Nell’ambito delle “complicazioni” collegate alla gestione della seconda o unica rata di acconto IRPEF, è necessario analizzare anche la situazione dei contribuenti che hanno presentato il modello 730/2013.
Nell’ambito delle “complicazioni” collegate alla gestione della seconda o unica rata di acconto IRPEF, è necessario analizzare anche la situazione dei contribuenti che hanno presentato il modello 730/2013.
MOSS e regime forfetario.
Gli operatori nazionali appartenenti al regime fiscale forfetario di vantaggio possono avvalersi del MOSS (Mini One Stop Shop). I servizi B2B restano fuori campo IVA e l’imposta va assolta dal committente nel proprio Paese.
L’Agenzia delle Entrate illustra le regole di operatività per i forfetari che esercitano attività di commercio elettronico, sia in Italia che all’estero, nella risoluzione 75/E del 28 agosto, il cui testo è riportato di seguito.
Comunicazione inps lavoro accessorio: chiarimenti operativi dal 2014Antonio Palmieri
Semplificate le modalità di comunicazione per le prestazioni di lavoro accessorio. I buoni lavoro comunicati direttamente all'INPS via web o call center
Ambito soggettivo e oggettivo, ambito temporale e modalità di acquisizione, fruizione dell'agevolazione, ecc.Le novità della legge di stabilità 2016 riguardo agli ammortamenti maggiorati per l'acquisto di beni strumentali nuovi
IVA - fatturazione elettronica 2019 - commercianti al minutoSimone Bucaioni
Circolare informativa ai clienti Studio Bucaioni n.8/2018 - le procedure per la certificazione dei corrispettivi e la fatturazione dei commercianti al minuto e soggetti assimilati.
Nuovo redditometro ultime disposizioni 2013Proserin
“Nuovo redditometro” Ultimi Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
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Il nuovo modello CUD 2015 si chiamerà certificazione unica (CU) e sostituisce dal 2015 il vecchio modello. Tale CU dovrà essere rilasciato dai sostituti di imposta per la certificazione delle ritenute operate su pensionati e dipendenti e per la prima volta quelle effettuate sui lavoratori autonomi per le prestazioni di professionisti con Partita IVA e per le collaborazioni dei collaboratori a progetto e anche occasionali.
Il nuovo modello CUD 2015 si chiamerà certificazione unica (CU) e sostituisce dal 2015 il vecchio modello. Tale CU dovrà essere rilasciato dai sostituti di imposta per la certificazione delle ritenute operate su pensionati e dipendenti e per la prima volta quelle effettuate sui
lavoratori autonomi per le prestazioni di professionisti con Partita IVA e per le collaborazioni dei collaboratori a progetto e anche occasionali.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto per fruire del credito di imposta sulle spese sostenute
A distanza di molti mesi dalle tempistiche previste dal Dipartimento per l’informazione e per l’editoria è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per il riconoscimento degli incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Maggiorazione del 150% del costo dei beni strumentali nuovi prorogato fino al 30 settembre 2018
La Legge di Stabilità per il 2017 ha introdotto la maggiorazione del 150% del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, se l’acquisto viene effettuato entro il 31 dicembre 2017.
Assegnazione agevolata dei beni ai soci e trasformazioni agevolate in società...Simone Bucaioni
La circolare illustra in sintesi le proroghe per l'anno 2017 delle agevolazioni fiscali previste per l'assegnazione e la cessione agevolata dei beni immobili ai soci, e trasformazioni agevolate in società semplici e l'estromissione dei beni immobili strumentali da parte dell'imprenditore individuale.
Bollo assolto in modo virtuale – Circolare dell’Agenzia.
Per le violazioni relative ai versamenti bimestrali e d’acconto, irrogazione immediata delle sanzioni: il contribuente ha già ricevuto la notifica dell’avviso di liquidazione
Spesometro, operazioni con “paradisi fiscali”,
contratti di leasing, locazione e noleggio e altre
comunicazioni all’Anagrafe tributaria - Nuove
modalità e termini di effettuazione
Comunicazione conti correnti al FISCO 2013Proserin
Fissate le regole con cui gli operatori finanziari devono trasmettere all’Amministrazione finanziaria, ai fini di controlli fiscali, le informazioni contabili relative ai conti correnti e ai rapporti finanziari per la “comunicazione integrativa annuale”.
MOSS e regime forfetario.
Gli operatori nazionali appartenenti al regime fiscale forfetario di vantaggio possono avvalersi del MOSS (Mini One Stop Shop). I servizi B2B restano fuori campo IVA e l’imposta va assolta dal committente nel proprio Paese.
L’Agenzia delle Entrate illustra le regole di operatività per i forfetari che esercitano attività di commercio elettronico, sia in Italia che all’estero, nella risoluzione 75/E del 28 agosto, il cui testo è riportato di seguito.
Comunicazione inps lavoro accessorio: chiarimenti operativi dal 2014Antonio Palmieri
Semplificate le modalità di comunicazione per le prestazioni di lavoro accessorio. I buoni lavoro comunicati direttamente all'INPS via web o call center
Ambito soggettivo e oggettivo, ambito temporale e modalità di acquisizione, fruizione dell'agevolazione, ecc.Le novità della legge di stabilità 2016 riguardo agli ammortamenti maggiorati per l'acquisto di beni strumentali nuovi
IVA - fatturazione elettronica 2019 - commercianti al minutoSimone Bucaioni
Circolare informativa ai clienti Studio Bucaioni n.8/2018 - le procedure per la certificazione dei corrispettivi e la fatturazione dei commercianti al minuto e soggetti assimilati.
Nuovo redditometro ultime disposizioni 2013Proserin
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Il nuovo modello CUD 2015 si chiamerà certificazione unica (CU) e sostituisce dal 2015 il vecchio modello. Tale CU dovrà essere rilasciato dai sostituti di imposta per la certificazione delle ritenute operate su pensionati e dipendenti e per la prima volta quelle effettuate sui lavoratori autonomi per le prestazioni di professionisti con Partita IVA e per le collaborazioni dei collaboratori a progetto e anche occasionali.
Il nuovo modello CUD 2015 si chiamerà certificazione unica (CU) e sostituisce dal 2015 il vecchio modello. Tale CU dovrà essere rilasciato dai sostituti di imposta per la certificazione delle ritenute operate su pensionati e dipendenti e per la prima volta quelle effettuate sui
lavoratori autonomi per le prestazioni di professionisti con Partita IVA e per le collaborazioni dei collaboratori a progetto e anche occasionali.
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Maggiorazione del 150% del costo dei beni strumentali nuovi prorogato fino al 30 settembre 2018
La Legge di Stabilità per il 2017 ha introdotto la maggiorazione del 150% del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, se l’acquisto viene effettuato entro il 31 dicembre 2017.
Assegnazione agevolata dei beni ai soci e trasformazioni agevolate in società...Simone Bucaioni
La circolare illustra in sintesi le proroghe per l'anno 2017 delle agevolazioni fiscali previste per l'assegnazione e la cessione agevolata dei beni immobili ai soci, e trasformazioni agevolate in società semplici e l'estromissione dei beni immobili strumentali da parte dell'imprenditore individuale.
Bollo assolto in modo virtuale – Circolare dell’Agenzia.
Per le violazioni relative ai versamenti bimestrali e d’acconto, irrogazione immediata delle sanzioni: il contribuente ha già ricevuto la notifica dell’avviso di liquidazione
Spesometro, operazioni con “paradisi fiscali”,
contratti di leasing, locazione e noleggio e altre
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modalità e termini di effettuazione
Comunicazione conti correnti al FISCO 2013Proserin
Fissate le regole con cui gli operatori finanziari devono trasmettere all’Amministrazione finanziaria, ai fini di controlli fiscali, le informazioni contabili relative ai conti correnti e ai rapporti finanziari per la “comunicazione integrativa annuale”.
A norma dell’art. 2.2 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 n. 55394, che ha fornito le modalità di attuazione dell’art. 3 del DLgs. 23/2011 sulla cedolare secca.
Ampliate le esclusioni oggettive dallo
spesometro. L’obbligo comunicativo resta limitato alle operazioni non già monitorate dall’Amministrazione finanziaria.
La distinzione ha più il sapore di una dissertazione filosofica che giuridica, eppure i termini della vicenda sono esattamente questi:
restano confermate le scadenze del 12 novembre 2013 (per i soggetti mensili)
e del 21 novembre 2013 (per gli altri soggetti), ma gli operatori economici che devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative all’anno 2012 “hanno più tempo per effettuare l’invio dei dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2014”.
In prossimità della scadenza del 21 novembre per i soggetti trimestrali, l’Agenzia delle Entrate ha reso note ieri alcune risposte in materia di spesometro, tra le quali va certamente evidenziata quella relativa alla mancata applicazione di sanzioni per presentazioni oltre il termine previsto, purché il modello sia inviato entro il prossimo 31 gennaio.
Si avvicina il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti 2013 delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di alcune imposte sostitutive e addizionali dei citati tributi (la scadenza è fissata al 2 dicembre 2013.
Disegno di Legge “Stabilità 2015”
- STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO
- DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DA IMPONIBILE IRAP
- SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
- PROROGA AL 26.01.2015 DEL VERSAMENTO IMU SUI TERRENI AGRICOLI MONTANI
- AUMENTO DELLA RITENUTA SUI BONIFICI
- RIVALUTAZIONE TERRENI E FABBRICATI
- REGIME FISCALE AGEVOLATO
- EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS
- RAVVEDIMENTO OPEROSO
- DICHIARAZIONE IVA ANNUALE ANTICIPATA A FEBBRAIO
Split payment – Circolare 15/E.
Nessuna “penalità” è prevista per le violazioni commesse prima della pubblicazione della circolare di oggi: l’imposta però deve essere stata assolta, anche se irregolarmente
Aumento dell’IVA al 22%: i chiarimenti della Circolare 32/E/2013Directio
L’articolo 40, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (che ha aumentato dal 21 al 22% l'aliquota ordinaria), non ha modificato le norme specifiche del D.P.R. IVA e quindi l'Agenzia interviene per coordinare in via interpretativa la nuova misura con le disposizioni del D.P.R. 633/72 .
Gentile Cliente,
secondo l’articolo 40 comma 1 – ter del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 “a decorrere dal 1° ottobre 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21% è rideterminata nella misura del 22%” . La misura dell’aliquota I.V.A. ordinaria passa dall’attuale 21% al 22% con effetto dal 1 ottobre 2013.
La nuova aliquota dovrà essere applicata alle operazioni effettuate a partire dalla data sopra indicata.
Per chi applica l’aliquota del 4% o del 10% non sono previste variazioni.
IVA - esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta - chiarimenti Agenzi...Simone Bucaioni
Nuovo termine per l'esercizio del diritto di detrazione dell'imposta - i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la circolare n.1E del 17 gennaio 2018
Fatturare Digitale 2018 - Dalla Fatturazione Elettronica alla Conservazione: ...Fatturare Digitale
Relatore: Fabrizio Lupone, Esperto nazionale. Membro del Forum italiano sulla fatturazione elettronica presso Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze. Docente master universitario.
Un intervento atto ad evidenziare i benefici intangibili a medio-lungo termine, attraverso la visione di un esperto e l’esplicazione di alcuni casi d’uso concreti sulla fatturazione elettronica e la conservazione digitale a norma delle fatture e dei messaggi SdI.
Similar to GUIDA all' aumento IVA al 22% DAL 1 OTTOBRE 2013 (20)
La vigente normativa (art. 19 del DPR 602/73) prevede che le somme richieste mediante cartella di pagamento o accertamento “esecutivo” possano essere dilazionate fino ad un massimo di 72 rate mensili (dilazione “ordinaria”) o di 120 rate mensili (dilazione “straordinaria”).
Il regime fiscale degli omaggi - Imposte sui redditi, IRAP e IVA.
La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze.
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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 54 del 2002, al § 17.1, aveva sostenuto che, se il contribuente omette la presentazione della dichiarazione ma, nel contempo, provvede al versamento delle imposte, la sanzione è applicata in maniera “fissa” da 258 a 1.032 euro, che l’art. 1 del DLgs. 471/97 prevede quando la dichiarazione è presentata ma non sono dovute imposte.
La chiamata al versamento degli acconti di novembre riguarda anche i contributi INPS dovuti:- da artigiani e commercianti;- dai lavoratori autonomi obbligati all’iscrizione alla Gestione separata INPS.
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Lo scorso 30 settembre 2013 è scaduto il termine per la
presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi, IVA e
IRAP. Ai sensi degli artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97, e dell’art. 32 del DLgs. 446/97, l’omessa dichiarazione è sanzionata con un importoche va dal 120% al 240% del tributo dovuto, ma, se non sono dovute imposte, la sanzione è fissa da 258 a 1.032 euro. APPROFONDISCI ORA.
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INTERESSANTE Possibilità di dedurre dal reddito d’impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni il 20% dell’IMU relativa agli immobili strumentali
1. Circolare di Settembre 2013
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SCATTA IL 01 OTTOBRE L’AUMENTO DELL’IVA AL 22%
Da domani, 1° ottobre 2013, entra in vigore l’aumento dell’aliquota IVA
ordinaria dal 21% al 22%, poiché non è stato ulteriormente prorogato il
termine fissato dall’art. 40, comma 1-ter, del DL 6 luglio 2011, n. 98 (già
differito al 1° ottobre ad opera dell’art. 11 del DL n. 76/2013).
Il mancato ulteriore rinvio, che sembrava ormai dato per certo, coglie
alla sprovvista gli operatori economici, che da domani dovranno
aggiornare le procedure operative per applicare la nuova aliquota
ordinaria del 22% (restano invece ferme le aliquote ridotte del 4% e del
10%).
A differenza del precedente aumento, disposto dal DL n. 138/2011, con
decorrenza dalle operazioni effettuate dal 17 settembre 2011, quello
attuale opera con poco preavviso, ma con decorrenza dall’inizio del
mese di ottobre, con evidenti vantaggi almeno in termini di liquidazione
dell’imposta relativa al mese di settembre e per quella afferente il terzo
trimestre 2013.
Tuttavia, il poco tempo a disposizione necessita di ricordare alcune
regole per una corretta applicazione della modifica, che deve tener
conto del momento di effettuazione di cui all’art. 6 del DPR 633/72.
Tale disposizione, infatti, regola l’esigibilità dell’IVA, prevedendo
differenti regole in funzione della tipologia di operazioni.
Per le cessioni di beni immobili, l’aliquota del 22%, ove dovuta, si
applica a partire dai rogiti notarili stipulati da domani, fermo restando
che su eventuali acconti incassati fino al 30 settembre, ovvero in
presenza di emissione della fattura fino alla predetta data, l’imposta è
dovuta nella misura del 21%.
Alle medesime conclusioni si perviene in relazione alle cessioni di beni
mobili, per le quali l’aliquota del 22% si applica alle consegne o
spedizioni effettuate a partire dal 1° ottobre, mentre per acconti
incassati o fatture anticipate emesse fino al 30 settembre, resta dovuta
l’IVA al 21%.
Non sorgono particolari problemi per l’emissione di fatture differite, ai
sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del DPR 633/72, relativamente alle
consegne o spedizioni di beni mobili effettuate nel mese di settembre
2013, per le quali la predetta fattura, pur potendo essere emessa entro
2. Circolare di Settembre 2013
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il 15 ottobre, deve confluire nella liquidazione di settembre, quale
periodo di effettuazione delle singole consegne, conseguente
applicazione dell’aliquota del 21%.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, di regola il momento di
effettuazione è ancorato al pagamento del corrispettivo, ovvero alla
precedente emissione della fattura, con la conseguenza che eventuali
prestazioni eseguite fino al 30 settembre, ma incassate (e fatturate) dal
1° ottobre sono soggette all’aliquota del 22%.
Lo stesso dicasi per eventuali parcelle “proforma” emesse dai
professionisti fino al 30 settembre, ma incassate successivamente, per
le quali è opportuno “correggere” l’importo dell’IVA, aggiornandolo con
la nuova aliquota del 22%.
Particolare attenzione, invece, deve essere prestata per i servizi
generici, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, prestati da soggetti passivi
d’imposta in altro Stato (che si considerano effettuati al momento di
ultimazione della prestazione), rilevanti ai fini IVA in Italia in capo al
committente soggetto passivo, il quale deve operare il reverse charge
(integrazione o autofattura) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPR
633/72, applicando l’aliquota IVA vigente al momento di ultimazione
della prestazione, quale indice di esigibilità dell’imposta. Sul punto, si
ricorda che la circolare n. 16/E/2013 ha consentito di individuare il
momento di ultimazione della prestazione all’atto del ricevimento della
fattura, o altro documento attestante l’operazione, emesso del
prestatore non residente.
A particolari conclusioni, infine, si deve pervenire in relazione
all’emissione di note di variazione in data successiva all’entrata in
vigore della nuova aliquota, per le quali si rende applicabile la
medesima aliquota vigente alla data di effettuazione dell’operazione
originaria.
L’art. 26 del DPR 633/72, infatti, consente (o obbliga) all’emissione di
note di variazione in presenza di eventi che comportano una modifica
dell’operazione principale effettuata in precedenza.
Tuttavia, posto che trattasi di una variazione di un’operazione già
effettuata, il regime IVA di tale modifica è “schiavo” del trattamento
fiscale cui è stata assoggettata l’operazione originaria. Pertanto, se
all’operazione originaria è stata applicata l’aliquota del 21%, in quanto
effettuata prima dell’entrata in vigore dell’aumento, alla successiva nota
di variazione (in aumento o in diminuzione) si rende applicabile la
medesima aliquota del 21%, anche se il documento è emesso
3. Circolare di Settembre 2013
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