1. CONSUMER MEMORANDUM
Newsletter a cura di ASSOCIAZIONE CONSUMATORI PIEMONTE
Anno 3° - Numero 12 ter- Dicembre 2012
NUMERO SPECIALE
IL CREDITO AL CONSUMO
Cos’è il credito al consumo
Nel nostro ordinamento la disciplina del credito al consumo si rinviene principalmente nelle
seguenti fonti:
Decreto Legislativo 385/93 (Testo Unico Bancario), come recentemente modificato dal Decreto
Legislativo 13/08/2010 n. 141;
Decreto Legislativo 206/05 (Codice del Consumo);
Istruzioni di vigilanza per le Banche emanate dalla Banca d’Italia riguardanti la trasparenza dei
contratti bancari e finanziari.
Tramite un contratto di credito al consumo viene concesso un credito sotto forma di dilazione di
pagamento o di finanziamento ad una persona fisica (il consumatore, appunto) che agisce per scopi
estranei alla propria attività professionale ed imprenditoriale eventualmente esercitata.
La dilazione del pagamento è accordata dal venditore del bene e/o del servizio.
Il finanziamento, invece, è erogato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato.
Molto spesso la richiesta di credito è collegata all’acquisto di un bene o servizio ma può anche
essere concesso per soddisfare immediate esigenze di liquidità svincolate dall’acquisto di un
prodotto o servizio.
Prima della stipula, viene eseguito da parte della banca o della società finanziaria una valutazione
del merito creditizio del consumatore volta a valutare la possibilità di quest’ultimo di rimborsare il
prestito. Se tale analisi dà esito negativo il finanziamento è rifiutato.
2. Esclusioni
In ragione del fatto che il contratto di credito al consumo ha come destinatari la categoria dei
consumatori, sono esclusi dalla relativa disciplina in particolare:
I crediti di importo inferiore ad euro 200,00 e superiore ad euro 75.000,00;
I finanziamenti finalizzati all’acquisto di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile
edificato o progettato;
I finanziamenti con durata superiore a cinque anni garantiti da ipoteca su beni immobili;
I finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile se il consumatore è obbligato per un importo
che supera il valore del bene.
Informativa al consumatore
Prima della sottoscrizione il finanziatore (o l’intermediario finanziario) deve rilasciare al cliente un
documento di trasparenza contenente le informazioni sulla società che eroga il prestito, le
caratteristiche del prodotto (per esempio: importo totale del credito, durata del contratto), i costi del
credito ed altri importanti aspetti legali come il diritto di recesso ed i costi in caso di rimborso
anticipato.
Il tasso di interesse
Per valutare la convenienza del contratto, devono essere esaminati con attenzione TAN (Tasso
Annuo Nominale) e TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale). Il primo rappresenta l’ammontare
degli interessi sul capitale finanziato. Il secondo, invece, indica il costo totale del credito
comprensivo delle spese accessorie (interessi, i compensi per eventuali intermediari, costi
assicurativi e di istruttoria).
Forma e durata del contratto
Il contratto di credito al consumo deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità e nessun costo
aggiuntivo potrà essere richiesto al consumatore se non espressamente convenuto. In caso di
mancata indicazione del TAEG o di nullità di quest’ultimo, trova applicazione il tasso minimo dei
buoni del tesoro annuali nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Se invece non è
indicata la scadenza del contratto esso avrà durata di trentasei mesi.
Recesso dai contratti di credito al consumo
Il consumatore può recedere dal contratto entro quattordici giorni dalla sua conclusione o, se
successivo, dal momento in cui gli sono comunicate le condizioni applicate al rapporto. Nei
contratti a tempo indeterminato, invece, il cliente può recedere in ogni momento senza penalità e
senza spese e non può essere previsto un preavviso superiore a un mese.
3. Contratti collegati
Nella prassi commerciale riveste particolare importanza la categoria dei contratti di credito
collegati. Con tale espressione ci si riferisce ad un contratto di credito finalizzato esclusivamente a
finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio se ricorre almeno una delle seguenti
condizioni:
1) Il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per
promuovere o concludere il contratto di credito;
2) Il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.
Ove il consumatore abbia stipulato un contratto di credito collegato, se il venditore è gravemente
inadempiente (per esempio consegna il bene) egli avrà diritto di richiedere lo scioglimento
finanziamento unitamente alla restituzione della rate corrisposte ed esonero del pagamento di quelle
residue.
la newsletter sul credito al consumo
è realizzata con il contributo della
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino
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