Che cos'è la fidejussione a garanzia dei contratti di locazione ? Ecco un documento esplicativo preparato dal Sole 24 ore a cura dell'Avvocato Maria Cristina Campagnoli che spiega sotto il profilo legale la fidejussione assicurativa quella bancaria e quella personale utilizzabile in contratto di locazione abitativa o commerciale.
Las cuestiones previas son herramientas procesales para depurar el proceso y que los hechos lleguen limpios al debate probatorio, esa es su finalidad, aclarar al proceso, y la norma rectora está contenida en el artículo 346. La acumulación está referida en el artículo 348 y todo lo relativo a la tramitación lo comprenden los artículos 348 al 357 del Código de Procedimiento Civil Venezolano respectivamente. Pero según los creadores del código, no se hace distinción entre excepciones dilatorias y de inadmisibilidad, y según el régimen acogido todas son cuestiones previas y deben de ser propuestas acumulativamente en el mismo acto sin admitírsele después ninguna otra.
Elenco Comuni ad Emergenza Abitativa dove è possibile utilizzare i Contratti ...Affittoprotetto.it
Il Comune di Formia è tra quelli indicati ad Emergenza Abitativa dove è possibile utilizzare i Contratti di Locazione detti Concordati o Agevolati che permettono una tassazione fissa del 10% (cedolare secca) per il proprietario e una detrazione fiscale per l'inquilino a basso reddito.
Volantino immobiliare affitti formia gennaio 2017. Tutte le case in affitto a Formia a partire da 300 euro al mese. Per info 3389907186 #affittoprotetto
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Perchè perdere tempo e denaro quando puoi affittare e vendere prima di tutti. L'Home Staging significa preparare la casa per essere affittata o venduta meglio. La Tecnica è molto semplice e viene spiegata in pochi punti. #affittoprotetto
Il Rent To Buy è l'innovativa formula di acquisto e vendita della casa che permette di poter dilazionare il pagamento dell'immobile senza ricorrere alla stipula di un mutuo ma pagando delle rate mensili simili ad un finanziamento direttamente al venditore.
Hampleton Enterprise Applications M&A Report, September 2014Rachel Muzyczka
Hampleton’s Enterprise Applications report is a must read report for any CxO or shareholder of a company in this fast developing sector of our industry. The report covers the period January 2012 through June 2014 and analyses the deal activity over the last five semi-annual periods.
The trailing thirty month median EV/S ratio for Enterprise Applications targets was 2.9x while the trailing median EBITDA multiple over the same period was 14.6x.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l'entrata in vigore del dlgs n 72 del 2016, il Notariato ha realizzato un'analisi sul controverso articolo tre, che da alle banche la possibilità alle banche di entrare in possesso dell'immobile oggetto di ipoteca dopo 18 mensilità non pagate.
La fideiussione, le tipologie di polizze che l'Amministrazione può accettare in base alla legge, i contratti autonomi di garanzia, la rinuncia alle eccezioni ex. art. 1945 e 1957, la giurisdizione competente per l'azione da intraprendere nei confronti del garante
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Guida Breve al Recupero Crediti di Lavoro per i Dipendenti degli appalti pubb...Alberto Vigani
Cosa fare se non ti pagano lo stipendio in cantiere? Ecco la prima guida breve all'autodifesa retributiva, per i dipendenti degli appalti pubblici e privati, con i riferimenti alla responsabilità solidale della committenza.
Si pubblica la scheda illustrativa del D.M. 22 settembre 2016, in vigore l'11 ottobre 2017, sull'obbligo di assicurazione obbligatoria professionale per gli avvocati.
APPARTAMENTO RISTRUTTURATO CON TERRAZZINO VISTA MARE IN VENDITA A FORMIAAffittoprotetto.it
Appartamento di 40Mq completamente ristrutturato e arredato con mobili nuovi, in vendita a Formia Centro Storico di Castellone, posto al secondo piano di una palazzina senza ascensore e di pochi appartamenti. L'appartamento è praticamente nuovo, si compone di un Soggiorno con Cucina a Vista e Terrazzino vista Mare, Una Camera da Letto con balconcino Doccia e Finestra. L'appartamento possiede una quota di proprietà del terrazzo condominiale. Questa Abitazione è ideale come seconda casa per le Vacanze a Formia o come abitazione principale per una Coppia o una Famiglia di tre persone. Questo Appartamento è ideale anche come investimento da mettere a reddito come Casa Vacanza o B&B, la vicinanza alla Stazione Ferroviaria, al Centro di Formia Via Vitruvio e alla Spiaggia di Vindicio ne fanno una valida scelta per Turisti, Studenti e Lavoratori Fuori Zona.
Seconda casa mercato immobiliare delle case per vacanza a FormiaAffittoprotetto.it
Quasi tre abitazioni su dieci a Formia sono vendute per essere adibite a casa per le vacanze della propria famiglia o per essere poi destinata ad attività di B&B.
La città di Formia riscuote molto successo come località di mare, le zone balneari sono le preferite nel mercato delle compravendita delle seconde case, gli acquirenti vogliono una seconda casa a Formia perché non è troppo lontana dalla propria abitazione principale, è facilmente raggiungibile e la casa è utilizzabile non solo in estate.
Le scelte degli acquirenti si orientano su soluzioni che hanno uno spazio esterno, balcone, terrazzo o giardino, come tipologia il trilocale rimane la casa più gettonata, ben il 29% delle compravendite è relativo a soluzioni indipendenti con spazio esterno, anche il bilocale è un’abitazione alquanto ricercata come casa vacanza.
La casa per le vacanze viene acquistata per il 50,9% da coppie senza figli, le famiglie invece rappresentano il 35,1% delle compravendite, c’è anche un 14% di acquisti effettuati da single. Per quanto riguarda l’età dell’acquirente principalmente sono gli over 40 a comprare la seconda casa.
La Casa per le vacanze di solito si acquista senza mutuo, ben il 78,2% delle compravendite viene effettuata senza ricorrere al finanziamento bancario ma con disponibilità proprie di chi compra, mentre il 21,8% utilizza sia mezzi propri e sia finanziamenti bancari.
Formia è una città con un mercato immobiliare dinamico e dai prezzi di vendita delle case più alti rispetto alla media delle altre città della provincia. In questa indagine sul Mercato Immobiliare Formiano scopriremo quello che tipologia di case acquistano i compratori e chi sono gli acquirenti. Questo è il Report più completo sull'andamento del mercato immobiliare di Formia.
Il Mercato Immobiliare delle Locazioni a Formia Slide 2
I Contratti di Locazione più Utilizzati
Il Rapporto Canone di Locazione / Rendita Catastale
Le Tipologie di Case più Affittate
La Permanenza Media in Affitto
ELENCO DEI COMUNI CONSIDERATI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA nella Regione Lazio. Per maggiori informazioni https://www.affittoprotetto.it/contratto-locazione-transitorio-formia/
Il Decreto ministeriale del 2017 stabilisce all’art. 2 che i contratti di locazione di natura transitoria “sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori – con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa – da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative”. Per altre info www.affittoprotetto.it
Risoluzione n 31 del 20 aprile 2018 risoluzione n. 31 e del 20042018Affittoprotetto.it
Contratti di Locazione Agevolati, Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n°31 del 20 Aprile 2018 circa la necessità o meno di ottenere l'attestazione delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori per il contratto di locazione concordato agevolato 3+2 - Per maggiori info www.affittoprotetto.it
€270.000 Attico Panoramico con Terrazzo Vista Mare in Vendita a Formia CentroAffittoprotetto.it
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La Casa si trova nel Centro di Formia a pochi passi dalla grande piazza di Largo paone e dal Porto per imbarcarsi per Ponza e Ventotene, la stazione ferroviaria è raggiungibile a piedi. L’attico Ristrutturato è all’ultimo piano di un palazzo con ascensore di cui sono state da poco rifatte le facciate.
L’abitazione in Vendita è composta da:
Soggiorno con Cucina a Vista
2 Camere da Letto
Bagno con Doccia
Terrazzo Vista Mare
250 monolocale in affitto a formia quartiere castellone scheda immobileAffittoprotetto.it
https://www.affittoprotetto.it/property/formia-affitto-casa-monolocale-castellone/
Monolocale Economico in Affitto a Formia Centro di Castellone a poca distanza dalla stazione ideale per single studenti o giovani lavoratori.
Il Contratto di locazione transitorio è una particolare soluzione di accordo che prevede una durata minima inferiore ai 6 anni previsti per legge.
Per leggere la guida al contratto visita : https://www.affittoprotetto.it/contratto-affitto-commerciale-transitorio/
Il Contratto di Comodato di Uso Gratuito è quella scrittura privata con la quale il proprietario di una casa detto Comodante concede ad una persona amica o parente che viene detta Comodatario un bene immobile senza percepirne il compenso. Scopriamo quali sono le particolarità di questo contratto. Maggiori informazioni su https://www.affittoprotetto.it/comodato-uso-gratuito-guida-completa-contratto/
Quali sono i documenti necessari per vendere una Casa ?
Ecco un sintetico elenco, una Check List utile per prepararsi al vendita dell'immobile, tutte le carte che è meglio preparare prima di rogitare dal Notaio. www.affittoprotetto.it
APPARTAMENTO di 145MQ a Via Vitruvio in Vendita a Formia Centro composto da 5 Vani e Due Bagni.
Come è composta questa Casa in Vendita:
L’appartamento di 145MQ è posto al primo piano di un palazzo con ascensore con ingresso direttamente da via Vitruvio, la casa è composta da Ingresso corridoio, grande Soggiorno, Cucina abitabile, 3 Camere da Letto e Due Bagni, balcone aperto su tre vani affacciato su zona tranquilla retrostante via Vitruvio.
Dove si Trova la Casa in Vendita:
Questo appartamento è ubicato nella zona più centrale di Formia, l’ingresso è su via Vitruvio la strada commerciale di Formia, la spiaggia di Vindicio è raggiungibile a piedi, la stazione dista meno di 1000 metri, il porto per imbarcarsi a Ponza e Ventotene si trova a pochi passi. Questa casa è ideale per chi vuole avere tutto sotto casa.
Come Avere Maggiori informazioni su Questa Casa
Chiamare l’Agenzia Immobiliare Affitto Protetto al telefono 3389907186, siamo a Formia in Via Vitruvio 434 (difronte in Notaio Fuccillo – Alleanza Assicurazioni))
Affitto Protetto è un Network immobiliare specializzato nel raggiungimento di obiettivi win win dove venditore ed acquirente possono essere entrambi felici delle scelte fatte e dei risultati economici raggiunti. Affitto Protetto è l’Agenzia Immobiliare di Formia specializzata in Locazioni e Vendite della Casa anche tramite Rent to Buy.
Fideiussione a Garanzia dei Contratti di Locazione
1. www.24oreavvocato.ilsole24ore.com 19
CIVILE
Questionile
Ottobre 2010 – n. 10
CONTRATTI
Fideiussione a garanzia
di un contratto di locazione
Qualora una fideiussione sia stipulata a garanzia di una locazione e si determini
una morosità del conduttore tale da giustificare la risoluzione da parte del locatore,
questi è tenuto a riferire al fideiussore della morosità per ottenere il pagamento.
Diversamente, il fideiussore stesso sarà liberato a norma dell’art. 1956 c.c.
a cura di Maria Cristina Campagnoli*
la QUESTIONE
l’INTRODUZIOne
Sebbene non particolarmente diffusa nella prassi, la prestazione fideiussoria è destinata ad assumere
un inedito ruolo nell’ambito dei contratti di locazione, siano essi “a uso abitativo” ovvero di “tipo
commerciale”.
Per meglio comprendere il “fenomeno” in esame si rende doveroso analizzare alcuni aspetti, concer-
nenti tanto le modalità operative quanto i profili di natura sostanziale e processuale.
le NORME
Codice civile
Artt. 1938, 1956, 1957
Quale rapporto intercorre tra il contratto di fideiussione e quello locatizio, allor-
quando il primo sia destinato a garantire l’adempimento del secondo?
Quali sono le parti coinvolte?
E ancora, come opera la garanzia?
* Avvocato del Foro di Lodi.
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CIVILE
Questionile
Ottobre 2010 – n. 10
la FATTISPECIE
u La fideiussione: osservazioni generali
Come è noto, con il termine fideiussione si intende l’obbligo di garantire l’adempimento di un debito
altrui che può nascere o da un negozio (contratto o negozio unilaterale) ovvero da una disposizione
normativa. Allo stesso tempo, la fideiussione indica, altresì, il diritto personale di garanzia costituito
dal fideiussore in favore del creditore, giacché espressamente l’art. 1936 c.c. prevede che oggetto
della fideiussione è, giust’appunto, la garanzia di un debito altrui. Il rapporto fideiussorio realizza,
dunque, un allargamento del potere di aggressione del creditore in virtù del sorgere di un nuovo debitore
obbligato verso di lui, naturalmente nei limiti della somma dovuta (art. 1941 c.c.). L’obbligazione
fideiussoria è, pertanto, un’obbligazione accessoria, nel senso che essa sussiste in tanto quanto sussista
l’obbligazione principale1
, operando per l’intera sua durata seppure con le dovute eccezioni. In ogni
caso, il contratto di fideiussione appartiene alla categoria dei contratti a esecuzione differita e a ti-
tolo gratuito, benché non si escluda che le parti possano pattuire una controprestazione per quanto
contrattualmente “offerto”. Infine e, circa i modi di costituzione, la fideiussione si distingue in volon-
taria, legale o giudiziale. Mentre la fideiussione volontaria può, a sua volta, essere diretta o indiretta,
a seconda che sorga in forza, o meno, del negozio cui consegue, quella legale e giudiziale derivano,
invece, rispettivamente, dalla legge e da provvedimento del giudice. Di fideiussione giudiziale è,
comunque, improprio parlare, perché è pur sempre dall’adempimento di tale ordine da parte della
persona onerata che sorge la fideiussione medesima. A ogni buon conto, l’istituto in argomento può
manifestarsi anche in forza di un contratto fra debitore e fideiussore a favore del creditore, inseren-
dosi in tal modo nel c.d. “contratto a favore di terzo”2
.
u La forma del contratto di fideiussione
Dal punto di vista formale, la fideiussione non richiede la forma scritta per produrre effetti giuridici
ma, al contrario e, in ossequio al disposto ex art. 1937 c.c., è soggetta al particolare onere della
dichiarazione espressa, esternata in maniera oggettiva e inequivoca3
. In particolare, si concorda nel
ritenere non necessarie formule sacramentali, essendo sufficienti espressioni atte a esteriorizzare
chiaramente l’intenzione del garante di adempiere un’obbligazione analoga a quella del debitore4
; del
resto, la volontà di prestare fideiussione non necessita del consenso né del creditore né del debitore
garantito. Inoltre, il principio per il quale la volontà di prestare fideiussione deve essere dichiarata,
vale pure per le eventuali condizioni o limitazioni della garanzia fideiussoria, sicché queste, ove non
emergenti dal titolo della garanzia medesima o da altri titoli idonei a costituirne integrazione, non
possono essere desunti aliunde né, in particolare, da rapporti tra fideiussore e debitore principale5
. Ma,
concretamente, cosa si intende per “volontà espressa”? Per rispondere al quesito, occorre richiamare
brevemente le regole in tema di interpretazione del contratto e, in particolare, l’art. 1362 c.c., a tenore
del quale lo strumento essenziale è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni
1
Cass. civ. 23 dicembre 2004, n. 23967, in Ced Cassazione, 2004.
2
Cass. civ. 4 aprile 1995, n. 3140, in Ced Cassazione, 1995.
3
Cass. civ. 8 marzo 2002, n. 3429, in Contratti, 2002, 7, 708.
4
App. Genova 8 ottobre 2005, in Mass. giust. civ., 2005.
5
Cass. civ. 9 maggio 1988, n. 3400, in Ced Cassazione, 1988.
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CIVILE
Questionile
Ottobre 2010 – n. 10
utilizzate, da valutarsi alla luce dell’intero contesto contrattuale6
. Pertanto, ai fini dell’art. 1937 c.c.,
l’obbligatorietà di una volontà esplicitamente resa si ritiene debba coincidere con la comprensione
della gravità dell’impegno assunto, ragion per cui l’ordinamento impone che la decisione di prestare
garanzia fideiussoria sia presa con ponderazione e cognizione di causa7
.
u L’accessorietà della fideiussione
Il requisito fondamentale della prestazione fideiussoria è costituito dalla sua accessorietà rispetto
all’obbligazione del terzo8
, limitandosi il fideiussore ad adempiere come se fosse il debitore principale. Il
principio in parola è, difatti, rinvenibile in tre disposizioni: a) nell’art. 1939 c.c., per il quale al fide-
iussore stesso è consentito opporre le eccezioni fondate sulla validità e/o sull’efficacia del rapporto
di base9
; b) nell’art. 1945 c.c. che riconosce al “garante” la possibilità di proporre nei confronti del
creditore tutte le eccezioni spettanti al solo debitore; c) nell’art. 1941 c.c. secondo cui la fideiussione
non può eccedere l’importo dovuto, non potendo essere prestata a condizioni più onerose.
u La fideiussione per debiti futuri
L’art. 1938 c.c. stabilisce che «la fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condi-
zionale o futura con la previsione, in quest’ultimo caso, dell’importo massimo garantito». Il nostro
ordinamento consente, quindi, di prestare anticipatamente il consenso ad assumere un impegno fide-
iussorio allorché manchi ancora il relativo debito (c.d. “fideiussione omnibus”). Tuttavia, a seguito della
modifica apportata alla richiamata disposizione dall’art. 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 154
(accordante, appunto, la prestazione fideiussoria futura purché entro un importo massimo garantito)
la questione di rilievo è, a ogni modo – costituita dall’applicabilità della nuova previsione ai contratti
stipulati anteriormente all’entrata in vigore della novella. Sul punto la giurisprudenza stabilisce che la
fideiussione ove stipulata antecedentemente alla riforma e invocata per obbligazioni parimenti insorte
in epoca anteriore si sottrae all’applicazione della norma sopravvenuta, priva di efficacia retroattiva10
. In
questi casi, infatti, l’omessa predeterminazione, con espressa dichiarazione di volontà, della somma
massima “assicurata” esclude che il fideiussore possa essere successivamente chiamato a rispondere
dei debiti sorti a carico del debitore principale11
.
u Fideiussione e scadenza
Ancora in tema di garanzia fideiussoria, l’art. 1957 c.c. – nello stabilire che il fideiussore rimane
obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale – impone, da ultimo, una tempestiva
attivazione del creditore, tesa a provocare il sollecito esercizio del diritto di credito affinché sia evitato
che il “garante” rimanga a lungo in una situazione di incertezza12
, pena la liberazione del fideiusso-
6
Cass. civ. 4 settembre 2009, n. 3298, in Mass. giust. civ., 2009; Cass. civ. 30 maggio 2007, n. 12721, ivi, 2007; Cass. civ. 28 agosto 2007, n. 18180, ivi, 2007.
7
Cass. civ. 24 giugno 2004, n. 11727, in Ced Cassazione, 2004.
8
Cass. civ. 3 ottobre 2005, n. 19300, in Obbl. e contr., 2006, 2, 109, con nota di Filabella.
9
Cass. civ. 2 aprile 2002, n. 4637, in Arch. civ., 2003, 191.
10
Cass. civ. 25 febbraio 2005, n. 4093, in Impresa, 2005, 1991.
11
Cass. civ. 9 febbraio 2007, n. 2871, in Guida al Diritto, 2007, 12, 63.
12
App. Roma 26 luglio 2007, in Mass. giust. civ., 2007.
4. www.24oreavvocato.ilsole24ore.com22
CIVILE
Questionile
Ottobre 2010 – n. 10
re medesimo13
. In sintesi e, in forza della disposizione de qua si prevede, pertanto, che: a) se non
viene fissato alcun termine di validità e efficacia della fideiussione, il creditore ha sei mesi di tempo,
dopo la scadenza dell’obbligazione principale, per proporre le sue istanze contro il debitore; b) se
la fideiussione è limitata allo stesso termine dell’obbligazione “originaria”, il tempo per proporre le
istanze si riduce a due mesi; c) se la fideiussione è, invece, limitata a un termine anteriore a quello di
scadenza dell’obbligazione principale, si ha un caso di fideiussione in duriorem causam, e, quindi, di
invalidità; d) infine, se la garanzia fideiussoria è limitata a un termine posteriore allo spirare dell’obbli-
gazione principale, codesto termine vale come termine di decadenza pattiziamente fissato. Necessita,
tuttavia, significare che il lasso temporale posto dal menzionato art. 1957 c.c. oltre a rivestire natura
decadenziale è, pure, derogabile, potendo essere convenzionalmente escluso per effetto di rinuncia
preventiva, trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti14
.
la GIURISPRUDENZA
u La fideiussione a garanzia di un contratto di locazione
Premesse le su esposte osservazioni, necessita precisare come la giurisprudenza di legittimità abbia
nondimeno ritenuto valido inserire in un contratto di locazione un autonomo contratto di fideiussione al fine
di garantire le obbligazioni pecuniarie “accettate” dal conduttore, essendo l’oggetto di questo secondo
accordo facilmente determinabile in relazione al canone pattuito15
. In particolare, la fideiussione – ga-
rantendo al locatore l’adempimento dell’impegno assunto dall’inquilino – può ricomprendere le perdite
derivanti sia dal mancato pagamento delle “quote periodiche”, che dall’omesso rilascio dell’immobile
nei tempi contrattualmente previsti16
; essa, difatti, semplificando le procedure giudiziali di locazione
abitativa e commerciale, riduce notevolmente il rischio di morosità.
Oggetto della garanzia fideiussoria in un contratto di locazione
Orbene, nel caso di fideiussione prestata per rendere sicuro l’assolvimento di un contratto di locazione
occorre far riferimento al rapporto garantito e alle obbligazioni dal medesimo nascenti17
. Tale identifica-
zione trova, del resto, sostegno nel linguaggio del Legislatore e, precisamente nell’art. 1346 c.c.,
secondo cui l’oggetto del contratto è determinato quando la prestazione è sufficientemente definita, di
modo che il destinatario sappia cosa può pretendere e colui che esegue sappia che cosa è tenuto a
prestare per adempiere correttamente il proprio onere. Pertanto, nell’ipotesi che interessa, è, quindi,
esatto considerare determinato, o quantomeno determinabile, l’oggetto della fideiussione sulla base
delle clausole del contratto di locazione contenenti la misura dell’importo da corrispondersi. Poiché,
infatti, i canoni sono generalmente specificati, l’oggetto del contratto di garanzia è, di conseguenza,
definibile per relationem con riferimento al negozio principale18
.
13
Trib. Chieti 10 febbraio 2006, in Mass. giust. civ., 2006.
14
Cass. civ. 3 aprile 2007, n. 8839, in Contratti, 2007, 8/9, 790.
15
Cass. civ. 13 febbraio 2009, n. 3525, in Contratti, 2009, 6, 594.
16
Trib. Roma 30 ottobre 1995, in Giust. civ., 2006, I, 3039.
17
Cass. civ. 30 ottobre 2008, n. 26064, in Nuova giur. civ., 2009, 5, 469, con nota di Baraggioli.
18
Cass. civ. 1° luglio 1998, n. 6414, in Mass. giust. civ., 1998.
5. www.24oreavvocato.ilsole24ore.com 23
CIVILE
Questionile
Ottobre 2010 – n. 10
u La durata dell’obbligazione fideiussoria posta a garanzia
di un contratto di locazione
A ogni buon conto, conformemente alle osservazioni svolte in ordine alla “scadenza” della fideiussione, si
configura regola generale, applicabile anche all’ipotesi di garanzia inserita in un contratto di locazione, il
principio per cui il dies a quo, agli effetti dell’art. 1957 c.c., coincide con la data delle singole prestazioni e non
già con quella di estinzione dell’intero rapporto. Invero, una volta che si verifichi la morosità del conduttore
il locatore potrà “reagire” domandando la risoluzione del contratto purché abbia preventivamente infor-
mato il fideiussore medesimo, salvo – in caso contrario – lo “scioglimento del vincolo” in favore di costui.
u L’ipotesi di recesso anticipato del “garante”
Analogamente, nel caso di recesso anticipato intervenuto prima della scadenza del contratto, l’“uscita”
anzitempo decisa esclude l’operatività della garanzia fideiussoria per le obbligazioni maturate a seguito
della prosecuzione della locazione. Sebbene, infatti, la fonte del legame contrattuale continui a essere
costituita dall’originario contratto di locazione, la recedibilità della fideiussione è conforme al principio
generale dell’ordinamento che tende a evitare la perpetuità dei vincoli obbligatori nel rispetto della
buona fede ex art. 1375 c.c. alla base del comportamento delle parti nell’esecuzione del contratto19
.
19
Cass. civ. 3 aprile 2009, n. 8129, in Mass. giur. it., 2009.
FIDEIUSSIONE
Cassazione civ., Sez. III, 23 dicembre 2004, n. 23967
In tema di fideiussione, la norma di cui all’art. 1957 c.c. (a mente della quale il fideiussore rimane obbligato anche
dopo la scadenza dell’obbligazione principale purché il creditore abbia, entro sei mesi, proposto le sue istanze
contro il debitore e le abbia con diligenza coltivate) si applica a prescindere da qualsivoglia stato soggettivo (da
considerarsi irrilevante) addotto dal creditore a giustificazione della sua inerzia, a prescindere, cioè, dal motivo
per cui quest’ultimo non abbia coltivato le istanze di cui alla norma citata, dovendosi senz’altro predicare la le-
gittimità dell’effetto estintivo della fideiussione all’esito della sola, obiettiva circostanza del decorso del termine
di sei mesi. In tema di termini prescrizionali e/o decadenziali, difatti, l’ordinamento, perseguendo indubitabili
fini di certezza delle situazioni giuridiche, attribuisce rilievo unico, decisivo e automatico alla circostanza che
il termine stesso sia scaduto – senza che il soggetto abbia adempiuto all’onere o al dovere impostogli onde
conseguire il soddisfacimento di un suo diritto ovvero giovarsi di effetti giuridici a lui favorevoli –, prescindendo
tout court da valutazioni di tipo soggettivo (atteggiamento psicologico dell’interessato, motivi da lui perseguiti)
in ragione delle quali si sia lasciato inutilmente scadere il termine di volta in volta fissato. (Ced Cassazione)
FORMA DELLA FIDEIUSSIONE
Corte d’Appello di Roma, Sez. I, 4 settembre 2009, n. 3298
Al fine di individuare la comune intenzione dei contraenti, necessaria per l’interpretazione del contratto ai sensi
dell’art. 1362 c.c., il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni
utilizzate nel contratto, dove peraltro il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato
alla luce dell’intero contesto contrattuale dove le singole clausole vanno considerate in correlazione e in
coordinamento tra loro ai sensi dell’art. 1363 c.c., poiché per «senso letterale delle parole» va intesa tutta la
formulazione letterale della dichiarazione negoziale in ogni sua parte e in ogni parola che la compone e non
in una parte soltanto. (Lex 24 & Rep. 24)
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CIVILE
Questionile
Ottobre 2010 – n. 10
Cassazione civ., Sez. III, 28 agosto 2007, n. 18180
In tema di interpretazione del contratto e ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo
e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la
conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga
in modo certo e immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una
volontà diversa; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va poi verificato alla luce dell’intero contesto
contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al rispettivo
coordinamento a norma dell’art. 1363 c.c. e con riguardo a tutta la formulazione letterale della dichiarazione
negoziale, in ogni parte e parola che la compone, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e
parole al fine di chiarirne il significato. (Nella specie la S.C., confermando la decisione dei giudici di merito, ha
ritenuto incensurabile la ricostruzione della clausola di garanzia «a maggior garanzia del mutuo» afferente a un
contratto qualificato come fidejussione del fidejussore, in cui una prima clausola regolava il rapporto garantito
con riguardo ai versamenti a saldo delle rate di un mutuo e l’altra gli effetti della risoluzione anticipata del
contratto di mutuo per inadempimento della mutuataria). (Guida al Diritto, 2008, 6, 18)
Corte d’Appello di Genova, Sez. III, 8 ottobre 2005
Il dettato dell’art. 1937 c.c., per il quale la volontà del fideiussore deve essere espressa, non implica la ne-
cessità di formule sacramentali per il sorgere della garanzia personale, essendo sufficienti espressioni atte
a esteriorizzare immediatamente o direttamente, purché in modo chiaro, preciso e inequivoco, la volontà del
garante di adempiere un’obbligazione analoga a quella del debitore. (Mass. giust. civ., 2005)
Cassazione civ., Sez. III, 24 giugno 2004, n. 11727
La volontà di prestare fideiussione deve essere manifestata in modo chiaro e inequivocabile, e qualora la dichia-
razione sia inserita in un atto posto in essere allo scopo della conclusione di un diverso negozio, per stabilire
se la dichiarazione integri anche l’assunzione delle obbligazioni conseguenti alla fideiussione è necessario
valutare se essa possa essere interpretata solo in questo modo, o se essa piuttosto non abbia un contenuto
congruente con il negozio per cui l’atto è stato formato ed esaurisca in esso il suo significato. (Nella specie,
la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, interpretando una clausola inserita in un atto di costituzione di
pegno di azioni, aveva ritenuto che configurasse una fideiussione, senza chiedersi se tale clausola potesse
rappresentare soltanto un patto volto a disciplinare il momento della realizzazione del pegno da parte del
creditore). (Lex 24 & Rep. 24)
ACCESSORIETÀ DELLA FIDEIUSSIONE
Cassazione civ., Sez. III, 3 ottobre 2005, n. 19300
Posto che l’elemento discriminante tra il contratto autonomo di garanzia e la fideiussione non è rinvenibile
nell’impiego delle espressioni «a semplice richiesta» o «a prima richiesta», del creditore, bensì è costituito
dal carattere accessorio della fideiussione rispetto all’obbligazione principale garantita, in virtù del quale il
garante può opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, va confermata la sentenza di
merito che abbia qualificato il contratto come fideiussione, rilevando che le parti si erano limitate a disporre
che il pagamento avesse luogo entro un breve termine; previo semplice avviso al debitore e senza bisogno del
suo consenso, nonché a escludere che il debitore potesse opporvisi. (Lex 24 & Rep. 24)
Cassazione civ., Sez. III, 2 aprile 2002, n . 4637
Il contratto atipico di garanzia autonoma si differenzia dalla fideiussione per la mancanza dell’elemento dell’ac-
cessorietà, nel senso che il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni fondate
sulla validità o efficacia del rapporto di base. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che valessero, pertanto, a
snaturare il contratto tipico di fideiussione e a qualificarlo come garanzia autonoma le – diverse – previsioni
contrattuali di un termine per il pagamento decorrente dalla richiesta, dell’esclusione del beneficio della pre-
ventiva escussione del debitore principale, della non necessità del consenso di quest’ultimo al pagamento da
parte del garante, del divieto per il garantito a sollevare obiezioni sullo stesso pagamento). (Lex 24 & Rep. 24)
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CIVILE
Questionile
Ottobre 2010 – n. 10
FIDEIUSSIONE PER DEBITI FUTURI
Cassazione civ., Sez. I, 9 febbraio 2007, n. 2871
I nuovi articoli 1938 e 1956 (introdotti dalla legge n. 154 del 1992) – ferma la validità efficacia delle fideiussioni
stipulate fino al momento dell’entrata in vigore dell’art. 10 della nuova legge, con la conseguente responsabilità
del fideiussore per le obbligazioni verso la banca sorte a carico del debitore principale prima della predetta
data – determinano per il periodo successivo la nullità sopravvenuta delle convenzioni o delle clausole con
esse in contrasto. Deriva da quanto precede, pertanto, che la mancata predeterminazione con espressa
dichiarazione di volontà dell’importo massimo garantito esclude che il fideiussore possa essere chiamato a
rispondere dei debiti sorti a carico del debitore principale dopo l’entrata in vigore del ricordato articolo 10.
(M.Fin.) (Guida al Diritto, 2007, 12, 63)
Cassazione civ., Sez. I, 25 febbraio 2005, n. 4093
La fideiussione mediante firma di un foglio in bianco, con conferimento al creditore del potere di fissare suc-
cessivamente l’entità massima della obbligazione di garanzia, ha natura di fideiussione «omnibus» e, qualora sia
stata stipulata prima della data di entrata in vigore dell’art. 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, che ha reso
obbligatoria l’indicazione del tetto di garanzia, e sia invocata per obbligazioni del debitore principale parimenti
insorte in epoca anteriore, non è soggetta all’applicazione della norma sopravvenuta, che non retroagisce sui
contratti perfezionatisi in precedenza e sugli effetti che i medesimi abbiano già prodotto. (Lex 24 & Rep. 24)
FIDEIUSSIONE E SCADENZA
Cassazione civ., Sez. III, 13 febbraio 2009, n. 3525
Qualora un contratto di fideiussione venga stipulato a garanzia del pagamento dei canoni di un contratto
di locazione, ove si determini una morosità del conduttore tale da giustificare la domanda di risoluzione da
parte del locatore, questi è tenuto a riferire al fideiussore della morosità, onde farsi autorizzare ad attendere
il pagamento, in tal modo facendo credito al conduttore con la garanzia del fideiussore; se ciò non avviene,
è applicabile la previsione dell’art. 1956 c.c., secondo cui in tale ipotesi il fideiussore è liberato dalla propria
obbligazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nonostante il fideiussore avesse chiesto
di vedere riconosciuta la propria liberazione ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c. aveva omesso di pronunciarsi
sul punto, ritenendo il permanere dell’obbligazione di garanzia). (Arch. loc. cond., 2009, 3, 253)
Corte d’Appello di Roma, Sez. II, 26 luglio 2007
In tema di efficacia della fideiussione, la disposizione di cui all’art. 1957 c.c., nello stabilire che il fideiussore
rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, subordina siffatta previsione a una tem-
pestiva attivazione del creditore, attivazione tendente a provocare il sollecito esercizio del diritto di credito per
evitare che il fideiussore rimanga a lungo in una situazione di incertezza. In coerenza con il suesposto scopo la
norma, laddove dispone che il creditore entro sei mesi deve aver non solo proposto, ma anche continuato con
diligenza, le sue istanze al debitore, richiede che entro il termine indicato sia adottata una iniziativa proces-
suale idonea all’accertamento, ovvero al soddisfacimento, della pretesa creditoria. (Nella specie la disciplina
codicistica non può trovare, tuttavia, applicazione, atteso che da un lato la fideiussione rilasciata dal garante
contiene una espressa rinuncia a qualsiasi eccezione e beneficio – compresi quelli della escussione e della
liberazione – e dall’altro l’obbligo del fideiussore di pagare a semplice richiesta quanto dal creditore preteso
comporta che l’esigenza del garante di conoscere sollecitamente la propria posizione debitoria può ritenersi
sufficientemente tutelata attraverso la previsione di un temine entro il quale la richiesta doveva pervenire, pena
la decadenza della garanzia stessa). (Mass. giust. civ., 2007)
Tribunale di Chieti 10 febbraio 2006
La mancata proposizione, da parte del creditore, delle istanze contro il debitore ex art. 1957 c.c., entro sei mesi dalla
scadenza dell’obbligazione principale, comporta la liberazione del fideiussore dall’obbligazione contratta. Sono,
infatti, colpite da nullità le fideiussioni per le obbligazioni future senza limitazioni di importo. (Mass. giust. civ., 2006)
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CIVILE
Questionile
Ottobre 2010 – n. 10
la DOTTRINA
FIDEIUSSIONE A GARANZIA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE
Cassazione civ., Sez. III, 3 aprile 2009, n. 8129
In tema di locazione, qualora il contratto preveda, a garanzia del pagamento dei canoni, la prestazione di una
fideiussione da parte di un terzo, il recesso di quest’ultimo, intervenuto prima della scadenza del contratto,
esclude l’operatività della garanzia per le obbligazioni maturate a seguito della prosecuzione della locazione
per effetto dell’applicazione di una clausola pattizia di tacito rinnovo; sebbene, infatti, la fonte del rapporto
contrattuale continui a essere costituita dall’originario contratto di locazione, la recedibilità della fideiussione è
conforme al principio generale dell’ordinamento che tende a evitare la perpetuità dei vincoli obbligatori, nonché
alla buona fede che, ai sensi dell’art. 1375 c.c., deve ispirare il comportamento delle parti nell’esecuzione del
contratto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto ino-
perante il recesso dalla fideiussione, benché le parti avessero tenuto un comportamento contrario alla buona
fede, in quanto, pur essendo edotte della volontà del fideiussore di recedere dal vincolo, avevano rinnovato il
contratto di locazione, trasferendo sullo stesso la garanzia disdettata). (Lex 24 & Rep. 24)
Cassazione civ., Sez. III, 30 ottobre 2008, n. 26064
La volontà di prestare fideiussione deve essere manifestata in modo chiaro e inequivocabile, e qualora la dichia-
razione sia inserita in un atto posto in essere allo scopo della conclusione di un diverso negozio, per stabilire se
la dichiarazione integri anche l’assunzione delle obbligazioni conseguenti alla fideiussione è necessario valutare
se essa possa essere interpretata solo in questo modo, o se essa piuttosto non abbia un contenuto congruente
con il negozio per cui l’atto è stato formato ed esaurisca in esso il suo significato. (Nella specie, in un contratto
di locazione era stata inserita la clausola in virtù della quale un terzo si obbligava a garantire l’adempimento
delle obbligazioni del conduttore sino alla scadenza del contratto «salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 della
legge n. 392 del 1978». Il giudice di merito aveva ritenuto che tale clausola andasse interpretata nel senso che
la fideiussione fosse valida anche per le obbligazioni sorte in caso di automatico rinnovo del contratto; la S.C.,
in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto corretta tale motivazione). (Ced Cassazione)
Tribunale di Milano 3 gennaio 2000
In tema di fideiussione relativa a un contratto di locazione, costituisce regola generale e largamente accolta
che per aversi scadenza dell’obbligazione principale agli effetti dell’art. 1957 c.c., è necessario che detta ob-
bligazione sia suscettibile di adempimento, e cioè certa nella sua esistenza e nel suo ammontare, e che sia
venuta a scadenza. Essendosi l’obbligazione di ripristino dell’immobile locato, non spontaneamente adempiuta,
tramutata in obbligazione risarcitoria, la stessa sarà suscettibile di adempimento solo nel momento in cui sarà
divenuta certa nel suo ammontare. (Banca Borsa, 2001, II, 608)
Tribunale di Roma 30 ottobre 1995
Nell’ipotesi di fideiussione prestata da un terzo per tutti gli obblighi assunti con il contratto di locazione, il fideiussore
risponde anche dei danni per ritardata restituzione della cosa locata e quindi dell’indennità di occupazione pari al
corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, dovuta ex art. 1591 c.c., in quanto la garanzia fideiussoria si giustifica
proprio in funzione del mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali del conduttore. (Giust. civ., 1996, I, 3039)
u Per approfondimenti dottrinali
– Fragali, «Fideiussione», in Comm. Scialoja-Branca, Zanichelli, 1999;
– Fragali, «Fideiussione», in Enc. Dir., Giuffrè, 2000, 381;
– Moretti, Fideiussione, Giuffrè, 2000;
– Ravazzoni, «Fideiussione», in Nov. Dig., Utet, 1999, 280;
– Simonetto, Fideiussione prestata da privati, Cedam, 1985.
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CIVILE
Questionile
Ottobre 2010 – n. 10
le CONCLUSIONI
la prATICA
u Contratto di fideiussione rilasciata da privato
In definitiva, il fideiussore rimane obbligato anche se il contratto principale sia scaduto pur-
ché – però – permanga il debito e il creditore ne abbia prontamente intimato il pagamento.
LUOGO E DATA
Spett.le
(dati del creditore)
<...>
Premesso che
a) il <...> (inserire i dati del debitore, sia nel caso si tratti di persona fisica che di persona giuridica – in se-
guito il “Debitore”) in forza di contratto sottoscritto in data odierna con <...> (inserire i dati identificativi del
creditore – in seguito il “Creditore”) si è reso acquirente di <...> come meglio descritto nel contratto stesso
in seguito il “Contratto”;
b) a garanzia del pagamento del prezzo differito il Creditore ha richiesto la fideiussione personale da parte di <...>,
tutto ciò premesso,
Si conviene e stipula quanto segue
Art. 1
1.1 I signori <...> (i soggetti garanti possono essere anche più di uno), nato a <...> il <...>, residente in <...>
(<...>), via <...>, n. <...>, C.F. <...> e <...>, nato a <...>, il <...>, residente in <...> (<...>), via <...>, n. <...>, C.F. <...> (i
“Garanti”) si costituiscono fideiussori nei Vostri confronti e nell’interesse del Debitore per garantire il pagamento
del prezzo differito del Contratto, ossia delle seguenti obbligazioni:
- <...> (descrivere esattamente le obbligazioni facenti capo al debitore che i fideiussori intendono garantire).
La presente fideiussione viene prestata per l’importo massimo pari a euro <...> (euro <...>).
1.2 Il termine iniziale utile alla richiesta di escussione coinciderà con lo scadere delle obbligazioni garantite
così come indicate al precedente punto 1.1, mentre il termine finale utile per la richiesta di escussione scadrà
decorsi <...> (<...>) giorni dal termine iniziale.
Art. 2
L’adempimento della fideiussione da parte dei Garanti potrà essere richiesto dal creditore garantito mediante
semplice lettera raccomandata A.R. senza la preventiva escussione del debitore principale.
Art. 3
Tutti i diritti derivanti dalla presente garanzia non saranno in alcun modo cedibili a soggetti diversi dal Beneficiario.
Art. 4
Le spese, tasse e soprattasse per l’eventuale registrazione del presente atto e ogni altro onere a esso inerente
o conseguente saranno a carico dei Garanti.
Art. 5
Qualsiasi controversia relativa all’esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà di competenza
in via esclusiva del Foro di <...>
<...>
(Sottoscrizione del (dei) garante (i))