Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione, sezione i civile, 2...Pino Ciampolillo
ANZA DOTTORE SALVATORE EX DIRIGENTE ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIA Coordinatore PIANO QUALITA 'DELL'ARIA SICILIA COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO ED DA 27 ALTRE FONTI "puo ritenersi accertato il Che Il Piano (ARIA REGIONE SICILIA) conteneva in sé non ERRORI comunque vistose copiature di ONU piano di Altra Regione. Appare Evidente Che Gli ERRORI del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria non potevano Essere Semplici refusi, Giacchè non potrebbe giustificarsi Logicamente la Creazione ad hoc di Una Commissione Composta da tre soggetti Che ha Lavorato a quattro MESI la correzione di Elaborato delle Nazioni Unite per di APPENA 385 pages Compresi Gli Allegati. Nello Stesso decreto di correzione Relativo al pianoforte SI Legge di Comunità Montane argini fi Fiumi e Canali Intero teritorio pianeggiante della Regione, bacino archeologico padano. Puo pertanto ritenersi accertato il Che Il Piano conteneva in sé non ERRORI, comunque vistose copiature di u piano di Altra Regione .... Tribunale di Palermo Sentenza di condanna a SALVATORE ANZA? Alla pena di 1 anno e 8 Mesi di reclusione n. 5455/18 ottobre 2012 http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/04/anza-salvatore.html
Corso segretario comunale - Reati contro la pubblica amministrazioneFederico Fava
Presentazione dei principali profili di diritto penale della figura del segretario comunale, con cenni alla responsabilità anti-corruzione ed alla responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti
Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione, sezione i civile, 2...Pino Ciampolillo
ANZA DOTTORE SALVATORE EX DIRIGENTE ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIA Coordinatore PIANO QUALITA 'DELL'ARIA SICILIA COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO ED DA 27 ALTRE FONTI "puo ritenersi accertato il Che Il Piano (ARIA REGIONE SICILIA) conteneva in sé non ERRORI comunque vistose copiature di ONU piano di Altra Regione. Appare Evidente Che Gli ERRORI del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria non potevano Essere Semplici refusi, Giacchè non potrebbe giustificarsi Logicamente la Creazione ad hoc di Una Commissione Composta da tre soggetti Che ha Lavorato a quattro MESI la correzione di Elaborato delle Nazioni Unite per di APPENA 385 pages Compresi Gli Allegati. Nello Stesso decreto di correzione Relativo al pianoforte SI Legge di Comunità Montane argini fi Fiumi e Canali Intero teritorio pianeggiante della Regione, bacino archeologico padano. Puo pertanto ritenersi accertato il Che Il Piano conteneva in sé non ERRORI, comunque vistose copiature di u piano di Altra Regione .... Tribunale di Palermo Sentenza di condanna a SALVATORE ANZA? Alla pena di 1 anno e 8 Mesi di reclusione n. 5455/18 ottobre 2012 http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/04/anza-salvatore.html
Corso segretario comunale - Reati contro la pubblica amministrazioneFederico Fava
Presentazione dei principali profili di diritto penale della figura del segretario comunale, con cenni alla responsabilità anti-corruzione ed alla responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti
Modulo ricorso multa Ghisallo Prefetto o Giudice di Pace 2014mastrototaro
Modulo per effettuare il ricorso alla multa del Ghisallo al Prefetto o al Giudice di Pace, per prescrizione dei termini di 90 giorni dalla data dell'accertamento.
La data di accertamento deve coincidere con quella della violazione o infrazione
Tutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimoAvvocatoavarese Avarese
Il sistema tavolare comporta che, anche al giorno d'oggi, un soggetto possa iniziare a coltivare il fondo altrui, nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto e nell'ignoranza di chi ne sia il proprietario ed anzi nell'ignoranza dell'istituto dell'usucapione.
Tutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimoAvvocatoavarese Avarese
Il sistema tavolare comporta che, anche al giorno d'oggi, un soggetto possa iniziare a coltivare il fondo altrui, nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto e nell'ignoranza di chi ne sia il proprietario ed anzi nell'ignoranza dell'istituto dell'usucapione.
Allegati piano aria sicilia arpa 2006 laboratorio mobile righe copiate e inco...Pino Ciampolillo
ANZA DOTTORE SALVATORE EX DIRIGENTE ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIA Coordinatore PIANO QUALITA 'DELL'ARIA SICILIA COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO E DA 27 ALTRE FONTI "puo ritenersi accertato il Che Il Piano (ARIA REGIONE SICILIA) conteneva in sé non ERRORI comunque vistose copiature di UN piano di Altra Regione. Appare Evidente Che Gli ERRORI del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria non potevano Essere Semplici refusi, Giacchè non potrebbe giustificarsi Logicamente la Creazione ad hoc di Una Commissione Composta da tre soggetti Che ha Lavorato a quattro MESI la correzione di Elaborato di APPENA 385 pages Compresi Gli Allegati. Nello Stesso decreto di correzione Relativo al piano SI Legge di Comunità Montane argini DI Fiumi e Canali Intero territorio pianeggiante della Regione, bacino archeologico padano. Puo pertanto ritenersi accertato il Che Il Piano conteneva in sé non ERRORI, comunque vistose copiature di un piano di Altra Regione .... Tribunale di Palermo Sentenza di condanna a SALVATORE ANZA? Alla pena di 1 anno e 8 Mesi di reclusione n. 5455/18 ottobre 2012 http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/04/anza-salvatore.html
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
Piano aria regione veneto anza' salvatore giuseppe ciampolillo procedimento ...Pino Ciampolillo
In particolare, come viene mostrato nell’ALLEGATO n. :
Le parti che si sono evidenziate in giallo risultano testualmente comuni nei due Piani, laddove gli “autori” siciliani si sono limitati alla semplice sostituzione di parole del tipo “Veneto” , “ARPAV” , ecc., con “Sicilia”, “ARPA”, ecc.;
Le parti che si sono evidenziate in rosso, oltre ad essere in comune, segnalano anche macroscopiche incongruenze determinatesi con la trasposizione testuale dal Piano Veneto a quello Siciliano. Per brevità, qui di seguito si citano solo alcune tra le più eclatanti, mentre per le altre si rimanda alla lettura del testo:
a) parecchie Direttive Comunitarie e normative nazionali, all’epoca della redazione del Piano Veneto (anno 2000) riportate in via di emanazione o vigenti, sono riferite come tali pure al 2007, nonostante esse siano state nel frattempo emanate, recepite e persino abrogate da altre successivamente intervenute;
b) documenti (p.e. il bollettino COP, il DOCUP, ecc.) che si riferiscono a strutture, attività ed atti di programmazione della Regione Veneto sono inseriti come se in realtà fossero e facessero parte del contesto siciliano;
c) caratteristiche e condizioni ambientali proprie del Veneto, (p.e. “il bacino aerologico padano”, ”limitazione degli orari di riscaldamento degli impianti termici civili”, “l’intero territorio pianeggiante”, le “comunità montane”, queste ultime, per inciso, abolite in Sicilia da quasi 20 anni, ecc.) figurano nella descrizione di quelle siciliane;
d) tra le misure da adottare per il decongestionamento del traffico urbano da e verso i centri storici è prevista la realizzazione di “percorsi ciclabili protetti…utilizzando gli argini di fiumi e canali” (salvo a creare prima i fiumi ed i canali da immettere nei centri storici dei Comuni siciliani !);
e) l’assetto amministrativo di regione a statuto ordinario del Veneto appare avere sostituito le prerogative dello statuto speciale della Regione Siciliana (p.e. si fa riferimento al Consiglio Regionale al posto dell’Assemblea Regionale, a competenze della Giunta Regionale al posto di quelle dell’Assessore al ramo, ecc.);
Gli “autori” non si sono astenuti neppure dal copiare la “Bibliografia” (presa pressoché per intero dall’Annuario Arpa del 2005) ed il “Glossario”, tanto che in quest’ultimo vengono riportati acronimi e sigle di organismi, strutture e documenti inesistenti in Sicilia (CIS-Comitato di Indirizzo e Sorveglianza, DOCUP- Documento Unico di Programmazione 2000-2006 della Regione Veneto, SFMR-Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, TTZ-Tavoli Tecnici Zonali) e, di contro, non vengono inclusi acronimi e sigle citati nel testo siciliano (TOFP-Tropospheric Ozone Forming Potentials, PGTL-Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, ecc.);
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
Copia e incolla striscia 02 03 15 sindaco copionePino Ciampolillo
IN DIRITTO
Il convenuto Giuseppe Ciampolillo con gli scritti (blog) a lui riferibili non ha prodotto alcuna lesione alla reputazione ed all’ immagine del ricorrente Anzà Salvatore.
Egli ha esercitato il diritto di critica riconosciuto dall’ ordinamento giuridico e pertanto non deve alcun risarcimento per l’ obbligazione extracontrattuale da illecito civile come chiede il ricorrente le cui domande vanno per ciò rigettate mentre lo stesso Anzà va condannato al rimborso delle spese giudiziali a favore del Ciampolillo.
La condotta di questi non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), sol perché i suoi scritti contengono dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del dr. Anzà. Sovviene in ogni caso la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. [Cass. pen., Sez. V, 05/07/2010, n. 33994]-
L'esimente, che nell’ elaborazione costante di dottrina e giurisprudenza, si realizza relativamente all'esercizio di un diritto (ovvero all'adempimento di un dovere), quando il diritto di cronaca o quello di critica sia conforme ai seguenti limiti:
- verità del fatto narrato;
- pertinenza (intesa quale obbiettivo interesse del fatto per la pubblica opinione)
- e continenza, ovvero correttezza del suo riferimento.
Anche se l'esercizio del diritto di critica trova un limite preciso nell'inammissibilità degli attacchi puramente personali, intesi esclusivamente a colpire la sfera privata dell'offeso e che possono sfociare, quindi, nell'ingiuria, la contumelia e la lesione della reputazione, dal concetto di critica esula, comunque, il requisito dell'obbiettività e della serenità (confacenti invece al diritto di cronaca, come meglio innanzi) in quanto attività essenzialmente valutativa, frutto, quindi, di una lettura personale degli eventi e molto spesso indirizzata a manifestare, con passione e coinvolgimento, un dissenso. Nell'esercizio del diritto di critica, pertanto, è logicamente ammissibile un'intrinseca valenza aggressiva nei confronti del destinatario che dia luogo anche ad una compressione del diritto alla reputazione dello stesso.
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Piano aria regione sicilia anza' salvatore giuseppe ciampolillo procedimento ...Pino Ciampolillo
Peraltro, le correzioni riguardano solo una piccola parte delle strafalcionerie messe sinteticamente in evidenza nella conferenza stampa di Legambiente del 21/11/2007, non risultando prese in considerazione tante altre parti di cui non era stata fatta esplicita menzione.
In definitiva, nel copia e incolla, i refusi da “refusi veneti” sono diventati “refusi siciliani” e gli autori siciliani, con il citato D.A. n. 43, dopo 7 mesi li hanno corretti facendoli comparire come propri errori di stampa. (sic!)
Ma nonostante questo, alla data del 22/10/2008(*) (dopo ulteriori 7 mesi) sul sito web dell’Assessorato era possibile trovare sì la versione “corretta” del Piano, salvo ad accorgersi che conteneva le stesse precedenti strafalcionerie. (sic!).
Dalla fine di ottobre 2008 sul sito risulta inserita la versione con i “refusi” veneti corretti, ma soltanto il 29/04/2009, con la nota n. 1777, il Capo di Gabinetto dell’ARTA era costretto a comunicare, con malcelato imbarazzo, che la Commissione ispettiva costituita dall’Assessore Interlandi il 22/11/2007 (per dimostrare che il Piano non era stato copiato) “non aveva reso alcuna relazione conclusiva”. Un’affermazione criptica per cercare di stendere il velo su una vicenda insostenibile ed indifendibile.
Per definire tutta la complessa vicenda, dunque, Ciampolillo usò nel suo blog le parole “probabili ipotesi di truffa”. A dire il vero parole appropriate essendovi per la legge “truffa” quando ricorre la condotta di <<chiunque,>> (articolo 640 codice penale). E nei fatti testé narrati sono presenti i seguenti elementi :
- l' “artifizio e il raggiro”, che è quello di chi ha presentato come “sua” un’opera che nient'altro era se non la manipolazione, peraltro incompleta e raffazzonata, di un'opera altrui (e perché allora non usare la parola “plagio” intesa come “appropriazione indebita e divulgazione sotto proprio nome di un'opera altrui o di una parte di essa, specialmente in ambito artistico e letterario”? - vedasi dizionario De Mauro della Lingua Italiana);
- “inducendo taluno in errore”, anzi non “qualcuno” ma l'intera comunità isolana che si affida agli organi istituzionali -e segnatamente a quelli per la tutela della qualità dell'aria- per godere del sacrosanto diritto alla salute (art. 32 Cost.) ;
- “… con altrui danno” : oltre al presumibile danno alla salute derivante dall’ inesistenza sostanziale delle misure di monitoraggio sulla qualità dell’ aria (che nel documento erano calibrate per il Veneto e non per la Sicilia), vi è poi il danno economico alla Regione sicilia che ha investito fondi di bilancio per la produzione di un documento risultato sin da subito posticcio.
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
ANZA DOTTORE SALVATORE EX DIRIGENTE ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIA COORDINATORE PIANO QUALITA’ DELL’ARIA SICILIA COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO ED DA 27 ALTRE FONTI
“Può ritenersi accertato che il PIANO (ARIA REGIONE SICILIA) conteneva se non errori comunque vistose copiature di un piano di altra Regione. Appare evidente che gli errori del Piano regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria non potevano essere semplici refusi, giacchè non potrebbe logicamente giustificarsi la creazione ad hoc di una Commissione composta da tre soggetti che ha lavorato per quattro mesi per la correzione di un elaborato di appena 385 pagine compresi gli allegati. Nello stesso decreto di correzione relativo al piano si legge di comunità montane argini fi fiumi e canali intero territorio pianeggiante della regione, bacino archeologico padano. Può pertanto ritenersi accertato che il piano conteneva se non errori, comunque vistose copiature di un piano di altra regione….
Tribunale di Palermo sentenza di condanna a SALVATORE ANZA Alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione n. 5455/ 18 ottobre 2012
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/04/anza-salvatore.html
ANZA DOTTORE SALVATORE EX DIRIGENTE ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIA COORDINATORE PIANO QUALITA’ DELL’ARIA SICILIA COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO ED DA 27 ALTRE FONTI
“Può ritenersi accertato che il PIANO (ARIA REGIONE SICILIA) conteneva se non errori comunque vistose copiature di un piano di altra Regione. Appare evidente che gli errori del Piano regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria non potevano essere semplici refusi, giacchè non potrebbe logicamente giustificarsi la creazione ad hoc di una Commissione composta da tre soggetti che ha lavorato per quattro mesi per la correzione di un elaborato di appena 385 pagine compresi gli allegati. Nello stesso decreto di correzione relativo al piano si legge di comunità montane argini fi fiumi e canali intero territorio pianeggiante della regione, bacino archeologico padano. Può pertanto ritenersi accertato che il piano conteneva se non errori, comunque vistose copiature di un piano di altra regione….
Tribunale di Palermo sentenza di condanna a SALVATORE ANZA Alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione n. 5455/ 18 ottobre 2012
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/04/anza-salvatore.html
Assolto dall'accusa di diffamazione pino ciampolillo Pino Ciampolillo
CRITICHE AL SINDACO PORTOBELLO, ASSOLTO IL BLOGGER CIAMPOLILLO
“La critica politica aveva natura di verità dimostrata dai successivi proveddimenti della prefettura e del ministro degli interni!, culminati con lo scioglimento del Comune.
Con questa motivazione il GUP del Tribunale di PA, Lorenzo Matassa, ha ssolto il giornalista e blogger di Isola delle Femmine Giuseppe Ciampolillo perché il fatto non costituisce reato.
Ciampolillo era stato querelato dall’ex sindaco Gaspare Portobello per un articolo pubblicato nell’aprile del 2010 sul mensile carinese “Il Vespro”, nel quale in sintesi e con espressioni “forti” invitata il primo cittadino ad assumere “atteggiamenti risoluti” nei confronti del malaffare amministrativo e mafioso.
Il Giudice, nel valutare il contenuto dell’articolo, ha rilevato fra l’altro che il giornalista è stato “premonitore di future verità”.
Anche il momento storico in cui è maturata la vicenda ha inciso sull’esito della sentenza: pochi giorni prima che uscisse l’articolo citato, infatti, il consiglio comunale di Isola si era riunito per deliberare su “infiltrazioni mafiose”
“E’ la dimostrazione –dice Ciampolillo – che non ero un pazzo furioso che gridava a mezzo mondo circa i gravi pericoli che correvano le istituzioni a Isola delle Femmine”.
CLP
Isola delle Femmine 16 maggio 2014
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2014/05/critiche-al-sindaco-portobello-assolto.html
Anza' il piano aria copiato assessore interlandi corregge i refusi Pino Ciampolillo
ANZA DOTTORE SALVATORE EX DIRIGENTE ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIA COORDINATORE PIANO QUALITA’ DELL’ARIA SICILIA COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO ED DA 27 ALTRE FONTI
“Può ritenersi accertato che il PIANO (ARIA REGIONE SICILIA) conteneva se non errori comunque vistose copiature di un piano di altra Regione. Appare evidente che gli errori del Piano regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria non potevano essere semplici refusi, giacchè non potrebbe logicamente giustificarsi la creazione ad hoc di una Commissione composta da tre soggetti che ha lavorato per quattro mesi per la correzione di un elaborato di appena 385 pagine compresi gli allegati. Nello stesso decreto di correzione relativo al piano si legge di comunità montane argini fi fiumi e canali intero territorio pianeggiante della regione, bacino archeologico padano. Può pertanto ritenersi accertato che il piano conteneva se non errori, comunque vistose copiature di un piano di altra regione….
Tribunale di Palermo sentenza di condanna a SALVATORE ANZA Alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione n. 5455/ 18 ottobre 2012
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Il dottore Anzà, responsabile del “servizio 3 tutela dell'inquinamento atmosferico" del Dipartimento regionale Territorio e Ambiente della Regione siciliana, lamenta di subire un danno alla sua reputazione e all’ immagine ad opera del convenuto Ciampolillo Giuseppe il quale, a nome del “Comitato Cittadino Isola Pulita” dedito a campagne per la tutela dell'ambiente e della salute nel comune di Isola delle Femmine, sarebbe autore di una campagna di diffamazione condotta attraverso alcuni siti Internet.
Il ricorrente produce perciò cinque allegati a riprova di tali affermazioni.
Il primo ed il secondo degli allegati riporta la “richiesta di intervento a tutela della salute pubblica” contenuto all'interno di un blog ( un sito web, generalmente gestito da una persona o da un ente, in cui l'autore, detto “blogger”, pubblica più o meno periodicamente, come in una sorta di diario online, i propri pensieri, opinioni, riflessioni, considerazioni ed altro, assieme, eventualmente, ad altre tipologie di materiale elettronico come immagini o video) in cui si denuncia all'opinione pubblica ed all'assessore regionale al Territorio e Ambiente della regione Sicilia, Rossana Interlandi, e al dirigente generale del Dipartimento Territorio Ambiente arch. Pietro Tolomemeo, in particolare, la anomala richiesta di modifica delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera da parte della società Italcementi che ha un impianto nel comune di Isola delle Femmine.
Nel suo articolo, il convenuto Giuseppe Ciampolillo prende in esame lo svolgimento della conferenza di servizi convocata e presieduta dal dottore Anzà il 4 luglio 2007, indetta ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006, ed avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione (modificativa di quelle già in atto) alle emissioni in atmosfera da parte della ditta Italcementi: cosa che destava allarme in tanti cittadini ed al citato comitato isola pulita per la manifesta intenzione della Italcementi di fare uso del pet-coke, trasportandolo all'interno del suo stabilimento dopo averlo fatto transitare lungo il tessuto urbano, pur essendo noto che il pet-coke è sostanza pericolosa e dannosa alla salute (il pet-coke e' l'ultimo prodotto delle attivita' di trasformazione del petrolio e viene considerato lo scarto dello scarto dell'oro nero tanto da guadagnarsi il nome di "feccia del petrolio". Per la sua composizione, comprendente oltre ad IPA (in particolare benzopirene) e metalli pesanti come nichel, cromo e vanadio, va movimentato con cura per evitare di sollevare polveri respirabili. Il trattamento consistente in carico, scarico e deposito del pet-coke deve seguire le regole dettate dal decreto del Ministero della Sanita' 28 aprile 1997 concernente il trasporto di sostanze pericolose).
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
Modulo ricorso multa Ghisallo Prefetto o Giudice di Pace 2014mastrototaro
Modulo per effettuare il ricorso alla multa del Ghisallo al Prefetto o al Giudice di Pace, per prescrizione dei termini di 90 giorni dalla data dell'accertamento.
La data di accertamento deve coincidere con quella della violazione o infrazione
Tutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimoAvvocatoavarese Avarese
Il sistema tavolare comporta che, anche al giorno d'oggi, un soggetto possa iniziare a coltivare il fondo altrui, nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto e nell'ignoranza di chi ne sia il proprietario ed anzi nell'ignoranza dell'istituto dell'usucapione.
Tutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimoAvvocatoavarese Avarese
Il sistema tavolare comporta che, anche al giorno d'oggi, un soggetto possa iniziare a coltivare il fondo altrui, nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto e nell'ignoranza di chi ne sia il proprietario ed anzi nell'ignoranza dell'istituto dell'usucapione.
Allegati piano aria sicilia arpa 2006 laboratorio mobile righe copiate e inco...Pino Ciampolillo
ANZA DOTTORE SALVATORE EX DIRIGENTE ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIA Coordinatore PIANO QUALITA 'DELL'ARIA SICILIA COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO E DA 27 ALTRE FONTI "puo ritenersi accertato il Che Il Piano (ARIA REGIONE SICILIA) conteneva in sé non ERRORI comunque vistose copiature di UN piano di Altra Regione. Appare Evidente Che Gli ERRORI del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria non potevano Essere Semplici refusi, Giacchè non potrebbe giustificarsi Logicamente la Creazione ad hoc di Una Commissione Composta da tre soggetti Che ha Lavorato a quattro MESI la correzione di Elaborato di APPENA 385 pages Compresi Gli Allegati. Nello Stesso decreto di correzione Relativo al piano SI Legge di Comunità Montane argini DI Fiumi e Canali Intero territorio pianeggiante della Regione, bacino archeologico padano. Puo pertanto ritenersi accertato il Che Il Piano conteneva in sé non ERRORI, comunque vistose copiature di un piano di Altra Regione .... Tribunale di Palermo Sentenza di condanna a SALVATORE ANZA? Alla pena di 1 anno e 8 Mesi di reclusione n. 5455/18 ottobre 2012 http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/04/anza-salvatore.html
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
Piano aria regione veneto anza' salvatore giuseppe ciampolillo procedimento ...Pino Ciampolillo
In particolare, come viene mostrato nell’ALLEGATO n. :
Le parti che si sono evidenziate in giallo risultano testualmente comuni nei due Piani, laddove gli “autori” siciliani si sono limitati alla semplice sostituzione di parole del tipo “Veneto” , “ARPAV” , ecc., con “Sicilia”, “ARPA”, ecc.;
Le parti che si sono evidenziate in rosso, oltre ad essere in comune, segnalano anche macroscopiche incongruenze determinatesi con la trasposizione testuale dal Piano Veneto a quello Siciliano. Per brevità, qui di seguito si citano solo alcune tra le più eclatanti, mentre per le altre si rimanda alla lettura del testo:
a) parecchie Direttive Comunitarie e normative nazionali, all’epoca della redazione del Piano Veneto (anno 2000) riportate in via di emanazione o vigenti, sono riferite come tali pure al 2007, nonostante esse siano state nel frattempo emanate, recepite e persino abrogate da altre successivamente intervenute;
b) documenti (p.e. il bollettino COP, il DOCUP, ecc.) che si riferiscono a strutture, attività ed atti di programmazione della Regione Veneto sono inseriti come se in realtà fossero e facessero parte del contesto siciliano;
c) caratteristiche e condizioni ambientali proprie del Veneto, (p.e. “il bacino aerologico padano”, ”limitazione degli orari di riscaldamento degli impianti termici civili”, “l’intero territorio pianeggiante”, le “comunità montane”, queste ultime, per inciso, abolite in Sicilia da quasi 20 anni, ecc.) figurano nella descrizione di quelle siciliane;
d) tra le misure da adottare per il decongestionamento del traffico urbano da e verso i centri storici è prevista la realizzazione di “percorsi ciclabili protetti…utilizzando gli argini di fiumi e canali” (salvo a creare prima i fiumi ed i canali da immettere nei centri storici dei Comuni siciliani !);
e) l’assetto amministrativo di regione a statuto ordinario del Veneto appare avere sostituito le prerogative dello statuto speciale della Regione Siciliana (p.e. si fa riferimento al Consiglio Regionale al posto dell’Assemblea Regionale, a competenze della Giunta Regionale al posto di quelle dell’Assessore al ramo, ecc.);
Gli “autori” non si sono astenuti neppure dal copiare la “Bibliografia” (presa pressoché per intero dall’Annuario Arpa del 2005) ed il “Glossario”, tanto che in quest’ultimo vengono riportati acronimi e sigle di organismi, strutture e documenti inesistenti in Sicilia (CIS-Comitato di Indirizzo e Sorveglianza, DOCUP- Documento Unico di Programmazione 2000-2006 della Regione Veneto, SFMR-Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, TTZ-Tavoli Tecnici Zonali) e, di contro, non vengono inclusi acronimi e sigle citati nel testo siciliano (TOFP-Tropospheric Ozone Forming Potentials, PGTL-Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, ecc.);
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
Copia e incolla striscia 02 03 15 sindaco copionePino Ciampolillo
IN DIRITTO
Il convenuto Giuseppe Ciampolillo con gli scritti (blog) a lui riferibili non ha prodotto alcuna lesione alla reputazione ed all’ immagine del ricorrente Anzà Salvatore.
Egli ha esercitato il diritto di critica riconosciuto dall’ ordinamento giuridico e pertanto non deve alcun risarcimento per l’ obbligazione extracontrattuale da illecito civile come chiede il ricorrente le cui domande vanno per ciò rigettate mentre lo stesso Anzà va condannato al rimborso delle spese giudiziali a favore del Ciampolillo.
La condotta di questi non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), sol perché i suoi scritti contengono dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del dr. Anzà. Sovviene in ogni caso la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. [Cass. pen., Sez. V, 05/07/2010, n. 33994]-
L'esimente, che nell’ elaborazione costante di dottrina e giurisprudenza, si realizza relativamente all'esercizio di un diritto (ovvero all'adempimento di un dovere), quando il diritto di cronaca o quello di critica sia conforme ai seguenti limiti:
- verità del fatto narrato;
- pertinenza (intesa quale obbiettivo interesse del fatto per la pubblica opinione)
- e continenza, ovvero correttezza del suo riferimento.
Anche se l'esercizio del diritto di critica trova un limite preciso nell'inammissibilità degli attacchi puramente personali, intesi esclusivamente a colpire la sfera privata dell'offeso e che possono sfociare, quindi, nell'ingiuria, la contumelia e la lesione della reputazione, dal concetto di critica esula, comunque, il requisito dell'obbiettività e della serenità (confacenti invece al diritto di cronaca, come meglio innanzi) in quanto attività essenzialmente valutativa, frutto, quindi, di una lettura personale degli eventi e molto spesso indirizzata a manifestare, con passione e coinvolgimento, un dissenso. Nell'esercizio del diritto di critica, pertanto, è logicamente ammissibile un'intrinseca valenza aggressiva nei confronti del destinatario che dia luogo anche ad una compressione del diritto alla reputazione dello stesso.
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Piano aria regione sicilia anza' salvatore giuseppe ciampolillo procedimento ...Pino Ciampolillo
Peraltro, le correzioni riguardano solo una piccola parte delle strafalcionerie messe sinteticamente in evidenza nella conferenza stampa di Legambiente del 21/11/2007, non risultando prese in considerazione tante altre parti di cui non era stata fatta esplicita menzione.
In definitiva, nel copia e incolla, i refusi da “refusi veneti” sono diventati “refusi siciliani” e gli autori siciliani, con il citato D.A. n. 43, dopo 7 mesi li hanno corretti facendoli comparire come propri errori di stampa. (sic!)
Ma nonostante questo, alla data del 22/10/2008(*) (dopo ulteriori 7 mesi) sul sito web dell’Assessorato era possibile trovare sì la versione “corretta” del Piano, salvo ad accorgersi che conteneva le stesse precedenti strafalcionerie. (sic!).
Dalla fine di ottobre 2008 sul sito risulta inserita la versione con i “refusi” veneti corretti, ma soltanto il 29/04/2009, con la nota n. 1777, il Capo di Gabinetto dell’ARTA era costretto a comunicare, con malcelato imbarazzo, che la Commissione ispettiva costituita dall’Assessore Interlandi il 22/11/2007 (per dimostrare che il Piano non era stato copiato) “non aveva reso alcuna relazione conclusiva”. Un’affermazione criptica per cercare di stendere il velo su una vicenda insostenibile ed indifendibile.
Per definire tutta la complessa vicenda, dunque, Ciampolillo usò nel suo blog le parole “probabili ipotesi di truffa”. A dire il vero parole appropriate essendovi per la legge “truffa” quando ricorre la condotta di <<chiunque,>> (articolo 640 codice penale). E nei fatti testé narrati sono presenti i seguenti elementi :
- l' “artifizio e il raggiro”, che è quello di chi ha presentato come “sua” un’opera che nient'altro era se non la manipolazione, peraltro incompleta e raffazzonata, di un'opera altrui (e perché allora non usare la parola “plagio” intesa come “appropriazione indebita e divulgazione sotto proprio nome di un'opera altrui o di una parte di essa, specialmente in ambito artistico e letterario”? - vedasi dizionario De Mauro della Lingua Italiana);
- “inducendo taluno in errore”, anzi non “qualcuno” ma l'intera comunità isolana che si affida agli organi istituzionali -e segnatamente a quelli per la tutela della qualità dell'aria- per godere del sacrosanto diritto alla salute (art. 32 Cost.) ;
- “… con altrui danno” : oltre al presumibile danno alla salute derivante dall’ inesistenza sostanziale delle misure di monitoraggio sulla qualità dell’ aria (che nel documento erano calibrate per il Veneto e non per la Sicilia), vi è poi il danno economico alla Regione sicilia che ha investito fondi di bilancio per la produzione di un documento risultato sin da subito posticcio.
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
ANZA DOTTORE SALVATORE EX DIRIGENTE ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIA COORDINATORE PIANO QUALITA’ DELL’ARIA SICILIA COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO ED DA 27 ALTRE FONTI
“Può ritenersi accertato che il PIANO (ARIA REGIONE SICILIA) conteneva se non errori comunque vistose copiature di un piano di altra Regione. Appare evidente che gli errori del Piano regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria non potevano essere semplici refusi, giacchè non potrebbe logicamente giustificarsi la creazione ad hoc di una Commissione composta da tre soggetti che ha lavorato per quattro mesi per la correzione di un elaborato di appena 385 pagine compresi gli allegati. Nello stesso decreto di correzione relativo al piano si legge di comunità montane argini fi fiumi e canali intero territorio pianeggiante della regione, bacino archeologico padano. Può pertanto ritenersi accertato che il piano conteneva se non errori, comunque vistose copiature di un piano di altra regione….
Tribunale di Palermo sentenza di condanna a SALVATORE ANZA Alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione n. 5455/ 18 ottobre 2012
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/04/anza-salvatore.html
ANZA DOTTORE SALVATORE EX DIRIGENTE ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIA COORDINATORE PIANO QUALITA’ DELL’ARIA SICILIA COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO ED DA 27 ALTRE FONTI
“Può ritenersi accertato che il PIANO (ARIA REGIONE SICILIA) conteneva se non errori comunque vistose copiature di un piano di altra Regione. Appare evidente che gli errori del Piano regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria non potevano essere semplici refusi, giacchè non potrebbe logicamente giustificarsi la creazione ad hoc di una Commissione composta da tre soggetti che ha lavorato per quattro mesi per la correzione di un elaborato di appena 385 pagine compresi gli allegati. Nello stesso decreto di correzione relativo al piano si legge di comunità montane argini fi fiumi e canali intero territorio pianeggiante della regione, bacino archeologico padano. Può pertanto ritenersi accertato che il piano conteneva se non errori, comunque vistose copiature di un piano di altra regione….
Tribunale di Palermo sentenza di condanna a SALVATORE ANZA Alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione n. 5455/ 18 ottobre 2012
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/04/anza-salvatore.html
Assolto dall'accusa di diffamazione pino ciampolillo Pino Ciampolillo
CRITICHE AL SINDACO PORTOBELLO, ASSOLTO IL BLOGGER CIAMPOLILLO
“La critica politica aveva natura di verità dimostrata dai successivi proveddimenti della prefettura e del ministro degli interni!, culminati con lo scioglimento del Comune.
Con questa motivazione il GUP del Tribunale di PA, Lorenzo Matassa, ha ssolto il giornalista e blogger di Isola delle Femmine Giuseppe Ciampolillo perché il fatto non costituisce reato.
Ciampolillo era stato querelato dall’ex sindaco Gaspare Portobello per un articolo pubblicato nell’aprile del 2010 sul mensile carinese “Il Vespro”, nel quale in sintesi e con espressioni “forti” invitata il primo cittadino ad assumere “atteggiamenti risoluti” nei confronti del malaffare amministrativo e mafioso.
Il Giudice, nel valutare il contenuto dell’articolo, ha rilevato fra l’altro che il giornalista è stato “premonitore di future verità”.
Anche il momento storico in cui è maturata la vicenda ha inciso sull’esito della sentenza: pochi giorni prima che uscisse l’articolo citato, infatti, il consiglio comunale di Isola si era riunito per deliberare su “infiltrazioni mafiose”
“E’ la dimostrazione –dice Ciampolillo – che non ero un pazzo furioso che gridava a mezzo mondo circa i gravi pericoli che correvano le istituzioni a Isola delle Femmine”.
CLP
Isola delle Femmine 16 maggio 2014
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2014/05/critiche-al-sindaco-portobello-assolto.html
Anza' il piano aria copiato assessore interlandi corregge i refusi Pino Ciampolillo
ANZA DOTTORE SALVATORE EX DIRIGENTE ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIA COORDINATORE PIANO QUALITA’ DELL’ARIA SICILIA COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO ED DA 27 ALTRE FONTI
“Può ritenersi accertato che il PIANO (ARIA REGIONE SICILIA) conteneva se non errori comunque vistose copiature di un piano di altra Regione. Appare evidente che gli errori del Piano regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria non potevano essere semplici refusi, giacchè non potrebbe logicamente giustificarsi la creazione ad hoc di una Commissione composta da tre soggetti che ha lavorato per quattro mesi per la correzione di un elaborato di appena 385 pagine compresi gli allegati. Nello stesso decreto di correzione relativo al piano si legge di comunità montane argini fi fiumi e canali intero territorio pianeggiante della regione, bacino archeologico padano. Può pertanto ritenersi accertato che il piano conteneva se non errori, comunque vistose copiature di un piano di altra regione….
Tribunale di Palermo sentenza di condanna a SALVATORE ANZA Alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione n. 5455/ 18 ottobre 2012
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/04/anza-salvatore.html
Il dottore Anzà, responsabile del “servizio 3 tutela dell'inquinamento atmosferico" del Dipartimento regionale Territorio e Ambiente della Regione siciliana, lamenta di subire un danno alla sua reputazione e all’ immagine ad opera del convenuto Ciampolillo Giuseppe il quale, a nome del “Comitato Cittadino Isola Pulita” dedito a campagne per la tutela dell'ambiente e della salute nel comune di Isola delle Femmine, sarebbe autore di una campagna di diffamazione condotta attraverso alcuni siti Internet.
Il ricorrente produce perciò cinque allegati a riprova di tali affermazioni.
Il primo ed il secondo degli allegati riporta la “richiesta di intervento a tutela della salute pubblica” contenuto all'interno di un blog ( un sito web, generalmente gestito da una persona o da un ente, in cui l'autore, detto “blogger”, pubblica più o meno periodicamente, come in una sorta di diario online, i propri pensieri, opinioni, riflessioni, considerazioni ed altro, assieme, eventualmente, ad altre tipologie di materiale elettronico come immagini o video) in cui si denuncia all'opinione pubblica ed all'assessore regionale al Territorio e Ambiente della regione Sicilia, Rossana Interlandi, e al dirigente generale del Dipartimento Territorio Ambiente arch. Pietro Tolomemeo, in particolare, la anomala richiesta di modifica delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera da parte della società Italcementi che ha un impianto nel comune di Isola delle Femmine.
Nel suo articolo, il convenuto Giuseppe Ciampolillo prende in esame lo svolgimento della conferenza di servizi convocata e presieduta dal dottore Anzà il 4 luglio 2007, indetta ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006, ed avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione (modificativa di quelle già in atto) alle emissioni in atmosfera da parte della ditta Italcementi: cosa che destava allarme in tanti cittadini ed al citato comitato isola pulita per la manifesta intenzione della Italcementi di fare uso del pet-coke, trasportandolo all'interno del suo stabilimento dopo averlo fatto transitare lungo il tessuto urbano, pur essendo noto che il pet-coke è sostanza pericolosa e dannosa alla salute (il pet-coke e' l'ultimo prodotto delle attivita' di trasformazione del petrolio e viene considerato lo scarto dello scarto dell'oro nero tanto da guadagnarsi il nome di "feccia del petrolio". Per la sua composizione, comprendente oltre ad IPA (in particolare benzopirene) e metalli pesanti come nichel, cromo e vanadio, va movimentato con cura per evitare di sollevare polveri respirabili. Il trattamento consistente in carico, scarico e deposito del pet-coke deve seguire le regole dettate dal decreto del Ministero della Sanita' 28 aprile 1997 concernente il trasporto di sostanze pericolose).
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
Copia di convenzione piano-aria-sicilia-2007-al-capitolo-7-alla-pag-220-conv...Pino Ciampolillo
E' da un pò che in Sicilia non si respira più la stessa aria. Da Palermo a Gela, da Catania a Caltanisetta ci sono segnali di cambiamento che vengono dalla società civile, dai commercianti, dagli industriali che si ribellano contro la mafia e il pizzo. Anche la burocrazia regionale se n'è accorta. Per questo nel "Piano Regionale di Coordinamento per la tutela della qualità dell'aria", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sono state introdotte importanti novità. Ora siamo più europei e lo conferma il rigido clima dell'isola. In più abbiamo un "bacino aerologico padano" e "piste ciclabili lungo gli argini dei fiummi e dei canali" presenti nei centri storici dei comuni siciliani. A leggere il piano in questione si può fare a meno anche dell'autonomia, dato che anche il Parlamento , l'Assemblea Regionale, è diventato un normale Consiglio regionale come quello del Veneto.
Lo Bello e Capilli nelle due audizioni a giustificazione del Piano copiato? Che ha prodotto "effetti" (amministrativi). Purtroppo, devo darvi la brutta notizia che avevano ragione. Il Piano copiato ha prodotto "effetti", e... che "effetti": ECCOLI !!!
a) D.A. 168/GAB del 18/09/2009 - zonizzazione metalli e IPA
b) D.A. 169/GAB del 18/09/2009 - zonizzazione ozono
MA, C'E' SEMPRE UN MA. PER LA LO BELLO E CAPILLI LA BRUTTA SORPRESA E' PER LORO; SE LEGGIAMO LE ZONIZZAZIONI (per brevità allego le "conclusioni", che già bastano e assuvecchiano), SCOPRIAMO CHE:
a) per quanto riguarda la zonizzazione dei metalli sul territorio regionale, a guardare la carta tematica riassuntiva, niente paura, tutto a posto, eccetto per i Comuni
sorpresa che leggerete: altro che aree a rischio (p.e. nella valle del Mela ci si può fare l'aerosol !!! (come al solito lo studio, oltre ai 3/4 di capitoli e paragrafi
riempitivI sulle solite generalità, conclude rimandando all'effettuazione di un altro studio per individuare - udite, udite - le aree critiche; vuoi vedere che ancora non se
ne sono accorti dove sono ?)
b) purtroppo, c'è sempre un purtroppo, in un altro allegato del Piano si afferma tutto l'opposto, con tonnellate/anno di metalli emessi in atmosfera, salvo a non dire
dove queste tonnellate si vanno a depositare (di sicuro chi ha scritto l'uno ha dimenticato cosa ha scritto nell'altro, e nessuno dei "redattori" si è letto i due
documenti)
c) per quanto riguarda l'ozono, leggerete nelle conclusioni l'ammissione che lo studio è carente e che si rimanda alla...previsione di un altro studio per identificare -
le correlazioni tra danno fogliare e le concentrazioni di ozono (come dire, altro giro, altra corsa).
INSOMMA, ALTRI PATERACCHI: TALE PIANO, TALI "EFFETTI", OVVIAMENTE SPECIALI !!!
CHI E' IL VOLONTARIO CHE SPIEGA ALLA LO BELLO DI EVITARE DI PARLARE, PER DECENZA ISTITUZIONALE, DEGLI EFFETTI DEL PIANO COPIATO?
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2013/11/blog-post_28.html
Bruno puglisi francesco custodia cautelare-scioglimento decreto scioglimento ...Pino Ciampolillo
ISOLA DELLE FEMMINE P.D MAFIA ANTIMAFIA E potere
“ … Noi crediamo nella virtù rivoluzionaria della cultura che dona all’uomo il suo vero potere ”.
In altri termini,proprio a partire dagli anni settanta si registra anche nei luoghi come Isola delle Femmine un “salto di qualità” dell’azione di Cosa Nostra, legato all’urbanizzazione susseguente all’abbandono delle campagne. Le cosche spostano i loro interessi. Dall’economia agricola passano al settore commerciale e industriale. In particolare intervengono nel campo dell’edilizia e dei lavori pubblici.
Ma Enea Vincenzo, dopo i reiterati atti di danneggiamento subiti, non si piega alla richiesta di Bruno Francesco di costituire con lui una società di fatto impegnata nell’edilizia e questo gli costerà la vita.
IN altri termini Enea Vincenzo rimane vittima dei contrasti con “un’impresa ad infiltrazione mafiosa”, ossia la B.B.P., un soggetto economico che instaura con il sodalizio mafioso, cappeggiato da Riccobono Rosario e da personaggi come Bruno Francesco e Lo Piccolo Salvatore rapporti stabili di connivenza, accettandone i servizi offerti e ricambiandoli con altri servizi ed attività complementari.
Non a caso, nel momento del contrasto con la società B.B.P., Enea Vincenzo subisce danneggiamenti nei cantieri e la proposta di bruno Francesco, “uomo d’onore” vicino a Riccobono Rosario, di costituire una società di fatto per attività nell’edilizia; e quando i fratelli D’Agostino cercano di aiutare l’Enea Vincenzo per risolvere i problemi con la società B.B.P. si rivolgono proprio a Riccobono Rosario referente mafioso indiscusso per risolvere certi problemi…..pag 56 Sentenza…
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2013/11/le-motivazioni-nella-sentenza-di.html
Assolto dall'accusa di diffamazione pino ciampolillo Pino Ciampolillo
CRITICHE AL SINDACO PORTOBELLO, ASSOLTO IL BLOGGER CIAMPOLILLO
“La critica politica aveva natura di verità dimostrata dai successivi proveddimenti della prefettura e del ministro degli interni!, culminati con lo scioglimento del Comune.
Con questa motivazione il GUP del Tribunale di PA, Lorenzo Matassa, ha ssolto il giornalista e blogger di Isola delle Femmine Giuseppe Ciampolillo perché il fatto non costituisce reato.
Ciampolillo era stato querelato dall’ex sindaco Gaspare Portobello per un articolo pubblicato nell’aprile del 2010 sul mensile carinese “Il Vespro”, nel quale in sintesi e con espressioni “forti” invitata il primo cittadino ad assumere “atteggiamenti risoluti” nei confronti del malaffare amministrativo e mafioso.
Il Giudice, nel valutare il contenuto dell’articolo, ha rilevato fra l’altro che il giornalista è stato “premonitore di future verità”.
Anche il momento storico in cui è maturata la vicenda ha inciso sull’esito della sentenza: pochi giorni prima che uscisse l’articolo citato, infatti, il consiglio comunale di Isola si era riunito per deliberare su “infiltrazioni mafiose”
“E’ la dimostrazione –dice Ciampolillo – che non ero un pazzo furioso che gridava a mezzo mondo circa i gravi pericoli che correvano le istituzioni a Isola delle Femmine”.
CLP
Isola delle Femmine 16 maggio 2014
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2014/05/critiche-al-sindaco-portobello-assolto.html
ISOLA DELLE FEMMINE P.D MAFIA ANTIMAFIA E potere
“ … Noi crediamo nella virtù rivoluzionaria della cultura che dona all’uomo il suo vero potere ”.
In altri termini,proprio a partire dagli anni settanta si registra anche nei luoghi come Isola delle Femmine un “salto di qualità” dell’azione di Cosa Nostra, legato all’urbanizzazione susseguente all’abbandono delle campagne. Le cosche spostano i loro interessi. Dall’economia agricola passano al settore commerciale e industriale. In particolare intervengono nel campo dell’edilizia e dei lavori pubblici.
Ma Enea Vincenzo, dopo i reiterati atti di danneggiamento subiti, non si piega alla richiesta di Bruno Francesco di costituire con lui una società di fatto impegnata nell’edilizia e questo gli costerà la vita.
IN altri termini Enea Vincenzo rimane vittima dei contrasti con “un’impresa ad infiltrazione mafiosa”, ossia la B.B.P., un soggetto economico che instaura con il sodalizio mafioso, cappeggiato da Riccobono Rosario e da personaggi come Bruno Francesco e Lo Piccolo Salvatore rapporti stabili di connivenza, accettandone i servizi offerti e ricambiandoli con altri servizi ed attività complementari.
Non a caso, nel momento del contrasto con la società B.B.P., Enea Vincenzo subisce danneggiamenti nei cantieri e la proposta di bruno Francesco, “uomo d’onore” vicino a Riccobono Rosario, di costituire una società di fatto per attività nell’edilizia; e quando i fratelli D’Agostino cercano di aiutare l’Enea Vincenzo per risolvere i problemi con la società B.B.P. si rivolgono proprio a Riccobono Rosario referente mafioso indiscusso per risolvere certi problemi…..pag 56 Sentenza…
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2013/11/le-motivazioni-nella-sentenza-di.html
ANZA DOTTORE SALVATORE EX DIRIGENTE ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIA COORDINATORE PIANO QUALITA’ DELL’ARIA SICILIA COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO ED DA 27 ALTRE FONTI
“Può ritenersi accertato che il PIANO (ARIA REGIONE SICILIA) conteneva se non errori comunque vistose copiature di un piano di altra Regione. Appare evidente che gli errori del Piano regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria non potevano essere semplici refusi, giacchè non potrebbe logicamente giustificarsi la creazione ad hoc di una Commissione composta da tre soggetti che ha lavorato per quattro mesi per la correzione di un elaborato di appena 385 pagine compresi gli allegati. Nello stesso decreto di correzione relativo al piano si legge di comunità montane argini fi fiumi e canali intero territorio pianeggiante della regione, bacino archeologico padano. Può pertanto ritenersi accertato che il piano conteneva se non errori, comunque vistose copiature di un piano di altra regione….
Tribunale di Palermo sentenza di condanna a SALVATORE ANZA Alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione n. 5455/ 18 ottobre 2012
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/04/anza-salvatore.html
Sicilia: spunta una tangente di 38 milioni per i termovalorizzatori (mai costruiti)
Per entrare nell'affare dei termovalorizzatori bisognava pagare: «Non possiamo escludere azioni di corruzione ed eventi penalmente rilevanti nell'ambito delle trattative connesse ai progetti siciliani». A lanciare l'allarme era stata la società di revisione Ernst & Young al termine di un audit che le era stato commissionato da Gea, il colosso tedesco quotato in Borsa che avrebbe dovuto fornire chiavi in mano, con l'italiana Pianimpianti, tre dei quattro maxi-inceneritori che avrebbero dovuto produrre elettricità bruciando rifiuti.
ECOMAFIE - Ha trovato invece riscontro la segnalazione di Roberto Scarpinato, oggi procuratore generale, che alla Commissione sulle ecomafie parlò di una cordata di politici, imprenditori, mafiosi e professionisti per gli appalti della discarica di Bellolampo. Il contesto è stato ricostruito attraverso indagini mirate. Più complesso il contenzioso scaturito dalla gara per Bellolampo prima annullata, poi di nuovo bandita e vinta da un consorzio di imprese che fanno capo alla Falck. La stessa Falck ha fatto ricorso contestando un onere improprio: il giudizio è in fase di appello dopo una sentenza negativa del Tar. Altri giudizi non ancora definiti riguardano altri aspetti del contenzioso amministrativo.
L'audizione di Scarpinato. Il 12 ottobre 2007 il magistrato che aveva collaborato con Falcone e Borsellino partecipò a un'audizione dinanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie, presieduta da Gaetano Pecorella. In quella sede lanciò l'allarme sull'impianto che Pea avrebbe dovuto realizzare a Bellolampo: osservò «come l'organizzazione mafiosa fosse incisivamente intervenuta per acquisire il controllo economico dell'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti urbani in tutta la Sicilia» e denunciò la «cooperazione di mafiosi, politici, professionisti e imprenditori anche non siciliani, finalizzata ad aggiudicarsi il monopolio degli appalti della discarica di Bellolampo per la progettazione e la realizzazione di un inceneritore».
Scarpinato continuò ad indagare finché non lasciò Palermo per assumere l'incarico di procuratore generale a Caltanissetta. Cosa accadde dopo la sua uscita?
CONTINUA SU……..
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Piano aria regione sicilia copiato dal piano veneto dal dr anza 9916 2011 doc...Pino Ciampolillo
ANZA DOTTORE SALVATORE EX DIRIGENTE ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIA Coordinatore PIANO QUALITA 'DELL'ARIA SICILIA COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO E DA 27 ALTRE FONTI "puo ritenersi accertato il Che Il Piano (ARIA REGIONE SICILIA) conteneva in sé non ERRORI comunque vistose copiature di UN piano di Altra Regione. Appare Evidente Che Gli ERRORI del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria non potevano Essere Semplici refusi, Giacchè non potrebbe giustificarsi Logicamente la Creazione ad hoc di Una Commissione Composta da tre soggetti Che ha Lavorato a quattro MESI la correzione di Elaborato di APPENA 385 pages Compresi Gli Allegati. Nello Stesso decreto di correzione Relativo al piano SI Legge di Comunità Montane argini DI Fiumi e Canali Intero territorio pianeggiante della Regione, bacino archeologico padano. Puo pertanto ritenersi accertato il Che Il Piano conteneva in sé non ERRORI, comunque vistose copiature di un piano di Altra Regione .... Tribunale di Palermo Sentenza di condanna a SALVATORE ANZA? Alla pena di 1 anno e 8 Mesi di reclusione n. 5455/18 ottobre 2012 http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/04/anza-salvatore.html
Il dottore Anzà, responsabile del “servizio 3 tutela dell'inquinamento atmosferico" del Dipartimento regionale Territorio e Ambiente della Regione siciliana, lamenta di subire un danno alla sua reputazione e all’ immagine ad opera del convenuto Ciampolillo Giuseppe il quale, a nome del “Comitato Cittadino Isola Pulita” dedito a campagne per la tutela dell'ambiente e della salute nel comune di Isola delle Femmine, sarebbe autore di una campagna di diffamazione condotta attraverso alcuni siti Internet.
Il ricorrente produce perciò cinque allegati a riprova di tali affermazioni.
Il primo ed il secondo degli allegati riporta la “richiesta di intervento a tutela della salute pubblica” contenuto all'interno di un blog ( un sito web, generalmente gestito da una persona o da un ente, in cui l'autore, detto “blogger”, pubblica più o meno periodicamente, come in una sorta di diario online, i propri pensieri, opinioni, riflessioni, considerazioni ed altro, assieme, eventualmente, ad altre tipologie di materiale elettronico come immagini o video) in cui si denuncia all'opinione pubblica ed all'assessore regionale al Territorio e Ambiente della regione Sicilia, Rossana Interlandi, e al dirigente generale del Dipartimento Territorio Ambiente arch. Pietro Tolomemeo, in particolare, la anomala richiesta di modifica delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera da parte della società Italcementi che ha un impianto nel comune di Isola delle Femmine.
Nel suo articolo, il convenuto Giuseppe Ciampolillo prende in esame lo svolgimento della conferenza di servizi convocata e presieduta dal dottore Anzà il 4 luglio 2007, indetta ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006, ed avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione (modificativa di quelle già in atto) alle emissioni in atmosfera da parte della ditta Italcementi: cosa che destava allarme in tanti cittadini ed al citato comitato isola pulita per la manifesta intenzione della Italcementi di fare uso del pet-coke, trasportandolo all'interno del suo stabilimento dopo averlo fatto transitare lungo il tessuto urbano, pur essendo noto che il pet-coke è sostanza pericolosa e dannosa alla salute (il pet-coke e' l'ultimo prodotto delle attivita' di trasformazione del petrolio e viene considerato lo scarto dello scarto dell'oro nero tanto da guadagnarsi il nome di "feccia del petrolio". Per la sua composizione, comprendente oltre ad IPA (in particolare benzopirene) e metalli pesanti come nichel, cromo e vanadio, va movimentato con cura per evitare di sollevare polveri respirabili. Il trattamento consistente in carico, scarico e deposito del pet-coke deve seguire le regole dettate dal decreto del Ministero della Sanita' 28 aprile 1997 concernente il trasporto di sostanze pericolose).
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
Annuario arpa 2005 pag 2.1 2.39 atmosfera fonte del copiato per il piano ...Pino Ciampolillo
ANZA DOTTORE SALVATORE EX DIRIGENTE ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIA Coordinatore PIANO QUALITA 'DELL'ARIA SICILIA COPIATO DAL PIANO RISANAMENTO ARIA DEL VENETO E DA 27 ALTRE FONTI "puo ritenersi accertato il Che Il Piano (ARIA REGIONE SICILIA) conteneva in sé non ERRORI comunque vistose copiature di UN piano di Altra Regione. Appare Evidente Che Gli ERRORI del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria non potevano Essere Semplici refusi, Giacchè non potrebbe giustificarsi Logicamente la Creazione ad hoc di Una Commissione Composta da tre soggetti Che ha Lavorato a quattro MESI la correzione di Elaborato di APPENA 385 pages Compresi Gli Allegati. Nello Stesso decreto di correzione Relativo al piano SI Legge di Comunità Montane argini DI Fiumi e Canali Intero territorio pianeggiante della Regione, bacino archeologico padano. Puo pertanto ritenersi accertato il Che Il Piano conteneva in sé non ERRORI, comunque vistose copiature di un piano di Altra Regione .... Tribunale di Palermo Sentenza di condanna a SALVATORE ANZA? Alla pena di 1 anno e 8 Mesi di reclusione n. 5455/18 ottobre 2012 http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/04/anza-salvatore.html
Cari amici, ecco le motivazioni della sentenza della Corte di appello di Roma che mi ha assolto dalla querela della vicedirettrice del Tg1 Grazia Graziadei, per cui ero stato condannato in primo grado e avevo rinunciato alla prescrizione nel frattempo maturata per essere assolto nel merito. In sintesi: quel che ho scritto era vero e quel che aveva detto la Graziadei in un "servizio" sulle intercettazioni al Tg1 di Minzolini era falso.
mt
Sentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2AFerdinando Alberti
Sentenza del TAR Lazio che dichiara inammissibile il ricorso dei soci di LGH contro la Delibera di ANAC del febbraio 2018 sulla illegittimità dell'operazione di vendita di LGH ad A2A
Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20 marzo 2014 n 6554
1. 1
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 marzo 2014, n. 6554.
La denuncia di un reato perseguibile d’ufficio non è fonte di
responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell’art.
2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non
quando essa possa considerarsi calunniosa, poiché, al di fuori di
tale ipotesi, l’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione
penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante, interrompendo
così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente
subito dal denunciato
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I
SENTENZA 20 MARZO 2014, N. 6554
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato il 21.3.1999, S.G. conveniva in giudizio
davanti al Tribunale di Velletri B.M. chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni subiti per effetto della presentazione, da parte del
B. , di denuncia alla Procura della Repubblica per eventuali reati connessi
ad una richiesta di risarcimento danni inoltratagli dal S. , e per la
produzione della stessa denuncia nell’ambito di un giudizio pendente tra
gli stessi ed altre parti
Si costituiva in giudizio B.M. contestando il fondamento della domanda,
di cui chiedeva il rigetto.
Avverso la sentenza di primo grado, depositata il 18.3.2004, che
rigettava la domanda con condanna alle spese, non ravvisando nella
produzione della lettera in giudizio intenti calunniatori o diffamatori,
proponeva appello S.G.
2. Con sentenza depositata il 12.5.2008 la Corte d’appello di Roma rigettava
l’appello: nella presentazione della denuncia alla Procura della Repubblica
non era ravvisabile calunnia, essendovi stata semplice richiesta all’autorità
inquirente di accertare se nei fatti potessero ravvisarsi estremi di reato; la
produzione in giudizio della denuncia non appariva illecita poiché, a parte lo
scopo dell’iniziativa, il B. non sapeva che al momento della produzione la
denuncia era stata archiviata, e dunque non era ravvisabile dolo né colpa
grave. Riguardo alla spese di primo grado l’abnorme richiesta di
risarcimento (Lire 500.000.000) comportava l’applicazione dello scaglione
relativo.
2. 2
3. Ricorre per cassazione S.G. affidandosi a quattro motivi, al cui
accoglimento si oppone con controricorso B.M. .
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo di ricorso, S.G. , denunciando “violazione e falsa
applicazione di norme di diritto art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli art. 368
c.p.”, censura la sentenza impugnata per aver escluso il reato di calunnia, con
conseguente responsabilità risarcitoria, nella proposizione della denuncia alla
Procura della Repubblica da parte del B. , relativa all’inoltro da parte del S. di
una richiesta di risarcimento con frasi sibilline.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando “violazione e falsa
applicazione di norme di diritto art. 360 n. 3 c.p.c. omessa motivazione circa
un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti; violazione della
norma di che all’art. 2059 c.c.”, censura la sentenza impugnata per aver
escluso l’obbligo risarcitorio quale conseguenza della non ravvisabilità del reato
di calunnia, senza tener conto che la semplice proposizione di denuncia senza
la minima diligenza è comunque idonea a determinare un danno morale per
l’ingiusta lesione di un valore alla persona costituzionalmente garantito.
1.3. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando “violazione e falsa
applicazione di norme di diritto art. 360 n. 3 c.p.c. art. 595 c.p.; art. 2059
c.c.”, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l’antigiuridicità della
condotta del B. per la produzione ingiuriosa in altro giudizio di copia della
denuncia per tentativo di estorsione senza minima attinenza alla causa,
escludendo però la responsabilità risarcitoria per l’asserita ignoranza che la
denuncia era stata archiviata.
1.4. Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando “violazione e falsa
applicazione di norme di diritto art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli art. 91 e
segg. c.p.c. d.m. n. 127 dell’8.4.2004″, censura la sentenza impugnata per
non aver esaminato le questioni sollevate in merito alla incongruità della
liquidazione delle spese di causa operata dal primo giudice, e inoltre per aver
commisurato le spese del giudizio di appello ritenendo il valore della causa pari
a L. 500.000.000, e ugualmente le spese vive liquidate con pura fantasia.
2.1. Il primo motivo è infondato.
Il giudice d’appello ha fatto corretta applicazione del principio, pacifico in
giurisprudenza, secondo cui la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio non è
fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell’art.
2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando
3. 3
essa possa considerarsi calunniosa, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l’attività
pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa
del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il
danno eventualmente subito dal denunciato (Cass. 20.10.2003, n. 15646;
25.5.2004, n. 10033; Cass. 26.1.2010, n. 1542; 7.11.2005 n. 21498;
19.10.2007, n. 22020).
La sentenza impugnata, inoltre, assume che nessuna figura di reato il B. aveva
evidenziato nella denuncia, limitandosi a riferire che il S. aveva loro richiesto
con “frasi sibilline” il risarcimento danni per presunti comportamenti illeciti in
materia consortile. È noto che il reato di calunnia non è ravvisabile ove venga
attribuita una condotta non corrispondente ad alcuna fattispecie legale di reato
(Cass. pen. 27.3.1985, Spada; 27.10.1977, Piscopo; 7.11.2002, n. 1638;
1.7.2009, n. 34825). L’attuale ricorrente assume, nella parte narrativa
dell’attuale impugnazione, che la denuncia del B. avrebbe ascritto al S. il reato
di tentata estorsione, ma poi, nella formulazione del quesito conclusivo del
primo motivo, fa cenno a generiche “frasi sibilline”, sicché, non essendo
sollevato con la specifica doglianza un vizio di motivazione (il ricorso non
contiene neppure la trascrizione della pretesa denuncia calunniosa né della
lettera che l’aveva indotta), la sentenza impugnata va esente da censura.
2.2. Anche il secondo motivo è infondato.
La censura si riferisce allo stesso fatto delle presentazione della denuncia (la
propalazione della stessa in altro giudizio è oggetto del terzo motivo), giacché
essa, a parere del ricorrente, sarebbe comunque lesiva, siccome presentata
senza la dovuta diligenza, e quindi comunque ingiustamente lesiva di un
interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito. Si è osservato,
poco sopra, che al di fuori dell’ipotesi di calunnia non è ravvisabile
responsabilità risarcitoria per la proposizione di una denuncia penale, in quanto
l’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si sovrappone
all’iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così
interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa e il danno eventualmente
subito dal denunciato.
Il ricorrente, nel reclamare la lesione di un diritto costituzionalmente rilevante
che la presentazione della denuncia avrebbe leso, indipendentemente dalla
qualificazione calunniosa della condotta, non specifica di quale diritto si tratti:
egli si limita a riportarle massime di alcune sentenze di questa Corte in cui si è
enunciato il principio della risarcibilità del danno morale anche al di fuori
dell’ambito dell’art. 185 c.p. Posto che nella repressione della calunnia, che è
un reato plurioffensivo, si tutela, oltre che l’interesse dello Stato alla corretta
4. 4
amministrazione della giustizia, anche l’onore dell’incolpato, la sua libertà, e
l’interesse a non essere sottoposto ingiustamente ad un processo penale (Cass.
pen. 21.2.2007, n. 10535; 28.4.2010, n. 21789), la doglianza del ricorrente
pretenderebbe un’estensione di tale tutela anche oltre l’ipotesi del
comportamento calunnioso, evidentemente a tutela degli stessi interessi ora
delineati.
Il principio sopra enunciato evidenzia l’interesse dell’ordinamento alla
promozione dell’azione penale mediante l’informazione dell’autorità inquirente
di fatti rilevanti da parte di chi ne sia a conoscenza, con l’unico limite della
consapevolezza, da parte del denunciante, dell’innocenza dell’incolpato: non
anche allorché i fatti esposti possano avere agli occhi del denunciante qualche
rilevanza penale, del che viene investita l’autorità giudiziaria con un’attività
che, quale che ne sia l’esito, diviene autonoma rispetto alla notitia criminis che
l’ha originata, prevalendo l’interesse pubblico dell’amministrazione della
giustizia sull’interesse del denunciato a che non vengano compiute attività di
accertamento relative alla propria condotta, salvo l’ipotesi in cui la
sollecitazione stessa all’esercizio dell’azione penale non sia oggettivamente e
consapevolmente falsa. Nell’ambito di uno Stato di diritto
liberaldemocratico, in cui si attribuisce valore civico e sociale
all’iniziativa del privato nell’attivare la riposta giudiziaria dinanzi alla
violazione della legge penale, è ragionevole che nessuna
responsabilità consegua ad una denuncia penale fuori dall’ipotesi di
calunnia, autocalunnia e simulazione di reato(Cass. pen. 11.6.2010, n.
29237).
Consequenzialmente si è ritenuto che non integra la fattispecie di
diffamazione la denuncia di un reato e quindi, pur quando il denunciato
sia assolto con la formula più ampia, non è configurabile in capo al
denunciante una responsabilità per danni (Cass. pen. 7.3.2006, n.
18090).
2.3. Il terzo motivo è inammissibile
.
La doglianza parte dal presupposto secondo cui il giudice di merito avrebbe
comunque ritenuto l’antigiuridicità della condotta – quella di produzione in
giudizio della copia della denuncia in nessun modo pertinente l’oggetto di quel
giudizio – escludendone però l’illiceità per aver ignorato che il S. era nel
frattempo stato prosciolto in sede penale, non versando dunque in ipotesi di
dolo né di colpa. Nel quesito poi, definendo di nuovo quella denuncia come
diretta a rappresentare un’estorsione, si prospetta il carattere ingiurioso della
sua produzione in un giudizio civile.
5. 5
In primo luogo, non risulta dalla lettura della sentenza impugnata, quello che il
ricorrente, nel formulare il quesito, da come presupposto, l’antigiuridicità della
condotta. Anzi, lo stesso ricorrente, a pag. 9 del ricorso, criticando in generale
il giudizio della Corte d’appello, riferisce che secondo questo giudice
“denunciare tentativo di estorsione…diffondere la notizia dell’avvenuta
denuncia…costituiscono atti legittimi”
.
In realtà, ciò che rileva nel presente giudizio, è che decidendo sul motivo di
appello secondo cui la produzione in giudizio di quella denuncia sarebbe stata
comunque illecita, quale che fosse la sua qualificazione, come ingiuria o
diffamazione, la Corte territoriale sceglie la ragione più liquida per il rigetto del
gravame, osservando che in quell’occasione il producente non conosceva
ancora l’avvenuto proscioglimento del S. in sede penale, e dunque non versava
in dolo né in colpa.
Il ricorrente non censura il ragionamento in base al quale la Corte esclude il
dolo e la colpa nella produzione del documento, ma insiste nel sostenere la sua
antigiuridicità quale fonte di responsabilità per danni: sicché la doglianza non si
rivolge alla ratio decidendi, basata sull’assenza dell’elemento soggettivo
dell’illecito. È noto che la proposizione di censure prive di specifiche attinenze
al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione
dei motivi richiesti dall’art. 366 numero 4 c.p.c., con conseguente
inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (Cass. 7.11.2005, n.
21490; 26.3.2010, n. 7375).
2.4. Venendo al quarto motivo, che solleva diversi profili inerenti la
liquidazione delle spese di causa, esso appare in ogni sua parte inammissibile.
Il ricorrente si duole della liquidazione delle spese processuali in entrambi i
gradi di merito, riassumendo poi la censura nei confronti del “giudice del
riesame” riguardo alle “spese vive processuali in misura difforme dalle
indicazioni risultanti dagli atti processuali” e sempre allo stesso giudice
riguardo agli “onorari in misura difforme alle tabelle allegate al d.m. n. 127
dell’8.4.2004 senza adeguata motivazione della sua mancata applicazione e se
la causa non fosse da sussumere nello scaglione 3 di dette tabelle”
.
Va rammentato che in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione
formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di
violazioni di legge diverse, affinché non risulti elusa la ratio dell’art. 366-bis
c.p.c., deve ritenersi che ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo
parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo
6. 6
quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti
prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata
all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il
motivo costituisce l’illustrazione (Cass. 9.3.2009, n. 5624).
La censura è dunque ammissibile limitatamente ai due punti che il quesito
riassuntivo ha formulato: liquidazione spese vive; misura degli onorari senza
adeguata motivazione riguardo all’identificazione dello scaglione.
In particolare vanno escluse le doglianze genericamente esposte in
illustrazione del motivo, attinenti ai diritti
Sul primo punto (spese vive), l’inammissibilità della censura deriva dal fatto
che l’eventuale errore del giudice nella determinazione della misura delle spese
vive sostenute dalla parte vittoriosa, può essere emendato o con il
procedimento di correzione di cui all’art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del
procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col
ricorso per cassazione (Cass. 1.12.2000, n. 15373; 12.10.2010, n. 21012).
Sul secondo punto (onorari) la censura può essere esaminata solo in relazione
alla liquidazione degli onorari compiuta dal giudice d’appello per il processo
davanti a sé: non è dato sindacare la decisione da questo assunta riguardo agli
onorari liquidati dal Tribunale nel giudizio di primo grado, per il semplice fatto
che il ricorrente non ottempera all’onere di autosufficienza del ricorso per
cassazione, perché omette di indicare l’importo liquidato dal primo giudice
(ritenuto adeguato dalla Corte d’appello), se non osservando, genericamente a
pag. 19, che l’ammontare è “corrispondente a quasi il massimo delle tariffe
professionali” sicché questo giudice di legittimità non è posto in grado di
verificare il rispetto delle tabelle allegate al d.m. 8.4.2004 n. 127
.
Va premesso che la determinazione degli onorari di avvocato costituisce
esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo
ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e non può
formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando l’interessato
specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate (Cass.
23.5.2002, n. 7527). Inoltre, il giudice che deve liquidare le spese processuali
relative ad un’attività difensiva ormai esaurita, deve applicare la normativa
vigente al tempo in cui l’attività stessa è stata compiuta, sicché, per l’attività
conclusa nella vigenza del d.m. 8.4.2004 n. 127, deve applicare le tariffe da
questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi dell’art. 41 del d.m.
20.7.2012 n. 140 (Cass. 18.12.2012, n. 23318).
L’importo degli onorari liquidati per il giudizio di secondo grado, si ricava dalla
7. 7
sentenza nella misura di Euro 3.000. La somma risulta conforme alle tariffe,
quale che sia l’ipotesi di scaglione applicabile, prospettata dal ricorrente: è ben
inferiore al minimo dello scaglione fino a Euro 250.300, che il ricorrente
assume essere stato indebitamente applicato dal giudice (lire 500.000.000
corrispondono a Euro 250.228); rientra nell’importo medio del terzo scaglione,
che lo stesso ricorrente ritiene applicabile; in realtà, avendo egli precisato nelle
conclusioni in appello la domanda di risarcimento “nella misura ritenuta di
giustizia”, essa è di valore indeterminabile (Cass. 11.6.2012, n. 9432), e
dunque, l’importo degli onorari si attesta in prossimità del minimo del
corrispondente scaglione della tariffa.
In nessun caso, dunque, si configura l’interesse all’impugnazione
.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro
7.200, di cui Euro 7.000 per compensi.
http://renatodisa.com/2014/03/25/corte-di-cassazione-sezione-i-
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perseguibile-dufficio-non-e-fonte-di-responsabilita-per-danni-a-
carico-del-denunciante-ai-sensi-dellart-2/