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Il mercato del lavoro in 
Italia: bastano le riforme 
a creare occupazione? 
Dalla Legge Fornero al Jobs Act: 
com’è cambiato il mercato 
del lavoro negli ultimi due anni 
Settembre 2014
2012: ce lo chiede l’Europa! 
È stata presentata così la riforma del mercato del lavoro del 
Governo Monti, per renderlo 
“inclusivo e dinamico, in grado di contribuire 
alla creazione di occupazione, alla crescita 
sociale ed economica e alla riduzione 
permanente del tasso di disoccupazione”. 
La Commissione Europea più volte aveva sollecitato l’Italia 
ad avviare riforme strutturali. 
Il Governo decide di iniziare dal lavoro.
La Riforma Fornero viene approvata 
Il 23 marzo 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il 
Disegno di Legge “Disposizioni in materia di riforma del mercato 
del lavoro in una prospettiva di crescita”. 
Nel corso del breve iter parlamentare (il ddl è approvato il 27 
giugno 2012 con il voto di fiducia sia al Senato che alla Camera) 
sono state apportate alcune modifiche. 
Il Ministro Elsa Fornero ha commentato il risultato della 
mediazione tra le forze politiche 
“un buon punto di equilibrio”.
Ma prima? 
Gli interventi legislativi nel lavoro dal 1997 al 2003 
Nel 1997-2003 la deregolamentazione del lavoro ha contribuito 
ad aumentare sì l’occupazione, ma a prezzo di minori tutele per 
il lavoratore con: 
! meno incentivi a investire sul miglioramento delle competenze 
dei lavoratori; 
! stagnazione nella produttività del lavoro; 
! nessun incentivo nello stabilire nuove relazioni industriali. 
Ha creato un mercato dualistico: 
! i lavoratori più anziani, con contratti a tempo indeterminato e 
ampiamente tutelati; 
! i giovani lavoratori, per lo più con contratti atipici a tempo 
determinato e meno tutelati.
La misure più urgenti 
! Ridurre la f orbice tra vecchi e nuovi lavoratori; 
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flessibilità in uscita e un maggior ancoraggio dei salari alla 
produttività del lavoro.
Le novità della Riforma Fornero 
Le più importanti novità della nuova Legge sul Lavoro 
(n. 92/2012) riguardano: 
! flessibilità in entrata; 
! flessibilità in uscita; 
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! formazione e politiche attive del lavoro. 
Lituania 22 
Estonia 22 
Belgio 91
Flessibilità in entrata 
Il contratto a tempo indeterminato è la 
“forma comune 
di rapporto di lavoro”. 
Tuttavia, come prima assunzione, può essere stipulato un 
contratto a tempo determinato senza causale (cd. 
causalone) per un massimo di 12 mesi, non prorogabile ma 
estensibile fino a un massimo di 50 giorni senza che venga 
automaticamente commutato in un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato. 
volontà politica
Apprendistato 
L’apprendistato è 
la via maestra 
per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. 
Il numero degli apprendisti per azienda è proporzionale alle sue 
dimensioni e la durata minima del contratto è 6 mesi. 
Le aziende non possono assumere nuovi apprendisti se nei 36 
mesi precedenti non hanno assunto almeno il 50% degli 
apprendisti assunti prima. 
Ogni apprendista deve prestare la propria collaborazione sulla 
base di un “piano formativo individuale”.
Contratti atipici: 
ammessi con vincoli contro abusi 
I contratti di collaborazione a progetto (co.co.pro.): 
! il progetto deve essere specifico e direttamente correlato a 
uno o più obiettivi, che non coincidano genericamente con 
l’oggetto sociale dell’azienda. Le mansioni non possono 
essere meramente esecutive né ripetitive; 
! è previsto un salario base proporzionato a quantità e 
qualità del lavoro e, in ogni caso, correlato ai salari minimi 
applicati nello stesso settore per i lavoratori subordinati; 
! il datore o il collaboratore può interrompere il rapporto di 
lavoro prima del termine del contratto, ma solo per giusta 
causa o, per il datore, per manifesta inidoneità 
professionale del collaboratore.
False partite IVA: come contrastarle? 
Sono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 
se: 
! il rapporto ha una durata per più di otto mesi all’anno per 
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! il corrispettivo della collaborazione costituisce l’80% del 
totale percepito dal collaboratore per due anni consecutivi; 
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l’azienda. 
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iscritto ad albi e ordini professionali.
Lavoro accessorio 
I contratti di lavoro accessorio possono essere stipulati solo: 
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settore agricolo. 
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imprenditori e professionisti, per compensi entro € 2.000 
l’anno. 
I pagamenti devono essere fatti tramite voucher numerati e 
datati.
Contratti di inserimento addio! 
Dal 1° gennaio 2013 sono 
stati aboliti i contratti di 
inserimento, assorbiti dagli 
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lavoratori svantaggiati, 
previsti nella stessa riforma. I 
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numero delle cause di lavoro che possono essere avviate solo in 
caso di fallimento della procedura di conciliazione.
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L’art. 18 è stato riformato perché molti ritenevano che fosse un 
deterrente per le aziende ad assumere anche in periodi di 
espansione economica, nel timore di non poter licenziare in 
periodi recessivi. 
Tuttavia non sono ancora chiari due punti: 
! la definizione di licenziamento per motivi economici; 
! il buon esito della riforma sullo snellimento della 
giurisdizione del lavoro dipende molto dalla riuscita della 
conciliazione.
Ammortizzatori sociali 
È istituita l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), per 
gli ex lavoratori dipendenti a tempo determinato e 
indeterminato, inclusi gli apprendisti, che percepiscono 
un’indennità mensile di disoccupazione: 
! per accedere è necessario avere un anno di contribuzione 
negli ultimi due anni che hanno preceduto il licenziamento; 
! l’indennità è proporzionale alla retribuzione, fino ad un 
massimo di € 1.119,32, che sarà decurtato del 15% al 6° 
mese e ancora della stessa percentuale al 12° mese di 
disoccupazione. 
L’ASpI è percepito fino a un massimo di 12 mesi per i lavoratori 
con meno di 55 anni e 18 mesi per i lavoratori di età superiore. 
Per il triennio 2013-2015 la liquidazione potrà essere 
richiesta in un’unica soluzione, qualora l’ex dipendente 
intendesse investire tali risorse per l’avvio di un’attività 
economica autonoma. La Cassa Integrazione Ordinaria e 
Straordinaria rimane sostanzialmente invariata.
Formazione e politiche attive del lavoro 
È incoraggiato, tra l’altro, 
l’Apprendistato permanente: 
la formazione continua e 
migliorativa delle competenze 
del lavoratore per tutto il 
corso della sua attività 
lavorativa. 
.
Riforma Fornero? Un pochino pasticciata 
Parola di Renzi che, appena insediato al Governo, annuncia per 
marzo il Jobs Act, 
per creare lavoro, 
prima che regolarlo. 
Il 12 marzo 2014 il Consiglio dei Ministri approva il Decreto 
Legge n. 34/2014 “per favorire il rilancio dell’occupazione e per 
la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”. 
Un provvedimento urgente, focalizzato sulla flessibilità in 
entrata e l’occupazione giovanile, tramite la semplificazione del 
contratto a termine e dell’apprendistato, nell’intento dichiarato 
dal Governo di “rilanciare l’occupazione”. 
Nello stesso testo del D.L., nella premessa alle disposizioni, è 
considerato che il provvedimento è stato adottato “considerata 
la perdurante crisi occupazionale nel quale le imprese devono 
operare”.
Jobs Act: nel maggio 2014 è legge 
Il D.L. è stato approvato definitivamente in seconda lettura 
dalla Camera dei Deputati il 15 maggio 2014, con la questione 
di fiducia e convertito in Legge (n. 78/2014). 
Unica modifica sostanziale al testo è quella del numero dei 
rinnovi dei contratti a tempo determinato. 
Renzi ha commentato che 
quel che conta è conservare 
“l’intervento complessivo disegnato dal Governo”.
Jobs Act. I punti principali 
! La durata dei contratti a tempo determinato è estesa 
da 12 a 36 mesi per lo svolgimento di qualsiasi mansione. 
! Un datore di lavoro può stipulare fino al 20% di 
contratti a termine rispetto al numero dei propri lavoratori 
a tempo indeterminato. Per le aziende fino a 5 dipendenti i 
datori possono sempre stipulare contratti a tempo 
determinato. 
! Un massimo di 5 proroghe del contratto a tempo 
determinato nell’arco di 36 mesi (il D.L. ne prevedeva 8). 
! Se l’azienda ne rinnova uno in più dovrà pagare una 
sanzione pari al 20% della retribuzione mensile del 
lavoratore, che sale al 50% dal secondo in poi.
Apprendistato 
! Azienda con più di 50 dipendenti: l’assunzione al 
termine del periodo di formazione è obbligatoria, nella 
misura del 20% degli apprendisti stabilizzati nei 36 mesi 
precedenti. 
! Ogni apprendista seguirà un piano formativo individuale 
scritto, e almeno il 35% delle ore previste nel contratto 
dovrà essere dedicato alla formazione. 
! La competenza per la formazione è delle Regioni, ma 
può essere svolta anche da imprese e organizzazioni di 
categoria. 
! È stata introdotta in via sperimentale l’alternanza scuola 
lavoro per studenti degli ultimi due anni delle scuole di 
istruzione superiore.
Youth Guarantee: 
il Piano UE per la disoccupazione giovanile 
Nasce l’elenco anagrafico 
per i giovani lavoratori fino 
a 29 anni, per agevolarne 
l’impiego nell’ambito del 
piano Youth Guarantee, 
rafforzando l’incontro fra 
domanda e offerta di lavoro.
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di Regolarità Contributiva 
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tempo reale per verificare la 
regolarità contributiva, con 
validità di 120 giorni dalla 
data di acquisizione.
Cartina di tornasole: 
la Relazione al Parlamento 
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a un anno 
dall’entrata in vigore della Legge, ha l’obbligo di presentare 
una relazione ai due rami del Parlamento, evidenziando: 
! l’andamento dell’occupazione; 
! l’andamento dei contratti a tempo determinato e di 
apprendistato; 
! le fasce d’età coinvolte, le aree geografiche eccetera.
Le critiche 
! L’orientamento del Governo, che sembra ritenere che il 
problema principale del mercato del lavoro in Italia sia la 
rigidità dei contratti, e non la carenza di domanda. 
! La maggiore flessibilità in entrata non è vista come una 
panacea per la ripresa economica e la competitività delle 
aziende, anzi. Molti considerano che la precarizzazione dei 
rapporti di lavoro sia un disincentivo per le aziende a 
investire sulla forza lavoro. 
! Le nuove condizioni del contratto di apprendistato sono 
sempre più simili a un vero e proprio contratto a termine. 
! L’illusione di creare nuova occupazione, specie giovanile, 
cambiando nuovamente le regole del mercato del lavoro. 
La ricetta per creare nuova occupazione passa attraverso lo 
sviluppo e una nuova politica industriale.
“Tra 10 mesi vedremo”, afferma Poletti 
Quando è stato approvato il Jobs Act, il Ministro del Lavoro 
Poletti ha affermato che i risultati della riforma si sarebbero 
visti dopo circa 10 mesi. 
Di mesi ne sono passati 5, quindi è ancora presto per una 
valutazione ex post… 
Ma qual è la situazione 
del mondo del lavoro in Italia?
Qual è oggi il livello 
di occupazione/disoccupazione in Italia? 
A prescindere dalle posizioni ideologiche e lasciando da parte i 
tecnicismi legislativi, gli ultimi dati Istat, che si riferiscono a 
giugno 2014 indicano che: 
! il numero di disoccupati, pari a 3.153.000 è diminuito del 
2,4% rispetto al mese precedente; 
! ma è aumentato dello 0,8% rispetto a giugno 2013. 
Gli effetti del Jobs Act sono lontani a venire, ma nel frattempo 
non si intravedono segnali positivi. E allora… 
bastano le riforme 
a creare occupazione?
Dopo il Decreto Poletti: 
più contratti a termine, più precari? 
Facilitare il lavoro a tempo determinato serve se i contratti sono 
stepping stone, orientati a trasformarsi in contratti a tempo 
indeterminato. La riforma potrebbe essere positiva se il tasso 
di trasformazione dei contratti di lavoro (da determinato a 
indeterminato) sarà alto. 
Dal 1998 al 2010 è aumentato il numero dei lavoratori a 
termine ed è diminuita la percentuale delle stabilizzazioni, con 
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tasso di stabilizzazione scende, c’è il rischio che la maggior 
parte delle nuove assunzioni aumenti le fila del lavoro a 
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Quale soluzione? 
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di democrazia industriale? 
Il dibattito tra detrattori e sostenitori dell’art. 18 ha ritrovato 
slancio e il risultato - a sorpresa - è stato il superamento delle 
vecchie posizioni ideologiche. 
È emersa la proposta di realizzare la partecipazione dei 
lavoratori alla gestione dell’azienda, come già previsto dalla 
Costituzione Italiana (art. 46) ma mai attuato. 
Anche la CGIL, che fino ad oggi ha difeso strenuamente l’art. 
18, ha prospettato l’avvio di 
“un percorso di modernizzazione 
delle relazioni industriali nel nostro Paese”.
Un cambio di passo culturale? 
La legge Fornero aveva previsto (art. 4) la possibilità di 
stabilire diverse modalità di partecipazione dei lavoratori. 
Sarà la #svoltabuona 
per ammodernare le 
relazioni industriali in 
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IL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA: BASTANO LE RIFORME A CREARE OCCUPAZIONE?

  • 1. Il mercato del lavoro in Italia: bastano le riforme a creare occupazione? Dalla Legge Fornero al Jobs Act: com’è cambiato il mercato del lavoro negli ultimi due anni Settembre 2014
  • 2. 2012: ce lo chiede l’Europa! È stata presentata così la riforma del mercato del lavoro del Governo Monti, per renderlo “inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione”. La Commissione Europea più volte aveva sollecitato l’Italia ad avviare riforme strutturali. Il Governo decide di iniziare dal lavoro.
  • 3. La Riforma Fornero viene approvata Il 23 marzo 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. Nel corso del breve iter parlamentare (il ddl è approvato il 27 giugno 2012 con il voto di fiducia sia al Senato che alla Camera) sono state apportate alcune modifiche. Il Ministro Elsa Fornero ha commentato il risultato della mediazione tra le forze politiche “un buon punto di equilibrio”.
  • 4. Ma prima? Gli interventi legislativi nel lavoro dal 1997 al 2003 Nel 1997-2003 la deregolamentazione del lavoro ha contribuito ad aumentare sì l’occupazione, ma a prezzo di minori tutele per il lavoratore con: ! meno incentivi a investire sul miglioramento delle competenze dei lavoratori; ! stagnazione nella produttività del lavoro; ! nessun incentivo nello stabilire nuove relazioni industriali. Ha creato un mercato dualistico: ! i lavoratori più anziani, con contratti a tempo indeterminato e ampiamente tutelati; ! i giovani lavoratori, per lo più con contratti atipici a tempo determinato e meno tutelati.
  • 5. La misure più urgenti ! Ridurre la f orbice tra vecchi e nuovi lavoratori; ! Dare una risposta all’UE che chiedeva di aumentare la flessibilità in uscita e un maggior ancoraggio dei salari alla produttività del lavoro.
  • 6. Le novità della Riforma Fornero Le più importanti novità della nuova Legge sul Lavoro (n. 92/2012) riguardano: ! flessibilità in entrata; ! flessibilità in uscita; ! ammortizzatori sociali; ! formazione e politiche attive del lavoro. Lituania 22 Estonia 22 Belgio 91
  • 7. Flessibilità in entrata Il contratto a tempo indeterminato è la “forma comune di rapporto di lavoro”. Tuttavia, come prima assunzione, può essere stipulato un contratto a tempo determinato senza causale (cd. causalone) per un massimo di 12 mesi, non prorogabile ma estensibile fino a un massimo di 50 giorni senza che venga automaticamente commutato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. volontà politica
  • 8. Apprendistato L’apprendistato è la via maestra per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Il numero degli apprendisti per azienda è proporzionale alle sue dimensioni e la durata minima del contratto è 6 mesi. Le aziende non possono assumere nuovi apprendisti se nei 36 mesi precedenti non hanno assunto almeno il 50% degli apprendisti assunti prima. Ogni apprendista deve prestare la propria collaborazione sulla base di un “piano formativo individuale”.
  • 9. Contratti atipici: ammessi con vincoli contro abusi I contratti di collaborazione a progetto (co.co.pro.): ! il progetto deve essere specifico e direttamente correlato a uno o più obiettivi, che non coincidano genericamente con l’oggetto sociale dell’azienda. Le mansioni non possono essere meramente esecutive né ripetitive; ! è previsto un salario base proporzionato a quantità e qualità del lavoro e, in ogni caso, correlato ai salari minimi applicati nello stesso settore per i lavoratori subordinati; ! il datore o il collaboratore può interrompere il rapporto di lavoro prima del termine del contratto, ma solo per giusta causa o, per il datore, per manifesta inidoneità professionale del collaboratore.
  • 10. False partite IVA: come contrastarle? Sono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se: ! il rapporto ha una durata per più di otto mesi all’anno per due anni consecutivi; ! il corrispettivo della collaborazione costituisce l’80% del totale percepito dal collaboratore per due anni consecutivi; ! il collaboratore dispone di una postazione fissa presso l’azienda. Vi sono alcune eccezioni, ad esempio quando il collaboratore è iscritto ad albi e ordini professionali.
  • 11. Lavoro accessorio I contratti di lavoro accessorio possono essere stipulati solo: ! per attività lavorative di natura meramente occasionale; ! per un compenso massimo di € 5.000 in un anno. Questa forma contrattuale è regolamentata nel dettaglio per il settore agricolo. Le prestazioni possono essere rese anche a favore di imprenditori e professionisti, per compensi entro € 2.000 l’anno. I pagamenti devono essere fatti tramite voucher numerati e datati.
  • 12. Contratti di inserimento addio! Dal 1° gennaio 2013 sono stati aboliti i contratti di inserimento, assorbiti dagli incentivi all’occupazione dei lavoratori svantaggiati, previsti nella stessa riforma. I tirocini formativi e l’attività di orientamento sono stati regolamentati.
  • 13. Flessibilità in uscita: la riforma dell’art. 18 Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo? Sarà il giudice a decidere tra reintegro o indennità, tra le 14 e 24 mensilità. Licenziamento per motivi economici? Il reintegro è limitato al caso estremo della “manifesta insussistenza”. Cosa significa? Il fatto alla base del licenziamento non esiste, quindi il lavoratore va reintegrato nel posto di lavoro. La conciliazione tra lavoratore e impresa è obbligatoria per i licenziamenti per motivi economici, per ridurre il più possibile il numero delle cause di lavoro che possono essere avviate solo in caso di fallimento della procedura di conciliazione.
  • 14. La riforma dell’art. 18: punti irrisolti L’art. 18 è stato riformato perché molti ritenevano che fosse un deterrente per le aziende ad assumere anche in periodi di espansione economica, nel timore di non poter licenziare in periodi recessivi. Tuttavia non sono ancora chiari due punti: ! la definizione di licenziamento per motivi economici; ! il buon esito della riforma sullo snellimento della giurisdizione del lavoro dipende molto dalla riuscita della conciliazione.
  • 15. Ammortizzatori sociali È istituita l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), per gli ex lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato, inclusi gli apprendisti, che percepiscono un’indennità mensile di disoccupazione: ! per accedere è necessario avere un anno di contribuzione negli ultimi due anni che hanno preceduto il licenziamento; ! l’indennità è proporzionale alla retribuzione, fino ad un massimo di € 1.119,32, che sarà decurtato del 15% al 6° mese e ancora della stessa percentuale al 12° mese di disoccupazione. L’ASpI è percepito fino a un massimo di 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni e 18 mesi per i lavoratori di età superiore. Per il triennio 2013-2015 la liquidazione potrà essere richiesta in un’unica soluzione, qualora l’ex dipendente intendesse investire tali risorse per l’avvio di un’attività economica autonoma. La Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria rimane sostanzialmente invariata.
  • 16. Formazione e politiche attive del lavoro È incoraggiato, tra l’altro, l’Apprendistato permanente: la formazione continua e migliorativa delle competenze del lavoratore per tutto il corso della sua attività lavorativa. .
  • 17. Riforma Fornero? Un pochino pasticciata Parola di Renzi che, appena insediato al Governo, annuncia per marzo il Jobs Act, per creare lavoro, prima che regolarlo. Il 12 marzo 2014 il Consiglio dei Ministri approva il Decreto Legge n. 34/2014 “per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”. Un provvedimento urgente, focalizzato sulla flessibilità in entrata e l’occupazione giovanile, tramite la semplificazione del contratto a termine e dell’apprendistato, nell’intento dichiarato dal Governo di “rilanciare l’occupazione”. Nello stesso testo del D.L., nella premessa alle disposizioni, è considerato che il provvedimento è stato adottato “considerata la perdurante crisi occupazionale nel quale le imprese devono operare”.
  • 18. Jobs Act: nel maggio 2014 è legge Il D.L. è stato approvato definitivamente in seconda lettura dalla Camera dei Deputati il 15 maggio 2014, con la questione di fiducia e convertito in Legge (n. 78/2014). Unica modifica sostanziale al testo è quella del numero dei rinnovi dei contratti a tempo determinato. Renzi ha commentato che quel che conta è conservare “l’intervento complessivo disegnato dal Governo”.
  • 19. Jobs Act. I punti principali ! La durata dei contratti a tempo determinato è estesa da 12 a 36 mesi per lo svolgimento di qualsiasi mansione. ! Un datore di lavoro può stipulare fino al 20% di contratti a termine rispetto al numero dei propri lavoratori a tempo indeterminato. Per le aziende fino a 5 dipendenti i datori possono sempre stipulare contratti a tempo determinato. ! Un massimo di 5 proroghe del contratto a tempo determinato nell’arco di 36 mesi (il D.L. ne prevedeva 8). ! Se l’azienda ne rinnova uno in più dovrà pagare una sanzione pari al 20% della retribuzione mensile del lavoratore, che sale al 50% dal secondo in poi.
  • 20. Apprendistato ! Azienda con più di 50 dipendenti: l’assunzione al termine del periodo di formazione è obbligatoria, nella misura del 20% degli apprendisti stabilizzati nei 36 mesi precedenti. ! Ogni apprendista seguirà un piano formativo individuale scritto, e almeno il 35% delle ore previste nel contratto dovrà essere dedicato alla formazione. ! La competenza per la formazione è delle Regioni, ma può essere svolta anche da imprese e organizzazioni di categoria. ! È stata introdotta in via sperimentale l’alternanza scuola lavoro per studenti degli ultimi due anni delle scuole di istruzione superiore.
  • 21. Youth Guarantee: il Piano UE per la disoccupazione giovanile Nasce l’elenco anagrafico per i giovani lavoratori fino a 29 anni, per agevolarne l’impiego nell’ambito del piano Youth Guarantee, rafforzando l’incontro fra domanda e offerta di lavoro.
  • 22. Il DURC si smaterializza È abolito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che viene sostituito da strumenti on line e in tempo reale per verificare la regolarità contributiva, con validità di 120 giorni dalla data di acquisizione.
  • 23. Cartina di tornasole: la Relazione al Parlamento Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a un anno dall’entrata in vigore della Legge, ha l’obbligo di presentare una relazione ai due rami del Parlamento, evidenziando: ! l’andamento dell’occupazione; ! l’andamento dei contratti a tempo determinato e di apprendistato; ! le fasce d’età coinvolte, le aree geografiche eccetera.
  • 24. Le critiche ! L’orientamento del Governo, che sembra ritenere che il problema principale del mercato del lavoro in Italia sia la rigidità dei contratti, e non la carenza di domanda. ! La maggiore flessibilità in entrata non è vista come una panacea per la ripresa economica e la competitività delle aziende, anzi. Molti considerano che la precarizzazione dei rapporti di lavoro sia un disincentivo per le aziende a investire sulla forza lavoro. ! Le nuove condizioni del contratto di apprendistato sono sempre più simili a un vero e proprio contratto a termine. ! L’illusione di creare nuova occupazione, specie giovanile, cambiando nuovamente le regole del mercato del lavoro. La ricetta per creare nuova occupazione passa attraverso lo sviluppo e una nuova politica industriale.
  • 25. “Tra 10 mesi vedremo”, afferma Poletti Quando è stato approvato il Jobs Act, il Ministro del Lavoro Poletti ha affermato che i risultati della riforma si sarebbero visti dopo circa 10 mesi. Di mesi ne sono passati 5, quindi è ancora presto per una valutazione ex post… Ma qual è la situazione del mondo del lavoro in Italia?
  • 26. Qual è oggi il livello di occupazione/disoccupazione in Italia? A prescindere dalle posizioni ideologiche e lasciando da parte i tecnicismi legislativi, gli ultimi dati Istat, che si riferiscono a giugno 2014 indicano che: ! il numero di disoccupati, pari a 3.153.000 è diminuito del 2,4% rispetto al mese precedente; ! ma è aumentato dello 0,8% rispetto a giugno 2013. Gli effetti del Jobs Act sono lontani a venire, ma nel frattempo non si intravedono segnali positivi. E allora… bastano le riforme a creare occupazione?
  • 27. Dopo il Decreto Poletti: più contratti a termine, più precari? Facilitare il lavoro a tempo determinato serve se i contratti sono stepping stone, orientati a trasformarsi in contratti a tempo indeterminato. La riforma potrebbe essere positiva se il tasso di trasformazione dei contratti di lavoro (da determinato a indeterminato) sarà alto. Dal 1998 al 2010 è aumentato il numero dei lavoratori a termine ed è diminuita la percentuale delle stabilizzazioni, con tassi crescenti negli anni. È ancora presto per fare previsioni ma, se il trend continua e il tasso di stabilizzazione scende, c’è il rischio che la maggior parte delle nuove assunzioni aumenti le fila del lavoro a termine. Quale soluzione? Alcuni chiedono un sistema di incentivi alla trasformazione dei contratti, che hanno sortito in passato buoni risultati.
  • 28. Dall’art. 18 alle prime forme di democrazia industriale? Il dibattito tra detrattori e sostenitori dell’art. 18 ha ritrovato slancio e il risultato - a sorpresa - è stato il superamento delle vecchie posizioni ideologiche. È emersa la proposta di realizzare la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’azienda, come già previsto dalla Costituzione Italiana (art. 46) ma mai attuato. Anche la CGIL, che fino ad oggi ha difeso strenuamente l’art. 18, ha prospettato l’avvio di “un percorso di modernizzazione delle relazioni industriali nel nostro Paese”.
  • 29. Un cambio di passo culturale? La legge Fornero aveva previsto (art. 4) la possibilità di stabilire diverse modalità di partecipazione dei lavoratori. Sarà la #svoltabuona per ammodernare le relazioni industriali in Italia e consentire una partecipazione attiva d e i l a v o r a t o r i a l l a gestione delle aziende?