Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l'entrata in vigore del dlgs n 72 del 2016, il Notariato ha realizzato un'analisi sul controverso articolo tre, che da alle banche la possibilità alle banche di entrare in possesso dell'immobile oggetto di ipoteca dopo 18 mensilità non pagate.
Unioncamere e le associazione degli inquilini Sunia, Sicet e Uniat hanno elaborato una guida per quanti si apprestano a stipulare un contratto d'affitto
Il rent to buy e altri modi di comprare casaidealistait
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato la guida "Il rent to buy e altri modi di comprare casa" per chiarire tutti i dubbi sul nuovo strumento introdotto dall'articolo 21 dello Sblocca Italia
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Che cos'è la fidejussione a garanzia dei contratti di locazione ? Ecco un documento esplicativo preparato dal Sole 24 ore a cura dell'Avvocato Maria Cristina Campagnoli che spiega sotto il profilo legale la fidejussione assicurativa quella bancaria e quella personale utilizzabile in contratto di locazione abitativa o commerciale.
Circolare n4/e regime fiscale Rent to Buyidealistait
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n4/e in cui specifica il regime fiscale a cui è sottoposto il contratto di godimento per successiva alienazione di immobili previsto dall'articolo 23 della legge di stabilità
In una nota il notariato ha fatto il punto sulla nuova disciplina fiscale del rent to buy stabilità dall'Agenzia delle Entrate, ponendo in evidenza i punti critici
Il Decreto ministeriale del 2017 stabilisce all’art. 2 che i contratti di locazione di natura transitoria “sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori – con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa – da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative”. Per altre info www.affittoprotetto.it
Risoluzione n 31 del 20 aprile 2018 risoluzione n. 31 e del 20042018Affittoprotetto.it
Contratti di Locazione Agevolati, Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n°31 del 20 Aprile 2018 circa la necessità o meno di ottenere l'attestazione delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori per il contratto di locazione concordato agevolato 3+2 - Per maggiori info www.affittoprotetto.it
Elenco Comuni ad Emergenza Abitativa dove è possibile utilizzare i Contratti ...Affittoprotetto.it
Il Comune di Formia è tra quelli indicati ad Emergenza Abitativa dove è possibile utilizzare i Contratti di Locazione detti Concordati o Agevolati che permettono una tassazione fissa del 10% (cedolare secca) per il proprietario e una detrazione fiscale per l'inquilino a basso reddito.
Il procedimento di esproprio e di variante agli strumenti urbanistici comunal...Avv. Francesco Barchielli
Avv. Francesco Barchielli. L’esproprio in Toscana. Procedimento di variante, di approvazione del vincolo preordinato all’esproprio e di approvazione del progetto con dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 34 l. 65/2014 e dell’art. 19 D.P.R. 327/2001
La circolare riepiloga le eccezioni sulle nuove disposizioni in materia di pagamenti delle imposte con f24 da parte di persone fisiche non titolari di partita IVA
Le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri ai sensi del D.P.R. 380 del 2001, del D.lgs 50 del 2016 e delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Corte conti e divieto di rinnovo negli appalti pubblici: articolo di Ilenia F...ilenia filippetti
Il tema del rinnovo dei contratti d’appalto è, in questi ultimi giorni, oggetto di molteplici ed apprezzabili riflessioni, emerse, essenzialmente, a seguito della pronuncia resa da Consiglio Stato, Sez. III, con sentenza 5 luglio 2013, n. 3580, ad avviso del quale né l’art. 23 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), né l’art. 57 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, né i principi comunitari consolidati in materia contrattuale, impedirebbero il rinnovo espresso dei contratti, allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia ab origine prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione. Secondo la recente pronuncia del Consiglio di Stato, infatti, un argomento positivo a favore dell’ammissibilità del rinnovo contrattuale, se espressamente previsto dalla lex di gara, sarebbe desumibile dall’art. 29 del codice dei contratti, che a proposito del calcolo del valore stimato degli appalti e dei servizi pubblici prescrive che si tenga conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
In questo panorama, non sembra inutile tracciare qualche breve riflessione sulle pronunce edite dalla Corte dei conti proprio sul tema del divieto generale del rinnovo dei contratti d’appalto.
Le azioni esperibili nei confronti dei soggetti responsabili, la natura propter rem della convnzione, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l'autotutela su autorizzazione del giudice, l'adempimento degli obblighi di fare, la risoluzione della convenzione ed il trasferimento delle aree
Il Contratto di locazione transitorio è una particolare soluzione di accordo che prevede una durata minima inferiore ai 6 anni previsti per legge.
Per leggere la guida al contratto visita : https://www.affittoprotetto.it/contratto-affitto-commerciale-transitorio/
Emendamento Esdebitamento Bancario Legge di Bilancio 2018Ferdinando Alberti
Emendamento 7.11 presentato alla Legge di Bilancio per consentire una via privilegiata per i debitori in sofferenza di risolvere la propria posizione debitoria al prezzo del valore iscritto a bilancio.
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Similar to Decreto banche, il punto del Notariato (20)
1. 1
E’ LEGGE LA NORMA CHE TRASFERISCE ALLA BANCA
L’IMMOBILE DOPO 18 MENSILITA’ NON PAGATE
E’ stato pubblicato sulla G.U. del 20 maggio 2016 il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 che recepisce
nel nostro ordinamento la Direttiva 2014/17/UE - c.d. Mortgage Credit Directive (MCD), in materia
di offerta di contratti di credito immobiliare ai consumatori.
Il D.Lgs. 72/2016 interviene normativamente sul D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
Unico Bancario), all’interno del quale è stato inserito un apposito Capo I-bis dedicato alla disciplina
di tale tipologia di contratti.
Nell’ambito di tale normativa, all'art. 120-quinquiesdecies, commi 3 e 4, del T.U.B. è stata
introdotta la norma che, innovando la disciplina relativa all’inadempimento del consumatore, ha
suscitato perplessità ed obiezioni sulla stampa specializzata sin dai lavori preparatori, tanto da
essere largamente emendata ed “edulcorata” rispetto alla versione originaria.
Bisogna innanzi tutto far notare che per queste discusse disposizioni l’art. 3 del Decreto
prevede un’entrata in vigore differita rispetto al resto del Decreto medesimo, in quanto dovranno
essere prima emanate le disposizioni d’attuazione a cura del MISE, di concerto con il Ministero di
Giustizia e sentita la Banca d’Italia, entro 180 giorni dall’1 luglio 2016, e le norme di cui ai commi 3
e 4 sopra citati entreranno in vigore solo 60 giorni dopo l’emanazione di dette disposizioni.
Pertanto potrebbe doversi attendere sino a marzo 2017 per assistere all’applicazione concreta
della normativa in parola.
E’ previsto che, fermo restando il divieto di patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c. (vale a
dire l’impossibilità del trasferimento automatico dell’immobile in garanzia a favore delle Banca in
caso di inadempimento del consumatore), le parti del contratto di credito possono convenire
espressamente, solo al momento della conclusione del contratto medesimo e non con accordo
successivo, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione, il trasferimento del
bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporti
2. 2
l'estinzione dell'intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito anche se
il valore del bene immobile restituito o trasferito o l'ammontare dei proventi della vendita è
inferiore al debito residuo.
Se il valore dell'immobile come stimato dal perito o l'ammontare dei proventi della vendita è
superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza.
A tutela del consumatore è fatto espressamente divieto al finanziatore di condizionare la
conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della suddetta clausola ed il consumatore
deve essere assistito, a titolo gratuito, da un consulente al fine di valutarne la convenienza. La
clausola in esame non può essere inoltre inserita nei contratti che prevedono la surrogazione
nell’ipoteca di cui all’art. 120-quater TUB.
La procedura di restituzione, trasferimento o vendita del bene può iniziare solo dopo il
mancato pagamento di almeno diciotto rate mensili (ovviamente se la periodicità di pagamento
delle rate fosse diversa, basterebbe l’inadempimento di un numero di rate corrispondente allo
stesso periodo di tempo: nove rate bimestrali, sei trimestrali etc.). Il pagamento della rata si
considera mancato qualora siano decorsi inutilmente almeno 180 giorni dalla scadenza.
Il valore del bene immobile oggetto della garanzia deve essere stimato con una perizia
successiva all'inadempimento, da un perito indipendente scelto dalle parti di comune accordo
ovvero, in caso di mancato accordo, nominato dal Presidente del Tribunale.
Pertanto, qualora nel contratto di credito sia inserita la clausola prevista dalla norma in
esame, in caso di mancato pagamento di almeno diciotto mensilità del finanziamento, si possano
verificare tre ipotesi alternative (che dovranno essere dettagliatamente disciplinate in contratto,
in conformità a quanto sarà disposto nelle future disposizioni di attuazione):
1) l’immobile viene restituito alla Banca (tale ipotesi sembra far riferimento a finanziamenti
in cui l’immobile sia già di proprietà della Banca, ad esempio qualora la clausola sia inserita in un
contratto di leasing abitativo, quale introdotto dalla Legge di Stabilità 2016)
2) l’immobile viene trasferito in proprietà alla Banca, che provvede successivamente a
venderlo come bene proprio
3. 3
3) l’immobile resta provvisoriamente di proprietà del consumatore inadempiente, con
facoltà alla Banca di venderlo a terzi trattenendo il prezzo ricavato (per intero qualora il prezzo sia
pari o inferiore al debito del consumatore, con obbligo di restituire al consumatore l’eccedenza
qualora il prezzo ricavato sia superiore al debito di quest’ultimo verso la Banca).
Nei primi due casi, il consumatore inadempiente è liberato dal suo debito nel momento
stesso in cui la Banca, dopo aver fatto effettuare la perizia di stima dell’immobile da parte del
tecnico indipendente, dichiari di voler profittare della clausola, rientrando così in possesso
dell’immobile nel primo caso o acquistandone la proprietà nel secondo. In tali ipotesi il valore di
riferimento, ai fini dell’eventuale restituzione al consumatore dell’eccedenza rispetto al credito
garantito, sarà costituito da quello risultante dalla stima del perito. Nel terzo caso invece,
l’estinzione del debito si avrà solo al momento successivo in cui la Banca, esercitando la propria
facoltà di vendere l’immobile che nel frattempo è rimasto di proprietà del consumatore, lo
trasferisca a terzi facendo proprio il prezzo ricavato (per intero o in parte, come sopra specificato)
Ancora una volta, quindi - e con una procedura singolarmente identica a quella prevista dalla
nuova normativa sul prestito vitalizio ipotecario, potendosi ormai definire una tendenza legislativa
- la riforma va incontro alle richieste provenienti dal mondo bancario, consentendo all’istituto
finanziatore, in caso di inadempimento del soggetto finanziato, di “saltare” le lungaggini giudiziarie
della procedura esecutiva immobiliare, e di gestire privatamente il recupero del proprio credito,
acquistando direttamente la proprietà del bene o vendendolo sul mercato come se fosse cosa
propria. Quale contropartita di tale libertà di movimento concessa alla Banca, il consumatore ha
l’unico, anche se non indifferente, vantaggio di vedere integralmente estinto il proprio debito
anche se il valore dell’immobile al tempo dell’inadempimento o il prezzo ricavato dalla vendita
siano inferiori al debito stesso. La nuova normativa, inoltre, affida sostanzialmente la tutela del
consumatore al cosiddetto "patto marciano", cioè al meccanismo, più volte ritenuto valido anche
dalla Corte di Cassazione, dato dalla combinazione
- della stima indipendente dell’immobile effettuata successivamente all’inadempimento e
- dell’obbligo del creditore di restituire al debitore l’eventuale eccedenza rispetto al credito
garantito: a differenza del patto commissorio, vietato dall'art. 2744 c.c., l’applicazione del
4. 4
patto marciano non determina alcuna sproporzione tra l'entità del debito e il valore del
bene dato in garanzia.
Da notare, infine, che l’intervento del notaio nella conclusione dei contratti di credito
immobiliare ai consumatori - che per loro natura sono sempre soggetti a pubblicità nei Registri
Immobiliari - rende probabilmente superflua la figura del consulente prevista dalla norma: il
notaio, per sua natura professionista indipendente e super partes, già svolge quotidianamente
attività di consulenza, anche precontrattuale, particolarmente nei confronti dei “contraenti
deboli” quali i consumatori, e tale consulenza non comporta oneri aggiuntivi per il consumatore, in
quanto rientra tra gli obblighi del notaio finalizzati alla conclusione del contratto.