La riforma del lavoro 2014 e le misure di sostegno al reddito. Soci, amministratori e dirigenti: il rapporto di lavoro in azienda. Dal 18 settembre al 3 dicembre in 12 città.
XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
Convegni gratuiti Unoformat sulla riforma del lavoro
1. La riforma del lavoro 2014 e le
misure di sostegno al reddito.
Soci, amministratori e dirigenti.
Il rapporto di lavoro in azienda.
2. PERCHÈ PARTECIPARE?
Il Convegno garantisce ai partecipanti un aggiornamento
tempestivo su due argomenti di forte interesse:
o da un lato, le Riforme che continuano ad interessare il
mondo del lavoro, con particolare focus sulle novità
relative alla disciplina delle tipologie contrattuali e degli
strumenti di sostegno al reddito;
o dall’altro il tema del rapporto di lavoro degli
amministratori, dei soci di società e dei dirigenti, con
particolare attenzione agli elementi distintivi della
prestazione lavorativa e agli adempimenti gestionali e
amministrativi richiesti.
3. PROGRAMMA DEL CONVEGNO
• La Riforma del lavoro 2014 e le nuove misure di sostegno al reddito
o Il contratto di lavoro a tempo determinato e di apprendistato
o Le nuove forme di sostegno al reddito (C.I.G., C.I.G.S. C.D.S., N.a.s.p.i.)
o Le ulteriori novità introdotte dalla più recente normativa
• Soci, amministratori e dirigenti. Il rapporto di lavoro in azienda
o L’ attività degli amministratori e dei soci
• La disciplina civilistica ed il rapporto di lavoro con la Società
• La coesistenza di diverse tipologie di rapporto di lavoro
o Il socio lavoratore di cooperativa
o Il rapporto di lavoro dirigenziale
4. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Il ricorso al contratto a tempo determinato era in precedenza
vincolato alla sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo (anche se riferibili alla ordinaria attività
del datore di lavoro).
Con la cd. “Riforma Fornero” (L. n. 92/2012) è stata introdotta la
possibilità, per il caso di primo rapporto di lavoro instaurato tra le
parti, di stipulare il contratto a termine senza necessità di indicare
le citate causali.
Il contratto acausale, secondo la stessa legge, era utilizzabile per un
massimo di 12 mesi, senza possibilità di proroga (facoltà
successivamente ammessa dalla L. n. 99/2013).
5. IL LAVORO SUBORDINATO
Art. 2094 c.c. Prestatore di lavoro subordinato:
“È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante
retribuzione a collaborare nell’ambito dell’impresa, prestando
il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e
sotto la direzione dell’imprenditore”.
L’elemento qualificante del rapporto è la subordinazione intesa
quale assoggettamento del lavoratore al potere direttivo,
organizzativo e gerarchico del datore di lavoro.
6. IL RAPPORTO DI LAVORO DIRIGENZIALE
La forma di rapporto di lavoro subordinato che ricorre più di
frequente in caso di contemporanea investitura sociale è
quella attuata con conferimento di qualifica di dirigente (in
ogni caso, non è detto che il rapporto di lavoro del soggetto
con carica di amministratore sia di tipo dirigenziale).
Quella dei dirigenti costituisce una delle quattro categorie legali
(art. 2095, cod. civ.) -operai, impiegati, quadri e dirigenti- di
inquadramento dei lavoratori subordinati.
7. I SOCI
Il rapporto di lavoro del socio con la società è legato dal seguente
vincolo:
Partecipazione societaria - obbligo di conferimento del socio
(art. 2253 c.c.).
Tale conferimento è differente, potendo infatti trattarsi di:
Denaro;
Beni in natura;
Prestazioni d’opera o di servizi.
Anche in questo caso, il conferimento in prestazioni d’opera o
di servizi è possibile sia che si tratti di società di persone, che di
tipologie di società di capitali e, comunque, sempre alle
condizioni determinate nel contratto sociale.
8. CONVEGNI UNOFORMAT
Unoformat organizza convegni gratuiti su
“La riforma del lavoro 2014 e le misure di sostegno al reddito. Soci,
amministratori e dirigenti. Il rapporto di lavoro in azienda.”
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