1. Come si modifica la Costituzione
Con la fine della seconda Guerra Mondiale e la liberazione dell’Italia dal regime fascista nel 25
aprile 1945, c’è l’esigenza da parte degli italiani di decidere se mantenere la monarchia o di farsi
rappresentare dalla Repubblica. Il 2 giugno 1946 ci fu il referendum al quale presero il voto per la
prima volta anche le donne. Dopo la votazione vinse la repubblica e da quel giorno fu cancellata la
monarchia dall’Italia, sempre in quel periodo i cittadini votarono per l’elezione dell’assemblea
costituente e cioè l’elezione dei rappresentanti politici che avrebbero dovuto formare una nuova
carta costituzionale. La Costituzione italiana entrò in vigore il 1 Gennaio del 1948 dopo un lungo
periodo di confronto tra i diversi orientamenti politici presenti nell’assemblea costituente, essa
rappresenta la legge fondamentale dello Stato e che in quanto tale occupa il vertice della gerarchia
delle fonti nell'ordinamento giuridico della Repubblica. Dal 1948 ad oggi sono state poche le
modifiche apportate alle leggi della costituzione, solo 16 precisamente. Le leggi di modifica
possono essere di 2 tipi : leggi di revisione costituzionale o legge costituzionale , le prime operano
una modifica alla carta fondamentale, mentre le leggi costituzionali hanno una funzione integrativa.
Cambiare la Costituzione è possibile, ma le procedure sono lunghe e complesse infatti entrambi i 2
tipi di leggi per entrare in vigore devono seguire un iter più complesso rispetto alle leggi ordinarie.
Della materia si occupano due articoli della Carta Repubblicana, il 138 : “Le leggi di revisione
della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4]. Le leggi
stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73
c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se
la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due
terzi dei suoi componenti.” E il 139 ” La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale”.