“oltre la crisi: nuove opportunità nel
  settore dei lavori pubblici e privati”


Ivan Laterza


                   Roma
               EXPOEDILIZIA
               18 marzo 2013
Le modifiche al codice nel solo anno 2012
Codice dei contratti è stato modificato dal mese di
gennaio ad oggi da sette provvedimenti:
   dal decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24
    marzo 2012, n. 27;
   dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3;
   dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4
    aprile 2012, n. 35;
   dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26
    aprile 2012, n. 44;
   dal decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito dalla legge 6
    luglio 2012, n. 94;
   dal decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7
    agosto 2012, n. 134;
   dal decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7
    agosto 2012, n. 135;
norme sulla qualificazione: modifiche e
                  chiarimenti
   Affitto di ramo d’azienda
   Patentini
   Verifica triennale
   Direttori tecnici per le categorie OG2,OS2, ed OS25
   Certificati dei lavori eseguite da imprese italiane all’estero
   Certificato dei lavori eseguiti da contraente generale
   Avvalimento
   L’importo ascrivibile ai fini della qualificazione all’appaltatore in caso
    di subappalto (Art. 85)
   L’OG11 e i criteri interpretativi
   La scadenza del 31 dicembre 2013
Il DECRETO SVILUPPO DL n. 83/2012
   convertito con Legge n. 134/2012 del 7 agosto 2012
                Responsabilità solidale
In appalti di opere e servizi l’appaltatore risponde in
solido con il subappaltatore di corrispettivi, ritenuta fiscali
dovute all’erario e IVA
La modifica normativa stabilisce l`obbligo di corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,
nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al
periodo di esecuzione del contratto di appalto, e restando escluso qualsiasi
obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile
dell`inadempimento.
La responsabilità viene meno se l’appaltatore verifica che tutti gli
adempimenti sono stati eseguiti. All’appaltatore basterà ottenere un
asseverazione di un centro di assistenza fiscale o di un commercialista.
Se il subappaltatore non prova tutti i versamenti che gli competono
l’appaltatore può sospendere il pagamento dei corrispettivi per l’appalto
come il Committente nei confronti con l’appaltatore stesso.
BANCA DATI NAZIONALE
Decreto legge Semplifica Italia n. 5/2012
Introduce dopo l`art. 6 del Codice degli appalti pubblici l`art. 6-bis,
rubricato «Banca dati nazionale dei contratti pubblici».

Dal 1° gennaio 2013 la documentazione comprovante i requisiti di
carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario
per la partecipazione alle procedure di gara disciplinate dal Codice,
è acquisita esclusivamente presso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici, istituita presso l`Autorità di Vigilanza ai sensi
dell`art. 62-bis del D.Lgs. n. 82/2005.

Viene, inoltre, stabilito che l`Autorità di Vigilanza debba indicare con
propria deliberazione i dati in relazione ai quali è obbligatoria
l`inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini
e le regole per l`inserimento, aggiornamento e consultazione degli
stessi. Inoltre, è stabilito che i soggetti pubblici e privati detentori dei
dati dovranno metterli a disposizione dell`Autorità.
AVCPass

L’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) ha sviluppato e
reso disponibile il nuovo sistema AVCpass che permette:
 alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori l’acquisizione dei
    documenti relativi al possesso dei requisiti di carattere generale,
    tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei
    contratti pubblici;
 agli operatori economici di inserire a sistema i documenti la cui
    produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del
    Codice.
Una sorta di «Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico» ha come
obiettivo la creazione di un archivio documentale che consenta
all’operatore economico di gestire e rendere disponibile in forma
digitale alle stazioni appaltanti la documentazione a comprova dei
requisiti per la partecipazione alle gare pubbliche.
AVCPass

I benefici attesi sono:
 riduzione costi e semplificazione del processo di
   partecipazione alle gare;
 maggiore trasparenza e affidabilità;
 riduzione del potenziale contenzioso;
 facilitazione nel processo di autenticazione e di verifica
   dei requisiti degli operatori economici.
 La gestione documentale avverrà nel rispetto della
   normativa vigente in materia di privacy e contrattualistica
   pubblica.
AVCPass scadenze temporali
   a) Dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta
    nel settore ordinario, di importo a base d’asta pari o superiore a €
    20.000.000; in via transitoria, fino al 30.6.013, verifica dei requisiti secondo
    le previgenti modalità.
   b) Dal 1.3.013 per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a
    € 40.000,00, (con esclusione dei settori speciali; in via transitoria, fino al
    30.6.013)
   c) A far data dal 1.7.013 gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore
    a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di obbligatorietà.
   d) Dal 1.10.013 per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a €
    40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi
    telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al
    mercato elettronico, nonché per i settori speciali; in via transitoria, fino al
    31.12.013, verifica requisiti con previgenti modalità.
   e) A far data dal 1.1.14 il regime di obbligatorietà è esteso a tutti gli appalti.
AVCPass scadenze temporali

   2. In via transitoria, i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di
    servizi e forniture sono inseriti nel sistema dagli operatori
    economici. In mancanza di detti certificati, gli operatori economici
    possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta
    avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto
    cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo,
    il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del
    contratto stesso. Resta ferma per la Stazione
    Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e
    la autenticità delle attestazioni prodotte dagli operatori economici.
AVCPass scadenze temporali

   3. in via transitoria, qualora i documenti e i dati non siano messi a
    disposizione della Banca Dati da parte degli Enti Certificanti,
    l’Autorità provvede comunque ad inoltrare una apposita richiesta
    agli Enti Certificanti; tali Enti trasmettono i documenti richiesti
    dall’Autorità direttamente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.
    La richiesta dell’Autorità agli Enti Certificanti conterrà tutti gli
    estremi che consentono di ricondurre esplicitamente la richiesta
    stessa agli obblighi di cui all’art. 6-bis del Codice.

- mancano ancora accordi tra AVCP e talune Amministrazioni per lo
scambio dei dati
- nel settore dei servizi manca un regolamento di qualificazione che
consenta un omogeneità della banca dati
Caos Banche Dati
   Le PA sono tenute all’invio delle informazioni sulle opere
    pubbliche
   Con un decreto dello scorso 26 febbraio la Ragioneria
    Generale dello Stato dava attuazione del D.Lgs.
    229/2011 che avviava un monitoraggio della spesa
    pubblica in conto capitale per opere pubbliche
   Lo stato di attuazione delle opere va fatto ogni due mesi
    a date prefissate
   Sanzioni previste fino alla revoca del finanziamento
   In teoria se le informazioni vengono inviate
    all’Osservatorio dell’AVCP potrebbero essere non inviate
    alla Ragioneria ma il decreto non è chiaro
Gli obblighi di informazione per la
                       trasparenza
attuazione del principio di trasparenza aumentano in maniera esponenziale gli
obblighi di pubblicità cui sono tenuti gli enti committenti in relazione
all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici.
-adempimenti tradizionali previsti da tempo dal D.lgs. 163/2006
-adempimenti introdotti dal decreto legislativo sulla trasparenza emanato in attuazione
della legge 190/2012
-adempimenti imposti dal Dm 26 febbraio 2013.
-   pubblicazione sul sito informatico del MIT del programma triennale e dell'elenco
    annuale delle opere pubbliche (D.lgs. 163)
-   pubblicità relativa alla singola gara, (avviso di pre-informazione, bando, avviso sui
    risultati della procedura di aggiudicazione (D.lgs. 163)
-   I dati relativi all'affidamento e all'esecuzione di tutti i contratti di importo superiore a
    50.000 euro devono poi essere trasmessi all'Osservatorio presso l'Autorità dei
    contratti
-   I dati di ogni procedura di gara devono essere contemporaneamente pubblicati sui siti
    web istituzionali degli stessi enti appaltanti (legge 190/2012).
Gli obblighi di informazione per la
                       trasparenza
-   I medesimi dati devono essere pubblicati, con aggiornamento semestrale, nella
    sezione «amministrazione trasparente» dei rispettivi siti istituzionali (D.lgs. sulla
    trasparenza).
-   I dati complessivi relativi a tutte le procedure di gara vanno poi trasmessi, in forma di
    tabella riassuntiva, all'AVCP con cadenza annuale legge 190/2012).
-   Sempre nella sezione «amministrazione trasparente» vanno poi inseriti i dati delle
    opere pubbliche relativi alla programmazione (che si sovrappongono a quelli
    contenuti nel programma triennale), alla valutazione degli investimenti, ai tempi, ai
    costi e agli indicatori di realizzazione (D.lgs. sulla trasparenza).
-   I dati relativi al ciclo di realizzazione dell'opera (dal finanziamento, all'affidamento dei
    lavori, all'esecuzione) vanno trasmessi alla banca dati istituita presso la Ragioneria
    generale dello Stato (ma quest'obbligo di trasmissione non sussiste per i dati già
    trasmessi all'Autorità dei contratti pubblici, che tuttavia non coincidono integralmente
    con quelli destinati alla Ragioneria) (Dm 26 febbraio 2013).
-   Infine, sempre sui rispettivi siti istituzionali, ogni ente deve pubblicare l'indicatore dei
    tempi di pagamento relativo ad acquisti di beni, servizi e forniture (D.lgs. sulla
    trasparenza).
LEGGE c.d. MILLEPROROGHE


novità in materia di infrastrutture e centrali di committenza:



      Centrale di committenza unica (art. 29, comma 11-ter)
      Prorogato al 31 marzo 2013 il termine a decorrere dal
      quale i comuni con popolazione non superiore a 5 mila
      abitanti dovranno obbligatoriamente affidare a un'unica
      centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e
      forniture.
IL TRIBUNALE DELL IMPRESE

Tutte le controversie che nasceranno durante la fase esecutiva di un
contratto di appalto di lavori, servizi o forniture saranno portate
all’esame dei «giudici d’impresa».

I tribunali delle imprese nascono dalla trasformazione delle attuali
sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale,
istituite con il D.Lgs. 168/2003, e quindi saranno collocati presso le 12
sedi già esistenti nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia e di fatto
presso i tribunali e le Corti d’appello aventi sede nei capoluoghi delle
regioni.
IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Con alcune condizioni. Innanzitutto, dovrà trattarsi di controversie ricadenti sotto la giurisdizione del
giudice ordinario e, quindi, la materia del contendere dovrà riguardare le vicende successive alla
stipulazione del contratto (es. la risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti, il
riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento) e sempre che le controversie non siano già
state risolte mediante il ricorso a strumenti alternativi (transazione, accordo bonario, arbitrato).

Il Contratto di appalto nell’ambito del quale è nata la controversia dovrà essere di importo superiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, vale a dire cinque milioni di euro per lavori, 130mila euro per
servizi e forniture affidati da amministrazioni aggiudicatrici centrali, e 200mila euro per servizi e
forniture affidati da stazioni appaltanti diverse.

Infine, affinché una controversia possa essere decisa dal tribunale delle imprese, la parte privata del
contratto deve essere una (decreto Cresci-Italia) società per azioni e nelle società in accomandita
per azioni. La legge di conversione 27/2012 è arrivata a ricomprendere anche le società a
responsabilità limitata e le società cooperative, le società per azioni europee e le società cooperative
europee), nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero con
estensione anche alle società che, rispetto a quelle contenute nell’elencazione, rivestono una
posizione di direzione o di coordinamento ovvero che, al contrario, si trovano in posizione di
controllate. Il tribunale delle imprese si interesserà delle controversie in cui una delle società
menzionate nell’elenco partecipi al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui sia stato affidato il
contratto di appalto.
IL NUOVO CONCORDATO

   La legge 134/2012 (conversione del decreto sviluppo Dl 83/2012),
    entrata in vigore l'11.9.2012, ha modificato la legge fallimentare (Rd
    267/1942) introducendo (articolo 186-bis) una specifica disciplina
    per quei concordati il cui piano preveda «la prosecuzione dell'attività
    d'impresa da parte del debitore» ovvero «la cessione dell'azienda in
    esercizio», ovvero ancora «il conferimento dell'azienda in esercizio
    in una o più società anche di nuova costituzione».
   La salvaguardia della continuità aziendale può persino giustificare
    deroghe alla «par condicio creditorum». L'art. 182-quinquies della
    legge fallimentare prevede ora la possibilità di chiedere al Tribunale
    l'autorizzazione a pagare debiti anteriori alla presentazione della
    proposta concordataria «per prestazioni di beni o servizi, se un
    professionista...attesta che tali prestazioni sono essenziali per la
    prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la
    migliore soddisfazione dei creditori».
IL NUOVO CONCORDATO
 Degna di nota è la disposizione che prevede il diritto di chiedere al
  Tribunale l'autorizzazione a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione
  alla data di presentazione della proposta concordataria inserendo tra i
  crediti soggetti alla falcidia concordataria il danno cagionato all'altro
  contraente per effetto dello scioglimento anticipato. Una volta "depurata" dai
  contratti svantaggiosi, l'impresa potrà proseguire l'attività aziendale, in
  continuità, con maggiori prospettive di efficienza economica.
 In virtù del nuovo art. 186-bis e della conseguente modifica apportata all'art.
  38, comma 1 del Codice, vi è la possibilità, per l'impresa ammessa c.p., di
  proseguire l'esecuzione delle commesse già affidate e di partecipare a
  nuove procedure di affidamento purché in sede di gara:
         - presenti una relazione di un professionista che attesti la
         conformità del contratto al piano e la ragionevole capacità di
         adempimento allo stesso;
         - ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
         - non assumere la qualifica d'impresa mandataria laddove
         partecipi in Ati.
IL NUOVO CONCORDATO
(L134/2012 di conversione del DL 83/2012)
   Le condizioni poste dal legislatore restringono il campo di
    applicazione dello strumento. Da un lato le nuove Inoltre, se è pur
    vero che, con la modifica dell'art. 38 del Codice, è stata assicurata
    la possibilità di partecipare agli appalti e di mantenere e rinnovare la
    qualificazione Soa, tuttavia si pongono alcuni problemi applicativi di
    tale invitante possibilità.
   Infatti il rinnovo o la verifica (triennale) della qualificazione Soa,
    anche a seguito delle nuove disposizioni regolamentari, impone agli
    organismi di attestazione l'acquisizione di conferme positive
    riguardo al Durc e alle varie regolarità contributive e fiscali.
    Un'azienda in crisi che entra in una procedura concorsuale ha quasi
    certamente debiti fiscali e contributivi. Ergo, se è pur vero che la
    modifica del comma 1 dell'art. 38 consente il mantenimento della
    qualificazione, non è così facile poterla confermare
RATING di LEGALITA’
           decreto liberalizzazione (DL 1/2012)
Il regolamento è ora allo studio dell’Antitrust che ha predisposto una fase di
consultazione
 Il decreto prevede un rating per fare da filtro per l’accesso al credito bancario nel
    senso di agevolare le società con punteggio più alto o comunque iscritte
    nell’elenco tenuto dall’Antitrust.
 L’iscrizione a questo speciale albo sarà volontario e pensato per valutare il tasso
    di legalità (da una a tre stelle).
 Il punteggio sarà basato sul rispetto di comportamenti virtuosi per esempio
    aderendo a codici etici o applicando sistemi di tracciabilità per cifre inferiori a
    quelle previste per legge
 Il rating avrà durata di due anni e rinnovabile. Il rating può essere sospeso o
    revocato dall’Antitrust per false dichiarazioni, rinvii a giudizio o misure cautelari
    personali o patrimoniali per reati previsti dal regolamento
 Le imprese si sono espresse negativamente non sull’obbiettivo ma sullo
    strumento non conciliabile con la semplificazione e la sburocratizzazione della
    vita delle imprese:
           - Non è che con un altro elenco si facilita l’accesso al credito e
           forse si aggiunge un ostacolo
           - Le imprese in odore di criminalità non hanno bisogno di aiuti
           per accedere al credito
           - lo strumento creato non ha precedenti in nessun paese al mondo
PACCHETTO SEMPLIFICAZIONE
Dopo un primo inserimento in un Decreto legge, il
pacchetto ha preso la strada del Disegno di Legge

Riguardava:
-l’estensione del periodo di validità del Durc
-l’ammissione delle reti di impresa agli appalti
-procedure semplificate per il riutilizzo delle terre e rocce
da scavo nei piccoli cantieri
-cancellazione del silenzio-rifiuto per il permesso di
costruire su beni vincolati, con modifiche anche alla
disciplina sulle autorizzazioni ambientali e alla conferenza
di servizi.
I Bandi Tipo
   Il decreto sviluppo del 2011 (DL 70/2011) introduce la regola per la
    quale «i bandi sono predisposti dalla stazione appaltante sulla base
    dei modelli approvati dall’AVCP».
   Dopo la consultazione è pronta la determinazione con la quale per
    la prima volta è esattamente definito il «recinto» delle clausole di
    esclusione.
   Le deroghe alla clausole di esclusione andranno motivate.
    Immediatamente dopo verranno predisposti i bandi tipo specifici a
    seconda della natura dell’appalto, la procedura e il tipo di offerta.
   Saranno divisi tra lavori, servizi e forniture, parterniarato pubblico-
    privato.
   Ulteriori delibere verranno emanate sulle discriminazione nascoste
    attraverso i criteri di attribuzione dei punteggi in fase di offerta o la
    richiesta di particolari requisiti
I Bandi Tipo
Cosa hanno proposto le imprese nella consultazione:
 ANCE:
- esclusione delle imprese con contratto metalmeccanico alla
realizzazione di opere prevalentemente edili le cui maestranze
necessitano di CCNL degli edili
- qualificazione necessaria in fase di offerta e gara mentre la
risoluzione avviene solo se si perde la qualificazione a causa di
decadenza per falsa dichiarazione
- limitazione al massimo delle deroghe alle clausole di esclusione
 AGI:
- Motivazioni in aggiunta o in mancata adozione di cause di esclusioni
    inserite nei bandi
- Solo amministratori con poteri di rappresentanza e direttori tecnici
    tenuti a sottoscrivere dichiarazioni di insussistenza delle condanne.
Pagamenti PA

Il D.Lgs 192/2012 rendeva operative le norme in
recepimento della direttiva UE 2011/7 sui ritardati
pagamenti.

L’applicazione delle norme europee è di fatto una vera
rivoluzione in quanto introduce un più severo regime di
penalità per i ritardi già a partire dal 31esimo giorno. La
prassi italiana è molto più morbida sia nei tempi e sia nei
tassi applicati alle penali. Oggi i ritardi viaggiano con medie
superiori ai tre mesi con punte fino ai due anni.
Pagamenti PA

   Nota ministeriale Sviluppo – Infrastrutture dello scorso
    23 gennaio
   - chiarimento dell’applicabilità della norma anche al
    settore delle opere pubbliche
   - i ministeri salvano le scadenze (certificati di pagamento
    a 45 giorni contro i 30 e pagamento SAL 30 giorni
    prorogabili a 60) e le penalità del Codice dei contratti
    (più alte nella norma comunitaria)
   Il problema sta nel fatto che viene individuata come
    «fase di verifica» (norma comunitaria), quella che si
    conclude con l’emissione del certificato di pagamento
Pagamenti PA

   Nella norma UE non si pala di penali per la fase di verifica e quindi i
    ministeri, confermando il Codice dei Contratti, di fatto non ritengono
    nel caso di mancata emissione del certificato di pagamento nei
    termini l’applicazione della penale (non si concretizza il verificarsi
    della circostanza che fa scattare la penalità)
   La PA può svincolarsi dal pagamento degli interessi di mora se
    dimostra l’estraneità al ritardo: ed il vincolo sul patto di stabilità è o
    non è causa imputabile? I Ministeri non entrano in merito
   Rimane irrisolta la soglia di «grave iniquità» oltre la quale le clausole
    del contratto devono considerarsi nulle e sostituite con le norme di
    legge. Teme molto caro ai subappaltatori: quanto deve essere lunga
    l’attesa del pagamento per poter essere considerato un elemento di
    «grave iniquità» contrattuale
Le nuove norme comunitarie
Il via libera è atteso per l’inizio del 2013 dopo di che i governi nazionali
avranno 18 mesi per recepire le nuove regole.
L’idea oramai cristallizzata è quella di semplificare e snellire le
procedure pre-accreditamento degli operatori, maggiori margine in
procedure negoziali con il dialogo competitivo, e maggior promozione
delle pmi.
Controversa è una soluzione condivisa sul superamento del massimo
ribasso rispetto all’offerta economica più vantaggiosa (timori di
eccessiva arbitrarietà).
L’adozione di criteri sociali ed ambientali trova tutti d’accordo ma non si
riesce a trovare la soluzione che assicuri il superamento di confusione
nelle legislazioni nazionali.
Molto dibattuto è l’obbligo di suddivisione in lotti degli appalti sopra i
500mila euro e il ripensamento della dichiarazione nelle offerte del
volume di beni e servizi che si intendono subappaltare.

Laterza expoedilizia2013

  • 1.
    “oltre la crisi:nuove opportunità nel settore dei lavori pubblici e privati” Ivan Laterza Roma EXPOEDILIZIA 18 marzo 2013
  • 2.
    Le modifiche alcodice nel solo anno 2012 Codice dei contratti è stato modificato dal mese di gennaio ad oggi da sette provvedimenti:  dal decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;  dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3;  dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;  dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;  dal decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;  dal decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;  dal decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  • 3.
    norme sulla qualificazione:modifiche e chiarimenti  Affitto di ramo d’azienda  Patentini  Verifica triennale  Direttori tecnici per le categorie OG2,OS2, ed OS25  Certificati dei lavori eseguite da imprese italiane all’estero  Certificato dei lavori eseguiti da contraente generale  Avvalimento  L’importo ascrivibile ai fini della qualificazione all’appaltatore in caso di subappalto (Art. 85)  L’OG11 e i criteri interpretativi  La scadenza del 31 dicembre 2013
  • 4.
    Il DECRETO SVILUPPODL n. 83/2012 convertito con Legge n. 134/2012 del 7 agosto 2012 Responsabilità solidale In appalti di opere e servizi l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore di corrispettivi, ritenuta fiscali dovute all’erario e IVA La modifica normativa stabilisce l`obbligo di corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, e restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell`inadempimento. La responsabilità viene meno se l’appaltatore verifica che tutti gli adempimenti sono stati eseguiti. All’appaltatore basterà ottenere un asseverazione di un centro di assistenza fiscale o di un commercialista. Se il subappaltatore non prova tutti i versamenti che gli competono l’appaltatore può sospendere il pagamento dei corrispettivi per l’appalto come il Committente nei confronti con l’appaltatore stesso.
  • 5.
    BANCA DATI NAZIONALE Decretolegge Semplifica Italia n. 5/2012 Introduce dopo l`art. 6 del Codice degli appalti pubblici l`art. 6-bis, rubricato «Banca dati nazionale dei contratti pubblici». Dal 1° gennaio 2013 la documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara disciplinate dal Codice, è acquisita esclusivamente presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l`Autorità di Vigilanza ai sensi dell`art. 62-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Viene, inoltre, stabilito che l`Autorità di Vigilanza debba indicare con propria deliberazione i dati in relazione ai quali è obbligatoria l`inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole per l`inserimento, aggiornamento e consultazione degli stessi. Inoltre, è stabilito che i soggetti pubblici e privati detentori dei dati dovranno metterli a disposizione dell`Autorità.
  • 6.
    AVCPass L’AVCP (Autorità perla Vigilanza sui Contratti Pubblici) ha sviluppato e reso disponibile il nuovo sistema AVCpass che permette:  alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti relativi al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;  agli operatori economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. Una sorta di «Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico» ha come obiettivo la creazione di un archivio documentale che consenta all’operatore economico di gestire e rendere disponibile in forma digitale alle stazioni appaltanti la documentazione a comprova dei requisiti per la partecipazione alle gare pubbliche.
  • 7.
    AVCPass I benefici attesisono:  riduzione costi e semplificazione del processo di partecipazione alle gare;  maggiore trasparenza e affidabilità;  riduzione del potenziale contenzioso;  facilitazione nel processo di autenticazione e di verifica dei requisiti degli operatori economici.  La gestione documentale avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e contrattualistica pubblica.
  • 8.
    AVCPass scadenze temporali  a) Dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d’asta pari o superiore a € 20.000.000; in via transitoria, fino al 30.6.013, verifica dei requisiti secondo le previgenti modalità.  b) Dal 1.3.013 per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, (con esclusione dei settori speciali; in via transitoria, fino al 30.6.013)  c) A far data dal 1.7.013 gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di obbligatorietà.  d) Dal 1.10.013 per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al mercato elettronico, nonché per i settori speciali; in via transitoria, fino al 31.12.013, verifica requisiti con previgenti modalità.  e) A far data dal 1.1.14 il regime di obbligatorietà è esteso a tutti gli appalti.
  • 9.
    AVCPass scadenze temporali  2. In via transitoria, i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture sono inseriti nel sistema dagli operatori economici. In mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli operatori economici.
  • 10.
    AVCPass scadenze temporali  3. in via transitoria, qualora i documenti e i dati non siano messi a disposizione della Banca Dati da parte degli Enti Certificanti, l’Autorità provvede comunque ad inoltrare una apposita richiesta agli Enti Certificanti; tali Enti trasmettono i documenti richiesti dall’Autorità direttamente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. La richiesta dell’Autorità agli Enti Certificanti conterrà tutti gli estremi che consentono di ricondurre esplicitamente la richiesta stessa agli obblighi di cui all’art. 6-bis del Codice. - mancano ancora accordi tra AVCP e talune Amministrazioni per lo scambio dei dati - nel settore dei servizi manca un regolamento di qualificazione che consenta un omogeneità della banca dati
  • 11.
    Caos Banche Dati  Le PA sono tenute all’invio delle informazioni sulle opere pubbliche  Con un decreto dello scorso 26 febbraio la Ragioneria Generale dello Stato dava attuazione del D.Lgs. 229/2011 che avviava un monitoraggio della spesa pubblica in conto capitale per opere pubbliche  Lo stato di attuazione delle opere va fatto ogni due mesi a date prefissate  Sanzioni previste fino alla revoca del finanziamento  In teoria se le informazioni vengono inviate all’Osservatorio dell’AVCP potrebbero essere non inviate alla Ragioneria ma il decreto non è chiaro
  • 12.
    Gli obblighi diinformazione per la trasparenza attuazione del principio di trasparenza aumentano in maniera esponenziale gli obblighi di pubblicità cui sono tenuti gli enti committenti in relazione all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici. -adempimenti tradizionali previsti da tempo dal D.lgs. 163/2006 -adempimenti introdotti dal decreto legislativo sulla trasparenza emanato in attuazione della legge 190/2012 -adempimenti imposti dal Dm 26 febbraio 2013. - pubblicazione sul sito informatico del MIT del programma triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche (D.lgs. 163) - pubblicità relativa alla singola gara, (avviso di pre-informazione, bando, avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione (D.lgs. 163) - I dati relativi all'affidamento e all'esecuzione di tutti i contratti di importo superiore a 50.000 euro devono poi essere trasmessi all'Osservatorio presso l'Autorità dei contratti - I dati di ogni procedura di gara devono essere contemporaneamente pubblicati sui siti web istituzionali degli stessi enti appaltanti (legge 190/2012).
  • 13.
    Gli obblighi diinformazione per la trasparenza - I medesimi dati devono essere pubblicati, con aggiornamento semestrale, nella sezione «amministrazione trasparente» dei rispettivi siti istituzionali (D.lgs. sulla trasparenza). - I dati complessivi relativi a tutte le procedure di gara vanno poi trasmessi, in forma di tabella riassuntiva, all'AVCP con cadenza annuale legge 190/2012). - Sempre nella sezione «amministrazione trasparente» vanno poi inseriti i dati delle opere pubbliche relativi alla programmazione (che si sovrappongono a quelli contenuti nel programma triennale), alla valutazione degli investimenti, ai tempi, ai costi e agli indicatori di realizzazione (D.lgs. sulla trasparenza). - I dati relativi al ciclo di realizzazione dell'opera (dal finanziamento, all'affidamento dei lavori, all'esecuzione) vanno trasmessi alla banca dati istituita presso la Ragioneria generale dello Stato (ma quest'obbligo di trasmissione non sussiste per i dati già trasmessi all'Autorità dei contratti pubblici, che tuttavia non coincidono integralmente con quelli destinati alla Ragioneria) (Dm 26 febbraio 2013). - Infine, sempre sui rispettivi siti istituzionali, ogni ente deve pubblicare l'indicatore dei tempi di pagamento relativo ad acquisti di beni, servizi e forniture (D.lgs. sulla trasparenza).
  • 14.
    LEGGE c.d. MILLEPROROGHE novitàin materia di infrastrutture e centrali di committenza: Centrale di committenza unica (art. 29, comma 11-ter) Prorogato al 31 marzo 2013 il termine a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti dovranno obbligatoriamente affidare a un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
  • 15.
    IL TRIBUNALE DELLIMPRESE Tutte le controversie che nasceranno durante la fase esecutiva di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture saranno portate all’esame dei «giudici d’impresa». I tribunali delle imprese nascono dalla trasformazione delle attuali sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, istituite con il D.Lgs. 168/2003, e quindi saranno collocati presso le 12 sedi già esistenti nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia e di fatto presso i tribunali e le Corti d’appello aventi sede nei capoluoghi delle regioni.
  • 16.
    IL TRIBUNALE DELLEIMPRESE Con alcune condizioni. Innanzitutto, dovrà trattarsi di controversie ricadenti sotto la giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, la materia del contendere dovrà riguardare le vicende successive alla stipulazione del contratto (es. la risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti, il riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento) e sempre che le controversie non siano già state risolte mediante il ricorso a strumenti alternativi (transazione, accordo bonario, arbitrato). Il Contratto di appalto nell’ambito del quale è nata la controversia dovrà essere di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, vale a dire cinque milioni di euro per lavori, 130mila euro per servizi e forniture affidati da amministrazioni aggiudicatrici centrali, e 200mila euro per servizi e forniture affidati da stazioni appaltanti diverse. Infine, affinché una controversia possa essere decisa dal tribunale delle imprese, la parte privata del contratto deve essere una (decreto Cresci-Italia) società per azioni e nelle società in accomandita per azioni. La legge di conversione 27/2012 è arrivata a ricomprendere anche le società a responsabilità limitata e le società cooperative, le società per azioni europee e le società cooperative europee), nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero con estensione anche alle società che, rispetto a quelle contenute nell’elencazione, rivestono una posizione di direzione o di coordinamento ovvero che, al contrario, si trovano in posizione di controllate. Il tribunale delle imprese si interesserà delle controversie in cui una delle società menzionate nell’elenco partecipi al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui sia stato affidato il contratto di appalto.
  • 17.
    IL NUOVO CONCORDATO  La legge 134/2012 (conversione del decreto sviluppo Dl 83/2012), entrata in vigore l'11.9.2012, ha modificato la legge fallimentare (Rd 267/1942) introducendo (articolo 186-bis) una specifica disciplina per quei concordati il cui piano preveda «la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore» ovvero «la cessione dell'azienda in esercizio», ovvero ancora «il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società anche di nuova costituzione».  La salvaguardia della continuità aziendale può persino giustificare deroghe alla «par condicio creditorum». L'art. 182-quinquies della legge fallimentare prevede ora la possibilità di chiedere al Tribunale l'autorizzazione a pagare debiti anteriori alla presentazione della proposta concordataria «per prestazioni di beni o servizi, se un professionista...attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori».
  • 18.
    IL NUOVO CONCORDATO Degna di nota è la disposizione che prevede il diritto di chiedere al Tribunale l'autorizzazione a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione della proposta concordataria inserendo tra i crediti soggetti alla falcidia concordataria il danno cagionato all'altro contraente per effetto dello scioglimento anticipato. Una volta "depurata" dai contratti svantaggiosi, l'impresa potrà proseguire l'attività aziendale, in continuità, con maggiori prospettive di efficienza economica.  In virtù del nuovo art. 186-bis e della conseguente modifica apportata all'art. 38, comma 1 del Codice, vi è la possibilità, per l'impresa ammessa c.p., di proseguire l'esecuzione delle commesse già affidate e di partecipare a nuove procedure di affidamento purché in sede di gara: - presenti una relazione di un professionista che attesti la conformità del contratto al piano e la ragionevole capacità di adempimento allo stesso; - ricorrere all'istituto dell'avvalimento; - non assumere la qualifica d'impresa mandataria laddove partecipi in Ati.
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    IL NUOVO CONCORDATO (L134/2012di conversione del DL 83/2012)  Le condizioni poste dal legislatore restringono il campo di applicazione dello strumento. Da un lato le nuove Inoltre, se è pur vero che, con la modifica dell'art. 38 del Codice, è stata assicurata la possibilità di partecipare agli appalti e di mantenere e rinnovare la qualificazione Soa, tuttavia si pongono alcuni problemi applicativi di tale invitante possibilità.  Infatti il rinnovo o la verifica (triennale) della qualificazione Soa, anche a seguito delle nuove disposizioni regolamentari, impone agli organismi di attestazione l'acquisizione di conferme positive riguardo al Durc e alle varie regolarità contributive e fiscali. Un'azienda in crisi che entra in una procedura concorsuale ha quasi certamente debiti fiscali e contributivi. Ergo, se è pur vero che la modifica del comma 1 dell'art. 38 consente il mantenimento della qualificazione, non è così facile poterla confermare
  • 20.
    RATING di LEGALITA’ decreto liberalizzazione (DL 1/2012) Il regolamento è ora allo studio dell’Antitrust che ha predisposto una fase di consultazione  Il decreto prevede un rating per fare da filtro per l’accesso al credito bancario nel senso di agevolare le società con punteggio più alto o comunque iscritte nell’elenco tenuto dall’Antitrust.  L’iscrizione a questo speciale albo sarà volontario e pensato per valutare il tasso di legalità (da una a tre stelle).  Il punteggio sarà basato sul rispetto di comportamenti virtuosi per esempio aderendo a codici etici o applicando sistemi di tracciabilità per cifre inferiori a quelle previste per legge  Il rating avrà durata di due anni e rinnovabile. Il rating può essere sospeso o revocato dall’Antitrust per false dichiarazioni, rinvii a giudizio o misure cautelari personali o patrimoniali per reati previsti dal regolamento  Le imprese si sono espresse negativamente non sull’obbiettivo ma sullo strumento non conciliabile con la semplificazione e la sburocratizzazione della vita delle imprese: - Non è che con un altro elenco si facilita l’accesso al credito e forse si aggiunge un ostacolo - Le imprese in odore di criminalità non hanno bisogno di aiuti per accedere al credito - lo strumento creato non ha precedenti in nessun paese al mondo
  • 21.
    PACCHETTO SEMPLIFICAZIONE Dopo unprimo inserimento in un Decreto legge, il pacchetto ha preso la strada del Disegno di Legge Riguardava: -l’estensione del periodo di validità del Durc -l’ammissione delle reti di impresa agli appalti -procedure semplificate per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nei piccoli cantieri -cancellazione del silenzio-rifiuto per il permesso di costruire su beni vincolati, con modifiche anche alla disciplina sulle autorizzazioni ambientali e alla conferenza di servizi.
  • 22.
    I Bandi Tipo  Il decreto sviluppo del 2011 (DL 70/2011) introduce la regola per la quale «i bandi sono predisposti dalla stazione appaltante sulla base dei modelli approvati dall’AVCP».  Dopo la consultazione è pronta la determinazione con la quale per la prima volta è esattamente definito il «recinto» delle clausole di esclusione.  Le deroghe alla clausole di esclusione andranno motivate. Immediatamente dopo verranno predisposti i bandi tipo specifici a seconda della natura dell’appalto, la procedura e il tipo di offerta.  Saranno divisi tra lavori, servizi e forniture, parterniarato pubblico- privato.  Ulteriori delibere verranno emanate sulle discriminazione nascoste attraverso i criteri di attribuzione dei punteggi in fase di offerta o la richiesta di particolari requisiti
  • 23.
    I Bandi Tipo Cosahanno proposto le imprese nella consultazione:  ANCE: - esclusione delle imprese con contratto metalmeccanico alla realizzazione di opere prevalentemente edili le cui maestranze necessitano di CCNL degli edili - qualificazione necessaria in fase di offerta e gara mentre la risoluzione avviene solo se si perde la qualificazione a causa di decadenza per falsa dichiarazione - limitazione al massimo delle deroghe alle clausole di esclusione  AGI: - Motivazioni in aggiunta o in mancata adozione di cause di esclusioni inserite nei bandi - Solo amministratori con poteri di rappresentanza e direttori tecnici tenuti a sottoscrivere dichiarazioni di insussistenza delle condanne.
  • 24.
    Pagamenti PA Il D.Lgs192/2012 rendeva operative le norme in recepimento della direttiva UE 2011/7 sui ritardati pagamenti. L’applicazione delle norme europee è di fatto una vera rivoluzione in quanto introduce un più severo regime di penalità per i ritardi già a partire dal 31esimo giorno. La prassi italiana è molto più morbida sia nei tempi e sia nei tassi applicati alle penali. Oggi i ritardi viaggiano con medie superiori ai tre mesi con punte fino ai due anni.
  • 25.
    Pagamenti PA  Nota ministeriale Sviluppo – Infrastrutture dello scorso 23 gennaio  - chiarimento dell’applicabilità della norma anche al settore delle opere pubbliche  - i ministeri salvano le scadenze (certificati di pagamento a 45 giorni contro i 30 e pagamento SAL 30 giorni prorogabili a 60) e le penalità del Codice dei contratti (più alte nella norma comunitaria)  Il problema sta nel fatto che viene individuata come «fase di verifica» (norma comunitaria), quella che si conclude con l’emissione del certificato di pagamento
  • 26.
    Pagamenti PA  Nella norma UE non si pala di penali per la fase di verifica e quindi i ministeri, confermando il Codice dei Contratti, di fatto non ritengono nel caso di mancata emissione del certificato di pagamento nei termini l’applicazione della penale (non si concretizza il verificarsi della circostanza che fa scattare la penalità)  La PA può svincolarsi dal pagamento degli interessi di mora se dimostra l’estraneità al ritardo: ed il vincolo sul patto di stabilità è o non è causa imputabile? I Ministeri non entrano in merito  Rimane irrisolta la soglia di «grave iniquità» oltre la quale le clausole del contratto devono considerarsi nulle e sostituite con le norme di legge. Teme molto caro ai subappaltatori: quanto deve essere lunga l’attesa del pagamento per poter essere considerato un elemento di «grave iniquità» contrattuale
  • 27.
    Le nuove normecomunitarie Il via libera è atteso per l’inizio del 2013 dopo di che i governi nazionali avranno 18 mesi per recepire le nuove regole. L’idea oramai cristallizzata è quella di semplificare e snellire le procedure pre-accreditamento degli operatori, maggiori margine in procedure negoziali con il dialogo competitivo, e maggior promozione delle pmi. Controversa è una soluzione condivisa sul superamento del massimo ribasso rispetto all’offerta economica più vantaggiosa (timori di eccessiva arbitrarietà). L’adozione di criteri sociali ed ambientali trova tutti d’accordo ma non si riesce a trovare la soluzione che assicuri il superamento di confusione nelle legislazioni nazionali. Molto dibattuto è l’obbligo di suddivisione in lotti degli appalti sopra i 500mila euro e il ripensamento della dichiarazione nelle offerte del volume di beni e servizi che si intendono subappaltare.