1. Tutti noi conosciamo a sufficienza la Mifid che a partire dal novembre del 2007, recependo una normativa
Direttiva IMD 2: la fine delle Unit Linked ?
europea del 2004, ha ingolfato di altra carta la nostra quotidianità senza ottenere ad oggi il risultato concreto,
che si prefiggeva, di maggior tutela dei risparmiatori: lodevole iniziativa in teoria, poco efficace nella pratica.
E infatti, a distanza di alcuni anni, sta per arrivare la seconda versione di quella regolamentazione, la Mifid II,
che intende correggere l’impostazione della prima norma sommando, a questa, ulteriori passi avanti (si spera).
Non è però della seconda versione della Mifid che intendo parlare (ci torneremo in una prossima occasione),
bensì di una direttiva, sconosciuta ai più, anch’essa prossima alla seconda revisione e che si preannuncia
portatrice di cambiamenti, o sconvolgimenti, di grande rilevanza ed effetto: la Insurance Mediation Directive,
altrimenti nota come IMD.
Nata anch’essa in ambito europeo a fine 2002 con l’obiettivo di disciplinare il settore assicurativo
armonizzandolo a livello comunitario, nell’ottica di rafforzare le tutele a consumatori e risparmiatori, a breve
verrà rivista al pari della “sorella” Mifid. Senza analizzare i molti aspetti che la IMD 2 toccherà, credo
opportuno evidenziare quelli che invece avranno impatto immediato sulla nostra professione e, mi vien da dire,
prima ancora sugli intermediari che formalmente collocano i prodotti assicurativi, nostro tramite, ai clienti.
Alcuni articoli della direttiva regoleranno in senso stringente gli obblighi di informazione e le norme di
comportamento degli intermediari (banche, assicurazioni, Sim e ogni altro soggetto giuridico distributore di
prodotti assicurativi) e di chi è a più stretto e diretto contatto con i clienti (bancari, agenti e subagenti
assicurativi, promotori finanziari). Al consueto e rafforzato principio generale secondo cui gli intermediari
devono agire nell’interesse dei loro clienti, con sanzioni più pesanti in caso di mancato rispetto dei criteri
indicati, ve n’è uno che più di tutti gli altri sono certo farà perdere il sonno a qualcuno:
l’obbligo di una informativa completa, e preventiva, riguardo ai costi complessivi dei prodotti assicurativi e in
merito ai compensi percepiti nella propria attività di intermediazione, e quindi l’obbligo di renderli
trasparenti comunicandone la natura, la struttura e l’importo ai sottoscrittori, permettendolo loro i legittimi
confronti rispetto ad altre offerte e prodotti presenti sul mercato.
In particolare … “Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto di assicurazione l’intermediario fornisce al
consumatore almeno le seguenti informazioni: a) La natura del compenso ricevuto in relazione al contratto di
assicurazione b) Se in relazione al contratto di assicurazione opera sulla base di un onorario, ossia il compenso è
corrisposto direttamente dal cliente, oppure sulla base di una commissione di qualsiasi natura, ossia il compenso è
incluso nel premio, oppure sulla base di una combinazione tra i due c) Se l’intermediario percepisce un onorario o
una commissione di qualsiasi tipo comunica l’intero importo del compenso relativo ai prodotti assicurativi offerti o
considerati o, se non è possibile quantificare l’importo preciso, la base di calcolo di tutti gli onorari o di tutte le
commissioni o della combinazione di entrambi; se l’importo della commissione è fondato sul raggiungimento di
obiettivi concordati o soglie relative al volume d’affari realizzato dall’intermediario per un assicuratore, tali
E’ facile immaginare come tutte le grandi come le piccole reti faranno a gara per girare intorno a questa norma,
obiettivi o soglie nonché gli importi da versare al loro raggiungimento”.
inventandosi ogni meccanismo possibile di occultamento degli effettivi ritorni nella commercializzazione dei
prodotti assicurativi. Di certo, e finalmente, i clienti appena più avveduti, e soprattutto i promotori finanziari,
avranno tutti gli strumenti per conoscere i reali ritorni provvigionali degli intermediari, commissioni di cui non
hanno mai avuto informazione piena o, se richiesta, comunicata loro opportunamente distorta. E i bilanci di
molte, soprattutto di quelle che per anni hanno gonfiato o retto i loro numeri su ritorni provvigionali nascosti,
inevitabilmente ne risentiranno. Si avvicina la fine di alcuni prodotti assicurativi, e con loro la fine di alcune
pratiche commerciali ?
Come recita uno slogan pubblicitario di una nota compagnia assicurativa … Because change happenZ !!
Perché il cambiamento avviene. Ecco, appunto.
Numero 4 del 15 aprile 2013 Marcello Agnello