del rito speciale previsto dalla legge n. 92 del 2012 (art. 1, co.48-68) L'articolo 12 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La RT afferma che gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente decreto legislativo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le indennità ivi previste sono a completo carico del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento. Al riguardo, nulla da osservare. Articolo 6 (Offerta di conciliazione) Il comma 1 prevede che in caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, al fine di evitare il giudizio, il datore di lavoro può offrire al lavoratore un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all'impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. La RT evidenzia che l'offerta di conciliazione di cui all'articolo in esame è applicabile solo ai neo-assunti e costituisce una facoltà per entrambe le parti; afferma quindi che la non imponibilità ai fini dell'imposta sulle persone fisiche e
  • 6. 2 il non assoggettamento a contribuzione previdenziale prevista dal nuovo istituto danno luogo ad una rinuncia a maggior gettito. La RT afferma peraltro che la legislazione vigente prevede l'applicazione di tassazione separata per analoghe offerte volte alla conciliazione; tiene dunque conto del fatto che esse potrebbero ridursi per effetto del nuovo istituto, con ciò determinando un minor gettito. Per questo motivo, anche se le previsioni non scontano tali fattispecie a causa della loro aleatorietà, viene fornita una valutazione di contrazione di entrate, effettuata sulla base delle informazioni acquisite dal Ministero del lavoro e dall'INPS; in particolare, la RT afferma di aver tenuto conto, prudenzialmente, di un effetto di sostituzione delle nuove offerte rispetto a quelle vigenti, rappresentando quindi i seguenti importi di gettito negativo, caratterizzati da un andamento crescente negli anni dal 2015 al 2024: (in milioni di euro) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 dal 2024 IRPEF -2,0 -7,9 -13,8 -17,5 -21,2 -24,4 -27,6 -30,8 -34,0 -37,2 Per quanto riguarda le entrate contributive, la RT afferma che la disposizione non determina effetti di minor gettito, sottolineando che l'indennità in esame non è imponibile, non avendo natura retributiva; essa viene erogata in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, definitivamente accertata dalla data in cui il licenziamento diviene efficace, come previsto dalla disposizione. Al riguardo, si osserva che la RT, dopo avere affermato che la disposizione in sé è da considerarsi come rinuncia a maggior gettito, nel presentare gli importi di minor gettito previsti negli anni in virtù del possibile effetto sostituzione tra la nuova fattispecie - offerta non imponibile ai fini Irpef -e quella esistente a legislazione vigente - soggetta a tassazione separata - omette l'indicazione dei dati e delle ipotesi utilizzati, quali la numerosità dei soggetti potenzialmente interessati ed il suo andamento nell'arco temporale considerato, l'entità media degli importi da corrispondere e l'aliquota media utilizzata per il calcolo1 ; non viene inoltre esplicitato se si sia tenuto conto di un possibile effetto incentivo legato alla non tassazione delle somme in parola. Si ricorda infatti che sembrano essere destinatari dell'intervento2 , oltre ai datori di lavoro privati e ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, anche i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel caso in cui il datore di lavoro integri il 1 L’aliquota da utilizzare per la tassazione separata si calcola tenendo conto dei redditi complessivi dei due anni precedenti a quello in oggetto. 2 In quanto il comma 1 dell'articolo 6 si riferisce ai lavoratori di cui all'articolo 1.
  • 7. 3 requisito occupazionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma3 , della legge 20 maggio 1970, n. 300, in forza di assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. In assenza delle informazioni sopra menzionate, non è possibile verificare in modo puntuale la quantificazione in oggetto. Si concorda con quanto affermato in RT relativamente alle entrate contributive posto che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 314 del 1997, come confermato dalla circolare INPS 263/1997 sono escluse dall'assoggettamento a contribuzione "tutte quelle forme di erogazione prive di uno specifico titolo retributivo e corrisposte in sede di risoluzione del rapporto di lavoro (...) e la cui funzione desumibile (...) sia riconducibile a quella di agevolare lo scioglimento del rapporto". Il comma 2 prevede che alle minori entrate derivanti dal comma 1 pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per l'anno 2016, 13,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,5 milioni di euro per l'anno 2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro per l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per l'anno 2021, 30,8 milioni di euro per l'anno 2022, 34,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il comma 3 dispone che il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 924 , assicura il monitoraggio sull'attuazione del presente articolo. Dispone inoltre che alle attività di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT prevede che alle minori entrate derivanti dalla disposizione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per l'anno 2016, 13,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,5 milioni di euro per l'anno 2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro per l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per l'anno 2021, 30,8 milioni di euro per l'anno 2022, 34 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare si registrano, quindi, minori entrate per l'ammontare sopra indicato corrispondentemente compensate da minori spese per la riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014. 3 Si tratta del numero di lavoratori (più di quindici), in base al quale si applicano specifiche disposizioni dell'articolo 18 stesso. 4 Il comma 2 della legge n. 92 del 2012 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan), al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure previste dalla stessa legge e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini, sulle modalità di entrata e di uscita nell'impiego. Al sistema concorrono altresì le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
  • 8. 4 Al riguardo, considerato che il fondo utilizzato a copertura reca risorse sufficienti non vi sono osservazioni5 . Con riferimento al comma 3, che pone oneri amministrativi di monitoraggio presso il Ministero del lavoro a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, si osserva che esso non è trattato specificamente dalla RT, sebbene in base all'articolo 17, comma 7 della legge di contabilità, per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica deve riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. 5 Il comma 107 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015 ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti.
  • 9.
  • 10. Ultimi dossier del Servizio del Bilancio Ott 2014 Nota di lettura, n. 66 A.S. 1637: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno" (Approvato dalla Camera dei deputati) " Nota di lettura n. 67 A.S. 1327: "Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan" Nov 2014 Nota di lettura n. 68 A.S. 1651: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" (Approvato dalla Camera dei deputati) " Nota breve n. 8 Il rapporto della Commissione europea sui progressi dell'Italia nella correzione degli squilibri macroeconomici " Nota di lettura n. 69 Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (Atto del Governo n. 106-bis) " Nota di lettura n. 70 A.S. 1428-B: "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" (Approvato dalla Camera dei deputati) Dic 2014 Documento di base n. 54 Il disegno di legge di stabilità per il 2015 (A.S. 1698): schema di copertura (art. 126, comma 4, Reg. Sen.) " Nota di lettura n. 71 A.S. 1698: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (Approvato dalla Camera dei deputati) " Elementi di documentazione n. 14 L'andamento delle spese per missioni, programmi e stati di previsione del bilancio dello Stato nel periodo 2008-2014 " Elementi di documentazione n. 15 A.S. 1709: "Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 2014, n. 185, recante disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario" Gen 2015 Nota di lettura n. 72 A.S. 1676: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (Approvato dalla Camera dei deputati) " Nota di lettura n. 73 A.S. 1733: "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto" Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL http://www.senato.it/documentazione/bilancio