6. LA COSTITUZIONE
L’Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle controversie internazionali
Consente in condizioni di parità con gli altri stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia
fra le Nazioni
Promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo
Art. 11
7. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge
Il suo adempimento non pregiudica la posizione di
lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti
politici
L’ordinamento delle forze Armate si informa allo
spirito democratico della Repubblica
Art. 52
8. DALLA DIFESA DELLA PATRIA
Protezione della popolazione
Protezione della sovranità popolare
Difesa dei confini nazionali
Difesa dell’indipendenza nazionale
9. ALLA DIFESA DEGLI INTERESSI
NAZIONALI
(O INTERESSI VITALI)
protezione delle linee di
rifornimento energetico e dei traffici
marittimi
salvaguardia delle comunità italiane
all’estero
10. capacità di fronteggiare nuovi rischi
per la sicurezza e minacce quali il
terrorismo internazionale e la
proliferazione indiscriminata di armi di
distruzione di massa
tutela del ruolo e della credibilità
internazionale del paese
tutela della presenza economica ed
influenza culturale nei paesi terzi
15. aprile 1947 Rodrigo Castiello, pentecostale
gennaio 1948 Enrico Ceroni, testimone di Geova
LE CULTURE DELL’OBIEZIONE
22 gennaio 1949 Pietro Pinna obiettore per
motivazioni politiche e filosofiche
3 aprile 1950 Pietro Ferrua, anarchico
13 novembre 1962 Giovanni Gozzini, cattolico
17. Viene approvata la legge n. 772 (legge Marcora)
”Norme in materia di obiezione di coscienza”
15 dicembre 1972
E' una brutta legge,
vessatoria e discriminatoria
18. viene istituita una vera e propria
commissione giudicante chiamata a
valutare la veridicità delle
dichiarazioni di obiezione al di là
della sussistenza delle cause
ostative previste dalla stessa.
il servizio civile dura otto mesi in
più del servizio militare
la gestione del servizio civile è
interamente affidata ai militari
i tribunali militari sono chiamati
a giudicare gli eventuali reati
commessi dagli obiettori
19. Articolo 5
• I giovani ammessi ai benefici della presente
legge devono prestare servizio militare non
armato o servizio sostitutivo civile, per un
tempo superiore di otto mesi alla durata del
servizio di leva cui sarebbero tenuti
•
Il Governo della Repubblica è autorizzato ad
emanare le norme regolamentari relative
all'attuazione della presente legge
20. • Qualora l'interessato opti per il servizio
sostitutivo civile, il Ministero per la difesa,
nell'attesa dell'istituzione del Servizio civile
nazionale, distacca gli ammessi presso enti,
organizzazioni o corpi di assistenza, di
istruzione, e di protezione civile e di tutela del
patrimonio forestale, previa stipulazione, ove
occorra, di speciali convenzioni con gli enti,
organizzazioni o corpi presso i quali avviene il
distacco
21. Articolo 11
• I giovani ammessi a valersi delle disposizioni della
presente legge sono equiparati ad ogni effetto
civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché
nel trattamento economico, ai cittadini che
presentano il normale servizio militare
23. LA LOTTA CONTINUA.. IN TRIBUNALE
24 maggio 1985
decisione n. 16 del Consiglio di Stato
che limita i poteri della commissione:
potrà valutare solo la non manifesta
infondatezza delle domande.
sentenza n.164 della Corte
costituzionale che dichiara la piena
legittimità della 772:
gli obiettori di coscienza in servizio
civile concorrono pienamente alla difesa
della Patria.
24. 23 aprile 1986
Sentenza n. 113 della Corte Costituzionale
è inammissibile che gli obiettori di coscienza siano
giudicati dai tribunali militari
31 luglio 1989
Sentenza n. 470 della Corte Costituzionale
la durata del servizio civile è equiparata a quella
del servizio militare
28. opponendosi all'uso delle armi,
non accettano l'arruolamento nelle Forze
armate e nei Corpi armati dello Stato,
Articolo 1
I cittadini che, per obbedienza alla coscienza,
nell'esercizio del diritto alle libertà di
pensiero, coscienza e religione riconosciute
dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo e dalla Convenzione
internazionale sui diritti civili e politici,
29. possono adempiere gli obblighi
di leva prestando, in
sostituzione del servizio
militare, un servizio civile,
diverso per natura e autonomo
dal servizio militare,
ma come questo rispondente
al dovere costituzionale di
difesa della Patria e
ordinato ai fini enunciati
nei "Principi fondamentali"
della Costituzione
31. E' istituito il servizio civile nazionale finalizzato a
concorrere, in alternativa al
servizio militare obbligatorio,
alla difesa della Patria con
mezzi ed attività non militari
Legge 6.3.2001, n.64
"Istituzione del Servizio Civile Nazionale"
favorire la realizzazione
dei princìpi costituzionali
di solidarietà sociale
32. promuovere la solidarietà e la
cooperazione con particolare
riguardo alla tutela dei diritti
sociali, ai servizi alla persona ed
alla educazione alla pace fra i
popoli
partecipare alla salvaguardia e
tutela del patrimonio della
Nazione, con particolare riguardo
ai settori ambientale, forestale,
storico-artistico, culturale e della
protezione civile
33. contribuire alla formazione civica, sociale,
culturale e professionale dei giovani
mediante attività svolte anche in enti ed
amministrazioni operanti all'estero
34. Sentenza Corte Costituzionale
n. 228 dell’8 luglio 2004
… La previsione contenuta nel primo comma dell'art.
52 della Costituzione, che configura la difesa della
Patria come sacro dovere del cittadino, …. ha una
estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio
militare
Come già affermato da questa Corte, infatti, il
servizio militare ha una sua autonomia concettuale e
istituzionale rispetto al dovere ex art. 52, primo
comma, della Costituzione, che può essere adempiuto
anche attraverso adeguate attività di impegno sociale
non armato (sentenza n. 164 del 1985)...
35. D'altra parte il dovere di difendere la Patria
deve essere letto alla luce del principio di
solidarietà espresso nell'art. 2 della Costituzione,
le cui virtualità trascendono l'area degli “obblighi
normativamente imposti”, chiamando la persona ad
agire non solo per imposizione di una autorità, ma
anche per libera e spontanea espressione della
profonda socialità che caratterizza la persona
stessa.
In questo contesto, il servizio civile tende a
proporsi come forma spontanea di adempimento
del dovere costituzionale di difesa della Patria
36. È proprio nel dovere di difesa della Patria, di cui
il servizio militare e il servizio civile costituiscono
forme di adempimento volontario, che i due servizi
trovano la loro matrice unitaria