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LA NORMATIVA REGIONALE
IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO
DEGLI EDIFICI
Le modifiche introdotte con la DGR 1366/2011
e le prospettive di evoluzione
IL QUADRO DI RIFERIMENTO
LE ORIGINI DEL PROBLEMA: IL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI
RISERVE E CONSUMI DI PETROLIO
IL QUADRO DI RIFERIMENTO
LE ORIGINI DEL PROBLEMA: IL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI
RISERVE E CONSUMI DI GAS NATURALE
IL QUADRO DI RIFERIMENTO
LE ORIGINI DEL PROBLEMA: IL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI
CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA
IL QUADRO DI RIFERIMENTO
LE ORIGINI DEL PROBLEMA: IL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI
CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA – MIX ENERGETICO
IL QUADRO DI RIFERIMENTO
LE ORIGINI DEL PROBLEMA: IL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI
CARBON DIOXIDE EMISSIONS
Il Protocollo di Kyoto, sottoscritto nel 1997 da più di 160 paesi in
occasione della Conferenza COP3. Il trattato, entrato in vigore il 16
febbraio 2005, rappresenta il primo pilastro di una strategia
internazionale per il raggiungimento dell'obiettivo di una progressiva
riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera:
l'impegno, assunto a livello mondiale, è di ridurre tra il 2008 e il 2012
le emissioni dei 6 principali climalteranti del 5,2% rispetto al 1990.
IL QUADRO DI RIFERIMENTO
OBIETTIVI
VINCOLANTI
OBIETTIVO NON
VINCOLANTE
Piano d’azione UE 202020 (marzo 2007): leader europei hanno
concordato un piano di azione per una politica comune dell'energia che
vincola gli Stati membri entro il 2020 a:
• ridurre le emissioni del 20%,
• utilizzare per il 20% risorse rinnovabili,
• incrementare del 20% il livello di efficienza energetica
IL QUADRO DI RIFERIMENTO
LE ORIGINI DEL PROBLEMA: IL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI
Burden Sharing
ovvero processo di condivisione / regionalizzazione
dell‟obiettivo di riduzione della CO2
IL QUADRO DI RIFERIMENTO
LE ORIGINI DEL PROBLEMA: IL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI
250
170
140
70
15
0
50
100
150
200
250
Edificio storico 1976-Legge
373
1991-Legge
10
EdificioBasso
Consumo
Edificio
passiv o
Consumi per riscaldamento
IL QUADRO DI RIFERIMENTO
LE ORIGINI DEL PROBLEMA
NON POSSIAMO PIU‟
CONTINUARE A
COSTRUIRE COSI‟ !
IERI
OGGI
DOMANI
DLgs 20/07 Cogenerazione
Direttiva 2009/28/CE
“promozione energia da
fonti rinnovabili”
Direttiva 2002/91/CE
“rendimento energetico
degli edifici”
Direttiva 2004/08/CE
“promozione della cogenerazione”
Direttiva 2006/32/Ce
“ Servizi energetici e operatori dei
servizi energetici”
DLgs 192/05
“recepimento direttiva 2002/91/CE”
modificato con DLgs 311/06
DLgs 28/2011 – Recepimento della
Direttiva 2009/28/CE
Direttive EU
DLgs 115/08 “Recepimento
Direttiva 2006/32/Ce”
Ministero
dello sviluppo economico
DM 26/06/2009 “Linee Guida Nazionali “
DPR 59/2009 “Requisiti minimi”
Direttiva 2010/31/UE
“rendimento energetico
degli edifici”
DA RECEPIRE
D.L. Comunitaria 2012
Direttiva 2012/27/UE
“efficienza energetica”
DA RECEPIRE
D.L. Comunitaria 2013 (?)
Direttiva 2001/77/CE
“promozione energia elettrica da
fonti rinnovabili”
DLgs 387/03
Attuazione della direttiva 2001/77/CE
promozione dell'energia elettrica
prodotta da FER
Regioni e Province autonome
Costituzione della Repubblica Italiana
modifiche introdotte dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001
Titolo V
Le regioni, le province, i comuni
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e
dalle regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a:
…
produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia;
…
Nelle materie di legislazione concorrente spetta
alle regioni la potestà legislativa, salvo che per
la determinazione dei princìpi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, …
provvedono all’attuazione e all’esecuzione …
degli atti dell’Unione europea,
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega
alle regioni. La potestà regolamentare spetta
alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le
province e le città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Regioni e Province autonome
Aggiornamento Allegati con
DGR 1366/2011
DLgs 20/07 Cogenerazione
Direttiva 2009/28/CE
“promozione energia da
fonti rinnovabili”
Direttiva 2002/91/CE
“rendimento energetico
degli edifici”
Direttiva 2004/08/CE
“promozione della cogenerazione”
Direttiva 2006/32/Ce
“ Servizi energetici e operatori dei
servizi energetici”
DLgs 192/05
“recepimento direttiva 2002/91/CE”
modificato con DLgs 311/06
DLgs 28/2011 – Recepimento della
Direttiva 2009/28/CE
Direttive EU
DLgs 115/08 “Recepimento
Direttiva 2006/32/Ce”
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Ministero
dello sviluppo economico
DM 26/06/2009 “Linee Guida Nazionali “
DPR 59/2009 “Requisiti minimi”
Aggiornamento Allegati con
DGR 1362/2010
Direttiva 2010/31/UE
“rendimento energetico
degli edifici”
L.R. 26/2004
DISCIPLINA DELLA
PROGRAMMAZIONE ENERGETICA
REGIONALE
DAL 156/2008
ATTO DI INDIRIZZO E
COORDINAMENTO SUI REQUISITI DI
PRESTAZIONE ENERGETICA E SULLE
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Aggiornamento con
DAL 255/2009 - DGR 1390/2009
DA RECEPIRE
D.L. Comunitaria 2012
Revisione complessiva
2013 -2014?
Direttiva 2012/27/UE
“efficienza energetica”
DA RECEPIRE
D.L. Comunitaria 2013 (?)
Direttiva 2001/77/CE
“promozione energia elettrica da
fonti rinnovabili”
DLgs 387/03
Attuazione della direttiva 2001/77/CE
promozione dell'energia elettrica
prodotta da FER
PROMOZIONE DELL‟USO DELL‟ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI
LA DIRETTIVA 2009/28/CE
ITALIA: OBIETTIVO 17%
SINTESI DEL PIANO D‟AZIONE NAZIONALE
D.Lgs 28/2011
Già previsto dalla legge 244/2007, il “Burden Sharing” è stato ribadito dal D. Lgs. 28/2011 di
recepimento della Direttiva 2009/28/CE. Con il citato d.lgs. sono stati fissati paletti e criteri, per
rendere percorribile l‟ipotesi di “regionalizzazione degli obiettivi”.
Gli obiettivi da ripartire sono quelli fissati dal PAN – Piano di Azione Nazionale per le energie
rinnovabili.
Burden Sharing
ovvero processo di condivisione / regionalizzazione dell‟obiettivo di
produzione energetica da fonte rinnovabile attribuito all‟Italia in sede di
approvazione della Direttiva 2009/28/CE (17% sul CFL)
E‟ stato emanato il 15 marzo 2012 il decreto con la ripartizione degli obiettivi
PROMOZIONE DELL‟USO DELL‟ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI
LA DIRETTIVA 2009/28/CE
Il decreto esce con oltre 1.100 giorni di ritardo rispetto ai tempi stabiliti.
Grazie al Burden sharing, ad ogni Regione e Provincia autonoma viene assegnata una quota
minima di incremento dell'energia (elettrica, termica e trasporti) prodotta con fonti rinnovabili, per
raggiungere l'obiettivo nazionale del 17% del consumo interno lordo entro il 2020.
IL QUADRO DI RIFERIMENTO
LE ORIGINI DEL PROBLEMA: IL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI
Burden Sharing
ovvero processo di condivisione /
regionalizzazione dell‟obiettivo di
produzione energetica da fonte
rinnovabile attribuito all‟Italia in
sede di approvazione della Direttiva
2009/28/CE (17% sul CFL)
E‟ stato emanato il 15 marzo 2012
il decreto con la ripartizione degli
obiettivi: per l‟Emilia-Romagna è
previsto un impegno pari al 8,9%
di FER sul CFL
(1.229 ktep su 13.841 ktep)
OBIETTIVO 17%
SINTESI DEL PIANO D‟AZIONE NAZIONALE
PROMOZIONE DELL‟USO DELL‟ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI
LA DIRETTIVA 2009/28/CE
+ EFFICIENZA ENERGETICA =
+ FACILE RAGGIUNGERE L‟OBIETTIVO
SCENARI CONSUMO FINALE LORDO
STABILIZZAZIONE DEI CONSUMI
TECNOLOGIA (EFFICIENZA) + COMPORTAMENTI CONSAPEVOLI
PROMOZIONE DELL‟USO DELL‟ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI
LA DIRETTIVA 2009/28/CE
L‟EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE
IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO
DEGLI EDIFICI
LA DIRETTIVA 2002/91/CE
TEMI DI INTERESSE
LA DIRETTIVA 2002/91/CE “RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA” RIGUARDA:
DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 156/08
ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI REQUISITI DI RENDIMENTO ENERGETICO E SULLE
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
requisiti minimi delle prestazioni energetiche degli edifici e relativi metodi di calcolo
criteri per la certificazione energetica degli edifici
accertamenti e ispezioni sugli edifici (conformità alla legge ed al progetto)
controlli e manutenzioni degli impianti termici
accertamenti e ispezioni sugli impianti (per impianti di età > 15 anni l’ispezione è
accompagnata da una diagnosi dell’impianto e dell’edificio)
requisiti professionali e criteri di accreditamento degli esperti o degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di
climatizzazione
LA DIRETTIVA 2002/91/CE
D.Lgs 192/2005 e D.Lgs 311/06
D.A.L. 156/08 REGIONE EMILIA-ROMAGNA
D.G.R. 8745/08 REGIONE LOMBARDIA
REG. 1/09 REGIONE LIGURIA
DEL. 2923/07 PROV. AUT. BOLZANO
regioni che hanno già disciplinato e attivato un proprio sistema di
certificazione energetica che sostituisce il D.Lgs. 311/06 dovranno
progressivamente ravvicinare le proprie disposizioni alle norme
attuative nazionali
regioni che hanno disciplinato la materia ma non hanno ancora
adottato i necessari provvedimenti attuativi
dovranno definire i propri provvedimenti attuativi in coerenza con quelli nazionali
regioni che hanno disciplinato la materia all’interno di un quadro più ampio (edilizia sostenibile) e non
hanno ancora adottato i necessari provvedimenti attuativi
dovranno definire i propri provvedimenti attuativi per la parte energetica in coerenza con quelli nazionali
regioni nelle quali il sistema entra in funzione sulla base delle le linee-guida nazionali
LO STATO DI ATTUAZIONE A LIVELLO REGIONALE
IL QUADRO DI RIFERIMENTO
D.G.R. 43965/09 REGIONE PIEMONTE
COSA CAMBIA
1
Definizioni
D.G.R. 1390 DEL 21 SETTEMBRE 2009
D.G.R. 1362 DEL 20 SETTEMBRE 2010
D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011
D.A.L. 156 DEL 4 MARZO 2008
ampliamento volumetrico di edificio esistente: ai fini della applicazione dei requisiti minimi di prestazione
energetica di cui alla presente norma, la definizione si riferisce:
- ai nuovi volumi climatizzati (o a temperatura controllata) realizzati all'esterno ed in aderenza alla sagoma di
un manufatto edilizio esistente;
- ai volumi climatizzati derivanti dalla variazione della destinazione d’uso di locali esistenti e non climatizzati
annessi all’unità immobiliare esistente.
attestato di certificazione energetica o attestato di prestazione energetica: documento rilasciato da un
soggetto accreditato attestante la prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare e i relativi
valori vigenti a norma di legge, nonché valori di riferimento o classi energetiche che consentono ai cittadini di
effettuarne la valutazione ed il confronto.
In conformità allo schema di cui in allegato 7, l’attestato contiene i dati relativi ai principali parametri e
caratteristiche energetiche, ed è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed
economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica. L'indice di prestazione
energetica e la relativa classe contenuti nell‟attestato sono riportati negli annunci commerciali di
vendita di edifici o di singole unità immobiliari.
coperture a verde: si intendono le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in
grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un
edificio, realizzate e manutenute in conformità alla norma UNI 11325[. Tali coperture sono realizzate tramite un
sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni
di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di
manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo.
ALLEGATO 1 - DEFINIZIONI
cogenerazione ad alto rendimento: cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati nell’Allegato
III del decreto legislativo 8 febbraio 2007 n. 20 e nel decreto ministeriale 4 agosto 2011.
edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante: edificio esistente oggetto di un intervento edilizio
riconducibile alle seguenti categorie, indipendentemente dalle specifiche definizioni e dal relativo titolo
abilitativo necessario:
i) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro, qualora l’edificio esistente abbia una
superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
ii) demolizione e fedele ricostruzione.
edificio di nuova costruzione: edificio per la realizzazione del quale la richiesta del titolo
abilitativo, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.
ALLEGATO 1 - DEFINIZIONI
Energia da fonti rinnovabili: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire
energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas
di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. In particolare, si intende per:
• energia aerotermica: l‟energia accumulata nell‟aria ambiente sotto forma di calore;
• energia geotermica: energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre;
• energia idrotermica: l‟energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore;
• biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica
provenienti dall‟agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e
dalle industrie connesse, comprese la pesca e l‟acquacoltura, nonché la parte biodegradabile
dei rifiuti industriali e urbani.
CON LA DGR 1362/2010 E‟ STATA MODIFICATA LA DEFINIZIONE DI “ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI”: IN QUESTO MODO, SI ESTENDE LA POSSIBILITA‟ DI
UTILIZZO DELLE POMPE DI CALORE
In coerenza con quanto previsto dalla Direttiva Europea 28/2009/CE in materia di FER
ALLEGATO 1 - DEFINIZIONI
Impianto termico o di climatizzazione: un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale e/o
estiva degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione
centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sottosistemi di generazione, distribuzione e
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi nella definizione gli
impianti individuali di qualunque potenza. Non sono considerati impianti termici apparecchi dal
funzionamento localizzato quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, climatizzatori tipo “split” o similari. Tali
apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze termiche
nominali dei singoli apparecchi destinati ad una medesima funzione è maggiore o uguale a 15 kW per
la climatizzazione invernale, o a 12 kW per la climatizzazione estiva.
interventi di manutenzione straordinaria dell‟involucro edilizio (di cui al punto 3.1 lett. c) : ricadono in
tale categoria le lavorazioni o opere realizzate con carattere di eccezionalità e finalizzate a rinnovare e/o
sostituire parti ed elementi, opachi o trasparenti, verticali o orizzontali, dell’involucro edilizio,
indipendentemente dalle specifiche definizioni e dal relativo titolo abilitativo.
pompa di calore: macchina, dispositivo o impianto che realizzando un ciclo termodinamico inverso
trasferisce calore dall'ambiente naturale, come l’aria l’acqua o la terra (o da una sorgente di calore a bassa
temperatura) verso l'ambiente a temperatura controllata. Nel caso di pompe di calore reversibili, può anche
trasferire calore dall’edificio all’ambiente naturale. In un impianto termico, costituisce o integra il sistema di
generazione.
interventi edilizi: lavorazioni o opere che modificano in tutto o in parte un edificio esistente o che portano
alla realizzazione di una nuova costruzione. Gli interventi edilizi, ed i relativi titoli abilitativi, sono definiti e
disciplinati dalla L.R. 31/02 e s.m.i (1)
(1): sono stati conseguentemente eliminati tutti i riferimenti alle diverse tipologie di intervento edilizio, mantenendo
solo quella seguente che è caratteristica dell‟applicazione della norma
Impianto termico o di climatizzazione individuale: un impianto termico o di climatizzazione asservito ad
una sola unità immobiliare, con funzionamento autonomo.
ALLEGATO 1 - DEFINIZIONI
riflettanza solare: è la frazione della radiazione solare incidente che viene direttamente riflessa da una
superficie irradiata; il suo valore varia da 0, per una superficie totalmente assorbente, fino a 1 (o al 100%), per
una superficie perfettamente riflettente. Si tratta di una caratteristica rilevante ai fini di limitare gli apporti solari
estivi attraverso l’involucro edilizio, con la realizzazione dei cosiddetti “cool roofs”,
teleriscaldamento o teleraffrescamento: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o
liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici per il tramite una rete, per il
riscaldamento o il raffrescamento e per la fornitura di acqua calda sanitaria degli edifici stessi.
potenza termica utile (o potenza nominale utile) di un generatore di calore: quantità di calore trasferita
nell'unità di tempo al fluido termovettore (corrispondente, nel caso di una caldaia, alla potenza termica del
focolare diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente e della
potenza termica persa al camino). Deve essere specificata e garantita dal costruttore come potenza che può
essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore.
L'unità di misura utilizzata è il kW.
superficie coperta (Sq): proiezione sul piano orizzontale della sagoma planivolumetrica di un edificio.
ALLEGATO 1 - DEFINIZIONI
COSA CAMBIA
2
Specifiche di prestazione
a) gli immobili e gli impianti ricadenti nell'ambito della disciplina
della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e
c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché quelli di
valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-
culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione
urbanistica ai sensi dell‟art. A-9, commi 1 e 2 dell‟Allegato alla
L.R. 20/2000, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni
implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere
o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o
artistici;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali
quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo
produttivo o utilizzando reflui energetici del processo
produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50
metri quadrati.
d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato
nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non
preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
SONO ESCLUSI DAL RISPETTO DEI REQUISITI
MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Indice di prestazione energetica (EP)
per il momento, solo per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS. In seguito, verranno
considerati anche la climatizzazione estiva e l‟illuminazione
Rendimento globale dell‟impianto di climatizzazione
REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
per interventi di:
- nuova costruzione
- ristrutturazione > 1000 mq
- ampliamenti > 20% (per il solo ampliamento)
Specificazione di altri requisiti e indicazioni progettuali (massa
superficiale o sfasamento/smorzamento onda termica; protezione
dall‟irraggiamento, etc.)
Valori minimi di trasmittanza termica delle strutture di separazione tra
edifici o unità immobiliari
+
requisito 6.1.1 Allegato 3
NON E‟ PIU‟ RICHIESTA LA VERIFICA DEL
rendimento medio globale dell‟impianto di climatizzazione
Il rendimento medio stagionale degli impianti sopra indicati deve essere superiore al valore limite dato
dalla formula:
hg = (75 + 3 log Pn) %
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto
termico, espressa in kW.
PRECEDENTE (DPR 412/93)
hg = (65 + 3 log Pn) %
ATTENZIONE: LA VERIFICA E‟ ANCORA RICHIESTA PER INTERVENTI DI:
- Ristrutturazione di impianti termici
- Nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti
- Sostituzione di generatori di calore
REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
per interventi di:
- nuova costruzione
- ristrutturazione > 1000 mq
- ampliamenti > 20% (per il solo ampliamento)
REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA EP
Rapporto di
forma
dell‟edificio
S/V
Zona climatica
D E F
da
1401
GG
a
2100
GG
da
2101
GG
a
3000
GG
oltre
3000
GG
EPi (kWh/m3 anno)
<0,2 6 9,6 9,6 12,7 12,7
>0,7 14,1 18,8 18,8 25,8 25,8
Rapporto di
forma
dell‟edificio
S/V
Zona climatica
D E F
da
1401
GG
a
2100
GG
da
2101
GG
a
3000
GG
oltre
3000G
G
EPi (kWh/m2 anno)
<0,2 21,3 34 34 46,8 46,8
>0,7 54,7 72,6 72,6 96,2 96,2
Indice di prestazione energetica EP per edifici residenziali
Indice di prestazione energetica EP per edifici non residenziali
Indice di prestazione energetica EP per la sola produzione di ACS
SOLO nel caso di edifici di
nuova costruzione
A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008
Rispetto alla norma nazionale
LA SCALA DI VALORI RELATIVA AL
RAPPORTO S/V SI LIMITA AL VALORE DI
0,7 INVECE CHE DI 0,9
E‟ PREVISTO UN LIMITE PER LA
PRODUZIONE DI ACS
requisito 6.1.1 Allegato 3
Superficie utile
energetica
1 ≤50 m
2
51 m
2
199 m
2
≥200 m
2
EPacs 19,10 19,00 13,76 13,80 Per edifici situati in centri storici
EPacs 11,95 11,90 8,60 8,65 Per tutti gli altri edifici
LIVELLI MINIMI DELL‟INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA EP
Rapporto di
forma
dell’edificio
S/V
Zona climatica
D E F
da
1401
GG
a
2100 GG
da
2101 GG
a
3000 GG
oltre
3000 GG
EPi (kWh/m3 anno)
<0,2 6 9,6 9,6 12,7 12,7
>0,9 17,3 22,5 22,5 31 31
Rapporto di
forma
dell’edificio
S/V
Zona climatica
D E F
da
1401
GG
a
2100 GG
da
2101 GG
a
3000 GG
oltre
3000GG
EPi (kWh/m2 anno)
<0,2 21,3 34 34 46,8 46,8
>0,9 68 88 88 116 116
Indice di prestazione energetica EPi per edifici residenziali
Indice di prestazione energetica EPi per edifici non residenziali
Indice di prestazione energetica EPacs per la produzione di ACS
A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008
Rispetto alla norma nazionale
LA SCALA DI VALORI RELATIVA AL
RAPPORTO S/V RIMANE ESTESA
FINO AL VALORE DI 0,9
Per interventi su edifici esistenti quali:
- demolizione totale e ricostruzione degli edifici
esistenti;
- ristrutturazione integrale di edifici esistenti di
superficie utile superiore a 1000 m2
- ampliamento edifici esistenti (con ampliamento
superiore al 20% di quello dell‟edificio esistente)
requisito 6.1.1 Allegato 3
Superficie utile
energetica
1 ≤50 m
2
51 m
2
199 m
2
≥200 m
2
EPacs 19,10 19,00 13,76 13,80 Per edifici situati in centri storici
EPacs 11,95 11,90 8,60 8,65 Per tutti gli altri edifici
REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
La sfera è la figura tridimensionale con il minimo rapporto superficie/volume.
L'area della superficie sferica di raggio r è data dall'equazione: A = 4πr2,
mentre il volume racchiuso dalla sfera di raggio r è dato dall'equazione:
Con l'aumentare del raggio, il volume della sfera cresce proporzionalmente più
della superficie. Infatti il rapporto fra queste due quantità è r/3.
Il cubo è il parallelepipedo con il minor rapporto fra superficie totale e volume.
L'area della superficie del cubo di lato a è data da : A = 6a2,
mentre il volume racchiuso è dato da: V = a3
Un parallelepipedo costruito con facce rettangolari non tutte quadrate presenta
sempre un rapporto tra superficie totale e volume più elevato.
Con l'aumentare del lato, il volume del cubo cresce proporzionalmente più della
superficie. Infatti il rapporto fra queste due quantità è a/6.
IL RAPPORTO DI FORMA INFLUENZA LA PRESTAZIONE ENERGETICA
A parità di volume da mantenere riscaldato, l‟energia necessaria è direttamente
proporzionale alla superficie dell‟involucro a contatto con l‟esterno (superficie
disperdente), verso il quale il calore migra attraverso l‟involucro stesso.
Maggiore è quindi la superficie disperdente in rapporto al volume (rapporto di forma
S/V), maggiore è la quantità di energia necessaria
Si immagini un edificio a forma di cubo, con lato pari a 12 m
Il suo volume è pari a 1728 mc
La superficie disperdente = 864 mq, ovvero 1 x (12x12) x 6
Il rapporto S/V è pari a 0,5
Il medesimo volume, pari a 1728 mc, lo si può ottenere con un parallelepipedo di lati
pari a 6 x 12 x 24 m. In tal caso, però, la superficie disperdente è pari a 1008 mq
(6x12) x 2 + (12x24) x 2 + (6x24) x 2
Il rapporto S/V è pari a 0,6
La superficie disperdente, e quindi i consumi per dispersione, è del 20% più elevata
Ugualmente, il medesimo volume, pari a 1728 mc, lo si può ottenere dividendo il
cubo iniziale in 8 cubi di lato pari a 6 m. In tal caso, però, la superficie disperdente
complessiva è pari a 1728 mq, ovvero 8 x (6x6) x 6
Il rapporto S/V è pari a 1
La superficie disperdente, e quindi i consumi per dispersione, è il doppio di quella
iniziale
IN SINTESI, PER QUANTO RIGUARDA LA DISPERSIONE TERMICA:
- A PARITA‟ DI VOLUME, E‟ PIU‟ EFFICACE UNA FORMA COMPATTA
- A PARITA‟ DI FORMA, E‟ PIU‟ EFFICACE UN VOLUME MAGGIORE
AD ESEMPIO:
Prevedere un limite minimo di prestazione energetica parametrato al rapporto di forma
consente quindi di ridurre significativamente i consumi rispettando la libertà progettuale e
ottimizzando i costi.
IL RAPPORTO DI FORMA INFLUENZA LA PRESTAZIONE ENERGETICA
PER I NUOVI EDIFICI SI E‟ VOLUTO FARE DI PIU‟
D.LGS. 311/06 RERAD ESEMPIO,
PER BOLOGNA
S/V KWH/MQ/ANNO
0,2 39,12
0,3 47,70
0,4 56,30
0,5 64,90
0,6 73,50
0,7 82,00
0,8 90,60
0,9 99,20
S/V KWH/MQ/ANNO
0,2 39,12
0,3 47,70
0,4 56,30
0,5 64,90
0,6 73,50
0,7 82,00
0,8 82,00
0,9 82,00
IL RAPPORTO DI FORMA INFLUENZA LA PRESTAZIONE ENERGETICA
Requisito di rendimento energetico minimo ammesso per la climatizzazione invernale
Confronto tra edifici con differente fattore di forma a Bologna – zona climatica E
47,7
kW/h m2
82,0
kW/h m2
99,2
kW/h m2
56,3
kW/h m2
2259
gradi/giorno
IL RAPPORTO DI FORMA INFLUENZA LA PRESTAZIONE ENERGETICA
Un tipico edifico a torre, con pianta quadrata di circa 22 m di lato e
composto da otto piani fuori terra, ciascuno dei quali suddiviso in
quattro appartamenti con superficie lorda media di circa 120 m2
presenta un
rapporto superficie/volume pari a circa 0.30
che può aumentare del 30-40% se la pianta diventa molto irregolare
per essere costruito a Bologna, un edificio di questo tipo
dovrà prevedere un consumo massimo di energia primaria
per il riscaldamento invernale di
CON IL RISULTATO CHE:
Un classico edifico in linea, con pianta rettangolare molto allungata e due
vani scala, composto da quattro piani fuori terra ciascuno dei quali
suddiviso in quattro/sei appartamenti con superficie lorda media di circa
100 m2 presenta un
rapporto superficie/volume pari a circa 0.40
che può aumentare del 40-50% se la pianta diventa molto irregolare
Una villetta monofamiliare, con superficie lorda media di
circa 180 m2 presenta un
rapporto superficie/volume pari a circa 0.90
che può aumentare del 50-60% se la pianta diventa molto
irregolare
47,7
kW/h m2
56,3
kW/h m2
82,0
kW/h m2
Vengono quindi penalizzate le soluzioni tipologiche caratterizzate da elevate superfici
disperdenti, ma con livelli di prestazione comunque raggiungibili a costi ragionevoli.
In sostanza, si cerca di orientare la progettazione degli edifici verso forme più compatte,
intrinsecamente capaci di consumare meno energia
99,2
kW/h m2
D.Lgs. 311
R.E.R.
IL RAPPORTO DI FORMA INFLUENZA LA PRESTAZIONE ENERGETICA
Valori minimi di trasmittanza termica dell‟involucro
per interventi di
- ristrutturazione totale o parziale < 1000 mq
- ampliamenti < 20%
- manutenzione straordinaria involucro edilizio
Valori minimi di trasmittanza termica delle strutture di
separazione tra edifici o unità immobiliari
+
Livelli minimi di prestazione energetica (EP)
per il momento, solo per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS. In seguito, verranno
considerati anche la climatizzazione estiva e l‟illuminazione
o, in alternativa
requisito 6.1.2 Allegato 3
REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
IN ALTERNATIVA ALLA VERIFICA DEI
valori minimi di trasmittanza termica dell‟involucro
Livello minimo di prestazione energetica (EP)
(come per i nuovi edifici)
VIENE INTRODOTTA LA POSSIBILITA‟ DI VERIFICARE IL
per interventi di
- ristrutturazione totale o parziale < 1000 mq
- ampliamenti < 20%
- manutenzione straordinaria involucro edilizio
requisito 6.1.2 Allegato 3
REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Trasmittanza termica chiusure verticali opache
( pareti perimetrali verticali)
A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008
Rispetto al D.LGS.:
I VALORI DEL 2010 SONO ANTICIPATI
AL 2008
Per interventi su edifici esistenti
LIVELLI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELLE CHIUSURE
ampliamenti volumetrici (con volume non superiore al 20% di quello
esistente)
ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non
superiore a 1000 m2
manutenzione straordinaria dell‟involucro edilizio (quali il rifacimento di
pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione
delle coperture)
recupero di sottotetti per finalità d‟uso
Trasmittanza termica chiusure orizzontali e inclinate
superiori (coperture)
Trasmittanza termica chiusure orizzontali inferiori (solai a
terra e su spazi aperti)
Trasmittanza termica pareti divisorie e verso l‟esterno
Trasmittanza termica chiusure trasparenti (infissi)
dell‟intero infisso (compreso telaio) – della sola componente vetrata
VIENE INTRODOTTO L‟OBBLIGO DI RISPETTARE
Livelli minimi di prestazione energetica per il raffrescamento
estivo dell‟involucro edilizio (Epe,invol)
Espresso in termini di fabbisogno di energia termica utile per il raffrescamento dell‟edificio (UNI TS-11300-1)
(e non di energia primaria – indice EP)
30 kWh/mq edifici ad uso residenziale (E1)
10 kWh/mc altri edifici
REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
per interventi di:
- nuova costruzione
- ristrutturazione > 1000 mq
- ampliamenti > 20% (per il solo ampliamento)
(1) La trasmittanza termica periodica YIE (W/m2K), è il parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare
ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell‟arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN
ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti.
1. relativamente a tutte le pareti verticali opache con l‟eccezione di quelle
comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est, almeno una delle seguenti
verifiche:
1.1 che il valore della massa superficiale Ms, sia > a 230 kg/m2
1.2 che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE, sia < a 0,12
W/m2 °K”
2. relativamente a tutte le pareti opache orizzontali ed inclinate che il valore del
modulo della trasmittanza termica periodica YIE, sia inferiore a 0,20 W/m2 °K”;
per le località nelle quali il valore medio mensile dell‟irradianza sul piano
orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, Im,s, sia maggiore o uguale
a 290 W/m2, il progettista esegue:
CON LA DGR 1362/2010 E‟ STATO INTRODOTTO
L‟OBBLIGO DI VERIFICA DELLA TRASMITTANZA
TERMICA PERIODICA (1)
ALLEGATO 2 - PUNTO 17
COMPORTAMENTO IN REGIME ESTIVO
Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o di
trasmittanza termica periodica delle pareti opache previsti alla lettera b), possono
essere raggiunti, in alternativa, con l‟utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi,
ovvero coperture a verde, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura
degli ambienti in funzione dell‟andamento dell‟irraggiamento solare.
Analogamente, possono essere adottate soluzioni idonee a ridurre il carico termico di
pareti e coperture (cool roof), mediante l‟utilizzo di materiali (quali intonaci, vernici,
guaine, lastricati solari) con riflettanza solare uguale o superiore a 0,65.
In tali casi deve essere prodotta a corredo della relazione tecnica di cui al successivo
punto 25 una adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali
che ne attesti l‟equivalenza con le predette disposizioni.
ALLEGATO 2 - PUNTO 17
COMPORTAMENTO IN REGIME ESTIVO
RENDIMENTO MINIMO IMPIANTI TERMICI
Il rendimento medio stagionale
degli impianti sopra indicati deve
essere superiore al valore limite
dato dalla formula:
hg = (75 + 3 log Pn) %
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile
nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio
del singolo impianto termico, espressa in kW.
RENDIMENTO MEDIO GLOBALE STAGIONALE IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACS
Il rendimento globale medio stagionale è dato dal rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e
l‟energia primaria delle fonti energetiche, compresa quella elettrica, con riferimento al periodo annuale di esercizio, e deve essere la
risultante del prodotto dei quattro rendimenti di produzione, emissione, regolazione e distribuzione
Per valori di Pn superiori a 1000 kW la formula precedente
non si applica, e la soglia minima per il rendimento globale
medio stagionale è pari a 84%.
Per
- edifici di nuova costruzione;
- demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti;
- ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2
- ampliamento edifici (con volume superiore al 20% di quello dell‟edificio esistente)
- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti
- sostituzione di generatori di calore
In tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o a
uso pubblico:
VENGONO INTRODOTTI REQUISITI PIU‟ SEVERI
PER GLI EDIFICI PUBBLICI
• i valori limite dell‟indice di prestazione energetica EP e delle
trasmittanze termiche dell‟involucro sono ridotti del 10 per cento
• il valore limite del rendimento globale medio stagionale è
calcolato con la formula: ηg = (75 + 4 log Pn) %;
• gli edifici devono essere dotati di impianti centralizzati per la
climatizzazione invernale ed estiva, qualora quest‟ultima fosse
prevista.
REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
INSTALLAZIONE DI SISTEMI
DI CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE
In tutti gli edifici esistenti con più di QUATTRO unità immobiliari
appartenenti alle categorie E1 ed E2, in caso di ristrutturazione
dell‟impianto termico o di installazione dell‟impianto termico o di
sostituzione del generatore di calore, devono essere realizzati gli
interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la
contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità
immobiliare.
Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti
interventi, devono essere evidenziati nella relazione tecnica.
REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
ULTERIORI ADEMPIMENTI
Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici di potenza
nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW, è fatto obbligo di allegare alla
relazione tecnica di cui all'art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 una
diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto nella quale si individuano gli
interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche, in un bilancio costi-
benefici, sulla cui base sono determinate le scelte impiantistiche che si vanno a
realizzare.
In caso di installazione di impianti termici
individuali, l'obbligo di allegare una diagnosi
energetica, come sopra specificato, si applica
quando il limite di 100 kW è raggiunto o
superato dalla somma delle potenze dei singoli
generatori di calore da installare nell'edificio, o
dalla potenza nominale dell'impianto termico
preesistente.
RENDIMENTO MINIMO IMPIANTI TERMICI
REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
RENDIMENTO MINIMO IMPIANTI TERMICI
RENDIMENTO MEDIO GLOBALE STAGIONALE IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACS
Esempio: nel caso di un impianto con generatore di calore di potenza nominale pari a 110 kW, il rendimento
medio globale stagionale minimo è pari a 75 + 3 * 2,041 = 81,1%.
Esempio di verifica:
REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE
Nel caso di mera sostituzione di generatori il livello di prestazione relativo al rendimento medio
stagionale dell‟impianto termico si intende rispettato qualora coesistano le seguenti condizioni:
• siano presenti almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di
calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei
singoli locali e nelle zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a
differenza degli ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o comunque gratuiti. Detta centralina deve
essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportate eventualmente da una
analoga centralina per la temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della
temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici
centralizzati, e consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli
di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unità immobiliari.
• nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore
preesistente, l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di
riscaldamento;
• i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100% della
potenza termica nominale utile maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula 90 + 2 log Pn, dove log Pn è il
logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il
limite massimo corrispondente a 400 kW;
• le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un rendimento utile in condizioni nominali hu, riferito all'energia primaria,
maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula a 90 + 2 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza
utile nominale del generatore, espressa in kW.;
• nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia verificatalla corretta equilibratura del
sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di
confort e dei limiti massimi di temperatura interna; e sia installato un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la
ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;
• nel caso di installazione di generatori di calore con potenzia < 35kW la relazione tecnica può essere sostituita dalla
dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90 e s.m.i.
REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
RENDIMENTO MINIMO IMPIANTI TERMICI
NEL CASO DI MERA SOSTITUZIONE DEL GENERATORE, IL REQUISITO DI
RENDIMENTO MEDIO GLOBALE STAGIONALE DELL‟IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE SI RITIENE SODDISFATTO SE:
Esempio:
nel caso di un impianto con generatore di calore di potenza nominale pari a 26
kW, per la sostituzione del generatore di calore occorre installare un apparecchio il cui
rendimento termico utile minimo è pari a
90 + 2 * 1,415 = 92,8%.
+
il rispetto delle altre
condizioni
Esempio di caldaia a gas tipo C
***
GIA‟ IN VIGORE D.LGS.192/05
REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
IMPIANTI AUTONOMI VS IMPIANTI CENTRALIZZATI
I vantaggi che ne hanno fatto il successo
a) “Libertà” di accensione e spegnimento con cronotermostato interno al singolo
appartamento
b) Regolazione autonoma della temperatura ambientale
c) Pagamento di bollette riferite solo ai consumi diretti
d) Minore conflittualità condominiale
Ma con queste conseguenze:
a) Maggiori problemi di sicurezza
b) Gestione più onerosa
c) Maggiori emissioni
I nuovi impianti centralizzati (sistemi di termoregolazione, misuratori di
calore) consentono:
 Medesimi vantaggi degli impianti autonomi
 20-30% di risparmio economico complessivo nella gestione
 Fino al 30% di riduzione nella emissione di inquinanti
 Maggior sicurezza per gli utenti e maggior facilità di
controllo/manutenzione
 Possibilità di allaccio a sistemi di produzione di energia da FER
IMPIANTO
AUTONOMO
IMPIANTO
CENTRALIZZATO
IN EMILIA-ROMAGNA
 67% IMPIANTI AUTONOMI
 16% IMPIANTI CENTRALIZZATI
 16% ALTRI TIPI DI IMPIANTI
SI VUOLE INVERTIRE
QUESTA TENDENZA
!
REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In edifici di nuova costruzione o completamente ristrutturati con
più di QUATTRO unità immobiliari appartenenti alle categorie E1
ed E2, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere la
realizzazione di impianti termici centralizzati.
E‟ possibile derogare a tale obbligo in presenza di specifica
relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il
conseguimento di un analogo o migliore rendimento
energetico dell‟edificio mediante l‟utilizzo di una diversa
tipologia d‟impianto.
In tutti gli edifici esistenti con più di QUATTRO unità immobiliari
appartenenti alle categorie E1 ed E2, non possono essere
realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti
termici centralizzati ad impianti con generazione di calore
separata per singola unità immobiliare.
IMPIANTI AUTONOMI VS IMPIANTI CENTRALIZZATI
E‟ altresì consentita la installazione di impianti termici
individuali, comunque per un massimo di unità immobiliari
inferiore al 30% del totale dell‟edificio, nel caso di nuova
installazione di impianti termici in edifici esistenti e in assenza
delle condizioni tecnico-economiche per realizzare un impianto
centralizzato. Qualora si superi la soglia sopra indicata, anche
attraverso interventi successivi, è necessaria l‟adozione di un
impianto centralizzato, prevedendo anche la riconversione degli
impianti individuali già installati.
REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
21) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d‟uso
all‟articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è fatto
obbligo in sede progettuale di prevedere l‟utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di
quota parte del consumo di energia termica dell‟edificio. A tal fine:
a) nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione
degli impianti termici in edifici esistenti, l‟impianto termico e/o l‟impianto tecnologico
idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire la
copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l‟acqua calda sanitaria.
ALLEGATO 2 PUNTO 21
PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FER
50% energia
per produzione acqua
calda sanitaria da fonti
rinnovabili
2a) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio
è presentata a partire dal 31 maggio 2012 e fino al 31
dicembre 2014: del 35% della somma dei consumi
complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il
riscaldamento e il raffrescamento
2b) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio
è presentata a partire dal 1 gennaio 2015: del 50%
della somma dei consumi complessivamente previsti
per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il
raffrescamento
b) nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni
rilevanti e nei casi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 lettera b), l‟impianto termico
e/o l‟impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato in
modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad
energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili,
1) del 50% dei consumi previsti per l‟acqua calda
sanitaria e delle seguenti percentuali dei consumi di energia termica:
Rispetto al D.Lgs. 28/2011:
2 soli scaglioni e applicazione in tempi accelerati
ALLEGATO 2 PUNTO 21
PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FER
I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono:
• ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all‟art.
A-7 della L.R. n. 20/00;
• incrementati del 10% per gli edifici pubblici.
Gli obblighi di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) non possono
essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano
esclusivamente energia elettrica utilizzata per la produzione
diretta di energia termica (effetto Joule) per la produzione di
acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
SI
NO
In caso di utilizzo di pannelli solari termici
disposti sui tetti degli edifici, i predetti
componenti devono essere aderenti o integrati
nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e
lo stesso orientamento della falda.
ALLEGATO 2 PUNTO 21
PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FER
Gli obblighi di cui alle lettere a) e b) si intendono soddisfatte anche:
i) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di
micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento e in grado di
produrre energia termica a copertura di quote equivalenti dei
consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il
raffrescamento, aventi caratteristiche conformi a quanto
specificato in Allegato 15;
ii) mediante il collegamento alle reti di teleriscaldamento di cui
al punto 20, che copra l’intero fabbisogno di calore per il
riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria;
iii) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza
di impianti di produzione di energia termica alimentati da fonti
rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, anche
nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale e realizzati
anche mediante conversione di impianti esistenti, siti nel territorio
del comune dove è ubicato l'edificio o in un ambito territoriale
sovracomunale nel caso di specifici accordi.
Rispetto al D.Lgs. 28/2011 vengono mantenute le possibilità di ricorrere a soluzioni alternative
(cogenerazione e impianti collettivi)
ALLEGATO 2 PUNTO 21
PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FER
A tale fine è obbligatoria l’installazione sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze di impianti per la
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, asserviti agli utilizzi elettrici dell'edificio, con
caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle condizioni seguenti:
a) potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni
100 m2 di superficie utile energetica di edifici ad uso non residenziale;
b) potenza elettrica P installata non inferiore a:
• P = Sq /65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio
2012 al 31 dicembre 2014,
• P = Sq /50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1 gennaio
2015,
dove Sq è la superficie coperta dell‟edificio misurata in m2.
Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, nel caso di edifici di nuova costruzione o di
edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo delle
fonti rinnovabili a copertura di quota parte del consumo di energia elettrica dell‟edificio.
Rispetto al D.Lgs. 28/2011:
- 2 soli scaglioni e applicazione in tempi accelerati
- mantenimento del livello di prestazione precedente (si adotta il limite più severo risultante)
ALLEGATO 2 PUNTO 22
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FER
In caso di utilizzo di pannelli solari fotovoltaici disposti
sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono
essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la
stessa inclinazione e lo stesso orientamento della
falda.
I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono:
•ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di
cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00;
•incrementati del 10% per gli edifici pubblici.
ALLEGATO 2 PUNTO 22
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FER
Gli obblighi di cui al presente punto si intendono soddisfatti anche:
i) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro
o piccola cogenerazione ad alto rendimento in grado di coprire quote
equivalenti in potenza elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili,
aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in Allegato 15;
ii) con la copertura di una quota equivalente in potenza elettrica
mediante il collegamento ad un sistema efficiente di utenza (SEU) o a
una rete locale di utenza (RLU), come definiti in Allegato 1, alimentate
da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento,
oppure mediante il collegamento alle reti di teleriscaldamento di cui al
punto 20, unicamente quando queste siano asservite a unità di
cogenerazione ad alto rendimento;
iii) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti
di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto
diverso dall'utente finale, alimentati da fonti rinnovabili, da reflui
energetici da processo produttivo altrimenti non utilizzabili, ovvero da
impianti di cogenerazione ad alto rendimento, siti nel territorio del
comune dove è ubicato l'edificio medesimo o in un ambito territoriale
sovracomunale nel caso di specifici accordi.
Rispetto al D.Lgs. 28/2011 vengono mantenute le possibilità di ricorrere a soluzioni alternative
(cogenerazione, SEU, impianti collettivi)
ALLEGATO 2 PUNTO 22
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FER
Il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti 21 e 22 è condizione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo,
fatte salve le disposizioni seguenti.
Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale dell'impianto e l'eventuale impossibilità tecnica di
ottemperare, in tutto o in parte, alle disposizioni di cui ai punti 21 e 22 devono essere evidenziate dal progettista
nella relazione tecnica di cui al punto 25 dell’Allegato 2,
In tali casi, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio (EPtot) che
risulti inferiore rispetto al corrispondente valore limite (EPtot-lim) determinati conformemente a quanto indicato al
precedente punto 1, nel rispetto della seguente formula:
Dove:
%obbligo è il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il
riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del punto 21, tramite fonti rinnovabili;
%effettiva è il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall’intervento;
Pobbligo è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere
obbligatoriamente installati ai sensi del punto 22;
Peffettiva è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata
sull’edificio.
ALLEGATO 2 PUNTO 23
MANCATA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER
ALLEGATO 2 PUNTO 24
RUOLO DEGLI ENTI LOCALI
24) Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai punti 20, 21, 22 e 23 sono definite con gli
strumenti di pianificazione urbanistica comunali, anche al fine di corrispondere alle specifiche di cui ai
punti 20, 21 lettere ii) e iii), e 22 lettere ii) e iii).
In particolare, i Comuni, singoli o associati, nell‟ambito delle attività di elaborazione e aggiornamento
dei pertinenti strumenti di pianificazione urbanistica in forma singola o associata, provvedono:
- ad individuare le parti del territorio per le quali si prevede la realizzazione di infrastrutture energetiche a rete a servizio del
sistema insediativo;
- ad individuare le aree idonee a realizzare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o mediante cogenerazione ad
alto rendimento;
- ad attivare le procedure attraverso cui selezionare, anche con modalità concorsuali, le proposte di intervento più idonee a
realizzare le infrastrutture e gli impianti di cui ai precedenti alinea, di interesse pubblico e della comunità locale, conformemente a
quanto previsto dall’art. 18 e dagli art. 36-bis e seguenti della L.R. 20/2000. Al concorso possono prendere parte i proprietari
degli immobili nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi;
- a prevedere, in sede di rilascio del titolo edilizio per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni
rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in
misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui ai punti 21 e 22, un bonus
volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze
minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatti salvi
i centri storici di cui all‟art. A-7 della L.R. n. 20/00.
I piani di qualità dell‟aria previsti dalla vigente normativa possono prevedere che le disposizioni di cui ai punti 21 e 22
siano soddisfatte, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle
biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di
qualità dell‟aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
• rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma UNI-EN 303-5;
• limiti di emissione conformi all‟allegato IX alla parte quinta del d.lgs n. 152/06, e
successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali,
ove presenti;
• utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell‟allegato X
alla parte quinta del medesimo d.lgs n. 152/06.
Ai fini della determinazione del fabbisogno di energia primaria dell‟edificio
(indice EP), sono considerati ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte
rinnovabile gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore
alimentati a biomasse combustibili che rispettano i seguenti requisiti:
CON LA DGR 1362/2010 SONO STATI INTRODOTTI I
REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI TERMICI
ALIMENTATI A BIOMASSE
IN TALI CASI, VIENE ANCHE RICHIESTO IL RISPETTO DI
VALORI MINIMI DI TRASMITTANZA TERMICA
DELL‟INVOLUCRO EDILIZIO
ALLEGATO 2 - PUNTO 13
REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
PER EDIFICI CON IMPIANTI ALIMENTATI A BIOMASSE
ALLEGATO 2 PUNTO 28
Disposizioni specifiche per le pompe di calore
Ai fini della determinazione dell’indice di prestazione energetica EP, la quantità di energia resa disponibile dalle
pompe di calore da considerarsi energia da fonti rinnovabili, ERES, di origine aerotermica, geotermica o idrotermica, è
calcolata in base ai criteri di cui all’allegato VII della Direttiva 28/2009, applicando la seguente metodologia.
Nel caso di pompe di calore elettriche, si considera:
SPF = η SCOP = Epdc/Ep,pdc
dove:
- SPF è il fattore di rendimento definito dall’allegato VII della direttiva 2009/28/CE
- SCOP (Seasonal coefficient of performance) è il fattore di rendimento stagionale medio stimato sulla base del metodo
normalizzato
- Epdc è l’energia fornita dalla pompa di calore durante la stagione (kWh/anno) data dalla sommatoria dell’energia fornita
dalla pompa di calore per unità di calcolo, nei mesi di riscaldamento
- Ep,pdc è l’energia primaria consumata dalla pompa di calore durante l’intera stagione di riscaldamento (kWh/anno)
- η è il fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria fissato dall’AEEG con apposita determinazione
Per i soli impianti a pompa di calore con SPF > 1,15 si procede al computo dell’energia rinnovabile secondo l’equazione:
ERES = Epdc * [1 – (1/(SPF))] (kWh/anno)
Per impianti per i quali non sia verificata in condizione di esercizio la prestazione SPF > 1,15 non si può effettuare il
calcolo di ERES.
Nel caso di pompe di calore a gas si applicano le medesime disposizioni, considerando il fattore η pari a 1 fino alla
determinazione di un più appropriato valore.
ALLEGATO 15
REQUISITI E SPECIFICHE DEGLI IMPIANTI
2.1 UNITÀ DI COGENERAZIONE
Ai soli fini delle disposizioni di cui ai punti 21 e 22 dell’Allegato 2, le unità di micro o mini cogenerazione devono risultare conformi
ai requisiti di seguito specificati.
Con (Pn) potenza entrante con il combustibile (altrimenti definita portata termica) della singola unità costituente la sezione
cogenerativa:
il rendimento globale (elettrico netto più termico) delle unità di micro-cogenerazione rilevato a potenza nominale con acqua in
ingresso a 30°C non deve essere inferiore a:
ηel + ηterm ≥ 97 + 1 log (Pn) [%]
e il rendimento termico delle unità di micro-cogenerazione rilevato a potenza nominale con acqua in ingresso a 30°C non deve
essere inferiore a:
ηterm ≥ 62 + 1 log (Pn) [%]
.
IN CORSO DI REVISIONE
0,18 – 0,20
ALLEGATO 15
REQUISITI E SPECIFICHE DEGLI IMPIANTI
2.1 UNITÀ DI COGENERAZIONE (…segue)
2.1.7. Limiti alle emissioni degli inquinanti in atmosfera
Per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica utile < 50 kWel (micro-cogenerazione)
vengono considerati i seguenti limiti per l’emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti:
CO [mg/Nm³ con 5% O²] : < 50
NOx [mg/Nm³ con 5% O²] : < 250
Per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica utile ≥ 50 kWel (piccola cogenerazione
e cogenerazione) vengono considerati i seguenti limiti per l’emissioni in atmosfera delle sostanze
inquinanti:
CO [mg/MJ fuel con 15% O²] : < 20
NOx [mg/ MJ fuel con 15% O²] : < 60
I valori di cui sopra devono essere ricavati alla potenza nominale e alle normali condizioni di
esercizio.
Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti
Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme
tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni.
UNI/TS 11300 – 1:2008 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del
fabbisogno di energia termica dell‟edificio per la climatizzazione estiva ed invernale
attualmente in revisione
UNI/TS 11300 – 2:2008 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la
produzione di acqua calda sanitaria
attualmente in revisione
UNI/TS 11300 - 3:2010 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva
attualmente in revisione
UNI/TS 11300 - 4:2012 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili
e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda
sanitaria
PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA (INDICE EP) LA
NORMATIVA REGIONALE FA RIFERIMENTO
ALLE SPECIFICHE TECNICHE UNI-CTI
NORME DI RIFERIMENTO
PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA
RACCOMANDAZIONE CTI 14
Prestazioni Energetiche degli Edifici:
Calcolo della Quota di Energia Rinnovabile
IN PREPARAZIONE
PRESSO IL CTI
PUBBLICATA
10 MAGGIO 2012
Consente:
• Il calcolo del fabbisogno del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione
invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di
generazione che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi
di generazione diversi dalla combustione …
Non consente
• Il calcolo della percentuale di energia da FER
SPECIFICA UNI-TS 11300 - 4
PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI
Parte 4: utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione
invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria
DOCUMENTO TECNICO APPLICATIVO DELLE DISPOSIZIONI DELLA
DGR 1366/2011 IN MATERIA DI FER
• Calcolo del fabbisogno di energia primaria dell‟edificio
• Calcolo della percentuale di energia da fonti energetiche rinnovabili
• Esempi di calcolo per configurazioni tipo
Il documento è stato predisposto al fine di illustrare i criteri di calcolo della prestazione energetica alla
luce delle disposizioni della specifica UNI-TS 11300-4, e della quota percentuale di energia da fonti
energetiche rinnovabili. Non sostituisce quanto previsto in merito dalla normativa tecnica in vigore al
momento della sua redazione.
I criteri ed i coefficienti utilizzati negli esempi di calcolo sono da applicarsi nelle more
dell‟approvazione delle specifiche tecniche emesse dagli enti normatori preposti.
Gli esempi di calcolo illustrano alcune configurazioni tipo con il fine di chiarire i criteri da adottare per
la verifica della rispondenza ai requisiti minimi e non sono da intendersi come esaustivi delle
possibilità tecniche disponibili.
SPECIFICA UNI-TS 11300 - 4
PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI
Parte 4: utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione
invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria
PUBBLICATA
10 MAGGIO 2012
SPECIFICA UNI-TS 11300 - 4
PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI
Parte 4: utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione
invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria
IMPOSTAZIONE GENERALE
Il fabbisogno di energia primaria dell‟edificio Qp deve essere calcolato per ciascun servizio energetico
e per ciascun vettore energetico, per ogni mese, secondo la formula:
[kWh/anno]
dove:
k è il servizio energetico (k)
i è il vettore energetico (i)
Qdel,i è l‟energia fornita dal vettore energetico i, AL „contorno del sistema‟
Qexp,i è l‟energia esportata dal vettore energetico i, DAL „contorno del sistema‟
fp,del,i è il fattore di conversione del vettore energetico i (energia fornita)
fp,exp,i è il fattore di conversione del vettore energetico i (energia esportata)
Il calcolo deve essere riferito al servizio energetico, in base al periodo di funzionamento del servizio
stesso. Ad esempio nel caso del servizio di climatizzazione invernale, la quantità di energia fornita (del)
e di energia esportata (exp) deve riferirsi alla quantità prodotta durante la stagione invernale.
ki
ipi
i
idelpidelp fQfQQ 





  exp,,exp,,,,
PUBBLICATA
10 MAGGIO 2012
SPECIFICA UNI-TS 11300 - 4
PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI
Parte 4: utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione
invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria
DOCUMENTO TECNICO APPLICATIVO DELLE DISPOSIZIONI DELLA
DGR 1366/2011 IN MATERIA DI FER
Calcolo energia primaria
Dalle definizioni di vettore energetico è possibile scrivere la formula precedente
come segue:
Se la differenza tra energia consegnata (Qdel) ed energia esportata (Qexp) per un
singolo vettore energetico fosse negativa, tale valore non può essere sottratto
all‟energia primaria di un altro vettore energetico, anche per il medesimo servizio
energetico.
DOCUMENTO TECNICO APPLICATIVO DELLE DISPOSIZIONI DELLA
DGR 1366/2011 IN MATERIA DI FER
Chiarimenti calcolo della quota percentuale di energia da rinnovabili
La quota percentuale di energia rinnovabile è data dal rapporto tra la quantità di energia da fonti rinnovabili
prodotta all‟interno (“on site”) del confine del sistema edificio (solare termico, pompa di calore, etc.), convertita
in energia primaria in base al fattore di conversione del vettore energetico “fonte energetica rinnovabile”, in
rapporto alla quantità di energia consegnata al confine del sistema edificio, , convertita in energia primaria in
base al fattore di conversione del vettore energetico “non rinnovabile”.
Il calcolo deve essere riferito a ciascun servizio energetico ed a ciascun vettore energetico.
DOCUMENTO TECNICO APPLICATIVO DELLE DISPOSIZIONI DELLA
DGR 1366/2011 IN MATERIA DI FER
Nel caso in cui siano presenti impianti da fonti energetiche rinnovabili, la quota percentuale di
energia rinnovabile si calcola quindi come segue:
“Metodo di calcolo di
progetto”
(paragrafo 5.1)
“Metodo di calcolo
da rilievo
sull‟edificio”
(paragrafo 5.2 punto
1)
“Metodo di calcolo da
rilievo sull‟edificio”
(paragrafo 5.2 punto 2)
“Metodo di calcolo da
rilievo sull‟edificio”
(paragrafo 5.2 punto 3)
Edifici interessati
Tutte le tipologie di edifici
nuovi ed esistenti
Tutte le tipologie di
edifici
esistenti
Edifici residenziali
esistenti con superficie
utile inferiore o uguale
a 3000 m2
Edifici residenziali
esistenti con
superficie utile inferiore
o uguale a 1000 m2
Prestazione invernale
involucro edilizio
Norme UNI/TS 11300 Norme UNI/TS 11300
DOCET
(CNR-ENEA)
Metodo semplificato
(Allegato 2)
Energia primaria
prestazione invernale
Norme UNI/TS 11300 Norme UNI/TS 11300
DOCET
(CNR-ENEA)
Metodo semplificato
(Allegato 2)
Energia primaria
prestazione acqua
calda sanitaria
Norme UNI/TS 11300 Norme UNI/TS 11300
DOCET
(CNR-ENEA)
Norme UNI/TS 11300
(esistenti)
Prestazione estiva
involucro edilizio
Norme UNI/TS 11300 Norme UNI/TS 11300
DOCET
(CNR-ENEA)
Norme UNI/TS 11300 o
DOCET o metodologia
paragrafo 6.2
CON LA LA DGR 1362/2010 SONO STATI AGGIORNATI E INTEGRATI I RIFERIMENTI ALLE
METODOLOGIE UTILIZZABILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE
ENERGETICA (INDICE EP) NEI DIVERSI CASI
LA PRESTAZIONE ENERGETICA
NORME DI RIFERIMENTO
PER IL CALCOLO DELL‟INDICE EP
Uno sguardo
sul futuro
Direttiva 2010/31/UE
del Parlamento europeo e del consiglio del 19 maggio 2010
sulla prestazione energetica nell’edilizia
(rifusione)
LA NUOVA DIRETTIVA ABROGA LA PRECEDENTE DIRETTIVA 2002/91/CE
LA DIRETTIVA 2002/91/CE
“ sul rendimento energetico in edilizia”
Il settore edile (gli edifici) è responsabile di almeno il 40% dei
consumi energetici e di emissioni di CO2 ed ha significativi
potenziali per ridurre almeno l’11% del consumo di energia per
raggiungere gli obiettivi della Commissione Europea entro il
2020.
La Direttiva 2002/91/Ce (Energy Performance Building Directive
- EPBD) contiene elementi chiave per migliorare la prestazione
energetica degli edifici.
L’obiettivo della revisione è quello di chiarire, semplificare ed
estendere lo scopo della Direttiva ed il suo impatto effettivo
anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi della
Commissione Europea rispetto al Target 20-20-20% di riduzione
dell’energia e delle emissione dei gas serra entro il 2020.
Altri provvedimenti collegati:
•Direttiva 2005/32/CE “Eco-Desing of energy-using Product Directive”
•Direttiva 2004/8/CE “Directive on the promotion of cogeneration”
•Direttiva 2006/32/CE Energy End-use Efficienzy and Energy Services Directive
•Direttiva 2009/28/CE promozione dell’energia da fonti rinnovabili
•Direttiva 2010/30/UE indicazioni del consumo di energia (…) mediante etichettatura
Direttiva 2010/31/UE - Rifusione della Direttiva 2002/91/CE
Oggetto (Articolo 1)
2. Le disposizioni in essa contenute riguardano:
c) l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica di:
ELEMENTI EDILIZI
b) l’applicazione di requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e delle
unità immobiliari di nuova costruzione
1. La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici
all’interno dell’Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle
prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi.
i) Edifici esistenti, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a
ristrutturazioni importanti
a) Il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica
ii) ELEMENTI EDILIZI che fanno parte dell’involucro dell’edificio ed
hanno un IMPATTO SIGNIFICATIVO sulla prestazione energetica
dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti
iii) SISTEMI TECNICI per l’edilizia quando sono installati, sostituiti o
sono oggetto di un intervento di miglioramento
SISTEMI TECNICI per
l’edilizia
Direttiva 2010/31/UE - Rifusione della Direttiva 2002/91/CE
Oggetto (Articolo 1)
2. Le disposizioni in essa contenute riguardano:
e) la certificazione energetica degli edifici o delle unità
immobiliari;
Certificazione
energetica
d) i piani nazionali destinati ad aumentare il numero di
edifici a energia quasi zero;
Sistemi di CONTROLLO
indipendenti
f) l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e
condizionamento d’aria negli edifici;
g) i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di
prestazione energetica e i rapporti di ispezione.
PIANI NAZIONALI
Direttiva 2010/31/UE - Rifusione della Direttiva 2002/91/CE
Edifici di nuova costruzione
(articolo 6)
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli edifici
di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di prestazione
energetica fissati conformemente all’articolo 4.
Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati membri garantiscono
che, prima dell’inizio dei lavori di costruzione, sia valutata e tenuta
presente la FATTIBILITA’ TECNICA, AMBIENTALE ED ECONOMICA di
sistemi alternativi ad alta efficienza
come quelli indicati di seguito, se disponibili:
i sistemi di fornitura energetica decentrati basati su
energie da fonti rinnovabili;
la cogenerazione;
teleriscaldamento o teleraffrescamento in
particolare se basato interamente o parzialmente su
energia da fonti rinnovabile;
le pompe di calore;
2. Gli Stati membri garantiscono che l’esame di sistemi alternativi di cui al
paragrafo 1 sia documentato e disponibile a fini di verifica.
Pompe di calore come definite dalla
Direttiva 2009/28/CE
Requisiti minimi di
prestazione energetica
Direttiva 2010/31/UE - Rifusione della Direttiva 2002/91/CE
Gli Stati membri provvedono affinché il rendimento
energetico degli edifici o di loro parti destinati a subire
ristrutturazioni importanti sia migliorato al fine di
soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica
fissati a norma dell’articolo 4 per quanto tecnicamente,
funzionamento ed economicamente fattibile.
Edifici esistenti
(articolo 7)
I requisiti si applicano all’edificio o all’unità immobiliare
oggetto di ristrutturazione nel suo complesso.
In aggiunta o in alternativa, i requisiti possono essere applicati agli
elementi edilizi ristrutturati.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie, inoltre, per garantire
che la prestazione energetica degli elementi edilizi che fanno parte
dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla
prestazione energetica dell’involucro dell’edificio destinati ad essere
sostituiti o rinnovati soddisfi i requisiti minimi di prestazione
energetica per quanto tecnicamente, funzionalmente ed
economicamente fattibile.
Rispetto dei requisiti minimi anche
degli ELEMENTI EDILIZI
(es.certificazione infissi)
ELEMENTI
EDILIZI
Requisiti minimi di
prestazione energetica
Direttiva 2010/31/UE - Rifusione della Direttiva 2002/91/CE
1. Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi
tecnici per l’edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di
impianto relativi al rendimento energetica globale, alla
corretta installazione e alle dimensioni, alla regolazione e al
controllo adeguati degli impianti tecnici per l’edilizia
installati negli edifici esistenti. Gli Stati membri possono
altresì applicare tali requisiti agli edifici di nuova
costruzione.
Impianti tecnici per l’edilizia
(articolo 8)
2. Gli Stati membri promuovono l’introduzione di sistemi di misurazione
intelligenti quando un edificio è in fase di costruzione o è oggetto di una
ristrutturazione importante (…) inoltre promuovere, se del caso, l’installazione
di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e
monitoraggio finalizzati al risparmio energetico
ηg
Detti requisiti riguardano almeno quanto segue:
a) impianti di riscaldamento;
b) impianti di produzione di acqua calda;
c) impianti di condizionamento d’aria;
d) grandi impianti di ventilazione;
o una combinazione di tali impianti.
Requisiti minimi di
prestazione energetica
Direttiva 2010/31/UE - Rifusione della Direttiva 2002/91/CE
Edifici a energia quasi zero
(articolo 9)
Gli Stati membri provvedono a che:
a) entro il 31 dicembre 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi
zero;
b) a partire dal 31 dicembre 2018, gli enti pubblici che occupano o sono proprietari di edifici di
nuova costruzione garantiscano che tale edificio sia un edifico a energia quasi zero.
Gli stati membri elaborano PIANI NAZIONALI destinati ad
aumentare il numero di edifici a energia quasi zero.
Tali piani nazionali possono includere obiettivi differenziati
per categoria edilizia
Requisiti minimi di
prestazione energetica
EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO: edificio ad altissima
prestazione energetica. Il fabbisogno energetico molto
basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura
molto significativa da energia da fonti rinnovabili,
compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o
nelle vicinanze;
Direttiva 2010/31/UE - Rifusione della Direttiva 2002/91/CE
Il PIANO NAZIONALE comprende i seguenti elementi
a) applicazione dettagliata (…) con un indicatore
numerico del consumo di energia primaria in
kWh/m2anno;
b) obiettivi intermedi di miglioramento del
rendimento energetico al 2015;
c) informazioni sulle politiche e sulle misure
finanziarie o di altro tipo adottate (…) per
promuovere gli edifici a energia quasi zero compresi
dettagli relativi ai requisiti e alle misure nazionali
La COMMISSIONE valuta i piani nazionali in particolare l’adeguatezza delle misure previste dagli Stati membri in
relazione agli obiettivi della presente direttiva.
Edifici a energia quasi zero
(articolo 9)
Requisiti minimi di
prestazione energetica
Direttiva 2010/31/UE - Rifusione della Direttiva 2002/91/CE
4. Gli Stati membri dispongono che, in caso di OFFERTA in
vendita o in locazione di:
* edifici aventi un attestato di prestazione energetica,
* unità immobiliari in edifici aventi un attestato di
prestazione energetica, e
* unità immobiliari aventi un attestato di prestazione
energetica
l’indicatore di prestazione energetica che figura
nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o
dell’unità immobiliare, secondo il caso, sia riportato in
tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali.
Rilascio attestato di certificazione energetica
(articolo 11)
Obbligo prestazione energetica
ANNUNCI IMMOBILIARI
Direttiva 2010/31/UE - Rifusione della Direttiva 2002/91/CE
Esperti indipendenti
(articolo 17)
1. Gli Stati membri si assicurano che la certificazione
energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di
riscaldamento e condizionamento d'aria vengano effettuate
in maniera indipendente da esperti qualificati o
riconosciuti, operanti come lavoratori autonomi o come
dipendenti di enti pubblici o di imprese private.
L’ACCREDITAMENTO degli esperti è effettuato tenendo conto della
loro competenza.
Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni
concernenti la formazione e l’accreditamento
Sistema di controllo indipendente
(articolo 18)
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di
controllo indipendente in conformità dell'allegato II per gli attestati
di certificazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di
riscaldamento e condizionamento d'aria.
2. Gli stati membri possono delegare l’attuazione del sistema di
controllo indipendente.
Direttiva 2010/31/UE - Rifusione della Direttiva 2002/91/CE
DIRETTIVA 2012/27/UE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2012
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
LA DIRETTIVA 2006/32/CE
“ Servizi energetici e operatori dei servizi energetici”
LA NUOVA DIRETTIVA ABROGA LE PRECEDENTE DIRETTIVE
2006/32/CE – servizi energetici
2004/8/CE – promozione della cogenerazione
La nuova direttiva “Efficienza Energetica” e le prospettive aperte
Il Parlamento europeo, nella sessione plenaria di Strasburgo dell'11 settembre
scorso, ha approvato (676 votanti, 632 favorevoli, 25 contrari, 19 astenuti) la
nuova direttiva sull'efficienza energetica. In essa sono previste regole
vincolanti per le ristrutturazioni degli edifici pubblici, piani di risparmio energetico
per le utenze e controlli energetici obbligatori per tutte le grandi imprese.
Il Consiglio Europeo dovrebbe adottare la Direttiva entro il 4 ottobre e la
pubblicazione ufficiale è prevista per il 10 ottobre. L’entrata in vigore, pertanto, è
prevista per il 30 ottobre e, da questa data, entro 18 mesi (quindi entro aprile
2014) la Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri; tuttavia, alcune
delle sue previsioni avranno effetto anche prima di quella data.
DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
Il testo, che abroga le precedenti Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE attua -
purtroppo con alcune significative attenuazioni - il Piano per l‟efficienza
energetica 2011 di cui alla Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, del 8 marzo 2011.
Il testo è frutto di un compromesso tra i governi degli Stati membri e si pone un
obiettivo “ridotto” di miglioramento dell'efficienza energetica al 2020 (solo il 15%
anziché del 20% come previsto dal Piano); il gap con l'obiettivo del 20% di
risparmio dovrà, pertanto, essere colmato attraverso misure aggiuntive, quali ad
esempio la direttiva automobili, dalle nuove disposizioni sulle caldaie (ancora in
fase di discussione) e su altre iniziative sul miglioramento dell’efficienza degli
elettrodomestici, in primis televisori e frigoriferi.
Per finanziare gli interventi, si stima che saranno necessari circa 50
miliardi di euro all‟anno, facendo ricorso ai fondi strutturali e ai prestiti della
Bei. Allo studio anche delle particolari forme di finanziamento delle iniziative
previste dalla direttiva sull’efficienza energetica, come, ad esempio, l’emissione
di project bond per investimenti rivolti al risparmio di energia
DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure (vincolanti) per
la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il
conseguimento dell'obiettivo principale dell'Unione relativo all'efficienza
energetica del 20% entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti
dell'efficienza energetica al di là di tale data.
Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a
superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e
nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi
in materia di efficienza energetica per il 2020.
I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non
impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più
rigorose. Tali misure sono compatibili con il diritto dell'Unione. Qualora la
normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati membri notificano
tale normativa alla Commissione.
DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
Articolo 3
Obiettivi di efficienza energetica
Ciascuno Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo di
efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul
risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica.
Nel definire tali obiettivi gli Stati membri tengono conto:
a) del fatto che nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non deve essere
superiore a 1474 Mtoe di energia primaria o non superiore a 1078 Mtoe di
energia finale;
b) delle misure previste dalla presente direttiva;
c) delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio
energetico a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE; e
d) di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri
e a livello di Unione.
DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
Articolo 4
Ristrutturazioni di immobili
Gli Stati membri stabiliscono una strategia a lungo termine per mobilitare
investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e
commerciali, sia pubblici che privati. Tale strategia comprende:
a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su
campionamenti statistici;
b) l'individuazione di approcci alle ristrutturazioni efficaci in termini di costi,
pertinenti al tipo di edificio e alla zona climatica.
c) politiche e misure volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed
efficaci in termini di costi, comprese profonde ristrutturazioni per fasi;
d) una prospettiva rivolta al futuro per guidare le decisioni di investimento dei
singoli individui, del settore dell'edilizia e delle istituzioni finanziarie;
e) una stima fondata su prove del risparmio energetico atteso, nonché dei
benefici in senso lato.
Una prima versione della strategia è pubblicata entro il 30 aprile 2014 e
successivamente aggiornata ogni tre anni e trasmessa alla Commissione nel
quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica.
DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
Articolo 5
Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici
1.Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, ciascuno Stato membro
garantisce che dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie coperta utile totale degli
edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da
esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di
prestazione energetica che esso ha stabilito in applicazione dell'articolo 4 della
direttiva 2010/31/UE.
La quota del 3% è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una
superficie coperta utile totale superiore a 500 m2 di proprietà del governo centrale
dello Stato membro interessato e da esso occupati che, al 1° gennaio di ogni anno,
non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. Tale soglia è portata a 250 m2 a partire dal 9
luglio 2015.
Entro il 31 dicembre 2013 gli Stati membri stabiliscono e rendono pubblici un
inventario degli edifici riscaldati e/o raffreddati del governo centrale con una
superficie coperta utile totale superiore a 500 m2 e, a partire dal 9 luglio 2015,
superiore a 250 m2. L'inventario comprende i seguenti dati:
a) la superficie coperta in m2; e
b) la prestazione energetica di ciascun edificio o dati energetici pertinenti.
DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
Articolo 5
Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici
Ciascuno Stato membro può estendere l'obbligo di ristrutturare ogni anno il
3% della superficie coperta totale degli edifici alla superficie coperta degli
edifici di proprietà di servizi amministrativi o da essi occupati ad un livello
inferiore a quello del governo centrale.
Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a:
a) adottare un piano di efficienza energetica, autonomo o nel quadro di un piano
ambientale più ampio, che contenga obiettivi specifici di risparmio energetico,
nell'intento di migliorare costantemente l'efficienza energetica dell'ente in questione;
b) instaurare un sistema di gestione dell'energia nel quadro dell'attuazione di detto
piano.
DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
Articolo 6
Regimi obbligatori di efficienza energetica
Ciascuno Stato membro istituisce un regime nazionale obbligatorio di efficienza
energetica. Tale regime garantisce che i distributori di energia e/o le società di
vendita di energia al dettaglio che sono parti designate o obbligate a norma del
paragrafo 4 e che operano sul territorio di ciascuno Stato membro conseguano un
obiettivo cumulativo di risparmio energetico finale entro il 31 dicembre 2020, fatto
salvo il paragrafo 2.
Detto obiettivo è almeno equivalente al conseguimento ogni anno dal 1º gennaio
2014 al 31 dicembre 2020, di nuovi risparmi pari all'1,5%, in volume, delle vendite
medie annue di energia ai clienti finali di tutti i distributori di energia o tutte le società
di vendita di energia al dettaglio realizzate nell'ultimo triennio precedente al 1º
gennaio 2013.
Gli Stati potranno consentire ai distributori di energia e/o alle società di
vendita di energia al dettaglio di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi di
risparmio energetico di cui sopra, i risparmi energetici certificati ottenuti da
fornitori di servizi energetici o da terzi. Si tratta, di fatto, dell‟estensione a tutti
i Paesi europei del meccanismo basati sui “titoli di efficienza energetica” (detti
anche “certificati bianchi”), già in vigore e “sperimentato” nel nostro Paese.
DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
Articolo 8
Audit energetici e sistemi di gestione dell'energia
Gli Stati membri promuovono la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità,
efficaci in rapporto ai costi e:
a) svolti in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati secondo criteri di qualificazione; o
b) eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale.
Gli audit energetici possono essere svolti da esperti interni o auditor dell'energia a condizione che lo Stato
membro interessato abbia posto in essere un regime di garanzia e controllo della qualità, inclusa, se del
caso, una selezione casuale annuale di almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti gli audit
energetici svolti.
Allo scopo di garantire l'elevata qualità degli audit energetici e dei sistemi di gestione dell'energia, gli Stati
membri stabiliscono criteri minimi trasparenti e non discriminatori per gli audit energetici.
Gli audit energetici non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati dell'audit a un
fornitore di servizi energetici qualificato/accreditato, a condizione che il cliente non si opponga.
Gli Stati membri elaborano programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici e
favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit.
Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non sono PMI siano soggette a un audit energetico
svolto in maniera indipendente ed efficiente in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o
eseguito e sorvegliato da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale entro … e
almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico
DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
Articolo 10
Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri effettuano e notificano alla Commissione
una valutazione globale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad
alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti.
La valutazione globale tiene pienamente conto dell'analisi dei potenziali nazionali di
cogenerazione ad alto rendimento svolta a norma della direttiva 2004/8/CE.
Su richiesta della Commissione, a valutazione è aggiornata e notificata alla
Commissione ogni cinque anni. La Commissione presenta tale richiesta almeno un
anno prima della data prevista.
Gli Stati membri adottano politiche che incoraggiano a prendere debitamente in
considerazione, a livello locale e regionale, il potenziale insito nell'uso di sistemi di
riscaldamento e raffreddamento efficienti, in particolare di impianti di cogenerazione
ad alto rendimento. Si tiene conto del potenziale di sviluppo dei mercati locali e
regionali del calore.
DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
Articolo 10
Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
Ai fini della valutazione, gli Stati membri effettuano un'analisi costi-benefici relativa
al loro territorio basata sulle condizioni climatiche, la fattibilità economica e l'idoneità
tecnica. L'analisi costi-benefici è atta ad agevolare l'individuazione delle soluzioni
più efficienti in termini di uso delle risorse e di costi in modo da soddisfare le
esigenze in materia di riscaldamento e raffreddamento.
Qualora la valutazione e l'analisi individuino un potenziale di applicazione della
cogenerazione ad alto rendimento e/o del teleriscaldamento e
teleraffreddamento efficienti i cui vantaggi superino i costi, gli Stati membri
adottano misure adeguate affinché infrastrutture efficienti di
teleriscaldamento e raffreddamento siano sviluppate e/o adattate allo sviluppo
della cogenerazione ad alto rendimento e all'uso di riscaldamento e raffreddamento
da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile.
Qualora la valutazione e l'analisi NON individuino un potenziale i cui vantaggi
superino i costi, inclusi i costi amministrativi per la realizzazione dell'analisi costi-
benefici, lo Stato membro interessato può esentare le installazioni dai requisiti
di cui a tale paragrafo.
DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
Articolo 13
Disponibilità dei regimi di certificazione
Quando uno Stato membro ritiene che il livello nazionale di competenza tecnica,
oggettività e affidabilità sia insufficiente, esso provvede affinché, entro il 31
dicembre 2014, regimi di certificazione e/o accreditamento e/o regimi equivalenti
di qualificazione, inclusi eventualmente adeguati programmi di formazione,
diventino disponibili o siano disponibili per i fornitori di servizi energetici e di audit
energetici, per i responsabili delle questione energetiche e gli installatori di
elementi edilizi connessi all'energia quali definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della
direttiva 2010/31/UE.
Gli Stati membri provvedono a che i regimi di certificazione garantiscano
trasparenza ai consumatori, siano affidabili e contribuiscano al conseguimento
degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.
DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
Articolo 14
Servizi energetici
Gli Stati membri promuovono il mercato dei servizi energetici e l'accesso delle PMI a tale mercato:
a) diffondendo informazioni chiare e accessibili su:
i) contratti relativi ai servizi energetici disponibili e clausole che dovrebbero esservi incluse, al fine di
garantire risparmi energetici e tutelare i diritti dei clienti finali;
ii) strumenti finanziari, incentivi, contributi e prestiti per sostenere i progetti nel settore dei servizi di
efficienza energetica;
b) incoraggiando lo sviluppo di marchi di qualità, tra l'altro, da parte di organizzazioni professionali;
c) rendendo pubblici e aggiornando periodicamente un elenco dei fornitori di servizi energetici disponibili
qualificati e/o certificati e le relative qualificazioni e/o certificazioni conformemente all'articolo 13, o
predisponendo un'interfaccia che consenta ai fornitori di servizi energetici di trasmettere informazioni;
d) sostenendo il settore pubblico nell'esame delle offerte di servizi energetici, in particolare per gli
interventi di ristrutturazione edilizia:
i) offrendo contratti tipo per i contratti di rendimento energetico;
ii) fornendo informazioni sulle migliori pratiche per i contratti di rendimento energetico, che
includano, se disponibile, un'analisi costi-benefici basata sull'approccio del ciclo di vita;
e) effettuando, nell'ambito del piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, un esame qualitativo
riguardante lo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi energetici.
DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
LAVORI IN CORSO
Per il momento, è allo studio un provvedimento di integrazione
e modifica del DPR 59/2008 che definisce i criteri generali in
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
Rispetto alla normativa previgente, lo schema di decreto amplia il raggio di competenza
della normativa, includendo gli impianti di climatizzazione estiva. Anche per tali impianti (di
potenza > 12 kW) vengono quindi previsti:
- Limiti di funzionamento, solo per set point temperatura ambiente (i limiti di attivazione -
periodi e durata giornaliera - sono ancora limitati ai soli impianti di riscaldamento)
- Obbligo di individuare il responsabile di impianto (con possibilità di delega ad un terzo,
con obbligo di comunicazione alla Regione)
- Obbligo di effettuare le necessarie attività di manutenzione e controllo, ivi compreso il
controllo di efficienza energetica (periodicità e limiti vengono ridefiniti per gli impianti di
riscaldamento, con una frequenza minore rispetto al passato, e vengono definiti ex novo
per gli impianti di climatizzazione estiva)
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per
la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i
criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e
degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi
all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
La certificazione energetica
degli edifici
I PRIMI RISULTATI
Sono stati accreditati 5.750
soggetti certificatori, di cui:
• 5.633 (98%) persone fisiche
ingegneri 39 %
geometri 29 %
architetti 18 %
periti industriali 13 %
periti agrari 0,4 %
agronomi forestale 0,3 %
agrotecnici 0,2 %
chimici 0,2 %
ingegneri geometri
architetti periti industriali
periti agrari agronomi e agronomi forestali
agrotecnici chimici
• 116 (2%) persone giuridiche
I SOGGETTI CERTIFICATORI
Sono stati registrati quasi 310.000 attestati di certificazione
energetica, di cui:
• il 22 % a seguito di intervento di nuova costruzione
• il 3 % a seguito di altro intervento edilizio
• il 62 % a seguito di compravendita
• il 13 % a seguito di locazione (dal 1° luglio 2010)
GLI ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
SACE – NUOVI EDIFICI – Destinazioni e Classi Energetiche
N.D.
2.54%
E-1.1
89.57%
E-1.2
0.02%
E-2
3.50%
E-3
0.10%
E-4
0.29%
E-5
2.45%
E-6
0.07%
E-7
0.11%
E-8
1.34%
Distribuzione Destinazioni d'uso
Nuove costruzioni
N.D. E-1.1 E-1.2 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8
SACE – NUOVI EDIFICI – Destinazioni e Classi Energetiche
415
2,493
9,885
15,455
11,671
4,754
2,327 2,165
243
49,408
A+ A B C D E F G ND Totale
Distribuzione Classi energetiche - Destinazione E.1
Residenza - Nuove costruzioni
A+ A B C D E F G ND Totale
A+
0.84%
A
5.05%
B
20.01%
C
31.28%
D
23.62% E
9.62%
F
4.71%
G
4.38%
ND
0.49%
A+ A B C D E F G ND
SACE – EDIFICI ESISTENTI – Destinazioni e Classi energetiche
N.D.
5.00%
E-1.1
80.04%
E-1.2
0.05%
E-2
4.85%
E-3
0.12%
E-4
0.69%
E-5
4.67%
E-6
0.09%
E-7
0.26%
E-8
4.22%
Distribuzione Destinazioni d'uso
Edifici esistenti
N.D. E-1.1 E-1.2 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8
SACE – EDIFICI ESISTENTI – Destinazioni e Classi energetiche
85 498 3,288
11,980
23,177 27,925 28,839
70,136
17,224
183,152
A+ A B C D E F G ND Totale
Distribuzione Classi energetiche - Tutte le destinazioni
d'uso Edifici esistenti
A+ A B C D E F G ND Totale
A+
0.05%
A
0.27%
B
1.80%
C
6.54%
D
12.65%
E
15.25%
F
15.75%
G
38.29%
ND
9.40%
A+ A B C D E F G ND
La distribuzione degli ACE – in caso di Ferrara
Città di Ferrara: distribuzione territoriale degli Attestati
APRILE 2010 MAGGIO 2011
RER - Trend Classi Energetiche - Nuove Costruzioni
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
Classe A+ Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E Classe F Classe G ND
Incidenza percentuale Classi Energetiche – Nuove costruzioni
2010 marzo 2011 settembre 2010 marzo 2011 settembre
La distribuzione si sposta verso
una maggiore incidenza delle
classi energetiche migliori
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Classe A+ Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E Classe F Classe G ND
Numero Attestati per Classi Energetiche – Nuove Costruzioni
2010 marzo 2011 settembre 2010 marzo 2011 settembre
RER - Trend Classi Energetiche - Nuove Costruzioni
n.°12.193 ACE con EP minore
di 60 kWh/m2anno (25,90,17%)
Il ciclo edilizio è di circa 3
anni, quindi la maggior parte gli
edifici di nuova costruzione
certificati nel 2011 sono stati
progettati dopo il 1° luglio
2008, data di entrata in vigore della
DAL 156/2008.
Nota metodologica: fino al 5 ottobre
2010, la voce “nuova costruzione” del
SACE includeva anche gli interventi
edilizi di ristrutturazione
RER - Trend Classi Energetiche - Totale edifici
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
Classe A+ Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E Classe F Classe G ND
Incidenza percentuale Classi Energetiche – Totale
2010 marzo 2011 settembre 2010 marzo 2011 settembre
Aumento Classi G, “effetto” locazioni
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
Classe A+ Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E Classe F Classe G ND
Numero Attestati per Classi Energetiche – Totale
2010 marzo 2011 settembre 2010 marzo 2011 settembre
Aumento Classi
G, “effetto”
locazioni
RER - Trend Classi Energetiche - Totale edifici
n.°16.664 ACE con EP minore
di 60 kWh/m2anno (7,17%)
Convegni 2013/ Stefano Stefani - La normativa in materia di rendimento energetico degli edifici in Emilia Romagna
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Convegni 2013/ Stefano Stefani - La normativa in materia di rendimento energetico degli edifici in Emilia Romagna

  • 1. LA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI Le modifiche introdotte con la DGR 1366/2011 e le prospettive di evoluzione
  • 2. IL QUADRO DI RIFERIMENTO LE ORIGINI DEL PROBLEMA: IL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI RISERVE E CONSUMI DI PETROLIO
  • 3. IL QUADRO DI RIFERIMENTO LE ORIGINI DEL PROBLEMA: IL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI RISERVE E CONSUMI DI GAS NATURALE
  • 4. IL QUADRO DI RIFERIMENTO LE ORIGINI DEL PROBLEMA: IL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA
  • 5. IL QUADRO DI RIFERIMENTO LE ORIGINI DEL PROBLEMA: IL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA – MIX ENERGETICO
  • 6. IL QUADRO DI RIFERIMENTO LE ORIGINI DEL PROBLEMA: IL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI CARBON DIOXIDE EMISSIONS
  • 7. Il Protocollo di Kyoto, sottoscritto nel 1997 da più di 160 paesi in occasione della Conferenza COP3. Il trattato, entrato in vigore il 16 febbraio 2005, rappresenta il primo pilastro di una strategia internazionale per il raggiungimento dell'obiettivo di una progressiva riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera: l'impegno, assunto a livello mondiale, è di ridurre tra il 2008 e il 2012 le emissioni dei 6 principali climalteranti del 5,2% rispetto al 1990. IL QUADRO DI RIFERIMENTO OBIETTIVI VINCOLANTI OBIETTIVO NON VINCOLANTE Piano d’azione UE 202020 (marzo 2007): leader europei hanno concordato un piano di azione per una politica comune dell'energia che vincola gli Stati membri entro il 2020 a: • ridurre le emissioni del 20%, • utilizzare per il 20% risorse rinnovabili, • incrementare del 20% il livello di efficienza energetica
  • 8. IL QUADRO DI RIFERIMENTO LE ORIGINI DEL PROBLEMA: IL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI Burden Sharing ovvero processo di condivisione / regionalizzazione dell‟obiettivo di riduzione della CO2
  • 9. IL QUADRO DI RIFERIMENTO LE ORIGINI DEL PROBLEMA: IL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI
  • 10. 250 170 140 70 15 0 50 100 150 200 250 Edificio storico 1976-Legge 373 1991-Legge 10 EdificioBasso Consumo Edificio passiv o Consumi per riscaldamento IL QUADRO DI RIFERIMENTO LE ORIGINI DEL PROBLEMA NON POSSIAMO PIU‟ CONTINUARE A COSTRUIRE COSI‟ ! IERI OGGI DOMANI
  • 11. DLgs 20/07 Cogenerazione Direttiva 2009/28/CE “promozione energia da fonti rinnovabili” Direttiva 2002/91/CE “rendimento energetico degli edifici” Direttiva 2004/08/CE “promozione della cogenerazione” Direttiva 2006/32/Ce “ Servizi energetici e operatori dei servizi energetici” DLgs 192/05 “recepimento direttiva 2002/91/CE” modificato con DLgs 311/06 DLgs 28/2011 – Recepimento della Direttiva 2009/28/CE Direttive EU DLgs 115/08 “Recepimento Direttiva 2006/32/Ce” Ministero dello sviluppo economico DM 26/06/2009 “Linee Guida Nazionali “ DPR 59/2009 “Requisiti minimi” Direttiva 2010/31/UE “rendimento energetico degli edifici” DA RECEPIRE D.L. Comunitaria 2012 Direttiva 2012/27/UE “efficienza energetica” DA RECEPIRE D.L. Comunitaria 2013 (?) Direttiva 2001/77/CE “promozione energia elettrica da fonti rinnovabili” DLgs 387/03 Attuazione della direttiva 2001/77/CE promozione dell'energia elettrica prodotta da FER Regioni e Province autonome Costituzione della Repubblica Italiana modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 Titolo V Le regioni, le province, i comuni Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: … produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; … Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, … provvedono all’attuazione e all’esecuzione … degli atti dell’Unione europea, La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
  • 12. Regioni e Province autonome Aggiornamento Allegati con DGR 1366/2011 DLgs 20/07 Cogenerazione Direttiva 2009/28/CE “promozione energia da fonti rinnovabili” Direttiva 2002/91/CE “rendimento energetico degli edifici” Direttiva 2004/08/CE “promozione della cogenerazione” Direttiva 2006/32/Ce “ Servizi energetici e operatori dei servizi energetici” DLgs 192/05 “recepimento direttiva 2002/91/CE” modificato con DLgs 311/06 DLgs 28/2011 – Recepimento della Direttiva 2009/28/CE Direttive EU DLgs 115/08 “Recepimento Direttiva 2006/32/Ce” REGIONE EMILIA-ROMAGNA Ministero dello sviluppo economico DM 26/06/2009 “Linee Guida Nazionali “ DPR 59/2009 “Requisiti minimi” Aggiornamento Allegati con DGR 1362/2010 Direttiva 2010/31/UE “rendimento energetico degli edifici” L.R. 26/2004 DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA REGIONALE DAL 156/2008 ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA E SULLE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Aggiornamento con DAL 255/2009 - DGR 1390/2009 DA RECEPIRE D.L. Comunitaria 2012 Revisione complessiva 2013 -2014? Direttiva 2012/27/UE “efficienza energetica” DA RECEPIRE D.L. Comunitaria 2013 (?) Direttiva 2001/77/CE “promozione energia elettrica da fonti rinnovabili” DLgs 387/03 Attuazione della direttiva 2001/77/CE promozione dell'energia elettrica prodotta da FER
  • 13. PROMOZIONE DELL‟USO DELL‟ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI LA DIRETTIVA 2009/28/CE ITALIA: OBIETTIVO 17% SINTESI DEL PIANO D‟AZIONE NAZIONALE D.Lgs 28/2011
  • 14. Già previsto dalla legge 244/2007, il “Burden Sharing” è stato ribadito dal D. Lgs. 28/2011 di recepimento della Direttiva 2009/28/CE. Con il citato d.lgs. sono stati fissati paletti e criteri, per rendere percorribile l‟ipotesi di “regionalizzazione degli obiettivi”. Gli obiettivi da ripartire sono quelli fissati dal PAN – Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili. Burden Sharing ovvero processo di condivisione / regionalizzazione dell‟obiettivo di produzione energetica da fonte rinnovabile attribuito all‟Italia in sede di approvazione della Direttiva 2009/28/CE (17% sul CFL) E‟ stato emanato il 15 marzo 2012 il decreto con la ripartizione degli obiettivi PROMOZIONE DELL‟USO DELL‟ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI LA DIRETTIVA 2009/28/CE Il decreto esce con oltre 1.100 giorni di ritardo rispetto ai tempi stabiliti. Grazie al Burden sharing, ad ogni Regione e Provincia autonoma viene assegnata una quota minima di incremento dell'energia (elettrica, termica e trasporti) prodotta con fonti rinnovabili, per raggiungere l'obiettivo nazionale del 17% del consumo interno lordo entro il 2020.
  • 15. IL QUADRO DI RIFERIMENTO LE ORIGINI DEL PROBLEMA: IL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI Burden Sharing ovvero processo di condivisione / regionalizzazione dell‟obiettivo di produzione energetica da fonte rinnovabile attribuito all‟Italia in sede di approvazione della Direttiva 2009/28/CE (17% sul CFL) E‟ stato emanato il 15 marzo 2012 il decreto con la ripartizione degli obiettivi: per l‟Emilia-Romagna è previsto un impegno pari al 8,9% di FER sul CFL (1.229 ktep su 13.841 ktep)
  • 16. OBIETTIVO 17% SINTESI DEL PIANO D‟AZIONE NAZIONALE PROMOZIONE DELL‟USO DELL‟ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI LA DIRETTIVA 2009/28/CE
  • 17. + EFFICIENZA ENERGETICA = + FACILE RAGGIUNGERE L‟OBIETTIVO SCENARI CONSUMO FINALE LORDO STABILIZZAZIONE DEI CONSUMI TECNOLOGIA (EFFICIENZA) + COMPORTAMENTI CONSAPEVOLI PROMOZIONE DELL‟USO DELL‟ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI LA DIRETTIVA 2009/28/CE
  • 18. L‟EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI LA DIRETTIVA 2002/91/CE
  • 19. TEMI DI INTERESSE LA DIRETTIVA 2002/91/CE “RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA” RIGUARDA: DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 156/08 ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI REQUISITI DI RENDIMENTO ENERGETICO E SULLE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI requisiti minimi delle prestazioni energetiche degli edifici e relativi metodi di calcolo criteri per la certificazione energetica degli edifici accertamenti e ispezioni sugli edifici (conformità alla legge ed al progetto) controlli e manutenzioni degli impianti termici accertamenti e ispezioni sugli impianti (per impianti di età > 15 anni l’ispezione è accompagnata da una diagnosi dell’impianto e dell’edificio) requisiti professionali e criteri di accreditamento degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione LA DIRETTIVA 2002/91/CE D.Lgs 192/2005 e D.Lgs 311/06
  • 20. D.A.L. 156/08 REGIONE EMILIA-ROMAGNA D.G.R. 8745/08 REGIONE LOMBARDIA REG. 1/09 REGIONE LIGURIA DEL. 2923/07 PROV. AUT. BOLZANO regioni che hanno già disciplinato e attivato un proprio sistema di certificazione energetica che sostituisce il D.Lgs. 311/06 dovranno progressivamente ravvicinare le proprie disposizioni alle norme attuative nazionali regioni che hanno disciplinato la materia ma non hanno ancora adottato i necessari provvedimenti attuativi dovranno definire i propri provvedimenti attuativi in coerenza con quelli nazionali regioni che hanno disciplinato la materia all’interno di un quadro più ampio (edilizia sostenibile) e non hanno ancora adottato i necessari provvedimenti attuativi dovranno definire i propri provvedimenti attuativi per la parte energetica in coerenza con quelli nazionali regioni nelle quali il sistema entra in funzione sulla base delle le linee-guida nazionali LO STATO DI ATTUAZIONE A LIVELLO REGIONALE IL QUADRO DI RIFERIMENTO D.G.R. 43965/09 REGIONE PIEMONTE
  • 21. COSA CAMBIA 1 Definizioni D.G.R. 1390 DEL 21 SETTEMBRE 2009 D.G.R. 1362 DEL 20 SETTEMBRE 2010 D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011 D.A.L. 156 DEL 4 MARZO 2008
  • 22. ampliamento volumetrico di edificio esistente: ai fini della applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui alla presente norma, la definizione si riferisce: - ai nuovi volumi climatizzati (o a temperatura controllata) realizzati all'esterno ed in aderenza alla sagoma di un manufatto edilizio esistente; - ai volumi climatizzati derivanti dalla variazione della destinazione d’uso di locali esistenti e non climatizzati annessi all’unità immobiliare esistente. attestato di certificazione energetica o attestato di prestazione energetica: documento rilasciato da un soggetto accreditato attestante la prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare e i relativi valori vigenti a norma di legge, nonché valori di riferimento o classi energetiche che consentono ai cittadini di effettuarne la valutazione ed il confronto. In conformità allo schema di cui in allegato 7, l’attestato contiene i dati relativi ai principali parametri e caratteristiche energetiche, ed è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica. L'indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell‟attestato sono riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari. coperture a verde: si intendono le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio, realizzate e manutenute in conformità alla norma UNI 11325[. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo. ALLEGATO 1 - DEFINIZIONI
  • 23. cogenerazione ad alto rendimento: cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati nell’Allegato III del decreto legislativo 8 febbraio 2007 n. 20 e nel decreto ministeriale 4 agosto 2011. edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante: edificio esistente oggetto di un intervento edilizio riconducibile alle seguenti categorie, indipendentemente dalle specifiche definizioni e dal relativo titolo abilitativo necessario: i) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro, qualora l’edificio esistente abbia una superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; ii) demolizione e fedele ricostruzione. edificio di nuova costruzione: edificio per la realizzazione del quale la richiesta del titolo abilitativo, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. ALLEGATO 1 - DEFINIZIONI
  • 24. Energia da fonti rinnovabili: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. In particolare, si intende per: • energia aerotermica: l‟energia accumulata nell‟aria ambiente sotto forma di calore; • energia geotermica: energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre; • energia idrotermica: l‟energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore; • biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall‟agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l‟acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. CON LA DGR 1362/2010 E‟ STATA MODIFICATA LA DEFINIZIONE DI “ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI”: IN QUESTO MODO, SI ESTENDE LA POSSIBILITA‟ DI UTILIZZO DELLE POMPE DI CALORE In coerenza con quanto previsto dalla Direttiva Europea 28/2009/CE in materia di FER ALLEGATO 1 - DEFINIZIONI
  • 25. Impianto termico o di climatizzazione: un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sottosistemi di generazione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi nella definizione gli impianti individuali di qualunque potenza. Non sono considerati impianti termici apparecchi dal funzionamento localizzato quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, climatizzatori tipo “split” o similari. Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze termiche nominali dei singoli apparecchi destinati ad una medesima funzione è maggiore o uguale a 15 kW per la climatizzazione invernale, o a 12 kW per la climatizzazione estiva. interventi di manutenzione straordinaria dell‟involucro edilizio (di cui al punto 3.1 lett. c) : ricadono in tale categoria le lavorazioni o opere realizzate con carattere di eccezionalità e finalizzate a rinnovare e/o sostituire parti ed elementi, opachi o trasparenti, verticali o orizzontali, dell’involucro edilizio, indipendentemente dalle specifiche definizioni e dal relativo titolo abilitativo. pompa di calore: macchina, dispositivo o impianto che realizzando un ciclo termodinamico inverso trasferisce calore dall'ambiente naturale, come l’aria l’acqua o la terra (o da una sorgente di calore a bassa temperatura) verso l'ambiente a temperatura controllata. Nel caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall’edificio all’ambiente naturale. In un impianto termico, costituisce o integra il sistema di generazione. interventi edilizi: lavorazioni o opere che modificano in tutto o in parte un edificio esistente o che portano alla realizzazione di una nuova costruzione. Gli interventi edilizi, ed i relativi titoli abilitativi, sono definiti e disciplinati dalla L.R. 31/02 e s.m.i (1) (1): sono stati conseguentemente eliminati tutti i riferimenti alle diverse tipologie di intervento edilizio, mantenendo solo quella seguente che è caratteristica dell‟applicazione della norma Impianto termico o di climatizzazione individuale: un impianto termico o di climatizzazione asservito ad una sola unità immobiliare, con funzionamento autonomo. ALLEGATO 1 - DEFINIZIONI
  • 26. riflettanza solare: è la frazione della radiazione solare incidente che viene direttamente riflessa da una superficie irradiata; il suo valore varia da 0, per una superficie totalmente assorbente, fino a 1 (o al 100%), per una superficie perfettamente riflettente. Si tratta di una caratteristica rilevante ai fini di limitare gli apporti solari estivi attraverso l’involucro edilizio, con la realizzazione dei cosiddetti “cool roofs”, teleriscaldamento o teleraffrescamento: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici per il tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento e per la fornitura di acqua calda sanitaria degli edifici stessi. potenza termica utile (o potenza nominale utile) di un generatore di calore: quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore (corrispondente, nel caso di una caldaia, alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino). Deve essere specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore. L'unità di misura utilizzata è il kW. superficie coperta (Sq): proiezione sul piano orizzontale della sagoma planivolumetrica di un edificio. ALLEGATO 1 - DEFINIZIONI
  • 28. a) gli immobili e gli impianti ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico- culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica ai sensi dell‟art. A-9, commi 1 e 2 dell‟Allegato alla L.R. 20/2000, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati. d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile. SONO ESCLUSI DAL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
  • 29. Indice di prestazione energetica (EP) per il momento, solo per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS. In seguito, verranno considerati anche la climatizzazione estiva e l‟illuminazione Rendimento globale dell‟impianto di climatizzazione REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA per interventi di: - nuova costruzione - ristrutturazione > 1000 mq - ampliamenti > 20% (per il solo ampliamento) Specificazione di altri requisiti e indicazioni progettuali (massa superficiale o sfasamento/smorzamento onda termica; protezione dall‟irraggiamento, etc.) Valori minimi di trasmittanza termica delle strutture di separazione tra edifici o unità immobiliari + requisito 6.1.1 Allegato 3
  • 30. NON E‟ PIU‟ RICHIESTA LA VERIFICA DEL rendimento medio globale dell‟impianto di climatizzazione Il rendimento medio stagionale degli impianti sopra indicati deve essere superiore al valore limite dato dalla formula: hg = (75 + 3 log Pn) % dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. PRECEDENTE (DPR 412/93) hg = (65 + 3 log Pn) % ATTENZIONE: LA VERIFICA E‟ ANCORA RICHIESTA PER INTERVENTI DI: - Ristrutturazione di impianti termici - Nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti - Sostituzione di generatori di calore REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA per interventi di: - nuova costruzione - ristrutturazione > 1000 mq - ampliamenti > 20% (per il solo ampliamento)
  • 31. REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA EP Rapporto di forma dell‟edificio S/V Zona climatica D E F da 1401 GG a 2100 GG da 2101 GG a 3000 GG oltre 3000 GG EPi (kWh/m3 anno) <0,2 6 9,6 9,6 12,7 12,7 >0,7 14,1 18,8 18,8 25,8 25,8 Rapporto di forma dell‟edificio S/V Zona climatica D E F da 1401 GG a 2100 GG da 2101 GG a 3000 GG oltre 3000G G EPi (kWh/m2 anno) <0,2 21,3 34 34 46,8 46,8 >0,7 54,7 72,6 72,6 96,2 96,2 Indice di prestazione energetica EP per edifici residenziali Indice di prestazione energetica EP per edifici non residenziali Indice di prestazione energetica EP per la sola produzione di ACS SOLO nel caso di edifici di nuova costruzione A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008 Rispetto alla norma nazionale LA SCALA DI VALORI RELATIVA AL RAPPORTO S/V SI LIMITA AL VALORE DI 0,7 INVECE CHE DI 0,9 E‟ PREVISTO UN LIMITE PER LA PRODUZIONE DI ACS requisito 6.1.1 Allegato 3 Superficie utile energetica 1 ≤50 m 2 51 m 2 199 m 2 ≥200 m 2 EPacs 19,10 19,00 13,76 13,80 Per edifici situati in centri storici EPacs 11,95 11,90 8,60 8,65 Per tutti gli altri edifici
  • 32. LIVELLI MINIMI DELL‟INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA EP Rapporto di forma dell’edificio S/V Zona climatica D E F da 1401 GG a 2100 GG da 2101 GG a 3000 GG oltre 3000 GG EPi (kWh/m3 anno) <0,2 6 9,6 9,6 12,7 12,7 >0,9 17,3 22,5 22,5 31 31 Rapporto di forma dell’edificio S/V Zona climatica D E F da 1401 GG a 2100 GG da 2101 GG a 3000 GG oltre 3000GG EPi (kWh/m2 anno) <0,2 21,3 34 34 46,8 46,8 >0,9 68 88 88 116 116 Indice di prestazione energetica EPi per edifici residenziali Indice di prestazione energetica EPi per edifici non residenziali Indice di prestazione energetica EPacs per la produzione di ACS A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008 Rispetto alla norma nazionale LA SCALA DI VALORI RELATIVA AL RAPPORTO S/V RIMANE ESTESA FINO AL VALORE DI 0,9 Per interventi su edifici esistenti quali: - demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti; - ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2 - ampliamento edifici esistenti (con ampliamento superiore al 20% di quello dell‟edificio esistente) requisito 6.1.1 Allegato 3 Superficie utile energetica 1 ≤50 m 2 51 m 2 199 m 2 ≥200 m 2 EPacs 19,10 19,00 13,76 13,80 Per edifici situati in centri storici EPacs 11,95 11,90 8,60 8,65 Per tutti gli altri edifici REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
  • 33. La sfera è la figura tridimensionale con il minimo rapporto superficie/volume. L'area della superficie sferica di raggio r è data dall'equazione: A = 4πr2, mentre il volume racchiuso dalla sfera di raggio r è dato dall'equazione: Con l'aumentare del raggio, il volume della sfera cresce proporzionalmente più della superficie. Infatti il rapporto fra queste due quantità è r/3. Il cubo è il parallelepipedo con il minor rapporto fra superficie totale e volume. L'area della superficie del cubo di lato a è data da : A = 6a2, mentre il volume racchiuso è dato da: V = a3 Un parallelepipedo costruito con facce rettangolari non tutte quadrate presenta sempre un rapporto tra superficie totale e volume più elevato. Con l'aumentare del lato, il volume del cubo cresce proporzionalmente più della superficie. Infatti il rapporto fra queste due quantità è a/6. IL RAPPORTO DI FORMA INFLUENZA LA PRESTAZIONE ENERGETICA A parità di volume da mantenere riscaldato, l‟energia necessaria è direttamente proporzionale alla superficie dell‟involucro a contatto con l‟esterno (superficie disperdente), verso il quale il calore migra attraverso l‟involucro stesso. Maggiore è quindi la superficie disperdente in rapporto al volume (rapporto di forma S/V), maggiore è la quantità di energia necessaria
  • 34. Si immagini un edificio a forma di cubo, con lato pari a 12 m Il suo volume è pari a 1728 mc La superficie disperdente = 864 mq, ovvero 1 x (12x12) x 6 Il rapporto S/V è pari a 0,5 Il medesimo volume, pari a 1728 mc, lo si può ottenere con un parallelepipedo di lati pari a 6 x 12 x 24 m. In tal caso, però, la superficie disperdente è pari a 1008 mq (6x12) x 2 + (12x24) x 2 + (6x24) x 2 Il rapporto S/V è pari a 0,6 La superficie disperdente, e quindi i consumi per dispersione, è del 20% più elevata Ugualmente, il medesimo volume, pari a 1728 mc, lo si può ottenere dividendo il cubo iniziale in 8 cubi di lato pari a 6 m. In tal caso, però, la superficie disperdente complessiva è pari a 1728 mq, ovvero 8 x (6x6) x 6 Il rapporto S/V è pari a 1 La superficie disperdente, e quindi i consumi per dispersione, è il doppio di quella iniziale IN SINTESI, PER QUANTO RIGUARDA LA DISPERSIONE TERMICA: - A PARITA‟ DI VOLUME, E‟ PIU‟ EFFICACE UNA FORMA COMPATTA - A PARITA‟ DI FORMA, E‟ PIU‟ EFFICACE UN VOLUME MAGGIORE AD ESEMPIO: Prevedere un limite minimo di prestazione energetica parametrato al rapporto di forma consente quindi di ridurre significativamente i consumi rispettando la libertà progettuale e ottimizzando i costi. IL RAPPORTO DI FORMA INFLUENZA LA PRESTAZIONE ENERGETICA
  • 35. PER I NUOVI EDIFICI SI E‟ VOLUTO FARE DI PIU‟ D.LGS. 311/06 RERAD ESEMPIO, PER BOLOGNA S/V KWH/MQ/ANNO 0,2 39,12 0,3 47,70 0,4 56,30 0,5 64,90 0,6 73,50 0,7 82,00 0,8 90,60 0,9 99,20 S/V KWH/MQ/ANNO 0,2 39,12 0,3 47,70 0,4 56,30 0,5 64,90 0,6 73,50 0,7 82,00 0,8 82,00 0,9 82,00 IL RAPPORTO DI FORMA INFLUENZA LA PRESTAZIONE ENERGETICA
  • 36. Requisito di rendimento energetico minimo ammesso per la climatizzazione invernale Confronto tra edifici con differente fattore di forma a Bologna – zona climatica E 47,7 kW/h m2 82,0 kW/h m2 99,2 kW/h m2 56,3 kW/h m2 2259 gradi/giorno IL RAPPORTO DI FORMA INFLUENZA LA PRESTAZIONE ENERGETICA
  • 37. Un tipico edifico a torre, con pianta quadrata di circa 22 m di lato e composto da otto piani fuori terra, ciascuno dei quali suddiviso in quattro appartamenti con superficie lorda media di circa 120 m2 presenta un rapporto superficie/volume pari a circa 0.30 che può aumentare del 30-40% se la pianta diventa molto irregolare per essere costruito a Bologna, un edificio di questo tipo dovrà prevedere un consumo massimo di energia primaria per il riscaldamento invernale di CON IL RISULTATO CHE: Un classico edifico in linea, con pianta rettangolare molto allungata e due vani scala, composto da quattro piani fuori terra ciascuno dei quali suddiviso in quattro/sei appartamenti con superficie lorda media di circa 100 m2 presenta un rapporto superficie/volume pari a circa 0.40 che può aumentare del 40-50% se la pianta diventa molto irregolare Una villetta monofamiliare, con superficie lorda media di circa 180 m2 presenta un rapporto superficie/volume pari a circa 0.90 che può aumentare del 50-60% se la pianta diventa molto irregolare 47,7 kW/h m2 56,3 kW/h m2 82,0 kW/h m2 Vengono quindi penalizzate le soluzioni tipologiche caratterizzate da elevate superfici disperdenti, ma con livelli di prestazione comunque raggiungibili a costi ragionevoli. In sostanza, si cerca di orientare la progettazione degli edifici verso forme più compatte, intrinsecamente capaci di consumare meno energia 99,2 kW/h m2 D.Lgs. 311 R.E.R. IL RAPPORTO DI FORMA INFLUENZA LA PRESTAZIONE ENERGETICA
  • 38. Valori minimi di trasmittanza termica dell‟involucro per interventi di - ristrutturazione totale o parziale < 1000 mq - ampliamenti < 20% - manutenzione straordinaria involucro edilizio Valori minimi di trasmittanza termica delle strutture di separazione tra edifici o unità immobiliari + Livelli minimi di prestazione energetica (EP) per il momento, solo per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS. In seguito, verranno considerati anche la climatizzazione estiva e l‟illuminazione o, in alternativa requisito 6.1.2 Allegato 3 REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
  • 39. IN ALTERNATIVA ALLA VERIFICA DEI valori minimi di trasmittanza termica dell‟involucro Livello minimo di prestazione energetica (EP) (come per i nuovi edifici) VIENE INTRODOTTA LA POSSIBILITA‟ DI VERIFICARE IL per interventi di - ristrutturazione totale o parziale < 1000 mq - ampliamenti < 20% - manutenzione straordinaria involucro edilizio requisito 6.1.2 Allegato 3 REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
  • 40. REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA Trasmittanza termica chiusure verticali opache ( pareti perimetrali verticali) A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008 Rispetto al D.LGS.: I VALORI DEL 2010 SONO ANTICIPATI AL 2008 Per interventi su edifici esistenti LIVELLI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELLE CHIUSURE ampliamenti volumetrici (con volume non superiore al 20% di quello esistente) ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non superiore a 1000 m2 manutenzione straordinaria dell‟involucro edilizio (quali il rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture) recupero di sottotetti per finalità d‟uso Trasmittanza termica chiusure orizzontali e inclinate superiori (coperture) Trasmittanza termica chiusure orizzontali inferiori (solai a terra e su spazi aperti) Trasmittanza termica pareti divisorie e verso l‟esterno Trasmittanza termica chiusure trasparenti (infissi) dell‟intero infisso (compreso telaio) – della sola componente vetrata
  • 41. VIENE INTRODOTTO L‟OBBLIGO DI RISPETTARE Livelli minimi di prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell‟involucro edilizio (Epe,invol) Espresso in termini di fabbisogno di energia termica utile per il raffrescamento dell‟edificio (UNI TS-11300-1) (e non di energia primaria – indice EP) 30 kWh/mq edifici ad uso residenziale (E1) 10 kWh/mc altri edifici REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA per interventi di: - nuova costruzione - ristrutturazione > 1000 mq - ampliamenti > 20% (per il solo ampliamento)
  • 42. (1) La trasmittanza termica periodica YIE (W/m2K), è il parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell‟arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti. 1. relativamente a tutte le pareti verticali opache con l‟eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est, almeno una delle seguenti verifiche: 1.1 che il valore della massa superficiale Ms, sia > a 230 kg/m2 1.2 che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE, sia < a 0,12 W/m2 °K” 2. relativamente a tutte le pareti opache orizzontali ed inclinate che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE, sia inferiore a 0,20 W/m2 °K”; per le località nelle quali il valore medio mensile dell‟irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, Im,s, sia maggiore o uguale a 290 W/m2, il progettista esegue: CON LA DGR 1362/2010 E‟ STATO INTRODOTTO L‟OBBLIGO DI VERIFICA DELLA TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA (1) ALLEGATO 2 - PUNTO 17 COMPORTAMENTO IN REGIME ESTIVO
  • 43. Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o di trasmittanza termica periodica delle pareti opache previsti alla lettera b), possono essere raggiunti, in alternativa, con l‟utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, ovvero coperture a verde, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell‟andamento dell‟irraggiamento solare. Analogamente, possono essere adottate soluzioni idonee a ridurre il carico termico di pareti e coperture (cool roof), mediante l‟utilizzo di materiali (quali intonaci, vernici, guaine, lastricati solari) con riflettanza solare uguale o superiore a 0,65. In tali casi deve essere prodotta a corredo della relazione tecnica di cui al successivo punto 25 una adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti l‟equivalenza con le predette disposizioni. ALLEGATO 2 - PUNTO 17 COMPORTAMENTO IN REGIME ESTIVO
  • 44. RENDIMENTO MINIMO IMPIANTI TERMICI Il rendimento medio stagionale degli impianti sopra indicati deve essere superiore al valore limite dato dalla formula: hg = (75 + 3 log Pn) % dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. RENDIMENTO MEDIO GLOBALE STAGIONALE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACS Il rendimento globale medio stagionale è dato dal rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l‟energia primaria delle fonti energetiche, compresa quella elettrica, con riferimento al periodo annuale di esercizio, e deve essere la risultante del prodotto dei quattro rendimenti di produzione, emissione, regolazione e distribuzione Per valori di Pn superiori a 1000 kW la formula precedente non si applica, e la soglia minima per il rendimento globale medio stagionale è pari a 84%. Per - edifici di nuova costruzione; - demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti; - ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2 - ampliamento edifici (con volume superiore al 20% di quello dell‟edificio esistente) - nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti - sostituzione di generatori di calore
  • 45. In tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o a uso pubblico: VENGONO INTRODOTTI REQUISITI PIU‟ SEVERI PER GLI EDIFICI PUBBLICI • i valori limite dell‟indice di prestazione energetica EP e delle trasmittanze termiche dell‟involucro sono ridotti del 10 per cento • il valore limite del rendimento globale medio stagionale è calcolato con la formula: ηg = (75 + 4 log Pn) %; • gli edifici devono essere dotati di impianti centralizzati per la climatizzazione invernale ed estiva, qualora quest‟ultima fosse prevista. REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
  • 46. INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE In tutti gli edifici esistenti con più di QUATTRO unità immobiliari appartenenti alle categorie E1 ed E2, in caso di ristrutturazione dell‟impianto termico o di installazione dell‟impianto termico o di sostituzione del generatore di calore, devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità immobiliare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, devono essere evidenziati nella relazione tecnica. REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
  • 47. ULTERIORI ADEMPIMENTI Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW, è fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui all'art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto nella quale si individuano gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche, in un bilancio costi- benefici, sulla cui base sono determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. In caso di installazione di impianti termici individuali, l'obbligo di allegare una diagnosi energetica, come sopra specificato, si applica quando il limite di 100 kW è raggiunto o superato dalla somma delle potenze dei singoli generatori di calore da installare nell'edificio, o dalla potenza nominale dell'impianto termico preesistente. RENDIMENTO MINIMO IMPIANTI TERMICI REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
  • 48. RENDIMENTO MINIMO IMPIANTI TERMICI RENDIMENTO MEDIO GLOBALE STAGIONALE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACS Esempio: nel caso di un impianto con generatore di calore di potenza nominale pari a 110 kW, il rendimento medio globale stagionale minimo è pari a 75 + 3 * 2,041 = 81,1%. Esempio di verifica: REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
  • 49. SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE Nel caso di mera sostituzione di generatori il livello di prestazione relativo al rendimento medio stagionale dell‟impianto termico si intende rispettato qualora coesistano le seguenti condizioni: • siano presenti almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali e nelle zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza degli ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o comunque gratuiti. Detta centralina deve essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportate eventualmente da una analoga centralina per la temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici centralizzati, e consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unità immobiliari. • nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente, l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento; • i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica nominale utile maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula 90 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; • le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un rendimento utile in condizioni nominali hu, riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula a 90 + 2 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW.; • nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia verificatalla corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di confort e dei limiti massimi di temperatura interna; e sia installato un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare; • nel caso di installazione di generatori di calore con potenzia < 35kW la relazione tecnica può essere sostituita dalla dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90 e s.m.i. REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
  • 50. RENDIMENTO MINIMO IMPIANTI TERMICI NEL CASO DI MERA SOSTITUZIONE DEL GENERATORE, IL REQUISITO DI RENDIMENTO MEDIO GLOBALE STAGIONALE DELL‟IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE SI RITIENE SODDISFATTO SE: Esempio: nel caso di un impianto con generatore di calore di potenza nominale pari a 26 kW, per la sostituzione del generatore di calore occorre installare un apparecchio il cui rendimento termico utile minimo è pari a 90 + 2 * 1,415 = 92,8%. + il rispetto delle altre condizioni Esempio di caldaia a gas tipo C *** GIA‟ IN VIGORE D.LGS.192/05 REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
  • 51. IMPIANTI AUTONOMI VS IMPIANTI CENTRALIZZATI I vantaggi che ne hanno fatto il successo a) “Libertà” di accensione e spegnimento con cronotermostato interno al singolo appartamento b) Regolazione autonoma della temperatura ambientale c) Pagamento di bollette riferite solo ai consumi diretti d) Minore conflittualità condominiale Ma con queste conseguenze: a) Maggiori problemi di sicurezza b) Gestione più onerosa c) Maggiori emissioni I nuovi impianti centralizzati (sistemi di termoregolazione, misuratori di calore) consentono:  Medesimi vantaggi degli impianti autonomi  20-30% di risparmio economico complessivo nella gestione  Fino al 30% di riduzione nella emissione di inquinanti  Maggior sicurezza per gli utenti e maggior facilità di controllo/manutenzione  Possibilità di allaccio a sistemi di produzione di energia da FER IMPIANTO AUTONOMO IMPIANTO CENTRALIZZATO IN EMILIA-ROMAGNA  67% IMPIANTI AUTONOMI  16% IMPIANTI CENTRALIZZATI  16% ALTRI TIPI DI IMPIANTI SI VUOLE INVERTIRE QUESTA TENDENZA ! REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
  • 52. In edifici di nuova costruzione o completamente ristrutturati con più di QUATTRO unità immobiliari appartenenti alle categorie E1 ed E2, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere la realizzazione di impianti termici centralizzati. E‟ possibile derogare a tale obbligo in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un analogo o migliore rendimento energetico dell‟edificio mediante l‟utilizzo di una diversa tipologia d‟impianto. In tutti gli edifici esistenti con più di QUATTRO unità immobiliari appartenenti alle categorie E1 ed E2, non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità immobiliare. IMPIANTI AUTONOMI VS IMPIANTI CENTRALIZZATI E‟ altresì consentita la installazione di impianti termici individuali, comunque per un massimo di unità immobiliari inferiore al 30% del totale dell‟edificio, nel caso di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti e in assenza delle condizioni tecnico-economiche per realizzare un impianto centralizzato. Qualora si superi la soglia sopra indicata, anche attraverso interventi successivi, è necessaria l‟adozione di un impianto centralizzato, prevedendo anche la riconversione degli impianti individuali già installati. REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
  • 53. 21) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d‟uso all‟articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l‟utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte del consumo di energia termica dell‟edificio. A tal fine: a) nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici in edifici esistenti, l‟impianto termico e/o l‟impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire la copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l‟acqua calda sanitaria. ALLEGATO 2 PUNTO 21 PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FER 50% energia per produzione acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili
  • 54. 2a) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 31 maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2014: del 35% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento 2b) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 1 gennaio 2015: del 50% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento b) nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e nei casi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 lettera b), l‟impianto termico e/o l‟impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, 1) del 50% dei consumi previsti per l‟acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali dei consumi di energia termica: Rispetto al D.Lgs. 28/2011: 2 soli scaglioni e applicazione in tempi accelerati ALLEGATO 2 PUNTO 21 PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FER
  • 55. I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono: • ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all‟art. A-7 della L.R. n. 20/00; • incrementati del 10% per gli edifici pubblici. Gli obblighi di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica utilizzata per la produzione diretta di energia termica (effetto Joule) per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. SI NO In caso di utilizzo di pannelli solari termici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. ALLEGATO 2 PUNTO 21 PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FER
  • 56. Gli obblighi di cui alle lettere a) e b) si intendono soddisfatte anche: i) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento e in grado di produrre energia termica a copertura di quote equivalenti dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in Allegato 15; ii) mediante il collegamento alle reti di teleriscaldamento di cui al punto 20, che copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria; iii) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia termica alimentati da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale e realizzati anche mediante conversione di impianti esistenti, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi. Rispetto al D.Lgs. 28/2011 vengono mantenute le possibilità di ricorrere a soluzioni alternative (cogenerazione e impianti collettivi) ALLEGATO 2 PUNTO 21 PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FER
  • 57. A tale fine è obbligatoria l’installazione sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, asserviti agli utilizzi elettrici dell'edificio, con caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle condizioni seguenti: a) potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 m2 di superficie utile energetica di edifici ad uso non residenziale; b) potenza elettrica P installata non inferiore a: • P = Sq /65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2014, • P = Sq /50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1 gennaio 2015, dove Sq è la superficie coperta dell‟edificio misurata in m2. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo delle fonti rinnovabili a copertura di quota parte del consumo di energia elettrica dell‟edificio. Rispetto al D.Lgs. 28/2011: - 2 soli scaglioni e applicazione in tempi accelerati - mantenimento del livello di prestazione precedente (si adotta il limite più severo risultante) ALLEGATO 2 PUNTO 22 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FER
  • 58. In caso di utilizzo di pannelli solari fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono: •ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00; •incrementati del 10% per gli edifici pubblici. ALLEGATO 2 PUNTO 22 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FER
  • 59. Gli obblighi di cui al presente punto si intendono soddisfatti anche: i) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento in grado di coprire quote equivalenti in potenza elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in Allegato 15; ii) con la copertura di una quota equivalente in potenza elettrica mediante il collegamento ad un sistema efficiente di utenza (SEU) o a una rete locale di utenza (RLU), come definiti in Allegato 1, alimentate da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, oppure mediante il collegamento alle reti di teleriscaldamento di cui al punto 20, unicamente quando queste siano asservite a unità di cogenerazione ad alto rendimento; iii) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale, alimentati da fonti rinnovabili, da reflui energetici da processo produttivo altrimenti non utilizzabili, ovvero da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio medesimo o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi. Rispetto al D.Lgs. 28/2011 vengono mantenute le possibilità di ricorrere a soluzioni alternative (cogenerazione, SEU, impianti collettivi) ALLEGATO 2 PUNTO 22 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FER
  • 60. Il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti 21 e 22 è condizione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo, fatte salve le disposizioni seguenti. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale dell'impianto e l'eventuale impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, alle disposizioni di cui ai punti 21 e 22 devono essere evidenziate dal progettista nella relazione tecnica di cui al punto 25 dell’Allegato 2, In tali casi, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio (EPtot) che risulti inferiore rispetto al corrispondente valore limite (EPtot-lim) determinati conformemente a quanto indicato al precedente punto 1, nel rispetto della seguente formula: Dove: %obbligo è il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del punto 21, tramite fonti rinnovabili; %effettiva è il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall’intervento; Pobbligo è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati ai sensi del punto 22; Peffettiva è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull’edificio. ALLEGATO 2 PUNTO 23 MANCATA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER
  • 61. ALLEGATO 2 PUNTO 24 RUOLO DEGLI ENTI LOCALI 24) Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai punti 20, 21, 22 e 23 sono definite con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, anche al fine di corrispondere alle specifiche di cui ai punti 20, 21 lettere ii) e iii), e 22 lettere ii) e iii). In particolare, i Comuni, singoli o associati, nell‟ambito delle attività di elaborazione e aggiornamento dei pertinenti strumenti di pianificazione urbanistica in forma singola o associata, provvedono: - ad individuare le parti del territorio per le quali si prevede la realizzazione di infrastrutture energetiche a rete a servizio del sistema insediativo; - ad individuare le aree idonee a realizzare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o mediante cogenerazione ad alto rendimento; - ad attivare le procedure attraverso cui selezionare, anche con modalità concorsuali, le proposte di intervento più idonee a realizzare le infrastrutture e gli impianti di cui ai precedenti alinea, di interesse pubblico e della comunità locale, conformemente a quanto previsto dall’art. 18 e dagli art. 36-bis e seguenti della L.R. 20/2000. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi; - a prevedere, in sede di rilascio del titolo edilizio per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui ai punti 21 e 22, un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatti salvi i centri storici di cui all‟art. A-7 della L.R. n. 20/00. I piani di qualità dell‟aria previsti dalla vigente normativa possono prevedere che le disposizioni di cui ai punti 21 e 22 siano soddisfatte, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell‟aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
  • 62. • rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma UNI-EN 303-5; • limiti di emissione conformi all‟allegato IX alla parte quinta del d.lgs n. 152/06, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti; • utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell‟allegato X alla parte quinta del medesimo d.lgs n. 152/06. Ai fini della determinazione del fabbisogno di energia primaria dell‟edificio (indice EP), sono considerati ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte rinnovabile gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili che rispettano i seguenti requisiti: CON LA DGR 1362/2010 SONO STATI INTRODOTTI I REQUISITI MINIMI DEGLI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI A BIOMASSE IN TALI CASI, VIENE ANCHE RICHIESTO IL RISPETTO DI VALORI MINIMI DI TRASMITTANZA TERMICA DELL‟INVOLUCRO EDILIZIO ALLEGATO 2 - PUNTO 13 REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER EDIFICI CON IMPIANTI ALIMENTATI A BIOMASSE
  • 63. ALLEGATO 2 PUNTO 28 Disposizioni specifiche per le pompe di calore Ai fini della determinazione dell’indice di prestazione energetica EP, la quantità di energia resa disponibile dalle pompe di calore da considerarsi energia da fonti rinnovabili, ERES, di origine aerotermica, geotermica o idrotermica, è calcolata in base ai criteri di cui all’allegato VII della Direttiva 28/2009, applicando la seguente metodologia. Nel caso di pompe di calore elettriche, si considera: SPF = η SCOP = Epdc/Ep,pdc dove: - SPF è il fattore di rendimento definito dall’allegato VII della direttiva 2009/28/CE - SCOP (Seasonal coefficient of performance) è il fattore di rendimento stagionale medio stimato sulla base del metodo normalizzato - Epdc è l’energia fornita dalla pompa di calore durante la stagione (kWh/anno) data dalla sommatoria dell’energia fornita dalla pompa di calore per unità di calcolo, nei mesi di riscaldamento - Ep,pdc è l’energia primaria consumata dalla pompa di calore durante l’intera stagione di riscaldamento (kWh/anno) - η è il fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria fissato dall’AEEG con apposita determinazione Per i soli impianti a pompa di calore con SPF > 1,15 si procede al computo dell’energia rinnovabile secondo l’equazione: ERES = Epdc * [1 – (1/(SPF))] (kWh/anno) Per impianti per i quali non sia verificata in condizione di esercizio la prestazione SPF > 1,15 non si può effettuare il calcolo di ERES. Nel caso di pompe di calore a gas si applicano le medesime disposizioni, considerando il fattore η pari a 1 fino alla determinazione di un più appropriato valore.
  • 64. ALLEGATO 15 REQUISITI E SPECIFICHE DEGLI IMPIANTI 2.1 UNITÀ DI COGENERAZIONE Ai soli fini delle disposizioni di cui ai punti 21 e 22 dell’Allegato 2, le unità di micro o mini cogenerazione devono risultare conformi ai requisiti di seguito specificati. Con (Pn) potenza entrante con il combustibile (altrimenti definita portata termica) della singola unità costituente la sezione cogenerativa: il rendimento globale (elettrico netto più termico) delle unità di micro-cogenerazione rilevato a potenza nominale con acqua in ingresso a 30°C non deve essere inferiore a: ηel + ηterm ≥ 97 + 1 log (Pn) [%] e il rendimento termico delle unità di micro-cogenerazione rilevato a potenza nominale con acqua in ingresso a 30°C non deve essere inferiore a: ηterm ≥ 62 + 1 log (Pn) [%] . IN CORSO DI REVISIONE 0,18 – 0,20
  • 65. ALLEGATO 15 REQUISITI E SPECIFICHE DEGLI IMPIANTI 2.1 UNITÀ DI COGENERAZIONE (…segue) 2.1.7. Limiti alle emissioni degli inquinanti in atmosfera Per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica utile < 50 kWel (micro-cogenerazione) vengono considerati i seguenti limiti per l’emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti: CO [mg/Nm³ con 5% O²] : < 50 NOx [mg/Nm³ con 5% O²] : < 250 Per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica utile ≥ 50 kWel (piccola cogenerazione e cogenerazione) vengono considerati i seguenti limiti per l’emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti: CO [mg/MJ fuel con 15% O²] : < 20 NOx [mg/ MJ fuel con 15% O²] : < 60 I valori di cui sopra devono essere ricavati alla potenza nominale e alle normali condizioni di esercizio.
  • 66. Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni. UNI/TS 11300 – 1:2008 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell‟edificio per la climatizzazione estiva ed invernale attualmente in revisione UNI/TS 11300 – 2:2008 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria attualmente in revisione UNI/TS 11300 - 3:2010 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva attualmente in revisione UNI/TS 11300 - 4:2012 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA (INDICE EP) LA NORMATIVA REGIONALE FA RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE UNI-CTI NORME DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA
  • 67. RACCOMANDAZIONE CTI 14 Prestazioni Energetiche degli Edifici: Calcolo della Quota di Energia Rinnovabile IN PREPARAZIONE PRESSO IL CTI PUBBLICATA 10 MAGGIO 2012 Consente: • Il calcolo del fabbisogno del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione … Non consente • Il calcolo della percentuale di energia da FER SPECIFICA UNI-TS 11300 - 4 PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI Parte 4: utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria
  • 68. DOCUMENTO TECNICO APPLICATIVO DELLE DISPOSIZIONI DELLA DGR 1366/2011 IN MATERIA DI FER • Calcolo del fabbisogno di energia primaria dell‟edificio • Calcolo della percentuale di energia da fonti energetiche rinnovabili • Esempi di calcolo per configurazioni tipo Il documento è stato predisposto al fine di illustrare i criteri di calcolo della prestazione energetica alla luce delle disposizioni della specifica UNI-TS 11300-4, e della quota percentuale di energia da fonti energetiche rinnovabili. Non sostituisce quanto previsto in merito dalla normativa tecnica in vigore al momento della sua redazione. I criteri ed i coefficienti utilizzati negli esempi di calcolo sono da applicarsi nelle more dell‟approvazione delle specifiche tecniche emesse dagli enti normatori preposti. Gli esempi di calcolo illustrano alcune configurazioni tipo con il fine di chiarire i criteri da adottare per la verifica della rispondenza ai requisiti minimi e non sono da intendersi come esaustivi delle possibilità tecniche disponibili. SPECIFICA UNI-TS 11300 - 4 PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI Parte 4: utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria
  • 69. PUBBLICATA 10 MAGGIO 2012 SPECIFICA UNI-TS 11300 - 4 PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI Parte 4: utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria IMPOSTAZIONE GENERALE
  • 70. Il fabbisogno di energia primaria dell‟edificio Qp deve essere calcolato per ciascun servizio energetico e per ciascun vettore energetico, per ogni mese, secondo la formula: [kWh/anno] dove: k è il servizio energetico (k) i è il vettore energetico (i) Qdel,i è l‟energia fornita dal vettore energetico i, AL „contorno del sistema‟ Qexp,i è l‟energia esportata dal vettore energetico i, DAL „contorno del sistema‟ fp,del,i è il fattore di conversione del vettore energetico i (energia fornita) fp,exp,i è il fattore di conversione del vettore energetico i (energia esportata) Il calcolo deve essere riferito al servizio energetico, in base al periodo di funzionamento del servizio stesso. Ad esempio nel caso del servizio di climatizzazione invernale, la quantità di energia fornita (del) e di energia esportata (exp) deve riferirsi alla quantità prodotta durante la stagione invernale. ki ipi i idelpidelp fQfQQ         exp,,exp,,,, PUBBLICATA 10 MAGGIO 2012 SPECIFICA UNI-TS 11300 - 4 PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI Parte 4: utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria
  • 71. DOCUMENTO TECNICO APPLICATIVO DELLE DISPOSIZIONI DELLA DGR 1366/2011 IN MATERIA DI FER Calcolo energia primaria Dalle definizioni di vettore energetico è possibile scrivere la formula precedente come segue: Se la differenza tra energia consegnata (Qdel) ed energia esportata (Qexp) per un singolo vettore energetico fosse negativa, tale valore non può essere sottratto all‟energia primaria di un altro vettore energetico, anche per il medesimo servizio energetico.
  • 72. DOCUMENTO TECNICO APPLICATIVO DELLE DISPOSIZIONI DELLA DGR 1366/2011 IN MATERIA DI FER Chiarimenti calcolo della quota percentuale di energia da rinnovabili La quota percentuale di energia rinnovabile è data dal rapporto tra la quantità di energia da fonti rinnovabili prodotta all‟interno (“on site”) del confine del sistema edificio (solare termico, pompa di calore, etc.), convertita in energia primaria in base al fattore di conversione del vettore energetico “fonte energetica rinnovabile”, in rapporto alla quantità di energia consegnata al confine del sistema edificio, , convertita in energia primaria in base al fattore di conversione del vettore energetico “non rinnovabile”. Il calcolo deve essere riferito a ciascun servizio energetico ed a ciascun vettore energetico.
  • 73. DOCUMENTO TECNICO APPLICATIVO DELLE DISPOSIZIONI DELLA DGR 1366/2011 IN MATERIA DI FER Nel caso in cui siano presenti impianti da fonti energetiche rinnovabili, la quota percentuale di energia rinnovabile si calcola quindi come segue:
  • 74. “Metodo di calcolo di progetto” (paragrafo 5.1) “Metodo di calcolo da rilievo sull‟edificio” (paragrafo 5.2 punto 1) “Metodo di calcolo da rilievo sull‟edificio” (paragrafo 5.2 punto 2) “Metodo di calcolo da rilievo sull‟edificio” (paragrafo 5.2 punto 3) Edifici interessati Tutte le tipologie di edifici nuovi ed esistenti Tutte le tipologie di edifici esistenti Edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 3000 m2 Edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2 Prestazione invernale involucro edilizio Norme UNI/TS 11300 Norme UNI/TS 11300 DOCET (CNR-ENEA) Metodo semplificato (Allegato 2) Energia primaria prestazione invernale Norme UNI/TS 11300 Norme UNI/TS 11300 DOCET (CNR-ENEA) Metodo semplificato (Allegato 2) Energia primaria prestazione acqua calda sanitaria Norme UNI/TS 11300 Norme UNI/TS 11300 DOCET (CNR-ENEA) Norme UNI/TS 11300 (esistenti) Prestazione estiva involucro edilizio Norme UNI/TS 11300 Norme UNI/TS 11300 DOCET (CNR-ENEA) Norme UNI/TS 11300 o DOCET o metodologia paragrafo 6.2 CON LA LA DGR 1362/2010 SONO STATI AGGIORNATI E INTEGRATI I RIFERIMENTI ALLE METODOLOGIE UTILIZZABILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA (INDICE EP) NEI DIVERSI CASI LA PRESTAZIONE ENERGETICA NORME DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL‟INDICE EP
  • 76. Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione) LA NUOVA DIRETTIVA ABROGA LA PRECEDENTE DIRETTIVA 2002/91/CE LA DIRETTIVA 2002/91/CE “ sul rendimento energetico in edilizia”
  • 77. Il settore edile (gli edifici) è responsabile di almeno il 40% dei consumi energetici e di emissioni di CO2 ed ha significativi potenziali per ridurre almeno l’11% del consumo di energia per raggiungere gli obiettivi della Commissione Europea entro il 2020. La Direttiva 2002/91/Ce (Energy Performance Building Directive - EPBD) contiene elementi chiave per migliorare la prestazione energetica degli edifici. L’obiettivo della revisione è quello di chiarire, semplificare ed estendere lo scopo della Direttiva ed il suo impatto effettivo anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Commissione Europea rispetto al Target 20-20-20% di riduzione dell’energia e delle emissione dei gas serra entro il 2020. Altri provvedimenti collegati: •Direttiva 2005/32/CE “Eco-Desing of energy-using Product Directive” •Direttiva 2004/8/CE “Directive on the promotion of cogeneration” •Direttiva 2006/32/CE Energy End-use Efficienzy and Energy Services Directive •Direttiva 2009/28/CE promozione dell’energia da fonti rinnovabili •Direttiva 2010/30/UE indicazioni del consumo di energia (…) mediante etichettatura Direttiva 2010/31/UE - Rifusione della Direttiva 2002/91/CE
  • 78. Oggetto (Articolo 1) 2. Le disposizioni in essa contenute riguardano: c) l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica di: ELEMENTI EDILIZI b) l’applicazione di requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e delle unità immobiliari di nuova costruzione 1. La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi. i) Edifici esistenti, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti a) Il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica ii) ELEMENTI EDILIZI che fanno parte dell’involucro dell’edificio ed hanno un IMPATTO SIGNIFICATIVO sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti iii) SISTEMI TECNICI per l’edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento SISTEMI TECNICI per l’edilizia Direttiva 2010/31/UE - Rifusione della Direttiva 2002/91/CE
  • 79. Oggetto (Articolo 1) 2. Le disposizioni in essa contenute riguardano: e) la certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari; Certificazione energetica d) i piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero; Sistemi di CONTROLLO indipendenti f) l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria negli edifici; g) i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione. PIANI NAZIONALI Direttiva 2010/31/UE - Rifusione della Direttiva 2002/91/CE
  • 80. Edifici di nuova costruzione (articolo 6) 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all’articolo 4. Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati membri garantiscono che, prima dell’inizio dei lavori di costruzione, sia valutata e tenuta presente la FATTIBILITA’ TECNICA, AMBIENTALE ED ECONOMICA di sistemi alternativi ad alta efficienza come quelli indicati di seguito, se disponibili: i sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie da fonti rinnovabili; la cogenerazione; teleriscaldamento o teleraffrescamento in particolare se basato interamente o parzialmente su energia da fonti rinnovabile; le pompe di calore; 2. Gli Stati membri garantiscono che l’esame di sistemi alternativi di cui al paragrafo 1 sia documentato e disponibile a fini di verifica. Pompe di calore come definite dalla Direttiva 2009/28/CE Requisiti minimi di prestazione energetica Direttiva 2010/31/UE - Rifusione della Direttiva 2002/91/CE
  • 81. Gli Stati membri provvedono affinché il rendimento energetico degli edifici o di loro parti destinati a subire ristrutturazioni importanti sia migliorato al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica fissati a norma dell’articolo 4 per quanto tecnicamente, funzionamento ed economicamente fattibile. Edifici esistenti (articolo 7) I requisiti si applicano all’edificio o all’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione nel suo complesso. In aggiunta o in alternativa, i requisiti possono essere applicati agli elementi edilizi ristrutturati. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, inoltre, per garantire che la prestazione energetica degli elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio destinati ad essere sostituiti o rinnovati soddisfi i requisiti minimi di prestazione energetica per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. Rispetto dei requisiti minimi anche degli ELEMENTI EDILIZI (es.certificazione infissi) ELEMENTI EDILIZI Requisiti minimi di prestazione energetica Direttiva 2010/31/UE - Rifusione della Direttiva 2002/91/CE
  • 82. 1. Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di impianto relativi al rendimento energetica globale, alla corretta installazione e alle dimensioni, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l’edilizia installati negli edifici esistenti. Gli Stati membri possono altresì applicare tali requisiti agli edifici di nuova costruzione. Impianti tecnici per l’edilizia (articolo 8) 2. Gli Stati membri promuovono l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti quando un edificio è in fase di costruzione o è oggetto di una ristrutturazione importante (…) inoltre promuovere, se del caso, l’installazione di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico ηg Detti requisiti riguardano almeno quanto segue: a) impianti di riscaldamento; b) impianti di produzione di acqua calda; c) impianti di condizionamento d’aria; d) grandi impianti di ventilazione; o una combinazione di tali impianti. Requisiti minimi di prestazione energetica Direttiva 2010/31/UE - Rifusione della Direttiva 2002/91/CE
  • 83. Edifici a energia quasi zero (articolo 9) Gli Stati membri provvedono a che: a) entro il 31 dicembre 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero; b) a partire dal 31 dicembre 2018, gli enti pubblici che occupano o sono proprietari di edifici di nuova costruzione garantiscano che tale edificio sia un edifico a energia quasi zero. Gli stati membri elaborano PIANI NAZIONALI destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tali piani nazionali possono includere obiettivi differenziati per categoria edilizia Requisiti minimi di prestazione energetica EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO: edificio ad altissima prestazione energetica. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze; Direttiva 2010/31/UE - Rifusione della Direttiva 2002/91/CE
  • 84. Il PIANO NAZIONALE comprende i seguenti elementi a) applicazione dettagliata (…) con un indicatore numerico del consumo di energia primaria in kWh/m2anno; b) obiettivi intermedi di miglioramento del rendimento energetico al 2015; c) informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate (…) per promuovere gli edifici a energia quasi zero compresi dettagli relativi ai requisiti e alle misure nazionali La COMMISSIONE valuta i piani nazionali in particolare l’adeguatezza delle misure previste dagli Stati membri in relazione agli obiettivi della presente direttiva. Edifici a energia quasi zero (articolo 9) Requisiti minimi di prestazione energetica Direttiva 2010/31/UE - Rifusione della Direttiva 2002/91/CE
  • 85. 4. Gli Stati membri dispongono che, in caso di OFFERTA in vendita o in locazione di: * edifici aventi un attestato di prestazione energetica, * unità immobiliari in edifici aventi un attestato di prestazione energetica, e * unità immobiliari aventi un attestato di prestazione energetica l’indicatore di prestazione energetica che figura nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, secondo il caso, sia riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali. Rilascio attestato di certificazione energetica (articolo 11) Obbligo prestazione energetica ANNUNCI IMMOBILIARI Direttiva 2010/31/UE - Rifusione della Direttiva 2002/91/CE
  • 86. Esperti indipendenti (articolo 17) 1. Gli Stati membri si assicurano che la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o riconosciuti, operanti come lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private. L’ACCREDITAMENTO degli esperti è effettuato tenendo conto della loro competenza. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni concernenti la formazione e l’accreditamento Sistema di controllo indipendente (articolo 18) 1. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo indipendente in conformità dell'allegato II per gli attestati di certificazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria. 2. Gli stati membri possono delegare l’attuazione del sistema di controllo indipendente. Direttiva 2010/31/UE - Rifusione della Direttiva 2002/91/CE
  • 87. DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE LA DIRETTIVA 2006/32/CE “ Servizi energetici e operatori dei servizi energetici” LA NUOVA DIRETTIVA ABROGA LE PRECEDENTE DIRETTIVE 2006/32/CE – servizi energetici 2004/8/CE – promozione della cogenerazione
  • 88. La nuova direttiva “Efficienza Energetica” e le prospettive aperte Il Parlamento europeo, nella sessione plenaria di Strasburgo dell'11 settembre scorso, ha approvato (676 votanti, 632 favorevoli, 25 contrari, 19 astenuti) la nuova direttiva sull'efficienza energetica. In essa sono previste regole vincolanti per le ristrutturazioni degli edifici pubblici, piani di risparmio energetico per le utenze e controlli energetici obbligatori per tutte le grandi imprese. Il Consiglio Europeo dovrebbe adottare la Direttiva entro il 4 ottobre e la pubblicazione ufficiale è prevista per il 10 ottobre. L’entrata in vigore, pertanto, è prevista per il 30 ottobre e, da questa data, entro 18 mesi (quindi entro aprile 2014) la Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri; tuttavia, alcune delle sue previsioni avranno effetto anche prima di quella data. DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
  • 89. Il testo, che abroga le precedenti Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE attua - purtroppo con alcune significative attenuazioni - il Piano per l‟efficienza energetica 2011 di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, del 8 marzo 2011. Il testo è frutto di un compromesso tra i governi degli Stati membri e si pone un obiettivo “ridotto” di miglioramento dell'efficienza energetica al 2020 (solo il 15% anziché del 20% come previsto dal Piano); il gap con l'obiettivo del 20% di risparmio dovrà, pertanto, essere colmato attraverso misure aggiuntive, quali ad esempio la direttiva automobili, dalle nuove disposizioni sulle caldaie (ancora in fase di discussione) e su altre iniziative sul miglioramento dell’efficienza degli elettrodomestici, in primis televisori e frigoriferi. Per finanziare gli interventi, si stima che saranno necessari circa 50 miliardi di euro all‟anno, facendo ricorso ai fondi strutturali e ai prestiti della Bei. Allo studio anche delle particolari forme di finanziamento delle iniziative previste dalla direttiva sull’efficienza energetica, come, ad esempio, l’emissione di project bond per investimenti rivolti al risparmio di energia DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
  • 90. Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure (vincolanti) per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo principale dell'Unione relativo all'efficienza energetica del 20% entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tale data. Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020. I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose. Tali misure sono compatibili con il diritto dell'Unione. Qualora la normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati membri notificano tale normativa alla Commissione. DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
  • 91. Articolo 3 Obiettivi di efficienza energetica Ciascuno Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica. Nel definire tali obiettivi gli Stati membri tengono conto: a) del fatto che nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non deve essere superiore a 1474 Mtoe di energia primaria o non superiore a 1078 Mtoe di energia finale; b) delle misure previste dalla presente direttiva; c) delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio energetico a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE; e d) di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello di Unione. DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
  • 92. Articolo 4 Ristrutturazioni di immobili Gli Stati membri stabiliscono una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati. Tale strategia comprende: a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici; b) l'individuazione di approcci alle ristrutturazioni efficaci in termini di costi, pertinenti al tipo di edificio e alla zona climatica. c) politiche e misure volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, comprese profonde ristrutturazioni per fasi; d) una prospettiva rivolta al futuro per guidare le decisioni di investimento dei singoli individui, del settore dell'edilizia e delle istituzioni finanziarie; e) una stima fondata su prove del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato. Una prima versione della strategia è pubblicata entro il 30 aprile 2014 e successivamente aggiornata ogni tre anni e trasmessa alla Commissione nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica. DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
  • 93. Articolo 5 Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici 1.Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, ciascuno Stato membro garantisce che dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. La quota del 3% è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m2 di proprietà del governo centrale dello Stato membro interessato e da esso occupati che, al 1° gennaio di ogni anno, non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. Tale soglia è portata a 250 m2 a partire dal 9 luglio 2015. Entro il 31 dicembre 2013 gli Stati membri stabiliscono e rendono pubblici un inventario degli edifici riscaldati e/o raffreddati del governo centrale con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m2 e, a partire dal 9 luglio 2015, superiore a 250 m2. L'inventario comprende i seguenti dati: a) la superficie coperta in m2; e b) la prestazione energetica di ciascun edificio o dati energetici pertinenti. DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
  • 94. Articolo 5 Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici Ciascuno Stato membro può estendere l'obbligo di ristrutturare ogni anno il 3% della superficie coperta totale degli edifici alla superficie coperta degli edifici di proprietà di servizi amministrativi o da essi occupati ad un livello inferiore a quello del governo centrale. Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a: a) adottare un piano di efficienza energetica, autonomo o nel quadro di un piano ambientale più ampio, che contenga obiettivi specifici di risparmio energetico, nell'intento di migliorare costantemente l'efficienza energetica dell'ente in questione; b) instaurare un sistema di gestione dell'energia nel quadro dell'attuazione di detto piano. DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
  • 95. Articolo 6 Regimi obbligatori di efficienza energetica Ciascuno Stato membro istituisce un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica. Tale regime garantisce che i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che sono parti designate o obbligate a norma del paragrafo 4 e che operano sul territorio di ciascuno Stato membro conseguano un obiettivo cumulativo di risparmio energetico finale entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo il paragrafo 2. Detto obiettivo è almeno equivalente al conseguimento ogni anno dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, di nuovi risparmi pari all'1,5%, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali di tutti i distributori di energia o tutte le società di vendita di energia al dettaglio realizzate nell'ultimo triennio precedente al 1º gennaio 2013. Gli Stati potranno consentire ai distributori di energia e/o alle società di vendita di energia al dettaglio di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi di risparmio energetico di cui sopra, i risparmi energetici certificati ottenuti da fornitori di servizi energetici o da terzi. Si tratta, di fatto, dell‟estensione a tutti i Paesi europei del meccanismo basati sui “titoli di efficienza energetica” (detti anche “certificati bianchi”), già in vigore e “sperimentato” nel nostro Paese. DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
  • 96. Articolo 8 Audit energetici e sistemi di gestione dell'energia Gli Stati membri promuovono la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi e: a) svolti in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati secondo criteri di qualificazione; o b) eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale. Gli audit energetici possono essere svolti da esperti interni o auditor dell'energia a condizione che lo Stato membro interessato abbia posto in essere un regime di garanzia e controllo della qualità, inclusa, se del caso, una selezione casuale annuale di almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti gli audit energetici svolti. Allo scopo di garantire l'elevata qualità degli audit energetici e dei sistemi di gestione dell'energia, gli Stati membri stabiliscono criteri minimi trasparenti e non discriminatori per gli audit energetici. Gli audit energetici non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati dell'audit a un fornitore di servizi energetici qualificato/accreditato, a condizione che il cliente non si opponga. Gli Stati membri elaborano programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit. Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non sono PMI siano soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o eseguito e sorvegliato da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale entro … e almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
  • 97. Articolo 10 Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri effettuano e notificano alla Commissione una valutazione globale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti. La valutazione globale tiene pienamente conto dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento svolta a norma della direttiva 2004/8/CE. Su richiesta della Commissione, a valutazione è aggiornata e notificata alla Commissione ogni cinque anni. La Commissione presenta tale richiesta almeno un anno prima della data prevista. Gli Stati membri adottano politiche che incoraggiano a prendere debitamente in considerazione, a livello locale e regionale, il potenziale insito nell'uso di sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti, in particolare di impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Si tiene conto del potenziale di sviluppo dei mercati locali e regionali del calore. DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
  • 98. Articolo 10 Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento Ai fini della valutazione, gli Stati membri effettuano un'analisi costi-benefici relativa al loro territorio basata sulle condizioni climatiche, la fattibilità economica e l'idoneità tecnica. L'analisi costi-benefici è atta ad agevolare l'individuazione delle soluzioni più efficienti in termini di uso delle risorse e di costi in modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffreddamento. Qualora la valutazione e l'analisi individuino un potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e/o del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti i cui vantaggi superino i costi, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e raffreddamento siano sviluppate e/o adattate allo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e all'uso di riscaldamento e raffreddamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile. Qualora la valutazione e l'analisi NON individuino un potenziale i cui vantaggi superino i costi, inclusi i costi amministrativi per la realizzazione dell'analisi costi- benefici, lo Stato membro interessato può esentare le installazioni dai requisiti di cui a tale paragrafo. DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
  • 99. Articolo 13 Disponibilità dei regimi di certificazione Quando uno Stato membro ritiene che il livello nazionale di competenza tecnica, oggettività e affidabilità sia insufficiente, esso provvede affinché, entro il 31 dicembre 2014, regimi di certificazione e/o accreditamento e/o regimi equivalenti di qualificazione, inclusi eventualmente adeguati programmi di formazione, diventino disponibili o siano disponibili per i fornitori di servizi energetici e di audit energetici, per i responsabili delle questione energetiche e gli installatori di elementi edilizi connessi all'energia quali definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri provvedono a che i regimi di certificazione garantiscano trasparenza ai consumatori, siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
  • 100. Articolo 14 Servizi energetici Gli Stati membri promuovono il mercato dei servizi energetici e l'accesso delle PMI a tale mercato: a) diffondendo informazioni chiare e accessibili su: i) contratti relativi ai servizi energetici disponibili e clausole che dovrebbero esservi incluse, al fine di garantire risparmi energetici e tutelare i diritti dei clienti finali; ii) strumenti finanziari, incentivi, contributi e prestiti per sostenere i progetti nel settore dei servizi di efficienza energetica; b) incoraggiando lo sviluppo di marchi di qualità, tra l'altro, da parte di organizzazioni professionali; c) rendendo pubblici e aggiornando periodicamente un elenco dei fornitori di servizi energetici disponibili qualificati e/o certificati e le relative qualificazioni e/o certificazioni conformemente all'articolo 13, o predisponendo un'interfaccia che consenta ai fornitori di servizi energetici di trasmettere informazioni; d) sostenendo il settore pubblico nell'esame delle offerte di servizi energetici, in particolare per gli interventi di ristrutturazione edilizia: i) offrendo contratti tipo per i contratti di rendimento energetico; ii) fornendo informazioni sulle migliori pratiche per i contratti di rendimento energetico, che includano, se disponibile, un'analisi costi-benefici basata sull'approccio del ciclo di vita; e) effettuando, nell'ambito del piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, un esame qualitativo riguardante lo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi energetici. DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
  • 101. LAVORI IN CORSO Per il momento, è allo studio un provvedimento di integrazione e modifica del DPR 59/2008 che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e Rispetto alla normativa previgente, lo schema di decreto amplia il raggio di competenza della normativa, includendo gli impianti di climatizzazione estiva. Anche per tali impianti (di potenza > 12 kW) vengono quindi previsti: - Limiti di funzionamento, solo per set point temperatura ambiente (i limiti di attivazione - periodi e durata giornaliera - sono ancora limitati ai soli impianti di riscaldamento) - Obbligo di individuare il responsabile di impianto (con possibilità di delega ad un terzo, con obbligo di comunicazione alla Regione) - Obbligo di effettuare le necessarie attività di manutenzione e controllo, ivi compreso il controllo di efficienza energetica (periodicità e limiti vengono ridefiniti per gli impianti di riscaldamento, con una frequenza minore rispetto al passato, e vengono definiti ex novo per gli impianti di climatizzazione estiva) ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 DIRETTIVA 2012/27/UE - EFFICIENZA ENERGETICA
  • 102. La certificazione energetica degli edifici I PRIMI RISULTATI
  • 103. Sono stati accreditati 5.750 soggetti certificatori, di cui: • 5.633 (98%) persone fisiche ingegneri 39 % geometri 29 % architetti 18 % periti industriali 13 % periti agrari 0,4 % agronomi forestale 0,3 % agrotecnici 0,2 % chimici 0,2 % ingegneri geometri architetti periti industriali periti agrari agronomi e agronomi forestali agrotecnici chimici • 116 (2%) persone giuridiche I SOGGETTI CERTIFICATORI
  • 104. Sono stati registrati quasi 310.000 attestati di certificazione energetica, di cui: • il 22 % a seguito di intervento di nuova costruzione • il 3 % a seguito di altro intervento edilizio • il 62 % a seguito di compravendita • il 13 % a seguito di locazione (dal 1° luglio 2010) GLI ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
  • 105. SACE – NUOVI EDIFICI – Destinazioni e Classi Energetiche N.D. 2.54% E-1.1 89.57% E-1.2 0.02% E-2 3.50% E-3 0.10% E-4 0.29% E-5 2.45% E-6 0.07% E-7 0.11% E-8 1.34% Distribuzione Destinazioni d'uso Nuove costruzioni N.D. E-1.1 E-1.2 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8
  • 106. SACE – NUOVI EDIFICI – Destinazioni e Classi Energetiche 415 2,493 9,885 15,455 11,671 4,754 2,327 2,165 243 49,408 A+ A B C D E F G ND Totale Distribuzione Classi energetiche - Destinazione E.1 Residenza - Nuove costruzioni A+ A B C D E F G ND Totale A+ 0.84% A 5.05% B 20.01% C 31.28% D 23.62% E 9.62% F 4.71% G 4.38% ND 0.49% A+ A B C D E F G ND
  • 107. SACE – EDIFICI ESISTENTI – Destinazioni e Classi energetiche N.D. 5.00% E-1.1 80.04% E-1.2 0.05% E-2 4.85% E-3 0.12% E-4 0.69% E-5 4.67% E-6 0.09% E-7 0.26% E-8 4.22% Distribuzione Destinazioni d'uso Edifici esistenti N.D. E-1.1 E-1.2 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8
  • 108. SACE – EDIFICI ESISTENTI – Destinazioni e Classi energetiche 85 498 3,288 11,980 23,177 27,925 28,839 70,136 17,224 183,152 A+ A B C D E F G ND Totale Distribuzione Classi energetiche - Tutte le destinazioni d'uso Edifici esistenti A+ A B C D E F G ND Totale A+ 0.05% A 0.27% B 1.80% C 6.54% D 12.65% E 15.25% F 15.75% G 38.29% ND 9.40% A+ A B C D E F G ND
  • 109. La distribuzione degli ACE – in caso di Ferrara Città di Ferrara: distribuzione territoriale degli Attestati APRILE 2010 MAGGIO 2011
  • 110. RER - Trend Classi Energetiche - Nuove Costruzioni 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% Classe A+ Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E Classe F Classe G ND Incidenza percentuale Classi Energetiche – Nuove costruzioni 2010 marzo 2011 settembre 2010 marzo 2011 settembre La distribuzione si sposta verso una maggiore incidenza delle classi energetiche migliori
  • 111. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 Classe A+ Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E Classe F Classe G ND Numero Attestati per Classi Energetiche – Nuove Costruzioni 2010 marzo 2011 settembre 2010 marzo 2011 settembre RER - Trend Classi Energetiche - Nuove Costruzioni n.°12.193 ACE con EP minore di 60 kWh/m2anno (25,90,17%) Il ciclo edilizio è di circa 3 anni, quindi la maggior parte gli edifici di nuova costruzione certificati nel 2011 sono stati progettati dopo il 1° luglio 2008, data di entrata in vigore della DAL 156/2008. Nota metodologica: fino al 5 ottobre 2010, la voce “nuova costruzione” del SACE includeva anche gli interventi edilizi di ristrutturazione
  • 112. RER - Trend Classi Energetiche - Totale edifici 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% Classe A+ Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E Classe F Classe G ND Incidenza percentuale Classi Energetiche – Totale 2010 marzo 2011 settembre 2010 marzo 2011 settembre Aumento Classi G, “effetto” locazioni
  • 113. 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 Classe A+ Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E Classe F Classe G ND Numero Attestati per Classi Energetiche – Totale 2010 marzo 2011 settembre 2010 marzo 2011 settembre Aumento Classi G, “effetto” locazioni RER - Trend Classi Energetiche - Totale edifici n.°16.664 ACE con EP minore di 60 kWh/m2anno (7,17%)