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CYBERBULLISMO E REATI DIGITALI
Condotte, norme, giurisprudenza, etica, deontologia
Padova, 31 gennaio 2020
Sala Conferenze
dell’Ordine degli Avvocati di Padova
Palazzo di Giustizia di Padova
Via Tommaseo n. 55
M O V I M E N T O
F O R E N S E
P A D O V A
Avv. Edoardo Ferraro
Presidente MF Padova
Componente Commissione Informatica COA Padova
La Legge 71 del 2017:
tutele e rimedi amministrativi
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Avv. Edoardo Ferraro
Presidente MF Padova
Componente Commissione Informatica COA Padova
Nella Gazzetta Ufficiale del 3.6.2017, n. 127, è stato pubblicato il
testo della legge n. 71 del 29.5.2017 recante
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto
del fenomeno del cyberbullismo
Il Garante per la Privacy nel suo discorso in occasione della
presentazione alla Camera della Relazione 2016 sull’attività
dell’Autorità, parlando dei lavori parlamentari sul disegno di legge
ha definito molto positiva “la scelta di coniugare un approccio
preventivo e riparatorio, grazie alla promozione dell’educazione
digitale e alla specifica procedura di rimozione dei contenuti lesivi
presenti in rete”.
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
La Legge 71 del 2017:
un punto di arrivo?
Che genere di tutela?
La normativa in tema di cyberbullismo ha mantenuto l’originaria
ratio che escludeva qualsiasi forma di repressione di carattere
penale.
Tale (apprezzabile o meno a seconda della sensibilità di ognuno)
non era affatto scontato visto che alcune delle proposte di legge
che erano state riunite al ddl originario alla Camera dopo la sua
approvazione al Senato, introducevano un reato ad hoc ed il testo
approvato dalla Camera in seconda lettura prevedeva una nuova
circostanza aggravante ad effetto speciale per il reato di stalking,
nel cui precetto possono essere fatti rientrare i più classici atti di
bullismo e di cyberbullismo.
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
La Legge 71 del 2017:
un punto di arrivo?
Che genere di tutela?
Nel caso di specie, quindi, il legislatore ha avuto un approccio non
di tipo penalistico, ma ha fatto uso di una logica normativa basata
su due direttrici:
l’individuazione di strumenti preventivi di carattere educativo
l’applicazione di procedure amministrative di rimozione dei
contenuti su segnalazione
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
La Legge 71 del 2017:
un punto di arrivo?
Finalità
1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno
del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a
carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed
educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di
vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando
l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito
delle istituzioni scolastiche.
Elementi chiave:
Carattere preventivo
Tutela ed educazione
Coinvolgimento di vittime e responsabili
Coinvolgimento delle istituzioni scolastiche
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
La Legge 71 del 2017:
Art. 1) Finalità e definizioni
Definizioni
2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende
qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto,
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione,
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati
personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica,
nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche
uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo
intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un
gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco
dannoso, o la loro messa in ridicolo.
Elementi chiave e perplessità:
Mette insieme fatti e fattispecie di reato
Generica diffusione online ma scopo intenzionale
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Avv.EdoardoFerraro
La Legge 71 del 2017:
Art. 1) Finalità e definizioni
Definizioni
3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si
intende il prestatore di servizi della società dell'informazione,
diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70 [mere conduit, caching e hosting][mere conduit, caching e hosting],
che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in
cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.
Elementi chiave e perplessità:
Escluse espressamente le società che consentono l’accesso,
memorizzano temporaneamente i dati e sono responsabili della
memorizzazione definitiva dei dati
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Avv.EdoardoFerraro
La Legge 71 del 2017:
Art. 1) Finalità e definizioni
Richiesta di rimozione “diretta”
1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o
soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subìto
taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge,
può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito
internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la
rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore,
diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali,
anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della
presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL
(Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste
dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ovvero
da altre norme incriminatrici.
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La Legge 71 del 2017:
Art. 2) Tutela della dignità del minore
Richiesta di rimozione “indiretta” al Garante
2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento
dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia
comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere
all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro
quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in
cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il
gestore del sito internet o del social media, l'interessato può
rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al
Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro
quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi
degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
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La Legge 71 del 2017:
Art. 2) Tutela della dignità del minore
Problematiche in ordine alla rimozione dei dati
Troppa genericità nell’individuazione dei dati da cancellare: la
norma parla di rimozione di “qualsiasi altro dato del minore”.
Anche quelli leciti?
Sarà da aspettare la “giurisprudenza” per capire come sarà
applicata.
Le esclusioni di cui all’art. 1 comma 3 escludono gli hosting
provider, ma i gestori di social network rientrano proprio in
questa categoria.
Come si risolve?
Pure in questo caso sarà una questione di individuazione
applicativa di cosa siano i gestori di social network.
Va considerato che tali gestori si stanno “auto-adeguando”.
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La Legge 71 del 2017:
Art. 2) Tutela della dignità del minore
Tempistiche e ruolo del del Garante della Privacy
Tempistiche rapide per la richiesta di rimozione al sito o al social
network:
- avviso di presa in carico in 24 ore
- rimozione in 48 ore
Senza la rimozione, si fa istanza al Garante della Privacy che
entro 48 provvede alla rimozione.
Peraltro il Garante della Privacy può agire, in via generale, anche
nei confronti di quei soggetti esclusi dall’art. 1 comma 3, e
pertanto questa potrebbe essere una strada per ovviare al limite
dalla legge stessa.
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La Legge 71 del 2017:
Art. 2) Tutela della dignità del minore
Previsione di un tavolo tecnico e del piano di azione integrato
La norma prevede la creazione di un tavolo tecnico per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte
rappresentanti di ministeri, autorità indipendenti, associazioni per
la tutela dei minori.
Il tavolo tecnico deve:
redigere un piano di azione integrato per il contrasto e la
prevenzione del cyberbullismo,
realizzare un sistema di raccolta di dati finalizzato al
monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e al controllo dei
contenuti per la tutela dei minori.
Il piano è integrato, con il codice di co-regolamentazione per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.
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La Legge 71 del 2017:
Art. 3) Piano di azione integrato
Previsione di un tavolo tecnico e del piano di azione integrato
Il piano di azione integrato stabilisce le iniziative di
informazione e di prevenzione del cyberbullismo rivolte ai
cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi
presenti sul territorio in sinergia con le scuole.
la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone periodiche
campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul
fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media,
nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti
privati.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una
relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.
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La Legge 71 del 2017:
Art. 3) Piano di azione integrato
Prevenzione e contrasto in ambito scolastico
Il Ministero dell'istruzione adotta linee di orientamento per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche
avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle
comunicazioni, da aggiornarsi ogni biennio, che prevedono:
formazione del personale scolastico
la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex
studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto
scolastico
la previsione di misure di sostegno e rieducazione
un efficace sistema di governance diretto dal Ministero
Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Avv.EdoardoFerraro
La Legge 71 del 2017:
Art. 4) Contrasto in ambito scolastico
Prevenzione e contrasto in ambito scolastico
Ogni istituto scolastico nomina fra i docenti un referente con il
compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del
cyberbullismo.
Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi
per il finanziamento di progetti di particolare per promuovere sul
territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo.
Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, promuovono
l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e
doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale
elemento trasversale alle diverse discipline curricolari.
I servizi territoriali promuovono specifici progetti personalizzati
volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo, nonché a
rieducare i minori artefici di tali condotte.
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Avv.EdoardoFerraro
La Legge 71 del 2017:
Art. 4) Contrasto in ambito scolastico
Informazioni alle famiglie e sanzioni scolastiche
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della
normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente
scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne
informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità
genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate
azioni di carattere educativo.
2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il
patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del
citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici
riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni
disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.
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La Legge 71 del 2017:
Art. 5) Sanzioni scolastiche
Relazione sulle attività e finanziamenti
La Polizia postale relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico
selle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo.
Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di
formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla
sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al
contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a
203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a
203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale del Ministero dell'economia (che è autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio).
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Avv.EdoardoFerraro
La Legge 71 del 2017:
Art. 6) Informative e finanziamenti
1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata
denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del
codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore
agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile
la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e ss.mm..
2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore,
unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la
responsabilità genitoriale.
3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al
compimento della maggiore età.
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Avv.EdoardoFerraro
La Legge 71 del 2017:
Art. 7) Ammonimento
Criticità e problematiche sull’ammonimento
Due le osservazioni da fare al riguardo dell’art. 7 della Legge:
da un lato il legislatore si è dimenticato che il delitto di ingiuria
è stato depenalizzato dal D.Lsg. 7/2016,
dall’altro non ha notato che l’ammonimento diventa
incompatibile ove non vi siano reati procedibili a querela.
Infatti, nel momento stesso in cui l’interessato esponesse al
Questore ai fini dell’ammonimento fatti che possano integrare
reati procedibili di ufficio (ad esempio minaccia grave e
trattamento illecito di dati personali) quest’ultimo, nella sua
veste di pubblico ufficiale, è tenuto ex articolo 331 c.p.p. a farne
immediatamente denuncia per iscritto.
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
La Legge 71 del 2017:
Art. 7) Ammonimento
Le “Linee di orientamento del MIUR”
(aggiornamento ottobre 2017)
Padova, 31 gennaio 2020
Sala Conferenze
dell’Ordine degli Avvocati di Padova
Palazzo di Giustizia di Padova
Via Tommaseo n. 55
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P A D O V A
Avv. Edoardo Ferraro
Presidente MF Padova
Componente Commissione Informatica COA Padova
Natura e scopo
aggiornamento delle linee guida del 2015, in funzione della
legge 71 del 2017
“strumento flessibile e suscettibile di periodici aggiornamenti,
tale da rispondere alle sfide educative e pedagogiche derivanti
dall’evolversi costante e veloce delle nuove tecnologie”
centrale risulta la figura del docente referente che la scuola
individua preferibilmente tra i docenti che posseggano
competenze specifiche ed abbiano manifestato l’interesse ad
avviare un percorso di formazione specifico. Il referente diventa,
così, l’interfaccia con tutti i soggetti interessati
le linee di orientamento rappresentano un primo strumento
che potrà essere utile a orientare le azioni delle scuole
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Avv.EdoardoFerraro
Le linee di orientamento del MIUR:
Premessa
Prevenzione
la Legge 107 del 2015 ha introdotto, tra gli obiettivi formativi
prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei social
network e dei media
compito della Scuola è anche quello di favorire l’acquisizione
delle competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza
digitale consapevole. Responsabilizzare le alunne e gli alunni
significa, quindi, mettere in atto interventi formativi,
informativi e partecipativi
Va sempre tenuta presente la finalità educativa anche quando
si rendano necessari provvedimenti disciplinari, comunque
attraverso attività di tipo culturale
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Avv.EdoardoFerraro
Le linee di orientamento del MIUR:
Interventi per la prevenzione
Per un uso corretto e consapevole delle tecnologie digitali
il MIUR ha avviato l’iniziativa “Generazioni Connesse”,
sostenuta dalla Commissione Europea, con lo scopo di fornire
alle istituzioni scolastiche una serie di strumenti didattici, di
immediato utilizzo, tra cui:
- attività di formazione (online e in presenza) rivolte in maniera
specifica alle comunità scolastiche (insegnanti, bambini/e,
ragazzi/e, genitori, educatori) che intraprenderanno un percorso
dedicato
- attività di informazione e sensibilizzazione realizzate in
collaborazione con la Polizia di Stato per approfondire i temi
della navigazione sicura in Rete
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Avv.EdoardoFerraro
Le linee di orientamento del MIUR:
Generazioni Connesse e altri strumenti
Per un uso corretto e consapevole delle tecnologie digitali
Attraverso un iter guidato e materiali specifici di lavoro, le
scuole iscritte a “Generazioni connesse”, intraprendono un
percorso per far emergere i punti di forza e di debolezza
dell’istituto stesso, sulle tematiche connesse all’iniziativa,
mediante la compilazione di un questionario di autovalutazione
disponibile sul sito
www.generazioniconnesse.itwww.generazioniconnesse.it
Il questionario è uno strumento che consente all’istituto di
identificare i propri bisogni, le aree di miglioramento e le azioni
da intraprendere per giungere all’elaborazione di un progetto
personalizzato denominato “Piano d’azione”.
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Avv.EdoardoFerraro
Le linee di orientamento del MIUR:
Generazioni Connesse e altri strumenti
Il “Piano d’azione”
Tale piano consentirà alle istituzioni scolastiche di focalizzare il
proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa al fine di definire:
- il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze
digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle
tecnologie digitali nella didattica
- le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) in
ambiente scolastico
- le misure per la prevenzione
- le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche
connesse a un uso non consapevole delle tecnologie digitali
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Le linee di orientamento del MIUR:
Generazioni Connesse e altri strumenti
Destinatari delle politiche del MIUR
Il percorso è rivolto alle classi quarta e quinta della scuola
primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di primo
grado.
Per la realizzazione del “Piano d’azione”, l’istituto scolastico è
affiancato da un servizio di “supporto scuole”
(supportoscuole@generazioniconnesse.it) e da personale
qualificato del Safer Internet Centre italiano.
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Avv.EdoardoFerraro
Le linee di orientamento del MIUR:
Generazioni Connesse e altri strumenti
iGloss@ 1.1, l’Abc dei comportamenti devianti online
Un ulteriore strumento per contrastare comportamenti dannosi
online e allo stesso tempo accrescere la conoscenza del
fenomeno è “iGloss@ 1.1, l’Abc dei comportamenti devianti
online”, elaborato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
Comunità.
Il glossario, nella ricognizione dei termini specialistici sui
comportamenti online a rischio, offre una sintetica spiegazione
delle principali caratteristiche delle condotte devianti e dei
risvolti socio-giuridici.
L’obiettivo è descrivere e inquadrare i nuovi fenomeni della
devianza online, e favorire, l’acquisizione di consapevolezza sulle
conseguenze delle trasgressioni.
Il glossario è disponibile online.
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Le linee di orientamento del MIUR:
Generazioni Connesse e altri strumenti
Modalità
Come si è già visto, la Legge 71 del 2017 prevede le modalità di
segnalazione per la rimozione dei contenuti dalla rete al titolare
del trattamento, al gestore del sito internet o al gestore del
social media.
In caso questi non provvedano entro 48 ore, si potrà fare
richiesta al Garante, che dovrà provvedere entro 48 ore.
Le scuole possono, altresì, segnalare episodi di cyberbullismo e
la presenza di materiale pedopornografico online al servizio
Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96, (piattaforma integrata che
si avvale di telefono, chat, sms, whatsapp e skype) e le
segnalazioni sono successivamente trasmesse al Centro
Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia su Internet,
presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni.
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Avv.EdoardoFerraro
Le linee di orientamento del MIUR:
segnalazioni di situazioni a rischio
Nuova struttura per il contrasto al cyberbullismo
La legge prevede l’istituzione del Tavolo di coordinamento
nazionale di cui si è detto in precedenza.
Nelle more della costituzione di detto Tavolo di coordinamento
nazionale, rimane e rimarrà fondamentale l’importante azione
di coordinamento territoriale esercitata degli Uffici Scolastici
Regionali, per il tramite degli Osservatori Regionali all’uopo
istituiti e al supporto della rete locale dei Centri Territoriali. La
Legge richiama, infine, ad un’ulteriore azione di raccordo con
ulteriori figure professionali, altri Enti e istituzioni deputati alla
prevenzione e al contrasto del cyberbullismo quali assistenti
sociali, educatori, operatori della Giustizia minorile.
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Avv.EdoardoFerraro
Le linee di orientamento del MIUR:
Nuova Governance
Nuovi ruoli
Il dirigente scolastico
Il docente referente per il bullismo e il cyberbullismo
Nuovi strumenti
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa
L'ammonimento del questore
Strumenti da aggiornare
Regolamento d'istituto
Patto educativo di corresponsabilità
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Avv.EdoardoFerraro
Le linee di orientamento del MIUR:
Nuova Governance e nuovi strumenti
L'approvazione alla Camera
della proposta di legge n. 1524-A (in materia di
prevenzione e contrasto del fenomeno
del bullismo e di misure rieducative dei minori)
Padova, 31 gennaio 2020
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Nella giornata di ieri è stata approvata alla Camera la proposta di
legge n. 1524-A:
Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di
prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure
rieducative dei minori.
Testo approvato con 234 voti favorevoli, ZERO contrari, 131
astenuti
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
Nuove norme in materia di contrasto
a bullismo e cyberbullismo
Modifica all'art. 612 bis cp: Atti Persecutori
Viene aggiunta la sanzione accessoria della confisca:
“Con la sentenza definitiva di condanna è sempre disposta la
confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per
commettere il reato”.
Sostituito
l'art. 731 cp: Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori
“Il genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale su un
minore o chiunque ne eserciti le funzioni, che ometta di
impartirgli o di fargli impartire l’istruzione obbligatoria, è punito
con l’ammenda da euro 100 a euro 1000”.
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
Nuove norme in materia di contrasto
a bullismo e cyberbullismo
Modifica all'art. 1 comma 1 della Legge 71/2017
“La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in
particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di
attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di
vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di
carattere formativo ed educativo e assicurando l’attuazione degli
interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni
scolastiche”
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
Nuove norme in materia di contrasto
a bullismo e cyberbullismo
Modifica all'art. 5 comma 1 della Legge 71/2017
Nuova “facoltà” del dirigente scolastico
“Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate o,
comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate
dall’istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il
dirigente scolastico può coinvolgere i rappresentanti dei servizi
sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per
l’assistenza delle vittime e per l’accompagnamento rieducativo
degli autori degli atti medesimi ovvero può riferire alle autorità
competenti anche per l’eventuale attivazione delle misure
rieducative”.
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
Nuove norme in materia di contrasto
a bullismo e cyberbullismo
Provvedimenti del tribunale per i minorenni
ART. 25. – (Misure rieducative) – 1. Il Procuratore della Repubblica,
quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto
dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere
ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti
di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte
le necessarie informazioni, può riferire i fatti al Tribunale per i
minorenni, il quale può disporre, con decreto motivato, previo
ascolto del minorenne e dei genitori o dell’esercente la
responsabilità genitoriale, l’attivazione di un percorso di
mediazione oppure lo svolgimento di un progetto di intervento
educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il
controllo dei servizi sociali.
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Avv.EdoardoFerraro
Nuove norme in materia di contrasto
a bullismo e cyberbullismo
Realtà virtuale o realtà digitale?
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Il contrasto al Cyberbullismo è, come detto, il più recente step
dell’ordinamento, in una rincorsa allo scopo di porre regole ad una
realtà nuova, che non è virtuale ma “digitale”.
I fenomeni legati alla nascita e all’evoluzione del mondo “digitale”
hanno portato ad una rivoluzione sociale un lasso di tempo assai
breve. Se ci si pensa, la maggior parte delle attività umane svolte
manualmente o attraverso apparecchiature meccaniche, hanno
lasciato il passo a implementazioni digitali.  
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Avv.EdoardoFerraro
La realtà “digitale”:
l'evoluzione di un mondo
In senso generale, si sono sviluppate attività parallele a quelle di
ogni giorno, cui eravamo abituati, quali ad esempio l’e‐commerce,
l’e‐government, l’home‐banking, il trading online, attività di svago,
attività educative e tante altre che consentono di rendere più
efficiente la società, ma al contempo la rendono estremamente
net‐centrica.
Se dunque tutti gli interessi e le attività propositive della società si
spostano su Internet, di conseguenza, anche le attività illecite (i cd.
reati informatici) ne seguiranno l’evoluzione nelle forme e nelle
pratiche. A tal riguardo diventa perciò necessario sviluppare idonee
contromisure atte a contrastare, o quantomeno a limitare, il
progredire di queste forme di crimine.
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
La realtà “digitale”:
l'evoluzione di un mondo
Al fine di poter contrastare il sempre crescente aumento dei reati
informatici, si rende necessario sviluppare metodologie, pratiche e
normative in grado di combatterne gli effetti.
Va capito anche che alcuni reati sono “propriamente digitali”
(nascono “con” la rete internet), mentre altri sono il riflesso di
condotte già sanzionate in precedenza e riadattate.
Vi sono due strade possibile adottare per contrastare i computer
crimes:
Prevenzione dei reati (lato utente e lato pubblica sicurezza)
Repressione dei reati (Codice Penale e disposizioni comunitarie)
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Avv.EdoardoFerraro
La realtà “digitale”:
l'evoluzione di un mondo
Lo sviluppo rapido delle reti internet, dei social network, delle
potenzialità del digitale ha portato ad affrontare un mondo nuovo,
che molti hanno interpretato come “virtuale”.
Mai termine è stato più foriero di incomprensioni e problematiche:
in molti è sorta l’idea che quanto avviene nello schermo di un
computer o di uno smartphone non sia reale, e che via sia una
sorta di “zona franca” ove è tutto consentito.
Niente di più falso di questo.Niente di più falso di questo.
Anzi, per paradosso, nella realtà digitale oltre ad esservi le stesse
regole del “mondo reale” vi sono anche regole proprie ed
ulteriori.
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Avv.EdoardoFerraro
La realtà “digitale”
non è realtà “virtuale”
Tra queste “regole proprie” ci si imbatte spesso, di recente, nel
concetto di “contrasto ai discorsi d’odio” meglio noto come hate
speech.
Tale categoria è stata elaborata negli anni dalla giurisprudenza
americana per indicare un genere di parole e discorsi che non
hanno altra funzione a parte quella di esprimere odio e
intolleranza verso una persona o un gruppo, e che rischiano di
provocare reazioni violente contro quel gruppo o da parte di quel
gruppo. Nel linguaggio ordinario indica più ampiamente un genere
di offesa fondata su una qualsiasi discriminazione.
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Avv.EdoardoFerraro
La realtà “digitale”:
il caso del contrasto all'hate speech
Di norma questo fenomeno si manifesta nell’ambito dei social
network, ed i gestori si sono dotati di appositi team per la verifica e
la rimozione dei contenuti.
Intervistato sul tipo di attività da svolgere in questo ambito, il
responsabile del team di Facebook ha detto che ogni giorno il suo
compito è dare risposta ad alcune domande del tipo: «questa
persona in foto è nuda? questa foto di Hitler è razzismo o
commento politico? postare una foto di qualcuno alterata tramite
Photoshop è bullismo? postare la foto di una pistola è una minaccia
credibile? e se la pistola è quella della copertina di un album rap?».
E c’è sempre il limite del diritto di espressione.
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Avv.EdoardoFerraro
La realtà “digitale”:
il caso del contrasto all'hate speech
Negli USA, il Primo emendamento della Costituzione degli Stati
Uniti - che garantisce e tutela la libertà di culto, di parola e di
stampa, e a cui diversi commentatori di lingua inglese si appellano
spesso in difesa della libertà di espressione in rete - è un
argomento molto presente nella giurisprudenza statunitense, e
anche oggetto di lunghe controversie.
La libertà di espressione è considerata un diritto fondamentale e
generalmente non ammette l’interferenza dello Stato: in una
sentenza del 1988 molto citata (Boos contro Barry) i giudici
ribadivano che «nel dibattito pubblico i cittadini dovrebbero
tollerare le parole offensive, e perfino quelle oltraggiose, per
fornire spazio sufficiente alle libertà protette dal Primo
emendamento».
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Avv.EdoardoFerraro
La realtà “digitale”:
il caso del contrasto all'hate speech
In Italia abbiamo l’art. 21 della Costituzione che prevede al suo
primo comma come “Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione”.
La problematica è evidentemente quella del “limite” di questa
libertà, con connessa ad essa l’ulteriore questione di chi stabilisce
quali siano tali limiti.
Nella sostanza, per porre il dubbio come lo farebbero i nostri
antenati latini: quis custodiet ipsos custodes?
Ogni normativa repressiva, pertanto, dovrà essere tale da non finire
per essere una censura preventiva, o comunque una limitazione
della libertà di parola.
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Avv.EdoardoFerraro
La realtà “digitale”:
il caso del contrasto all'hate speech
Recentemente Facebook ha deciso di sospendere tutte le pagine
riconducibili a forze politiche di destra (Forza Nuova e Casapound in
particolare) nonché gli account di tutti gli aderenti, in quanto alcuni
contenuti erano “contrari alle regole ed alla policy” di FB.
Con decisione del Tribunale di Roma su ricorso di tali forze
politiche, è stato ordinato a Facebook di ripristinare le pagine, a
tutela di princìpi costituzionali in quanto “è infatti evidente il rilievo
preminente assunto dal servizio di Facebook (o di altri social
network ad esso collegati) con riferimento all’attuazione di principi
cardine essenziali dell’ordinamento come quello del pluralismo dei
partiti politici (49 Cost.)[...]”.
Ad oggi la decisione è stata reclamata.
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Avv.EdoardoFerraro
La realtà “digitale”:
il caso “FB vs FN e CPI”
Un piccolo glossario per capire che succede
Padova, 31 gennaio 2020
Sala Conferenze
dell’Ordine degli Avvocati di Padova
Palazzo di Giustizia di Padova
Via Tommaseo n. 55
M O V I M E N T O
F O R E N S E
P A D O V A
Avv. Edoardo Ferraro
Presidente MF Padova
Componente Commissione Informatica COA Padova
Nell'ambito del delle regole di contrasto al bullismo ed al
cyberbullismo, vi sono condotte considerate dall'ordinamento
come rilevanti dal punto giuridico.
Alcune condotte sono più visibili:
dare pugni, schiaffi;
danneggiare o distruggere cose d’altri;
rubare beni personali;
Altre meno visibili:
insultare, minacciare, denigrare;
pressare anche con allusioni sessuali;
provocare l'isolamento sociale e l’esclusione dal gruppo;
diffondere maldicenze, bugie sul conto della vittima
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Avv.EdoardoFerraro
Le condotte:
rilevanza giuridica
In sintesi, i sintomi del bullismo e del cyberbullismo rilevanti anche
per il diritto possono essere così riassunti:
la ripetitività (si tratta di aggressioni che si ripetono nel corso
del tempo);
la violenza (si tratta di un rapporto di forza tra uno o più alunni
nei confronti di una o più vittime);
l’intenzione di nuocere (lo scopo delle azioni è quello di ferire,
intimidire, mettere in difficoltà, ridicolizzare la vittima);
l’isolamento della vittima (la vittima è spesso isolata, più
piccola di età o di sviluppo fisico, fisicamente più debole,
incapace di difendersi).
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Avv.EdoardoFerraro
Le condotte:
i sintomi
Con tale termine si indicano messaggi elettronici, violenti e volgari,
mirati a suscitare “battaglie” verbali online, tra due o più
contendenti, che si affrontano ad “armi pari” (il potere è, infatti,
bilanciato e non sempre è presente una vittima come nel
tradizionale bullismo) per una durata temporale determinata
dall’attività online condivisa.
Proprietà: intenzionalità, escalation simmetrica (contendenti in
posizione one up che lottano per l’affermazione del potere), durata
circoscritta all’attività online condivisa.
Carattere: comportamento deviante (soggetto che, infrangendo,
con il suo comportamento, una norma, viola quel complesso di
regole, implicite ed esplicite, condivise dalla maggior parte delle
persone che appartengono ad uno specifico sistema, famiglia,
scuola, società).
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Avv.EdoardoFerraro
Flaming
Dall’inglese “molestia”, consiste in messaggi scortesi, offensivi,
insultanti, disturbanti, che vengono inviati ripetutamente nel
tempo, attraverso E-mail, SMS, MMS, telefonate sgradite o talvolta
mute.
A differenza di quanto accade nel flaming, sono qui riconoscibili le
proprietà della persistenza (il comportamento aggressivo è
reiterato nel tempo) e della asimmetria di potere tra il cyberbullo
(o i cyber-bulli) e la vittima.
Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida
(persecutore in posizione one up, vittima in posizione one down),
persistenza, talvolta stabilizzata dal contributo attivo e richiesto di
altri utenti della rete (reclutamento volontario).
Carattere: comportamento criminale (soggetto che viola una
norma contenuta nel codice penale).
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Avv.EdoardoFerraro
Harrassement
Quando l’harassment diviene particolarmente insistente ed
intimidatorio e la vittima comincia a temere per la propria sicurezza
fisica, il comportamento offensivo assume la denominazione di
cyber-persecuzione.
È facile riscontrare il cyberstalking nell’ambito di relazioni
fortemente conflittuali con i coetanei o nel caso di rapporti
sentimentali interrotti.
In questo caso, il cyberbullo, oltre a minacciare la vittima di
aggressioni fisiche può diffondere materiale riservato in suo
possesso (fotografie sessualmente esplicite, videoclip intimi,
manoscritti personali) nella rete.
Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida,
persistenza, grave pericolo per l’incolumità fisica della vittima.
Carattere: comportamento criminale.
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Avv.EdoardoFerraro
Cyberstalking
Se uno studente viola l’account di qualcuno (perché ha ottenuto
consensualmente la password o perché è riuscito, con appositi
programmi, ad individuarla) può farsi passare per questa persona e
inviare messaggi (e-mail o via social network) con l’obiettivo di dare
una cattiva immagine della stessa, crearle problemi o metterla in
pericolo, danneggiarne la reputazione o le amicizie.
Pensiamo, ad esempio, al caso dello studente che, impossessatosi
dell’account di un coetaneo, invia, dalla e-mail dell’ignaro
proprietario, con facilmente immaginabili conseguenze, messaggi
minacciosi ai compagni di classe o ai docenti.
Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, durata
circoscritta nel tempo (fino a quando la vittima scopre la violazione
dell’account).
Carattere: comportamento criminale.
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Impersonation
Il Cyberbullo decide di escludere intenzionalmente un coetaneo da
un gruppo online (“lista di amici”), da una chat, da un game
interattivo o da altri ambienti protetti da password. Talvolta gli
studenti per indicare questa modalità prevaricatoria utilizzano il
termine “bannare”.
È bene precisare che la leadership di un giovane studente è,
attualmente, determinata non solo dai contatti che ha nella vita
reale ma anche dal numero di “amici” raggiungibili online.
L’exclusion è, allora, una severa punizione, impartita dai coetanei,
che determinando una netta riduzione di collegamenti amicali.
Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida,
persistenza, contributo attivo e richiesto degli spettatori
(reclutamento, generalmente, volontario).
Carattere: comportamento deviante.
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Exclusion
Un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi
ad un coetaneo, mentre altri riprendono l’aggressione con il
videotelefonino.
Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da
utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente
partecipato al fatto, occasione di condivisione online (possono
commentare, aprire discussioni, votare il video preferito o più
“divertente”, consigliarne la visione ad altri…).
Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, talvolta
persistenza, reclutamento involontario.
Carattere: comportamento criminale.
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Avv.EdoardoFerraro
Cyberbashing o Happy Slapping
Prendere di mira utenti (users), nello specifico principianti (new
users), in ambienti virtuali di gruppo (es: chat, game, forum)
facendoli diventare oggetto di discussioni aggressive attraverso
insulti e minacce per errori commessi dovuti all’inesperienza.
Se il baiting è finalizzato a persuadere un coetaneo a suicidarsi è
definito “suicide baiting”.
Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, talvolta
persistenza, reclutamento involontario.
Carattere: comportamento criminale.
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Avv.EdoardoFerraro
Baiting e “Suicide” Baiting
Trattasi di truffa perpetrata ai danni di utenti internet ai quali, con
l’illusione di un flirt o una storia sentimentale, sono estorte
immagini erotiche usate poi come strumento di ricatto.
Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, talvolta
persistenza, reclutamento involontario.
Carattere: comportamento criminale.
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Sextortion Scams
Inoculare sostanza alcolica come vodka o whisky negli occhi come
se fosse un collirio. Il comportamento trasgressivo è generalmente
filmato e poi pubblicato in rete nei principali social network.
Tale pratica pericolosa originata in Francia, si è successivamente
diffusa in Gran Bretagna e in altri Paesi Europei nella convinzione
che l’assorbimento di sostanze alcoliche nella mucosa oculare
generi lo “sballo” immediato.
Proprietà: intenzionalità, talvolta persistenza, reclutamento
involontario.
Carattere: comportamento deviante che può essere perseguibile
dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni
di apertura di una procedura amministrativa o civile.
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Avv.EdoardoFerraro
Eyeballing
Responsabilità e obblighi nella scuola
tra teoria e pratica
Padova, 31 gennaio 2020
Sala Conferenze
dell’Ordine degli Avvocati di Padova
Palazzo di Giustizia di Padova
Via Tommaseo n. 55
M O V I M E N T O
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Avv. Edoardo Ferraro
Presidente MF Padova
Componente Commissione Informatica COA Padova
Adempimenti per scuole di ogni ordine e grado riguardano ogni
soggetto coinvolto nella scuola:
Dirigente Scolastico
Referente per il bullismo e cyberbullismo
Docenti
Studenti
Collaboratori scolastici
Quali adempimenti sono necessari?
Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.)
Regolamento di Istituto e Patto educativo di corresponsabilità
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Avv.EdoardoFerraro
Di chi è la responsabilità?
Individua e nomina il Referente per il bullismo e cyberbullismo.
Attiva specifiche intese con i servizi territoriali per ottenere
supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti.
In caso di atti di cyberbyllismo (non configurabili come reato),
informa i genitori e pone in essere azioni “rieducative”.
Se vi è reato punibile a querela, informa comunque i genitori.
Se vi è procedibilità d'ufficio, informa gli organi competenti.
Definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di
Corresponsabilità affinché contemplino misure specifiche
dedicate alla prevenzione del cyberbullismo.
Assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle
attività ed iniziative intraprese, anche attraverso una sezione
dedicata all’interno del sito web dell’Istituto .
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
Il Dirigente scolastico
Individuato tra i docenti che possiedono competenze specifiche.
Per questa figura verrà predisposta apposita piattaforma
formativa ad iniziativa del M.I.U.R. e degli UU.SS.RR.
Coordina le iniziative di prevenzione e contrasto del
cyberbullismo, che devono essere attivate all’interno
dell’Istituto e che devono rivestire carattere di continuità.
Diventa l’interfaccia con le forze dell’ordine, con i servizi minorili
e gli altri soggetti interessati.
L’attività riconducibile al referente si deve inserire ed integrare
nel più ampio contesto delle attività previste dalla L. 107/2015 e
finalizzate allo sviluppo delle competenze in materia di legalità.
Deve coinvolgere tutte le componenti attive della scuola: alunni,
docenti e genitori.
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
Il Referente
per il bullismo e il cyberbullismo
Segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere
che spesso preludono a fenomeni di bullismo;.
Collaborano attivamente con i docenti per la risoluzione dei
problemi e supportano il ripristino del rispetto della legalità.
Propongono iniziative e attività utili a prevenire e contrastare
fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o
soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito
taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 71/2015,
può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito
internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la
rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del
minore, diffuso nella rete internet.
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
Gli studenti
Devono vigilare e porre attenzione ai comportamenti degli
alunni (ricreazione o esterno classe, sia nelle parti comuni sia nei
servizi o altri spazi di pertinenza) e devono essere recettivi nel
cogliere notizie di disagi od indizi, di cui si deve dare tempestiva
comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il
bullismo e al dirigente scolastico.
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
I collaboratori scolastici
Deve definire
L’approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla
sicurezza online e all’uso positivo delle tecnologie digitali nella
didattica.
Le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle
tecnologie di informazione e comunicazione in ambiente
scolastico, in sintonia con le disposizioni anche del Regolamento
d’Istituto.
Le misure per la prevenzione anche attraverso un
coinvolgimento attivo degli studenti (“peer education”) e in
collaborazione con le Consulte giovanili.
La previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori
coinvolti.
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
Piano Triennale dell'Offerta Formativa
In capo al bullo (a partire dai 14 anni)
responsabilità penale: in caso di reati
sanzione amministrativa: possibile ammonimento del Questore
fino a 18 anni, e solo nel caso in cui non si tratti di ipotesi di
reato perseguibili d’ufficio e non sia stata sporta querela
sanzione disciplinare: nell’ambito scolastico in relazione a
quanto previsto dal regolamento di istituto.
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
Responsabilità
in capo ai singoli soggetti
In capo ai genitori di qualsiasi minore:
responsabilità civile ossia patrimoniale per culpa in educando e
per culpa in vigilando (art. 30 Cost.): i genitori rispondono di
tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 187 c.p. e artt.
2043-2048 c.c.) causati dall’azione del figlio.
In capo a tutti gli operatori nella scuola
(dirigente scolastico, docenti e collaboratori scolastici):
responsabilità civile per culpa in vigilando.
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Avv.EdoardoFerraro
Responsabilità
in capo ai singoli soggetti
In capo al dirigente scolastico:
responsabilità civile per culpa in organizzando per aver omesso
di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd.
responsabilità omissiva);
responsabilità penale per omissione di denuncia della notizia di
reato alle autorità competenti in qualità di Pubblico Ufficiale
(quest’ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi
comportamento che identifichi illecito penale);
responsabilità amministrativa nell’ipotesi che incorra in
procedimento disciplinare.
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
Responsabilità
in capo ai singoli soggetti
In capo ai docenti:
responsabilità civile per aver omesso di svolgere tutte le azioni
che L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva);
responsabilità penale per omissione di denuncia, in qualità di
Pubblico Ufficiale, della notizia di reato al referente per il
bullismo o al dirigente scolastico (quest’ultima a prescindere
dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi
illecito penale);
responsabilità amministrativa nell’ipotesi che incorra in
procedimento disciplinare.
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Avv.EdoardoFerraro
Responsabilità
in capo ai singoli soggetti
Culpa in vigilando
Se la condotta di bullismo viene posta in essere a scuola (fino a che
perdura il suo obbligo di vigilanza e cioè fino all’uscita),
l’amministrazione dovrà provare di avere adottato le misure atte a
prevenire il fatto illecito (prova liberatoria della culpa in vigilando).
Ad esempio, se l'attività di cyberbullismo viene posta in essere dai
computer della scuola, l'amministrazione scolastica dovrà
dimostrare di aver regolamentato l'accesso degli studenti ai pc e ad
internet rendendo così difficile l'uso degli stessi per finalità diverse
da quelle istituzionali e didattiche.
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
Responsabilità
e conseguenze patrimoniali
Culpa in educando e culpa in vigilando
La colpa di genitori e educatori è pertanto concorrente: non vi è
alternatività ed il genitore può comunque rispondere per culpa in
educando anche se il minore fosse al momento del fatto affidato
alla scuola.
Riassumendo si può concludere che:
1) Il dovere di educazione del genitore non conosce soluzioni di
continuità
2) L’obbligo di sorveglianza è alternativo a quello dei precettori e/o
degli altri soggetti ai quali sia stato trasferito
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
Responsabilità concorrente
di genitori e insegnanti
Reati commessi nei confronti di un pubblico ufficiale
Il professore, nel momento in cui esercita la sua funzione, e cioè
quando si trova a scuola, è un pubblico ufficiale a tutti gli effetti.
Questo significa che alcune condotte di bullismo tenute nei
confronti di un insegnante possono integrare reati gravi:
la violenza e la minaccia ad un pubblico ufficiale è punita più
severamente a fronte della minaccia ordinaria
stessa cosa nel caso di resistenza a pubblico ufficiale (commessa
da chi si oppone violentemente ad un ordine del pubblico
ufficiale)
l’ingiuria, oggi depenalizzata, costituisce ancora reato se rivolta
ad un pubblico ufficiale: trattasi di oltraggio a pubblico ufficiale
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Avv.EdoardoFerraro
Che tutela
per i professori?
Art. 5 bis DPR 249 del 1998
Il Patto di corresponsabilità viene istituito e pensato come un
documento ad ampio contenuto pedagogico di condivisione scuola-
famiglia di “intenti” educativi: in sostanza rappresenta la
trasposizione, anche a scopo di “prova”, in forma scritta dei princìpi
e delle responsabilità di genitori e docenti.
Il patto di corresponsabilità potrà richiamare le responsabilità
educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi
in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose
derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli.
In ogni caso, il Patto di corresponsabilità non potrà mai configurarsi
quale uno strumento giuridico attraverso il quale introdurre delle
clausole di esonero dalla responsabilità dei professori.
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Avv.EdoardoFerraro
Il patto di corresponsabilità
Art. 5 bis DPR 249 del 1998
Il patto di corresponsabilità non è una mera “petizione di
principio”.
La sua natura contrattuale e la sua conseguente rilevanza giuridica
è stata confermata, in giurisprudenza, dalla sentenza n. 564/2013
del Tribunale di Trieste, laddove, nella motivazione, il giudice ha
affermato la responsabilità dei genitori di un alunno violento non
solo per culpa in educando, ma anche per essere risultati
“inadempienti agli obblighi previsti dall’art. 5 bis del D.P.R.
24.6.1998, n. 249 di far rispettare dal proprio figlio le norme di
comportamento improntate al rispetto di sé e dell’altro”.
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Avv.EdoardoFerraro
Il patto di corresponsabilità
Come impostare il patto di corresponsabilità?
Prevedere espressamente quali condotte vietate quelle di
“cyberbullismo” - indicare i comportamenti, ma spostare
l’attenzione sulla “vittima” in quanto appartenente alla “comunità
scolastica”.
Non avere paura di occuparsi di comportamenti (azioni) posti in
essere fuori dalla scuola (dallo “spazio” e dal “tempo” scuola),
purché a danno dei componenti la comunità scolastica.
L’intervento (anche disciplinare) della scuola si giustifica e si
legittima a tutela della vittima, in quanto parte della comunità
scolastica (compagno, docente, collaboratore scolastico, ecc.).
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Avv.EdoardoFerraro
Il patto di corresponsabilità
La Giurisprudenza più recente
in tema di cyberbullismo
Padova, 31 gennaio 2020
Sala Conferenze
dell’Ordine degli Avvocati di Padova
Palazzo di Giustizia di Padova
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Tribunale di Sulmona, sez. civile, sentenza 9 aprile 2018, n. 103
Viene accolta la richiesta di risarcimento danni avanzata una coppia
di coniugi, in proprio e nella loro qualità di genitori di una ragazza
minore di anni 18, in conseguenza agli illeciti, riconducibili ad
episodi di cyberbullismo, commessi ai danni della figlia ad opera di
suoi coetanei.
È stata sancita la responsabilità per “culpa in educando” ex art.
2048 c.c. dei genitori degli autori dei fatti illeciti, questi ultimi
ritenuti colpevoli di avere offerto e ceduto ad altri minori, senza
alcuna autorizzazione, materiale pedopornografico (una fotografia
della vittima senza indumenti) mediante l’utilizzo del proprio
telefono cellulare, e di avere pubblicato il suddetto materiale
all’interno di un falso profilo Facebook.
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Avv.EdoardoFerraro
Giurisprudenza
La Corte di Cassazione, Sez. V Penale, Sentenza n. 26595/2018
Nel confermare la sentenza di appello (Corte di Appello Sez.
Minorenni di Catania del 27.01.2017), ha stigmatizzato la pluralità
delle condotte vessatorie poste in essere dai due imputati in danno
di un terzo ragazzo per tutto il periodo dell'anno scolastico in cui
egli frequentò la scuola, costringendolo, prima, ad interrompere la
frequenza scolastica ed, alla fine, ad abbandonare la scuola, eventi
che, avendo determinato un'evidente alterazione delle condizione
di vita del minore, integrano la fattispecie incriminatrice di cui
all'art. 612 bis c.p., unitamente all'accertato stato di ansia e di
paura insorto nel minore.
Ha inoltre confermato la sussistenza dei concorrenti reati di lesioni
volontarie e di percosse. La difesa era che si trattava di “scherzi”.
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Avv.EdoardoFerraro
Giurisprudenza
Tribunale di Torino, Sentenza 19/12/2018
Carolina Picchio, 14 anni, decise di togliersi la vita dopo essere stata
messa alla berlina sui social dal suo ex fidanzatino e dai suoi amici,
fino ad arrivare a far circolare su WhatsApp un video della ragazza
ad una festa un po’ stordita dall’alcool.
I ragazzi tutti minorenni di età compresa tra i 13 ed i 15 anni sono
stati rinviati a giudizio, imputati a vario titolo dei reati di atti
persecutori, violenza sessuale di gruppo, pornografia minorile,
detenzione di materiale pornografico, diffamazione, morte come
conseguenza di altro reato.
I cinque hanno ottenuto la cosiddetta messa alla prova, con lo
scopo è quello di far comprendere al minore lo sbaglio commesso:
il reato è stato dichiarato estinto, visto il percorso riabilitativo.
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
Giurisprudenza
Tribunale di Trieste, Sentenza 564/2013
Il giudice ha affermato la responsabilità dei genitori di un alunno
violento non solo per culpa in educando, ma anche per essere
risultati “inadempienti agli obblighi previsti dall’art. 5 bis del D.P.R.
24.6.1998, n. 249 di far rispettare dal proprio figlio le norme di
comportamento improntate al rispetto di sé e dell’altro”.
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Avv.EdoardoFerraro
Giurisprudenza
Tribunale minorenni Caltanissetta, Sentenza 11/09/2018
L’atto di bullismo posto in essere dal minore nei confronti di un
coetaneo costituisce una condotta che può rendere necessario
l’accertamento da parte del Tribunale per i minorenni delle
capacità educative e di controllo dei genitori dello stesso minore.
[Sentenza in tema di bullismo]
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Avv.EdoardoFerraro
Giurisprudenza
Cassazione penale sez. V, 27/04/2017, n.28623
È configurabile il reato di stalking in caso di bullismo. Ad affermarlo
è la Cassazione che per la prima volta applica l’art. 612 bis c.p. in
ambito scolastico confermando le condanne inflitte a quattro
ragazzi che avevano preso di mira, per due anni, un compagno di
scuola, picchiandolo e insultandolo, a turno, fino a indurlo a
lasciare la scuola per trasferirsi in Piemonte.
Per la Corte, la deposizione della sola persona offesa è valsa come
prova in quanto giudicata attendibile, anche alla luce del contesto
di indifferenza degli altri compagni di classe e degli insegnanti che
non si erano accorti di nulla.
[Sentenza in tema di bullismo]
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Avv.EdoardoFerraro
Giurisprudenza
Cassazione Civile, Sentenza 3964/2014
I genitori per essere esonerati dalla loro responsabilità devono
dimostrare di avere impartito ai loro figli anche una educazione dei
sentimenti e delle emozioni, che consente di entrare in relazione
non solo corporea con l’altro, ma come persona.
Non basta indicare le regole, le conoscenze e i modelli di
comportamento. I genitori devono accertarsi che i figli abbiano
assimilato i messaggi educativi, i valori trasmessi.
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Avv.EdoardoFerraro
Giurisprudenza
Tribunale di Alessandria, Sentenza n. 439/2016
Rispondono i genitori in base all’art. 2048 del C.C. per la condotta
dei figli che durante una gita scolastica, legano imbavagliano e
costringono un compagno di classe a bestemmiare, filmando e
diffondendo tale condotta, l’inadeguatezza dell’educazione
impartita al minore, in assenza di prova contraria, si evince dalle
modalità del fatto, essendo emerso un grado di educazione e di
maturità carente, conseguente al mancato adempimento ai doveri
di cui all’art. 147 c.c..
La condotta di chi divulga il video è equiparata a chi è presente e
non si dissocia evitando la diffusione del filmato.
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
Giurisprudenza
Il Cyberbullismo e
la Deontologia Forense
Padova, 31 gennaio 2020
Sala Conferenze
dell’Ordine degli Avvocati di Padova
Palazzo di Giustizia di Padova
Via Tommaseo n. 55
M O V I M E N T O
F O R E N S E
P A D O V A
Avv. Edoardo Ferraro
Presidente MF Padova
Componente Commissione Informatica COA Padova
Art. 56 Codice Deontologico Forense
1. L’avvocato non può procedere all’ascolto di una persona minore di età senza il
consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista
conflitto di interessi con gli stessi.
2. L’avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile,
deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle
circostanze oggetto delle stesse.
3. L’avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona
minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte,
deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con
indicazione della facoltà di intervenire all’atto, fatto salvo l’obbligo della
presenza dell’esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore
sia persona offesa dal reato.
4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio
dell’attività professionale da sei mesi a un anno.
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
Deontologia
e ascolto del minore
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa)
Sentenza n. 38 del 6 maggio 2019
L’avvocato del genitore non può ascoltare né contattare in alcun modo la prole
minorenne su questioni che riguardano controversie in materia familiare o
minorile, mentre negli altri casi (controversie su materie diverse e/o difensore
dello stesso minore) può farlo solo con il consenso degli esercenti la
responsabilità genitoriale (avvisandoli che hanno facoltà di intervenire all’atto),
sempre che non sussista un fondato conflitto di interessi con gli stessi (nel qual
caso il consenso deve provenire da un curatore speciale all’uopo nominato).
Ciò, peraltro, non contrasta con la Convenzione di New York del 20 novembre
1989 (ratificata con L. n. 176/1991), la quale infatti -nel garantire al “fanciullo”
(rectius, al soggetto di età inferiore a diciotto anni) il diritto ad essere ascoltato
in ogni vicenda, giudiziaria o amministrativa, che lo concerne, assicurandogli il
diritto di esprimere la propria opinione- non vieta che, sul piano deontologico,
all’avvocato ben possa farsi carico l’osservanza di tali regole e cautele.
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
Deontologia
e ascolto del minore
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa)
Sentenza n. 38 del 6 maggio 2019
L’avvocato del genitore non può ascoltare né contattare in alcun modo la prole
minorenne su questioni che riguardano controversie in materia familiare o
minorile, mentre negli altri casi (controversie su materie diverse e/o difensore
dello stesso minore) può farlo solo con il consenso degli esercenti la
responsabilità genitoriale (avvisandoli che hanno facoltà di intervenire all’atto),
sempre che non sussista un fondato conflitto di interessi con gli stessi (nel qual
caso il consenso deve provenire da un curatore speciale all’uopo nominato).
Ciò, peraltro, non contrasta con la Convenzione di New York del 20 novembre
1989 (ratificata con L. n. 176/1991), la quale infatti -nel garantire al “fanciullo”
(rectius, al soggetto di età inferiore a diciotto anni) il diritto ad essere ascoltato
in ogni vicenda, giudiziaria o amministrativa, che lo concerne, assicurandogli il
diritto di esprimere la propria opinione- non vieta che, sul piano deontologico,
all’avvocato ben possa farsi carico l’osservanza di tali regole e cautele.
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
Deontologia
e ascolto del minore
Le presente presentazione è aggiornata al momento della sua
pubblicazione.
Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la
possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e gli autori non
possono fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed
all'esattezza delle notizie riportate e declinano pertanto ogni
responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e
consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle
informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza
alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività
aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di
dati ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e ciò
anche qualora gli autori fossero stati espressamente messi al
corrente della possibilità del verificarsi di tali danni.
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro
DISCLAIMER
GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE
M O V I M E N T O
F O R E N S E
P A D O V A
Avv. Edoardo Ferraro
Presidente MF Padova
Componente Commissione Informatica COA Padova

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Cyberbullismo e reati digitali

  • 1. CYBERBULLISMO E REATI DIGITALI Condotte, norme, giurisprudenza, etica, deontologia Padova, 31 gennaio 2020 Sala Conferenze dell’Ordine degli Avvocati di Padova Palazzo di Giustizia di Padova Via Tommaseo n. 55 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Avv. Edoardo Ferraro Presidente MF Padova Componente Commissione Informatica COA Padova
  • 2. La Legge 71 del 2017: tutele e rimedi amministrativi Padova, 31 gennaio 2020 Sala Conferenze dell’Ordine degli Avvocati di Padova Palazzo di Giustizia di Padova Via Tommaseo n. 55 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Avv. Edoardo Ferraro Presidente MF Padova Componente Commissione Informatica COA Padova
  • 3. Nella Gazzetta Ufficiale del 3.6.2017, n. 127, è stato pubblicato il testo della legge n. 71 del 29.5.2017 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo Il Garante per la Privacy nel suo discorso in occasione della presentazione alla Camera della Relazione 2016 sull’attività dell’Autorità, parlando dei lavori parlamentari sul disegno di legge ha definito molto positiva “la scelta di coniugare un approccio preventivo e riparatorio, grazie alla promozione dell’educazione digitale e alla specifica procedura di rimozione dei contenuti lesivi presenti in rete”. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La Legge 71 del 2017: un punto di arrivo?
  • 4. Che genere di tutela? La normativa in tema di cyberbullismo ha mantenuto l’originaria ratio che escludeva qualsiasi forma di repressione di carattere penale. Tale (apprezzabile o meno a seconda della sensibilità di ognuno) non era affatto scontato visto che alcune delle proposte di legge che erano state riunite al ddl originario alla Camera dopo la sua approvazione al Senato, introducevano un reato ad hoc ed il testo approvato dalla Camera in seconda lettura prevedeva una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale per il reato di stalking, nel cui precetto possono essere fatti rientrare i più classici atti di bullismo e di cyberbullismo. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La Legge 71 del 2017: un punto di arrivo?
  • 5. Che genere di tutela? Nel caso di specie, quindi, il legislatore ha avuto un approccio non di tipo penalistico, ma ha fatto uso di una logica normativa basata su due direttrici: l’individuazione di strumenti preventivi di carattere educativo l’applicazione di procedure amministrative di rimozione dei contenuti su segnalazione MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La Legge 71 del 2017: un punto di arrivo?
  • 6. Finalità 1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche. Elementi chiave: Carattere preventivo Tutela ed educazione Coinvolgimento di vittime e responsabili Coinvolgimento delle istituzioni scolastiche MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La Legge 71 del 2017: Art. 1) Finalità e definizioni
  • 7. Definizioni 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Elementi chiave e perplessità: Mette insieme fatti e fattispecie di reato Generica diffusione online ma scopo intenzionale MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La Legge 71 del 2017: Art. 1) Finalità e definizioni
  • 8. Definizioni 3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 [mere conduit, caching e hosting][mere conduit, caching e hosting], che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2. Elementi chiave e perplessità: Escluse espressamente le società che consentono l’accesso, memorizzano temporaneamente i dati e sono responsabili della memorizzazione definitiva dei dati MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La Legge 71 del 2017: Art. 1) Finalità e definizioni
  • 9. Richiesta di rimozione “diretta” 1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subìto taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ovvero da altre norme incriminatrici. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La Legge 71 del 2017: Art. 2) Tutela della dignità del minore
  • 10. Richiesta di rimozione “indiretta” al Garante 2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La Legge 71 del 2017: Art. 2) Tutela della dignità del minore
  • 11. Problematiche in ordine alla rimozione dei dati Troppa genericità nell’individuazione dei dati da cancellare: la norma parla di rimozione di “qualsiasi altro dato del minore”. Anche quelli leciti? Sarà da aspettare la “giurisprudenza” per capire come sarà applicata. Le esclusioni di cui all’art. 1 comma 3 escludono gli hosting provider, ma i gestori di social network rientrano proprio in questa categoria. Come si risolve? Pure in questo caso sarà una questione di individuazione applicativa di cosa siano i gestori di social network. Va considerato che tali gestori si stanno “auto-adeguando”. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La Legge 71 del 2017: Art. 2) Tutela della dignità del minore
  • 12. Tempistiche e ruolo del del Garante della Privacy Tempistiche rapide per la richiesta di rimozione al sito o al social network: - avviso di presa in carico in 24 ore - rimozione in 48 ore Senza la rimozione, si fa istanza al Garante della Privacy che entro 48 provvede alla rimozione. Peraltro il Garante della Privacy può agire, in via generale, anche nei confronti di quei soggetti esclusi dall’art. 1 comma 3, e pertanto questa potrebbe essere una strada per ovviare al limite dalla legge stessa. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La Legge 71 del 2017: Art. 2) Tutela della dignità del minore
  • 13. Previsione di un tavolo tecnico e del piano di azione integrato La norma prevede la creazione di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti di ministeri, autorità indipendenti, associazioni per la tutela dei minori. Il tavolo tecnico deve: redigere un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, realizzare un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. Il piano è integrato, con il codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La Legge 71 del 2017: Art. 3) Piano di azione integrato
  • 14. Previsione di un tavolo tecnico e del piano di azione integrato Il piano di azione integrato stabilisce le iniziative di informazione e di prevenzione del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole. la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La Legge 71 del 2017: Art. 3) Piano di azione integrato
  • 15. Prevenzione e contrasto in ambito scolastico Il Ministero dell'istruzione adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, da aggiornarsi ogni biennio, che prevedono: formazione del personale scolastico la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico la previsione di misure di sostegno e rieducazione un efficace sistema di governance diretto dal Ministero Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La Legge 71 del 2017: Art. 4) Contrasto in ambito scolastico
  • 16. Prevenzione e contrasto in ambito scolastico Ogni istituto scolastico nomina fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari. I servizi territoriali promuovono specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo, nonché a rieducare i minori artefici di tali condotte. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La Legge 71 del 2017: Art. 4) Contrasto in ambito scolastico
  • 17. Informazioni alle famiglie e sanzioni scolastiche 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. 2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La Legge 71 del 2017: Art. 5) Sanzioni scolastiche
  • 18. Relazione sulle attività e finanziamenti La Polizia postale relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico selle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale del Ministero dell'economia (che è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio). MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La Legge 71 del 2017: Art. 6) Informative e finanziamenti
  • 19. 1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e ss.mm.. 2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. 3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La Legge 71 del 2017: Art. 7) Ammonimento
  • 20. Criticità e problematiche sull’ammonimento Due le osservazioni da fare al riguardo dell’art. 7 della Legge: da un lato il legislatore si è dimenticato che il delitto di ingiuria è stato depenalizzato dal D.Lsg. 7/2016, dall’altro non ha notato che l’ammonimento diventa incompatibile ove non vi siano reati procedibili a querela. Infatti, nel momento stesso in cui l’interessato esponesse al Questore ai fini dell’ammonimento fatti che possano integrare reati procedibili di ufficio (ad esempio minaccia grave e trattamento illecito di dati personali) quest’ultimo, nella sua veste di pubblico ufficiale, è tenuto ex articolo 331 c.p.p. a farne immediatamente denuncia per iscritto. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La Legge 71 del 2017: Art. 7) Ammonimento
  • 21. Le “Linee di orientamento del MIUR” (aggiornamento ottobre 2017) Padova, 31 gennaio 2020 Sala Conferenze dell’Ordine degli Avvocati di Padova Palazzo di Giustizia di Padova Via Tommaseo n. 55 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Avv. Edoardo Ferraro Presidente MF Padova Componente Commissione Informatica COA Padova
  • 22. Natura e scopo aggiornamento delle linee guida del 2015, in funzione della legge 71 del 2017 “strumento flessibile e suscettibile di periodici aggiornamenti, tale da rispondere alle sfide educative e pedagogiche derivanti dall’evolversi costante e veloce delle nuove tecnologie” centrale risulta la figura del docente referente che la scuola individua preferibilmente tra i docenti che posseggano competenze specifiche ed abbiano manifestato l’interesse ad avviare un percorso di formazione specifico. Il referente diventa, così, l’interfaccia con tutti i soggetti interessati le linee di orientamento rappresentano un primo strumento che potrà essere utile a orientare le azioni delle scuole MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Le linee di orientamento del MIUR: Premessa
  • 23. Prevenzione la Legge 107 del 2015 ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media compito della Scuola è anche quello di favorire l’acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Responsabilizzare le alunne e gli alunni significa, quindi, mettere in atto interventi formativi, informativi e partecipativi Va sempre tenuta presente la finalità educativa anche quando si rendano necessari provvedimenti disciplinari, comunque attraverso attività di tipo culturale MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Le linee di orientamento del MIUR: Interventi per la prevenzione
  • 24. Per un uso corretto e consapevole delle tecnologie digitali il MIUR ha avviato l’iniziativa “Generazioni Connesse”, sostenuta dalla Commissione Europea, con lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche una serie di strumenti didattici, di immediato utilizzo, tra cui: - attività di formazione (online e in presenza) rivolte in maniera specifica alle comunità scolastiche (insegnanti, bambini/e, ragazzi/e, genitori, educatori) che intraprenderanno un percorso dedicato - attività di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con la Polizia di Stato per approfondire i temi della navigazione sicura in Rete MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Le linee di orientamento del MIUR: Generazioni Connesse e altri strumenti
  • 25. Per un uso corretto e consapevole delle tecnologie digitali Attraverso un iter guidato e materiali specifici di lavoro, le scuole iscritte a “Generazioni connesse”, intraprendono un percorso per far emergere i punti di forza e di debolezza dell’istituto stesso, sulle tematiche connesse all’iniziativa, mediante la compilazione di un questionario di autovalutazione disponibile sul sito www.generazioniconnesse.itwww.generazioniconnesse.it Il questionario è uno strumento che consente all’istituto di identificare i propri bisogni, le aree di miglioramento e le azioni da intraprendere per giungere all’elaborazione di un progetto personalizzato denominato “Piano d’azione”. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Le linee di orientamento del MIUR: Generazioni Connesse e altri strumenti
  • 26. Il “Piano d’azione” Tale piano consentirà alle istituzioni scolastiche di focalizzare il proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa al fine di definire: - il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica - le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) in ambiente scolastico - le misure per la prevenzione - le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse a un uso non consapevole delle tecnologie digitali MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Le linee di orientamento del MIUR: Generazioni Connesse e altri strumenti
  • 27. Destinatari delle politiche del MIUR Il percorso è rivolto alle classi quarta e quinta della scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. Per la realizzazione del “Piano d’azione”, l’istituto scolastico è affiancato da un servizio di “supporto scuole” (supportoscuole@generazioniconnesse.it) e da personale qualificato del Safer Internet Centre italiano. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Le linee di orientamento del MIUR: Generazioni Connesse e altri strumenti
  • 28. iGloss@ 1.1, l’Abc dei comportamenti devianti online Un ulteriore strumento per contrastare comportamenti dannosi online e allo stesso tempo accrescere la conoscenza del fenomeno è “iGloss@ 1.1, l’Abc dei comportamenti devianti online”, elaborato dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Il glossario, nella ricognizione dei termini specialistici sui comportamenti online a rischio, offre una sintetica spiegazione delle principali caratteristiche delle condotte devianti e dei risvolti socio-giuridici. L’obiettivo è descrivere e inquadrare i nuovi fenomeni della devianza online, e favorire, l’acquisizione di consapevolezza sulle conseguenze delle trasgressioni. Il glossario è disponibile online. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Le linee di orientamento del MIUR: Generazioni Connesse e altri strumenti
  • 29. Modalità Come si è già visto, la Legge 71 del 2017 prevede le modalità di segnalazione per la rimozione dei contenuti dalla rete al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o al gestore del social media. In caso questi non provvedano entro 48 ore, si potrà fare richiesta al Garante, che dovrà provvedere entro 48 ore. Le scuole possono, altresì, segnalare episodi di cyberbullismo e la presenza di materiale pedopornografico online al servizio Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96, (piattaforma integrata che si avvale di telefono, chat, sms, whatsapp e skype) e le segnalazioni sono successivamente trasmesse al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia su Internet, presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Le linee di orientamento del MIUR: segnalazioni di situazioni a rischio
  • 30. Nuova struttura per il contrasto al cyberbullismo La legge prevede l’istituzione del Tavolo di coordinamento nazionale di cui si è detto in precedenza. Nelle more della costituzione di detto Tavolo di coordinamento nazionale, rimane e rimarrà fondamentale l’importante azione di coordinamento territoriale esercitata degli Uffici Scolastici Regionali, per il tramite degli Osservatori Regionali all’uopo istituiti e al supporto della rete locale dei Centri Territoriali. La Legge richiama, infine, ad un’ulteriore azione di raccordo con ulteriori figure professionali, altri Enti e istituzioni deputati alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo quali assistenti sociali, educatori, operatori della Giustizia minorile. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Le linee di orientamento del MIUR: Nuova Governance
  • 31. Nuovi ruoli Il dirigente scolastico Il docente referente per il bullismo e il cyberbullismo Nuovi strumenti Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa L'ammonimento del questore Strumenti da aggiornare Regolamento d'istituto Patto educativo di corresponsabilità MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Le linee di orientamento del MIUR: Nuova Governance e nuovi strumenti
  • 32. L'approvazione alla Camera della proposta di legge n. 1524-A (in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori) Padova, 31 gennaio 2020 Sala Conferenze dell’Ordine degli Avvocati di Padova Palazzo di Giustizia di Padova Via Tommaseo n. 55 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Avv. Edoardo Ferraro Presidente MF Padova Componente Commissione Informatica COA Padova
  • 33. Nella giornata di ieri è stata approvata alla Camera la proposta di legge n. 1524-A: Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. Testo approvato con 234 voti favorevoli, ZERO contrari, 131 astenuti MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Nuove norme in materia di contrasto a bullismo e cyberbullismo
  • 34. Modifica all'art. 612 bis cp: Atti Persecutori Viene aggiunta la sanzione accessoria della confisca: “Con la sentenza definitiva di condanna è sempre disposta la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato”. Sostituito l'art. 731 cp: Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori “Il genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale su un minore o chiunque ne eserciti le funzioni, che ometta di impartirgli o di fargli impartire l’istruzione obbligatoria, è punito con l’ammenda da euro 100 a euro 1000”. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Nuove norme in materia di contrasto a bullismo e cyberbullismo
  • 35. Modifica all'art. 1 comma 1 della Legge 71/2017 “La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche” MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Nuove norme in materia di contrasto a bullismo e cyberbullismo
  • 36. Modifica all'art. 5 comma 1 della Legge 71/2017 Nuova “facoltà” del dirigente scolastico “Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate o, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall’istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico può coinvolgere i rappresentanti dei servizi sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per l’assistenza delle vittime e per l’accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi ovvero può riferire alle autorità competenti anche per l’eventuale attivazione delle misure rieducative”. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Nuove norme in materia di contrasto a bullismo e cyberbullismo
  • 37. Provvedimenti del tribunale per i minorenni ART. 25. – (Misure rieducative) – 1. Il Procuratore della Repubblica, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, può riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale può disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori o dell’esercente la responsabilità genitoriale, l’attivazione di un percorso di mediazione oppure lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Nuove norme in materia di contrasto a bullismo e cyberbullismo
  • 38. Realtà virtuale o realtà digitale? Padova, 31 gennaio 2020 Sala Conferenze dell’Ordine degli Avvocati di Padova Palazzo di Giustizia di Padova Via Tommaseo n. 55 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Avv. Edoardo Ferraro Presidente MF Padova Componente Commissione Informatica COA Padova
  • 39. Il contrasto al Cyberbullismo è, come detto, il più recente step dell’ordinamento, in una rincorsa allo scopo di porre regole ad una realtà nuova, che non è virtuale ma “digitale”. I fenomeni legati alla nascita e all’evoluzione del mondo “digitale” hanno portato ad una rivoluzione sociale un lasso di tempo assai breve. Se ci si pensa, la maggior parte delle attività umane svolte manualmente o attraverso apparecchiature meccaniche, hanno lasciato il passo a implementazioni digitali.   MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La realtà “digitale”: l'evoluzione di un mondo
  • 40. In senso generale, si sono sviluppate attività parallele a quelle di ogni giorno, cui eravamo abituati, quali ad esempio l’e‐commerce, l’e‐government, l’home‐banking, il trading online, attività di svago, attività educative e tante altre che consentono di rendere più efficiente la società, ma al contempo la rendono estremamente net‐centrica. Se dunque tutti gli interessi e le attività propositive della società si spostano su Internet, di conseguenza, anche le attività illecite (i cd. reati informatici) ne seguiranno l’evoluzione nelle forme e nelle pratiche. A tal riguardo diventa perciò necessario sviluppare idonee contromisure atte a contrastare, o quantomeno a limitare, il progredire di queste forme di crimine. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La realtà “digitale”: l'evoluzione di un mondo
  • 41. Al fine di poter contrastare il sempre crescente aumento dei reati informatici, si rende necessario sviluppare metodologie, pratiche e normative in grado di combatterne gli effetti. Va capito anche che alcuni reati sono “propriamente digitali” (nascono “con” la rete internet), mentre altri sono il riflesso di condotte già sanzionate in precedenza e riadattate. Vi sono due strade possibile adottare per contrastare i computer crimes: Prevenzione dei reati (lato utente e lato pubblica sicurezza) Repressione dei reati (Codice Penale e disposizioni comunitarie) MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La realtà “digitale”: l'evoluzione di un mondo
  • 42. Lo sviluppo rapido delle reti internet, dei social network, delle potenzialità del digitale ha portato ad affrontare un mondo nuovo, che molti hanno interpretato come “virtuale”. Mai termine è stato più foriero di incomprensioni e problematiche: in molti è sorta l’idea che quanto avviene nello schermo di un computer o di uno smartphone non sia reale, e che via sia una sorta di “zona franca” ove è tutto consentito. Niente di più falso di questo.Niente di più falso di questo. Anzi, per paradosso, nella realtà digitale oltre ad esservi le stesse regole del “mondo reale” vi sono anche regole proprie ed ulteriori. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La realtà “digitale” non è realtà “virtuale”
  • 43. Tra queste “regole proprie” ci si imbatte spesso, di recente, nel concetto di “contrasto ai discorsi d’odio” meglio noto come hate speech. Tale categoria è stata elaborata negli anni dalla giurisprudenza americana per indicare un genere di parole e discorsi che non hanno altra funzione a parte quella di esprimere odio e intolleranza verso una persona o un gruppo, e che rischiano di provocare reazioni violente contro quel gruppo o da parte di quel gruppo. Nel linguaggio ordinario indica più ampiamente un genere di offesa fondata su una qualsiasi discriminazione. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La realtà “digitale”: il caso del contrasto all'hate speech
  • 44. Di norma questo fenomeno si manifesta nell’ambito dei social network, ed i gestori si sono dotati di appositi team per la verifica e la rimozione dei contenuti. Intervistato sul tipo di attività da svolgere in questo ambito, il responsabile del team di Facebook ha detto che ogni giorno il suo compito è dare risposta ad alcune domande del tipo: «questa persona in foto è nuda? questa foto di Hitler è razzismo o commento politico? postare una foto di qualcuno alterata tramite Photoshop è bullismo? postare la foto di una pistola è una minaccia credibile? e se la pistola è quella della copertina di un album rap?». E c’è sempre il limite del diritto di espressione. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La realtà “digitale”: il caso del contrasto all'hate speech
  • 45. Negli USA, il Primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti - che garantisce e tutela la libertà di culto, di parola e di stampa, e a cui diversi commentatori di lingua inglese si appellano spesso in difesa della libertà di espressione in rete - è un argomento molto presente nella giurisprudenza statunitense, e anche oggetto di lunghe controversie. La libertà di espressione è considerata un diritto fondamentale e generalmente non ammette l’interferenza dello Stato: in una sentenza del 1988 molto citata (Boos contro Barry) i giudici ribadivano che «nel dibattito pubblico i cittadini dovrebbero tollerare le parole offensive, e perfino quelle oltraggiose, per fornire spazio sufficiente alle libertà protette dal Primo emendamento». MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La realtà “digitale”: il caso del contrasto all'hate speech
  • 46. In Italia abbiamo l’art. 21 della Costituzione che prevede al suo primo comma come “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. La problematica è evidentemente quella del “limite” di questa libertà, con connessa ad essa l’ulteriore questione di chi stabilisce quali siano tali limiti. Nella sostanza, per porre il dubbio come lo farebbero i nostri antenati latini: quis custodiet ipsos custodes? Ogni normativa repressiva, pertanto, dovrà essere tale da non finire per essere una censura preventiva, o comunque una limitazione della libertà di parola. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La realtà “digitale”: il caso del contrasto all'hate speech
  • 47. Recentemente Facebook ha deciso di sospendere tutte le pagine riconducibili a forze politiche di destra (Forza Nuova e Casapound in particolare) nonché gli account di tutti gli aderenti, in quanto alcuni contenuti erano “contrari alle regole ed alla policy” di FB. Con decisione del Tribunale di Roma su ricorso di tali forze politiche, è stato ordinato a Facebook di ripristinare le pagine, a tutela di princìpi costituzionali in quanto “è infatti evidente il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook (o di altri social network ad esso collegati) con riferimento all’attuazione di principi cardine essenziali dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.)[...]”. Ad oggi la decisione è stata reclamata. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro La realtà “digitale”: il caso “FB vs FN e CPI”
  • 48. Un piccolo glossario per capire che succede Padova, 31 gennaio 2020 Sala Conferenze dell’Ordine degli Avvocati di Padova Palazzo di Giustizia di Padova Via Tommaseo n. 55 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Avv. Edoardo Ferraro Presidente MF Padova Componente Commissione Informatica COA Padova
  • 49. Nell'ambito del delle regole di contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, vi sono condotte considerate dall'ordinamento come rilevanti dal punto giuridico. Alcune condotte sono più visibili: dare pugni, schiaffi; danneggiare o distruggere cose d’altri; rubare beni personali; Altre meno visibili: insultare, minacciare, denigrare; pressare anche con allusioni sessuali; provocare l'isolamento sociale e l’esclusione dal gruppo; diffondere maldicenze, bugie sul conto della vittima MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Le condotte: rilevanza giuridica
  • 50. In sintesi, i sintomi del bullismo e del cyberbullismo rilevanti anche per il diritto possono essere così riassunti: la ripetitività (si tratta di aggressioni che si ripetono nel corso del tempo); la violenza (si tratta di un rapporto di forza tra uno o più alunni nei confronti di una o più vittime); l’intenzione di nuocere (lo scopo delle azioni è quello di ferire, intimidire, mettere in difficoltà, ridicolizzare la vittima); l’isolamento della vittima (la vittima è spesso isolata, più piccola di età o di sviluppo fisico, fisicamente più debole, incapace di difendersi). MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Le condotte: i sintomi
  • 51. Con tale termine si indicano messaggi elettronici, violenti e volgari, mirati a suscitare “battaglie” verbali online, tra due o più contendenti, che si affrontano ad “armi pari” (il potere è, infatti, bilanciato e non sempre è presente una vittima come nel tradizionale bullismo) per una durata temporale determinata dall’attività online condivisa. Proprietà: intenzionalità, escalation simmetrica (contendenti in posizione one up che lottano per l’affermazione del potere), durata circoscritta all’attività online condivisa. Carattere: comportamento deviante (soggetto che, infrangendo, con il suo comportamento, una norma, viola quel complesso di regole, implicite ed esplicite, condivise dalla maggior parte delle persone che appartengono ad uno specifico sistema, famiglia, scuola, società). MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Flaming
  • 52. Dall’inglese “molestia”, consiste in messaggi scortesi, offensivi, insultanti, disturbanti, che vengono inviati ripetutamente nel tempo, attraverso E-mail, SMS, MMS, telefonate sgradite o talvolta mute. A differenza di quanto accade nel flaming, sono qui riconoscibili le proprietà della persistenza (il comportamento aggressivo è reiterato nel tempo) e della asimmetria di potere tra il cyberbullo (o i cyber-bulli) e la vittima. Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida (persecutore in posizione one up, vittima in posizione one down), persistenza, talvolta stabilizzata dal contributo attivo e richiesto di altri utenti della rete (reclutamento volontario). Carattere: comportamento criminale (soggetto che viola una norma contenuta nel codice penale). MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Harrassement
  • 53. Quando l’harassment diviene particolarmente insistente ed intimidatorio e la vittima comincia a temere per la propria sicurezza fisica, il comportamento offensivo assume la denominazione di cyber-persecuzione. È facile riscontrare il cyberstalking nell’ambito di relazioni fortemente conflittuali con i coetanei o nel caso di rapporti sentimentali interrotti. In questo caso, il cyberbullo, oltre a minacciare la vittima di aggressioni fisiche può diffondere materiale riservato in suo possesso (fotografie sessualmente esplicite, videoclip intimi, manoscritti personali) nella rete. Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, persistenza, grave pericolo per l’incolumità fisica della vittima. Carattere: comportamento criminale. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Cyberstalking
  • 54. Se uno studente viola l’account di qualcuno (perché ha ottenuto consensualmente la password o perché è riuscito, con appositi programmi, ad individuarla) può farsi passare per questa persona e inviare messaggi (e-mail o via social network) con l’obiettivo di dare una cattiva immagine della stessa, crearle problemi o metterla in pericolo, danneggiarne la reputazione o le amicizie. Pensiamo, ad esempio, al caso dello studente che, impossessatosi dell’account di un coetaneo, invia, dalla e-mail dell’ignaro proprietario, con facilmente immaginabili conseguenze, messaggi minacciosi ai compagni di classe o ai docenti. Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, durata circoscritta nel tempo (fino a quando la vittima scopre la violazione dell’account). Carattere: comportamento criminale. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Impersonation
  • 55. Il Cyberbullo decide di escludere intenzionalmente un coetaneo da un gruppo online (“lista di amici”), da una chat, da un game interattivo o da altri ambienti protetti da password. Talvolta gli studenti per indicare questa modalità prevaricatoria utilizzano il termine “bannare”. È bene precisare che la leadership di un giovane studente è, attualmente, determinata non solo dai contatti che ha nella vita reale ma anche dal numero di “amici” raggiungibili online. L’exclusion è, allora, una severa punizione, impartita dai coetanei, che determinando una netta riduzione di collegamenti amicali. Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, persistenza, contributo attivo e richiesto degli spettatori (reclutamento, generalmente, volontario). Carattere: comportamento deviante. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Exclusion
  • 56. Un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo, mentre altri riprendono l’aggressione con il videotelefonino. Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione online (possono commentare, aprire discussioni, votare il video preferito o più “divertente”, consigliarne la visione ad altri…). Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, talvolta persistenza, reclutamento involontario. Carattere: comportamento criminale. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Cyberbashing o Happy Slapping
  • 57. Prendere di mira utenti (users), nello specifico principianti (new users), in ambienti virtuali di gruppo (es: chat, game, forum) facendoli diventare oggetto di discussioni aggressive attraverso insulti e minacce per errori commessi dovuti all’inesperienza. Se il baiting è finalizzato a persuadere un coetaneo a suicidarsi è definito “suicide baiting”. Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, talvolta persistenza, reclutamento involontario. Carattere: comportamento criminale. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Baiting e “Suicide” Baiting
  • 58. Trattasi di truffa perpetrata ai danni di utenti internet ai quali, con l’illusione di un flirt o una storia sentimentale, sono estorte immagini erotiche usate poi come strumento di ricatto. Proprietà: intenzionalità, relazione complementare rigida, talvolta persistenza, reclutamento involontario. Carattere: comportamento criminale. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Sextortion Scams
  • 59. Inoculare sostanza alcolica come vodka o whisky negli occhi come se fosse un collirio. Il comportamento trasgressivo è generalmente filmato e poi pubblicato in rete nei principali social network. Tale pratica pericolosa originata in Francia, si è successivamente diffusa in Gran Bretagna e in altri Paesi Europei nella convinzione che l’assorbimento di sostanze alcoliche nella mucosa oculare generi lo “sballo” immediato. Proprietà: intenzionalità, talvolta persistenza, reclutamento involontario. Carattere: comportamento deviante che può essere perseguibile dalla Procura minorile con la richiesta al Tribunale per i Minorenni di apertura di una procedura amministrativa o civile. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Eyeballing
  • 60. Responsabilità e obblighi nella scuola tra teoria e pratica Padova, 31 gennaio 2020 Sala Conferenze dell’Ordine degli Avvocati di Padova Palazzo di Giustizia di Padova Via Tommaseo n. 55 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Avv. Edoardo Ferraro Presidente MF Padova Componente Commissione Informatica COA Padova
  • 61. Adempimenti per scuole di ogni ordine e grado riguardano ogni soggetto coinvolto nella scuola: Dirigente Scolastico Referente per il bullismo e cyberbullismo Docenti Studenti Collaboratori scolastici Quali adempimenti sono necessari? Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) Regolamento di Istituto e Patto educativo di corresponsabilità MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Di chi è la responsabilità?
  • 62. Individua e nomina il Referente per il bullismo e cyberbullismo. Attiva specifiche intese con i servizi territoriali per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti. In caso di atti di cyberbyllismo (non configurabili come reato), informa i genitori e pone in essere azioni “rieducative”. Se vi è reato punibile a querela, informa comunque i genitori. Se vi è procedibilità d'ufficio, informa gli organi competenti. Definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di Corresponsabilità affinché contemplino misure specifiche dedicate alla prevenzione del cyberbullismo. Assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle attività ed iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata all’interno del sito web dell’Istituto . MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Il Dirigente scolastico
  • 63. Individuato tra i docenti che possiedono competenze specifiche. Per questa figura verrà predisposta apposita piattaforma formativa ad iniziativa del M.I.U.R. e degli UU.SS.RR. Coordina le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, che devono essere attivate all’interno dell’Istituto e che devono rivestire carattere di continuità. Diventa l’interfaccia con le forze dell’ordine, con i servizi minorili e gli altri soggetti interessati. L’attività riconducibile al referente si deve inserire ed integrare nel più ampio contesto delle attività previste dalla L. 107/2015 e finalizzate allo sviluppo delle competenze in materia di legalità. Deve coinvolgere tutte le componenti attive della scuola: alunni, docenti e genitori. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Il Referente per il bullismo e il cyberbullismo
  • 64. Segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a fenomeni di bullismo;. Collaborano attivamente con i docenti per la risoluzione dei problemi e supportano il ripristino del rispetto della legalità. Propongono iniziative e attività utili a prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 71/2015, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Gli studenti
  • 65. Devono vigilare e porre attenzione ai comportamenti degli alunni (ricreazione o esterno classe, sia nelle parti comuni sia nei servizi o altri spazi di pertinenza) e devono essere recettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui si deve dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al dirigente scolastico. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro I collaboratori scolastici
  • 66. Deve definire L’approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e all’uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica. Le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle tecnologie di informazione e comunicazione in ambiente scolastico, in sintonia con le disposizioni anche del Regolamento d’Istituto. Le misure per la prevenzione anche attraverso un coinvolgimento attivo degli studenti (“peer education”) e in collaborazione con le Consulte giovanili. La previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Piano Triennale dell'Offerta Formativa
  • 67. In capo al bullo (a partire dai 14 anni) responsabilità penale: in caso di reati sanzione amministrativa: possibile ammonimento del Questore fino a 18 anni, e solo nel caso in cui non si tratti di ipotesi di reato perseguibili d’ufficio e non sia stata sporta querela sanzione disciplinare: nell’ambito scolastico in relazione a quanto previsto dal regolamento di istituto. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Responsabilità in capo ai singoli soggetti
  • 68. In capo ai genitori di qualsiasi minore: responsabilità civile ossia patrimoniale per culpa in educando e per culpa in vigilando (art. 30 Cost.): i genitori rispondono di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 187 c.p. e artt. 2043-2048 c.c.) causati dall’azione del figlio. In capo a tutti gli operatori nella scuola (dirigente scolastico, docenti e collaboratori scolastici): responsabilità civile per culpa in vigilando. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Responsabilità in capo ai singoli soggetti
  • 69. In capo al dirigente scolastico: responsabilità civile per culpa in organizzando per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva); responsabilità penale per omissione di denuncia della notizia di reato alle autorità competenti in qualità di Pubblico Ufficiale (quest’ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale); responsabilità amministrativa nell’ipotesi che incorra in procedimento disciplinare. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Responsabilità in capo ai singoli soggetti
  • 70. In capo ai docenti: responsabilità civile per aver omesso di svolgere tutte le azioni che L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva); responsabilità penale per omissione di denuncia, in qualità di Pubblico Ufficiale, della notizia di reato al referente per il bullismo o al dirigente scolastico (quest’ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale); responsabilità amministrativa nell’ipotesi che incorra in procedimento disciplinare. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Responsabilità in capo ai singoli soggetti
  • 71. Culpa in vigilando Se la condotta di bullismo viene posta in essere a scuola (fino a che perdura il suo obbligo di vigilanza e cioè fino all’uscita), l’amministrazione dovrà provare di avere adottato le misure atte a prevenire il fatto illecito (prova liberatoria della culpa in vigilando). Ad esempio, se l'attività di cyberbullismo viene posta in essere dai computer della scuola, l'amministrazione scolastica dovrà dimostrare di aver regolamentato l'accesso degli studenti ai pc e ad internet rendendo così difficile l'uso degli stessi per finalità diverse da quelle istituzionali e didattiche. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Responsabilità e conseguenze patrimoniali
  • 72. Culpa in educando e culpa in vigilando La colpa di genitori e educatori è pertanto concorrente: non vi è alternatività ed il genitore può comunque rispondere per culpa in educando anche se il minore fosse al momento del fatto affidato alla scuola. Riassumendo si può concludere che: 1) Il dovere di educazione del genitore non conosce soluzioni di continuità 2) L’obbligo di sorveglianza è alternativo a quello dei precettori e/o degli altri soggetti ai quali sia stato trasferito MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Responsabilità concorrente di genitori e insegnanti
  • 73. Reati commessi nei confronti di un pubblico ufficiale Il professore, nel momento in cui esercita la sua funzione, e cioè quando si trova a scuola, è un pubblico ufficiale a tutti gli effetti. Questo significa che alcune condotte di bullismo tenute nei confronti di un insegnante possono integrare reati gravi: la violenza e la minaccia ad un pubblico ufficiale è punita più severamente a fronte della minaccia ordinaria stessa cosa nel caso di resistenza a pubblico ufficiale (commessa da chi si oppone violentemente ad un ordine del pubblico ufficiale) l’ingiuria, oggi depenalizzata, costituisce ancora reato se rivolta ad un pubblico ufficiale: trattasi di oltraggio a pubblico ufficiale MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Che tutela per i professori?
  • 74. Art. 5 bis DPR 249 del 1998 Il Patto di corresponsabilità viene istituito e pensato come un documento ad ampio contenuto pedagogico di condivisione scuola- famiglia di “intenti” educativi: in sostanza rappresenta la trasposizione, anche a scopo di “prova”, in forma scritta dei princìpi e delle responsabilità di genitori e docenti. Il patto di corresponsabilità potrà richiamare le responsabilità educative che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli. In ogni caso, il Patto di corresponsabilità non potrà mai configurarsi quale uno strumento giuridico attraverso il quale introdurre delle clausole di esonero dalla responsabilità dei professori. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Il patto di corresponsabilità
  • 75. Art. 5 bis DPR 249 del 1998 Il patto di corresponsabilità non è una mera “petizione di principio”. La sua natura contrattuale e la sua conseguente rilevanza giuridica è stata confermata, in giurisprudenza, dalla sentenza n. 564/2013 del Tribunale di Trieste, laddove, nella motivazione, il giudice ha affermato la responsabilità dei genitori di un alunno violento non solo per culpa in educando, ma anche per essere risultati “inadempienti agli obblighi previsti dall’art. 5 bis del D.P.R. 24.6.1998, n. 249 di far rispettare dal proprio figlio le norme di comportamento improntate al rispetto di sé e dell’altro”. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Il patto di corresponsabilità
  • 76. Come impostare il patto di corresponsabilità? Prevedere espressamente quali condotte vietate quelle di “cyberbullismo” - indicare i comportamenti, ma spostare l’attenzione sulla “vittima” in quanto appartenente alla “comunità scolastica”. Non avere paura di occuparsi di comportamenti (azioni) posti in essere fuori dalla scuola (dallo “spazio” e dal “tempo” scuola), purché a danno dei componenti la comunità scolastica. L’intervento (anche disciplinare) della scuola si giustifica e si legittima a tutela della vittima, in quanto parte della comunità scolastica (compagno, docente, collaboratore scolastico, ecc.). MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Il patto di corresponsabilità
  • 77. La Giurisprudenza più recente in tema di cyberbullismo Padova, 31 gennaio 2020 Sala Conferenze dell’Ordine degli Avvocati di Padova Palazzo di Giustizia di Padova Via Tommaseo n. 55 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Avv. Edoardo Ferraro Presidente MF Padova Componente Commissione Informatica COA Padova
  • 78. Tribunale di Sulmona, sez. civile, sentenza 9 aprile 2018, n. 103 Viene accolta la richiesta di risarcimento danni avanzata una coppia di coniugi, in proprio e nella loro qualità di genitori di una ragazza minore di anni 18, in conseguenza agli illeciti, riconducibili ad episodi di cyberbullismo, commessi ai danni della figlia ad opera di suoi coetanei. È stata sancita la responsabilità per “culpa in educando” ex art. 2048 c.c. dei genitori degli autori dei fatti illeciti, questi ultimi ritenuti colpevoli di avere offerto e ceduto ad altri minori, senza alcuna autorizzazione, materiale pedopornografico (una fotografia della vittima senza indumenti) mediante l’utilizzo del proprio telefono cellulare, e di avere pubblicato il suddetto materiale all’interno di un falso profilo Facebook. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Giurisprudenza
  • 79. La Corte di Cassazione, Sez. V Penale, Sentenza n. 26595/2018 Nel confermare la sentenza di appello (Corte di Appello Sez. Minorenni di Catania del 27.01.2017), ha stigmatizzato la pluralità delle condotte vessatorie poste in essere dai due imputati in danno di un terzo ragazzo per tutto il periodo dell'anno scolastico in cui egli frequentò la scuola, costringendolo, prima, ad interrompere la frequenza scolastica ed, alla fine, ad abbandonare la scuola, eventi che, avendo determinato un'evidente alterazione delle condizione di vita del minore, integrano la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p., unitamente all'accertato stato di ansia e di paura insorto nel minore. Ha inoltre confermato la sussistenza dei concorrenti reati di lesioni volontarie e di percosse. La difesa era che si trattava di “scherzi”. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Giurisprudenza
  • 80. Tribunale di Torino, Sentenza 19/12/2018 Carolina Picchio, 14 anni, decise di togliersi la vita dopo essere stata messa alla berlina sui social dal suo ex fidanzatino e dai suoi amici, fino ad arrivare a far circolare su WhatsApp un video della ragazza ad una festa un po’ stordita dall’alcool. I ragazzi tutti minorenni di età compresa tra i 13 ed i 15 anni sono stati rinviati a giudizio, imputati a vario titolo dei reati di atti persecutori, violenza sessuale di gruppo, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, diffamazione, morte come conseguenza di altro reato. I cinque hanno ottenuto la cosiddetta messa alla prova, con lo scopo è quello di far comprendere al minore lo sbaglio commesso: il reato è stato dichiarato estinto, visto il percorso riabilitativo. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Giurisprudenza
  • 81. Tribunale di Trieste, Sentenza 564/2013 Il giudice ha affermato la responsabilità dei genitori di un alunno violento non solo per culpa in educando, ma anche per essere risultati “inadempienti agli obblighi previsti dall’art. 5 bis del D.P.R. 24.6.1998, n. 249 di far rispettare dal proprio figlio le norme di comportamento improntate al rispetto di sé e dell’altro”. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Giurisprudenza
  • 82. Tribunale minorenni Caltanissetta, Sentenza 11/09/2018 L’atto di bullismo posto in essere dal minore nei confronti di un coetaneo costituisce una condotta che può rendere necessario l’accertamento da parte del Tribunale per i minorenni delle capacità educative e di controllo dei genitori dello stesso minore. [Sentenza in tema di bullismo] MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Giurisprudenza
  • 83. Cassazione penale sez. V, 27/04/2017, n.28623 È configurabile il reato di stalking in caso di bullismo. Ad affermarlo è la Cassazione che per la prima volta applica l’art. 612 bis c.p. in ambito scolastico confermando le condanne inflitte a quattro ragazzi che avevano preso di mira, per due anni, un compagno di scuola, picchiandolo e insultandolo, a turno, fino a indurlo a lasciare la scuola per trasferirsi in Piemonte. Per la Corte, la deposizione della sola persona offesa è valsa come prova in quanto giudicata attendibile, anche alla luce del contesto di indifferenza degli altri compagni di classe e degli insegnanti che non si erano accorti di nulla. [Sentenza in tema di bullismo] MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Giurisprudenza
  • 84. Cassazione Civile, Sentenza 3964/2014 I genitori per essere esonerati dalla loro responsabilità devono dimostrare di avere impartito ai loro figli anche una educazione dei sentimenti e delle emozioni, che consente di entrare in relazione non solo corporea con l’altro, ma come persona. Non basta indicare le regole, le conoscenze e i modelli di comportamento. I genitori devono accertarsi che i figli abbiano assimilato i messaggi educativi, i valori trasmessi. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Giurisprudenza
  • 85. Tribunale di Alessandria, Sentenza n. 439/2016 Rispondono i genitori in base all’art. 2048 del C.C. per la condotta dei figli che durante una gita scolastica, legano imbavagliano e costringono un compagno di classe a bestemmiare, filmando e diffondendo tale condotta, l’inadeguatezza dell’educazione impartita al minore, in assenza di prova contraria, si evince dalle modalità del fatto, essendo emerso un grado di educazione e di maturità carente, conseguente al mancato adempimento ai doveri di cui all’art. 147 c.c.. La condotta di chi divulga il video è equiparata a chi è presente e non si dissocia evitando la diffusione del filmato. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Giurisprudenza
  • 86. Il Cyberbullismo e la Deontologia Forense Padova, 31 gennaio 2020 Sala Conferenze dell’Ordine degli Avvocati di Padova Palazzo di Giustizia di Padova Via Tommaseo n. 55 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Avv. Edoardo Ferraro Presidente MF Padova Componente Commissione Informatica COA Padova
  • 87. Art. 56 Codice Deontologico Forense 1. L’avvocato non può procedere all’ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi. 2. L’avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse. 3. L’avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all’atto, fatto salvo l’obbligo della presenza dell’esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato. 4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Deontologia e ascolto del minore
  • 88. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa) Sentenza n. 38 del 6 maggio 2019 L’avvocato del genitore non può ascoltare né contattare in alcun modo la prole minorenne su questioni che riguardano controversie in materia familiare o minorile, mentre negli altri casi (controversie su materie diverse e/o difensore dello stesso minore) può farlo solo con il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale (avvisandoli che hanno facoltà di intervenire all’atto), sempre che non sussista un fondato conflitto di interessi con gli stessi (nel qual caso il consenso deve provenire da un curatore speciale all’uopo nominato). Ciò, peraltro, non contrasta con la Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (ratificata con L. n. 176/1991), la quale infatti -nel garantire al “fanciullo” (rectius, al soggetto di età inferiore a diciotto anni) il diritto ad essere ascoltato in ogni vicenda, giudiziaria o amministrativa, che lo concerne, assicurandogli il diritto di esprimere la propria opinione- non vieta che, sul piano deontologico, all’avvocato ben possa farsi carico l’osservanza di tali regole e cautele. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Deontologia e ascolto del minore
  • 89. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa) Sentenza n. 38 del 6 maggio 2019 L’avvocato del genitore non può ascoltare né contattare in alcun modo la prole minorenne su questioni che riguardano controversie in materia familiare o minorile, mentre negli altri casi (controversie su materie diverse e/o difensore dello stesso minore) può farlo solo con il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale (avvisandoli che hanno facoltà di intervenire all’atto), sempre che non sussista un fondato conflitto di interessi con gli stessi (nel qual caso il consenso deve provenire da un curatore speciale all’uopo nominato). Ciò, peraltro, non contrasta con la Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (ratificata con L. n. 176/1991), la quale infatti -nel garantire al “fanciullo” (rectius, al soggetto di età inferiore a diciotto anni) il diritto ad essere ascoltato in ogni vicenda, giudiziaria o amministrativa, che lo concerne, assicurandogli il diritto di esprimere la propria opinione- non vieta che, sul piano deontologico, all’avvocato ben possa farsi carico l’osservanza di tali regole e cautele. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro Deontologia e ascolto del minore
  • 90. Le presente presentazione è aggiornata al momento della sua pubblicazione. Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e gli autori non possono fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e declinano pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora gli autori fossero stati espressamente messi al corrente della possibilità del verificarsi di tali danni. MovimentoForensePadova Avv.EdoardoFerraro DISCLAIMER
  • 91. GRAZIE PER L'ATTENZIONE M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Avv. Edoardo Ferraro Presidente MF Padova Componente Commissione Informatica COA Padova