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INSTANT BOOK 
JOBS 
ACT Come cambia 
il lavoro 
• Contratti a termine 
• Apprendistato 
• Somministrazione 
in collaborazione con:
acura di: 
Francesca Barbieri, Maria Carla De Cesari, Valentina Melis, Mauro Meazza, Mauro Pizzin, 
Matteo Prioschi. Hanno collaborato: Chiara Bussi, Anna Del Freo, Valeria Uva 
art director 
Francesco Narracci 
creative director 
Adriano Attus 
impaginazione e realizzazione: 
Area pre-press Il Sole24Ore 
I LIBRIDEL SOLE 24ORE 
Settimanale -N. 1/2014- giugno 2014 
Registrazione Tribunale diMilano n. 33 del 22-01-2007 
Direttore responsabile:Roberto Napoletano-Proprietario ed Editore: Il Sole24ORE S.p.A. 
Sede legale, redazione edirezione: ViaMonte Rosa, 91 -20149Milano 
Stampatore:G.CANALE&C. S.p.A. - Via Liguria, 24- 10071 BorgaroT.se (TO) 
Il volume è stato chiuso in redazione il 23maggio 2014-Da vendersi in abbinamento al quotidiano "IlSole24ORE" 
Il Sole 24 Ore 
JOBS ACT 
Come cambia il lavoro 
2
Introduzione 
Il sentiero 
tortuoso 
cheporta 
al lavoro 
diMaria CarlaDe Cesari 
Jobs act 
Èforse azzardato sostenere che 
siamo a una svolta della 
legislazione sul lavoro. I 
segnali, per la verità, non 
mancherebbero,ma occorre 
prima di tutto sciogliere la variabile politica. 
Se continuerà il cammino iniziato dal Jobs 
act, gli obiettivi fissati dal Governo si 
confermano ambiziosi. Tre le questioni della 
riforma su cui va richiamata l’attenzione: le 
politiche attive abbinate alla revisione degli 
ammortizzatori sociali (preminenza dei 
contratti di solidarietà rispetto alla Cig; Aspi 
collegata all’effettivo stato di 
disoccupazione); la semplificazione e la 
revisione dei contratti, con l’ipotesi del 
contratto a tutele crescenti. 
Il contesto non è neutrale, caratterizzato, 
da una parte, dall’alta disoccupazione e, 
dall’altra, dal processo di flessibilità iniziato 
con la riforma Fornero, per quanto riguarda i 
licenziamenti, e con il decreto Poletti, in 
relazione ai contratti a termine acausali. 
Per quanto riguarda il primo fattore, il 
progetto per la Garanzia giovani, per 
esempio, richiede una svolta radicale del 
modo di procedere: non basta essere arrivati 
a un portale condiviso per l’iscrizione dei 
giovani, anche se raggiungere questo 
risultato non è stato semplice. Occorre creare 
un link con le aziende per offrire opportunità 
di stage e tirocini e iniziare a gettare le basi 
per interventi di orientamento. Quanto al 
secondo fattore, al di là delle ideologie, si 
tratta di trovare un nuovo equilibrio tra 
flessibilità e garanzie, per difendere il lavoro. 
Purtroppo anche una buona legge non crea 
occupazione,mauna legge inadeguata può 
scoraggiare chi volesse assumere. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
3 
Il Sole 24 Ore
Tempo determinato 
fino al 20%dell’organico 
di Giampiero Falasca 24 
La carta della proroga 
si può giocare cinque volte 
di Giampiero Falasca 31 
Per stagionali e sostituzioni 
nessun limite quantitativo 
di Giampiero Falasca 33 
L’incarico a tempo nella Pa 
è per esigenze eccezionali 
di Giampiero Falasca 35 
I limiti di quantità e di durata 
escludono gli enti di ricerca 
di Aldo Bottini 37 
Introduzione 
Il sentiero tortuoso 
cheporta al lavoro 
di Maria CarlaDeCesari 3 
Il punto di vista 
Buona flessibilità 
per tornare a crescere 
di Stefano Colli-Lanzi 7 
Strategia in due fasi 
per facilitare il lavoro 
di Francesca Barbieri 10 
Rinnovi senza limiti 
nell’arco dei 3 anni 
di Francesca Barbieri 28 
Reintegrazione più limitata 
e con risarcimento ridotto 
di Franco Toffoletto 16 
Sulla contrattazione 
servono più certezze 
di RaffaeleDe Luca Tamajo 20 
Capitolo 2 
I contratti a termine 
Capitolo 1 
Come cambia il lavoro 
Il Sole 24 Ore 
SOMMARIO 
Jobs act 
4
Jobs act 
Il tetto del 20%è«mobile»: 
salve le soglie diverse dei Ccnl 
di Francesca Barbieri 
e Valentina Melis 39 
Un eccesso di burocrazia 
scoraggia le assunzioni 
di Alessandro Rota Porta 58 
Nel turismo è possibile 
anche il tempo determinato 
di Alessandro Rota Porta 59 
Cambiano le regole anche 
per chi si deve diplomare 
di Alessandro Rota Porta 61 
L’obbligo di stabilizzazione 
resiste nei contratti collettivi 
di Michele Tiraboschi 63 
La durata dell’incarico 
pesa sul calcolo dellamulta 
di Alessandro RotaPorta 42 
L’apprendistato interinale 
un’occasione per le imprese 
di Aldo Bottini 49 
Formazione di base ridotta: 
ai laureati solo40ore 
di Alessandro Rota Porta 55 
Somministrazione a tempo 
senza giustificazione 
di Aldo Bottini 46 
Il percorso di apprendimento 
pronto prima dell’assunzione 
di Alessandro Rota Porta 52 
Capitolo 3 
La somministrazione 
Capitolo 4 
L’apprendistato 
5 
Il Sole 24 Ore
Jobs act 
Capitolo 6 
Il ddl delega 
La fase2della riforma 
al vaglio delParlamento 
di ValentinaMelis 74 
Il contratto a tutele crescenti 
punta a partire nel 2015 
di Matteo Prioschi 76 
Ammortizzatori: si punta 
a un sussidio universale 
di Francesca Barbieri 78 
Più politiche attive con la creazione 
di un’Agenzia nazionale per l’impiego 
di Francesca Barbieri 79 
Il progetto delDdl delega 90 
Appalti e sgravi addio 
se i contributi non sono ok 
diLuigi Caiazza 66 
Nel pubblico «arretrati» 
scalati dal compenso dovuto 
di Antonino Cannioto 
e Giuseppe Maccarone 68 
Cds «difensivi» più selettivi 
e sgravi contributivi del 35% 
di Antonino Cannioto 
e Giuseppe Maccarone 70 
Le disposizioni già in vigore 84 
Capitolo 5 
I nuovi obblighi 
Capitolo 7 
Le norme 
SOMMARIO 
6 
Il Sole 24 Ore
Il punto di vista 
Jobs act 
Buona flessibilità 
per tornare a crescere 
di Stefano Colli-Lanzi * 
Il Jobs Act ha dunque cominciato a 
vedere la luce attraverso la 
definizione del cosiddetto "decreto 
Poletti". Ci troviamo così di fronte ad 
una nuova - e, auspicabilmente, 
decisiva - occasione di compiere un 
percorso per rendere maggiormente 
organico il nostro mercato del lavoro, 
partendo da alcune novità che hanno 
l'innegabile pregio di procedere nella 
direzione della buona flessibilità; 
intenzione, questa, sicuramente da 
approvare ed incoraggiare e che, 
confidiamo, potrà aiutare il nostro Paese a 
ritrovare la strada della crescita. 
In particolare, l'eliminazione della 
causale - che si applica sia al contratto a 
termine che a quello in somministrazione - 
consentirà alle aziende una più semplice 
gestione della flessibilità in entrata, 
riducendo così il numero di inutili 
contenziosi. Positive sono anche le norme 
sull'apprendistato, che ne faciliteranno 
un'applicazione più estensiva: 
l'apprendistato compie così un passo in 
avanti per poter, finalmente, diventare la 
strada maestra per l'inserimento dei giovani 
nelmondo del lavoro. L'augurio è che 
l'insieme delle novità introdotte conduca ad 
un utilizzo maggiore di questi contratti, a 
discapito di forme di cattiva flessibilità 
come talvolta risultano essere 
collaborazioni, contratti a progetto, false 
partita Iva, associazioni in partecipazione. 
Tutti contratti, questi, che in molti casi non 
fanno altro che mascherare, in modo spesso 
fraudolento e precarizzante per le persone, 
rapporti di lavoro che in realtà dovrebbero 
essere resi stabili. 
Molto importanti anche le modifiche 
recepite nelle ultime discussioni alla 
Camera: la riduzione del numero delle 
proroghe dei contratti a termine (passate da 
otto a cinque) è ragionevole e ampiamente 
comprensibile soprattutto se si tiene debito 
conto della direttiva europea 1999/70, che 
disciplina i contratti a termine e che impone 
l'applicazione di una serie di limiti per 
evitarne l'abuso da parte delle imprese. 
Tutt’altro discorso vale invece per il lavoro 
in somministrazione che, proprio in 
applicazione di una specifica disciplina 
comunitaria (la direttiva 2008/104) non ha 
questo tipo di limitazioni, perché più 
"flessicuro". Al lavoro tramite agenzia è 
riconosciuto così un ruolo diverso rispetto 
7 
Il Sole 24 Ore
ai contratti a tempo determinato stipulati 
direttamente tra azienda e lavoratore: per 
questo la direttiva europea sul lavoro 
somministrato tramite agenzia impone agli 
Stati membri di rimuovere vincoli non 
giustificati; e, per la stessa ragione, nel 
"decreto Poletti" si è stabilita, correttamente, 
l'inapplicabilità alla somministrazione sia 
del limite quantitativo del 20% che dei 36 
mesi di durata massima, i quali invece - 
molto opportunamente - riguardano il 
contratto a tempo determinato. Con due 
"Ordini del giorno" il Governo si è poi anche 
impegnatoaribadire questi punti nelle 
circolari esplicative in via di emanazione. 
Va infatti ricordato che, rispetto al tempo 
determinato, la somministrazione offre più 
tutele ai lavoratori i quali - grazie alle 
agenzie - allo scadere del contratto possono 
accedere velocemente ad altre opportunità 
di lavoro presenti nel mercato e a uno 
specifico sistema di welfare: ad esempio 
alla formazione garantita da Formatemp, 
capace di aumentarne significativamente 
l'employability e, dunque, la continuità 
professionale. 
Dalla legge delega, in cui entrerà il grosso 
della riforma, è poi lecito ed opportuno 
attendersi che il percorso di facilitazione 
della buona flessibilità venga portato a 
compimento con l'introduzione del 
contratto a tempo indeterminato a tutele 
crescenti. In caso di eventuale interruzione 
del rapporto di lavoro, all'ex dipendente 
dovrà essere corrisposta un'indennità - 
proporzionale all'anzianità di servizio - da 
accompagnarsi però obbligatoriamente con 
un supporto alla ricollocazione. In tal modo 
verrebbe riconsegnata al contratto a tempo 
indeterminato la centralità che gli spetta 
nelle scelte di assunzione aziendali, 
demandando al contratto di 
somministrazione tramite agenzia la 
gestione della vera e buona flessibilità.E se - 
come è auspicabile - il contratto a tutele 
crescenti funzionerà, si tratterà poi di 
procedere con coerenza, rendendo 
l'apprendistato parimenti flessibile e 
contenendo ulteriormente le proroghe del 
tempo determinato. Solo così sarà infatti 
possibile evitare una pericolosa 
cannibalizzazione del contratto a tempo 
indeterminato, vero punto di riferimento 
per imprese e lavoratori. 
* Amministratore Delegato Gi Group 
Jobs act 
8 
Il Sole 24 Ore
JOBS ACT 
1 
Come cambia 
il lavoro
Jobs act 
Strategia indue fasi 
per facilitare il lavoro 
Una riforma in due tempi. La 
Il tasso di occupazione 
è sceso sotto il 60% 
tornando ai livelli 
di dodici anni fa 
La riforma 
di Francesca Barbieri 
prima fase per risolvere 
l’emergenza, la seconda per 
tracciare un quadro completo 
delle regole applicabili al 
mondo del lavoro. 
La prima è già realtà, con l’entrata in vigo-re 
il 20 maggio della legge 78/2014 di con-versione 
del decreto Poletti. L’obiettivo di-chiarato 
dal Governo è aggredire un merca-to 
sempre più asfittico dove il tasso di occu-pazione 
generale è sceso sotto il 60% (ai li-velli 
del 2002) ed è ben lontano dalla media 
dell’Unione europea a 28 Paesi che si atte-sta 
al 68,3%, e dove la disoccupazione gene-rale 
veleggia oltre il 12% e quella giovanile 
esplode al 42 per cento. 
La parola d’ordine è semplificare e rende-re 
chiare le regole in modo che che non ci 
sianopiù «alibiper chi applica contratti sba-gliati 
»ha detto il ministro del Lavoro Giulia-no 
Poletti. 
Due gli istituti che sono stati modificati 
dal decreto Poletti: contratto a termine e 
apprendistato. 
L’acausalità dei contratti a termine è stata 
allargata fino a 36 mesi, anche se arriva un 
tettodel20% di utilizzodel lavoroatempo: se 
vienesuperatoscattaunasanzioneeconomi-ca, 
anche se non viene detto, nella legge, che 
la sanzione amministrativa è sostitutiva del-la 
conversione del contratto. Si riducono (ma 
rimangono) lequote di stabilizzazione obbli-gatoriadiapprendisti( 
20%), anchesesi appli-cano 
alle aziende con 50 dipendenti in su. 
Si tratta di misure frutto del compromes-so 
tra le anime che sostengono l’Esecutivo 
e che saranno tenute sotto osservazione. Il 
testo prevede infatti un monitoraggio affi-dato 
al ministero del Lavoro, da portare a 
compimento un anno dopo l’entrata in vi-gore 
della riforma. 
Lavera sfidasaràpoi nellafase2 dellarifor-ma 
quando dovranno essere attuate le dele- 
10 
Il Sole 24 Ore
Inumeri dell’emergenza 
Come cambia il lavoro 
GIOVANE 
ETÀ 
(anni) 15 - 24 
DISOCCUPATI 
(unità) 635.000 
TASSO DISOCCUPAZIONE 
(%) 38,8% 
TREND 2008 - 2013 
(%) +64% 
NORD 
+127% 
CENTRO 
+82% 
ghe contenute nel disegno di legge, ora 
all’esamedelParlamento, cheha come piatto 
forte gli ammortizzatori sociali. 
L’obiettivo è ambizioso: creare uno stru-mento 
unico a copertura universale per i 
disoccupati e rivedere le regole della cassa 
integrazione. 
ITALIA 
+84% 
SUD E ISOLE 
+62% 
Questosistemaandràainserirsi sullarifor-ma 
degli ammortizzatori sociali introdotta 
dal Governo Monti (legge 92/2012), peraltro 
non ancora completata, che prevede anche il 
superamento della mobilità. 
Per quest’anno, sul piano contingente, 
continua a pagina 14 
Laripartizionegeografica e lecaratteristichedei disoccupati 
11 
Il Sole 24 Ore 
CINQUE PROFILI SOTTO LA LENTE 
I DISOCCUPATI IN ITALIA 
OVER 45 
ETÀ 
(anni) 45 - 54 
DISOCCUPATI 
(unità) 575.000 
TASSO DISOCCUPAZIONE 
(%) 8% 
TREND 2008 - 2013 
(%) +149% 
IMMIGRATO 
ETÀ 
(anni) - 
DISOCCUPATI 
(unità) 489.000 
TASSO DISOCCUPAZIONE 
(%) 17,2% 
TREND 2008 - 2013 
(%) +214% 
DISOC. DI LUNGA DATA 
PERIODO DI TEMPO 
< 12 mesi 
DISOCCUPATI 
(unità) 1.700.000 
TASSO DISOCCUPAZIONE 
(%) 6,7% 
TREND 2008 - 2013 
(%) +125% 
Dati in milioni e variazione % 2008 - 2013 
1,065 0,570 1,430 3,065 
35% 18% 47%
Jobs act 
Ildecreto34/2014(convertitodallalegge78/2014,pubblicatasulla«Gazzettaufficiale»n.114del19 
maggio),modificaladisciplinadeicontrattiatermine.L’acausalitàsiestendefinoa36mesi.Masi 
introduceuntettodel20%diutilizzodellavoroatempo:sevienesuperato,scattaunasanzione 
pecuniariaacaricodeldatore. 
Leproroghe scendonoa5 
Scendonoda8a 5le 
proroghe dei contratti a 
termine, rispetto alla versione 
originariadelDl 34/2014. 
Conle modifiche apportate in 
sededi conversione, è stato 
precisatoche le5proroghe 
sononell’arcodei36mesi 
complessivi, 
indipendentementedal 
numerodei rinnovi (che 
quindinonhannovincoli e 
restanonormatidalle regole 
attuali) 
Ilnuovolimite 
Èfissatoun nuovo tetto 
legaledel20%di utilizzo 
dei contratti a termine. Il 
numerodei contrattia 
tempodeterminato va 
calcolatosul numero 
totaledei lavoratori a 
tempoindeterminato in 
forza inazienda al 1° 
gennaio. Il datore di lavoro 
cheha fino a cinque 
dipendentipuòcomunque 
assumereunlavoratore a 
tempo 
L’ACAUSALITÀ 
Oltresoglia scattalamulta 
Chi supera ilnuovotettodel 
20%dovrà pagare una 
sanzione economica. 
L’importodiquesta 
sanzione èpari al20%della 
retribuzione(per ciascun 
mesedi duratadel rapporto 
di lavoro)per ilprimo 
"sforamento", che aumenta 
al50%della retribuzione 
per i casi successivi.Gli 
incassiderivanti dalle 
sanzioni andrannoal fondo 
per l’occupazione 
Deroghenei contratti 
Le imprese che superano, 
per il numerodei contrattia 
termine, il tettodel20%, 
devonomettersi inregola 
entrol’anno.Amenoche un 
contrattocollettivo 
applicabilenell’azienda 
dispongaun limite 
percentualeoun termine 
piùfavorevole. 
Incaso contrario, dal 2015, 
nonsipotrannofare nuove 
assunzioni atempo 
determinato 
Eccezione per i ricercatori 
Dal nuovotetto legale del 
20%sonoesonerati i 
contrattidi lavoroa tempo 
determinatostipulatidagli 
entidi ricerca (pubblici e 
privati) conricercatori e 
personale tecnicochiamati 
asvolgere invia esclusiva 
attivitàdi ricerca scientifica 
otecnologica.Questi 
contratti possono avere 
durata pari aquella del 
progettodi ricerca alquale 
si riferiscono 
Si passada 12a36mesi 
Per i contratti a termine 
nonè più necessario 
indicarela 
"giustificazione", per36 
mesi (prima il limite era di 
12mesie riguardava 
soltantoil primo 
rapporto).Così 
l’acausalitàcoincide conla 
duratamassima dei 
rapportia tempo 
determinato, con 
l’obiettivodi ridurre il 
contenzioso 
LEPROROGHE ILTETTODEL20% 
LASANZIONE LATRANSIZIONE GLIENTIDI RICERCA 
12 
Il Sole 24 Ore 
Lemisure sui contratti a termine
Come cambia il lavoro 
L’apprendistatoe gli altri interventi 
Ildecreto«Poletti»modificaindiversipuntiladisciplinadell’apprendistato.Siriducono(marimangono)le 
quotedistabilizzazioneobbligatoriadiapprendisti(20%),anchesesiapplicanosoloalleaziendecon 
almeno50addetti(primailvincolosiriferivaalleimpreseconalmeno30addetti).Sonopoirifinanziatii 
contrattidisolidarietàesi"smaterializza"ildocumentounicodiregolaritàcontributiva(Durc). 
LASTABILIZZAZIONE PIANOFORMATIVO FORMAZIONE 
Spazioalle imprese 
LeRegioni, entro45giorni 
dallacomunicazione 
dell’instaurazionedel 
rapportoconl’apprendista, 
dovrannocomunicare 
all’azienda lemodalitàdi 
svolgimentodella formazione 
dibase (pubblica), anche 
indicandosedie calendario 
delleattivitàpreviste. Si 
potrannoavvalere, in via 
sussidiaria, delleimprese e 
delleloroassociazioni chesi 
sianodichiarate disponibili 
Formascrittasemplificata 
Restal’obbligo del piano 
formativoscritto nel 
contrattodi apprendistato, 
anchese ora il testo può 
essere redattoinforma 
semplificata. 
Il pianopuòessere definito 
anchesulla basedimoduli e 
formulari stabiliti dalla 
contrattazione collettivao 
dagli entibilaterali 
Obbligoda50addetti 
Siabbassano le quotedi 
stabilizzazionedi 
apprendisti (perpoterne 
assumeredinuovi) 
introdottedalla legge 
92/2012. 
Ora il limite è del20%evale 
soloper le imprese che 
hannoalmeno50 
dipendenti (nellaversione 
precedentedel testo del 
decretol’obbligo riguardava 
le imprese conoltre 30 
addetti) 
STAGIONALI SOLIDARIETÀ DURCONLINE 
Ok se c’è l’alternanza 
Lariforma introduce una 
novitàper gli apprendisti: 
per le Regioni eper le 
Provinceautonome che 
abbianodefinitoun sistema 
di alternanza 
scuola-lavoro, i contratti 
collettivipotranno 
prevedere l’utilizzodel 
contrattodi apprendistato, 
anche atempo 
determinato,per lo 
svolgimentodi attività 
stagionali 
Contributigiùdel35% 
Per i contratti di solidarietà, 
siuniforma al35%la 
riduzionecontributiva a 
beneficiodelle imprese. È 
confermatoil 
ri-finanziamentodel 
fondosociale per 
l’occupazionecon 15 
milioni,proprio per 
alimentare la 
decontribuzione. I criteriper 
laconcessione delbeneficio 
sarannodefiniti conun 
decretointerministeriale 
Verifiche intemporeale 
Sisemplifica ilDocumento 
unicodi regolarità 
contributiva(Durc). 
Potrà essere verificata in 
temporeale la posizione dei 
contribuentipressoInps, 
Inaile,per i datoridi lavoro 
interessati, pressoleCasse 
edili. 
I risultatiemersi 
dall’interrogazioneavranno 
validitàper 120giorni 
13 
Il Sole 24 Ore
Budget da 1,5 miliardi fino al 2015 
per stage e tirocini per i giovani 
Conunbudgetdi 1,513 miliardinel 
biennio2014-2015, il Pianonazionale 
GaranziaGiovanipuntaafavorire 
l’occupazionedeigiovani trai 15 ei29anni, 
disoccupatioNeetchefinoal31 dicembre 
2015 potrannoaderireall’iniziativa 
attraversoilsitowebnazionale 
www.garanziagiovani.gov.itoi siti attivati 
dalleRegioni.Obiettivodelprogrammaè 
offrire,entroquattromesi,un’offerta 
qualitativamentevalidadi lavoro, 
proseguimentodegli studi,apprendistato 
(ancheall’estero), tirocinio,avviodi 
un’attivitàd’impresaoserviziocivile. 
Ifondisonosuddivisi traleregioni inbaseal 
numerodi disoccupatigiovani. 
AllaCampaniaandràlafettamaggiore, 191,6 
milioni,conSiciliaeLombardia(entrambea 
quota178milioni)abrevedistanza.Nelle 
convenzioniconilministerodelLavoroogni 
governatoredovràindicarecomeassegnare 
ilpropriobudgetaogni singolaspesa(trale 
noveindividuate,comeorientamento, 
formazione,apprendistato, tirocini). 
Centomilioniresterannoal dicasterodi via 
Venetoperazionidi recuperoe 
orientamentodegliabbandoni scolastici 
(pressolescuoleeleuniversità) 
eper affiancareepotenziarei servizidel 
restaapertol’"affaire" Ciginderoga. Ilbudget 
per il 2014 è di 1,7miliardi, quasi un miliardo 
inmeno rispetto alla spesa dell’anno scorso. 
Anche quello che doveva essere il cuore 
del Jobs act finiscenelDdldelega. Il contratto 
di inserimentoa tutele crescenti potrà essere 
introdotto,eventualmenteinvia sperimenta-le 
lavoro, inassistenzaalleRegioni. 
NeldecretoPolettiègarantitaparitàdi 
trattamentoperchicercaunimpiego 
negliStati dellaUe, indipendentemente 
dallaresidenza, eliminandoildomicilio 
comerequisitoperbeneficiaredelle 
politicheattive. 
La regione scelta "prenderà in carico" il 
giovane attraverso i servizi per l’impiego 
o le agenzie private accreditate, per 
effettuare la messa a punto del profilo, la 
registrazione al programma (è necessario 
infatti verificare i requisiti di età e la 
condizione occupazionale) e le fasi 
successive di orientamento. In base al 
profilo e alle siponibilità territoriali, i 
giovani stipuleranno con gli operatori un 
«Patto di servizio» e, entro i quattro mesi 
successivi, riceveranno una o più 
opportunità di formazione o di lavoro. 
Il ministero del Lavoro ha siglato 
protocolli di collaborazione con le 
principali associazioni territoriali e anche 
con alcune grandi imprese. L’obiettivo è 
rendere facilmente disponibili sulla 
piattaforma della Garanzia Giovani le 
offerte delle imprese. 
dal Governo, nell’ambito del riordino delle 
attuali forme contrattuali (una trentina cir-ca) 
e con l’obiettivo di favorire l’ingresso nel 
mondo del lavoro. 
Per sostenere la genitorialità, il Ddl pre-vede 
l’estensione alle lavoratrici parasu-bordinate 
della indennità di maternità, an- 
Jobs act 
Il Sole 24 Ore 
Francesca Barbieri 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
14
Come cambia il lavoro 
ABRUZZO 
CAMPANIA 
Azioni dirette regionali Azioni ministero del Lavoro 
che in caso di mancato versamento dei 
contributi da parte del datore di lavoro, e 
un tax credit per le lavoratrici, anche auto-nome, 
con figli minorenni, che si trovino 
al di sotto di una certa soglia di reddito. 
Obiettivi ambiziosi da realizzare tenen-do 
conto dei vincoli di bilancio: il disegno 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
VENETO 
EMILIA ROMAGNA 
MARCHE 
UMBRIA 
MOLISE 
PUGLIA 
BASILICATA 
di legge prevede infatti prevede che l'at-tuazione 
delle deleghe non comporti nuo-ve 
spese per le casse dello Stato. Si dovrà 
agire, cioè, con una «diversa allocazione 
delle ordinarie risorse umane, strumenta-li 
ed economiche» oggi esistenti. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
15 
Il Sole 24 Ore 
La ripartizione 
Come si dividono i fondi 
della Garanzia giovani 
Dati in mln di euro 
2,3 
7,7 
17,2 
VALLE D'AOSTA 
PIEMONTE 
LIGURIA 
TOSCANA 
LAZIO 
SARDEGNA 
SICILIA 
CALABRIA 
178,4 83,2 
74,2 
64,9 
29,3 
22,8 
137,2 
97,4 
191,6 
120,4 
54,2 
178,8 
67,7 
27,2 
8,4 19,3 
31,2 
1.413,4 100 
1.513,4 
LOMBARDIA
Jobs act 
Reintegrazione più limitata 
e conrisarcimento ridotto 
Erogata un’indennità 
nel caso di licenziamento 
viziato da irregolarità 
ma basato su fatti provati 
Licenziamenti 
di FrancoToffoletto 
Volendo tracciare un bilancio 
della riforma Fornero relativa-mente 
alla riforma dell’articolo 
18 dello Statuto dei lavoratori 
si può dire che esso è parzial-mente 
positivo. La legge 92/12 è entrata in 
vigore nel luglio del 2012 e dall’analisi della 
sua applicazione si possono svolgereuna se-rie 
di considerazioni. 
Ambito applicativo 
Anzitutto, la sua applicazione è stata parzia-le 
poiché la giurisprudenza, con interpreta-zione 
alquanto discutibile, l’ha ritenuta ap-plicabile 
soltanto ai licenziamenti successi-vi 
al 18 luglio 2012. Con il che, qualora oggi 
una Corte d’appello, o la Corte di cassazio-ne, 
riformino una sentenza di cinque o an-che 
dieci anni fa (e l’ipotesi non è di scuola, 
ma accade realmente), il lavoratore avrà di-ritto 
a percepire la retribuzione per l’intero 
periodo, quando invece la norma attuale 
contiene uno specifico limite di 12mensilità 
(nel caso di reintegrazione) o, addirittura, 
soltanto un importo risarcitorio. 
L’ipotesi più eclatante è quella relativa al-la 
cosiddetta mancanza di "immediatezza" 
del licenziamento rispetto ai fatti contesta-ti. 
Fatti veri e provati, che costituiscono un 
grave inadempimento degli obblighi del la-voratore 
e/o addirittura una giusta causa 
di recesso. 
In passato, una giurisprudenza ingiustifi-catamenterestrittiva 
riteneva chenonpotes-se 
intercorrere troppo tempo tra l’accadere 
dei fatti e la reazione del datore di lavoro. 
Condecisioni che, inpratica,imponevano(in-combendo 
tuttora) un irreale dovere di con-trollocontinuodel 
datoredi lavorosul lavora-tore. 
Conl’ulterioreconseguenzache piùi fat-ti 
sono complessi, e più astuti sono i sistemi 
escogitati per violare le regole aziendali, più 
facile sarà per il lavoratore ottenere una sen-tenza 
favorevole. Un assoluto paradosso. 
16 
Il Sole 24 Ore
Come cambia il lavoro 
Tornando al discorso dal quale siamo par-titi, 
si può affermare che in questomomento 
vigono due rimedi, a seconda di quando il 
licenziamento sia stato irrogato, con effetti 
profondamente diversi. 
La disparità 
Unesempio frequente riguarda le note-spe-sa 
irregolari. Il datore di lavoro, in genere, 
fidandosi dei propri lavoratori, effettua sol-tantocontrolli 
acampione, anche perché, al-trimenti, 
occorrerebbe assumere un nume-ro 
di controllori del tutto ingiustificato. Un 
giorno si scopre che un lavoratore richiede 
rimborsi per spesenonsostenute o nonrim-borsabilisecondole 
regole aziendali.Si deci-de 
cosìdi approfondire l’indagine e si prose-gueadesaminare 
glianni passati, constatan-do 
che ciò è sempre avvenuto. Si procede 
conla contestazionedei fatti e conil licenzia-mento. 
In un caso, praticamente identico, il 
Tribunale di Torino ha ritenuto il licenzia-mento 
assistito da una giusta causa. La Cor-te 
d’appello, un anno dopo, ha invece rifor-mato 
integralmente, con la conseguente 
reintegrazione. Si badi che la Corte d’appel-lo 
non ha ritenuto non veri i fatti contestati, 
ma soltanto che il datore di lavoro è interve-nuto 
tardivamente. Se il licenziamento fos-se 
stato, invece, irrogato il 19 luglio 2012, la 
conseguenza sarebbe stata diversa perché 
anche a riconoscere tardiva la reazione del 
datoredi lavoro, il licenziamentosarebbe ri-masto 
valido e il lavoratore avrebbe potuto 
percepire una somma risarcitoria variabile 
tra 12 e 24mensilità,ma nonla reintegrazio-ne. 
Conseguenza checomunque amio pare-re 
resta molte volte paradossale ma, alme-no, 
meno onerosa. 
Sistema rigido e complesso 
In secondo luogo, contrariamente a quanto 
appariva nelle intenzioni, la reintegrazione 
è rimasta non solo per i casi di licenziamenti 
discriminatori ma anche in moltissimi altri 
17 
casi, contrariamente a quanto avviene negli 
altri Paesi europei, rendendo quindi il no-stro 
Il Sole 24 Ore 
sistema giuslavoristico – nella conside-razione 
di chi ci osserva – ancora estrema-mente 
rigido. 
Un esempio per tutti, in Belgio solo 
nell’aprile di quest’anno è stato introdotto 
l'obbligo di motivazione del licenziamento. 
Ma l’unico rimedio, anche in assenza totale 
di motivazione, è rappresentato dal paga-mento 
di un’indennità. Il nostro sistema ri-mane, 
inoltre, alquanto complesso, come 
poi si dirà, e lascia enormi spazi per giudizi 
assai diversi di fattispecie simili o uguali. 
Nel caso del licenziamento per giustifica-tomotivo 
oggettivo, infatti, il giudice ha la 
scelta, qualora ritenga il licenziamento ille-gittimo 
(perché il posto di lavoro non è sta-to 
realmente soppresso) di reintegrare il la-voratore 
oppure di riconoscere un’indenni-tà 
risarcitoria. I giudici spesso ordinano, 
perché così abituati in passato, la reintegra-zione, 
neppure spiegando il perché della 
loro scelta. 
Comehascritto Francesco Sacco su «Il So-le 
24 Ore» del 18 maggio scorso (nell’articolo 
intitolato «La legge è software»), «una legge 
è condizione necessaria e non sufficiente 
perchéqualcosacambi,untributofattoalno-strano 
apparato legale-burocratico più che 
la premessa per un vero cambiamento», per 
poi proseguireosservandoche inItaliale leg-gi 
restano «spesso inapplicateosolo parzial-mente 
applicate». La legge Fornero non si 
sottrae a questo giudizio e conferma quanto 
sostiene il professor Sacco sulla necessità di 
analizzare l’esecuzione per verificarne, con-tinuamente, 
l’applicazione ed apportare ra-pidamente 
le necessarie modifiche per rea-lizzare 
lo scopo della norma. 
Il 30 giugno 2014 entra in vigore il proces-sotelematico. 
Tuttelesentenzesarannodigi-tali 
e ci vorrebbe molto poco a creare un sof-twarechepossaesaminarlee 
fornireelemen-ti 
di valutazione precisi.
Jobs act 
giudice gli ha riconosciuto un importo di 
otto mensilità, e non sei che era il minimo 
(il che già sarebbe stato ingiusto), giustifi-cando 
18 
Quello che avviene nelle Corti di merito, 
infatti, resta ancora per la gran parte dei 
casi sconosciuto agli operatori e al potere 
legislativo, non essendovi un database in-telligenteche 
le conservi e le renda pubbli-che 
e facilmente conoscibili.Econ l’attuale 
statodi sviluppodellatecnologiaquesta si-tuazione 
non è accettabile. Si tenga conto 
che, per esempio, non si può avere accesso 
alle ordinanze che decidono sui licenzia-menti, 
perché non formalmente sentenze. 
Quindi l’applicazione delnuovoarticolo 18 
resta in gran parte inconoscibile. 
Il calcolo del risarcimento 
In terzo luogo, i giudici spesso faticano a 
spiegare la quantificazione delle somme 
che attribuiscono. Prendiamo il caso del 
comma6 dell’articolo 18. La norma, nel ca-so 
in cui il datore di lavoro sbagli qualcosa 
nel procedimento di comunicazione del li-cenziamento, 
prevede che il giudice deter-miniunrisarcimentoper 
il lavoratorecom-presotra 
sei e 12 mensilità, inrelazione,co-me 
è logico, allagravità dell’inadempimen-to 
posto in essere dal datore di lavoro. Un 
esempio. Il Tribunaledi Milanoha giudica-to 
sorretto da giusta causa il licenziamento 
didue addetti allasorveglianzai quali, inve-ce 
di vigilare, compivano, nei bagni, atti 
sessuali con le relative partner. Il giudice, 
dopo aver scritto che tale comportamento 
era totalmente inaccettabile, ha ritenuto, 
tuttavia, che la lettera di contestazione 
non fosse redatta correttamente, non es-sendo 
indicata la data del fatto e haricono-sciuto 
un’indennità risarcitoria. Ora, già la 
questione in sé contiene elementi di ilarità 
(forse il lavoratore poteva confondersi tra 
diversi episodi analoghi?), ma comunque 
la"mancanza" era totalmenteprivadi effet-to, 
dal momento che il lavoratore si era co-munque 
difeso per iscritto, dando prova 
cheaveva perfettamente intesoa quale fat-to 
– e quindi a quale data – ci si riferisse. Il 
Il Sole 24 Ore 
poi la sua decisione con la lunga an-zianità 
e con la dimensione aziendale: ele-mentichenonsonoper 
nullacontenuti nel-la 
norma. 
Gli elementi positivi 
Comunquesia, ilnuovoarticolo18 degli ef-fetti 
positivi li ha prodotti. Oggi, in luogo 
della reintegrazione sic et simpliciter, le 
nuove regole prevedono un ventaglio di 
ipotesi,graduate inrelazione al tipodi irre-golarità 
e alla sua gravità. Come detto, la 
reintegrazione rimane, ma è in teoria da 
ritenersi relegata in ipotesi residuali e, co-munque, 
nella gran parte dei casi viene ac-compagnata 
da un risarcimento inferiore 
a prima: non più di 12 mensilità (in prece-denza 
non vi era limite), dedotto quanto 
eventualmente percepito dal lavoratore 
svolgendo nel frattempo un’altra occupa-zione 
(prima alcuni giudici non provvede-vanointal 
senso),nonché–sebbenedi dif-ficile 
configurabilità – l’aliunde percipien-dum, 
quantocioè il lavoratore«avrebbepo-tuto 
percepire se si fosse dedicato con dili-genza 
alla ricerca di una nuova occupazio-ne 
». E la modifica non è da poco. 
Soprattutto, ed è per questo che si ritie-ne 
la norma comunque positiva, nel 35% 
dei casi incui il licenziamentosia statorite-nutoillegittimo 
(cioè nel caso in cui sia sta-to 
accolto il ricorso del lavoratore: ciò che 
avviene circa nel 45% del totale della cause 
iniziate) il rimedio non è reintegratorio (i 
dati sono informali). 
Un appunto finale riguarda il modo in 
cui la norma è stata redatta, che, tra l’altro, 
può influenzare la sua interpretazione, in 
ogni caso già viziata dalla visione prece-dente. 
A mio avviso, nell’interpretazione 
del nuovo articolo 18 è necessario partire 
dalcomma 6, e non dal comma 1.
Come cambia il lavoro 
Quel comma, infatti, non contiene 
un’ipotesi residuale, come invece viene 
spesso riduttivamente sostenuto, ma fa 
espresso riferimento all’obbligazione che 
incombe al datore di lavoro nel momento 
in cui comunica il recesso e al possibile suo 
inadempimento: quelladi motivare il licen-ziamento 
(articolo 2 della legge 604/66) e 
di farlo rispettando specifiche procedure 
(articolo7 delloStatutodei lavoratori e arti-colo 
19 
Il Sole 24 Ore 
7 della legge 604/66). 
Licenziamento senza motivazione 
Quindi, a fronte di un licenziamento sen-za 
motivazione o senza la preventiva con-testazione 
disciplinare o, ancora, senza la 
procedura conciliativa preventiva (nel ca-so 
di licenziamento per motivo oggetti-vo), 
si prevede che lo stesso sia "ineffica-ce", 
ma non per questo invalido, come era 
prima. In tali casi, infatti, qualora il datore 
di lavoro riesca comunque a provare l’esi-stenza 
del fatto, vi sarà soltanto, come si è 
visto, un risarcimento del danno, tra le sei 
e le 12 mensilità, ma mai la reintegrazio-ne, 
Ed in questa fattispecie rientrano mol-tissimi 
casi in passato, invece, sanzionati 
ben più pesantemente. 
Profondamente innovativo rispetto alla 
disciplina precedente è, poi, il comma 5, 
cheescludeanch’essola reintegrazione,im-ponendo 
al giudice di «dichiarare risolto il 
rapporto di lavoro» e prevedendo unica-mente 
la corresponsionedi un’indennitàri-sarcitoria, 
omnicomprensiva, compresa 
trale 12 e le24 mensilitàdell’ultimaretribu-zioneglobaledi 
fatto. Talesanzione è appli-cabile 
a tutti i licenziamenti in cui il giudice 
accerti che non ricorrono gli estremi del 
giustificato motivo (sia esso soggettivo ov-vero 
oggettivo) o della giusta causa. 
Reintegrazione limitata 
Si tratta, insomma, di una norma scritta 
male ed inutilmente complessa, ma che 
comunque un risultato, seppur parziale, 
lo ha prodotto, riducendo le conseguenze 
negative per il datore di lavoro in presen-za 
di ragioni giustificative del licenzia-mento. 
Oltre al caso, sopra richiamato, di 
carenze formali della lettera di contesta-zione, 
importante ricordare che anche nel 
caso dimancanza di prova della soddisfa-zione 
del cosiddetto "obbligo di repecha-ge" 
il giudice non applica più, nella mag-gior 
parte dei casi, la reintegrazione,ma il 
solo rimedio risarcitorio (compreso tra le 
12 e le 24 mensilità). 
Il rito processuale 
Qualche parola, infine, sul nuovo rito pro-cessualeintrodottodallalegge92/ 
2012 (ar-ticolo 
1, commida 48 a 68) per l’impugnati-va 
dei licenziamenti nelle ipotesi regolate– 
appunto – dall’articolo 18 dello Statuto dei 
lavoratori. 
Si tratta di un rito abbastanza complesso 
e caratterizzato da due fasi in primo grado. 
Allo stato, i problemi principali sembra-no 
riguardare proprio i rapporti interni a 
queste ultime e, in particolare, l’organo-persona 
fisica competente a giudicare del 
secondoprocedimento. Inpratica, ci si chie-de 
se il giudice che haconosciuto della con-troversianellaprima 
fase–laqualesi carat-terizza 
per una notevole celerità e somma-rietà 
e che si conclude con un’ordinanza, 
immediatamente esecutiva – possa (o deb-ba) 
essere lo stesso chiamarsi ad occuparsi 
anche della fase successiva di opposizione. 
Finora i Tribunali hanno assunto molti e 
diversi modi di procedere. Dal momento 
che la questione investe importanti profili, 
anche di rilievo costituzionale la questione 
èstata portatadinanzi allaCorte costituzio-nale. 
Nonsi ritiene, peraltro,che il redigen-doJobs 
Act possaesimersida rimetterema-no 
alla disciplina dei licenziamenti, si ve-drà 
con quali conseguenze. 
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Questioni aperte 
Jobs act 
Sulla contrattazione 
servonopiùcertezze 
diRaffaeleDe Luca Tamajo 
La rappresentatività 
sindacale richiede 
una certificazione 
di un organismo terzo 
Per quanto accennata nel proget-to 
originario del Jobs Act, una ri-scrittura 
legislativa delle regole 
in tema di rappresentatività sin-dacale 
edi contrattazione collet-tiva 
non sembra vicina. Il progetto renziano 
pare, infatti, concentrato prioritariamente 
sulla formulazione di un contratto di lavoro 
a tutele progressive e su alcuni strumenti di 
flessibilità nella gestione della manodopera 
in chiave di incentivo per l’assunzione. Il te-ma 
sindacale non può però essere eluso dal 
legislatore,penalosgretolamentodiunsiste-ma 
di rapporti tra le parti sociali già molto 
"provato" da una elevata conflittualità tra le 
confederazioni sindacali, dalla stagione dei 
contratti collettivi separati, dall’incalzante 
esigenza delle imprese di garantirsi margini 
di competitività anche attraverso la concreta 
e generalizzata attuazione ("esigibilità") del-le 
intese collettive raggiunte. 
Cambio di regole 
Del resto, è la diversa natura del dissenso 
che occorre regolare a reclamare l’adozio-ne 
di regole del gioco più stringenti: non si 
tratta più di governare il conflitto tra gran-di 
Confederazioni e piccole formazioni riot-tose, 
Il Sole 24 Ore 
bensì di disciplinare una fase di com-petizione 
tra le prime e financo all’interno 
di esse (basti pensare alla aspra dialettica 
tra Fiome Cgil sul tema del Testo unico del 
10 gennaio 2014). 
Tutte queste criticità, rese anche simboli-camente 
evidenti dalla vicenda Fiom-Fiat, 
rendono opportuna unamediazione di più 
alto livello e di maggiore tenuta rispetto al 
tentativo di autogoverno rappresentato 
dal Testo unico interconfederale del genna-io 
2014, che pure testimonia la consapevo-lezza 
delle parti sociali in merito alla neces-sità 
di un più alto tasso di regolazione della 
materia sindacale. 
Lo sforzo delle controparti sociali di addi- 
20
Come cambia il lavoro 
venire a regole condivise merita, dunque, ri-spetto, 
mac’è necessità di una disciplina do-tatadi 
quellacapacitàimpositiva e generaliz-zazione 
che l’autonomia collettiva, anche 
quando decide di porre mano ad una impe-gnativa 
sistematizzazione come quella del 
Testounico,nonpuògarantire.Lanaturapri-vatisticadegliAccordi 
collettivi, stanteil limi-tato 
ambito soggettivo di applicazione, non 
consente infatti di vincolare al sistema di re-gole 
lavoratori non iscritti ai sindacati stipu-lanti 
né i sindacati dissenzienti. 
La disciplina legislativa, sulla quale si 
stanno esercitando alcuni gruppi di studio-si, 
dovrebbe, dunque, avere un’impronta re-cettiva, 
ma non recessiva, cioè a dire essere 
costruita a ridosso del Testo unico di marca 
autonoma,ma non del tutto supina rispet-to 
a essa e, soprattutto, non subordinata 
all’assenza di diversa disciplina di accordi 
collettivi, come, invece, accade nel proget-to 
di Pietro Ichino che consente alla discipli-na 
contrattuale, ove presente, di sostituire 
Il Sole 24 Ore 
quella legale. 
Vincolo sulla struttura interna 
La legge dovrebbe generalizzare il vincolo 
per le organizzazioni sindacali di presentare 
una struttura interna a base democratica (in 
conformità al comma 3 dell’articolo 39 della 
Costituzione) e prevedere, nella scia del Te-stounico, 
unamisurazione, effettiva ecertifi-cata 
da organismi pubblici, della rappresen-tatività, 
sia pureattraversol’adozionedei cri-teri 
prescelti dalle parti sociali e già speri-mentati 
nel settore pubblico (mix tra nume-rodegli 
associati risultanti dalledelegheindi-viduali 
per i contributi sindacali ed esiti delle 
elezioni delle rappresentanze aziendali). La 
misurazionedovrebbe avere rilievo sia per la 
selezione dei soggetti sindacali aventi diritto 
a partecipare alla negoziazione dei contratti 
collettivi di categoria, sia per l’individuazio-nedei 
sindacatimaggiormenteocomparati-vamente 
più rappresentativi cui la legge so-vente 
conferisce funzioni di integrazione o 
deroga, sia, infine,per laripartizionepropor-zionale 
di alcuni diritti sindacali previsti dal-lo 
Statuto dei lavoratori (ad esempio assem-blea 
nei luoghi di lavoro). 
Perimetro di misurazione 
Il punto più delicato di questa regolamenta-zione 
resta quello dell’ambito o perimetro 
entro il quale va compiuta la misurazione: 
fare riferimento alle categorie disegnate da-gli 
attuali contratti collettivi nazionali, con 
il rischio di congelare l’esistente e rendere 
difficile la creazione di nuove aggregazioni 
contrattuali o piuttosto dare libero sfogo a 
inedite perimetrazioni degli ambiti contrat-tuali, 
con il rischio del confezionamento di 
ambiti per così dire dicomodo, ove siglemi-nori 
potrebbero trovare spaziomaggiorita-rio 
o addirittura egemonico, così appro-priandosi 
di una qualifica di maggiore rap-presentatività? 
Nella impossibilità di dare 
luogo a definizioni legali oppure ontologi-che 
delle categorie contrattuali, per il rispet-to 
del principio di libertà sindacale di cui al 
comma 1 dell’articolo 39 della Costituzione, 
suppongo non si possa fare a meno di fare 
riferimento ad ambiti predeterminati 
dall’autonomia collettiva. Ma il punto resta 
problematico. 
Rappresentanze aziendali 
Quantoallerappresentanzea livelloazienda-le, 
poiché il Testo unico del 2014 testimonia 
delpermanenteinteresse sindacalealmante-nimentoinviaopzionaledelladoppiaformu-la– 
RsuoRsa, laprima elettada tutti i lavora-tori, 
la seconda espressione delle organizza-zioni 
sindacali legittimate–, converrebbe af-fidare 
la scelta alle organizzazioni sindacali 
che cumulativamente abbiano raggiunto 
nell’unità produttiva il50% di rappresentan-zacome 
determinato dal mixo, in mancanza 
di tale maggioranza, a un referendum tra i 
dipendenti. 
21
Jobs act 
sulla falsariga di quanto previsto 
dal Testo unico, procedendosi su liste pre-sentate 
contrattocollettivona-zionale 
da associazioni sindacali appoggiate da 
un numero di firme di lavoratori dipendenti 
nella unità produttiva pari almeno al 5% de-gli 
invece, essere riconosciuta nell’ambi-to 
delle organizzazioni sindacali che abbia-no 
raggiunto nella unità produttiva il 5% di 
rappresentanza secondo il mix associati-vo/ 
elettorale,affidandosiaunpiùsicurocri-terio 
quantitativo e ignorando il discutibile e 
incerto criterio selettivo introdotto, invero 
con scarsa motivazione, dalla sentenza della 
Corte costituzionale 231 del 2013. 
articolo 8 della legge 148/11, che valoriz-za 
a dismisura i contratti aziendali e territo-riali, 
senon altro per superare il veto alla sua 
attuazionepronunziatodallemaggiori orga-nizzazioni 
sindacali e per allinearlo ad altre 
consimili normative europee. Il piano incli-nato 
della aziendalizzazione delle relazioni 
collettive è infatti patrimonio comune di 
molti sistemi europei di relazioni industria-li, 
che, incalzati dalla crisi, tendono a sposta-re 
il baricentro regolatorio a un livello in cui 
l’impresa è in grado di ottenere unmaggior 
adeguamento alle proprie esigenze di com-petitività. 
delimitate le materie su cui può spazia-re 
la potestà derogatoria dei contratti azien-dali, 
superando alcune equivocità ed onni-comprensivitàdell’attualetesto, 
e puntualiz-zato 
il criterio maggioritario che legittima 
l’intervento derogatorio. 
Infine occorrerebbe regolare per legge il 
regime di esigibilità degli accordi sindacali, 
pur già previsto nel Testo unico del 2014, su-perando 
22 
Leelezioni delleRsupotrebbero essere di-sciplinate 
dalle organizzazioni sindacali di ca-tegoriafirmatariedel 
applicato nella unità produttiva, op-pure 
aventi diritto al voto. 
La legittimazione a costituire le Rsa po-trebbe, 
Contratti territoriali 
Una riscrittura meriterebbe anche il discus-so 
Andrebbero, in particolare, me-glio 
Il Sole 24 Ore 
le resistenze attuative di alcuni set-tori 
sindacali. 
Solo così potrebbe garantirsi la stabilità 
delle intese raggiunte, evitando che azioni di 
scioperopossanoporrenel nullaimpegniog-getto 
di faticosa e sinallagmatica trattativa 
(si pensi allo sciopero proclamato nei sabati 
lavorativi contrattualmente pattuiti). Sareb-be 
peraltro necessario prevedere sanzioni 
per l’ipotesi di elusione degli impegni con-trattuali 
attraverso il ricorso allo sciopero, 
per lomenoacaricodelleorganizzazioni sin-dacali 
proclamanti. 
Ildemandoai contratti nazionalidi catego-ria 
al riguardo contenuto nel Testo unico 
non garantisce, infatti, il risultato, stante la 
dichiarata contrarietà di alcune federazioni 
sindacali. 
Diffidenze«politiche» 
Alle difficoltà tecniche che un simile inter-vento 
legislativo presenta si aggiungono le 
diffidenze "politiche" che una materia a così 
alto impatto sugli equilibri sociali presenta. 
Nelle parti sociali aleggia sempre il timore 
di una espropriazione da parte del legislato-re 
degli spazi di autonomia che per tanti an-ni 
hanno garantito l’immunità e lo sviluppo 
del sistema sindacale; nel centro-destra l’in-tervento 
legislativo è osteggiato nel timore 
diuna manipolazione/abrogazionedell’arti-colo 
8 della legge 148/2011, norma che viene 
ritenutavessillodi modernitàe vantodi quel-la 
stagione governativa. 
Al Governo Renzi in carica il compito di 
non farsi irretire dai veti contrapposti e di 
farsi carico, anche a dispetto di una malinte-sa 
rivendicazione di autonomia da parte de-gli 
interessati, di unaoperazione di sostegno 
e fluidificazionedellerelazioni sindacali,og-gi 
più che mai a rischio di implosione al co-spetto 
dei complessi fenomeni della crisi e 
della globalizzazione. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA
JOBS ACT 
2 
I contratti 
a termine
Contratti 
Jobs act 
Atempodeterminato 
fino al 20%dell’organico 
di Giampiero Falasca 
Scompare la causale 
Al suo posto limiti 
quantitativi derogabili 
dai contratti collettivi 
La riforma contenuta nel decreto 
legge 34/2014 e nella legge 78 
di conversione rivoluziona il la-voro 
a termine, all’insegna del-la 
semplificazione e della cer-tezza 
Il Sole 24 Ore 
delle regole. 
Dopo l’approvazione del decreto «Polet-ti 
», si è parlatomolto spesso del fatto che le 
nuove regole garantirebbero maggiore fles-sibilità 
nell’uso di questo contratto. Questa 
lettura è parziale e incompleta. È vero che 
alcune norme – ad esempio quella sul nu-mero 
di proroghe – incrementano la possi-bilità 
di usare inmaniera flessibile il lavoro 
a tempo; tuttavia, l’aspetto più importante 
delle riforma è un altro. La grande novità 
sta nel fatto che viene abbandonata la cau-sale, 
una tecnica di controllo contro gli abu-si 
del tutto inefficace e inefficiente, in favo-re 
di un sistema di regole più semplice da 
applicare. 
La scomparsa della causale 
Ècancellatoper tutti i rapportiatempodeter-minato 
(senza distinzione tra primo contrat-toosuccessivo), 
l’obbligodi indicareleesigen-zedicaratteretecnico, 
organizzativo, produt-tivo 
che hanno indotto il datore di lavoro ad 
apporreuna scadenza al contratto. 
La causale è sostituita da limiti numerici 
(alcuni già esistenti) che, per definizione, 
sfuggono a valutazione soggettive, imprevi-ste 
emutevoli nel tempo. 
L’effetto di questa innovazione si capisce 
dal fatto che chi vorrà assumere a tempo de-terminato, 
potrà sapere se è in regola oppu-re 
no con semplici calcoli numerici. 
I calcoli da fare 
Il primo conteggio dovrà riguardare il ri-spetto 
dei limiti quantitativi, cha la rifor-ma 
fissa nel 20% dell’organico. Questa so-glia 
potrà essere derogata dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro, che potran- 
24
no fissare un tetto più ampio o più basso, 
ma anche definire un criterio di calcolo 
particolare (ad esempio valori medi, tetti 
diversi per unità produttive e così via). 
La base di computo è costituitadalnumero 
complessivodi lavoratori assunti a tempo in-determinato 
alla data del 1° gennaio di ogni 
anno, compresi i dirigenti e gli apprendisti. 
Concorrono al raggiungimento del tetto 
tutti i contratti a termine, indipendente-mente 
dalla durata o dal regime di orario; 
la legge parla di «numero di contratto», e 
quindi sembra preferire un criterio mera-mente 
quantitativo (ma, come detto, i con-tratti 
collettivi possono adottare regole di 
calcolo diverse). 
Al contrario,nonconcorronoal raggiungi-mento 
della soglia i rapporti a termine svolti 
nell’ambitodellasomministrazionedimano-dopera. 
Inoltre, il limite del20% nonsi appli-ca 
ai contratti stipulatiper alcune motivazio-ni 
particolari,come quelli avviati per esigen-ze 
sostitutive o stagionali, per spettacoli, per 
avvio di nuove attività o con lavoratori over 
55. In fase di prima applicazione, dal punto 
di vista delle soglie, restano in vita le regole 
collettive eventualmente già vigenti, ma le 
imprese sono sollecitate a rientrare entro le 
soglie di legge (o di contratto collettivo) en-tro 
il 31 dicembre 2014. 
I contratti collettivi, anche aziendali (que-sta 
specifica,unpo’ incoerente conil resto del 
testonormativoma molto opportuna sulpia-no 
sostanziale, è stata approvata in sede di 
conversione) potranno spostare questa sca-denza 
Il Sole 24 Ore 
oppure prevedere sogliediverse. 
La durata dei contratti 
Il secondo calcolo che dovrà fare il datore di 
lavoro riguarda la durata di tutti i rapporti a 
termine intrattenuti con lo stesso lavorato-re. 
Questi rapporti sono soggetti a unmassi-mo 
di durata pari a 36 mesi, per mansioni 
equivalenti (ma i contratti collettivi posso-no 
cambiare la soglia). 
I regimi speciali 
La riforma della causale introdotta dal de-creto 
34/2014 non va a toccare i regimi spe-ciali 
che, prima della cancellazione del re-quisito, 
già garantivano l’esenzione dall’ob-bligo 
di indicarla. Resta in vita, quindi, la 
norma che consente la stipula del contratto 
privo di causale alle aziende di trasporto ae-reooesercenti 
i servizi aeroportuali, per un 
periodo massimo di sei mesi compresi tra 
aprile e ottobre e di quattromesi per perio-di 
diversamente distribuiti. Un’analoga fa-coltà 
è concessa per l’esecuzione di servizi 
operativi di terra e di volo, di assistenza a 
bordo di passeggeri e dimerci. 
Allo stesso modo, resta in vita la normati-va 
specialeche regola l’assunzione di lavora-tori 
impiegati nel settore postale. In questo 
caso, l’esistenza di una causale specifica non 
è necessaria per un periodo massimo com-plessivo 
di sei mesi, compresi tra aprile e ot-tobrediognianno, 
edi quattromesiper peri-odi 
diversamente distribuiti e nella percen-tuale 
non superiore al 15% dell’organico 
aziendale, relativo al 1° gennaio dell’anno 
cui le assunzioni si riferiscono. 
Lostessodiscorsovaleper lestartupinnova-tive, 
che beneficianodiampiederoghe rispet-to 
alla normativa ordinaria. Il dipendente do-vràessereimpiegatoper 
losvolgimentodi atti-vità 
inerenti o strumentali all'oggetto sociale 
dell'azienda.Il contrattoacausalehaunadura-tacompresatra6e36 
mesi.Unavoltaraggiun-to 
il limitemassimo, un ulteriore contratto di 
unannopotrà essere stipulatoinnanzi alle di-rezioneterritorialidelLavoro. 
Lestartupinno-vative, 
inoltre,sonoesentatedal rispettodegli 
intervalli minimi tra un contratto a termine e 
l'altroe da ogni limitequantitativoper l'utiliz-zo 
dei contratti a termine. Questo particolare 
regime favorevole vale per quattro anni dalla 
costituzione della società o, se già esistente, 
perunperiodochepuòessere piùridotto, fino 
aunminimodidue anni. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
I contratti a termine 
25
Jobs act 
Inuovi limiti per l’usodel lavoro a termine 
DALVECCHIOALNUOVOSISTEMA 
È abbandonato,per tutti i rapporti atempodeterminato, l’obbligo di indicare le esigenze di 
carattere tecnico, organizzativo,produttivo chehanno indottoildatoredi lavoroad apporre una 
scadenza al contratto 
LIMITIQUANTITATIVI 
Ciascundatore di lavoropuòstipulare contratti a termine entroil limitedel20%dell’organico 
complessivoa tempoindeterminato,compresi i dirigentie gli apprendisti,presente al 1°gennaiodi 
ciascunanno. La sogliapotrà esserederogatadai contratti collettivi nazionalidi lavoro, che 
potrannofissareuntetto più ampioopiù basso,ma anche definire uncriterio di calcolo particolare 
COMESICALCOLAIL LIMITE / 1 
Concorronoal raggiungimentodel tettotutti i contratti a termine, indipendentementedalla 
duratao dal regimedi orario.Nonconcorronoal raggiungimento della soglia i rapporti a termine 
svoltinell’ambitodella somministrazionedimanodopera 
COMESICALCOLAIL LIMITE / 2 
Il limitenonsi applica ai contratti stipulatipermotivazioniparticolari,comequelli avviati per 
esigenzesostitutiveo stagionali,per spettacoli, per avviodi nuove attività ocon lavoratori over55 
26 
Il Sole 24 Ore
I contratti a termine 
REGOLEAPPLICABILI FINOAL 31 DICEMBRE 2014 
Infasedi prima applicazione, restano invita le regole collettive eventualmente già vigenti, 
ma le imprese sonosollecitate arientrare entrole soglie di legge (odi contratto collettivo) 
entroil31 dicembre2014. I contratti collettivipotranno spostare questa scadenza oppure 
prevederesoglie diverse 
LIMITIDIDURATA 
I rapporti atermine intrattenuti conlostessolavoratore sonosoggetti auntettomassimo 
di durata pari a 36mesi, permansioni equivalenti(mai contratti collettivipossono 
cambiare il limite) 
PROROGHE 
Sonoammesse cinqueproroghe totali nell’ambito del rapporto, indipendentemente dalnumero 
di rinnovi 
RINNOVI 
Restaferma la regolaper cui,dopola finedel contrattoatermine, sarà possibile stipularne unaltro 
solodopoche sarà passatounintervallo minimodi tempo(10o20giorni) 
Una volta che il rapportocessa, nel rispettodellostop and go, le parti possono stipulareunnuovo 
contratto, e anche questo èprorogabile 
27 
Il Sole 24 Ore
Le conferme 
Jobs act 
Rinnovi senza limiti 
nell’arcodei 3 anni 
questi casi si applica solo una maggiorazio-ne 
retributiva in favore del lavoratore. 
Il diritto di precedenza 
Il decreto Poletti interviene, invece, sul dirit-todi 
Non cambiano i tempi 
delle pause tra il rapporto 
scaduto e quello nuovo, 
che sono di 10 o 20 giorni 
di Francesca Barbieri 
Seleparti,unavoltascadutoilcon-tratto 
a termine, intendono fir-marneunonuovo- 
rispettando il 
tetto dei 36 mesi - devono proce-dere 
al rinnovo del contratto. La 
leggeFornero(92/12) epoi il decretoGiovan-nini 
(76/13) hannoritoccatoilregimedei rin-novi, 
prima allungandolo e poi riportandolo 
alla versione originaria. 
La riforma del lavoro approvata dal Go-verno 
Renzi, invece, non si occupa del te-ma, 
lasciando invariata la disciplina degli 
intervalli che devono intercorrere tra un 
contratto a termine scaduto e un nuovo 
rapporto. 
Resta ferma la regola per cui, dopo la fine 
del contratto a termine, sarà possibile stipu-larne 
un altro solo dopo che sarà passato 
unintervallominimo di tempo: 10 o 20 gior-ni, 
a seconda che la durata sia inferiore o 
superiore a sei mesi. 
Non cambia neanche la disciplina della 
cosiddetta proroga di fatto. Il contratto, al-la 
sua scadenza, può continuare ad avere 
esecuzione in via di fatto tra le parti per un 
periodo massimo di 30 giorni (50 per i rap-porti 
di durata superiore a sei mesi), senza 
che questa circostanza lo renda illecito. In 
Il Sole 24 Ore 
precedenza previstoinfavore del dipen-dentea 
termineche abbia lavoratoperunpe-riodo 
superiore a sei mesi, per le assunzioni 
a tempo indeterminato nella stessa azienda. 
Viene riconosciuto che per le lavoratrici il 
congedo obbligatorio di maternità, interve-nuto 
nel corso di un precedente contratto a 
termine, concorra a determinare il periodo 
complessivo di prestazione lavorativa utile 
al diritto di precedenza. Alle lavoratrici è poi 
riconosciuto il diritto di precedenza anche 
28
nelle assunzioni a tempo effettuate entro i 
successivi 12 mesi. 
La fotografia dei contratti in scadenza 
Alivellonumericosonomezzomilioneicon-tratti 
a termine al test dei rinnovi: tanti sono 
infatti i dipendenti a tempo determinato che 
vedranno concludere il proprio incarico en-tro 
fine giugno. 
Dall’elaborazione del centro studi Datagio-vani 
per Il Sole 24 Ore emerge che il 23% dei 
rapportidi lavoroaterminesiesaurirànel giro 
di pochi giorni. Come dire quasi uno su quat-tro. 
E la stima è per difetto, come spiegano da 
Datagiovani:«Ildatosi riferiscesoloaunapar-te 
dei contratti in vita nel terzo trimestre del 
2013, quelliper cuisi riesceragionevolmentea 
datarne la possibile conclusione». 
Applicando i princìpi generali, le formule 
atempodeterminatoincorsodovrebberoes-sere 
soggette alla vecchia disciplina, ma in 
caso di rinnovo, dopo la pausa di dieci o ven-ti 
giorni, scattanolenuove regole, conlapos-sibilità 
di proroga fino a cinque volte nell’ar-co 
Il Sole 24 Ore 
di 36 mesi. 
L’identikit 
Quasi lametà dei contratti in dirittura d’arri-vo 
è stata siglata al Nord, il 46% è intestato a 
giovani con meno di 35 anni, mentre le don-ne 
prevalgono sugli uomini - 247mila contro 
239mila. 
Dalla girandola di numeri emerge che so-no 
le figure intermedie a dover fronteggiare 
in tempi rapidi il test dei rinnovi: 215mila tra 
impiegati, addetti delcommercio e dei servi-zi, 
artigiani, operai specializzati vedranno 
concludereil contrattoentroilprossimogiu-gno 
(il 44% del totale). 
Non se la passano meglio i profili alti: 
134mila professionisti e tecnici hi-tech con-cluderanno 
l’incarico entro giugno, sorte 
condivisa con il 30% tra chi ha un titolo uni-versitario 
e un contratto "flessibile". 
A livello di settori, poi, 83mila contratti in 
scadenza riguardano industria e costruzioni 
e 124mila la pubblica amministrazione: 
nell’universo di scuola, sanità, servizi sociali 
si concluderà il 25% del totale degli incarichi. 
Elevate anche le cessazioni negli alberghi e 
nei ristoranti (67mila), comparti a forte sta-gionalità 
e con alto turnover. 
Le ragioni del termine 
Tra le motivazioni che hanno determinato 
l’utilizzo di un contratto a termine, in circa il 
43% dei casi si registra un’attività occasiona-le 
o discontinua e nel 27% la stagionalità del 
lavoro. Inoltre tre su quattro di coloro che 
concluderanno l’incarico non sono alla pri-ma 
esperienza: si tratta di 374mila persone 
che dimostrano come questa tipologia con-trattualesiaunodei 
canali piùusatiper il pri-mo 
impiego. I dati dimostrano anche l’esi-genza 
di flessibilità da parte delle aziende 
che a causa della crisi navigano sempre di 
più a vista, come confermano i dati delle co-municazioni 
obbligatorie (il 68% dei nuovi 
contratti è a tempo determinato). 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
I contratti a termine 
29
Jobs act 
Lavoratori dipendenti atempodeterminatoinscadenzadi contrattonelperiodoaprile–giugno2014. 
Valori assoluti e percentuali rispettoal totale dei contratti inessereedi quelli inscadenzaper le 
principali caratteristiche dei lavoratorie dell’occupazione 
Migliaia di unità 
e % sul totale 50,9% 49,1% 
Nota: I contratti in essere sono stati depuratida quelli con durata nonspecificata (177mila) 
Il Sole 24 Ore 
Fonte: elaborazioneDatagiovani su dati Istat 
30 
La fotografia di Datagiovani 
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA 
ATTIVITÀ ECONOMICA 
GENERE 
TITOLO DI STUDIO 
ETÀ 
CONTRATTI IN SCADENZA 
486mila 
Incidenza % 
sul totale 
dei contratti 
23,3% a termine 
Under 35 
46,2% 
Licenza 
elementare/ 
media 
Qualifica 
professionale/ 
diploma Laurea 
35-44 
27,1% 
45-54 
20,1% 
Over 54 
6,6% 
Donne Uomini 
Nord 
235 
Centro 48,4% 
100 
20,5% 
Sud 
151 
31,1% 
Agricoltura 
12,8% 
Industria 
e costruzioni 
17,1% 
Commercio 
10,5% 
Alberghi, 
ristoranti 
13,9% 
Trasporti, 
informaz. 
5,1% 
Attività 
finanziarie, 
assicurative, 
immobiliari 
8,8% 
Amministrazione 
pubblica, 
istruzione, 
sanità, 
servizi sociali 
25,3% 
Altri servizi 
6,5% 
PROFILO 
PROFESSIONALE 
Alto 
27,5% 
Medio 
44,3% 
Basso 
28,2% 
32,2% 44,2% 23,6%
La durata 
La cartadella proroga 
si può giocare cinque volte 
La leggespecifica chenelcomputorientra-no 
solo i periodi di lavoro svolti per mansio-ni 
"equivalenti": ne consegue che il datore di 
lavoro potrebbe anche superare i 36 mesi, 
cambiandolemansioni,ma ovviamenteque-sto 
comportamento sarebbe oggetto di una 
verifica molto rigorosa in sede giudiziale. 
Il limite dei 36 mesi non si applica ai diri-genti, 
Non è più richiesto 
di dimostrare 
la presenza 
di specifiche ragioni 
di Giampiero Falasca 
I contratti a termine 
La riforma del contratto a termine 
noncambia ladisciplinadelladu-rata 
di questo rapporto di lavoro. 
Sin dal cosiddetto protocollo 
Welfaredel2007, era statointro-dotto 
il principio per cui il rapporto a termi-ne 
tra la stessa azienda e lo stesso lavoratore, 
per mansioni equivalenti, non può durare 
più di complessivi 36 mesi (salvo deroghe, 
come vedremo). 
Il limite di durata diventa più importante 
dopo la scomparsa della causale, perché è 
l’unicoelementoche, assiemeal tettoquanti-tativo, 
consente di contenere il ricorso al la-voro 
a termine entro soglie predefinite. 
Il calcolo della durata 
La regola generale prevede che tra un datore 
di lavoro e un lavoratore lasommacomples-siva 
dei rapporti a termine instaurati per le 
stesse mansioni non può eccedere la durata 
massima di 36 mesi. 
Nelcomputo rientrano tutti i periodi di at-tività 
lavorativa, quindi si calcolano anche 
quelli svolti sullabasedi proroghe edi rinno-vi; 
nonsi calcolano, invece, i periodidi inatti-vità 
eventualmente intercorsi tra la fine di 
un contratto e l’inizio di un nuovo rapporto. 
Il Sole 24 Ore 
per i quali la legge fissa una durata più 
alta (cinque anni). 
La legge consente al contratto collettivo di 
allungare il termine di 36 mesi. La normativa 
vigente consente anche di stipulare, oltre il 
termine di 36 mesi, un altro contratto, della 
durata massima definita dagli accordi inter-confederali, 
previa convalida presso la dire- 
31
zione territoriale del Lavoro. 
La legge 92/2012 ha specificato che devo-no 
essere computate nel periodo di 36 mesi 
anche le missioni svolte nell’ambito di un 
contratto di somministrazione a termine. La 
legge78/2014 di conversionedel decretoPo-letti 
ha ritoccato questa disposizione, spie-gando 
che la soglia di 36 mesi si applica al 
solo contratto a termine. Questa innovazio-ne 
sembra voler rinforzare l’interpretazione 
contenuta in un interpello del ministero del 
Lavoro che, dopo la legge 92, sostenne che 
una volta raggiunto il tetto dei 36 mesi con i 
due contratti, l’effettopreclusivosi verifiche-rebbe 
solo sul contratto a termine diretto. 
L’effetto pratico di questa innovazione potrà 
tuttavia essere valutato solo dopo un perio-do 
di adeguata sperimentazione, perché la 
norma non ha un contenuto univoco. 
Le sanzioni 
La legge non modifica il regime sanzionato-rio 
per la violazione della durata massima. 
Come in precedenza, la sanzione applicabile 
in caso di sforamento è quella della conver-sione 
in contratto a tempo indeterminato 
del rapporto (oltre al risarcimento del danno 
in misura forfetaria). Non si applica invece a 
questa ipotesi la sanzioneamministrativa in-trodotta 
dalla nuova riforma, che interessa 
solo lo sforamento dei limiti quantitativi. 
Le proroghe 
Lalegge ritoccainvece, inmanieraimportan-te, 
il tema delle proroghe. Innanzitutto pare 
utile fare chiarezza sul significato di questo 
istituto e sulle differenze con quello dei rin-novi. 
La proroga si verifica ogni volta che le 
parti di un contratto a termine, prima della 
scadenza, vogliono allungare la sua durata. 
Si parla di rinnovo, invece, quando le par-ti, 
dopo la scadenza del contratto a termine, 
decidono di avviare un nuovo rapporto. 
La riforma del lavoro non cambia la disci-plina 
dei rinnovi (ritoccata più volte dalle ri-forme 
precedenti), mentre interviene in ma-niera 
rilevante sulla disciplina delle proro-ghe. 
Nella vecchia formulazione del Dlgs 
368/2001, le parti potevano prorogare una 
sola volta il contratto, a condizione che la 
proroga fosse assistita da «ragioni oggetti-ve 
» (unaformadiversadi causale): queste ra-gioni 
dovevano essere anche indicate in un 
atto scritto. 
Nellanuova disciplina, ilnumerodellepro-roghe 
ammesse cresce fino a cinque (nel ri-spettodel 
limitemassimodiduratadi 36me-si), 
e non è più richiesto di dimostrare la sus-sistenza 
di specifiche ragioni. 
La legge precisa che il tetto delle proroghe 
si applica indipendentemente dal numero di 
rinnovi. Questo significa che cinque proro-ghe 
costituiscono un tetto complessivo che 
si applica a tutti i contratti stipulati nell’arco 
dei tre anni, a parità di mansioni. Una volta 
che il rapporto cessa, nel rispetto del cosid-detto 
stop and go, le parti possono stipulare 
un nuovo contratto, e anche questo è proro-gabile 
(nel rispetto della soglia complessiva 
dellecinque volte: pertanto, se le cinque pro-roghe 
sono state già consumate, il rapporto 
potrà essere avviatoma non prorogato). 
Lariformalascia invariata ladisciplinade-gli 
intervalli che devono intercorrere tra un 
contratto a termine scaduto e un nuovo rap-porto. 
Quindi resta ferma la regola per cui, 
dopolafinedel contrattoatermine, saràpos-sibile 
stipularne un altro solo dopo che sarà 
passato un intervallo minimo di tempo (10 o 
20 giorni). 
Non cambia neanche la disciplina della 
cosiddetta proroga di fatto. Il contratto, al-la 
scadenza, può continuare ad avere esecu-zione 
in via di fatto tra le parti, per un perio-do 
massimo di 30 giorni (50, per i rapporti 
di durata superiore a 6 mesi), senza che que-sta 
circostanza lo renda illecito. Si applica 
solouna maggiorazione retributiva in favo-re 
del lavoratore. 
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Jobs act 
32 
Il Sole 24 Ore
I contratti a termine 
Per stagionali e sostituzioni 
nessunlimite quantitativo 
Il limite del 20% rispetto 
all’organico full time 
non si applica 
a questi contratti 
Le deroghe 
di Giampiero Falasca 
Con la riforma del lavoro a ter-mine 
resta in vita un regime 
agevolato per i contratti sor-retti 
da ragioni sostitutive o 
stagionali; anche nel nuovo 
quadro normativo, infatti, il legislatore ha 
ritenuto opportuno riconoscere la specifici-tà 
di questi rapporti. 
Per quanto riguarda le esigenze sostituti-ve, 
la legge prevede che i contratti sorretti da 
queste motivazioni non rientrino nei nuovi 
limiti quantitativi (la soglia del 20% dei di-pendenti 
in forza a tempo indeterminato al 
1°gennaio dell’anno di riferimento), così co-meaccadeva 
in precedenza, per le soglie nu-meriche 
Il Sole 24 Ore 
fissate dai contratti collettivi. 
Per poter fruire dell’esenzione, il datore di 
lavoro dovrà spiegare che il rapporto soddi-sfa 
esigenze sostitutive: dunque, in via ecce-zionale, 
sopravvive una forma di causale. 
La sostituzione 
Le esigenze sostitutive dovranno essere in-dicate 
applicando le regole e i criteri defini-te 
dalla giurisprudenza già prima della ri-forma. 
Pertanto, resta in vita l’obbligo, di matrice 
giurisprudenziale, di indicare la ragione so-stitutiva 
in modo tale da rendere possibile 
l’individuazione della persona che il lavora-tore 
deve sostituire. 
La Corte costituzionale con una senten-za 
del 2009 (la 214) aveva stabilito che le 
ragioni sostitutive dovevano essere indica-te, 
specificando il nominativo del lavorato-re 
che si sostituisce. 
Questainterpretazione,moltorigida,è sta-tainseguitoattenuatada 
sentenze dellaCas-sazione 
e della stessa Corte costituzionale. 
Unaprima pronunciadellaCortedi cassazio-ne 
(10175 del 28 aprile 2010) ha stabilito che 
l’indicazionedelnome dellapersonasostitui-ta 
può essere omessa, se comunque nel con-tratto 
sono indicati elementi ulteriori quali: 
33
Jobs act 
l’ambito territoriale di riferimento, il luogo 
della prestazione lavorativa, le mansioni dei 
lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi 
alla conservazione del posto di lavoro che 
consentono di determinare il numero dei la-voratori 
34 
Il Sole 24 Ore 
da sostituire. 
Una successiva sentenza, sempre della 
Corte di cassazione (11358 del 24 maggio 
2011), ha ulteriormente precisato che nelle 
situazioni aziendali complesse, la causale 
sostitutivapuò nonessere riferita a una sin-gola 
persona,ma ad una funzione produtti-va 
specifica, occasionalmente scoperta.An-che 
in questi casi, risulta necessaria l’indica-zione 
di elementi ulteriori (quali l’ambito 
territorialedi riferimento, il luogo della pre-stazione 
lavorativa, lemansioni dei lavora-tori 
da sostituire, il diritto degli stessi alla 
conservazione del posto di lavoro) che con-sentano 
di determinare il numero dei lavo-ratori 
da sostituire. 
Questepronunce, insostanza,dannorilie-vo 
prioritario alla verificabilità dell’esigenza 
sostitutiva,senza identificare nell’indicazio-nedelnominativol’unicostrumentoadegua-to 
ad indicare tale esigenza. 
Questaletturaè stata definitivamentecon-validata 
dalla Corte costituzionale che, tor-nando 
sul tema (con la sentenza 107/2013), 
ha spiegato che il criterio della identificazio-ne 
nominativa del personale sostituito è da 
ritenere certamente il più semplice e idoneo 
a soddisfare l’esigenza di una nitida indivi-duazione 
della ragione sostitutiva,ma non è 
l’unico ammissibile. 
Non si può escludere, secondo la senten-za, 
la legittimità di criteri alternativi di speci-ficazione 
delle esigenze sostitutive, che pos-sonoessere 
utilizzatiqualora sianorigorosa-mente 
adeguati allo scopo di consentire il 
controllo giudiziale e a condizione che siano 
saldamente ancorati a dati di fatto oggettivi. 
L’indicazione della causale sostitutiva 
nonserve soloa disapplicarei limitiquantita-tivi, 
ma consente anche l’esonero dal paga-mento 
della maggiorazione contributiva 
dell’1,4%, applicabile ai contratti a termine 
ordinari. 
I lavoratori stagionali 
La riforma Poletti lascia indenne anche il la-voro 
stagionale dall’applicazione dei nuovi 
limiti quantitativi legali. La scelta si spiega 
facilmente: per il lavoro stagionale, così co-me 
per i contratti sostitutivi, non ci sono ri-schi 
di abusi, e quindi non ha senso stabilire 
soglie quantitativa uguali a quelle previste 
per i contratti ordinari. 
I rapporti rientranti nelladefinizionedi la-voro 
stagionale possono essere identificati 
coni criteri preesistenti, chenonsonomuta-ticon 
la riforma. Rientranoin questa catego-ria 
le attività descritte nelDpr 1525/1963. So-no 
soggette alle norme sul lavoro stagionale 
- in base alla legge 247/2007 - anche tutte 
quelle attività individuate dagli avvisicomu-niedai 
contratticollettivi stipulatidalleorga-nizzazioni 
dei lavoratori e dei datori di lavo-ro 
comparativamente più rappresentative. 
In base al Dlgs 368/2001, il lavoratore sta-gionale 
è titolare di un diritto di precedenza 
incasodinuove assunzioni atermineda par-te 
dello stesso datore di lavoro. Il diritto deve 
essere esercitatoconspecifica manifestazio-ne 
di volontà entro tre mesi dalla data di ces-sazione 
del rapporto stesso, mentre il diritto 
di precedenza si estingue entro un anno dal-la 
data di cessazione del rapporto di lavoro. 
Inoltre, per le lavorazioni stagionali non 
ha efficacia il limite di 36 mesi alla durata dei 
diversi contratti a termine per lo svolgimen-to 
di mansioni equivalenti. 
Infine, va precisato che i lavoratori stagio-nali 
hanno diritto ai trattamenti retributivi 
ed al periodo di ferie spettanti in favore dei 
lavoratori a tempo indeterminato in misura 
proporzionale alla durata del contratto e se-condo 
le previsioni della contrattazione col-lettiva 
applicabile. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA
I contratti a termine 
L’incarico a temponellaPa 
èper esigenze eccezionali 
le esigenze che giustificano l’apposizio-ne 
del termine, resta obbligato a dare con-to 
dei due elementi. Si tratta in primis di 
"motivare" la temporaneità delle ragioni 
che hanno reso necessario il contratto e, 
soprattutto, la loro eccezionalità. 
Il primo requisito risulta più semplice da 
identificare: infatti possono essere consi-derate 
La violazione 
dei requisiti previsti 
dà diritto soltanto 
al risarcimento del danno 
Pubblico impiego 
di Giampiero Falasca 
La riforma delle causali del con-tratto 
a termine ha un impatto 
abbastanza limitato per i con-tratti 
siglati nel lavoro pubbli-co. 
Se da un lato l’obbligo di indicare le esi-genze 
di carattere tecnico, organizzativo 
e produttivo viene meno per tutti i rappor-ti 
a termine (quindi, anche per quelli stipu-lati 
da una amministrazione pubblica), 
dall’altro lato la riforma non cancella le 
norme speciali del Testo unico sul pubbli-co 
impiego (decreto legislativo 
165/2001), che considerano del tutto ecce-zionale 
il ricorso a questo tipo di fattispe-cie 
contrattuale. 
Sulla base di queste regole, gli enti e le 
Pubblicheamministrazioni possono ricor-rere 
all’utilizzo di contratti a tempo deter-minato 
per rispondere a esigenze di carat-tere 
esclusivamente temporaneo ed ecce-zionale 
(articolo 36 del decreto legislativo 
165/2001). 
La sopravvivenza di questa norma depo-tenzia 
notevolmente la cancellazione delle 
causali. 
Il datore di lavoro pubblico, infatti, pur 
non essendo tenuto a scrivere nel contrat-to 
Il Sole 24 Ore 
temporanee tutte quelle esigenze 
soggette a una scadenza predeterminata. 
Il secondo requisito – l’eccezionalità – è 
normalmente considerato come sinonimo 
di straordinarietà (invece che di imprevedi-bilità) 
delle esigenze di ricorso ed è più dif-ficile 
da dimostrare. 
Bisogna ricordare anche che i contratti 
35
Il danno eventualmente riconosciuto al 
dipendente può essere addebitato dall’Am-ministrazione 
LANORMADI RIFERIMENTO 
ILTESTOUNICO 
Decretolegislativo 165/2001 
La facoltà di utilizzo nella pubblica 
amministrazione di forme contrattuali 
flessibili per l’assunzione di personale 
disciplinate dal Codice civile 
e dalle leggi sui rapporti di lavoro 
nell’impresa è prevista dall’articolo 36, 
comma 2, del decreto legislativo 165/2001. 
È in base a questa clausola di rinvio che 
scatta l’applicazione della 
disciplina generale del contratto a termine 
prevista dal decreto legislativo 368/2001, 
già modificato dalla legge 92/2012 
(riforma Fornero) 
collettivi del pubblico impiego possono ul-teriormente 
regolare le forme di utilizzo 
del lavoro flessibile, e che il datore di lavo-ro 
pubblico ha un vincolo ulteriore: non 
può ricorrere all’uso dello stesso lavorato-re 
con più tipologie contrattuali per perio-di 
di servizio superiori al triennio nell’arco 
dell’ultimo quinquennio. 
Le conseguenze del mancato rispetto di 
questi requisiti non sono cambiate dopo la 
conversione del decreto «Poletti». Pertan-to, 
resta ferma la disciplina dell’articolo 36 
del Testo unico, nella parte in cui stabilisce 
che la violazione delle norme sul contratto 
di lavoro a termine non comporta la costi-tuzione 
di rapporti di lavoro a tempo inde-terminato 
alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni,ma dà diritto solo al risar-cimento 
del danno. La giurisprudenza ha 
espresso posizioni diverse sui criteri di 
quantificazione e riconoscimento. 
Non sono poche le pronunce che, con 
un’impostazione molto restrittiva, hanno 
richiesto una prova rigorosa del pregiudi-zio 
economico sofferto dal lavoratore, ne-gando 
qualsiasi ristoro economico ai sog-getti 
che non hanno fornito questa prova. 
Il Sole 24 Ore 
pubblica al dirigente respon-sabile, 
se la violazione che ha dato origine 
all’azione è dovuta a dolo o colpa grave. 
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Jobs act 
36
I contratti a termine 
I limiti di quantità e di durata 
escludono gli enti di ricerca 
diAldo Bottini 
Le assunzioni 
a tempo sono 
legate direttamente 
ai progetti finanziati 
Il Sole 24 Ore 
I casi particolari 
La legge 78/2014 di conversione 
del decreto «Poletti» ha intro-dotto, 
rispetto al testo origina-rio, 
uncomma dedicato al setto-re 
della ricerca scientifica. 
Si tratta del comma 4 b-octies) della leg-ge, 
che va ad inserirsi nell’articolo 10 della 
legge sul lavoro a tempo determinato (de-creto 
legislativo 368/2001) quale comma 
5-bis). 
La norma si compone di due periodi che 
hanno un diverso campo di applicazione ed 
operano, in favore del settore della ricerca, 
una derogaadue limiti introdotti dal decre-to. 
Vediamoli uno ad uno. 
Gli istituti di ricerca 
Il primo periodo hacome destinatari esclu-sivamente 
gli istituti di ricerca, pubblici o 
privati. 
I contratti a tempo determinato stipulati 
da questi enti con lavoratori chiamati a svol-gere 
invia esclusivaattivitàdi ricerca scienti-fica 
o tecnologica, di assistenza tecnica o di 
coordinamentoedirezione della stessaricer-canonsoggiaccionoal 
limitedel20% dell’or-ganico 
stabile previsto dall’articolo 1, com-ma1 
del decreto legge 34/2014. 
La ratio della disposizione è evidente. Gli 
istituti di ricerca vivono generalmente di 
commesse, incarichi e progetti che hanno fi-nanziamenti 
a essi strettamente collegati,ed 
è dunque comprensibile che la maggior par-te 
del loro organico sia assunto con riferi-mento 
a ogni progetto. 
Non avrebbe senso, quindi, applicare a 
questi enti ilnuovotetto previsto dalla legge, 
costringendolia dotarsidiunorganicostabi-lechenonsi 
giustificherebberispettoall’atti-vità 
svolta. 
L’esenzione dal limite vale non solo per i 
contratti relativiad attività di ricerca scienti-fica 
o tecnologica in senso stretto, ma anche 
per i contratti conlavoratori addettiadattivi- 
37
Jobs act 
tà,per così dire,di supportodirettoallaricer-ca 
stessa (assistenza tecnica, coordinamen-to 
e direzione). Entrambe le attività devono 
però essere svolte in via esclusiva. 
Rientrano invece nel limite i contratti con 
lavoratori addetti solo in parte ad attività di 
ricerca, così come quelli riferiti a mansioni 
di supportosoloindiretto, adesempiosegre-tariali 
o amministrative. 
I contratti di ricerca 
La disposizionecontenuta nelsecondo peri-odo 
della norma ha un campo di applicazio-ne 
diverso, non limitato ad una tipologia di 
ente,maindividuatosolodall’attivitàchefor-ma 
oggetto del contratto di lavoro a tempo 
determinato. 
Si applica infatti ai contratti che hanno a 
oggetto in via esclusiva lo svolgimento di at-tività 
di ricerca scientifica e dispone che essi 
possanoavereduratapariaquelladelproget-to 
di ricerca al quale si riferiscono. 
In questo caso, quindi, il limite dal quale si 
vuole esentare questa tipologia di contratti è 
quellodi duratamassimadel contratto, stabi-lito 
in 36 mesi. 
Anche in questo caso la ratio della disposi-zioneèdi 
facileintuizione.Comeèstatorileva-tonellarelazioneintroduttivaaldisegnodi 
leg-gediconversionedeldecreto 
«Poletti»alSena-to, 
nel settore della ricerca l’ingaggio a termi-neperperiodianchesuperiorialtriennio, 
lega-tialladuratadelprogettodiricerca, 
costituisce 
unostandardcomunementeaccettatoeprati-catoalivellointernazionaleenazionale. 
Gli stessi bandi per progetti di ricerca fi-nanziati 
dall’Unione europea, si ricorda nel-la 
relazione, prevedono una durata quin-quennale. 
Il vincolo dei 36 mesi di durata massima 
del contrattoavrebbe avutol’effettodiimpe-dire, 
di fatto, alle imprese italiane la parteci-pazione 
a questi bandi. 
In questo caso, l’esenzione dal vincolo 
sembra riguardare anche le imprese chenon 
abbiano la ricerca come propria attività pre-valente. 
Quello che conta è che l’attività og-getto 
del contratto sia esclusivamente la ri-cerca 
scientifica. 
Se dal punto di vista degli enti destinatari 
il campo di applicazione del secondo perio-do 
appare dunque più vasto, una maggiore 
selettività sembra operare con riferimento 
all’attività.Non viene infatti ripresa, per 
l’esenzione dal limite dei36 mesi, l’estensio-ne 
alle attività di assistenza tecnica, coordi-namento 
e direzione della ricerca operata 
dallaprima parte dellanorma conriferimen-to 
al limite quantitativo del 20 per cento. 
Quindi solo i contratti aventi ad oggetto la 
ricerca scientifica in senso stretto, in quanto 
agganciatiadunospecificoprogetto, potran-noavereuna 
duratasuperiore aquellamassi-maconsentita 
di 36 mesi. 
La proroga 
Resta da chiarire un punto: questi contratti 
potranno essere prorogati o rinnovati in ca-so 
di proroga o rinnovo del progetto di ricer-ca 
al quale si riferiscono? 
La norma nulla dice al riguardo, anche se 
l’aggancio alla durata del progetto di ricerca, 
che costituiscela ragiond’esseredelladispo-sizione, 
potrebbe far ritenere che si sia volu-to 
esentare questi contratti da ogni limite, 
anchedi prorogaorinnovo, purchési riman-ga 
all’interno dell’orizzonte temporale del 
medesimo progetto. 
Un chiarimento al riguardo sarebbe però 
opportuno, anche per evitare chi si pongano 
problemi di compatibilità di questa catego-ria 
di contratti con la direttiva europea sui 
contratti a termine, che impone l’adozione 
di misure atte a prevenire gli abusi nella suc-cessione 
di rapporti a tempo determinato. 
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38 
Il Sole 24 Ore
I contratti a termine 
Il tettodel 20%è «mobile»: 
salve le soglie diverse dei Ccnl 
di Francesca Barbieri e Valentina Melis 
Il limite ai contratti a tempo 
varia dal 7% dell’organico 
per gli elettrici 
al 35% dell’autotrasporto 
Il contingentamento 
Il tetto del 20% per l’uso dei contratti a 
termine non vale per tutti. Il decreto 
34/2014, in base a quanto precisato 
durante l’iter di conversione in legge 
–stabilisceche, insedediprimaappli-cazione, 
se i contratti collettivi nazionali fis-sano 
un limite massimo diverso, rispetto al 
totale dei rapporti a tempo indeterminato, è 
quest’ultimo a conservare efficacia. 
In pratica, dunque, il decreto legge impat-tasuunampioreticolatodi 
intese contrattua-li 
che ne potrebbero limitare l’applicazione. 
Il quadro nei diversi settori 
Dalla mappatura realizzata da Adapt – Asso-ciazioneper 
glistudi internazionaliecompa-rati 
sul diritto del lavoro e sulle relazioni in-dustriali– 
sullacontrattazionedi portatana-zionale, 
emerge che solotre contratti colletti-vi 
(bancari, agenzie per il lavoro, metalmec-canici) 
su 18 considerati non prevedono 
«clausoledicontingentamento»dei contrat-ti 
a termine rispetto a quelli a tempoindeter-minato. 
Negli altri settori, il tetto oscilla tra 
un minimo del 7% (elettrici) e un massimo 
del 35% (autotrasporti). 
Per le aziende che superano la soglia del 
20%, la legge è chiara. Chi oltrepassa il tetto, 
sarà punitoconla sanzione pecuniaria(si ve-danogli 
esempi nelle pagine successive), pa-ri 
al 20% della retribuzione complessiva del 
lavoratore, per il primo superamento nella 
singola unità produttiva. 
La multa sale alla metà dello stipendio to-tale, 
se ilnumerodei lavoratoriassunti invio-lazione 
del limite è superiore a uno. I datori 
di lavoro hanno la possibilità di mettersi in 
regola entro la fine del 2014, a meno che i 
contratti collettivinonprevedanotetti piùfa-vorevoli 
alle aziende. 
Così, ad esempio, agli edili e ai lavoratori 
del legno si applicherà il limite del 25% e agli 
autotrasportatori addirittura quello del 35 
per cento. 
39 
Il Sole 24 Ore
Jobs act 
Limiti percentuali previsti dai Ccnl alla stipula di contratti a termine. 
Percentuale sui contratti a tempo indeterminato 
Limite più restrittivo 
rispetto alla legge 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 
40 
Il Sole 24 Ore 
Laquotamassima 
Fonte:ADAPT, 2014 
Limite uguale 
alla legge 
Limite più ampio 
rispetto alla legge 
7 
10 
12 
14 
15 
18 
20 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
35 
Elettrici 
Tessili 
Cemento 
Alimentari 
Impianti sport 
Chimici 
Commercio 
Energia 
Turismo 
Ceramica 
Edili 
Gomma plastica 
Lapidei 
Legno 
Autotrasportatori
I contratti a termine 
Diversa la sorte degli elettrici–oltre83mi-la, 
di cui 2.100 a termine secondo le elabora-zioni 
del centro studi Datagiovani – dove il 
limite è molto più restrittivo (7%), per i lavo-ratori 
del tessile (circa 500mila) con un tetto 
del 10%, per quelli del cemento (12%), e degli 
alimentari (14%). 
Nella maggior parte dei contratti collettivi 
le percentuali non sono assolute ma variano 
inbase alladimensioneaziendaleealla"com-presenza" 
di rapporti di lavoro in sommini-strazione, 
che in alcuni casi sono conteggiati 
nel massimale e in altri no. 
L’aziendache ritenesseilregimedel decre-to 
Poletti più in linea con i propri interessi 
potrebbe decidere – discrezionalmente – di 
disapplicare il contratto collettivo. Ma con 
quali possibiliconseguenze?Secondoi ricer-catori 
I«LIMITI»DEICONTRATTI 
CLAUSOLEDICONTINGENTAMENTO 
Percentualimassime 
Le clausoledi contingentamento fissatedai 
Ccnl stabiliscono lapercentualemassimadi 
contratti a tempodeterminatorispetto al 
totaledei rapportidi lavoroa tempo 
indeterminato. Lepercentuali fissatedalla 
contrattazione collettiva inalcuni casi sono 
differenziate, aseconda che si trattidi 
contratti a termine odi somministrazione,o 
inrelazione allasommadi entrambi.Ad 
esempioilCcnlTerziariofissa il tettodel20% 
per i contratti a termine,del15%per quellidi 
somministrazione a termineedel28%nel 
casodi uso contemporaneodeidue istituti. 
41 
Il Sole 24 Ore 
di Adapt, la violazione della clausola di 
contingentamento esporebbe al rischio di 
conversione del contratto a termine in rap-porto 
a tempo indeterminato. 
«Questo perché – spiegano i ricercatori 
di Adapt – la contrattazione collettiva indi-vidua 
un nuovo standard, che per le azien-de 
rientranti nel relativo campo di applica-zione 
ha forza di legge e quindi assorbe an-che 
il regime sanzionatorio previsto dal le-gislatore 
». 
Fino a oggi, infatti, la linea dettata dalla 
giurisprudenza (ormai abbastanza consoli-data) 
nei confronti dei datori che sforavano 
le clausole di contingentamento dei contrat-ti 
a termine, è stata quella della conversione 
del rapporto a tempo indeterminato. 
Secondo un’altra interpretazione, invece, 
la sanzione del 20% – che si applicherebbe 
anche per la violazione dei "tetti" diversi dal 
20% stabiliti dai contratti collettivi – esauri-rebbe 
il campo delle sanzioni applicabili al 
datore non in regola. 
Il Dl 34/2014, però (come modificato in 
sede di conversione dalla legge 78/2014), 
nonstabilisce in maniera direttaeinequivo-ca 
che la sanzione amministrativa escluda 
altre possibili conseguenze per il datore, co-me 
la possibilità della conversione del rap-porto 
a tempo indeterminato, in caso di 
contenzioso conil lavoratore, e altre sanzio-ni 
sul piano civilistico (come, ad esempio, 
l’indennità risarcitoria al lavoratore stes-so). 
Va in questa direzione soltanto l’ordi-ne 
del giorno n. 22/11, accolto dal Governo 
durante l’esame del decreto legge in com-missione 
al Senato,ma senza effetti concre-ti 
sulla norma. 
RIPRODUZIONE RISERVATA
Le sanzioni 
Jobs act 
La duratadell’incarico 
pesa sul calcolo della multa 
diAlessandroRota Porta 
Se l’irregolarità riguarda 
unoperaio assunto 
per 36mesi nell’industria 
lapena sfiora i 30mila euro 
Violare il tetto del 20% e versare la 
sanzione ammministrativa non 
esclude il rischio di conversione 
del contrattoa termine inrappor-to 
a tempo indeterminato, visto 
che il Dl «Poletti» non stabilisce in maniera di-retta 
che la multa esclude altre possibili conse-guenze 
per il datore. Concentrando l’attenzio-ne 
sul calcolo della sanzione e ipotizzando – 
ad esempio – un rapporto di lavoro instaurato 
per la durata massima consentita dalla legge 
(36 mesi) con un lavoratore qualificato dell’in-dustriametalmeccanica, 
assuntofuoridal limi-teintrodottodalDl34/ 
2014, la sanzioneecono-mica 
Il Sole 24 Ore 
si attesta a oltre 11mila euro. 
È l’effetto prodotto dal provvedimento, do-polemodificheintrodotte 
durantel’iterdicon-versione 
in legge al Senato: la penalità della 
conversione a tempo indeterminato del rap-porto, 
sin dall’assunzione, per il contratto che 
supera il limite – introdotta durante l’esame 
del decreto-legge alla Camera – è stata infatti 
sostituita dalla sanzione economica. 
Partiamodallaregola generale. Il decretoPo-letti 
ha introdotto un parametro di contingen-tamento 
delle assunzioni a tempo determina-to, 
fissato nella misura del 20% dell’organico 
complessivo.La versionedefinitivadell’artico-lato 
- che modifica la disciplina del Dlgs 
368/2001 - ha lasciato invariata la soglia (il cui 
superamento diventa bloccante, per nuove as-sunzioni 
a termine, al 1° gennaio 2015) ma ha 
modificato la base di computo, che viene as-sunta 
nel numero dei lavoratori a tempo inde-terminatoinforza 
al 1°gennaiodell’annodi as-sunzione. 
I datori di lavoro che impiegano fino 
acinque dipendenti,potrannoassumereunso-lo 
lavoratore a termine. 
In caso di sforamento, si applicauna sanzio-ne 
amministrativa pari al 20% o al 50% della 
retribuzione (per ciascun mese o frazione di 
mesesuperiorea15 giornidi duratadel rappor-todi 
lavoro), a secondache laviolazioneriguar-di 
uno o più contratti a tempo determinato. 
42
La sanzionenonscattaper glisforamentide-rivanti 
da assunzioni realizzate prima dell’en-trata 
in vigore del decreto (21 marzo) e lanuova 
regolamentazionesi applicaai soli rapporti sti-pulati 
Gli importi 
La sanzione, in euro, per i datori di lavoro che superano il tetto del 20% per i contratti a termine 
Il Sole 24 Ore 
successivamente. 
La svolta è notevole se si mette a confronto 
con la regolamentazione previgente al decre-to: 
prima non esisteva alcun limite legale di 
contingentamentomasolo tetti eventualmen-te 
stabiliti dai Ccnl. 
Il mancato rispetto di questi ultimi faceva 
quindi scaturire effetti di carattere meramente 
privatistico (violazione contrattuale), perché 
questi limiti rivestivano la natura di clausole 
«obbligatorie», cioé vincolanti per i datori di 
lavoro associati alle organizzazioni datoriali 
stipulanti il Ccnl. 
Le diverse previsioni limitatrici dei contratti 
collettivi continuano a rimanere valide, crean-do 
quindi una sorta di "congelamento" del tet-tolegaledel20% 
- «insedediprimaapplicazio-ne 
del decreto». 
Qualche criticità potrebbe anche derivare 
per i contratti a termine stipulati dal 21 marzo 
2014, fino alla data di entrata in vigore della 
legge di conversione (20 maggio): per questi 
rapporti, infatti, rimangono salvi gli effetti già 
prodotti dal decreto stesso e quindi non saran-no 
verosimilmente soggetti alla sanzione am-ministrativa, 
se stipulati in violazione del limi-te 
del 20%, ma a quella della trasformazione 
del rapporto a tempo indeterminato. 
L’unicaderoga al limitedel20% èquellarife-rita 
ai contratti a termine per gli enti di ricerca 
(per lo svolgimento della stessa attività). 
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I contratti a termine 
43 
Durata 
contratto 
Sanzione 
al 20% 
Sanzione 
al 50% 
Retribuzione 
lorda del periodo 
1.434 euro 
Retribuzione lorda 
mensile 
di un operaio qualificato 
di V livello 
1.545 euro 
Retribuzione lorda 
mensile 
di un operaio qualificato 
di III livello 
6 mesi 
4.302 
8.605 
1.721 
12 mesi 
8.605 
17.210 
3.442 
36 mesi 
25.815 
51.630 
10.326 
6 mesi 
4.636 
9.273 
1.854 
12 mesi 
9.273 
18.546 
3.709 
36 mesi 
11.127 27.819 
55.638 
COMMERCIO 
INDUSTRIA 
METALMECCANICA
Il termine di 36 mesi è superabile 
con la somministrazione 
Il decreto «Poletti» solleva alcuni 
dubbi interpretativi tra i datori di 
lavoro. Ad esempio, dopo che un 
rapporto a termine diretto ha raggiunto 
il limitemassimo di 36 mesi, è possibile 
impiegare la stessa persona, per le 
stessemansioni, con un contratto di 
somministrazione di manodopera? La 
risposta positiva al quesito sembra 
suggerita da una norma introdotta nel 
decreto in sede di conversione. 
Il concetto è uttavia espresso in 
maniera ellittica, pertanto sarebbe 
consigliabile attendere la formazione di 
un indirizzo interpretativo uniforme 
sullamateria. 
Sempre in tema di duratamassima, una 
questione che si può presentare 
è se, nell’ambito del lavoro a termine, 
sia possibile proseguire il rapporto 
una volta raggiunto il limite 
dei 36mesi, con la stipula di un 
ulteriore contratto presso laDirezione 
territoriale del lavoro. 
Nel sistema precedente era pacifica 
l’ammissibilità di questa opzione e con 
il decreto «Poletti» non sono cambiate 
le norme che disciplinano questa 
particolare forma di rinnovo. 
Tuttavia, nel testo del decreto si 
assoggetta il nuovo contratto a termine 
a una durata fissa di 36 mesi. 
Nonostante questa sbavatura, una 
lettura sistematica delle varie norme fa 
ritenere percorribile questa opzione. 
E sul contratto stipulato per ragioni 
sostitutive, come indicare queste 
ragioni? Sembra logico ritenere che 
l’esigenza sostitutiva dovrà essere 
indicata con forme invariate rispetto a 
quanto accadeva prima (indicazione del 
nome della persona o di elementi 
oggettivi in grado di confermare 
l’esigenza di rimpiazzare personale). 
Il Sole 24 Ore 
Giampiero Falasca 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
Jobs act 
44
JOBS ACT 
3 
La 
somministrazione
Lavoro «interinale» 
Jobs act 
Somministrazione a tempo 
senza giustificazione 
diAldo Bottini 
In fase di conversione 
il decreto Poletti 
ha eliminato il tetto 
dei 36mesi 
Somministrazione, si cambia. An-che 
quella a tempo determinato 
infatti diventa acausale. È questa 
la novità principale, per quel che 
riguarda la somministrazione, 
contenuta nel decreto Poletti. La sommini-strazione 
a termine è dunque oggi sempre 
possibile, senza necessità di fornire giustifi-cazione 
Il Sole 24 Ore 
alcuna. 
Rimangono naturalmente i divieti di legge, 
gli stessi del contratto a termine (sostituzione 
di lavoratori in sciopero, impiego nelle stesse 
mansioni dei lavoratori licenziati o sospesi 
nei sei mesi precedenti, omessa valutazione 
dei rischi). Ma alcune modifiche introdotte in 
sede di conversione del decreto vanno nella 
direzione di accentuare le differenze tra con-tratto 
a termine e somministrazione. All’arti-colo 
1, comma 1, la soppressione dell'origina-rio 
(e improprio) riferimento all'utilizzatore 
autorizzaa ritenerenonapplicabileal contrat-to 
commerciale di somministrazione il limite 
massimo di durata di 36 mesi del singolo con-tratto. 
Masoprattutto tale soppressione, unita 
alla sostituzione, sempre nello stesso comma, 
dell'espressione "rapporti di lavoro costituiti" 
con "contratti a tempo determinato stipulati", 
chiarisce definitivamente che il tetto del 20% 
non si applica alla somministrazione. 
Èdunque confermato che la legge nonimpo-nealcunlimitequantitativoall'utilizzodellasom-ministrazioneatempodeterminato. 
Limitidi tal 
generepossonoessere,semmai,stabilitidaicon-tratticollettivinazionali. 
Ancheinpresenzadisi-mili 
disposizioni, tuttavia, vi sono casi che per 
espressadisposizionedileggenonpossonoesse-re 
assoggettatia limitazioniquantitative e quin-di 
non devono essere computati nell'eventuale 
tettocontrattual-collettivo. 
Alcuni sono comuni ai contratti a termi-ne: 
avvio di nuove attività, sostituzioni, attivi-tà 
stagionali, programmi radiotelevisivi, lavo-ratori 
over 55 e in mobilità, start-up innovati-ve. 
Altri, di natura soggettiva, valgono, invece, 
46
solo per la somministrazione. Riguardano in-nanzitutto 
i soggetti percettori di indennità di 
disoccupazioneocomunquediammortizzato-ri 
sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. 
Epoi i lavoratori definiti "svantaggiati"o"mol-to 
svantaggiati" secondo la normativa euro-pea: 
lavoratori senza unimpiego regolarmen-te 
retribuito da almeno sei mesi, soggetti privi 
didiplomadi scuolamedia superioreoprofes-sionale, 
lavoratori ultracinquantenni, adulti 
che vivono soli con una o più persone a carico, 
lavoratori appartenential genere sottorappre-sentato 
in professioni o settori caratterizzati 
dauntassodi disparitàuomo-donna che supe-ridel25% 
lamedianazionale,membridimino-ranze 
Il Sole 24 Ore 
nazionali all'interno dello Stato. 
I limiti quantitativi contrattuali 
I limiti quantitativi contrattuali, ove esistenti, 
andranno dunque "depurati" dalle missioni 
che possono essere ricomprese in questa am-pia 
casistica. In caso di superamento di questi 
limiti da parte dell'utilizzatore, non potrà co-munque 
applicarsi lanuova sanzioneammini-strativa 
prevista dal decreto Poletti, ricollega-ta 
espressamente ai soli contratti a termine. 
Lasituazione, al riguardo, rimanequella pree-sistente 
al decreto, che ha visto confrontarsi la 
tesi del semplice inadempimento ad un obbli-go 
asssunto nei confronti del sindacato (san-zionabile 
eventualmente con il procedimento 
ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori), con 
quella secondo cui lo "sforamento" dei limiti 
configura una somministrazione irregolare, 
conconseguente diritto del lavoratore di chie-dere 
la costituzione di un rapporto di lavoro 
alle dipendenze dell'utilizzatore. 
Il limite del 20% (con la relativa sanzione 
amministrativa) non è applicabile neppure ai 
contrattia termine stipulati dalle agenziecon i 
propri dipendenti, soggetti alla disciplina del 
contratto a termine "per quanto compatibile". 
Evada sé cheunlimitequantitativoai contrat-ti 
a termine non è compatibile con l'esercizio 
dell'attività di somministrazione. Un impor-tante 
intervento chiarificatore sullasommini-strazione 
riguarda il limite di 36 mesi (com-prensivo 
di proroghe e rinnovi) alla somma 
dei contratti a termine tra lo stesso datore di 
lavoro e lo stesso lavoratore per mansioni 
equivalenti. La riforma Fornero ha stabilito 
che nel computo dei 36 mesi si tiene conto an-che 
dei periodi di somministrazione. Questo 
aveva indottoqualcunoa sostenere che il limi-te 
valesse anche per la somministrazione, no-nostantela 
contraria interpretazionedelmini-stero 
del Lavoro (circolare 18/2012). Un com-maaggiunto 
al decreto in sede di conversione 
chiarisce che l'inclusione nel computo dei 36 
mesi dei periodi di missione aventi a oggetto 
mansioni equivalenti svolti traimedesimisog-getti 
è disposta "ai fini del suddetto computo 
del periodo massimo di durata del contratto a 
tempo determinato". Può quindi considerarsi 
definitivamenteacclaratochela leggenonpre-vede 
alcun limite massimo al numero di mis-sioni 
che lo stesso lavoratore può svolgere 
presso lo stesso utilizzatore. 
Se si considera poi che per la somministra-zione 
non valgono né il diritto di precedenza, 
né gli intervalli minimi tra un contratto e l'al-tro, 
può ben dirsi che prosegue la tendenza a 
considerare la somministrazione a tempo de-terminato 
più favorevolmente del contratto a 
termine, in considerazione del rapporto che 
comunque lega il lavoratore somministrato 
all'agenzia.Unatendenza che trae fondamen-to 
dalla normativa europea. La direttiva sul la-voro 
tramite agenzia interinale impone agli 
Stati membri un riesame dei divieti e delle re-strizioni 
al ricorso al lavoro tramite agenzia, 
che possono essere giustificati solo da ragioni 
di interesse generale.Ela Cortedi giustiziaeu-ropea( 
conlasentenza11 aprile2013, DellaRoc-ca/ 
Poste Italiane Spa), ha affermato che la di-rettiva 
sul contratto a termine non si applica 
né al contrattocommercialetra impresa utiliz-zatrice 
e agenzia né al contratto di lavoro tra 
lavoratore e agenzia. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
La somministrazione 
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  • 3.
  • 4. acura di: Francesca Barbieri, Maria Carla De Cesari, Valentina Melis, Mauro Meazza, Mauro Pizzin, Matteo Prioschi. Hanno collaborato: Chiara Bussi, Anna Del Freo, Valeria Uva art director Francesco Narracci creative director Adriano Attus impaginazione e realizzazione: Area pre-press Il Sole24Ore I LIBRIDEL SOLE 24ORE Settimanale -N. 1/2014- giugno 2014 Registrazione Tribunale diMilano n. 33 del 22-01-2007 Direttore responsabile:Roberto Napoletano-Proprietario ed Editore: Il Sole24ORE S.p.A. Sede legale, redazione edirezione: ViaMonte Rosa, 91 -20149Milano Stampatore:G.CANALE&C. S.p.A. - Via Liguria, 24- 10071 BorgaroT.se (TO) Il volume è stato chiuso in redazione il 23maggio 2014-Da vendersi in abbinamento al quotidiano "IlSole24ORE" Il Sole 24 Ore JOBS ACT Come cambia il lavoro 2
  • 5. Introduzione Il sentiero tortuoso cheporta al lavoro diMaria CarlaDe Cesari Jobs act Èforse azzardato sostenere che siamo a una svolta della legislazione sul lavoro. I segnali, per la verità, non mancherebbero,ma occorre prima di tutto sciogliere la variabile politica. Se continuerà il cammino iniziato dal Jobs act, gli obiettivi fissati dal Governo si confermano ambiziosi. Tre le questioni della riforma su cui va richiamata l’attenzione: le politiche attive abbinate alla revisione degli ammortizzatori sociali (preminenza dei contratti di solidarietà rispetto alla Cig; Aspi collegata all’effettivo stato di disoccupazione); la semplificazione e la revisione dei contratti, con l’ipotesi del contratto a tutele crescenti. Il contesto non è neutrale, caratterizzato, da una parte, dall’alta disoccupazione e, dall’altra, dal processo di flessibilità iniziato con la riforma Fornero, per quanto riguarda i licenziamenti, e con il decreto Poletti, in relazione ai contratti a termine acausali. Per quanto riguarda il primo fattore, il progetto per la Garanzia giovani, per esempio, richiede una svolta radicale del modo di procedere: non basta essere arrivati a un portale condiviso per l’iscrizione dei giovani, anche se raggiungere questo risultato non è stato semplice. Occorre creare un link con le aziende per offrire opportunità di stage e tirocini e iniziare a gettare le basi per interventi di orientamento. Quanto al secondo fattore, al di là delle ideologie, si tratta di trovare un nuovo equilibrio tra flessibilità e garanzie, per difendere il lavoro. Purtroppo anche una buona legge non crea occupazione,mauna legge inadeguata può scoraggiare chi volesse assumere. ©RIPRODUZIONE RISERVATA 3 Il Sole 24 Ore
  • 6. Tempo determinato fino al 20%dell’organico di Giampiero Falasca 24 La carta della proroga si può giocare cinque volte di Giampiero Falasca 31 Per stagionali e sostituzioni nessun limite quantitativo di Giampiero Falasca 33 L’incarico a tempo nella Pa è per esigenze eccezionali di Giampiero Falasca 35 I limiti di quantità e di durata escludono gli enti di ricerca di Aldo Bottini 37 Introduzione Il sentiero tortuoso cheporta al lavoro di Maria CarlaDeCesari 3 Il punto di vista Buona flessibilità per tornare a crescere di Stefano Colli-Lanzi 7 Strategia in due fasi per facilitare il lavoro di Francesca Barbieri 10 Rinnovi senza limiti nell’arco dei 3 anni di Francesca Barbieri 28 Reintegrazione più limitata e con risarcimento ridotto di Franco Toffoletto 16 Sulla contrattazione servono più certezze di RaffaeleDe Luca Tamajo 20 Capitolo 2 I contratti a termine Capitolo 1 Come cambia il lavoro Il Sole 24 Ore SOMMARIO Jobs act 4
  • 7. Jobs act Il tetto del 20%è«mobile»: salve le soglie diverse dei Ccnl di Francesca Barbieri e Valentina Melis 39 Un eccesso di burocrazia scoraggia le assunzioni di Alessandro Rota Porta 58 Nel turismo è possibile anche il tempo determinato di Alessandro Rota Porta 59 Cambiano le regole anche per chi si deve diplomare di Alessandro Rota Porta 61 L’obbligo di stabilizzazione resiste nei contratti collettivi di Michele Tiraboschi 63 La durata dell’incarico pesa sul calcolo dellamulta di Alessandro RotaPorta 42 L’apprendistato interinale un’occasione per le imprese di Aldo Bottini 49 Formazione di base ridotta: ai laureati solo40ore di Alessandro Rota Porta 55 Somministrazione a tempo senza giustificazione di Aldo Bottini 46 Il percorso di apprendimento pronto prima dell’assunzione di Alessandro Rota Porta 52 Capitolo 3 La somministrazione Capitolo 4 L’apprendistato 5 Il Sole 24 Ore
  • 8. Jobs act Capitolo 6 Il ddl delega La fase2della riforma al vaglio delParlamento di ValentinaMelis 74 Il contratto a tutele crescenti punta a partire nel 2015 di Matteo Prioschi 76 Ammortizzatori: si punta a un sussidio universale di Francesca Barbieri 78 Più politiche attive con la creazione di un’Agenzia nazionale per l’impiego di Francesca Barbieri 79 Il progetto delDdl delega 90 Appalti e sgravi addio se i contributi non sono ok diLuigi Caiazza 66 Nel pubblico «arretrati» scalati dal compenso dovuto di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone 68 Cds «difensivi» più selettivi e sgravi contributivi del 35% di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone 70 Le disposizioni già in vigore 84 Capitolo 5 I nuovi obblighi Capitolo 7 Le norme SOMMARIO 6 Il Sole 24 Ore
  • 9. Il punto di vista Jobs act Buona flessibilità per tornare a crescere di Stefano Colli-Lanzi * Il Jobs Act ha dunque cominciato a vedere la luce attraverso la definizione del cosiddetto "decreto Poletti". Ci troviamo così di fronte ad una nuova - e, auspicabilmente, decisiva - occasione di compiere un percorso per rendere maggiormente organico il nostro mercato del lavoro, partendo da alcune novità che hanno l'innegabile pregio di procedere nella direzione della buona flessibilità; intenzione, questa, sicuramente da approvare ed incoraggiare e che, confidiamo, potrà aiutare il nostro Paese a ritrovare la strada della crescita. In particolare, l'eliminazione della causale - che si applica sia al contratto a termine che a quello in somministrazione - consentirà alle aziende una più semplice gestione della flessibilità in entrata, riducendo così il numero di inutili contenziosi. Positive sono anche le norme sull'apprendistato, che ne faciliteranno un'applicazione più estensiva: l'apprendistato compie così un passo in avanti per poter, finalmente, diventare la strada maestra per l'inserimento dei giovani nelmondo del lavoro. L'augurio è che l'insieme delle novità introdotte conduca ad un utilizzo maggiore di questi contratti, a discapito di forme di cattiva flessibilità come talvolta risultano essere collaborazioni, contratti a progetto, false partita Iva, associazioni in partecipazione. Tutti contratti, questi, che in molti casi non fanno altro che mascherare, in modo spesso fraudolento e precarizzante per le persone, rapporti di lavoro che in realtà dovrebbero essere resi stabili. Molto importanti anche le modifiche recepite nelle ultime discussioni alla Camera: la riduzione del numero delle proroghe dei contratti a termine (passate da otto a cinque) è ragionevole e ampiamente comprensibile soprattutto se si tiene debito conto della direttiva europea 1999/70, che disciplina i contratti a termine e che impone l'applicazione di una serie di limiti per evitarne l'abuso da parte delle imprese. Tutt’altro discorso vale invece per il lavoro in somministrazione che, proprio in applicazione di una specifica disciplina comunitaria (la direttiva 2008/104) non ha questo tipo di limitazioni, perché più "flessicuro". Al lavoro tramite agenzia è riconosciuto così un ruolo diverso rispetto 7 Il Sole 24 Ore
  • 10. ai contratti a tempo determinato stipulati direttamente tra azienda e lavoratore: per questo la direttiva europea sul lavoro somministrato tramite agenzia impone agli Stati membri di rimuovere vincoli non giustificati; e, per la stessa ragione, nel "decreto Poletti" si è stabilita, correttamente, l'inapplicabilità alla somministrazione sia del limite quantitativo del 20% che dei 36 mesi di durata massima, i quali invece - molto opportunamente - riguardano il contratto a tempo determinato. Con due "Ordini del giorno" il Governo si è poi anche impegnatoaribadire questi punti nelle circolari esplicative in via di emanazione. Va infatti ricordato che, rispetto al tempo determinato, la somministrazione offre più tutele ai lavoratori i quali - grazie alle agenzie - allo scadere del contratto possono accedere velocemente ad altre opportunità di lavoro presenti nel mercato e a uno specifico sistema di welfare: ad esempio alla formazione garantita da Formatemp, capace di aumentarne significativamente l'employability e, dunque, la continuità professionale. Dalla legge delega, in cui entrerà il grosso della riforma, è poi lecito ed opportuno attendersi che il percorso di facilitazione della buona flessibilità venga portato a compimento con l'introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. In caso di eventuale interruzione del rapporto di lavoro, all'ex dipendente dovrà essere corrisposta un'indennità - proporzionale all'anzianità di servizio - da accompagnarsi però obbligatoriamente con un supporto alla ricollocazione. In tal modo verrebbe riconsegnata al contratto a tempo indeterminato la centralità che gli spetta nelle scelte di assunzione aziendali, demandando al contratto di somministrazione tramite agenzia la gestione della vera e buona flessibilità.E se - come è auspicabile - il contratto a tutele crescenti funzionerà, si tratterà poi di procedere con coerenza, rendendo l'apprendistato parimenti flessibile e contenendo ulteriormente le proroghe del tempo determinato. Solo così sarà infatti possibile evitare una pericolosa cannibalizzazione del contratto a tempo indeterminato, vero punto di riferimento per imprese e lavoratori. * Amministratore Delegato Gi Group Jobs act 8 Il Sole 24 Ore
  • 11. JOBS ACT 1 Come cambia il lavoro
  • 12. Jobs act Strategia indue fasi per facilitare il lavoro Una riforma in due tempi. La Il tasso di occupazione è sceso sotto il 60% tornando ai livelli di dodici anni fa La riforma di Francesca Barbieri prima fase per risolvere l’emergenza, la seconda per tracciare un quadro completo delle regole applicabili al mondo del lavoro. La prima è già realtà, con l’entrata in vigo-re il 20 maggio della legge 78/2014 di con-versione del decreto Poletti. L’obiettivo di-chiarato dal Governo è aggredire un merca-to sempre più asfittico dove il tasso di occu-pazione generale è sceso sotto il 60% (ai li-velli del 2002) ed è ben lontano dalla media dell’Unione europea a 28 Paesi che si atte-sta al 68,3%, e dove la disoccupazione gene-rale veleggia oltre il 12% e quella giovanile esplode al 42 per cento. La parola d’ordine è semplificare e rende-re chiare le regole in modo che che non ci sianopiù «alibiper chi applica contratti sba-gliati »ha detto il ministro del Lavoro Giulia-no Poletti. Due gli istituti che sono stati modificati dal decreto Poletti: contratto a termine e apprendistato. L’acausalità dei contratti a termine è stata allargata fino a 36 mesi, anche se arriva un tettodel20% di utilizzodel lavoroatempo: se vienesuperatoscattaunasanzioneeconomi-ca, anche se non viene detto, nella legge, che la sanzione amministrativa è sostitutiva del-la conversione del contratto. Si riducono (ma rimangono) lequote di stabilizzazione obbli-gatoriadiapprendisti( 20%), anchesesi appli-cano alle aziende con 50 dipendenti in su. Si tratta di misure frutto del compromes-so tra le anime che sostengono l’Esecutivo e che saranno tenute sotto osservazione. Il testo prevede infatti un monitoraggio affi-dato al ministero del Lavoro, da portare a compimento un anno dopo l’entrata in vi-gore della riforma. Lavera sfidasaràpoi nellafase2 dellarifor-ma quando dovranno essere attuate le dele- 10 Il Sole 24 Ore
  • 13. Inumeri dell’emergenza Come cambia il lavoro GIOVANE ETÀ (anni) 15 - 24 DISOCCUPATI (unità) 635.000 TASSO DISOCCUPAZIONE (%) 38,8% TREND 2008 - 2013 (%) +64% NORD +127% CENTRO +82% ghe contenute nel disegno di legge, ora all’esamedelParlamento, cheha come piatto forte gli ammortizzatori sociali. L’obiettivo è ambizioso: creare uno stru-mento unico a copertura universale per i disoccupati e rivedere le regole della cassa integrazione. ITALIA +84% SUD E ISOLE +62% Questosistemaandràainserirsi sullarifor-ma degli ammortizzatori sociali introdotta dal Governo Monti (legge 92/2012), peraltro non ancora completata, che prevede anche il superamento della mobilità. Per quest’anno, sul piano contingente, continua a pagina 14 Laripartizionegeografica e lecaratteristichedei disoccupati 11 Il Sole 24 Ore CINQUE PROFILI SOTTO LA LENTE I DISOCCUPATI IN ITALIA OVER 45 ETÀ (anni) 45 - 54 DISOCCUPATI (unità) 575.000 TASSO DISOCCUPAZIONE (%) 8% TREND 2008 - 2013 (%) +149% IMMIGRATO ETÀ (anni) - DISOCCUPATI (unità) 489.000 TASSO DISOCCUPAZIONE (%) 17,2% TREND 2008 - 2013 (%) +214% DISOC. DI LUNGA DATA PERIODO DI TEMPO < 12 mesi DISOCCUPATI (unità) 1.700.000 TASSO DISOCCUPAZIONE (%) 6,7% TREND 2008 - 2013 (%) +125% Dati in milioni e variazione % 2008 - 2013 1,065 0,570 1,430 3,065 35% 18% 47%
  • 14. Jobs act Ildecreto34/2014(convertitodallalegge78/2014,pubblicatasulla«Gazzettaufficiale»n.114del19 maggio),modificaladisciplinadeicontrattiatermine.L’acausalitàsiestendefinoa36mesi.Masi introduceuntettodel20%diutilizzodellavoroatempo:sevienesuperato,scattaunasanzione pecuniariaacaricodeldatore. Leproroghe scendonoa5 Scendonoda8a 5le proroghe dei contratti a termine, rispetto alla versione originariadelDl 34/2014. Conle modifiche apportate in sededi conversione, è stato precisatoche le5proroghe sononell’arcodei36mesi complessivi, indipendentementedal numerodei rinnovi (che quindinonhannovincoli e restanonormatidalle regole attuali) Ilnuovolimite Èfissatoun nuovo tetto legaledel20%di utilizzo dei contratti a termine. Il numerodei contrattia tempodeterminato va calcolatosul numero totaledei lavoratori a tempoindeterminato in forza inazienda al 1° gennaio. Il datore di lavoro cheha fino a cinque dipendentipuòcomunque assumereunlavoratore a tempo L’ACAUSALITÀ Oltresoglia scattalamulta Chi supera ilnuovotettodel 20%dovrà pagare una sanzione economica. L’importodiquesta sanzione èpari al20%della retribuzione(per ciascun mesedi duratadel rapporto di lavoro)per ilprimo "sforamento", che aumenta al50%della retribuzione per i casi successivi.Gli incassiderivanti dalle sanzioni andrannoal fondo per l’occupazione Deroghenei contratti Le imprese che superano, per il numerodei contrattia termine, il tettodel20%, devonomettersi inregola entrol’anno.Amenoche un contrattocollettivo applicabilenell’azienda dispongaun limite percentualeoun termine piùfavorevole. Incaso contrario, dal 2015, nonsipotrannofare nuove assunzioni atempo determinato Eccezione per i ricercatori Dal nuovotetto legale del 20%sonoesonerati i contrattidi lavoroa tempo determinatostipulatidagli entidi ricerca (pubblici e privati) conricercatori e personale tecnicochiamati asvolgere invia esclusiva attivitàdi ricerca scientifica otecnologica.Questi contratti possono avere durata pari aquella del progettodi ricerca alquale si riferiscono Si passada 12a36mesi Per i contratti a termine nonè più necessario indicarela "giustificazione", per36 mesi (prima il limite era di 12mesie riguardava soltantoil primo rapporto).Così l’acausalitàcoincide conla duratamassima dei rapportia tempo determinato, con l’obiettivodi ridurre il contenzioso LEPROROGHE ILTETTODEL20% LASANZIONE LATRANSIZIONE GLIENTIDI RICERCA 12 Il Sole 24 Ore Lemisure sui contratti a termine
  • 15. Come cambia il lavoro L’apprendistatoe gli altri interventi Ildecreto«Poletti»modificaindiversipuntiladisciplinadell’apprendistato.Siriducono(marimangono)le quotedistabilizzazioneobbligatoriadiapprendisti(20%),anchesesiapplicanosoloalleaziendecon almeno50addetti(primailvincolosiriferivaalleimpreseconalmeno30addetti).Sonopoirifinanziatii contrattidisolidarietàesi"smaterializza"ildocumentounicodiregolaritàcontributiva(Durc). LASTABILIZZAZIONE PIANOFORMATIVO FORMAZIONE Spazioalle imprese LeRegioni, entro45giorni dallacomunicazione dell’instaurazionedel rapportoconl’apprendista, dovrannocomunicare all’azienda lemodalitàdi svolgimentodella formazione dibase (pubblica), anche indicandosedie calendario delleattivitàpreviste. Si potrannoavvalere, in via sussidiaria, delleimprese e delleloroassociazioni chesi sianodichiarate disponibili Formascrittasemplificata Restal’obbligo del piano formativoscritto nel contrattodi apprendistato, anchese ora il testo può essere redattoinforma semplificata. Il pianopuòessere definito anchesulla basedimoduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettivao dagli entibilaterali Obbligoda50addetti Siabbassano le quotedi stabilizzazionedi apprendisti (perpoterne assumeredinuovi) introdottedalla legge 92/2012. Ora il limite è del20%evale soloper le imprese che hannoalmeno50 dipendenti (nellaversione precedentedel testo del decretol’obbligo riguardava le imprese conoltre 30 addetti) STAGIONALI SOLIDARIETÀ DURCONLINE Ok se c’è l’alternanza Lariforma introduce una novitàper gli apprendisti: per le Regioni eper le Provinceautonome che abbianodefinitoun sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivipotranno prevedere l’utilizzodel contrattodi apprendistato, anche atempo determinato,per lo svolgimentodi attività stagionali Contributigiùdel35% Per i contratti di solidarietà, siuniforma al35%la riduzionecontributiva a beneficiodelle imprese. È confermatoil ri-finanziamentodel fondosociale per l’occupazionecon 15 milioni,proprio per alimentare la decontribuzione. I criteriper laconcessione delbeneficio sarannodefiniti conun decretointerministeriale Verifiche intemporeale Sisemplifica ilDocumento unicodi regolarità contributiva(Durc). Potrà essere verificata in temporeale la posizione dei contribuentipressoInps, Inaile,per i datoridi lavoro interessati, pressoleCasse edili. I risultatiemersi dall’interrogazioneavranno validitàper 120giorni 13 Il Sole 24 Ore
  • 16. Budget da 1,5 miliardi fino al 2015 per stage e tirocini per i giovani Conunbudgetdi 1,513 miliardinel biennio2014-2015, il Pianonazionale GaranziaGiovanipuntaafavorire l’occupazionedeigiovani trai 15 ei29anni, disoccupatioNeetchefinoal31 dicembre 2015 potrannoaderireall’iniziativa attraversoilsitowebnazionale www.garanziagiovani.gov.itoi siti attivati dalleRegioni.Obiettivodelprogrammaè offrire,entroquattromesi,un’offerta qualitativamentevalidadi lavoro, proseguimentodegli studi,apprendistato (ancheall’estero), tirocinio,avviodi un’attivitàd’impresaoserviziocivile. Ifondisonosuddivisi traleregioni inbaseal numerodi disoccupatigiovani. AllaCampaniaandràlafettamaggiore, 191,6 milioni,conSiciliaeLombardia(entrambea quota178milioni)abrevedistanza.Nelle convenzioniconilministerodelLavoroogni governatoredovràindicarecomeassegnare ilpropriobudgetaogni singolaspesa(trale noveindividuate,comeorientamento, formazione,apprendistato, tirocini). Centomilioniresterannoal dicasterodi via Venetoperazionidi recuperoe orientamentodegliabbandoni scolastici (pressolescuoleeleuniversità) eper affiancareepotenziarei servizidel restaapertol’"affaire" Ciginderoga. Ilbudget per il 2014 è di 1,7miliardi, quasi un miliardo inmeno rispetto alla spesa dell’anno scorso. Anche quello che doveva essere il cuore del Jobs act finiscenelDdldelega. Il contratto di inserimentoa tutele crescenti potrà essere introdotto,eventualmenteinvia sperimenta-le lavoro, inassistenzaalleRegioni. NeldecretoPolettiègarantitaparitàdi trattamentoperchicercaunimpiego negliStati dellaUe, indipendentemente dallaresidenza, eliminandoildomicilio comerequisitoperbeneficiaredelle politicheattive. La regione scelta "prenderà in carico" il giovane attraverso i servizi per l’impiego o le agenzie private accreditate, per effettuare la messa a punto del profilo, la registrazione al programma (è necessario infatti verificare i requisiti di età e la condizione occupazionale) e le fasi successive di orientamento. In base al profilo e alle siponibilità territoriali, i giovani stipuleranno con gli operatori un «Patto di servizio» e, entro i quattro mesi successivi, riceveranno una o più opportunità di formazione o di lavoro. Il ministero del Lavoro ha siglato protocolli di collaborazione con le principali associazioni territoriali e anche con alcune grandi imprese. L’obiettivo è rendere facilmente disponibili sulla piattaforma della Garanzia Giovani le offerte delle imprese. dal Governo, nell’ambito del riordino delle attuali forme contrattuali (una trentina cir-ca) e con l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro. Per sostenere la genitorialità, il Ddl pre-vede l’estensione alle lavoratrici parasu-bordinate della indennità di maternità, an- Jobs act Il Sole 24 Ore Francesca Barbieri ©RIPRODUZIONE RISERVATA 14
  • 17. Come cambia il lavoro ABRUZZO CAMPANIA Azioni dirette regionali Azioni ministero del Lavoro che in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, e un tax credit per le lavoratrici, anche auto-nome, con figli minorenni, che si trovino al di sotto di una certa soglia di reddito. Obiettivi ambiziosi da realizzare tenen-do conto dei vincoli di bilancio: il disegno PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO FRIULI VENEZIA GIULIA VENETO EMILIA ROMAGNA MARCHE UMBRIA MOLISE PUGLIA BASILICATA di legge prevede infatti prevede che l'at-tuazione delle deleghe non comporti nuo-ve spese per le casse dello Stato. Si dovrà agire, cioè, con una «diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumenta-li ed economiche» oggi esistenti. ©RIPRODUZIONE RISERVATA 15 Il Sole 24 Ore La ripartizione Come si dividono i fondi della Garanzia giovani Dati in mln di euro 2,3 7,7 17,2 VALLE D'AOSTA PIEMONTE LIGURIA TOSCANA LAZIO SARDEGNA SICILIA CALABRIA 178,4 83,2 74,2 64,9 29,3 22,8 137,2 97,4 191,6 120,4 54,2 178,8 67,7 27,2 8,4 19,3 31,2 1.413,4 100 1.513,4 LOMBARDIA
  • 18. Jobs act Reintegrazione più limitata e conrisarcimento ridotto Erogata un’indennità nel caso di licenziamento viziato da irregolarità ma basato su fatti provati Licenziamenti di FrancoToffoletto Volendo tracciare un bilancio della riforma Fornero relativa-mente alla riforma dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori si può dire che esso è parzial-mente positivo. La legge 92/12 è entrata in vigore nel luglio del 2012 e dall’analisi della sua applicazione si possono svolgereuna se-rie di considerazioni. Ambito applicativo Anzitutto, la sua applicazione è stata parzia-le poiché la giurisprudenza, con interpreta-zione alquanto discutibile, l’ha ritenuta ap-plicabile soltanto ai licenziamenti successi-vi al 18 luglio 2012. Con il che, qualora oggi una Corte d’appello, o la Corte di cassazio-ne, riformino una sentenza di cinque o an-che dieci anni fa (e l’ipotesi non è di scuola, ma accade realmente), il lavoratore avrà di-ritto a percepire la retribuzione per l’intero periodo, quando invece la norma attuale contiene uno specifico limite di 12mensilità (nel caso di reintegrazione) o, addirittura, soltanto un importo risarcitorio. L’ipotesi più eclatante è quella relativa al-la cosiddetta mancanza di "immediatezza" del licenziamento rispetto ai fatti contesta-ti. Fatti veri e provati, che costituiscono un grave inadempimento degli obblighi del la-voratore e/o addirittura una giusta causa di recesso. In passato, una giurisprudenza ingiustifi-catamenterestrittiva riteneva chenonpotes-se intercorrere troppo tempo tra l’accadere dei fatti e la reazione del datore di lavoro. Condecisioni che, inpratica,imponevano(in-combendo tuttora) un irreale dovere di con-trollocontinuodel datoredi lavorosul lavora-tore. Conl’ulterioreconseguenzache piùi fat-ti sono complessi, e più astuti sono i sistemi escogitati per violare le regole aziendali, più facile sarà per il lavoratore ottenere una sen-tenza favorevole. Un assoluto paradosso. 16 Il Sole 24 Ore
  • 19. Come cambia il lavoro Tornando al discorso dal quale siamo par-titi, si può affermare che in questomomento vigono due rimedi, a seconda di quando il licenziamento sia stato irrogato, con effetti profondamente diversi. La disparità Unesempio frequente riguarda le note-spe-sa irregolari. Il datore di lavoro, in genere, fidandosi dei propri lavoratori, effettua sol-tantocontrolli acampione, anche perché, al-trimenti, occorrerebbe assumere un nume-ro di controllori del tutto ingiustificato. Un giorno si scopre che un lavoratore richiede rimborsi per spesenonsostenute o nonrim-borsabilisecondole regole aziendali.Si deci-de cosìdi approfondire l’indagine e si prose-gueadesaminare glianni passati, constatan-do che ciò è sempre avvenuto. Si procede conla contestazionedei fatti e conil licenzia-mento. In un caso, praticamente identico, il Tribunale di Torino ha ritenuto il licenzia-mento assistito da una giusta causa. La Cor-te d’appello, un anno dopo, ha invece rifor-mato integralmente, con la conseguente reintegrazione. Si badi che la Corte d’appel-lo non ha ritenuto non veri i fatti contestati, ma soltanto che il datore di lavoro è interve-nuto tardivamente. Se il licenziamento fos-se stato, invece, irrogato il 19 luglio 2012, la conseguenza sarebbe stata diversa perché anche a riconoscere tardiva la reazione del datoredi lavoro, il licenziamentosarebbe ri-masto valido e il lavoratore avrebbe potuto percepire una somma risarcitoria variabile tra 12 e 24mensilità,ma nonla reintegrazio-ne. Conseguenza checomunque amio pare-re resta molte volte paradossale ma, alme-no, meno onerosa. Sistema rigido e complesso In secondo luogo, contrariamente a quanto appariva nelle intenzioni, la reintegrazione è rimasta non solo per i casi di licenziamenti discriminatori ma anche in moltissimi altri 17 casi, contrariamente a quanto avviene negli altri Paesi europei, rendendo quindi il no-stro Il Sole 24 Ore sistema giuslavoristico – nella conside-razione di chi ci osserva – ancora estrema-mente rigido. Un esempio per tutti, in Belgio solo nell’aprile di quest’anno è stato introdotto l'obbligo di motivazione del licenziamento. Ma l’unico rimedio, anche in assenza totale di motivazione, è rappresentato dal paga-mento di un’indennità. Il nostro sistema ri-mane, inoltre, alquanto complesso, come poi si dirà, e lascia enormi spazi per giudizi assai diversi di fattispecie simili o uguali. Nel caso del licenziamento per giustifica-tomotivo oggettivo, infatti, il giudice ha la scelta, qualora ritenga il licenziamento ille-gittimo (perché il posto di lavoro non è sta-to realmente soppresso) di reintegrare il la-voratore oppure di riconoscere un’indenni-tà risarcitoria. I giudici spesso ordinano, perché così abituati in passato, la reintegra-zione, neppure spiegando il perché della loro scelta. Comehascritto Francesco Sacco su «Il So-le 24 Ore» del 18 maggio scorso (nell’articolo intitolato «La legge è software»), «una legge è condizione necessaria e non sufficiente perchéqualcosacambi,untributofattoalno-strano apparato legale-burocratico più che la premessa per un vero cambiamento», per poi proseguireosservandoche inItaliale leg-gi restano «spesso inapplicateosolo parzial-mente applicate». La legge Fornero non si sottrae a questo giudizio e conferma quanto sostiene il professor Sacco sulla necessità di analizzare l’esecuzione per verificarne, con-tinuamente, l’applicazione ed apportare ra-pidamente le necessarie modifiche per rea-lizzare lo scopo della norma. Il 30 giugno 2014 entra in vigore il proces-sotelematico. Tuttelesentenzesarannodigi-tali e ci vorrebbe molto poco a creare un sof-twarechepossaesaminarlee fornireelemen-ti di valutazione precisi.
  • 20. Jobs act giudice gli ha riconosciuto un importo di otto mensilità, e non sei che era il minimo (il che già sarebbe stato ingiusto), giustifi-cando 18 Quello che avviene nelle Corti di merito, infatti, resta ancora per la gran parte dei casi sconosciuto agli operatori e al potere legislativo, non essendovi un database in-telligenteche le conservi e le renda pubbli-che e facilmente conoscibili.Econ l’attuale statodi sviluppodellatecnologiaquesta si-tuazione non è accettabile. Si tenga conto che, per esempio, non si può avere accesso alle ordinanze che decidono sui licenzia-menti, perché non formalmente sentenze. Quindi l’applicazione delnuovoarticolo 18 resta in gran parte inconoscibile. Il calcolo del risarcimento In terzo luogo, i giudici spesso faticano a spiegare la quantificazione delle somme che attribuiscono. Prendiamo il caso del comma6 dell’articolo 18. La norma, nel ca-so in cui il datore di lavoro sbagli qualcosa nel procedimento di comunicazione del li-cenziamento, prevede che il giudice deter-miniunrisarcimentoper il lavoratorecom-presotra sei e 12 mensilità, inrelazione,co-me è logico, allagravità dell’inadempimen-to posto in essere dal datore di lavoro. Un esempio. Il Tribunaledi Milanoha giudica-to sorretto da giusta causa il licenziamento didue addetti allasorveglianzai quali, inve-ce di vigilare, compivano, nei bagni, atti sessuali con le relative partner. Il giudice, dopo aver scritto che tale comportamento era totalmente inaccettabile, ha ritenuto, tuttavia, che la lettera di contestazione non fosse redatta correttamente, non es-sendo indicata la data del fatto e haricono-sciuto un’indennità risarcitoria. Ora, già la questione in sé contiene elementi di ilarità (forse il lavoratore poteva confondersi tra diversi episodi analoghi?), ma comunque la"mancanza" era totalmenteprivadi effet-to, dal momento che il lavoratore si era co-munque difeso per iscritto, dando prova cheaveva perfettamente intesoa quale fat-to – e quindi a quale data – ci si riferisse. Il Il Sole 24 Ore poi la sua decisione con la lunga an-zianità e con la dimensione aziendale: ele-mentichenonsonoper nullacontenuti nel-la norma. Gli elementi positivi Comunquesia, ilnuovoarticolo18 degli ef-fetti positivi li ha prodotti. Oggi, in luogo della reintegrazione sic et simpliciter, le nuove regole prevedono un ventaglio di ipotesi,graduate inrelazione al tipodi irre-golarità e alla sua gravità. Come detto, la reintegrazione rimane, ma è in teoria da ritenersi relegata in ipotesi residuali e, co-munque, nella gran parte dei casi viene ac-compagnata da un risarcimento inferiore a prima: non più di 12 mensilità (in prece-denza non vi era limite), dedotto quanto eventualmente percepito dal lavoratore svolgendo nel frattempo un’altra occupa-zione (prima alcuni giudici non provvede-vanointal senso),nonché–sebbenedi dif-ficile configurabilità – l’aliunde percipien-dum, quantocioè il lavoratore«avrebbepo-tuto percepire se si fosse dedicato con dili-genza alla ricerca di una nuova occupazio-ne ». E la modifica non è da poco. Soprattutto, ed è per questo che si ritie-ne la norma comunque positiva, nel 35% dei casi incui il licenziamentosia statorite-nutoillegittimo (cioè nel caso in cui sia sta-to accolto il ricorso del lavoratore: ciò che avviene circa nel 45% del totale della cause iniziate) il rimedio non è reintegratorio (i dati sono informali). Un appunto finale riguarda il modo in cui la norma è stata redatta, che, tra l’altro, può influenzare la sua interpretazione, in ogni caso già viziata dalla visione prece-dente. A mio avviso, nell’interpretazione del nuovo articolo 18 è necessario partire dalcomma 6, e non dal comma 1.
  • 21. Come cambia il lavoro Quel comma, infatti, non contiene un’ipotesi residuale, come invece viene spesso riduttivamente sostenuto, ma fa espresso riferimento all’obbligazione che incombe al datore di lavoro nel momento in cui comunica il recesso e al possibile suo inadempimento: quelladi motivare il licen-ziamento (articolo 2 della legge 604/66) e di farlo rispettando specifiche procedure (articolo7 delloStatutodei lavoratori e arti-colo 19 Il Sole 24 Ore 7 della legge 604/66). Licenziamento senza motivazione Quindi, a fronte di un licenziamento sen-za motivazione o senza la preventiva con-testazione disciplinare o, ancora, senza la procedura conciliativa preventiva (nel ca-so di licenziamento per motivo oggetti-vo), si prevede che lo stesso sia "ineffica-ce", ma non per questo invalido, come era prima. In tali casi, infatti, qualora il datore di lavoro riesca comunque a provare l’esi-stenza del fatto, vi sarà soltanto, come si è visto, un risarcimento del danno, tra le sei e le 12 mensilità, ma mai la reintegrazio-ne, Ed in questa fattispecie rientrano mol-tissimi casi in passato, invece, sanzionati ben più pesantemente. Profondamente innovativo rispetto alla disciplina precedente è, poi, il comma 5, cheescludeanch’essola reintegrazione,im-ponendo al giudice di «dichiarare risolto il rapporto di lavoro» e prevedendo unica-mente la corresponsionedi un’indennitàri-sarcitoria, omnicomprensiva, compresa trale 12 e le24 mensilitàdell’ultimaretribu-zioneglobaledi fatto. Talesanzione è appli-cabile a tutti i licenziamenti in cui il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo (sia esso soggettivo ov-vero oggettivo) o della giusta causa. Reintegrazione limitata Si tratta, insomma, di una norma scritta male ed inutilmente complessa, ma che comunque un risultato, seppur parziale, lo ha prodotto, riducendo le conseguenze negative per il datore di lavoro in presen-za di ragioni giustificative del licenzia-mento. Oltre al caso, sopra richiamato, di carenze formali della lettera di contesta-zione, importante ricordare che anche nel caso dimancanza di prova della soddisfa-zione del cosiddetto "obbligo di repecha-ge" il giudice non applica più, nella mag-gior parte dei casi, la reintegrazione,ma il solo rimedio risarcitorio (compreso tra le 12 e le 24 mensilità). Il rito processuale Qualche parola, infine, sul nuovo rito pro-cessualeintrodottodallalegge92/ 2012 (ar-ticolo 1, commida 48 a 68) per l’impugnati-va dei licenziamenti nelle ipotesi regolate– appunto – dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Si tratta di un rito abbastanza complesso e caratterizzato da due fasi in primo grado. Allo stato, i problemi principali sembra-no riguardare proprio i rapporti interni a queste ultime e, in particolare, l’organo-persona fisica competente a giudicare del secondoprocedimento. Inpratica, ci si chie-de se il giudice che haconosciuto della con-troversianellaprima fase–laqualesi carat-terizza per una notevole celerità e somma-rietà e che si conclude con un’ordinanza, immediatamente esecutiva – possa (o deb-ba) essere lo stesso chiamarsi ad occuparsi anche della fase successiva di opposizione. Finora i Tribunali hanno assunto molti e diversi modi di procedere. Dal momento che la questione investe importanti profili, anche di rilievo costituzionale la questione èstata portatadinanzi allaCorte costituzio-nale. Nonsi ritiene, peraltro,che il redigen-doJobs Act possaesimersida rimetterema-no alla disciplina dei licenziamenti, si ve-drà con quali conseguenze. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
  • 22. Questioni aperte Jobs act Sulla contrattazione servonopiùcertezze diRaffaeleDe Luca Tamajo La rappresentatività sindacale richiede una certificazione di un organismo terzo Per quanto accennata nel proget-to originario del Jobs Act, una ri-scrittura legislativa delle regole in tema di rappresentatività sin-dacale edi contrattazione collet-tiva non sembra vicina. Il progetto renziano pare, infatti, concentrato prioritariamente sulla formulazione di un contratto di lavoro a tutele progressive e su alcuni strumenti di flessibilità nella gestione della manodopera in chiave di incentivo per l’assunzione. Il te-ma sindacale non può però essere eluso dal legislatore,penalosgretolamentodiunsiste-ma di rapporti tra le parti sociali già molto "provato" da una elevata conflittualità tra le confederazioni sindacali, dalla stagione dei contratti collettivi separati, dall’incalzante esigenza delle imprese di garantirsi margini di competitività anche attraverso la concreta e generalizzata attuazione ("esigibilità") del-le intese collettive raggiunte. Cambio di regole Del resto, è la diversa natura del dissenso che occorre regolare a reclamare l’adozio-ne di regole del gioco più stringenti: non si tratta più di governare il conflitto tra gran-di Confederazioni e piccole formazioni riot-tose, Il Sole 24 Ore bensì di disciplinare una fase di com-petizione tra le prime e financo all’interno di esse (basti pensare alla aspra dialettica tra Fiome Cgil sul tema del Testo unico del 10 gennaio 2014). Tutte queste criticità, rese anche simboli-camente evidenti dalla vicenda Fiom-Fiat, rendono opportuna unamediazione di più alto livello e di maggiore tenuta rispetto al tentativo di autogoverno rappresentato dal Testo unico interconfederale del genna-io 2014, che pure testimonia la consapevo-lezza delle parti sociali in merito alla neces-sità di un più alto tasso di regolazione della materia sindacale. Lo sforzo delle controparti sociali di addi- 20
  • 23. Come cambia il lavoro venire a regole condivise merita, dunque, ri-spetto, mac’è necessità di una disciplina do-tatadi quellacapacitàimpositiva e generaliz-zazione che l’autonomia collettiva, anche quando decide di porre mano ad una impe-gnativa sistematizzazione come quella del Testounico,nonpuògarantire.Lanaturapri-vatisticadegliAccordi collettivi, stanteil limi-tato ambito soggettivo di applicazione, non consente infatti di vincolare al sistema di re-gole lavoratori non iscritti ai sindacati stipu-lanti né i sindacati dissenzienti. La disciplina legislativa, sulla quale si stanno esercitando alcuni gruppi di studio-si, dovrebbe, dunque, avere un’impronta re-cettiva, ma non recessiva, cioè a dire essere costruita a ridosso del Testo unico di marca autonoma,ma non del tutto supina rispet-to a essa e, soprattutto, non subordinata all’assenza di diversa disciplina di accordi collettivi, come, invece, accade nel proget-to di Pietro Ichino che consente alla discipli-na contrattuale, ove presente, di sostituire Il Sole 24 Ore quella legale. Vincolo sulla struttura interna La legge dovrebbe generalizzare il vincolo per le organizzazioni sindacali di presentare una struttura interna a base democratica (in conformità al comma 3 dell’articolo 39 della Costituzione) e prevedere, nella scia del Te-stounico, unamisurazione, effettiva ecertifi-cata da organismi pubblici, della rappresen-tatività, sia pureattraversol’adozionedei cri-teri prescelti dalle parti sociali e già speri-mentati nel settore pubblico (mix tra nume-rodegli associati risultanti dalledelegheindi-viduali per i contributi sindacali ed esiti delle elezioni delle rappresentanze aziendali). La misurazionedovrebbe avere rilievo sia per la selezione dei soggetti sindacali aventi diritto a partecipare alla negoziazione dei contratti collettivi di categoria, sia per l’individuazio-nedei sindacatimaggiormenteocomparati-vamente più rappresentativi cui la legge so-vente conferisce funzioni di integrazione o deroga, sia, infine,per laripartizionepropor-zionale di alcuni diritti sindacali previsti dal-lo Statuto dei lavoratori (ad esempio assem-blea nei luoghi di lavoro). Perimetro di misurazione Il punto più delicato di questa regolamenta-zione resta quello dell’ambito o perimetro entro il quale va compiuta la misurazione: fare riferimento alle categorie disegnate da-gli attuali contratti collettivi nazionali, con il rischio di congelare l’esistente e rendere difficile la creazione di nuove aggregazioni contrattuali o piuttosto dare libero sfogo a inedite perimetrazioni degli ambiti contrat-tuali, con il rischio del confezionamento di ambiti per così dire dicomodo, ove siglemi-nori potrebbero trovare spaziomaggiorita-rio o addirittura egemonico, così appro-priandosi di una qualifica di maggiore rap-presentatività? Nella impossibilità di dare luogo a definizioni legali oppure ontologi-che delle categorie contrattuali, per il rispet-to del principio di libertà sindacale di cui al comma 1 dell’articolo 39 della Costituzione, suppongo non si possa fare a meno di fare riferimento ad ambiti predeterminati dall’autonomia collettiva. Ma il punto resta problematico. Rappresentanze aziendali Quantoallerappresentanzea livelloazienda-le, poiché il Testo unico del 2014 testimonia delpermanenteinteresse sindacalealmante-nimentoinviaopzionaledelladoppiaformu-la– RsuoRsa, laprima elettada tutti i lavora-tori, la seconda espressione delle organizza-zioni sindacali legittimate–, converrebbe af-fidare la scelta alle organizzazioni sindacali che cumulativamente abbiano raggiunto nell’unità produttiva il50% di rappresentan-zacome determinato dal mixo, in mancanza di tale maggioranza, a un referendum tra i dipendenti. 21
  • 24. Jobs act sulla falsariga di quanto previsto dal Testo unico, procedendosi su liste pre-sentate contrattocollettivona-zionale da associazioni sindacali appoggiate da un numero di firme di lavoratori dipendenti nella unità produttiva pari almeno al 5% de-gli invece, essere riconosciuta nell’ambi-to delle organizzazioni sindacali che abbia-no raggiunto nella unità produttiva il 5% di rappresentanza secondo il mix associati-vo/ elettorale,affidandosiaunpiùsicurocri-terio quantitativo e ignorando il discutibile e incerto criterio selettivo introdotto, invero con scarsa motivazione, dalla sentenza della Corte costituzionale 231 del 2013. articolo 8 della legge 148/11, che valoriz-za a dismisura i contratti aziendali e territo-riali, senon altro per superare il veto alla sua attuazionepronunziatodallemaggiori orga-nizzazioni sindacali e per allinearlo ad altre consimili normative europee. Il piano incli-nato della aziendalizzazione delle relazioni collettive è infatti patrimonio comune di molti sistemi europei di relazioni industria-li, che, incalzati dalla crisi, tendono a sposta-re il baricentro regolatorio a un livello in cui l’impresa è in grado di ottenere unmaggior adeguamento alle proprie esigenze di com-petitività. delimitate le materie su cui può spazia-re la potestà derogatoria dei contratti azien-dali, superando alcune equivocità ed onni-comprensivitàdell’attualetesto, e puntualiz-zato il criterio maggioritario che legittima l’intervento derogatorio. Infine occorrerebbe regolare per legge il regime di esigibilità degli accordi sindacali, pur già previsto nel Testo unico del 2014, su-perando 22 Leelezioni delleRsupotrebbero essere di-sciplinate dalle organizzazioni sindacali di ca-tegoriafirmatariedel applicato nella unità produttiva, op-pure aventi diritto al voto. La legittimazione a costituire le Rsa po-trebbe, Contratti territoriali Una riscrittura meriterebbe anche il discus-so Andrebbero, in particolare, me-glio Il Sole 24 Ore le resistenze attuative di alcuni set-tori sindacali. Solo così potrebbe garantirsi la stabilità delle intese raggiunte, evitando che azioni di scioperopossanoporrenel nullaimpegniog-getto di faticosa e sinallagmatica trattativa (si pensi allo sciopero proclamato nei sabati lavorativi contrattualmente pattuiti). Sareb-be peraltro necessario prevedere sanzioni per l’ipotesi di elusione degli impegni con-trattuali attraverso il ricorso allo sciopero, per lomenoacaricodelleorganizzazioni sin-dacali proclamanti. Ildemandoai contratti nazionalidi catego-ria al riguardo contenuto nel Testo unico non garantisce, infatti, il risultato, stante la dichiarata contrarietà di alcune federazioni sindacali. Diffidenze«politiche» Alle difficoltà tecniche che un simile inter-vento legislativo presenta si aggiungono le diffidenze "politiche" che una materia a così alto impatto sugli equilibri sociali presenta. Nelle parti sociali aleggia sempre il timore di una espropriazione da parte del legislato-re degli spazi di autonomia che per tanti an-ni hanno garantito l’immunità e lo sviluppo del sistema sindacale; nel centro-destra l’in-tervento legislativo è osteggiato nel timore diuna manipolazione/abrogazionedell’arti-colo 8 della legge 148/2011, norma che viene ritenutavessillodi modernitàe vantodi quel-la stagione governativa. Al Governo Renzi in carica il compito di non farsi irretire dai veti contrapposti e di farsi carico, anche a dispetto di una malinte-sa rivendicazione di autonomia da parte de-gli interessati, di unaoperazione di sostegno e fluidificazionedellerelazioni sindacali,og-gi più che mai a rischio di implosione al co-spetto dei complessi fenomeni della crisi e della globalizzazione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
  • 25. JOBS ACT 2 I contratti a termine
  • 26. Contratti Jobs act Atempodeterminato fino al 20%dell’organico di Giampiero Falasca Scompare la causale Al suo posto limiti quantitativi derogabili dai contratti collettivi La riforma contenuta nel decreto legge 34/2014 e nella legge 78 di conversione rivoluziona il la-voro a termine, all’insegna del-la semplificazione e della cer-tezza Il Sole 24 Ore delle regole. Dopo l’approvazione del decreto «Polet-ti », si è parlatomolto spesso del fatto che le nuove regole garantirebbero maggiore fles-sibilità nell’uso di questo contratto. Questa lettura è parziale e incompleta. È vero che alcune norme – ad esempio quella sul nu-mero di proroghe – incrementano la possi-bilità di usare inmaniera flessibile il lavoro a tempo; tuttavia, l’aspetto più importante delle riforma è un altro. La grande novità sta nel fatto che viene abbandonata la cau-sale, una tecnica di controllo contro gli abu-si del tutto inefficace e inefficiente, in favo-re di un sistema di regole più semplice da applicare. La scomparsa della causale Ècancellatoper tutti i rapportiatempodeter-minato (senza distinzione tra primo contrat-toosuccessivo), l’obbligodi indicareleesigen-zedicaratteretecnico, organizzativo, produt-tivo che hanno indotto il datore di lavoro ad apporreuna scadenza al contratto. La causale è sostituita da limiti numerici (alcuni già esistenti) che, per definizione, sfuggono a valutazione soggettive, imprevi-ste emutevoli nel tempo. L’effetto di questa innovazione si capisce dal fatto che chi vorrà assumere a tempo de-terminato, potrà sapere se è in regola oppu-re no con semplici calcoli numerici. I calcoli da fare Il primo conteggio dovrà riguardare il ri-spetto dei limiti quantitativi, cha la rifor-ma fissa nel 20% dell’organico. Questa so-glia potrà essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che potran- 24
  • 27. no fissare un tetto più ampio o più basso, ma anche definire un criterio di calcolo particolare (ad esempio valori medi, tetti diversi per unità produttive e così via). La base di computo è costituitadalnumero complessivodi lavoratori assunti a tempo in-determinato alla data del 1° gennaio di ogni anno, compresi i dirigenti e gli apprendisti. Concorrono al raggiungimento del tetto tutti i contratti a termine, indipendente-mente dalla durata o dal regime di orario; la legge parla di «numero di contratto», e quindi sembra preferire un criterio mera-mente quantitativo (ma, come detto, i con-tratti collettivi possono adottare regole di calcolo diverse). Al contrario,nonconcorronoal raggiungi-mento della soglia i rapporti a termine svolti nell’ambitodellasomministrazionedimano-dopera. Inoltre, il limite del20% nonsi appli-ca ai contratti stipulatiper alcune motivazio-ni particolari,come quelli avviati per esigen-ze sostitutive o stagionali, per spettacoli, per avvio di nuove attività o con lavoratori over 55. In fase di prima applicazione, dal punto di vista delle soglie, restano in vita le regole collettive eventualmente già vigenti, ma le imprese sono sollecitate a rientrare entro le soglie di legge (o di contratto collettivo) en-tro il 31 dicembre 2014. I contratti collettivi, anche aziendali (que-sta specifica,unpo’ incoerente conil resto del testonormativoma molto opportuna sulpia-no sostanziale, è stata approvata in sede di conversione) potranno spostare questa sca-denza Il Sole 24 Ore oppure prevedere sogliediverse. La durata dei contratti Il secondo calcolo che dovrà fare il datore di lavoro riguarda la durata di tutti i rapporti a termine intrattenuti con lo stesso lavorato-re. Questi rapporti sono soggetti a unmassi-mo di durata pari a 36 mesi, per mansioni equivalenti (ma i contratti collettivi posso-no cambiare la soglia). I regimi speciali La riforma della causale introdotta dal de-creto 34/2014 non va a toccare i regimi spe-ciali che, prima della cancellazione del re-quisito, già garantivano l’esenzione dall’ob-bligo di indicarla. Resta in vita, quindi, la norma che consente la stipula del contratto privo di causale alle aziende di trasporto ae-reooesercenti i servizi aeroportuali, per un periodo massimo di sei mesi compresi tra aprile e ottobre e di quattromesi per perio-di diversamente distribuiti. Un’analoga fa-coltà è concessa per l’esecuzione di servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo di passeggeri e dimerci. Allo stesso modo, resta in vita la normati-va specialeche regola l’assunzione di lavora-tori impiegati nel settore postale. In questo caso, l’esistenza di una causale specifica non è necessaria per un periodo massimo com-plessivo di sei mesi, compresi tra aprile e ot-tobrediognianno, edi quattromesiper peri-odi diversamente distribuiti e nella percen-tuale non superiore al 15% dell’organico aziendale, relativo al 1° gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono. Lostessodiscorsovaleper lestartupinnova-tive, che beneficianodiampiederoghe rispet-to alla normativa ordinaria. Il dipendente do-vràessereimpiegatoper losvolgimentodi atti-vità inerenti o strumentali all'oggetto sociale dell'azienda.Il contrattoacausalehaunadura-tacompresatra6e36 mesi.Unavoltaraggiun-to il limitemassimo, un ulteriore contratto di unannopotrà essere stipulatoinnanzi alle di-rezioneterritorialidelLavoro. Lestartupinno-vative, inoltre,sonoesentatedal rispettodegli intervalli minimi tra un contratto a termine e l'altroe da ogni limitequantitativoper l'utiliz-zo dei contratti a termine. Questo particolare regime favorevole vale per quattro anni dalla costituzione della società o, se già esistente, perunperiodochepuòessere piùridotto, fino aunminimodidue anni. ©RIPRODUZIONE RISERVATA I contratti a termine 25
  • 28. Jobs act Inuovi limiti per l’usodel lavoro a termine DALVECCHIOALNUOVOSISTEMA È abbandonato,per tutti i rapporti atempodeterminato, l’obbligo di indicare le esigenze di carattere tecnico, organizzativo,produttivo chehanno indottoildatoredi lavoroad apporre una scadenza al contratto LIMITIQUANTITATIVI Ciascundatore di lavoropuòstipulare contratti a termine entroil limitedel20%dell’organico complessivoa tempoindeterminato,compresi i dirigentie gli apprendisti,presente al 1°gennaiodi ciascunanno. La sogliapotrà esserederogatadai contratti collettivi nazionalidi lavoro, che potrannofissareuntetto più ampioopiù basso,ma anche definire uncriterio di calcolo particolare COMESICALCOLAIL LIMITE / 1 Concorronoal raggiungimentodel tettotutti i contratti a termine, indipendentementedalla duratao dal regimedi orario.Nonconcorronoal raggiungimento della soglia i rapporti a termine svoltinell’ambitodella somministrazionedimanodopera COMESICALCOLAIL LIMITE / 2 Il limitenonsi applica ai contratti stipulatipermotivazioniparticolari,comequelli avviati per esigenzesostitutiveo stagionali,per spettacoli, per avviodi nuove attività ocon lavoratori over55 26 Il Sole 24 Ore
  • 29. I contratti a termine REGOLEAPPLICABILI FINOAL 31 DICEMBRE 2014 Infasedi prima applicazione, restano invita le regole collettive eventualmente già vigenti, ma le imprese sonosollecitate arientrare entrole soglie di legge (odi contratto collettivo) entroil31 dicembre2014. I contratti collettivipotranno spostare questa scadenza oppure prevederesoglie diverse LIMITIDIDURATA I rapporti atermine intrattenuti conlostessolavoratore sonosoggetti auntettomassimo di durata pari a 36mesi, permansioni equivalenti(mai contratti collettivipossono cambiare il limite) PROROGHE Sonoammesse cinqueproroghe totali nell’ambito del rapporto, indipendentemente dalnumero di rinnovi RINNOVI Restaferma la regolaper cui,dopola finedel contrattoatermine, sarà possibile stipularne unaltro solodopoche sarà passatounintervallo minimodi tempo(10o20giorni) Una volta che il rapportocessa, nel rispettodellostop and go, le parti possono stipulareunnuovo contratto, e anche questo èprorogabile 27 Il Sole 24 Ore
  • 30. Le conferme Jobs act Rinnovi senza limiti nell’arcodei 3 anni questi casi si applica solo una maggiorazio-ne retributiva in favore del lavoratore. Il diritto di precedenza Il decreto Poletti interviene, invece, sul dirit-todi Non cambiano i tempi delle pause tra il rapporto scaduto e quello nuovo, che sono di 10 o 20 giorni di Francesca Barbieri Seleparti,unavoltascadutoilcon-tratto a termine, intendono fir-marneunonuovo- rispettando il tetto dei 36 mesi - devono proce-dere al rinnovo del contratto. La leggeFornero(92/12) epoi il decretoGiovan-nini (76/13) hannoritoccatoilregimedei rin-novi, prima allungandolo e poi riportandolo alla versione originaria. La riforma del lavoro approvata dal Go-verno Renzi, invece, non si occupa del te-ma, lasciando invariata la disciplina degli intervalli che devono intercorrere tra un contratto a termine scaduto e un nuovo rapporto. Resta ferma la regola per cui, dopo la fine del contratto a termine, sarà possibile stipu-larne un altro solo dopo che sarà passato unintervallominimo di tempo: 10 o 20 gior-ni, a seconda che la durata sia inferiore o superiore a sei mesi. Non cambia neanche la disciplina della cosiddetta proroga di fatto. Il contratto, al-la sua scadenza, può continuare ad avere esecuzione in via di fatto tra le parti per un periodo massimo di 30 giorni (50 per i rap-porti di durata superiore a sei mesi), senza che questa circostanza lo renda illecito. In Il Sole 24 Ore precedenza previstoinfavore del dipen-dentea termineche abbia lavoratoperunpe-riodo superiore a sei mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato nella stessa azienda. Viene riconosciuto che per le lavoratrici il congedo obbligatorio di maternità, interve-nuto nel corso di un precedente contratto a termine, concorra a determinare il periodo complessivo di prestazione lavorativa utile al diritto di precedenza. Alle lavoratrici è poi riconosciuto il diritto di precedenza anche 28
  • 31. nelle assunzioni a tempo effettuate entro i successivi 12 mesi. La fotografia dei contratti in scadenza Alivellonumericosonomezzomilioneicon-tratti a termine al test dei rinnovi: tanti sono infatti i dipendenti a tempo determinato che vedranno concludere il proprio incarico en-tro fine giugno. Dall’elaborazione del centro studi Datagio-vani per Il Sole 24 Ore emerge che il 23% dei rapportidi lavoroaterminesiesaurirànel giro di pochi giorni. Come dire quasi uno su quat-tro. E la stima è per difetto, come spiegano da Datagiovani:«Ildatosi riferiscesoloaunapar-te dei contratti in vita nel terzo trimestre del 2013, quelliper cuisi riesceragionevolmentea datarne la possibile conclusione». Applicando i princìpi generali, le formule atempodeterminatoincorsodovrebberoes-sere soggette alla vecchia disciplina, ma in caso di rinnovo, dopo la pausa di dieci o ven-ti giorni, scattanolenuove regole, conlapos-sibilità di proroga fino a cinque volte nell’ar-co Il Sole 24 Ore di 36 mesi. L’identikit Quasi lametà dei contratti in dirittura d’arri-vo è stata siglata al Nord, il 46% è intestato a giovani con meno di 35 anni, mentre le don-ne prevalgono sugli uomini - 247mila contro 239mila. Dalla girandola di numeri emerge che so-no le figure intermedie a dover fronteggiare in tempi rapidi il test dei rinnovi: 215mila tra impiegati, addetti delcommercio e dei servi-zi, artigiani, operai specializzati vedranno concludereil contrattoentroilprossimogiu-gno (il 44% del totale). Non se la passano meglio i profili alti: 134mila professionisti e tecnici hi-tech con-cluderanno l’incarico entro giugno, sorte condivisa con il 30% tra chi ha un titolo uni-versitario e un contratto "flessibile". A livello di settori, poi, 83mila contratti in scadenza riguardano industria e costruzioni e 124mila la pubblica amministrazione: nell’universo di scuola, sanità, servizi sociali si concluderà il 25% del totale degli incarichi. Elevate anche le cessazioni negli alberghi e nei ristoranti (67mila), comparti a forte sta-gionalità e con alto turnover. Le ragioni del termine Tra le motivazioni che hanno determinato l’utilizzo di un contratto a termine, in circa il 43% dei casi si registra un’attività occasiona-le o discontinua e nel 27% la stagionalità del lavoro. Inoltre tre su quattro di coloro che concluderanno l’incarico non sono alla pri-ma esperienza: si tratta di 374mila persone che dimostrano come questa tipologia con-trattualesiaunodei canali piùusatiper il pri-mo impiego. I dati dimostrano anche l’esi-genza di flessibilità da parte delle aziende che a causa della crisi navigano sempre di più a vista, come confermano i dati delle co-municazioni obbligatorie (il 68% dei nuovi contratti è a tempo determinato). ©RIPRODUZIONE RISERVATA I contratti a termine 29
  • 32. Jobs act Lavoratori dipendenti atempodeterminatoinscadenzadi contrattonelperiodoaprile–giugno2014. Valori assoluti e percentuali rispettoal totale dei contratti inessereedi quelli inscadenzaper le principali caratteristiche dei lavoratorie dell’occupazione Migliaia di unità e % sul totale 50,9% 49,1% Nota: I contratti in essere sono stati depuratida quelli con durata nonspecificata (177mila) Il Sole 24 Ore Fonte: elaborazioneDatagiovani su dati Istat 30 La fotografia di Datagiovani RIPARTIZIONE GEOGRAFICA ATTIVITÀ ECONOMICA GENERE TITOLO DI STUDIO ETÀ CONTRATTI IN SCADENZA 486mila Incidenza % sul totale dei contratti 23,3% a termine Under 35 46,2% Licenza elementare/ media Qualifica professionale/ diploma Laurea 35-44 27,1% 45-54 20,1% Over 54 6,6% Donne Uomini Nord 235 Centro 48,4% 100 20,5% Sud 151 31,1% Agricoltura 12,8% Industria e costruzioni 17,1% Commercio 10,5% Alberghi, ristoranti 13,9% Trasporti, informaz. 5,1% Attività finanziarie, assicurative, immobiliari 8,8% Amministrazione pubblica, istruzione, sanità, servizi sociali 25,3% Altri servizi 6,5% PROFILO PROFESSIONALE Alto 27,5% Medio 44,3% Basso 28,2% 32,2% 44,2% 23,6%
  • 33. La durata La cartadella proroga si può giocare cinque volte La leggespecifica chenelcomputorientra-no solo i periodi di lavoro svolti per mansio-ni "equivalenti": ne consegue che il datore di lavoro potrebbe anche superare i 36 mesi, cambiandolemansioni,ma ovviamenteque-sto comportamento sarebbe oggetto di una verifica molto rigorosa in sede giudiziale. Il limite dei 36 mesi non si applica ai diri-genti, Non è più richiesto di dimostrare la presenza di specifiche ragioni di Giampiero Falasca I contratti a termine La riforma del contratto a termine noncambia ladisciplinadelladu-rata di questo rapporto di lavoro. Sin dal cosiddetto protocollo Welfaredel2007, era statointro-dotto il principio per cui il rapporto a termi-ne tra la stessa azienda e lo stesso lavoratore, per mansioni equivalenti, non può durare più di complessivi 36 mesi (salvo deroghe, come vedremo). Il limite di durata diventa più importante dopo la scomparsa della causale, perché è l’unicoelementoche, assiemeal tettoquanti-tativo, consente di contenere il ricorso al la-voro a termine entro soglie predefinite. Il calcolo della durata La regola generale prevede che tra un datore di lavoro e un lavoratore lasommacomples-siva dei rapporti a termine instaurati per le stesse mansioni non può eccedere la durata massima di 36 mesi. Nelcomputo rientrano tutti i periodi di at-tività lavorativa, quindi si calcolano anche quelli svolti sullabasedi proroghe edi rinno-vi; nonsi calcolano, invece, i periodidi inatti-vità eventualmente intercorsi tra la fine di un contratto e l’inizio di un nuovo rapporto. Il Sole 24 Ore per i quali la legge fissa una durata più alta (cinque anni). La legge consente al contratto collettivo di allungare il termine di 36 mesi. La normativa vigente consente anche di stipulare, oltre il termine di 36 mesi, un altro contratto, della durata massima definita dagli accordi inter-confederali, previa convalida presso la dire- 31
  • 34. zione territoriale del Lavoro. La legge 92/2012 ha specificato che devo-no essere computate nel periodo di 36 mesi anche le missioni svolte nell’ambito di un contratto di somministrazione a termine. La legge78/2014 di conversionedel decretoPo-letti ha ritoccato questa disposizione, spie-gando che la soglia di 36 mesi si applica al solo contratto a termine. Questa innovazio-ne sembra voler rinforzare l’interpretazione contenuta in un interpello del ministero del Lavoro che, dopo la legge 92, sostenne che una volta raggiunto il tetto dei 36 mesi con i due contratti, l’effettopreclusivosi verifiche-rebbe solo sul contratto a termine diretto. L’effetto pratico di questa innovazione potrà tuttavia essere valutato solo dopo un perio-do di adeguata sperimentazione, perché la norma non ha un contenuto univoco. Le sanzioni La legge non modifica il regime sanzionato-rio per la violazione della durata massima. Come in precedenza, la sanzione applicabile in caso di sforamento è quella della conver-sione in contratto a tempo indeterminato del rapporto (oltre al risarcimento del danno in misura forfetaria). Non si applica invece a questa ipotesi la sanzioneamministrativa in-trodotta dalla nuova riforma, che interessa solo lo sforamento dei limiti quantitativi. Le proroghe Lalegge ritoccainvece, inmanieraimportan-te, il tema delle proroghe. Innanzitutto pare utile fare chiarezza sul significato di questo istituto e sulle differenze con quello dei rin-novi. La proroga si verifica ogni volta che le parti di un contratto a termine, prima della scadenza, vogliono allungare la sua durata. Si parla di rinnovo, invece, quando le par-ti, dopo la scadenza del contratto a termine, decidono di avviare un nuovo rapporto. La riforma del lavoro non cambia la disci-plina dei rinnovi (ritoccata più volte dalle ri-forme precedenti), mentre interviene in ma-niera rilevante sulla disciplina delle proro-ghe. Nella vecchia formulazione del Dlgs 368/2001, le parti potevano prorogare una sola volta il contratto, a condizione che la proroga fosse assistita da «ragioni oggetti-ve » (unaformadiversadi causale): queste ra-gioni dovevano essere anche indicate in un atto scritto. Nellanuova disciplina, ilnumerodellepro-roghe ammesse cresce fino a cinque (nel ri-spettodel limitemassimodiduratadi 36me-si), e non è più richiesto di dimostrare la sus-sistenza di specifiche ragioni. La legge precisa che il tetto delle proroghe si applica indipendentemente dal numero di rinnovi. Questo significa che cinque proro-ghe costituiscono un tetto complessivo che si applica a tutti i contratti stipulati nell’arco dei tre anni, a parità di mansioni. Una volta che il rapporto cessa, nel rispetto del cosid-detto stop and go, le parti possono stipulare un nuovo contratto, e anche questo è proro-gabile (nel rispetto della soglia complessiva dellecinque volte: pertanto, se le cinque pro-roghe sono state già consumate, il rapporto potrà essere avviatoma non prorogato). Lariformalascia invariata ladisciplinade-gli intervalli che devono intercorrere tra un contratto a termine scaduto e un nuovo rap-porto. Quindi resta ferma la regola per cui, dopolafinedel contrattoatermine, saràpos-sibile stipularne un altro solo dopo che sarà passato un intervallo minimo di tempo (10 o 20 giorni). Non cambia neanche la disciplina della cosiddetta proroga di fatto. Il contratto, al-la scadenza, può continuare ad avere esecu-zione in via di fatto tra le parti, per un perio-do massimo di 30 giorni (50, per i rapporti di durata superiore a 6 mesi), senza che que-sta circostanza lo renda illecito. Si applica solouna maggiorazione retributiva in favo-re del lavoratore. ©RIPRODUZIONE RISERVATA Jobs act 32 Il Sole 24 Ore
  • 35. I contratti a termine Per stagionali e sostituzioni nessunlimite quantitativo Il limite del 20% rispetto all’organico full time non si applica a questi contratti Le deroghe di Giampiero Falasca Con la riforma del lavoro a ter-mine resta in vita un regime agevolato per i contratti sor-retti da ragioni sostitutive o stagionali; anche nel nuovo quadro normativo, infatti, il legislatore ha ritenuto opportuno riconoscere la specifici-tà di questi rapporti. Per quanto riguarda le esigenze sostituti-ve, la legge prevede che i contratti sorretti da queste motivazioni non rientrino nei nuovi limiti quantitativi (la soglia del 20% dei di-pendenti in forza a tempo indeterminato al 1°gennaio dell’anno di riferimento), così co-meaccadeva in precedenza, per le soglie nu-meriche Il Sole 24 Ore fissate dai contratti collettivi. Per poter fruire dell’esenzione, il datore di lavoro dovrà spiegare che il rapporto soddi-sfa esigenze sostitutive: dunque, in via ecce-zionale, sopravvive una forma di causale. La sostituzione Le esigenze sostitutive dovranno essere in-dicate applicando le regole e i criteri defini-te dalla giurisprudenza già prima della ri-forma. Pertanto, resta in vita l’obbligo, di matrice giurisprudenziale, di indicare la ragione so-stitutiva in modo tale da rendere possibile l’individuazione della persona che il lavora-tore deve sostituire. La Corte costituzionale con una senten-za del 2009 (la 214) aveva stabilito che le ragioni sostitutive dovevano essere indica-te, specificando il nominativo del lavorato-re che si sostituisce. Questainterpretazione,moltorigida,è sta-tainseguitoattenuatada sentenze dellaCas-sazione e della stessa Corte costituzionale. Unaprima pronunciadellaCortedi cassazio-ne (10175 del 28 aprile 2010) ha stabilito che l’indicazionedelnome dellapersonasostitui-ta può essere omessa, se comunque nel con-tratto sono indicati elementi ulteriori quali: 33
  • 36. Jobs act l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro che consentono di determinare il numero dei la-voratori 34 Il Sole 24 Ore da sostituire. Una successiva sentenza, sempre della Corte di cassazione (11358 del 24 maggio 2011), ha ulteriormente precisato che nelle situazioni aziendali complesse, la causale sostitutivapuò nonessere riferita a una sin-gola persona,ma ad una funzione produtti-va specifica, occasionalmente scoperta.An-che in questi casi, risulta necessaria l’indica-zione di elementi ulteriori (quali l’ambito territorialedi riferimento, il luogo della pre-stazione lavorativa, lemansioni dei lavora-tori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che con-sentano di determinare il numero dei lavo-ratori da sostituire. Questepronunce, insostanza,dannorilie-vo prioritario alla verificabilità dell’esigenza sostitutiva,senza identificare nell’indicazio-nedelnominativol’unicostrumentoadegua-to ad indicare tale esigenza. Questaletturaè stata definitivamentecon-validata dalla Corte costituzionale che, tor-nando sul tema (con la sentenza 107/2013), ha spiegato che il criterio della identificazio-ne nominativa del personale sostituito è da ritenere certamente il più semplice e idoneo a soddisfare l’esigenza di una nitida indivi-duazione della ragione sostitutiva,ma non è l’unico ammissibile. Non si può escludere, secondo la senten-za, la legittimità di criteri alternativi di speci-ficazione delle esigenze sostitutive, che pos-sonoessere utilizzatiqualora sianorigorosa-mente adeguati allo scopo di consentire il controllo giudiziale e a condizione che siano saldamente ancorati a dati di fatto oggettivi. L’indicazione della causale sostitutiva nonserve soloa disapplicarei limitiquantita-tivi, ma consente anche l’esonero dal paga-mento della maggiorazione contributiva dell’1,4%, applicabile ai contratti a termine ordinari. I lavoratori stagionali La riforma Poletti lascia indenne anche il la-voro stagionale dall’applicazione dei nuovi limiti quantitativi legali. La scelta si spiega facilmente: per il lavoro stagionale, così co-me per i contratti sostitutivi, non ci sono ri-schi di abusi, e quindi non ha senso stabilire soglie quantitativa uguali a quelle previste per i contratti ordinari. I rapporti rientranti nelladefinizionedi la-voro stagionale possono essere identificati coni criteri preesistenti, chenonsonomuta-ticon la riforma. Rientranoin questa catego-ria le attività descritte nelDpr 1525/1963. So-no soggette alle norme sul lavoro stagionale - in base alla legge 247/2007 - anche tutte quelle attività individuate dagli avvisicomu-niedai contratticollettivi stipulatidalleorga-nizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavo-ro comparativamente più rappresentative. In base al Dlgs 368/2001, il lavoratore sta-gionale è titolare di un diritto di precedenza incasodinuove assunzioni atermineda par-te dello stesso datore di lavoro. Il diritto deve essere esercitatoconspecifica manifestazio-ne di volontà entro tre mesi dalla data di ces-sazione del rapporto stesso, mentre il diritto di precedenza si estingue entro un anno dal-la data di cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, per le lavorazioni stagionali non ha efficacia il limite di 36 mesi alla durata dei diversi contratti a termine per lo svolgimen-to di mansioni equivalenti. Infine, va precisato che i lavoratori stagio-nali hanno diritto ai trattamenti retributivi ed al periodo di ferie spettanti in favore dei lavoratori a tempo indeterminato in misura proporzionale alla durata del contratto e se-condo le previsioni della contrattazione col-lettiva applicabile. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
  • 37. I contratti a termine L’incarico a temponellaPa èper esigenze eccezionali le esigenze che giustificano l’apposizio-ne del termine, resta obbligato a dare con-to dei due elementi. Si tratta in primis di "motivare" la temporaneità delle ragioni che hanno reso necessario il contratto e, soprattutto, la loro eccezionalità. Il primo requisito risulta più semplice da identificare: infatti possono essere consi-derate La violazione dei requisiti previsti dà diritto soltanto al risarcimento del danno Pubblico impiego di Giampiero Falasca La riforma delle causali del con-tratto a termine ha un impatto abbastanza limitato per i con-tratti siglati nel lavoro pubbli-co. Se da un lato l’obbligo di indicare le esi-genze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo viene meno per tutti i rappor-ti a termine (quindi, anche per quelli stipu-lati da una amministrazione pubblica), dall’altro lato la riforma non cancella le norme speciali del Testo unico sul pubbli-co impiego (decreto legislativo 165/2001), che considerano del tutto ecce-zionale il ricorso a questo tipo di fattispe-cie contrattuale. Sulla base di queste regole, gli enti e le Pubblicheamministrazioni possono ricor-rere all’utilizzo di contratti a tempo deter-minato per rispondere a esigenze di carat-tere esclusivamente temporaneo ed ecce-zionale (articolo 36 del decreto legislativo 165/2001). La sopravvivenza di questa norma depo-tenzia notevolmente la cancellazione delle causali. Il datore di lavoro pubblico, infatti, pur non essendo tenuto a scrivere nel contrat-to Il Sole 24 Ore temporanee tutte quelle esigenze soggette a una scadenza predeterminata. Il secondo requisito – l’eccezionalità – è normalmente considerato come sinonimo di straordinarietà (invece che di imprevedi-bilità) delle esigenze di ricorso ed è più dif-ficile da dimostrare. Bisogna ricordare anche che i contratti 35
  • 38. Il danno eventualmente riconosciuto al dipendente può essere addebitato dall’Am-ministrazione LANORMADI RIFERIMENTO ILTESTOUNICO Decretolegislativo 165/2001 La facoltà di utilizzo nella pubblica amministrazione di forme contrattuali flessibili per l’assunzione di personale disciplinate dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa è prevista dall’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 165/2001. È in base a questa clausola di rinvio che scatta l’applicazione della disciplina generale del contratto a termine prevista dal decreto legislativo 368/2001, già modificato dalla legge 92/2012 (riforma Fornero) collettivi del pubblico impiego possono ul-teriormente regolare le forme di utilizzo del lavoro flessibile, e che il datore di lavo-ro pubblico ha un vincolo ulteriore: non può ricorrere all’uso dello stesso lavorato-re con più tipologie contrattuali per perio-di di servizio superiori al triennio nell’arco dell’ultimo quinquennio. Le conseguenze del mancato rispetto di questi requisiti non sono cambiate dopo la conversione del decreto «Poletti». Pertan-to, resta ferma la disciplina dell’articolo 36 del Testo unico, nella parte in cui stabilisce che la violazione delle norme sul contratto di lavoro a termine non comporta la costi-tuzione di rapporti di lavoro a tempo inde-terminato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,ma dà diritto solo al risar-cimento del danno. La giurisprudenza ha espresso posizioni diverse sui criteri di quantificazione e riconoscimento. Non sono poche le pronunce che, con un’impostazione molto restrittiva, hanno richiesto una prova rigorosa del pregiudi-zio economico sofferto dal lavoratore, ne-gando qualsiasi ristoro economico ai sog-getti che non hanno fornito questa prova. Il Sole 24 Ore pubblica al dirigente respon-sabile, se la violazione che ha dato origine all’azione è dovuta a dolo o colpa grave. ©RIPRODUZIONE RISERVATA Jobs act 36
  • 39. I contratti a termine I limiti di quantità e di durata escludono gli enti di ricerca diAldo Bottini Le assunzioni a tempo sono legate direttamente ai progetti finanziati Il Sole 24 Ore I casi particolari La legge 78/2014 di conversione del decreto «Poletti» ha intro-dotto, rispetto al testo origina-rio, uncomma dedicato al setto-re della ricerca scientifica. Si tratta del comma 4 b-octies) della leg-ge, che va ad inserirsi nell’articolo 10 della legge sul lavoro a tempo determinato (de-creto legislativo 368/2001) quale comma 5-bis). La norma si compone di due periodi che hanno un diverso campo di applicazione ed operano, in favore del settore della ricerca, una derogaadue limiti introdotti dal decre-to. Vediamoli uno ad uno. Gli istituti di ricerca Il primo periodo hacome destinatari esclu-sivamente gli istituti di ricerca, pubblici o privati. I contratti a tempo determinato stipulati da questi enti con lavoratori chiamati a svol-gere invia esclusivaattivitàdi ricerca scienti-fica o tecnologica, di assistenza tecnica o di coordinamentoedirezione della stessaricer-canonsoggiaccionoal limitedel20% dell’or-ganico stabile previsto dall’articolo 1, com-ma1 del decreto legge 34/2014. La ratio della disposizione è evidente. Gli istituti di ricerca vivono generalmente di commesse, incarichi e progetti che hanno fi-nanziamenti a essi strettamente collegati,ed è dunque comprensibile che la maggior par-te del loro organico sia assunto con riferi-mento a ogni progetto. Non avrebbe senso, quindi, applicare a questi enti ilnuovotetto previsto dalla legge, costringendolia dotarsidiunorganicostabi-lechenonsi giustificherebberispettoall’atti-vità svolta. L’esenzione dal limite vale non solo per i contratti relativiad attività di ricerca scienti-fica o tecnologica in senso stretto, ma anche per i contratti conlavoratori addettiadattivi- 37
  • 40. Jobs act tà,per così dire,di supportodirettoallaricer-ca stessa (assistenza tecnica, coordinamen-to e direzione). Entrambe le attività devono però essere svolte in via esclusiva. Rientrano invece nel limite i contratti con lavoratori addetti solo in parte ad attività di ricerca, così come quelli riferiti a mansioni di supportosoloindiretto, adesempiosegre-tariali o amministrative. I contratti di ricerca La disposizionecontenuta nelsecondo peri-odo della norma ha un campo di applicazio-ne diverso, non limitato ad una tipologia di ente,maindividuatosolodall’attivitàchefor-ma oggetto del contratto di lavoro a tempo determinato. Si applica infatti ai contratti che hanno a oggetto in via esclusiva lo svolgimento di at-tività di ricerca scientifica e dispone che essi possanoavereduratapariaquelladelproget-to di ricerca al quale si riferiscono. In questo caso, quindi, il limite dal quale si vuole esentare questa tipologia di contratti è quellodi duratamassimadel contratto, stabi-lito in 36 mesi. Anche in questo caso la ratio della disposi-zioneèdi facileintuizione.Comeèstatorileva-tonellarelazioneintroduttivaaldisegnodi leg-gediconversionedeldecreto «Poletti»alSena-to, nel settore della ricerca l’ingaggio a termi-neperperiodianchesuperiorialtriennio, lega-tialladuratadelprogettodiricerca, costituisce unostandardcomunementeaccettatoeprati-catoalivellointernazionaleenazionale. Gli stessi bandi per progetti di ricerca fi-nanziati dall’Unione europea, si ricorda nel-la relazione, prevedono una durata quin-quennale. Il vincolo dei 36 mesi di durata massima del contrattoavrebbe avutol’effettodiimpe-dire, di fatto, alle imprese italiane la parteci-pazione a questi bandi. In questo caso, l’esenzione dal vincolo sembra riguardare anche le imprese chenon abbiano la ricerca come propria attività pre-valente. Quello che conta è che l’attività og-getto del contratto sia esclusivamente la ri-cerca scientifica. Se dal punto di vista degli enti destinatari il campo di applicazione del secondo perio-do appare dunque più vasto, una maggiore selettività sembra operare con riferimento all’attività.Non viene infatti ripresa, per l’esenzione dal limite dei36 mesi, l’estensio-ne alle attività di assistenza tecnica, coordi-namento e direzione della ricerca operata dallaprima parte dellanorma conriferimen-to al limite quantitativo del 20 per cento. Quindi solo i contratti aventi ad oggetto la ricerca scientifica in senso stretto, in quanto agganciatiadunospecificoprogetto, potran-noavereuna duratasuperiore aquellamassi-maconsentita di 36 mesi. La proroga Resta da chiarire un punto: questi contratti potranno essere prorogati o rinnovati in ca-so di proroga o rinnovo del progetto di ricer-ca al quale si riferiscono? La norma nulla dice al riguardo, anche se l’aggancio alla durata del progetto di ricerca, che costituiscela ragiond’esseredelladispo-sizione, potrebbe far ritenere che si sia volu-to esentare questi contratti da ogni limite, anchedi prorogaorinnovo, purchési riman-ga all’interno dell’orizzonte temporale del medesimo progetto. Un chiarimento al riguardo sarebbe però opportuno, anche per evitare chi si pongano problemi di compatibilità di questa catego-ria di contratti con la direttiva europea sui contratti a termine, che impone l’adozione di misure atte a prevenire gli abusi nella suc-cessione di rapporti a tempo determinato. ©RIPRODUZIONE RISERVATA 38 Il Sole 24 Ore
  • 41. I contratti a termine Il tettodel 20%è «mobile»: salve le soglie diverse dei Ccnl di Francesca Barbieri e Valentina Melis Il limite ai contratti a tempo varia dal 7% dell’organico per gli elettrici al 35% dell’autotrasporto Il contingentamento Il tetto del 20% per l’uso dei contratti a termine non vale per tutti. Il decreto 34/2014, in base a quanto precisato durante l’iter di conversione in legge –stabilisceche, insedediprimaappli-cazione, se i contratti collettivi nazionali fis-sano un limite massimo diverso, rispetto al totale dei rapporti a tempo indeterminato, è quest’ultimo a conservare efficacia. In pratica, dunque, il decreto legge impat-tasuunampioreticolatodi intese contrattua-li che ne potrebbero limitare l’applicazione. Il quadro nei diversi settori Dalla mappatura realizzata da Adapt – Asso-ciazioneper glistudi internazionaliecompa-rati sul diritto del lavoro e sulle relazioni in-dustriali– sullacontrattazionedi portatana-zionale, emerge che solotre contratti colletti-vi (bancari, agenzie per il lavoro, metalmec-canici) su 18 considerati non prevedono «clausoledicontingentamento»dei contrat-ti a termine rispetto a quelli a tempoindeter-minato. Negli altri settori, il tetto oscilla tra un minimo del 7% (elettrici) e un massimo del 35% (autotrasporti). Per le aziende che superano la soglia del 20%, la legge è chiara. Chi oltrepassa il tetto, sarà punitoconla sanzione pecuniaria(si ve-danogli esempi nelle pagine successive), pa-ri al 20% della retribuzione complessiva del lavoratore, per il primo superamento nella singola unità produttiva. La multa sale alla metà dello stipendio to-tale, se ilnumerodei lavoratoriassunti invio-lazione del limite è superiore a uno. I datori di lavoro hanno la possibilità di mettersi in regola entro la fine del 2014, a meno che i contratti collettivinonprevedanotetti piùfa-vorevoli alle aziende. Così, ad esempio, agli edili e ai lavoratori del legno si applicherà il limite del 25% e agli autotrasportatori addirittura quello del 35 per cento. 39 Il Sole 24 Ore
  • 42. Jobs act Limiti percentuali previsti dai Ccnl alla stipula di contratti a termine. Percentuale sui contratti a tempo indeterminato Limite più restrittivo rispetto alla legge 0 5 10 15 20 25 30 35 40 40 Il Sole 24 Ore Laquotamassima Fonte:ADAPT, 2014 Limite uguale alla legge Limite più ampio rispetto alla legge 7 10 12 14 15 18 20 20 20 25 25 25 25 25 35 Elettrici Tessili Cemento Alimentari Impianti sport Chimici Commercio Energia Turismo Ceramica Edili Gomma plastica Lapidei Legno Autotrasportatori
  • 43. I contratti a termine Diversa la sorte degli elettrici–oltre83mi-la, di cui 2.100 a termine secondo le elabora-zioni del centro studi Datagiovani – dove il limite è molto più restrittivo (7%), per i lavo-ratori del tessile (circa 500mila) con un tetto del 10%, per quelli del cemento (12%), e degli alimentari (14%). Nella maggior parte dei contratti collettivi le percentuali non sono assolute ma variano inbase alladimensioneaziendaleealla"com-presenza" di rapporti di lavoro in sommini-strazione, che in alcuni casi sono conteggiati nel massimale e in altri no. L’aziendache ritenesseilregimedel decre-to Poletti più in linea con i propri interessi potrebbe decidere – discrezionalmente – di disapplicare il contratto collettivo. Ma con quali possibiliconseguenze?Secondoi ricer-catori I«LIMITI»DEICONTRATTI CLAUSOLEDICONTINGENTAMENTO Percentualimassime Le clausoledi contingentamento fissatedai Ccnl stabiliscono lapercentualemassimadi contratti a tempodeterminatorispetto al totaledei rapportidi lavoroa tempo indeterminato. Lepercentuali fissatedalla contrattazione collettiva inalcuni casi sono differenziate, aseconda che si trattidi contratti a termine odi somministrazione,o inrelazione allasommadi entrambi.Ad esempioilCcnlTerziariofissa il tettodel20% per i contratti a termine,del15%per quellidi somministrazione a termineedel28%nel casodi uso contemporaneodeidue istituti. 41 Il Sole 24 Ore di Adapt, la violazione della clausola di contingentamento esporebbe al rischio di conversione del contratto a termine in rap-porto a tempo indeterminato. «Questo perché – spiegano i ricercatori di Adapt – la contrattazione collettiva indi-vidua un nuovo standard, che per le azien-de rientranti nel relativo campo di applica-zione ha forza di legge e quindi assorbe an-che il regime sanzionatorio previsto dal le-gislatore ». Fino a oggi, infatti, la linea dettata dalla giurisprudenza (ormai abbastanza consoli-data) nei confronti dei datori che sforavano le clausole di contingentamento dei contrat-ti a termine, è stata quella della conversione del rapporto a tempo indeterminato. Secondo un’altra interpretazione, invece, la sanzione del 20% – che si applicherebbe anche per la violazione dei "tetti" diversi dal 20% stabiliti dai contratti collettivi – esauri-rebbe il campo delle sanzioni applicabili al datore non in regola. Il Dl 34/2014, però (come modificato in sede di conversione dalla legge 78/2014), nonstabilisce in maniera direttaeinequivo-ca che la sanzione amministrativa escluda altre possibili conseguenze per il datore, co-me la possibilità della conversione del rap-porto a tempo indeterminato, in caso di contenzioso conil lavoratore, e altre sanzio-ni sul piano civilistico (come, ad esempio, l’indennità risarcitoria al lavoratore stes-so). Va in questa direzione soltanto l’ordi-ne del giorno n. 22/11, accolto dal Governo durante l’esame del decreto legge in com-missione al Senato,ma senza effetti concre-ti sulla norma. RIPRODUZIONE RISERVATA
  • 44. Le sanzioni Jobs act La duratadell’incarico pesa sul calcolo della multa diAlessandroRota Porta Se l’irregolarità riguarda unoperaio assunto per 36mesi nell’industria lapena sfiora i 30mila euro Violare il tetto del 20% e versare la sanzione ammministrativa non esclude il rischio di conversione del contrattoa termine inrappor-to a tempo indeterminato, visto che il Dl «Poletti» non stabilisce in maniera di-retta che la multa esclude altre possibili conse-guenze per il datore. Concentrando l’attenzio-ne sul calcolo della sanzione e ipotizzando – ad esempio – un rapporto di lavoro instaurato per la durata massima consentita dalla legge (36 mesi) con un lavoratore qualificato dell’in-dustriametalmeccanica, assuntofuoridal limi-teintrodottodalDl34/ 2014, la sanzioneecono-mica Il Sole 24 Ore si attesta a oltre 11mila euro. È l’effetto prodotto dal provvedimento, do-polemodificheintrodotte durantel’iterdicon-versione in legge al Senato: la penalità della conversione a tempo indeterminato del rap-porto, sin dall’assunzione, per il contratto che supera il limite – introdotta durante l’esame del decreto-legge alla Camera – è stata infatti sostituita dalla sanzione economica. Partiamodallaregola generale. Il decretoPo-letti ha introdotto un parametro di contingen-tamento delle assunzioni a tempo determina-to, fissato nella misura del 20% dell’organico complessivo.La versionedefinitivadell’artico-lato - che modifica la disciplina del Dlgs 368/2001 - ha lasciato invariata la soglia (il cui superamento diventa bloccante, per nuove as-sunzioni a termine, al 1° gennaio 2015) ma ha modificato la base di computo, che viene as-sunta nel numero dei lavoratori a tempo inde-terminatoinforza al 1°gennaiodell’annodi as-sunzione. I datori di lavoro che impiegano fino acinque dipendenti,potrannoassumereunso-lo lavoratore a termine. In caso di sforamento, si applicauna sanzio-ne amministrativa pari al 20% o al 50% della retribuzione (per ciascun mese o frazione di mesesuperiorea15 giornidi duratadel rappor-todi lavoro), a secondache laviolazioneriguar-di uno o più contratti a tempo determinato. 42
  • 45. La sanzionenonscattaper glisforamentide-rivanti da assunzioni realizzate prima dell’en-trata in vigore del decreto (21 marzo) e lanuova regolamentazionesi applicaai soli rapporti sti-pulati Gli importi La sanzione, in euro, per i datori di lavoro che superano il tetto del 20% per i contratti a termine Il Sole 24 Ore successivamente. La svolta è notevole se si mette a confronto con la regolamentazione previgente al decre-to: prima non esisteva alcun limite legale di contingentamentomasolo tetti eventualmen-te stabiliti dai Ccnl. Il mancato rispetto di questi ultimi faceva quindi scaturire effetti di carattere meramente privatistico (violazione contrattuale), perché questi limiti rivestivano la natura di clausole «obbligatorie», cioé vincolanti per i datori di lavoro associati alle organizzazioni datoriali stipulanti il Ccnl. Le diverse previsioni limitatrici dei contratti collettivi continuano a rimanere valide, crean-do quindi una sorta di "congelamento" del tet-tolegaledel20% - «insedediprimaapplicazio-ne del decreto». Qualche criticità potrebbe anche derivare per i contratti a termine stipulati dal 21 marzo 2014, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione (20 maggio): per questi rapporti, infatti, rimangono salvi gli effetti già prodotti dal decreto stesso e quindi non saran-no verosimilmente soggetti alla sanzione am-ministrativa, se stipulati in violazione del limi-te del 20%, ma a quella della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. L’unicaderoga al limitedel20% èquellarife-rita ai contratti a termine per gli enti di ricerca (per lo svolgimento della stessa attività). ©RIPRODUZIONE RISERVATA I contratti a termine 43 Durata contratto Sanzione al 20% Sanzione al 50% Retribuzione lorda del periodo 1.434 euro Retribuzione lorda mensile di un operaio qualificato di V livello 1.545 euro Retribuzione lorda mensile di un operaio qualificato di III livello 6 mesi 4.302 8.605 1.721 12 mesi 8.605 17.210 3.442 36 mesi 25.815 51.630 10.326 6 mesi 4.636 9.273 1.854 12 mesi 9.273 18.546 3.709 36 mesi 11.127 27.819 55.638 COMMERCIO INDUSTRIA METALMECCANICA
  • 46. Il termine di 36 mesi è superabile con la somministrazione Il decreto «Poletti» solleva alcuni dubbi interpretativi tra i datori di lavoro. Ad esempio, dopo che un rapporto a termine diretto ha raggiunto il limitemassimo di 36 mesi, è possibile impiegare la stessa persona, per le stessemansioni, con un contratto di somministrazione di manodopera? La risposta positiva al quesito sembra suggerita da una norma introdotta nel decreto in sede di conversione. Il concetto è uttavia espresso in maniera ellittica, pertanto sarebbe consigliabile attendere la formazione di un indirizzo interpretativo uniforme sullamateria. Sempre in tema di duratamassima, una questione che si può presentare è se, nell’ambito del lavoro a termine, sia possibile proseguire il rapporto una volta raggiunto il limite dei 36mesi, con la stipula di un ulteriore contratto presso laDirezione territoriale del lavoro. Nel sistema precedente era pacifica l’ammissibilità di questa opzione e con il decreto «Poletti» non sono cambiate le norme che disciplinano questa particolare forma di rinnovo. Tuttavia, nel testo del decreto si assoggetta il nuovo contratto a termine a una durata fissa di 36 mesi. Nonostante questa sbavatura, una lettura sistematica delle varie norme fa ritenere percorribile questa opzione. E sul contratto stipulato per ragioni sostitutive, come indicare queste ragioni? Sembra logico ritenere che l’esigenza sostitutiva dovrà essere indicata con forme invariate rispetto a quanto accadeva prima (indicazione del nome della persona o di elementi oggettivi in grado di confermare l’esigenza di rimpiazzare personale). Il Sole 24 Ore Giampiero Falasca ©RIPRODUZIONE RISERVATA Jobs act 44
  • 47. JOBS ACT 3 La somministrazione
  • 48. Lavoro «interinale» Jobs act Somministrazione a tempo senza giustificazione diAldo Bottini In fase di conversione il decreto Poletti ha eliminato il tetto dei 36mesi Somministrazione, si cambia. An-che quella a tempo determinato infatti diventa acausale. È questa la novità principale, per quel che riguarda la somministrazione, contenuta nel decreto Poletti. La sommini-strazione a termine è dunque oggi sempre possibile, senza necessità di fornire giustifi-cazione Il Sole 24 Ore alcuna. Rimangono naturalmente i divieti di legge, gli stessi del contratto a termine (sostituzione di lavoratori in sciopero, impiego nelle stesse mansioni dei lavoratori licenziati o sospesi nei sei mesi precedenti, omessa valutazione dei rischi). Ma alcune modifiche introdotte in sede di conversione del decreto vanno nella direzione di accentuare le differenze tra con-tratto a termine e somministrazione. All’arti-colo 1, comma 1, la soppressione dell'origina-rio (e improprio) riferimento all'utilizzatore autorizzaa ritenerenonapplicabileal contrat-to commerciale di somministrazione il limite massimo di durata di 36 mesi del singolo con-tratto. Masoprattutto tale soppressione, unita alla sostituzione, sempre nello stesso comma, dell'espressione "rapporti di lavoro costituiti" con "contratti a tempo determinato stipulati", chiarisce definitivamente che il tetto del 20% non si applica alla somministrazione. Èdunque confermato che la legge nonimpo-nealcunlimitequantitativoall'utilizzodellasom-ministrazioneatempodeterminato. Limitidi tal generepossonoessere,semmai,stabilitidaicon-tratticollettivinazionali. Ancheinpresenzadisi-mili disposizioni, tuttavia, vi sono casi che per espressadisposizionedileggenonpossonoesse-re assoggettatia limitazioniquantitative e quin-di non devono essere computati nell'eventuale tettocontrattual-collettivo. Alcuni sono comuni ai contratti a termi-ne: avvio di nuove attività, sostituzioni, attivi-tà stagionali, programmi radiotelevisivi, lavo-ratori over 55 e in mobilità, start-up innovati-ve. Altri, di natura soggettiva, valgono, invece, 46
  • 49. solo per la somministrazione. Riguardano in-nanzitutto i soggetti percettori di indennità di disoccupazioneocomunquediammortizzato-ri sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. Epoi i lavoratori definiti "svantaggiati"o"mol-to svantaggiati" secondo la normativa euro-pea: lavoratori senza unimpiego regolarmen-te retribuito da almeno sei mesi, soggetti privi didiplomadi scuolamedia superioreoprofes-sionale, lavoratori ultracinquantenni, adulti che vivono soli con una o più persone a carico, lavoratori appartenential genere sottorappre-sentato in professioni o settori caratterizzati dauntassodi disparitàuomo-donna che supe-ridel25% lamedianazionale,membridimino-ranze Il Sole 24 Ore nazionali all'interno dello Stato. I limiti quantitativi contrattuali I limiti quantitativi contrattuali, ove esistenti, andranno dunque "depurati" dalle missioni che possono essere ricomprese in questa am-pia casistica. In caso di superamento di questi limiti da parte dell'utilizzatore, non potrà co-munque applicarsi lanuova sanzioneammini-strativa prevista dal decreto Poletti, ricollega-ta espressamente ai soli contratti a termine. Lasituazione, al riguardo, rimanequella pree-sistente al decreto, che ha visto confrontarsi la tesi del semplice inadempimento ad un obbli-go asssunto nei confronti del sindacato (san-zionabile eventualmente con il procedimento ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori), con quella secondo cui lo "sforamento" dei limiti configura una somministrazione irregolare, conconseguente diritto del lavoratore di chie-dere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore. Il limite del 20% (con la relativa sanzione amministrativa) non è applicabile neppure ai contrattia termine stipulati dalle agenziecon i propri dipendenti, soggetti alla disciplina del contratto a termine "per quanto compatibile". Evada sé cheunlimitequantitativoai contrat-ti a termine non è compatibile con l'esercizio dell'attività di somministrazione. Un impor-tante intervento chiarificatore sullasommini-strazione riguarda il limite di 36 mesi (com-prensivo di proroghe e rinnovi) alla somma dei contratti a termine tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per mansioni equivalenti. La riforma Fornero ha stabilito che nel computo dei 36 mesi si tiene conto an-che dei periodi di somministrazione. Questo aveva indottoqualcunoa sostenere che il limi-te valesse anche per la somministrazione, no-nostantela contraria interpretazionedelmini-stero del Lavoro (circolare 18/2012). Un com-maaggiunto al decreto in sede di conversione chiarisce che l'inclusione nel computo dei 36 mesi dei periodi di missione aventi a oggetto mansioni equivalenti svolti traimedesimisog-getti è disposta "ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato". Può quindi considerarsi definitivamenteacclaratochela leggenonpre-vede alcun limite massimo al numero di mis-sioni che lo stesso lavoratore può svolgere presso lo stesso utilizzatore. Se si considera poi che per la somministra-zione non valgono né il diritto di precedenza, né gli intervalli minimi tra un contratto e l'al-tro, può ben dirsi che prosegue la tendenza a considerare la somministrazione a tempo de-terminato più favorevolmente del contratto a termine, in considerazione del rapporto che comunque lega il lavoratore somministrato all'agenzia.Unatendenza che trae fondamen-to dalla normativa europea. La direttiva sul la-voro tramite agenzia interinale impone agli Stati membri un riesame dei divieti e delle re-strizioni al ricorso al lavoro tramite agenzia, che possono essere giustificati solo da ragioni di interesse generale.Ela Cortedi giustiziaeu-ropea( conlasentenza11 aprile2013, DellaRoc-ca/ Poste Italiane Spa), ha affermato che la di-rettiva sul contratto a termine non si applica né al contrattocommercialetra impresa utiliz-zatrice e agenzia né al contratto di lavoro tra lavoratore e agenzia. ©RIPRODUZIONE RISERVATA La somministrazione 47