www.docgreen.it - il parere del Consigliere CONAF Sabrina Diamanti sulla nuova legge per l’importante ruolo
di riqualificazione del concetto di “Verde
urbano” che diventa parte attiva nella
riqualificazione delle città
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di riqualificazione del concetto di “Verde
urbano” che diventa parte attiva nella
riqualificazione delle città
Rifiuti raccolta differenziata ato pa 1 corte dei conti sez giur liguria 27 m...Giuseppe Ciampolillo
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
1. News 02/A/2014
Rumore. Illegittimità ordinanza Sindacale per contenimento rumore attività azienda
agricola
TAR Lombardia (BS), Sez. I, n. 1085, del 5 dicembre 2013
E’ illegittima l’ordinanza con la quale il Sindaco ha prescritto al titolare dell’azienda
agricola, di provvedere ad isolamento acustico idoneo a eliminare i rumori e le
vibrazioni del mulino per la macinazione del grano, di innalzare la parete della stalla
esistente per eliminare il diffondersi dei rumori prodotti dalla mungitrice e di non
effettuare attività rumorose ovvero moleste al di fuori di dati orari. Come dispone
l’art. 36 del regolamento di polizia urbana del Comune richiamato proprio nelle
ordinanze suddette, le stesse si qualificano come provvedimenti ordinari, non come
ordinanze di urgenza, e le competenze per la repressione dei rumori molesti sono
ripartite fra il Sindaco e la dirigenza. Secondo il comma 2 del citato articolo, è infatti
il dirigente di settore ad avere la competenza a intervenire in tutti i casi in cui la
fonte del disturbo sia un’attività produttiva e si tratti di eliminarla senza pregiudicare
l’attività stessa; il Sindaco, organo di vertice dell’amministrazione comunale,
interviene invece in un caso più grave, previsto dal comma 3, ovvero quando la
fonte del disturbo sia un’attività esercitata all’interno di una privata abitazione. In tal
caso, il Sindaco provvede a far cessare l’attività in questione, perché essa in tale
collocazione non è consentita, così come prevede la norma stessa al successivo
comma 5. Nel caso di specie, poiché l’attività svolta dal ricorrente è pacificamente
un’attività produttiva di azienda agricola, e l’ordinanza mira a disciplinare i rumori
da essa generati, non certo a farla cessare in quanto tale, la relativa competenza
apparteneva al dirigente.
Fonte:lexambiente.it
Urbanistica. Imprenditore agricolo oneri concessori e variante da agricola a
residenziale.
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6005, del 6 dicembre 2013
La mancanza del requisito dell’imprenditore agricolo a titolo principale è sufficiente
a ritenere dovuto il contributo concessorio e insussistente il diritto alla esenzione,
legato a ipotesi tassative. Inoltre, va aggiunto che ai fini del mutamento di
destinazione d’uso (nella specie, da agricola a residenziale) si ritiene che comporti
aumento del carico urbanistico il passaggio tra due categorie funzionalmente
autonome, in quanto il mutamento di destinazione d’uso, in sé, nella specie, a
differenza di quanto sostiene l’appellata, comporta un maggiore carico urbanistico,
al quale si correla la imposizione di pagamento.
Fonte:lexambiente.it
2. Beni Ambientali. Legittimità diniego autorizzazione paesaggistica per installazione di
pannelli fotovoltaici di interferenza visiva sul panorama
TAR Lombardia (BS), Sez. I, n. 1063, del 3 dicembre 2013
La Soprintendenza ha ritenuto che i pannelli fotovoltaici, interrompendo la
continuità delle coperture tradizionali, creerebbero un elemento di interferenza
visiva che stonerebbe rispetto all’insieme costituito dalla bellezza naturale dei luoghi
e dalla sua antropizzazione secondo tipologie costruttive tradizionali. E’ chiaro che
la somma della bellezza naturale dei luoghi e della loro antropizzazione in forme
tradizionali costituisce il paesaggio. Quindi, non si ravvisano elementi di incoerenza,
irragionevolezza o errore tecnico, se si considera come obiettivo primario e come
interesse pubblico perseguito quello alla conservazione del panorama nel suo
complesso considerato, secondo la definizione sopra datane.
Fonte:lexambiente.it
Urbanistica. Aree agricole e impedimento ulteriore edificazione.
TAR Lombardia, (MI), Sez. II, n. 2808, del 11 dicembre 2013
La giurisprudenza è concorde nell’affermare che la destinazione a verde agricolo di
un'area non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto ed
immediato interessi agricoli, ben potendo giustificarsi con le esigenze dell'ordinato
governo del territorio, quale la necessità di impedire un'ulteriore edificazione delle
aree, mantenendo un equilibrato rapporto tra aree libere ed edificate o industriali.
Fonte:lexambiente.it
Identificazione corpi idrici, nuove regole nel “Codice ambientale”
Entra in vigore il 29 gennaio 2014 il nuovo regolamento nazionale che reca la
metodologia da utilizzare per identificare, tra le acque fluviali e lacustri, i corpi idrici
artificiali e fortemente modificati.
Il Dm 27 novembre 2013, n. 156, pubblicato sulla del 14 gennaio 2014, integra
l’allegato 3 della Parte terza del Dlgs 152/2006 (cd. “Codice ambientale”), al fine di
introdurre sul territorio nazionale una metodologia comune a livello nazionale per
l’identificazione e la designazione dei corpi idrici superficiali “artificiali” (cd. “Cia”),
cioé creati dall’uomo, e quelli “fortemente modificati” (cd. “Cifm”) “la cui natura, a
seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente
modificata”.
La direttiva 2000/60/Ce sulla qualità delle acque ammette che tali tipologie di
corpo idrico non possano essere effettivamente in grado di rispettare l’obiettivo
ambientale generale previsto per tutte le acque superficiali (raggiungimento del
“buono stato ecologico e chimico” entro il 2015) e, nel rispetto di specifiche
condizioni, consente agli Stati membri di prorogare per le stesse il termine di
3. raggiungimento dell’obiettivo, o attribuire loro obiettivi ambientali meno restrittivi.
Fonte: http://www.reteambiente.it
Recupero Raee, nasce “Weee Europe”
Nasce “Weee Europe”, la joint venture tra i principali sistemi di recupero
europei che dal gennaio 2015 permetterà a produttori ed altri operatori del mercato
di soddisfare le norme sulla gestione dei rifiuti elettronici dei singoli Stati in modo
semplice ed efficace. A darne notizia con un comunicato stampa del 15 gennaio
2014 è ReMedia, consorzio nazionale italiano per la gestione eco-sostenibile dei
Raee, membro fondatore del nuovo Ente con sede a Monaco.
Fonte: www.weee-europe.com