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Circolare n. 1/13
Roma, gennaio 2013
Oggetto: Il contenuto della nuova fattura dal 1° gennaio 2013
La Legge di Stabilità 2013 (L.228/2012) recepisce alcuni indirizzi della Direttiva n. 2010/45/UE in
materia di fatturazione. In particolare vengono introdotte delle modifiche operative in merito alla
fatturazione delle operazioni, quali l’indicazione della numerazione progressiva, del numero di
partita iva dell’acquirente/committente e delle annotazioni obbligatorie previste dall’art.21 co.6 e 6-
bis del Decreto IVA.
L’art. 1 comma 325 della Legge di Stabilità 2013, riscrive il comma 2 dell’ art. 21 del D.P.R.
633/1972, di conseguenza le fatture relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi emesse
dal 2013, devono rispettare le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del
soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del
soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della
stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di
soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di
stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato
nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione,
codice fiscale;
g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
h) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi
quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2);
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di
euro;
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m) data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km
percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di
trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, D.L. n. 331/93;
n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o
committente ovvero da un terzo.
Per cui rispetto alla previgente formulazione della normativa dal 1° gennaio 2013 è obbligatoria:
1. NUMERAZIONE PROGRESSIVA UNIVOCA in quanto non viene più contemplata la
numerazione “per anno solare”, cioè che le fatture emesse dal nuovo anno inizino con una nuova
numerazione. In pratica le soluzioni possibili sono: i) Il contribuente emette fattura proseguendo
nel 2013 con la numerazione del 2012, ii) Il contribuente emette fattura dal 2013 con la
numerazione seguita dal riferimento all’anno, es. n. 1/2013, n. 2/2013, e così via. Di
conseguenza importanti indicazioni sono fornite anche per quanto riguarda la registrazione delle
fatture emesse nel relativo registro di cui all’art. 23 del D.P.R. 633/72, il quale richiede
espressamente che siano indicati, per ciascuna fattura, “il numero progressivo e la data di emissione
di essa”. Per cui è importante verificare che i numeri progressivi, nelle due modalità alternative
illustrate, siano trascritti nel registro delle fatture emesse, in coerenza con quanto riportato sulla
fattura.
2. INDICAZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA (O CODICE FISCALE)
DELL'ACQUIRENTE O DEL COMMITTENTE ossia la fattura deve recepire è il numero di
partita Iva del cliente o del committente; in caso di soggetto passivo comunitario si deve riportare il
numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro. Se invece il cliente è un soggetto
residente privato si deve riportare nella fattura il codice fiscale.
3. ANNOTAZIONI OBBLIGATORIE ossia vanno inserite in fattura le annotazioni
obbligatorie previste dai nuovi commi 6 e 6-bis dell'articolo 21 del DPR 633/72: es. “operazione
non soggetta o non imponibile, o esente, o regime del margine beni usati, o inversione contabile,
ecc.” a seconda della natura dell'operazione e sempre nei casi in cui nella fattura manchi l'Iva, di
seguito riepilogate:
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non
soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non
soggetta";
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b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione
"operazione non imponibile";
c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione
"operazione esente";
d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei
casi, "regime del margine – beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine -
oggetti di antiquariato o da collezione";
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto
dall'articolo74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio”.
f) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9),
effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un altro Stato
membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile";
g) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea,
con l'annotazione "operazione non soggetta".
Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo
proprio recano l'annotazione "autofatturazione”.
* * *
A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali saluti
Dott. Federico Del Fiume

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  • 1. FEDERICO DEL FIUME 00183 Roma – Via Appia Nuova, 197 – TEL. 06.97610486 – FAX 06.97656179 e-mail: f.delfiume@studioad.org - C.F. DLF FRC 75C07 H501G - P.IVA: 07806171000 Circolare n. 1/13 Roma, gennaio 2013 Oggetto: Il contenuto della nuova fattura dal 1° gennaio 2013 La Legge di Stabilità 2013 (L.228/2012) recepisce alcuni indirizzi della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione. In particolare vengono introdotte delle modifiche operative in merito alla fatturazione delle operazioni, quali l’indicazione della numerazione progressiva, del numero di partita iva dell’acquirente/committente e delle annotazioni obbligatorie previste dall’art.21 co.6 e 6- bis del Decreto IVA. L’art. 1 comma 325 della Legge di Stabilità 2013, riscrive il comma 2 dell’ art. 21 del D.P.R. 633/1972, di conseguenza le fatture relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi emesse dal 2013, devono rispettare le seguenti indicazioni: a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale; g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione; h) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2); i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
  • 2. FEDERICO DEL FIUME 00183 Roma – Via Appia Nuova, 197 – TEL. 06.97610486 – FAX 06.97656179 e-mail: f.delfiume@studioad.org - C.F. DLF FRC 75C07 H501G - P.IVA: 07806171000 m) data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, D.L. n. 331/93; n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. Per cui rispetto alla previgente formulazione della normativa dal 1° gennaio 2013 è obbligatoria: 1. NUMERAZIONE PROGRESSIVA UNIVOCA in quanto non viene più contemplata la numerazione “per anno solare”, cioè che le fatture emesse dal nuovo anno inizino con una nuova numerazione. In pratica le soluzioni possibili sono: i) Il contribuente emette fattura proseguendo nel 2013 con la numerazione del 2012, ii) Il contribuente emette fattura dal 2013 con la numerazione seguita dal riferimento all’anno, es. n. 1/2013, n. 2/2013, e così via. Di conseguenza importanti indicazioni sono fornite anche per quanto riguarda la registrazione delle fatture emesse nel relativo registro di cui all’art. 23 del D.P.R. 633/72, il quale richiede espressamente che siano indicati, per ciascuna fattura, “il numero progressivo e la data di emissione di essa”. Per cui è importante verificare che i numeri progressivi, nelle due modalità alternative illustrate, siano trascritti nel registro delle fatture emesse, in coerenza con quanto riportato sulla fattura. 2. INDICAZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA (O CODICE FISCALE) DELL'ACQUIRENTE O DEL COMMITTENTE ossia la fattura deve recepire è il numero di partita Iva del cliente o del committente; in caso di soggetto passivo comunitario si deve riportare il numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro. Se invece il cliente è un soggetto residente privato si deve riportare nella fattura il codice fiscale. 3. ANNOTAZIONI OBBLIGATORIE ossia vanno inserite in fattura le annotazioni obbligatorie previste dai nuovi commi 6 e 6-bis dell'articolo 21 del DPR 633/72: es. “operazione non soggetta o non imponibile, o esente, o regime del margine beni usati, o inversione contabile, ecc.” a seconda della natura dell'operazione e sempre nei casi in cui nella fattura manchi l'Iva, di seguito riepilogate: a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta";
  • 3. FEDERICO DEL FIUME 00183 Roma – Via Appia Nuova, 197 – TEL. 06.97610486 – FAX 06.97656179 e-mail: f.delfiume@studioad.org - C.F. DLF FRC 75C07 H501G - P.IVA: 07806171000 b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile"; c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente"; d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine – beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione"; e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio”. f) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile"; g) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta". Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l'annotazione "autofatturazione”. * * * A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali saluti Dott. Federico Del Fiume