Le slide dell'evento del 31 gennaio 2020 in tema di #cyberbullismo e reati digitali, organizzato dal Movimento Forense Padova presso la sala conferenze COA Padova.
1. CYBERBULLISMO E REATI DIGITALI
Condotte, norme, giurisprudenza, etica, deontologia
Padova, 31 gennaio 2020
Sala Conferenze
dell’Ordine degli Avvocati di Padova
Palazzo di Giustizia di Padova
Via Tommaseo n. 55
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Avv. Edoardo Ferraro
Presidente MF Padova
Componente Commissione Informatica COA Padova
2. La Legge 71 del 2017:
tutele e rimedi amministrativi
Padova, 31 gennaio 2020
Sala Conferenze
dell’Ordine degli Avvocati di Padova
Palazzo di Giustizia di Padova
Via Tommaseo n. 55
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3. Nella Gazzetta Ufficiale del 3.6.2017, n. 127, è stato pubblicato il
testo della legge n. 71 del 29.5.2017 recante
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto
del fenomeno del cyberbullismo
Il Garante per la Privacy nel suo discorso in occasione della
presentazione alla Camera della Relazione 2016 sull’attività
dell’Autorità, parlando dei lavori parlamentari sul disegno di legge
ha definito molto positiva “la scelta di coniugare un approccio
preventivo e riparatorio, grazie alla promozione dell’educazione
digitale e alla specifica procedura di rimozione dei contenuti lesivi
presenti in rete”.
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
La Legge 71 del 2017:
un punto di arrivo?
4. Che genere di tutela?
La normativa in tema di cyberbullismo ha mantenuto l’originaria
ratio che escludeva qualsiasi forma di repressione di carattere
penale.
Tale (apprezzabile o meno a seconda della sensibilità di ognuno)
non era affatto scontato visto che alcune delle proposte di legge
che erano state riunite al ddl originario alla Camera dopo la sua
approvazione al Senato, introducevano un reato ad hoc ed il testo
approvato dalla Camera in seconda lettura prevedeva una nuova
circostanza aggravante ad effetto speciale per il reato di stalking,
nel cui precetto possono essere fatti rientrare i più classici atti di
bullismo e di cyberbullismo.
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Avv.EdoardoFerraro
La Legge 71 del 2017:
un punto di arrivo?
5. Che genere di tutela?
Nel caso di specie, quindi, il legislatore ha avuto un approccio non
di tipo penalistico, ma ha fatto uso di una logica normativa basata
su due direttrici:
l’individuazione di strumenti preventivi di carattere educativo
l’applicazione di procedure amministrative di rimozione dei
contenuti su segnalazione
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La Legge 71 del 2017:
un punto di arrivo?
6. Finalità
1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno
del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a
carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed
educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di
vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando
l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito
delle istituzioni scolastiche.
Elementi chiave:
Carattere preventivo
Tutela ed educazione
Coinvolgimento di vittime e responsabili
Coinvolgimento delle istituzioni scolastiche
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La Legge 71 del 2017:
Art. 1) Finalità e definizioni
7. Definizioni
2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende
qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto,
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione,
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati
personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica,
nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche
uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo
intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un
gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco
dannoso, o la loro messa in ridicolo.
Elementi chiave e perplessità:
Mette insieme fatti e fattispecie di reato
Generica diffusione online ma scopo intenzionale
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La Legge 71 del 2017:
Art. 1) Finalità e definizioni
8. Definizioni
3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si
intende il prestatore di servizi della società dell'informazione,
diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70 [mere conduit, caching e hosting][mere conduit, caching e hosting],
che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in
cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.
Elementi chiave e perplessità:
Escluse espressamente le società che consentono l’accesso,
memorizzano temporaneamente i dati e sono responsabili della
memorizzazione definitiva dei dati
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La Legge 71 del 2017:
Art. 1) Finalità e definizioni
9. Richiesta di rimozione “diretta”
1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o
soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subìto
taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge,
può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito
internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la
rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore,
diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali,
anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della
presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL
(Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste
dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ovvero
da altre norme incriminatrici.
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La Legge 71 del 2017:
Art. 2) Tutela della dignità del minore
10. Richiesta di rimozione “indiretta” al Garante
2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento
dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia
comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere
all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro
quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in
cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il
gestore del sito internet o del social media, l'interessato può
rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al
Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro
quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi
degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
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La Legge 71 del 2017:
Art. 2) Tutela della dignità del minore
11. Problematiche in ordine alla rimozione dei dati
Troppa genericità nell’individuazione dei dati da cancellare: la
norma parla di rimozione di “qualsiasi altro dato del minore”.
Anche quelli leciti?
Sarà da aspettare la “giurisprudenza” per capire come sarà
applicata.
Le esclusioni di cui all’art. 1 comma 3 escludono gli hosting
provider, ma i gestori di social network rientrano proprio in
questa categoria.
Come si risolve?
Pure in questo caso sarà una questione di individuazione
applicativa di cosa siano i gestori di social network.
Va considerato che tali gestori si stanno “auto-adeguando”.
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La Legge 71 del 2017:
Art. 2) Tutela della dignità del minore
12. Tempistiche e ruolo del del Garante della Privacy
Tempistiche rapide per la richiesta di rimozione al sito o al social
network:
- avviso di presa in carico in 24 ore
- rimozione in 48 ore
Senza la rimozione, si fa istanza al Garante della Privacy che
entro 48 provvede alla rimozione.
Peraltro il Garante della Privacy può agire, in via generale, anche
nei confronti di quei soggetti esclusi dall’art. 1 comma 3, e
pertanto questa potrebbe essere una strada per ovviare al limite
dalla legge stessa.
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La Legge 71 del 2017:
Art. 2) Tutela della dignità del minore
13. Previsione di un tavolo tecnico e del piano di azione integrato
La norma prevede la creazione di un tavolo tecnico per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte
rappresentanti di ministeri, autorità indipendenti, associazioni per
la tutela dei minori.
Il tavolo tecnico deve:
redigere un piano di azione integrato per il contrasto e la
prevenzione del cyberbullismo,
realizzare un sistema di raccolta di dati finalizzato al
monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e al controllo dei
contenuti per la tutela dei minori.
Il piano è integrato, con il codice di co-regolamentazione per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.
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La Legge 71 del 2017:
Art. 3) Piano di azione integrato
14. Previsione di un tavolo tecnico e del piano di azione integrato
Il piano di azione integrato stabilisce le iniziative di
informazione e di prevenzione del cyberbullismo rivolte ai
cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi
presenti sul territorio in sinergia con le scuole.
la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone periodiche
campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul
fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media,
nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti
privati.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una
relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.
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La Legge 71 del 2017:
Art. 3) Piano di azione integrato
15. Prevenzione e contrasto in ambito scolastico
Il Ministero dell'istruzione adotta linee di orientamento per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche
avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle
comunicazioni, da aggiornarsi ogni biennio, che prevedono:
formazione del personale scolastico
la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex
studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto
scolastico
la previsione di misure di sostegno e rieducazione
un efficace sistema di governance diretto dal Ministero
Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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La Legge 71 del 2017:
Art. 4) Contrasto in ambito scolastico
16. Prevenzione e contrasto in ambito scolastico
Ogni istituto scolastico nomina fra i docenti un referente con il
compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del
cyberbullismo.
Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi
per il finanziamento di progetti di particolare per promuovere sul
territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo.
Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, promuovono
l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e
doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale
elemento trasversale alle diverse discipline curricolari.
I servizi territoriali promuovono specifici progetti personalizzati
volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo, nonché a
rieducare i minori artefici di tali condotte.
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La Legge 71 del 2017:
Art. 4) Contrasto in ambito scolastico
17. Informazioni alle famiglie e sanzioni scolastiche
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della
normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente
scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne
informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità
genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate
azioni di carattere educativo.
2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il
patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del
citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici
riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni
disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.
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La Legge 71 del 2017:
Art. 5) Sanzioni scolastiche
18. Relazione sulle attività e finanziamenti
La Polizia postale relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico
selle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo.
Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di
formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla
sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al
contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a
203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a
203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale del Ministero dell'economia (che è autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio).
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La Legge 71 del 2017:
Art. 6) Informative e finanziamenti
19. 1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata
denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del
codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore
agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile
la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e ss.mm..
2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore,
unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la
responsabilità genitoriale.
3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al
compimento della maggiore età.
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La Legge 71 del 2017:
Art. 7) Ammonimento
20. Criticità e problematiche sull’ammonimento
Due le osservazioni da fare al riguardo dell’art. 7 della Legge:
da un lato il legislatore si è dimenticato che il delitto di ingiuria
è stato depenalizzato dal D.Lsg. 7/2016,
dall’altro non ha notato che l’ammonimento diventa
incompatibile ove non vi siano reati procedibili a querela.
Infatti, nel momento stesso in cui l’interessato esponesse al
Questore ai fini dell’ammonimento fatti che possano integrare
reati procedibili di ufficio (ad esempio minaccia grave e
trattamento illecito di dati personali) quest’ultimo, nella sua
veste di pubblico ufficiale, è tenuto ex articolo 331 c.p.p. a farne
immediatamente denuncia per iscritto.
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La Legge 71 del 2017:
Art. 7) Ammonimento
21. Le “Linee di orientamento del MIUR”
(aggiornamento ottobre 2017)
Padova, 31 gennaio 2020
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22. Natura e scopo
aggiornamento delle linee guida del 2015, in funzione della
legge 71 del 2017
“strumento flessibile e suscettibile di periodici aggiornamenti,
tale da rispondere alle sfide educative e pedagogiche derivanti
dall’evolversi costante e veloce delle nuove tecnologie”
centrale risulta la figura del docente referente che la scuola
individua preferibilmente tra i docenti che posseggano
competenze specifiche ed abbiano manifestato l’interesse ad
avviare un percorso di formazione specifico. Il referente diventa,
così, l’interfaccia con tutti i soggetti interessati
le linee di orientamento rappresentano un primo strumento
che potrà essere utile a orientare le azioni delle scuole
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Le linee di orientamento del MIUR:
Premessa
23. Prevenzione
la Legge 107 del 2015 ha introdotto, tra gli obiettivi formativi
prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei social
network e dei media
compito della Scuola è anche quello di favorire l’acquisizione
delle competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza
digitale consapevole. Responsabilizzare le alunne e gli alunni
significa, quindi, mettere in atto interventi formativi,
informativi e partecipativi
Va sempre tenuta presente la finalità educativa anche quando
si rendano necessari provvedimenti disciplinari, comunque
attraverso attività di tipo culturale
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Le linee di orientamento del MIUR:
Interventi per la prevenzione
24. Per un uso corretto e consapevole delle tecnologie digitali
il MIUR ha avviato l’iniziativa “Generazioni Connesse”,
sostenuta dalla Commissione Europea, con lo scopo di fornire
alle istituzioni scolastiche una serie di strumenti didattici, di
immediato utilizzo, tra cui:
- attività di formazione (online e in presenza) rivolte in maniera
specifica alle comunità scolastiche (insegnanti, bambini/e,
ragazzi/e, genitori, educatori) che intraprenderanno un percorso
dedicato
- attività di informazione e sensibilizzazione realizzate in
collaborazione con la Polizia di Stato per approfondire i temi
della navigazione sicura in Rete
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Le linee di orientamento del MIUR:
Generazioni Connesse e altri strumenti
25. Per un uso corretto e consapevole delle tecnologie digitali
Attraverso un iter guidato e materiali specifici di lavoro, le
scuole iscritte a “Generazioni connesse”, intraprendono un
percorso per far emergere i punti di forza e di debolezza
dell’istituto stesso, sulle tematiche connesse all’iniziativa,
mediante la compilazione di un questionario di autovalutazione
disponibile sul sito
www.generazioniconnesse.itwww.generazioniconnesse.it
Il questionario è uno strumento che consente all’istituto di
identificare i propri bisogni, le aree di miglioramento e le azioni
da intraprendere per giungere all’elaborazione di un progetto
personalizzato denominato “Piano d’azione”.
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Le linee di orientamento del MIUR:
Generazioni Connesse e altri strumenti
26. Il “Piano d’azione”
Tale piano consentirà alle istituzioni scolastiche di focalizzare il
proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa al fine di definire:
- il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze
digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle
tecnologie digitali nella didattica
- le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) in
ambiente scolastico
- le misure per la prevenzione
- le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche
connesse a un uso non consapevole delle tecnologie digitali
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Le linee di orientamento del MIUR:
Generazioni Connesse e altri strumenti
27. Destinatari delle politiche del MIUR
Il percorso è rivolto alle classi quarta e quinta della scuola
primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di primo
grado.
Per la realizzazione del “Piano d’azione”, l’istituto scolastico è
affiancato da un servizio di “supporto scuole”
(supportoscuole@generazioniconnesse.it) e da personale
qualificato del Safer Internet Centre italiano.
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Le linee di orientamento del MIUR:
Generazioni Connesse e altri strumenti
28. iGloss@ 1.1, l’Abc dei comportamenti devianti online
Un ulteriore strumento per contrastare comportamenti dannosi
online e allo stesso tempo accrescere la conoscenza del
fenomeno è “iGloss@ 1.1, l’Abc dei comportamenti devianti
online”, elaborato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità.
Il glossario, nella ricognizione dei termini specialistici sui
comportamenti online a rischio, offre una sintetica spiegazione
delle principali caratteristiche delle condotte devianti e dei
risvolti socio-giuridici.
L’obiettivo è descrivere e inquadrare i nuovi fenomeni della
devianza online, e favorire, l’acquisizione di consapevolezza sulle
conseguenze delle trasgressioni.
Il glossario è disponibile online.
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Le linee di orientamento del MIUR:
Generazioni Connesse e altri strumenti
29. Modalità
Come si è già visto, la Legge 71 del 2017 prevede le modalità di
segnalazione per la rimozione dei contenuti dalla rete al titolare
del trattamento, al gestore del sito internet o al gestore del
social media.
In caso questi non provvedano entro 48 ore, si potrà fare
richiesta al Garante, che dovrà provvedere entro 48 ore.
Le scuole possono, altresì, segnalare episodi di cyberbullismo e
la presenza di materiale pedopornografico online al servizio
Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96, (piattaforma integrata che
si avvale di telefono, chat, sms, whatsapp e skype) e le
segnalazioni sono successivamente trasmesse al Centro
Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia su Internet,
presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni.
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Le linee di orientamento del MIUR:
segnalazioni di situazioni a rischio
30. Nuova struttura per il contrasto al cyberbullismo
La legge prevede l’istituzione del Tavolo di coordinamento
nazionale di cui si è detto in precedenza.
Nelle more della costituzione di detto Tavolo di coordinamento
nazionale, rimane e rimarrà fondamentale l’importante azione
di coordinamento territoriale esercitata degli Uffici Scolastici
Regionali, per il tramite degli Osservatori Regionali all’uopo
istituiti e al supporto della rete locale dei Centri Territoriali. La
Legge richiama, infine, ad un’ulteriore azione di raccordo con
ulteriori figure professionali, altri Enti e istituzioni deputati alla
prevenzione e al contrasto del cyberbullismo quali assistenti
sociali, educatori, operatori della Giustizia minorile.
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Le linee di orientamento del MIUR:
Nuova Governance
31. Nuovi ruoli
Il dirigente scolastico
Il docente referente per il bullismo e il cyberbullismo
Nuovi strumenti
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa
L'ammonimento del questore
Strumenti da aggiornare
Regolamento d'istituto
Patto educativo di corresponsabilità
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Le linee di orientamento del MIUR:
Nuova Governance e nuovi strumenti
32. L'approvazione alla Camera
della proposta di legge n. 1524-A (in materia di
prevenzione e contrasto del fenomeno
del bullismo e di misure rieducative dei minori)
Padova, 31 gennaio 2020
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33. Nella giornata di ieri è stata approvata alla Camera la proposta di
legge n. 1524-A:
Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di
prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure
rieducative dei minori.
Testo approvato con 234 voti favorevoli, ZERO contrari, 131
astenuti
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Nuove norme in materia di contrasto
a bullismo e cyberbullismo
34. Modifica all'art. 612 bis cp: Atti Persecutori
Viene aggiunta la sanzione accessoria della confisca:
“Con la sentenza definitiva di condanna è sempre disposta la
confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per
commettere il reato”.
Sostituito
l'art. 731 cp: Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori
“Il genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale su un
minore o chiunque ne eserciti le funzioni, che ometta di
impartirgli o di fargli impartire l’istruzione obbligatoria, è punito
con l’ammenda da euro 100 a euro 1000”.
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Nuove norme in materia di contrasto
a bullismo e cyberbullismo
35. Modifica all'art. 1 comma 1 della Legge 71/2017
“La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in
particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di
attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di
vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di
carattere formativo ed educativo e assicurando l’attuazione degli
interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni
scolastiche”
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Nuove norme in materia di contrasto
a bullismo e cyberbullismo
36. Modifica all'art. 5 comma 1 della Legge 71/2017
Nuova “facoltà” del dirigente scolastico
“Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate o,
comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate
dall’istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il
dirigente scolastico può coinvolgere i rappresentanti dei servizi
sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per
l’assistenza delle vittime e per l’accompagnamento rieducativo
degli autori degli atti medesimi ovvero può riferire alle autorità
competenti anche per l’eventuale attivazione delle misure
rieducative”.
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Nuove norme in materia di contrasto
a bullismo e cyberbullismo
37. Provvedimenti del tribunale per i minorenni
ART. 25. – (Misure rieducative) – 1. Il Procuratore della Repubblica,
quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto
dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere
ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti
di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte
le necessarie informazioni, può riferire i fatti al Tribunale per i
minorenni, il quale può disporre, con decreto motivato, previo
ascolto del minorenne e dei genitori o dell’esercente la
responsabilità genitoriale, l’attivazione di un percorso di
mediazione oppure lo svolgimento di un progetto di intervento
educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il
controllo dei servizi sociali.
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Nuove norme in materia di contrasto
a bullismo e cyberbullismo
38. Realtà virtuale o realtà digitale?
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39. Il contrasto al Cyberbullismo è, come detto, il più recente step
dell’ordinamento, in una rincorsa allo scopo di porre regole ad una
realtà nuova, che non è virtuale ma “digitale”.
I fenomeni legati alla nascita e all’evoluzione del mondo “digitale”
hanno portato ad una rivoluzione sociale un lasso di tempo assai
breve. Se ci si pensa, la maggior parte delle attività umane svolte
manualmente o attraverso apparecchiature meccaniche, hanno
lasciato il passo a implementazioni digitali.
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La realtà “digitale”:
l'evoluzione di un mondo
40. In senso generale, si sono sviluppate attività parallele a quelle di
ogni giorno, cui eravamo abituati, quali ad esempio l’e‐commerce,
l’e‐government, l’home‐banking, il trading online, attività di svago,
attività educative e tante altre che consentono di rendere più
efficiente la società, ma al contempo la rendono estremamente
net‐centrica.
Se dunque tutti gli interessi e le attività propositive della società si
spostano su Internet, di conseguenza, anche le attività illecite (i cd.
reati informatici) ne seguiranno l’evoluzione nelle forme e nelle
pratiche. A tal riguardo diventa perciò necessario sviluppare idonee
contromisure atte a contrastare, o quantomeno a limitare, il
progredire di queste forme di crimine.
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Avv.EdoardoFerraro
La realtà “digitale”:
l'evoluzione di un mondo
41. Al fine di poter contrastare il sempre crescente aumento dei reati
informatici, si rende necessario sviluppare metodologie, pratiche e
normative in grado di combatterne gli effetti.
Va capito anche che alcuni reati sono “propriamente digitali”
(nascono “con” la rete internet), mentre altri sono il riflesso di
condotte già sanzionate in precedenza e riadattate.
Vi sono due strade possibile adottare per contrastare i computer
crimes:
Prevenzione dei reati (lato utente e lato pubblica sicurezza)
Repressione dei reati (Codice Penale e disposizioni comunitarie)
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Avv.EdoardoFerraro
La realtà “digitale”:
l'evoluzione di un mondo
42. Lo sviluppo rapido delle reti internet, dei social network, delle
potenzialità del digitale ha portato ad affrontare un mondo nuovo,
che molti hanno interpretato come “virtuale”.
Mai termine è stato più foriero di incomprensioni e problematiche:
in molti è sorta l’idea che quanto avviene nello schermo di un
computer o di uno smartphone non sia reale, e che via sia una
sorta di “zona franca” ove è tutto consentito.
Niente di più falso di questo.Niente di più falso di questo.
Anzi, per paradosso, nella realtà digitale oltre ad esservi le stesse
regole del “mondo reale” vi sono anche regole proprie ed
ulteriori.
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Avv.EdoardoFerraro
La realtà “digitale”
non è realtà “virtuale”
43. Tra queste “regole proprie” ci si imbatte spesso, di recente, nel
concetto di “contrasto ai discorsi d’odio” meglio noto come hate
speech.
Tale categoria è stata elaborata negli anni dalla giurisprudenza
americana per indicare un genere di parole e discorsi che non
hanno altra funzione a parte quella di esprimere odio e
intolleranza verso una persona o un gruppo, e che rischiano di
provocare reazioni violente contro quel gruppo o da parte di quel
gruppo. Nel linguaggio ordinario indica più ampiamente un genere
di offesa fondata su una qualsiasi discriminazione.
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Avv.EdoardoFerraro
La realtà “digitale”:
il caso del contrasto all'hate speech
44. Di norma questo fenomeno si manifesta nell’ambito dei social
network, ed i gestori si sono dotati di appositi team per la verifica e
la rimozione dei contenuti.
Intervistato sul tipo di attività da svolgere in questo ambito, il
responsabile del team di Facebook ha detto che ogni giorno il suo
compito è dare risposta ad alcune domande del tipo: «questa
persona in foto è nuda? questa foto di Hitler è razzismo o
commento politico? postare una foto di qualcuno alterata tramite
Photoshop è bullismo? postare la foto di una pistola è una minaccia
credibile? e se la pistola è quella della copertina di un album rap?».
E c’è sempre il limite del diritto di espressione.
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Avv.EdoardoFerraro
La realtà “digitale”:
il caso del contrasto all'hate speech
45. Negli USA, il Primo emendamento della Costituzione degli Stati
Uniti - che garantisce e tutela la libertà di culto, di parola e di
stampa, e a cui diversi commentatori di lingua inglese si appellano
spesso in difesa della libertà di espressione in rete - è un
argomento molto presente nella giurisprudenza statunitense, e
anche oggetto di lunghe controversie.
La libertà di espressione è considerata un diritto fondamentale e
generalmente non ammette l’interferenza dello Stato: in una
sentenza del 1988 molto citata (Boos contro Barry) i giudici
ribadivano che «nel dibattito pubblico i cittadini dovrebbero
tollerare le parole offensive, e perfino quelle oltraggiose, per
fornire spazio sufficiente alle libertà protette dal Primo
emendamento».
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Avv.EdoardoFerraro
La realtà “digitale”:
il caso del contrasto all'hate speech
46. In Italia abbiamo l’art. 21 della Costituzione che prevede al suo
primo comma come “Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione”.
La problematica è evidentemente quella del “limite” di questa
libertà, con connessa ad essa l’ulteriore questione di chi stabilisce
quali siano tali limiti.
Nella sostanza, per porre il dubbio come lo farebbero i nostri
antenati latini: quis custodiet ipsos custodes?
Ogni normativa repressiva, pertanto, dovrà essere tale da non finire
per essere una censura preventiva, o comunque una limitazione
della libertà di parola.
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Avv.EdoardoFerraro
La realtà “digitale”:
il caso del contrasto all'hate speech
47. Recentemente Facebook ha deciso di sospendere tutte le pagine
riconducibili a forze politiche di destra (Forza Nuova e Casapound in
particolare) nonché gli account di tutti gli aderenti, in quanto alcuni
contenuti erano “contrari alle regole ed alla policy” di FB.
Con decisione del Tribunale di Roma su ricorso di tali forze
politiche, è stato ordinato a Facebook di ripristinare le pagine, a
tutela di princìpi costituzionali in quanto “è infatti evidente il rilievo
preminente assunto dal servizio di Facebook (o di altri social
network ad esso collegati) con riferimento all’attuazione di principi
cardine essenziali dell’ordinamento come quello del pluralismo dei
partiti politici (49 Cost.)[...]”.
Ad oggi la decisione è stata reclamata.
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Avv.EdoardoFerraro
La realtà “digitale”:
il caso “FB vs FN e CPI”
48. Un piccolo glossario per capire che succede
Padova, 31 gennaio 2020
Sala Conferenze
dell’Ordine degli Avvocati di Padova
Palazzo di Giustizia di Padova
Via Tommaseo n. 55
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Presidente MF Padova
Componente Commissione Informatica COA Padova
49. Nell'ambito del delle regole di contrasto al bullismo ed al
cyberbullismo, vi sono condotte considerate dall'ordinamento
come rilevanti dal punto giuridico.
Alcune condotte sono più visibili:
dare pugni, schiaffi;
danneggiare o distruggere cose d’altri;
rubare beni personali;
Altre meno visibili:
insultare, minacciare, denigrare;
pressare anche con allusioni sessuali;
provocare l'isolamento sociale e l’esclusione dal gruppo;
diffondere maldicenze, bugie sul conto della vittima
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Avv.EdoardoFerraro
Le condotte:
rilevanza giuridica
50. In sintesi, i sintomi del bullismo e del cyberbullismo rilevanti anche
per il diritto possono essere così riassunti:
la ripetitività (si tratta di aggressioni che si ripetono nel corso
del tempo);
la violenza (si tratta di un rapporto di forza tra uno o più alunni
nei confronti di una o più vittime);
l’intenzione di nuocere (lo scopo delle azioni è quello di ferire,
intimidire, mettere in difficoltà, ridicolizzare la vittima);
l’isolamento della vittima (la vittima è spesso isolata, più
piccola di età o di sviluppo fisico, fisicamente più debole,
incapace di difendersi).
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Le condotte:
i sintomi
51. Con tale termine si indicano messaggi elettronici, violenti e volgari,
mirati a suscitare “battaglie” verbali online, tra due o più
contendenti, che si affrontano ad “armi pari” (il potere è, infatti,
bilanciato e non sempre è presente una vittima come nel
tradizionale bullismo) per una durata temporale determinata
dall’attività online condivisa.
Proprietà: intenzionalità, escalation simmetrica (contendenti in
posizione one up che lottano per l’affermazione del potere), durata
circoscritta all’attività online condivisa.
Carattere: comportamento deviante (soggetto che, infrangendo,
con il suo comportamento, una norma, viola quel complesso di
regole, implicite ed esplicite, condivise dalla maggior parte delle
persone che appartengono ad uno specifico sistema, famiglia,
scuola, società).
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Flaming
52. Dall’inglese “molestia”, consiste in messaggi scortesi, offensivi,
insultanti, disturbanti, che vengono inviati ripetutamente nel
tempo, attraverso E-mail, SMS, MMS, telefonate sgradite o talvolta
mute.
A differenza di quanto accade nel flaming, sono qui riconoscibili le
proprietà della persistenza (il comportamento aggressivo è
reiterato nel tempo) e della asimmetria di potere tra il cyberbullo
(o i cyber-bulli) e la vittima.
Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida
(persecutore in posizione one up, vittima in posizione one down),
persistenza, talvolta stabilizzata dal contributo attivo e richiesto di
altri utenti della rete (reclutamento volontario).
Carattere: comportamento criminale (soggetto che viola una
norma contenuta nel codice penale).
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Harrassement
53. Quando l’harassment diviene particolarmente insistente ed
intimidatorio e la vittima comincia a temere per la propria sicurezza
fisica, il comportamento offensivo assume la denominazione di
cyber-persecuzione.
È facile riscontrare il cyberstalking nell’ambito di relazioni
fortemente conflittuali con i coetanei o nel caso di rapporti
sentimentali interrotti.
In questo caso, il cyberbullo, oltre a minacciare la vittima di
aggressioni fisiche può diffondere materiale riservato in suo
possesso (fotografie sessualmente esplicite, videoclip intimi,
manoscritti personali) nella rete.
Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida,
persistenza, grave pericolo per l’incolumità fisica della vittima.
Carattere: comportamento criminale.
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Cyberstalking
54. Se uno studente viola l’account di qualcuno (perché ha ottenuto
consensualmente la password o perché è riuscito, con appositi
programmi, ad individuarla) può farsi passare per questa persona e
inviare messaggi (e-mail o via social network) con l’obiettivo di dare
una cattiva immagine della stessa, crearle problemi o metterla in
pericolo, danneggiarne la reputazione o le amicizie.
Pensiamo, ad esempio, al caso dello studente che, impossessatosi
dell’account di un coetaneo, invia, dalla e-mail dell’ignaro
proprietario, con facilmente immaginabili conseguenze, messaggi
minacciosi ai compagni di classe o ai docenti.
Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, durata
circoscritta nel tempo (fino a quando la vittima scopre la violazione
dell’account).
Carattere: comportamento criminale.
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Impersonation
55. Il Cyberbullo decide di escludere intenzionalmente un coetaneo da
un gruppo online (“lista di amici”), da una chat, da un game
interattivo o da altri ambienti protetti da password. Talvolta gli
studenti per indicare questa modalità prevaricatoria utilizzano il
termine “bannare”.
È bene precisare che la leadership di un giovane studente è,
attualmente, determinata non solo dai contatti che ha nella vita
reale ma anche dal numero di “amici” raggiungibili online.
L’exclusion è, allora, una severa punizione, impartita dai coetanei,
che determinando una netta riduzione di collegamenti amicali.
Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida,
persistenza, contributo attivo e richiesto degli spettatori
(reclutamento, generalmente, volontario).
Carattere: comportamento deviante.
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Exclusion
56. Un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi
ad un coetaneo, mentre altri riprendono l’aggressione con il
videotelefonino.
Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da
utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente
partecipato al fatto, occasione di condivisione online (possono
commentare, aprire discussioni, votare il video preferito o più
“divertente”, consigliarne la visione ad altri…).
Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, talvolta
persistenza, reclutamento involontario.
Carattere: comportamento criminale.
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Cyberbashing o Happy Slapping
57. Prendere di mira utenti (users), nello specifico principianti (new
users), in ambienti virtuali di gruppo (es: chat, game, forum)
facendoli diventare oggetto di discussioni aggressive attraverso
insulti e minacce per errori commessi dovuti all’inesperienza.
Se il baiting è finalizzato a persuadere un coetaneo a suicidarsi è
definito “suicide baiting”.
Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, talvolta
persistenza, reclutamento involontario.
Carattere: comportamento criminale.
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Baiting e “Suicide” Baiting
58. Trattasi di truffa perpetrata ai danni di utenti internet ai quali, con
l’illusione di un flirt o una storia sentimentale, sono estorte
immagini erotiche usate poi come strumento di ricatto.
Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, talvolta
persistenza, reclutamento involontario.
Carattere: comportamento criminale.
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Sextortion Scams
59. Inoculare sostanza alcolica come vodka o whisky negli occhi come
se fosse un collirio. Il comportamento trasgressivo è generalmente
filmato e poi pubblicato in rete nei principali social network.
Tale pratica pericolosa originata in Francia, si è successivamente
diffusa in Gran Bretagna e in altri Paesi Europei nella convinzione
che l’assorbimento di sostanze alcoliche nella mucosa oculare
generi lo “sballo” immediato.
Proprietà: intenzionalità, talvolta persistenza, reclutamento
involontario.
Carattere: comportamento deviante che può essere perseguibile
dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni
di apertura di una procedura amministrativa o civile.
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Avv.EdoardoFerraro
Eyeballing
60. Responsabilità e obblighi nella scuola
tra teoria e pratica
Padova, 31 gennaio 2020
Sala Conferenze
dell’Ordine degli Avvocati di Padova
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61. Adempimenti per scuole di ogni ordine e grado riguardano ogni
soggetto coinvolto nella scuola:
Dirigente Scolastico
Referente per il bullismo e cyberbullismo
Docenti
Studenti
Collaboratori scolastici
Quali adempimenti sono necessari?
Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.)
Regolamento di Istituto e Patto educativo di corresponsabilità
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Di chi è la responsabilità?
62. Individua e nomina il Referente per il bullismo e cyberbullismo.
Attiva specifiche intese con i servizi territoriali per ottenere
supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti.
In caso di atti di cyberbyllismo (non configurabili come reato),
informa i genitori e pone in essere azioni “rieducative”.
Se vi è reato punibile a querela, informa comunque i genitori.
Se vi è procedibilità d'ufficio, informa gli organi competenti.
Definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di
Corresponsabilità affinché contemplino misure specifiche
dedicate alla prevenzione del cyberbullismo.
Assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle
attività ed iniziative intraprese, anche attraverso una sezione
dedicata all’interno del sito web dell’Istituto .
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Il Dirigente scolastico
63. Individuato tra i docenti che possiedono competenze specifiche.
Per questa figura verrà predisposta apposita piattaforma
formativa ad iniziativa del M.I.U.R. e degli UU.SS.RR.
Coordina le iniziative di prevenzione e contrasto del
cyberbullismo, che devono essere attivate all’interno
dell’Istituto e che devono rivestire carattere di continuità.
Diventa l’interfaccia con le forze dell’ordine, con i servizi minorili
e gli altri soggetti interessati.
L’attività riconducibile al referente si deve inserire ed integrare
nel più ampio contesto delle attività previste dalla L. 107/2015 e
finalizzate allo sviluppo delle competenze in materia di legalità.
Deve coinvolgere tutte le componenti attive della scuola: alunni,
docenti e genitori.
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Avv.EdoardoFerraro
Il Referente
per il bullismo e il cyberbullismo
64. Segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere
che spesso preludono a fenomeni di bullismo;.
Collaborano attivamente con i docenti per la risoluzione dei
problemi e supportano il ripristino del rispetto della legalità.
Propongono iniziative e attività utili a prevenire e contrastare
fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o
soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito
taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 71/2015,
può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito
internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la
rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del
minore, diffuso nella rete internet.
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Avv.EdoardoFerraro
Gli studenti
65. Devono vigilare e porre attenzione ai comportamenti degli
alunni (ricreazione o esterno classe, sia nelle parti comuni sia nei
servizi o altri spazi di pertinenza) e devono essere recettivi nel
cogliere notizie di disagi od indizi, di cui si deve dare tempestiva
comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il
bullismo e al dirigente scolastico.
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Avv.EdoardoFerraro
I collaboratori scolastici
66. Deve definire
L’approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla
sicurezza online e all’uso positivo delle tecnologie digitali nella
didattica.
Le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle
tecnologie di informazione e comunicazione in ambiente
scolastico, in sintonia con le disposizioni anche del Regolamento
d’Istituto.
Le misure per la prevenzione anche attraverso un
coinvolgimento attivo degli studenti (“peer education”) e in
collaborazione con le Consulte giovanili.
La previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori
coinvolti.
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Avv.EdoardoFerraro
Piano Triennale dell'Offerta Formativa
67. In capo al bullo (a partire dai 14 anni)
responsabilità penale: in caso di reati
sanzione amministrativa: possibile ammonimento del Questore
fino a 18 anni, e solo nel caso in cui non si tratti di ipotesi di
reato perseguibili d’ufficio e non sia stata sporta querela
sanzione disciplinare: nell’ambito scolastico in relazione a
quanto previsto dal regolamento di istituto.
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Avv.EdoardoFerraro
Responsabilità
in capo ai singoli soggetti
68. In capo ai genitori di qualsiasi minore:
responsabilità civile ossia patrimoniale per culpa in educando e
per culpa in vigilando (art. 30 Cost.): i genitori rispondono di
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 187 c.p. e artt.
2043-2048 c.c.) causati dall’azione del figlio.
In capo a tutti gli operatori nella scuola
(dirigente scolastico, docenti e collaboratori scolastici):
responsabilità civile per culpa in vigilando.
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Responsabilità
in capo ai singoli soggetti
69. In capo al dirigente scolastico:
responsabilità civile per culpa in organizzando per aver omesso
di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd.
responsabilità omissiva);
responsabilità penale per omissione di denuncia della notizia di
reato alle autorità competenti in qualità di Pubblico Ufficiale
(quest’ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi
comportamento che identifichi illecito penale);
responsabilità amministrativa nell’ipotesi che incorra in
procedimento disciplinare.
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Responsabilità
in capo ai singoli soggetti
70. In capo ai docenti:
responsabilità civile per aver omesso di svolgere tutte le azioni
che L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva);
responsabilità penale per omissione di denuncia, in qualità di
Pubblico Ufficiale, della notizia di reato al referente per il
bullismo o al dirigente scolastico (quest’ultima a prescindere
dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi
illecito penale);
responsabilità amministrativa nell’ipotesi che incorra in
procedimento disciplinare.
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Responsabilità
in capo ai singoli soggetti
71. Culpa in vigilando
Se la condotta di bullismo viene posta in essere a scuola (fino a che
perdura il suo obbligo di vigilanza e cioè fino all’uscita),
l’amministrazione dovrà provare di avere adottato le misure atte a
prevenire il fatto illecito (prova liberatoria della culpa in vigilando).
Ad esempio, se l'attività di cyberbullismo viene posta in essere dai
computer della scuola, l'amministrazione scolastica dovrà
dimostrare di aver regolamentato l'accesso degli studenti ai pc e ad
internet rendendo così difficile l'uso degli stessi per finalità diverse
da quelle istituzionali e didattiche.
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Responsabilità
e conseguenze patrimoniali
72. Culpa in educando e culpa in vigilando
La colpa di genitori e educatori è pertanto concorrente: non vi è
alternatività ed il genitore può comunque rispondere per culpa in
educando anche se il minore fosse al momento del fatto affidato
alla scuola.
Riassumendo si può concludere che:
1) Il dovere di educazione del genitore non conosce soluzioni di
continuità
2) L’obbligo di sorveglianza è alternativo a quello dei precettori e/o
degli altri soggetti ai quali sia stato trasferito
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Avv.EdoardoFerraro
Responsabilità concorrente
di genitori e insegnanti
73. Reati commessi nei confronti di un pubblico ufficiale
Il professore, nel momento in cui esercita la sua funzione, e cioè
quando si trova a scuola, è un pubblico ufficiale a tutti gli effetti.
Questo significa che alcune condotte di bullismo tenute nei
confronti di un insegnante possono integrare reati gravi:
la violenza e la minaccia ad un pubblico ufficiale è punita più
severamente a fronte della minaccia ordinaria
stessa cosa nel caso di resistenza a pubblico ufficiale (commessa
da chi si oppone violentemente ad un ordine del pubblico
ufficiale)
l’ingiuria, oggi depenalizzata, costituisce ancora reato se rivolta
ad un pubblico ufficiale: trattasi di oltraggio a pubblico ufficiale
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Che tutela
per i professori?
74. Art. 5 bis DPR 249 del 1998
Il Patto di corresponsabilità viene istituito e pensato come un
documento ad ampio contenuto pedagogico di condivisione scuola-
famiglia di “intenti” educativi: in sostanza rappresenta la
trasposizione, anche a scopo di “prova”, in forma scritta dei princìpi
e delle responsabilità di genitori e docenti.
Il patto di corresponsabilità potrà richiamare le responsabilità
educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi
in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose
derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli.
In ogni caso, il Patto di corresponsabilità non potrà mai configurarsi
quale uno strumento giuridico attraverso il quale introdurre delle
clausole di esonero dalla responsabilità dei professori.
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Il patto di corresponsabilità
75. Art. 5 bis DPR 249 del 1998
Il patto di corresponsabilità non è una mera “petizione di
principio”.
La sua natura contrattuale e la sua conseguente rilevanza giuridica
è stata confermata, in giurisprudenza, dalla sentenza n. 564/2013
del Tribunale di Trieste, laddove, nella motivazione, il giudice ha
affermato la responsabilità dei genitori di un alunno violento non
solo per culpa in educando, ma anche per essere risultati
“inadempienti agli obblighi previsti dall’art. 5 bis del D.P.R.
24.6.1998, n. 249 di far rispettare dal proprio figlio le norme di
comportamento improntate al rispetto di sé e dell’altro”.
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Il patto di corresponsabilità
76. Come impostare il patto di corresponsabilità?
Prevedere espressamente quali condotte vietate quelle di
“cyberbullismo” - indicare i comportamenti, ma spostare
l’attenzione sulla “vittima” in quanto appartenente alla “comunità
scolastica”.
Non avere paura di occuparsi di comportamenti (azioni) posti in
essere fuori dalla scuola (dallo “spazio” e dal “tempo” scuola),
purché a danno dei componenti la comunità scolastica.
L’intervento (anche disciplinare) della scuola si giustifica e si
legittima a tutela della vittima, in quanto parte della comunità
scolastica (compagno, docente, collaboratore scolastico, ecc.).
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Il patto di corresponsabilità
77. La Giurisprudenza più recente
in tema di cyberbullismo
Padova, 31 gennaio 2020
Sala Conferenze
dell’Ordine degli Avvocati di Padova
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78. Tribunale di Sulmona, sez. civile, sentenza 9 aprile 2018, n. 103
Viene accolta la richiesta di risarcimento danni avanzata una coppia
di coniugi, in proprio e nella loro qualità di genitori di una ragazza
minore di anni 18, in conseguenza agli illeciti, riconducibili ad
episodi di cyberbullismo, commessi ai danni della figlia ad opera di
suoi coetanei.
È stata sancita la responsabilità per “culpa in educando” ex art.
2048 c.c. dei genitori degli autori dei fatti illeciti, questi ultimi
ritenuti colpevoli di avere offerto e ceduto ad altri minori, senza
alcuna autorizzazione, materiale pedopornografico (una fotografia
della vittima senza indumenti) mediante l’utilizzo del proprio
telefono cellulare, e di avere pubblicato il suddetto materiale
all’interno di un falso profilo Facebook.
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Giurisprudenza
79. La Corte di Cassazione, Sez. V Penale, Sentenza n. 26595/2018
Nel confermare la sentenza di appello (Corte di Appello Sez.
Minorenni di Catania del 27.01.2017), ha stigmatizzato la pluralità
delle condotte vessatorie poste in essere dai due imputati in danno
di un terzo ragazzo per tutto il periodo dell'anno scolastico in cui
egli frequentò la scuola, costringendolo, prima, ad interrompere la
frequenza scolastica ed, alla fine, ad abbandonare la scuola, eventi
che, avendo determinato un'evidente alterazione delle condizione
di vita del minore, integrano la fattispecie incriminatrice di cui
all'art. 612 bis c.p., unitamente all'accertato stato di ansia e di
paura insorto nel minore.
Ha inoltre confermato la sussistenza dei concorrenti reati di lesioni
volontarie e di percosse. La difesa era che si trattava di “scherzi”.
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Giurisprudenza
80. Tribunale di Torino, Sentenza 19/12/2018
Carolina Picchio, 14 anni, decise di togliersi la vita dopo essere stata
messa alla berlina sui social dal suo ex fidanzatino e dai suoi amici,
fino ad arrivare a far circolare su WhatsApp un video della ragazza
ad una festa un po’ stordita dall’alcool.
I ragazzi tutti minorenni di età compresa tra i 13 ed i 15 anni sono
stati rinviati a giudizio, imputati a vario titolo dei reati di atti
persecutori, violenza sessuale di gruppo, pornografia minorile,
detenzione di materiale pornografico, diffamazione, morte come
conseguenza di altro reato.
I cinque hanno ottenuto la cosiddetta messa alla prova, con lo
scopo è quello di far comprendere al minore lo sbaglio commesso:
il reato è stato dichiarato estinto, visto il percorso riabilitativo.
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Giurisprudenza
81. Tribunale di Trieste, Sentenza 564/2013
Il giudice ha affermato la responsabilità dei genitori di un alunno
violento non solo per culpa in educando, ma anche per essere
risultati “inadempienti agli obblighi previsti dall’art. 5 bis del D.P.R.
24.6.1998, n. 249 di far rispettare dal proprio figlio le norme di
comportamento improntate al rispetto di sé e dell’altro”.
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Giurisprudenza
82. Tribunale minorenni Caltanissetta, Sentenza 11/09/2018
L’atto di bullismo posto in essere dal minore nei confronti di un
coetaneo costituisce una condotta che può rendere necessario
l’accertamento da parte del Tribunale per i minorenni delle
capacità educative e di controllo dei genitori dello stesso minore.
[Sentenza in tema di bullismo]
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Giurisprudenza
83. Cassazione penale sez. V, 27/04/2017, n.28623
È configurabile il reato di stalking in caso di bullismo. Ad affermarlo
è la Cassazione che per la prima volta applica l’art. 612 bis c.p. in
ambito scolastico confermando le condanne inflitte a quattro
ragazzi che avevano preso di mira, per due anni, un compagno di
scuola, picchiandolo e insultandolo, a turno, fino a indurlo a
lasciare la scuola per trasferirsi in Piemonte.
Per la Corte, la deposizione della sola persona offesa è valsa come
prova in quanto giudicata attendibile, anche alla luce del contesto
di indifferenza degli altri compagni di classe e degli insegnanti che
non si erano accorti di nulla.
[Sentenza in tema di bullismo]
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Avv.EdoardoFerraro
Giurisprudenza
84. Cassazione Civile, Sentenza 3964/2014
I genitori per essere esonerati dalla loro responsabilità devono
dimostrare di avere impartito ai loro figli anche una educazione dei
sentimenti e delle emozioni, che consente di entrare in relazione
non solo corporea con l’altro, ma come persona.
Non basta indicare le regole, le conoscenze e i modelli di
comportamento. I genitori devono accertarsi che i figli abbiano
assimilato i messaggi educativi, i valori trasmessi.
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Avv.EdoardoFerraro
Giurisprudenza
85. Tribunale di Alessandria, Sentenza n. 439/2016
Rispondono i genitori in base all’art. 2048 del C.C. per la condotta
dei figli che durante una gita scolastica, legano imbavagliano e
costringono un compagno di classe a bestemmiare, filmando e
diffondendo tale condotta, l’inadeguatezza dell’educazione
impartita al minore, in assenza di prova contraria, si evince dalle
modalità del fatto, essendo emerso un grado di educazione e di
maturità carente, conseguente al mancato adempimento ai doveri
di cui all’art. 147 c.c..
La condotta di chi divulga il video è equiparata a chi è presente e
non si dissocia evitando la diffusione del filmato.
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Avv.EdoardoFerraro
Giurisprudenza
86. Il Cyberbullismo e
la Deontologia Forense
Padova, 31 gennaio 2020
Sala Conferenze
dell’Ordine degli Avvocati di Padova
Palazzo di Giustizia di Padova
Via Tommaseo n. 55
M O V I M E N T O
F O R E N S E
P A D O V A
Avv. Edoardo Ferraro
Presidente MF Padova
Componente Commissione Informatica COA Padova
87. Art. 56 Codice Deontologico Forense
1. L’avvocato non può procedere all’ascolto di una persona minore di età senza il
consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista
conflitto di interessi con gli stessi.
2. L’avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile,
deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle
circostanze oggetto delle stesse.
3. L’avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona
minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte,
deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con
indicazione della facoltà di intervenire all’atto, fatto salvo l’obbligo della
presenza dell’esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore
sia persona offesa dal reato.
4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio
dell’attività professionale da sei mesi a un anno.
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Avv.EdoardoFerraro
Deontologia
e ascolto del minore
88. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa)
Sentenza n. 38 del 6 maggio 2019
L’avvocato del genitore non può ascoltare né contattare in alcun modo la prole
minorenne su questioni che riguardano controversie in materia familiare o
minorile, mentre negli altri casi (controversie su materie diverse e/o difensore
dello stesso minore) può farlo solo con il consenso degli esercenti la
responsabilità genitoriale (avvisandoli che hanno facoltà di intervenire all’atto),
sempre che non sussista un fondato conflitto di interessi con gli stessi (nel qual
caso il consenso deve provenire da un curatore speciale all’uopo nominato).
Ciò, peraltro, non contrasta con la Convenzione di New York del 20 novembre
1989 (ratificata con L. n. 176/1991), la quale infatti -nel garantire al “fanciullo”
(rectius, al soggetto di età inferiore a diciotto anni) il diritto ad essere ascoltato
in ogni vicenda, giudiziaria o amministrativa, che lo concerne, assicurandogli il
diritto di esprimere la propria opinione- non vieta che, sul piano deontologico,
all’avvocato ben possa farsi carico l’osservanza di tali regole e cautele.
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Avv.EdoardoFerraro
Deontologia
e ascolto del minore
89. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa)
Sentenza n. 38 del 6 maggio 2019
L’avvocato del genitore non può ascoltare né contattare in alcun modo la prole
minorenne su questioni che riguardano controversie in materia familiare o
minorile, mentre negli altri casi (controversie su materie diverse e/o difensore
dello stesso minore) può farlo solo con il consenso degli esercenti la
responsabilità genitoriale (avvisandoli che hanno facoltà di intervenire all’atto),
sempre che non sussista un fondato conflitto di interessi con gli stessi (nel qual
caso il consenso deve provenire da un curatore speciale all’uopo nominato).
Ciò, peraltro, non contrasta con la Convenzione di New York del 20 novembre
1989 (ratificata con L. n. 176/1991), la quale infatti -nel garantire al “fanciullo”
(rectius, al soggetto di età inferiore a diciotto anni) il diritto ad essere ascoltato
in ogni vicenda, giudiziaria o amministrativa, che lo concerne, assicurandogli il
diritto di esprimere la propria opinione- non vieta che, sul piano deontologico,
all’avvocato ben possa farsi carico l’osservanza di tali regole e cautele.
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Avv.EdoardoFerraro
Deontologia
e ascolto del minore
90. Le presente presentazione è aggiornata al momento della sua
pubblicazione.
Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la
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DISCLAIMER
91. GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE
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Presidente MF Padova
Componente Commissione Informatica COA Padova