La Costituzione stella polare della democraziaINSMLI
Raimondo Ricci, Giancarlo Rolla, Valerio Onida, Andrea Manzella: nell'ambito delle clebrazioni per il sessantesimo anniversario dell'entrata in vigore della
Costituzione italiana, il 17 gennaio 2008 l'Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea ha organizzato una tavola rotonda dal titolo “La Costituzione, stella polare della
democrazia”.
Donne e costituzione: le radici ed il camminoINSMLI
Di Barbara Pezzini. Pubblicato in “Studi e ricerche di storia contemporanea”, rivista pubblicata dall'Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea. Saggio prodotto in occasione del convegno “La Costituzione della Repubblica italiana. Le radici, il cammino”, svoltosi a Bergamo il 28 e 29 ottobre 2005.
La Costituzione del '48 nel dibattito politico della Repubblica italianaINSMLI
Di Pietro Scoppola. Pubblicato in “Storia e memoria”, rivista pubblicata dall'Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea e prodotto per il convegno:"Radici e vitalità della Costituzione", svoltosi a Genova il 23 aprile 2005.
Il nuovo volto dell'Italia repubblicana. I mutamenti di costumeINSMLI
Di Simona Colarizi. Pubblicato in “Studi e ricerche di storia contemporanea”, rivista pubblicata dall'Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea. Saggio prodotto in occasione del convegno “La Costituzione della Repubblica italiana. Le radici, il cammino”, svoltosi a Bergamo il 28 e 29 ottobre 2005.
Di Francesco Belvisi. Documento utlilizzato come materiale preparatorio del seminario di formazione di Reggio Emilia, 6-8 marzo 2006, intitolato Dalla storia alla cittadinanza. Saperi e pratiche per un ethos civile, che si è svolto presso la sede dell'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Reggio Emilia.
Il seminario è stato promosso e progettato dal Landis.
Culture politiche e partiti d'identità sociale alla ricerca di una intesa cos...INSMLI
Di Paolo Pombeni. Pubblicato in “Studi e ricerche di storia contemporanea”, rivista pubblicata dall'Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea. Saggio prodotto in occasione del convegno “La Costituzione della Repubblica italiana. Le radici, il cammino”, svoltosi a Bergamo il 28 e 29 ottobre 2005.
La Costituzione stella polare della democraziaINSMLI
Raimondo Ricci, Giancarlo Rolla, Valerio Onida, Andrea Manzella: nell'ambito delle clebrazioni per il sessantesimo anniversario dell'entrata in vigore della
Costituzione italiana, il 17 gennaio 2008 l'Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea ha organizzato una tavola rotonda dal titolo “La Costituzione, stella polare della
democrazia”.
Donne e costituzione: le radici ed il camminoINSMLI
Di Barbara Pezzini. Pubblicato in “Studi e ricerche di storia contemporanea”, rivista pubblicata dall'Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea. Saggio prodotto in occasione del convegno “La Costituzione della Repubblica italiana. Le radici, il cammino”, svoltosi a Bergamo il 28 e 29 ottobre 2005.
La Costituzione del '48 nel dibattito politico della Repubblica italianaINSMLI
Di Pietro Scoppola. Pubblicato in “Storia e memoria”, rivista pubblicata dall'Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea e prodotto per il convegno:"Radici e vitalità della Costituzione", svoltosi a Genova il 23 aprile 2005.
Il nuovo volto dell'Italia repubblicana. I mutamenti di costumeINSMLI
Di Simona Colarizi. Pubblicato in “Studi e ricerche di storia contemporanea”, rivista pubblicata dall'Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea. Saggio prodotto in occasione del convegno “La Costituzione della Repubblica italiana. Le radici, il cammino”, svoltosi a Bergamo il 28 e 29 ottobre 2005.
Di Francesco Belvisi. Documento utlilizzato come materiale preparatorio del seminario di formazione di Reggio Emilia, 6-8 marzo 2006, intitolato Dalla storia alla cittadinanza. Saperi e pratiche per un ethos civile, che si è svolto presso la sede dell'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Reggio Emilia.
Il seminario è stato promosso e progettato dal Landis.
Culture politiche e partiti d'identità sociale alla ricerca di una intesa cos...INSMLI
Di Paolo Pombeni. Pubblicato in “Studi e ricerche di storia contemporanea”, rivista pubblicata dall'Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea. Saggio prodotto in occasione del convegno “La Costituzione della Repubblica italiana. Le radici, il cammino”, svoltosi a Bergamo il 28 e 29 ottobre 2005.
Metodo e contenuti nel dibattito sulla riforma costituzionaleINSMLI
Di Valerio Onida. Pubblicato in “Studi e ricerche di storia contemporanea”, rivista pubblicata dall'Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea. Saggio prodotto in occasione del convegno “La Costituzione della Repubblica italiana. Le radici, il cammino”, svoltosi a Bergamo il 28 e 29 ottobre 2005.
Di Leopoldo Elisa. Intervento presentato alla giornata di studio su “Giuseppe Dossetti all’Assemblea Costituente e nella politica italiana”, Sala della Lupa – Palazzo Montecitorio 5 dicembre 2006.
Pubblicato su “Storia e memoria”, 2007- Vol.16 - Fasc.1, rivista dell'Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea
The changes characterizing the relations between the member States of the International Community and those existing between national law and International law produce a reflection on the dichotomy between monism and dualism.
It is indisputable fact that recently we assist to a clear prevalence of an International law that produces direct effects within the member States and their national legal system positively considered, beyond any question relative to the necessary or non “coincidence” between internal and international legal phenomenon, and beyond any ascertainment relative to a supposed (and often inexistent) legitimacy of this prevalence of one over the other, as well as of the diversity and different right to legitimacy of the relative legal sources.
In this context, the European Union law has, de facto gone beyond any question of contrast between dualism and monism (question that is not at all unclear being, legally talking, the European Union at all effects, an International law sub specie of third grade international norms) with consequent removal of the legal sources from the traditional schemes of modern democracies, thus causing distortion of the guarantee functions of the political-constitutional structures of the States.
Under this specific aspect, therefore, emerges a kind of colonization of member States by the European Union considering that the States, apparently and legally free to withdraw from contractual obligations (those descending from the constitutive Treaties), politically – and specially economically – are deprived of any capacity to self-determination or any possible re-exercise of their sovereign competencies.
In other terms, with due respect for any consideration concerning monism or dualism, the European Union has become an instrument of that authoritative monism which considers legislative function an instrument at service of technocratic oligarchies, completely free of any democratic legitimacy.
In this context, the weakening of the State’s sovereignty is the direct and immediate consequence and the governments of the member States, therefore, exercise their political jurisdiction only apparently, given that, in substance, the European Union, betraying the founding pact, is (self)invested of instruments and competencies which go beyond of those initially delegated by the member States, mining or impeding the free exercise of their sovereignties
Mentre a livello europeo non manca una rete di salvaguardia dei diritti sociali in via giurisdizionale, è pressocchè assente uno strumentario di realizzazione positiva dei diritti sociali, in virtù della stessa natura sussidiaria dell’azione comunitaria e del principio delle materie attribuite. La realizzazione dei diritti sociali resta di esclusiva competenza degli Stati, per i quali i principi ed i valori in senso sociale e solidale sono un vincolo costituzionale prioritario all’azione di governo. Il Trattato sull’Unione pone invece sullo stesso piano i vari aspetti dell’Europa unita: libero mercato e finalità sociali e solidali. Ciò ha consentito all’Europa, soprattutto negli ultimi anni di forte crisi economica, di scegliere tra i suoi obiettivi “costituzionali” uno in particolare che ha valorizzato a danno degli altri: il libero mercato, la stabilità economica e monetaria a discapito della coesione economica sociale e della solidarietà territoriale, mettendo in serio dubbio la natura personalista della “costituzione europea”. L’Euro sembra avere assunto a livello comunitario quella posizione centrale che nelle Costituzioni degli Stati è assegnata alla persona. La vocazione rigorista è testimoniata d’altronde, dall’adozione del Fiscal compact. Tutto ciò ha finito per condizionare la capacità di manovra degli Stati in ordine alle politiche di spesa, sia in termini di messa in campo di ammortizzatori sociali, come anche in termini di politiche pubbliche di spinta verso la crescita economica. Se è vero che nel breve termine il peso degli oneri economici implicati dalla garanzia di un quadro di diritti sociali si risolve in gap di competitività, è anche vero che tale sistema di coesione sociale, se adeguatamente valorizzato nell’Unione, potrebbe assicurare una più solida tenuta della società europea rispetto a quelle realtà, pure produttive, ma prive di un quadro ordinamentale di tutela dei diritti sociali. Dal punto di vista costituzionale, ciò implica che si passi a livello europeo da una “Costituzione materiale” Eurocentrica ad un indirizzo politico costituzionale dell’Unione di piena valorizzazione della vocazione sociale propria del Trattato di Lisbona
Muovendo dalla costatazione di una scollatura fra l’ideologia delle fonti statalista e la percezione diffusa della forza innovatrice del diritto giudiziale, il saggio analizza il concetto di precedente e le sue implicazioni non solo teoriche e pratico generali e per i principi costituzionali
Il federalismo è una forma di Stato attraverso il quale il potere è esercitato in modo decentralizzato. La prima esperienza di federalismo si è sviluppata negli Stati Uniti d'America sul finire del diciottesimo secolo, dopo il fallimento dell'introduzione del tradizionale modello confederativo, che presto ha dimostrato i suoi limiti e le sue carenze. Perché uno Stato sia considerato federale, deve presentare almeno qualcuna delle seguenti caratteristiche: costituzione scritta e rigida; due ordinamenti giuridici: centrale e parziali, con questi ultimi dotati di autonomia; l'indissolubilità del vincolo federativo; le volontà parziali rappresentate nell'elaborazione della volontà generale attraverso il Senato federale; l'esistenza di un Tribunale Costituzionale e la possibilità di intervento federale
FAST Plan pt 2 - Creating a World Class Transit SystemFASTPlan
The FAST Plan was developed by a collaboration of community groups an an alternative to the official regional transit plan in order to apply cutting-edge principles to developing a more effective, world-class transit system for the San Diego metropolitan region.
Part II introduces the elements or building blocks of the FAST Plan. It shows how and where we deployed the right infrastructure in the right place to create a truly effective rapid transit network.
Le materie contenute sotto il titolo di “Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia” del Trattato di Lisbona non hanno paragone con le altre politiche europee, sono probabilmente tra le più dinamiche, sensibili e caldamente contestate. Le politiche dell’immigrazione, dell’asilo e dei visti rientrano tuttora tra le competenze concorrenti dell’Unione, formano ancora parte essenziale del tradizionale concetto di sovranità nazionale e sono cariche di paure nazionali, ideologie rivali e sensibilità politiche contrastanti. Nel caso specifico la politica dei visti rappresenta un esempio illuminante di come gli Stati membri e l’Unione abbiano tuttora notevoli difficoltà nel portare avanti una politica comune in questo delicato settore del processo d’integrazione.
L’analisi proposta definisce il concetto di mobilità ed i limiti legali che ne caratterizzano l’operatività nello spazio comune europeo rispetto ai paesi terzi, ricostruendo i principali aspetti teorici e pratici dell’annosa questione della gestione rafforzata delle frontiere esterne dell’UE e del Sistema d’Informazione Schengen. L’enfasi posta sulla sicurezza e la fiducia nella razionalità e nell’affidabilità delle banche dati elettroniche si scontra però, nelle considerazioni svolte, da un lato, con la non completa affidabilità del sistema, dall’altro, con l’estrema complessità del sistema europeo dei visti, che, nonostante gli sviluppi degli ultimi anni, risulta ancora piuttosto confuso e farraginoso. Il visto è sicuramente uno strumento tecnico ma con significative implicazioni politiche e giuridiche. L’introduzione nel 2009 e l’applicazione dal 2010 del Codice europeo dei visti hanno cercato di risolvere queste antinomie riuscendoci solo in parte, laddove l’unitarietà del quadro normativo definito dal legislatore europeo continua ad essere limitata da elementi interni ed esterni all’Unione.
I tassi di rifiuto di rilascio dei visti dimostrano che, nonostante le regole comuni e i criteri comuni per il rilascio dei visti, definiti dal legislatore europeo, l’applicazione di essi da parte degli Stati membri risulta alquanto differenziata nei diversi contesti regionali e nazionali dei paesi terzi interessati. La natura politica della questione non può essere trascurata. La conclusione cui si addiviene è duplice: da un lato, le prospettive per il futuro possono privilegiare un ritorno alla gestione della politica dei visti su scala nazionale, anche se tale prospettive pare improbabile; dall’altro, si può immaginare che i rapporti di forza tra gli attori che partecipano alla cooperazione rafforzata di Schengen in materia di visti continueranno ad evolversi ed infine si stabilizzeranno in favore della Commissione
لأحلام مستغمانى
" ما الإحتباس الحرارى إلا إحتجاج الكره الأرضيه على عدم وجود رجال يغارون على أنوثتها , لقد سلمونا كما سلموها للعلوج , فعاثوا فيها وفينا خرابا وفسادا "
Metodo e contenuti nel dibattito sulla riforma costituzionaleINSMLI
Di Valerio Onida. Pubblicato in “Studi e ricerche di storia contemporanea”, rivista pubblicata dall'Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea. Saggio prodotto in occasione del convegno “La Costituzione della Repubblica italiana. Le radici, il cammino”, svoltosi a Bergamo il 28 e 29 ottobre 2005.
Di Leopoldo Elisa. Intervento presentato alla giornata di studio su “Giuseppe Dossetti all’Assemblea Costituente e nella politica italiana”, Sala della Lupa – Palazzo Montecitorio 5 dicembre 2006.
Pubblicato su “Storia e memoria”, 2007- Vol.16 - Fasc.1, rivista dell'Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea
The changes characterizing the relations between the member States of the International Community and those existing between national law and International law produce a reflection on the dichotomy between monism and dualism.
It is indisputable fact that recently we assist to a clear prevalence of an International law that produces direct effects within the member States and their national legal system positively considered, beyond any question relative to the necessary or non “coincidence” between internal and international legal phenomenon, and beyond any ascertainment relative to a supposed (and often inexistent) legitimacy of this prevalence of one over the other, as well as of the diversity and different right to legitimacy of the relative legal sources.
In this context, the European Union law has, de facto gone beyond any question of contrast between dualism and monism (question that is not at all unclear being, legally talking, the European Union at all effects, an International law sub specie of third grade international norms) with consequent removal of the legal sources from the traditional schemes of modern democracies, thus causing distortion of the guarantee functions of the political-constitutional structures of the States.
Under this specific aspect, therefore, emerges a kind of colonization of member States by the European Union considering that the States, apparently and legally free to withdraw from contractual obligations (those descending from the constitutive Treaties), politically – and specially economically – are deprived of any capacity to self-determination or any possible re-exercise of their sovereign competencies.
In other terms, with due respect for any consideration concerning monism or dualism, the European Union has become an instrument of that authoritative monism which considers legislative function an instrument at service of technocratic oligarchies, completely free of any democratic legitimacy.
In this context, the weakening of the State’s sovereignty is the direct and immediate consequence and the governments of the member States, therefore, exercise their political jurisdiction only apparently, given that, in substance, the European Union, betraying the founding pact, is (self)invested of instruments and competencies which go beyond of those initially delegated by the member States, mining or impeding the free exercise of their sovereignties
Mentre a livello europeo non manca una rete di salvaguardia dei diritti sociali in via giurisdizionale, è pressocchè assente uno strumentario di realizzazione positiva dei diritti sociali, in virtù della stessa natura sussidiaria dell’azione comunitaria e del principio delle materie attribuite. La realizzazione dei diritti sociali resta di esclusiva competenza degli Stati, per i quali i principi ed i valori in senso sociale e solidale sono un vincolo costituzionale prioritario all’azione di governo. Il Trattato sull’Unione pone invece sullo stesso piano i vari aspetti dell’Europa unita: libero mercato e finalità sociali e solidali. Ciò ha consentito all’Europa, soprattutto negli ultimi anni di forte crisi economica, di scegliere tra i suoi obiettivi “costituzionali” uno in particolare che ha valorizzato a danno degli altri: il libero mercato, la stabilità economica e monetaria a discapito della coesione economica sociale e della solidarietà territoriale, mettendo in serio dubbio la natura personalista della “costituzione europea”. L’Euro sembra avere assunto a livello comunitario quella posizione centrale che nelle Costituzioni degli Stati è assegnata alla persona. La vocazione rigorista è testimoniata d’altronde, dall’adozione del Fiscal compact. Tutto ciò ha finito per condizionare la capacità di manovra degli Stati in ordine alle politiche di spesa, sia in termini di messa in campo di ammortizzatori sociali, come anche in termini di politiche pubbliche di spinta verso la crescita economica. Se è vero che nel breve termine il peso degli oneri economici implicati dalla garanzia di un quadro di diritti sociali si risolve in gap di competitività, è anche vero che tale sistema di coesione sociale, se adeguatamente valorizzato nell’Unione, potrebbe assicurare una più solida tenuta della società europea rispetto a quelle realtà, pure produttive, ma prive di un quadro ordinamentale di tutela dei diritti sociali. Dal punto di vista costituzionale, ciò implica che si passi a livello europeo da una “Costituzione materiale” Eurocentrica ad un indirizzo politico costituzionale dell’Unione di piena valorizzazione della vocazione sociale propria del Trattato di Lisbona
Muovendo dalla costatazione di una scollatura fra l’ideologia delle fonti statalista e la percezione diffusa della forza innovatrice del diritto giudiziale, il saggio analizza il concetto di precedente e le sue implicazioni non solo teoriche e pratico generali e per i principi costituzionali
Il federalismo è una forma di Stato attraverso il quale il potere è esercitato in modo decentralizzato. La prima esperienza di federalismo si è sviluppata negli Stati Uniti d'America sul finire del diciottesimo secolo, dopo il fallimento dell'introduzione del tradizionale modello confederativo, che presto ha dimostrato i suoi limiti e le sue carenze. Perché uno Stato sia considerato federale, deve presentare almeno qualcuna delle seguenti caratteristiche: costituzione scritta e rigida; due ordinamenti giuridici: centrale e parziali, con questi ultimi dotati di autonomia; l'indissolubilità del vincolo federativo; le volontà parziali rappresentate nell'elaborazione della volontà generale attraverso il Senato federale; l'esistenza di un Tribunale Costituzionale e la possibilità di intervento federale
FAST Plan pt 2 - Creating a World Class Transit SystemFASTPlan
The FAST Plan was developed by a collaboration of community groups an an alternative to the official regional transit plan in order to apply cutting-edge principles to developing a more effective, world-class transit system for the San Diego metropolitan region.
Part II introduces the elements or building blocks of the FAST Plan. It shows how and where we deployed the right infrastructure in the right place to create a truly effective rapid transit network.
Le materie contenute sotto il titolo di “Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia” del Trattato di Lisbona non hanno paragone con le altre politiche europee, sono probabilmente tra le più dinamiche, sensibili e caldamente contestate. Le politiche dell’immigrazione, dell’asilo e dei visti rientrano tuttora tra le competenze concorrenti dell’Unione, formano ancora parte essenziale del tradizionale concetto di sovranità nazionale e sono cariche di paure nazionali, ideologie rivali e sensibilità politiche contrastanti. Nel caso specifico la politica dei visti rappresenta un esempio illuminante di come gli Stati membri e l’Unione abbiano tuttora notevoli difficoltà nel portare avanti una politica comune in questo delicato settore del processo d’integrazione.
L’analisi proposta definisce il concetto di mobilità ed i limiti legali che ne caratterizzano l’operatività nello spazio comune europeo rispetto ai paesi terzi, ricostruendo i principali aspetti teorici e pratici dell’annosa questione della gestione rafforzata delle frontiere esterne dell’UE e del Sistema d’Informazione Schengen. L’enfasi posta sulla sicurezza e la fiducia nella razionalità e nell’affidabilità delle banche dati elettroniche si scontra però, nelle considerazioni svolte, da un lato, con la non completa affidabilità del sistema, dall’altro, con l’estrema complessità del sistema europeo dei visti, che, nonostante gli sviluppi degli ultimi anni, risulta ancora piuttosto confuso e farraginoso. Il visto è sicuramente uno strumento tecnico ma con significative implicazioni politiche e giuridiche. L’introduzione nel 2009 e l’applicazione dal 2010 del Codice europeo dei visti hanno cercato di risolvere queste antinomie riuscendoci solo in parte, laddove l’unitarietà del quadro normativo definito dal legislatore europeo continua ad essere limitata da elementi interni ed esterni all’Unione.
I tassi di rifiuto di rilascio dei visti dimostrano che, nonostante le regole comuni e i criteri comuni per il rilascio dei visti, definiti dal legislatore europeo, l’applicazione di essi da parte degli Stati membri risulta alquanto differenziata nei diversi contesti regionali e nazionali dei paesi terzi interessati. La natura politica della questione non può essere trascurata. La conclusione cui si addiviene è duplice: da un lato, le prospettive per il futuro possono privilegiare un ritorno alla gestione della politica dei visti su scala nazionale, anche se tale prospettive pare improbabile; dall’altro, si può immaginare che i rapporti di forza tra gli attori che partecipano alla cooperazione rafforzata di Schengen in materia di visti continueranno ad evolversi ed infine si stabilizzeranno in favore della Commissione
لأحلام مستغمانى
" ما الإحتباس الحرارى إلا إحتجاج الكره الأرضيه على عدم وجود رجال يغارون على أنوثتها , لقد سلمونا كما سلموها للعلوج , فعاثوا فيها وفينا خرابا وفسادا "
La crescente importanza che lo sport ha assunto sia a livello nazionale sia a livello mondiale, ha di fatto reso necessario integrarne la regolamentazione. Gli interessi sociali, politici ed economici che ne sono a fondamento, hanno reso lo sport uno degli strumenti più forti e altamente strategici per la cooperazione tra gli Stati.
In via preliminare, la dottrina si è occupata della tutela dell’uomo in quanto portatore di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. In un secondo momento, vista l’enorme rilevanza assunta nel tempo dal fenomeno in esame, ci si è occupati di dare voce anche a quei diritti che, per molti studiosi, sono il mezzo per perseguire la pace universale, ovvero i diritti allo sviluppo, alla solidarietà, all’ambiente sano e alla comunicazione e, fra questi, vi è incluso anche il diritto allo sport.
La codificazione iniziata alla fine del XIX secolo, ha subito innumerevoli mutamenti, tesi alla salvaguardia delle nuove esigenze della società contemporanea. A ciò si aggiunga il determinante contributo dell’Unione Europea all’orientamento strategico sul ruolo dello sport, un impegno che ha rafforzato in modo deciso quanto in passato era già stato compiuto.
Il valore e il ruolo sociale dello Sport, sviluppatisi nel tempo, hanno reso necessaria una più puntuale regolamentazione, al fine di evitare il diffondersi del fenomeno del commercio di sostanze dopanti e promuovere i valori fondamentali di rispetto e di giustizia nei confronti di ogni essere umano, senza distinzioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
L’articolo si propone inquadrare la situazione in termini prevalentemente giuridici, non trascurando considerazioni che, a nostro parere, sono necessarie per meglio rafforzare il quadro giuridico entro cui il fenomeno indagato va collocato
FAST Plan pt 1: The Need for a New Transit PlanFASTPlan
The FAST Plan was developed by a collaboration of community groups an an alternative to the official regional transit plan in order to apply cutting-edge principles to developing a more effective, world-class transit system for the San Diego metropolitan region.
Part I addresses the need for a better plan, one better matched to San Diego's geography, urban form, trip patterns, and market demand.
Il programma elettorale del Partito di Bersani. Per maggiori info: http://www.idealista.it/news/archivio/2013/02/18/072407-il-programma-elettorale-pd-ce-bisogno-di-politica
Riflessioni sulla cittadinanza - Autore Andrea Alamanni, Rivista Consensus Un...ANDREA ALAMANNI
La riflessione sulla cittadinanza in Europa è l'elemento centrale dell'articolo. Lo svolgimento storico del pensiero sopra il
concetto di cittadinanza in Europa, dai tempi della polis greca, passando per l'architettura filosofica dopo il periodo
illuminista fino al dibattito attuale in tutto il continente, ha portato l'autore a ipotizzare una nuova dimensione di
rapporto tra sfera pubblica e privata, un nuovo rapporto tra le persone che nascono o emigrano nel territorio di uno stato.
Un'ipotesi che giunge a sviluppare una tesi finale vincolata al concetto di residenza.
Cittadinanza di serie A e di serie B, dove nella seconda categoria ricadono spesso e volentieri donne, minori, non cittadini e persone con handicap fisici. Cittadinanze e vite umane legate al concetto di ius sanguinis, o al più includente ius soli. Diritti universali dell'uomo, e diritti “mutilati” dagli stati; purché non si ristabilisca un nuovo rapporto fra le persone e lo stato, fra entità che sono sempre in mutazione e un concetto essenzialmente statico che ormai è tempo di riformare, quello di cittadinanza.
Presentazione e descrizione del libro che rappresenta una analisi storica dell'Europa e dei suoi padri fondatori, la situazione attaule con tutte le sue implicazioni economiche e sociali e la valuta comune europea come collante.
Una analisi approfondita con delle possibili soluzioni.
Una pedagogia costituzionale
L’imminente scadenza referendaria rappresenta per le Acli una preziosa occasione per
riscoprire l’azione politica dell’associazione e l’originaria funzione formativa di
movimento di pedagogia sociale e popolare che sin dalle origini ne ha caratterizzato
l’identità. Infatti, in vista del referendum di dicembre, per promuovere una
partecipazione consapevole alla vita politica del Paese, le Acli hanno scelto di
intraprendere un percorso che ha coinvolto tutta la rete associativa e che ha consentito
la maturazione di un pensiero diffusamente condiviso.
Devo a Pierluigi Battista e alla sua stroncatura di oggi sul Corriera della Sera http://bit.ly/111OSzV la lettura di questo documento
P. Battista è infatti uno dei miei punti di riferimento. Una sua stroncatura vale oro e anche questa volta non mi ha deluso.
Il documento di Barca merita infatti molta attenzione.
Provate a leggerlo, mi farebbe piacere discuterne con gli amici.
Progetto Euro: cosa è andato storto?
La riforma necessaria dell’Eurozona, PierGiorgio Gawronski
Con questo saggio di Piergiorgio Gawronski, la Fondazione Ugo La Malfa apre una collana di studi e di ricerche che verrà pubblicata sul sito della Fondazione e stampata in forma cartacea. Naturalmente, le opinioni degli autori non rappresentano necessariamente il punto di vista della Fondazione.
Finanziare il Welfare - Presente e Futuro del Pay-as-you-go in Italia, Europa...Nc Salerno
The book explores the "epochal" challenges that current mechanisms for welfare financing have to face and overcome.
These challenges are common to the public pay-as-you-go, the private mutuality as well as to the private insurance pooling. The books describes and analyses the roots of the structural similarities across financing mechanisms apparently so different from each other.
These similarities imply that a reforming perspective is necessary both in Europe and in the Us. A key factor will be to be capable of counterbalancing the current over-reload on pay-as-you-go resources with the injection of sufficient real accumulation of resources.
This leads to the proposal of new instruments, the so called Welfare Funds providing for pensions and health care (acute and ltc). Welfare Funds work on a real accumulation basis, but they are connected with collective insurance policies to cover against big risks.
Abundance of data and evidence is a strong point of this book.
The analysis opens a variety of questions and of issue on which future investigation is needed. First of all, the regulatory framework in which Welfare Funds will operate, in order the get the best results from the dosage of pay-go and real accumulation.
This book is the first issue of the Welfare Reforming Books series. Stay tuned for the following issues.
BR, Nicola C. Salerno
Il presente lavoro intende ricostruire in chiave critica il controverso istituto della cittadinanza europea, sottolineandone le lacune concettuali, sistemiche e, soprattutto, le incongruenze con riguardo al tema dei diritti fondamentali dell’uomo. In particolare, ciò che non pare possa appieno condividersi è rappresentato dalla posizione d’ispirazione essenzialmente mercantilistica che la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha in più riprese palesato in relazione all’argomento in questione, e ciò soprattutto anche in considerazione della astratta centralità assegnata all’individuo dalla normativa in materia di diritti umani da ricondurre all’ordinamento europeo (Carta dei Diritti Fondamentali del 2000 e Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali cui l’UE ha aderito in forza dell’art. 6 del Trattato di Lisbona)
La Unión Europea, habida cuenta de sus dimensiones continentales, se encuentra en una posición funcional idónea para ofrecer soluciones a las demandas ciudadanas que los Estados ya no son capaces de satisfacer, a la vez que influye y participa en la determinación de una política mundial. Pero la Unión Europea paradójicamente aún mantiene algunos de los rasgos que la caracterizan desde sus inicios, los cuales son difícilmente compatibles con la idea de democracia que se encuentra firmemente arraigada en las tradiciones constitucionales comunes a sus Estados miembros y que la propia Unión Europea dice auspiciar. De este modo revela encontrarse en un proceso de transición, a pesar de haberse dotado, a un tiempo, de de unas instituciones genuinamente representativas, vinculadas a la construcción de una nueva realidad jurídico-política, de naturaleza materialmente constitucional. La Unión Europea posee, así importantes elementos de déficit democrático, como se demuestra en lo que toca a aspectos tan relevantes como la legitimación, el control, la transparencia o la participación popular, lo que genera una brecha notable en la relación que se establece entre gobernantes y gobernados. Y la grave crisis económica y financiera que, en la actualidad, sufre el continente europeo, que obliga a los estados componentes de la Eurozona a alcanzar una mayor coordinación de sus políticas económicas, en pos de la consecución de un auténtico gobierno económico unificado, lo ha hecho a costa de generar un nuevo déficit de legitimidad democrática. No en vano, dicho gobierno descansa en un esquema de funcionamiento intergubernamental, al tiempo que discurre fuera, esencialmente, del marco normativo común establecido en los Tratados constitutivos de la Unión Europea. De ese modo, el déficit democrático de la Unión no sólo sigue presente, sino que se ha agudizado con ocasión del advenimiento de la crisis actual, al revelar la carencia de una auténtica unión política. En consecuencia, Europa necesita de una constitución que otorgue legitimidad a sus instituciones, delimitando sus competencias, sujetas a un efectivo control. Semejante proceso constituyente debería ser el tema central de las elecciones europeas de 2014, a fin de convertir al proyecto europeo en respuesta ejemplar a los desafíos crecientes de un mundo globalizado
In Italia come in altri Stati, sono tre i livelli normativi che regolano i conflitti di leggi in materia di commercio internazionale e si tratta, specificamente, di norme interne italiane di diritto internazionale privato del commercio internazionale o del commercio con l’estero; di norme di diritto internazionale privato di origine euro-internazionale e di norme di diritto universale uniforme di doppia origine sia internazionale pubblica che inter-individuale privata.
Lo studio mette in evidenza il carattere prettamente specialistico e tecnico del diritto commerciale internazionale e dei relativi conflitti di leggi e le ragioni della mutevolezza del suo linguaggio oltre che delle difficoltà di comprensione dello stesso
Nei primi cinque lustri successivi al trattato di Roma del 1957, gli organismi europei non hanno tenuto in alcuna considerazione il tema della cittadinanza. L’“Europa dei popoli” non costituiva oggetto né di corpus giuridico ad hoc né di riferimento all’interno di contesti più generali. Questa visione “merceologica” confinava, nel passato che non diventava presente, le grandi personalità culturali e politiche che avevano espresso nei loro scritti e nelle loro azioni l’ideale di un’Europa che teneva al primo posto gli abitanti, considerati protagonisti e non “attori muti”. L’istituzione di una cittadinanza europea, introdotta dal TUE nel 1992, è da considerarsi un apprezzabile passo avanti sul piano dell’integrazione, ma per il futuro bisognerà partire dal presupposto che se gli Stati membri dell’Unione non saranno veramente uniti, difficilmente potranno essere in grado di fronteggiare le grandi sfide poste dal multipolare scacchiere geopolitico e geoeconomico mondiale
Aunque es cierto que los Estados de la Unión Europea han procedido a reformar sus Constituciones para cumplir con las indicaciones procedentes de la UE para contrarrestar la «deuda soberana», tales medidas y la rapidez con las que se han adoptado esconden algo más, una crisis más profunda que no es sólo de carácter económico, una crisis compleja y multidimensional, que ha determinado una alteración de las relaciones entre Estado y Mercado, afectando a la estructura constitucional del Estado Social y a la UE como organización política. Por todo ello, en este estudio, se considera interesante analizar, desde un punto de vista comparado y asumiendo como punto de referencia los ordenamientos de Francia, Alemania, España e Italia, las causas de las recientes reformas constitucionales para la introducción del «principio de equilibrio presupuestario», su significado y la incidencia en la garantía de los derechos fundamentales, en particular de los derechos sociales, cuyo ejercicio depende de la prestación por parte del Estado de un servicio público
The Convention on Migrant Workers’ Rights, adopted by consensus in 1990 by the General Assembly, has been called the best-kept secret of the United Nations: so far, it has been ratified by only 47 states, and none of them belongs to Western countries. The article questions the existence of legal reasons that can explain this indifference comparable to a real boycott and comes to the conclusion that, on the contrary, the explanation must be sought in extra-juridical grounds that demonstrate once again the Western countries’ bad faith in the promotion of human rights
L’articolo intende ricostruire in chiave critica l’attuale regolamentazione relativa allo sport in ambito europeo e derivante dal Trattato di Lisbona, sottolineandone incongruenze, lacune e contraddizioni, sostanzialmente derivanti dall’ormai consueto tacito dialogo intercorrente tra il legislatore di Bruxelles e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea: in particolare, si rimarca come il diritto europeo, in forza della sentenza Meca – Medina della stessa CGUE, riduca, rectius, sia costretta a ridurre anche l’attività sportiva al rango di attività economica ai fini della comprensione della stessa all’interno dell’orbita normativa dell’ordinamento UE. Ciò si spiega facendo rimando all’architettura fondamentalmente mercantilistica e d economicistica caratterizzante già dalle proprie origini il comparto normativo – istituzionale medesimo, a nulla sostanzialmente valendo i reiterati quanto sterili tentativi, di matrice dunque essenzialmente politica, compiuti al livello extraterritoriale in esame di caratterizzare l’azione dell’UE anche in direzioni aliene rispetto a rationes e finalità di mercato
Il turismo ha sempre avuto e continuerà ad avere nel futuro un grandissimo potenziale dal punto di vista culturale, politico ed economico. In Italia, malgrado la numerosa letteratura specialistica e la ricchezza delle proprie risorse naturali e culturali, il turismo resta rilegato a un ruolo di secondo ordine tra le priorità dei policy maker e non riesce ad esercitare quella funzione di sviluppo che gli spetterebbe sia rispetto alla questione dei grandi poli turistici e culturali di attrazione sia e soprattutto rispetto al patrimonio diffuso nei territori c.d. minori. L’articolo intende suggerire i principali tratti di un percorso di sviluppo sostenibile attraverso l’analisi dei territori c.d. minori e/o lenti. Allontanandoci da una visione esclusivamente economicistica si possono, infatti, individuare nuove traiettorie di sviluppo sostenibile in cui le identità territoriali, la storia locale, il capitale sociale, il patrimonio culturale e umano, diventano fattori strategici ed innovativi di qualsiasi politica di sviluppo sostenibile. Tali fattori possono essere quindi le pre-condizioni in grado di generare innovazione e sviluppo in un territorio. In definitiva l’articolo propone l’ipotesi di un sentiero di sviluppo sostenibile da parte dei c.d. territori minori o lenti attraverso l’adesione ad un modello di sviluppo fondato sullo stretto legame tra heritage e turismo, tra valore della cultura e del territorio e rigenerazione socio-economica, tra tradizione ed innovazione in un approccio distrettuale in cui il territorio, con la sua storia, tradizioni, identità costituisce un valore competitivo difficilmente riproducibile
: Il contributo analizza il concetto di cittadinanza alla luce della sua progressiva emancipazione dallo Stato nazionale: la categoria giuridica della cittadinanza si compone attualmente di una dimensione formale, ancorata allo Stato, e di una dimensione sostanziale, appaltata a nuovi centri decisionali a livello sovranazionale e infranazionale.
Esso esamina la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte costituzionale. La prima, nonostante alcune aperture nei confronti dei cittadini economicamente inattivi, continua ad alimentare il convincimento che la cittadinanza europea corrisponda ad uno status privilegiato piuttosto che ad una vera e propria forma di cittadinanza. La seconda, invece, riconosce alle Regioni, nell’ambito delle proprie competenze concorrenti e residuali e nei rispettivi limiti della Costituzione, ampia autonomia per la previsione di interventi socio–assistenziali anche a favore degli stranieri al di là del nucleo irriducibile dei diritti fondamentali, facendo salva la previsione di talune differenziazioni tra cittadini nazionali e stranieri basate sul criterio della ragionevolezza. Pertanto, la cittadinanza, a qualunque livello normativo, rimane «selettiva», accogliendo ancora, contraddittoriamente, coloro che sono forniti di sostanze economiche piuttosto che i soggetti più deboli e bisognosi
Il dibattito circa l’opportunità dell’adesione dell’UE alla CEDU risale a parecchi decenni addietro ed ha impegnato i più eminenti studiosi europeisti. Istituzionalmente proposta, per la prima volta, più di trent’anni fa dalla Commissione delle Comunità europee in un memorandum del 4 aprile 1979, tale questione fu rilanciata in occasione del quarantesimo anniversario della CEDU attraverso una comunicazione presentata dalla Commissione il 19 novembre 1990 nel quale la Commissione stessa chiedeva al Consiglio dei ministri di ricevere il mandato di negoziare le modalità d’adesione. L’art. 6 del Trattato di Lisbona non solo crea una base giuridica che ne autorizza l’adesione, come richiesto nel noto parere “C.J.C.E., avis 2/94. Adhésion de la Communautéeuropéenne à la Convention européenne de sauvegardedesdroits de l’homme et deslibertésfondamentales, Rec.”, ma utilizza un linguaggio che sembra imporre che tale competenza sia esercitata. Sull’altra sponda, quella del Consiglio d’Europa, l’entrata in vigore del Protocollo della CEDU n.14 ha statuito, ex par.2, che l’UE potesse aderire alla Convenzione. Come risulta chiaro dall’analisi congiunta dei dispositivi presi in esame, tutte le questioni giuridiche e tecniche conseguenti a tale riforma vengono consapevolmente lasciate in sospeso e rimandate ai lavori delle Commissioni giuridiche delle due organizzazioni
La società contemporanea caratterizzata da processi di globalizzazione e internazionalizzazione, diviene sempre più spesso scenario di crocevia multiculturali e culture multietniche. Il diritto alla salvaguardia delle culture minoritarie si scontra con il desiderio di rivendicazione e affermazione delle proprie identità. Un nuovo sistema culturale tende ad affermarsi; una nuova composizione multirazziale contraddistinta da una frammentazione eterogenea etnica e religiosa; divisioni culturali di una società contemporanea che inevitabilmente conducono a tensioni e scontri. Queste contraddizioni possono essere efficacemente riassunte considerando gli opposti interessi in conflitto: comportamenti che, pur considerati in aperto contrasto con il diritto penale e più in generale con i valori etico-sociali prevalenti nell’ordinamento giuridico civilizzato, sono giudicati permessi e accettati da parte di minoranze in quanto conformi alle loro tradizioni e alle loro regole culturali. E’ in questo contesto che il reato “culturalmente orientato” trova la propria dimensione internazionale all’interno della quale, più specificamente, si inquadrano gravi delitti. La riflessione scientifica a cui si ispira questo contributo è considerare se sia antropologicamente accettabile procedere ad una comprensione e tolleranza di determinate condotte giustificate da un gruppo sociale di appartenenza o considerarle illecite da parte del Paese ospitante
En el sistema ONU, la “revitalización” de la mediación como instrumento de resolución político-jurídica de tensiones internacionales se testimonia, entre otras cosas, por la creación en 2006 de la Unidad de Apoyo a la Mediación en el seno del Departamento de Asuntos Políticos y desde marzo del 2008 por la activación del Standby Team of Mediation Experts, es decir un Equipo de Expertos en Mediación que - a petición principalmente de los enviados de la ONU, de las misiones para el mantenimiento de la paz, del Departamento de Asuntos Políticos y de las organizaciones regionales estrechamente asociadas a la actividad de la mediación de la ONU -, están listos para ser desplegados en cualquier lugar del mundo en menos de 72 horas y provén apoyo y asesoría sin ningún tipo de costo para el solicitante. El Equipo de Expertos en Mediación es una estructura híbrida en el sentido de que es gestionado conjuntamente entre la Unidad de Apoyo a la Mediación de la ONU y el Norwegian Refugee Council que es asimismo el que lo financia principalmente.
Los componentes del Equipo – también llamados “mobile experts” - cuyo mandato dura un año, están siempre disponibles y pueden trabajar individualmente, en pequeños grupos o todos juntos. Cada uno de ellos está especializado en un ámbito o materia que, normalmente, generan tensiones y controversias durante las negociaciones de paz (Acuerdos de seguridad; Power-Sharing; Asuntos constitucionales; Recursos naturales; Asuntos de género; Mediaciòn, Negociaciòn y Diàlogo)
Claudio Costantino, Servizi di interesse economico generale ed aiuti di stato...
Galletti Antonella, Costituzione, globalizzazione e tradizione giuridica europea a cura di B. Andò e F. Vecchio
1. Costituzione, globalizzazione e tradizione giuridica europea a cura di B. Andò
e F. Vecchio, Cedam, 2011
Il volume qui recensito esplicita fin dal titolo il suo obiettivo: analizzare il rapporto che
intercorre tra i tre ambiti di ricerca (Costituzione, globalizzazione e tradizione giuridica
europea) mettendo in luce le “ricadute” che la globalizzazione ha avuto (e continua ad avere)
sugli equilibri costituzionali degli Stati e sul processo d’integrazione politica europea.
I processi di globalizzazione, se da un lato determinano un nuovo modo di concepire
l’idea di diritto come fenomeno intimamente legato alla dimensione nazionale (B. Andò) e
modificano “la standardizzazione di regole e best practices” che, soprattutto in campo
economico, possono determinare l’affievolimento delle tradizioni giuridiche dei singoli Stati
(P. Bargiacchi), dall’altro mostrano come la dimensione politica dell’Unione europea sia
ancora una questione che presenta al suo interno una serie di limiti e debolezze.
È il momento costituzionale della globalizzazione (G. Maestro Buelga), ma anche
quello della crisi del diritto come crisi del modello della stato nazione e delle funzioni
storiche delle costituzione (A. Aguilar Calahorro); è una crisi di sistema che richiede di
riconsiderare la prospettiva generale nella quale può evolversi la costruzione europea (G.
Barcellona) e le cui radici risiedono nel deficit di sovranità politica delle istituzioni collettive.
Si dovrebbe tornare a ricostituire il potere: da un lato cercando di recuperare parte del
potere perso per reintegrarlo nello spazio pubblico europeo, dall’altro sarebbe necessario
articolare tale potere in modo tale che porti ad un governo adeguato per un’Europa plurale e
sociale (A. Cantaro).
Confrontarsi con il tema di un’Europa globalizzata significa riflettere sulle sfide che
investono l’UE e gli Stati membri, non solo sul piano economico e politico, ma anche sul
piano dell’identità e della democrazia.
Comprendere oggi cosa sia il costituzionalismo nazionale ed europeo significa, prima di
tutto, indagare i problemi di un’Europa globalizzata ed interrogarsi sull’esistenza di
un’identità europea (G. A. Siino).
2. Il Trattato di Lisbona, al di là degli istituti introdotti per rafforzare la democrazia
all’interno dell’UE, in concreto non ha rappresentato un passo avanti per colmare il deficit
democratico (E. C. Raffiotta).
Se da un lato l’UE mostra i segni di una grave depressione, dall’altro gli Stati membri
pretendono di agire nel mutato contesto globale secondo schemi incompatibili con i nuovi
scenari ed i nuovi attori (A. L. Valvo).
Resta l’esigenza di riempire di significato il modello democratico europeo (E. C.
Raffiotta); occorre rafforzare la dimensione sociale all’interno dell’Unione europea (S. Andò);
è quanto mai necessario trovare un modello in grado di rispondere allo stesso tempo alle
esigenze di una maggiore integrazione con le esigenze di salvaguardia di sovranità degli Stati
membri.
È indispensabile che all’UE sia conferita quella legittimità sociale che è condizione
essenziale per la sua stessa sopravvivenza e condizione fondamentale perché l’Unione
europea divenga espressione, non solo politica ed economica, ma anche culturale (A. L.
Valvo).
L’unione politica non è più un’alternativa ma è diventata oramai un’esigenza; essa deve
essere il risultato di un consenso popolare più ampio possibile che non può essere realizzato
attraverso scelte verticistiche lontane ed estranee alle necessità del popolo al quale si
indirizzano e sul quale si impongono (A. Sinagra).
La crisi mette anche a nudo, oggi più che mai, l’instabilità politica dell’Europa. È il
caso, ad esempio, della nuova costituzione ungherese che impone un ripensamento
dell’architettura istituzionale su cui reggono gli equilibri europei. (F. Vecchio).
Molti degli scritti raccolti in questo volume offrono delle possibili soluzioni, sia alla
crisi che sta investendo tutta l’Europa, sia agli effetti della globalizzazione.
C’è chi auspica per un modello di public governance euro mediterraneo in grado di
risolvere l’attuale crisi economica, politica e sociale (C. Costantino), chi suggerisce un tipo di
integrazione multilivello capace di mantenere le specificità dei singoli Stati membri (Moccia),
e c’è chi propone di governare la globalizzazione favorendo il formarsi di macroregioni che
riescano ad autogovernarsi (S. Andò).
3. La globalizzazione può avere un senso, un risultato e i benefici sperati solo se si tratta di
una globalizzazione fra uguali (A. Sinagra) e si sviluppa all’interno di uno spazio pubblico e
democratico, plurale e sociale (A. Cantaro).
In questo scenario l’agenda sociale emerge come il centro del conflitto globale, al quale
il momento costituzionale della globalizzazione (e delle crisi) deve necessariamente
rispondere (G. Maestro Buelga).
Antonella Galletti
Dottoranda di ricerca