2. cyberbullismo
Il cyberbullismo è una forma di prepotenza virtuale attuata
attraverso l’uso di internet e delle tecnologie digitali. Come il
bullismo tradizionale è una forma di prevaricazione e di
oppressione reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un
gruppo di persone più potenti nei confronti di un’altra percepita
come più debole.
3. La Legge 29 maggio n. 71/2017
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo
Finalità e definizione
La legge si pone l’obiettivo di
del
sue
contrastare il fenomeno
cyberbullismo in tutte le
manifestazioni, svolgendo una attività di
prevenzione e cercando di tutelare ed
educare i minori coinvolti sia come vittime
ma anche come responsabili dell’illecito.
4. Definizione di cyberbullismo
Il legislatore fornisce un’ampia definizione di cyberbullismo.
Con questa
pressione,
espressione si
aggressione,
diffamazione,
intende “qualunque forma di
molestia, ricatto, ingiuria,
furto d’identità, alterazione,denigrazione,
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di
viadati personali in danno di minorenni, realizzata per
telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad
oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il
cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un
minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un
attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
5. Tutela della dignità del minore
Tutti i ragazzi che hanno compito 14 anni ed
i loro genitori, nel caso in cui abbiano subito
atti di cyberbullismo, possono inoltrare
al gestore del sito internet una richiesta
di oscuramento e/o cancellazione di
qualsiasi atto contrario alla legge e che viola
la dignità personale del minore.
Nel caso in cui il sito non risponda entro 24
ore e il responsabile del sito non
provveda alla cancellazione, la vittima può
rivolgere la richiesta al Garante della
protezione dei dati personali, il quale
deve provvedere entro le successive 48
ore.
6. Piano di azione integrato
La legge ha previsto l’istituzione di un tavolo tecnico di cui
faranno parte:
1. Rappresentanti del Ministero dell’Interno, del Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero del
Lavoro, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’
Sviluppo economico e Ministero della Salute; 2.
Rappresentanti dell’Autorità per la garanzia nelle
comunicazioni, il garante per l’infanzia e dell’adolescenza;
rappresentanti del comitato dell’applicazione del codice di
autoregolamentazione media e minori, il garante della
protezione dei dati personali; 3. Associazioni esperte sui
diritti dei minori; operatori dei social network ed infine una
rappresentanza degli studenti e dei genitori
8. Il tavolo tecnico redige un piano di azione per il contrasto e la
prevenzione del cyberbullismo, monitora l’evoluzione del
fenomeno avvalendosi anche della collaborazione della
dellePolizia postale, del Comune e
controllo e la tutela dei minori.
Le regole che vengono stabilite
forze di polizia per
i
ldal tavolo tecnico devono
essere rispettate e osservate da tutti gli operatori.
9. Linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto in
ambito scolastico
A seguito della entrata in vigore della legge si adottano delle
linee guida da utilizzare nelle scuole per contrastare il fenomeno
del cyberbullismo.
Ci deve essere la formazione del personale scolastico al fine di
renderli esperti nell’affrontare tali tematiche, la
partecipazione degli studenti, misure di sostegno e
rieducazione degli studenti coinvolti.
Ogni scuola deve indicare un docente referente che deve
vigilare, informare e educare gli studenti ad un uso
intelligente di internet informandoli sui diritti e sui doveri che
devono rispettare e informandoli delle possibilità di
denunciare abusi, nonchè le conseguenze per chi
commette atti di cyberbullismo
10. Informativa alle famiglie, sanzioni in
ambito scolastico e progetti di
sostegno e di recupero
Il dirigente scolastico che venga a
conoscenza di atti di cyberbullismo ne
informa tempestivamente i soggetti
esercente la responsabilità genitoriali o i
tutori coinvolti e attiva adeguate azioni
di carattere educativo.
11. Ammonimento
Fino a quando non è proposta querela e/o
denuncia per reati di cui al codice penale è
previsto una procedura amministrativa che
consiste in un ammonimento da parte del
questore, il quale convoca il minore in presenza di
almeno un genitore. Gli effetti dell’ammonimento
vengono meno con il raggiungimento della
maggiore età.
12. Sintesi
1. Obiettivo della legge: contrastare il cyberbullismo
2. Tutela: possibilità di richiedere l’oscuramento dei dati personali ai
gestori dei siti; intervento del Garante della protezione dati personali;
3. Tavolo tecnico: le Istituzioni unitamente ai gestori dei siti, al Garante
della privacy, agli adolescenti ed ai genitori studiano e si occupano
del fenomeno per prevenirlo e combatterlo;
4. La scuola: individua un docente referente per educare gli alunni,
prevenire e risolvere i casi; il dirigente deve informare i genitori e le
istituzioni di eventuali casi di cyberbullismo;
5. Ammonimento: in mancanza di denuncia e/o querela per fatti più
gravi, il questore deve formulare un ammonimento al ragazzo in
presenza dei genitori.
13. Andrea Labisi
Andrea Raimondo
Armando Marraro
Nicolò Rizzuto
Alessandro Musumeci
Giorgio Privitera
classe I P
Liceo Galileo Galilei , a.s.2017/18