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o modenesi, cialzons friulani, laianelle
molisane, maccheroni alla chitarra
abruzzesi, ravioli napoletani, orecchiet-
te baresi, trofie liguri, malloreddus sardi:
una escursione di nomi e località che
può far viaggiare con la mente ma
soprattuttoconilgustoogniappassio-
nato di tradizioni e di arte culinaria.
Il nostro Paese è una cassaforte di
pastefreschetradizionalidelleregioni
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Finalmente,perchiunquel’abbiaatte-
sa da tempo, la pasta è entrata con
tutti i meriti e gli onori nell’ambito
relativo alla protezione delle denomi-
nazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli ed
alimentari, grazie al Regolamento
(CE) n. 692/2003 del Consiglio dell’8
aprile 2003 (che modifica il Regola-
mento (CEE) n. 2081/92).
Con enorme rapidità e riscuotendo
un ampio interesse da parte dei lettori
e consumatori, sulle maggiori testate
giornalisticheetelevisivesièdiffusala
notizia per cui il prodotto a nostra
detta più rappresentativo del “made
in Italy” ha ottenuto un ulteriore
mezzo di tutela del proprio nome che
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Nella lista delle considerazioni del
Regolamento (CE) n. 2081/92 si legge:
“...nel corso degli ultimi anni si è
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e far meglio comprendere l‘intento
principale del legislatore, quello cioè
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temente della oggettività dell’area
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zona di origine.
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sioni: denominazione e marchio
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caratterizzato da un nome e/o un
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connessa al prodotto in questione, la
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con determinate caratteristiche. In tal
caso al consumatore vengono garan-
tite le caratteristiche qualitative rico-
nosciute come tradizionali di un
determinato prodotto tipico di una
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punto di semplice intuizione la diffe-
renza di attribuzione della qualità che
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Cisiamopostipervoialcuniquesiti,al
fine di chiarire eventuali dubbi e
rendere di semplice comprensione il
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Per “Denominazione d’origine” si
intende: il nome di una regione, di un
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nali, di un paese che serve a designare
un prodotto agricolo o alimentare 1)
originarioditaleregione,ditaleluogo
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mitata.
Per “Indicazione geografica” si inten-
de: il nome di una regione, di un
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nali, di un paese che serve a designare
un prodotto agricolo o alimentare 1)
originarioditaleregione,ditaleluogo
determinato o di tale paese e 2) di cui
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ne o un’altra caratteristica possa
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ne e/o elaborazione avvengano
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Sono altresì considerate come deno-
Pasta & Pastai n. 32/2003 - pag.8
LA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE E DELLE DENOMINAZIONI
D’ORIGINE
I particolari che bisogna conoscere per ottenere la protezione della denominazione di
origine e della indicazione geografica della pasta
di Alessio Marchesani
minazioni d’origine alcune denomi-
nazioni tradizionali, geografiche, o
meno, che designano un prodotto
agricolo o alimentare originario di
una regione o di un luogo determina-
to, che soddisfi i requisiti insiti nella
definizione 2) della denominazione
d’origine.
Queste definizioni, oltre ad avere rile-
vanza legislativa, sono soprattutto
utili per comprendere meglio se sia o
meno conveniente ottenere per un
determinatoprodottolaprotezionedi
denominazione o indicazione.
La protezione diventa un mezzo per
garantire al consumatore la certezza
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tandone allo stesso tempo la visibilità
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so contiene i seguenti elementi:
a. il nome del prodotto agricolo o
alimentare che comprende la deno-
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geografica;
b. la descrizione del prodotto agricolo
o alimentare mediante l’indicazione
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alimentare;
c. la delimitazione della zona geogra-
fica e, se del caso, gli elementi che
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deroga;
d. gli elementi che comprovano che il
prodottoagricolooalimentareèorigi-
nario della zona geografica;
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mentodelprodottoagricolooalimen-
taree,sedelcaso,imetodilocali,lealie
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Pasta & Pastai n. 32/2003 - pag.9

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USO, NON USO E ABUSO DEL TERMINE PASTA
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CONSIDERAZIONI SULLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELL’ACQUA
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DAI FARAONI A DANTE INCHIESTA SUL VALORE NUTRIZIONALE DI UN PIATTO DI PASTA C...
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DAI FARAONI A DANTE INCHIESTA SUL VALORE NUTRIZIONALE DI UN PIATTO DI PASTA C...
 
LA PASTA È SEMPRE QUELLA DI UNA VOLTA? NUOVI SPUNTI PER UN NUOVO PRODOTTO CON...
LA PASTA È SEMPRE QUELLA DI UNA VOLTA? NUOVI SPUNTI PER UN NUOVO PRODOTTO CON...LA PASTA È SEMPRE QUELLA DI UNA VOLTA? NUOVI SPUNTI PER UN NUOVO PRODOTTO CON...
LA PASTA È SEMPRE QUELLA DI UNA VOLTA? NUOVI SPUNTI PER UN NUOVO PRODOTTO CON...
 
A CACCIA DI NUOVE PROSPETTIVE DI RICERCA E DI APPLICAZIONE
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A CACCIA DI NUOVE PROSPETTIVE DI RICERCA E DI APPLICAZIONE
 
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LA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DELLE DENOMINAZIONI D’ORIGINE

  • 1. Anolini parmigiani, cappelletti romani o modenesi, cialzons friulani, laianelle molisane, maccheroni alla chitarra abruzzesi, ravioli napoletani, orecchiet- te baresi, trofie liguri, malloreddus sardi: una escursione di nomi e località che può far viaggiare con la mente ma soprattuttoconilgustoogniappassio- nato di tradizioni e di arte culinaria. Il nostro Paese è una cassaforte di pastefreschetradizionalidelleregioni e dei luoghi da cui traggono l’origine (per cui la stessa definizione di prodotti tipici), molto apprezzate anche all’estero nonostante la rapida e diversificata evoluzione del mercato dei prodotti alimentari; rimangono tuttora vivi la storia ed il fascino di questi prodotti tramandati di madre in figlia, di nonna in nipote. Finalmente,perchiunquel’abbiaatte- sa da tempo, la pasta è entrata con tutti i meriti e gli onori nell’ambito relativo alla protezione delle denomi- nazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, grazie al Regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio dell’8 aprile 2003 (che modifica il Regola- mento (CEE) n. 2081/92). Con enorme rapidità e riscuotendo un ampio interesse da parte dei lettori e consumatori, sulle maggiori testate giornalisticheetelevisivesièdiffusala notizia per cui il prodotto a nostra detta più rappresentativo del “made in Italy” ha ottenuto un ulteriore mezzo di tutela del proprio nome che si aggiunge a quello maggiormente rappresentativo della stessa tipicità: la qualità organolettica percepita ed apprezzata dal consumatore. Nella lista delle considerazioni del Regolamento (CE) n. 2081/92 si legge: “...nel corso degli ultimi anni si è constatato che i consumatori tendono a privilegiare, nella loro alimentazio- ne,laqualitàanzichélaquantità;...che questa ricerca di prodotti specifici comporta tra l’altro una domanda sempre più consistente di prodotti agricoli o di prodotti alimentari aventi un’origine geografica determinata...”. Questepremessetendonoadindicare e far meglio comprendere l‘intento principale del legislatore, quello cioè di valorizzare e diversificare le produ- zioniediprodottiagricoliealimentari tipici e tradizionali, garantendo al consumatore una maggiore chiarezza sullemodalitàproduttiveelavorative, nonché sulla origine delle materie prime. Le due categorie più importanti in cui si possono riunire gli strumenti di valorizzazione e identificazione dei prodotti agroalimentari sono: le denominazioni ed i marchi. Mentre il marchio viene gestito diret- tamente da soggetti in genere privati (singoli o collettivi) al fine di identifi- care rispetto alla concorrenza uno o più prodotti, la denominazione è uno strumento pubblico di valorizzazione delle caratteristiche qualitative di prodotti agroalimentari che proven- gono da determinate zone geografi- che, che sono delimitate anche con criteri di tradizionalità e vocazionalità produttiva. Così il marchio identifica una classe qualitativa attribuibile prettamente all’azienda che vi si riconosce, mentre la denominazione è indice prevalen- temente della oggettività dell’area geografica e della modalità produtti- va che nasce e si identifica nella stessa zona di origine. È bene evitare sin d’ora inutili confu- sioni: denominazione e marchio possono essere usati contemporanea- mente; se il marchio viene ad essere caratterizzato da un nome e/o un simbolo che identifica l’azienda connessa al prodotto in questione, la denominazione tutela il nome di prodotti tipici di determinate zone e con determinate caratteristiche. In tal caso al consumatore vengono garan- tite le caratteristiche qualitative rico- nosciute come tradizionali di un determinato prodotto tipico di una determinata zona. Rimane a questo punto di semplice intuizione la diffe- renza di attribuzione della qualità che si rispecchia in un marchio aziendale o in una denominazione di origine. Cisiamopostipervoialcuniquesiti,al fine di chiarire eventuali dubbi e rendere di semplice comprensione il testo dei Regolamenti 2081/92 e 692/2003. Qual è il significato delle sigle D.O.P. e I.G.P. ? Per “Denominazione d’origine” si intende: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezio- nali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare 1) originarioditaleregione,ditaleluogo oditalepaesee2)lacuiqualitàolecui caratteristiche siano dovute essenzial- mente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturaliedumanielacuiproduzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica deli- mitata. Per “Indicazione geografica” si inten- de: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezio- nali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare 1) originarioditaleregione,ditaleluogo determinato o di tale paese e 2) di cui una determinata qualità, la reputazio- ne o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazio- ne e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata. Sono altresì considerate come deno- Pasta & Pastai n. 32/2003 - pag.8 LA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DELLE DENOMINAZIONI D’ORIGINE I particolari che bisogna conoscere per ottenere la protezione della denominazione di origine e della indicazione geografica della pasta di Alessio Marchesani
  • 2. minazioni d’origine alcune denomi- nazioni tradizionali, geografiche, o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione o di un luogo determina- to, che soddisfi i requisiti insiti nella definizione 2) della denominazione d’origine. Queste definizioni, oltre ad avere rile- vanza legislativa, sono soprattutto utili per comprendere meglio se sia o meno conveniente ottenere per un determinatoprodottolaprotezionedi denominazione o indicazione. La protezione diventa un mezzo per garantire al consumatore la certezza sull’origine del prodotto, incremen- tandone allo stesso tempo la visibilità e le prestazioni di marketing. Cosa occorre per ottenere una D.O.P. o una I.G.P.? Al fine di beneficiare di una D.O.P. o di una I.G.P. i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare (art. 4, par. 1 del Reg. (CEE) 2081/92); lo stes- so contiene i seguenti elementi: a. il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la deno- minazione d’origine o l’indicazione geografica; b. la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante l’indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o orga- nolettiche del prodotto agricolo o alimentare; c. la delimitazione della zona geogra- fica e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di deroga; d. gli elementi che comprovano che il prodottoagricolooalimentareèorigi- nario della zona geografica; e. la descrizione del metodo di otteni- mentodelprodottoagricolooalimen- taree,sedelcaso,imetodilocali,lealie costanti, nonché gli elementi relativi al condizionamento, quando l’associazione richiedente determina e giustifica che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la quali- tà, assicurare la rintracciabilità o il controllo. Oltre al disciplinare la domanda deve contenere: a) l’istanza per ogni prodotto per il quale si chiede la regi- strazione, b) l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione, c) il discipli- nare di produzione summenzionato, d) la relazione tecnica e e) la relazione storica riferita al prodotto in questio- ne, f) la cartografia. Chi può avanzare domanda di registrazione? Come indicato nell’articolo 5, solo le associazioni o, a determinate condi- zioni da stabilirsi secondo la proce- dura all’articolo 15, le persone fisi- che o giuridiche sono autorizzate a inoltrare una domanda di registra- zione; deve essere integrata con il suddetto disciplinare di produzione e deve essere inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l’area geografica. In seguito è lo Sta- to membro a dover trasmettere alla Commissione la domanda, previa verifica della stessa. Quali sono i tempi burocratici? Attualmente la domanda di registra- zione di una denominazione deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole e forestali. In seguito alla trasmissione della domanda da parte di una associazio- ne alla Regione o alla Provincia auto- noma, la stessa provvede a fare un esame ed una valutazione dei conte- nuti relativi ai disciplinari (quindi ai parametri tecnico-produttivi e geografici), apportando nel caso le opportune modifiche ed integrazio- ni, esprimendo infine un parere al Ministero. Quest’ultimo, dopo una attenta valutazione, trasmette la domanda per la registrazione alla Commissione UE, che attua entro sei mesi una verifica dei requisiti richie- sti,comunicandoilrisultatoalloStato membro interessato. Qualora la conclusione a cui perviene risulti essere positiva per ottenere la prote- zione, vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (G.U.C.E.): il nome e l’indirizzo del richiedente, la deno- minazione del prodotto, gli estremi della domanda, i riferimenti alle disposizioni nazionali che disciplina- no l’elaborazione, la produzione o la fabbricazione del prodotto e, se del caso, le motivazioni alla base delle conclusioni prese. Entro sei mesi a decorrere dalla data della pubblicazione nella G.U.C.E. qualsiasi Stato membro (e qualunque persona fisica o giuridica legittima- mente interessata) può opporsi alla registrazione. Tutele previste dall’articolo 14 del Reg. CEE n. 2081/92 e successive modifiche Le denominazioni che vengono regi- strate sono tutelate contro: • qualsiasiimpiegocommercialedi- retto e non per prodotti che non sono oggetto della registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili a prodotti regi- strati con questa denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfrut- tareindebitamentelareputazione della denominazione protetta; • usurpazioni, imitazioni ed evoca- zioni; • indicazioni false o ingannevoli re- lative alla provenienza, all’origi- ne, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usate sulle confezioni o sugli imballaggi, nel- lepubblicitàosualtridocumenti. Con l’articolo n. 14 e successive modi- ficheindicatenelReg.(CE)n.692/2003 vengono sottolineate e definite le tutele delle denominazioni ed indica- zione registrate nei confronti dei marchi corrispondenti. All’atto della registrazione si ottengo- no due effetti: la riserva della denomi- nazione o della indicazione ai prodot- ti che rispondano al disciplinare e la protezione di ufficio della denomina- zione e della indicazione in tutti gli Stati membri. Tali effetti però non sono estesi soltanto ai soli produttori aderenti all’associazione proponente, ma a chiunque produca nella regione geografica indicata un prodotto che risponda ai requisiti del disciplinare; adessoèpermessofarusodel“nome” riservato con il beneficio della prote- zione assicurata sull’intero territorio della Comunità. Un ulteriore mezzo creato per rende- re più visibile agli occhi dei consuma- tori e più distinguibile un prodotto D.O.P. e I.G.P. è il logo comunitario, adottato grazie all’emanazione del Regolamento (CE) n. 1726/98 che modifica il Regolamento (CEE) n. 2037/93, che può volontariamente essere apposto sulla confezione seguendo i termini prefissati; viene realizzato in tutte le lingue ed è carat- terizzato da un sole giallo e blu con il testo delle scritte “denominazione d’origine protetta” o “indicazione geografica protetta”. Pasta & Pastai n. 32/2003 - pag.9