A un mese dalla prima scadenza di presentazione del modello, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile un nuovo modello di comunicazione polivalente, che sostituisce quello precedentemente allegato al Provvedimento direttoriale del 2.8.2013, stavolta corredato dalle relative istruzioni alla compilazione.
Gli operatori Iva dispongono ora di un nuovo modello di comunicazione per l’invio dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline.
La comunicazione telematica dei dati relativi al 2012 deve essere effettuata:
- da parte degli operatori che effettuano la liquidazione mensile Iva, entro il 12 novembre 2013 (a regime entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento);
- gli altri operatori, invece, dovranno provvedere all’invio dei dati entro il 21 novembre 2013 (a regime, entro il 20 aprile dell’anno successivo).
InvictusCaf S.r.l., studio di consulenza in ambito fiscale e
legale, diffonde le novità che riguardano le Campagne Tasi e Redditometro 2014, in particolar modo nei comuni di Roma e Guidonia.
IVA - fatturazione elettronica 2019 - commercianti al minutoSimone Bucaioni
Circolare informativa ai clienti Studio Bucaioni n.8/2018 - le procedure per la certificazione dei corrispettivi e la fatturazione dei commercianti al minuto e soggetti assimilati.
Spesometro, operazioni con “paradisi fiscali”,
contratti di leasing, locazione e noleggio e altre
comunicazioni all’Anagrafe tributaria - Nuove
modalità e termini di effettuazione
La legge di stabilità 2017 è stata pubblicata il 21 dicembre 2016 sulla Gazzetta Ufficiale come Legge 232/2016.
Una delle novità contabili e fiscali più importanti del 2017 è la contabilità per cassa per le imprese in regime contabile semplificato, quelle di servizi con ricavi non superiori a 400mila euro o a 700mila euro per quelle aventi per oggetto altre attività.
Imprenditori individuali, enti non commerciali e società di persone, passeranno quindi dal criterio di competenza al criterio di cassa.
Si tratta del criterio di equità fiscale per cui le imprese minori devono determinare il reddito da assoggettare ad imposizione fiscale considerando solo ciò che viene effettivamente incassato.
La conseguenza delle nuove regole, di fatto, porta a posticipare l’imposizione fiscale per le contabilità semplificate che incassano le fatture emesse con dilazioni temporali molto lunghe.
A un mese dalla prima scadenza di presentazione del modello, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile un nuovo modello di comunicazione polivalente, che sostituisce quello precedentemente allegato al Provvedimento direttoriale del 2.8.2013, stavolta corredato dalle relative istruzioni alla compilazione.
Gli operatori Iva dispongono ora di un nuovo modello di comunicazione per l’invio dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline.
La comunicazione telematica dei dati relativi al 2012 deve essere effettuata:
- da parte degli operatori che effettuano la liquidazione mensile Iva, entro il 12 novembre 2013 (a regime entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento);
- gli altri operatori, invece, dovranno provvedere all’invio dei dati entro il 21 novembre 2013 (a regime, entro il 20 aprile dell’anno successivo).
InvictusCaf S.r.l., studio di consulenza in ambito fiscale e
legale, diffonde le novità che riguardano le Campagne Tasi e Redditometro 2014, in particolar modo nei comuni di Roma e Guidonia.
IVA - fatturazione elettronica 2019 - commercianti al minutoSimone Bucaioni
Circolare informativa ai clienti Studio Bucaioni n.8/2018 - le procedure per la certificazione dei corrispettivi e la fatturazione dei commercianti al minuto e soggetti assimilati.
Spesometro, operazioni con “paradisi fiscali”,
contratti di leasing, locazione e noleggio e altre
comunicazioni all’Anagrafe tributaria - Nuove
modalità e termini di effettuazione
La legge di stabilità 2017 è stata pubblicata il 21 dicembre 2016 sulla Gazzetta Ufficiale come Legge 232/2016.
Una delle novità contabili e fiscali più importanti del 2017 è la contabilità per cassa per le imprese in regime contabile semplificato, quelle di servizi con ricavi non superiori a 400mila euro o a 700mila euro per quelle aventi per oggetto altre attività.
Imprenditori individuali, enti non commerciali e società di persone, passeranno quindi dal criterio di competenza al criterio di cassa.
Si tratta del criterio di equità fiscale per cui le imprese minori devono determinare il reddito da assoggettare ad imposizione fiscale considerando solo ciò che viene effettivamente incassato.
La conseguenza delle nuove regole, di fatto, porta a posticipare l’imposizione fiscale per le contabilità semplificate che incassano le fatture emesse con dilazioni temporali molto lunghe.
Di seguito si sintetizzano i principali punti di interesse fiscali ed economici per aziende ed imprese individuali della legge di stabilità 2017 n. 232/2016, pubblicata nella G.U. il 22.12.2016.
- SUPER-AMMORTAMENTO ED IPER-AMMORTAMENTO
- CREDITO DI IMPOSTA STRUTTURE RICETTIVE
- RITENUTE SUI CORRISPETTIVI DOVUTI DAL CONDOMINIO ALL’APPALTATORE
- DEDUCIBILITÀ CANONI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AGENTI E RAPPRESENTANTI
- RIDUZIONE ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS
- IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)
- REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
- PROROGATI I TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI FISCALI DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI
- PROROGATI I TERMINI PER LA RIVALUTIONE DEI BENI DI IMPRESA
Ambito soggettivo e oggettivo, ambito temporale e modalità di acquisizione, fruizione dell'agevolazione, ecc.Le novità della legge di stabilità 2016 riguardo agli ammortamenti maggiorati per l'acquisto di beni strumentali nuovi
La Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2014, ha esteso la fattispecie di applicazione in materia di I.V.A. del meccanismo dell’inversione contabile finalizzato a contrastare l'evasione I.V.A. e le frodi fiscali.
Di seguito si sintetizzano i principali punti di interesse fiscali ed economici per aziende ed imprese individuali della legge di stabilità 2017 n. 232/2016, pubblicata nella G.U. il 22.12.2016.
- SUPER-AMMORTAMENTO ED IPER-AMMORTAMENTO
- CREDITO DI IMPOSTA STRUTTURE RICETTIVE
- RITENUTE SUI CORRISPETTIVI DOVUTI DAL CONDOMINIO ALL’APPALTATORE
- DEDUCIBILITÀ CANONI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AGENTI E RAPPRESENTANTI
- RIDUZIONE ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS
- IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)
- REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
- PROROGATI I TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI FISCALI DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI
- PROROGATI I TERMINI PER LA RIVALUTIONE DEI BENI DI IMPRESA
Ambito soggettivo e oggettivo, ambito temporale e modalità di acquisizione, fruizione dell'agevolazione, ecc.Le novità della legge di stabilità 2016 riguardo agli ammortamenti maggiorati per l'acquisto di beni strumentali nuovi
La Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2014, ha esteso la fattispecie di applicazione in materia di I.V.A. del meccanismo dell’inversione contabile finalizzato a contrastare l'evasione I.V.A. e le frodi fiscali.
Provvedimento 75295 Agenzia delle Entrateidealistait
Il provvedimento 75295/2015 del 3 giugno 2015, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello AA9/12 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle persone fisiche, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
Cortellazzo & Soatto l’evoluzione della Compliance IVA verso la Fatturazion...Andrea Cortellazzo
• I nuovi dettami previsti dal DL 50/2017
• La riorganizzazione degli adempimenti fiscali IVA verso la nuova compliance fiscale, con particolare riferimento alla dinamica opzionale prevista dal D. Lgs. 127/2015
• Inquadramento della fattura elettronica
Le relazioni sono state curate dai professionisti:
Dott. Andrea Cortellazzo, Partner Cortellazzo & Soatto
Dott. Franco Di Ciaula, Partner Cortellazzo & Soatto
In tale occasione è stata anche messa in luce la strategia da adottare per le aziende che vogliano prendere rapidamente dimestichezza con il cambio di paradigma in atto, cogliendone ove possibile anche gli elementi di incentivazione fiscale oggi presenti.
Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto al fine di assolvere all’obbligo di recepimento della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, che, con effetto dal 1° gennaio 2013, prevede nuove disposizioni comunitarie in materia di:
1. emissione della fattura;
2. fattura elettronica;
3. fattura semplificata;
4. conservazione delle fatture;
5. IVA per cassa (cash accounting);
6. esigibilità dell’imposta nelle operazioni transfrontaliere;
7. coordinamento delle normative nazionali in tema di fatturazione;
8. varie.
Si pongono qui di seguito talune osservazioni illustrative delle disposizioni contenute nello schema di decreto.
Ampliate le esclusioni oggettive dallo
spesometro. L’obbligo comunicativo resta limitato alle operazioni non già monitorate dall’Amministrazione finanziaria.
I rimborsi IVA: presupposti giuridici, erogazione dei rimborsi, la presentazione della domanda di rimboso e le garanzie. Relatore: Silvana Guida (Direzione provinciale di Bologna). Slide aggiornate al 15 febbraio 2015
Il Dl 24 aprile 2017 n.50 (“manovra correttiva”) prevede l’inasprimento dei vincoli all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 241/97 (compensazione orizzontale), nonché la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate dai soggetti titolari di partita iva.
Circolare n. 3 - La rottamazione delle cartelle EquitaliaRoma
La rottamazione delle cartelle Equitalia, prevista dalla nuova Legge di Stabilità 2017, è la possibilità per imprese e società, di cancellare i debiti Equitalia, fruendo di un cospicuo sconto sull’importo.
Vediamo quindi cos’è e come funziona e cosa prevede la rottamazione cartelle e quali debiti sono ammessi nella sanatoria.
Il Fondo di garanzia sostiene lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese Italiane
concedendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche.
L’impresa che ha bisogno di un finanziamento finalizzato all’attività di impresa può
chiedere alla banca di garantire l’operazione mediante la garanzia pubblica. Con
l’intervento del Fondo il finanziamento, in relazione alla quota garantita, è a rischio
zero per la Banca che, in caso di insolvenza dell’impresa, viene risarcita dal Fondo
Centrale di Garanzia e in caso di eventuale esaurimento di fondi di
quest’ultimo, direttamente dallo Stato.
Disegno di Legge “Stabilità 2015”
- STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO
- DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DA IMPONIBILE IRAP
- SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
- PROROGA AL 26.01.2015 DEL VERSAMENTO IMU SUI TERRENI AGRICOLI MONTANI
- AUMENTO DELLA RITENUTA SUI BONIFICI
- RIVALUTAZIONE TERRENI E FABBRICATI
- REGIME FISCALE AGEVOLATO
- EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS
- RAVVEDIMENTO OPEROSO
- DICHIARAZIONE IVA ANNUALE ANTICIPATA A FEBBRAIO
Le Srl semplificata non richiede ai soci costituendi limiti minimi di età (in precedenza vi era un vincolo temporale
fissato a 35 anni), eliminando anche l’originario obbligo di scegliere come amministratori soltanto giovani
soci.
Restano obbligatori i seguenti requisiti:
· Requisito di capitale da euro 1 a euro 9.999 euro.
· Soci ammissibili una o più persone fisiche.
· Capitale sociale sottoscritto e interamente versato all’atto della costituzione.
· Denominazione sociale indicata in atto costitutivo, corrispondenza della società e spazio elettronico
destinato alla comunicazione telematica ad accesso pubblico (“società a responsabilità limitata semplificata“),
assieme ad ammontare del capitale sottoscritto e versato, sede della società e ufficio del registro delle
imprese presso cui è iscritta.
Per importi superiori a 30 euro tutte le imprese e i professionisti, a prescindere dal fatturato dichiarato nell'anno precedente, dovranno garantire ai loro clienti la possibilità di effettuare pagamenti tramite Pos
Gentile Cliente,
con la presente desideriamo ricordarLe che il prossimo 16 maggio 2014 scade
il primo appuntamento contributivo relativo all’anno 2014 per gli artigiani e
commercianti.
Gentile Cliente,
secondo l’articolo 40 comma 1 – ter del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 “a decorrere dal 1° ottobre 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21% è rideterminata nella misura del 22%” . La misura dell’aliquota I.V.A. ordinaria passa dall’attuale 21% al 22% con effetto dal 1 ottobre 2013.
La nuova aliquota dovrà essere applicata alle operazioni effettuate a partire dalla data sopra indicata.
Per chi applica l’aliquota del 4% o del 10% non sono previste variazioni.
Al fine di poter incentivare la realizzazione di attività imprenditoriali con la creazione di nuove imprese; sono stati istituiti, su mandato del Governo, specifici fondi per l’accrescimento della competitività del Paese e dell’occupazione.
La concessione di agevolazioni finanziarie (contributo a fondo perduto e mutuo a tasso agevolato) è rivolta alle seguenti due tipologie di iniziative:
- Microimpresa (in forma di società), con investimenti complessivi previsti fino ad euro 129.114;
- Lavoro Autonomo (in forma di ditta individuale), con investimenti complessivi previsti fino ad euro 25.823.
La residenza dei soci e la sede legale, operativa e amministrativa deve essere ubicata nel territorio nazionale.
1. FEDERICO DEL FIUME
00183 Roma – Via Appia Nuova, 197 – TEL. 06.97610486 – FAX 06.97656179
e-mail: f.delfiume@studioad.org - C.F. DLF FRC 75C07 H501G - P.IVA: 07806171000
Circolare n. 1/13
Roma, gennaio 2013
Oggetto: Il contenuto della nuova fattura dal 1° gennaio 2013
La Legge di Stabilità 2013 (L.228/2012) recepisce alcuni indirizzi della Direttiva n. 2010/45/UE in
materia di fatturazione. In particolare vengono introdotte delle modifiche operative in merito alla
fatturazione delle operazioni, quali l’indicazione della numerazione progressiva, del numero di
partita iva dell’acquirente/committente e delle annotazioni obbligatorie previste dall’art.21 co.6 e 6-
bis del Decreto IVA.
L’art. 1 comma 325 della Legge di Stabilità 2013, riscrive il comma 2 dell’ art. 21 del D.P.R.
633/1972, di conseguenza le fatture relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi emesse
dal 2013, devono rispettare le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del
soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del
soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della
stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di
soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di
stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato
nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione,
codice fiscale;
g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
h) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi
quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2);
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di
euro;
2. FEDERICO DEL FIUME
00183 Roma – Via Appia Nuova, 197 – TEL. 06.97610486 – FAX 06.97656179
e-mail: f.delfiume@studioad.org - C.F. DLF FRC 75C07 H501G - P.IVA: 07806171000
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km
percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di
trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, D.L. n. 331/93;
n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o
committente ovvero da un terzo.
Per cui rispetto alla previgente formulazione della normativa dal 1° gennaio 2013 è obbligatoria:
1. NUMERAZIONE PROGRESSIVA UNIVOCA in quanto non viene più contemplata la
numerazione “per anno solare”, cioè che le fatture emesse dal nuovo anno inizino con una nuova
numerazione. In pratica le soluzioni possibili sono: i) Il contribuente emette fattura proseguendo
nel 2013 con la numerazione del 2012, ii) Il contribuente emette fattura dal 2013 con la
numerazione seguita dal riferimento all’anno, es. n. 1/2013, n. 2/2013, e così via. Di
conseguenza importanti indicazioni sono fornite anche per quanto riguarda la registrazione delle
fatture emesse nel relativo registro di cui all’art. 23 del D.P.R. 633/72, il quale richiede
espressamente che siano indicati, per ciascuna fattura, “il numero progressivo e la data di emissione
di essa”. Per cui è importante verificare che i numeri progressivi, nelle due modalità alternative
illustrate, siano trascritti nel registro delle fatture emesse, in coerenza con quanto riportato sulla
fattura.
2. INDICAZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA (O CODICE FISCALE)
DELL'ACQUIRENTE O DEL COMMITTENTE ossia la fattura deve recepire è il numero di
partita Iva del cliente o del committente; in caso di soggetto passivo comunitario si deve riportare il
numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro. Se invece il cliente è un soggetto
residente privato si deve riportare nella fattura il codice fiscale.
3. ANNOTAZIONI OBBLIGATORIE ossia vanno inserite in fattura le annotazioni
obbligatorie previste dai nuovi commi 6 e 6-bis dell'articolo 21 del DPR 633/72: es. “operazione
non soggetta o non imponibile, o esente, o regime del margine beni usati, o inversione contabile,
ecc.” a seconda della natura dell'operazione e sempre nei casi in cui nella fattura manchi l'Iva, di
seguito riepilogate:
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non
soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non
soggetta";
3. FEDERICO DEL FIUME
00183 Roma – Via Appia Nuova, 197 – TEL. 06.97610486 – FAX 06.97656179
e-mail: f.delfiume@studioad.org - C.F. DLF FRC 75C07 H501G - P.IVA: 07806171000
b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione
"operazione non imponibile";
c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione
"operazione esente";
d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei
casi, "regime del margine – beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine -
oggetti di antiquariato o da collezione";
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto
dall'articolo74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio”.
f) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9),
effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un altro Stato
membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile";
g) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea,
con l'annotazione "operazione non soggetta".
Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo
proprio recano l'annotazione "autofatturazione”.
* * *
A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali saluti
Dott. Federico Del Fiume