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Diritto:
presidente, parlamento, governo,
magistratura e leggi
A cura di Baldini Maira, Cinotti Virginia, Deloni Alice, Luzaj Arian, Navrrini Giulio e
Quarzati Debora della classe Va G
GOVERNO (da “oilproject.org”)
Il Governo detiene la funzione esecutiva ed è regolato dalla Carta Costituzionale. Questo organo
costituzionale è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri che, insieme, formano il Consiglio
dei Ministri.
★ Il Governo della Repubblica, con sede a Roma, a Palazzo Chigi, è quindi composto da un organo
collegiale (Consiglio dei ministri) e da due organi individuali (Presidente del Consiglio dei ministri ed i
singoli ministri).
★ Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo, si assicura che lo stesso abbia il
medesimo fine politico ed amministrativo e ne ha la responsabilità politica. Pertanto le sue dimissioni
hanno come conseguenza la caduta dell’intero Governo; è nominato dal Presidente della Repubblica.
★ I Ministri “segretari di stato”, con portafoglio, ovvero a capo di un settore della Pubblica
Amministrazione, cioè di un ministero o dicastero: es. Ministro dell’istruzione, università e ricerca,
Ministro della Giustizia, Ministro dell’Interno. Sono nominati con decreto dal Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio. I Ministri esercitano quindi una duplice funzione:
politica (come membri del Consiglio dei Ministri) ed amministrativa (come organo di vertice del proprio
ministero).
★ Il Consiglio dei Ministri è composto dai singoli ministri, con o senza portafoglio, dal Sottosegretariato
di Stato ed è presieduto dal Presidente del Consiglio.
Vi sono inoltre come organi eventuali, cioè costituzionalmente non necessari,
disciplinati da legge ordinaria:
● Sottosegretari di Stato,
● Vice-presidenti del Consiglio dei Ministri,
● Commissari straordinari del Governo,
● Comitati e Commissioni
● Ministri senza portafoglio]
PARLAMENTO (da “oilproject.org”)
Nel corso del tempo il parlamento è stato presente in diversi Paesi europei, nei quali aveva però
struttura e funzioni molto diverse da quelle attuali:
- organo solo consultivo,
- corte di giustizia (in Francia)
e i seggi al suo interno erano:
- di nomina regia,
- elettiva,
- ereditaria,
- in base al censo ovvero mediante suffragio universale, etc…
Nello Stato contemporaneo, il Parlamento è l’organo costituzionale rappresentativo, infatti i suoi
membri vengono eletti dal popolo, che è la fonte del suo potere.
Questo detiene la funzione legislativa, ma il Parlamento italiano esercita anche la funzione di indirizzo
politico oltre che quella ispettiva e di controllo nei confronti dell’operato del Governo.
FUNZIONI DEL
PARLAMENTO
LEGISLATIVA
INDIRIZZO POLITICO
ISPETTIVA DI CONTROLLO
REVISIONE COSTITUZIONALE
Le Camere durano 5 anni e non possono essere prorogate nelle funzioni se non per legge e soltanto nel
caso in cui l’Italia sia in stato di guerra; possono essere anche sciolte in anticipo, in particolare nel caso si
vengano a trovare nell’impossibilità di esprimere una maggioranza parlamentare stabile. Se normalmente
i due rami del Parlamento esercitano la loro attività istituzionale in modo disgiunto, in cinque casi,
tassativamente previsti dalla Costituzione, lavorano assieme nella sede di Palazzo di Montecitorio come
Parlamento in seduta comune, in caso di:
1. elezione del Presidente della Repubblica,
2. giuramento di questo al momento del suo insediamento
3. accusa al Presidente per alto tradimento ed attentato alla Costituzione;
4. elezione di un terzo dei Giudici della Corte Costituzionale
5. elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura.
Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati.
Gli strumenti che il Parlamento usa per controllare l’attività del Governo sono costituiti:
➔ Dalle interrogazioni, che consentono a ciascun parlamentare (deputato o senatore)
di chiedere per iscritto al Governo se sia a conoscenza di un determinato fatto.
➔ Dalle interpellanze, che abilitano a ciascun parlamentare di chiedere per iscritto al
Governo chiarimenti sulla sua azione politica.
➔ Dalle mozioni, ovvero testi che hanno lo scopo di sollecitare una deliberazione della
Camera o del Senato su un determinato argomento; un tipo particolare di mozione
sono quelle di “fiducia” o “sfiducia” al Governo.
➔ Dalle inchieste, che permettono a ciascuna Camera (attraverso Commissioni
bicamerali) di indagare su materie di interesse pubblico.
PRESIDENTE (da “oilproject.org”)
La Costituzione italiana prevede che il Capo dello Stato
sia un organo neutro deputato a controllare e
tutelare il corretto equilibrio del sistema istituzionale.
Il Presidente della Repubblica rappresenta l’unità
nazionale e garantisce la Costituzione.
La sede della Presidenza della Repubblica è a Roma, al
Palazzo del Quirinale.
E’ il Parlamento in seduta comune a eleggere il Capo
dello Stato conferendogli un mandato settennale; alla
sua elezione partecipano anche 58 delegati regionali,
tre per ogni regione (uno per la Valle d’Aosta).
La convocazione in seduta
comune del Parlamento e dei
delegati regionali è effettuata
trenta giorni prima che scada il
termine del mandato
presidenziale ed è effettuata dal
Presidente della Camera dei
deputati. Se le Camere sono
sciolte, o restano meno di tre
mesi alla loro cessazione,
l'elezione ha luogo entro
quindici giorni dalla riunione
delle nuove Camere. Nel
frattempo sono prorogati i
poteri del Presidente in carica.
Per i candidati alla carica di Capo dello Stato: è sufficiente essere cittadino italiano, avere
il godimento dei diritti civili e politici e cinquanta anni di età. Non è richiesto alcun titolo
di studio né tantomeno essere già membro di un organo istituzionale.
Prima di assumere le funzioni presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione; in quest’occasione pronuncia un “messaggio di
insediamento”. Può essere rieletto.
Il Presidente della Repubblica non può ricoprire altre cariche o professioni, oltre quelli
che gli competono in virtù delle norme della Costituzione (come la Presidenza del
Consiglio Superiore della Magistratura, del Consiglio supremo di Difesa).
Nel caso di impedimento temporaneo, le sue funzioni sono esercitate dal Presidente del
Senato; per l’impedimento permanente sarà necessaria una nuova elezione. Al termine
del mandato il Presidente della Repubblica diviene senatore di diritto e a vita.
Le funzioni del Presidente della Repubblica possono dividersi in relazione a:
1. Potere legislativo
2. Potere esecutivo
3. Potere giudiziario
4. Corpo elettorale
5. Unità nazionale e rappresentanza esterna dello Stato
ovvero:
- Poteri di tipo sostanziale, cioè che competono solo al P.d.R. senza consenso o
iniziativa del governo
- Poteri di tipo formale, cioè che sono impiegati dal P.d.R col consenso o l’iniziativa del
governo
Tra i suoi compiti vi sono:
➢ Indice le elezioni delle nuove camere e ne fissa la prima riunione
➢ Promulga le leggi
➢ Indice il referendum
➢ Scioglie le camere
➢ Nomina il governo
➢ Ha il comando delle forze armate
➢ Ratifica i trattati internazionali
➢ Presiede il consiglio superiore della magistratura
➢ Può convocare le camere in via straordinaria
➢ Concede la cittadinanza italiana
➢ Conferisce le onorificenze
MAGISTRATURA (da Wikipedia e “Skuola.net”) La magistratura della
Repubblica Italiana esercita
il potere giudiziario, ovvero
ha il compito di far
rispettare le leggi e i diritti
dei cittadini. Inoltre fa in
modo che le controversie
siano risolte e i reati puniti.
La magistratura costituisce
un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro
potere, ed è costituita
dall'insieme dei giudici,
detti anche magistrati.
La sua funzione richiede assoluta imparzialità
e quindi una completa autonomia dei giudici
dagli altri poteri e organi dello Stato. I
magistrati sono nominati per concorso.
Il Pubblico Ministero ha il compito di tutelare
gli interessi della comunità.
L'organo di autogoverno dei magistrati è il
Consiglio Superiore della Magistratura (CSM),
che è composto da 33 membri; 3 di diritto (il
Presidente della Repubblica, che lo presiede, il
presidente e il procuratore generale della
Corte di Cassazione), 20 eletti dai magistrati
(giudici togati) e 10 eletti dal Parlamento
(giudici laici). I membri elettivi restano in
carica 4 anni. Il CSM è l'unico organo a poter
gestire i magistrati.
Il Ministro di Grazia e Giustizia promuove l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, ma in caso di
inchiesta nei loro confronti, il giudizio viene emesso da diversi organi a seconda della natura e della
gravità della questione.
Prima di arrivare alla sentenza definitiva, è possibile ricorrere a tre gradi di giudizio. Questo significa che
una volta che un giudice ha emesso una sentenza (I grado), se non la si ritiene soddisfacente, si può
ricorrere a un magistrato di grado diverso (II grado). Se ancora si pensa che non sia stata fatta giustizia,
si può ricorrere alla Corte di Cassazione, perché verifichi se i due processi precedenti si sono svolti nel
rispetto delle leggi. La sentenza della Corte di Cassazione (III grado) è definitiva.
La funzione legislativa, come stabilisce la Costituzione, è esercitata da entrambe le parti del Parlamento.
Infatti un progetto, prima di diventare legge, deve essere approvato da Camera e Senato.
Questo processo di formazione, denominato iter, è costituito da diverse fasi:
● la presentazione del progetto (iniziativa legislativa), detto disegno di legge quando è proposto dal
Governo, o proposta di legge quando è suggerita dal Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro.
● l'approvazione della Camera a cui è stato presentato per prima
● la trasmissione del testo all'altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con
modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all'altra, finché non venga
approvato da entrambe nell'identica formulazione (la così detta navette)
● la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per
un riesame) e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le Leggi
Una volta presentati, i progetti di legge vengono annunciati all'Assemblea e in seguito assegnati alla
Commissione permanente competente in base all’argomento che trattano.
Il procedimento di approvazione della Camera si divide in due fasi:
● esame da parte della Commissione permanente, incaricata di svolgere una valutazione
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detta Commissione in sede referente);
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Diritto costituzionale.
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Diritto costituzionale.

  • 1. Diritto: presidente, parlamento, governo, magistratura e leggi A cura di Baldini Maira, Cinotti Virginia, Deloni Alice, Luzaj Arian, Navrrini Giulio e Quarzati Debora della classe Va G
  • 2. GOVERNO (da “oilproject.org”) Il Governo detiene la funzione esecutiva ed è regolato dalla Carta Costituzionale. Questo organo costituzionale è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri che, insieme, formano il Consiglio dei Ministri.
  • 3. ★ Il Governo della Repubblica, con sede a Roma, a Palazzo Chigi, è quindi composto da un organo collegiale (Consiglio dei ministri) e da due organi individuali (Presidente del Consiglio dei ministri ed i singoli ministri). ★ Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo, si assicura che lo stesso abbia il medesimo fine politico ed amministrativo e ne ha la responsabilità politica. Pertanto le sue dimissioni hanno come conseguenza la caduta dell’intero Governo; è nominato dal Presidente della Repubblica. ★ I Ministri “segretari di stato”, con portafoglio, ovvero a capo di un settore della Pubblica Amministrazione, cioè di un ministero o dicastero: es. Ministro dell’istruzione, università e ricerca, Ministro della Giustizia, Ministro dell’Interno. Sono nominati con decreto dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio. I Ministri esercitano quindi una duplice funzione: politica (come membri del Consiglio dei Ministri) ed amministrativa (come organo di vertice del proprio ministero). ★ Il Consiglio dei Ministri è composto dai singoli ministri, con o senza portafoglio, dal Sottosegretariato di Stato ed è presieduto dal Presidente del Consiglio.
  • 4. Vi sono inoltre come organi eventuali, cioè costituzionalmente non necessari, disciplinati da legge ordinaria: ● Sottosegretari di Stato, ● Vice-presidenti del Consiglio dei Ministri, ● Commissari straordinari del Governo, ● Comitati e Commissioni ● Ministri senza portafoglio]
  • 5. PARLAMENTO (da “oilproject.org”) Nel corso del tempo il parlamento è stato presente in diversi Paesi europei, nei quali aveva però struttura e funzioni molto diverse da quelle attuali: - organo solo consultivo, - corte di giustizia (in Francia) e i seggi al suo interno erano: - di nomina regia, - elettiva, - ereditaria, - in base al censo ovvero mediante suffragio universale, etc… Nello Stato contemporaneo, il Parlamento è l’organo costituzionale rappresentativo, infatti i suoi membri vengono eletti dal popolo, che è la fonte del suo potere. Questo detiene la funzione legislativa, ma il Parlamento italiano esercita anche la funzione di indirizzo politico oltre che quella ispettiva e di controllo nei confronti dell’operato del Governo.
  • 7. Le Camere durano 5 anni e non possono essere prorogate nelle funzioni se non per legge e soltanto nel caso in cui l’Italia sia in stato di guerra; possono essere anche sciolte in anticipo, in particolare nel caso si vengano a trovare nell’impossibilità di esprimere una maggioranza parlamentare stabile. Se normalmente i due rami del Parlamento esercitano la loro attività istituzionale in modo disgiunto, in cinque casi, tassativamente previsti dalla Costituzione, lavorano assieme nella sede di Palazzo di Montecitorio come Parlamento in seduta comune, in caso di: 1. elezione del Presidente della Repubblica, 2. giuramento di questo al momento del suo insediamento 3. accusa al Presidente per alto tradimento ed attentato alla Costituzione; 4. elezione di un terzo dei Giudici della Corte Costituzionale 5. elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura. Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati.
  • 8. Gli strumenti che il Parlamento usa per controllare l’attività del Governo sono costituiti: ➔ Dalle interrogazioni, che consentono a ciascun parlamentare (deputato o senatore) di chiedere per iscritto al Governo se sia a conoscenza di un determinato fatto. ➔ Dalle interpellanze, che abilitano a ciascun parlamentare di chiedere per iscritto al Governo chiarimenti sulla sua azione politica. ➔ Dalle mozioni, ovvero testi che hanno lo scopo di sollecitare una deliberazione della Camera o del Senato su un determinato argomento; un tipo particolare di mozione sono quelle di “fiducia” o “sfiducia” al Governo. ➔ Dalle inchieste, che permettono a ciascuna Camera (attraverso Commissioni bicamerali) di indagare su materie di interesse pubblico.
  • 9. PRESIDENTE (da “oilproject.org”) La Costituzione italiana prevede che il Capo dello Stato sia un organo neutro deputato a controllare e tutelare il corretto equilibrio del sistema istituzionale. Il Presidente della Repubblica rappresenta l’unità nazionale e garantisce la Costituzione. La sede della Presidenza della Repubblica è a Roma, al Palazzo del Quirinale. E’ il Parlamento in seduta comune a eleggere il Capo dello Stato conferendogli un mandato settennale; alla sua elezione partecipano anche 58 delegati regionali, tre per ogni regione (uno per la Valle d’Aosta).
  • 10. La convocazione in seduta comune del Parlamento e dei delegati regionali è effettuata trenta giorni prima che scada il termine del mandato presidenziale ed è effettuata dal Presidente della Camera dei deputati. Se le Camere sono sciolte, o restano meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
  • 11. Per i candidati alla carica di Capo dello Stato: è sufficiente essere cittadino italiano, avere il godimento dei diritti civili e politici e cinquanta anni di età. Non è richiesto alcun titolo di studio né tantomeno essere già membro di un organo istituzionale. Prima di assumere le funzioni presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione; in quest’occasione pronuncia un “messaggio di insediamento”. Può essere rieletto. Il Presidente della Repubblica non può ricoprire altre cariche o professioni, oltre quelli che gli competono in virtù delle norme della Costituzione (come la Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, del Consiglio supremo di Difesa).
  • 12. Nel caso di impedimento temporaneo, le sue funzioni sono esercitate dal Presidente del Senato; per l’impedimento permanente sarà necessaria una nuova elezione. Al termine del mandato il Presidente della Repubblica diviene senatore di diritto e a vita. Le funzioni del Presidente della Repubblica possono dividersi in relazione a: 1. Potere legislativo 2. Potere esecutivo 3. Potere giudiziario 4. Corpo elettorale 5. Unità nazionale e rappresentanza esterna dello Stato ovvero: - Poteri di tipo sostanziale, cioè che competono solo al P.d.R. senza consenso o iniziativa del governo - Poteri di tipo formale, cioè che sono impiegati dal P.d.R col consenso o l’iniziativa del governo
  • 13. Tra i suoi compiti vi sono: ➢ Indice le elezioni delle nuove camere e ne fissa la prima riunione ➢ Promulga le leggi ➢ Indice il referendum ➢ Scioglie le camere ➢ Nomina il governo ➢ Ha il comando delle forze armate ➢ Ratifica i trattati internazionali ➢ Presiede il consiglio superiore della magistratura ➢ Può convocare le camere in via straordinaria ➢ Concede la cittadinanza italiana ➢ Conferisce le onorificenze
  • 14. MAGISTRATURA (da Wikipedia e “Skuola.net”) La magistratura della Repubblica Italiana esercita il potere giudiziario, ovvero ha il compito di far rispettare le leggi e i diritti dei cittadini. Inoltre fa in modo che le controversie siano risolte e i reati puniti. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, ed è costituita dall'insieme dei giudici, detti anche magistrati.
  • 15. La sua funzione richiede assoluta imparzialità e quindi una completa autonomia dei giudici dagli altri poteri e organi dello Stato. I magistrati sono nominati per concorso. Il Pubblico Ministero ha il compito di tutelare gli interessi della comunità. L'organo di autogoverno dei magistrati è il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), che è composto da 33 membri; 3 di diritto (il Presidente della Repubblica, che lo presiede, il presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione), 20 eletti dai magistrati (giudici togati) e 10 eletti dal Parlamento (giudici laici). I membri elettivi restano in carica 4 anni. Il CSM è l'unico organo a poter gestire i magistrati.
  • 16. Il Ministro di Grazia e Giustizia promuove l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, ma in caso di inchiesta nei loro confronti, il giudizio viene emesso da diversi organi a seconda della natura e della gravità della questione. Prima di arrivare alla sentenza definitiva, è possibile ricorrere a tre gradi di giudizio. Questo significa che una volta che un giudice ha emesso una sentenza (I grado), se non la si ritiene soddisfacente, si può ricorrere a un magistrato di grado diverso (II grado). Se ancora si pensa che non sia stata fatta giustizia, si può ricorrere alla Corte di Cassazione, perché verifichi se i due processi precedenti si sono svolti nel rispetto delle leggi. La sentenza della Corte di Cassazione (III grado) è definitiva.
  • 17. La funzione legislativa, come stabilisce la Costituzione, è esercitata da entrambe le parti del Parlamento. Infatti un progetto, prima di diventare legge, deve essere approvato da Camera e Senato. Questo processo di formazione, denominato iter, è costituito da diverse fasi: ● la presentazione del progetto (iniziativa legislativa), detto disegno di legge quando è proposto dal Governo, o proposta di legge quando è suggerita dal Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro. ● l'approvazione della Camera a cui è stato presentato per prima ● la trasmissione del testo all'altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all'altra, finché non venga approvato da entrambe nell'identica formulazione (la così detta navette) ● la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame) e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le Leggi
  • 18. Una volta presentati, i progetti di legge vengono annunciati all'Assemblea e in seguito assegnati alla Commissione permanente competente in base all’argomento che trattano. Il procedimento di approvazione della Camera si divide in due fasi: ● esame da parte della Commissione permanente, incaricata di svolgere una valutazione preliminare e di preparare un testo per la discussione in Assemblea (e che perciò viene detta Commissione in sede referente); ● discussione e deliberazione da parte dell'Assemblea.