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Agg. 22/12/2016 1
Manovra – Legge di bilancio 2017
Legge 11 dicembre 2016, n. 232
Saverio Cinieri
Dottore Commercialista – Revisore Contabile – Giornalista pubblicista
Agg. 22/12/2016 2
Legge di Bilancio 2017
Bonus ristrutturazione e risparmio energetico / 1
E’ prorogato, fino al 31 dicembre 2017, il bonus del 50% per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio.
E’ confermato anche il limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per
ciascun immobile, per ciascun anno.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 2-3 - bonus ristrutturazioni
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 3
Legge di Bilancio 2017
Bonus ristrutturazione e risparmio energetico / 2
Prevista la proroga, fino al 31 dicembre 2017 (fino al 31 dicembre 2021 per
le parti comuni condominiali), dell'agevolazione fiscale che consente di
detrarre dall'imposta lorda il 65% delle spese relative ad interventi di
riqualificazione energetica degli edifici.
Per le parti comuni condominiali, sono introdotte percentuali di
detrazione più elevate e precisamente:
a) il 70%, per gli interventi che interessino l'involucro dell'edificio con
un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio
medesimo;
b) il 75%, per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica
invernale o estiva.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 2-3 – bonus risparmio energetico
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 4
Legge di Bilancio 2017
Bonus ristrutturazione e risparmio energetico / 3
I beneficiari dell'agevolazione fiscale, in luogo della possibilità di fruire della
detrazione (70%, 75%), possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che abbiano effettuato gli interventi
ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà successiva di cessione del
credito.
Le detrazioni del 70% e 75% sono usufruibili anche dagli IACP, comunque
denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad
edilizia residenziale pubblica.
Le detrazioni in commento sono calcolate su un ammontare complessivo
delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari che compongono l'edificio.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 2-3 - bonus risparmio energetico
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 5
Legge di Bilancio 2017
Bonus ristrutturazione e risparmio energetico / 4
Prorogato, fino al 31 dicembre 2017, il termine entro il quale dovranno
essere definite misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale finalizzati a
favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento
antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per
l'incremento del loro rendimento energetico e dell'efficienza idrica.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 2-3 - adeguamento antisismico
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 6
Legge di Bilancio 2017
Bonus ristrutturazione e risparmio energetico / 5
Per le spese relative a interventi antisismici su edifici (adibiti ad abitazioni ed
attività produttive) ubicati nelle zone 1 e 2 (zone sismiche ad alta
pericolosità), sostenute a decorrere dal 1/1/2017 e fino al 31/12/2017, è
riconosciuta una detrazione al 50%, ripartita in 5 quote annuali (max 96.000
euro annui).
L'agevolazione è estesa, per il medesimo periodo, anche per gli immobili
situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti ma rari terremoti).
Inoltre, nel caso in cui dall'adozione di misure antisismiche derivi una
riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di
rischio inferiore, la detrazione di imposta è elevata al 70% della spesa
sostenuta.
Qualora dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori,
la detrazione spetta invece nella misura dell’80%.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 2-3 - interventi antisismici
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 7
Legge di Bilancio 2017
Bonus ristrutturazione e risparmio energetico / 6
Nel caso in cui i predetti interventi di riduzione del rischio sismico siano
realizzati su parti comuni condominiali, le detrazione di imposta (70%,
80%) sono riconosciute rispettivamente nella misura del 75% e 85%.
L'ammontare delle spese sulle quali trova applicazione la detrazione non può
essere superiore al valore che si determina moltiplicando 96.000 euro per il
numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
I beneficiari, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato l'intervento ovvero ad
altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 2-3 - interventi antisismici
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 8
Legge di Bilancio 2017
Bonus mobili
Prevista la proroga di un anno fino al 31 dicembre 2017 del bonus e cioè
della possibilità di detrarre al 50% le spese relative all'acquisto di mobili (ed
altri elettrodomestici) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione.
Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione
edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Per gli interventi effettuati nel 2016, ovvero per quelli iniziati nel medesimo
anno e proseguiti nel 2017, l’ammontare complessivo massimo di 10.000
euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell’anno 2016 per
le quali si è fruito della detrazione.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 2-3
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 9
Legge di Bilancio 2017
Credito d’imposta strutture ricettive
Esteso, anche per i periodi di imposta 2017 e 2018, il credito di imposta
(art. 10 del D.L. n. 83/2014) per interventi di riqualificazione di strutture
ricettive, turistico alberghiere a condizione che gli interventi perseguano
anche le seguenti finalità: ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica
o energetica, acquisto mobili.
L’agevolazione è rideterminata nella misura del 65% (prima era il 30%) e
viene estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica.
Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo e può
essere utilizzato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui
gli interventi sono stati realizzati.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 4-7
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 10
Legge di Bilancio 2017
Superammortamento
Si proroga la maggiorazione del 40% del valore dei beni ammortizzabili (ad
esclusione delle auto aziendali) acquistati entro il 31 dicembre 2017, ovvero
entro il 30 giugno 2018.
In quest’ultimo caso il beneficio è riconosciuto a condizione che, entro la
data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del
costo di acquisizione.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 8-13
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 11
Legge di Bilancio 2017
Iperammortamento
Si introduce una maggiorazione del 150% per gli investimenti effettuati nello
stesso periodo in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto
tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica
dell’azienda, inclusi nell’elenco di cui all’Allegato A alla legge.
La maggiorazione è del 40%, in caso di beni immateriali elencati nell’allegato
B alla legge, se si fruisce dell’iperammortamento di cui sopra.
L'impresa è tenuta a produrre una autocertificazione resa dal legale
rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione
superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un
ingegnere o da un perito industriale o da un ente di certificazione accreditato,
attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli
elenchi di cui all'allegato A o B ed è interconnesso al sistema aziendale di
gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 8-13
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 12
Legge di Bilancio 2017
Credito d’imposta R&S
Si interviene sulla disciplina del credito di imposta per gli investimenti in
ricerca e sviluppo:
• incrementando dal 25% al 50% l’eccedenza della spesa per
investimenti effettuati rispetto alla media degli stessi realizzati nel periodo
2012-2014;
• riservandolo alle imprese che nel periodo 2015-2020 (prima era 2019),
investono in attività di ricerca e sviluppo.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 15-16
Periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016
Agg. 22/12/2016 13
Legge di Bilancio 2017
Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata / 1
Si introduce, per le imprese individuali e per le società di persone in
contabilità semplificata, il principio di cassa per la rilevazione delle
componenti positive e negative di reddito, in luogo del principio di
competenza.
Le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata
continuano a calcolare l’imponibile come differenza tra l’ammontare dei
ricavi (ai sensi dell’articolo 85 TUIR) e degli altri proventi (utili, dividendi e
interessi, di cui all’articolo 89 TUIR) percepiti nel periodo di imposta, e quello
delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 17-23
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 14
Legge di Bilancio 2017
Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata / 2
Rispetto al passato, si stabilisce che entrano nel computo dell’imponibile
anche i ricavi, ovvero il valore normale dei beni destinati al consumo
personale o familiare dell'imprenditore (art. 57 TUIR).
Continuano a computarsi in aumento i proventi immobiliari (art. 90, comma 1
TUIR), le plusvalenze (realizzate ai sensi dell’art. 86 TUIR) e le
sopravvenienze attive (art. 88).
Sono calcolate in diminuzione minusvalenze e sopravvenienze passive
(art.101 TUIR).
Le nuove norme non computano più le esistenze e le rimanenze.
Continuano ad applicarsi le ordinarie regole valevoli (art. 110, commi 1 e 2
del TUIR) per la determinazione del costo e del valore normale dei beni.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 17-23
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 15
Legge di Bilancio 2017
Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata / 3
Si elimina la disposizione secondo cui, nella determinazione del reddito delle
imprese minori, i costi dei contratti a corrispettivi periodici, relativi a
spese di competenza di due periodi d’imposta, possono essere dedotti
secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla
registrazione ai fini IVA dei relativi documenti fiscali, ove l’importo del costo
indicato del documento di spesa non sia superiore a 1.000 euro (art. 66, co.
3 TUIR).
Si introduce una disposizione transitoria, prevedendo che il reddito del
periodo di imposta in cui si applicano le nuove disposizioni deve essere
ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il
reddito dell’esercizio precedente, secondo il principio della competenza.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 17-23
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 16
Legge di Bilancio 2017
Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata / 4
Con finalità di evitare salti o duplicazioni di imposizione, si disciplina
l’ipotesi di passaggio dalle regole specifiche per le imprese minori a un
periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa.
In tal caso i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla
formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del
reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione
del reddito degli anni successivi.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 17-23
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 17
Legge di Bilancio 2017
Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata / 5
Si interviene sulla disciplina della base imponibile IRAP inserendo a tal
fine un comma 1-bis all’articolo 5-bis del D.lgs. n. 446/1997 (che si occupa
della determinazione del valore della produzione netta, ossia della base
imponibile IRAP delle società di persone e delle imprese individuali).
Per i contribuenti che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 66 del TUIR
si prevede che i medesimi criteri siano utilizzati per l’individuazione della
base imponibile IRAP.
Pertanto, anche ai fini IRAP, rileva il nuovo criterio di cassa.
A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di
rimanenze finali e passaggio dal regime semplificato al regime ordinario, e
viceversa.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 17-23
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 18
Legge di Bilancio 2017
Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata / 6
Si modificano le regole contabili (art. 18 D.P.R. n. 600/1973) anche se
restano confermati i limiti per optare per il regime semplificato (ricavi
conseguiti in un anno intero non superiori a 400.000 euro per le imprese
aventi per oggetto prestazioni di servizi e 700.000 euro per le imprese aventi
per oggetto altre attività).
Dal momento che le modifiche all’articolo 66 TUIR sostituiscono il criterio di
competenza con quello di cassa, si precisa che – per l’ingresso nel regime
semplificato – vengono in considerazione i ricavi conseguiti nell’ultimo anno
di applicazione dei criteri di competenza (articolo 109, comma 2 TUIR).
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 17-23
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 19
Legge di Bilancio 2017
Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata / 7
I soggetti in contabilità semplificata devono annotare cronologicamente, in
un apposito registro, i ricavi percepiti indicando, per ciascun incasso:
a) il relativo importo;
b) le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto
che effettua il pagamento;
c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.
In un diverso registro vanno annotate cronologicamente e con riferimento
alla data di pagamento (in ossequio al criteri di cassa) le spese sostenute
nell’esercizio.
Per ciascuna spesa devono essere fornite le generalità del soggetto che
effettua il pagamento e gli estremi della fattura o di altro documento emesso.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 17-23
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 20
Legge di Bilancio 2017
Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata / 8
I diversi componenti positivi e negativi di reddito (rispetto a quelli indicati
nella scheda precedente) vanno annotati nei registri obbligatori entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
I registri IVA possono sostituire i registri di annotazione di ricavi e spese, se
sono debitamente integrati con la separata annotazione delle operazioni non
soggette a registrazione a fini IVA.
E’ possibile esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un
triennio, per tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad
incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione
delle operazioni non soggette a registrazione IVA,
In tal caso, per finalità di semplificazione, opera la presunzione legale
secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di
incasso o pagamento .
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 17-23
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 21
Legge di Bilancio 2017
Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata / 9
Ai fini della contabilità semplificata, si assumono come ricavi conseguiti nel
periodo di imposta le somme incassate registrate nell’apposito registro
cronologico, ovvero nel registro IVA appositamente integrato.
Le nuove disposizioni decorrono dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2016, quindi hanno efficacia dal 2017.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 17-23
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 22
Legge di Bilancio 2017
Gruppo IVA
Al fine di recepire la facoltà accordata agli Stati membri dell’Unione europea
dall’art. 11 della direttiva 2006/112/CE, si introduce, nel D.P.R. n. 633/1972, il
nuovo titolo V-bis, in materia di “gruppo IVA”, che comprende gli artt. da 70-
bis a 70-duodecies.
Si consente di considerare come unico soggetto passivo IVA l’insieme di
persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano
giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da
rapporti finanziari, economici ed organizzativi.
L’adesione avviene per opzione triennale fatta da tutti i soggetti passivi
stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli
finanziario, economico e organizzativo.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 24-31
01/01/2018
Agg. 22/12/2016 23
Legge di Bilancio 2017
IVA servizi trasporto marittimo
Con effetto dal 1° gennaio 2017 scontano l'aliquota ad IVA del 5% i servizi
di trasporto urbano di persone effettuate medianti mezzi abilitati ad eseguire
trasporti marittimi, lacuale, fluviale e lagunare (attualmente esenti).
Si dispone inoltre che la tariffa amministrativa relativa sia comprensiva
dell'IVA dovuta.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 33-35
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 24
Legge di Bilancio 2017
Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore
La ritenuta del 4% è effettuata dal condominio quale sostituto d’imposta
quando l’ammontare raggiunge l’importo di 500 euro.
Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30
giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto
l’importo predetto.
Il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di
appalto di opere o servizi resi ai condomini deve essere eseguito con
modalità tracciabili o mediante conti correnti bancari o postali, ovvero
mediante altre modalità che consentano il controllo da parte
dell’Amministrazione finanziaria, da definire con decreto ministeriale.
L’inosservanza di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa da
250 a 2.000 euro.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 36
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 25
Legge di Bilancio 2017
Agenti e rappresentanti –canoni noleggio autoveicoli
Si incrementa da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro il limite annuo della
deducibilità fiscale dei costi di locazione e di noleggio per le autovetture e gli
autocaravan utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 37
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 26
Legge di Bilancio 2017
Canone RAI
Per l’anno 2017, la misura del canone RAI passa dagli attuali 100 euro a 90
euro.
Restano confermate le regole di pagamento con l’addebito in bolletta, in dieci
rate, a partire da gennaio.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 40
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 27
Legge di Bilancio 2017
Blocco aliquote tributi enti locali
Si proroga al 2017 il blocco delle aliquote relative a tributi regionali e
comunali, già previsto dalla legge di stabilità 2016.
Viene tuttavia confermata la possibilità, per i comuni, con apposita delibera,
di applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille all’aliquota TASI, per gli
immobili non esenti (tra cui le abitazioni principali di lusso).
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 42
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 28
Legge di Bilancio 2017
Esclusione IRPEF terreni CD e IAP
Con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, non concorrono
alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF e delle relative
addizionali regionali e comunali i redditi dominicali e agrari relativi a terreni
dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
(art. 1 D.Lgs. n. 99/2004) iscritti nella previdenza agricola.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 44
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 29
Legge di Bilancio 2017
Aumento percentuali di compensazione IVA
Si prevede l’innalzamento per l’anno 2017 delle percentuali di
compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina,
rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8%.
La fissazione delle percentuali di compensazione IVA sarà stabilito con
apposito D.M.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 45
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 30
Legge di Bilancio 2017
Addizionali IRES
Le società di gestione dei fondi comuni di investimento vengono
escluse dall’applicazione dell’addizionale IRES del 3,5% introdotta per gli
enti creditizi e finanziari dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, commi da 65 a 69
legge n. 208/2015).
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 49
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 31
Legge di Bilancio 2017
Associazioni sportive dilettantistiche
A decorrere dal 1° gennaio 2017 aumenta da 250.000 a 400.000 la soglia
massima dei proventi conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle
società sportive dilettantistiche richiesta per poter accedere al regime
opzionale per la determinazione forfetaria del reddito imponibile applicando
all’ammontare dei proventi conseguiti, che concorrono alla formazione del
reddito d’impresa, il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le
plusvalenze patrimoniali.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 50
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 32
Legge di Bilancio 2017
Regime agevolato operatori di finanza etica
Si introduce nel testo unico bancario la nuova disciplina degli operatori
bancari di finanza etica e sostenibile (articolo 111-bis del D.Lgs. n.
385/1993).
Per tali soggetti viene previsto un regime fiscale di favore consistente
nell'esenzione dall'imposta sui redditi del 75 % delle somme destinate ad
incremento del capitale proprio
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 51
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 33
Legge di Bilancio 2017
Start up innovative
• Le agevolazioni diventano da transitorie (periodo 2012-2016) a regime.
• Aumenta la misura del beneficio al 30%.
• Aumenta il limite massimo dell’importo su cui applicare la detrazione
IRPEF da 500.000 a 1.000.000 di euro.
• Si prolunga da 2 a 3 anni il periodo in cui deve essere mantenuto
l’investimento per aver diritto al beneficio sia ai fini IRPEF che IRES.
• L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’acquisizione
dell’autorizzazione della Commissione europea.
• Viene, inoltre, escluso l’attuale requisito richiesto (operatività inferiore
a sette anni delle PMI) ai fini dell’applicazione automatica delle
agevolazioni di cui sopra.
• Si esonera dal pagamento delle imposte di bollo (e dei diritti di
segreteria) l’atto costitutivo delle start up innovative se in forma digitale.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 65-69
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 34
Legge di Bilancio 2017
Perdite società neo quotate
Si disciplina la possibilità per le società quotate, che detengono
partecipazioni in imprese svolgenti nuove attività produttive, di poter
utilizzare le perdite fiscali di queste ultime.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 78-80
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 35
Legge di Bilancio 2017
Rientro in Italia lavoratori residenti all’estero
Viene modificata la vigente disciplina degli incentivi per il rientro in Italia di
ricercatori e docenti residenti all’estero (art. 44, comma 1 del D.L. n.
78/2010), rendendo, tra le altre cose, permanente la misura che consente
di abbattere la base imponibile a fini IRPEF e IRAP.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 149-151
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 36
Legge di Bilancio 2017
Persone fisiche che si trasferiscono in Italia
Si prevede un regime speciale per i soggetti persone fisiche che
trasferiscono la propria residenza in Italia.
In particolare, mediante l’introduzione dell’art. 24-bis al T.U.I.R., si prevede
che le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono
optare, in presenza di particolari condizioni, per l'assoggettamento ad
un’imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero.
In particolare, per effetto dell'esercizio dell'opzione è dovuta la citata
imposta sostitutiva dell’IRPEF calcolata in via forfettaria, a prescindere
dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun
periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione (25.000 euro per
ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari).
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 152-159
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 37
Legge di Bilancio 2017
Tassazione sostitutiva premi di produttività
Passa da 2.000 a 3.000 euro il limite di importo complessivo dei premi di
risultato, assoggettati all’imposta sostitutiva del 10%.
Passano da 2.500 a 4.000 euro I premi di risultato per le aziende che
coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Non scontano l’imposta sostitutiva le somme determinate secondo il
valore normale di specifici beni, anche se sono fruiti per scelta del
lavoratore in sostituzione totale o parziale delle somme agevolabili.
Sono esclusi da tassazione (ordinaria o sostitutiva) i contributi alle forme
pensionistiche complementari, i contributi di assistenza sanitaria e il
valore delle azioni, versati per scelta del lavoratore in sostituzione (totale o
parziale) delle somme agevolabili con l’imposta sostitutiva.
Passa da 50.000 a 80.000 euro il limite di reddito di lavoro dipendente per
applicare la tassazione sostitutiva.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 160-162
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 38
Legge di Bilancio 2017
No tax area pensionati
Viene aumentata la detrazione IRPEF in favore dei titolari di reddito da
pensione con età inferiore a 75 anni.
In particolare:
• la misura della detrazione per redditi da pensione viene equiparata a
quella prevista in favore dei titolari di pensione con età non inferiore a
75 anni
• la nuova modulazione del beneficio consente di elevare da 7.750 euro a
8.000 euro la c.d. no tax area per il reddito in esame;
• sono proporzionalmente incrementate le detrazioni spettanti per redditi
da pensione compresi tra 8.000 e 55.000 euro ed è confermata l’assenza
di detrazione per i redditi di pensione pari o superiori a 55.000 euro annui
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 210
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 39
Legge di Bilancio 2017
Erogazioni liberali istituti tecnici superiori
Si estende la detraibilità ai fini IRPEF (in misura pari al 19%) e la
deducibilità ai fini IRES (art. 15, comma l, lett. i-octies e 100, comma 2,
lettera o-bis T.U.I.R.) delle erogazioni liberali finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica ed all'ampliamento dell'offerta formativa
effettuate in favore degli istituti tecnici superiori.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 294
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 40
Legge di Bilancio 2017
Depositi fiscali
Viene aggiornata la disciplina dei depositi fiscali di prodotti energetici,
riscrivendo l’art. 23 del testo unico delle imposte sulla produzione e sui
consumi (D.Lgs. n. 504/1995).
Le novità riguardano i requisiti soggettivi richiesti per il rilascio
dell'autorizzazione o della licenza fiscale e la rideterminazione dei requisiti
oggettivi per l'autorizzazione.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 535, lett. e), 536
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 41
Legge di Bilancio 2017
Lotteria associata agli scontrini
Su richiesta del cliente, da formularsi non oltre il momento di effettuazione
dell'operazione, gli scontrini e ricevute fiscali devono recare l'indicazione
del numero di codice fiscale del cessionario o committente.
Tale novità è da porsi in stretto collegamento con il fatto che, a decorrere dal
1° gennaio 2018, i contribuenti persone fisiche residenti nel territorio dello
Stato che effettuano acquisti di beni o servizi - non in relazione all'esercizio di
attività d’impresa, arte o professione - presso esercenti che hanno optato per
la trasmissione telematica dei corrispettivi, possono partecipare
all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale..
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 537-544
01/01/2018
Agg. 22/12/2016 42
Legge di Bilancio 2017
Imposta sul reddito d’impresa – IRI / 1
Si introduce la nuova imposta sul reddito d’impresa (IRI)
Il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle snc e sas, in regime
di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessivo
ed è assoggettato a tassazione separata (a titolo di IRI) con l’aliquota
prevista dall’art. 77 del TUIR (Ires), che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è
fissata al 24% (art. 1, co. 61 della L. n. 208/2015).
Dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a
carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del
periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a
tassazione separata, al netto delle perdite residue computabili in diminuzione
dei redditi dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei
collaboratori familiari o dei soci.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 547-549
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 43
Legge di Bilancio 2017
Imposta sul reddito d’impresa – IRI / 2
In deroga al vigente regime fiscale (art. 8, co. 3 del TUIR) delle perdite
derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e di quelle derivanti dalla
partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, le
perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni
relative all’IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi
d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi.
Nel caso di società in nome collettivo e in accomandata semplice tali perdite
sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 547-549
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 44
Legge di Bilancio 2017
Imposta sul reddito d’impresa – IRI / 4
La tassazione sarà quella ordinaria allorquando gli utili prodotti o
precedentemente reinvestiti e assoggettati alla tassazione separata dell’IRI
saranno prelevati dall’imprenditore individuale o distribuiti dalla società di
persone
E’ possibile optare per l’applicazione dell’IRI a prescindere da qualsiasi
parametro dimensionale (e quindi il nuovo regime è fruibile anche da
soggetti in contabilità semplificata purché optino per l’ordinaria).
L’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta ed è rinnovabile e deve
essere esercitata nella dichiarazione dei redditi.
Non si applica l’art. 5 del TUIR limitatamente all’imputazione per trasparenza
ed alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.
Le nuove disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle
riserve formate con utili di periodi precedenti a quelli di applicazione dell’IRI.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 547-549
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 45
Legge di Bilancio 2017
Imposta sul reddito d’impresa – IRI / 5
Si novella l’articolo 116 del TUIR in materia di trasparenza fiscale delle
società a ristretta base proprietaria: in particolare viene eliminato il
riferimento alla sola trasparenza fiscale quale regime opzionale per dette
società e viene quindi esteso ad esse il regime fiscale contenuto
nell’articolo 55-bis, che disciplina la nuova IRI.
Si specifica che gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle
partecipazioni nelle società che optano per l’IRI si considerano equiparati alle
somme di cui al comma 3 del nuovo articolo 55-bis: pertanto tali tipologie di
redditi perdono la natura di redditi di capitale e concorrono invece alla
formazione del reddito del percettore quale reddito d’impresa.
Per chi opta per l’IRI, i contributi INPS artigiani/commercianti sono
determinati senza tener conto delle nuove disposizioni in materia di IRI.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 547-549
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 46
Legge di Bilancio 2017
ACE / 1
Si modifica la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE), per
razionalizzarne l’ambito applicativo e per garantirne l’applicazione, con le
modalità ordinarie previste per i soggetti IRES, anche ai soggetti che
adottano il regime IRI.
Si elimina la disposizione che prevede che con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze (a decorrere dal settimo periodo di imposta) sia
determinata l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento
nozionale del nuovo capitale; quindi si abroga la disposizione che disciplina
il c.d regime di super ACE rivolto alle società quotate (tale regime non ha
avuto concreta esecuzione perché soggetto all’acquisizione preventiva
dell’autorizzazione della Commissione europea).
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 549-553
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 47
Legge di Bilancio 2017
ACE / 2
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018,
l’aliquota utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale
proprio ai fini dell’ACE viene stabilita nella misura del 2,7%; vengono invece
confermate le aliquote previste in via transitoria per i periodi di imposta in
corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2016, mentre per il periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2017 l’aliquota si riduce al 2,3%.
Inoltre, è estesa la disciplina, mediante applicazione automatica
dell’ACE, alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in
accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, senza che a ciò vi si
provveda con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, così come
invece attualmente previsto.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 549-553
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 48
Legge di Bilancio 2017
ACE / 3
Si dispone che per i soggetti persone fisiche, società in nome collettivo
ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria la differenza
tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ed il patrimonio netto al 31
dicembre 2010 rileva come incremento del capitale proprio (ai fini del
calcolo del rendimento nozionale per la definizione dell’ACE).
Per le modalità di calcolo dell’acconto IRES per l’anno d’imposta 2017, si
stabilisce che viene considerata quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni modificative in
materia di ACE.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 549-553
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 49
Legge di Bilancio 2017
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Vengono riaperti i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto
di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni
edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un’imposta
sostitutiva determinata sui valori di acquisto rivalutati.
Nello specifico è prorogata dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017 la data
alla quale devono essere posseduti i beni interessati dalla rivalutazione ed è
fissata al 30 giugno 2017 la decorrenza del termine di versamento dell’unica
o della prima rata dell’imposta, in caso di pagamento in tre rate annuali di
pari importo.
Ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione
dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni si applica l’aliquota
dell'8%.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 554-555
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 50
Legge di Bilancio 2017
Rivalutazione beni d’impresa / 1
Si consente alle società che non utilizzano i principi contabili
internazionali nella redazione del bilancio, di rivalutare i beni d’impresa,
strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento, ad
esclusione dei beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività
d’impresa.
La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e siano ancora presenti nel
bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita.
È consentito affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione
dei maggiori valori mediante imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 556-564
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 51
Legge di Bilancio 2017
Rivalutazione beni d’impresa / 2
Il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni in sede di
rivalutazione decorre dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento
al quale la rivalutazione è stata eseguita (ad eccezione dei beni immobili per
i quali decorre dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre
2018), ed avviene mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del
16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.
Le imposte sostitutive sono versate in un’unica rata entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta
con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (gli importi da versare
possono essere compensati).
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 556-564
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 52
Legge di Bilancio 2017
Rivalutazione beni d’impresa / 3
E’ possibile anche il riallineamento del valore fiscale dei beni anche ai
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.
Per questi soggetti l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di
riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva, è vincolato ad una riserva
in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata mediante
il pagamento della citata imposta sostitutiva del 10%.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 556-564
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 53
Legge di Bilancio 2017
Cessione agevolata beni ai soci / 1
Si prorogano le norme sull’estromissione dei beni aziendali (art. 1,
co.115-120 legge n. 208/2015), prevedendo che le stesse si applicano anche
alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere
successivamente al 30/09/2016 ed entro il 30/09/2017.
I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva vanno effettuati entro il
30/11/2017 ed entro il 16/6/2018.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 565-566
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 54
Legge di Bilancio 2017
Cessione agevolata beni ai soci / 2
Le disposizioni sull’estromissione dei beni da parte delle imprese individuali
(art. 1, co. 121, legge n. 208/2015), si applicano anche alle esclusioni dal
patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del
31/10/2016, poste in essere dal 1/1/2017 al 31/5/2017.
I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente,
entro il 30/11/2017 e il 16/6/2018.
Per i soggetti che si avvalgono di tale disposizione gli effetti della
estromissione decorrono dal 1° gennaio 2017
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 565-566
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 55
Legge di Bilancio 2017
Note di variazione IVA
Si interviene nuovamente sull'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 al fine di
annullare le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 in relazione
all’individuazione del momento in cui il fornitore, che non ha riscosso il
proprio credito dal cliente in crisi finanziaria, possa emettere la nota di
variazione, recuperando quindi l’ammontare dell’IVA indicata in fattura.
In pratica, si ripristina la regola secondo cui l’emissione di nota di credito
IVA e, dunque, la possibilità di portare in detrazione l’IVA corrispondente
alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a
procedure concorsuali, può avvenire solo una volta che dette procedure si
sono concluse infruttuosamente.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 567
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 56
Legge di Bilancio 2017
Detrazione IRPEF scuole paritarie e materne
Si modifica l’art. 15 T.U.I.R. laddove elenca gli oneri in relazione ai quali è
riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari al 19% dell’onere
medesimo.
La modifica riguarda, in particolare, la lett. e-bis), del comma 1 che,
attualmente, riconosce tale beneficio per le spese sostenute per la
frequenza delle scuole del sistema nazionale di istruzione, per un importo
annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.
La nuova formulazione eleva la misura dell’importo da considerare, ai fini del
calcolo della detrazione, a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno
2017 e a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 616-619
01/01/2017
Agg. 22/12/2016 57
Legge di Bilancio 2017
Clausole di salvaguardia IVA
Si interviene sulle cd. “clausole di salvaguardia” che disponevano, a partire
dal 2017, aumenti di IVA ed accisa sulla benzina con piombo e sul gasolio
usato come carburante. In particolare:
• si differisce dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 l’incremento di tre
punti percentuali dell'aliquota IVA del 10%;
• si differisce dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 l’incremento
dell'aliquota IVA del 22% rimodulandolo come segue: un aumento di tre
punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali
dal 1° gennaio 2019;
• si elimina l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla
benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato
come carburante.
Riferimento
Novità
Decorrenza
Co. 631-632
01/01/2017

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Legge bilancio 2017 - novità fiscali

  • 1. Agg. 22/12/2016 1 Manovra – Legge di bilancio 2017 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Saverio Cinieri Dottore Commercialista – Revisore Contabile – Giornalista pubblicista
  • 2. Agg. 22/12/2016 2 Legge di Bilancio 2017 Bonus ristrutturazione e risparmio energetico / 1 E’ prorogato, fino al 31 dicembre 2017, il bonus del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. E’ confermato anche il limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascun immobile, per ciascun anno. Riferimento Novità Decorrenza Co. 2-3 - bonus ristrutturazioni 01/01/2017
  • 3. Agg. 22/12/2016 3 Legge di Bilancio 2017 Bonus ristrutturazione e risparmio energetico / 2 Prevista la proroga, fino al 31 dicembre 2017 (fino al 31 dicembre 2021 per le parti comuni condominiali), dell'agevolazione fiscale che consente di detrarre dall'imposta lorda il 65% delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Per le parti comuni condominiali, sono introdotte percentuali di detrazione più elevate e precisamente: a) il 70%, per gli interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo; b) il 75%, per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva. Riferimento Novità Decorrenza Co. 2-3 – bonus risparmio energetico 01/01/2017
  • 4. Agg. 22/12/2016 4 Legge di Bilancio 2017 Bonus ristrutturazione e risparmio energetico / 3 I beneficiari dell'agevolazione fiscale, in luogo della possibilità di fruire della detrazione (70%, 75%), possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che abbiano effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà successiva di cessione del credito. Le detrazioni del 70% e 75% sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Le detrazioni in commento sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Riferimento Novità Decorrenza Co. 2-3 - bonus risparmio energetico 01/01/2017
  • 5. Agg. 22/12/2016 5 Legge di Bilancio 2017 Bonus ristrutturazione e risparmio energetico / 4 Prorogato, fino al 31 dicembre 2017, il termine entro il quale dovranno essere definite misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico e dell'efficienza idrica. Riferimento Novità Decorrenza Co. 2-3 - adeguamento antisismico 01/01/2017
  • 6. Agg. 22/12/2016 6 Legge di Bilancio 2017 Bonus ristrutturazione e risparmio energetico / 5 Per le spese relative a interventi antisismici su edifici (adibiti ad abitazioni ed attività produttive) ubicati nelle zone 1 e 2 (zone sismiche ad alta pericolosità), sostenute a decorrere dal 1/1/2017 e fino al 31/12/2017, è riconosciuta una detrazione al 50%, ripartita in 5 quote annuali (max 96.000 euro annui). L'agevolazione è estesa, per il medesimo periodo, anche per gli immobili situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti ma rari terremoti). Inoltre, nel caso in cui dall'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta è elevata al 70% della spesa sostenuta. Qualora dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta invece nella misura dell’80%. Riferimento Novità Decorrenza Co. 2-3 - interventi antisismici 01/01/2017
  • 7. Agg. 22/12/2016 7 Legge di Bilancio 2017 Bonus ristrutturazione e risparmio energetico / 6 Nel caso in cui i predetti interventi di riduzione del rischio sismico siano realizzati su parti comuni condominiali, le detrazione di imposta (70%, 80%) sono riconosciute rispettivamente nella misura del 75% e 85%. L'ammontare delle spese sulle quali trova applicazione la detrazione non può essere superiore al valore che si determina moltiplicando 96.000 euro per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. I beneficiari, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato l'intervento ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito. Riferimento Novità Decorrenza Co. 2-3 - interventi antisismici 01/01/2017
  • 8. Agg. 22/12/2016 8 Legge di Bilancio 2017 Bonus mobili Prevista la proroga di un anno fino al 31 dicembre 2017 del bonus e cioè della possibilità di detrarre al 50% le spese relative all'acquisto di mobili (ed altri elettrodomestici) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016. Per gli interventi effettuati nel 2016, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, l’ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell’anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione. Riferimento Novità Decorrenza Co. 2-3 01/01/2017
  • 9. Agg. 22/12/2016 9 Legge di Bilancio 2017 Credito d’imposta strutture ricettive Esteso, anche per i periodi di imposta 2017 e 2018, il credito di imposta (art. 10 del D.L. n. 83/2014) per interventi di riqualificazione di strutture ricettive, turistico alberghiere a condizione che gli interventi perseguano anche le seguenti finalità: ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica, acquisto mobili. L’agevolazione è rideterminata nella misura del 65% (prima era il 30%) e viene estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica. Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Riferimento Novità Decorrenza Co. 4-7 01/01/2017
  • 10. Agg. 22/12/2016 10 Legge di Bilancio 2017 Superammortamento Si proroga la maggiorazione del 40% del valore dei beni ammortizzabili (ad esclusione delle auto aziendali) acquistati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018. In quest’ultimo caso il beneficio è riconosciuto a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Riferimento Novità Decorrenza Co. 8-13 01/01/2017
  • 11. Agg. 22/12/2016 11 Legge di Bilancio 2017 Iperammortamento Si introduce una maggiorazione del 150% per gli investimenti effettuati nello stesso periodo in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica dell’azienda, inclusi nell’elenco di cui all’Allegato A alla legge. La maggiorazione è del 40%, in caso di beni immateriali elencati nell’allegato B alla legge, se si fruisce dell’iperammortamento di cui sopra. L'impresa è tenuta a produrre una autocertificazione resa dal legale rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Riferimento Novità Decorrenza Co. 8-13 01/01/2017
  • 12. Agg. 22/12/2016 12 Legge di Bilancio 2017 Credito d’imposta R&S Si interviene sulla disciplina del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo: • incrementando dal 25% al 50% l’eccedenza della spesa per investimenti effettuati rispetto alla media degli stessi realizzati nel periodo 2012-2014; • riservandolo alle imprese che nel periodo 2015-2020 (prima era 2019), investono in attività di ricerca e sviluppo. Riferimento Novità Decorrenza Co. 15-16 Periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016
  • 13. Agg. 22/12/2016 13 Legge di Bilancio 2017 Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata / 1 Si introduce, per le imprese individuali e per le società di persone in contabilità semplificata, il principio di cassa per la rilevazione delle componenti positive e negative di reddito, in luogo del principio di competenza. Le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata continuano a calcolare l’imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi (ai sensi dell’articolo 85 TUIR) e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi, di cui all’articolo 89 TUIR) percepiti nel periodo di imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa. Riferimento Novità Decorrenza Co. 17-23 01/01/2017
  • 14. Agg. 22/12/2016 14 Legge di Bilancio 2017 Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata / 2 Rispetto al passato, si stabilisce che entrano nel computo dell’imponibile anche i ricavi, ovvero il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore (art. 57 TUIR). Continuano a computarsi in aumento i proventi immobiliari (art. 90, comma 1 TUIR), le plusvalenze (realizzate ai sensi dell’art. 86 TUIR) e le sopravvenienze attive (art. 88). Sono calcolate in diminuzione minusvalenze e sopravvenienze passive (art.101 TUIR). Le nuove norme non computano più le esistenze e le rimanenze. Continuano ad applicarsi le ordinarie regole valevoli (art. 110, commi 1 e 2 del TUIR) per la determinazione del costo e del valore normale dei beni. Riferimento Novità Decorrenza Co. 17-23 01/01/2017
  • 15. Agg. 22/12/2016 15 Legge di Bilancio 2017 Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata / 3 Si elimina la disposizione secondo cui, nella determinazione del reddito delle imprese minori, i costi dei contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, possono essere dedotti secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla registrazione ai fini IVA dei relativi documenti fiscali, ove l’importo del costo indicato del documento di spesa non sia superiore a 1.000 euro (art. 66, co. 3 TUIR). Si introduce una disposizione transitoria, prevedendo che il reddito del periodo di imposta in cui si applicano le nuove disposizioni deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente, secondo il principio della competenza. Riferimento Novità Decorrenza Co. 17-23 01/01/2017
  • 16. Agg. 22/12/2016 16 Legge di Bilancio 2017 Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata / 4 Con finalità di evitare salti o duplicazioni di imposizione, si disciplina l’ipotesi di passaggio dalle regole specifiche per le imprese minori a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa. In tal caso i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Riferimento Novità Decorrenza Co. 17-23 01/01/2017
  • 17. Agg. 22/12/2016 17 Legge di Bilancio 2017 Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata / 5 Si interviene sulla disciplina della base imponibile IRAP inserendo a tal fine un comma 1-bis all’articolo 5-bis del D.lgs. n. 446/1997 (che si occupa della determinazione del valore della produzione netta, ossia della base imponibile IRAP delle società di persone e delle imprese individuali). Per i contribuenti che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 66 del TUIR si prevede che i medesimi criteri siano utilizzati per l’individuazione della base imponibile IRAP. Pertanto, anche ai fini IRAP, rileva il nuovo criterio di cassa. A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di rimanenze finali e passaggio dal regime semplificato al regime ordinario, e viceversa. Riferimento Novità Decorrenza Co. 17-23 01/01/2017
  • 18. Agg. 22/12/2016 18 Legge di Bilancio 2017 Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata / 6 Si modificano le regole contabili (art. 18 D.P.R. n. 600/1973) anche se restano confermati i limiti per optare per il regime semplificato (ricavi conseguiti in un anno intero non superiori a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività). Dal momento che le modifiche all’articolo 66 TUIR sostituiscono il criterio di competenza con quello di cassa, si precisa che – per l’ingresso nel regime semplificato – vengono in considerazione i ricavi conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri di competenza (articolo 109, comma 2 TUIR). Riferimento Novità Decorrenza Co. 17-23 01/01/2017
  • 19. Agg. 22/12/2016 19 Legge di Bilancio 2017 Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata / 7 I soggetti in contabilità semplificata devono annotare cronologicamente, in un apposito registro, i ricavi percepiti indicando, per ciascun incasso: a) il relativo importo; b) le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. In un diverso registro vanno annotate cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento (in ossequio al criteri di cassa) le spese sostenute nell’esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le generalità del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o di altro documento emesso. Riferimento Novità Decorrenza Co. 17-23 01/01/2017
  • 20. Agg. 22/12/2016 20 Legge di Bilancio 2017 Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata / 8 I diversi componenti positivi e negativi di reddito (rispetto a quelli indicati nella scheda precedente) vanno annotati nei registri obbligatori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. I registri IVA possono sostituire i registri di annotazione di ricavi e spese, se sono debitamente integrati con la separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione a fini IVA. E’ possibile esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA, In tal caso, per finalità di semplificazione, opera la presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento . Riferimento Novità Decorrenza Co. 17-23 01/01/2017
  • 21. Agg. 22/12/2016 21 Legge di Bilancio 2017 Regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata / 9 Ai fini della contabilità semplificata, si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta le somme incassate registrate nell’apposito registro cronologico, ovvero nel registro IVA appositamente integrato. Le nuove disposizioni decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, quindi hanno efficacia dal 2017. Riferimento Novità Decorrenza Co. 17-23 01/01/2017
  • 22. Agg. 22/12/2016 22 Legge di Bilancio 2017 Gruppo IVA Al fine di recepire la facoltà accordata agli Stati membri dell’Unione europea dall’art. 11 della direttiva 2006/112/CE, si introduce, nel D.P.R. n. 633/1972, il nuovo titolo V-bis, in materia di “gruppo IVA”, che comprende gli artt. da 70- bis a 70-duodecies. Si consente di considerare come unico soggetto passivo IVA l’insieme di persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. L’adesione avviene per opzione triennale fatta da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo. Riferimento Novità Decorrenza Co. 24-31 01/01/2018
  • 23. Agg. 22/12/2016 23 Legge di Bilancio 2017 IVA servizi trasporto marittimo Con effetto dal 1° gennaio 2017 scontano l'aliquota ad IVA del 5% i servizi di trasporto urbano di persone effettuate medianti mezzi abilitati ad eseguire trasporti marittimi, lacuale, fluviale e lagunare (attualmente esenti). Si dispone inoltre che la tariffa amministrativa relativa sia comprensiva dell'IVA dovuta. Riferimento Novità Decorrenza Co. 33-35 01/01/2017
  • 24. Agg. 22/12/2016 24 Legge di Bilancio 2017 Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore La ritenuta del 4% è effettuata dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare raggiunge l’importo di 500 euro. Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo predetto. Il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi resi ai condomini deve essere eseguito con modalità tracciabili o mediante conti correnti bancari o postali, ovvero mediante altre modalità che consentano il controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, da definire con decreto ministeriale. L’inosservanza di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. Riferimento Novità Decorrenza Co. 36 01/01/2017
  • 25. Agg. 22/12/2016 25 Legge di Bilancio 2017 Agenti e rappresentanti –canoni noleggio autoveicoli Si incrementa da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro il limite annuo della deducibilità fiscale dei costi di locazione e di noleggio per le autovetture e gli autocaravan utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio. Riferimento Novità Decorrenza Co. 37 01/01/2017
  • 26. Agg. 22/12/2016 26 Legge di Bilancio 2017 Canone RAI Per l’anno 2017, la misura del canone RAI passa dagli attuali 100 euro a 90 euro. Restano confermate le regole di pagamento con l’addebito in bolletta, in dieci rate, a partire da gennaio. Riferimento Novità Decorrenza Co. 40 01/01/2017
  • 27. Agg. 22/12/2016 27 Legge di Bilancio 2017 Blocco aliquote tributi enti locali Si proroga al 2017 il blocco delle aliquote relative a tributi regionali e comunali, già previsto dalla legge di stabilità 2016. Viene tuttavia confermata la possibilità, per i comuni, con apposita delibera, di applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille all’aliquota TASI, per gli immobili non esenti (tra cui le abitazioni principali di lusso). Riferimento Novità Decorrenza Co. 42 01/01/2017
  • 28. Agg. 22/12/2016 28 Legge di Bilancio 2017 Esclusione IRPEF terreni CD e IAP Con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (art. 1 D.Lgs. n. 99/2004) iscritti nella previdenza agricola. Riferimento Novità Decorrenza Co. 44 01/01/2017
  • 29. Agg. 22/12/2016 29 Legge di Bilancio 2017 Aumento percentuali di compensazione IVA Si prevede l’innalzamento per l’anno 2017 delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8%. La fissazione delle percentuali di compensazione IVA sarà stabilito con apposito D.M. Riferimento Novità Decorrenza Co. 45 01/01/2017
  • 30. Agg. 22/12/2016 30 Legge di Bilancio 2017 Addizionali IRES Le società di gestione dei fondi comuni di investimento vengono escluse dall’applicazione dell’addizionale IRES del 3,5% introdotta per gli enti creditizi e finanziari dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, commi da 65 a 69 legge n. 208/2015). Riferimento Novità Decorrenza Co. 49 01/01/2017
  • 31. Agg. 22/12/2016 31 Legge di Bilancio 2017 Associazioni sportive dilettantistiche A decorrere dal 1° gennaio 2017 aumenta da 250.000 a 400.000 la soglia massima dei proventi conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche richiesta per poter accedere al regime opzionale per la determinazione forfetaria del reddito imponibile applicando all’ammontare dei proventi conseguiti, che concorrono alla formazione del reddito d’impresa, il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. Riferimento Novità Decorrenza Co. 50 01/01/2017
  • 32. Agg. 22/12/2016 32 Legge di Bilancio 2017 Regime agevolato operatori di finanza etica Si introduce nel testo unico bancario la nuova disciplina degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile (articolo 111-bis del D.Lgs. n. 385/1993). Per tali soggetti viene previsto un regime fiscale di favore consistente nell'esenzione dall'imposta sui redditi del 75 % delle somme destinate ad incremento del capitale proprio Riferimento Novità Decorrenza Co. 51 01/01/2017
  • 33. Agg. 22/12/2016 33 Legge di Bilancio 2017 Start up innovative • Le agevolazioni diventano da transitorie (periodo 2012-2016) a regime. • Aumenta la misura del beneficio al 30%. • Aumenta il limite massimo dell’importo su cui applicare la detrazione IRPEF da 500.000 a 1.000.000 di euro. • Si prolunga da 2 a 3 anni il periodo in cui deve essere mantenuto l’investimento per aver diritto al beneficio sia ai fini IRPEF che IRES. • L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione della Commissione europea. • Viene, inoltre, escluso l’attuale requisito richiesto (operatività inferiore a sette anni delle PMI) ai fini dell’applicazione automatica delle agevolazioni di cui sopra. • Si esonera dal pagamento delle imposte di bollo (e dei diritti di segreteria) l’atto costitutivo delle start up innovative se in forma digitale. Riferimento Novità Decorrenza Co. 65-69 01/01/2017
  • 34. Agg. 22/12/2016 34 Legge di Bilancio 2017 Perdite società neo quotate Si disciplina la possibilità per le società quotate, che detengono partecipazioni in imprese svolgenti nuove attività produttive, di poter utilizzare le perdite fiscali di queste ultime. Riferimento Novità Decorrenza Co. 78-80 01/01/2017
  • 35. Agg. 22/12/2016 35 Legge di Bilancio 2017 Rientro in Italia lavoratori residenti all’estero Viene modificata la vigente disciplina degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero (art. 44, comma 1 del D.L. n. 78/2010), rendendo, tra le altre cose, permanente la misura che consente di abbattere la base imponibile a fini IRPEF e IRAP. Riferimento Novità Decorrenza Co. 149-151 01/01/2017
  • 36. Agg. 22/12/2016 36 Legge di Bilancio 2017 Persone fisiche che si trasferiscono in Italia Si prevede un regime speciale per i soggetti persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia. In particolare, mediante l’introduzione dell’art. 24-bis al T.U.I.R., si prevede che le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare, in presenza di particolari condizioni, per l'assoggettamento ad un’imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero. In particolare, per effetto dell'esercizio dell'opzione è dovuta la citata imposta sostitutiva dell’IRPEF calcolata in via forfettaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione (25.000 euro per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari). Riferimento Novità Decorrenza Co. 152-159 01/01/2017
  • 37. Agg. 22/12/2016 37 Legge di Bilancio 2017 Tassazione sostitutiva premi di produttività Passa da 2.000 a 3.000 euro il limite di importo complessivo dei premi di risultato, assoggettati all’imposta sostitutiva del 10%. Passano da 2.500 a 4.000 euro I premi di risultato per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Non scontano l’imposta sostitutiva le somme determinate secondo il valore normale di specifici beni, anche se sono fruiti per scelta del lavoratore in sostituzione totale o parziale delle somme agevolabili. Sono esclusi da tassazione (ordinaria o sostitutiva) i contributi alle forme pensionistiche complementari, i contributi di assistenza sanitaria e il valore delle azioni, versati per scelta del lavoratore in sostituzione (totale o parziale) delle somme agevolabili con l’imposta sostitutiva. Passa da 50.000 a 80.000 euro il limite di reddito di lavoro dipendente per applicare la tassazione sostitutiva. Riferimento Novità Decorrenza Co. 160-162 01/01/2017
  • 38. Agg. 22/12/2016 38 Legge di Bilancio 2017 No tax area pensionati Viene aumentata la detrazione IRPEF in favore dei titolari di reddito da pensione con età inferiore a 75 anni. In particolare: • la misura della detrazione per redditi da pensione viene equiparata a quella prevista in favore dei titolari di pensione con età non inferiore a 75 anni • la nuova modulazione del beneficio consente di elevare da 7.750 euro a 8.000 euro la c.d. no tax area per il reddito in esame; • sono proporzionalmente incrementate le detrazioni spettanti per redditi da pensione compresi tra 8.000 e 55.000 euro ed è confermata l’assenza di detrazione per i redditi di pensione pari o superiori a 55.000 euro annui Riferimento Novità Decorrenza Co. 210 01/01/2017
  • 39. Agg. 22/12/2016 39 Legge di Bilancio 2017 Erogazioni liberali istituti tecnici superiori Si estende la detraibilità ai fini IRPEF (in misura pari al 19%) e la deducibilità ai fini IRES (art. 15, comma l, lett. i-octies e 100, comma 2, lettera o-bis T.U.I.R.) delle erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica ed all'ampliamento dell'offerta formativa effettuate in favore degli istituti tecnici superiori. Riferimento Novità Decorrenza Co. 294 01/01/2017
  • 40. Agg. 22/12/2016 40 Legge di Bilancio 2017 Depositi fiscali Viene aggiornata la disciplina dei depositi fiscali di prodotti energetici, riscrivendo l’art. 23 del testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi (D.Lgs. n. 504/1995). Le novità riguardano i requisiti soggettivi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione o della licenza fiscale e la rideterminazione dei requisiti oggettivi per l'autorizzazione. Riferimento Novità Decorrenza Co. 535, lett. e), 536 01/01/2017
  • 41. Agg. 22/12/2016 41 Legge di Bilancio 2017 Lotteria associata agli scontrini Su richiesta del cliente, da formularsi non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, gli scontrini e ricevute fiscali devono recare l'indicazione del numero di codice fiscale del cessionario o committente. Tale novità è da porsi in stretto collegamento con il fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i contribuenti persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi - non in relazione all'esercizio di attività d’impresa, arte o professione - presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.. Riferimento Novità Decorrenza Co. 537-544 01/01/2018
  • 42. Agg. 22/12/2016 42 Legge di Bilancio 2017 Imposta sul reddito d’impresa – IRI / 1 Si introduce la nuova imposta sul reddito d’impresa (IRI) Il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle snc e sas, in regime di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione separata (a titolo di IRI) con l’aliquota prevista dall’art. 77 del TUIR (Ires), che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è fissata al 24% (art. 1, co. 61 della L. n. 208/2015). Dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata, al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. Riferimento Novità Decorrenza Co. 547-549 01/01/2017
  • 43. Agg. 22/12/2016 43 Legge di Bilancio 2017 Imposta sul reddito d’impresa – IRI / 2 In deroga al vigente regime fiscale (art. 8, co. 3 del TUIR) delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e di quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni relative all’IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandata semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Riferimento Novità Decorrenza Co. 547-549 01/01/2017
  • 44. Agg. 22/12/2016 44 Legge di Bilancio 2017 Imposta sul reddito d’impresa – IRI / 4 La tassazione sarà quella ordinaria allorquando gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti e assoggettati alla tassazione separata dell’IRI saranno prelevati dall’imprenditore individuale o distribuiti dalla società di persone E’ possibile optare per l’applicazione dell’IRI a prescindere da qualsiasi parametro dimensionale (e quindi il nuovo regime è fruibile anche da soggetti in contabilità semplificata purché optino per l’ordinaria). L’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta ed è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi. Non si applica l’art. 5 del TUIR limitatamente all’imputazione per trasparenza ed alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione. Le nuove disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili di periodi precedenti a quelli di applicazione dell’IRI. Riferimento Novità Decorrenza Co. 547-549 01/01/2017
  • 45. Agg. 22/12/2016 45 Legge di Bilancio 2017 Imposta sul reddito d’impresa – IRI / 5 Si novella l’articolo 116 del TUIR in materia di trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria: in particolare viene eliminato il riferimento alla sola trasparenza fiscale quale regime opzionale per dette società e viene quindi esteso ad esse il regime fiscale contenuto nell’articolo 55-bis, che disciplina la nuova IRI. Si specifica che gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che optano per l’IRI si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 del nuovo articolo 55-bis: pertanto tali tipologie di redditi perdono la natura di redditi di capitale e concorrono invece alla formazione del reddito del percettore quale reddito d’impresa. Per chi opta per l’IRI, i contributi INPS artigiani/commercianti sono determinati senza tener conto delle nuove disposizioni in materia di IRI. Riferimento Novità Decorrenza Co. 547-549 01/01/2017
  • 46. Agg. 22/12/2016 46 Legge di Bilancio 2017 ACE / 1 Si modifica la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE), per razionalizzarne l’ambito applicativo e per garantirne l’applicazione, con le modalità ordinarie previste per i soggetti IRES, anche ai soggetti che adottano il regime IRI. Si elimina la disposizione che prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (a decorrere dal settimo periodo di imposta) sia determinata l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale; quindi si abroga la disposizione che disciplina il c.d regime di super ACE rivolto alle società quotate (tale regime non ha avuto concreta esecuzione perché soggetto all’acquisizione preventiva dell’autorizzazione della Commissione europea). Riferimento Novità Decorrenza Co. 549-553 01/01/2017
  • 47. Agg. 22/12/2016 47 Legge di Bilancio 2017 ACE / 2 A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, l’aliquota utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio ai fini dell’ACE viene stabilita nella misura del 2,7%; vengono invece confermate le aliquote previste in via transitoria per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2016, mentre per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 l’aliquota si riduce al 2,3%. Inoltre, è estesa la disciplina, mediante applicazione automatica dell’ACE, alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, senza che a ciò vi si provveda con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, così come invece attualmente previsto. Riferimento Novità Decorrenza Co. 549-553 01/01/2017
  • 48. Agg. 22/12/2016 48 Legge di Bilancio 2017 ACE / 3 Si dispone che per i soggetti persone fisiche, società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ed il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 rileva come incremento del capitale proprio (ai fini del calcolo del rendimento nozionale per la definizione dell’ACE). Per le modalità di calcolo dell’acconto IRES per l’anno d’imposta 2017, si stabilisce che viene considerata quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni modificative in materia di ACE. Riferimento Novità Decorrenza Co. 549-553 01/01/2017
  • 49. Agg. 22/12/2016 49 Legge di Bilancio 2017 Rivalutazione terreni e partecipazioni Vengono riaperti i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un’imposta sostitutiva determinata sui valori di acquisto rivalutati. Nello specifico è prorogata dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017 la data alla quale devono essere posseduti i beni interessati dalla rivalutazione ed è fissata al 30 giugno 2017 la decorrenza del termine di versamento dell’unica o della prima rata dell’imposta, in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo. Ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni si applica l’aliquota dell'8%. Riferimento Novità Decorrenza Co. 554-555 01/01/2017
  • 50. Agg. 22/12/2016 50 Legge di Bilancio 2017 Rivalutazione beni d’impresa / 1 Si consente alle società che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di rivalutare i beni d’impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento, ad esclusione dei beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività d’impresa. La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita. È consentito affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Riferimento Novità Decorrenza Co. 556-564 01/01/2017
  • 51. Agg. 22/12/2016 51 Legge di Bilancio 2017 Rivalutazione beni d’impresa / 2 Il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione decorre dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (ad eccezione dei beni immobili per i quali decorre dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018), ed avviene mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Le imposte sostitutive sono versate in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (gli importi da versare possono essere compensati). Riferimento Novità Decorrenza Co. 556-564 01/01/2017
  • 52. Agg. 22/12/2016 52 Legge di Bilancio 2017 Rivalutazione beni d’impresa / 3 E’ possibile anche il riallineamento del valore fiscale dei beni anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. Per questi soggetti l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva, è vincolato ad una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata mediante il pagamento della citata imposta sostitutiva del 10%. Riferimento Novità Decorrenza Co. 556-564 01/01/2017
  • 53. Agg. 22/12/2016 53 Legge di Bilancio 2017 Cessione agevolata beni ai soci / 1 Si prorogano le norme sull’estromissione dei beni aziendali (art. 1, co.115-120 legge n. 208/2015), prevedendo che le stesse si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30/09/2016 ed entro il 30/09/2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva vanno effettuati entro il 30/11/2017 ed entro il 16/6/2018. Riferimento Novità Decorrenza Co. 565-566 01/01/2017
  • 54. Agg. 22/12/2016 54 Legge di Bilancio 2017 Cessione agevolata beni ai soci / 2 Le disposizioni sull’estromissione dei beni da parte delle imprese individuali (art. 1, co. 121, legge n. 208/2015), si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31/10/2016, poste in essere dal 1/1/2017 al 31/5/2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30/11/2017 e il 16/6/2018. Per i soggetti che si avvalgono di tale disposizione gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2017 Riferimento Novità Decorrenza Co. 565-566 01/01/2017
  • 55. Agg. 22/12/2016 55 Legge di Bilancio 2017 Note di variazione IVA Si interviene nuovamente sull'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 al fine di annullare le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 in relazione all’individuazione del momento in cui il fornitore, che non ha riscosso il proprio credito dal cliente in crisi finanziaria, possa emettere la nota di variazione, recuperando quindi l’ammontare dell’IVA indicata in fattura. In pratica, si ripristina la regola secondo cui l’emissione di nota di credito IVA e, dunque, la possibilità di portare in detrazione l’IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, può avvenire solo una volta che dette procedure si sono concluse infruttuosamente. Riferimento Novità Decorrenza Co. 567 01/01/2017
  • 56. Agg. 22/12/2016 56 Legge di Bilancio 2017 Detrazione IRPEF scuole paritarie e materne Si modifica l’art. 15 T.U.I.R. laddove elenca gli oneri in relazione ai quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari al 19% dell’onere medesimo. La modifica riguarda, in particolare, la lett. e-bis), del comma 1 che, attualmente, riconosce tale beneficio per le spese sostenute per la frequenza delle scuole del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. La nuova formulazione eleva la misura dell’importo da considerare, ai fini del calcolo della detrazione, a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017 e a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019. Riferimento Novità Decorrenza Co. 616-619 01/01/2017
  • 57. Agg. 22/12/2016 57 Legge di Bilancio 2017 Clausole di salvaguardia IVA Si interviene sulle cd. “clausole di salvaguardia” che disponevano, a partire dal 2017, aumenti di IVA ed accisa sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante. In particolare: • si differisce dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 l’incremento di tre punti percentuali dell'aliquota IVA del 10%; • si differisce dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 l’incremento dell'aliquota IVA del 22% rimodulandolo come segue: un aumento di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; • si elimina l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante. Riferimento Novità Decorrenza Co. 631-632 01/01/2017