Intervento di Biagio Palmieri, Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Bologna, al 19° Meeting Nazionale ACEF - Sotto i cieli d'Europa. 8 - 15 - 22 - 29 novembre 2019, Bologna, Confindustria Emilia Area Centro
2. «Il ruolo della Guardia di Finanza nel sistema del
contrasto e della repressione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo»
Cap. Biagio Palmieri
4. 44
INTRODUZIONE
«(…) L’impegno dei soggetti coinvolti in questa lotta emerge dai rapporti UIF … che vedono dati in
continua a crescita. E il ruolo attivo e coordinato con gli organi di controllo … viene rimarcato dallo
stesso GAFI nello specifico dossier Italia dove risultiamo essere un sistema all’avanguardia a livello
mondiale.
Ma quali operazioni, quali attività occorre sviluppare perché le attività illecite non sfuggano alla
griglia dei controlli e tutti gli operatori professionali cui la normativa è destinata siano vigili e solerti
nel procedere alle segnalazioni?
Sostanzialmente occorre veicolare la giusta sensibilità affinché le finalità della normativa vengano
correttamente interpretate, esaminando le operazioni giuridico-finanziarie con le quali ciascuna
categoria entra in contatto nell’ottica voluta dalla normativa stessa.
E occorre dotarsi di un efficiente sistema di intermediazione delle segnalazioni di operazioni
sospette nella consapevolezza che le segnalazioni possono costituire un importante patrimonio
informativo anche ad altri fini (per esempio la lotta all’evasione). (…)»
Estratto da «La legalità al centro» di Giulio BIINO, Consigliere Nazionale del Notariato
Focus norme e tributi – Il Sole 24 ore del 06.11.2019
7. 77
I SOGGETTI OBBLIGATI DEVONO
SEGNALARE ALL’UIF QUANDO
SANNO SOSPETTANO
MOTIVI
RAGIONEVOLI
SOSPETTO
CHE SIANO
IN CORSO STATE COMPIUTE STATE TENTATE
operazioni di RICICLAGGIO o di FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
o che comunque i FONDI, indipendentemente dalla loro entità,
provengano da ATTIVITÀ CRIMINOSA
L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
D. Lgs. n. 231/2007 - art. 35
«Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette»
8. 88
CARATTERISTICHE:
ENTITA’:
NATURA:
Connotati
oggettivi
operazione
Profili soggettivi del cliente
CAPACITA’ ECONOMICA
ATTIVITA’ SVOLTA
DAL LORO COLLEGAMENTO O
FRAZIONAMENTO
O QUALSIASI ALTRA CIRCOSTANZA
CONOSCIUTA DAI SOGGETTI OBBLIGATI
• Ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contanti;
• Prelievi o versamenti in contanti di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente
ammontare delle operazioni poste in essere
profili di frequenza, volume, durata delle operazioni, modalità
di svolgimento delle stesse
tipologia/oggetto delle operazioni (es. rapporto occasionale o
duraturo, strumento finanziario o conto corrente, atto di
compravendita o preliminare)
L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
9. SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
NON È LEGATA AL CONCETTO PENALE
DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO
DEL TERRORISMO
NON E’ LEGATA A LIMITI QUANTITATIVI DI
IMPORTO
NON VIENE RICHIESTO DI FARE
L’INVESTIGATORE
E’ UN INPUT AMMINISTRATIVO E NON
UNA SEGNALAZIONE DI NOTIZIA DI REATO
VA INVIATA CON TEMPESTIVITA’
11. Le fasi del riciclaggio
COLLOCAMENTO (Placement)
Ingresso dei fondi provenienti da attività illecite nel
circuito dei pagamenti
PULITURA (Laundering)
Mascheramento della provenienza illecita dei fondi
mediante occultamento nel sistema finanziario
INTEGRAZIONE ECONOMICA (Recycling)
Reinvestimento dei capitali “legittimati”, al fine di trarne
profitto
13. Definizioni: il reato di riciclaggio e reimpiego
• SOSTITUZIONE
• TRASFERIMENTO
• OSTACOLO
• IMPIEGO (art. 648ter)
• DOLO GENERICO
• DELITTO NON
COLPOSO
• DELITTO (art. 648 ter)
• CHIUNQUE (fuori dai
casi di concorso)
SOGGETTO
ATTIVO
REATO
PRESUP-
POSTO
CONDOTTAELEMENTO
SOGGETTIVO
14. Definizioni: il riciclaggio ex D.Lgs. n. 231/2007
a) La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo
a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa
o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di
occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di
aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle
conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà
dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a
conoscenza che tali beni provengono da un’attività
criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a
conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni
provengono da un’attività criminosa o da una
partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti,
l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a
commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
Art. 2 - Ai soli fini del presente
decreto le seguenti azioni, se
commesse intenzionalmente,
costituiscono riciclaggio:
15. Definizioni: l’autoriciclaggio
Inizialmente c’era maggiore
disallineamento tra la definizione di
riciclaggio ai fini amministrativi e
quella penale in quanto il sistema
italiano non prevedeva il delitto di
autoriciclaggio
Anche a seguito di sollecitazioni interne e sovranazionali con
la Legge n. 186/2014 è stato introdotto l’art. 648 ter 1 c.p.,
rubricato autoriciclaggio:
«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da
euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso
a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce,
in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro,
i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in
modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro
provenienza delittuosa.»
17. ISPEZIONE
(esteso esame della
posizione del soggetto
obbligato)
CONTROLLO
(riscontro mirato a determinati
aspetti)
ATTIVITÀ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO
MODULI ISPETTIVI
20. Identificazione personale incaricato all’assolvimento degli obblighi
antiriciclaggio
Verificare il sistema di deleghe interne
Constatare l’adozione di misure di formazione del personale
Riscontrare l’istituzione di eventuali sistemi di controllo interni (audit
periodici interni o esterni)
Esaminare normativa e manualistica interna afferente alle procedure da
adottare sui diversi adempimenti
FASE ESECUZIONE – ISPEZIONE DOCUMENTALE
CONTROLLI PRELIMINARI
21. CONTROLLI DI
MERITO
Riguardano la parte sostanziale
dell’attività ispettiva con l’esecuzione di
predefiniti step di controllo
FASE ESECUZIONE – ISPEZIONE DOCUMENTALE
22. CONTROLLI DI MERITO
Acquisizione elenco anagrafico clientela (indicazione data di conferimento
incarico e processi seguiti per l’adeguata verifica)
Acquisizione elenco operazioni e prestazioni professionali distinte per
rilevanza importi
Riscontro assolvimento obblighi di adeguata verifica
Acquisizione informazioni su scopo e natura operazione/prestazione e
controllo costante nel corso della stessa – esame obbligo astensione
Esame eventuali anomalie che avrebbero dovuto fondare una
segnalazione di operazioni sospette
Per le infrazioni sull’uso del contante si verificherà la procedura di
rilevazione eventualmente adottata dal professionista e si procederà al
controllo a scandaglio delle registrazioni contabili
FASE ESECUZIONE – ISPEZIONE DOCUMENTALE
23. Alcuni criteri di selezione campione
Operazioni finanziarie di importo unitario rilevante
Operazioni/prestazioni professionali con Paesi offshore
Clienti con precedenti penali e/o di polizia
Frequente ricorso a denaro contante/operazioni frazionate
Clienti non residenti o non operanti in zona di competenza operativa
FASE ESECUZIONE – CONTROLLI DI MERITO
24. FASE ESECUZIONE – CONTROLLI DI MERITO
FASCICOLO
DEL CLIENTE
data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento
dell’incarico
dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore
informazioni sullo scopo, sulla natura del rapporto o della prestazione
data, importo e causale dell’operazione;
mezzi di pagamento utilizzati
25. FASE ESECUZIONE – CONTROLLI DI MERITO
Come già segnalato dal MANUALE DELLE PROCEDURE PER GLI STUDI
PROFESSIONALI del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili il fascicolo dovrà contenere:
Copia/estremi del documento di identità del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore
Copia di codice fiscale e partita IVA e visura camerale
Scheda di valutazione del rischio
Ulteriore documentazione per individuazione titolare effettivo
Copia del mandato professionale
Scheda di adeguata verifica della clientela
Dichiarazione resa dal cliente sul titolare effettivo, sullo scopo e sulla natura dell’attività oggetto di
prestazione professionale nonché sui mezzi economici e finanziari impiegati
Documenti relativi alle prestazioni professionali rese
Documenti relativi alla cessazione della prestazione o dell’operazione
26. FASE ESECUZIONE – MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Potrebbe
essere
utile
Un organigramma antiriciclaggio interno, che preveda deleghe e incarichi ai
componenti lo studio professionale da conservare in un generale «FASCICOLO
ANTIRICICLAGGIO» dello studio
Adottare una specifica modalità di conservazione dei dati e delle informazioni
secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 D. Lgs. n. 231/2007
Istituire un MANUALE DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI con le singole
procedure interne che:
- individui il RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO e i singoli referenti in ordine
alle procedure di identificazione clientela e titolare effettivo; raccolta
documenti e conservazione dati;
- definisca le procedure interne per l’adeguata verifica, la conservazione, la
segnalazione di operazioni sospette e il monitoraggio sul contante;
- definisca un piano annuale di formazione dei dipendenti ai fini
antiriciclaggio;
- preveda audit esterni volti a riscontrare la compliance antiriciclaggio.
Con particolare riferimento agli STUDI PROFESSIONALI
27. DIRITTI DEL SOGGETTO ISPEZIONATO
27
Statuto dei diritti del contribuente non applicabile in
sede di ispezioni antiriciclaggio: sono PRINCIPI
GENERALI dell’ORDINAMENTO TRIBUTARIO
Resta fermo il rispetto dei generali canoni di legalità,
trasparenza, efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa.
28. DIRITTI DEL SOGGETTO ISPEZIONATO
Le istruzioni di servizio prevedono
un’impostazione dei controlli in un’ottica di
collaborazione: contraddittorio e confronto
con l’operatore ispezionato e acquisizione
di documentazione ed informazioni a
supporto delle motivazioni della parte
29. AL TERMINE DI ISPEZIONI e CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO
Violazioni
amministrative
D.Lgs.231/07
Contestazioni
ex Legge
n.689/1981
Violazioni Penali
Interessamento
della
competente
Autorità
Giudiziaria
Input
rilevanti
fiscalmente