Acustica, gli errori si pagano - Sentenza della Corte Costituzionale n°103/2013Seppelfricke SD
La disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori, venditori ed acquirenti di alloggi, fermi gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato.
Acustica, gli errori si pagano - Sentenza della Corte Costituzionale n°103/2013Seppelfricke SD
La disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori, venditori ed acquirenti di alloggi, fermi gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato.
Corte conti e divieto di rinnovo negli appalti pubblici: articolo di Ilenia F...ilenia filippetti
Il tema del rinnovo dei contratti d’appalto è, in questi ultimi giorni, oggetto di molteplici ed apprezzabili riflessioni, emerse, essenzialmente, a seguito della pronuncia resa da Consiglio Stato, Sez. III, con sentenza 5 luglio 2013, n. 3580, ad avviso del quale né l’art. 23 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), né l’art. 57 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, né i principi comunitari consolidati in materia contrattuale, impedirebbero il rinnovo espresso dei contratti, allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia ab origine prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione. Secondo la recente pronuncia del Consiglio di Stato, infatti, un argomento positivo a favore dell’ammissibilità del rinnovo contrattuale, se espressamente previsto dalla lex di gara, sarebbe desumibile dall’art. 29 del codice dei contratti, che a proposito del calcolo del valore stimato degli appalti e dei servizi pubblici prescrive che si tenga conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
In questo panorama, non sembra inutile tracciare qualche breve riflessione sulle pronunce edite dalla Corte dei conti proprio sul tema del divieto generale del rinnovo dei contratti d’appalto.
Introduzione all'undicesimo capitolo del libro L'ingiunzione fiscale e le entrate locali, dove Nicola Ricciardi è coautore. In questa parte si entra nello specifico degli istituti compatibili del procedimento esecutivo ai sensi della legge 265 del 2002.
L'Agenzia delle entrate chiarisce alcuni aspetti in materia di responsabilità solidale negli appalti specificando gli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione
ISOLA DELLE FEMMINE P.D MAFIA ANTIMAFIA E I QUAQUARAQUA'..
“ … Noi crediamo nella virtù rivoluzionaria della cultura che dona all’uomo il suo vero potere ”.
In altri termini,proprio a partire dagli anni settanta si registra anche nei luoghi come Isola delle Femmine un “salto di qualità” dell’azione di Cosa Nostra, legato all’urbanizzazione susseguente all’abbandono delle campagne. Le cosche spostano i loro interessi. Dall’economia agricola passano al settore commerciale e industriale. In particolare intervengono nel campo dell’edilizia e dei lavori pubblici.
Ma Enea Vincenzo, dopo i reiterati atti di danneggiamento subiti, non si piega alla richiesta di Bruno Francesco di costituire con lui una società di fatto impegnata nell’edilizia e questo gli costerà la vita.
IN altri termini Enea Vincenzo rimane vittima dei contrasti con “un’impresa ad infiltrazione mafiosa”, ossia la B.B.P., un soggetto economico che instaura con il sodalizio mafioso, cappeggiato da Riccobono Rosario e da personaggi come Bruno Francesco e Lo Piccolo Salvatore rapporti stabili di connivenza, accettandone i servizi offerti e ricambiandoli con altri servizi ed attività complementari.
Non a caso, nel momento del contrasto con la società B.B.P., Enea Vincenzo subisce danneggiamenti nei cantieri e la proposta di bruno Francesco, “uomo d’onore” vicino a Riccobono Rosario, di costituire una società di fatto per attività nell’edilizia; e quando i fratelli D’Agostino cercano di aiutare l’Enea Vincenzo per risolvere i problemi con la società B.B.P. si rivolgono proprio a Riccobono Rosario referente mafioso indiscusso per risolvere certi problemi…..pag 56 Sentenza…
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2013/11/le-motivazioni-nella-sentenza-di.html
TU forme contrattuali sintesi schema dlgsGGagliano
Sintesi sistematica SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL TESTO ORGANICO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10
DICEMBRE 2014, N. 183.
La mia tesi di laurea in Diritto Amministrativo: "La cd. pregiudizialità amministrativa: profili attuali". Un argomento attuale ed in continua espansione.
La negoziazione assistita in materia di famiglia: il punto del Pubblico Minis...unicost
Intervista al dott. Nicola Cerrato, P.M. a Milano, autore delle utili linee guida emesse dalla Procura della Repubblica di Milano sulla materia a cura di Michele Ius Avvocato in Pordenone e Treviso
Convegni gratuiti sul contenzioso nei rapporti di lavoroServizi CGN
Convegni Unoformat gratuiti e accreditati sugli istituti propri della gestione del rapporto di lavoro: fasi costitutive (tipologie contrattuali e caratteristiche essenziali delle stesse), svolgimento (inquadramento del lavoratore ed effettive modalità di esecuzione della prestazione lavorativa), cessazione (legittimità del licenziamento e sistema sanzionatorio).
Corte conti e divieto di rinnovo negli appalti pubblici: articolo di Ilenia F...ilenia filippetti
Il tema del rinnovo dei contratti d’appalto è, in questi ultimi giorni, oggetto di molteplici ed apprezzabili riflessioni, emerse, essenzialmente, a seguito della pronuncia resa da Consiglio Stato, Sez. III, con sentenza 5 luglio 2013, n. 3580, ad avviso del quale né l’art. 23 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), né l’art. 57 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, né i principi comunitari consolidati in materia contrattuale, impedirebbero il rinnovo espresso dei contratti, allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia ab origine prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione. Secondo la recente pronuncia del Consiglio di Stato, infatti, un argomento positivo a favore dell’ammissibilità del rinnovo contrattuale, se espressamente previsto dalla lex di gara, sarebbe desumibile dall’art. 29 del codice dei contratti, che a proposito del calcolo del valore stimato degli appalti e dei servizi pubblici prescrive che si tenga conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
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Non a caso, nel momento del contrasto con la società B.B.P., Enea Vincenzo subisce danneggiamenti nei cantieri e la proposta di bruno Francesco, “uomo d’onore” vicino a Riccobono Rosario, di costituire una società di fatto per attività nell’edilizia; e quando i fratelli D’Agostino cercano di aiutare l’Enea Vincenzo per risolvere i problemi con la società B.B.P. si rivolgono proprio a Riccobono Rosario referente mafioso indiscusso per risolvere certi problemi…..pag 56 Sentenza…
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DICEMBRE 2014, N. 183.
La mia tesi di laurea in Diritto Amministrativo: "La cd. pregiudizialità amministrativa: profili attuali". Un argomento attuale ed in continua espansione.
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È corretto affermare che la modifica di un contratto sottoscritto con una Pubblica Amministrazione (PA) può essere un processo complesso.
Nel contesto dell'ordinamento italiano, esistono regole specifiche che disciplinano i contratti pubblici e che possono differire dalla disciplina civilistica generale.
Nel nuovo codice (D. Lgs. n. 36/2023), l'obiettivo principale è stato riordinare la disciplina esistente.
1. INTERPELLO N. 2/2012
Roma, 27 gennaio 2012
Direzione generale per l’Attività Ispettiva
Prot. 37/0001572
Al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro
Via Cristoforo Colombo 456
00145 Roma
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contratto di nolo a caldo eccedente il 2% dell’importo
delle prestazioni affidate – responsabilità solidale ex art. 35, comma 28, L. n. 248/2006.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di
interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione
dell’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006), concernente la
responsabilità solidale dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori per il versamento delle
ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti impiegati nell’esecuzione
dei lavori.
In particolare, l’istante chiede se il regime di solidarietà delineato dalla disposizione
normativa sopra indicata possa trovare applicazione anche con riferimento alle tipologie contrattuali
del nolo a caldo eccedenti il 2% dell’importo complessivo delle prestazioni affidate, con
conseguente responsabilità per l’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi a carico del
committente - noleggiatore.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di
Lavoro, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre sottolineare che la fattispecie del “nolo” è una figura
contrattuale atipica diffusa nella prassi commerciale, avente ad oggetto il noleggio ovvero la
concessione in uso di un macchinario e l’eventuale prestazione lavorativa di un operatore.
In mancanza di una esplicita definizione legislativa, l’istituto in esame viene inquadrato,
dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell’ambito della disciplina civilistica del contratto
2. di locazione (artt. 1571 c.c. e ss.), e distinto nelle due tipologie del “nolo a freddo” e del “nolo a
caldo”.
La prima fattispecie contempla quale oggetto del contratto esclusivamente la locazione
del macchinario; la seconda figura risulta, invece, caratterizzata dallo svolgimento dell’attività
lavorativa da parte di un dipendente del locatore, addetto all’utilizzo del macchinario, attività che si
presenta comunque accessoria rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a
disposizione del bene (cfr. sentenze Cass. Penale Sez. IV nn. 23604 - 34327- 41791/2009).
La giurisprudenza ha, inoltre, evidenziato quali siano gli elementi utili ai fini della
qualificazione della fattispecie concreta in termini di nolo a caldo, nonché la differenza esistente, a
prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto negoziale, tra quest’ultima e gli schemi
contrattuali dell’appalto e del subappalto (artt. 1655 c.c. e ss.).
Nello specifico, l’appaltatore e l’eventuale subappaltatore si obbligano nei confronti del
committente al compimento di un’opera ovvero alla prestazione di un servizio, organizzando i
mezzi di produzione e l’attività lavorativa per il raggiungimento di un risultato produttivo
autonomo.
Diversamente, nel nolo il locatore mette a disposizione solo il macchinario ed,
eventualmente, l’addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e
nell’organizzazione aziendale del noleggiatore.
La distinzione operata dalla giurisprudenza, sia pure ai fini della corretta applicazione
delle tutele prevenzionistiche di cui al D.Lgs. n. 81/2008, trova conferma nelle disposizioni
normative contenute nel D.Lgs. n. 163/2006, concernenti la disciplina regolatoria in materia di
contratti pubblici.
L’art. 118 del D.Lgs. citato contempla, infatti, uno specifico regime autorizzatorio per i
contratti di subappalto in senso stretto, intesi quali contratti derivati in virtù dei quali l’appaltatore
affida a terzi l’esecuzione, in tutto od in parte, del servizio assunto.
La disposizione prevede altresì, al comma 11, in relazione alle altre categorie di subcontratti –
aventi ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali forniture
con posa in opera e noli a caldo – l’applicazione della medesima disciplina autorizzatoria del
subappalto se ricorrano determinati presupposti, ossia il contratto sia di importo superiore al 2% del
valore delle prestazioni affidate o a 100.000 euro e l’incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.
Da quanto sopra emerge che la disciplina in materia di responsabilità solidale è
evidentemente legata alla figura dell’appalto e non a quella del nolo a caldo (ferme restando
3. forme patologiche di utilizzo di tale ultimo strumento contrattuale), sebbene non possa sottacersi un
importante indirizzo giurisprudenziale volto a interpretare il complessivo quadro normativo nel
senso di una estensione quanto più ampia possibile del regime solidaristico in ragione di una
maggior tutela per i lavoratori interessati.
Più in particolare si ricordano le argomentazioni sostenute dalla Corte di Cassazione con la
sentenza n. 6208/2008 che non ha escluso la possibilità di applicare la solidarietà nei rapporti tra un
consorzio e imprese consorziate assegnatarie dei lavori sia pur in assenza di un vero e proprio
contratto di subappalto. Nello specifico la Suprema Corte, nel richiamare l’art. 141, comma 4,
D.P.R. n. 554/1999, in virtù del quale l’affidamento dei lavori da parte del consorzio alle proprie
consorziate non costituisce subappalto, ha affermato che l’intenzione del Legislatore, secondo
un’interpretazione in chiave sistematica, non è stata quella di escludere le speciali e necessarie
tutele previste a favore dei lavoratori contemplate dalla disciplina civilistica dell’appalto ovvero del
subappalto (cfr. art. 1676 c.c.). Da ciò sembrerebbe evincersi che, in tali ipotesi, sia comunque
possibile applicare garanzie di carattere sostanziale a tutela della persona che lavora, prevalendo
queste ultime sui profili afferenti alla qualificazione giuridica di tipo formale in merito alla natura
del negozio di affidamento dei lavori.
Sullo stesso tenore si segnala anche una successiva sentenza di merito secondo cui “la
fattispecie del nolo a caldo e dell’appalto dei servizi possono essere assimilate, sussistendo la stessa
ratio di tutela del lavoratore dipendente dell’impresa effettivamente operante” (Trib. Bologna, 22
novembre 2009).
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
DP
SC