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Spunti in tema di deontologia
        del mediatore




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Spunti in tema di deontologia
        del mediatore




                                2
Deontologia
•  Le caratteristiche della funzione di
   mediatore pongono questioni di carattere
   etico
• Gli aspetti più rilevanti per i mediatori
   sono rappresentati da:
1. imparzialità
2. conflitto di interessi
3. formazione
                                          3
Deontologia
4. pubblicità
5. riservatezza
6. ruolo dei mediatori nell’accordo
• Sul punto si segnala che da tempo gli
  Organismi di conciliazione fissano nei loro
  regolamenti       determinate       regole
  deontologiche cui i conciliatori si
  assoggettano
                                            4
Deontologia
• Si tratta in genere di regole di serietà e di
  professionalità che       rappresentano peraltro
  punti normalmente accettati ( e oggi in buona
  parte adottati dal codice deontologico europeo)
• Sotto il profilo normativo, la legge delega n.
  69/2009 e ora il D.lgs. n. 28/2010 hanno
  finalmente fissato dei punti di riferimento




                                                 5
Deontologia
                D.lgs. n. 28/2010
Così il D.lgs. n. 28/2010:
 all’art. 1, c.1, lett.a) qualifica la    mediazione
  come attività svolta da un terzo imparziale
 all’art. 3, c. 2,      relativamente alla disciplina
  applicabile al procedimento di mediazione,
  precisa che il regolamento dell’Organismo di
  conciliazione      deve in ogni caso garantire la
  riservatezza     del     procedimento     ai  sensi
  dell’articolo 9, nonché modalità di nomina del
  mediatore che ne assicurino l’imparzialità e
  l’idoneità al corretto e sollecito espletamento
  dell’incarico                                       6
D.lgs. n. 28/2010
 all’art. 9, commi 1 e 2, dove si valuta   l’obbligo di
  riservatezza sotto un duplice profilo: esterno e
  interno
   Esterno: il mediatore non deve divulgare o
  comunque comunicare le informazioni acquisite e le
  dichiarazioni rese durante lo svolgimento della
  mediazione a soggetti estranei alla procedura
 “ c.1. Chiunque presta la propria opera o il proprio
  servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del
  procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di
  riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle
  informazioni acquisite durante il procedimento
  medesimo”
                                                    7
D.lgs. n. 28/2010
Interno: il mediatore è obbligato alla riservatezza
  di quanto appreso da una delle parti nei riguardi
  delle altre
“ 2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle
  informazioni acquisite nel corso delle sessioni
  separate e salvo consenso della parte
  dichiarante o dalla quale provengono le
  informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla
  riservatezza nei confronti delle altre parti.”

                                                  8
D.lgs. n. 28/2010
• Il dovere di riservatezza non incombe solo sul
  mediatore, ma riguarda “chiunque” partecipi al
  procedimento di mediazione
• Dunque, oltre a coloro dei quali gli organismi di
  Conciliazione si avvalgono stabilmente (
  personale ecc.) sono compresi anche coloro che
  abbiano prestato in occasione della singola
  procedura la propria opera professionale ( es.
  professionisti che assistono la parte nonché gli
  esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i
  tribunali e di cui i mediatore può avvalersi)
                                                    9
D.lgs. n. 28/2010
• La disciplina prevista dall’art. 9 si presenta peraltro
  più ampia rispetto a quella in precedenza disposta
  dall’art. 40, c.3, D.lgs. n. 5/2003 in tema di
  conciliazione societaria
• Quest’ultimo limitava il dovere di riservatezza alle
  sole dichiarazioni delle parti ( in difformità da
  quanto previsto dalla direttiva comunitaria n.
  2008/52/CE che si riferisce in maniera generale al
  divieto di testimoniare dei mediatori e dei soggetti
  coinvolti nell’amministrazione del procedimento di
  mediazione riguardo alle informazioni risultanti dal
  procedimento o connesse con lo stesso)
                                                       10
D.lgs. n. 28/2010
• Interno: il mediatore diventa il destinatario e il
  depositario di informazioni riservate che
  esprimono i reali interessi delle parti; egli diventa
  “equivicino” alle parti proprio per superare gli
  ostacoli emotivi psicologici e cognitivi che
  impediscono la composizione della controversia
• Il ruolo di confidente è evidente nei colloqui
  separati; qui è necessaria una riservatezza
  piena, interna ed esterna, per raggiungere il
  risultato di facilitare l’accordo

                                                     11
D.lgs. n. 28/2010
• Il mediatore può derogare al dovere di
  riservatezza ( si fa infatti salvo il consenso delle
  parti)
• L’assenza di una specifica forma circa il
  consenso induce a ritenere che esso possa
  essere dato oralmente dall’interessato al
  mediatore; per prudenza alcuni preferiscono la
  forma scritta in modo da evitare la nascita di un
  inutile conflitto


                                                    12
D.lgs. n. 28/2010
• Corollario al dovere di riservatezza sono
  poi il principio dell’inutilizzabilità delle
  informazioni rese nel corso della
  mediazione in sede di giudizio “avente il
  medesimo oggetto anche parziale, iniziato,
  riassunto o proseguito dopo l’insuccesso
  della mediazione” e l’inammissibilità della
  prova testimoniale e del giuramento
  decisorio
                                            13
D.lgs. n. 28/2010
• Art. 10, c.1. “ Le dichiarazioni rese o le
  informazioni     acquisite     nel   corso     del
  procedimento di mediazione non possono
  essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo
  oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o
  proseguito dopo l’insuccesso della mediazione,
  salvo consenso della parte dichiarante o dalla
  quale provengono le informazioni. Sul contenuto
  delle dichiarazioni e informazioni non è
  ammessa prova testimoniale e non può essere
  deferito giuramento decisorio”
                                                  14
D.lgs. n. 28/2010
• Dunque, non possono essere utilizzati come
  prove dei fatti oggetto della controversia i verbali
  contenenti le dichiarazioni delle parti
• Resta invece producibile in giudizio la proposta
  conciliativa rifiutata dalle parti e il verbale che la
  contiene ( e ciò per i fini dell’applicazione del
  regime delle spese processuali)
• La proposta di conciliazione non può però, salvo
  consenso delle parti, contenere alcun riferimento
  alle dichiarazioni rese o alle informazioni
  acquisite nel corso del procedimento (v. art. 11)    15
D.lgs. n. 28/2010
• Per garantire l’effettività della riservatezza si
  prevede ancora il limite alla prova testimoniale
  in ordine a quanto avvenuto nel corso della
  mediazione (limite che riguarda tutti i soggetti
  per i quali opera il dovere di riservatezza)
• Nella stessa ottica si esclude che la controparte
  possa deferire il giuramento decisorio (
  nell’eventuale giudizio) ponendo il dichiarante di
  fronte all’alternativa di dichiarare il falso o di
  ammettere i fatti, a sé sfavorevoli e favorevoli
  all’altra, decisivi per la controversia
                                                  16
D.lgs. n. 28/2010
• La parte dichiarante può peraltro consentire di
  rendere utilizzabili le dichiarazioni e le
  informazioni, sottraendo la procedura di
  mediazione alla riservatezza
• Nessuna altra deroga è prevista dalla normativa
• Si ritiene peraltro che, in osservanza       alla
  normativa comunitaria, possa procedersi ad una
  deroga al dovere di riservatezza ( e dunque alla
  regola dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni)
  quando sia indispensabile per ragioni di ordine
  pubblico o quando la comunicazione del
  contenuto dell’accordo sia necessario per 17    l’
  applicazione e l’esecuzione dell’accordo stesso
D.lgs. n. 28/2010
• In presenza di una tale normativa, la
  violazione del dovere di segretezza non
  dà luogo a responsabilità contrattuale
  per chi gestisce il servizio di mediazione (
  organismo) o per chi presta il proprio
  servizio nella procedura ( mediatore) ( in
  base all’art. 9), ma a una mancata
  osservanza procedurale


                                            18
D.lgs. n. 28/2010
 Art. 10, c. 2 ( segreto professionale)
“ Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul
   contenuto delle dichiarazioni rese e delle
   informazioni acquisite nel procedimento di
   mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né
   davanti ad altra autorità. Al mediatore si
   applicano le disposizioni dell’articolo 200 del
   codice di procedura penale e si estendono le
   garanzie previste per il difensore dalle
   disposizioni dell’art. 103 del codice di procedura
   penale in quanto applicabili.”                   19
D.lgs. n. 28/2010
• Il mediatore può astenersi dal testimoniare
  invocando il segreto professionale (art.
  200 c.p.p.
• Al mediatore si applicano anche le
  guarentigie previste per i difensori (art.
  103 c.p.p.)
• In tal modo si rafforza la riservatezza del
  procedimento di mediazione

                                           20
D.lgs. n. 28/2010
• Con riferimento          ai requisiti di neutralità
  indipendenza e imparzialità occorre far riferimento
  agli artt. 14 e 16
   Art. 14 ( obblighi del mediatore)
- c.1: divieto di assumere diritti o obblighi connessi
  direttamente o indirettamente, con gli affari trattati,
  fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla
  prestazione dell’opera o del servizio
- c. 1: divieto di percepire compensi direttamente
  dalle parti
•                                                      21
D.lgs. n. 28/2010
 c. 2:
- lett. a) - obbligo di sottoscrivere, per ciascun
  affare per il quale è designato, una dichiarazione
  di imparzialità secondo le formule previste dal
  regolamento di procedura applicabile, nonché gli
  ulteriori impegni eventualmente previsti dal
  medesimo regolamento
- lett. b – informare immediatamente l’organismo
  e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio
  all’imparzialità    nello    svolgimento      della
  mediazione
                                                   22
D.lgs. n. 28/2010
• Le ragioni di un possibile pregiudizio sono intese
  come vicende sopravvenute all’accettazione
  dell’incarico
• Alcuni hanno dubitato che gli obblighi contenuti
  nell’art. 14 fossero sufficienti a garantire la
  terzietà del mediatore, visto che non si
  individuano i motivi soggettivi che impongono
  l’informativa alle parti e all’organismo
• Forse sarebbe stato più opportuno immaginare
  casi specifici di incompatibilità ( sul modello
  dell’art.   51     c.p.c)      per    non lasciare
  esclusivamente alla valutazione discrezionale
  del mediatore la scelta di astenersi dal
  procedimento                                     23
D.lgs. n. 28/2010
• La mancata terzietà del mediatore non comporta
  per il D.lgs. n. 28 sanzioni di tipo
  procedimentale, funzionale o soggettive per il
  mediatore
• Per l’art. 15, Dm 222/2004 invece si determina
  il venir meno dei requisiti di onorabilità richiesti
  per l’esercizio delle funzioni di conciliatore
• In base all’art. 14 del D.lgs. n. 28 si prevede
  solo la possibile sostituzione del mediatore da
  parte del responsabile dell’Organismo a seguito
  dell’istanza anche di una sola parte
                                                    24
D.lgs. n. 28/2010
• Non vengono dunque posti nel nulla i
  tentativi di conciliazione
• Non sono tuttavia indicati i casi in cui si
  può richiedere la sostituzione del
  mediatore né se l’istanza diretta alla
  sostituzione di questi     debba essere
  motivata       né quale sia il termine di
  presentazione

                                           25
D.lgs. n. 28/2010
In ultimo va evidenziato l’ art. 16, c. 3 :
deposito da parte dell’ Organismo di
conciliazione presso il Ministero oltre al
proprio regolamento anche del codice
etico




                                         26
ACEF
                 ASSOCIAZIONE CULTURALE ECONOMIA E FINANZA



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  ECONOMIA E FINANZA

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Dal 1990 riunisce professionisti e studiosi dell’economia
e dell’impresa per realizzare convegni su temi di
attualità in campo aziendale, dell’economia e del
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Relazione silla

  • 1. Spunti in tema di deontologia del mediatore 1
  • 2. Spunti in tema di deontologia del mediatore 2
  • 3. Deontologia • Le caratteristiche della funzione di mediatore pongono questioni di carattere etico • Gli aspetti più rilevanti per i mediatori sono rappresentati da: 1. imparzialità 2. conflitto di interessi 3. formazione 3
  • 4. Deontologia 4. pubblicità 5. riservatezza 6. ruolo dei mediatori nell’accordo • Sul punto si segnala che da tempo gli Organismi di conciliazione fissano nei loro regolamenti determinate regole deontologiche cui i conciliatori si assoggettano 4
  • 5. Deontologia • Si tratta in genere di regole di serietà e di professionalità che rappresentano peraltro punti normalmente accettati ( e oggi in buona parte adottati dal codice deontologico europeo) • Sotto il profilo normativo, la legge delega n. 69/2009 e ora il D.lgs. n. 28/2010 hanno finalmente fissato dei punti di riferimento 5
  • 6. Deontologia D.lgs. n. 28/2010 Così il D.lgs. n. 28/2010:  all’art. 1, c.1, lett.a) qualifica la mediazione come attività svolta da un terzo imparziale  all’art. 3, c. 2, relativamente alla disciplina applicabile al procedimento di mediazione, precisa che il regolamento dell’Organismo di conciliazione deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurino l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico 6
  • 7. D.lgs. n. 28/2010  all’art. 9, commi 1 e 2, dove si valuta l’obbligo di riservatezza sotto un duplice profilo: esterno e interno Esterno: il mediatore non deve divulgare o comunque comunicare le informazioni acquisite e le dichiarazioni rese durante lo svolgimento della mediazione a soggetti estranei alla procedura “ c.1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo” 7
  • 8. D.lgs. n. 28/2010 Interno: il mediatore è obbligato alla riservatezza di quanto appreso da una delle parti nei riguardi delle altre “ 2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.” 8
  • 9. D.lgs. n. 28/2010 • Il dovere di riservatezza non incombe solo sul mediatore, ma riguarda “chiunque” partecipi al procedimento di mediazione • Dunque, oltre a coloro dei quali gli organismi di Conciliazione si avvalgono stabilmente ( personale ecc.) sono compresi anche coloro che abbiano prestato in occasione della singola procedura la propria opera professionale ( es. professionisti che assistono la parte nonché gli esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali e di cui i mediatore può avvalersi) 9
  • 10. D.lgs. n. 28/2010 • La disciplina prevista dall’art. 9 si presenta peraltro più ampia rispetto a quella in precedenza disposta dall’art. 40, c.3, D.lgs. n. 5/2003 in tema di conciliazione societaria • Quest’ultimo limitava il dovere di riservatezza alle sole dichiarazioni delle parti ( in difformità da quanto previsto dalla direttiva comunitaria n. 2008/52/CE che si riferisce in maniera generale al divieto di testimoniare dei mediatori e dei soggetti coinvolti nell’amministrazione del procedimento di mediazione riguardo alle informazioni risultanti dal procedimento o connesse con lo stesso) 10
  • 11. D.lgs. n. 28/2010 • Interno: il mediatore diventa il destinatario e il depositario di informazioni riservate che esprimono i reali interessi delle parti; egli diventa “equivicino” alle parti proprio per superare gli ostacoli emotivi psicologici e cognitivi che impediscono la composizione della controversia • Il ruolo di confidente è evidente nei colloqui separati; qui è necessaria una riservatezza piena, interna ed esterna, per raggiungere il risultato di facilitare l’accordo 11
  • 12. D.lgs. n. 28/2010 • Il mediatore può derogare al dovere di riservatezza ( si fa infatti salvo il consenso delle parti) • L’assenza di una specifica forma circa il consenso induce a ritenere che esso possa essere dato oralmente dall’interessato al mediatore; per prudenza alcuni preferiscono la forma scritta in modo da evitare la nascita di un inutile conflitto 12
  • 13. D.lgs. n. 28/2010 • Corollario al dovere di riservatezza sono poi il principio dell’inutilizzabilità delle informazioni rese nel corso della mediazione in sede di giudizio “avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione” e l’inammissibilità della prova testimoniale e del giuramento decisorio 13
  • 14. D.lgs. n. 28/2010 • Art. 10, c.1. “ Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio” 14
  • 15. D.lgs. n. 28/2010 • Dunque, non possono essere utilizzati come prove dei fatti oggetto della controversia i verbali contenenti le dichiarazioni delle parti • Resta invece producibile in giudizio la proposta conciliativa rifiutata dalle parti e il verbale che la contiene ( e ciò per i fini dell’applicazione del regime delle spese processuali) • La proposta di conciliazione non può però, salvo consenso delle parti, contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento (v. art. 11) 15
  • 16. D.lgs. n. 28/2010 • Per garantire l’effettività della riservatezza si prevede ancora il limite alla prova testimoniale in ordine a quanto avvenuto nel corso della mediazione (limite che riguarda tutti i soggetti per i quali opera il dovere di riservatezza) • Nella stessa ottica si esclude che la controparte possa deferire il giuramento decisorio ( nell’eventuale giudizio) ponendo il dichiarante di fronte all’alternativa di dichiarare il falso o di ammettere i fatti, a sé sfavorevoli e favorevoli all’altra, decisivi per la controversia 16
  • 17. D.lgs. n. 28/2010 • La parte dichiarante può peraltro consentire di rendere utilizzabili le dichiarazioni e le informazioni, sottraendo la procedura di mediazione alla riservatezza • Nessuna altra deroga è prevista dalla normativa • Si ritiene peraltro che, in osservanza alla normativa comunitaria, possa procedersi ad una deroga al dovere di riservatezza ( e dunque alla regola dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni) quando sia indispensabile per ragioni di ordine pubblico o quando la comunicazione del contenuto dell’accordo sia necessario per 17 l’ applicazione e l’esecuzione dell’accordo stesso
  • 18. D.lgs. n. 28/2010 • In presenza di una tale normativa, la violazione del dovere di segretezza non dà luogo a responsabilità contrattuale per chi gestisce il servizio di mediazione ( organismo) o per chi presta il proprio servizio nella procedura ( mediatore) ( in base all’art. 9), ma a una mancata osservanza procedurale 18
  • 19. D.lgs. n. 28/2010  Art. 10, c. 2 ( segreto professionale) “ Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.” 19
  • 20. D.lgs. n. 28/2010 • Il mediatore può astenersi dal testimoniare invocando il segreto professionale (art. 200 c.p.p. • Al mediatore si applicano anche le guarentigie previste per i difensori (art. 103 c.p.p.) • In tal modo si rafforza la riservatezza del procedimento di mediazione 20
  • 21. D.lgs. n. 28/2010 • Con riferimento ai requisiti di neutralità indipendenza e imparzialità occorre far riferimento agli artt. 14 e 16 Art. 14 ( obblighi del mediatore) - c.1: divieto di assumere diritti o obblighi connessi direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio - c. 1: divieto di percepire compensi direttamente dalle parti • 21
  • 22. D.lgs. n. 28/2010  c. 2: - lett. a) - obbligo di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento - lett. b – informare immediatamente l’organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione 22
  • 23. D.lgs. n. 28/2010 • Le ragioni di un possibile pregiudizio sono intese come vicende sopravvenute all’accettazione dell’incarico • Alcuni hanno dubitato che gli obblighi contenuti nell’art. 14 fossero sufficienti a garantire la terzietà del mediatore, visto che non si individuano i motivi soggettivi che impongono l’informativa alle parti e all’organismo • Forse sarebbe stato più opportuno immaginare casi specifici di incompatibilità ( sul modello dell’art. 51 c.p.c) per non lasciare esclusivamente alla valutazione discrezionale del mediatore la scelta di astenersi dal procedimento 23
  • 24. D.lgs. n. 28/2010 • La mancata terzietà del mediatore non comporta per il D.lgs. n. 28 sanzioni di tipo procedimentale, funzionale o soggettive per il mediatore • Per l’art. 15, Dm 222/2004 invece si determina il venir meno dei requisiti di onorabilità richiesti per l’esercizio delle funzioni di conciliatore • In base all’art. 14 del D.lgs. n. 28 si prevede solo la possibile sostituzione del mediatore da parte del responsabile dell’Organismo a seguito dell’istanza anche di una sola parte 24
  • 25. D.lgs. n. 28/2010 • Non vengono dunque posti nel nulla i tentativi di conciliazione • Non sono tuttavia indicati i casi in cui si può richiedere la sostituzione del mediatore né se l’istanza diretta alla sostituzione di questi debba essere motivata né quale sia il termine di presentazione 25
  • 26. D.lgs. n. 28/2010 In ultimo va evidenziato l’ art. 16, c. 3 : deposito da parte dell’ Organismo di conciliazione presso il Ministero oltre al proprio regolamento anche del codice etico 26
  • 27. ACEF ASSOCIAZIONE CULTURALE ECONOMIA E FINANZA ASSOCIAZIONE CULTURALE ECONOMIA E FINANZA www.economiaefinanza.org Dal 1990 riunisce professionisti e studiosi dell’economia e dell’impresa per realizzare convegni su temi di attualità in campo aziendale, dell’economia e del diritto, e incontri di formazione sulla gestione dello studio professionale © ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza - Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati Edizione 2010 Meeting Nazionale Evoluzione dei Servizi Professionali della Consulenza 2 Associazione Culturale Economia e Finanza - via Riva di Reno, 65 - 40122 Bologna - Tel. 051 231125 - Fax 051 237553 - www.economiaefinanza.org
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